Post on 03-May-2015
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Roberto GencoDirettore Ufficio legaleCoopfond S.p.a.
D.lgs. 6/2003
Le operazioni straordinarie.
Trasformazione, fusione scioglimento
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Il rafforzamento della mutualità: i nuovi istituti
regime delle coop a mutualità prevalente
riconoscimento della centralità dello scambio mutualistico: conseguenze e profili critici
regime patrimoniale e regime degli utili
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coop a mutualità prevalente
riconoscimento del carattere unitario della società cooperativa (comune scopo mutualistico)
Requisiti: 50% di rapporti con soci (contabilità da
bilancio) requisiti statutari: come da art. 26 legge
Basevi, integrato da obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale
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regime patrimoniale e regime degli utili
Requisiti statutari per tutte le coop: a) limitazione alla distribuzione degli utili b) presenza di una (almeno parziale)
componente di patrimonio indivisibile c) concorso al finanziamento della mutualità
esterna (anche come “sanzione”: norma di chiusura a salvaguardia del modello cooperativo)
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disciplina statutaria
requisiti agevolativi fiscali a) coop a mutualità prevalente
dividendi max interesse BPF+2,5% remunerazione max strumenti finanziari ai soci
cooperatori interesse BPF+2,5%+2% divieto distribuzione riserve tra i soci cooperatori devoluzione intero patrimonio in caso di scioglimento
b) altre coop: facoltà di utilizzare la legge 904 limitatamente alla
riserva legale (30% utili)
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disciplina statutaria
Modificazione dei requisiti statutari (art. 2545 octies)
Perdita del requisito di attività prevalente
Non rispetto art. 2513 per due esercizi consecutivi Bilancio straordinario (infra)
… determinazione del valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili
Modificazione dei requisiti statutari (rinuncia volontaria al regime agevolativo)
Bilancio straordinario (infra)
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Possibili evoluzioni
attuale coop agevolata 1.1 ha la prevalenza e conserva indivisibilità totale
devolve il “patrimonio” allo scioglimento della cooperativa
1.2 ha la prevalenza ma introduce indivisibilità parziale (art. 111 decies, d.att.) devolve il “patrimonio indivisibile” allo scioglimento della cooperativa
1.3 non ha la prevalenza ma conserva l’indivisibilità totale (scelta statutaria) (art. 111 decies, d.att.)
devolve il “patrimonio” allo scioglimento della cooperativa
1.4 non ha la prevalenza e introduce indivisibilità parziale (art. 111 decies, d.att.) a) divisibilità parziale riserve future b) divisibilità totale riserve future
devolve il “patrimonio indivisibile” allo scioglimento della cooperativa 1.5 decade dai requisiti per cause diverse dalla perdita della prevalenza (art. 111 decies, d.att.)
devolve il “patrimonio” al momento della decadenza
1.6 si trasforma in s.p.a. (art. 2545 undecies, art. 223 quaterdecies/quinquiesdecies, d.att.) devolve il “patrimonio” all’atto di trasformazione
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Possibili evoluzioni
attuale coop non agevolata
A) resta coop non agevolata (art. 223 quinquiesdecies, d.att.)
non ha obbligo di devoluzione B) si trasforma in s.p.a. (art. 223 quinquiesdecies, d.att.)
non ha obbligo di devoluzione C) diventa coop a patrimonio (in tutto o in parte)
indivisibile (art. 223 quinquiesdecies, co. 2, d.att.) devolve il “patrimonio indivisibile“ allo scioglimento
della cooperativa
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Modificazioni statutarie
Deliberazioni all’unanimità è stata sostenuta nel passato regime (diritti
individuali dei soci) nel nuovo ordinamento
Modificazione delle PRESTAZIONI ACCESSORIE (art. 2345)
FUSIONE: rinuncia al termine iscrizione progetto/delinberazione e deposito preventivo atti (art. 2501 ter/septies)
SCISSIONE: rinuncia alla distribuzione di azioni di una delle società beneficiarie (art. 2506) / rinuncia alla redzione atti preparatori (art. 2506-ter)
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Modificazioni statutarieDeliberazioni all’unanimità
(altre tutele del socio)
a) maggioranze qualificate (art. 2369) voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni
concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.
b) diritto di recesso (art. 2437) cambiamento significativo dell'attività della società trasformazione trasferimento della sede sociale all'estero revoca dello stato di liquidazione eliminazione di cause di recesso modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso diritti di voto o di partecipazione proroga del termine della società (derogabile) vincoli alla circolazione dei titoli azionari (derogabile)
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TrasformazioneA) società di capitali
possibilità di trasformazione praticamente fra tutte le strutture di tipo associativo, indipendentemente dalla causa societaria
a) trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500-ter)
b) trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500-sexies)
c) trasformazione (che la legge qualifica come eterogenea) di società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (art. 2500-septies)
d) trasformazione (eterogenea) di consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali (art. 2500-octies).
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Trasformazione
B) società cooperative
N.B.: la riforma ha rovesciato radicalmente lo storico divieto di trasformazione delle società cooperative (art. 14, legge n. 127/1971)
coop a mutualità prevalente: divieto di trasformazione … ma possibilità di rinuncia attraverso soppressione dei requisiti
statutari
coop a mutualità non prevalente possibilità di trasformazione in società di persone, società di capitali,
consorzio quorum: >50% soci; >2/3 soci (coop inferiore a 50 soci); >2/3 presenti e
almeno 20% presenti (coop superiore a 10.000 soci) devoluzione valore effettivo del patrimonio (quota indivisibile), attestato con
relazione giurata conseguenze sulla identificazione della causa societaria (uscita dall’area della
mutualità)
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Trasformazione
Estensione dell’obbligo di devoluzione del patrimonio indivisibile a favore dei Fondi mutualistici (art. 17, l. 388/2000)
Cause di devoluzione: a) scioglimento b) soppressione volontaria delle “clausole
mutualistiche” statutarie c) trasformazione / fusione / scissione
eterogenee d) decadenza dai benefici fiscali per
inosservanza obblighi
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Trasformazione
Principio di “effettività del patrimonio” oggetto della devoluzione
valutazione patrimoniale di tipo dinamico per i casi in cui non si verifichi la dissoluzione dell’impresa “valore reale”, comprensivo degli eventuali
plusvalori latenti plusvalori dei cespiti rispetto ai valori
contabili iscritti a bilancio (Circ. Ministero delle finanze 30 ottobre 2000, n. 195/E)
finalità antielusive (Cass. n. 6349/1997)
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Trasformazione
Esclusione dall’obbligo di devoluzione
modificazione delle clausole ex art. 26 l. Basevi decadenza dai benefici fiscali per perdita requisiti di prevalenza (artt.
2545 octies) decadenza dai benefici fiscali per mancato acquisto del requisito di
prevalenza (art. 111 decies disp. att.)
bilancio straordinario determinazione a futura memoria valore effettivo dell’attivo patrimoniale ≠ criteri rispetto al bilancio di esercizio (non prudenzialità a favore dei terzi ma
accertamento ai fini della futura devoluzione) parere del revisore esterno, ove presente (controllo contabile ex art. 2409-bis ss.) parere del collegio sindacale approvazione “senza rilievi” da società di revisione approvazione da parte dell’assemblea / comitato di sorveglianza (implicita e
necessaria rispetto ad un atto espressamente qualificato dalla legge come bilancio)
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Scioglimento
Scioglimento volontarioA) società di capitali
decorso del termine conseguimento dell’oggetto sociale e sopravvenuta
impossibilità impossibilità di funzionamento o continuata inattività
dell’assemblea riduzione del capitale al disotto del minimo legale (≠
coop) deliberazione dell’assemblea altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo
statuto
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Scioglimento
Scioglimento volontarioB) società cooperative
Idem, salvo Perdita integrale capitale sociale
soc capitali: gli effetti della causa di scioglimento vengono sospesi fino all’assemblea convocata ex art. 2447 per la ricostituzione del capitale
Cooperative: la perdita (integrale) del capitale continua ad operare come causa di scioglimento automatica
la ricostituzione del capitale è stata considerata di competenza dell’assemblea straordinaria, in quanto modificativa dell’atto costitutivo, ed assoggettata all’allora operante omologazione del tribunale
Diminuzione numero soci Possibile reintegrazione entro 1 anno
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Scioglimento
gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della “dichiarazione” con cui l’organo amministrativo accerta la causa dello scioglimento (art. 2484, comma 3)
incertezze che nel passato connotavano tale procedura attraverso la previsione dello scioglimento ex lege
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Scioglimento
Scioglimento coattivo Cause (art. 2545 septiesdecies )
(a) coop che non perseguono lo scopo mutualistico = deviazione dallo scopo mutualistico
(b) impossibilità di raggiungere gli scopi sociali = funzionamento
(c) mancato deposito del bilancio di esercizio per due anni consecutivi
(d) mancato compimento atti di gestione per due anni consecutivi
Coordinamento fra le procedure amministrativa e fallimentare (prevenzione ex art. 196, legge fall.)
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Scioglimento
Scioglimento coattivo senza liquidazione
Provvedimento dell’autorità di vigilanza + iscr. registro delle imprese
Entro il 31 dicembre 2004 Cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio
da oltre cinque anni Assenza di valori patrimoniali immobiliari
domanda di nomina del commissario liquidatore (entro 30 giorni da G.U.) da creditori o altri interessati
OPPURE cancellazione cooperativa dietro comunicazione dell’autorità di vigilanza
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ScioglimentoScioglimento automatico di
società in liquidazione Mancato deposito bilancio “di esercizio” per oltre cinque anni
consecutivi (cooperative) ovvero tre anni (società di capitali) Istanza creditori o gli altri interessati (trenta giorni dalla
pubblicazione G.U.) per nomina del commissario liquidatore Cancellazione dal Registro imprese (atto Conservatore)
d’ufficio (società di capitali) istanza autorità di vigilanza al conservatore reg. imprese (coop
N.B.: i creditori insoddisfatti potranno rivalersi esclusivamente sui liquidatori, nonché sui soci ma nel limite delle somme da questi riscosse (art. 2495).art. 2445 octiesdecies, commi 2 e 3 (cooperative) e art. 2490, comma 4 (società di capitali)
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Scioglimento Esercizio provvisorio dell’impresa
Deliberazione assemblea di scioglimento Conservazione del valore dell’impresa Determinazione poteri dei liquidatori e criteri di
liquidazione (in part. cessione dell’azienda) Bilanci di esercizio Revoca della liquidazione
A maggioranza (e non all’unanimità) Diritto di recesso per il socio dissenziente
Possibilità di partecipare a fusione / scissione fino al riparto dell’attivo