Decreto di scioglimento delo consiglio comunale di nettuno

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005 Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina della commissione straordinaria (GU n. 289 del 13-12-2005) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nel comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi; Constatato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Nettuno; Rilevato, altresì che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nettuno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva; Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Nettuno (Roma) e’ sciolto per la durata di diciotto mesi. Art. 2. La gestione del comune di Nettuno (Roma) e’ affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Mario Licciardello - prefetto a riposo; dott.ssa Renata Castrucci - viceprefetto aggiunto; dott. Maurizio Alicandro - dirigente area I. Art. 3. 1

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CONDIZIONI ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO Dagli elementi raccolti nel corso dell’accesso si ricava che il Comune di Isola delle Femmine versa in una situazione economico-finanziaria piuttosto difficile, in parte dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di cassa dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale, ed in parte dalla inefficienza di tutto il sistema di riscossione dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per conto dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene. Le criticita’ del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e convinte dichiarazioni dei funzionari responsabili del Comune - all’esito negativo del rapporto gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto peraltro notazioni di rilievo nazionale Tratto da Relazione allegata al decreto di Scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine Gazzetta Ufficiale 279 29 novembre 2012 da pag 55 a pagina 60 http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/la-corte-dei-conti-la-relazione-di.html

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005

Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina della commissione straordinaria (GU n. 289 del 13-12-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAConsiderato che nel comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Nettuno;

Rilevato, altresì che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nettuno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.Il consiglio comunale di Nettuno (Roma) e’ sciolto per la durata di diciotto mesi.Art. 2.La gestione del comune di Nettuno (Roma) e’ affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Mario Licciardello - prefetto a riposo; dott.ssa Renata Castrucci - viceprefetto aggiunto; dott. Maurizio Alicandro - dirigente area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriPisanu, Ministro dell’internoRegistrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 213

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AllegatoAl Presidente della RepubblicaIl comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati

nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l’imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell’amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Sulla base di elementi informativi acquisiti dalle forze dell’ordine a seguito di una complessa operazione di polizia in esito alla quale si accertava la presenza nel territorio di una organizzazione criminale in collegamento con una potente cosca della ‘ndrangheta calabrese, il prefetto di Roma ha disposto, con provvedimento in data 24 maggio 2005, l’accesso presso il comune di Nettuno, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare la sussistenza di condizionamenti all’interno dell’amministrazione comunale.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d’accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, analizzano e documentano la situazione del territorio di quel comune caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminose, alcune delle quali collegate alle consorterie criminali di tipo mafioso che, seppur

storicamente tipiche di altre realtà territoriali, risultano insediate nell’area nettunense. La capacità e la potenzialità criminale di tali organizzazioni e’ confermata da numerose operazioni di polizia dalle quali sono scaturite anche ordinanze di custodia cautelare in carcere per ipotesi di reato, quali associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

Il contesto investigativo avvalora l’ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell’azione amministrativa dell’ente locale a causa dell’influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio e pone in risalto come, nel tempo, l’uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L’ingerenza negli affari dell’ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risulta favorita da rapporti di contiguità, parentele, frequentazioni e cointeressenze di natura economica di taluni pubblici amministratori e dipendenti del comune con soggetti gravitanti nell’ambito della criminalità organizzata. Particolari cointeressenze risultano, peraltro, tra un esponente della malavita, beneficiario di diversi provvedimenti amministrativi, ed un assessore che si e’ dimesso nell’ottobre 2004.

La commissione evidenzia che la frammentazione, nell’apparato burocratico, delle funzioni dirigenziali, nonché l’anomala attribuzione

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e distribuzione degli incarichi dirigenziali, hanno contribuito a determinare il contesto ideale per pressioni e condizionamenti esterni.

Importanti, strategici settori amministrativi risultano concentrati nelle mani di un singolo dirigente cui il sindaco ha gradualmente affidato crescenti responsabilità, sebbene risulti coinvolto in procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione. Circostanza indiziante è la ricostruzione di passaggi finanziari attraverso i quali è possibile risalire ad un collegamento del sopraccitato dirigente con un noto esponente di una consorteria criminale.

Per alcuni dipendenti con incarichi dirigenziali sono stati aperti procedimenti penali per gravi reati contro la pubblica amministrazione.

Vengono riscontrate, altresì, violazioni delle limitazioni sulle facoltà assunzionali degli enti locali previste dalla legge finanziaria 2003, relativamente all’assunzione di personale mediante scorrimento della graduatoria degli idonei. Viene segnalata l’anomalia che questo concorso così come quello per la copertura del posto dirigenziale poi attribuito alla moglie del già menzionato dirigente del settore economico-finanziario, sono stati banditi con determina dirigenziale mentre la commissione e’ stata nominata dalla giunta.

Dagli accertamenti ispettivi analiticamente svolti e’ emerso che la situazione finanziaria dell’ente, come ricostruita dalle risultanze contabili e dagli atti deliberativi e gestionali, e’ particolarmente grave in quanto l’ente accumula sistematicamente debiti fuori bilancio e non paga i creditori ne’ si adopera per incrementare le entrate. Viene ipotizzato che le spese vengano sottostimate in fase di bilancio di previsione allo scopo di non dover adeguare il livello delle entrate. La scelta di non incrementare le entrate, come pure le vicende che hanno interessato la società al tempo costituita per la gestione dei servizi tributari, considerata la insussistenza di miglioramenti alle finanze del comune, anzi l’aggravio degli oneri, non possono che essere valutate come strumentali ad assecondare forme di interferenza.

In particolare, e’ stato riscontrato che e’ bassissima la percentuale di tributi riscossi e non se ne esige con fermezza il pagamento. Di talché si e’ determinato un considerevole pregiudizio per le casse comunali.

E’ stato, altresì, appurato che la citata società di servizi, lungi dal garantire un risparmio e la corretta gestione del settore tributario, ha costituito e continua a costituire un aggravio di spese essendo detta società, in realtà, «una scatola vuota».

L’organismo societario, infatti, cui il comune partecipa con il 51% del capitale sociale, e’ costituito da altri due soci privati, ad uno dei quali e’ stato delegato l’espletamento di tutti i servizi attribuiti dal comune; ne e’ plateale riprova il fatto che la società di servizi non ha dipendenti a busta paga.

L’organo ispettivo ha evidenziato che questo passaggio di funzioni ha comportato in concreto per il comune un aggravio dei costi di gestione

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in quanto vengono trasferiti alla società delegata circa i due terzi dell’aggio corrisposto dal comune e si finisce, nel contempo, per sottrarre al controllo di gestione e di spesa i servizi affidati, anche in elusione delle norme che impongono di appaltare i servizi pubblici con procedure di evidenza pubblica.

Profilo inquietante consegue al riscontro che il dirigente dell’area economico-finanziaria, del quale sono stati evidenziati i collegamenti con un noto esponente della criminalità organizzata, omette la contabilizzazione degli oneri di gestione e di riscossione effettuati dalla società, in violazione della vigente normativa che impone di rappresentare la reale entità delle spese di funzionamento dell’ente.

Nel dicembre 2004, inoltre, e’ stata attribuita alla società di servizi, tramite apposita modifica della convenzione, anche l’attività tecnico-giuridica propedeutica alla cessione di immobili del patrimonio immobiliare comunale, senza che venisse in alcun modo motivata la scelta di demandare la valutazione dei beni alla predetta società in luogo degli uffici tecnici comunali. La commissione reputa che la volontà di vendere il patrimonio, essendosi concretizzata in fatti concludenti, sia stata unicamente preordinata all’attivazione di forme alternative e surrettizie di acquisizione di liquidità.

Emblematica di cointeressenze e’ la circostanza che in seno al consiglio di amministrazione della predetta società sono presenti persone legate a vario titolo ai rappresentanti del comune, circostanza che può essere agevolmente interpretata come preordinata ad affievolire i controlli nei confronti dell’operato della società.Inoltre, su sei rappresentanti del comune, tre sono gravati da precedenti penali, mentre nella società delegata risultano tra i dipendenti soggetti legati da rapporti di parentela o affinità con amministratori dell’ente.

La commissione ha riscontrato una generalizzata e diffusa situazione di disfunzione, inerzia ed illegittimità dell’azione amministrativa che determina l’impossibilita’ di risolvere questioni fondamentali per la vita dell’ente e si e’ tradotta sovente in determinazioni finali a vantaggio della rete di interessi espressi dal mondo affaristico locale, nel quale si muove la criminalità organizzata. Singolare viene ritenuta in alcuni casi la tempistica del rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori, avvenuto in tempi brevissimi dalla richiesta, se non addirittura lo stesso giorno proprio in favore di personaggi con gravi precedenti penali e di polizia.

In particolare nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia, l’organo ispettivo, dopo aver rilevato che il controllo sul territorio per l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio si svolge quasi esclusivamente sulla base degli esposti, ha evidenziato che l’amministrazione, fin dalla passata consiliatura pure capeggiata dall’attuale sindaco, ha rilasciato titoli concessori prevalentemente in variante al piano regolatore, e che in alcuni casi la concessione appare strumentale a favorire operazioni di lievitazione del prezzo dell’immobile o ad

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incrementare l’attività di società di costruzione vicine ad esponenti della criminalità organizzata locale.

In altri casi e’ stato osservato che i passaggi di proprietà dei terreni oggetto di concessioni edilizie e le conseguenti volture del titolo concessorio appaiono unicamente finalizzati ad evitare il decorso del termine di scadenza della concessione o ad aspettare l’approvazione delle varianti al piano regolatore generale per sanare eventuali abusi edilizi. Anche in tali casi, beneficiari delle procedure dilatorie figurano soggetti contigui ad ambienti criminali.

Parimenti significativo di anomale interferenze e’ il riscontro effettuato sui titoli concessori rilasciati a seguito di lottizzazioni di aree site in diverse località del territorio comunale, in quanto sono presenti quali diretti intestatari, quali amministratori, rappresentanti o soci delle imprese titolari, esponenti della malavita locale, alcuni dei quali gravati da diversi precedenti e di recente indagati anche per il reato di associazione illecita per traffico di sostanze stupefacenti.

Rilevano nel delineato contesto, che il citato soggetto deferito alle competenti autorità giudiziarie per gravi ipotesi di reato tra cui emerge il fenomeno associativo, abbia beneficiato di una concessione demaniale indebitamente rilasciata in quanto l’area demaniale era già stata data in concessione ad altra società, e che risulta essere stato presente nel consiglio di amministrazione, di diretta nomina sindacale, di una casa di riposo di proprietà del comune.

Sintomatici di cointeressenze risulta l’autorizzazione concessa dal comune, per l’apertura di una casa famiglia destinata a soggetti con gravi handicap psichici, in quanto il centro e’ stato ospitato in un immobile di proprietà di un noto pregiudicato, del quale e’ stata accertata la frequentazione con un amministratore.

I riscontri effettuati nel settore degli appalti palesano emblematici episodi di possibili interferenze, in quanto alcune società correlate all’attività istituzionale del comune, presentano, nei rispettivi assetti, soggetti legati alla criminalità locale.

Invero la ristrutturazione della predetta casa di riposo e’ stata commissionata ad una società il cui titolare ha precedenti per rapina e detenzione abusiva di armi ed e’ stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. Alla stessa ditta, nel 2004, risultano appaltati altri tre lavori.

Relativamente ai lavori di completamento di un insediamento produttivo, finanziato in gran parte con fondi della regione, è stato accertato l’affidamento da parte del comune ad una associazione di imprese, di cui fa parte una società cooperativa, nella quale il responsabile tecnico ed il legale rappresentante sono strettamente imparentati con un fiancheggiatore e con un affiliato ad un pericoloso clan camorristico.

La commissione ha appurato che alcuni servizi sono svolti da anni in condizione di quasi monopolio dalla stessa ditta o perchè, come nel

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caso del servizio di abbattimento e potatura di alberature comunali, la ditta ha beneficiato di affidamenti diretti, o in quanto e’ risultata aggiudicataria in gare nelle quali ha presentato ribassi molto consistenti rispetto al prezzo indicato come base d’asta, ovvero ha beneficiato di proroghe del servizio di anno in anno senza lo svolgimento di selezioni ad evidenza pubblica.

Il quadro di asservimento della pubblica amministrazione locale ad interessi personalistici emerge, dalla relazione di accesso, in ogni settore in forma diffusa. Vengono indicati in proposito i servizi cimiteriali, svolti da molti anni da una cooperativa il cui rappresentante legale e’ un consigliere comunale in carica ed il rappresentante di una delle società che ne fanno parte e’ congiunto di un amministratore; i lavori di adeguamento della sala consiliare, affidati a seguito di una gara informale ad una impresa il cui titolare e’ parente di un amministratore.

Nel vasto materiale acquisito in sede di accesso assumono significanza, inoltre, la circostanza che la stazione di stoccaggio di rifiuti e’ gestita da una ditta il cui rappresentante e’ in stretti rapporti con l’organo di vertice del comune, stazione presso la quale il sindaco ha disposto con apposita ordinanza il deposito dei rifiuti, vista l’impossibilita’ di utilizzare la discarica autorizzata dalla regione, a causa del mancato pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte dell’ente.

Rilevano in questa vicenda sia il notevole esborso di denaro pubblico che ne e’ conseguito, sia l’uso improprio del potere di ordinanza per fare fronte ad un evento che non ha il carattere dell’imprevedibilità, essendo stato determinato solamente dal comportamento moroso del comune.

L’assoluta elusione dei criteri di imparzialità viene riscontrata relativamente alla erogazione di ingenti somme a titolo di contributo disposto dal comune ad una associazione il cui presidente rivestiva la carica di assessore con delega alle politiche sociali turismo e spettacolo; inoltre lo stesso ha preso parte alle delibere che ne disponevano l’erogazione, incorrendo in evidente conflitto di interessi.

Le gravi irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato le procedure amministrative concernenti l’ampliamento del porto turistico di Nettuno, inducono infine a ritenere che il comune abbia agito per favorire alcuni personaggi vicini ad ambienti malavitosi, considerata altresì l’assoluta incapacità del personale dirigente dell’ente di contrastare richieste manifestamente illegittime.

Il complesso degli elementi emersi dall’accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell’attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell’ente.

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Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Nettuno la cui capacità volitiva risulta compromessa dalla interferenza di personaggi legati a sodalizi criminali, l’inosservanza del principio di legalità nella gestione dell’ente e l’uso distorto delle pubbliche funzioni hanno pregiudicato le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalità.

Pertanto, il prefetto di Roma, con relazioni del 22 luglio 2005 e del 14 ottobre 2005, che si intendono integralmente richiamate, ha proposto l’applicazione della misura di rigore prevista dall’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l’ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Intervento che si rende ancor più necessario a seguito dei recenti sviluppi delle attività investigative che hanno portato all’applicazione da parte della magistratura penale della misura degli arresti domiciliari per il reato di associazione a delinquere nei confronti di soggetti, per alcuni dei quali e’ stato accertato in sede di accesso il legame con l’apparato gestionale dell’ente. Dal provvedimento che dispone l’applicazione della predetta misura di rigore si evince altresì l’incidenza del fenomeno criminoso nel tessuto economico e sociale di quell’ente.

Altrettanti elementi sintomatici della interferenza malavitosa si rinvengono nel provvedimento di custodia cautelare in carcere da ultimo emesso nei confronti di alcuni dirigenti ed ex amministratori del comune di Nettuno, indagati per reati di particolare gravità, unitamente ad un noto esponente della criminalità organizzata; evento che ha destato viva apprensione nella opinione pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell’ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Nettuno (Roma), si formula rituale proposta per l’adozione della misura di rigore.

Roma, 23 novembre 2005Il Ministro degli Interni Pisanu

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http://www.ardea-online.org/docs/decreto_scioglimento.pdf

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO COMUNE E PROVINCIA Consiglio comunale e provinciale Cons. Stato Sez. VI,2007, n. 6040

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la

seguente DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10344/2006, proposto da MARZOLI VITTORIO, GIGLI

ROBERTO, ROGNONI MASSIMILIANO, DANTI ROMUALDO, MASSIMI GIUSEPPE,

BORRELLI GIUSEPPE, OTTOLINI PAOLA, LELI MARIANO, rappresentati e difesi

dall’Avv. Lucio Anelli, con domicilio eletto in Roma via della Scrofa n. 47;

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, non costituitosi; e nei confronti di

COMMISSIONE STRAORDINARIA PROVVISORIA GESTIONE COMUNE DI NETTUNO,

COMUNE DI NETTUNO, non costituitisi;

CIANFRIGLIA DOMENICO, BURRINI NICOLA, CONTE CARLO, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Fornaro con domicilio eletto in Roma via Condotti n. 61/A;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,

Sezione I, n. 10754/2006;

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Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16-10-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Uditi l’avv. Ancora per delega dell’avv. Anelli, l’avv. dello Stato Bruni e l’avv. Fornaro;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Con d.P.R. 28.11.2005 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Nettuno ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel).

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO

COMUNE E PROVINCIA Consiglio comunale e provinciale

Cons. Stato Sez. VI,2007, n. 6040 Vittorio Marzoli, Roberto Gigli, Massimiliano Rognoni, Romualdo Danti, Giuseppe

Massimi, Giuseppe Borrelli, Paola Ottolini, Mariano Leli e Antonio Procopio (il primo ex sindaco e gli altri già consiglieri comunali del Comune di Nettuno) hanno impugnato tale d.P.R., contestando sotto vari profili lo scioglimento del Consiglio comunale e il contestuale affidamento della gestione dell’ente locale a una Commissione straordinaria.

Con sentenza n. 10754/2006 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, compensando le spese del giudizio.

Roberto Gigli, Massimiliano Rognoni, Romualdo Danti, Giuseppe Massimi, Vittorio Marzoli, Giuseppe Borrelli, Paola Ottolini e Mariano Leli hanno impugnato tale decisione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’interno si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Cianfriglia Domenico, Burrini Nicola e Conte Carlo, ex consiglieri comunali, si sono costituiti in giudizio, chiedendo anche la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 3093/2007 questa Sezione ha rilevato che nel fascicolo di primo grado, pervenuto dal TAR, non risultano presenti

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parte degli atti trasmessi dall’amministrazione in adempimento alla ordinanza istruttoria del 13.3.2006 (in particolare, mancavano gli atti classificati come riservati e tra questi la relazione della Commissione ex art. 1, comma 4, d.l. n. 692/82); è stata conseguentemente disposta l’acquisizione di tali atti.

Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con il primo motivo gli appellanti contestano lo scioglimento del consiglio comunale di Nettuno per profili di carattere generale, attinenti al carattere straordinario del potere di scioglimento, come delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 103 del 1993 e all’inidoneità a costituire presupposto per lo scioglimento le indagini penali, durate le quali sono state applicate misure cautelari nei confronti di alcuni dirigenti ed ex amministratori del comune di Nettuno, peraltro riformate dal tribunale del riesame.

L’infondatezza della censura emerge dalle seguenti considerazioni, che costituiscono valida base per l’esame dei successivi motivi di ricorso.

Con la richiamata sentenza n. 103 del 1993 la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondate le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento al previgente art. 15 bis della legge n. 55 del 1990, ha affermato che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per i quali siano emersi collegamenti con i fenomeni mafiosi è volto ad evitare che il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali delle comunità locali sia di pregiudizio per i legittimi interessi di queste; lo scioglimento è perciò misura di carattere sanzionatorio, che ha come diretti destinatari gli organi elettivi, anche se caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale.

Ha anche precisato che il potere di scioglimento in questione deve essere esercitato in presenza di situazioni di fatto evidenti, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze obiettive e con il supporto di adeguata motivazione.

Tuttavia, la presenza di risultanze obiettive esplicitate nella motivazione, anche ob relationem, del provvedimento di scioglimento, non deve coincidere con la rilevanza penale dei fatti, né deve essere influenzata dall’esito degli eventuali procedimenti penali.

L’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 indica come presupposto dello scioglimento la sussistenza di “elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati

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ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza, tale ampia e generica dizione adoperata dal legislatore per disciplinare tale potere di scioglimento va riferita anche a situazioni estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo - allo scopo d’evitare sul nascere ogni permeabilità dell’ente locale all’influenza della criminalità mafiosa - per cui detto scioglimento non è che una misura di carattere straordinario per fronteggiare emergenze straordinarie, la quale è assunta sulla base di una valutazione latamente discrezionale in ordine, per un verso, all’accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata nel territorio e, per l’altro, alle precarie condizioni di funzionalità dell’ente locale (Cons. Stato, IV, n. 1004/2007).

Pertanto, ai fini della legittimità del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, non è necessario né che i fatti accertati a carico degli amministratori costituiscano necessariamente reati; né che di essi vi sia prova certa, essendo sufficiente che gli elementi raccolti siano, da un lato, significativi di un condizionamento dell’attività degli organi di amministrazione; dall’altro, che tale condizionamento si ricolleghi all’influenza di gruppi di criminalità organizzata (Cons. Stato, VI, n. 5948/2006).

Venendo al caso di specie, risulta, quindi, del tutto ininfluente la valenza penale dei fatti, che hanno costituito il presupposto del provvedimento di scioglimento ed altrettanto irrilevante è l’esito dei procedimenti penali e soprattutto delle misure cautelari disposte nell’ambito di tali procedimenti (nel senso che potrebbe assumere rilievo solo l’accertamento in sede penale dell’inesistenza di determinati fatti, ma non la non configurabilità di reati o l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari).

3. Risulta del tutto irrilevante anche il fatto che il Ministro dell’interno nel 2003 e nel 2004 abbia escluso, in sede di risposta ad interrogazioni parlamentari, la sussistenza dei presupposti per la nomina dell’apposita Commissione di accesso al fine del poi disposto scioglimento del consiglio comunale, in quanto una diversa valutazione dei fatti non esclude che successivamente si possa rivalutare la situazione, anche con riferimento ad una più ampia cognizione della vicenda. Come verrà illustrato in seguito, gli esiti degli accertamenti disposti dalla Commissione hanno pienamente dimostrato la sussistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio comunale e questo è quello che assume rilievo.

4. Con le successive censure gli appellanti passano a contestare gli specifici elementi, che hanno costituito il presupposto dell’impugnato provvedimento.

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Prima di esaminare tali singoli aspetti, è opportuno precisare che la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusione e condizionamenti di stampo mafioso o delinquenziale sugli organi politici ed amministrativi non può essere effettuata estrapolando dal vasto materiale acquisito singoli fatti o episodi, al fine di contestare l’esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo reso sull’operato del Consiglio comunale, dovendo gli elementi adotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti essere considerati nel

loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza

dell’addebito mosso all’ente collegiale (Cons. Stato, IV, n. 1004/2007). Come emerge dalle numerose risultanze della relazione della

Commissione di accesso, acquisita in seguito all’istruttoria disposta dalla Sezione, gli elementi

sul condizionamento del consiglio comunale di Nettuno risultano essere

talmente numerosi da escludere che la confutazione di un singolo aspetto possa

travolgere l’impugnato provvedimento. Ciò premesso, si procede all’esame delle censure proposte con

riferimento a tali singoli aspetti, la cui eventuale fondatezza finirebbe per travolgere il

decreto di scioglimento del consiglio comunale. Le considerazioni precedenti escludono che possa assumere decisiva

rilevanza l’annullamento dell’ordinanza cautelare e il successivo provvedimento

di archiviazione emesso in relazione alla posizione del dirigente comunale Boni. Ciò non esclude la rilevanza di altri elementi, quali il rinvenimento nel

suo ufficio di un libro giornale di una società , le cui assemblee venivano tenute presso

lo studio del Boni, collegata con un soggetto ritenuto il cassiere della banda della

Magliana e riciclatore di denaro “sporco” (pag. 37 della relazione di accesso). Al di là degli accertamenti penali, la posizione del Boni, assunto con

delibera di Giunta e con retribuzione doppia a quella percepita dagli altri dirigenti (pag.

36 della citata relazione), risulta confermare il condizionamento della criminalità

organizzata sul comune di Nettuno, tenuto conto dei rapporti del dirigente con

esponenti della criminalità (altro episodio è il rilascio da parte del dott. Boni di una

concessione demaniale ad un soggetto indagato per gravi reati e collegato alla

criminalità

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organizzata; pag. 157 cit. relaz.). 5. Le contestazioni degli appellanti con riguardo alle anomalie nelle

procedure di assunzione ed all’assunzione come dirigente di quella che sarebbe poi

diventata la moglie dei dirigente Boni, vanno esaminate congiuntamente a quelle

inerenti la situazione finanziaria dell’ente ed al ruolo svolto dalla Nettuno Servizi

s.r.l.. Innanzitutto, gli appellanti sembrano contestare non la gravità della

situazione finanziaria, ma la rilevanza di tale elemento al fine dello scioglimento

del consiglio comunale, L’entità dei debiti fuori bilancio e la sottostima delle spese

accompagnata dalla mancata riscossione di alcuni tributi sono elementi che dimostrano un

distorto utilizzo della cosa pubblica, idoneo a creare consenso (mancate riscossioni) e

a utilizzare le risorse in modo non responsabile e in contrasto con l’interesse

pubblico. Tali sviamenti sono resi evidenti dalla vicenda della Nettuno Servizi

s.r.l.: la società, costituita e partecipata dal comune, costituisce una “scatola vuota”,

che si interpone tra il comune e il soggetto che svolge i servizi. A prescindere dalle anomalie della procedura di individuazione del

socio privato della s.r.l. (pag. 61 cit. relaz.), è emerso che le attività affidate alla società

sono state sostanzialmente pagate due volte dal Comune e in molti casi

l’amministrazione comunale ha operato scelte ispirate all’interesse della società stessa e

non del comune. Nella sostanza la Nettuno Servizi, pur non prestando alcun servizio al

comune, ha trattenuto per sé somme considerevoli (29 % dell’aggio), con il

vantaggio di poterle spenderle senza ì più stringenti controlli ed obblighi che gravano

sull’amministrazione comunale (sulla Nettuno Servizi v. pag. 61 e ss. e 153 cit. relaz.). L’attribuzione di rilevanti risorse economiche alla Nettuno Servizi con

sottrazione delle stesse somme al Comune è tanto più grave in una situazione

finanziaria dell’ente particolarmente critica. In presenza di una “gestione finanziaria senza prospettive di

recupero” e di assenza della “volontà di ribaltare la situazione perché il fine ultimo è

esclusivamente tenere la

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cittadinanza tranquilla, per poter usare il Comune per i propri fini” (pag. 69 cit. relaz.)

è irrilevante accertare se le assunzioni dei dipendenti e del dirigente siano legittime o

se avessero la copertura finanziaria, essendo comunque disastrosa la situazione

finanziaria dell’ente. Altrettanto irrilevante è la circostanza della non irrogazione della

sanzione ex art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002, che riguarda una peculiare

fattispecie (ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di

investimento), ma non esclude altri tipi di gravi inosservanze di carattere finanziario. Parimenti irrilevanti sono i dati forniti dagli appellanti, che non si

ritiene di dover verificare in questa sede, circa un parziale aumento dei tributi riscossi

e degli avvisi di accertamento emessi (dati che non potrebbero porre in discussione le

inerzie e le lentezze nelle riscossioni, riscontrate dalla Commissione di accesso). Peraltro, punto fondamentale delle contestazioni mosse dalla

Commissione di accesso è il fatto che il denaro pubblico sia stato spesso destinato, attraverso

artefizi vari, a iniziative e a soggetti collegati con la criminalità; la gravità della

situazione finanziaria dell’ente rileva, ai fini dello scioglimento, sia di per sé, sia per le

finalità ultime che hanno determinato tale situazione, favorendo realtà vicine alla

criminalità 6. Con riferimento alla tempistica del rilascio di provvedimenti

autorizzativi e concessori avvenuto in tempi brevi in favore di personaggi con gravi

precedenti penali e di polizia, gli appellanti si limitano a meravigliarsi come il rispetto

dei termini dei procedimenti sia giudicato negativamente dal Ministero; ma il punto

non era questo: era il rilascio sempre tempestivo, a fronte di lentezze dell’apparato

amministrativo, quando i beneficiari dei provvedimenti erano soggetti collegati direttamente o

indirettamente con la criminalità. Tale elemento non è stato smentito e gli appellanti si sono limitati ad

affermare che il comune non è tenuto a verificare i precedenti penali dei soggetti con

cui entra in rapporto. 7. Sono infondate anche le censure, relative alle questioni urbanistico

– edilizie, che possono essere trattate congiuntamente.

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Anche in questo caso erano state contestate operazioni immobiliari effettuate da

soggetti vicini alla criminalità ed agevolate da provvedimenti dell’amministrazione ed

anche qui la tesi degli appellanti è quella della non doverosità dell’accertamento da

parte del Comune dei precedenti penali degli imprenditori che operano nel suo

territorio. Tale rilievo non è idoneo a spiegare il motivo del legame tra

determinati provvedimenti concessori e l’attesa delle varianti al P.R.G. con

lievitazioni dei prezzi degli immobili, di cui hanno beneficiato determinati soggetti (v. pagg.

71 e ss. cit. relaz.). I casi esaminati a campione dalla commissione di accesso hanno

evidenziato tutti una commistione tra una rete di interessi finanziari presente sul territorio

e gli interessi di esponenti politici e di personaggi legati alla criminalità organizzata (v.

pagg. 75 e ss. cit. relaz., compresi i grafici dei collegamenti relativi alle singole

operazioni). Peraltro, gli appellanti richiamano proprio una concessione rilasciata

Ludovisi Aldo, cioè ad uno dei soggetti maggiormente collegati alla criminalità

organizzata. Anche la vicenda dell’apertura della casa famiglia Oikos dimostra

come tale evento abbia contribuito ad incrementare la circolazione di denaro pubblico

tra soggetti coinvolti in attività illecite e, al riguardo, non assume rilievo il fatto

che si tratti di finanziamenti regionali, considerato che sono certamente stati

adottati dal comune gli atti citati dalla commissione di accesso (pag. 131 cit. relaz.). 8. Considerazioni analoghe a quelle appena svolte servono per

confutare le censure del ricorso in appello attinenti al settore degli appalti. Anche in questo settore la anomala presenza di soggetti legati alla

criminalità organizzata nelle società che operano con il comune con diretto

coinvolgimento (ed interesse personale) di alcuni consiglieri comunali esonera questo

Collegio dall’esame delle singole situazioni approfondite dalla Commissione di accesso. Non deve in questa sede essere verificata la legittimità di alcune

procedure di affidamento, ma assume rilievo il fatto che molte attività siano nella

sostanza

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monopolizzate con società legate alle organizzazioni criminali con preoccupanti intrecci

anche con soggetti che fanno parte dell’amministrazione comunale (v. pagg. 105 e ss

cit. relaz.). Non è, quindi, necessario esaminare nel dettaglio le vicende relative

al servizio di abbattimento e potatura degli alberi, ai servizi cimiteriali, al servizio

stoccaggio rifiuti, al caso Pro Loco, all’ampliamento del porto turistico. 9. Con l’ultima

censura gli appellanti lamentano un complessivo difetto di istruttoria

dell’impugnato provvedimento e l’assenza di prove certe del legame tra gli organi del

Comune e la malavita organizzata. Si osserva che lo scioglimento del consiglio comunale risulta essere

stato adeguatamente motivato nello stesso decreto impugnato e nella

proposta del Ministro dell’interno. La decisione di sciogliere il consiglio comunale è stata assunta

all’esito di una istruttoria molto approfondita, in cui non sembra essere stato

trascurato alcun aspetto. Da tale istruttoria è emersa una gestione della cosa pubblica non solo

che spesso ha travalicato il limite della legittimità, ma che è stata sempre orientata

a favorire determinati gruppi e soggetti tutti legati alla criminalità organizzata. Tale attività ha determinato una situazione finanziaria particolarmente

grave, in cui le risorse pubbliche sono state “drenate” attraverso strumenti finalizzati

all’esclusivo scopo di eludere i controlli sulle spese (emblematica è la costituzione

di una società a partecipazione comunale non totalitaria, utilizzata poi solo per far

uscire denaro dalle casse comunali senza effettivi ritorni in termini di servizi offerti). Tali elementi sono più che sufficienti per confermare la legittimità

dell’impugnato provvedimento di scioglimento del consiglio comunale. Appare quasi superfluo richiamare la giurisprudenza, secondo cui una

volta individuato un condizionamento di stampo mafioso o delinquenziale sugli organi

politici ed amministrativi, lo scioglimento dell’organo elettivo prescinde anche

dalla volontarietà della collusione, tendendo, in via principale, a consentire il ripristino

di una attività

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amministrativa volta al perseguimento dell’interesse collettivo e non di quello di

soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. (Cons. Stato, IV, n. 1004/2007).

Il condizionamento è in questo caso evidente e quindi idoneo a sostenere lo

scioglimento; per di più, gli elementi istruttori dimostrano che in molti caso la

collusione è stata volontaria. 10. In conclusione, l’appello deve essere respinto. Alla soccombenza degli appellanti seguono le spese del presente

giudizio P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il

ricorso in appello indicato in epigrafe. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio in favore

delle amministrazioni appellate, liquidate nella complessiva somma di Euro

10.000, oltre IVA e CP, compensando le spese con i controinteressati. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità

amministrativa.

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