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Roberto GencoDirettore Ufficio legale Coopfond S.p.a.

Le nuove regole di governance per le

imprese cooperative (d. lgs. 6/2003)

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Sommario:

1. I modelli cooperativi tra “società aperte” e “società private”

2. Il rafforzamento della mutualità: i principali istituti innovati dalla riforma

3. I modelli organizzativi: le funzioni e la loro distribuzione

4. I gruppi cooperativi 5. La finanza cooperativa possibile

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1. I modelli cooperativi tra “società aperte” e “società private”

1.1. L’autonomia statutaria: effetti sul

funzionamento delle imprese societarie

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qualche esempio di autonomia statutaria a) la mutualità …. definizione scopo mutualistico regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica

(obbligatorio) eventuale attività con terzi requisiti di ammissione soci criteri non discriminatori individuazione e disciplina categorie differenziate di soci caratura del voto (soci cooperatori) per le coop consortili ristorno (obbligatorio)

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qualche esempio di autonomia statutaria b) la governance …

quorum assemblee voto per corrispondenza assemblee separate (in alcuni casi

obbligatorie) e modalità di svolgimento

limiti cumulo e rieleggibilità amministratori (obbligatorio)

scelta del sistema di amministrazione

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qualche esempio di autonomia statutaria c) gli strumenti finanziari

emissione strumenti finanziari (regime s.p.a. - s.r.l.)

diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti diritto di recesso % max distribuzione dividendo ai soci

cooperatori qualificazione riserve indivisibili assegnazione di riserve divisibili ai soci

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1.2. La distinzione tra spa e srl:a) i criteri di classificazione per le coop

srl <20 soci oppure <€ 1 mln attivo patrimoniale (scelta statutaria)

spa tutte le altre

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1.2. La distinzione tra spa e srl:a) finanziamento

spa: possibile accesso al mercato dei capitali

srl: conferimenti = tutti gli elementi dell’attivo (anche polizza assicurativa/fideiussione; anche prestazione d’opera o di servizi, con polizza assicurativa/fideiussione)titoli non azionari (circolazione)divieto di sollecitazione all’investimentodivieto di operazioni su quote proprie

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1.2. La distinzione tra spa e srl:b) struttura organizzativa s.p.a.

alternativa tra: 1) sistema attuale o latino

cda + collegio sindacale 2) sistema dualistico o tedesco

consiglio di sorveglianza + consiglio di gestione

3) sistema monistico o anglosassone

Cda con comitato di controllo interno

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1.2. La distinzione tra spa e srl:c) struttura organizzativa s.r.l.

assemblea anche non collegiale amministrazione a uno o più soci

(congiuntiva, disgiuntiva, collegiale) cda anche con consultazione scritta

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2. il rafforzamento della mutualità: i nuovi istituti 2.1. regime delle coop a mutualità prevalente

2.2. il riconoscimento della centralità dello scambio mutualistico: conseguenze e profili critici

2.3. regime patrimoniale e regime degli utili

2.5. categorie differenziate di soci (cooperatori, finanziatori)

2.6. deroghe al voto per testa

2.7. controlli dei soci

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2.1. regime delle coop a mutualità prevalente

riconoscimento del carattere unitario della società cooperativa (comune scopo mutualistico)

50% di rapporti con soci contabilità da bilancio requisiti mutualistici: come da art. 26

legge Basevi, integrato da obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale

principio di parità di trattamento dei soci

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2.2. la centralità dello scambio mutualistico

obbligo di focalizzare il servizio mutualistico

regolamento per le attività mutualistiche (assemblea straordinaria)

obbligo di “rendicontare” il servizio mutualistico (relazione sulla gestione)

necessità di rendere compatibile il servizio mutualistico con il rendimento lucrativo (dei soci cooperatori e finanziatori)

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2.3. regime patrimoniale e regime degli utili

vengono confermati come elementi distintivi, per tutte le coop:

a) la limitazione alla distribuzione degli utili b) la presenza di una (almeno parziale) componente di

patrimonio indivisibile c) il concorso al finanziamento della mutualità esterna

(anche come “sanzione”: norma di chiusura a salvaguardia del modello cooperativo)

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2.4. il ristorno

effetti sulla evoluzione della composizione del capitale sociale

possibilità (e neutralità fiscale) della scelta tra ristorno-costo e ristorno-utile

possibili forme di attribuzione: capitale ordinario strumenti finanziari ( recesso e termini

di rimborso)

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2.5. categorie differenziate di soci (fonte statutaria)

a) soci cooperatori diversificazione diritti amministrativi

(voto in assemblea per coop consortili) diversificazione diritti amministrativi

(rappresentanza negli organi sociali) diversificazione diritti patrimoniali

(capitale sociale): NO assemblee separate

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2.5. categorie differenziate di soci (fonte statutaria)

b) soci finanziatori diversificazione diritti amministrativi

(rappresentanza negli organi sociali) diversificazione diritti

patrimoniali(capitale sociale): come s.p.a.

assemblee speciali dei finanz.ri senza diritto di voto (approvazione delibere pregiudizievoli)

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2.6. deroghe al voto per testa (ambito di applicazione ed effetti)

a) coop consortili: attribuzione voto pesante (max 10% max 1/3) in

proporzione a scambio mutualistico

b) soci finanziatori: attribuzione voto pro-quota (max 1/3)

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2.7. controlli dei soci

= esame libro cda/ce su richiesta 1/10 soci (1/20 coop con >3.000 soci)

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I modelli organizzativi: funzioni e organi nelle coop-s.r.l.

assemblea anche per consultazione scritta

gestione dell’impresa- uno o più soci (s.d.d.a.c.)- congiuntamente o disgiuntamente- c.d.a. (e organi delegati): anche consultazione scritta

= controllo dei soci non amministratori

* consultazione libri sociali e documenti* diritto di ottenere notizie dagli amministratori* azione di responsabilità: spetta al singolo socio

revisione o collegio sindacale (obbligatorio se capitale >spa o > altri parametri: attivo, ricavi, addetti)

vigilanza e controllo contabile

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I modelli organizzativi: funzioni e organi nelle coop-s.p.a.

ModelliModelli

FunzioniFunzioniTradizionale Tradizionale DualistaDualista MonistaMonista

Gestione / Gestione / amministrazioneamministrazione

C.d.a. (e organi delegati)

Consiglio di gestione

C.d.a.

Controllo sulla Controllo sulla gestionegestione

Collegio sindacale

Cons. sorveglianza

Comitato di controllo (interno al c.d.a.)

Controllo Controllo contabile (audit)contabile (audit)

Collegio sindacale / Revisore esterno

Revisore esterno Revisore esterno

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Il consiglio di sorveglianza È eletto dall’assemblea (in alternativa al

coll. sindacale) almeno 1 membro rev. contabile Compiti:

nomina e revoca il consiglio di gestione e promuove l’azione di responsabilità

approva i bilanci svolge le funzioni del collegio sindacale (2403,

comma 1: non controllo contabile) riferisce all’assemblea

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Il comitato di controllo interno è eletto dal c.d.a. al suo interno tutti i membri comitato con requisiti di

onorabilità/professionalità/indipendenza (legge ed eventualmente statuto); almeno metà del c.d.a. deve avere requisiti di indipendenza

almeno 1 membro revisore contabile è alternativo al collegio sindacale e ne svolge

le funzioni (2403, comma 1: non controllo contabile)

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Altre forme di controllo A) dei soci: esame da rappresentante

libro cda/ce su richiesta 1/10 soci (1/20 coop con >3.000 soci)

B) azione sociale (e individuale) di responsabilità

S.p.a.: 20% capitale S.r.l.: ciascun socio

C) controllo giudiziario (2409): richiesta 10% capitale/10% soci (5% coop >3.000 soci), ovvero coll. sind.,

comit. controllo, p.m. coordinamento con vigilanza amministrativa (prevenzione)

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4. I gruppi di società

La nuova disciplina generale sui gruppi

(direzione e coordinamento di società: art. 2497 ss.) principio di corretta gestione societaria e

imprenditoriale delle controllate in caso di violazione responsabilità

direttamente verso soci e creditori responsabilità in solido del beneficiario vantaggi compensativi (risultato complessivo

dell’attività di direzione e coordinamento) ./.

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4. I gruppi di società

La nuova disciplina generale sui gruppi (direzione e coordinamento di società: art. 2497 ss.)

pubblicità dello stato di soggezione alla eterodirezione:

corrispondenza statuto registro imprese (sezione speciale) nota integrativa e relazione sulla gestione

(dati della società controllante) ./.

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4. I gruppi di società

La nuova disciplina generale sui gruppi ./. obbligo di motivazione delle

decisioni influenzate diritto di recesso (alterazione delle

condizioni di rischio) modifica scopo/oggetto controllante condanna per responsabilità inizio/fine situazione di direzione e controllo

./.

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4. I gruppi di società

La nuova disciplina generale sui gruppi

./. postergazione del rimborso dei

finanziamenti (come s.r.l.: art. 2467) presunzione di direzione e

coordinamento: bilancio consolidato controllo ex art. 2359

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4. il gruppo cooperativo

coop anche di categorie diverse direzione e coordinamento delle

rispettive imprese gruppo paritetico ./.

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4. il gruppo cooperativo

./.

anche in forma consortile

indicazione cooperativa/e capogruppo

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4. il gruppo cooperativo

./. indicazione criteri compensativi e

equilibrio distribuzione vantaggi

possibilità di recesso se le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i soci

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5. La finanza cooperativa possibile

a) il regime s.p.a.

Massima espressione dell’autonomia statutaria:

apporti diversi dai conferimenti di capitale categorie di azioni fornite di diritti diversi anche

per quanto concerne la incidenza delle perdite assegnazione di utili ai prestatori di lavoro

dipendenti dalla società o da società controllate azioni correlate ai risultati di un determinato

settore azioni senza diritto di voto, con voto limitato,

con voto subordinato patrimoni destinati ad uno specifico affare

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Apporti finanziari non imputati a capitale

(art. 2346 ult co) da soci o da terzi anche opere o servizi rappresentati da SF con diritti di partecipazione o(?) patrimoniali, escluso il voto in

assemblea possibile rappresentanza nel c.d.a./c.d.s./c.s. (controllo)

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Azioni privilegiate, anche su perdite(art. 2348, comma 2)

deroga alla proporzionalità dei diritti patrimoniali costituiscono categorie speciali possono riprodurre gli stessi privilegi dei soci

sovventori e a.p.c.: postergazione in caso di abbattimento del capitale

sociale per perdite rimborso anticipato in caso di scioglimento della società maggiorazione del dividendo, anche con dividendo

minimo garantito creazione di riserve divisibili: possono esprimere il

privilegio della remunerazione

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Azioni e SF per i lavoratori (art. 2349)

A) creazione di azioni (aumento di capitale) con imputazione di utili

forma, trasferimento e diritti particolari

B) assegnazione di SF diversi dalle azioni diritti patrimoniali o(?) amministrativi,

escluso il voto in assemblea

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Azioni correlate (art. 2350 co 2) determinazione del rendimento in relazione ad

uno specifico settore di attività imprenditoriale la remunerazione può avvenire solo in presenza

di utili della società (non del settore specifico) il rischio di perdita del capitale può essere

attutito da privilegi sulle perdite dell’impresa emittente, ma non può essere integralmente eliminato

esigenza di specifica rendicontazione del settore (criteri statutari)

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Azioni senza diritto di voto (art. 2351)

max metà del capitale senza diritto di voto con voto limitato a particolari argomenti con voto subordinato a particolari condizioni

N.B.: possibile adeguamento ai limiti di voto nelle cooperative

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Art. 2376 - Assemblee speciali. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Patrimoni destinati a specifico affare (art. 2447-bis ss.)

alternativa alla creazione di nuove società a controllo dell’impresa madre

autonomia patrimoniale dello specifico settore aziendale (cespiti e proventi)

più forte delimitazione dello specifico rischio d’impresa (utili e perdite) rispetto alle azioni correlate

max 10% del patrimonio netto dell’impresa madre criteri di rendicontazione separata (pubblicità legale,

bilancio, ecc.)./.

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Patrimoni destinati a specifico affare (art. 2447-bis ss.)

./. costituzione con deliberazione del c.d.a./c.d.g. a

maggioranza dei componenti definizione affare, beni aziendali, PEF regole di rendicontazione eventuali apporti di terzi anche con emissione di SF pubblicità legale (iscrizione registro imprese) opposizione creditori entro 2 mesi documentazione contabile separata (rendiconto allegato

al bilancio)

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Obbligazioni (art. 2410 ss.) emissione di competenza degli

amministratori (di default) limiti di emissione elevati al doppio del

patrimonio netto, escluse le riserve indisponibili (riserva legale, ris. da rivalutazione e simili) (art. 2412) limite superabile se le obbligazioni sono sottoscritte

da investitori professionali “vigilati” (art. 107 t.u.l.b.): possono trasferirle a soggetti diversi solo garantendo la solvibilità della società emittente

tutele di categoria dei sottoscrittori (organizzazione interna alla struttura sociale)

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Obbligazioni (art. 2410 ss.)particolari figure

a) obbligazioni (in tutto o in parte) postergate alla soddisfazione di altri creditori sociali:

rimborso in linea capitale corresponsione degli interessi

b) obbligazioni correlate all’andamento economico della società emittente:

remunerazione (importo e tempi) correlata ai risultati economici d’impresa (partecipazione al rischio)

./.

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Obbligazioni (art. 2410 ss.)particolari figure

c) SF, comunque denominati, con rimborso (tempi ed entità) correlato all’andamento economico della società

si applica comunque il regime delle obbligazioni, indipendentemente dalla denominazione adottata (art. 2411, comma 3)

d) obbligazioni a rendimento variabile remunerazione (importo e tempi di

corresponsione) correlata a parametri oggettivi (ad es. indici finanziari, indici settoriali)

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.Finanziamento destinato ad uno specifico affare

(art. 2447 decies)

“finanziamento” individualizzato (non è uno SF)

specifico contratto (individuazione e descrizione dell’affare finanziato nel contratto)

rimborso del finanziamento esclusivamente con i proventi dell’affare e relativi frutti (salvo garanzie da contratto): partecipazione al rischio d’impresa

controllo sull’esecuzione dell’affare

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare (art. 2447 decies)

contratto: descrizione dell’affare, modalità di realizzazione, PEF, beni strumentali, garanzie del finanziatore, tempo di realizzazione

pubblicità legale (registro delle imprese) “contabilità separata” (sistemi di incasso e

contabilizzazione dell’affare) bilancio e nota integrativa: vincoli e modalità

di impiego dei proventi dell’affare

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5.1. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.Finanziamento destinato ad uno specifico

affare (art. 2447 decies) autonomia patrimoniale:

proventi dell’operazione = patrimonio separato i creditori sociali non vantano diritti sui proventi

dell’affare i creditori non possono esercitare azioni esecutive

sui beni strumentali per la durata del finanziamento

fallimento della società: estingue i vincoli il finanziatore trattiene i proventi già riscossi e si

può insinuare nel passivo per il credito residuo i creditori possono esercitare le azioni esecutive

sui beni strumentali

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5.2. mutualità e strumenti finanziari

le possibili categorie di soci: a) soci cooperatori b) soci cooperatori detentori di strumenti finanziari

partecipativi c) soci finanziatori detentori di strumenti finanziari

partecipativi non privilegiati d) soci finanziatori detentori di strumenti finanziari

partecipativi privilegiati e) soci finanziatori con particolari diritti amministrativi f) soci cooperatori/finanziatori detentori di strumenti finanziari

rappresentativi di riserve divisibili g) portatori di obbligazioni h) portatori di strumenti finanziari non partecipativi i) portatori di strumenti finanziari afferenti a patrimoni

separati

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5.3. gli s.f. coop: diritti patrimoniali

le azioni “strane” che possono adattarsi alle particolarità mutualistiche:

* privilegio su dividendo/perdite * azioni correlate ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore * patrimoni destinati ad uno specifico affare

il regime del recesso * SPA: estensione cause legali + possibili ulteriori cause statutarie (solo soc non

quotate)+recesso parziale * SRL: estensione cause legali + possibili ulteriori cause statutarie (solo soc non

quotate) * COOP: determinazione statutaria delle cause di recesso (non è limitata ai soci

cooperatori: 2526 rinvio 2437) - divieto di recesso parziale per soci cooperatori - il destino della quota di riserve divisibili (limitazioni al recesso vs. necessaria effettività

del mercato)

il regime del sovrapprezzo * funzione di bilanciamento tra valore nominale del conferimento e valore della società * la determinazione del sovrapprezzo è sempre facoltativa (2528 co 2, 2524 co 3) * l’apertura alla presenza di riserve divisibili rende normale l’utilizzo del sovrapprezzo possibili effetti negativi sulla porta aperta???

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5.3. gli s.f. coop: diritti patrimoniali

(segue). Le riserve divisibili

Strumenti finanziari e riserve divisibili:

le riserve divisibili come strumento di valorizzazione (remunerazione) della partecipazione sociale (alternativa a dividendo)

l’emissione di strumenti finanziari come possibile modalità di rimborso della partecipazione a seguito di recesso

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5.3. gli s.f. coop: diritti patrimoniali (segue). Il ristorno

la destinazione a capitale del ristorno

possibile utilizzo delle “azioni strane”:

determinazione dei diritti amministrativi determinazione dei diritti patrimoniali

possibile limitazione del recesso

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5.4. gli s.f. coop: diritti amministrativi

la convivenza con gli interessi mutualistici

poteri di voto in assemblea limite 1/3 per i finanziatori attribuzione del diritto di voto su argomenti specialmente indicati possibili limiti statutari per i soci cooperatori portatori di strumenti finanziari (2538 comma 2) azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con voto

subordinato a condizioni (max 50% capitale sociale)

assemblee speciali e tutele di categoria: i quorum sono derogabili come quelli delle assemblee ordinarie (2538 comma 5)?? Comunque non

possono vanificare l’effettività della tutela di categoria

organi amministrativi presenza max 1/3 scelta di amministratori tra appartenenti a categorie di soci riserva di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio

di sorveglianza o di un sindaco (rende più sofisticato il modello di governance)

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5.5. strumenti finanziari e scopo mutualistico (servizio ai soci)

mutualità vs. lucratività: come individuare e prevenire i conflitti di interesse (è un’ottica troppo riduttiva?) pianificazione dello sviluppo aziendale regolazione del rapporto mutualistico e

del ristorno predeterminazione dei diritti patrimoniali