03 i poteri degli agenti di p.s.

Post on 01-Jul-2015

218 views 4 download

Transcript of 03 i poteri degli agenti di p.s.

1/19

44°° Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera” Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera”

~~ contro l’ala avversa contro l’ala avversa ~~44°° Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera” Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera”

~~ contro l’ala avversa contro l’ala avversa ~~

POTERI DEGLI AGENTI DI P.S.

Ten. CASALEGNO Roberto

L’IDENTIFICAZIONE

L’accertamento dell’identità personale di un individuo attraverso i suoi dati personali al fine di di riscontrare una riscontrare una corrispondenza tra il soggetto e il corrispondenza tra il soggetto e il documento d’identità.documento d’identità.

IDENTIFICAZIONEIDENTIFICAZIONE

• Connotati: caratteri normali comuni a tutti

• Connotati salienti*: connotati che emergono sugli altri

• Contrassegni*: caratteri anormali che non si riscontrano in tutte le persone

CARATTERI SOMATICICARATTERI SOMATICI

• Statura: alta, media, bassa• Corporatura: grossa, media, piccola• Robustezza: robusto, medio, debole• Viso: dimensione, forma• Fronte: dimensione,forma del profilo, direzione• Occhi: direzione, palpebre• Sopracciglia: dimensioni, forma• Naso: dimensioni, forma del profilo, base• Orecchio: forma• Bocca: dimensione, forma, direzione

CONNOTATICONNOTATI((Connotati salienti)Connotati salienti)

• Propriamente detti: cicatrici, nei, tatuaggi, porri

• Imperfezioni fisiche: deformazioni di parti del corpo, mutilazioni

• Anomalie di conformazione: gigante, nano, obeso

CONTRASSEGNICONTRASSEGNI

L’autorità di P.S .ha la facoltà di ordinare che siano sottoposti ai rilievi segnaletici:

PERSONE PERICOLOSE

PERSONE SOSPETTE

PERSONE CHE NON SONO IN GRADO O SI

RIFIUTANO DI PROVARE LA LORO

IDENTITA’

IDENTIFICAZIONEArt. 4 T.U.L.P.S. – Comma 1°

IDENTIFICAZIONEArt. 4 T.U.L.P.S. – Comma 1°

CHI E' L' L’AUTORITA’ DI P.S.?

Interpretazione letterale dell’ART. 4 T.U.L.P.S.:

Ministro dell’Interno;

Prefetto;

Questore;

Dir. Comm. P.S.;

Sindaco

Interpretazione estensiva dell’ART. 4 T.U.L.P.S.:

Ufficiali P.S.;

Agenti P.S.;

IDENTIFICAZIONEArt. 4 T.U.L.P.S. – Comma 1°

IDENTIFICAZIONEArt. 4 T.U.L.P.S. – Comma 1°

Delle dichiarazioni sull’identità

Gli Ufficiali e Agenti di P.S. possono Gli Ufficiali e Agenti di P.S. possono accompagnareaccompagnare

nei propri Uffici ed ivi trattenerenei propri Uffici ed ivi trattenere

per il tempo strettamente necessario al per il tempo strettamente necessario al SOLOSOLO fine dell’DENTIFICAZIONE fine dell’DENTIFICAZIONE

Le persone per le quali ricorrono Le persone per le quali ricorrono

sufficienti indizi per ritenere la falsitàsufficienti indizi per ritenere la falsità

Le persone che si rifiutano

di declinare le propria generalità

Dei documenti esibiti

IDENTIFICAZIONEArt. 11 L. 18/05/1978 N.191

IDENTIFICAZIONEArt. 11 L. 18/05/1978 N.191

Il tempo strettamente necessario;Massimo 12 ore;Non oltre 24 ore nel caso in cui

l’identificazione del soggetto risulti particolarmente complessa (stranieri).

Per quanto tempo è possibile trattenere il soggetto ai fini identificativi?

IDENTIFICAZIONEArt. 11 L. 18/05/1978 N.191

IDENTIFICAZIONEArt. 11 L. 18/05/1978 N.191

Falsificazione dei Documenti

• contraffazione

• alterazione

Identificazione – controllo documenti

• a vista

• tatto

• luce ultravioletta

• lente d’ingrandimento

Documenti in formato cartaceo

• carta d’identità

• passaporto

• patente di guida

Carta d’identità

Carta d’identità

Banda ottica

Passaporto

Patente di guida

Patente di guida

Patente tipo “card”

Patente tipo “card”

Patente tipo “card”

Patente tipo “card”

Documenti in formato elettronico

• carta d’identità

• carta multiservizi della Difesa

• permesso di soggiorno

• passaporto

Banda ottica

Ologramma

Microprocessore

Carta Regionale dei Servizi

Identificazione a vista, elemento di sicurezza (timbro a secco)

Elemento di sicurezza (filigrana)

Identificazione in rete, fruizione servizi

Esposizione luce ultravioletta

Inchiostro ottico variabile

Fondo di sicurezza

Microscritture

Incisioni con luce laser

Codice identificativo indelebile

Ologramma di sicurezza

Elementi anticontraffazione

Microscritture

Microscritture

Chip e sistema operativo

Elementi anticontraffazione

CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA (CMD)CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA (CMD)

(Personalizzazione affidata all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA (CMD)CARTA MULTISERVIZI DELLA DIFESA (CMD)

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 66 comma 8 : “Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle Art. 66 comma 8 : “Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle

Amministrazioni dello Stato ai sensi del DPR 28 luglio 1967, n.851, Amministrazioni dello Stato ai sensi del DPR 28 luglio 1967, n.851,

possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le

funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l’accesso per funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l’accesso per

via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni”via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni”

Per effetto di tale articolo la Carta Multiservizi della Difesa (CMD) Per effetto di tale articolo la Carta Multiservizi della Difesa (CMD) ha tutti i requisiti per sostituire il Mod. AT come documento di ha tutti i requisiti per sostituire il Mod. AT come documento di riconoscimento elettronico (Mod. ATe) e potrebbe costituire lo riconoscimento elettronico (Mod. ATe) e potrebbe costituire lo standard per una Carta Multiservizi della Pubblica standard per una Carta Multiservizi della Pubblica AmministrazioneAmministrazione

Tessera di riconoscimento

Ministero della Giustizia

Permessi di soggiorno cartacei

Permesso di soggiorno elettronico

Su 19 emblemi della Repubblica Italiana, che si estendono nella parte inferiore della banda, il 6° ed il 14°, a partire da sinistra, sono oscurati

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. BY LASERCARD CORPORATION

ISO STANDARD PSE-0002

Passaporto elettronico

Microprocessore senza contatto

Microprocessore senza contatto

Passaporto elettronico

LA PERQUISIZIONE SUL POSTO

Art. 4 legge 22 maggio

1975In casi eccezionali di necessità ed urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica possono procedere, oltre che all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche o concrete circostanze di luogo o di tempo non appaiono giustificabili

Art. 4 co. 2

Nell’ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Art. 4 co. 3

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale su apposito modulo, che va trasmesso entro 48 ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all’interessato.

ANALISI

DEFINIZIONE E FINALITA’

Accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione da parte di persone il cui atteggiamento o la cui presenza in relazione a circostanze di tempo e di luogo non appaiono giustificabili.

ANALISI

PRESUPPOSTI

sia in corso un’attività di

polizia sussista la necessità e l’urgenza che non consenta di attendere il provvedimento dell’A.G.

ANALISI

MODALITA’ ESECUTIVE

è eseguita sulla persona

è estesa al mezzo di trasporto usato dalla persona per giungere

sul posto

ANALISI

GARANZIE ESECUTIVE

Il difensore non deve essere preavvisato ma può intervenire, senza che ciò comporti alcun ritardo nell’esecuzione dell’atto.

ANALISI

Documentazione

La perquisizione è documentata mediante verbale. Il verbale è consegnato all’interessato e trasmesso, entro 48 ore, al Procuratore della Repubblica per la successiva convalida.