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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI

Corso di laurea in

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE

LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E IL CROWDFUNDING:

UN BINOMIO POSSIBILE?

Tesi di laurea in

DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Relatore: Prof. Daniele Donati

Correlatore: Prof.ssa Pina Lalli

Presentata da Angela Fauzzi

Seconda sessione

Anno Accademico 2012/2013

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  2  

 

A chi c’è stato,

a chi c’è.

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  3  

Indice

Introduzione……………………………………………………………………. 5

1. Il principio di sussidiarietà……………………………………............... 8

1.1 Le origini storico filosofiche del principio di sussidiarietà................ 8

1.2 Sussidiarietà in Europa……………………………………………... 12

1.3 Evoluzione del principio nell’ordinamento giuridico italiano……... 14

1.4 Il principio come sancito dall’art. 118 comma 4 della Costituzione.. 16

1.5 Sussidiarietà come «amministrazione condivisa»……………......... 21

1.6 Sussidiarietà e Terzo settore: le imprese sociali……………............. 24

2. Il fenomeno del crowdfunding………………………………………….. 28

2.1 Cos’è il crowdfunding………………………………………….…… 28

2.2 I modelli di crowdfunding…………………………………...…….. 30

2.2.1 Reward based………………………………………...…….. 30

2.2.2 Donation based…………………………………………….. 32

2.2.3 Social lending………………………………………………. 33

2.2.4 Equity based………………………………………………… 34

2.3 Le piattaforme di crowdfunding in Italia…………………………... 35

2.4 Il civic crowdfunding: fino a che punto è possibile parlare di

partecipazione……………………………………………………… 42

2.5 Le piattaforme di civic crowdfunding nel contesto internazionale… 44

2.6 Aspetti normativi: il regolamento Consob…………………………. 50

3. Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: l’analisi di casi……..…….. 57

3.1 Due casi studio: «Acquista con noi un pezzo di storia» e «Un passo

per San Luca»……………………………………………………… 57

3.2 La città di Torino coinvolta in una campagna di crowdfunding per

l’acquisizione di un bene culturale………………………………… 59

3.2.1 I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa………... 61

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  4  

3.2.2 L’attività di interesse generale: la valorizzazione di un bene

culturale…………………………………………….………. 62

3.2.3 La campagna di crowdfunding tra online e offline…………. 64

3.2.4 I risultati…………………………………………………….. 69

3.3 Il Comune di Bologna e i cittadini per il portico di San Luca……… 71

3.3.1 I soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto………...... 78

3.3.2 L’attività di interesse generale: la tutela e la valorizzazione

di un bene culturale…………………………………………. 79

3.3.3 Lo sviluppo della campagna di crowdfunding……………… 81

3.3.4 La percezione del crowdfunding per il bene comune: PA e

cittadini a confronto……………………………….….…… 86

Conclusioni…………………………………………………………………….. 92

Appendice……………………………………………………………………… 100

Bibliografia e sitografia………………………………………………………... 108

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  5  

Introduzione

La presente tesi si interroga sulla possibile relazione tra il principio costituzionale

della sussidiarietà orizzontale e il sistema di raccolta fondi dal basso, definito

«crowdfunding».

La ricerca di casi sussidiari da integrare a quelli raccolti e selezionati da Labsus, il

laboratorio per la sussidiarietà orizzontale, offerto dal corso di laurea in Scienze

della Comunicazione pubblica e sociale dell’Università di Bologna, ha favorito

l’interesse della scrivente verso l’attuazione di un principio costituzionale. In questa

occasione è nata in me la volontà di indagare e approfondire un principio sancito

all’interno della Carta fondamentale italiana, purtroppo sovente non considerato dai

cittadini, e troppo spesso ignorato, nonostante la sua grande potenzialità di

risoluzione di problemi di interesse generale.

La collaborazione tra soggetti pubblici e privati si pone come soluzione alla

necessità di cura di ciò che viene definito «bene comune». I cittadini, singoli e

associati, decidono di mettere a disposizione le proprie capacità e risorse per dare

risposte ai problemi della collettività, condividendo con i poteri pubblici la

responsabilità di governare.

In parallelo, la mia attenzione si è soffermata sul fenomeno del crowdfunding. Tale

sistema si differenzia dalla tradizionale raccolta fondi perché supportato dagli

strumenti del web 2.0, volti alla creazione di una vera e propria community che non

si limita a donare ma diventa co-creatrice del progetto da finanziare.

I casi esteri di ciò che viene definito «civic crowdfunding» pongono in evidenza

l’utilizzo di questo metodo per ottenere risorse economiche volte al finanziamento di

opere e progetti di interesse generale. Il capitale in gioco è di tipo «relazionale» e si

muove tra la sfera online e quella offline. È infatti fondamentale che le relazioni

createsi sul web possano concretizzarsi nella sfera pubblica offline mediante eventi

creati ad hoc.

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Potendo considerare la rete di soggetti attivi che si mobilitano verso la cooperazione,

il confronto, il dialogo e l’agire insieme come il punto in comune tra il principio di

sussidiarietà orizzontale e il crowdfunding, mi è sembrato opportuno indagare su

una possibile relazione e integrazione, valutando aspetti positivi e limiti.

Il tirocinio svolto con l’associazione bolognese GINGER, che gestisce una

piattaforma web di crowdfunding territoriale operante in Emilia-Romagna, mi ha

permesso di seguire passo per passo lo sviluppo di una campagna di crowdfunding

basata sulla partecipazione di soggetti pubblici e privati per la tutela e la

valorizzazione di un bene culturale della città di Bologna, il portico di San Luca.

Questo ha rappresentato un caso esemplare in cui scorge un possibile binomio tra

azioni sussidiarie e crowdfunding.

Il primo capitolo presenta il principio di sussidiarietà partendo dalle origini storico-

filosofiche, seguendo l’evoluzione del principio in Europa e nell’ordinamento

giuridico italiano, fino ad arrivare alla revisione costituzionale del titolo V e

l’introduzione del principio all’art.118. Ci si sofferma in seguito sul concetto di

sussidiarietà come «amministrazione condivisa» e sul rapporto con il Terzo Settore,

ponendo in evidenza come il principio non sia visto come un dovere di arretramento

dell’amministrazione dallo svolgimento di compiti di interesse generale, ma

piuttosto come possibile collaborazione con i cittadini, singoli o associati.

Il secondo capitolo è dedicato al fenomeno del crowdfunding e all’analisi dei quattro

differenti modelli riservando una particolare attenzione alle piattaforme italiane.

Viene posta in risalto la tendenza del local crowdfunding approfondita mediante

l’analisi di tre piattaforme.

Segue una lettura approfondita di ciò che viene definito «civic crowdfunding»

correlata all’analisi dei casi internazionali in riferimento al principio di

partecipazione. Il capitolo si conclude con un accenno al regolamento Consob,

mirato a regolamentare l’equity crowdfunding in Italia.

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Il terzo capitolo punta all’analisi di due casi studio accomunati dall’utilizzo di una

piattaforma di crowdfunding volta alla valorizzazione, in un caso, e alla tutela,

nell’altro, di un bene culturale.

I casi sono analizzati ponendo in primo piano da un lato l’attività di interesse

generale con riferimento alle disposizioni del «Codice dei beni culturali e del

paesaggio» e dall’altro le strategie comunicative legate alla campagna di

crowdfunding, dirette al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

L’analisi dei casi mira alla valutazione di un possibile binomio tra i casi di

sussidiarietà orizzontale e l’utilizzo del sistema del crowdfunding.

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Capitolo 1

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

1.1 Le origini storico filosofiche del principio di sussidiarietà

L’aggettivo «sussidiario» deriva dal latino subsidium ed era usato in ambito

militare presso la civiltà romana per indicare le truppe di riserva che restavano nella

retroguardia, pronta a intervenire in aiuto alle coorti che combattevano in prima

linea.

Ad oggi è difficile definire la sussidiarietà che “è e resta una nebulosa di concetti, di

modelli, di valori, che viene chiamata in causa, quasi invocata ogni volta che si

progetta, regola, o anche solo auspica un ripensamento del ruolo della Pubblica

Amministrazione nelle sue relazioni con i cittadini”1.

In ambito filosofico il principio di sussidiarietà emerge dapprima con Aristotele

secondo il quale l’individuo rappresenta “il fulcro del sistema politico e lo Stato, la

polis, deve agire in funzione del suo bene”2. Pertanto, secondo il filosofo greco del

IV sec. a.C., allo Stato spetta il compito di garantire la libertà e di intervenire solo

nel caso in cui le collettività minori e, in primo luogo l’individuo, non siano in grado

di svolgere determinati compiti.

La riflessione di Aristotele sul principio di sussidiarietà fu poi ripresa da Tommaso

D’Aquino che si concentrò sulla legittimazione dell’azione umana. La persona è la

prima protagonista per la costruzione del bene comune e le istituzioni che detengono

il potere politico vengono considerate legittime solo nella misura in cui aiutano il

singolo a realizzare quegli obiettivi che quest’ultimo non è capace di svolgere in

modo autonomo. Compito del potere politico è quello di “correggere, se trova

qualcosa in disordine; supplire se ci sono mancanze; perfezionare se qualcosa di

meglio può essere fatto”3. Ritroviamo in D’Aquino un’idea della sussidiarietà che

                                                                                                               1  D.   Donati,   Origini,   connessioni   e   interpretazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale  nell’ordinamento  italiano,  in  D.  Donati  e  A.  Paci  (a  cura  di),  Sussidiarietà  e  concorrenza,  Bologna,   Il  Mulino,  2010,  pag.  26.  2  G.  D’Agnolo,  La  sussidiarietà  nell’Unione  Europea,  Cedam,  Padova  1998,  pag.  8.  3  F.  Vecchio,  Declinazioni  costituzionali  del  principio  di  sussidiarietà,  in  C.  Magnani  (a  cura  di),  Beni  pubblici  e  servizi  sociali  in  tempi  di  sussidiarietà,  Torino,  Giappichelli,  2007,  pag.  180.    

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garantisce oltre al pluralismo del corpo sociale, una sfera di autonomia della persona

umana.

Ma è il filosofo tedesco Johannes Althusius a teorizzare una forma di sussidiarietà

verticale, anticipando le tematiche proprie del pensiero federalista. Nella società

teorizzata da Althusius ogni gruppo, comunità, tende all’autosufficienza ma il potere

pubblico si inserisce come garante del benessere creato dal popolo, incapace di

difendere la propria libertà in mancanza di un giudice imparziale che possa definire

le controversie tra gli individui.4

In Althusius troviamo una prima applicazione del principio di sussidiarietà sia

orizzontale che verticale: per la prima volta il potere statale viene chiamato a

confrontarsi non solo con soggetti privati come famiglie, corporazioni e associazioni

(sussidiarietà orizzontale) ma anche con soggetti detentori di poteri politici sul

territorio come città, province e signorie (sussidiarietà verticale).

Il principio di sussidiarietà viene declinato in senso negativo con Locke: il cittadino

si difende dallo Stato ponendo vincoli ben precisi alla sua autorità. Lo Stato è

un’organizzazione necessaria ma a esso spetta solo il compito di garantire la libertà

del mercato e la piena realizzazione dell’individuo. Non è ammessa alcuna

ingerenza pubblica salvo casi di stretta necessità, in caso contrario i cittadini

sarebbero legittimati a sciogliere il patto sociale.

Il principio di sussidiarietà è stato ampiamente trattato nell’ambito della dottrina

sociale della chiesa cattolica, in modo particolare in alcune encicliche papali.

Nell’enciclica Rerum Novarum del 1891 ritroviamo alcuni capisaldi della

sussidiarietà contemporanea.

Papa Leona XII scrive che la tutela da parte dello Stato sarebbe da evitare piuttosto

che cercare, nel momento in cui questo intervenga ponendo limiti ai diritti della

famiglia. Tuttavia, l’intervento dei pubblici poteri sarebbe utile nei casi di forte

ristrettezza economica della famiglia; in questo caso lo Stato è tenuto a tutelare e

                                                                                                               4  “Per   impedire  che   la  sovranità  soffochi   le  varie   forme  di  organizzazione  sociale,   l’intervento  del  sovrano  deve  essere  limitato  alle  ipotesi  di  inefficacia  o  insufficienza  degli  altri  poteri  esistenti  sul  territorio”  in  F.  Vecchio,  op.  cit,  pag.  185.  

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rispettare i diritti dei cittadini, “qui però deve arrestarsi lo Stato; la natura non gli

consente di andare oltre”5.

Nell’enciclica viene messa in evidenza l’importanza della famiglia propugnando un

intervento dello Stato solo nel momento in cui questa non sia capace di provvedere

da sola alle proprie esigenze. Ne viene fuori una concezione positiva della

sussidiarietà in cui lo Stato è chiamato a intervenire attivamente lì dove risultasse

necessario.

Ma la prima formulazione organica del principio di sussidiarietà è espressa

dall’enciclica papale Quadragesimo Anno del 1931. L’enciclica pone il principio di

sussidiarietà nell’accezione negativa sottolineando il dovere di non ingerenza dello

Stato e l’attribuzione di limiti ben precisi al suo intervento. Si afferma che:

è un’ingiustizia, un grave danno e un turbamento del giusto ordine attribuire ad una società maggiore e più elevata quello che possono compiere e produrre le comunità minori e inferiori6.

Tuttavia, nella stessa enciclica, è possibile ritrovare anche l’accezione positiva del

principio lì dove si afferma che:

L'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle7.

La riflessione filosofica della Chiesa sul principio di sussidiarietà sarà ripresa nel

1961 nell’enciclica Mater e Magistrain in cui Giovanni XXIII afferma che l’azione

dei pubblici poteri “che ha carattere d'orientamento, di stimolo, di coordinamento, di

supplenza e di integrazione, deve ispirarsi al principio di sussidiarietà” 8 .

Nell’enciclica si afferma che il mondo economico è frutto dell’iniziativa economica

                                                                                                               5  Leone   XIII,   Enciclica   Rerum   Novarum,   Roma,   15   maggio   1891,   par.   11   in  http://www.vatican.va/offices/papal  docs  list  it.html  (consultato  il  25  luglio  2013)  6  PIO   XI,   Lettera   Enciclica   Quadragesimo   anno,   Roma,   15   maggio   1931   in  http://www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html  (consultato  il  25  luglio  2013)  7Ibidem.    8  Giovanni   XXIII,   Enciclica   Mater   et   Magistra,   Roma,   15   maggio1961,   parr.   39-­‐40   in  www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html.  (consultato  il  25  luglio  2013)  

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personale dei cittadini, singoli o associati, per il perseguimento di interessi comuni.

Al par. 42 si legge che lo Stato è chiamato a promuovere lo sviluppo produttivo in

funzione del progresso sociale. La presenza dello Stato in campo economico non

deve ridurre la sfera di libertà di iniziativa personale dei cittadini ma deve

rafforzarla tutelandola.

Nel 1991 Giovanni Paolo II riprende il concetto di sussidiarietà nell’enciclica

Centesimus Annus affermando che a causa di un’inadeguata comprensione dei

compiti lo Stato assistenziale presenta dei difetti. Si sottolinea che “una società di

ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine

inferiore”9, lo Stato è tenuto a tutelare la comunità in viste della cura del bene

comune

Da questi scritti emerge come la dottrina sociale della Chiesa applichi alla

sussidiarietà sia un’accezione positiva (quando esorta all’aiuto pubblico in caso di

stretta necessità) sia un’accezione negativa (enfatizzando l’autonomia dei singoli).

Con Benedetto XVI si assiste a un’evoluzione del concetto sussidiario non più

basato sull’enfasi dell’autonomia della società civile in contrasto con lo Stato, ma

piuttosto su una collaborazione fra le due parti. Nell’enciclica Caritas in Veritate si

afferma che la sussidiarietà è espressione “inalienabile della libertà umana”, è un

aiuto alla persona offerto quando i singoli si trovano in difficoltà e necessitano

dell’aiuto degli altri. La sussidiarietà facendo leva sull’autonomia dei corpi

intermedi, li aiuta a sviluppare le proprie capacità rendendoli autonomi. La

sussidiarietà viene delineata come principio rispettoso dell’autonomia di ciascuno,

intesa come la capacità di fare scelte di cui ci si può assumere la responsabilità. Si

pone in evidenza come lo sviluppo umano sia strettamente legato all’autonomia dei

singoli10.

                                                                                                               9  Giovanni   Paolo   II,   Enciclica   Centesimus   Annus,   Roma,   5   gennaio   1991,   par.   48   in  www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html  (consultato  il  25  luglio  2013)  10     Cfr   Benedetto   XVI,   Enciclica   Caritas   in   Veritate,   Roma,   29   giugno   2009,   par.   57   in  www.vatican.va/offices/papal_docs_list_it.html  (consultato  il  25  luglio  2013)  

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Il contesto storico in cui si inserisce la Caritas in Veritate è caratterizzato dalla crisi

finanziaria e perciò vede nella collaborazione tra società civile e Stato una possibile

via d’uscita. In tale enciclica emerge una prospettiva nuova della sussidiarietà che si

muove tra l’aspetto personale e quello relazionale. Da un lato il principio è legato

alla persona umana, alla sua libertà e dignità; dall’altro il soggetto è considerato

come parte di una comunità che si muove in una rete di relazioni.

Sussidiarietà come «espressione dell’inalienabile libertà umana» è riscontrabile

anche all’art. 118 della Costituzione in cui si sostiene che i soggetti pubblici sono

tenuti a favorire l’iniziativa dei cittadini per la cura dei beni comuni. Si pone dunque

in evidenza la libertà dei cittadini e la loro responsabilità nell’agire per l’interesse

generale.

1.2 Sussidiarietà in Europa

Il principio di sussidiarietà, come principio regolatore dei rapporti tra Stati

membri e Unione, trova concreta formulazione nel 1992 con il trattato di Maastricht.

Secondo l’art. 3 b del trattato11, la Comunità ha una competenza «sussidiaria»:

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere meglio realizzati a livello comunitario. L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato12.

La sussidiarietà diviene criterio di allocazione dei poteri tra i diversi livelli

decisionali operanti nella Comunità Europea. Si tratta di una sussidiarietà verticale

dal momento in cui la Comunità si sostituisce agli Stati, nelle materie che non sono

di sua esclusiva competenza, per garantire efficacia ed efficienza d’azione.

Pare che il principio sia declinato anche in senso orizzontale quando si afferma che

“le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini”13. Ma è chiaro che

                                                                                                               11  La  formulazione  adottata  allora  oggi  si  ritrova  nell’art.  5  del  trattato  sull’Unione  Europea.    12  Art.   3   B,   Trattato   di   Maastricht,   Gazzetta   ufficiale   n.   C   191   del   29   luglio   1992,   ora   art.   5   del  Trattato  dell’Unione  Europea.  13  Art.  A,  Trattato  di  Maastricht,  Gazzetta  ufficiale  n.  C  191  del  29  luglio  1992,  ora  art.  1  del  Trattato  dell’Unione  Europea.  

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  13  

l’applicazione del principio in senso orizzontale sia di difficile attuazione

nell’ambito comunitario.

Con il trattato di Amsterdam, nel 1997, si afferma l’esigenza di tutelare il rispetto

del principio di sussidiarietà enunciato dal TUE. Nel Protocollo sull’applicazione

dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità al punto 3 si legge che “l’azione

della Comunità entro le sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo

richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più

giustificata”14.

Al punto 4 si legge: “(…) le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo

comunitario può essere conseguito meglio dalla Comunità devono essere confortate

da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi”. È prevista dunque

l’esposizione delle motivazioni che inducono a preferire l’azione comunitaria o

l’azione degli Stati membri.

Ma la messa in opera del protocollo non ha dato i risultati attesi. La Dichiarazione di

Laeken del 2001 ha messo in evidenza le lacune dell’Unione Europea in materia di

rispetto del principio di sussidiarietà15.

Per tale motivo si è proposta una nuova definizione di sussidiarietà nel nuovo

protocollo allegato al Trattato di Lisbona16.

Il Trattato associa i Parlamenti nazionali al controllo del principio di sussidiarietà

affermando loro il diritto di contestazione, dinanzi alla corte di giustizia dell’UE, di

un atto legislativo che non rispetti il principio di sussidiarietà17.

Ai sensi del Trattato di Lisbona, l’Unione europea esercita solo le competenze che le

sono espressamente attribuite; tutte le altre rimangono in capo agli Stati membri. 18

                                                                                                               14    Protocollo  sull'applicazione  dei  principi  di  sussidiarietà  e  di  proporzionalità  del  1997  in    http://eur-­‐lex.europa.eu/it/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0105010010  ���5  (consultato  il  27  luglio  2013)  15  Cfr   A.   Jannelli   et   al.   (a   cura   di),   Il  principio  di   sussidiarietà  nell’evoluzione  giuridica  europea,   in  «Eurofocus»,   n.   14,   2010   in  http://www.cr.piemonte.it/dwd/infoleg/eurofocus/2010/eurofocus_n_14.pdf     (consultato   il   25  luglio  2013)  16  Con   il  Trattato  di  Lisbona  del  2009   l’Unione   si   ritrova  oggi   ad  avere  due   fonti   fondamentali:   il  Trattato  sull’Unione  europea  (TUE)  e  il  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea  (TFUE).  17  Il   trattato  di  Lisbona  associa   inoltre  al   controllo  del  principio  di   sussidiarietà   il  Comitato  delle  regioni.  18  Art.  6,  par.  3,  Trattato  di  Lisbona  si  legge:  “In  virtù  del  principio  di  sussidiarietà,  nei  settori  che  non   sono   di   sua   competenza   esclusiva   l'Unione   interviene   soltanto   se   e   in   quanto   gli   obiettivi  

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Seppure sia chiaro che a livello comunitario la sussidiarietà va intesa nella sua

accezione «verticale», è possibile far riferimento ad alcune iniziative europee mirate

a rendere i cittadini dei cittadini «attivi», dando forma alla sussidiarietà orizzontale.

Un esempio è quello del programma della cittadinanza europea attiva che favorisce

“azioni che mirano a consolidare un sentimento di comune appartenenza tra i

cittadini europei e, attraverso questo, favorire lo sviluppo di una coscienza

autenticamente europea che favorisce il processo di integrazione istituzionale”19.

1. 3 Evoluzione del principio nell’ordinamento giuridico italiano

Il principio di sussidiarietà ha fatto ingresso nella costituzione italiana

nell’ottobre 2001 con la legge di revisione costituzionale, ma era già previsto a

livello legislativo in diversi testi normativi, primo fra tutti la legge 15 marzo 1997,

n.59, la cosiddetta «legge Bassanini», Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Tra gli obiettivi delle

riforme Bassanini vi era quello della trasformazione della Pubblica

Amministrazione, statale e centralizzata, in un’amministrazione articolata in vari

livelli regionali e locali coesistenti con un’attività statale di indirizzo e di

coordinamento. Era previsto, dunque, il trasferimento di materie e funzioni dallo

Stato alle regioni alle autonomie locali.

L’art. 4 comma 3 definisce la sussidiarietà come

L’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime e l’attribuzione delle responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   dell'azione   prevista   non   possono   essere   conseguiti   in  misura   sufficiente   dagli   Stati  membri,   né   a  livello   centrale   né   a   livello   regionale   e   locale,   ma   possono,   a  motivo   della   portata   o   degli   effetti  dell'azione  in  questione,  essere  conseguiti  meglio  a  livello  di  Unione.»  in        http://eur-­‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:IT:PDF  (consultato  il  31  luglio  2013)  19  F.  Giglioni,  Alla  ricerca  della  sussidiarietà  orizzontale  in  Europa,  in  D.  Donati  e  A.  Paci  (a  cura  di),    Sussidiarietà  e  concorrenza,  Bologna,  Il  Mulino,  2010,  pag.  146.  

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  15  

Il principio di sussidiarietà viene introdotto in entrambe le sue accezioni: verticale

(quando stabilisce che le funzioni amministrative devono essere svolte dalle autorità

territorialmente più vicine ai cittadini) e orizzontale ( quando si afferma che i privati

possono farsi carico non solo di attività relative al loro interesse individuale, ma

hanno titolo e risorse per assolvere ad attività che soddisfano interessi generali o

pubblici20).

Una seconda formulazione del principio di sussidiarietà è riscontrabile nella legge 3

agosto 1999, n.265 che definisce l’«Autonomia dei comuni e delle province». Si

prevede che comuni e province possano essere allo stesso tempo titolari di funzioni

proprie e destinatari di funzioni amministrative ulteriori, conferite con la legge dello

Stato o delle regioni, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni svolte dai

comuni e dalle province derivano inoltre dall’autonoma iniziativa dei cittadini,

singoli e associati21.

A differenza della l. 59/1997 viene introdotto il criterio dell’adeguatezza: il

potenziale intervento dei privati necessita di una valutazione a priori, dovendo essere

«adeguato»22.

La terza formulazione del principio si ha con la legge 8 novembre 2000, n.328,

«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali»23.

Per la prima volta vengono riconosciute le prestazioni assistenziali come vero e

proprio diritto, infatti la legge valorizza l’intervento delle organizzazioni di

volontariato, delle associazioni e degli enti di promozione sociale. All’art. 5 si

afferma che “per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le

regioni e lo Stato (…) promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei

                                                                                                               20  D.  Donati,  La  sussidiarietà  orizzontale  nell’evoluzione  normativa  dello  Stato  e  delle  Regioni,   in  G.  Arena   e  G.   Cotturri   (a   cura  di),   Il  valore  aggiunto.  Come   la  sussidiarietà  può  salvare   l’Italia,  Roma,  Carocci,  2010,  pag.  187.  21  Cfr  Ivi,  pag.  188.  22  Ivi,  pag.  189.  23  A   pochi   mesi   dall’approvazione   della   L.   328/2000,   questa   «viene   superata   dalla   riforma  costituzionale   che   assegna   alle   Regioni   la   piena   competenza   legislativa   e   ai   Comuni   quella  amministrativa»,  Ivi  pag.  190.  

Page 16: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  16  

soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative e interventi

per l’accesso agevolato al credito e ai fondi dell’Unione Europea”24.

Con le tre norme si passa dalle disposizioni sul decentramento a quelle

sull’ordinamento degli enti locali, a quelle sul sistema dei servizi sociali ma come

spiega Donati25da una lettura «tra le righe» delle tre disposizioni emerge un sistema

valoriale preciso che:

- mette in connessione la riallocazione in verticale delle funzioni e dei compiti

amministrativi con la crescita del ruolo attivo dei cittadini nella cura degli interessi

generali;

- punta all’affermazione della maggiore «prossimità» tra azione pubblica e cittadini

destinatari;

- incentiva le istituzioni territoriali e i cittadini a una attitudine alla flessibilità nelle

scelte in base alle condizioni specifiche di ciascun contesto territoriale.

1.4 Il principio come sancito dall’art. 118 comma 4 della Costituzione

La legge costituzionale 18 ottobre 2011, n.3 ha introdotto importanti

modifiche nel titolo V della Costituzione italiana: il principio di sussidiarietà è

diventato un vero principio costituzionale.

Già la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, nel 1997, segna un

punto importante. All’art. 56 di quel progetto di riforma si prevedeva che:

Le funzioni che non possono più essere più adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni, Province, Regioni e Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

È prevista da un lato l’assegnazione della titolarità delle funzioni agli enti locali più

vicini ai cittadini e dall’altro la titolarità dello svolgimento delle funzioni ai privati

                                                                                                               24  Donati,   Origini,   connessioni   e   interpretazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale  nell’ordinameno  italiano,  pag.  43.    25  Donati,  La  sussidiarietà  orizzontale  nell’evoluzione  normativa  dello  Stato  e  delle  Regioni,  pag.  192.  

Page 17: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  17  

con l’obbligo di astensione del potere pubblico, salvo la non adeguata

organizzazione dei privati.

Ma tale testo fu presto sostituito dalla nuova disposizione elaborata dalla

Commissione che recita:

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente ai Comuni, alla Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

Rispetto alla prima formulazione scompare il riferimento alla «autonomia dei

privati» sostituita dall’«autonoma iniziativa dei cittadini», ponendo enfasi su una

particolare comunità qual è quella della cittadinanza. Inoltre i pubblici poteri non

sono chiamati ad astenersi dallo svolgere funzioni pubbliche ma piuttosto a

rispettare le autonome iniziative dei cittadini.

La Commissione bicamerale non riuscì a portare a termine il proprio mandato e la

definitiva costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà avviene solo con la

riscrittura del Titolo V della parte seconda della Costituzione con la legge

costituzionale n. 3 del 2001. Il principio si colloca in coda all’art. 118 della

Costituzione:

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e

Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,

secondo le rispettive competenze.

3. La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni (…) e

disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei

beni culturali.

Page 18: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  18  

4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

L’art. 118 Cost. riserva un ruolo centrale al principio di sussidiarietà sia in senso

verticale che orizzontale. La verticalità (espressa nel primo comma) sta

nell’attribuzione della responsabilità e titolarità dell’intervento pubblico

all’istituzione più prossima al cittadino, i Comuni anzitutto che “proprio per questa

prossimità possono registrare con più precisione le necessità e corrispondere più

adeguatamente alle aspettative diffuse”26.

L’orientamento orizzontale, quello di maggior rilevanza per questa ricerca, è

espresso nel quarto comma e prevede che siano prima di tutto i cittadini (singoli e

associati) a svolgere attività di interesse generale supportati dal sostegno di Comuni,

Province, Regioni e dallo Stato. Si concretizza una “Repubblica costruita dal basso,

dove è la società che inizia ad acquistare un ruolo centrale in nome della

sussidiarietà orizzontale”27.

Il Comma 4 mette quindi in evidenza l’esigenza di perseguire le finalità istituzionali

dei pubblici poteri anche attraverso le iniziative autonome dei privati, singoli e

associati, la cui azione deve essere riconosciuta, favorita e valorizzata, attribuendo

alla stessa una rilevanza di interesse generale.

È importante sottolineare che non è previsto un arretramento dell’amministrazione

dallo svolgimento di compiti di cui i soggetti, pubblici e privati, possono

adeguatamente provvedere. È prevista invece una collaborazione tra soggetti

pubblici e privati.

Un’attenta analisi del testo dell’ultimo comma dell’art. 118 Cost. è opportuna per

una sua corretta interpretazione:

- “Gli enti amministrativi favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini”, il

termine «favoriscono» fa riferimento a un dovere più che a una possibilità. Se i

                                                                                                               26  G.  Cotturri,  La  forza  riformatrice  della  cittadinanza  attiva,  Roma,  Carocci  Editore,  2013,  pag.  110.    27  M.   Musella   e   M.   Santoro,   L’economia   sociale   nell’era   della   sussidiarietà   orizzontale,   Torino,  Giappichelli,  2012,  pag.  30.    

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  19  

cittadini si attivano per la cura dell’interesse generale, le pubbliche

amministrazioni devono aiutarli. Le amministrazioni possono scegliere come

sostenere concretamente l’iniziativa dei cittadini: concedendo il patrocinio di

un’iniziativa, autorizzando i privati all’uso di attrezzature o strutture di proprietà

dell’ente pubblico, rimborsando le spese sostenute o attraverso forme create ad

hoc di volta in volta.

Inoltre l’azione del favorire può essere analizzata facendo riferimento a due

criteri:

• il momento in cui avviene l’intervento a favore dei cittadini (interventi che

sostengono attività di privati già in corso o interventi propedeutici alla loro

attivazione)

• il modo in cui si esplica l’intervento a favore dei cittadini (interventi

diretti/indiretti, in positivo/in negativo, per azione/per omissione).28

- Rispetto all’espressione «autonoma iniziativa» viene posta l’idea che lo

svolgimento dell’attività di interesse generale da parte dei cittadini debba

avvenire spontaneamente. Questo comporta l’esclusione di qualsiasi forma di

retribuzione diretta e piena per le attività svolte. Inoltre, l’espressione autonoma

iniziativa può essere intesa come piena capacità dei cittadini di decidere

pienamente, nel rispetto delle leggi, sulla loro organizzazione, la loro attività e la

loro destinazione di risorse29.

- Con l’espressione «cittadini singoli e associati» pare che la norma voglia

evidenziare l’appartenenza delle persone a un sistema istituzionale, sociale ed

economico e quindi al loro dovere di partecipare alla costruzione della comunità

in cui vivono. La sussidiarietà offre quindi all’individuo di costruire e non più

                                                                                                               28  Cfr,   Donati,   Origini,   connessioni   e   interpretazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale  nell’ordinamento  italiano,  pag.  51.  29  Ovviamente   i   cittadini   non   possono   fare   tutto   ciò   che   fanno   le   amministrazioni,   non   possono  infatti   assumere   iniziative   in   materia   di   atti   precettivi,   di   concessioni,   di   autorizzazioni,   di  provvedimenti   ablatori   e   di   sanzioni   amministrative.   Cfr.   G.   Arena,   Cittadini   attivi,   Roma-­‐Bari,  Editori  Laterza,  2006,  pagg.  122-­‐123.  

Page 20: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  20  

delegare la cura di tutti quegli interessi che condivide con gli altri individui.

Sussidiarietà come collaborazione e non come delega.

La norma costituzionale non determina una esplicita distinzione tra attività con o

senza fini di lucro, si è infatti aperto un dibattito sulla natura lucrativa delle

attività ponendo attenzione sulle società senza scopo di lucro30.

- Con la locuzione «interesse generale» si fa riferimento a “tutte le prestazioni di

beni e di servizi che sono mosse da uno spirito solidale del soggetto erogatore, e

che sono capaci di rispondere a bisogni socialmente o economicamente rilevanti,

individualmente non soddisfabili”31.

L’interesse generale è l’interesse di una comunità in quanto tale, non ancora

assunto in seno ai pubblici poteri ma da questi lasciato alla cura degli stessi

cittadini.

L’interesse generale è evidentemente un’astrazione e storicamente il modo per

renderlo concreto consisteva nel trasformare l’interesse «generale» in interesse

«pubblico», inteso come interesse dello Stato. Questa concezione era legata al

paradigma panpubblicistico che ha caratterizzato il diritto amministrativo italiano

fin dalle sue origini e che ruota attorno a tre assunti progressivamente smentiti:

• Ciò che è di interesse generale è di interesse pubblico;

• Ciò che è di interesse pubblico è dello Stato;32

• Lo Stato provvede a ciò che è di interesse pubblico con apparati e strumenti

pubblici.33

                                                                                                               30  A  tal  proposito  si  fa  riferimento  alla  disciplina  generale  della  fattispecie  di  società  senza  scopo  di  lucro,  la  Disciplina  dell’impresa  sociale,  a  norma  della  legge  13  giugno  2005,  n.118.  Le  imprese  sociali  per  essere  qualificate  tali  devono  rispondere  a  due  requisiti:  l’utilità  sociale  e  l’assenza  dello  scopo  di  lucro.  Cfr  Donati,  La  sussidiarietà  orizzontale  nell’evoluzione  normativa,  pagg.  204-­‐205.    31  Donati,   Origini,   connessioni   e   interpretazione   del   principio   di   sussidiarietà   orizzontale  nell’ordinamento  italiano,  pag.  62.  32  L’assunto   implica   che   lo   Stato   rappresenta   l’unico   soggetto   titolare   della   sovranità.   Da   ciò   ne  deriva   un   forte   accentramento   dello   Stato   e   la   svalutazione   del   sistema   territoriale   e   locale.   A  smentire  l’assunto  è  la  legge  n.  142  del  1990  in  cui  si  afferma  la  capacità  delle  regioni  di  intervenire  nell’organizzazione  delle  funzioni   locali  e  di   farlo   in  modo  selettivo  e  si  riconoscono  al  Comune  le  funzioni  amministrative  attribuite  dallo  Stato.    33  Il   terzo   assunto   prevede   che   i   poteri   unilaterali   siano   una   caratteristica   esclusiva   del   diritto  amministrativo.  Con  l’avvio  della  stagione  delle  privatizzazioni  in  Italia  nel  2001  anche  tale  assunto  viene  smentito.    

Page 21: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  21  

Il primo assunto implica che non può esservi un interesse rilevante per la società

senza che questo sia “occupato” dal sistema politico-amministrativo. Tale assunto è

stato smentito con l’affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale. Si passa

da una concezione soggettiva dell’amministrazione a una oggettiva, ossia “da

un’amministrazione pubblica che è tale con il suo rapporto con lo Stato ad

un’amministrazione che si qualifica per la funzione svolta al servizio della

collettività”34.

La norma costituzionale legittima i cittadini a uscire dal ruolo passivo di utenti dei

servizi pubblici per diventare soggetti attivi che si prendono cura di beni comuni. La

norma pone i cittadini su un piano di parità con le amministrazioni35.

G. Arena36pone in evidenza la questione dell’applicabilità immediata o meno

dell’art. 118. «La risposta positiva nel senso di immediata applicabilità si fonda sulla

constatazione che l’art. 118, u.c. non enuncia un principio, rinviando al legislatore

ordinario per la sua definizione, bensì prevede che si svolga un’attività fondata su un

principio, quello di sussidiarietà orizzontale»; non si tratta qui di dar forma a un

principio astratto ma di far riferimento a un’attività di cui sono già indicate

coordinate strutturali:

- i soggetti della relazione (istituzioni territoriali e cittadini)

- l’oggetto della relazione (svolgimento di attività di carattere generale)

- il principio che regola la relazione (il principio di sussidiarietà)

Al contrario, la necessità di ulteriori interventi da parte del legislatore per

l’applicabilità del principio, significherebbe attendere che sia chiarito ogni profilo

dell’enunciato in questione e quindi si finirebbe per escludere, per un periodo di

tempo indefinito, la vigenza del principio di sussidiarietà in Italia.

                                                                                                               34  G.  Arena,  op.  cit,  pag.  112.  35  Ivi,  pag.  IX.  36  Ivi,  pagg.  62-­‐63.  

Page 22: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  22  

Arena pone a questo punto in rilievo che l’attuazione dell’art. 118 non dipende dalle

istituzioni ma dai cittadini ai quali spetta assumere l’autonoma iniziativa

nell’interesse generale che costituisce il nucleo essenziale della norma.

1.5 Sussidiarietà come «amministrazione condivisa»

La sussidiarietà sfugge a una comprensione unica e unitaria. Si potrebbe

definire quale principio che regola la distribuzione di determinate funzioni che

riguardano sia i poteri pubblici che la società.

Tale principio implica due livelli di lettura: quello di sussidiarietà verticale e quello

di sussidiarietà orizzontale.

La sussidiarietà verticale prevede che le funzioni pubbliche siano affidate alle

istituzioni più prossime ai cittadini; solo quando il livello inferiore dimostra di non

essere in grado di svolgere le proprie funzioni interviene in forma «sussidiaria»

l’ente gerarchicamente superiore.

La sussidiarietà orizzontale disciplina i rapporti tra pubblico, privato e privato

sociale: non c’è contrapposizione, ma intreccio e collaborazione tra pubblico e

privato, tra cittadini e Stato37.

Il grande cambiamento in merito ai rapporti tra amministrazioni e cittadini si è avuto

con la legge 7 agosto 1990, n.241 (la legge sul procedimento amministrativo e la

trasparenza amministrativa). Tale legge ha condotto le amministrazioni a

considerare i soggetti non solo «amministrati» ma anche portatori di interessi e

titolari di diritti quali il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo, il

diritto all’informazione nei confronti dell’amministrazione e il diritto alla semplicità,

efficienza e efficacia dell’azione amministrativa. La legge in questione fu portatrice

di nuovi rapporti con le amministrazioni caratterizzati dal “passaggio dalla

separazione alla collaborazione, dalla diffidenza alla fiducia, dal segreto alla

comunicazione”38.

                                                                                                               37  M.  Musella  e  M.  Santoro,  op.  cit.,  pag.  29.  È  su  questo  tipo  di  sussidiarietà  che  vuole  concentrarsi  il  presente  elaborato  che  mira  a  individuare  una  possibile  integrazione  del  principio  alle  campagne  di  crowdfunding  che  coinvolgono  pubblici  e  privati  per  la  realizzazione  e  promozione    di  un  bene  comune.  38  G.  Arena,  op.  cit.,  pag.  21.    

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  23  

Questi nuovi rapporti introducono quella che viene chiamata «amministrazione

condivisa» in cui il rapporto tra amministrazioni e cittadini diviene un rapporto di

collaborazione nell’interesse generale. È il ribaltamento del tradizionale «paradigma

bipolare»39 che vedeva da un lato l’amministrazione (autoritativa e di prestazione) e

dall’altro l’amministrato (un soggetto passivo).

Con il paradigma sussidiario il principio di partecipazione previsto dalla l. 241/1990

acquista un nuovo significato: mentre con la partecipazione al procedimento il

cittadino partecipa al processo decisionale della pubblica amministrazione in vista

dell’adozione di un provvedimento, con la partecipazione intesa come

«amministrazione condivisa» il cittadino partecipa con l’amministrazione alla

concreta soluzione di un problema di interesse generale.

Arena afferma che il modello dell’amministrazione condivisa può realizzarsi “o per

iniziativa della pubblica amministrazione, che autonomamente decide di uscire dal

paradigma bipolare, o per iniziativa dei cittadini, che si attivano sulla base dell’art.

118, u. c. della Costituzione”40.

Le amministrazioni possono «favorire» l’iniziativa dei cittadini in diversi modi41:

limitandosi ad attendere che i cittadini si attivino e chiedano sostegno o

collaborando direttamente con loro.

Arena sottolinea il fatto che siano i cittadini a dar vita al principio di sussidiarietà,

non le istituzioni che sono comunque chiamate ad assumere iniziative per

promuovere la conoscenza e quindi l’attuazione del principio in questione.

L’utilità dei cittadini attivi sta nel prendersi cura dei beni comuni42.

Quando si parla di cittadini si fa riferimento ai singoli appartenenti a una comunità e

che in quanto tali sono portatori di diritti e doveri. Arena definisce la maggior parte

dei cittadini italiani «cittadini normali»; essi si collocano su una soglia minima di                                                                                                                39  “Il   paradigma   bipolare   si   fonda   sull’idea   che   «le   amministrazioni   hanno   il   monopolio   del  perseguimento   dell’interesse   pubblico   e   gli   amministrati   son   meri   destinatari   dell’intervento  pubblico”,  Ivi,  pag.  77.  40  Ivi,  pag.  34.    41  Le   amministrazioni   possono   mettere   a   disposizione   strumenti,   mezzi,   spazi   per   aiutare  concretamente  i  cittadini  a  prendersi  cura  dei  beni  comuni  o  possono  intervenire  con  un  semplice  patrocinio.  O  ancora  possono  svolgere  attività  di  comunicazione  per  promuovere  l’attuazione  della  sussidiarietà.  Cfr  Ivi,  pagg.  104-­‐  105.  42  Quando   si   parla   di   beni   comuni   si   fa   riferimento   a   quei   beni   di   cui   ciascuno   può   godere  liberamente   ma   che   proprio   per   questo   motivo   sono   minacciati   da   un   uso   egoistico,   come   il  territorio,   l’ambiente,   l’aria,   l’acqua,   i   beni   culturali,   la   salute,   la   legalità,   i   diritti   dell’uomo,  l’istruzione,  le  infrastrutture,  i  servizi  pubblici.    

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  24  

cittadinanza in quanto si limitano a rispettare le leggi e a rappresentare un modello

civico. Esistono poi coloro i quali vengono definiti «cittadini parassiti» per il loro

comportamento non conforme alla legge (ad esempio gli evasori) e i «cittadini

extra» che offrono alla comunità più di quanto ricevono (i volontari). Con il

principio di sussidiarietà l’attivarsi dei «cittadini normali» per il bene comune dà

vita ai cittadini attivi che “si assumono volontariamente verso la collettività doveri

ulteriori rispetto a quelli che comporta normalmente lo status di cittadino, cercando

di dare risposte non solo ai propri problemi ma anche a quelli che riguardano tutti”43.

È importante sottolineare la necessità di collaborazione tra cittadini attivi e poteri

pubblici: i cittadini non si sostituiscono all’amministrazione ma si tratta di

un’alleanza tra soggetti tendenzialmente paritari.

A questo punto è necessaria una distinzione tra un’accezione negativa del principio e

un’accezione positiva. La concezione in negativo porta a considerare i cittadini

come coloro a cui i poteri pubblici possono delegare il proprio potere. L’intervento

dei soggetti pubblici è reso superfluo dall’intervento dei privati chiamati a svolgere

il maggior numero possibile di funzioni di interesse generale. Questo modo di

intendere il rapporto tra cittadini e amministrazioni sarebbe coerente con

l’applicazione del principio in accezione «verticale», basata sul limite di intervento

di un’autorità superiore rispetto a quella inferiore, qualora quest’ ultima abbia

capacità di azione autonoma. Ma la sussidiarietà in senso orizzontale prevede una

condivisione di risorse pubbliche e private per il perseguimento di fini di pubblica

utilità. La concezione in positivo della sussidiarietà prevede che soggetti pubblici e

privati si sostengano paritariamente a vicenda nel perseguimento dell’interesse

generale. I cittadini possono attivarsi «autonomamente» secondo l’art. 118 ma le

amministrazioni sono tenute a sostenerli e non limitarsi a osservare passivamente le

loro attività o ostacolarle.

1.6 Sussidiarietà e Terzo settore: le imprese sociali

Il principio di sussidiarietà orizzontale viene spesso definito come il nuovo sistema

di welfare. Il modello italiano di Welfare, sviluppatosi a partire dal dopoguerra, si è

fondato su un’alleanza tra Stato ed economia di mercato col fine di garantire le

                                                                                                               43  Ivi,  pag.  99.    

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  25  

classi più deboli attraverso finanziamenti erogati dallo Stato dal sistema tributario

progressivo. Ma il peso fiscale del sistema del welfare diventò la causa del problema

che doveva risolvere. Una delle cause della crisi del welfare è riscontrabile

nell’avvento della globalizzazione che sottrae allo Stato il potere di scegliere come

tassare la ricchezza.

Con la crisi del welfare state si è passati al welfare mix, “un sistema di

organizzazione della produzione e dell’offerta di servizi socio-assistenziali e sanitari

incentrata sulla pluralità di soggetti di offerta”44. Quando si parla di pluralità non si

fa solamente riferimento alla numerosità di offerte ma alla pluralità e varietà di

queste. La molteplicità di soggetti di offerta e la varietà dei prodotti vanta tre aspetti:

- garantisce la copertura di un’ampia gamma di bisogni sociali;

- l’offerta si adegua in modo più rapido ed efficace al mutare dei bisogni;

- grazie al welfare mix viene stimolata la competizione per qualità dei servizi offerti.

Nella prima fase di passaggio dal welfare state al welfare mix il principio di

sussidiarietà è stato interpretato come principio che mira ad affidare allo Stato

funzioni dell’interesse generale, delegando parte delle funzioni a soggetti di livello

inferiore, in modo particolare ai soggetti del Terzo settore, vicini alle politiche

socio-assistenziali. Oggi si avverte invece la necessità di collaborazione e co-

decisione di tutti i soggetti interessati e coinvolti nell’interesse generale, pubblico e

privato. Si dà vita a un nuovo sistema di welfare definibile «locale» per la prossimità

ai cittadini e per la partecipazione dal basso.

Il rapporto tra il Terzo settore e Amministrazione pubblica si è diffuso sempre più

negli ultimi venti anni nell’ambito del welfare dove le organizzazioni dell’economia

sociale erano tenute a rispondere alla domanda pubblica/statale attraverso la

partecipazione a bandi e appalti a ribasso.

Con il principio di sussidiarietà il Terzo settore trova la possibilità di attuare

liberamente la programmazione e l’erogazione di servizi.

In modo particolare le organizzazione denominate «imprese sociali» cooperano

assieme alle istituzioni pubbliche alla costruzione dello spazio sociale e del bene

comune nell’ambito del sottosistema economico. L’impresa sociale dà avvio al

                                                                                                               44  M.  Musella  e  M.  Santoro,  op.cit.,  pag.  17.  

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  26  

mercato dei cosiddetti «beni relazionali», un mercato che fa riferimento alla qualità

sociale del prodotto e perciò “utilizza il denaro come mezzo per trasformare un

prodotto relazionale in un altro prodotto relazionale”45. Tale categoria di beni

“necessita della partecipazione attiva dei soggetti nella loro identità di persone,

all’interno di un sistema culturale specifico”46, si tratta quindi di beni che non

possono essere forniti né dal mercato né dallo Stato.

Nel nostro ordinamento la definizione dell’impresa sociale47 è contenuta nel decreto

legislativo 24 marzo 2006, n.155 che definisce «imprese sociali»:

Tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

La legge, all’art. 2, specifica quali sono «i beni e i servizi di utilità sociale», ossia

quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

assistenza sociale, assistenza sanitaria, tutela dell’ambiente, tutela dell’ecosistema,

turismo sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione dei

servizi culturali, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione

universitaria e post-universitaria, formazione extra scolastica, servizi strumentali

alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per

cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Inoltre la legge all’art. 2 definisce impresa sociale quell’impresa che prevede

l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.

                                                                                                               45  A.  Giorio,  Impresa  sociale,  crisi  e  sussidiarietà,  «Os-­‐  servatorio  Isfol»,   I  (2011),  n.  3-­‐4,  pag.  50,   in  http://www.isfol.it/pubblicazioni/osservatorio-­‐isfol/numeri-­‐pubblicati/allegati-­‐anno-­‐i-­‐n.3-­‐4/giorio.  (consultato  il  18  agosto  2013).  46  F.  Gagliarducci   e  A.   Iurleo,   Impresa  sociale,   in  C.   Cittadino   (a   cura  di),  Dove  lo  Stato  non  arriva.  Pubblica  amministrazione  e  terzo  settore,  Bagno  a  Ripoli  (Firenze),  Passigli  Editori,  2008,  pag.  43.  47  L’impresa  sociale  è  definita  dall’art.  1  del  decreto  legislativo  come  un’organizzazione  privata  che  esercita  un’attività  economica  di  utilità   sociale  volta  a   realizzare   finalità  di   interesse  generale.  La  definizione   permette   di   collocare   l’impresa   sociale   nell’ambito   del   settore   non   profit;     possono  quindi   essere   imprese   sociali   anche   associazioni,   fondazioni,   comitati,   organizzazioni   di  volontariato  e  cooperative.  La   legge  8  novembre  1991,  n.381  che  istituiva  le  «cooperative  sociali»    può  essere  considerata  il  preludio  del  decreto  che  istituisce  le  imprese  sociali:  la  legge  consentiva  di  combinare   l’esercizio   di   attività   economica   con   il   perseguimento   dell’interesse   generale   della  comunità.  

Page 27: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  27  

Tre sono i requisiti fondamentali affinché un’organizzazione possa qualificarsi come

impresa sociale48:

- è necessario che essa operi solo in ambito di particolare rilievo sociale o che

persegua l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili;

- assenza dello scopo di lucro;

- impossibilità per i soggetti pubblici e per le imprese private con finalità lucrative di

detenerne il controllo e di esercitare attività di direzione.

Tornando al principio di sussidiarietà è necessario sottolineare il fatto che questo sia

legato al principio di responsabilità che rende tutti i soggetti, singoli e associati,

portatori di specificità proprie.

Alle amministrazioni pubbliche spetta la responsabilità di garantire e sostenere

l’autonoma iniziativa dei soggetti. Allo stesso tempo le imprese sociali “devono

abbandonare logiche di richieste di riconoscimenti e contribuiti economici” 49

sostituendole con richieste di strumenti di sostegno concreto per la realizzazione di

servizi e beni relazionali di cui sono portatori.

                                       

                                                                                                               48  Cfr  Ivi,  pagg.  146-­‐147.  49  A.  Giorio,  op.cit.,  pag.  54.  

Page 28: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  28  

Capitolo 2

IL FENOMENO DEL CROWDFUNDING

2.1 Cos’è il crowdfunding

Il crowdfunding è generalmente definito come il finanziamento dalla folla. Il

termine è composto da crowd folla e funding finanziamento.

Si tratta di una forma di finanziamento non tradizionale in cui la folla viene

coinvolta all’interno di un progetto.

Il crowdfunding affonda le proprie radici nel concetto di «micro-finanza»: micro

perché si tratta di piccole somme che una volta aggregate possono fare la

differenza50.

Tramite il finanziamento dal basso più persone possono contribuire, con somme di

denaro di varia entità, alla realizzazione di un progetto o di un’iniziativa in cui

credono e a cui vogliono avvicinarsi partecipando attivamente.

Il concetto di crowdfunding esiste già da alcuni secoli ma oggi la vera novità è il

supporto di internet e dei social media, strumenti fondamentali per la creazione della

community pronta a finanziare progetti.

Nel libro scritto a due mani da Kavin Lawton e Dan Maron51 si fa riferimento a un

caso storico di crowdfunding risalente al 1884, quando la Francia donò

all’Inghilterra – in segno di amicizia – la statua della libertà. L’American Commette

non aveva a disposizione i 100.000 $ necessari per la realizzazione del piedistallo

che l’avrebbe sorretta, ma il noto giornalista Joseph Pulitzer riuscì a coinvolgere i

cittadini lanciando una campagna di finanziamento sul suo giornale52. Furono

raccolti ben dodicimila micro-donazioni in soli cinque mesi. Questa iniziativa di

finanziamento permise la realizzazione del progetto, ma soprattutto il senso di

responsabilità dei cittadini nei confronti di un monumento alla cui realizzazione

avevano contribuito.                                                                                                                50  Cfr   D.   Castrataro   et   al.,   Crowdfuture.   The   Future   of   Crowdfunding,   2012,   pag.15   in  http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-­‐crowdfuture  (consultato  il  10  settembre  2013).  51  Kavin  Lawton  e  Dan  Maron,  The  crowdfunding  revolution:  how  to  raise  venture  capital  using  social  media,  McGraw-­‐Hill,  2012,  pag.  XI.  52  Lo   storico  manifesto   che   sollecitava   le   donazioni   recitava:   “Every   american   citizen   should   feel  proud  to  donate  to  the  Pedestal  Fund  and  own  a  Model  in  token  of  their  subscription  and  proof  of  title  to  ownership  in  this  great  work”,  cfr  Ibidem.    

Page 29: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  29  

Il termine crowdfunding viene coniato nel 2006 da Michail Sullivan che lanciò

fundavlog una sorta di incubatore per progetti legati al videoblog. La piattaforma

includeva una semplice funzionalità per effettuare donazioni online ma si rivelò un

progetto fallimentare. Il termine «crowdfunding» si diffuse poi con l’avvento della

piattaforma Kickstarter, la più popolare piattaforma di reward based crowdfunding

lanciata nell’aprile 2009.53 I progetti su Kickstarter possono essere finanziati da

chiunque in qualsiasi parte del mondo ma possono essere presentati solo da persone

residenti negli Stati Uniti.

Prima che il sistema di crowdfunding diventasse una vera e propria tendenza

(soprattutto in America e Gran Bretagna) la «folla» era coinvolta in progetti di

«crowdsourcing», il processo di sviluppo collettivo di un prodotto. Si parla di

«saggezza della folla» e Wikipedia è uno dei migliori esempi54.

Con il crowdsourcing e con il crowdfunding si dà vita a un nuovo tipo di

partecipazione attiva, i cui protagonisti si dividono tra la folla e il web. “Il vero

potere del crowdfunding” scrive Dan Maron “sta nella capacità di sfruttare la

saggezza della folla e creare una comunità di individui motivati ad avviare un vero

cambiamento”55.

Si parla di «condivisione di energia sociale in rete» volta alla realizzazione di idee e

progetti che toccano il mondo della musica, del cinema, della tecnologia, delle

startup, della cultura ma anche del settore pubblico. In quest’ultimo caso si parla di

«crowdfunding civico» che permette agli individui, nonché cittadini, di lavorare con

le municipalità e supportare l’impegno pubblico56.

Lawton e Maron definiscono il crowdfunding come lo spirito del fare con gli altri, il

cosiddetto «DIWO» (Do It With Others). La gente tende a investire in progetti,

anche con piccole somme, quando è attratta dal punto di vista emozionale e sociale,

quando si sente vicina a una causa che rispetta o quando conosce il progettista in cui

ripone fiducia.

                                                                                                               53  Gli  ideatori  della  piattaforma  sono  Perry  Chen,  Yancey  Strickler  e  Charles  Adler.    54  L’enciclopedia   virtuale   conta   oltre   100.000   autori   provenienti   da   tutto   il  mondo   che   dedicano  gratuitamente  tempi  e  conoscenze  a  un  progetto  in  cui  credono.  55  D.  Castrataro  et  al.,  op.cit.,  pag.6.  56  Il  fenomeno  del  crowdfunding  civico  sarà  approfondito  nei  prossimi  paragrafi  e  ripreso  nei  casi  analizzati  nel  terzo  capitolo.  D.  Castrataro  et  al.,  op.  cit.,  pag.  8.  

Page 30: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  30  

Si tratta quindi di un multi-finanziamento collaborativo proveniente dal basso e

mosso dalla fiducia e dall’apprezzamento collettivi.

I sostenitori di una campagna di crowdfunding non sono definibili come «pubblico»

ma come «comunità». Dato che uno degli elementi costitutivi del fenomeno è

Internet, la comunità viene raggiunta attraverso un processo di raccomandazione

virale e mediante la sua promozione sui social media.

Non solo comunità, affinità, passione e fiducia sono gli elementi alla base di una

campagna di «finanziamento dalla folla» ma anche le «ricompense», monetarie,

materiali o simboliche, capaci di rendere più coinvolgente e attrattiva la campagna.

2.2 I modelli di crowdfunding

Se in passato il crowdfunding veniva utilizzato dalle grandi organizzazioni57

dotate di risorse da investire nella comunicazione, promozione e marketing, con

l’avvento dei social media tale fenomeno sta vivendo una seconda vita.

È diventato semplice per chiunque contattare migliaia di utenti gratuitamente. Sono

nate piattaforme che assistono tecnicamente l’utente nella raccolta di denaro su

Internet.

Esistono più di 500 piattaforme di crowdfunding al mondo e il «Crowdfunding

Report di Massolution» del 2012 distingue quattro modelli:

• Reward based

• Donation based

• Social lending

• Equity based

2.2.1 Reward based

Il reward based è il modello utilizzato dai due terzi delle piattaforme e

consiste in uno «scambio» tra il progettista e il «backer» (il sostenitore del progetto).

                                                                                                               57  La  raccolta   fondi  online  veniva  utilizzata  soprattutto  per  beneficienza  dalle  organizzazioni  non  profit  e  dalla  politica,  ricordiamo  la  campagna  di  Obama  nel  2008.    

Page 31: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  31  

In cambio delle donazioni sono previste delle ricompense materiali (pre-ordine del

prodotto non ancora in commercio) o simboliche (l’inserimento del nome del

donatore nell’albo dei sostenitori).

Il valore delle ricompense è spesso minore rispetto alla donazione effettuata in

quanto l’obiettivo per un donatore non è ricevere ricompense ma sostenere un

progetto in cui si crede.

L’originalità di una ricompensa58gioca spesso un ruolo importante in una campagna

di crowdfunding, diretta a coinvolgere direttamente il sostenitore nella realizzazione

del progetto. Inoltre il sistema delle ricompense non solo aiuta a finanziare i progetti

ma permette anche di valutare l’interesse pubblico prima di lanciare nuovi prodotti.

Come spiega Chiara Spinelli59 il reward based non è mercato, né investimento, ma

può essere definito come l’intersezione di fenomeni tipici del web 2.0 come lo

storytelling (il saper raccontare storie che appassionano e coinvolgono la gente), il

social commerce (l’idea che la community online diventi una sorta di team di

marketing, contribuendo a promuovere il progetto a tutti i loro amici e contatti) e il

community building.

Nel modello reward based è possibile distinguere due tipologie di piattaforme:

-­‐ generaliste: raccolgono progetti legati a svariati argomenti;

-­‐ tematiche: raccolgono progetti rivolti a una determinata community e a un

determinato argomento.

È possibile distinguere inoltre due modelli tipici di raccolta fondi:

-­‐ il tutto o niente (all or nothing): in questo caso il progettista stabilisce un

budget e il tempo di raccolta. Se nel tempo di raccolta il budget non viene

raggiunto il progetto decade e le offerte tornano in mano del sostenitore;

                                                                                                               58  Nella  piattaforma  settoriale  «Musicraiser»,  dedicato  agli  artisti  musicali  emergenti,  cantautori  e  band  promettono,  tra  le  maggiori  ricompense,  una  cena  a  casa  del  donatore  o  un  live.  59  Cfr.  http://www.slideshare.net/crowdfuture/reward-­‐based-­‐crowdfunding-­‐chiara-­‐spinelli-­‐eppela  (consultato  il  12  settembre  2013).  

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  32  

-­‐ prendi tutto (keep at all): viene stabilito un budget e il tempo di raccolta ma,

in questo caso, il finanziamento giunge al progetto a prescindere se esso

raggiunga o meno il proprio target entro la scadenza prevista.

Possono essere definiti elementi alla base di tale modello di crowdfunding il

racconto (attraverso cui il progettista ha la possibilità di trasmettere la propria

passione) le ricompense e le informazioni sul progettista, tese a creare il circuito di

fiducia tra progettista e sostenitore.

2.2.2 Donation based

Questo modello di crowdfunding non prevede alcun ritorno economico per

chi effettua la donazione. È utilizzato soprattutto da organizzazioni non profit ed è il

sistema più simile al fundraising online.

Il fundraising viene definito come “l’insieme delle attività di un soggetto collettivo

volte a reperire le risorse economiche necessarie a raggiungere gli scopi che esso si

propone, ossia a rendere sostenibili le cause sociali da esso promosse”60. Tale

fenomeno si è ampiamente sviluppato nell’ambito delle organizzazioni non profit.

Il fundraising online utilizza il web per coinvolgere e convincere la gente a donare.

In questo caso il sito web di un’organizzazione non profit diviene il fulcro delle

azioni di raccolta fondi online.

A differenza del fundraising online, in una campagna di crowdfunding viene

predefinito l’inizio e la fine della raccolta fondi e la somma da raccogliere.

Il crowdfunding non è solo donazione, i sostenitori ricevono un beneficio emotivo e

di riconoscibilità sociale. Non si tratta di semplice fundraising ma è “storytelling, è

comunicazione, è attivazione della community”61.

Dan Maron definisce questa nuova forma di finanziamento «il nuovo like», una

forma attiva di partecipazione. Grazie agli strumenti del web 2.0 la community dei

sostenitori può essere direttamente coinvolta nella formazione di un’idea e nella sua

realizzazione.

                                                                                                               60F.  Ambrogetti,  M.  Coen  Cagli  e  R.  Milano,  Manuale  di  Fund  Raising  per  le  organizzazioni  non  profit,  Carocci  editore,  Roma,  1998.  61  Cfr.  http://www.slideshare.net/crowdfuture/reward-­‐based-­‐crowdfunding-­‐chiara-­‐spinelli-­‐eppela  (consultato  il  12  settembre  2013).  

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  33  

È possibile seguire passo per passo lo sviluppo di un progetto tutelati dalla garanzia

di trasparenza offerta dai feedback provenienti dalla folla. La reputazione di un

progetto e del suo progettista dipende grosso modo dalla validazione della

community che giudica la qualità dell’idea e decide di sostenerla62. Il sostenitore non

è solo un acquirente ma diviene artefice del successo del progetto.

In Italia ci sono dieci piattaforme di donation based crowdfunding tra cui la Rete del

dono, Shinynote, Distribuzioni dal basso, Let’s Donation, iodono.com,

pubblicobene, fund for culture, commno beta, buonacausa.org, Leevia. È la forma di

crowdfunding prevalente in Italia dopo il reward based.

2.2.3 Social lending

Lo spot63di «Smartika», una piattaforma di social lending italiana, definisce

tale modello come “un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con

meno costi, più rapido e più trasparente”. Social lending significa letteralmente

«prestito sociale» in cui un prestatore presta denaro a più richiedenti.

È possibile distinguere tre modelli:

- modello micro-prestiti: è la fornitura di servizi finanziari a clienti con bassi redditi.

Il denaro è raccolto da un gruppo di persone ed è gestito da un intermediario locale;

- prestito peer to peer: è una transazione finanziaria (prestare e prendere in prestito).

Avviene direttamente tra individui senza l’intermediazione delle tradizionali

istituzioni finanziarie. Un gruppo di persone presta piccole somme di denaro alla

stessa persona o organizzazione.

- prestito peer to business: si tratta di un micro-prestito a piccole imprese o start up.

Per entrare a far parte della comunità di prestatori della piattaforma italiana Smartika

è necessario registrarsi al portale e creare un’offerta di prestito scegliendo tra

cinquecento e cinquantamila euro; l’offerta verrà successivamente immessa sul

mercato per essere distribuita in parti uguali a cinquanta richiedenti differenti.

                                                                                                               62  Ipotizzando  che  i  casi  di  sussidiarietà  possono  essere  sostenuti  da  campagne  di  crowdfunding,  la  trasparenza   diventa   un   elemento   fondamentale.   Grazie   alla   trasparenza   i   cittadini   hanno   tutte   le  informazioni  su  come  viene  utilizzato  il  denaro  e  su  come  procedono  i  «lavori»  per  la  realizzazione  del  progetto  finanziato.  63  Smartika:   cos’è   il   social   lending,   consultabile   su  https://www.youtube.com/watch?v=PAZEUEN7BqY  (consultato  il  10  settembre  2013)  

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  34  

Per entrare a far parte della comunità dei richiedenti è necessario avere la maggiore

età, un conto corrente, una buona storia creditizia e un reddito dimostrabile.

I richiedenti possono richiedere un prestito da mille a quindicimila euro e decidere

se estinguere il finanziamento in ventiquattro, trentasei o quarantotto mesi.

Il modello del social lending è la tipologia di crowdfunding che ha avuto la crescita

maggiore nel 2012.

2.2.4 Equity based

Se con il reward based crowdfunding il contributo di un sostenitore è

«ripagato» con una ricompensa, con l’equity based il denaro investito in un

determinato progetto viene «ripagato» con partecipazioni azionarie.

Si tratta di una forma di crowdfunding associata al profit sharing che permette a una

rete distribuita di finanziatori di ottenere quote o azioni in una società.

Secondo i dati del Crowdfunding Report di Massolution nel 2012 è cresciuto del 30

% a livello globale.

Ci sono due modelli64 attraverso cui l’equity viene attivato nel mondo:

-­‐ modello cooperativa: consiste nella creazione di una piattaforma fittizia che

funge da meccanismo di collezione dell’investimento. In questo modello i

contribuenti vengono riuniti in entità legali (cooperative) che investono nei

progetti;

-­‐ modello club: le piattaforme reclutano potenziali investitori come membri di

un club di investimento chiuso. In questo modo l’offerta non viene fatta

direttamente al pubblico.

L’equity crowdfunding si distingue da altre forme di investimento in quanto

permette a tutti gli individui di diventare degli investitori. Questa possibilità

richiede necessariamente dei regolamenti volti a prevenire eventuali frodi e a

tutelare gli investitori dal rischio di impresa.

                                                                                                               64  Questi  modelli  saranno  ripresi  nel  paragrafo  dedicato  alla  questione  normativa.    

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  35  

2.3 Le piattaforme di crowdfunding in Italia

Secondo i dati del Crowdfunding report di Massolution nel 2012, grazie alle

campagne di crowdfunding, sono stati raccolti, in tutto il mondo, più di due miliardi

di dollari e sono stati finanziati 1,1 milioni di progetti (in particolare sono stati

raccolti 1,6 miliardi di dollari in Nord America e 945 milioni di dollari in Europa).

Dal 2010 al 2012 si è assistito a un’enorme crescita delle piattaforme, in modo

particolare del modello social lending. (fig.1)

L’incremento delle piattaforme ha coinvolto anche l’Italia. Nell’arco di un anno si è

passati da sedici a ben trentotto piattaforme65. La forma di crowdfunding prevalente

è il reward based, seguita dal donation based, dall’equity based e per ultimo il

social lending. C’è da tener presente che lo sviluppo delle piattaforme di equity

based è stato frenato dall’attesa delle indicazioni del regolamento Consob. Si

                                                                                                               65  Secondo   le   ricerche  portate  avanti  da   Ivana  Pais,   in   Italia   sono  presenti  quattro  piattaforme  di  social   lending   (Smartika,   Terzo   Valore,   Prestiamoci,   Boober);   sette   piattaforme   di   equity   based  (Siamo  Soci,  UnicaSeed,  Crowdfundme,  Startify,  Silicon  Veneto,  Fundera,  We  are  starting);  diciasette  piattaforme   di   reward   based   (Kapipal,   Produzioni   dal   basso,   Starteed,   Eppela,   Idea   Ginger,  DeRevolution,   Finanziami   il   tuo   futuro,   Kendoo,   Boomstarter,   We   are   community,   Musicraiser,  ForItaly,   H2   Raise.it,   Cineama,   Crowdfunding,   WereAlize.it,   MicroCredit   Artistique);   dieci  piattaforme  di  donation  based   (Rete   del   dono,   Shinynote,  Distribuzioni   dal   basso,   Let’s  Donation,  iodono.com,  pubblicobene,  fund  for  culture,  commno  beta,  buonacausa.org,  Leevia).  Cfr   Ivana   Pais,   Crowdfunding   per   i   beni   comuni,     29   agosto   2013,   pag.29   in  http://www.slideshare.net/ivana.pais  (consultato  il  12  settembre  2013).  

Figura  1  Growth  by  crowdfunding  model.  Fonte:  Crowdfunding  Report  di  Massolution  2012  

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  36  

consideri, a tal proposito, che l’Italia è il primo paese al mondo ad essersi dotato di

una normativa secifica sull’equity crowdfunding. Il quadro normativo di riferimento

parte dal cosiddetto “Decreto crescita Bis”, in modo particolare dall’art.30 del

decreto legislativo 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni nella legge

17 dicembre 2012, n. 221. Alla Consob è stata affidato il compito di stilare un

regolamento66.

                            Figura 2 Le piattaforme di crowdfunding italiane

Secondo gli studi di Ivana Pais e Daniela Castrataro 67 vi è una scarsa

internazionalizzazione delle piattaforme italiane, ma allo stesso tempo, le

piattaforme più popolari come Indiegogo e Kickstarter vengono utilizzate dagli

italiani per cercare finanziamenti per i loro progetti. 68

In Italia si stanno determinando tre tendenze:

                                                                                                               66  Il  regolamento  Consob  sarà  approfondito  nei  prossimi  paragrafi.  67  Ivana   Pais   e   Daniela   Castrataro   sono   due   delle   fondatrici   dell’ICN   (Italian   Crowdfunding  Network),   un’associazione   senza   scopo   di   lucro   volta   alla   diffusione   del   crowdfunding   in   Italia,  mediante  la  diffusione  di  informazioni  sul  fenomeno  e  il  networking  dei  professionisti  del  settore.  http://www.italiancrowdfunding.org  (consultato  il  12  settembre  2013).  68  Sulla  piattaforma     Indiegogo  (piattaforma   internazionale  di  reward  based  crowdfunding  nata  a  San   Francisco)   i   progetti   italiani   sono   duecentocinquanta.   Duencentoquattordici   sono   conclusi,  quarantacinque  dei  quali  con  successo.      

4  

7  

17  

10  

Social  lending  

Equity  Based  

Reward  Based  

Donation  Based  

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  37  

-­‐ piattaforme settoriali

-­‐ piattaforme DIY (do it yourself)

-­‐ piattaforme territoriali

Le piattaforme settoriali sono dedicate esclusivamente ad un determinato settore.

Musicraiser69 ne è un esempio: si tratta di una piattaforma lanciata nel 2012 che

accetta progetti di raccolta fondi per la registrazione di dischi, tour, videoclip,

concerti e tutto ciò che è legato alla musica.

Con do it yourself si fa riferimento a quelle campagne di crowdfunding che non

vengono affidate a una delle piattaforme già esistenti ma vengono portate avanti

creando un sito web apposito. Questo modello viene spesso utilizzato in Italia per

progetti di civic crowdfunding.

Le piattaforme territoriali sono un’altra tendenza italiana e danno vita al cosiddetto

local crowdfunding.

Un fenomeno interessante e utile per la ricerca in quanto si tratta di piattaforme che

raccolgono progetti legati a un determinato territorio e volte molto spesso alla sua

valorizzazione.

Sono tre le piattaforme italiane di local crowdfunding: l’emiliana «Idea Ginger», la

pugliese «Finanziami il tuo futuro» e la bergamasca «Kendoo».

In assenza di riferimenti bibliografici o accademici in merito è stato sottoposto un

questionario ai gestori delle tre piattaforme al fine di porre in evidenza alcuni

elementi quali le modalità di gestione delle piattaforme, i tipi di progetti finanziati e

il rapporto con la pubblica amministrazione. Si è posta attenzione all’accezione

«territoriale» con cui le tre piattaforme si identificano.

Le tre piattaforme sono state inaugurate nel 2013 a distanza di pochi mesi una

dall’altra e sono tutte accomunate dal fattore «territoriale» che caratterizza i progetti

presentati.

                                                                                                               69  Piattaforma  di  reward  crowdfunding  Musicariser,  http://www.musicraiser.com  (consultato  il  12  settembre  2013).  

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  38  

Kendoo70 è stata inaugurata il 29 gennaio 2013 e viene definita una piattaforma

«iperlocale» in quanto si rivolge ai cittadini di Bergamo e provincia. È un progetto

di innovazione digitale promosso da Mediaon, società del gruppo editoriale

bergamasco SEEAB.

Ogni progetto presentato sulla piattaforma è «territoriale» o perché promosso da

persone che vivono il territorio o perché il progetto mira alla promozione del

territorio bergamasco.

Il modello è quello del reward based e vige la regola dell’all or nothing, ogni

progetto ottiene il finanziamento solo una volta raggiunto il budget prefissato. Nel

caso in cui il progetto viene finanziato Kendoo trattiene il 2,5 %.

La piattaforma ha lo scopo di raccogliere progetti che hanno un impatto sociale sulla

comunità, per tale motivo è previsto un iter di approvazione e verifica da parte dei

gestori di Kendoo.

Ad oggi la piattaforma rende pubblici otto progetti, sei dei quali conclusi con

successo. La maggior parte dei progetti sono presentati da associazioni o fondazioni.

La Fondazione credito bergamasco ha sostenuto sei dei progetti presentati con

somme da 70 a 1000 euro e sembrerebbe rappresentare una sorta di big player della

community di Kendoo.

La promozione della piattaforma, e quindi dei progetti, è favorita dal sostegno dei

media di SEESAB (web, stampa, tv, radio).

«Finanziami il tuo futuro»71 è una piattaforma pugliese - con sede a Locorotondo –

inaugurata nel marzo 2013. Si tratta di un progetto realizzato da Fare associazione e

finanziato dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca.

I fondatori della piattaforma sono cinque giovani laureati dai ventisette ai trentatré

anni. Nel questionario sottoposto ai fini della ricerca dichiarano che l’idea del

progetto nasce dall’analisi del mercato e del territorio di riferimento, da cui sono

emersi due elementi: la difficoltà da parte dei giovani di accedere a forme di credito

e la presenza di un tessuto sociale reattivo e propositivo.

                                                                                                               70  La   piattaforma   di   Kendoo,   consultabile   su     http://www.kendoo.it   (consultato   il   20   settembre  2013).  71  La   piattaforma   di   «Finanziami   il   tuo   futuro»     è   consultabile   su  http://www.finanziamiiltuofuturo.it  (consultato  il  20  settembre  2013).  

Page 39: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  39  

La propensione all’attivazione, all’autoimpiego e alla progettualità delle nuove

generazioni, unita alla volontà di favorire la crescita di un territorio, hanno condotto

allo sviluppo della piattaforma di crowdfunding. La scelta è ricaduta sul cosiddetto

local crowdfunding in quanto si dà peso alla promozione da un lato di nuove forme

di interazione e dall’altro a formule di cooperazione finanziaria tra attori pubblici e

privati.

Tale piattaforma si differenzia nettamente dalle altre in quanto vi sono precise

indicazioni in merito ai progettisti e ai progetti; la piattaforma è infatti rivolta ai

giovani, di età compresa tra i 18 e 35 anni, di solo alcuni comuni pugliesi72 e inoltre

tutti i progetti devono essere volti alla promozione del territorio della Valle d’Itria.

La ricezione dei progetti ha avuto un inizio e una fine (dal 25 marzo al 20 maggio);

in tale periodo circoscritto i gestori della piattaforma hanno ricevuto diciassette

progetti, tredici dei quali sono stati pubblicati.

Finanziami il tuo futuro mira a valorizzare l’innovazione e la creatività dei giovani

del territorio che, come progettisti, sono tenuti a garantire un impegno costante di

promozione e pubblicizzazione delle proprie idee.

Il contributo massimo possibile da richiedere è di diecimila euro per la realizzazione

di progetti della durata massima di dodici mesi.

I sostenitori possono contribuire al progetto sia mediante l’utilizzo della

piattaforma73, con carta di credito o account PayPal, sia in contanti nella sede legale

di Fare Associazione o durante gli eventi a cui partecipa lo staff di Finanziami il tuo

futuro.

La piattaforma prevede un sistema a step volto, a detta dei gestori della piattaforma,

a responsabilizzare i promotori del progetto. Solo i progetti finanziati fino al 70%

entro il 30 novembre potranno «gareggiare» per ottenere il finanziamento

complessivo.

Questo tipo di piattaforma sembra essere fin troppo limitativa rispetto alle altre. Il

principio è che cittadini, associazioni, imprese e istituzioni scelgano a quale progetto

dare la possibilità di realizzarsi ma tale scelta è limitata dai termini imposti dal

                                                                                                               72  La   piattaforma   prevede   che   i   giovani   progettisti   siano   residenti   nei   comuni   di   Alberobello,  Cisternino,  Locorotondo,  Martina  Franca,  Noci  e  Putignano.  73  Le  donazioni  effettuate  online  vengono  completamente  rimborsate  se  i  progetti  non  raggiungono  le  soglie  previste.  

Page 40: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  40  

regolamento della piattaforma. Basti pensare che, all’inizio della campagna, i

progetti che in un mese non hanno raggiunto il 5% sono stati eliminati a priori,

nonostante la fase di finanziamento duri sei mesi.

D’altra parte «Finanziami il tuo futuro» mette a disposizione dei progettisti risorse

umane utili alla promozione e diffusione dei progetti non solo online ma anche

offline.

Il fattore locale che caratterizza la piattaforma si fonda sulla necessità di creare un

rapporto tra i creatori e i sostenitori anche attraverso l’organizzazione di eventi,

iniziative e banchetti.

Il primo luglio 2013 sono stati pubblicati tredici progetti e solamente in cinque

hanno superato il primo step, ossia hanno raggiunto il 5% dell’importo richiesto. Tra

i sostenitori non compaiono fondazioni, aziende o enti ma solo singoli privati. A

differenza di Kendoo le somme donate da ciascun sostenitore non sono rese

trasparenti. Finora le donazioni sono state raccolte prevalentemente online.

Idea Ginger74 è stata inaugurata nel giugno 2013 e si propone come piattaforma di

local crowdfunding. Ginger sta per «Gestione idee nuove e geniali Emilia

Romagna» e permette a chiunque (singoli, associazioni, fondazioni, pubblica

amministrazione) di presentare il proprio progetto, purché i progettisti siano

domiciliati in Emilia Romagna e il progetto abbia ricadute sulla regione.

Le fondatrici di Ginger sono cinque giovani laureate che non si occupano solamente

della gestione della piattaforma ma si dedicano anche all’organizzazione di

workshop volti a sensibilizzare e informare sul tema del crowdfunding, molto spesso

erroneamente considerato la via del successo.

A detta delle fondatrici la piattaforma con valore «territoriale» nasce

dall’accostamento di un attento benchmarking della situazione del crowdfunding in

Italia alle loro esperienze nel settore delle imprese culturali e creative sul territorio.

                                                                                                               74  La  piattaforma  di  Idea  Ginger  è  consultabile  su  http://www.ideaginger.it/index.html  (consultato  il  20  settembre  2013).  

Page 41: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  41  

Ginger adotta il modello reward based e a differenza di altre piattaforme non

trattiene nessuna percentuale75.

L’offline è considerato il valore aggiunto che permette di entrare in contatto diretto

con i progettisti, seguirli in veste di consulenti, organizzare insieme a loro eventi,

parlare con le istituzioni, rendendo la piattaforma un punto di riferimento tangibile

per il territorio. Mediante ciò che chiamano «crowdfunding analogico» (raccolta

fondi off line durante gli eventi) i progettisti hanno la possibilità di incontrare i

cittadini.

La piattaforma ha ricevuto finora trenta progetti sei dei quali sono stati pubblicati.

Nella tabella sottostante è presentata la situazione odierna delle piattaforme in

merito ai progetti ricevuti, pubblicati e finanziati.

Kendoo Finanziami il tuo

futuro

Idea Ginger

Data di attivazione Gennaio 2013 Marzo 2013 Giugno 2013

Progetti ricevuti n.p. 17 30

Progetti pubblicati 8 13 6

Progetti finanziati 7 n.p. 2

Valore

complessivo

progetti finanziati

16.190 euro 2.719 euro 5.400 euro

Commissione del

sito se il progetto

ha successo

2,5 % no no

Servizi aggiuntivi

offerti dalla

piattaforma

n.p. ✔ ✔

Collaborazione

con la p.a.

n.p.

Tabella  1  Le  piattaforme  di  local  crowdfunding  italiane

                                                                                                               75  Non  viene   trattenuta  nessuna  percentuale  ma  c’è  una  quota   iniziale  di  100  o  200  euro   in  cui  è  compreso   un   servizio   di   assistenza   prima,   dopo   e   durante   la   campagna   di   crowdfunding   con  presenza  fisica  dello  staff  durante  la  raccolta  fondi  in  occasione  di  eventi  di  promozione.  

Page 42: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  42  

I gestori delle piattaforme dichiarano di avere difficoltà nel diffondere la cultura

della donazione e in modo particolare il meccanismo del crowdfunding sia tra i

donatori che tra i progettisti. I finanziatori sono diffidenti sull’utilizzo della

piattaforma e molto spesso non ragionano in termini collaborativi e partecipativi. Ai

progettisti, molto spesso, manca la volontà di promuovere se stessi e la propria idea,

di partecipare attivamente all’interno della comunity.

Per quanto riguarda il rapporto con la pubblica amministrazione i gestori di

Finanziami il tuo futuro dichiarano di aver cercato di siglare dei partenariati con i sei

comuni di riferimento, così come con gli altri organi sovracomunali come i Gruppi

di Azione Locale. Tuttavia, il partenariato si è rivelato essere un puro atto formale

senza alcun risvolto pratico.

Diversa la situazione per Idea Ginger in cui la collaborazione con il Comune di

Bologna sta permettendo di dar avvio a una campagna di crowdfunding per il

restauro di un bene culturale76.

2.4 Il civic crowdfunding: fino a che punto è possibile parlare di

partecipazione.

Il crowdfunding finora definito si delinea quale strumento innovativo per la

realizzazione di un’idea, di un progetto che necessita di finanziamenti.

Trasparenza, partecipazione e la possibilità di contribuire alla realizzazione di un

progetto, anche con piccole entità di denaro, distinguono il crowdfunding dal

semplice fundraising.

Sempre più spesso la «folla» decide di finanziare progetti strettamente legati al

proprio territorio, a ciò che viene definito «bene comune»77.

Quando cittadini, associazioni, fondazioni, imprese - con la collaborazione e il

supporto della pubblica amministrazione - finanziano opere e progetti pubblici si

parla di «civic crowdfunding».

                                                                                                               76  Sarà  questo  uno  dei  casi  studio  affrontati  nell’ultima  parte  di  questa  tesi.    77  Con  il  termine  beni  comuni  si   fa  riferimento  a  quei  beni  che  essendo  di  tutti  e  potendo  da  tutti  essere  facilmente  utilizzati,  sono  a  continuo  rischio.  Rientrano  in  tale  tipologia  di  beni  l’aria,  l’acqua,  la  sicurezza,  il  territorio,  i  beni  culturali,  la  salute,  l’istruzione,  ecc.  Cfr.  G.  Arena,  op.  cit.,  pagg.  117-­‐118.  

Page 43: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  43  

La crowd del civic crowdfunding è molto spesso una comunità locale legata al

territorio a cui è collegato il progetto da finanziare.

Il capitale in gioco è un capitale «relazionale» che si muove tra la sfera online e

quella offline. È infatti fondamentale che le relazioni createsi sul web possano

concretizzarsi nella sfera pubblica offline mediante eventi creati ad hoc.

Nel civic crowdfunding il coinvolgimento emotivo è essenziale anche perché nel

caso il progetto sia lanciato dalle pubbliche amministrazioni, la mancanza di budget

non permetterebbe un ritorno monetario ai cittadini, ma al massimo piccole

ricompense immateriali e simboliche.

Il cittadino decide di contribuire per il semplice scopo di migliorare la comunità, non

certo per ricevere qualcosa in cambio.

Un tipico esempio di civic crowdfunding è quello del ponte pedonale costruito a

Rotterdam grazie a una campagna di finanziamento dal basso. «I make Rotterdam» è

il nome della campagna di crowdfunding e vede protagonisti i cittadini di Rotterdam

che, per far fronte al problema della mobilità urbana, si sono organizzati e hanno

auto-finanziato la realizzazione di un ponte pedonale che unisce due estremità della

città fino ad allora impraticabile a piedi.

Un principio indispensabile insito in una piattaforma di civic crowdfunding è la

trasparenza78, ottenuta mediante video, immagini e informazioni relative alle varie

fasi di realizzazione del progetto e al progettista stesso. Tutto ciò rende più facile

per i donatori apprezzare un progetto ma soprattutto permette ai cittadini di seguire

passo per passo lo stato dei lavori e di sapere in che modo esattamente saranno spesi

i loro soldi.

A detta di Angelo Rindone79 , fondatore di «Produzioni dal basso» la prima

piattaforma di crowdfunding nata in Italia, il modello civico del crowdfunding

potrebbe diventare un «discrimine della minoranza», visto che i progetti non saranno

                                                                                                               78  La   trasparenza   è   un   concetto   relazionale   e   si   concretizza   nelle   relazioni   che   legano   due   o   più  soggetti.  Si  veda  sul  tema  D.  Donati,   Il  principio  di  trasparenza  nella  Costituzione,   in  F.  Merloni  (a  cura  di)  La  trasparenza  amministrativa,  Giuffrè,  2008,  pag.  83    79  Cfr   Angelo   Rindone,   Crowdfunding   civico   e   bilancio   partecipativo,   Milano,   2013   in  http://www.produzionidalbasso.com/manuale/PDB_cf_e_bp.pdf  (consultato  il  15  settembre  2013).  

Page 44: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  44  

finanziati dall’intera comunità. Matthew Hollow 80 , ricercatore della Durham

University, pone invece in evidenza la possibilità offerta a chiunque di promuovere

qualsiasi progetto o idea, indipendentemente dalle ambizioni o dalla dimensione.

Quando si parla di crowdfunding civico si parla di «cittadinanza attiva»81 o di

«cittadinanza partecipativa» in quanto sarebbero i cittadini a proporre progetti utili

alla comunità o comunque a scegliere l’entità di denaro da investire e il progetto da

finanziare.

Ma fino a che punto è possibile parlare di partecipazione?

Mettendo per un attimo da parte il crowdfunding, è utile prendere in considerazione

la legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali, che ha modificato il rapporto

tra pubblica amministrazione e cittadini.

La legge stabilì per le province e i comuni l’obbligo di dotarsi di uno statuto che

prevedesse il diritto all’informazione dei cittadini e forme di accesso e

partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Negli artt. 6 e 7 si precisarono le forme di partecipazione dei cittadini tra le quali

l’accesso ai servizi, alle informazioni e agli atti amministrativi in possesso

dell’amministrazione, i referendum consultivi (anche su richiesta di un adeguato

numero di cittadini), la consultazione della popolazione, le istanze, le petizioni e le

proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.

In seguito le quattro leggi Bassanini posero le basi per processi di semplificazione,

accesso ai documenti e trasparenza.

Le forme di esercizio di diritti di partecipazione riservate ai cittadini si

identificarono dunque nelle istanze, nelle petizioni, nelle proposte e nelle richieste di

referendum.

Tali riforme spinsero la pubblica amministrazione a muoversi verso l’inclusione

nelle decisioni pubbliche dei cittadini, ossia i destinatari delle decisioni.

Oggi la partecipazione dei cittadini conosce molta diffusione in diverse attività

legate alla pubblica amministrazione come le attività di programmazione e

                                                                                                               80  Hollow,   M.   Crowdfunding   and   Civic   Society   in   Europe:   A   Profitable   Partnership?,   Open  Citizenship,  2013;4:68-­‐73.  81  Arena  parla  di  cittadinanza  attiva   facendo  riferimento  a  quei  cittadini  che  si  assumono  verso   la  collettività     volontariamente   doveri   che   vanno   oltre   quelli   che   riguardano   lo   status   di   normale  cittadino.  Cfr  G.  Arena,  op.  cit.,  pag.  153.    

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  45  

pianificazione82 o le attività di controllo in cui i cittadini sono chiamati a monitorare

l’efficienza delle amministrazioni.

Il punto fermo del principio di partecipazione è che il legame primario tra cittadini e

pubblica amministrazione è costituito dai loro rappresentanti eletti. Spetta dunque

all’amministrazione (titolare legittimata della funzione di governo) il dovere di

decidere e questo punto fermo non può che essere valido anche per le piattaforme di

crowdfunding civico.

Qualora i cittadini avessero la possibilità di proporre progetti di interesse pubblico e

qualora riuscissero a finanziarlo interamente senza il supporto della pubblica

amministrazione, spetterebbe comunque a quest’ultima la decisione finale in merito

all’approvazione del progetto.

Un caso limite è quello avvenuto a Detroit dove, nel 2011, i cittadini hanno lanciato

sulla piattaforma Kickstarter una campagna di crowdfunding per costruire la statua

di Robocop (famoso poliziotto del film di fantascienza del 1987 girato nella città

statunitense), col progetto di farla diventare nuovo simbolo della città. La statua

sarebbe stata posta, a detta dei 2718 donatori e sostenitori del progetto, all’esterno

dell’ex Michigan Central Station, edificio simbolo della città. In realtà la statua non

è mai stata costruita in quanto il progetto è andato incontro alla ferma opposizione

del sindaco che ha ritenuto che la cifra raccolta dovesse essere destinata a un utilizzo

più consapevole e più utile alla città.

Seppur un caso limite, identificato come civic crowdfunding in quanto si tratta di un

progetto sostenuto dai cittadini per la città, mette ben in evidenza i limiti della

cosiddetta “partecipazione attiva”. I cittadini sono chiamati a proporre progetti ma il

potere decisionale è nelle mani dell’amministrazione.

Alessio Barollo83, uno degli opinion leader italiani sul civic crowdfunding, ha

avanzato una proposta per la creazione di una piattaforma di civic crowdfunding in

                                                                                                               82  A   questo   proposito   Donati   fa   riferimento   a   casi   del   piano   paesaggistico   di   cui   all’art.   144   del  “Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio”,  D.  Lgs.  Recante  il  22  gennaio  2004,  n.42,  che  prevede  «la  partecipazione   dei   soggetti   interessati   e   delle   associazioni   costituite   per   la   tutela   degli   interessi  diffusi»  al  procedimento.  Cfr  D.  Donati,  Ruolo,  limiti  e  responsabilità  dei  soggetti  della  partecipazione  nel  modello  della  democrazia  partecipativa   ,   in  A.  Valastro  (a  cura  di)  La  democrazia  partecipativa:  itinerari  per   la  costruzione  di  un  metodo  di  governo.  Principi,   regole,   limiti,  Napoli,   Jovene,  2010,  pag.  28.  

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  46  

Italia che consiste nell’integrazione di un sistema di crowdsourcing,

crowdvalidation e crowdfunding.

Nella prima fase i cittadini, singoli o associati, sono chiamati a inserire nella

piattaforma progetti di interesse generale o a finanziare progetti sottomessi dagli

enti (questi ultimi sarebbero facilitati nel capire le priorità dei cittadini a riguardo).

Barollo sottolinea il necessario controllo da parte delle amministrazioni qualora i

progetti siano presentati dai cittadini, un controllo che, come è stato spiegato finora,

è una funzione legittima della pubblica amministrazione.

La proposta di Barollo prevede un’ulteriore fase in cui i progetti vengono votati dai

cittadini; i progetti più votati passano allo stadio successivo, quello di

finanziamento, e una volta raggiunto il target di finanziamento prefissato, vengono

avviati dall’amministrazione.

Anche se garantire il finanziamento di progetti pubblici non è semplice, le

piattaforme di civic crowdfunding potrebbero rappresentare un’alternativa alla

mancanza di budget della pubblica amministrazione per la realizzazione ( e non

solo) di opere pubbliche. Si tratterebbe di piattaforme tese a facilitare l’attuazione

del principio di sussidiarietà offrendo al territorio quei servizi che altrimenti non

sarebbero garantiti, aggirando le problematiche economiche di cui le comunità locali

sono protagoniste.

Una critica condivisibile legata a tale modello di crowdfunding consiste nel

sostenere che i progetti pubblici debbano essere finanziati dai governi locali

attraverso le tasse. D’altra parte, questa nuova forma di finanziamento dal basso

potrebbe rappresentare un supporto ai casi di sussidiarietà: da un lato la libera

iniziativa dei cittadini, singoli o associati, viene favorita dalla pubblica

amministrazione (mediante autorizzazioni o patrocini), dall’altro le proposte della

parte pubblica trovano il supporto e la condivisione dei cittadini attraverso

donazioni.

Il crowdfunding per il bene comune sarebbe un’alternativa alla mancanza di budget

della pubblica amministrazione e permetterebbe di realizzare più progetti legati

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   83  Cfr.   A.   Barollo   e   D.   Castrataro,   Il   Crowdfunding   civico:   una   proposta,   2012,   pag.17   in  http://issuu.com/alessiobarollo/docs/civic-­‐crowdfunding  (consultato  il  19  settembre  2013).  

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  47  

all’interesse generale. C’è da considerare che il piccolo contributo a un’iniziativa

non è obbligatorio ma spontaneo e consapevole: i cittadini scelgono di finanziare un

progetto, anche mediante un piccolo contributo, per un valore affettivo verso il

territorio.

2.5 Le piattaforme di civic crowdfunding nel contesto internazionale

In un suo articolo Alexandra Lange84 , critica di architettura e design,

suppone che una piattaforma di finanziamento adatto per un orologio non possa

essere una piattaforma di finanziamento per una città: Kickstarter non sarebbe

quindi una piattaforma adatta per il civic crowdfunding.

Come si è spiegato in precedenza il crowdfunding per i progetti pubblici è rivolto a

una comunità di un determinato territorio, per tale motivo si suppone necessaria una

piattaforma creata ad hoc per il progetto (ciò che prende il nome di do it yourself) o

una piattaforma che comprenda tutti i progetti di natura civica. In questo secondo

caso è importante che la piattaforma diventi un vero e proprio punto di riferimento

per i soggetti coinvolti a cui è data la possibilità di vedere i progressi e gli sviluppi

dei progetti e di partecipare ulteriormente a prescindere dalla donazione fatta a

favore.

In Italia non esistono piattaforme di civic crowdfunding ma è utile per la ricerca

capire come funzionano le piattaforme esistenti a livello internazionale.

Nella tabella sottostante sono rappresentate le piattaforme di civic crowdfunding

peresenti in Europa e in America.

Piattaforma Nazionali

Chi

presenta i

progetti

Ruolo

pubblica

amministrazi

one

Ruolo cittadini Modello

crowdfund

ing

Spacehive Gran

Bretagna

Cittadini,

singoli o

Progettista Progettista/

donatore

Donation

crowdfundi

                                                                                                               84  Alexandra   Lange,   “Against   Kickstarter   Urbanism”,   Observatory,   5   febbraio   2012,   in  http://observatory.designobserver.com/feature/against-­‐kickstarter-­‐urbanism/34008/,  (consultato  il  16  settembre  2013).  

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  48  

associati,

pubblica

amministrazi

one

ng

LeihDeinerSt

adtGeld

Germania Pubblica

amministrazi

one

Progettista Donatore Social

lending

crowdfundi

ng

Neighbor.ly USA Pubblica

amministrazi

one

Progettista Donatore Donation

crowdfundi

ng

Citizinvestor USA Pubblica

amministrazi

one

Progettista Donatore/posso

no proporre

progetti

mediante

petizioni

Reward

based

crowdfundi

ng

Zenfunder USA Cittadini,

singoli o

associati,

Pubblica

amministrazi

one

Progettista Progettista/dona

tore

Donation

crowdfundi

ng

Tabella  2  Le  piattaforme  di  civic  crowdfunding  nel  contesto  internazionale.

Spacehive85 è una piattaforma britannica i cui progetti raccolti possono essere

presentati da chiunque: cittadini, associazioni, enti pubblici, aziende private. Si tratta

di una piattaforma di donation crowdfunding, per cui non sono previste ricompense

in cambio delle donazioni.

Finora la piattaforma ha raccolto 255 progetti, 146 al momento in fase di

autorizzazione e ventidue conclusi con successo.

I progetti conclusi con successo hanno ottenuto maggiori donazioni da parte di

grandi finanziatori come organizzazioni, enti o aziende private.

                                                                                                               85  La   piattaforma   Spacehive,   è   consultabile   su  https://spacehive.com/growanentrepreneurfortomorrow#Funders,   (consultato   il   26   settembre  2013).      

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  49  

LeihDeinerstadtGeld86 è una piattaforma tedesca che si differenzia da tutte le altre

piattaforme di civic crowdfunding perché si identifica nel modello di social lending.

I cittadini, infatti, possono prestare i propri risparmi all’ente per finanziare un

determinato progetto; essi possono anche scegliere di non farsi ripagare gli interessi

o di ridurli in modo da supportare ulteriormente la comunità.

Ad oggi la piattaforma presenta due casi, uno conclusosi con successo87 e l’altro in

fase di avvio.

Neighbory88 è una piattaforma statunitense con base a Kansas City. Essa raccoglie

solo progetti proposti da amministrazioni locali ed enti pubblici. Si tratta di una

piattaforma di reward crowdfunding, infatti sono previste ricompense in cambio

delle donazioni. Finora sono nove i progetti conclusi, nessuno dei quali ha raggiunto

il budget prefissato ma, trattandosi di un modello keep it all, le somme di denaro

vengono comunque raccolte.

Citizinvestor89 è un’altra piattaforma statunitense creata per raccogliere e finanziare

progetti pubblici. I cittadini hanno la possibilità di finanziare progetti pubblicati dal

governo locale, molti dei quali in lista di attesa nei piani di budget degli enti locali.

Ai cittadini è data la possibilità di dar avvio a petizioni per progetti che vorrebbero

vedere realizzati. A differenza della piattaforma Neighbor.ly questa applica il

modello all or nothing, infatti i progetti non vengono avviati se non raggiungono il

100% del finanziamento necessario.

Le offerte, avendo finalità strettamente pubbliche e quindi categorizzabili come

donazioni, possono essere scaricate dalle tasse.

                                                                                                               86  La   piattaforma   LeihDeinerstadtGeld     è   consultabile   su   https://www.leihdeinerstadtgeld.de  (consultato  il  26  settembre  2013).  87  La  campagna  di  crowdfunding  conclusa  con  successo  è  stata  promossa  dal  sindaco  di  Oestrich-­‐Winkel,  Paul  Weimann,  a   favore  dei  vigili  del   fuoco,  per   finanziare   la   sostituzione  delle   reti   radio  analogiche,  l’installazione  di  una  rete  wireless  e  un  corso  formativo  sull’uso  del  nuovo  sistema.    La  campagna  è  iniziata  il  17  ottobre  2012  e  ha  raccolto  83.200  euro.    88  La   piattaforma   di   Neighbory,   è   consultabile   su     http://neighbor.ly   (consultato   il   23   settembre  2013).  89  La   piattaforma  di   Citizinvestor,   consultabile   su   http://www.citizinvestor.com   (consultato   il   23  settembre  2013).  

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  50  

Zenfunder90 è una piattaforma di civic crowdfunding californiana. Essa è stata

integrata al sito CitySourced, la piattaforma ufficiale di impegno civico per la città

come San Jose, San Diego, Honolulu, Omalia e il LAUSUD.

Zenfunder raccoglie progetti proposti da cittadini o dalla pubblica amministrazione.

I progetti sono monitorati fin dal momento in cui sono presentati e la «crowd» può

commentare e porre domande circa il progetto, ottenendo aggiornamenti sui

progressi mediante foto e video.

Inoltre la pubblica amministrazione è tenuta a dare informazioni in merito

all’approvazione o disapprovazione di un progetto.

Il legame con CitySourced permette a un residente di segnalare un problema, come

un incrocio pericoloso e allo stesso momento di proporre una soluzione dando avvio

a una campagna di crowdfunding.

Al momento il sito non è di facile navigazione in quanto sulla piattaforma non è

prevista una sezione dedicata solamente ai progetti da finanziare ma è possibile

«scovarli» solo inserendo il nome del quartiere statunitense di interesse91.

2.6 Aspetti normativi: il regolamento Consob

Vige una sorta di autoregolamentazione nel settore del crowdfunding. Per i

modelli di reward based e donation based il denaro offerto dai sostenitori rientra in

ciò che viene definito «donazione»92. Le somme di denaro offerte, infatti, non

possono essere considerate «finanziamenti» in quanto i donatori ricevono in cambio

delle ricompense non in denaro.

Le cose cambiano per il lending based e l’equity based crowdfunding.

                                                                                                               90  La   piattaforma   di   Zenfunder,   consultabile   su   http://www.citysourced.com/default.aspx  (consultato  il  23  settembre  2013).  91  Per  un  quartiere  di  San  Jose,  Pete  Constant,  un  consigliere  comunale  repubblicano,  ha  proposto  l’installazione   di   segnali   di   attraversamento   pedonali   lampeggianti   nelle   vicinanze   di   una   scuola  elementare.   Ad   oggi   il   progetto   sembra   aver   raccolto   solo   10   dollari,   ma   probabilmente   la  piattaforma   è   in   fase   di   aggiornamento.   Il   caso   è   consultabile   a   questo   indirizzo:  http://www.citysourced.com/zenfund/1/unsafe-­‐crosswalk-­‐in-­‐front-­‐of-­‐de-­‐vargas-­‐elementary-­‐school  (consultato  il  23  settembre  2013).  92  All’art.  769,  Titolo  V,  Capo  I,  del  Codice  Civile,  la  donazione  è  definita  come  “il  contratto  col  quale,  con  spirito  di  liberalità,  una  parte  arricchisce  l’altra,  disponendo  a  favore  di  questa  di  un  suo  diritto  o  assumendo  verso  la  stessa  una  obbligazione”.  

Page 51: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  51  

Nel primo caso la «ricompensa» si identifica negli interessi del prestito e quindi si

parla di «finanziamenti», nel secondo caso la «ricompensa» si traduce in

partecipazioni azionarie.

L’equity based, infatti, permette a una rete distribuita di finanziatori di ottenere

quote o azioni in una società e per tale ragione necessita di una normativa.

La tabella sottostante mostra la situazione normativa nel mondo.

L’Italia è il primo e unico paese nel mondo ad essersi dotato di una normativa

specifica e organica sull’equity crowdfunding93. Ma la tabella mostra che in paesi

come Gran Bretagna, Francia e Germania l’equity, anche se non regolato, è

comunque consentito mediante escamotage che permettono di aggirare le

legislazioni vigenti. Ne sono alcuni esempi:

-­‐ modello club: è adottato nel Regno Unito con la piattaforma Crowdcube, si

tratta della vendita di equity a una rete privata (gli investitori registrandosi

alla piattaforma diventano automaticamente soci di un «club» di

investimento chiuso. L’offerta non viene fatta al pubblico);

                                                                                                               93  Art.  30  del  decreto  legislativo  18  ottobre  2012,  n.179  convertito  con  modificazioni  nella  legge  17  dicembre  2012,  n.  221.  

Tabella  3  Fonte:  Crowdfunding    industry  Report,  Massolution  2013  

Page 52: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  52  

-­‐ vendita di equity a investitori sofisticati: adottato in Germania con la

piattaforma Innovestment e negli Usa con SeedUps, in attesa dell’attuazione

del JobsAct94;

-­‐ modello cooperativa: adottato in Francia con la piattaforma Wiseed. Prevede

la costituzione di un veicolo di investimento indiretto (cooperativa) che

investirà nella società in questione.

Nell’USA nell’aprile 2012 Obama ha adottato una specifica normativa, la Jobs Act,

e ha delegato all’autorità finanziaria statunitense (SEC) un regolamento di

attuazione, tutt’oggi in fase di elaborazione.

Il Jobs Act prevede esenzioni dagli obblighi di registrare offerte pubbliche presso la

SEC. Tali esenzioni permetterebbero di sfruttare i portali Internet. Tra le condizioni:

-­‐ per un’offerta possono esserci fino a 500 investitori non accreditati o 2000

investitori totali

-­‐ l’uso di portali online è consentito solo per offerte fino a un milione di dollari

-­‐ l’investimento massimo avviene in base al reddito annuale di un investitore

-­‐ la revisione di bilancio è prevista per offerte tra i 100.000 e i 500.000 $

Probabilmente il Jobs Act ha ispirato in parte il regolamento italiano.

In Italia il quadro normativo di riferimento parte dal cosiddetto «Decreto crescita

Bis», in modo particolare dall’art.30 del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n.179

convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il decreto è stato adottato con lo scopo di dare uno stimolo alla crescita economica

del Paese, infatti, nella mente del legislatore il crowdfunding rappresenterebbe uno

strumento adatto allo sviluppo delle start-up innovative.

                                                                                                               94    Il  testo  del  Jobs  Act  è  disponibile  su  https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3606/text  (consultato  il  23  settembre  2013).  

Page 53: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  53  

La XI sezione del decreto contiene «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese

start up» e l’art. 30 si riferisce alla «Raccolta di capitali di rischio tramite portali

online e altri interventi di sostegno per le startup innovative».

All’art. 30 sono riportati gli artt. 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58.

L’art. 50 riguarda la gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up

innovative. L’art.100-ter riguarda le offerte attraverso portali per la raccolta di

capitali.

Secondo l’art. 50-quinquies TUF:

-­‐ è gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di

gestione portali;

-­‐ l’attività di gestione di portali è riservata alle imprese di investimento, alle

banche autorizzate, ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla

Consob.

Secondo l’art.100-ter TUF:

-­‐ le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso portale possono

avere ad oggetto solo la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da start-

up innovative;

-­‐ delega a Consob per determinare la disciplina applicabile alle offerte, al fine

di assicurare la sottoscrizione di una quota da parte di investitori

professionali o particolari categorie di investitori (quando l’offerta non sia

riservata esclusivamente a clienti professionali);

-­‐ delega a Consob per tutela investitori diversi dai professionali nel caso di

cessione dei soci di controllo a terzi.

Il 26 giugno 2013 la Consob ha presentato il regolamento per l’equity

crowdfunding95.

Il regolamento si compone di venticinque articoli ed è suddiviso in tre parti:

                                                                                                               95La  Consob  con  la  delibera  26  giugno  2013,  n.  18592    ha  pubblicato   il  regolamento  in  materia  di  "Raccolta   di   capitali   di   rischio   da   parte   di   imprese   start-­‐up   innovative   tramite   portali   on-­‐line"  consultabile   all’indirizzo:   http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm  (consultato  il  23  settembre  2013).  

Page 54: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  54  

La prima parte 1 (artt. 1-3) si riferisce alle fonti normative, alle definizioni e alle

modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob; la seconda parte (artt.

4-25) fa riferimento all’istituzione del registro, il procedimento di iscrizione, le

regole di condotta e i provvedimenti sanzionatori e cautelari. La terza e ultima parte

del regolamento (artt. 24-25) si riferisce alle condizioni per l’ammissione delle

offerte sul portale e al diritto di revoca.

L’equity crowdfunding è ammesso solo per le start up innovative96. Questo può

rappresentare un limite ma d’altra parte si è scelto di agevolare le start up in quanto

imprese neocostituite sulle quali difficilmente si sceglie di investire.

Tra le start up innovative, come fa notare Alessandro Maria Lerno, non sono

comprese quelle che si occupano di industrial design, una categoria che risulta

essere fortemente finanziata su altre piattaforme come Kickstarter e Indigogo, pur

essendo piattaforme di reward based crowdfunding.

Le startup innovative possono offrire i propri strumenti finanziari attraverso portali

sul web solo se sono iscritte in una sezione speciale del regime delle imprese. Qui

sono tenute a dare tutte le informazioni in merito all’attività svolta, ai soci fondatori,

al personale e ad altri elementi indicati dal Decreto come il bilancio.

Secondo il regolamento le piattaforme online possono essere di due tipi:

-­‐ piattaforme web ordinarie;

-­‐ piattaforme web gestite da banche e società d’investimento.

In merito alle due piattaforme sono previste differenti indicazioni: le prime sono

obbligate a registrarsi nel registro tenuto dalla Consob e possono gestire

autonomamente operazioni di crowdfunding solo per investimenti minimi (se

l’investitore è una persona fisica il limite di investimento è pari a cinquecento euro e

mille euro annui, se invece si tratta di una persona giuridica il limite è di mille euro e

di diecimila euro annui); banche e società di investimento sono invece più autonome

e le loro piattaforme vengono semplicemente annotate in una sezione speciale del

registro. Quest’ultime hanno un ruolo anche nel caso degli investimenti minimi in

quanto alle piattaforme web ordinarie non è permesso di detenere denaro o strumenti                                                                                                                96  All’art.   25,   comma   2,   del   decreto   legge   18   ottobre   2012,   n.   179     vengono   definite   le   start   up  innovative.  

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  55  

finanziari di terzi, è quindi necessario aprire un conto a nome della società che

propone l’investimento97.

Il gestore delle piattaforme può fornire diversi servizi agli investitori come la

predisposizione della documentazione per l’offerta, il benchmarking, le analisi

competitive.

Il regolamento Consob punta molto alla trasparenza prevedendo che i portali

forniscano agli investitori chiare informazioni98 circa le start up e le singole offerte

mediante la compilazione di apposite schede fornite dalla Consob. Tali informazioni

possono essere presentate anche mediante strumenti multimediali come video.

Trattandosi di un nuovo strumento di investimento legato a possibili rischi quale

frode o perdita di capitale, il regolamento ha previsto una forte tutela nei confronti

degli investitori retail (quelli diversi da banche, compagnie di assicurazione, Sim,

ecc.) per i quali è previsto una sorta di «percorso di investimento consapevole».

Infatti, prima di poter aderire alle offerte, gli investitori non professionali devono

dichiarare di aver preso visione delle informazioni pubblicate sul portale e nella

sezione di investitor education, rispondere positivamente a un questionario in cui si

vuol valutare le conoscenze dell’investitore in merito ai rischi dell’investimento in

start up innovative e, infine, il soggetto in questione è tenuto a dichiarare di essere in

grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che

intende effettuare. Solo dopo essere risultato idoneo a tale «percorso di investimento

consapevole» l’investitore non professionale potrà procedere all’offerta.

Sono previsti inoltre obblighi di tutela degli investitori connessi alla gestione dei

rischi operativi (art.18), di riservatezza (art.19) e di conservazione della

documentazione (art.20).

Agli investitori è riconosciuto il diritto di revoca entro sette giorni dalla data in cui

nuove informazioni rispetto a quelle esposte sul portale sono portate a conoscenza

degli investitori.

                                                                                                               97  Nel   caso   delle   piattaforme   gestite   da   banche   e   SIM   ai   rapporti   tra   portale   e   investitori   si  applicano  le  regole  comuni  di  servizi  di  investimento.  98  L’investitore     deve   essere   in   grado   di   acquisire   un’adeguata   conoscenza   in   merito   al   portale,  all’investimento  in  capitale  di  rischio  immesso  da  una  start  up  innovativa,  alle  singole  offerte.    

Page 56: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  56  

Una volta acquistati i titoli di capitale si diventa soci della start up e questo implica

la possibilità di partecipare alla vita societaria mediante il diritto di voto (se

previsto) o valutare e approvare i bilanci societari. La documentazione in merito alla

start up non sarà contenuta obbligatoriamente nel portale ma sul sito internet della

società che ciascun socio è tenuto a seguire.

Un punto discusso del regolamento è che alla chiusura dell’offerta il gestore del

portale è tenuto a verificare che il 5% dei sistemi finanziari offerti sia stato

sottoscritto da investitori professionali. Qualora non risulti esserci tale contributo

l’operazione di crowdfunding non può dirsi perfezionata, i sottoscrittori non

assumono la qualifica di azionisti, il denaro raccolto non può essere utilizzato dalla

società target. Questo rappresenta un vero limite per la campagna di crowdfunding

che non può avvalersi dell’investimento di soli investitori non professionali, coloro i

quali rappresenterebbero la crowd.

È importante sottolineare che anche in una campagna di equity crowdfunding il

fattore emozionale gioca un ruolo essenziale. L’investitore è tenuto a investire il

proprio denaro con la consapevolezza che oltre all’impossibilità di ottenere utili fino

a quando l’emittente sarà una start up (come previsto dal Decreto crescita bis che

pone il divieto di distribuzione di utili fino a quando l’emittente possiede i requisiti

di start-up innovativa, e cioè per un massimo di 4 anni dalla iscrizione nella sezione

speciale del registro delle imprese), è anche possibile perdere l’intero capitale

investito.

Non è da sottovalutare il fatto che si tratti di una società da poco costituita, ma

d’altra parte il crowdfunding si basa fondamentalmente sul fattore emozionale, sulla

scelta della «folla» di contribuire a un’idea o a un progetto a cui è interessata.

L’investitore dovrebbe essere «tutelato», oltre che con le indicazioni previste dal

regolamento, anche e soprattutto mediante una sorta di «formazione» al concetto di

crowdfunding che prevede più che un investimento in previsione di utili, una

partecipazione attiva e spontanea della folla spinta dall’interesse verso un progetto.

Page 57: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  57  

Capitolo 3

SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E CROWDFUNDING: L’ANALISI DI

CASI

2.1 Due casi studio: «Acquista con noi un pezzo di storia» e «Un passo

per San Luca»

La tesi mira a cogliere una possibile relazione tra il principio di sussidiarietà

orizzontale e il fenomeno del crowdfunding, in modo particolare a ciò che viene

definito civic crowdfunding.

Finora sono stati presi in esame i due elementi oggetto della ricerca. Da un lato il

principio costituzionale di sussidiarietà, che permette ai pubblici poteri di perseguire

le finalità istituzionali anche attraverso le iniziative autonome dei cittadini, singoli e

associati, la cui azione deve essere riconosciuta, favorita e valorizzata, attribuendo

alla stessa una rilevanza di interesse generale; dall’altro il fenomeno del

crowdfunding definito come il processo di finanziamento dal basso che mobilita

persone e risorse.

I progetti di civic crowdfunding prevedono la partecipazione e la collaborazione di

cittadini, singoli o associati, con la pubblica amministrazione in vista di un’attività

di interesse generale.

Per valutare l’esistenza del binomio «sussidiarietà-crowdfunding», si pone

necessaria l’analisi di due casi studio.

Considerando che in Italia non esistono piattaforme di civic crowdfunding da cui

poter estrapolare casi da analizzare, la scelta è ricaduta su due iniziative promosse da

soggetti privati e favorite dall’amministrazione comunale.

I casi presi in esame provengono da due regioni italiane, Piemonte e Emilia

Romagna, e sono accomunate dall’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding volta

alla valorizzazione, in un caso, e alla tutela, nell’altro, di un bene culturale.

In entrambi i casi si tratta di piattaforme do it yourself, create quindi appositamente

per la campagna di raccolta fondi. Per l’analisi dei casi si prenderanno in

Page 58: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  58  

considerazione determinati item inseriti in una scheda che permette di sintetizzare e

evidenziare gli elementi più significativi dal punto di vista sussidiario99.

Gli item presi in considerazione sono i seguenti: i soggetti privati, i soggetti

pubblici, il comportamento dei soggetti pubblici, il bene comune, il meta bene

comune, l’origine dell’intervento, i destinatari e le risorse.

L’attività di interesse generale di ciascuna iniziativa sarà analizzata con riferimento

alle disposizioni del «Codice dei beni culturali e del paesaggio»100 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, soprattutto in merito alle funzioni che i soggetti

pubblici e privati espletano in ordine ai beni culturali.

Si consideri che nel nuovo art. 117 della Costituzione101 le funzioni in tema di beni

culturali sembrano sostanziarsi nella tutela e nella valorizzazione; secondo il Codice

le due funzioni sono chiamate a “preservare la memoria della comunità nazionale e a

promuovere lo sviluppo della cultura”102.

Nonostante l’art.9 comma 2 della Costituzione richiami il dovere di tutti i livelli

istituzionali ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e

favorire la pubblica fruizione e valorizzazione, la «tutela» dei beni culturali

spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in base a quanto dispone

l’art. 117 della Costituzione103.

La «valorizzazione» dei beni culturali è invece assegnata alla potestà legislativa

concorrente tra Stato e Regioni104: la legge statale sarebbe autorizzata a intervenire

solo per la fissazione dei principi fondamentali, lasciando la restante disciplina alla

legge regionale105.

La valorizzazione intesa come attività amministrativa può essere a iniziativa

pubblica o privata. La prima è retta dai principi che caratterizzano i servizi pubblici,

                                                                                                               99  Il  modello  della  scheda  è  in  linea  con  i  casi  di  amministrazione  condivisa  archiviati  da  Labsus,  il  laboratorio  per  la  sussidiarietà  che  punta  alla  promozione  di  un’amministrazione  condivisa.  Il  sito  web  di  Labsus  è  consultabile  su  http://www.labsus.org  (consultato  il  14  ottobre  2013).  100  D’ora  in  avanti  Codice.  101  Risultante  dopo  la  riforma  del  Titolo  V  operata  dalla  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.3.  102  Art.  1,  comma  1,  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  del  d.  lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42.  103  Art.  117,  comma  2,  lett.  s,  legge  costituzionale  del  18  ottobre  2001,  n.  3.  104  Art,  117,  comma  3,  legge  costituzionale  3  del  2000.  105    Cfr  C.  barbati  et  al.  (a  cura  di),  Diritto  e  gestione  dei  beni  culturali,  Bologna,  Il  Mulino,  2006,  pag.  116.  

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  59  

la seconda pone le premesse per l’applicazione di normative di sostegno, di tipo

economico e fiscale106.

La valorizzazione spetta anzitutto al soggetto che ha la proprietà del bene culturale,

ma risulta altresì possibile alla parte pubblica concorrere alla valorizzazione dei beni

privati e, viceversa, alla parte privata partecipare alla valorizzazione di beni

pubblici.

L’analisi del primo caso, facente riferimento all’acquisizione di un bene culturale da

parte di un museo, si soffermerà sul rapporto tra pubblico e privato nella disciplina

della valorizzazione del bene culturale.

Nel secondo caso si porrà attenzione alla disciplina della tutela e in modo particolare

alla raccolta fondi volta al restauro di un bene culturale.

L’analisi degli item dei casi e il riferimento alle discipline di valorizzazione e tutela

aiuteranno a capire se il convergere di soggetti pubblici e privati verso l’obiettivo

comune, rappresentato dall’interesse generale, possa essere considerato un caso

sussidiario così come inteso dal principio costituzionale.

I casi saranno infine analizzati dal punto di vista delle strategie comunicative attuate

per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati.

2.2 La città di Torino coinvolta in una campagna di crowdfunding per

l’acquisizione di un bene culturale.

«Acquista con noi un pezzo di storia» è il nome attribuito alla prima

campagna di crowdfunding italiana per l’acquisto di un’opera d’arte conclusasi con

successo.

Il 31 gennaio 2013 il museo Palazzo Madama di Torino ha lanciato una

sottoscrizione pubblica per l’acquisto di un servizio in porcellana di Messein,

appartenuto alla famiglia Tapparelli d’Azeglio.

Nel dicembre 2012 il museo raggiunse un accordo con la casa d’aste Bonhams di

Londra e con il proprietario dell’opera per acquisirla prima della vendita pubblica.

                                                                                                               106  Cfr.  ibidem  pag.  105.  

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  60  

Per l’acquisto dell’opera sarebbe stato necessario raccogliere 66 mila sterline (circa

80 mila euro) entro il 31 marzo 2013.

Grazie alla campagna di crowdfunding sono stati raccolti ben 96.103,90 euro in soli

due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo, permettendo di restituire al museo, alla città

di Torino e ai cittadini un patrimonio culturale.

Per ragioni di drammatica congiuntura economica il museo non acquisiva opere dal

2008, perciò in tale occasione si è scelto di sperimentare un’operazione di

crowdfunding che potesse mobilitare cittadini, associazioni, imprese e

amministrazioni per la valorizzazione di un bene culturale.

Di seguito è presentata la scheda del caso in cui sono sintetizzati e evidenziati gli

elementi più significativi dal punto di vista sussidiario.

Origine dell’intervento La campagna di crowdfunding è stata

promossa da Palazzo Madama, un ente

privato di natura pubblica.

Cosa Attraverso una piattaforma di crowfunding

sono stati raccolti i fondi necessari per

l’acquisto dell’opera d’arte appartenente

alla storia torinese. Cittadini (torinesi e

non), associazioni e imprese hanno

contribuito economicamente all’iniziativa

con donazioni dai 2 euro in su.

Dove Torino

Soggetti privati che si attivano Museo Palazzo Madama, cittadini

Soggetti pubblici coinvolti Comune di Torino

Comportamento dei soggetti pubblici Il Comune di Torino ha dato libertà di

azione al museo e sostenuto la raccolta

fondi dal punto di vista della

comunicazione.

Bene comune Bene artistico e culturale

Meta bene comune Restituzione di un pezzo di storia della

città, rafforzamento dei rapporti sociali,

valorizzazione della cultura

Destinatari Città di Torino e l’intera umanità per il

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  61  

valore artistico, culturale e storico

dell’opera.

Risorse Le risorse sono state reperite tramite una

piattaforma di crowdfunding.

Risultati Sono stati raccolti 96.103,90 euro (con

1590 donazioni) grazie ai quali oggi il

servizio di porcellana di Messein è esposto

a Palazzo Madama.

Replicabilità È replicabile soprattutto nell’ambito

culturale in assenza di fondi per la cultura. Tabella  4  La  scheda  di  analisi  del  primo  caso  sussidiario.

2.2.1 I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa

Tra i soggetti coinvolti vi è principalmente il museo Palazzo Madama. Il

museo fa parte della Fondazione Torino Musei sorta il 26 luglio 2002 a seguito

dell’applicazione dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La legge

prevedeva la possibilità per gli enti locali di costituire fondazioni a cui affidare il

proprio patrimonio artistico e culturale.

Nella deliberazione del Consiglio Comunale di Torino, che ha come oggetto la

costituzione della Fondazione Torino Musei, si legge che “il modello proposto

permette al Comune di mantenere le funzioni di vigilanza e controllo sul sistema

museale torinese e, nel contempo, di compartecipare alla gestione dei servizi

museali, in quanto la città sarà autorevole socio fondatore dell'ente di diritto privato

di cui si tratta, con poteri evincibili dallo statuto allegato alla presente proposta”107.

Si tratta quindi di un ente privato di natura pubblica. Il soggetto in questione ha

promosso l’iniziativa che è stata accolta dai cittadini propensi a collaborare per

l’acquisizione di un bene culturale.

Un sostegno fondamentale è stato quello della Consulta per la Valorizzazione dei

beni artistici e culturali di Torino108. La Consulta ha sostenuto l’iniziativa sia dal

punto di vista finanziario (facendosi carico delle spese di comunicazione                                                                                                                107  È  possibile  consultare  la  deliberazione  del  consiglio  comunale  di  Torino  per  la  costituzione  della  Fondazione   Torino   Musei   su   http://www.fondazionetorinomusei.it/contenuto2.php?pag=124  (consultato  il  10  ottobre  2013).  108  La   Consulta   è   un’associazione   composta   da   trentacinque   aziende   ed   enti   del   territorio   che  investe  nel  recupero  e  nella  valorizzazione  del  patrimonio  storico-­‐artistico  di  Torino.  

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  62  

dell’iniziativa e dei costi dell’implementazione del sito web dedicato alla raccolta

fondi online) sia dal punto di vista logistico (partecipando a tutte le fasi di

progettazione, realizzazione e promozione della raccolta fondi).

Il soggetto pubblico coinvolto è il Comune di Torino. La parte pubblica ha

«favorito» l’iniziativa dando la libertà di azione al museo e sostenendo la raccolta

fondi dal punto di vista comunicativo mediante la presenza dell’assessore alla

cultura della città di Torino, Maurizio Braccialarghe, al lancio e alla chiusura

dell’iniziativa.

L’amministrazione comunale si è quindi limitata ad assecondare l’iniziativa di

privati cittadini senza collaborare in altro modo.

2.2.2 L’attività di interesse generale: la valorizzazione di un bene

culturale

L’attività di interesse generale del caso in analisi è la valorizzazione di un

bene culturale.

Seppur in Italia il settore dei beni culturali è stato un ambito per lungo tempo gestito

dallo Stato, con il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio anche i privati cittadini

hanno la possibilità di concorrere alla valorizzazione.

Rispetto alla tutela, la valorizzazione appare una funzione «aperta» perché idonea a

comprendere ogni iniziativa rivolta a favorire il godimento del bene da parte della

collettività e «dinamica» perché esposto a quelle trasformazioni indotte

dall’evoluzione della società sulle modalità del pubblico nel godimento dei beni

culturali109.

A detta del Codice le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella

costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, o nella messa a

disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate a

promuovere il patrimonio culturale e a garantire la fruizione pubblica del patrimonio

stesso.

All’art. 6 comma 1 del Codice la valorizzazione viene definita come

                                                                                                               109  Cfr  C.  Barbati  et.  al.  (a  cura  di),  op.cit.,  pag.  57.  

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  63  

l’esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.

L’articolo richiama inoltre il principio di sussidiarietà orizzontale definendo che la

Repubblica è tesa a “favorire la partecipazione dei soggetti privati alla

valorizzazione del patrimonio culturale”.

Il principio costituzionale è ripreso all’art. 111 del Codice in cui è ribadito che alle

attività di valorizzazione di beni culturali “possono concorrere, cooperare o

partecipare soggetti privati” precisando poi nel comma 2 che “la valorizzazione è a

iniziativa pubblica o privata”.

Nel caso in analisi l’attività di valorizzazione, coincidente con l’acquisizione di

un’opera d’arte, è un’iniziativa privata. Il Museo Palazzo Madama, promotore

dell’iniziativa, come si è detto, fa parte della Fondazione Torino Musei nata con la

legge 28 dicembre 2001, n. 448 che offre la possibilità agli enti locali di affidare i

servizi culturali alle fondazioni110.

L’art. 113 del Codice si sofferma sulla possibile cooperazione tra soggetti pubblici e

privati. La collaborazione può identificarsi nel «sostegno pubblico» (con aiuti

economici, mediante sovvenzioni o agevolazioni fiscali, o con accordi o altre

tipologie di convenzioni). I soggetti pubblici volti a favorire gli interventi di

valorizzazione promossi dai privati possono concordare con questi ultimi le modalità

della valorizzazione, altrimenti esclusa da interferenze pubbliche.

Nel caso esaminato la parte pubblica non ha previsto alcun sostegno economico a

favore dell’iniziativa del museo. Il «favorire» dell’amministrazione comunale si è

limitato al consenso dato per procedere con la raccolta fondi.

Nonostante ciò l’amministrazione non può che trarne vantaggio dall’azione di

privati in quanto le crescenti difficoltà organizzative e finanziarie della gestione

pubblica pongono la necessità di affiancare a quest’ultima privati in grado di                                                                                                                110  Il   modello   fondazione   è   caratterizzato   dall’assenza   dello   scopo   di   lucro   e   dalla   capacità   di  intervenire  sulla  natura  giuridica  del  bene  o  dell’istituto  culturale  (il  museo),  trasformandolo  in  un  soggetto  formalmente  privato  che,  in  quanto  tale  è,  o  può  essere  aperto  alla  partecipazione  di  terzi  (soggetti  pubblici  o  privati  non  profit),  cfr.  ibidem,  pag.  216.    

Page 64: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  64  

svolgere meglio e con minori costi i propri compiti. Il caso in questione vede quindi

l’applicazione del principio di sussidiarietà quale principio inteso come il

«soccorso» di soggetti privati, nei confronti della pubblica amministrazione, per lo

svolgimento di un’attività di interesse generale.

Il caso presenta inoltre alcuni punti su cui è bene porre attenzione. Da un lato,

trattandosi di una campagna di crowdfunding, l’azione non è continuativa e non si

prolunga nel tempo. Cittadini, associazioni, imprese e pubblica amministrazione

sono stati coinvolti in una raccolta fondi lanciata a gennaio 2013 e conclusa a marzo

2013. Allo stesso modo l’iniziativa ha generato un’opportunità a lungo termine per

le presenti e future generazioni, in quanto il bene acquisito è oggi esposto in un

museo e permette la fruizione da parte di tutta la collettività.

D’altra parte l’iniziativa prevede un rapporto «virtuale» tra i cittadini o comunque

limitato ad alcuni eventi promossi dal museo (conferenze, mostre, incontri). Seppure

la collaborazione tra i singoli appare alquanto limitata il progetto di finanziamento

dal basso ha visto la mobilitazione dei cittadini ottenendo un risultato positivo e

rendendo il caso replicabile.

2.2.3 La campagna di crowdfunding tra online e offline

Il caso analizzato è un caso di civic crowdfunding che vede i cittadini, singoli

e associati, coinvolti in una raccolta fondi per l’acquisizione di un bene culturale.

Come spiegato nel capitolo precedente, la «crowd» è spesso una comunità locale

legata al territorio a cui è collegato il progetto da finanziare. Infatti il target di

riferimento preso in considerazione dal museo sono i cittadini torinesi.

Il museo ha creato un sito web apposito per il progetto scegliendo di non affidarsi a

una piattaforma di crowdfunding già esistente. Il sistema del do it yourself è una

tendenza tutta italiana e viene sfruttata soprattutto nei casi in cui la somma da

raggiungere è troppo alta rispetto alla media dei progetti presentati sulle piattaforme

generaliste. Inoltre il museo è stato incentivato in questa scelta dalla possibilità

offerta dalla Consulta di avere a disposizione un budget utile alla creazione del sito

web.

Page 65: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  65  

La campagna di crowdfunding ha condotto a un risultato positivo dovuto, a detta di

Carlotta Margarone, la responsabile del settore di comunicazione del Museo Palazzo

Madama, a diversi fattori tra cui “l’ascolto e la conoscenza dei pubblici,

l’applicazione di strumenti di partecipazione, coinvolgimento e condivisione, lo

studio di esempi di musei esteri, la costante analisi dell’andamento dell’iniziativa e

dei risultati attesi e raggiunti”.

Uno degli elementi a favore del museo è stata la possibilità di far partire la raccolta

fondi con un budget d’inizio pari a 30 mila euro, derivante da una generosa

donazione testamentaria da parte di un privato, il signor Franco Coppi.

Inoltre il prestigio del museo Palazzo Madama e le iniziative realizzate negli anni

precedenti hanno permesso di creare una vera e propria «community»: il museo

conta circa ottanta mila abbonati111.

D’altra parte si consideri che una campagna di crowdfunding si fonda sulla

partecipazione emotiva del pubblico. Il riferimento a due casi esteri può rendere più

chiaro il concetto: nel 2008 la National Gallery di Londra e le National Galleries di

Scozia hanno lanciato la campagna di raccolta fondi per l’acquisizione di «Diana e

Atteone», un importante dipinto di Tiziano; nel 2012 l’Ashmolean Museum ha

acquisito il ritratto di Mademoiselle Claus di Edouard Manet per la cifra di 7,8

milioni di euro. In entrambi i casi esteri si tratta di opere d’arte di famosi artisti che

grazie alla loro fama coinvolgono emotivamente il pubblico.

Nel caso dell’acquisizione del servizio in porcellana è stato necessario costruire e

condividere un racconto che mettesse in evidenza il valore, la storia e l’importanza

del servizio d’Azeglio per la città di Torino. La percezione dell’opera quale bene

comune avrebbe coinvolto emotivamente il pubblico.

Dal punto di vista della strategia comunicativa, la campagna si è rivolta a differenti

target di riferimento:

                                                                                                               111  Il   target   degli   abbonati   è   stato   quello   preso   principalmente   in   considerazione   dal   Museo.  L’aspettativa  era  quella  di  raccogliere  80  mila  euro  anche  grazie  a  una  donazione  minima  di  ciascun  abbonato.  I  risultati  sono  stati  diversi,  solo  il  40%  dei  donatori  risulta  appartenere  alla  fascia  degli  abbonati  al  museo.        

Page 66: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  66  

- il mercato di massa: cittadini disposti a donare una piccola somma al

museo;

- il mercato dei membri del museo e dei loro amici: cittadini già legati al

museo;

- il mercato dei donatori di livello sociale elevato: cittadini che potrebbero

essere indotti dal loro reddito e dall’interesse verso il museo a donare una

somma significativa;

- il mercato dei donatori ad alto reddito: cittadini ma anche aziende disposti a

contribuire con cifre elevate.

Trattandosi di un progetto di crowdfunding rivolto a una specifica comunità locale,

la campagna di comunicazione deve necessariamente dividersi tra la sfera online e

quella offline, quest’ultima più strettamente legata al territorio.

Seppur il museo abbia deciso di limitare al minimo gli investimenti in

comunicazione tradizionale sfruttando il web, il digital divide e la poca propensione

degli italiani nell’effettuare pagamenti online hanno indotto il museo allo sviluppo e

alla promozione di eventi, incontri pubblici, conferenze, visite guidate e piccole

mostre. Tutto ciò volto al coinvolgimento del pubblico tipico del museo che per il

38,6 % è composto da persone con età dai 51 ai 65 anni.

Dal punto di vista della strategia comunicativa attuata sul web è utile l’analisi del

sito e dei social network utilizzati per coinvolgere il target dedicato.

Il sito web rappresenta il centro principale della raccolta fondi ed è lo spazio

dedicato alla trasparenza del progetto.

Presenta una struttura semplice e coinvolge gli utenti in cinque step:

- homepage: viene presentato il progetto con un breve racconto mirato al

coinvolgimento emotivo dei lettori. Sono inseriti due link di rimando al sito

istituzionale di palazzo Madama contenenti approfondimenti storici;

- registrazione: in questa sezione l’utente è chiamato a inserire i propri dati

personali. La sezione è specificatamente dedicata a un’azienda o a un singolo

privato;

Page 67: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  67  

- scelta dell’importo: l’utente è chiamato a scegliere l’importo da versare in

favore del progetto avendo la possibilità di scegliere o importi prestabiliti e

collegati a determinate ricompense o una donazione libera;

- scelta del metodo di pagamento: l’utente ha la possibilità di pagare online

con carta di credito, bancomat o PayPal o in banca mediante bonifico

bancario;

- riepilogo e conferma: tale sezione permette all’utente di confermare

l’operazione.

A campagna conclusa è possibile visualizzare sul sito web una lista contenente nome

e cognome dei rispettivi donatori.

Trattandosi di una campagna di reward based crowdfunding sono state previste delle

ricompense che si differenziano in base al contributo donato. Le donazioni

predefinite corrispondono a due, quindici, cinquanta e cento euro con rispettivi

benefit che vanno dal ringraziamento pubblico ai biglietti gratuiti per accedere al

museo.

Per la promozione del sito online si è fatto un largo e accurato uso dei social media,

in particolare Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest. Il contenuto di ciascun

strumento social si è adattato al target di riferimento.

- Facebook - target generalista: rientrano utenti nazionali e internazionali

amanti della tecnologia, dei social media e dell’arte in generale;

- Twitter - target specifico: rientrano utenti nazionali e internazionali

specificatamente amanti dell’arte e dei social media;

- Pinterest - target specifico: utenti dai 18 ai 26 anni, casalinghe, amanti della

cucina e del fai da te;

- Instagram- target vario: amanti della fotografia in generale.

Alcuni hashtag rappresentavano momenti ludici di condivisione di foto o citazioni.

L’hashtag #cupforfund invitava gli utenti, ad esempio, a condividere la foto della

propria tazza preferita.

La strategia social è stata ovviamente volta a coinvolgere un target giovane e amante

dei social.

Page 68: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  68  

Come mostrato nel grafico sottostante la strategia social ha ottenuto visibili risultati:

i picchi delle donazioni corrispondono ai picchi di attività sui social media. Pare che

la promozione sul web sia riuscita a mobilitare la «crowd».

La campagna di crowdfunding si è estesa anche a livello offline. Il lancio pubblico

dell’iniziativa è avvenuto con la presenza dell’assessore alla cultura della città di

Torino Maurizio Braccialarghe; sono seguiti tre comunicati stampa: uno di lancio,

uno intermedio per mostrare aggiornamenti sulla campagna e uno finale a risultato

raggiunto.

La stampa ha prodotto 62 articoli sull’argomento e sono stati mandati in onda sei

servizi televisivi e tre radiofonici.

In una campagna di crowdfunding è importante che il donatore possa rapportarsi con

il progetto o il progettista, in questo caso con il museo. A questo scopo sono stati

programmati diversi eventi tra cui conferenze, piccole mostre e visite guidate

gratuite.

Dal 20 febbraio al 20 marzo 2013 è stato esposto a Palazzo Madama il dipinto

appartenente alle collezioni della Galleria d’Arte Moderna di Torino che raffigura la

tazzina del servizio d’Azeglio, un’occasione per raccontare ancora una volta la storia

che coinvolge i cittadini torinesi.

Figura  3  -­‐  Confronto  donazioni  e  attività  sui  social.  Fonte  Palazzo  Madama.  

Page 69: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  69  

Durante gli eventi il museo ha messo a disposizione delle teche in cui era possibile

donare in contanti; inoltre è stato distribuito un pieghevole il cui contenuto si

divideva tra una breve storia del servizio, l’invito a donare e l’IBAN sul quale poter

direttamente effettuare il versamento.

2.2.4 I risultati

La raccolta fondi ha visto la partecipazione di ben 1590 donatori. Sono stati

raccolti 96.103,90 euro, di cui 88.994,49 tramite il sito web.

Come mostrato nella fig.4112 poco più della metà dei donatori ha contribuito

mediante donazioni online.

La scelta di differenziare le vie di accesso alla donazione, tenendo conto del digital

divide e di un pubblico over 60, ha condotto a risultati positivi.

Le donazioni al di sopra dei mille euro sono state quattordici (di cui una ha

raggiunto il picco di dodici mila euro). I big funders in parte sono stati raggiunti con

i contatti diretti della direzione del museo e in parte si sono presentati

spontaneamente in favore del bene comune.

                                                                                                               112  Elaborazione  personale  dell'autore  della   tesi  sulla  base  dei  dati  gentilmente   forniti  da  Carlotta  Margarone,  responsabile  di  comunicazione  del  Museo  Palazzo  Madama.  Il  report  ufficiale  «Acquista  con  noi  un  pezzo  di  storia:  Crowdfunding  a  Palazzo  Madama.  Scelte,  strategie  e  analisi  dei  risultati.»    è  in  fase  di  pubblicazione  nella  rivista  annuale  di  Palazzo  Madama.    

45%  

21%  

19%  

15%  

Tipologia  di  pagamento  

Contante  

Boniyico  

Carta  di  credito  

Paypal  

Figura  4  -­‐Tipologia  di  pagamento.  Fonte  Museo  Palazzo  Madama  

(N)  1590  

Page 70: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  70  

Ma la vera forza di questa raccolta fondi sono state le donazioni comprese tra i 2 e i

25 euro. Questo dato pone in evidenza la caratteristica del crowdfunding: la raccolta

di micro donazioni per un grande progetto.

Il target maggiormente raggiunto dalla strategia comunicativa è stato infatti il

mercato della massa disposta a contribuire con piccole donazioni.

A fine campagna è stato inviato via web un questionario a tutti i donatori teso a

verificare la composizione anagrafica dei sostenitori, le vie di comunicazione più

efficaci e le motivazioni che hanno spinto alla donazione. Sono state raccolte 581

risposte e tra i dati più significativi si segnala il 32% dei donatori che dichiara di non

essere un abbonato ai Musei Torino Piemonte; questo dato mette in evidenza il fatto

che la campagna di crowdfunding abbia raggiunto fasce di pubblico nuove, non

legate precedentemente al museo.

L’86,2% dei donatori ha residenza a Torino e questo mostra il carattere locale della

campagna rivolta prevalentemente alla comunità torinese.

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza dell’iniziativa di raccolta fondi?” il

16% in totale dichiara di aver conosciuto il progetto grazie all’accesso via web e in

modo particolare tramite la newsletter del Museo; il 12 % dichiara di aver avuto

accesso alla notizia mediante il passaparola. Ancora una volta la sfera online e

quella offline si compensano.

24%  

41%  

14%  

12%  

7%  

2%  

Somme  donate  

da  2  a  9  euro  

da  10  a  25  euro  

da  26  a  50  euro  

da  51  a  100  euro  

da  100  a  500  euro  

oltre  1000  euro  

Figura  5-­‐  Somme  donate.  Fonte  Museo  Palazzo  Madama.  

(N)  1590  

Page 71: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  71  

Molto interessanti i dati in merito alle motivazioni che hanno spinto i donatori a

contribuire all’iniziativa.

Più della metà dei donatori richiama tra le motivazioni la «partecipazione a un

progetto della collettività» e la «salvaguardia di un bene comune».

 Figura  6-­‐  Le  motivazioni  che  hanno  spinto   i   sostenitori  a  partecipare  con  un  contributo  alla  raccolta  fondi.

Partecipazione e bene comune possono essere considerati gli elementi chiave che

favoriscono un binomio possibile tra sussidiarietà e crowdfunding. Sono gli stessi

cittadini a individuare l’empowerment a loro favore offerto da una campagna di

crowdfunding in cui online e offline sono coniugati da una rete di soggetti attivi

volti a promuovere azioni di interesse generale che in questo caso si concretizzano

nella valorizzazione di un bene culturale.

3.3 Il Comune di Bologna e i cittadini per il portico di San Luca

Il secondo caso analizzato vede il sistema del crowdfunding integrato in un

ampio progetto promosso dal Comune di Bologna, il «Progetto Portici». Tale

progetto è volto alla tutela e alla valorizzazione di un bene comune della città che si

estende per 42 km: i portici di Bologna.

24%  

54%  

56%  

45%  

3%  

14%  

4%  

Fiducia nelle proposte di Palazzo Madama/ Legame affettivo con Il Museo

Partecipazione a un progetto della collettività

Proteggere un bene comune

Amore per la mia città/ amore per la cultura italiana

Fare un omaggio alla memoria della fam. Tapparelli D'Azeglio

Arricchire le collezioni del Museo

Gratificazione personale/ dono

Le  motivazioni  dei  sostenitori.  (Due  risposte)  (N)  581  

Page 72: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  72  

La campagna di crowdfunding sarà lanciata a fine ottobre 2013 e sarà interamente

dedicata alla raccolta fondi per il restauro del portico di San Luca, simbolo della

città emiliana.

Ai fini della ricerca è opportuno avere un quadro completo del «Progetto Portici»

mediante la definizione dei soggetti coinvolti e delle iniziative correlate, tra cui la

campagna di crowdfunding.

Dal 2006 il sistema portici e il portico di San Luca sono stati inseriti nella lista

propositiva italiana dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Tale

candidatura è stata riconfermata nelle ultime liste propositive. Per ottenere il

riconoscimento definitivo l’UNESCO richiede la presentazione di un dossier di

candidatura in cui sia espressa l’unicità e la particolarità dei portici di Bologna come

patrimonio culturale. Rilevante per l’UNESCO è la valorizzazione del portico non

solo come manufatto di qualità architettonica ma anche nei suoi significati

comunitari, sociali e sussidiari: il portico come bene comune.

Per tale motivo il progetto, delineato dall’amministrazione comunale, prevede

iniziative mirate a coinvolgere attivamente i cittadini, favorendo da un lato la

conservazione del bene in oggetto e dall’altro la sua valorizzazione a livello

internazionale.

Il Comune di Bologna si presenta come una regia chiamata a guidare la promozione

della candidatura assieme a diversi soggetti tra cui la Soprintendenza per i beni

architettonici e paesaggistici della provincia di Bologna, la Regione Emilia

Romagna, la Provincia di Bologna, la Fondazione Del Monte, la Fondazione

Carisbo, la Camera di Commercio, l’APT servizi, l’università e la curia.

Il dossier richiesto dall’UNESCO presenterà due macro temi, uno dedicato agli

aspetti storico-scientifici, l’altro al piano di gestione. L’amministrazione comunale

si è affidata a degli interlocutori dotati di conoscenze specifiche nel campo.

La cura del dossier per gli aspetti storico-scientifici è stata infatti affidata al Centro

«Gina Fasoli»113 per la storia delle città, afferente al Dipartimento di Scienze

                                                                                                               113  Il  Centro  svolge  attività  di  ricerca  nell’ambito  della  storia  della  città,  incrociando  gli  studi  storici  con   le   tecnologie   informatiche   e   i   fondamenti   metodologici   e   disciplinari   delle   scienze   delle  costruzioni  e  dell’urbanistica.    

Page 73: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  73  

dell’educazione dell’Università di Bologna. A tale istituzione spetta la descrizione

storica, architettonica e scientifica del bene.

Degli aspetti di natura gestionale si occuperà la società Tecnicoop114, chiamata a

compilare la parte del dossier dedicata a un vero e proprio piano di gestione. “Il

Piano di Gestione comprenderà il quadro delle misure legislative, regolamentari e di

pianificazione messe in atto per proteggere e gestire il bene.”115 Il dossier conterrà

quindi informazioni in merito alle modalità di manutenzione, conservazione e

rivalutazione del portico.

Lo studio affronterà diversi temi: l’identificazione e la descrizione del bene, i motivi

della candidatura, i problemi di tutela e i fattori che ne influenzano la conservazione

e le linee guida per la costruzione di un progetto di protezione e gestione.

Lo studio degli aspetti di natura gestionale prevede il coinvolgimento attivo dei

cittadini mediante questionari, incontri, discussioni e forum online. Le esigenze di

intervento saranno definite mediante un lavoro di ascolto e condivisione con i

principali stakeholders e la comunità tutta. Un progetto che mette in primo piano ciò

che viene definita «amministrazione condivisa».

Sono diverse le iniziative del Progetto Portici, tutte attente coinvolgere la

cittadinanza e a raccogliere proposte, suggerimenti e idee.

Uno strumento volto alla partecipazione e al racconto del progetto è il «Repository

Grafico», una piattaforma volta all’elaborazione e alla messa in relazione di tutti i

dati e le informazioni a disposizione sui portici. La realizzazione sarà curata dal

Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e dal Cineca116.

Si tratta di uno strumento di valorizzazione di un bene che nasce in chiave

innovativa ma allo stesso tempo partecipata. Un progetto innovativo che prevede un

lavoro di gruppo tra diversi soggetti:

-­‐ i Sistemi Informativi territoriali del Comune (SIT) forniranno la base

cartografica con riferimenti territoriali costantemente aggiornati;                                                                                                                114  Tecnicoop  è  una  società  di  ingegneria  che  eroga  servizi  tecnici  e  promuove  progetti  innovativi  in  materia  di  sostenibilità  territoriale,  ambientale  ed  economica.    115  L’affermazione  è  tratta  dalla  scheda  riassuntiva  del  Progetto  Portici  fornita  dal  coordinatore  del  progetto,  Luigi  Virgolin,   funzionario  del  Comune  di  Bologna  presso  il  Dipartimento  di  Economia  e  promozione  della  città.      116  Il  Cineca  (Consorzio   Interuniversitario  per   il  calcolo  automatico  dell’Italia  Nord  Orientale)  è   il  maggiore  centro  di  calcolo  in  Italia.  

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  74  

-­‐ il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna produrrà i

modelli tridimensionali;

-­‐ il CINECA avrà il compito di collegare i modelli 3D con gli altri

database e gli archivi documentali e di sviluppare un’interfaccia grafica per

la navigazione e la visualizzazione.

La piattaforma potrà quindi interfacciarsi con tutti i database che già esistono in città

sui portici.

Oltre il carattere informativo e di divulgazione culturale, la piattaforma si presenterà

quale strumento partecipativo permettendo alla comunità di condividere progetti

culturali volti alla valorizzazione dei portici. Il repository grafico diventerà

strumento di racconto anche mediante il supporto dei social e dei contribuiti dei

cittadini concretizzati nella condivisione di foto e video.

La piattaforma sarà strumento volto a lanciare campagne di sensibilizzazione sulle

criticità dei portici segnalate dagli stessi cittadini. Le criticità segnalate diventeranno

priorità per l’amministrazione comunale tesa a promuovere una nuova realtà di

amministrazione condivisa.

Il Progetto Portici prevede due bandi per due iniziative particolarmente sussidiarie:

l’iniziativa «adotta un chilometro di portico» e il sistema di incentivi messi a

disposizione dall’amministrazione per la manutenzione dei portici e le facciate degli

edifici.

«Adotta un chilometro di portico» è un caso sussidiario in quanto promosso da un

gruppo di privati cittadini con l’interesse di contribuire al miglioramento della

qualità urbana dei portici, mettendo al servizio del bene non solo le competenze

manageriali ma anche le risorse finanziarie necessarie a mantenere economicamente

il progetto. L’amministrazione comunale ha favorito l’iniziativa accogliendola e

autorizzando la fase sperimentale dell’attività con la delibera della giunta comunale

del 27/11/2012. L’iniziativa consiste nella gestione della pulizia, in modo continuo e

professionale, di un tratto di portico da parte di privati o aziende locali.

In seguito a un risultato positivo, derivante dalla fase sperimentale, il Comune di

Bologna ha lanciato un bando per la selezione di soggetti privati con i quali stipulare

contratti di sponsorizzazione per la pulizia di tratti dei portici cittadini.

Page 75: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  75  

I soggetti candidati avranno il compito di occuparsi della pulizia del tratto di portico

«adottato» a loro spese, ottenendo in cambio visibilità mediante i mezzi di

comunicazione a diposizione del Comune.

La seconda iniziativa è volta alla collaborazione tra amministrazione comunale e

cittadini per interventi di manutenzione dei portici mediante la pulizia dei muri da

vandalismi grafici e la rimozione di oggetti incongrui.

Sono chiamati ad aderire a tale progetto i singoli proprietari dei portici, a cui il

comune concederà gratuitamente il suolo pubblico necessario al cantiere, o i

proprietari organizzati in forma associata, a cui sarà concesso gratuitamente il suolo

pubblico e il canone per impianti pubblicitari. Trattandosi di un’attività di tutela, le

azioni di manutenzione prevedono l’autorizzazione della Soprintendenza per i beni

architettonici e paesaggistici per l’esecuzione di lavori di pulitura su beni immobili

sottoposti a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004.

L’ampio Progetto Portici, mirando al coinvolgimento dei cittadini, offre un

calendario ricco di iniziative volte alla valorizzazione dei portici come bene comune.

Tra le iniziative:

-­‐ Wiki Loves Monuments, un evento di valorizzazione visiva delle

risorse culturali locali diretto da Wikipedia Italia che ha visto la

partecipazione dei cittadini bolognesi a un concorso fotografico per la

divulgazione di immagini dei portici e per la loro diffusione in creative

commons sull’archivio fotografico di Wikipedia. Si consideri che la

diffusione online dell’immagine di un monumento prevede la previa

autorizzazione da parte della Soprintendenza, come espresso negli artt. 107 e

108 del Codice.

-­‐ La «FaiMarathon», una maratona culturale organizzata dal FAI

(Fondo Ambiente Italiano)117 che ha visto la partecipazione dei cittadini

impegnati in diverse tappe tra i portici più importanti della città.

                                                                                                               117  Il  FAI  è  una  fondazione  non  profit  nazionale  volta  alla  salvaguardia  del  patrimonio  culturale.  

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  76  

-­‐ «I portici di Bologna nel contesto europeo», un convegno

internazionale quale momento di confronto con altre città mondiali nelle

quali i portici si configurano come elemento valoriale del paesaggio urbano.

-­‐ Una serie di incontri pubblici per proporre e condividere iniziative e

per monitorare di volta in volta le azioni sui portici in corso.

Il progetto finora descritto sarà affiancato da una campagna di crowdfunding volta

alla raccolta fondi necessaria alla pulizia e alla manutenzione di un patrimonio

simbolo della città di Bologna: il portico di San Luca.

L’iniziativa sarà lanciata a fine ottobre 2013, per tale motivo l’analisi del caso non

potrà prendere in considerazione i risultati della campagna ma solo i dati e le

informazioni in merito alla progettazione della piattaforma di crowdfunding e agli

eventi correlati, oltre all’analisi dei soggetti coinvolti e dell’attività di interesse

generale.

La raccolta fondi è promossa dal Comune di Bologna in collaborazione e su

proposta del Comitato per il Restauro del Portico di San Luca che dal 1988 raccoglie

fondi, sottoscrizioni e sponsorizzazioni dedicati alla cura e al restauro del portico in

questione.

Il Comitato si è avvalso delle competenze in campo di crowdfunding

dell’associazione che gestisce una piattaforma territoriale in Emilia Romagna,

Ginger118. L’intento è quello, a detta di Luigi Virgolin, il coordinatore del Progetto

Portici, di avviare una raccolta fondi capace di coinvolgere in modo innovativo e

creativo i cittadini per la tutela e la valorizzazione di un bene comune.

La tutela del bene prevede opere di restauro da effettuare nel corso di 10 anni lungo

il portico di San Luca; l’importo totale stimato supera i tre milioni di euro,

considerando che il costo del restauro di ciascun arco è pari a circa quindici mila

euro. I lavori di restauro del portico vengono eseguiti di volta in vota in relazione

all’effettiva disponibilità economica.

                                                                                                               118  Ginger   sta   per   “gestione   idee   nuove   e   geniali   Emilia   Romagna”   ed   è   una   piattaforma   di   local  crowdfunding  già  descritta  nel  capitolo  dedicato  alle  piattaforme  italiane.    

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  77  

Data la somma ingente da raccogliere la campagna di crowdfunding si estenderà per

un periodo di tempo pari a dieci mesi; il budget da raggiungere sarà pari a 300 mila

euro ma la campagna sarà svolta nella modalità keep it all, ossia qualsiasi cifra

raccolta sarà destinata al portico di San Luca.

Ancora una volta l’attività di interesse generale è rivolta a un bene culturale e in

questo caso l’azione della parte pubblica mira a favorire l’iniziativa facendosi essa

stessa promotrice, assieme ai soggetti privati.

Nella scheda sottostante sono presentati gli item che descrivono gli aspetti più

significativi dal punto di vista sussidiario.

Origine dell’intervento

L’iniziativa è stata proposta dal Comitato per

il restauro del Portico di San Luca.

Cosa Il Comune di Bologna ha presentato il

«Progetto Portici» volto alla valorizzazione

culturale dei portici di Bologna. Nel progetto

è prevista anche la realizzazione di una

campagna di crowdfunding volta alla raccolta

fondi necessari per la pulizia e la

manutenzione del portico di San Luca. Sono

previste iniziative online e offline in cui i

cittadini saranno coinvolti.

L’iniziativa aiuterà a testimoniare il valore

artistico, culturale e civico dei Portici e la

campagna di crowdfunding contribuirà a

dimostrare il coinvolgimento della

cittadinanza.

Dove Bologna

Soggetti privati che si attivano Comitato per il restauro di San Luca,

cittadini, curia.

Soggetti pubblici coinvolti Comune di Bologna.

Comportamento dei soggetti pubblici L’Amministrazione comunale ha favorito

l’iniziativa facendosi promotrice assieme al

Comitato per il restauro del portico di San

Luca. Il comune sosterrà la campagna di

Page 78: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  78  

crowdfunding mediante la promozione sui

suoi canali di comunicazione. Il comune

diventerà il principale testimonial del

progetto dando avvio all’iniziativa «100%

San Luca»; inoltre contribuirà con una

somma pari a 100 mila euro.

L’amministrazione comunale ha sottoposto

un questionario ai cittadini per capire in via

preliminare qual è il rapporto tra il portico di

San Luca e i cittadini.

Bene comune Bene artistico-architettonico simbolo della

città di Bologna.

Meta bene comune Valorizzazione del patrimonio storico-

culturale italiano, rafforzamento dei rapporti

sociali, sviluppo culturale di una comunità.

Destinatari Cittadini bolognesi. Trattandosi di un bene

culturale è coinvolta l’intera umanità.

Risultati La campagna di crowdfunding partirà il 28

ottobre 2013 e terminerà a settembre 2014. Tabella  4  Scheda  analisi  secondo  caso  sussidiario.

3.3.1 I soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto

Il Comitato per il Restauro del Portico di San Luca è tra i soggetti

principalmente coinvolti. Esso è nato nel 1988 ed è composto dall’Arcidiocesi di

Bologna, il Santuario della B. V. di San Luca, il Comune di Bologna e il quartiere

Saragozza. Il Comitato rappresenta l’interesse collettivo e pubblico legato alle

vicende che riguardano il portico. Da 15 anni si occupa della raccolta di fondi,

sottoscrizioni e sponsor per la cura e il restauro del Portico di San Luca. Per la

gestione di una raccolta fondi innovativa il Comitato si è affidato a Ginger,

piattaforma di crowdfunding territoriale che si distingue dalle altre in quanto si

focalizza sul territorio dell’Emilia Romagna. Il ruolo di Ginger sarà quello di offrire

una lunga campagna di comunicazione online e offline coinvolgendo la cittadinanza

in un’opera di responsabilizzazione collettiva ai fini della tutela di un patrimonio

narrabile come bene comune.

Page 79: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  79  

I cittadini sono chiamati a contribuire alla raccolta fondi mediante donazioni ma

anche mediante idee e proposte per valorizzare le iniziative in programma. Ci si

aspetta un’opera di «crowdsourcing», ossia la collaborazione attiva dei cittadini con

la pubblica amministrazione nel sostegno e nella creazione di eventi a favore della

tutela e valorizzazione del portico di San Luca.

Il soggetto pubblico coinvolto nell’iniziativa è il comune di Bologna. Esso ha

favorito l’iniziativa proposta dal Comitato non limitandosi ad assecondarla ma

assumendo un atteggiamento propositivo, ponendosi come un vero e proprio stimolo

per la diffusione del principio sussidiario.

L’amministrazione comunale si presenta quale spinta propositiva per perseguire

un’attività di interesse generale in cui ricopre esso stesso un ruolo di primaria

importanza. Trattandosi non solo della valorizzazione ma anche della tutela di un

bene culturale, è necessario che l’ente pubblico in questione abbia rapporti con la

Soprintendenza per i beni architettonici. L’amministrazione comunale si presenta

come soggetto volto a recepire le esigenze della cittadinanza e delineare le

possibilità di partecipazione che la cittadinanza possiede.

3.3.2 L’attività di interesse generale: la tutela e la valorizzazione di un bene

culturale

L’attività di interesse generale è la tutela di un bene culturale. La campagna di

crowdfunding è infatti volta al restauro del portico di San Luca.

La nozione di «tutela» è riportata all’art. 3 comma 1 del Codice dei beni culturali e

del paesaggio; la funzione in esame è chiamata da un lato a individuare i beni che

costituiscono il patrimonio culturale e dall’altro a garantire la protezione e la

conservazione del bene.

Il restauro rientra nella misura di conservazione del bene che secondo l’art.29

comma 1 è assicurata da una “coerente, coordinata e programmata attività di studio,

prevenzione, manutenzione e restauro”. Con restauro si intende l’attività volta

all’integrità materiale e al recupero del bene, alla protezione e alla trasmissione dei

suoi valori culturali.

Page 80: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  80  

In base a quanto dispone l’art. 117 della Cost., la tutela dei beni culturali è riservata

alla potestà legislativa esclusiva dello Stato119, salva la possibilità di delega alle

regioni. Si consideri l’elemento di flessibilità introdotto dall’art. 118 della Cost. il

quale prevede che la legge statale possa disciplinare forme di coordinamento fra

Stato e Regioni.

L’art. 30 del Codice pone in capo a tutti i detentori dei beni culturali (pubblici e

privati) l’obbligo di garantirne la conservazione seppur assimilati alle prescrizioni

del Soprintendente. Infatti l’art 31 del Codice dispone che il restauro e gli altri

interventi conservativi sui beni culturali siano subordinati ad autorizzazione del

Soprintendente120 che ha il compito di redigere una relazione tecnica dei lavori da

eseguirsi con la dichiarazione della necessità della loro esecuzione.

Nel caso analizzato i progetti relativi ai singoli tratti del portico da restaurare sono

soggetti al rilascio di nullaosta da parte della Soprintendenza per i beni architettonici

e paesaggistici che si esprime valutando le caratteristiche peculiari che si

evidenziano e si rilevano per ogni caso.

Il portico di San Luca è di proprietà della Fabbriceria del Santuario della B.V. di San

Luca e considerato l’art. 30 del Codice, che richiama i detentori del bene a

garantirne la conservazione, le metodologie e i criteri generali di restauro del portico

sono stati concordati tra i tecnici del Santuario e i funzionari della Soprintendenza. I

singoli progetti di restauro vengono quindi ricondotti a tale approvazione.

Seppur nell’ordinamento italiano la tutela è di competenza statale, essa si può

attuare anche attraverso l’azione dell’ente gestore. Nel caso in analisi l’attività di

conservazione necessita di risorse umane e finanziarie che soggetti pubblici e privati

hanno scelto di reperire attraverso una campagna di crowdfunding.

A differenza delle tradizionali modalità di raccolta fondi, il sistema del crowdfuding

permette di realizzare un’azione di valorizzazione nei confronti del bene culturale.

Si consideri che le iniziative in programma correlate alla raccolta fondi sono dirette

a promuovere la conoscenza del bene mediante mostre, eventi, concorsi fotografici

                                                                                                               119  Art.  117,  comma  2,  lett.  s,  legge  costituzionale  del  18  ottobre  2001,  n.  3.  120  La  soprintendenza  fa  parte  degli  organi  periferici  del  ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali.  L’art.   17,   comma   1,   del   d.p.r.   26   novembre   2007,   n.   233   rileva   che   le   soprintendenze   di   settore  costituiscono   articolazioni   delle   direzioni   regionali   per   i   beni   culturali   e   paesaggistici   che   ne  coordinano  le  attività.  Cfr.  C.  Barbati  et.  al.  (a  cura  di),  op.cit.,  pag.  155.    

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  81  

aventi come oggetto il portico di San Luca. Tutto ciò sarà inoltre teso allo sviluppo

culturale di una comunità.

Il caso in questione può essere considerato un caso sussidiario considerando la

sussidiarietà non come «soccorso» o «sostituzione» dei cittadini nei confronti della

pubblica amministrazione ma piuttosto come «sostegno» e «affiancamento». È un

caso in cui l’iniziativa di un soggetto privato qual è il Comitato per il restauro del

Portico di San Luca è ampiamente favorita dall’amministrazione comunale che si fa

essa stessa portavoce e sostenitrice.

Con il crowdfunding si vogliono creare le condizioni affinché lo svolgimento di

un’attività di interesse generale da parte dei cittadini possa manifestarsi in modo

organizzato e in collaborazione con la pubblica amministrazione.

Bisogna inoltre considerare che rimane fortemente presente l’elemento della

volontarietà: i cittadini sono invitati e non obbligati a contribuire per il bene

culturale. La loro azione è volontaria seppur stimolata dall’amministrazione

comunale e dal Comitato.

3.3.3 Lo sviluppo della campagna di crowdfunding

Il Comitato per il restauro del Portico di San Luca, impegnato fin dal 1988

nella raccolta fondi (ma anche sottoscrizioni e sponsorizzazioni) per il restauro e la

manutenzione del bene culturale, ha deliberato la sperimentazione di una nuova

forma per il finanziamento. Il Comitato ha quindi individuato in Ginger- Gestione

idee nuove e geniali Emilia Romagna, il soggetto adatto a realizzare, promuovere,

sviluppare e gestire una campagna di crowdfunding diretta a sensibilizzare i cittadini

sulle criticità del Portico e a raccogliere fondi da destinare alla pulizia, alla

manutenzione e al restauro.

La città di Bologna è quindi coinvolta in un progetto di crowdfunding civico in cui

non è un solo individuo a beneficiare delle micro-donazioni ma un’intera collettività

che condivide spazi, valori e obiettivi. Non a caso la gestione della campagna è stata

affidata a una piattaforma di crowdfunding territoriale che opera nella regione

Emilia Romagna, dedicata quindi al coinvolgimento attivo di una determinata

comunità legata a un determinato territorio.

Page 82: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  82  

Si tratta di un progetto che vede la partecipazione e la collaborazione attiva di

soggetti pubblici e privati; tutte le decisioni in merito a tempistiche, eventi da

realizzare e strumenti di comunicazione da utilizzare sono prese in accordo comune

tra tre soggetti: Il Comitato, l’associazione Ginger e l’amministrazione comunale.

Il nome attribuito alla campagna di crowdfunding è «Un passo per San Luca». È

stato creato un sito web ad hoc sfruttando ancora una volta la tendenza del do it

yourself (DIY). Si è scelto di non inserire il progetto in una piattaforma di

crowdfunding già esistente gestita da Ginger, considerando la somma cospicua di

denaro da raccogliere.

Il DIY per i beni culturali è una tendenza italiana che si allontana dai casi esteri; si

consideri a tal proposito il caso francese in cui la pubblica amministrazione ha

lanciato delle campagne di raccolta fondi dal basso, per il restauro di alcuni

importanti monumenti come il Pantheon di Parigi, appoggiandosi a una piattaforma

di reward based crowdfunding già esistente. Per il Pantheon la somma richiesta di

5000 euro è stata abbondantemente superata (si sono raccolti più di 68 mila euro). Si

consideri inoltre che, nel caso francese, l’oggetto da restaurare corrispondeva a un

monumento statale di grande fama per l’intera nazione.121

Nel caso in analisi, seppur l’oggetto da tutelare si identifica in un bene comune

importante per la cittadinanza bolognese, è necessario creare una community che

possa sensibilizzarsi sulle criticità del Portico e mobilitarsi per effettuare donazioni

in favore del restauro.

Se da un lato la raccolta fondi sarà devoluta al restauro di un patrimonio simbolo

della città, dall’altro l’iniziativa contribuirà a testimoniare il valore artistico,

culturale, religioso e civico del Portico dimostrando il coinvolgimento attivo della

cittadinanza.

Considerando i 300 mila euro necessari per il restauro di parte del Portico di San

Luca, la scelta del modello di raccolta fondi è ricaduto sul keep at all, ossia il

finanziamento giunge al progetto a prescindere se esso raggiunga o meno il proprio

target entro la scadenza prevista per settembre 2014.

                                                                                                               121  La  piattaforma  di  crowdfunding  a  cui  lo  stato  francese  ha  deciso  di  appoggiarsi  è  consultabile  su    http://www.mymajorcompany.com/projects/tags/art  (consultato  il  19  ottobre  2013).  

Page 83: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  83  

La raccolta fondi avviene secondo un programma di comunicazione, di storytelling e

di eventi sul territorio che aumentano la partecipazione attiva del cittadino e

favoriscono la creazione di una vera e propria community.

Il crowdfunding diventa uno strumento volto a dimostrare la responsabilizzazione

collettiva ai fini della tutela e della valorizzazione di un bene comune. Una

tradizionale modalità di raccolta fondi viene resa innovativa e più virale grazie alle

potenzialità del web ma allo stesso tempo, dato le diversità dei vari target di

pubblico da raggiungere e il problema del digital divide, la campagna di

crowdfunding si appoggerà alle iniziative più tradizionali volte al coinvolgimento di

un target che va oltre il web.

Sono diversi i target di pubblico da coinvolgere e ognuno di essi è caratterizzato da

peculiarità specifiche in termini di comunicazione:

- mercato di massa: target generico composto dai cittadini disposti a fare una

micro-donazione in favore del Portico di San Luca;

- mercato di donatori di livello sociale elevato: cittadini propensi alle

donazioni per un bene comune rappresentativo della città;

- mercato di donatori di alto reddito: rientrano i cittadini ma anche le aziende

disposte a contribuire con somme elevate:

- mercato di donatori specifici: un target legato al Portico di San Luca perché

particolarmente interessato all’aspetto storico, artistico, architettonico del

bene:

- mercato del donatore religioso: un target legato all’aspetto religioso del

bene;

- mercato del turista: target non residente a Bologna ma interessato al Portico

quale bene culturale.

È opportuno ai fini della ricerca dedicata alle strategie di comunicazione,

soffermarsi sull’analisi del sito web realizzato.

Il sito web (www.unpassopersanluca.it) sarà lanciato il 28 ottobre 2013 in occasione

di una conferenza stampa con la presenza del sindaco di Bologna e dell’assessore al

Page 84: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  84  

Marketing Urbano, assieme ai soggetti rappresentativi del Comitato, della Curia e

dell’associazione Ginger.

La piattaforma non prevede solamente l’azione di crowdfunding ma anche la

promozione delle iniziative legate al progetto in un’ottica di coinvolgimento e

partecipazione attiva dei cittadini nei confronti di un bene comune.

Il sito web è il punto di riferimento della campagna e si compone di cinque sezioni:

-homepage: si apre con un video rappresentativo del significato emotivo del Portico

di San Luca. Non sono previsti link interni ma l’utente è invitato a seguire lo

storytelling composto da quattro macrostrutture tese a raccontare la storia del portico

dal punto di vista storico e architettonico. Una delle macrostrutture pone in evidenza

il Portico come risultato di un atto sussidiario in quanto costruito tra il 1674 e il

1721 con il contributo dell’intera cittadinanza. Proprio perché è il risultato

dell’impegno economico e del lavoro dell’intera collettività l’ultima macrostruttura

dell’homepage invita i cittadini a contribuire;

-sostieni il portico: è la sezione che corrisponde all’ultima macrostruttura

dell’homepage. L’utente ha la possibilità di selezionare la somma predefinita da

donare o può scegliere di contribuire con una donazione libera. Sono inoltre

contenute informazioni in merito alle modalità di pagamento online e offline.

-il progetto: è la sezione dedicata alla descrizione del progetto e ai promotori, il

Comune di Bologna e il Comitato.

-notizie: è una sezione dedicata alla periodica pubblicazione di notizie,

aggiornamenti, video e immagini riguardanti le attività legate al portico di San Luca

e alla promozione della raccolta fondi. Tale sezione non è prevista in altre

piattaforme di crowdfunding in cui ci si limita a «raccontare» il progetto e a

richiamare l’attenzione sulle donazioni. Tale piattaforma vuole invece rendere i

cittadini aggiornati non solo sull’andamento delle donazioni ma anche sugli eventi

correlati che vedono essi stessi protagonisti. Si consideri inoltre la partecipazione

attiva dell’amministrazione comunale anche dal punto di vista comunicativo in

quanto le notizie di maggior rilevanza saranno pubblicate sul sito del comune di

Bologna;

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  85  

-aiuto: è la sezione dedicata alle FAQ122;

- sostenitori: è la sezione dedicata ai donatori in cui saranno introdotti nominativi,

foto e video.

Il modello di crowdfunding è ibrido in quanto si divide tra il modello reward based

e il modello donation. Si è scelto di dare largo spazio alle donazioni libere in quanto

si presuppone che il donatore decida di contribuire per il semplice scopo di

migliorare la comunità e non per ricevere qualcosa in cambio.

D’altra parte sono previste delle ricompense legate ad alcuni eventi o iniziative.

Per la promozione del sito web è previsto un largo uso dei social media (Facebook,

Twitter, Instagram e Youtube) mirato a coinvolgere un target preciso

formato da utenti legati alla tecnologia, ai social media, all’arte e alla fotografia.

Le iniziative sul web, come i contest fotografici, avranno un riscontro sulla realtà

offline per interagire con un più ampio target.

A novembre, in occasione della settimana UNESCO ESS 2013 sarà allestita una

mostra con una selezione di immagini del Portico di San Luca legate al contest

fotografico lanciato sui social. La mostra avrà lo scopo di promuovere il valore

artistico, storico e comunitario del portico di San Luca e di unire il target online e

quello offline123.

Il canale Youtube sarà invece utilizzato per la diffusione di spot virali della

campagna di crowdfunding e di video testimonianze dei cittadini (intercettati

durante la raccolta offline) e della pubblica amministrazione. L’utilizzo di queste

clip permetterebbe di attivare meccanismi virtuosi di fidelizzazione, da un lato, e

meccanismi di responsabilizzazione dell’utenza, dall’altro, centrali per l’efficacia di

una campagna di crowdfunding124.

                                                                                                               122  FAQ  sta  per  frequently  asked  questions,  ossia  le  domande  più  frequenti  degli  utenti.  123  I  vari  contest  saranno  promossi  anche  dalla  rete  civica  di  Bologna  Iperbole.  124  Le  interviste  vanno  quindi  considerate  come  dei  piccoli  box  narrativi  da  parte  dei  cittadini,  dove  è  possibile  esprimere   il  perché  del  proprio   sostegno,   le   criticità   in  merito,   e  quant’altro,   ai   fini  di  creare  un  piccolo  blog  multimediale  di  testimonianze.  

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  86  

3.3.4 La percezione del crowdfunding per il bene comune: PA e cittadini a

confronto

Il caso in analisi vede una collaborazione attiva tra pubblico e privato. È

importante porre in evidenza l’azione orizzontale in cui i soggetti sono coinvolti:

l’amministrazione chiede al cittadino di partecipare e contribuire mediante

donazioni, suggerimenti e iniziative in un continuo dialogo online e offline.

Luigi Virgolin ha definito il crowdfunding una “dimensione personale di

partecipazione in cui il cittadino può interagire in maniera accessibile”.

Il successo del crowdfunding deriva soprattutto dal fatto che ognuno, in base alle

proprie possibilità, può contribuire a un progetto condiviso. In linea con tale

affermazione il Comune di Bologna si propone come primo donatore del progetto

contribuendo con 100 mila euro alla raccolta.

Da tale azione nasce l’iniziativa «100% San Luca» che punta a raggiungere cento

donatori pronti a donare cento euro ciascuno per portare il progetto al 100%.

Per promuovere l’iniziativa, il Comune di Bologna coinvolgerà alcune tra le

personalità più celebri della città a cui sarà chiesto di manifestare l’adesione

donando e realizzando un breve video clip di testimonianza. I video clip e le

immagini dei «big» saranno affiancati a quelli di tutti i cittadini che vorranno aderire

e far sentire la propria voce. I nominativi, le foto e i video dei donatori saranno

inseriti nella sezione del sito dedicato ai sostenitori del progetto.

Per ottenere un feedback continuo dai cittadini, l’amministrazione comunale, in

accordo con il Comitato per il Portico di San Luca, ha proposto un questionario

online anonimo125 per capire qual è il rapporto tra il portico e la città che lo ospita,

se c’è la propensione dei cittadini a contribuire economicamente per il restauro e

qual è la percezione del fenomeno del crowdfunding.

Essendo online il sondaggio mira indirettamente a verificare l’età e gli interessi del

target che sarà coinvolto nelle iniziative online. In base alle risposte ricevute

si tratta di utenti di età compresa fra i 20 e i 59 anni e l’attività svolta maggiormente

online sembra essere la lettura delle mail e dei giornali; ben il 59 % dichiara di fare

                                                                                                               125  Il   questionario   è   stato   lanciato   il   26   settembre   2013.   I   dati   rilevati   fanno   riferimento   alle  risposte  ottenute  dal  26  settembre  all’11  ottobre  2013,  pari  a  844.    

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  87  

acquisti e/o pagamenti online; quest’ultimo è un dato interessante considerando la

possibile propensione del soggetto a utilizzare la piattaforma di crowdfunding per le

sue donazioni.

Il 63% dichiara di non conoscere il Comitato per il Portico di San Luca che risulta

quindi essere un’ istituzione poco rilevante per la cittadinanza.

Alla domanda «Cosa rappresenta San Luca per Bologna» il 47% risponde «cuore» e

il 23% «storia». Di riflesso le parole «casa», «bellezza» e «religione»

rappresenterebbero San Luca per ogni cittadino bolognese. Nei giorni corrispondenti

al lancio del questionario i social della rete civica del Comune di Bologna Iperbole,

dell’Urban Center Bologna e di Ginger hanno diffuso la domanda «Cosa

rappresenta San Luca per Bologna?»; dalle risposte raccolte e rilevate su Twitter e

Facebook la maggior parte dei bolognesi considera San Luca «il faro », il simbolo di

Bologna per poter dire di «essere a casa»126.

Ben il 73% dei cittadini si dice informato sulla candidatura del Portico come

«patrimonio dell’umanità» dell’UNESCO e allo stesso tempo si mostra consapevole

del bisogno di lavori di restauro. Un problema percepito dunque e il 60% si dice

disposto a risolverlo con un piccolo contributo, ma non è da sottovalutare il 12% che

si dichiara contrario al contributo da parte dei cittadini.

Varie le riposte legate all’utilità della presenza di determinati soggetti (pubblici e

privati) per una raccolta fondi affidabile. Come mostrato nella tabella sottostante

fondamentale per i cittadini risulta essere la partecipazione del Comune e la

trasparenza nel rendiconto pubblico delle spese e nel progresso dei lavori. Segue

l’importanza della partecipazione della curia, delle aziende private e di «chi ha di

più». Sarebbe quindi percepita in maniera positiva la partecipazione attiva

dell’amministrazione comunale e la possibilità offerta dalla piattaforma di

crowdfunding di mostrare in modo trasparente l’andamento delle donazioni e del

progresso dei lavori.

                                                                                                               126  Tali   spunti   sono   stati   presi   in   considerazione   per   la   realizzazione   del   video   promo   della  campagna   di   crowdfunding,   rappresentativo   del   Portico   di   San   Luca   così   come   percepito   dai  cittadini.      

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  88  

Figura 7 – Risposta questionario quesito n. 10.

I cittadini si dicono pronti a ricevere una «ricompensa» in cambio della donazione

mostrando una preferenza per le visite guidate ai monumenti, gli spazi per i giovani

artisti o un semplice attestato di ringraziamento. Il 15% dei cittadini dichiara di non

voler nulla in cambio ponendo in evidenza il valore del dono127.

Mediante un’analisi di dati comparata è emerso che più della metà dei cittadini

dichiarati contrari a finanziare, con un piccolo contributo, il restauro del Portico di

San Luca, si dicono disposti a contribuire nel momento in cui sia prevista una

ricompensa, con particolare preferenza per gli spazi per i giovani artisti e per le

visite guidate ai monumenti di Bologna.

Il 60% dichiara di non conoscere il fenomeno del crowdfunding. Al quesito

successivo «Cosa ne pensi?» le risposte aperte mostrano le diverse percezioni dei

cittadini nei confronti di una raccolta fondi volta alla tutela di un bene comune.                                                                                                                127  Questi  dati  sono  riportati  in  figura  n.  11  in  appendice.  

68%  

78%  

54%  

27%  

17%  

25%  

21%  

46%  

31%  

58%  

57%  

59%  

4%  

1%  

20%  

17%  

8%  

14%  

23%  

3%  

3%  

2%  

1%  

2%  

1%  

Partecipazione  Comune  

Trasparenza  

Contributo  di  chi  ha  di  più  

Partecipazione  Curia  

Partecipazione  azeinde  private  

Partecipazione  aziende  conosciute  

Partecipazione  imprese  emergenti  

Q10  -­‐  Quanto  ritienui  utili  i  seguenti  requisiti  per  una  raccolta  fondi  afRidabile?  

Fondamentale   Utile   Indifferente   Svantaggioso  (N)  844  

33%  

31%  

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  89  

Per una visione sintetica ma soddisfacente delle risposte saranno di seguito delineati

i cinque punti di vista rilevati e ritrovabili nel seguente grafico.

-­‐ Visione positiva del crowdfunding per il bene comune: si sottolinea il

potenziale dello strumento grazie al quale il piccolo contributo di tanti

permettere di raccogliere somme considerevoli per il miglioramento della

città. Si sottolinea il senso di partecipazione civica per un progetto comune.

“I portici sono stati costruiti con i soldi dei cittadini di allora, quindi trovo

giusto che vengano restaurati con i soldi dei cittadini di oggi». Questa

percezione rappresenta il 62% delle risposte. Ricorrente è l’aggettivo «utile»,

ritrovato in ben 33 risposte.

-­‐ Visione scettica nei confronti dello strumento del crowdfunding: si

ritiene il crowdfunding uno strumento funzionale in paesi esteri come

l’America e la Gran Bretagna in cui è forte il senso filantropico; si ritiene

dunque il crowdfunding uno strumento non adeguato per l’Italia. Dalle

risposte emerge inoltre il problema del digital divide e la poca fiducia degli

italiani nei sistemi di pagamenti online. Tale visione rappresenta il 12% delle

risposte.

62%  12%  

6%  

8%  

2%  6%  

4%  

La  percezione  dei  cittadini  sull'utilizzodel  crowdfunding  

Positiva  

Scettica  

Negativa  

Positiva  se  trasparente  

Partecipazione  di  PA  e  curia  

Non  so  

Risp.  non  coerenti  

(N)  102  

Figura  8  -­‐    Risposte  ricavate  dalla  domanda  aperta  proposta  sul  questionario.  

Page 90: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  90  

-­‐ Visione positiva del crowdfunding se usato in modo trasparente: si

pone in evidenza la necessità di uno strumento trasparente e alla portata di

tutti sottolineando il diritto di avere «sicurezze e prove tangibili del lavoro

svolto». Si reputa inoltre necessaria la fiducia nei confronti

dell’amministrazione.

-­‐ Visione critica nei confronti della pubblica amministrazione: i

cittadini sottolineano l’incapacità della pubblica amministrazione nella

gestione del denaro pubblico. L’unico contributo possibile da parte dei

cittadini coincide con il pagamento delle tasse; si ritiene quindi inopportuno

chiedere ulteriori contributi ai cittadini. “Le tasse sono il modo democratico

con cui ogni cittadino contribuisce al bene comune”;

-­‐ Necessaria partecipazione di curia e pubblica amministrazione: seppur

questo punto di vista rappresenta il 2% delle risposte, non è un dato da

sottovalutare. Si richiama l’attenzione sulla necessità di una partecipazione

attiva, in termini di contributi economici, da parte del Comune, della Curia e

delle fondazioni bancarie.

Dalle risposte dei cittadini si rileva un misto di criticità, scetticismo e speranza

ponendo la pubblica amministrazione da un lato come soggetto indispensabile per

una raccolta fondi innovativa, trasparente e controllata e dall’altro come soggetto

non adatto a chiedere contributi ai cittadini al di fuori delle tasse.

Un feedback importante questo che pone in evidenza le possibili criticità dello

strumento del crowdfunding se utilizzato e promosso da soggetti pubblici.

D’altra parte si rileva la difficoltà da parte dei cittadini di considerare il bene

comune un bene differente da quello pubblico, un bene cioè che necessita di

un’amministrazione condivisa, della partecipazione attiva e volontaria dei cittadini

per la cura del bene.

Nel caso analizzato l’obiettivo della campagna di crowdfunding sarebbe duplice:

restaurare un bene che ha urgente bisogno di manutenzione e aumentare la

consapevolezza dei cittadini nei confronti del bene stesso, ponendolo al centro della

vita culturale e sociale e definendolo come oggetto di un’azione sussidiaria.

Page 91: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  91  

Conclusioni

La ricerca condotta ha delineato e descritto gli elementi cardine oggetto del quesito

di partenza: il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e il sistema di

crowdfunding sono un binomio possibile?

I due soggetti si basano sulla rete di cittadini attivi che, favoriti dall’azione di soggetti

pubblici, operano per la soddisfazione e la realizzazione di interessi di carattere

generale.

Si è partiti da un principio che ha preso vita con la revisione costituzionale del

Titolo V rompendo l’assetto centralistico dello Stato e creando un sistema circolare

che coinvolge i cittadini e la pubblica amministrazione.

La sussidiarietà orizzontale è un principio non ancora del tutto inserito nel

linguaggio e nelle conoscenze dei cittadini, spesso all’oscuro del significato e delle

possibilità offerte.

Si tratta di un principio che ben si collega a quello di partecipazione, trasparenza e

autonomia. I cittadini hanno la possibilità di partecipare non solo al processo

decisionale pubblico ma alla soluzione concreta di un problema di interesse generale

mettendo a disposizione idee e risorse.

L’amministrazione è tenuta a condividere con i cittadini attivi il proprio patrimonio

di informazioni instaurando un approccio di comunicazione che sia orizzontale e

trasparente.

L’art. 118 al comma 4 fa riferimento a un’iniziativa «autonoma» dei cittadini perché

dovuta a una scelta libera e spontanea, nonché responsabile nei confronti dei

soggetti pubblici e dei cittadini stessi. La gratuità di tutte le attività civiche ne fonda

l’autonomia, a detta di Cotturri, “fornendo un giacimento di capacità innovative che

consentono di spostare in avanti la frontiera della soddisfazione dei bisogni”.128

Si parla di «amministrazione condivisa» perché non si tratta di sostituire i cittadini

all’amministrazione ma di dar vita a una cooperazione tra soggetti pubblici e privati,

soggetti con differenti responsabilità e capacità.

                                                                                                               128  G.   Cotturri,   La   forza   riformatrice   della   cittadinanza   attiva,   Carrocci   Editore,   Roma,   2013,   pag.  121.  

Page 92: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  92  

Per questo si parla di «democrazia mista» composta da soggetti di diversa natura,

con poteri distinti ma destinati a concorrere per l’attività di interesse generale che in

quanto tale riguarda l’intera collettività e presuppone l’agire di tutti i soggetti,

pubblici e privati, indirizzati verso il bene comune.

Il crowdfunding si presenta quale sistema di strumenti volti alla cura del bene

comune. Tramite il finanziamento dal basso più persone possono contribuire, con

somme di denaro di varia entità, alla realizzazione di un progetto o un’iniziativa in

cui credono e a cui vogliono avvicinarsi partecipando attivamente. Il concetto del

crowdfunding non è nuovo, ma l’eccezionalità di quest’epoca sta nel supporto di

Internet e dei social media attraverso cui è possibile creare una vera e propria

comunità attiva e partecipe.

Nei due casi analizzati nel corso della ricerca l’attività di interesse generale mira alla

valorizzazione e alla tutela di un bene culturale.

Considerando la situazione critica su cui versa il patrimonio culturale e la difficoltà

delle amministrazioni comunali nell’investire fondi in tale settore, si è scelto, in

entrambi i casi, di sperimentare un’operazione di crowdfunding che potesse

mobilitare i cittadini rendendoli partecipi alla cura del bene.

Questi progetti sono la dimostrazione che esiste una specularità tra il crowdfunding

e la «sussidiarietà orizzontale»: entrambi si fondano su una rete di soggetti attivi che

decidono di condividere con i soggetti pubblici la responsabilità di governare, dando

risposte concrete ai problemi della collettività con piccoli gesti o contributi

muovendosi verso la cooperazione, il confronto, il dialogo, l’agire insieme.

La cooperazione dal basso è necessaria per affrontare problemi che le

amministrazioni pubbliche non riescono più a risolvere sempre più spesso per

mancanza di risorse. Christian Iaione129, il direttore di Labsus – il Laboratorio per la

sussidiarietà, parla di «wikisussidiarietà» riferendosi a un nuovo paradigma

sussidiario nell’ecosistema digitale. Egli ritiene che gli strumenti del web 2.0

                                                                                                               129  Cfr.   C.   Iaione,  Città   e   beni   comuni,   in   G.   Arena   e   C.   Iaione   (a   cura   di),   L’Italia  dei   beni   comuni,  Roma,  Carrocci  editore,  2012,  pag.  138.  

Page 93: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  93  

possano essere utilizzati per favorire l’empowerment dei cittadini in linea con il

principio sussidiario.

Il sostegno dei soggetti pubblici nei casi sussidiari è rimesso alla discrezionalità

politica delle istituzioni e questo è stato evidente nell’analisi dei casi presi in esame.

Nel primo caso il «favorire» del Comune di Torino si è limitato nel dare libertà di

azione al museo per l’acquisizione di un’opera d’arte; l’amministrazione comunale

ha sostenuto la raccolta fondi dal punto di vista comunicativo mediante la presenza

dell’assessore alla cultura della città di Torino al lancio e alla chiusura

dell’iniziativa.

Nel caso dell’attività volta alla tutela e valorizzazione del Portico di San Luca,

l’amministrazione comunale ha agito accogliendo la proposta del Comitato in

maniera più che positiva, facendosi promotore della campagna di crowdfunding.

Non si dimentichi che, in questo caso, il comune di Bologna ha necessità di proporre

all’UNESCO una candidatura valida dei portici in cui questi vengano valorizzati non

solo dal punto di vista architettonico ma anche dal punto di vista comunitario,

sociale e sussidiario. Le iniziative legate alla campagna di crowdfunding, pensata

come raccolta non solo di fondi ma anche di idee e proposte da parte dei cittadini,

potrebbero diventare materiale interessante per arricchire il dossier di candidatura da

presentare alla Commissione UNESCO.

Ad ogni modo il questionario proposto dall’amministrazione comunale ai cittadini

bolognesi pone in evidenza l’importanza posta da questi al Comune per una raccolta

fondi che possa essere definita affidabile. Il «brand» dell’amministrazione pubblica

può dare infatti autorevolezza al progetto. Ma allo stesso tempo, la presenza di

soggetti pubblici, quale possa essere il Comune, in un progetto di raccolta fondi può

diventare una criticità. Dai risultati del questionario emerge una diffidenza da parte

di alcuni cittadini nei confronti dell’amministrazione comunale, ponendo in

evidenza l’inadeguatezza del soggetto in questione a chiedere un contributo ulteriore

ai cittadini, che vada oltre le tasse. Si fa leva sulla cattiva gestione del denaro

pubblico da parte dell’amministrazione considerando il pagamento delle tasse

l’unica modalità conforme alla tutela del bene comune.

Page 94: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  94  

Tale considerazione si pone in contrasto con il significato ultimo di bene comune

che necessita di un’amministrazione condivisa e plurale e per tanto formata da

soggetti pubblici e privati. Si consideri il crowdfunding non uno strumento di mera

raccolta fondi ma uno strumento realizzato allo scopo di mettere i cittadini in

condizione di collaborare in vista della cura di un problema collettivo legato a un

determinato bene comune. Nel caso della tutela e valorizzazione di un bene culturale

è necessaria la guida di una pubblica amministrazione pronta a favorire un’iniziativa

che possa manifestarsi in modo organizzato anche grazie al supporto degli strumenti

del web 2.0.

D’altra parte i cittadini che mostrano un atteggiamento positivo nei confronti del

crowdfunding pongono in evidenza il potenziale dello strumento grazie al quale il

piccolo contributo di tanti permette di raccogliere somme considerevoli. È la

«folla», la «collettività» che fa la differenza e questo è stato dimostrato anche dai

risultati della campagna di crowdfunding promossa dal Museo Palazzo Madama a

Torino, in cui si è rilevato che più della metà delle donazioni erano comprese tra i 2

e i 25 euro.

Si consideri inoltre l’elemento della volontarietà che caratterizza l’iniziativa: i

cittadini sono invitati a contribuire per il bene culturale e non obbligati. Arena

definisce «cittadini attivi» quelli che “si assumono volontariamente verso la

collettività doveri ulteriori rispetto a quelli che comporta normalmente lo status di

cittadino”130.

Dan Maron131 definisce il crowdfunding come lo spirito di fare con gli altri. La gente

è disposta a partecipare e contribuire quando attratta dal punto di vista emozionale e

sociale, quando si sente vicina a una causa e soprattutto quando ripone fiducia in chi

si fa promotore del progetto.

I cittadini bolognesi, considerando le risposte rilevate dal questionario, pongono in

evidenza non solo la necessità di fiducia nei confronti dell’amministrazione

comunale, ma anche e soprattutto la necessità di uno strumento trasparente e alla

portata di tutti che permetta di monitorare e rendere visibili le donazioni effettuate e

le attività rese possibili grazie alla raccolta fondi.

                                                                                                               130  G.  Arena,  op.cit.,  pag.  99.    131  Cfr.  Kavin  Lawton  e  Dan  Maron,  op.cit.,  pag.  10.  

Page 95: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  95  

Se da un lato l’amministrazione è considerata il soggetto meno adatto a proporsi

come promotore di un’iniziativa di raccolta fondi, dall’altro la sua presenza risulta

importante per un’iniziativa che possa definirsi affidabile.

Si noti come i principi di partecipazione, trasparenza e autonomia (intesa come

volontarietà) si ritrovino insiti in una campagna di civic crowdfunding.

Considerati gli item presi in considerazione per verificare gli elementi più importanti

dal punto di vista sussidiario, i due casi analizzati si pongono di fronte al principio

costituzionale in maniera differente. Nel caso dell’attività di valorizzazione,

coincidente con l’acquisizione di un’opera d’arte, l’iniziativa privata del museo

Palazzo Madama è stata «favorita» dall’amministrazione comunale in maniera

limitata. In questo caso l’azione sussidiaria corrisponde a un’azione di «soccorso»

dei soggetti privati, nei confronti della pubblica amministrazione, per lo svolgimento

di un’attività mirata alla valorizzazione di un bene culturale. Si ricordi che il

principio di sussidiarietà è ripreso all’art. 111 del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, in cui è ribadito che alle attività di valorizzazione di beni culturali

“possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati” precisando poi nel

comma 2 che “la valorizzazione è a iniziativa pubblica o privata”.

L’amministrazione non può che trarne vantaggio dall’azione di privati in quanto le

crescenti difficoltà organizzative e finanziarie della gestione pubblica pongono la

necessità di affiancare a quest’ultima privati in grado di svolgere meglio e con

minori costi i propri compiti.

Nel secondo caso l’azione sussidiaria può essere considerata non come «soccorso» o

«sostituzione» dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione ma

piuttosto come «sostegno» e «affiancamento». È un caso in cui l’iniziativa di un

soggetto privato qual è il Comitato per il restauro del portico di San Luca è

ampiamente favorita dall’amministrazione comunale che si fa essa stessa portavoce

e sostenitrice. In questo caso l’attività di interesse generale è duplice: è volta da un

lato alla tutela del bene culturale mediante la raccolta fondi e dall’altro alla

valorizzazione del bene mediante il coinvolgimento attivo della cittadinanza. È un

caso in cui è evidente la collaborazione tra soggetti pubblici e privati che li vedrà

Page 96: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  96  

coinvolti per 11 mesi in un’attività che necessita di risorse umane e finanziarie e che

coinvolge l’intera comunità.

Il crowdfunding, quando volto a un’azione di tipo sussidiario, si identifica in un

programma di comunicazione, storytelling ed eventi sul territorio. È importante che i

sostenitori siano emotivamente coinvolti, perciò risulta fondamentale la fase dello

storytelling, ossia il saper raccontare mettendo in evidenza il valore, la storia e

l’importanza di un bene culturale. Nei casi come quelli analizzati, in cui la raccolta

fondi è rivolta alla cura di un bene comune l’elemento delle ricompense non è

fondamentale: il donatore decide di contribuire per il semplice scopo di migliorare la

comunità e non per ricevere qualcosa in cambio. Il piccolo contributo di ciascun

sostenitore è ricambiato da una sorta di beneficio emotivo e di riconoscibilità

sociale.

Tra le motivazioni rilevate dal sondaggio rivolto ai sostenitori del progetto del

Museo Palazzo Madama emergono due parole chiave: partecipazione e bene

comune. La gente dichiara di aver donato principalmente per rendersi partecipe a un

progetto della collettività e per la salvaguardia di un bene culturale. Il sistema del

crowdfunding ha dato la possibilità ai cittadini di mettersi in condizione di

collaborare ottenendo il risultato sperato.

Tra i possibili criteri «interni» di applicazione del modello sussidiario indicati da

Donati132, vi è il principio della continuità. L’intervento a cui i privati si dedicano

dovrebbe consistere in una prestazione ripetuta nel tempo ma nel caso delle

iniziative di crowdfunding l’attività rivolta all’interesse generale si limita a una

prestazione occasionale con termini ben definiti. Cittadini e pubblica

amministrazione sono coinvolti in un’azione comune entro i termini della campagna.

Ciononostante l’iniziativa può generare un’opportunità a lungo termine per le

presenti e future generazioni, che sia la fruizione di un bene culturale (esposto in un

                                                                                                               132  Daniele  Donati  distingue  tra  principi  interni  e  principi  esterni  alla  sussidiarietà  alla  luce  di  quali  amministrazione   e   legislatore   devono   conformare   ii   loro   intervento.   I   primi   fanno   riferimento  all’azione   sussidiaria   nel   suo   svolgersi,   i   secondi   ai   principi   che   guidano   i   pubblici   poteri   nei  confronti  della  sussidiarietà  come  il  «favorire».  Cfr.  D.Donati  e  A.  Paci,  op.cit.  pagg.  206-­‐207.      

Page 97: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  97  

museo) da parte di tutta la collettività o la valorizzazione di un patrimonio storico-

culturale quale possa essere il Portico di San Luca.

In conclusione si rileva un possibile rapporto tra il principio di sussidiarietà

orizzontale e il sistema del crowdfunding. Un binomio possibile se l’iniziativa di

raccolta fondi dal basso risponda ai principi di trasparenza, partecipazione e

autonomia. È necessario che il crowdfunding, attraverso l’apporto di Internet e dei

social media, diventi uno strumento volto a monitorare e rendere visibili non solo le

donazioni effettuate ma anche e soprattutto tutte le fasi delle attività rese possibili

grazie alla raccolta fondi. I sostenitori richiedono un continuo aggiornamento e

trasparenza nelle informazioni.

Quando si parla di crowdfunding «civico» è necessario ricordare che l’iniziativa

privata prevede il consenso pubblico, si potrebbe dunque parlare di crowdfunding

condiviso, sussidiario, in quanto non dipende dalla sola iniziativa dei cittadini. È

opportuna una collaborazione tra soggetti pubblici e privati volti entrambi alla cura

dell’interesse generale.

La propensione della pubblica amministrazione a farsi promotrice di un’iniziativa di

crowdfunding potrebbe essere percepita in modo negativo da quei cittadini che

delegano l’intera responsabilità dei beni comuni sotto l’egida dei soggetti pubblici.

D’altra parte l’utilizzo del sistema del crowdfunding potrebbe stimolare la

responsabilità civica dei cittadini per la soluzione di un problema di interesse

generale, che in quanto tale comporta la partecipazione dell’intera collettività.

Il binomio è possibile se i cittadini pongono fiducia nei confronti

dell’amministrazione e se l’amministrazione, da parte sua, favorisce l’iniziativa

privata ponendosi come stimolo per la diffusione del principio sussidiario.

L’amministrazione deve presentarsi come soggetto volto a recepire le esigenze della

cittadinanza e delineare le possibilità di partecipazione che la cittadinanza possiede.

Il progetto di crowdfunding non è solo volto alla raccolta di fondi ma anche di idee,

proposte e feedback da parte dei cittadini coinvolti in un continuo dialogo.

Nel caso della tutela e della valorizzazione del Portico di San Luca, la campagna di

crowdfunding potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso un progetto più

Page 98: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  98  

ampio. Il repository grafico (l’iniziativa che rientra nel più ampio «Progetto

Portici») progettato per l’elaborazione e la messa in relazione di tutti i dati e le

informazioni sui portici potrebbe svilupparsi integrando il sistema di crowdfunding.

I cittadini avrebbero la possibilità non solo di valorizzare il bene comune mediante

la condivisione di immagini, foto, informazioni, progetti culturali ma anche di

segnalare le criticità legate ai portici. Tali criticità diventerebbero priorità di

intervento per l’amministrazione comunale e il crowdfunding potrebbe trasformarsi,

in alcuni casi, in un veicolo per porre rimedio.

Il crowdfunding potrebbe rilevarsi uno strumento utile per creare le condizioni

affinché lo svolgimento di un’attività di interesse generale da parte dei cittadini

possa manifestarsi in modo organizzato e in collaborazione con la pubblica

amministrazione.

Page 99: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  99  

APPENDICE  –  LE  RISPOSTE  DEI  CITTADINI  AL  QUESTIONARIO  «COSA  RAPPRESENTA  SAN  LUCA  PER  BOLOGNA?»    Di seguito i risultati del questionario proposto dal Comune di Bologna ai cittadini in

previsione del lancio di una campagna di crowdfunding tesa alla raccolta fondi per il

restauro del Portico di San Luca.

Il questionario è stato diffuso online sul sito ufficiale del Comune di Bologna. I dati

raccolti fanno riferimento alle risposte ricevute dal ventisei settembre 2013

all’undici ottobre 2013.

 

 Figura  1.    

 Figura  2.    

2%  

20%  

46%  

23%  

9%  

Q1  -­‐  Quanto  spesso  ti  capita  di  passare  dal  portico  di    S.  Luca?  

Mai  

Raramente  

Qualche  volta  

Spesso  

Molto  spesso  

(N)  844  

37%  

63%  

Q2  -­‐  Conosci  il  «Comitato  per  il  restauro    del  portico  di  San  Luca»?  

Sì    

No  

(N)  844  

Page 100: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  100  

     

 Figura  3.  Le  voci  «sport»,  «fede»  e  «identità»  non  erano  previste  dal  questionario  ma  sono  state  ricavate  dalle  risposte  aperte  racchiuse  precedentemente  nella  voce  «altro».                                                  Figura  4.  Le  voci  «ricordi»  e  «simbolo»  sono  state  ricavate  successivamente  dalle  risposte  aperte.    

4%  

2%  

24%  

50%  

1%  4%  

9%  

1%  3%   2%  

Q3-­‐  In  una  parola  cosa  rappresente  San  Luca  per  Bologna?  

Arte  

Turismo  

Storia  

Cuore  

Cittadini  

Condivisione  

Caratteristico  

Sport  

Fede  

Identità  (N)  844  

18%  

46%  

16%  

5%  

6%  

5%  

1%  2%   1%  

Q4  -­‐  Cosa  rappresenta  per  te?    

Bellezza  

Casa  

Religione  

Sport  

Cultura  

Relax  

Ricordi  

Simbolo  

Altro  

(N)  844  

Page 101: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  101  

                                               Figura  5.                                                    Figura  6.  

72%  

28%  

Q5  -­‐  Sai  che  i  portici  di  Bologna  sono  candidati  come  «patrimonio  dell'umanità»  dell'UNESCO?  

Sì  

No  

(N)  844  

1%  1%  

4%  

44%  

50%  

Q6  -­‐    Che  valore  porta  questo  riconoscimento  alla  città?  

Nessuno  

Scarso  

Basso  

Alto  

Altissimo  

(N)  844  

Page 102: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  102  

   

 Figura  7.      

 Figura  8.        

88%  

3%   9%  

Q7  -­‐  Pensi  che  il  portico  abbia  bisogno  di  lavori  di  restauro  e  di  ripulitura?  

Sì  

No  

Non  saprei  

(N)  844  

61%  12%  

27%  

Q8  -­‐  Con  un  piccolo  contributo  saresti  disposto  a  Rinanziare  il  restauro  del  portico  di  San  Luca?  

Sì  

No  

Non  saprei  

(N)  844  

Page 103: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  103  

                                                     Figura  9.                                            

68%  

78%  

31%  

54%  

33%  

27%  

17%  

25%  

21%  

46%  

31%  

58%  

57%  

59%  

4%  

1%  

20%  

17%  

8%  

14%  

23%  

3%  

3%  

2%  

1%  

2%  

1%  

Partecipazione  Comune  

Trasparenza  

Contributo  di  chi  ha  di  più  

Partecipazione  Curia  

Partecipazione  azeinde  private  

Partecipazione  aziende  conosciute  

Partecipazione  imprese  emergenti  

Q10  -­‐  Quanto  ritienui  utili  i  seguenti  requisiti  per  una  raccolta  fondi  afRidabile?  

Fondamentale   Utile   Indifferente   Svantaggioso  (N)  844  

Page 104: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  104  

 

 Figura  10.  Il  grafico  rappresenta  i  cittadini  che  pur  avendo  dichiarato  di  non  voler  contribuire  alla  raccolta  fondi,  si  dicono  favorevoli  nel  caso  in  cui  sia  prevista  una  ricompensa.                                                        Figura  11.  La  voce  «nulla/senso  civico»  non  era  prevista  nel  questionario,  è  stata  ricavata  dalle  risposte  aperte.        

65%  

35%  

I  cittadini  contrari  alla  raccolta  fondi  

Contribuisco  con  una  ricompensa  

Non  contribuisco  

(N)  103  

12%  

13%  

4%  

6%  

1%  3%  16%  

30%  

15%  

Q9  -­‐  Se  ci  fosse  una  ricompensa  per  il  tuo  contributo,  cosa  vorresti  in  cambio?  

Un  oggetto  che  ricorda  San  Luca  Un  attestato  di  ringraziamento  Un  ingreso  per  un'esposizione  artistica  Un  ingresso  per  un  concerto  di  musica  classica  Un  oggetto  d'arte  

Un  invito  a  un  aperitivo  di  ringraziamento  Spazi  per  i  giovani  artisiti  di  Bologna  Visite  guidate  ai  monumenti  di  Bologna  Nulla/senso  civico  

(N)  814  

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  105  

 Figura  12.                                              Figura  13.  Il  grafico  rappresenta  il  rapporto  tra  l’età  dei    potenziali  sostenitori  e  il  tipo  di  ricompensa  scelta.          

1%  

36%  

48%  

15%  

Q11-­‐  Quanti  anni  hai?  

meno  di  20  

da  20  a  39  

da  40  a  59  

più  di  60  

(N)  843  

3  

2  

3  

1  

38  

41  

12  

16  

5  

13  

55  

74  

36  

40  

47  

6  

15  

6  

8  

62  

125  

60  

22  

15  

4  

11  

1  

11  

35  

27  

Oggetto  che  ricordi  San  Luca  

Un  attestato  

Ingresso  esposizione  artistica  

Concerto  musica  classica  

oggetto  d'arte  

Invito  aperitivo  

Spazi  per  giovani  artisti  

Visita  guidata  ai  monumenti  

Nulla/senso  civico    

Rapporto  età  sostenitori/ricompensa  scelta  

meno  20   da  20  a  39   da  40  a  59   più  di  60  

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  106  

                                       Figura  14.  Le  voci  «ricerco  informazioni»  e  «lavoro»  non  erano  previste  nel  questionario  ma  sono  state  ricavate  dalle  risposte  aperte  raccolte  nella  voce  «altro»                                                  Figura  15.        

21%  

25%  

17%  

16%  

18%  

2%   1%  

Q12  -­‐  Quali  attività  svolgi  su  Internet  

Leggo  giornali  

Posta  elettronica  

Social  Network  

Acquisti/Pagamenti  Online  

Home  Banking  

Ricerco  informazioni  

Lavoro  

(N)  844  

40%  

60%  

Q13  -­‐  Conosci  il  fenomeno  del  crowdfunding?    

Sì  

No  

(N)  844  

Page 107: Sussidiarietà orizzontale e crowdfunding: un binomio possibile?

  107  

                                                   Figura  16.  Le  voci  in  elenco  sono  state  ricavate  dalle  risposte  aperte.                                                

62%  12%  

6%  

8%  

2%  6%  

4%  

La  percezione  dei  cittadini  sull'utilizzodel  crowdfunding  (Risposta  aperta)  

Positiva  

Scettica  

Negativa  

Positiva  se  trasparente  

Partecipazione  di  PA  e  curia  

Non  so  

Risp.  non  coerenti  

(N)  102  

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Il sito web di Acquista con noi un pezzo di storia: http://www.palazzomadamatorino.it/crowdfunding/  (consultato  il  15/10/2013)    Il sito web di Un Passo per San Luca: http://www.unpassopersanluca.it (consultato il 28/10/2013)