SPASOCIETÀ PER AZIONI
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Prof.ssa Margherita Ramajoli
NEL NOSTRO ORDINAMENTO
quando il soggetto in questione sia una
SOCIETÀ PER AZIONI
vi sono disposizioni che riguardano il soggetto che esercita l’impresa, la quali
introducono
DEROGHE ALLA DISCIPINA ORDINARIA
SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
ART. 2449 C.C.
lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più
amministratori e sindaci o componenti del consiglio di
sorveglianza
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza
nominati a norma del comma precedente
possono essere revocati soltanto dagli enti che li
hanno nominati
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una
SOCIETÀ PER AZIONI
Oltre alle DEROGHE CODICISTICHE alla disciplina comune delle società vi sono altre
DEROGHE contenute nelle leggi di
privatizzazione degli enti pubblici economici
Quando le società nascono per disposizione di una legge che ne definisce l’oggetto,
LA PERMANENZA IN VITA DELLA SOCIETÀ E L’OGGETTO DI QUESTA
SONO SOTTRATTI ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI
Le società per azioni derivanti dalla privatizzazione sono cd.
la loro esistenza trae origine non da un negozio, bensì da disposizioni di legge
SOCIETA’ LEGALI
Nelle società per azioni che hanno preso il posto di enti gestori di servizi pubblici e individuate con un atto governativo
IL CONTROLLO PUBBLICO DOVRÀ ESSERE CONSERVATO
LA LEGGE DISPONE ALCUNE CAUTELE
FINO A QUANDO NEI RELATIVI MERCATI NON SIANO STATE CREATE CONDIZIONI CHE
EVITINO IL RISCHIO DI ABUSI DA PARTE DEL MONOPOLISTA
NEL CASO DI DISMISSIONI DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE PUBBLICHE
IL CONCETTO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO
(art. 1 bis, d.l. n. 332/1994)
“Le dismissioni delle partecipazioni azionarie … sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico”
perché l’azionista che ne è provvisto diviene titolare di poteri INDIPENDENTI DALL’ENTITÀ
DELLA SUA PARTECIPAZIONE AZIONARIA
La legge autorizza il Governo a individuare tra le società in questione quelle nei cui statuti devono essere inserite clausole che riservino allo Stato poteri speciali (art. 2 d.l. n. 332/1994), si parla di
“AZIONE D’ORO” (GOLDEN SHARE)
cautela in relazione a possibili esigenze di politica economica
POTERI DI GRADIMENTO
riguardo a modifiche della
compagine sociale di una certa entità
POTERI DI VETO
su delibere che rivestano
particolare rilevanza per
l’attività
POTERI ESTERNI DI CARATTERE NEGATIVO
LA CORTE DI GIUSTIZIA (26 marzo 2009, C-326/2007)
il congegno che vorrebbe conciliare la perdita del
controllo azionario da parte dello Stato, con la possibilità che quest’ultimo intervenga
nelle decisioni di alcune società privatizzate
il Diritto Europeo
CONTRASTA CON
La questione riguardava l’inserimento della clausola relativa ai poteri speciali negli statuti di alcune società
(tra cui Eni, Enel e Telecom Italia).
Ora la materia è regolata dal D.P.C.M. 20 maggio 2010
creano una situazione di incertezza per gli investitori che viola la libertà di stabilimento e la
libertà di circolazione dei capitali e sono sproporzionati
rispetto agli obiettivi dichiarati
così come risultanti dal DPCM 10 giugno 2004
il carattere ampiamente
discrezionale dei poteri speciali
l’indeterminatezza dei presupposti per il loro
esercizio
A GIUDIZIO DELLA CORTE
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