SPA SOCIETÀ PER AZIONI

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SPA SOCIETÀ PER AZIONI 1 2 Prof.ssa Margherita Ramajoli

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12. SPA SOCIETÀ PER AZIONI. Prof.ssa Margherita Ramajoli. NEL NOSTRO ORDINAMENTO. vi sono disposizioni che riguardano il soggetto che esercita l ’ impresa, la quali introducono. DEROGHE ALLA DISCIPINA ORDINARIA. quando il soggetto in questione sia una. SOCIETÀ PER AZIONI. - PowerPoint PPT Presentation

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SPASOCIETÀ PER AZIONI

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Prof.ssa Margherita Ramajoli

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NEL NOSTRO ORDINAMENTO

quando il soggetto in questione sia una

SOCIETÀ PER AZIONI

vi sono disposizioni che riguardano il soggetto che esercita l’impresa, la quali

introducono

DEROGHE ALLA DISCIPINA ORDINARIA

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SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

ART. 2449 C.C.

lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più

amministratori e sindaci o componenti del consiglio di

sorveglianza

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza

nominati a norma del comma precedente

possono essere revocati soltanto dagli enti che li

hanno nominati

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una

SOCIETÀ PER AZIONI

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Oltre alle DEROGHE CODICISTICHE alla disciplina comune delle società vi sono altre

DEROGHE contenute nelle leggi di

privatizzazione degli enti pubblici economici

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Quando le società nascono per disposizione di una legge che ne definisce l’oggetto,

LA PERMANENZA IN VITA DELLA SOCIETÀ E L’OGGETTO DI QUESTA

SONO SOTTRATTI ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Le società per azioni derivanti dalla privatizzazione sono cd.

la loro esistenza trae origine non da un negozio, bensì da disposizioni di legge

SOCIETA’ LEGALI

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Nelle società per azioni che hanno preso il posto di enti gestori di servizi pubblici e individuate con un atto governativo

IL CONTROLLO PUBBLICO DOVRÀ ESSERE CONSERVATO

LA LEGGE DISPONE ALCUNE CAUTELE

FINO A QUANDO NEI RELATIVI MERCATI NON SIANO STATE CREATE CONDIZIONI CHE

EVITINO IL RISCHIO DI ABUSI DA PARTE DEL MONOPOLISTA

NEL CASO DI DISMISSIONI DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE PUBBLICHE

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IL CONCETTO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

(art. 1 bis, d.l. n. 332/1994)

“Le dismissioni delle partecipazioni azionarie … sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico”

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perché l’azionista che ne è provvisto diviene titolare di poteri INDIPENDENTI DALL’ENTITÀ

DELLA SUA PARTECIPAZIONE AZIONARIA

La legge autorizza il Governo a individuare tra le società in questione quelle nei cui statuti devono essere inserite clausole che riservino allo Stato poteri speciali (art. 2 d.l. n. 332/1994), si parla di

“AZIONE D’ORO” (GOLDEN SHARE)

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cautela in relazione a possibili esigenze di politica economica

POTERI DI GRADIMENTO

riguardo a modifiche della

compagine sociale di una certa entità

POTERI DI VETO

su delibere che rivestano

particolare rilevanza per

l’attività

POTERI ESTERNI DI CARATTERE NEGATIVO

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LA CORTE DI GIUSTIZIA (26 marzo 2009, C-326/2007)

il congegno che vorrebbe conciliare la perdita del

controllo azionario da parte dello Stato, con la possibilità che quest’ultimo intervenga

nelle decisioni di alcune società privatizzate

il Diritto Europeo

CONTRASTA CON

La questione riguardava l’inserimento della clausola relativa ai poteri speciali negli statuti di alcune società

(tra cui Eni, Enel e Telecom Italia).

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Ora la materia è regolata dal D.P.C.M. 20 maggio 2010

creano una situazione di incertezza per gli investitori che viola la libertà di stabilimento e la

libertà di circolazione dei capitali e sono sproporzionati

rispetto agli obiettivi dichiarati

così come risultanti dal DPCM 10 giugno 2004

il carattere ampiamente

discrezionale dei poteri speciali

l’indeterminatezza dei presupposti per il loro

esercizio

A GIUDIZIO DELLA CORTE