T & P | Regime Semplificato per cassa 2017.
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di presentazione del modello di non detenzione
REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO CON REGIME DI CASSA
Contenuto:
− L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA
� Ambito soggettivo
� Modalità di determinazione del reddito
� Componenti che rilevano secondo il criterio di cassa
� Componenti che rilevano secondo il criterio di competenza
− NUOVE REGOLE CONTABILI
� Soggetti non obbligati alla tenuta dei registri Iva
� Risconti (trattamento)
� Rimanenze (trattamento)
− L’IMPATTO DELLE NUOVE REGOLE SUL QUADRO RG
− ELEMENTI DI REDDITO DETERMINABILI PER COMPETENZA
− Rimanenze nel quadro RG
− IRAP: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
− STUDI DI SETTORE
− le rimanenze finali negli studi di settore
− IVA REGISTRAZIONI
− PASSAGGIO DAL REGIME DI CASSA ALL’ORDINARIO
� Entrata e uscita dal regime di cassa
� Opzioni precedentemente espresse
Autore: Marco TomassettiAutore: Marco TomassettiAutore: Marco TomassettiAutore: Marco Tomassetti
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Il 2018, con la predisposizione dei modelli dichiarativi per il 2017, è l’anno in cui ci si è trovati
di fronte ad alcuni aspetti pratici in conseguenza delle nuove norme introdotte per il
regime contabile semplificato, ovvero l’utilizzo del principio di cassa.
Per i piccoli commercianti e artigiani ci si attendeva da tempo una riforma delle regole
base che disciplinassero il funzionamento della loro partita IVA non legate esclusivamente
all’abbassamento delle imposte e delle tasse ma ad una regolamentazione coordinata
con le effettive realtà economiche.
Com’è noto, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che
svolgono attività commerciale e artigianale determinavano il reddito secondo il principio di
competenza economica, a prescindere al momento dell’effettivo incasso della fattura.
Ovviamente questa circostanza poteva creare dei gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di
questi contribuenti, soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari. Per un
piccolo artigiano o commerciante il ritardato pagamento di una fornitura si può tradurre in
gravi difficoltà di carattere operativo.
Per ovviare a tutto ciò la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli
artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito potrà
essere determinato secondo il principio (regime) di cassa. Ciò comporta che il relativo
reddito si calcola esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato,
come avviene nel caso dei professionisti.
Si riteneva, quindi, di dover calcolare le rimanenze finali solo per i soggetti in contabilità
ordinaria ed invece è risultato necessario anche per chi è rimasto in contabilità semplificata.
Pensavamo ancora di dover utilizzare il criterio della competenza solo in contabilità
ordinaria e invece ecco rispuntare la competenza in contabilità semplificata.
Ci aspettavamo gli ISA1 e ci ritroviamo gli studi di settore.
Sono gli effetti sicuramente inaspettati e persino un po’ stravaganti (come ormai di
consueto) delle disposizioni2 che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2018 agli ISA che sostituiranno gli studi di settore.
La determinazione del reddito dei soggetti che applicano il regime per cassa segue
quindi in realtà un criterio effettivo misto cassa-competenza che ha e potrebbe creare
1 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), connessi a specifici livelli di premialità. 2 contenute nell’articolo 1, comma 931, della legge n.205 del 27 dicembre 2017 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all’articolo 9-bis del Dl 50 del 24 aprile 2017;
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delle complicazioni nella gestione di tali voci tra le quali certamente le rimanenze nei casi
di ingresso o di fuoriuscita.
Ripercorriamo le disposizioni e riepiloghiamo gli aspetti pratici con cui gli operatori del
settore si è dovuto confrontare.
L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA
Dal 2017, con l’entrata in vigore delle norme sulla contabilità per cassa3, sono cambiate
anche le regole contabili per i contribuenti semplificati (intendendo per tali, le imprese
con ricavi non superiori a 400.000 se hanno per oggetto prestazioni di servizi o 700.000 se
si tratta di imprese aventi per oggetto altre attività)4.
In seguito anche ai chiarimenti interpretativi forniti rispetto alle nuove disposizioni5, si
ribadiscono questi concetti:
Ambito soggettivo
I soggetti interessati dalle nuove regole sono le imprese in regime di contabilità
semplificata (“imprese minori” – articolo 18, Dpr 600/1973) ovvero:
− persone fisiche che esercitano imprese commerciali
− imprese familiari e aziende coniugali
3 Le norme interessate dalle modifiche in esame sono le seguenti:
− articolo 66 Tuir (parzialmente riformulato) − articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 (introduzione del nuovo comma 1-bis) − articolo 18 del Dpr 600/1973 (riscritto).
4 Regimi contabili e ricavi
Regime contabile Limite ricavi attività di prestazioni di servizi
Limite di ricavi altre attività
Regime semplificato delle imprese minori
ricavi < 400.000 euro ricavi < 700.000 euro
Regime contabile ordinario ricavi > 400.000 euro ricavi > 700.000 euro
Regime contabile forfettario (agevolato)
ricavi max 30.000 euro ricavi max 50.000 euro
5 L’Agenzia delle Entrate, con la CIRCOLARE N. 11/E del 13 aprile 2017;
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− società di persone commerciali (Snc e Sas)
− società di armamento e società di fatto
− enti non commerciali (con riferimento all’attività commerciale eventualmente
esercitata)
qualora i ricavi percepiti (imputati per cassa) in un anno ovvero conseguiti (rilevanti per
competenza) nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato non
abbiano superato l’ammontare di 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto
prestazioni di servizi, ovvero di 700mila euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Modalità di determinazione del reddito
Nell’ottica della semplificazione, quindi, a favore delle imprese minori viene operata una
revisione delle regole di tassazione dei redditi improntata al criterio di cassa6.
Sul punto l’Agenzia espressamente precisa che il nuovo regime di determinazione del
reddito non è un regime di cassa puro, bensì un regime misto cassa/competenza. In altri
termini, per i ricavi percepiti e le spese sostenute si deroga al criterio della competenza,
ferme restando “le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti
positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e
accantonamenti” previste dal Tuir ed espressamente richiamate dall’articolo 66.
Inoltre, per la determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza
le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata
sia infrannuale sia ultrannuale e titoli (eccezion fatta per la gestione delle rimanenze nel
primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime).
Componenti che rilevano secondo il criterio di cassa
In base alle nuove disposizioni, quindi, il reddito delle imprese minori è determinato quale
differenza tra ammontare dei ricavi/proventi percepiti nel periodo d’imposta e spese
sostenute nello stesso periodo. Pertanto, ricavi/proventi e spese sostenute concorrono alla
formazione del reddito d’impresa secondo il criterio di cassa, vale a dire all’atto
dell’effettiva percezione. Con riguardo alle seconde, l’Agenzia precisa che si fa
riferimento, alle spese diverse da quelle per le quali l’articolo 66 richiama la disciplina
6 Componenti di reddito assoggettati al criterio di cassa e correlazione con le modalità di pagamento: Strumento di pagamento Momento rilevante Assegni bancari o postali: Rileva il momento in cui avviene la materiale consegna dell’effetto. Bonifici: Per i ricavi si considera la data disponibile.
Per le spese si considera l’uscita dalla disponibilità. Carte di crediti/debito: Rileva il momento di utilizzo dello strumento di pagamento.
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ordinaria (ad esempio, spese per acquisiti di merci destinate alla rivendita e di beni
impiegati nel processo produttivo).
Inoltre, nell’ambito del nuovo regime, i costi concernenti contratti da cui derivano
corrispettivi periodici sono deducibili nel momento di sostenimento della spesa.
Per l’individuazione del momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le
spese sostenute, la circolare rinvia alla regole previste per i redditi di lavoro autonomo.
Componenti positivi e negativi che rilevano comunque secondo il criterio di competenza
Come detto, il nuovo non è un regime di cassa puro, ma misto. Infatti, essendo lo stesso
“improntato alla cassa”, per alcuni componenti di reddito continua ad applicarsi il criterio
di competenza.
Come precisato dalla circolare in esame, concorrono alla formazione del reddito delle
imprese minori secondo il criterio di competenza i seguenti componenti positivi:
− ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa
− proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa (“immobili patrimoniali”)
− plusvalenze e sopravvenienze attive
− redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali (oltre il
limite previsto dall’articolo 32, comma 2, lettera b, Tuir).
Anche per la deducibilità dei seguenti componenti negativi continuano a trovare
applicazione gli ordinari criteri previsti dal Tuir:
− minusvalenze e sopravvenienze passive
− quote di ammortamento di beni materiali, anche a uso promiscuo, e immateriali e
canoni di leasing
− perdite di beni strumentali e perdite su crediti
− accantonamenti di quiescenza e previdenza
− spese per prestazioni di lavoro
− oneri di utilità sociale
− spese relative a più esercizi
− oneri fiscali e contributivi
− interessi di mora.
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Viene ribadito che non sono deducibili dal reddito delle imprese minori, i seguenti
componenti negativi:
− spese e altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali
− accantonamenti, diversi da quelli di quiescenza e previdenza
− remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, al
contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e
al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle
perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Con riguardo ai componenti positivi e negativi indicati sopra, peraltro, l’Agenzia indica le
ipotesi particolari in cui, per gli stessi, si applica il criterio di cassa, in tal modo
confermando la natura “mista” del regime in esame.
In particolare, ai fini contabili, le imprese minori possono:
a) ferma restando l’istituzione dei registri IVA, ove obbligatori, istituire appositi
registri degli incassi e dei pagamenti, in cui annotare in ordine cronologico,
rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
b) utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando
separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed
effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati
incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA
(“metodo della contabilità IVA”);
c) utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una
specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i
pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si
intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento
contabile ai fini IVA (“metodo delle registrazioni”).
Il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi (art.
85 TUIR) e degli altri proventi (art. 89) percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese
sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Pertanto, i ricavi e gli altri proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa
all’atto dell’effettiva percezione ovvero, in altre parole, secondo il criterio di cassa.
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NUOVE REGOLE CONTABILI
Il periodo d’imposta 2017, quindi, rappresenta il primo anno di applicazione delle nuove
regole in materia di determinazione del reddito di impresa per i contribuenti di minori
dimensioni in regime di contabilità semplificata con imputazione delle componenti
reddituali secondo il principio di cassa.
Tali soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al
regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono
comunque annotare nei registri tenuti ai sensi dell’articolo 18 del DPR 29 settembre 1973,
n. 600:
a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non
risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni
rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze;
Tra gli elementi da tenere in considerazione in sede di contabilità nonché, come
dicevamo, in occasione degli adempimenti dichiarativi, si segnalano i risconti e le
rimanenze di magazzino, che sono soggetti a nuove regole.
Il contribuente in contabilità semplificata, in ossequio al principio di cassa, non dovrà
senza alcun dubbio tener conto a fine anno dei risconti trattandosi di una declinazione
del principio di competenza finalizzata a ripartire i costi o ricavi comuni a due esercizi per
imputarne la corretta somma in capo a ciascun esercizio. Anche se ai componenti di
reddito che hanno già avuto manifestazione finanziaria a fine esercizio non si applica la
tecnica dei risconti, tuttavia ai fini della corretta imputazione temporale occorrerà tener
conto della disciplina e delle modalità di tenuta dei registri contabili.
È il caso di tener presente che ai contribuenti minori in contabilità semplificata è
consentito tenere i registri contabili secondo tre metodologie alternative:
• registri IVA più registri incassi e pagamenti7;
7 Registro degli incassi e dei pagamenti Le imprese minori, fermo restando l’istituzione dei registri Iva obbligatori, istituiscono appositi registri degli incassi e dei pagamenti, in cui annotare, in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. Per i ricavi, è previsto che debbano essere annotati, cronologicamente:
− l'importo
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• registri IVA integrati8;
• registri IVA con opzione del “registrato uguale incassato/pagato”9.
Se una fattura emessa/ricevuta è stata riscossa/pagata nel corso dell’anno, le tre
metodologie contabili portano tutte allo stesso risultato. La differenza, invece, si nota
quando una fattura viene emessa/ricevuta in un anno e la riscossione o il pagamento
avviene l’anno successivo.
Si consideri per esempio una fattura di euro 1.000 emessa/ricevuta il 15 ottobre e
riscossa/pagata il 15 febbraio dell’anno successivo. Con la metodologia del registro
incassi e pagamenti si procederà con l’annotazione ai fini IVA il 15 ottobre 2017 e
annotazione dell’avvenuto incasso/pagamento in data 15 febbraio 2018. Ai fini reddituali
− le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica di chi effettua il pagamento (la circolare,
peraltro, chiarisce che tale obbligo di annotazione può essere assolto anche mediante l’indicazione del codice fiscale del cliente)
− gli estremi della fattura o di altro documento emesso (ad esempio, il documento che comprovi l’effettuazione della prestazione per le operazioni non considerate ai fini Iva cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi).
− Con riferimento alla registrazione dei costi, devono essere annotati cronologicamente quelli effettivamente sostenuti nell’esercizio (indicando le informazioni di cui al secondo e terzo punto dell’elenco precedente).
Quanto ai termini di registrazione, infine, trattandosi di scritture cronologiche, si ritiene applicabile la regola secondo cui “le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre 60 giorni” dal momento in cui l’operazione assume rilevanza, ossia dall’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa. Invece, i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 8 Registri Iva integrati Come per il passato, le imprese minori possono utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Alle imprese minori, inoltre, è consentito, esprimendo una specifica opzione, non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso, tuttavia, opera una presunzione assoluta secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. 9 Opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti La disciplina del regime di cassa consente al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri Iva, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile. In tal caso, peraltro, rimane fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. La circolare chiarisce che l’opzione: − può essere esercitata da tutti i soggetti Iva, a prescindere dal regime applicato (ad esempio,
autotrasportatori) − è tuttavia esclusa per coloro che effettuano operazioni fuori campo Iva e che non sono tenuti agli
adempimenti contabili ai fini dell’imposta (ad esempio, soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia).
L’opzione che, come detto, è vincolante per almeno un triennio, si desume dal comportamento concludente del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. Il contribuente è, tuttavia, tenuto a comunicarla nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
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occorrerà verificare le risultanze del libro incassi/pagamenti, e pertanto avremo che nel
2017 l’importo dei costi/ricavi sarà pari a zero, mentre nel 2018 quell’importo a seconda
dei casi sarà pari a euro 1.000.
Con i registri IVA integrati si procederà con un’annotazione ai fini IVA al 15 ottobre 2017,
mentre al 31 dicembre, visto che la fattura non è stata incassata/pagata, occorrerà
evidenziarne la circostanza con apposita annotazione al fine di determinare
correttamente i costi/ricavi che nel 2017 saranno pari a zero (fatture emesse o ricevute
euro 1.000 al netto delle fatture non incassate o non pagate euro 1.000 = zero).
Successivamente, in data 15 febbraio 2018, occorrerà annotare sul registro IVA l’avvenuto
incasso/pagamento determinando per il 2018 l’imputazione tra i costi/ricavi di euro 1.000.
Completamente diverso è il risultato in caso di opzione registrato uguale
incassato/pagato. In questo caso la semplice annotazione in data 15 ottobre 2017
convenzionalmente varrà anche come segnalazione di avvenuto incasso/pagamento
virtuale e di conseguenza quella componente parteciperà alla formazione del risultato
per l’anno 2017 anche se la manifestazione finanziaria è avvenuta l’anno seguente.
Soggetti non obbligati alla tenuta dei registri Iva
I soggetti che esercitano un’attività per la quale l’Iva è assolta a monte da chi
intraprende l’iniziativa economica (“Iva monofase”) come, ad esempio, tabaccai o
distributori e rivenditori di prodotti editoriali e che, conseguentemente, sono esonerati
dagli adempimenti formali relativi alla fatturazione, registrazione, liquidazione,
certificazione dei corrispettivi, non essendo obbligati alla tenuta dei registri Iva, devono
registrare gli incassi e i pagamenti negli appositi registri degli incassi e dei pagamenti
(articolo 18, comma 2, Dpr 600/1973). Tali soggetti, che in base a quanto previsto dal
vecchio articolo 18 erano tenuti ad annotare in un apposito registro l’ammontare globale
delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella
seconda metà di ogni mese, possono, in un’ottica di semplificazione, continuare ad
annotare gli incassi e i pagamenti con le medesime modalità, senza, quindi, indicazione
degli elementi contemplati dall’attuale formulazione della medesima disposizione
(comma 2).
Tuttavia, laddove svolgano altre attività soggette all’imposta sul valore aggiunto, possono
annotare distintamente nei registri Iva anche le operazioni non soggette all’imposta.
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Risconti
Ad ogni modo, è opportuno sottolineare che in nessuna delle tre metodologie contabili si
farà ricorso alla tecnica dei risconti, trattandosi di una modalità tipica della
manifestazione del principio di competenza e non di cassa.
Rimanenze
La questione delle rimanenze rappresenta un altro aspetto controverso da tener presente
in sede di determinazione del reddito nonché di predisposizione dei modelli dichiarativi.
Sul punto il regime contabile dei semplificati con applicazione del principio di cassa
prevede che le rimanenze di merci, ai fini della determinazione del reddito, non
assumono più rilevanza sia all’inizio che alla fine dell’esercizio. Ne deriva, in stretta
applicazione del principio di cassa, che le spese per le merci acquistate diventano
deducibili nel periodo di sostenimento del costo.
Per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, il reddito d’impresa determinato
per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il
reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza: così, ad esempio,
l’impresa Beta che evidenzi, al 31 dicembre 2016, rimanenze finali per euro 10.000,00
porterà tale importo a riduzione del reddito d’impresa determinato per cassa nel periodo
d’imposta 2017 (mod. REDDITI 2018). Le rimanenze finali dell’esercizio 2017 saranno invece
irrilevanti.
Ricordiamo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il
soggetto in regime di contabilità semplificata dovrà effettuare in ogni caso le annotazioni
rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze.
Di conseguenza, anche le imprese in contabilità semplificata “per cassa” sono obbligate
ad annotare il valore delle rimanenze di fine esercizio, riportando distintamente nei registri
IVA ovvero in un apposito prospetto di dettaglio:
• le quantità;
• i valori per singole categorie di beni;
• i criteri di valutazione utilizzati.
A prescindere dalla (non) rilevanza fiscale, è quindi necessario quantificare il relativo
ammontare ai fini:
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• degli studi di settore (ISA);
• dell’annotazione del valore/quantità nell’inventario.
Le nuove regole hanno generato all’interno del modello Redditi 2018 PF, per l’anno
d’imposta 2017, dei cambiamenti.
Nel quadro G, infatti:
• sono venuti meno i righi RG8 e RG9 destinati in passato ad accogliere le
informazioni sulle rimanenze finali;
• nel riquadro “altri dati” è stato introdotto il nuovo Rigo RG38 destinato ad
accogliere le rimanenze finali del 2017 distinte per tipologia (materie prime,
semilavorati, prodotti in corso di lavorazione ecc.).
I righi RG8 e RG9 sono stati eliminati in quanto non sono più utili ai fini della determinazione
del reddito imponibile, mentre le informazioni da indicare nel rigo RG 38 avranno solo
valore espositivo senza incidere sulla determinazione del reddito.
L’IMPATTO DELLE NUOVE REGOLE SUL QUADRO RG
Le imprese in contabilità semplificata, quest’anno, si trovano a dover fare i conti con le
nuove regole di determinazione del reddito introdotte a decorrere dal 2017. Infatti, è stata
abbandonata l’applicazione del criterio di competenza per passare a quello di cassa. A
tale proposito, nel quadro RG del modello Redditi 2018, da un lato, sono stati eliminati i
righi RG8 e RG9 relativi alle rimanenze finali e, dall’altro, è stato introdotto il rigo RG38 per il
monitoraggio delle rimanenze stesse. Nella compilazione del quadro RG, inoltre,
andranno indicati i ricavi derivanti dalle fatture emesse registrate per coloro che abbiano
optato per il metodo delle registrazioni, oppure, in caso contrario, quelle registrate nel
registro IVA al netto dei mancati incassi (righi RG2 - RG3). Stesso discorso vale per gli
acquisti (rigo RG15).
Una delle principali novità del modello Redditi 2018 che interessa le imprese riguarda il
debutto, nel quadro RG, delle nuove regole sulla determinazione del reddito secondo
il principio di cassa.
Tale novità, introdotta dal 1° gennaio 2017, interessa le imprese minori, ovvero quelle in
regime semplificato.
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Il passaggio dal criterio di competenza (applicabile sino al 31 dicembre 2016) a quello di
cassa ha prodotto alcune conseguenze, tra cui, forse quella più importante, ha
interessato l’irrilevanza delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito.
Inevitabilmente, questa “rivoluzione” ha avuto un impatto notevole sulla struttura (e sulle
istruzioni di compilazione) del quadro RG del modello Redditi.
Cerchiamo di cogliere i più significativi aspetti di cui bisogna tener conto per compilare
correttamente tale quadro, non prima di aver accennato al nuovo sistema di tassazione.
Si tratta, in sostanza, di spese diverse da quelle per le quali la norma (art. 66 TUIR) richiama
l’ordinaria disciplina.
Il regime riservato alle imprese minori dal 2017 è un regime “improntato alla cassa”.
Permangono, però, alcune deroghe al regime di cassa “puro”: infatti, come si dirà meglio
di seguito, la norma richiama alcune componenti positive e negative di reddito che
continuano a soggiacere al criterio di competenza.
Inoltre, una delle principali conseguenze del passaggio dalla competenza alla cassa si ha
relativamente alla gestione delle rimanenze finali.
La norma, a tale proposito, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a
formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza sono
portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del
regime.
Tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime,
anche nel caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata.
Tutto quanto detto sopra ha, inevitabilmente, prodotto alcune modifiche al quadro RG
della dichiarazione dei redditi 2018.
Da premettere, comunque, che la compilazione del quadro dipende dalla scelta del
metodo contabile utilizzato (“metodo della contabilità IVA” o “metodo delle
registrazioni”).
Ne consegue che, nella compilazione del quadro, andranno indicati i ricavi derivanti
dalle fatture emesse registrate per coloro che abbiano optato per il metodo delle
registrazioni oppure, in caso contrario, quelle registrate nel registro IVA al netto dei
mancati incassi (righi RG2 - RG3).
Stesso discorso vale per gli acquisti (rigo RG15).
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Inoltre, nella compilazione del quadro, si dovrà fare attenzione:
1) all’esatta individuazione dei componenti di reddito ai quali resta applicabile
il principio di competenza;
2) all’indicazione delle rimanenze tenendo conto delle mutate regole.
ELEMENTI DI REDDITO DETERMINABILI PER COMPETENZA
Passando all’analisi del quadro RG, con esplicito riferimento alla dichiarazione dei redditi
delle persone fisiche (ma le regole non variano anche per le società in contabilità
semplificata), il primo rigo da tener in considerazione è il rigo RG6 - Plusvalenze
patrimoniali.
Infatti, tali elementi positivi di reddito restano soggetti al principio di competenza.
Continuando a scorrere il quadro, l’attenzione va posta al rigo RG10 - Altri componenti
positivi di reddito.
In questo caso, se si utilizzano i seguenti codici, occorrerà tener presente che si applica il
principio di competenza:
- codice 2: redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali
per l’esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa medesima;
- codice 11: plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei
componenti dell’azienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all’estero
che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano
confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 TUIR);
- codice 13: quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in
cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti.
Per quanto riguarda, invece, i componenti negativi di reddito, i righi da considerare sono i
seguenti:
- RG16 - Spese per prestazioni di lavoro: in tal caso, però, il principio di competenza si
applica solo per le spese relative a redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- RG17 - Utili spettanti agli associati in partecipazione;
- RG18 - Quote di ammortamento.
Inoltre, con riferimento al rigo RG22 - Altri componenti negativi, i codici cui si applica il
principio di competenza sono i seguenti:
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- codice 5: minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art.
101 TUIR;
- codice 7: quota imputabile al periodo d’imposta delle spese relative a più esercizi
deducibili ai sensi dell’art. 108, comma 1, TUIR (ad esempio, costi d’impianto, spese di
sviluppo e altri costi simili);
- codice 10: deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto
dell’art. 66, comma 4, TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli
esercenti le attività indicate all’art. 1, comma 1, D.M. 13 ottobre 1979;
- codice 16: deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese
autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
- codice 17: deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66,
comma 5, TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi
per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede
l’impresa;
- codice 19: ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di 154,94
euro, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- codice 27: maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i veicoli di
cui all’art. 164, comma 1, lettera b), TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre
2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40% (super ammortamento);
- codice 28: maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano
processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0,
effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
che è maggiorato del 150% (iper ammortamento).
Rimanenze nel quadro RG
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L’altro aspetto da considerare ai fini della compilazione del quadro RG riguarda nuove
regole sulle rimanenze.
Il quadro presente nella dichiarazione di quest’anno, oltre a non avere più i vecchi righi
RG8 e RG9 in cui, sino allo scorso anno andavano indicate le rimanenze finali, presenta
il nuovo rigo RG38 (collocato nella Sezione “Altri dati”).
In tale nuovo rigo vanno indicate:
- nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta 2017 relative a materie prime e
sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e
ai servizi di durata non ultrannuale (articoli 92 e 92-bis TUIR);
- nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta 2017 relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 TUIR);
- nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta 2017 relative ai titoli di cui
all’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), TUIR (art. 94 TUIR).
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.
In definitiva, il rigo RG38 serve ad effettuare il monitoraggio delle rimanenze pur non
concorrendo più le stesse al reddito d’esercizio.
IRAP - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Le nuove regole di determinazione del reddito delle imprese minori si applicano anche
con riferimento alla base imponibile Irap10. A decorrere dal periodo d’imposta 2017, come
10 L’art. 5-bis comma 1-bis del DLgs. 446/97 dispone, infatti, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata secondo i criteri di cui all’art. 66 del TUIR. in particolare, l’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2017 è intervenuto sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, inserendo il nuovo comma 1-bis all’articolo 5-bis del d.lgs. 446/1997, secondo il quale “Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66”.
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premesso, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa in base
al principio di cassa, anziché quello di competenza (art. 66 TUIR).
Ciò influisce anche sulla determinazione della base imponibile Irap, che segue le stesse
regole dell’art. 66 del Tuir.11
Il modello IRAP 2018 e le relative istruzioni12, recepiscono le novità normative applicabili
dal 2017 alla disciplina del tributo regionale.
Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2017, per le società di persone e le imprese
individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è
determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale “improntati alla
cassa” previsti ai fini dell’imposta sul reddito.
Esemplificando, ai fini Irap si verifica che:
� i Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi concorrono alla determinazione del
valore della produzione, in maniera differente a seconda del metodo contabile
adottato;
� i Costi per materie prime e per servizi concorrono alla determinazione del valore
della produzione, in maniera differente a seconda del metodo contabile adottato;
� gli Oneri diversi di gestione, non sono deducibili ai fini Irap;
� Plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla determinazione del valore della
produzione netta;
� i Proventi e oneri di natura finanziaria non concorrono alla determinazione del
valore della produzione netta;
� le esistenze iniziali e rimanenze finali non concorrono più alla determinazione del
valore della produzione netta.
Anche con riguardo all’Irap, il legislatore13 si è preoccupato di dettare disposizioni per
regolare il passaggio dal regime di competenza a quello improntato alla cassa e
11 come precisato dal nuovo comma 1-bis dell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997, e riportato nella Circolare
11/2017.
12 definitivamente approvati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 24865/2018, 13 SI veda la Circolare 11/2017 la quale ha precisato che nel primo anno di applicazione del nuovo regime
(quindi per il 2017), la base imponibile Irap può essere ridotta delle rimanenze finali dell’anno precedente,
poiché vi hanno concorso alla determinazione del valore della produzione secondo il principio di
competenza.
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viceversa. Infatti, per il primo anno di adozione del nuovo regime, la base imponibile Irap
deve essere ridotta dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso al calcolo del
valore della produzione netta nell’esercizio precedente secondo il principio della
competenza.
Per tali soggetti sono, quindi, deducibili dalla base imponibile determinata per cassa le
rimanenze finali dell’esercizio 2016, che devono essere indicate, con segno negativo, nel
rigo IQ2 (imprenditori individuali) o IP2 (società di persone).
Per evitare fenomeni di doppia imposizione o di salto d’imposta, viene disciplinato il
trattamento dei componenti reddituali nella fase di transizione tra i due regimi, ordinario e
semplificato. In particolare, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla
determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio
al nuovo regime, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile Irap
degli esercizi successivi. Infine, la circolare ricorda che le nuove disposizione non
interessano gli enti non commerciali per i quali la base imponibile Irap è determinata per
presa diretta dal bilancio e, quindi, i relativi componenti positivi e negativi rilevanti ai fini
del tributo regionale concorrono alla formazione del valore della produzione netta in
base ai criteri di competenza civilistici.
STUDI DI SETTORE
Per gli studi di settore, invece, la questione delle rimanenze assume tutt’altra
connotazione. Resta fermo l’obbligo per i contribuenti semplificati per cassa di compilare
il quadro F degli studi di settore che contiene gli elementi contabili dove si prevede
l’inserimento dell’ammontare delle rimanenze finali di magazzino, al fine di permetterne la
corretta applicazione.
Sia gli studi di settore infatti che gli Isa (ancorché rinviati di un anno), sono stati predisposti
utilizzando basi dati di riferimento che contenevano al loro interno redditi elaborati con il
criterio della competenza.
Con l’introduzione - a partire dal periodo d’imposta 2017 - della contabilità per cassa per i
soggetti in contabilità semplificata (novellato articolo 66 del Tuir), è stato quindi
necessario prevedere una nuova nota metodologica finalizzata a gestire il passaggio da
competenza a cassa.
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Il 28/2/2018 è stata pubblicata un’ipotesi di metodologia per la gestione del regime di
cassa, che sarà applicabile a partire dal prossimo anno (periodo di imposta 2018) alle
imprese in contabilità semplificata interessate dagli Isa, metodologia che prevede
l’inserimento - già da quest’anno - di ulteriori quattro informazioni all’interno del quadro Z
degli studi di settore:
� ricavi di competenza dei periodi d’imposta precedenti incassati nel periodo
d’imposta corrente;
� ricavi già incassati nei periodi d’imposta precedenti ma di competenza del
periodo d’imposta corrente;
� costi di competenza dei periodi d’imposta precedenti sostenuti nel periodo
d’imposta corrente;
� costi già sostenuti nei periodi d’imposta precedenti ma di competenza del periodo
d’imposta corrente.
Ricordiamo, infatti, che il quadro Z - che in passato ha avuto come finalità quella di
consentire l’aggiornamento degli studi di settore - verrà ora utilizzato per raccogliere le
informazioni necessarie a elaborare i nuovi Isa che saranno utilizzati dal prossimo anno
2019 (per il 2018).
A livello software le procedure, qualora le suddette quattro informazioni risultino
memorizzate, potranno estrarle ai fini della compilazione degli studi di settore.
le rimanenze finali negli studi di settore
Come sopra approfondito abbiamo visto che il quadro RG del modello Redditi persone
fisiche e le relative istruzioni (fascicolo 3), sono state aggiornate quest’anno per la
gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al
criterio di cassa.
A tal fine, sono stati eliminati, tra l’altro, i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9
del modello precedente) ed è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle
rimanenze finali.
In particolare nel nuovo rigo RG38, vanno indicate:
� nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della
dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti
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finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale
(articolo 92 e 92-bis del Tuir);
� nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della
dichiarazione relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93
del Tuir);
� nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della
dichiarazione relative ai titoli di cui alle lettera c), d) ed e) del comma 1
dell’articolo 85 del Tuir (articolo 94 del Tuir);
� nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1.
L’introduzione del nuovo rigo RG38 è finalizzata proprio ai controlli di quadratura con gli
studi di settore, che vengono effettuati con le seguenti modalità:
� il rigo F07 colonna 1 degli studi di settore (P07 per i parametri) deve essere uguale
al rigo RG38 colonna 3;
� la somma dei righi F10 e F13 degli studi di settore (P05 per i parametri) deve essere
uguale al rigo RG38 colonna 2.
Dunque, anche per quanto riguarda le rimanenze finali i contribuenti quindi, DOVRANNO
calcolare le rimanenze finali ai soli fini degli studi di settore (o meglio dei futuri Isa).
A livello software le procedure in alcuni casi prevederanno la possibilità - come in passato
- di registrare le rimanenze finali in contabilità semplificata, senza però conteggiarle ai fini
dei ricavi.
In altri casi l’inserimento delle rimanenze finali andrà fatto direttamente in dichiarazione
dei redditi, in corrispondenza del rigo RG38 ed eventualmente anche negli studi di settore.
I dati delle rimanenze saranno necessari anche in futuro quando verranno elaborati
gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale che prenderanno il posto degli studi di settore e
richiederanno anche per i contribuenti minori l’indicazione delle rimanenze iniziali e finali
di ogni esercizio per determinare l’affidabilità delle imprese obbligate alla compilazione
dei medesimi.
IVA REGISTRAZIONI
Sono stati forniti anche alcuni chiarimenti sul tema che riguardava la possibilità di
registrare le fatture passive ai fini IVA entro il termine della dichiarazione annuale del
secondo anno successivo.
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Da quanto precisato consegue che, qualora il contribuente registri la fattura di acquisto
entro i termini previsti dall’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 per esercitare il diritto alla detrazione
del tributo, ai fini delle imposte sui redditi tale data di registrazione coinciderà con la
presunta data di avvenuto pagamento.
Ad esempio, se il contribuente riceve nell’anno 2017 una fattura recante la data 10
febbraio, e la registrazione del documento è effettuata il 30 novembre 2018 (l’anno
successivo), il pagamento della spesa si presume effettuato in coincidenza di tale ultima
annualità. Il contribuente non può fornire alcuna dimostrazione di aver effettuato
materialmente il pagamento nel precedente anno 2017. Infatti, anche laddove fosse in
grado di fornire la prova, la circostanza sarebbe completamente irrilevante ai fini fiscali
non ammettendo la presunzione alcuna prova contraria.
Non è stato tuttavia affrontato, ad esempio, il medesimo problema con riferimento alle
fatture attive.
L’art. 23 del decreto IVA prevede espressamente che “il contribuente deve annotare
entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento
alla data della loro emissione, in apposito registro”. Il legislatore ha tenuto distinto il
termine di registrazione rispetto al periodo di liquidazione.
Il primo elemento rappresenta il termine entro cui deve essere effettuata la materiale
annotazione del documento nel registro contabile.
Il secondo elemento riguarda la determinazione del periodo di liquidazione all’interno del
quale deve confluire l’IVA esigibile esposta nella fattura.
Ad esempio se la fattura è stata emessa in data 28 dicembre 2017, la registrazione
contabile nel libro delle fatture può essere correttamente eseguita entro il 12 gennaio
2018. In questo caso il contribuente avrebbe rispettato il termine di quindici giorni per
effettuare l’adempimento secondo le indicazioni di cui al citato art. 23. L’espressione
“con riferimento alla data della loro emissione” vuole significare che l’IVA esigibile deve
confluire nella liquidazione di dicembre anche se la registrazione è stata materialmente
effettuata - sia pure nei termini di legge - in un altro (successivo) periodo di liquidazione
(gennaio).
L’art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, nel dettare la presunzione di incasso che non
ammette la prova contraria fa espresso riferimento alla “data di registrazione” del
documento. Dovrebbe quindi essere irrilevante la data di emissione della fattura o del
periodo di liquidazione dell’IVA.
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In base ad un’interpretazione letterale della disposizione, se la registrazione è avvenuta,
ad esempio, il 12 gennaio 2018, l’incasso si dovrebbe presumere avvenuto in coincidenza
con tale annualità anche se il documento è stato emesso il 28 dicembre e l’IVA a debito
è confluita nel periodo di liquidazione di dicembre del 2017.
PASSAGGIO DAL REGIME DI CASSA ALL’ORDINARIO
Si è già molto discusso sull’annosa questione relativa alla perdita non riportabile che
questo meccanismo potrebbe produrre nel primo anno di adozione, proprio per effetto
del costo rappresentato dalle rimanenze finali dell’esercizio precedente, pertanto, vale
ora la pena concentrare l’analisi su altre questioni e, nello specifico, sulla rilevanza fiscale
delle rimanenze iniziali 2018 in caso di ritorno in tale annualità nel regime ordinario dopo
aver applicato nel 2017 il regime per cassa.
Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata (2017) al regime di
contabilità ordinaria (2018), in generale, le rimanenze di merci la cui spesa è stata
sostenuta, e quindi dedotta, nel corso dell’applicazione delle regole del regime per
cassa, non dovranno assumere alcuna rilevanza fiscale come esistenze iniziali del 2018.
Invece, le merci in rimanenza al 31 dicembre 2017, per le quali non sia stato effettuato il
relativo pagamento, rilevano fiscalmente come esistenze iniziali 2018, con applicazione
delle ordinarie regole della competenza.
In quest’ultimo caso si può affermare che il valore contabile delle rimanenze coincide con
il costo fiscalmente riconosciuto.
Di contro, nella prima ipotesi il disallineamento tra il valore contabile e fiscale delle
rimanenze iniziali 2018 deve risultare dall’apposito prospetto che deve essere redatto
proprio in caso di passaggio al regime di contabilità ordinaria e in cui vanno indicate le
attività e passività esistenti al 1° gennaio (2018).
Tale principio trova applicazione anche qualora il contribuente abbia optato per la
tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e pagamenti; tuttavia, in
questo caso, la discriminante per verificare la rilevanza fiscale delle rimanenze iniziali 2018
(e quindi la deducibilità del costo nel 2017) non è l’avvenuto pagamento bensì
l’avvenuta annotazione dell’acquisto nel registro Iva 2017.
Peraltro, ad avviso di chi scrive, il valore fiscale delle rimanenze al 1° gennaio 2018
(rimanenze iniziali 2018) rappresenta il valore che deve essere assunto anche al 31
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dicembre 2018, evidentemente, per le sole giacenze rimaste invendute (rimanenze finali
2018).
Non è, invece, ragionevole sostenere che al 31 dicembre 2018 debbano rilevare
fiscalmente i valori iscritti (contabili) delle rimanenze, ai sensi dell’articolo 110, comma 1,
lettera c), Tuir.
Ciò significherebbe che il valore fiscale delle rimanenze finali 2017, pagate e, quindi,
dedotte per cassa nel 2017:
• al 1° gennaio 2018, anno di ritorno nel regime ordinario, sarebbe pari a zero,
mentre
• al 31 dicembre 2018 sarebbe pari al valore contabile,
determinando così un meccanismo distorto.
Per capire meglio ipotizziamo il caso di un’impresa, in regime per cassa nel 2017 e in
regime ordinario nel 2018, che, al 31 dicembre 2017, aveva in giacenza rimanenze per un
valore contabile di 50.000 euro la cui spesa:
− per 40.000 euro è stata pagata nel 2017;
− per 10.000 euro sarà pagata nel corso del 2018.
Al 1° gennaio 2018 le rimanenze avevano un valore contabile di 50.000 euro e un valore
fiscale di soli 10.000 euro.
Ebbene, in base alla tesi non condivisibile, ipotizzando che il magazzino creato in vigenza
del regime per cassa (2017) rimanga “intatto” nel corso del 2018, al 31 dicembre 2018, le
rimanenze dovranno essere assunte per un valore fiscale di 50.000 euro, essendo questo il
valore iscritto in contabilità, con conseguente emersione di materia imponibile per 40.000
euro.
Si ritiene, invece, che il valore fiscale di fine anno non possa che rimanere fisso a 10.000
euro.
Sembra opportuno infine ricordare due aspetti importanti sui cui vi sono stati chiarimenti:
− ENTRATA E USCITA DAL REGIME DI CASSA
− OPZIONI PRECEDENTEMENTE ESPRESSE
Entrata e uscita dal regime di cassa
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Il regime di cassa è quello naturale per le “imprese minori”, pertanto la sua applicazione
non è subordinata a una manifestazione di volontà del contribuente.
Coloro che intraprendono l’esercizio di un’impresa commerciale, quindi, qualora
ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai
limiti stabiliti dalle disposizioni in commento (si veda prospetto nota 4), possono, per il
primo anno, tenere la contabilità semplificata.
Tale possibilità non è subordinata ad alcuna comunicazione all’Amministrazione
finanziaria.
Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello
forfetario14 (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014). Tali contribuenti, tuttavia, devono a
tal fine esprimere una specifica opzione. Ciò avviene mediante comportamento
concludente e successiva comunicazione nella dichiarazione annuale Iva.
Il regime effettivamente prescelto (regime semplificato delle imprese minori o, in
alternativa, il regime di contabilità ordinaria) si evince dalla sua concreta applicazione.
L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti ovvero a seguito di
opzione per il regime ordinario.
L’opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale, ha effetto dall’inizio del
periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è
revocata, e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il
quadro VO della dichiarazione Iva.
Alla medesima comunicazione sono tenuti i soggetti che adottano il regime di contabilità
semplificata ed esercitano l’opzione per tenere i registri Iva senza operare annotazioni
relative a incassi e pagamenti (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973).
Infine, coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, in
quanto effettuano solo operazioni esenti, comunicano l’opzione presentando il quadro
VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.
Opzioni precedentemente espresse
La circolare, infine, fornisce un importante chiarimento con riguardo ai soggetti
che nel 2016 (quindi, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina) hanno
optato per il regime di contabilità ordinaria. Costoro, infatti, dal 1° gennaio 2017,
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regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014)
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possono revocare la scelta effettuata e accedere al regime di cassa.
Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità
ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente
rinnovata per un anno. Peraltro, tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime
semplificato sono resi in corso d’anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente
rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la
scelta operata per applicare il regime semplificato.
Infine, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti
per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e
applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.
Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento di vostro interesse e per ogni
adempimento a riguardo.
Cordiali Saluti.
A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.
NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.
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