R.C.A.Responsabilità civile auto
Vendita principi generali e specificità vendita a distanza
Docente Marco Ferrari
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R.C.A. Vendita principi generali e specificità vendita a distanza
Da chi ci si può assicurare:
la vendita di un contratto di
assicurazione R.C.A. può avvenire
direttamente presso le Compagnie,
oppure tramite gli Intermediari
iscritti nel Registro Unico degli
intermediari assicurativi (RUI).
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Chi sono gli intermediari assicurativi:Il contratto di assicurazione R.C.A. può essere stipulato ancheattraverso Intermediari assicurativi, ossia soggetti cheprofessionalmente presentano o propongono prodottiassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a taleattività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contrattistipulati.
Tali intermediari devono essere iscritti in una delle cinquesezioni del Registro unico Intermediari (RUI):
� gli agenti Sezione A
� i broker Sezione B
� i produttori diretti delle imprese Sezione C
� gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postaliSezione D
� I collaboratori di A – B – D Sezione E
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Chi sono gli intermediariassicurativi:
l’Intermediario assicurativo deveessere iscritto in una delle sezionidel RUI, o nell’elenco deicollaboratori annesso alla posizionedell’Intermediario. Il sito di Ivasspubblica detti elenchi.
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Breve presentazione degli intermediari assicurativi:
� l’agente opera stabilmente per conto di una o più compagnie di cui
promuove i contratti in ragione del mandato conferito dalla
Compagnia.
� il broker agisce su mandato del cliente per il quale svolge anche
un’attività di assistenza e consulenza. Non rappresenta alcuna
compagnia, ricerca i prodotti adatti alle esigenze del cliente.
� i produttori diretti (sezione C) esercitano l’intermediazione per conto,
e sotto la piena responsabilità, di una compagnia.
� le banche, le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), gli
intermediari finanziari e Poste Italiane (sezione D del RUI).
� i collaboratori (sezione E del RUI) degli intermediari iscritti nelle
sezioni A, B e D svolgono l’attività di intermediazione al di fuori dei
locali dove opera l’intermediario di riferimento.
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Gli intermediari assicurativi svolgono un ruolo delicato, in quantooperano a diretto contatto con i consumatori e, in ragione di ciò, la loroattività è sottoposta a precisi requisiti e norme di comportamentodettate dall’IVASS.
Per poter operare nel settore assicurativo l’intermediario devepossedere, oltre a requisiti di onorabilità (ad esempio non aver subitocondanne con sentenza irrevocabile, non essere falliti, etc.), anche unasolida competenza tecnico-giuridica; deve aggiornarsi nel continuo,attraverso percorsi di formazione professionale.
In linea con la normativa comunitaria, la disciplina introdotta nel 2006dall’IVASS, nel riconoscere l’importanza della correttezza nei rapporti diintermediazione e della trasparenza delle informazioni da fornire alcontraente prima della sottoscrizione del contratto, anche per lavendita via internet o via telefono, ha imposto maggiore rigore alleregole di comportamento che gli intermediari devono tenere nei rapporticon i consumatori
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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006
Art. 47. Regole generali di comportamento
1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolarenell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapportocontrattuale, gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalitànei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, ancherispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle impreseper le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenzeassicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo chequesti ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti edegli assicurati.
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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006
Art. 47. Regole generali di comportamento
2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle
informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in
ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il
quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui
all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti
disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’
comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità
diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di
intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a
seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006
Art. 47. Regole generali di comportamento
3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premiassicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità,intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sonodistribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi dipagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati allaprecedente lettera a).
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento dipremi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 deldecreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annuiper ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramoresponsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quantoriferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006
Art. 48. Conflitti di interesse
2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e dellatipologia dei contratti offerti:
a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altreoperazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili conriferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delleoperazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere ilmiglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerireoperazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettiviassicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuniclienti a danno di altri.
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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006
Art. 49. Informativa precontrattuale1. In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediariconsegnano a quest’ultimo copia di un documento riepilogativo deiprincipali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenutia norma del decreto e del presente Regolamento, conforme al modello di cuiall’allegato n. 7A.
2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, uncontratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B,da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. Ladichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed èconsegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovoche comporti tali modifiche;
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigentidisposizioni –rilasciata dalla compagnia n.d.r.-
segue
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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006
Art. 49. Informativa precontrattuale (segue da slide precedente)
3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare daun’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e strutturagrafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazioneatta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna previsti dai commi 1 e 2.
4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora nonprevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni talida consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprieesigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano alcontraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventualirischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornireun’informativa completa e corretta.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a),nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari diassicurazione quando operano nei grandi rischi.
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IVASS REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006
Art. 52. Adeguatezza dei contratti offerti
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgonoaffinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogniinformazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazionealle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, oveappropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione alrischio del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliarecontratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa eprevidenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere unaproposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione,acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile infunzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto,conservandone traccia documentale.
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I contratti stipulati via telefono ovia internet:
Anche per i contratti conclusi adistanza, ad esempio tramite internet,si prevede che prima della stipulazionesiano fornite le informazioni, e idocumenti, previsti per i normali puntivendita (Agenzie, Broker, Banche,Posta, ecc.).
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Informazione precontrattuale:
� l’informativa precontrattuale prevista per tutti itipi di contratti, contiene i dati essenziali dell’Intermediario (ad es. numero e data di iscrizionenel Registro unico degli intermediari assicurativi)
� indicazione della qualità con la quale opera
� potenziali situazioni di conflitto di interessiconnesse alla detenzione di partecipazioni inun’impresa di assicurazioni
� eventuale obbligo di proporre esclusivamente icontratti di una o più imprese di assicurazione
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Informazioni aggiuntive:
� principali caratteristiche del prodotto offerto
� ammontare del premio totale, compresi i relativi oneri,
commissioni, spese ed imposte, da corrispondere
� qualsiasi costo specifico aggiuntivo, se previsto, relativo
all’utilizzazione della tecnica a distanza
� le modalità di ricezione e trasmissione della
documentazione precontrattuale e contrattuale
� le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto
� comunque, entro 5 giorni dalla conclusione del contratto,
l’impresa è tenuta ad inviare il contratto stesso per la
sottoscrizione
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Il fascicolo informativo: è lo strumento che aiuta il
Contraente a comprendere cosa sta per acquistare; si
compone dei seguenti documenti precontrattuali e
contrattuali:
� Nota informativa
� Condizioni di assicurazione
� Modulo di polizza
� Glossario
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Fascicolo informativo la Nota informativa:
viene redatta dalle compagnie secondo uno
schema standard e serve ad illustrare in
dettaglio le coperture offerte, con specifica
evidenza delle garanzie e delle obbligazioni
assunte dall’impresa.
Contiene altresì un riepilogo dei diritti e dei
doveri del Contraente.
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Fascicolo informativo leCondizioni d’assicurazione:
sono le clausole che
disciplinano il contratto. Vi si
riepilogano diritti e doveri delle
parti.
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Fascicolo informativo ilModulo di Polizza: ossia il
documento che prova la
sottoscrizione del contratto.
Nella polizza sono contenute le
garanzie oggetto di stipula.
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Fascicolo informativo ilGlossario: ovvero la spiegazione
dei principali termini
assicurativi adottati nei
documenti consegnati al
Contraente.
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Ad esempio per RCA:
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Ad esempio per CVT:
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CVT valore a nuovo:
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CVT periodico al quale si fa riferimento per il risarcimento:
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Si da enfasi alle limitazioni al risarcimento
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Si indicano le esclusioni
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Si ‘traducono’ le terminologie adottate
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Diritto di ripensamento:
Nei contratti conclusi a distanza il Contraente è
titolare di un diritto al ripensamento che gli
consente di recedere dal contratto entro 14 giorni
dalla data della conclusione, ovvero dalla data in
cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni
contrattuali.
La Nota informativa, deve contenere specifico
richiamo al diritto di ripensamento.
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Consegna documenti vendita a distanza:
Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo
assicurato entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di
premio.
Le Compagnie operanti con tecniche di vendita a distanza, hanno
l’obbligo di far pervenire al Contraente tutta la documentazione in
originale entro 5 giorni dal pagamento del premio.
Durante i 5 giorni l’assicurato è tenuto ad esporre sul veicolo, e ad
esibire su eventuale richiesta delle Autorità di Polizia, la
dichiarazione sostitutiva del contrassegno che la compagnia gli avrà
tempestivamente inviato per via telematica o telefax.
In assenza di tale documento la copertura assicurativa può essere
provata anche esponendo il bollettino (prestampato dall’impresa) di
conto corrente postale che attesta l’avvenuto pagamento del premio.
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Come si può pagare il premio RCA:
Il premio può essere pagato con diverse modalità e
la quietanza/contrassegno è la prova di avvenuto
pagamento.
Il pagamento del premio può avvenire in contanti *,con assegno bancario, postale o circolare intestato
all’impresa, ovvero con ordini di bonifico, altri
mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di
pagamento elettronico.
(*) Pagamento in contanti massimo Euro 1.000.
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RCA
Vi ringrazio per l’attenzione.Buon proseguimento di giornataa tutti voi.
Marco Ferrari
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