La gestione degli adempimenti di tipo sanitario
nella scuola:la sorveglianza sanitaria
il pronto soccorsola tutela della maternità
Davide FerrariMedico del Lavoro
SPSAL Azienda USL Modena
COSA SI INTENDE PERSORVEGLIANZA SANITARIA?
IL D.Lgs.626/94 DEFINISCE SORVEGLIANZA SANITARIA
GLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI
ESEGUITI DAL MEDICO COMPETENTE AI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PROFESSIONALI.
TALI ACCERTAMENTI COMPRENDONO:VISITE MEDICHE
ESAMI CLINICI E BIOLOGICIINDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATI AI RISCHI
QUANDO È OBBLIGATORIALA SORVEGLIANZA SANITARIA?
“LA SORVEGLIANZA SANITARIA VA EFFETTUATA
NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE”
(art.16 D.Lgs. 626/94)
CIOE’
LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA QUANDO
IN AZIENDA ALMENO UN LAVORATORE
(DIPENDENTE O EQUIPARATO, AD ES. SOCIO)
È ESPOSTO A RISCHI PROFESSIONALI
PER CUI LE NORME DI LEGGE VIGENTI (VEDI TABELLA) PREVEDONO L’OBBLIGO DEGLI ACCERTAMENTI
SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI
NORME VIGENTI CHE STABILISCONO L’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
RIFERIMENTI LEGISLATIVI LAVORAZIONI/ATTIVITA’SOGGETTE A OBBLIGO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA
DPR 303/56 esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici erelative lavorazioni, elencati in tabella
allegata all’art. 33
DPR 1124/65 esposizione a silice e amianto
D.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni (D.lgs.242/96, D.lgs. 66/00,
L. 422/00 art.21, D.lgs.25/02, D.Lgs. 195/06, D.Lgs. 257/06)
movimentazione manuale carichi,lavoro al videoterminale,
esposizione ad agenti biologici, rumore, amianto,agenti chimici, cancerogeni, mutageni
D.lgs.230/95 - D.lgs. 241/00 esposizione a radiazioni ionizzanti
D.lgs.532/99 – D. Lgs. 66/03 lavoro notturno
D.Lgs. 187/05 esposizione a vibrazioni
L.977/67-Dlgs.345/99-D.lgs.262/00 protezione dei giovani sul lavoro
DPR 321/56 lavoro nei cassoni ad aria compressa
DPR128/58 –D.lgs.624/96 lavori in miniere, cave, industrie estrattive
D.lgs. 271/99 lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca
D.lgs. 272/99 lavoratori dei servizi portuali
AGENTI COMPORTANTI SORVEGLIANZA SANITARIA NORMA DI LEGGE VOCE TAB. DPR 303
AGENTI FISICIRadio, raggi X, sost. Radioattive
Radiazioni infrarosse e ultravioletteRadiazioni ionizzanti
Rumore *Vibrazioni e scuotimenti
DPR 303 / D.lgs.230DPR 303
DPR 303 / D.lgs.230D.Lgs. 195
D.Lgs. 187/05
45 46 45
ASPETTI ERGONOMICIMovimentazione manuale carichi **
Videoterminali *** Lavoro notturno
AGENTI CHIMICIAgenti chimici pericolosi per la salute classificati come
molto tossicitossicinocivi
sensibilizzantiirritanti
tossici per il ciclo riproduttivo cancerogeni R45 R49mutageni R 46
siliceamianto
D.lgs. 626D.lgs. 626
D.lgs.532/99 e 66/03
D.lgs. 25D.lgs. 25D.lgs. 25D.lgs. 25D.lgs. 25D.lgs. 25
D.lgs. 626D.lgs. 66
DPR 1124D.lgs. 257
Altri agenti chimici :ferro ossido
polveri di cotone, lino,canapa,iutatalcozolfo
DPR 303DPR 303DPR 303DPR 303
50 53 52 51
AGENTI BIOLOGICIAnchilostomiasi
carbonchio e morvaleptospirosi
tbc, sifilide e altre pat. trasmissibilivirus, batteri, miceti, endoparassiti
DPR 303DPR 303DPR 303DPR 303D.lgs. 626
54 55 56 57
Art. 16 D.Lgs. 626/94
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.
CHI VISITA I LAVORATORI?
IL MEDICO COMPETENTE:
•SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE (IGIENE , MEDICINA LEGALE)
•RICONOSCIUTO COMPETENTE DA UNA REGIONE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
•DOCENTE UNIVERSITARIO DI MEDICINA DEL LAVORO
E’ NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO (CON UN ATTO SCRITTO CONTROFIRMATO DAL
MEDICO COMPETENTE)
Quali sono i compiti del medico competente?
Sono i compiti stabiliti dall’art. 17 del D.lgs. 626/94
Il medico competente ha altre funzioni e responsabilita' oltre all’esecuzione delle
visite.DEVE:
• VISITARE L'AMBIENTE DI LAVORO (SOPRALLUOGO) E CONOSCERE LAVORAZIONI E RISCHI: "IL PAZIENTE DEL MEDICO DEL LAVORO È IL LAVORO“
• COLLABORARE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (NON SOLO FIRMARE IL DOCUMENTO PER PRESA VISIONE)
• COLLABORARE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, AD ESEMPIO INDICANDO LE PROTEZIONI INDIVIDUALI NECESSARIE
• PARTECIPARE ALLE RIUNIONI PERIODICHE DI PREVENZIONE
Il medico competente ha altre funzioni e responsabilita' oltre all’esecuzione delle
visite.DEVE:• REDIGERE ED AGGIORNARE LE CARTELLE SANITARIE E DI
RISCHIO INDIVIDUALI, DA CONSERVARSI IN FORMA RISERVATA PRESSO IL DATORE DI LAVORO
• INFORMARE I LAVORATORI SUL SIGNIFICATO E, IN FORMA RISERVATA, SUI RISULTATI DEGLI ESAMI CHE ESEGUE O RICHIEDE
• INFORMARE SUI RISULTATI ANONIMI E COLLETTIVI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI
• PARTECIPARE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO
• OSSERVARE ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE (ES. D.LGS. 277/91, D.LGS. 626/94, CODICE PENALE) O DEONTOLOGICI:
- REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE - TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE
Giudizio di idoneitàINDICAZIONI OPERATIVE
Il referto di idoneità scritto per rispondere a standard minimi di qualità deve contenere le
seguenti informazioni:
1. generalità del lavoratore2. ragione sociale ditta3. mansione 4. giudizio di idoneità (con eventuali limitazioni
debitamente circostanziate in riferimento alla specifica mansione)
5. eventuali note e consigli6. informazione sulla possibilità di ricorso alla
USL entro 30 giorni in caso di inidoneità parziale o totale o temporanea
7. data8. timbro e firma del medico
CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’
• SPECIFICO: l’idoneità è specifica, e può essere espressa solo in funzione di specifiche mansioni o tipi di lavoro
• CIRCOSTANZIATO: espresso in modo che le eventuali limitazioni siano espresse in modo dettagliato e preciso
• CHIARO: facilmente comprensibile e non ambiguo
• LIMITATO NEL TEMPO: il giudizio di idoneità è aperto a revisioni, può cambiare nel tempo in funzione di cambiamenti nello stato di salute del lavoratore
Percorsi per la valutazione dell’idoneità alla mansione
ESISTE L’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
SI NO
MEDICO COMPETENTEArt. 5 L. 300
GIUDIZIO
RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA EX art. 17
D.Lgs. 626/94
IDONEO NON IDONEO IDONEOCON LIMITAZIONI
CAMBIO MANSIONE NON E’ POSSIBILE IL CAMBIO MANSIONE
PUBBLICO IMPIEGOCollegio medico L. 274/91C.M.O. L. 335/95
DIPENDENTI AZIENDE PRIVATE
Possibile risoluzione del rapporto di lavoro
Per il personale appartenente alle categorie protette (disabili) il ricorso va inoltrato al Comitato Tecnico Provinciale istituito in applicazione della Legge 68/99
Il datore di lavoro:
nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza
(art. 4 comma 5 lett. c D.Lgs. 626/94)
Laddove non sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria
e quindi non vi sia il Medico Competente
nel caso che un lavoratore richieda una visita medica,
in seguito a un problema sanitario ove sussista la relazione con un rischio,
il datore di lavoro chiede un accertamento al Collegio Medico Permanente presso l’unità operativa di Medicina
Legale
dell’Azienda Sanitaria Locale
(ex DPR 3/1957 e Legge 274/91)
Il Collegio Medico valuterà l’idoneità alla mansione e potrà, quando ne ricorrano gli estremi, disporre il cambio della mansione o nei casi più gravi esprimere un giudizio di inabilità permanente a assoluta a qualunque proficuo
lavoro (a cui conseguono particolari istituti previdenziali)
Elenco degli agenti per i quali la valutazione dei rischi definisce la necessità o meno della sorveglianza sanitaria.
AGENTE DI RISCHIO
ESPOSTI ORDINE SCUOLA
1 Agenti Biologici
Insegnanti Collaboratori scolastici
Nidi Scuole Infanzia
Il rischio va valutato in ragione della esposizione potenziale ad agenti biologici patogeni.
Collaboratori Scolastici
Tutti Il rischio va valutato nelle operazioni di pulizia con utilizzo di prodotti chimici.
2 Agenti Chimici Insegnanti
anche tecnico pratici Assistenti Studenti
Laboratori Il rischio va valutato nelle attività dei diversi laboratori.
Educatrici Insegnanti Insegnanti d’appoggio
Asili nido Scuole dell’infanzia
Il rischio è considerato in ragione della normale movimentazione di bambini, di oggetti/attrezzature (e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente).
3 Movimentazione di carichi e di bambini
Collaboratori Scolastici Insegnanti d’appoggio
Elementari Medie Superiori (Palestre Laboratori)
Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti/attrezzature (e di bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente).
Elenco degli agenti per i quali la valutazione dei rischi definisce la necessità o meno della sorveglianza sanitaria.
AGENTE DI RISCHIO
ESPOSTI ORDINE SCUOLA
Personale Segreteria
Tutti L’obbligo di sorveglianza sanitaria vige per coloro che fanno uso di VDT per oltre le 20 ore settimanali.
4 Videoterminali
Insegnanti Studenti
Laboratori Il rischio è considerato nell’utilizzo del PC durante le ore di laboratorio. L’utilizzo registrato è inferiore alle 20 ore settimanali.
5 Rumore
Insegnanti Studenti
Tutti Il rischio va valutato per tutte le situazioni sia di laboratorio che di vita scolastica.
Studenti in alternanza Scuola-Lavoro
• Gli studenti in alternanza Scuola-Lavoro non sono equiparati agli apprendisti, ma sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 626/94
• Nel caso in cui lo studente sia inserito in una azienda in cui esistono mansioni a rischio per le quali, in seguito a valutazione, sussista l’obbligo di sorveglianza sanitaria, lo studente, se adibito a dette mansioni, deve essere sottoposto a visita medica.
• Di fatto dove l’azienda ospitante abbia il Medico Competente è opportuno che tale visita sia da questi eseguita in quanto egli è a conoscenza della realtà aziendale.
• Tale sorveglianza è da considerarsi una visita di idoneità alla mansione specifica tesa ad individuare eventuali controindicazioni.
• Le modalità di svolgimento di tale sorveglianza è opportuno vengano definite nell’ambito dei progetti formativi o convenzioni che regolano il rapporto tra scuola e azienda, così come indicato nella Legge Regionale 12/2003.
Studenti in alternanza Scuola-Lavoro: la formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro
• Gli studenti in alternanza Scuola-Lavoro sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 626/94.
• E’ quindi necessario che essi ricevano una adeguata informazione e formazione sui rischi e la loro prevenzione.
• In considerazione del fatto che i curricula scolastici non trattano in modo specifico l’argomento della sicurezza e dell’igiene del lavoro, le indicazioni regionali suggeriscono che formazione degli studenti in alternanza-scuola lavoro venga suddivisa tra scuola e azienda:
- la scuola dovrebbe fornire la formazione generale - l’azienda che ospita deve dovrà necessariamente trattare la formazione specifica
Il protocollo d’intesa sugli standard della formazione approvato in provincia di Reggio Emilia prevede a carico della scuola un corso di formazione di 4 ore, in cui vengono illustrati il quadro normativo, con particolare riferimento al titolo I 626, e i concetti generali di rischio, danno, prevenzione negli ambienti di lavoro. Al termine del corso è prevista una valutazione finale con test di apprendimento.
PRONTO SOCCORSO
Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
art. 1 ClassificazioneLe Scuole sono inserite nelle aziende del gruppo B, in ragione del n. di
dipendenti superiore a 3.
art. 2 Organizzazione di pronto soccorsoLe Scuole (gruppo B) devono predisporre:- le cassette di pronto soccorso, il cui contenuto è previsto nell'allegato 1
"da integrare sulla base dei rischi, delle indicazioni del Medico Competente e del Sistema di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale".
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
I Presìdi di Pronto soccorso
Il D.Lgs.388/2003, non stabilisce il numero di cassette di pronto soccorso rispetto al numero di lavoratori ma indica solamente che la cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro.
Ogni Istituto deve avere quindi almeno una cassetta. Nel caso in cui l’Istituto sia costituito da più sedi, le cassette di pronto
soccorso devono essere presenti in tutte le sedi.
La definizione del numero di cassette maggiore di una rimane a carico del dirigente scolastico nell’ambito dei risultati della valutazione dei rischi.
Si consiglia di posizionare la cassetta di pronto soccorso vicino ai laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, e uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, palestra, magazzinaggio di prodotti per la pulizia.
La cassetta di pronto soccorso per i lavoratori ha il contenuto previsto dall’allegato 1 del D.Lgs. 388/2003 integrato con i presidi eventualmente consigliati dal sistema di emergenza sanitaria del territorio (118).
I Presìdi di Pronto soccorso
Per gli studenti, le indicazioni regionali consigliano dei punti di medicazione a contenuto semplificato, ciò per
consentire un rapido ed efficace intervento di soccorso.
Tali punti di medicazione è opportuno siano in numero congruo in relazione delle dimensioni della scuola e
dislocati nei vari plessi e locali della stessa.
D.Lgs. 388/03 art 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
Le Scuole devono nominare gli addetti che devono essere formati secondo i contenuti e i tempi stabiliti:
- un corso di 3 moduli da 4 ore ciascuno = totale 12 ore (di cui 8 teoriche e 4 pratiche)
- l’aggiornamento del modulo di 4 ore di pratica da ripetersi ogni 3 anni.
La formazione effettuata fino alle entrata in vigore del decreto è comunque valida.
Dalla entrata in vigore la formazione può essere fatta solo da personale medico.
E’ importante che le scuole in piena autonomia continuino l'attività di formazione anche con altre realtà (Croci,
Volontari, ecc..) per il resto del personale non nominato addetto al Pronto Soccorso e anche per gli studenti
nell'ottica di una sensibilizzazione generale.
Pronto Soccorso
Compiti e responsabilità dei vari dei soggetti
Il D.S. secondo quanto previsto dalle norme vigenti (artt. 4 e 12 e 15 del D.Lgs. 626/94 e dal Decreto 388/2003), ha la responsabilità di:
- designare gli addetti all’emergenza per le misure di PS, in numero sufficiente;
- garantire la formazione specifica;
- assicurare la presenza di adeguate attrezzature;
- prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso tenendo conto anche di altre eventuali persone presenti sul luogo di lavoro.
I lavoratori nominati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.
Pronto Soccorso
Compiti dell’addetto al PS
• Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all’interno del piano di emergenza e i regolamenti dell’istituto.
• Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso.
• Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza.
• Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola.
• Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo.
Caratteristica della cassetta di PS
Ogni cassetta di Pronto Soccorso deve essere:- segnalata con cartello di salvataggio quadrato: croce bianca in campo verde;- dotata di chiusura, ma non chiusa a chiave;- posizionata a muro, in luogo protetto, possibilmente vicino ad un lavandino -per
potersi lavare le mani prima e dopo l’intervento;- contrassegnata con un numero o con etichetta specifica, in modo da agevolare le
operazioni di reintegro dei presidi;- facilmente asportabile in caso di bisogno.
Il contenuto della cassetta di PS viene presentato in allegato
Controllo periodicoE’ fondamentale da parte dell’addetto PS, definito responsabile della tenuta di
quella determinata cassetta di ps o punto di medicazione, il controllo periodico per mantenerne il contenuto in quantità e stato di conservazione adeguati.
Il controllo deve essere eseguito :- una volta al mese;- successivamente in occasione di un infortunio per il quale si possa pensare o si
ha la certezza che il contenuto della cassetta sia significativamente alterato.
ELENCO PRESIDI SANITARI PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSOL’elenco dei presidi è quello previsto dall’allegato 1 del D.Lgs. 388/2003, integrato con alcuni presidi (in corsivo nel testo) ritenuti utili dal Sistema di Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi AUSL.
N. 1 confezione di sapone liquido (integrato)N. 5 paia di guanti sterili monouso N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice (integrato)N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro N. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 mlN. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. da 100 g (integrato)N. 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 10% pronto ferita (ad es. Amuchina o altri prodotti
analoghi) (integrato)N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm (integrato)N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm N. 2 confezione di cerotti di varie misure.N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g.N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole.N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole .N. 1 confezione di rete elastica di misura media.N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.N. 3 lacci emostatici.N. 2 teli sterili monouso N. 1 coperta isotermica monouso (integrato)N. 1 termometro.N. 1 paio di forbici con punta arrotondata (integrato)N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso.N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari.N. 1 Visiera Paraschizzi N. 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa N. 1 Pocket Mask (integrato)Libretto con nozioni di Pronto Soccorso + Elenco dei presidi contenuti + Istruzioni su “Prevenzione delle
malattie a trasmissione ematica” , sull’uso dei presìdi e dei DPI contenuti
Tutela delle lavoratrici madri
COSA PREVEDE IN SINTESI LA NORMATIVA
Se la gravidanza decorre regolarmente e se l’attività svolta non espone a rischi particolari è previsto per tutte le lavoratrici un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (Congedo di maternità), che comprende i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto.
Questo periodo può essere esteso per i seguenti motivi:• Qualora vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti
malattie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza (maternità anticipata per gravidanza a rischio);
• Qualora le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione (maternità anticipata e/o prolungata per lavoro a rischio).
Tutela delle lavoratrici madri
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
• Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro.
• Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
• Qualora tali modifiche non fossero possibili, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni. La lavoratrice eventualmente adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
• Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, verrà allontanata dal lavoro mediante un provvedimento di interdizione anticipata emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
• Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di informare le lavoratrici e i loro RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.
QUALI SONO I LAVORI VIETATI ALLE LAVORATRICI MADRI
La normativa sopra citata stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici madri ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri. In riferimento alle scuole, i principali fattori di rischio sono riportati in Tabella 1.
Tabella 1
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
DIVIETO DI ESPOSIZIONE
IN GRAVIDANZA
E FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO
Stazione eretta prolungata
Si
No
Posture incongrue
Si
No
Movimentazione manuale carichi
Si
Si
Rischio chimico: sostanze e preparati irritanti, sensibilizzanti, nocivi o tossici
Si
Si
Rischio biologico
Si
Si
Assistenza a portatori di handicap
neuropsichico
Si
Si, in alcuni casi
SETTORE/COMPARTO REPARTO/MANSIONE PRINCIPALI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO
ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO
22. SCUOLA Educatrici di Asilo Nido Insegnanti di Scuola Materna
Insegnanti di Appoggio scolastico Collaboratrice scolastica
Sollevamento di bambini Stazione eretta prolungata Rischio biologico da stretto contatto e igiene personale dei bambini piccoli Sollevamento di bambini Stazione eretta prolungata Appoggio scolastico ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio (fatica fisica, se sollevati o aiutati negli spostamenti) o con gravi disturbi comportamentali Operazioni di Pulizia (eventuale movimentazione pesi, prodotti di pulizia pericolosi per la salute)
in gravidanza in gravidanza
in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
in gravidanza in gravidanza
in gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il
parto
Valutare caso per caso i rischi specifici
Procedure di tutela lavoratrici madri
COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA LAVORATRICE AL DATORE DI LAVORO (DDL) DELLO STATO DI GRAVIDANZA O DELLA NASCITA DEL
FIGLIO
IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E/O AL PARERE DEL MEDICO COMPETENTE
LA MANSIONE E’ A RISCHIO?
SI NO la lavoratrice continua a svolgere la propria mansione
DDL MODIFICA DDL NON PUO’ MODIFICARE O CAMBIA LA MANSIONE O CAMBIARE LA MANSIONE
DDL COMUNICA A SPSAL DDL INVITA LA LAVORATRICE IL CAMBIO MANSIONE A PRESENTARSI AL SPSAL PER LA DOMANDA DI VALUTAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE/PROLUNGAMENTO NUOVA MANSIONE MATERNITA’, munita della dichiarazione del DA PARTE DELLO SPSAL DDL sull’impossibilità di cambio mansione e del certificato di gravidanza MANSIONE MANSIONE (in caso di prolungamento della maternità IDONEA NON IDONEA la lavoratrice autocertificherà la nascita del figlio)
COMUNICAZIONE A DITTA, LAVORATRICE E DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (DPL)
RICHIESTA SPSAL A DPL DI ANTICIPAZIONE/ PROLUNGAMENTO
MATERNITA’ PER LAVORO A RISCHIO
PROVVEDIMENTO DELLA DPL, INVIATO A DITTA,
LAVORATRICE E INPS Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro decorrerà dalla data in cui la Ditta ha dichiarato l’impossibilità di spostamento a mansioni adeguate.
Procedure di tutela lavoratrici madri
DOMANDA DELLA LAVORATRICE AL SPSAL
RICHIESTA DI ALLONTANAMENTO DA LAVORO A RISCHIO INVIATA DA SPSAL A DITTA (entro 3 giorni)
VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DI MANSIONI ADEGUATE IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DISPONIBILITA’ INDISPONIBILITA’ DI MANSIONI ADEGUATE DI MANSIONI ADEGUATE
CAMBIO MANSIONE ALLONTANAMENTO DAL LAVORO
(con immediata comunicazione a SPSAL) (con immediata comunicazione a SPSAL)
VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA SPSAL A DIREZIONE PROVINCIALE
NUOVA MANSIONE DEL LAVORO (DPL) DI ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO SPSAL MATERNITA’ PER LAVORO A RISCHIO
MANSIONE MANSIONE IDONEA NON IDONEA
PROVVEDIMENTO DELLA DPL COMUNICAZIONE INVIATO A DITTA, LAVORATRICE E INPS
A DITTA, LAVORATRICE E DPL Il provvedimento di interdizione dal lavoro decorrerà dalla data in cui il SPSAL trasmette alla ditta la richiesta di allontanare la lavoratrice dal lavoro a rischio.
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