Scadenze ed adempimenti di dicembre NOMINA COLLEGIO ......QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEI...

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1 CIRCOLARE 31 DEL 23 11 2019 dott Castagnetti Ivan NOMINA COLLEGIO SINDACALE ENTRO IL 16/12/2019 le società tenute sono quelle che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: - totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. Pagina 6 Nuove regole per la presentazione dei modelli F24 pag 9 Novità in materia di “lotteria degli scontrini” pag 12 COME FUNZIONA E QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEI COMMERCIANTI Scadenze ed adempimenti amministrativi di dicembre pag. 2 OBBLIGO COMMERCIANTI AL MINUTI INVIO CORRISPETTIVI AL FISCO DAL 01/01/2020 – pag 10 Procedure per il reso di merce DETRAZIONE DELL’IVA DELLE FATTURE DI DICEMBRE 2019 PAG 16 Magazzini automatizzati interconnessi - Scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione - Coefficiente di ammortamento applicabile – pag. 17

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CIRCOLARE 31 DEL 23 11 2019

d o t t C a s t a g n e t t i I v a n

NOMINA COLLEGIO SINDACALE ENTRO IL 16/12/2019 le società tenute sono quelle che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Pagina 6

Nuove regole per la presentazione dei modelli F24 pag 9

Novità in materia di “lotteria degli scontrini” – pag 12

COME FUNZIONA E QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEI COMMERCIANTI

Scadenze ed adempimenti amministrativi di dicembre pag. 2

OBBLIGO COMMERCIANTI AL MINUTI

INVIO CORRISPETTIVI AL FISCO DAL

01/01/2020 – pag 10

Procedure per il reso di merce

DETRAZIONE DELL’IVA DELLE FATTURE DI DICEMBRE 2019 – PAG 16

Magazzini automatizzati interconnessi - Scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione - Coefficiente di ammortamento applicabile – pag. 17

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Scadenze dicembre 2019 16/12/2018 nuova normativa crisi impresa le società, quando ricorrono i nuovi requisiti, devono provvedere a nominare gli

organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data (ovvero entro il 16.12.2019).

16/12/2019 VERSAMENTO SALDO IMU 16/12/2019 VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 16/12/2019 versamento ritenute alla fonte effettuate 16/12/2019 imposta sugli intrattenimenti versamento 16/12/2019 versamento contributi inps dipendenti 16/12/2019 versamento contributi inps amministratori e collaboratori 16/12/2019 LIQUIDAZIONE IVA SOGGETTI mensili 20/12/2019 condominio versamento ritenute inferiorei ad euro 500 20/12/2019 scade il termine per aderire al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate 25/12/2019 presentazione modello intra relativo al mese precedente 27/12/2019 versamento acconto iva 30/12/2019versamento imposta di registro contratti di locazione 31/12/2019 ANNOTAZIONE PLAFOND ACQUISTI IN SOSPENSIONE - la dichiarazione di intento va inviata al Fisco e al fornitore prima della consegna della merce acquistata. 31/12/2019 comunicazione delle operazioni transfrontaliere del mese precedente 31/12/2019 spa srl con amministratori delegati – informazioni al consiglio 31/12/2019 pagamento tassa autotrasportatori 31/12/2019 pagamento licenze 31/12/2019 invio degli agenti della comunicazione di effettuazione della ritenuta sul 20% 31/12/2019 scadenza convenzioni agenzia entrata modelli F24 31/12/2019 investimenti opzione regime amministrato o gestito 31/12/2019 iva spettacoli, opzione regime normale 31/12/2019 rinnovo di alcune licenze presso le Questure 31/12/2019 fatture passaggi interni servizi operazioni esenti 31/12/2019 vidimazione libretti del latte 31/12/2019 rinnovo del codice estero CCIAA 31/12/2019 RILASCIO DICHIARAZIONI DI INTENTO PER ACQUISTI senza addebito dell'iva DALL'ANNO SUCCESSIVO 31/12/2019 dichiarazione imu 31/12/2019 pagamento acconto 20% e ordine confermato per accettazione per usufruire iperammortamenti beni consegnati fino al 31/12/2020 31/12/2019 INVIO DATI CORRISPETTIVI DI NOVEMBRE per chi non ha attivato registratore telematico 31/12/2019 pagamento acconto 20% e ordine confermato per accettazione per usufruire superammortamenti beni consegnati fino al 31/12/2020 decreto crescita Queste scadenze potrebbero essere oggetto di proroghe nelle legge finanziaria in corso 31/12/2019 fine nuova cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (ovvero dall'1.1.2019 al 31.12.2019) - 31/12/2019 fine proroga interventi di riqualificazione energetica 31/12/2019 fine proroga interventi patrimonio edilizio 31/12/2019 fine proroga bonus mobili 31/12/2019 fine proroga bonus verde 31/12/2019 scadenza credito di imposta formazione 4.0

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PROSSIME SCADENZE PARTICOLARI

- 1/1/2020 TUTTI I COMMERCIANTI AL MINUTO DEVONO ATTIVARE IL REGISTRATORE DI CASSA ELETTRONICO PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI

- 1/1/2020 nuovo regime sostitutivo ricavi da 65.001 a 100.000 aliquota al 20% (PARE VERRA’ ABROGATO) - 01/01/2020 entrate in vigore novità in tema di esportatori abituali decreto crescita – si veda circolari precedenti - 01/01/2020 società di comodo negli ultimi tre anni – 5 anni per perdite – divieto di riporto del credito iva - 01/01/2020 organizzazione riunioni sicurezza - 01/01/2020 verificare i corsi che devono frequentare i dipendenti/titolari ai fini della sicurezza - 01/01/2020 organizzazione riunioni antiriciclaggio (professionisti tenuti alla normativa antiriciclaggio) - 10/01/2020 pagamento compensi amministratore ANNO PRECEDENTE per detrazione

- 16/01/2020 VERSAMENTO INPS AGRICOLTORI - 20/01/2020 pagamento bollo fatture elettroniche II trimestre - 20/01/2020 dichiarazione conai (annuale/ IV trimestre anno precedente dicembre anno precedente)

- 25/01/2020 INTRA TRIMESTRALE - 31/01/2020 invio agli agenti del conto provvigioni IV trimestre anno precedente - 31/01/2020 denuncia variazione colture terreni e fabbricati inagibili - 31/01/2020 comunicazione registro imprese numero dipendenti - 31/01/2020 revisori contabili pagamento del contributo - 31/01/2020 pagamento contributo sistri (rifiuti) - 31/1/2020 carbon tax - 31/01/2020 invio ordine dott commercialisti dichiarazione relativa alla incompatibilità - 31/01/2020 invio all’Agenzia Entrate pagamento assicurazione per visto di conformità - 31/01/2020 dott commercialisti – dichiarazione all’ordine dei crediti formativi - 31/01/2020 VERIFICARE PASSAGGI REGIMI CONTABILI – LIQUIDAZIONE IVA – SOGGETTI FORFETTARI - 31/01/2020 dichiarazione canone rai – non detenzione apparecchio

- 16/02/2020 versamento contributi fissi artigiani e commercianti - 20/02/2020 VERSAMENTO ENASARCO IV trimestre 2019 - 28/02/2020 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE ott nov dicembre - 28/02/2020 COMPILAZIONE libro inventari – (entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione

della dichiarazione dei redditi al 30/11) – - 28/02/2020 STAMPA REGISTRI CONTABILI (entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione

della dichiarazione dei redditi al 30/11/) – libro giornale mettere i bolli – - 28/02/2020 stampa libro dei cespiti - 2/02/2020 ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ELETTRONICHE (entro tre mesi scadenza

dichiarazione redditi 31/10)

- 16/03/2020 LIQUIDAZIONE IVA SOGGETTI TRIMESTRALI - 31/12/2020 scadenza periodo riconoscimento contributo voucher manager finanziaria 2019 - 31/01/2020 INVIO DATI CORRISPETTIVI DI DICEMBRE per chi non ha attivato registratore telematico

(Si ricorda che la possibilità di inviare i dati entro la fine del mese successivo si applica solo per il primo semestre di entrata in vigore del nuovo obbligo (art. 12-quinquies D.L. n. 34/2019).

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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Dicembre 2020

SUPER E IPER AMMORTAMENTI – ENTRO IL 31/12/2019 OCCORRE STIPULARE IL CONTRATTO E VERSARE L’ACCONTO SE SI VUOLE USUFRUIRE DI TALE AGEVOLAZIONE (salvo proroga

della stessa per effetto della manovra di fine anno ) 31/12/2019 pagamento acconto 20% e ordine confermato per accettazione per usufruire iperammortamenti beni consegnati fino al 31/12/2020

31/12/2019 pagamento acconto 20% e ordine confermato per accettazione per usufruire superammortamenti beni consegnati fino al 31/12/2020

decreto crescita

ESTEROMETRO 31/12/ 2019 – comunicazione delle operazioni con l’estero e con la

cee effettuate nel mese di NOVEMBRE 2019

20/12/2019 scade il termine per aderire al servizio di “CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE

DELLE FATTURE ELETTRONICHE O DEI LORO DUPLICATI INFORMATICI” messo a

disposizione dall’Agenzia delle entrate

1166//1122//22001199 IIMMUU –– TTAASSII VVEERRSSAAMMEENNTTOO DDEELL SSAALLDDOO

. Se vi sono state modifiche nella situazione degli immobili invitiamo i clienti a segnalarcelo. Ricordiamo che il cliente ci deve comunicare acquisti, vendite, variazioni di rendite catastali, variazione del valore venale dei terreni edificabili, variazioni di residenze, utilizzo di terreni diversi da quelli dello scorso anno, locazione di immobili (l’aliquota imu varia in base alla tipologia dei contratti), eventuali comodati, locazione dei terreni. Per la Tasi occorre comunicare anche i contratti nei quali il cliente è conduttore, alcuni comuni richiedono il pagamento di questa imposta al conduttore. In assenza di variazioni il saldo verrà conteggiato in base ai dati esistenti per il primo acconto.

27 DICEMBRE 2019 – VERSAMENTO ACCONTO IVA –

VERSAMENTO RITARDI PAGAMENTO IVA SUPERIORI AD EURO

150MILA Entro il 27/12/2019 occorre effettuare il versamento dell’acconto Iva relativo al 2019 da parte dei

contribuenti mensili e dei contribuenti trimestrali normali e speciali Lo studio invierà ai primi di dicembre gli importi da

versare per i clienti soggetti a questo obbligo.

Si ricorda che è punito con sanzioni penali chi non versa entro il 27/12/2019 l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

relativa al 2018 se l’ammontare risulti superiore a e 150mila per il periodo d’imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 74/2004)

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3311//1122//22001199 SSOOCCIIEETTAA’’ DDII CCAAPPIITTAALLII CCOONN DDEELLEEGGHHEE

AA CCOONNSSIIGGLLIIEERRII – occorre tenere la riunione del CDa entro il 31/12/2019 in merito al controllo dell’operato

degli stessi

DAL 1/1/2020 TUTTI I COMMERCIANTI AL MINUTO DEVONO ATTIVARE IL REGISTRATORE DI

CASSA ELETTRONICO PER L’INVIO DEI CORRISPETTIVI – occorre pertanto provvedere ad acquistare o aggiornare il

registratore di cassa chiamando il tecnico

Stampe registri: giornale inventari e beni ammortizzabili -

entro il 28/02/2020 Entro la data del 28/02/2020 occorre effettuare le stampe dei registri - La tenuta di

qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è regolare anche senza trascrizione immediata su supporti cartacei, purché la trascrizione avvenga, anche in unica soluzione entro i termini di legge (= entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione), e purché, anche in sede di controlli ed ispezioni, i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti alla loro presenza (art. 7, co. 4-ter, D.L. 357/1994); 28/02/2020 scade la stampa del libro inventari (3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi). Per quanto riguarda il libro dei beni ammortizzabili la teoria più accreditata ritiene che debba essere stampato entro sempre il 20/02/2019 (altra teoria ritiene che debba esserlo entro il 30/11/2019, data entro la quale deve essere compilato) La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è prescritta dall’articolo 16 del DPR 600/1973, secondo cui: “Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo Comma dell’art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.”, quindi 30/11/2019 L’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/2004, prevede che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Per il combinato disposto delle due norme, il termine entro cui stampare il registro dei beni ammortizzabili (o effettuare la sua conservazione digitale) è la fine del terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi cioè il 28/02/2020 Il collegato alla Legge di bilancio ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi procedenti. La novella è contenuta all’art. 19-octies comma 6 del DL 16 ottobre 2017 n. 148 che introduce il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/1994.

RIUNIONI PERIODICHE VERIFICA -Le norme sulla sicurezza impongono una riunione periodica con i

lavoratori, anche chi deve applicare le norme antiriciclaggio deve fare formazione i dipendenti. Occorre anche verificare i corsi che devono tenere i dipendenti ed il titolare - Le norme in materia di privacy impongono particolari procedure e deleghe da rilasciare ai dipendenti e gli stessi devono essere formati. Verifichiamo se siamo in regola con queste cose e organizziamole per l’anno 2020.

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Nomina dell’organo di controllo e/o revisore nelle srl -

Nuovi limiti - Adempimenti entro il 16.12.2019

1 PREMESSA

Le società obbligate Per effetto di quanto previsto dall’articolo 379 del Codice della Crisi d’impresa (Dlgs 14/2019) e del successivo intervento ad opera dell’articolo 2-bis, comma 2, del Dl 32/2019 (decreto Sbloccacantieri) per le Srl la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. In base al comma 3 dell’articolo 379, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare i due esercizi di riferimento sui quali effettuare verifiche con i nuovi parametri sono il 2017 e il 2018, mentre le società costituite da meno due esercizi possono ancora attendere, così come quelle non ancora costituite alla data del 16 marzo scorso.

Il codice della crisi (DLgs. 14/2019) ha introdotto rilevanti novità in materia di organo di controllo

delle srl e cooperative, il quale diventa obbligatorio al superamento dei seguenti parametri:

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

• numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

La nomina diventa obbligatoria se si superano, per due esercizi consecutivi, anche uno solo dei

parametri indicati (non necessariamente lo stesso).

Ad esempio, se nel 2017 la società ha avuto 21 dipendenti occupati di media che diventano 18 nel

2018, ma nello stesso anno l’attivo è di 4,1 milioni di euro, occorre procedere alla nomina.

Entro il 16.12.2019 le srl (e le cooperative) già costituite devono provvedere a nominare l’organo di

controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto.

A tal fine, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, occorre considerare

sempre gli anni 2017 e 2018.

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2017

A) Crediti verso soci

………………………….... +

B) Immobilizzazioni (*)

……………………….… +

C) Attivo circolante (*)

………………………….. +

D) Ratei e risconti

…………………………….… =

Totale Attivo ………….

(*) Al netto di fondi rettificativi (fondi di

ammortamento e di svalutazione)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni, al netto

di resi, sconti, abbuoni e premi (voce A.1 del

Conto economico)

……………………

Numero Dipendenti ……..

2018

A) Crediti verso soci

………………….…… +

B) Immobilizzazioni (*)

…………….……… +

C) Attivo circolante (*)

………………….…. +

D) Ratei e risconti ………………………….

=

Totale Attivo ………….

(*) Al netto di fondi rettificativi (fondi di

ammortamento e di svalutazione)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni, al

netto di resi, sconti, abbuoni e premi (voce

A.1 del Conto economico)

……………………

Numero Dipendenti ……..

2 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019 devono convocare l’assemblea ordinaria per

la nomina dell’organo di controllo o del revisore e, se necessario, quella straordinaria per la modifica

dello statuto.

In genere, il potere di convocare i soci è rimesso al presidente del CdA o all’amministratore unico.

In assenza di specifiche indicazioni statutarie, la convocazione è effettuata mediante lettera racco-

mandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro

delle imprese.

Lo Studio è a disposizione per supportarla nella predisposizione degli adempimenti.

3 ADEGUAMENTI STATUTARI

Lo statuto è da modificare solo in presenza di disposizioni non conformi al nuovo dettato normativo

con riguardo alle condizioni per l’istituzione e la soppressione dell’organo di controllo e/o del revisore

legale, e non in assenza di indicazioni in materia ovvero in presenza di clausole recanti un mero

rinvio alla legge.

In particolare, si ritiene che le modifiche non siano necessarie in presenza di clausole così formulate:

• “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale

nomina obbligatoria”;

• “La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei

parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.

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4 SANZIONI PER L’OMESSA NOMINA

In assenza di adempimento di nomina, gli amministratori rischiano:

• una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a

6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);

• una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;

• la revoca;

• l’annullamento di alcuni atti societari.

In ogni caso, la nuova norma prevede che alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi

soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

5 ATTIVITÀ DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Gli organi di controllo societari, il revisore legale e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle

proprie funzioni, avranno anche l’obbligo di:

• verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee

iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico

finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;

• segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di “fondati indizi della

crisi”.

Questo significa che con periodicità almeno trimestrale la società dovrà produrre una situazione

contabile idonea ad evidenziare eventuali indicatori della crisi sulla base degli indici di allerta.

La riforma, pertanto, avrà un impatto anche di natura gestionale in quanto occorre adottare specifiche

misure organizzative che prevedano tempi e modi per approdare alla redazione di bilanci intermedi

attendibili. Chi nominare un revisore unico, una società di revisione, un sindaco o un collegio sindacale? L’attuale testo dell’articolo 2477 – in particolare per effetto delle modifiche di cui alla legge 183/2011 – non pone distinzioni tra revisore unico, società di revisione, sindaco unico o collegio sindacale, anche se in dottrina si discute nel caso delle Srl obbligate al bilancio consolidato, ipotesi in cui secondo alcuni (Cndcec, Linee guida per il sindaco unico, 2015) il collegio sindacale/sindaco unico può effettuare anche la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, mentre secondo altri il rinvio alle norme sulle Spa rende necessario attribuire a un revisore legale o a una società di revisione l’incarico della revisione legale. Le funzioni Ma non vi è uniformità di vedute sulle funzioni svolte dall’organo di controllo nominato. Secondo la tesi che pare prevalente, mentre il sindaco unico/collegio sindacale svolge sia il controllo di legalità che la revisione (Confindustria, circolare n. 19510/2012; Assonime, circolare n. 6/2012 e caso n. 3/2012; Assirevi, documento di ricerca n. 172/2012; Cndcec, documento di aprile 2012), il revisore si limita a quest’ultima, e pertanto non è difficile ipotizzare, in una logica di contenimento dei costi complessivi, una naturale preferenza per quest’ultima soluzione. Tuttavia, un obiter dictum di un recente decreto del Tribunale di Bologna (23 maggio 2019) rinfocola la tesi di chi sostiene che sia possibile nominare un sindaco unico/collegio sindacale che si limita a svolgere il controllo di legalità, senza che nessuno svolga la revisione

6 COMPENSI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

La norma non fissa i compensi per l’organo di controllo che sono in genere rimessi all’autonoma

determinazione delle parti.

In caso di nomina da parte del Tribunale si dovrebbe applicare il DM 140/2012, regolamento che

fissa i compensi quando è chiamato a determinarli un organo giurisdizionale.

Nel caso, ad esempio, della revisione legale il compenso viene determinato sulla base dei ricavi e

dell’attivo, applicando le seguenti percentuali:

• sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%;

• sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%.

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Nuove regole per la presentazione dei modelli F24 Il Decreto fiscale è nuovamente intervenuto sulle modalità di presentazione dei modelli F24 che presentano compensazioni, ampliando i casi al ricorrere dei quali si rende necessario utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (canali Entratel/Fisconline). A seguito delle novità introdotte con il Decreto fiscale (articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019) l’obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate è stato esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto d’imposta”, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi erogati a seguito della presentazione del modello 730. Il Decreto fiscale (articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019) interviene poi anche sulle modalità di presentazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, i quali sono oggi chiamati a utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui i modelli F24 presentino delle compensazioni, indipendentemente dall’importo finale della delega di pagamento, il quale, dunque, può essere anche maggiore di zero.

Tipologia di F24 Titolari di partita Iva Non titolari di partita Iva

F24 senza compensazione Home banking

Entratel/Fiscoonline

Cartaceo

Home banking Entratel/Fiscoonline

F24 con compensazione

(saldo positivo) Entratel/Fiscoonline

F24 a zero Entratel/Fiscoonline

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OBBLIGO COMMERCIANTI AL MINUTI INVIO

CORRISPETTIVI AL FISCO DAL 01/01/2020

A partire dal 1/1/2020 tutti i commercianti al minuto dovranno inviare i corrispettivi al fisco. La normativa sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi pone una regola di ordine generale in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020: -è stato anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui; -sostituisce la registrazione dei corrispettivi; -sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Il nuovo termine di trasmissione dei dati Occorre evidenziare che in sede di conversione del Decreto crescita è stata introdotta una norma, a partire dal 30 giugno 2019, per cui i commercianti al minuto che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri possono inviare i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell'operazione, anziché entro gli originari cinque giorni, fermi restando sia i termini di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, sia quelli delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali. Le sanzioni Quanto al primo semestre di applicazione dei nuovi adempimenti telematici relativi ai corrispettivi è stato individuato un termine di trasmissione dei dati più ampio di quello previsto a regime. Nello specifico, si prevede che l'invio dei dati può essere effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza l’applicazione delle sanzioni previste. In questo modo si cerca di venire incontro a coloro che potrebbero incontrare nella fase di prima applicazione del nuovo adempimento delle difficoltà come ad esempio difficoltà nel reperimento sul mercato dei nuovi registratori telematici. Quelli che non saranno in grado di attivare i registratori telematici per il 1° gennaio 2020, per problemi e/o ritardi relativi alla fornitura del registratore, dovranno per quella data continuare a emettere scontrini e ricevute e dovranno trasmettere l’informazione al fisco tramite l’invio di una comunicazione entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione utilizzando il tracciato dell’esterometro. Sempre sul piano della trasmissione dei dati la circolare sottolinea che il decreto crescita ha previsto un’estensione del termine d’invio al dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione in luogo dei cinque che erano previsti nelle specifiche tecniche.

Reso dei beni ris 154/E/2001 - in caso di sostituzione di un bene con un altro bene o con un buono acquisto, atteso che sia lo scontrino che il documento commerciale devono indicare eventuali rimborsi per la restituzione , ciò consente all’esercente di sottrarre il prezzo della merce restituita dall’ammontare totale che risulta dovuto dal cliente per i nuovi acquisti. Afferma, però, l’Agenzia attraverso la citata risoluzione che qualora il cessionario restituisca la merce acquistata, in base alle condizioni previste contrattualmente, visto che il corrispettivo relativo al bene che viene reso è comprensivo anche dell’Iva, è necessario fare attenzione che il sistema di sottrazione del valore appena indicato «non incida sull’ammontare dell’imposta che il cedente dovrà versare all’Erario sulla base delle registrazioni». Se dovesse risultare difficile sottrarre dall’importo dei nuovi beni quello dei beni restituiti, secondo l’Agenzia è possibile intestare al cliente «un buono» che attesti l’importo che è da rimborsare al cliente, con evidenziata l’aliquota Iva applicata. Tale somma da restituire va indicata sullo scontrino ovvero sul documento commerciale che viene emesso per i nuovi acquisti. Con la richiamata risoluzione 219/E/2003, sempre l’agenzia delle Entrate ha indicato, quale modalità alternativa a quella appena indicata, se viene rilasciato al cliente che restituisce la merce un buono acquisto da spendere per il futuro, la possibilità di emettere, al momento della cessione del nuovo bene, due scontrini: il primo negativo del medesimo importo del buono acquisto, al fine di

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rettificare il corrispettivo del bene reso, il secondo di importo corrispondente al corrispettivo globale del nuovo bene, al fine di certificarne l’acquisto. Se, invece, al momento della restituzione del bene il cliente esigesse la restituzione del denaro, senza un obbligo di fare nuovi acquisti presso l’esercente, allora quest’ultimo deve seguire una procedura che prevede, in sintesi, l’apertura di una pratica di reso a cui va attribuito un identificativo, la ripresa in carico del bene restituito nella contabilità di magazzino, sia civilistica che fiscale, l’emissione di uno scontrino fiscale ovvero di un documento commerciale negativo, la registrazione dello scontrino fiscale negativo nel registro dei corrispettivi in diminuzione dei corrispettivi del giorno indicando nello scontrino fiscale o nel documento commerciale l’identificativo della pratica di reso. A tale riguardo, con l’avvento dello scontrino elettronico e la conseguente scomparsa del registro dei corrispettivi, va memorizzato elettronicamente e trasmesso telematicamente l’importo negativo del predetto documento commerciale.

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Novità in materia di “lotteria

degli scontrini” - Disposizioni attuative per

l’invio telematico dei dati

1 PREMESSA

A partire dall’1.1.2020 prenderà avvio la c.d. “lotteria degli scontrini”, nell’ambito della quale l’ac-

quisto di beni e servizi presso commercianti al minuto consentirà di partecipare all’estrazione di

premi messi in palio.

La misura è volta ad incentivare la richiesta dei documenti di certificazione da parte dei clienti che

agiscono in qualità di privati consumatori, con lo scopo, dunque, di ottenere un aumento del gettito

relativo all’IVA e alle imposte dirette.

La lotteria è disciplinata dall’art. 1 co. 540 - 544 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017),

come da ultimo modificato dal DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di

bilancio 2020”), in corso di conversione in legge.

La definizione dei premi, delle regole di estrazione e delle altre disposizioni attuative, invece, è

demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora

emanato.

Le regole tecniche per l’invio telematico dei dati delle operazioni valide per la lotteria da parte degli

esercenti sono invece state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.

2 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato

che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (ossia

in veste di privati consumatori).

Ai fini della partecipazione alle estrazioni, inoltre, è necessario che:

• l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi

all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;

• l’acquirente comunichi all’esercente il proprio codice identificativo all’atto dell’acquisto;

• l’esercente trasmetta i dati dell’operazione (compreso il codice identificativo) all’Agenzia delle

Entrate mediante strumenti che garantiscono la sicurezza e l’autenticità della trasmissione.

L’attuazione della lotteria, dunque, richiede un contesto operativo nel quale la generalità dei com-

mercianti al minuto effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri; occorre però rile-

vare che, nei primi sei mesi del 2020, una parte dei soggetti che effettuano operazioni al dettaglio

potrebbe non essersi ancora dotato degli strumenti idonei alla memorizzazione elettronica e trasmis-

sione telematica dei corrispettivi, essendo ancora ammesso l’utilizzo di modalità tradizionali di

certificazione e registrazione delle operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15).

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2.1 COMUNICAZIONE DEL “CODICE LOTTERIA”

In base al dato letterale dell’art. 1 co. 540 della L. 232/2016, l’acquirente, per partecipare alla lotteria,

deve comunicare all’esercente il proprio codice fiscale.

Tuttavia, secondo quanto anticipato dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa 31.10.2019 n.

81, l’acquirente, all’atto dell’acquisto, non dovrà comunicare il proprio codice fiscale, bensì il c.d. “co-

dice lotteria”, ossia un codice identificativo che rappresenta uno “pseudonimo del codice

fiscale” del cliente. Tale codice potrà essere richiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

all’interno di un apposito portale on line (“portale della lotteria”).

QUINDI CHI VUOLE PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEVE PRIMA RICHIEDERE IL CODICE

LOTTERIA ALL’AGENZIA DELLE DOGANE

Comunicando il proprio codice all’esercente all’atto della memorizzazione dei dati dell’operazione

(ossia al momento di effettuazione dell’operazione), l’acquirente comunica la propria volontà di

partecipare alla lotteria.

2.2 ACQUISTI CON EMISSIONE DELLA FATTURA

Ai fini della partecipazione alla lotteria non rileva la circostanza che l’acquisto sia documentato

mediante fattura, purché:

• l’acquirente agisca in veste di privato consumatore;

• l’esercente sia un soggetto che effettua operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 e che

trasmette in via telematica i dati dei corrispettivi.

In tale eventualità, però, è necessario che la fattura sia emessa in modalità elettronica tramite il

Sistema di Interscambio (art. 1 co. 541 della L. 232/2016).

La norma prevede altresì la possibilità di inviare i dati delle fatture mediante il c.d. “spesometro” di

cui all’art. 21 del DL 78/2010, ma tale comunicazione è stata abolita con decorrenza dal 2019.

3 PREMI

Le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi in

palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria nazionale degli scontrini

saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia

delle Entrate (art. 1 co. 544 della L. 232/2016).

3.1 ESENZIONE FISCALE DEI PREMI

Al fine di incentivare la partecipazione alla lotteria, è stabilito che i premi attribuiti nell’ambito della

stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel

periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale (art. 1 co. 540 ultimo periodo

della L. 232/2016, inserito dall’art. 19 del DL 124/2019).

3.2 PAGAMENTI MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI

Per favorire la diffusione di mezzi di pagamento tracciabili, l’art. 1 co. 542 della L. 232/2016 (come

modificato dall’art. 19 del DL 26.10.2019 n. 124) dispone l’istituzione di premi speciali in caso di

operazioni per le quali il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante mezzi elettronici.

Tali premi saranno attribuiti agli acquirenti mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie

(viene dunque eliminata la precedente disposizione che, in caso di pagamenti elettronici, prevedeva

solo un aumento delle probabilità di vincita nella lotteria ordinaria).

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Inoltre, viene prevista l’istituzione di premi anche a favore degli esercenti che certificano le operazioni

con pagamenti tracciati.

I premi speciali saranno definiti con il citato provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

entro un ammontare annuo non superiore a 45 milioni di euro.

4 OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l’acquirente manifesta l’intenzione di parte-

cipare alla lotteria degli scontrini (comunicando il proprio codice lotteria) sono tenuti a trasmettere i

dati dell’operazione secondo le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n.

739122.

4.1 ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI E DELLA PROCEDURA WEB

Al fine di consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante lettori ottici, il codice lotteria, è

previsto che tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web di cui al provv. Agenzia delle

Entrate 28.10.2016 n. 182017 siano adeguatamente aggiornati entro il 31.12.2019.

Tali strumenti dovranno anche essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei do-

cumenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato

allegato al medesimo provvedimento.

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria

Un’eccezione è prevista, in via temporanea, per gli esercenti che inviano i dati al Sistema tessera

sanitaria (es. farmacie).

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122 stabilisce che, fino al 30.6.2020, i registratori

utilizzati da tali soggetti non possono trasmettere al “sistema lotteria” i dati di dettaglio delle opera-

zioni effettuate. Infatti, non sono ancora state individuate soluzioni tecniche idonee a rispettare il

regolamento UE 27.4.2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, gli esercenti in parola, al fine di non incorrere in eventuali violazioni del citato regolamento,

non acquisiscono il codice lotteria dei clienti. Di conseguenza, fino al 30.6.2020, i corrispettivi

certificati tramite i registratori telematici dei soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria

non possono “partecipare” alla lotteria (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n.

81).

4.2 MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DEI DATI

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) genereranno un file XML secondo il trac-

ciato “Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria” (allegato al provv. 31.10.2019 n. 739122),

contenente i soli documenti commerciali corredati dal codice lotteria dei clienti.

Il file così generato sarà trasmesso all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito servizio “lotte-

ria/corrispettivi”, che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. Tale

servizio potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato “In servizio”, ossia che hanno già

effettuato almeno una trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In caso di utilizzo di un Server RT, saranno effettuate tante trasmissioni quanti sono i punti cassa ad

esso collegati.

Dati da trasmettere

Nell’ambito del file generato dal registratore telematico saranno trasmessi, in particolare:

• i dati identificativi del registratore;

• la denominazione del cedente o prestatore;

• l’identificativo progressivo, la data e l’ora del documento trasmesso;

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• l’identificativo del punto cassa (in caso di utilizzo di un Server RT);

• l’importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici,

nonché l’importo del corrispettivo non pagato;

• il codice lotteria del cliente.

Laddove siano stati effettuati resi o annulli per i documenti commerciali precedentemente trasmessi

al “sistema lotteria”, l’esercente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.

Termini di invio dei dati

I file sono generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momento della

chiusura di cassa, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo.

La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del documento

commerciale e, comunque, entro il termine di cui all’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, ossia entro

12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’individuazione dei suddetti termini è volta ad evitare concentrazioni degli invii negli orari di apertura

e chiusura dei punti cassa.

Dimensioni del file

Il file dovrà contenere, di norma, 100 documenti (numero massimo consentito) ovvero raggiungere

la dimensione di 60 KB (dimensione massima consentita), al fine di garantire un funzionamento

efficiente del sistema.

La trasmissione di file con un numero di documenti inferiore alla soglia massima dovrebbe avvenire

soltanto a fronte della chiusura di cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei (es. guasto).

Controlli

A seguito della trasmissione, il file sarà sottoposto ad una fase di verifica:

• se il file viene accolto senza segnalazioni, i dati vengono trasmessi all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli e tutti i documenti in esso contenuti consentono di partecipare alla lotteria;

• se il file viene scartato, i documenti sono ritenuti non validi ai fini della lotteria;

• se il file viene accolto con segnalazioni inerenti a uno o più documenti, questi ultimi saranno

esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria.

4.3 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di

riservatezza e protezione dei dati personali.

Infatti, come rilevato nel provv. Garante della privacy 31.10.2019 n. 197, i dati oggetto di memoriz-

zazione e trasmissione telematica, seppur sottoposti a pseudonimizzazione mediante l’utilizzo del

codice lotteria, “debbono essere considerati come dati personali, in quanto rappresentano informazioni

su persone fisiche identificabili”.

5 REGIME SANZIONATORIO

Al fine di rendere maggiormente efficace la lotteria degli scontrini, l’art. 20 del DL 26.10.2019

n. 124 prevede una sanzione amministrativa, da 100,00 e 500,00 euro, per gli esercenti che:

• rifiutano di acquisire il codice identificativo comunicato dal cliente ai fini della partecipazione alla

lotteria;

• omettono di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle singole operazioni.

Inoltre, è esclusa l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97.

Esercenti privi dei registratori telematici

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Una deroga è prevista, fino al 30.6.2020, per gli esercenti che, pur essendo tenuti alla memorizza-

zione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, continuano a certificare le ope-

razioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate

29.6.2019 n. 15).

L’art. 20 co. 2 del DL 124/2019 prevede, infatti, che, nel primo semestre di operatività della lotteria

(ossia, tra l’1.1.2020 e il 30.6.2020), tali esercenti non sono soggetti alla suddetta sanzione.

DETRAZIONE DELL’IVA DELLE FATTURE DI DICEMBRE 2019 La data di emissione della fattura, per la cessione di beni effettuata o per la prestazione di servizi resa, può riflettersi sul diritto alla detrazione IVA spettante in capo al cessionario o committente. Difatti, secondo l’art. 14 del DL 119/2018, solo per fatture ricevute e registrate nel 2019 il relativo credito può essere computato nella liquidazione IVA di dicembre ovvero concorrere alla determinazione del credito IVA annuale, Sotto il profilo della detrazione, per le fatture ricevute e registrate a gennaio 2020 ma riferibili ad operazioni del 2019, resta possibile il computo nella liquidazione periodica relativa al mese di gennaio 2020 entro il 16 febbraio 2020

. COME DETRAGGO L’IVA SULLE FATTURE DATATE 2019 FATTURE RICEVUTE NEL 2020 L’Art.1 del dpr 100/1998 prevede Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

Sono quattro i casi in cui le imprese (negli esempi considereremo solo i contribuenti con liquidazione mensile, ma le stesse considerazioni possono essere trasposte ai contribuenti trimestrali) potranno trovarsi: 1) fatture per operazioni effettuate nel 2019 ricevute e registrate entro la fine dell’anno; 2) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2019 ricevute nel 2020 – nb occorre vedere data di ricevimento sullo sdi 3) fatture per operazioni effettuate a dicembre 2019 ricevute nello stesso mese di dicembre, ma registrate nel 2020; (4) fatture per operazioni effettuate nel 2020 Nel primo caso, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2019 (16 gennaio 2020). Nel secondo caso, si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2020 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio, attesa l’esclusione prevista dalla novellata formulazione dell’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998. Nel terzo caso il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2019 e si renderà necessaria la predisposizione di un apposito registro Iva sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che inevitabilmente sarà il 2020. Nel quarto caso per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2020, in un determinato mese si potrà esercitare il diritto alla

detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

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Magazzini automatizzati interconnessi - Scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione - Coefficiente di ammortamento applicabile – Profili critici (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.10.2019 n. 408) Secondo LA DOTTRINA , per individuare il coefficiente di ammortamento delle scaffalature che compongono i magazzini autoportanti interconnessi ai sistemi gestionali, occorre fare riferimento alle indicazioni del documento OIC 16, in base al quale: - se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili diverse dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo; - nella Nota integrativa devono essere indicati metodo e coefficienti d'ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato. Il trattamento contabile dovrebbe trovare riconoscimento fiscale se per le varie componenti esistono, nel DM 31.12.88, specifici coefficienti di ammortamento. Nel caso dei magazzini automatizzati/robotizzati, le scaffalature dovrebbero trovare, nel decreto citato, specifiche aliquote, risolvendo così anche l'aspetto fiscale. Secondo la risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.10.2019 n. 408, a tali componenti dovrebbe essere applicato il coefficiente previsto per gli immobili. Nella specie, occorre, tuttavia, risolvere problemi di carattere tecnico, in quanto le scaffalature in questione hanno natura "ibrida". APPROFONDIMENTO I magazzini autoportanti sono strutture complesse, costituite in parte dalla componente immobiliare e in parte da quella più “tecnica”. La prima preoccupazione del redattore del bilancio è il rispetto delle norme del codice civile, integrate sul piano tecnico dai principi contabili. Con riferimento al problema in oggetto, il principio contabile Oic 16 prevede l'apposito paragrafo 69 relativo ai “Componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale”, precisando che, se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Se, per esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita utile di durata inferiore di quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto dell'ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito. Medesima previsione è contenuta nel principio contabile internazionale Ias 16 che fa l'esempio della fusoliera e dei motori di un aeromobile. L'Oic 16, poi, con riferimento all'informativa contenuta nella nota integrativa, prevede che nella descrizione dei criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, devono essere indicati metodo e coefficienti d'ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato. Tutto questo, passando al lato tributario, dovrebbe essere accettato anche dal fisco, se per le varie componenti esistono, nel decreto del 1988, specifici coefficienti di ammortamento. Dal punto di vista fiscale, gli esempi contenuti nell'Oic 16 e nello Ias 16 non aiutano, perché le tabelle di ammortamento non contengono specifiche aliquote per le singole componenti. Nel caso dei magazzini automatizzati/robotizzati, scaffalature e quant'altro dovrebbero trovare, nel decreto citato, specifiche aliquote, risolvendo così anche l'aspetto fiscale. Tuttavia, innanzi tutto si tratta di risolvere problemi di carattere tecnico, non sempre facili: l'Agenzia, nella risposta, precisa che le scaffalature in questione hanno natura “ibrida”. Inoltre, sempre a parere dell'Agenzia, nei magazzini automatizzati autoportanti le scaffalature non hanno - come nei magazzini automatizzati “tradizionali” – soltanto una funzione “impiantistica” di asservimento agli impianti automatici di movimentazione, ma assumono anche la rilevante funzione “immobiliare” di sostegno della copertura e delle pareti del magazzino. In sostanza, le scaffalature autoportanti svolgono un ruolo di “struttura portante” in quanto ad esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura dell'edificio; questo implica che, in mancanza di tali scaffalature, verrebbe a mancare anche il fabbricato, di cui esse costituiscono parte integrante e indispensabile. Pertanto, se fosse così, si dovrebbe ricercare l'aliquota più pertinente per l'intera struttura produttiva (fabbricato e impianti) che, probabilmente, non è quella del fabbricato, ma dell'impianto, come evidenziato nella risoluzione 9/1285/85 che aveva esteso a tutto il magazzino robotizzato l'ammortamento del 17,50%, applicabile ai grandi impianti automatici: infatti, il magazzino costituisce un sistema unitario, non possedendo propria autonomia tecnico funzionale. In definitiva, per i casi più complessi necessita un approfondimento tecnico, che deve partire da presupposti civilistico-contabili, per poi riverberare gli effetti sul lato fiscale.