1. gli adempimenti amministrativi

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Adempimenti iniziali per l'attività di commercio elettronico Dott. Enrico La Rosa Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia 5 Marzo 2015

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Adempimenti iniziali per l'attività

di commercio elettronicoDott. Enrico La Rosa

Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia5 Marzo 2015

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Nel momento in cui si voglia procedere all'avvio di un'attività di commercio elettronico diretto ovvero indiretto si deve in via preliminare procedere all'apertura della Partita IVA presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione del modello di inizio attività AA7 (sogg. diversi dalle persone fisiche) o AA9 (persone fisiche).Tale modello va presentato direttamente ovvero telematicamente entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività.

Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11

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Nel modello AA7 o AA9 deve essere riportato anche il codice attività (ATECO2007) che di fatto identifica l'attività che il contribuente vorrà porre in essere. Di seguito alcuni dei codici attività utilizzabili per le attività on‐line:• 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di

prodotti effettuato via internet• 62.01.00 Produzione di software non connesso

all'edizione• 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie

dell'informatica

Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11

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• 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

• 63.11.30 Housing e fornitura di servizi applicativi (ASP)• 63.12.00 Portali Web• 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi

pubblicitari• 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione• 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine Web

Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11

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Il modello AA7 o AA9 contiene lo specifico riquadro "ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO" da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio elettronico riportando i seguenti dati:1) Indirizzo del sito Web: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito Web.

Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11

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2) Internet Service Provider: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.L'ulteriore casella "Cessazione attività di Commercio Elettronico" dovrà essere selezionata quando il contribuente cesserà l'attività di e‐commerce continuando comunque ad esercitare attività rilevanti ai fini IVA.

Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11

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Risulta necessario provvedere all'apertura della posizione presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica;Apertura della posizione INPS mediante Comunicazione Unica;Apertura posizione INAIL per i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.

Adempimenti

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Quando il commercio elettronico è rivolto nei confronti del consumatore finale, esso è assimilato al commercio al dettaglio. In particolare si applicano le disposizioni previste per la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" ex D.Lgs. n. 114/1998 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 59/2010.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

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In base al disposto dell'art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010, è necessario provvedere, prima dell'avvio dell'attività, alla presentazione al Comune nell'ambito del quale è stabilita la propria sede legale del Modello di comunicazione denominato CF6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA ad efficacia immediata (contenente l'indicazione del settore merceologico scelto e l'attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali). Il modello da inviare al Comune deve contenere l'attestazione dei requisiti morali e professionali necessari ai fini dello svolgimento dell'attività.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

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Gli operatori devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA.

L'omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a euro 2.065,83.

Indicazioni da riportare nel sito web

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Si ricorda l'obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali (sede legale, ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta e il relativo numero di iscrizione (REA), capitale effettivamente versato e esistente dall'ultimo bilancio, eventuale stato di liquidazione, società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta, eventuale esistenza di un unico socio (per SPA o SRL) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito Web;La mancata indicazione è prevista una sanzione amministrativa da 206 a 2.065 Euro.

Indicazioni da riportare nel sito web

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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha chiarito che in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica l'operatore ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio. In tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

Indicazioni da riportare nel sito web

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I soggetti passivi IVA che vogliono effettuare commercio elettronico diretto (c.d. e-commerce) in ambito comunitario nei confronti di altri soggetti passivi IVA devono essere iscritti al VIES (infatti, l'e‐commerce rientra tra le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7‐ter, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972); medesime considerazioni valgono anche con riferimento al commercio elettronico indiretto in presenza di acquisti/cessioni intracomunitarie di beni ai sensi degli artt. 38 e 41 del DL n. 331/1993.

VIES

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Nel caso in cui manchi l'iscrizione al VIES da parte del prestatore/cedente ovvero del committente/cessionario soggetto passivo IVA "stabilito" in altro Paese della UE diverso da quello del prestatore/cedente, il prestatore/cedente nazionale dovrà emettere fattura con IVA in Italia.NB: l'iscrizione può essere effettuata optando direttamente all'interno dei modelli AA7 e AA9, oppure successivamente tramite specifica comunicazione.Dopo 12 mesi di inattività intracomunitaria si viene cancellati dal VIES.

VIES

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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014, in attuazione dell’art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014), sono state definite le modalità per l’inclusione immediata nell’archivio VIES (Vat information exchange system) per chi apre una partita Iva o anche successivamente, senza più dover attendere 30 giorni di tempo, con la possibilità dunque di effettuare fin da subito operazioni con gli altri Paesi UE.

VIES

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Si ricorda che con l’art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014), è stato riscritto l’art. 35 del D.P.R. 633/1972, prevedendo che con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).

VIES

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 I paragrafi 1.1. e 1.2 del citato Provvedimento stabiliscono che per esercitare l’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES al momento di apertura della partita IVA, basta compilare nella dichiarazione inizio attività il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti Iva esprimono l’opzione selezionando la casella “C” del quadro A del modello AA7. 

VIES

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I controlli dell’Agenzia delle Entrate - L’Amministrazione Finanziaria potrà effettuare i necessari controlli volti a verificare l’esattezza dei dati del contribuente ed eventualmente cancellare il soggetto dall’archivio VIES ed inoltre decretare la cessazione della partita Iva se i dati forniti dal contribuente sono non veritieri, incompleti o inesatti, come previsto anche dell'art. 23 del regolamento UE n. 904/2010. 

VIES

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Se il soggetto non presenterà gli Elenchi Intrastat, per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014. (sintomo di non effettuazione di operazioni intracomunitarie) verrà automaticamente cancellato dall’archivio.

VIES

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L’esclusione dall'archivio Vies dovrà essere preceduta da una comunicazione delle Entrate, con l’obiettivo di instaurare un contradditorio con il contribuente che potrà giustificare le eventuali ragioni della mancata presentazione degli elenchi, evitando così l'estromissione dalla banca dati. 

VIES

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L’esclusione dagli archivi Vies, può avere pesanti ripercussioni, in quanto in assenza d’iscrizione nell’archivio VIES, le operazioni effettuate dal soggetto passivo italiano non devono essere considerate comprese nel regime IVA degli scambi intracomunitari, rientrando, invece, nel regime ordinario.  Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da un soggetto passivo italiano non incluso nell’archivio, nei confronti di una controparte comunitaria, secondo l’amministrazione finanziaria dovranno ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, non potendosi qualificare come “operazioni intracomunitarie”. 

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Allo stesso modo, nel caso di acquisti di beni o di servizi da parte di un operatore italiano non regolarmente iscritto, l’IVA non è dovuta in Italia ma nel Paese del fornitore. L’acquirente italiano non iscritto al VIES, dunque, ricevuta la fattura senza applicazione dell’IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile;  

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Tale comportamento, determinerebbe una illegittima detrazione dell’IVA, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 e la segnalazione, da parte dell’Ufficio, della irregolarità dell’operazione all’Amministrazione dello Stato membro della controparte, la quale potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria. 

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Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 4/E e n. 39/E del 2011, in seguito ribadito nella risoluzione n. 42E2012.

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Con le modifiche introdotte all’art. 35 del D.P.R. 633/1972, il legislatore ha inteso allineare la disciplina interna al diritto comunitario in tema di attribuzione del numero identificativo ai fini IVA (regolamento UE n. 904/2010).Le conseguenze di tale intervento sono notevoli.

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Positivo è il fatto che i controlli che l’Amministrazione ha finora posto in essere in via preventiva rispetto all’inclusione nella banca dati, verranno, d’ora in poi, effettuati ex post rispetto al compimento dell’operazione, permettendo, in tal modo, all’operatore italiano che ne abbia espressamente manifestata la volontà, di realizzare fin da subito non solo operazioni interne ma anche operazioni intracomunitarie.

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Al contempo però, il regime sanzionatorio diventa più penalizzante, in quanto l’inesattezza o l’incompletezza dei dati potranno portare, oltre che alla cancellazione dall’archivio, anche e soprattutto alla cessazione della partiva IVA.L’intervento normativo perde, poi ancora una volta, l’occasione di uniformarsi all’orientamento della Corte di Giustizia, teso a dare rilevanza, al fine di qualificare un’operazione come intracomunitaria, all’aspetto sostanziale piuttosto che a quello formale

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Secondo la Corte, infatti, tra i requisiti sostanziali richiesti ai fini della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, infatti, non è affatto previsto l’obbligo di iscrizione all’archivio VIES, configurando, invece, questo, un requisito meramente formale. Pertanto, l’eventuale mancata inclusione, nel caso di sussistenza della prova dell’effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro, a dire della Corte, non preclude il diritto di non imponibilità.

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