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Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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� NORMATIVA SPECIFICA
� DESCRIZIONE DEI RISCHI
� MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
� SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
SOMMARIO
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NORMATIVA
TITOLO II D.Lgs.81/08
• Capo I Disposizioni generali da art.62 a 67
• Capo II Sanzioni art.68
ALLEAGATO IV
I LUOGHI DI LAVORO
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Allegato IV } Ambien> di lavoro } Presenza nei luoghi di lavoro di agen> nocivi } Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipien>, silos. } Misure contro l’incendio e l’esplosione } Disposizioni rela>ve alle aziende agricole
I LUOGHI DI LAVORO NORMATIVA
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} L’insicurezza sui luoghi di lavoro produce cos> in termini umani, economici e sociali
} Ogni anno in Europa 10 milioni di persone sono coinvolte in infortuni, inciden> o malaQe sul luogo di lavoro: 8000 persone muoiono per infortuni sul lavoro ,153 milioni di giornate si perdono a causa di infortuni, inciden> e malaQe professionali.
} Ogni anno in Italia si verificano circa un milione di infortuni sul lavoro e sono riconosciute 30000 malaQe professionali.
} Secondo l’INAIL, gli infortuni sul lavoro sono sta> nell’anno 2010 n.775.000 di cui 980 mortali.
STATISTICHE
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• Per i lavoratori i cos> sono incalcolabili perché riguardano i danni alla loro salute, che è un bene senza prezzo
• Per le aziende e gli en> i cos> si riferiscono all’aumento dei premi assicura>vi, le giornate di assenza del lavoratore infortunato o malato, le spese legali, la diminuzione della produQvità complessiva, la maggiore confli]ualità, le riserve dei lavoratori a svolgere lavorazioni a rischio e la perdita d’immagine
• Per la colleQvità i cos> sono quelli che derivano dai pagamen> per il risarcimento dei danni ai lavoratori, e dai possibili danni all’ambiente
COSTI IN SICUREZZA
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Ø Rischi per la sicurezza, rela>vi all’ambiente, ai locali di lavoro, alle macchine, impian> e a]rezzature
Ø Rischi igienico-‐ambientali, lega> alla presenza di fa]ori chimici(polveri, fumi, gas, etc.), fisici ( rumori, vibrazioni, etc.), biologici (virus, ba]eri etc.)
Ø Rischi organizza>vi, lega> a ritmi di lavoro usuran>, posizioni di lavoro, turnazioni, lavoro ripe>>vi etc.
Ø Rischi psico-‐sociali (mobbing, stress, lavoro correlato)
RISCHI
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Considerare tra i possibili rischi quelli rela>vi ai locali di lavoro, significa, valutare alcuni conceQ fondamentali:
ü La stru]ura dei locali ü La >pologia d’uso ü La disposizione delle persone, dei veicoli e dei materiali
RISCHI PER LA SALUTE I rischi per la salute connessi ai luoghi di lavoro dove si svolgono le aQvità lavora>ve sono di difficile definizione in quanto possono comportare danni tra loro molto diversi: rischi di >po ambientale (microclima, aerazione, i l luminazione) rischi connessi all’ergonomia, rischi conseguen> alla stru]ura dei locali che possono sfociare in even> trauma>ci (caduta scale), rischi che determinano situazione di stress psicofisico
RISCHI
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LA PREVENZIONE
} Gli edifici devono essere appropria> al >po di u>lizzo per quanto riguarda: stru]ura, solidità e spazio. } L’organizzazione dei flussi delle persone, dei veicoli e dei materiali deve essere concepita in maniera razionale e sicura in modo che siano rido]e al minimo le interferenze pericolose, che le zone dove devono spostarsi i lavoratori nell’ambito della loro aQvità non siano pericolose, che, se sussiste pericolo (segnalazione e controllo d’accesso delle zone pericolose), siano prese disposizioni par>colari. } Deve essere poi prevista la pulizia e la manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impian> e dei disposi>vi (in par>colare quelli di sicurezza).
RISCHI
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Inoltre, nella sistemazione dei locali, oltre al rispe]o delle vigen> norme di igiene e sicurezza sul lavoro, si deve tenere conto in par>colare di ques> fa]ori:
Ø Illuminazione naturale e ar>ficiale, orientamento delle postazione di lavoro in rapporto alle finestre e altre fon> luminose.
Ø Aerazione e purificazione dell’aria.
Ø Microclima.
Ø Acus>ca insonorizzazione delle pare>, separazione dei repar>, isolamento delle fon>.
RISCHI
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SISTEMAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Si presentano spesso nei luoghi lavoro alcune situazioni che predispongono ad infortuni e patologie derivan> dalle condizioni in cui si opera e dal caQvo rapporto tra il lavoratore e l’ambiente circostante. E’ perciò necessario porre molta a]enzione alla sistemazione di una postazione di lavoro tenendo conto delle differenze tra gli individui, stando quindi a]en> alla sua ergonomia.
EFFETTI SULLA SALUTE Le cara]eris>che dimensionali del posto di lavoro possono obbligare l’operatore, per, esempio, ad ado]are delle posizioni poco confortevoli. Con il passare del tempo, gli effeQ sulla loro salute possono prendere altre forme più durevoli: male alla schiena, dolori e problemi di circolazione del sangue alle gambe dalla prolungata posizione in piedi.
RISCHI
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SISTEMAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE
Ø Le norme sulla corre]a organizzazione dei pos> di lavoro (sedu>,sedu> e in piedi, in piedi) esistono ed è necessario conoscerle ed u>lizzarle per eliminare eventuali anomalie e determinare le migliori condizioni delle postazioni.
Ø Il posto di lavoro non deve essere percepito come un luogo limitato che si riduce ad un tavolo, ma deve essere visto come una serie di azioni legate al compito principale da svolgere, che si succedono nel tempo, con spostamen> che possono essere mul>pli e suddivisi su una vasta area.
Ø Pertanto la dimensione e l’ubicazione delle a]rezzature, la concatenazione delle situazioni devono essere compa>bili con il contenuto reale del lavoro.
RISCHI
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MISURE GENERALI DI TUTELA
Sono state osservate tu]e le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all’ art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente: 1. E’ stata effe]uata la valutazione di tuQ i rischi per la salute e la sicurezza, così come descri]a nel DVR. 2. E’ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produQve dell’azienda nonché l’influenza dei fa]ori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. 3. Come de]agliato nel documento di valutazione, si è provveduto all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 4. Sono sta> rispe]a> i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei pos> di lavoro, nella scelta delle a]rezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in par>colare al fine di ridurre gli effeQ sulla salute del lavoro monotono e di quello ripe>>vo. 5. E’ stata a]uata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte. 6. E’ stata prevista a sos>tuzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso 7. E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, espos> al rischio. 8. E’ stato previsto un u>lizzo limitato degli agen> chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
RISCHI
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MISURE GENERALI DI TUTELA
1. E’ stata data la priorità alle misure di protezione colleQva rispe]o alle misure di protezione individuale. 2. E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori. 3. Si provvederà all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per mo>vi sanitari ineren> la sua persona e all’adibizione, ove possibile, ad altra mansione. 4. Verrà effe]uata l’ adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigen>, i prepos> e per i rappresentan> dei lavoratori per la sicurezza. 5. Verranno impar>te istruzioni adeguate a tuQ i lavoratori. 6. E’ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentan> dei lavoratori per la sicurezza. 7. È stata effe]uata un’a]enta programmazione delle misure ritenute opportune per garan>re il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche a]raverso l’adozione di codici di condo]a e di buone prassi. A tale proposito è stato is>tuito uno specifico scadenziario che consen>rà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori.
RISCHI
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MISURE GENERALI DI TUTELA
1. Sono state de]agliate le misure di emergenza da a]uare in caso di primo soccorso, di lo]a an>ncendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avver>mento e di sicurezza. 2. E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambien>, a]rezzature, impian>, con par>colare riguardo ai disposi>vi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbrican>. 3. Le misure rela>ve alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.
RISCHI
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D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art.62 -‐ Definizioni: I luoghi des>na> a ospitare pos> di lavoro, ubica> all’interno dell’azienda o dell’unità produQva, nonché ogni altro luogo di per>nenza dell'azienda o dell'unità produQva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Sono esclusi: a) i mezzi di trasporto; b) i can>eri temporanei o mobili; c) le industrie estraQve; d) i pescherecci. d-‐bis) i campi ai boschi e gli altri terreni facen> parte di un’azienda agricola o forestale
NORMATIVA
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Prescrizioni di sicurezza e salute riguardanP i luoghi di lavoro:
1. Dimensioni e cara]eris>che stru]urali dei locali
2. Conformità di pare> e pavimen>
3. Vie e uscite di emergenza
4. Porte e portoni
5. Vie di circolazione e passaggi
6. Aerazione, temperature e illuminazione
7. Locali di riposo
8. Spogliatoi e armadi
9. Docce gabineQ e lavabi
10. Luoghi di lavoro esterni
TITOLO II I LUOGHI DI LAVORO
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I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori disabili.
Sono esclusi i luoghi di lavoro già u>lizza> prima del 1° gennaio 1993, per i quali devono comunque essere ado]ate misure idonee a consen>re la mobilità e l'u>lizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
L’obbligo vige in par>colare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le rela>ve pulsan>ere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabineQ ed i pos> di lavoro u>lizza> ed occupa> dire]amente da lavoratori disabili.
ART.63 – REQUISITI DI SALUTE E SICUREZZA
1. le vie di circolazione, interne o all'aperto, che conducono ad uscite di emergenza devono essere sgombre per consen>rne l'u>lizzazione in ogni evenienza;
2. i luoghi di lavoro, gli impian> e i disposi>vi devono essere so]opos> a regolare manutenzione tecnica e devono essere elimina>, il più rapidamente possibile, i difeV rilevaP che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
3. i luoghi di lavoro, gli impian> e i disposi>vi devono essere so]opos> a regolare pulizia, per assicurare condizioni igieniche adeguate;
4. gli impian> e i disposi>vi di sicurezza des>na> alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, devono essere so]opos> a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
ART.64 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
PRINCIPI GENERALI
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a) devono essere ben difesi contro gli agenP atmosferici, e provvis> di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del >po di impresa e dell’aQvità fisica dei lavoratori;
b) devono avere aperture sufficien> per un rapido ricambio d’aria;
c) devono essere ben asciuV e ben difesi contro l’umidità.
d) avere le superfici dei pavimen>, delle pare>, dei soffiQ tali da poter essere pulite e deterse per o]enere condizioni adeguate di igiene
CONDIZIONI TECNICHE PER ADIBIRE LOCALI A LAVORI
CONTINUATIVI
PRINCIPI GENERALI
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� a) altezza ne]a non inferiore a 3 m;
� b) cubatura non inferiore a 10 m3 per lavoratore;
� c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m2.
All. IV PUNTO 1.2
DIMENSIONI
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LARGHEZZA E NUMERO DELLE PORTE Attività svolta Lavoratori
impegnati Larghezza porta Verso apertura Numero porte
Locali che comportano
rischio di esplosione o di
incendio
Inferiore a 5 unità
Nessun obbligo Le norme su handicap impongono 85-90 cm)
Nessun obbligo Minimo 1
Superiore a 5 unità 120 cm Verso
dell’esodo Minimo 1 ogni
5 lavoratori
All. IV punto 1.6
PORTE E PORTONI
LARGHEZZA E NUMERO DELLE PORTE ATTIVITÀ SVOLTA
LAVORATORI IMPEGNATI
LARGHEZZA PORTA
VERSO APERTURA
NUMERO PORTE
Locali che non
comportano rischio di
esplosione o di
incendio
Fino a 25 unità 80 cm Nessun obbligo Minimo 1
Da 25 a 50 unità 120 cm Verso dell’esodo Minimo 1
Da 51 a 100 unità 120 cm + 80 cm Verso dell’esodo 2
Oltre 100
120 cm + 80 cm + n.1 da 120 cm
ogni 50 persone o frazione compresa
fra 10 e 50
Verso dell’esodo
2 per le prime 100 persone + 1 ogni 50 ulteriori o frazione fra 10
e 50
All. IV punto 1.6 - Tutte le porte da 120 cm hanno una tolleranza del 5% (in pratica sono ammesse porte fino a 114 cm mentre per le porte da 80 cm sono ammesse tolleranze del 2%. (punto 1.6.5I) - Le porte possono essere in numero inferiore purchè la larghezza complessiva non vari (punto 1.6.4)
PORTE E PORTONI
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Larghezza di una porta o luce netta di una porta:
larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile
in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di
apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio)
PORTE E PORTONI
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TIPO DI PORTA AMMESSA/NON AMESSA
Porte scorrevoli vericalmente
Non ammesse nei locali di lavoro e di magazzino, se nello stesso ambiente non ci sono porte ad anta
(All.IV punto 1.5.8)
Porte tipo saracinesca a rullo
Porte girevoli su asse centrale
PORTE E PORTONI
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TIPO DI PORTA AMMESSA/NON AMESSA NOTE
Porte a vetri AMMESSE
Devono avere un segno identificativo all’altezza degli occhi, realizzati con vetri di sicurezza o protetti contro lo sfondamento (Punto 1.6.10)
Porte che si aprono nei due versi (a ventola)
AMMESSE SOLO SE TRASPARENTI
Devono avere un segno identificativo all’altezza degli occhi, realizzati con vetri di sicurezza o protetti contro lo sfondamento (Punto 1.6.9)
PORTE E PORTONI
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TIPO DI PORTA AMMESSA/NON AMESSA NOTE
Porte e portoni che si aprono verso l’alto AMMESSE
Devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisce loro di ricadere (Punto 1.6.13)
Porte e portoni ad azionamento meccanico
AMMESSE
devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica (Punto 1.6.14)
PORTE E PORTONI
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Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza
DEVONO ESSERE CONTRASSEGNATE
i n m a n i e r a a p p r o p r i a t a c o n segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente.
Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
(All.IV punto 1.5)
PORTE E PORTONI: Emergenza
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� I pavimen> des>na> al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose, e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
� Se vi sono possibili spandimen> di liquido i pavimen> devono avere superficie impermeabile e pendenza sufficiente per avviare i liquidi verso un punto di scarico
� Se il pavimento rimane bagnato, deve essere munito di grigliato. (All.IV punto 1.3.3 – 1.4.9)
PORTE E PORTONI
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� Vanno segnala> in modo opportuno tuQ gli ingombri che non possono essere elimina> da tali zone (es.ingombri fissi).
� Occorre affiancare alla segnale>ca orizzontale e ver>cale anche un'adeguata illuminazione dei passaggi.
� I pavimen> e i passaggi non devono essere ingombra> da materiali che ostacolino la normale circolazione.
� Se u>lizza> sia da pedoni che da veicoli la larghezza dei passaggi sia superiore di almeno 70 cm l’ingombro massimo dei veicoli. (All.IV punto 1.3 – 1.4.10 – 1.4.11 – 1.10)
� Nella misura in cui l'uso e l'a]rezzatura dei locali lo esigano per garan>re la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato (punto 1.4.5).
� Tu]e le impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi, pos> di lavoro o passaggi sopraeleva>, siano proteQ con parapeQ normali. (punto 1.4.12).
VIE DI CIRCOLAZIONE
PARAPETTO NORMALE All.IV punto 1.7.2.1
E’ considerato "normale" un parape\o che soddisfi le seguenP condizioni: a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un'altezza u>le di almeno 1 metro; c) sia cos>tuito da almeno due corren>, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assogge]ato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
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PARAPETTI
PARAPETTO NORMALE CON ARRESTO AL PIEDE
All.IV punto 1.7.2.2 E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il
parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15
centimetri. PARAPETTO “EQUIVALENTE” A QUELLO NORMALE
All.IV punto 1.7.2.3
E' considerata equivalente ai parapeQ “NORMALI” qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i la> aper>, non inferiori a quelle presentate dai
parapeQ stessi.
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PARAPETTI
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Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo, in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute di oggetti, tali luoghi devono essere adeguatamente segnalati, dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone
(Punto 1.4.6-1.4.8.)
VIE DI CIRCOLAZIONE IN ZONE DI PERICOLO
Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo
(Punto 1.4.7)
VIE DI CIRCOLAZIONE
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1. Le scale fisse a gradini, des>nate al normale accesso agli ambien> di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanP da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata ed alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito
2. De]e scale ed i rela>vi pianero]oli devono essere provvis>, sui la> aper>, di parape]o normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareP devono essere munite di almeno un corrimano.
All.IV Punto 1.7
SCALE FISSE A GRADINI
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SCALE COMUNI*
• Larghezza non inferiore a 1,2 metri • Pedata minima non inferiore a 30 cm • Somma fra due volte l’alzata e la pedata compresa fra 62 – 64 cm
* ad esempio che collegano più unità immobiliari -- ** cioè interne all’unità immobiliare
SCALE NON COMUNI**
• Larghezza non inferiore a 0,80 metri • Pedata minima non inferiore a 25 cm • Somma fra due volte l’alzata e la pedata compresa fra 62 – 64 cm
SCALE FISSE A GRADINI
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� Le rampe di scale devono avere una pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala
� Devono essere ben illuminate
� Avere superfici an>scivolo
� In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ul>mo gradino
� Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa fra 0,90/1,00 metro. Il corrimano su parape]o o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm
DM 14/06/89 N.236
SCALE FISSE A GRADINI
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Sui solai adibi> a deposito deve essere riportato in maniera ben visibile il carico massimo del solaio espresso in kg/m2. I carichi immagazzina> devono
rispe]are tale limite ed essere distribui> razionalmente ai fini della stabilità del solaio
(Punto 1.1.3)
SOLAI ADIBITI A GRADINI
1. Locali appositamente des>na> a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando quesP devono indossare indumenP di lavoro specifici e quando per ragioni di salute di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere dis>n> fra i due sessi e convenientemente arreda>. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenP lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibi> sono u>lizza> dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabili> e concorda> nell’ambito dell’orario di lavoro.
3. I locali des>na> a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicino ai locali di lavoro, aera>, illumina>, ben difesi dalle intemperie, riscalda> durante la stagione fredda e muni> di sedili. (Punto 1.12)
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SPOGLIATOI
4. Gli spogliatoi devono essere dota> di a]rezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave in apposiP armadieV i propri indumenP durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano aVvità insudicianP, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenen> in sospensione sostanze untuose od incrostan>, nonché in quelle dove si usano sostanze corrosive od infe]an> o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenP da lavoro devono essere separaP da quelli per gli indumenP privaP.
6. Gli spogliatoi devono: 1) avere superficie minima di m2 6 2) garan>re comunque una superficie di almeno m2 1,20 per ogni lavoratore che
presumibilmente li debba u>lizzare 3) quando il numero di dipendenP non è superiore a 3, lo spogliatoio dovrà
prevedere 2 m2 per ogni dipendente 4) nel caso di areazione ar>ficiale l’impianto deve garan>re un ricambio di almeno
2 vol/h in con>nuo
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SPOGLIATOI
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Numero WC
− 1 Wc ogni 10 addeV − 1 Wc per sesso (se > 5 addeV)
Requisi, generali
− non devono comunicare dire\amente con il locale di lavoro; − deve essere predisposto un idoneo anP-‐WC provvisto di lavabo se
quest’ulPmo non è previsto nei servizi; − ogni posto WC deve essere separato dagli altri e dall’anP-‐WC; − il divisorio tra WC in ba\eria può non essere a tu\a altezza; − il pavimento, le pareP (fino a 2 m) e la porta devono essere rifiniP
con materiale impermeabile, facilmente lavabili e disinfe\abili; − la porta di accesso deve essere apribile verso l’esterno e deve
essere dotata di serratura di emergenza azionabile dall’esterno e indicatore di presenza e nei casi di venPlazione arPficiale deve essere prevista una griglia o fessura di almeno 5 cm di altezza;
− disposiPvo per distribuzione di sapone liquido, asciugamani a perdere e/o aria
BAGNI E LAVABI
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Requisi, stru3urali
− superficie minima, fermo restante l’applicazione della normaPva sulle barriere archite\oniche: WC=1,50m2 ,rido\o a 1,20 se lavabo posto in anPbagno;
− altezza almeno 2,40 m.
Illuminazione e areazione WC e an,-‐WC
− di norma si richiede aerazione e illuminazione naturale; − in caso di comprovate esigenze tecniche si può ricorrere a sufficiente
illuminazione e aerazione arPficiali; − in caso di aspirazione meccanica l’impianto deve perme\ere 5 vol/h
se conPnua, ovvero assicurare almeno 2 ricambi ogni 5’ se funzionamento disconPnuo.
Riscaldamento − i locali devono essere riscaldaP durante la stagione fredda
Impianto idrico − i lavabi devono essere dotaP di acqua corrente calda e fredda; − i comandi dell’acqua devono essere preferibilmente non manuali
Lavabi − i lavabi devono essere in numero di almeno 1 ogni 5 addeV occupaP per turno
BAGNI E LAVABI
• In presenza di lavorazione che comportano un rischio di sporcarsi o di essere contamina> da sostanza pericolose devono essere previs> locali per docce separa> per uomini e donne o un'u>lizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
• Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergen> e per asciugarsi
• I locali delle docce devono avere dimensioni sufficien> per perme]ere a ciascun lavoratore di rives>rsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene: − deve essere prevista almeno una doccia ogni 5 addeH − la superficie in pianta di ogni vano doccia deve essere di almeno 1,50 mq
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DOCCE
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono so]opos> i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quan>tà sufficiente anche o]enuta con impian> di areazione
Se viene utilizzato un impianto di areazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante ed efficiente
Se sono u>lizza> impian> di condizionamento dell’aria o di ven>lazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano espos> a corren> d’aria fas>diosa.
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AREAZIONE
Gli ambienti di lavoro devono essere areati mediante infissi apribili prospettanti direttamente su spazi liberi o cortili di
dimensioni conformi al regolamento edilizio
1/8 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie fino a 100 m2
1/12 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre 100 m2 e fino a 1000 m2 con un minimo di 12,50 m2
1/16 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie superiore a 1000 m2 con un minimo di 83,50 m2
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AREAZIONE NATURALE
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DIVIETO DI FUMARE
} I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso tuQ i predeQ locali e luoghi di lavoro devono essere dota> di disposi>vi che consentono un’illuminazione ar>ficiale adeguata per salvaguardare la
sicurezza la salute ed il benessere dei lavoratori. } Gli impian> di Illuminazione devono essere installa> in
modo che non cos>tuiscono un rischio di infortunio per i lavoratori.
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ILLUMINAZIONE
Gli ambienti di lavoro devono essere illuminati con luce naturale. I rapporti delle superfici illuminanti sono stabili con
regolamento edilizio • 1/8 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie fino a 100 m2
• 1/10 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre 100 m2 e fino a 1000 m2 con un minimo di 12,50 m2
• 1/12 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie superiore a 1000 m2 con un minimo di 100 m2 E’ possibile integrare l’illuminazione naturale con illuminazione ar>ficiale
idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento.
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ILLUMINAZIONE
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LOCALI O TIPO DI LAVORO LUX
Ex DPR 303/56
Standards Europei
Deposito 10 100-200
Aree di passaggio 20 100-200
Lavori grossolani 40 200-400
Lvaori di media finezza (ill.generale) 20 200-400
Lavori di media finezza (ill.localizzata) 100 1000-2000
Lavori fini (ill.generale) 40 400-800
Lavori fini (ill.localizzata) 200 2000-4000
Lavori finissimi (ill.generale) 60 800-1200
Lavori finissimi (ill.localizzata) 300 4000-6000
ILLUMINAZIONE
} I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono par>colarmente espos> a rischi in caso di guasto dell'illuminazione ar>ficiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
} Le superfici vetrate illuminan> ed i mezzi di illuminazione ar>ficiale devono essere tenu> costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza
All.IV punto 1.10
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ILLUMINAZIONE
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ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
ILLUMINAZIONE DI RISERVA (Deve consenKre il proseguimento delle aHvità in corso senza alcun riferimento alla sicurezza delle persone)
Esodo Antipanico Aree con aVvità ad alto
rischio
ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (Ha la funzione di garanKre la sicurezza delle persone in caso di emergenza in mancanza dell’illuminazione ordinaria o naturale)
• VIE DI ESODO: deve illuminare adeguatamente tuPe le vie di uscita, compresi i percorsi interni, per consenKre la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita in luogo sicuro; inoltre, deve assicurare la pronta idenKficazione degli allarmi e delle aPrezzature anKncendio e di pronto soccorso poste lungo la via di esodo (2 lux/5 lux lungo scale e porte);
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
• ANTIPANICO: ha la funzione di evitare l’insorgere del panico nelle persone dovuto alla presenza del buio, permePendo alle stesse il raggiungimento e l’idenKficazione di una via di esodo (2 lux);
• AREE CON ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO: ha la scopo di garanKre la sicurezza sul lavoro delle persone addePe a lavorazioni potenzialmente pericolose e a consenKre l’avvio in sicurezza di procedure di arresto di processi o macchinari (pari al 10% dell’illuminamento ordinario e comunque non inferiore a 15 lux. L’illuminazione deve essere di Kpo permanente).
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ILLUMINAZIONE
1. E’ vietato des>nare al lavoro locali chiusi so]erranei o semiso]erranei.
2. Quando ricorrano par>colari esigenze tecniche possono essere des>na> al lavoro locali chiusi so]erranei o semiso]erranei. Il dl provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consen>re l’uso di locali chiusi so]erranei o semi so]erranei anche per lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche quando de]e lavorazioni non diano luogo a emissioni di agen> nocivi e vengano rispe]ate le norme del dl 81/08 e le condizioni del comma 2
ART.65
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LOCALI SOTTERRANEI O SEMINTERRATI
1. E’ vietato l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, gallerie, in ambien> e recipien>, condu]ure, caldaie ed ovunque sia possibile il rilascio di gas deleteri senza che sia stata accertata PREVENTIVAMENTE l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori o senza PREVIO RISANAMENTO dell’atmosfera mediante ven>lazione o altri mezzi idonei.
2. Il lavoratore deve essere legato con cintura di sicurezza, vigilato per tuta la durata del lavoro e fornito di apparecchi di protezione specifici per il rischio.
3. Il luogo di lavoro deve avere dimensioni tali da poter consen>re l’agevole recupero del lavoratore privo di sensi.
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LOCALI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
ART.65
Ai sensi dell’ar>colo 67 del D.Lgs.81/08, chi intende costruire, ampliare o modificare ambiente di lavoro in cui saranno occupa> presumibilmente più di tre
lavoratori, deve presentare una no>fica all’A.S.L.competente per territorio.
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NOTIFICA ex Art. 48
L’inizio di una aQvità industriale compresa tra quelle insalubri deve essere preceduta (almeno 15 giorni prima di avviare l’aQvità) da una no>fica scri]a al Sindaco (ar>colo 216, R.D. n. 1265/1934) ha facoltà
di vietarla o di prescrivere par>colari cautele.
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AZIENDE INSALUBRI
• Iscrizione Camera di Commercio • Cer>ficato di agibilità d’uso (DPR 380 del 06/06/2001) • No>fica art 67 DLgvo 81/08 • Autorizzazione sanitaria ( nei casi in cui è prevista da leggi
speciali p.es. alimen> ,farmaci ) • Cer>ficazioni di conformità degli impian> (DM 37 del 22/01/08) • Cer>ficazioni degli scarichi in atmosfera, tecnologici e di impa]o
acus>co • Classificazione aQvità insalubri • Cer>ficazione VVF
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DOCUMENTAZIONE
D.U.V.R.I. ART. 26
comma 3
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RISCHI DA INTERFERENZE
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SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
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SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
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SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
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SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
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SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
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SITUAZIONI CORRETTE/NON CORRETTE
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FINE
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