Gli obblighi formativi, di Veronica Galli

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Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

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Art.  37  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.  

 

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a informare, formare e addestrare i lavoratori sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

� INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

� FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

� ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Le specifiche sui contenuti dell’informazione e della formazione ai lavoratori sono contenute negli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08:

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

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1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

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Art.  37  -­‐    formazione  dei  lavoratori  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 37 - formazione dei lavoratori

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4.  La  formazione  e,  ove  previsto,  l’addestramento  specifico  devono  avvenire  in  occasione:  a)  della  cos9tuzione  del  rapporto  di  lavoro  o  dell’inizio  dell’u9lizzazione  qualora  si  tra=  

di  somministrazione  di  lavoro;      b)  del  trasferimento  o  cambiamento  di  mansioni;    c)  della  introduzione  di  nuove  a@rezzature  di  lavoro  o  di  nuove  tecnologie,  di  nuove  

sostanze  e  prepara9  pericolosi.    5.  L’addestramento  viene  effe@uato  da  persona  esperta  e  sul  luogo  di  lavoro.    6.  La  formazione  dei  lavoratori  e  dei  loro  rappresentan9  deve  essere  periodicamente  ripetuta  in  relazione  all’evoluzione  dei  rischi  o  all’insorgenza  di  nuovi  rischi.  

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7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni

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Art. 37 - formazione dei lavoratori

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La Formazione nel nuovo accordo stato-regioni

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

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Titolo III – Uso di attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale

Art. 71 Obblighi del datore di lavoro

�  Art. 71 comma 7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

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Art. 73 - Informazione e Formazione

�  Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,

affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una

formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a)  alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b)  alle situazioni anormali prevedibili.

�  Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono

esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro

presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate

direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

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�  In attuazione dell’art. 73 La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.

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Le attrezzature di lavoro individuate In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori l’Accordo prevede questo elenco: Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) Gru a torre Gru mobile Gru per autocarro Carrelli elevatori Trattori agricoli o forestali Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli) Pompe per calcestruzzo

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Accordo  Stato  Regioni  sulla  formazione  richiesta  per  l’abilitazione  degli  operatori  all’uso  delle  aDrezzature  di  cui  all’art  73  comma  5  D.lgs  81/08  

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Accordo  Stato  Regioni  sulla  formazione  richiesta  per  l’abilitazione  degli  operatori  all’uso  delle  aDrezzature  di  cui  all’art  73  comma  5  D.lgs  81/08  

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Percorso  formaGvo  aDrezzature  

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Percorso  formaGvo  aDrezzature  

Percorso  formaGvo  aDrezzature