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DIRITTO TRIBUTARIO
PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
NOZIONE DI TRIBUTO
Il tributo un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da altro
Ente Pubblico, destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici e deve
essere rapportato alla capacit contributiva.
Analizziamo nel dettaglio la definizione:
Il tributo un prelievo coattivo di ricchezza: significa, trasferimento
della ricchezza dalle tasche dei contribuenti alle casse dello Stato.
Il prelievo , anche, coattivo nel senso che da esso non ci si pu sottrarre.
Se il soggetto passivo (cio colui che deve pagare il tributo) si sottrae alpagamento il soggetto attivo (cio lo Stato o l'Ente pubblico) pu ricorrere
all'esecuzione forzata (trattandosi di una obbligazione coattiva).
Questo prelievo riguarda la ricchezza del soggetto, tale ricchezza si esprime
fondamentalmente sottoforma di denaro contante.
Tuttavia, non sempre vero, infatti, nelle imposte di successione il
pagamento poteva avvenire anche mediante opere d'arte,gioielli. Oggi sial'imposta sia il relativo pagamento sono stati aboliti. Ma i tributi possono
anche essere pagati mediante la cessione di un titolo di debito pubblico
(B.O.T. C.C.T.), al valore di mercato.
Il prelievo coattivo di ricchezza ha uno scopo ben preciso, infatti esso
destinato, al soddisfacimento di bisogni pubblici cio di quei bisogni che
riguardano l'intera collettivit.
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Bisogni pubblici in particolare sono quelli il cui soddisfacimento
necessario per l'esistenza stessa dell'ente pubblico; si pensi a riguardo
all'istruzione, alla sanit, alla pubblica sicurezza, cio quelli senza i qualiverrebbe meno lo Stato.
Rapportato alla capacit contributiva significa rapportato alla
disponibilit di ricchezza. Pi si ha disponibilit di ricchezza pi si
sottoposti al prelievo coattivo.
BISOGNI PUBBLICI DIVISIBILI E INDIVISIBILI
I bisogni pubblici si classificano poi in bisogni pubblici divisibili e in
bisogni pubblici indivisibili.
Un bisogno pubblico si dice divisibile quando possibile quantificare il
vantaggio che deriva al soggetto dal soddisfacimento di quel bisogno.
Esempio ne l'istruzione.
Un bisogno pubblico si dice indivisibile quando il soggetto non in grado
di determinare il vantaggio che deriva dal soddisfacimento di un dato
bisogno. Ad esempio l'ordine pubblico, la difesa dei confini danno un
vantaggio che non pu essere quantificato.
DIFFERENZA FRA TRIBUTO CONFISCA ED ESPROPRIAZIONE
Il tributo non il solo prelievo coattivo previsto dal nostro ordinamento
esistono altre due forme di prelievo coattivo che sono la confisca e
lespropriazione.
Pertanto il tributo, la confisca e lespropriazione sono tutti e tre prelievi
coattivi di ricchezza.
La confisca un prelievo coattivo di ricchezza ma ha due caratteristiche
peculiari:
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La prima che connessa alla violazione di una legge (invece il
presupposto del tributo non mai la violazione della legge),
mentreLa seconda che la confisca totale cio riguarda tutti beni di un soggetto
mentre nel tributo ci non pu avvenire innanzi tutto perch esiste un limite
costituzionale cio il fatto che il prelievo commisurato alla disponibilit
di ricchezza e quindi non sar mai totale in secondo luogo perch se il
prelievo fosse totale lo Stato non potrebbe l'anno successivo prelevare pi
nulla dal contribuente.
L'espropriazione anch'essa un prelievo coattivo di ricchezza ma (
questa la sua peculiarit) riguarda un solo un solo bene e deve essere
giustificato da una causa di pubblica utilit. Esempio tipico
lespropriazione di un terreno per costruire una strada pubblica. C' dunque
una prevalenza dell'interesse della collettivit rispetto all'interesse del
singolo che si vede tolto quel bene. Tuttavia caratteristica delle
espropriazione il cosiddetto ristoro cio prevista una indennit per il
soggetto sottoposto ad espropriazione, la quale dovrebbe essere pari al
valore del bene soggetto ad espropriazione. Pertanto il cosiddetto ristoro
costituisce una sorta di ricompensa per la perdita subita.
Da ci si vince che il tributo totalmente diverso dall'espropriazione
perch pur avendo in comune il fatto che entrambi devono essere
giustificati da una causa di pubblica utilit tuttavia dopo che si paga il
tributo non si ha mai diritto ad alcun indennizzo.
TRIBUTO DI SCOPO
Sappiamo, dal diritto finanziario, che per le entrate dello Stato non
prevista alcuna destinazione vige, infatti, il principio di non destinazione
delle singole entrate.
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Questo principio vale sempre tranne quando si in presenza del cosiddetto
tributo di scopo, il quale ha una sua particolarit, infatti, nella legge
istitutiva di esso sancita la finalit che si pone il Legislatore nel prevederequel determinato tributo (ci avviene specialmente nei casi di calamit
naturale come per i terremoti o allagamenti. Lo Stato in queste particolari
ipotesi pu decidere, per aiutare le popolazioni colpite da questo fatto, di
istituire un tributo il cui gettito sar destinato esclusivamente a questo tipo
di scopo previsto).
CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI
Nella nozione di tributo rientrano tre distinte ipotesi:
1) Imposta
2) Tassa
3) Contributo
Pertanto, si pu dire che il tributo il genus mentre limposta, la tassa e il
contributo sono le species.
Limposta, la tassa e il contributo sono sempre tributi pertanto rispondono
alla definizione generale di tributo ma al loro interno hanno delle
specificazioni che li differenziano.
IMPOSTA
All'interno della classificazione dei tributi il pi importante l'imposta.
L' importanza della gerarchia in diritto tributario data dal gettito, infatti,
dalle imposte lo Stato ricava il 98% del suo gettito.
L'imposta un prelievo coattivo di ricchezza destinato al soddisfacimento
di bisogni pubblici indivisibili e deve essere rapportato alla capacit
contributiva.
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Rispetto alla definizione generale abbiamo solo specificato a quale tipo di
bisogno pubblico destinata limposta (esempi sono l'irpef e l'Iva).
TASSA
La tassa un prelievo coattivo di ricchezza destinato a soddisfacimento di
bisogni pubblici divisibili prestati su domanda.
La domanda dunque un elemento essenziale e identificativo della tassa.
L'obbligazione tributaria scatta solo dopo che si presentata la domanda
per cui l'obbligatoriet della tassa nasce solo dopo che scattata la richiesta
del servizio.
CONTRIBUTO
Il contributo un prelievo coattivo di ricchezza destinato al
soddisfacimento di bisogni pubblici divisibili riguardanti determinate
categorie di soggetti (e non l'intera collettivit) e il gettito di esso dovrebbe
essere ad esclusivo vantaggio di quelle stesse categorie.
In altri termini il gettito dai contributi dovrebbe essere destinato alla stessa
categoria che li versa.
Esempio: gli avvocati pagano dei contributi previdenziali che servono non
per l'intera collettivit ma dovrebbero servire per pagare le pensioni degli
avvocati in pensione. In realt lo Stato ha pi volte utilizzato il gettito
proveniente da questi contributi destinandolo ad altri bisogni pubblici per
cui le casse degli enti previdenziali si sono depauperate delle proprie
ricchezze.
La differenza tra contributo e tassa risiede nel fatto che il contributo non
richiede la domanda del servizio da parte del soggetto.
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LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Le Fonte del diritto tributario sono gli atti da cui scaturisce il diritto
tributario.Le fonti del diritto tributario sono:
1. La costituzione
2. Gli atti comunitari
3. Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge
4. Legge regionale
5. Regolamenti di esecuzione.
Quest'ordine non casuale, infatti, l'ordine gerarchico importante perch
la fonte di grado inferiore non pu mai essere in contrasto con la fonte di
grado superiore.
GLI ATTI COMUNITARI
Gli atti comunitari che sono fonte del diritto tributario sono:
1. I regolamenti comunitari
2. Le direttive
3. Le decisioni della corte di giustizia europea.
REGOLAMENTI COMUNITARI
I regolamenti comunitari, sono atti a carattere normativo, che hanno la
caratteristica di essere immediatamente esecutivi all'interno della comunit
europea, cio trovano applicazione nello stesso momento in cui sono
emanati senza bisogno di una legge interna che li ratifichi.
I regolamenti sono immediatamente esecutivi perch sono fonte di grado
superiore rispetto alla legge ordinaria.
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Per cui anche se la legge ordinaria prevede qualcosa di diverso rispetto al
regolamento comunitario quest'ultimo deroga alla legge nel senso che in
caso di contrasto si applica il regolamento comunitario.
LE DIRETTIVE
Le direttive si distinguono in:
Direttive generiche
Direttive specifiche.
Le direttive generiche, che contengono di norma un indirizzo o unobbiettivo che i singoli Stati membri devono raggiungere, non sono
automaticamente esecutive ; hanno bisogno, infatti, di una legge interna (o
decreto legge o decreto legislativo) che le recepisca e le renda applicabili.
Le direttive specifiche hanno la stessa rilevanza dei regolamenti
comunitari, infatti, sono direttamente esecutive e riguardano singole
ipotesi, fattispecie specifiche e non intere materie.
DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
La Corte di Giustizia europea un organismo comunitario che risolve
eventuali controversie tra gli Stati membri in ordine, ad esempio,
allinterpretazione delle norme comunitarie o tra una normativa interna e
quella comunitaria.
Le parti del processo possono essere:
Due Stati membri
Un cittadino e lo Stato
Tra due cittadini di nazionalit differenti
Lo Stato e una Regione.
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Le decisioni emesse dalla Corte di Giustizia Europea sono fonti
limitatamente ai soggetti che sono parti di quel giudizio. Per gli altri Stati
avranno valore di precedenti giuridici (giudiziario).
LA LEGGE ORDINARIA E GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
La legge ordinaria quella approvata in lettura congiunta dai due rami del
Parlamento ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il fatto che la legge non sia immediatamente esecutiva un limite per la
legge tributaria mentre la velocit in materia fiscale di fondamentale
importanza.
Infatti, fonte del diritto tributario non solo la legge ordinaria ma anche gli
atti aventi forza di legge ossia i decreti legge e i decreti legislativi.
Il decreto-legge incontra i limiti della necessit e dell'urgenza. Il decreto
legge ha carattere temporaneo dato che entro 60 gg decade ex tunc se non
convertito in legge e non si pu generalizzare perch ha una funzione
particolare.
I decreti legislativi nascono in base ad una legge delega, attraverso la
quale il Parlamento d mandato al Governo di legiferare in sua vece,
delimitandone i limiti.
I decreti legislativi si giustificano per il fatto che il Parlamento non essendo
un esperto in materia fiscale demanda la materia all'organo competente,
tecnico cio il Governo.
LE LEGGI REGIONALI
Il potere delle Regioni in materia fiscale previsto dall'articolo 119 della
Costituzione che attribuisce alle stesse autonomia finanziaria.
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L'autonomia finanziaria, consiste nella possibilit da parte delle Regioni di
gestire sia le entrate che le spese.
Tuttavia di fatto le Regioni non hanno alcun potere impositivo e ci legato a un problema di gerarchia delle fonti.
Infatti, le Legge Regionale si situa al quarto posto nellambito della
gerarchia delle fonti e pertanto si deve necessariamente adeguare alle altre
tre fonti che la precedono e quindi non pu disporre diversamente da
quanto gi previsto dalle fonti ad essa sovraordinate.
Questa circostanza comporta che se si vuole prevedere con una legge
regionale un tributo bisogna prima accertarsi che quello stesso tributo non
sia gi previsto con un atto gerarchicamente superiore ad esempio con una
legge statale.
La regione, infatti, non potr mai colpire ad esempio il reddito delle
persone fisiche perch gi esiste un'imposta erariale che colpisce quella
tipologia di reddito.
Quindi, una legge regionale dovrebbe colpire ci che non colpito dalle
altre fonti cosa in concreto impossibile dal momento che tutto tassato dal
regime erariale.
Lo Stato, che si pone l'obiettivo di andare verso il federalismo fiscale, ha
previsto dei tributi locali non per in senso stretto cio non sono istituiti
con una legge regionale ma sono tributi previsti da una legge ordinaria o da
atti aventi forza di legge il cui gettito va a favore delle regioni (pensiamo
all' IRAP imposta regionale sulle attivit produttive).
La regione siciliana, in riferimento ai tributi, ha una peculiarit ossia che
tutti i tributi pagati in Sicilia restano all'interno della regione; per cui
l'IRPEF, che un'imposta erariale, pagata in Sicilia resta in Sicilia.
Questa regola trova un eccezione.
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Alcuni tributi, come l'imposta di fabbricazione, imposta di bollo e dei
monopoli fiscali rimangono di appannaggio dello Stato.
Ma a parte questa eccezione tutto il gettito delle altre imposte viene giratodallo Stato alle Regioni a statuto speciale.
Proprio per questo motivo riconosciuta alla regione Sicilia la possibilit
di prevedere esenzioni o agevolazioni di imposta.
I REGOLAMENTI DI ESECUZIONE
I regolamenti sono atti generali a contenuto normativo.
Sono atti generali in quanto rivolti ad una pluralit di soggetti;
sono a contenuto normativo in quanto hanno forza di legge ma non sono
n legge n atti aventi forza di legge.
Secondo l'articolo 23 della Costituzione:
"nessuna prestazione personale o patrimoniale pu essere imposta se non
in base ad una legge".
A questo punto viene da chiedersi come mai i regolamenti che non sono
non sono n legge n atti aventi forza di legge sono fonte del diritto
tributario?
Si deve subito precisare che sono fonte del diritto tributario solo i
regolamenti di esecuzione. I regolamenti di esecuzione sono fonte del
diritto tributario in quanto traggono la loro legittimit dalla legge perch
la legge stessa che fa un esplicito rinvio al regolamento di esecuzione.
ESEMPIO: Esiste una norma che obbliga chiunque abbia percepito reddito
a compilare la dichiarazione dei redditi su un modulo oggi chiamato
Modello Unico (unico perch allinterno di esso si pagano tutte le imposte),
questo modulo previsto con Decreto Ministeriale. La dichiarazione dei
redditi deve essere presentata ogni anno sul modulo (Unico) che verr di
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anno in anno approvato con un decreto ministeriale che altro non che un
regolamento di esecuzione.
Se manca il modulo cio non viene emanato il decreto ministeriale le leggenon ha esecuzione. Il regolamento di esecuzione serve, appunto, a dare
esecuzione alla legge se questa rinvia espressamente al regolamento di
esecuzione.
Lo scopo dei regolamenti di esecuzione quello di rendere pi esplicito di
contenuto della legge e di dare pratica attuazione ad essa.
I regolamenti di esecuzione possono essere emanati dalle seguenti autorit:
Il singolo Ministro ad esempio il Ministro delleconomia (D.M decreto
ministeriale)
Lintero consiglio dei Ministri firmato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM decreto pres. del consiglio)
Pi Ministri in concerto fra loro (decreti interministeriali.).
MEZZI DI TUTELA DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
Due sono i mezzi di tutela dal regolamento di esecuzione (qualora esso sia
ritenuto lesivo dei diritti del contribuente), dal momento che non si pu
intraprendere la strada dell'eccezione di incostituzionalit visto che non
n legge n atto avente forza di legge in quanto sono atti generali a
contenuto normativo.
MEZZO DI TUTELA DIRETTO: consiste nella possibilit di impugnare
il regolamento dinanzi al tribunale amministrativo regionale in quale potr
respingere la richiesta o ritenerla legittima. Se la tesi viene condivisa dal
TAR questo annuller il regolamento ex tunc cio fin da allora come se non
fosse mai esistito ed avr efficacia erga omnes; pertanto questa pronuncia
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non riguarda soltanto chi ha impugnato il regolamento ma anche tutti gli
altri soggetti.
MEZZO DI TUTELA INDIRETTO: in questo caso non si impugna,davanti al giudice tributario, direttamente il regolamento ma si impugna
l'atto su cui si fonda il regolamento stesso. In sostanza, con questo secondo
mezzo di tutela, si vuole dimostrare che l'atto (l'avviso di accertamento)
illegittimo perch si fonda su un provvedimento illegittimo ossia il
regolamento. Il giudice tributario se riterr illegittimo l'atto impugnato lo
annuller (cio annuller l'atto impugnato e non il regolamento in
sostanza il caso opposto al precedente). In concreto la pronuncia del
giudice comporter la disapplicazione del regolamento e non il suo
annullamento.Questa pronuncia ha una rilevanza estremamente pi limitata
rispetto a quella del Tar perch la disapplicazione dal regolamento riguarda
solo quella singola e determinata fattispecie, per tutti gli altri contribuenti il
regolamento continuer ad avere efficacia. La pronuncia del giudice
all'esterno di quel giudizio potr valere al massimo come precedente
giurisprudenziale.
ATTI CHE NON SONO FONTE DEL DIRITTO TRIBUTARIO
Perch un atto sia fonte del diritto tributario deve avere contenuto
obbligatorio contemporaneamente per tre categorie di soggetti, che sono:
1. I contribuenti
2. Gli organi dell'amministrazione finanziaria
3. Il giudice tributario.
Basta che anche una di queste categorie non si obbligata a seguire questi
atti che tali atti non saranno fonte del diritto tributario.
Esistono atti che hanno una grande rilevanza per il diritto tributario pur non
essendone sue fonti questi sono:
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1. Circolare ministeriale
2. Note ministeriali
3. Risoluzioni ministeriali
CIRCOLARI MINISTERIALI
Fra gli atti che non sono fonti del diritto tributario ma che per esso hanno
una grande rilevanza, le Circolari ministeriali occupano il primo posto.
Le circolari che hanno rilevanza ai fini del diritto tributario sono quelle
interpretative. Esse sono emesse dal Ministro delleconomia o per meglio
dire portano la sua firma dal momento che nella maggior parte dei casi non
sono scritte materialmente da lui la firma, infatti, serve a far assumere la
responsabilit al Ministro.
Le circolari sono dette interpretative proprio perch la funzione di queste
quella di esplicitare e quindi di interpretare pi compiutamente il
significato e la portata di una determinata norma.
Infatti, le norme tributarie sono spesso di difficile interpretazione o possono
essere suscettibili di diverse interpretazioni a causa dellambiguit del
linguaggio utilizzato dal legislatore.
In sostanza tramite le circolari interpretative noi veniamo a conoscenza del
pensiero del ministro su una determinata norma.
Pertanto, la funzione principale di queste circolari quella di rendere
un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale di una determinata
norma.
Il Ministro certo del raggiungimento di questo fine in virt del rapporto di
gerarchia. Egli infatti, al vertice del ministero delle finanze (economia),
l'autorit pi alta conseguentemente tutti gli altri soggetti si devono
uniformare alle sue interpretazioni.
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Per cui gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria nel momento in
cui viene emanata una circolare ministeriale si devono adeguare a quella,
dal momento che essa l'interpretazione voluta dal Ministro.Le circolari, dobbiamo precisare, sono obbligatorie solo per
l'amministrazione finanziaria o meglio per i dipendenti
dellamministrazione finanziaria dato il rapporto di gerarchia che li lega al
Ministro.
Non sono altrettanto obbligatorie per i contribuenti e per il giudice
tributario, i quali non sono minimamente vincolati al contenuto delle
circolari.
Le ultime due categorie,infatti, non si trovano in una posizione di
dipendenza gerarchica nei confronti del Ministro delleconomia e
conseguentemente non sono obbligati ad uniformarsi alle interpretazioni
rese dal ministro.
Infatti, il contribuente pu liberamente decidere di adeguarsi
all'interpretazione della circolare e in questo caso se dovesse essere
soggetto ad un controllo da parte dellamministrazione finanziaria non
subir contestazioni di sorta da parte di essa.
Ma a questo punto viene da chiedersi cosa accade al contribuente che
decide di non adeguarsi alla circolare?.
Se il contribuente non si adegua all'interpretazione data dal Ministro e ne
fornisce una a lui pi favorevole corre il rischio, nel caso in cui venga
sottoposto a controllo, di subire una contestazione da parte
dell'amministrazione finanziaria per l'errata interpretazione della legge e
quindi per il non adeguamento alla circolare.
Il contribuente a sua volta pu impugnare l'atto, con cui l'amministrazione
finanziaria gli contesta la mancata conformit alla circolare, dinanzi al
giudice tributario.
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Dinanzi al giudice tributario amministrazione finanziaria e contribuente
sono sullo stesso piano, spetter al Giudice risolvere la questione fornendo
la propria interpretazione.Sar compito del contribuente cercare di dimostrare che la sua
interpretazione esatta e sar invece compito dell'amministrazione
finanziaria dimostrare il contrario.
I contribuenti, a tal fine vengono coadiuvati da appositi soggetti che sono
gli avvocati tributaristi ai quali sar affidato il compito di fornire una
interpretazione della norma la pi favorevole possibile per il contribuente
pur rimanendo nell'ambito della legge e soprattutto in sede di contenzioso
l'avvocato dovr difendere quella scelta.
A riguardo si devono tenere distinti due concetti fondamentali che sono
quelli di evasione e di elusione.
Levasione significa sottrarre ricchezza allimposizione.
Lelusione sottrarre ricchezza allimposizione in modo legale.
CIRCOLARI CHE SI RIPETONO NEL TEMPO
Molto spesso accade che, emessa una circolare su una determinata norma,
il Ministro delleconomia cambi idea ed emette una seconda circolare con
una interpretazione diversa rispetto a quella data in precedenza.
Nella maggior parte dei casi la nuova circolare sar ancora pi restrittiva
della precedente.
Pensiamo al caso di un contribuente che sia adeguato alla prima circolare
per raggiungere il cosiddetto stato di tranquillit fiscale perch in caso di
controllo nessun organo dell'amministrazione finanziaria potr sollevare
alcuna contestazione dal momento che si adeguato alla circolare ma pu
accadere che nel frattempo venga emessa una seconda circolare ancora pi
restrittiva della prima e che decida di non adeguarsi.
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Se a seguito di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria
viene contestato al contribuente il mancato adeguamento alla seconda
circolare (dal momento che per essa la prima non esiste pi) il contribuentepu decidere di impugnare l'atto dinanzi al giudice il quale, non essendo
dipendente dell'amministrazione finanziaria, pu decidere secondo il suo
libero convincimento.
A questo punto le ipotesi sono due:
Il giudice pu ritenere la prima circolare l interpretazione esatta
Il giudice pu condividere l 'interpretazione data con la seconda circolare.
In questa seconda ipotesi, ed questo il problema delle circolari che si
susseguono nel tempo se il giudice ritiene fondata la seconda circolare il
contribuente, ovviamente perde, per pu chiedere al giudice la non
applicazione delle sanzioni e pagare solamente la maggiore imposta e gli
interessi.
Ci possibile in base ad una norma presente all'interno del processo
tributario questa la norma sull'errore.
Questa norma sinteticamente afferma che "se sussistono dei dubbi circa la
portata e l'ambito di applicazione di una norma il giudice pu disapplicare
le sanzioni".
RISOLUZIONI MINISTERIALI
Sono risposte fornite dal Ministro dell'economia su quesiti formulati dai
contribuenti che abbiano dubbi in materia tributaria.
Non essendoci un rapporto di gerarchia tra i contribuenti e il ministro
dell'economia le risoluzioni non sono vincolanti per il soggetto che le
richiede.
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Dal momento che in tempi della risposta sono molto lunghi (di solito
passano 4 o 5 anni) le risoluzioni possono risultare del tutto inutili al
soggetto che ne fa d'inchiesta ma possono servire ad altri contribuenti.Le risoluzioni sono pubblicate nelle riviste specializzate in modo tale che
se in futuro un contribuente dovesse avere un problema simile o addirittura
identico a quello presentato dall'altro contribuente qualche anno prima
soccorrerebbe in tal caso la risoluzione pubblicata con riferimento al
quesito passato.
Ma affinch il secondo contribuente possa utilizzare la risoluzione
necessario che nel frattempo la norma non sia cambiata.
Nel 99% dei casi la norma per cambia e quindi la risoluzione spesso non
serve a nulla.
NOTE MINISTERIALI
Sono risposte che il Ministro dell'economia fornisce su quesiti specifici
posti da un organo periferico dell'amministrazione finanziaria.
La risposta, in questo caso, assolutamente vincolante per cui
l'amministrazione periferica una volta ricevuta la nota ministeriale cessa di
avere discrezionalit e dovr adeguarsi ad essa.
Ci avviene di regola in tempi brevi 15, 20 giorni al massimo perch c' un
forte interesse da parte del ministro di far si che i suoi uffici vadano avanti.
Le note ministeriali sono assolutamente irrilevanti sia per il contribuente
sia per il giudice tributario.
COSTITUZIONE
Della Costituzione italiana ai fini del diritto tributario sono importantissimi
gli articoli 23 e 53.
L'articolo 23 afferma che:
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"nessuna prestazione personale o patrimoniale pu esser imposta se non in
base alla legge".Commentiamo nel dettaglio la norma.
Prestazione patrimoniale : Le prestazioni a contenuto patrimoniale quella
prestazione per il cui adempimento necessario l'esborso di una somma di
denaro (ad esempio il tributo prestazione ha contenuto patrimoniale).
Prestazione personale: Le prestazioni a contenuto personale sono quelle
che per il cui adempimento necessaria un'attivit prestata dal soggetto
passivo (ad esempio il servizio militare).
Ovviamente ai fini del diritto tributario ci interessa la parte della norma
che riguarda le prestazioni patrimoniali.
In virt di questo articolo, inoltre, nessuna prestazione personale o
patrimonialepu essere imposta se non in base alla legge.
Pertanto la norma in esame pone il principio della riserva di legge che
costituisce un limite per lo stesso legislatore ed posta a garanzia dei
soggetti chiamati ad adempiere.
Il problema fondamentale nell'interpretazione di questo articolo come
costituente ha ritenuto che si debba intendere per legge.
Al riguardo si fronteggiano due tesi:
La teoria della riserva di legge assoluta
La teoria della riserva di legge relativa.
TEORIA DELLA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA E TEORIA
DELLA RISERVA DI LEGGE RELATIVA
Per i sostenitori della teoria della riserva di mezza assoluta per legge si
deve intendere solo la legge ordinaria (formale)cio quella approvata dai
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due rami del Parlamento secondo la procedura prevista dalla nostra
costituzione (escludendo perci gli atti aventi forza di legge).
Di contro i sostenitori della teoria della riserva di legge relativasostengono che il Costituente per legge ha voluto intendere non solo la
legge ordinaria ma anche gli atti aventi forza di legge (ossia i decreti legge
e i decreti legislativi) cio, in altri termini, sia la legge in senso formale sia
la legge in senso sostanziale.
La diatriba nasce dal fatto che i sostenitori della teoria della riserva assoluta
sostengono che se il Costituente avesse voluto includere i decreti legge e i
decreti legislativi avrebbe potuto menzionare oltre alla Legge i decreti
legge e i decreti legislativi e quindi per legge la Costituzione intende solo
la legge ordinaria formale.
Di contro i fautori della teoria della riserva di legge relativa sostengono che
vero che il potere legislativo appartiene al Parlamento (mentre i decreti
legge e i decreti legislativi sono atti emanati dal Governo che rappresenta il
potere esecutivo)
Per su questi atti il controllo da parte del potere legislativo c' sempre
infatti o successivo come nel caso dei decreti legge che devono essere
convertiti in legge entro 60 gg pena la loro decadenza ex tunc come se non
fossero mai esistiti oppure il controllo preventivo come nel caso dei
decreti legislativi che sono emanati a seguito di una legge delega il cui il
Parlamento fissa i criteri cui il Governo deve uniformarsi.
Ma le due teorie non divergono solo su questo punto, infatti per i
sostenitori della teoria della riserva assoluta la legge ordinaria deve
contenere tutti gli elementi dell'imposta; di contro i fautori della teoria delle
riserva di legge relativa sostengono che basta che siano presenti gli
elementi fondamentali dell'imposta cio :
1. Soggetti passivi
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2. Soggetti attivi
3. Presupposto
4. Aliquota5. Base imponibile
Inoltre, in riferimento all'aliquota, i sostenitori della riserva relativa
affermano che non necessario che essa venga stabilita in modo specifico
sufficiente che l'aliquota venga stabilita tra un minimo e un massimo
devolvendo poi ad un altro soggetto la determinazione specifica (ad
esempio l'aliquota ICI viene stabilita tra il 4 per 1000 e il 7 per 1000 sar
poi ogni singolo comune a deliberata annualmente).
PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA
Il primo comma dell'articolo 53 della Costituzione italiana afferma che:
"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacit contributiva".
Esaminiamo la norma puntualmente:
Con il termine "Tutti" il Costituente intende tutte le persone sia fisiche che
giuridiche che intraprendono un rapporto di natura economica con il
territorio dello Stato italiano (residenti o no ).
Cosa vuol dire che pongono in essere un rapporto di natura economica?
Ad esempio lo pongo in essere lavorando e quindi producendo reddito
oppure facendo un acquisto.
Pensiamo al caso di uno straniero che acquista un souvenir in Italia e su
questo ovviamente paga l'Iva quindi in questo modo questo soggetto
intraprende un rapporto di natura economica con lo Stato anche se
straniero.
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Le imposte, infatti, non sono pagate soltanto dai cittadini italiani ma da tutti
coloro che pongono in essere un rapporto di natura economica con lo Stato.
Il verbo "sono tenuti" evidenzia la presenza di un obbligo cio quello delpagamento dei tributi.
Al cittadino non lasciata discrezionalit o scelta in quanto si tratta di una
norma tributaria e la norma tributaria ha carattere cogente cio una norma
coattiva. Di conseguenza se il cittadino non adempie l'obbligazione
tributaria, chi non osserva questobbligo verr sottoposto ad esecuzione
forzata. E' un'attivit coercitiva che lo Stato pone in essere per i propri fini.
La locuzione "a concorrere alle spese pubbliche" si rivolge pi che al
singolo contribuente si rivolge allo stesso legislatore. Cio questa norma
obbliga il Legislatore a far si che il gettito dei tributi sia destinato alle spese
pubbliche. Pertanto questa norma pone un limite allo stesso legislatore,
infatti, questo articolo vuole che, a prescindere dallo strumento che lo Stato
utilizzer per gestire le entrate, queste abbiano una finalit, una
destinazione ben precisa ossia finalizzata alle spese pubbliche.
Se il legislatore costituente non avesse previsto una tale norma in via di
principio il gettito dei tributi avrebbe potuto essere destinato, impiegato per
altre finalit.
"In ragione della capacit contributiva" quando si dice "in ragione" non
si vuol dire in proporzione perch se cos fosse ci sarebbe un contrasto tra il
primo e secondo comma dell'articolo 53 della costituzione perch il
secondo comma parla di un principio di progressivit allora quando
leggiamo nella costituzione "in ragione" si vuole dire in rapporto alla
propria capacit contributiva.
In merito al concetto o meglio su cosa si deve intendere per capacit
contributiva non esiste una definizione univoca di questa espressione.
Anzi in merito sono stati spesi fiumi d'inchiostro.
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Tuttavia in questa sede parliamo solo di tre teorie.
PRIMA TEORIA (minoritaria)Secondo i sostenitori di questa teoria la capacit contributiva va posta
sullo stesso piano della capacit giuridica ma mentre quest'ultima
connaturata al soggetto infatti si acquista al momento della nascita; la
capacit contributiva non si acquista con la nascita ma attraverso una
manifestazione di ricchezza.
SECONDA TEORIA (minoritaria) c.d. Rivalutativa
I sostenitori di questa teoria identificano la capacit contributiva con il
godimento di servizi pubblici. Questa teoria prende le mosse da una visione
liberale dello Stato la cui logica fondamentale quella del do ut des nel
senso che i servizi vengono concessi dopo il pagamento dei tributi. Per cui
pi si gode di servizi pubblici pi si ha capacit contributiva pi si deve
concorrere alle spese pubbliche. Questa teoria non condivisibile
innanzitutto perch c' problema di quantificare il godimento di servizi
pubblici e poi perch non sempre il godimento dei servizi pubblici
evidenzia una disponibilit a concorrere alle spese pubbliche pensiamo al
riguardo ai barboni.
Inoltre lo stato italiano non uno stato liberale ma sociale che tende ad
intervenire direttamente chi ne ha di bisogno.
TERZA TEORIA maggioritaria
La terza teoria che quella pi condivisibile afferma per la capacit
contributiva si deve intendere una disponibilit di ricchezza qualificata.
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Cosa vuol dire disponibilit di ricchezza? La disponibilit di ricchezza la
capacit contributiva. Per cui affinch un soggetto evidenzi capacit
contributiva deve avere disponibilit di ricchezza ma questa ricchezza qualificata nel senso che deve avere delle peculiarit, dei caratteri.
Ma come si fa a sapere se un soggetto ha disponibilit di ricchezza ?
Esistono a riguardo degli indici dei rivelatori di disponibilit di ricchezza
(= capacit di ricchezza) che sono due diretti o immediati e due indiretti o
mediati.
Indici diretti sono:
1. Il reddito: una ricchezza nuova che si aggiunge ad una ricchezza
preesistente, la ricchezza nel suo formarsi. Quindi la visione della
ricchezza nel suo divenire, la sua visione dinamica.il reddito un
indice immediato, diretto di ricchezza perch conoscendo il reddito
conosco la disponibilit di ricchezza di un soggetto.
2. Il patrimonio: ci che un soggetto possiede in un determinato
istante. Questa la visione storica della ricchezza. Il patrimonio
indice diretto della ricchezza perch conoscendo cosa un soggetto
possiede si pu intuire la sua disponibilit di ricchezza.La tassazione
sul patrimonio sorta solo nel 1992 la classe politica infatti era
contraria a questa forma di tassazione.
Indici indiretti sono:
1. I consumi: per consumo si intende all'acquisto di un bene.
2. I Trasferimenti di ricchezza: in particolare ci si riferisce al
trasferimento di diritti sui beni immobili.
Perch i consumi sono indici mediati di ricchezza?
Attraverso i consumi di un soggetto in via mediata si pu percepire la
ricchezza, di cui non conosciamo l'ammontare in via diretta e immediata
ma attraverso quel fatto (cio il consumo) ricostruiamo la ricchezza.
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CARATTERI DELLA CAPACITA CONTRIBUTIVALa capacit contributiva deve avere delle caratteristiche, infatti, la capacit
contributiva abbiamo detto essere qualificata cio caratterizzata da alcune
peculiarit che sono:
1. Attualit.
2. Personalit.
3. Effettivit.
4. Eccedenza rispetto al minimo vitale
PERSONALITA
La caratteristica della personalit evidenziata dallo stesso Legislatore
all'articolo 53 della Costituzione.
Infatti, quando si afferma che tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacit contributiva; il "loro" presente
all'interno della norma equivale a propria.
Infatti, ogni singolo soggetto evidenzia la propria personale capacit
contributiva pertanto non pu esistere un soggetto che risponda della
capacit contributiva di un altro.
La prova evidente che la capacit contributiva personale discende
dallincostituzionalit di una norma (dichiarata nel 1979)risalente al 1974
che prevedeva il cumulo dei redditi dei coniugi cio i redditi della moglie
venivano cumulati a quelli del marito facendo non solo crescere la base
imponibile e di conseguenza laliquota da applicare, ma anche facendo
rispondere un altro progetto di un reddito non proprio.
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ATTUALITA'
Il carattere dell'attualit frutto dell'interpretazione letterale dell'articolo 53
della Costituzione in cui si dice che "tutti sono tenuti". Il legislatore, infatti,utilizza il presente.
Inoltre, questa caratteristica discende anche dalla considerazione che non si
pu di certo fare riferimento alla disponibilit di ricchezza passata o futura
ma solo a quella attuale.
Ma viene da chiedersi cosa si intende per presente. A riguardo la Corte
Costituzionale ha ritenuto che si deve fare riferimento all'anno di imposta.
Quindi per presente si deve intendere il periodo d'imposta che coincide con
l'anno solare ossia dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno .
Al riguardo ci si chiede se in diritto tributario ci possono essere norme
retroattive.
Per la verit nella costituzione italiana non c' un principio di carattere
generale che sancisce l'irretroattivit delle norme tributarie allora il
problema fu risolto rivolgendo le indagini alle disposizioni preliminari al
codice civile, in cui all'articolo 11 si dice che "la legge non dispone che per
l'avvenire essa non ha effetto retroattivo".
Tuttavia al riguardo sorge un problema, in quanto le disposizioni
preliminari al codice civile sono previste con legge ordinaria quindi, una
legge dello stesso grado pu in qualunque momento derogare a questo
principio mentre, invece, per le fonti gerarchicamente subordinate alla
legge il principio di irretroattivit ha valore inderogabile.
Pertanto non esiste in materia tributaria un principio di carattere generale
che sancisca l'irretroattivit delle norme tributarie tuttavia, con
uneccezione a tale regola posta per le norme che regolano il concetto di
capacit contributiva.
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Questa eccezione esiste non perch esiste un principio che violi
espressamente la retroattivit di questa norme ma perch sappiamo che la
capacit contributiva deve essere attuale cos come sancito dall'articolo 53della costituzione (tutti sono tenuti). Per cui tutte le norme che coinvolgono
la capacit contributiva devono essere attuali, perch se la capacit
contributiva, in virt dellart.53, deve essere attuale allora anche le norme
tributarie devono essere attuali perch se c una norma tributaria non
attuale contraria alla capacit contributiva.
Se emanata una norma tributaria lattualit della capacit contributiva
contagia la norma tributaria.
Ne consegue che non possono essere retroattive, in quanto riguardano il
concetto di capacit contributiva:
Le norme che istituiscono nuovi tributi.
Le norme che aumentano le aliquote di tributi gi esistenti.
Le norme che revocano agevolazioni fiscali.
ECCEDENZA RISPETTO AL MINIMO VITALE
Tale caratteristica si evidenzia dal combinato disposto degli articoli 36 e 53
della costituzione.
Il principio del minimo vitale sancito dall'articolo 36 il quale statuisce
che:
"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit e
alla qualit del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s e
alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa".
Interpretando le due norme (artt. 36 e 53 della costituzione) in modo
armonioso possiamo affermare che la capacit contributiva di un soggetto,
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ossia quella disponibilit di ricchezza che lo obbliga a concorrere alle spese
pubbliche si manifesta solo oltre ci che gli serve per vivere cio oltre il
limite che serve a s e alla propria famiglia per mantenere un'esistenzalibera e dignitosa.
A questo punto viene da domandarci come si determina il minimo vitale
(cio quanto serve per ad un soggetto per vivere).
La determinazione del minimo vitale di fondamentale importanza perch
oltre quella soglia si evidenzia la capacit contributiva ed evidenziandosi
bisogna concorrere in ragione di essa alle spese pubbliche.
Occorre subito precisare che il minimo vitale non una grandezza fissa ma
in continua evoluzione ovviamente verso l'alto perch ci che necessario
per vivere nel corso del tempo subisce nelle variazioni ed normale che
queste variazioni sono tendenti ad un miglioramento delle condizioni di
vita.
Ad esempio l'automobile nel 1960 era un bene di lusso oggi non pi cos
la macchina un bene che abbiamo tutti e che serve per andare a lavorare.
Il legislatore utilizza, fondamentalmente, due modi per determinare il
minimo vitale:
Uno in base alle cosiddette pensioni sociali che oggi sono fissate in
516 euro mensili;
l'altro in base al cosiddetto "paniere della spesa".
In base al primo criterio oggi il minimo vitale pu essere considerato quello
che eccede le cosiddette pensioni minime che oggi, a seguito di una
manovra operata dal Governo sono fissate in 516 euro mensili. Ci vuol
dire che al di sotto dei 6100 euro non ci pu essere imposizione fiscale in
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quanto non c capacit contributiva. quindi sui primi 6100 euro non si
possono pagare imposte sul reddito.
Al di sotto di tale somma non c capacit contributiva per cui non si deveconcorrere alle spese pubbliche.
Si detto prima che esiste anche un altro metodo per determinare il minimo
vitale infatti nella determinazione di esso, secondo questa prospettiva, si
dovrebbe tenere conto anche dei beni che fanno parte del cosiddetto paniere
della spesa.
I beni che fanno parte del paniere sono tutti beni di prima necessit che
vengono utilizzati dall' ISTAT per quantificare l'aumento del costo della
vita in un certo periodo di tempo (di solito mensile) questo perch se il
costo della vita cresce il minimo vitale dovrebbe seguire questa crescita.
Tuttavia, c' un problema: l'inflazione calcolata secondo questo paniere
della spesa non l'inflazione reale perch non riguarda tutti o comunque
tanti beni ma soltanto un ristretto numero di essi che poi sono quelli di
prima necessit.
Pertanto c' una discrepanza tra l'inflazione effettiva e l'inflazione calcolata
dall'ISTAT (quella reale pi alta).
EFFETTIVITA'
La capacit contributiva deve essere reale cio, appunto, effettiva.
Obiettivo del Legislatore quello di sottoporre a tassazione la reale
capacit contributiva.
Ciascuno, come si evince dal primo comma dell'articolo 53, chiamato a
contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria disponibilit di
ricchezza.
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Ma tale principio di difficile applicazione anche perch il Legislatore non
mai riuscito ad individuare in modo effettivo la ricchezza del soggetto
passivo per cui tale principio stato sempre disatteso.Per tale ragione nel corso del tempo il legislatore ha fatto sempre pi
ricorso a criteri presuntivi di determinazione del reddito, si assistito,
pertanto, ad una sorta di forfetizzazione dello stesso.
Infatti, il Legislatore, verificata l'incapacit (o la non volont) da parte
dell'Amministrazione Finanziaria di accertare l'effettiva capacit
contributiva di ogni singolo soggetto, ha introdotto degli strumenti
legislativi al fine di determinare meglio la capacit contributiva di un
soggetto.
Questi strumenti sono basati fondamentalmente sulle presunzioni.
In sintesi, per capire il concetto di presunzione possiamo definirla come la
possibilit di risalire a un fatto ignoto partendo da un fatto noto, certo.
Ma, a questo punto viene da domandarsi che rapporto ci sia tra il principio
di effettivit e il concetto di presunzione dal momento che sono due
concetti antitetici.
In altri termini la domanda che dobbiamo porci se le presunzioni sono
legittime oppure violano il principio di effettivit della capacit
contributiva perch se cos fosse sarebbe uno strumento incostituzionale
con la conseguenza che tutte le norme o i criteri di accertamento basati
sulle presunzioni sarebbero illegittimi.
Si deve precisare innanzitutto che esistono due tipi di presunzioni:
1. presunzioni semplici
2. presunzioni legali cio previste dalla legge.
La differenza fra presunzioni semplici e presunzioni legali risiede nel fatto
che quest'ultime sono previste dalla legge mentre le prime sono comuni
delle regole di vita.
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PRESUNZIONI ASSOLUTE
La corte costituzionale riguardo alle presunzioni assolute ha detto che
queste sono legittime se rispondono al principio "id quod plerunqueaccidit" cio al principio del "ci che per lo pi accade".
Tale principio implica che se da un fatto noto si pu trarre un unico fatto
ignoto allora la presunzione legittima; se invece da un fatto noto possono
derivare pi fatti ignoti allora la presunzione illegittima.
Dimostrare che una presunzione assoluta risponde al principio del "ci che
per lo pi accade" praticamente impossibile infatti nella legge delega del
1971 il legislatore delegante invit il governo a limitare al minimo
indispensabile il ricorso alle presunzioni assolute.
CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
REDDITI FONDATI-REDDITI NON FONDATI- REDDITI MISTI
Per parlare di questo argomento cominciamo con un esempio:
Ci sono due soggetti A e B che hanno la stessa quantit di reddito
supponiamo di 50.000 .
A ha un reddito di lavoro dipendente
B ha un reddito da capitale cio un reddito che proviene dallo
sfruttamento di capitale.
Apparentemente questi due soggetti hanno la stessa capacit contributiva,
ma in realt non cos perch diversa la fonte da cui proviene questo
reddito.
Infatti, chi ha un reddito da capitale molto pi forte economicamente
rispetto a chi ha un reddito di lavoro dipendente.
Detto questo possiamo distinguere tra:
REDDITI FONDATI sono quei redditi che presentano due
caratteristiche:
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1. la prima che non hanno bisogno per la loro produzione di
alcuna attivit lavorativa;
2. la seconda caratteristica che questa tipologia di redditicontinua prodursi anche dopo la morte del soggetto che li
percepiva. Ne costituisce esempio il reddito da capitale.
REDDITI NON FONDATI sono quei redditi che, al contrario dei
primi, hanno bisogno per la loro produzione di una attivit
lavorativa. Presentano ancheessi due caratteristiche:
1. hanno bisogno di una attivit lavorativa per la produzione
2. cessano con la morte del soggetto che li percepiva. Esempio ne
costituiscono il reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.
REDDITI MISTI come si pu facilmente evincere si tratta di redditi
che hanno delle caratteristiche sia dei redditi fondati che dei redditi
non fondati nel senso che nascono, vengono fuori dalla
combinazione tra lavoro (reddito non fondato) e patrimonio (reddito
fondato). Tale ad esempio il reddito d'impresa.
Il legislatore nel graduare la tassazione tiene conto della natura del reddito
non solo della quantit. Infatti le diverse tipologie di reddito non possono
essere trattate allo stesso modo in quanto bisogna tener conto del sacrificio
che ci vuole per produrre quel determinato reddito.
DISCRIMINAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI
REDDITI
Discriminare significa letteralmente trattare in modo diverso.
Con riferimento ai redditi, discriminare significa "far pagare le imposte in
modo diverso": questa la discriminazione in diritto tributario.
La discriminazione in diritto tributario possibile in due modi:
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1. discriminazione quantitativa: significa far pagare di pi o di meno
in base alla quantit del reddito. In base alla discriminazione
quantitativa se 2 Soggetti hanno un reddito di 50.000 Euro devonoentrambi pagare lo stesso ammontare imposta.
Ma dal momento che sappiamo che non sempre sufficiente tener conto
solo della quantit entra in gioco la discriminazione qualitativa.
2. Discriminazione qualitativa: vuol dire che per rendere diversa
l'imposizione tiene conto non solo della quantit di reddito prodotto
ma anche del tipo di reddito. Infatti a seconda della tipologia di
reddito si discrimina, si differenzia la tassazione.
Pertanto, in base alla fonte da cui proviene il reddito si ha una diversa
capacit contributiva.Questi due principi, ossia quelli della discriminazione
quantitativa e qualitativa, servono per attuare concretamente la capacit
contributiva con tutti i suoi caratteri.
LO SPLITTING
E' un meccanismo di tassazione dei redditi familiari.
Oggi nel nostro sistema tributario, situazioni uguali dal punto di vista
familiare vengono trattate in modo diverso.
Supponiamo a due gruppi familiari (A e B) formati entrambi da marito,
moglie e due figli:
Nella famiglia A lavorano entrambi i coniugi producendo due redditi
da 30.000 ciascuno.
Nella famiglia B, anch'essa composta da marito, moglie e due figli,
lavora solo il marito che produce un reddito di 60.000.
Dal punto di vista economico le due famiglie hanno la stessa capacit
contributiva.
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Stabilito il coefficiente familiare, che nel nostro esempio, pari a 3, si
prende il reddito complessivo di ciascuna famiglia (A e B) e lo si divide
per 3.Quindi:
Famiglia monoreddito = 60.000 / 3 = 20.000
Famiglia plurireddito = 60.000 / 3 = 20.000.
Per cui limposta si calcola su 20.000 .
Poniamo, ora, che l'imposta su 20.000 sia di 10.000 (IRPEF).
A questo punto devo calcolare l'aliquota media che data dal rapporto:
IMPOSTA /BASE IMPONIBILE Nel caso posto dal nostro esempio
si avr:
10.000 / 20.000 = 1/2 = 50%.
Trovata l'aliquota media la applichiamo ai 60.000 di reddito della
famiglia monoreddito e di quella plurireddito.
In tal modo il reddito residuo (cio il reddito disponibile) delle due famiglie
sar uguale che pari a 30.000.
In Italia lo splitting non utilizzato perch ovviamente costa allo stato.
ARTICOLO 53 II COMMA DELLA COSTITUZIONE
All'articolo 53 secondo comma della costituzione italiana si legge che:
"il sistema tributario informato a criteri di progressivit".
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Il legislatore ha scelto la locuzione "sistema tributario", non ha detto i "
tributi", perch evidentemente il sistema tributario non una mera
elencazione di tributi ma qualcosa di diverso.Precisamente, per sistema tributario deve intendersi "un insieme di
tributi collegati tra di loro secondo criteri di logica relazione al fine
ottenere un' equa ripartizione del carico tributario o fiscale".
DOMANDA: Cosa vuol dire sistema di tributi collegati tra di loro?
Vuol dire che questo collegamento di sostanza in due caratteristiche del
sistema tributario:
1) divieto di doppia imposizione
2) non contraddittoriet tra due o pi tributi.
Divieto di doppia imposizione significa che non ci possono essere due
tributi che colpiscono la stessa capacit contributiva, perch altrimenti si
avrebbe un fittizio raddoppiarsi della capacit contributiva che urterebbe
con l' effettivit della capacit contributiva.
Non contraddittoriet tra due o pi tributi significa, invece che se un
tributo ha uno scopo, ad esempio agevolare un determinato settore, non ci
pu essere poi un'imposta che penalizzi lo stesso del settore.
Nell' IRPEF, ad esempio i redditi fondiari sono fortemente agevolati.
Tuttavia all'interno dell'imposta di registro esiste una norma che prevede
che "se si trasferisce un fabbricato si paga un'imposta di registro pari al
8%; se invece di trasferimento ha per oggetto un terreno agricolo si paga
un'imposta di registro pari al 15%".
Molti autori vedono in questa scelta una contraddizione.
In realt se guardiamo la cosa da un'altra prospettiva ci rendiamo conto che
lo scopo del legislatore e quello di far si che il proprietario di un terreno
non effetti alcun trasferimento su di esso. Pertanto non esiste conflittualit
tra le due norme.
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Che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressivit
significa, non che il sistema tributario deve essere progressivo ma che deve
tendere alla progressivit.Il legislatore, infatti, non ha detto che il sistema tributario progressivo
anche perch se cos fosse stato tutti i tributi avrebbero dovuto essere tutti
progressivi (e non cos), invece, il Costituente ha voluto dire che il
sistema tributario deve tendere alla progressivit.
Che un sistema tributario deve tendere alla progressivit significa, poi, non
che tutti i tributi devono essere progressivi ma che all'interno del sistema ci
devono essere dei tributi progressivi di una certa rilevanza nel senso che il
cui gettito sia di una tale importanza da far si, da un lato, che il sistema nel
suo complesso vada verso la progressivit e dallaltro per contrastare gli
effetti negativi dei tributi proporzionali e regressivi (i quali non rispettano
la progressivit).
Un'imposta si dice progressiva quando l'aliquota cresce al crescere della
base imponibile.
La progressivit si pu raggiungere mediante vari sistemi.
GLI ELEMENTI DELL'IMPOSTA
Elementi dell'imposta sono:
IL SOGGETTO ATTIVO E IL SOGGETTO DESTINATARIO DEL
GETTITO
a) Il soggetto attivo con lui che ricopre il lato dell'obbligazione
tributaria, cio colui nei confronti del quale deve essere adempiuta
l'obbligazione tributaria. Soggetto attivo di un'imposta deve essere
necessariamente un ente pubblico.
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b) Il soggetto destinatario del gettito: il soggetto nelle cui casse
perviene il gettito dell'imposta. Normalmente il destinatario del
gettito anche soggetto attivo, coincidono. Tuttavia, pu ancheaccadere che le due posizioni non coincidano. Ci avviene, ad
esempio, in Sicilia in cui il soggetto attivo lo Stato per, questa
moneta ricavata dalle imposte viene poi girata dallo Stato nelle casse
della Regione che il soggetto destinatario del gettito.
Non c' alcun rapporto tra soggetto passivo e il soggetto destinatario del
gettito, ma soltanto tra soggetto attivo e soggetto destinatario del gettito e
tra soggetto attivo e soggetto passivo.Nel caso in cui il soggetto passivo
non adempia, il soggetto destinatario del gettito dovr rivolgersi al soggetto
attivo che poi si rivolger al soggetto passivo. (Ad esempio l'IRAP
riscossa dallo Stato che poi la gira alle singole regioni).
SOGGETTO PASSIVO ED IL CONTRIBUENTE
Il soggetto passivo: colui che deve adempiere l'obbligazione tributaria
nei confronti del soggetto attivo. Accanto a soggetto passivo (che viene
chiamato anche contribuente di diritto) ci pu essere un altro soggetto che
il cosiddetto contribuente (di fatto), cio colui che subisce
l'impoverimento della propria ricchezza a seguito del prelievo fiscale.
In genere i due soggetti, cio soggetto passivo e contribuente, coincidono.
Ad esempio pensiamo al caso dell'IRPEF: chi produce il reddito soggetto
all'imposta, ma anche contribuente perch deve pagare l'imposta. Nel
caso dell'Iva, viceversa, c' uno scollamento tra soggetto passivo e
contribuente. In particolare: sono soggetti passivi (cio contribuenti di
diritto) coloro attraverso cui si consuma e quindi i fornitori di beni o
servizi, tuttavia contribuenti (di fatto) solo i consumatori.
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IL PRESUPPOSTO
Il presupposto: quel fatto, indice di capacit contributiva, al verificarsi del
quale sorge l'obbligazione tributaria.Il fatto che da origine allobbligazione tributaria stabilito dal
Legislatore. Presupposto dell'IRPEF , ad esempio,il reddito, presupposto
dell'Iva il consumo.
Da ci si evince che il realizzarsi di questo fatto si evidenzia mediante
determinati indici: reddito, patrimonio, consumi e trasferimenti.
LA BASE IMPONIBILE
La base imponibile: la quantit di presupposto che concretamente viene
realizzata ovvero l'ammontare di ricchezza che viene sottoposta tassazione.
Pertanto, se il reddito il presupposto dell'IRPEF la base imponibile non
altro che la quantit di reddito da sottoporre a tassazione.
MISURA DELL'IMPOSTA
La misura dell'imposta: l'aliquota, che un numero espresso in termini
percentuali che, applicato alla base imponibile, ci consente di determinare
l'imposta.
Cos, ad esempio, se la base imponibile un uguale a 10.000 euro e
l'aliquota del 20% l'imposta sar di 2.000 euro.
Non detto che l'aliquota sia stabilita in modo specifico dal Legislatore, in
quanto in base ad una riserva di legge ,l'aliquota pu essere anche stabilita
tra un minimo e un massimo.
Pensiamo a riguardo al caso dellI.C.I. la cui aliquota fissata dalla legge
tra un minimo (il 5 X1000) ed un massimo (il 7 X 1000) spetter poi al
Comune deliberare annualmente le aliquote da applicare.
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MODALITA' DI ACCERTAMENTO
Modalit di accertamento: peraccertamento si intende una serie di atti,posti in essere in parte dal contribuente e in parte dell'amministrazione
finanziaria, che ha come obiettivo la determinazione della base imponibile
e quindi dell'imposta. Quindi scopo precipuo dellaccertamento la
quantificazione della base imponibile.
Esempio di atto di accertamento posto in essere dal contribuente la
presentazione della dichiarazione dei redditi che deve essere presentata
annualmente, per espressa previsione legislativa, al fine di determinare la
base imponibile e quindi, contestualmente, anche lammontare
dell'imposta. Spetter poi all'amministrazione finanziaria controllare, a sua
volta, che la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente sia
corretta, dovr accettare la veridicit della base imponibile dichiarata dal
soggetto base imponibile. Se l'amministrazione scopre un'evasione, scopre
dunque che il soggetto ha dichiarato una falsa base imponibile provveder a
ricalcolare la stessa e notificher al contribuente un "avviso di
accertamento" (che a sua volta una modalit di accertamento diretta
sempre ad accettare la base imponibile). L'attivit di accertamento pu
essere posta in essere non solo dal contribuente e dall'amministrazione
finanziaria ma anche dal giudice tributario nel momento in cui egli viene
chiamato pronunciarsi.
MODALITA' DI RISCOSSIONE
Modalit di riscossione: per modalit di riscossione si intende una serie di
strumenti, previsti dalla Legge, i quali consentono il trasferimento della
ricchezza dalle tasche del contribuente (ossia del soggetto passivo) alle
casse dello Stato (soggetto attivo) o di altro ente pubblico.
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CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE
Quando si discusso della capacit contributiva si parlato di indici direttie indiretti.
Le imposte si classificano in:
IMPOSTE DIRETTE: sono quelle che colpiscono manifestazioni
immediate o dirette (indici diretti) di ricchezza (ovvero di capacit
contributiva). Ne costituiscono esempio l'IRPEF, L' ICI e IRPEG.
IMPOSTE INDIRETTE: sono quelle che colpiscono manifestazioni
indirette o mediate (indici indiretti) di capacit contributiva (come ad
esempio i consumi e i trasferimenti sui quali si paga rispettivamente LIva
e limposta di registro).
Il legislatore per attuare la cosiddetta "perequazione tributaria" ossia lequa
distribuzione del carico fiscale deve colpire tutte le manifestazioni di
ricchezza,sia dirette sia quelle indirette, prevedendo, dunque, sia le imposte
dirette sia le imposte indirette.
Inoltre, le imposte dirette e le imposte indirette sono talmente in contrasto
tra di loro che quelli che sono i pregi dell'imposta diretta costituiscono dei
difetti dell'imposta indiretta e viceversa.
Il pregio maggiore delle imposte dirette (e che il difetto maggiore di
quelle indirette) la stretta aderenza al principio della capacit
contributiva. Ad esempio nellIRPEF sono previsti degli istituti che fanno
si che soggetti che hanno redditi uguali, con situazioni soggettive diverse,
paghino un imposta di diverso ammontare; pertanto limposta si adatta alla
situazione personale e familiare di ogni contribuente. Mentre, ad esempio
nel caso dellIva a nulla rilevano le situazioni personali e familiari del
soggetto che acquista un bene in quanto si applicher sempre la stessa
aliquota.
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Il difetto principale delle imposte dirette (e quindi un pregio dellimposte
indirette) l'oppressione psicologica che si subisce quando si paga questa
imposta, inoltre non c' alcun rapporto tra ci che si paga e il vantaggio chesi riceve dal pagamento dell'imposta (pi che altro un vantaggio astratto)
per cui vi una forte tendenza all'evasione. Il governo attuale ha diminuito
l'aliquota massima dellIRPEF per cercare di ridurre questa oppressione
psicologica che si subisce, ma cos facendo ha avvantaggiato solamente
coloro i quali posseggono un reddito elevato.
L'oppressione psicologica non esiste, invece, nelle imposte indirette per
due ragioni fondamentali:
1) In primo luogo perch le imposte indirette sono inglobate nel prezzo
(pensiamo a riguardo all'Iva);
2) In secondo luogo perch il godimento del bene ci fa dimenticare
quanto abbiamo pagato di imposta.
CLASSIFICAZIONE GIURIDICA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE PERSONALI: si ha imposta personale quando questa tiene
conto della situazione soggettiva e familiare del contribuente, nel senso che
limposta si applica in misura pi o meno elevata a seconda della situazione
soggettiva e familiare che presenta il contribuente.
Si pensi al caso dell'IRPEF la quale contiene delle detrazioni d'imposta che
la rendono personale. La personalit dell'imposta fa si che la stessa sia
strettamente aderente alla capacit contributiva.
IMPOSTE REALI: l'imposta si dice reale quando non tiene conto della
situazione soggettiva e familiare e contribuente. Ad esempio l'Iva, l'imposta
di registro e l'irpeg.
IMPOSTE GENERALI: un imposta si dice generale quando colpisce tutte
le manifestazioni di ricchezza di un certo tipo o di uno stesso tipo . Ad
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esempio l'IRPEF un imposta generale perch colpisce tutti i redditi del
soggetto,a prescindere dalla natura del reddito. L'Iva un imposta generale
perch colpisce tutti consumi.IMPOSTE SPECIALI: l'imposta speciale quella che colpisce solo
alcune categorie di reddito. Ad esempio l'Irap (cio l'imposta regionale
sulle attivit produttiva) unimposta speciale perch deve essere pagata
solo da imprenditori esercenti arti produttive e professioni.
IMPOSTE FONDAMENTALI: un'imposta si dice fondamentale quando
sta a fondamento del sistema tributario e proprio per tale ragione produce
un elevato gettito. Ad esempio l'IRPEF e l'IVA sono imposte fondamentali
infatti insieme danno circa i due terzi dell'intero gettito del sistema
tributario italiano.
IMPOSTE COMPLEMENTARI: sono quelle che non stanno a base del
sistema tributario e non danno un elevato gettito. Vengono tenute in vita
pur avendo un basso gettito, e pur causando talvolta anche delle perdite allo
Stato sia per laccertamento che per la riscossione, perch altrimenti ci
sarebbero aspetti della capacit contributiva non colpiti da imposta e quindi
sono mantenute in vita al fine di garantire un' equa ripartizione del carico
tributario.
Esempio di imposta complementare l' ICI essa complementare perch
gli immobili sono colpiti gi i come redditi da fabbricati dall' IRPEF che
una imposta fondamentale.
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
Quella fin qui delineata la cosiddetta classificazione giuridica delle
imposte.
Esiste poi una seconda classificazione delle imposte detta economica" in
base alla quale si distingue tra:
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IMPOSTE FISSE: un imposta si dice fissa quando l'ammontare
dell'imposta non varia al variare della base imponibile. Esempio di imposta
fissa l'imposta di registro che predeterminata nel suo ammontare dallalegge e pu variare solo per volont del legislatore.per cui in questo caso
lammontare della base imponibile irrilevante.
IMPOSTE PROPORZIONALI Un' imposta si dice proporzionale quando
l'aliquota non varia, rimane costante al variare della base imponibile.
Esempio di imposta proporzionale lIva perch si applica sempre nella
stessa misura percentuale. Limposta varia ma laliquota fissa.
IMPOSTE PROGRESSIVE Un'imposta si dice progressiva quando
l'aliquota cresce al crescere della base imponibile. Esempio di imposta
progressiva lIrpef
VARI TIPI DI PROGRESSIVITA'
Con riferimento all'imposta progressiva, cio di quella che cresce al
crescere della base imponibile, si deve precisare che esistono diverse forme
di progressivit.
Si parla infatti di: Progressivit continua, di progressivit per detrazioni e
di progressivit per scaglioni.
Vediamo di individuare le caratteristiche di queste forme di progressivit.
Progressivit continua: la progressivit si dice continua quando ad ogni
minimo aumento della base imponibile corrisponde un minimo aumento
dell'aliquota. La crescita dellaliquota dipende dalla volont del Legislatore
non una crescita proporzionale. Questa forma di progressivit (e di
tassazione) potrebbe sembrare un meccanismo estremamente equo, perch
in via di principio chi ricco pagherebbe sempre di pi. Tuttavia se questo
meccanismo venisse applicato puntualmente, nelle forme pi elevate
porterebbe alla totale espropriazione della ricchezza. Infatti per i redditi pi
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elevati l'aliquota tenderebbe al 100%. Inoltre dal momento che si parla di
ogni minimo aumento della base imponibile esisterebbero un'infinit di
basi imponibili e conseguentemente dovrebbero esistere uninfinit dialiquote.
Progressivit per scaglioni: Consiste nel suddividere la base imponibile in
frazioni, dette appunto scaglioni. Questa suddivisione dei redditi in
scaglioni disposta dal Legislatore.Per ogni scaglione prevista una
aliquota che si applicher solo alla classe (di imponibile) compresa in
quello scaglione.
All'interno di ogni scaglione l'imposta proporzionale, perch l'aliquota
rimane fissa per limposta progressiva.
ESEMPIO DI SCAGLIONI
da 0 a 10.000 = 5%
da 10 a 20.000 = 10%
da 20 a 50.000 = 20%.
Esistono due diverse forme di progressivit per scaglioni:
a) Progressivit per scaglioni sostitutivi
b) Progressivit per scaglioni aggiuntivi
La progressivit per scaglioni sostitutivi
In base a questa tipologia di progressivit la ricchezza che si deve tassare
deve essere fatta rientrare interamente nel relativo scaglione di
competenza.
Poniamo, ad esempio, che si devono tassare 40.000 . Dobbiamo vedere in
quale scaglione questa base imponibile rientra. Una volta individuato lo
scaglione di competenza si provveder alla tassazione dei 40.000
interamente con l'aliquota prevista per quello scaglione nel nostro caso
l'aliquota sar del 20%.
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La progressivit per scaglioni aggiuntivi
E' la forma di progressivit che si attua nel nostro sistema tributario.
In questo caso la ricchezza che si deve sottoporre a tassazione deve esserefrazionata e fatta rientrare negli scaglioni di competenza seguendo la
tabella predisposta dal legislatore.
Ad esempio:
tabella predisposta dal legislatore
da 0 a 10.000 = 5%
da 10 a 20.000 = 10%
da 20 a 50.000 = 20%.
Ammontare di ricchezza da sottoporre tassazione = 40.000
In base alla progressivit per scaglione aggiuntivi si dovranno cos
frazionare:
ai primi 10.000 (cio da 0 a 10.000) si applica l'aliquota del 5%
ai secondi 10.000 (cio da10 a 20.000 ) si applica l'aliquota del 10%
agli ultimi venti mila (cio da 20 a 40.000 ) si applica l'aliquota del
20%.
Pertanto un soggetto con un reddito di 40.000 pagher l'imposta 5.500 .
I 5.500 sono dati dalla somma di:
500 cio il 5% di 10.000
1.000 cio il 10% di 10.000
4.000 cio il 20% di 20.000
totale imposta = 5.500
Con la progressivit per scaglioni sostitutivi si sarebbe pagata un'imposta di
8.000 . Quindi con questo tipo di progressivit vi un forte risparmio.
Ritornando all'esempio dei due soggetti i cui redditi si differenziano di
pochissimo, applichiamo lo stesso meccanismo.
Il reddito di A che pari a : 19.990 verr cos frazionato:
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: 10.000,00 risultano nel primo scaglione per cui si applica un'aliquota
pari al 5%;
a : 9.990,00 applico unaliquota del 10%;quindi: 500 + (circa) 1000 = 1500
Il reddito di B che pari a : 20.001 verr cos frazionato:
10.000,00 -> 5%;
10.000,00 -> 10%;
1,00 -> 20%;
quindi: 500 + 1000 + 0,2 = 1500,2.
Progressivit per detrazione: Funziona cos :laliquota viene mantenuta
fissa, quindi se laliquota fissa si dovrebbe parlare di imposta
proporzionale (e non di imposta progressiva) perch laliquota fissa ci
che caratterizza limposta proporzionale, per viene concesso un
abbattimento (sono le detrazioni previste dallo Stato) della base imponibile
e questo abbattimento della base imponibile coniugato con laliquota fissa
produce, in senso economico(cio di fatto) il fenomeno della progressivit.
Pertanto si parte da unimposta giuridicamente proporzionale e si vede se al
suo interno contiene delle detrazioni. Se ne contiene, tale imposta si
trasforma dal punto di vista economico in imposta progressiva. Per cui se
un soggetto ha un reddito di 15.000 euro ma previsto ad esempio un
abbattimento nel senso che previsto che i redditi fino a 5000 euro sono
esenti. Questo soggetto pertanto sui primi 5000 euro non pagher nulla ma
sui successivi 10.000 euro pagher limposta sulla base dellaliquota
prevista. Calcoliamo l'aliquota media. Ricordiamo che laliquota media
data dal rapporto IMPOSTA/ BASE IMPONIBILE. Poniamo che sia
un'imposta con aliquota del 10% fissa.
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Base
Imponibile Detrazione
Differenza
(tra b.i. edetrazione)
Aliquota Imposta Aliquota media
8.000
11.000
110.000
10.000
10.000
10.000
-2.000 e
quindi 0
1.000
100.000
10%
dovr essere
sempre del
10% perch
limposta
proporzional
e
0
100
10.000
0/8.000=0%
100/11.000=0,9%
10.000/110.000=9%
Anche questa forma di progressivit si applica allIRPEF, perch accentua
la progressivit.RICORDARE: la presenza di una detrazione all'interno di un'imposta
giuridicamente proporzionale la trasforma un'imposta economicamente
progressiva.
IMPOSTE REGRESSIVE: ovviamente sono esattamente lopposto delle
imposte progressive; pertanto unimposta si dice regressiva quando
l'aliquota cresce al decrescere della base imponibile. Tale imposta il
massimo dell'incostituzionalit, in quanto incompatibile con il secondo
comma dell'articolo 53 della costituzione secondo cui: "il sistema
tributario informato criteri di progressivit".
Oggi nel nostro sistema tributario non esistono imposte giuridicamente
regressive (cio previste dal legislatore come tali). Esiste per un'imposta
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l'Iva che pur essendo giuridicamente proporzionale, economicamente (cio
di fatto) si comporta come un'imposta regressiva.
Per capire che l'Iva un imposta regressiva dobbiamo conoscere la legge diGossen o dei rendimenti decrescenti secondo cui l'utilit marginale di
un bene diminuisce man mano che le dosi di questo bene aumentano in
altri termini vuol dire che le ultime dosi di un bene hanno sempre utilit
marginali inferiori rispetto alle prime.
Cos se un oggetto che si trova in un deserto sta morendo di sete e riceve
molti bicchieri d'acqua, naturalmente, l'ultimo bicchiere avr una scarsa
utilit marginale rispetto ai primi.
L'utilit marginale precisamente l'ultima dose che si ricava da un certo
bene.
Prendiamo ad esempio due soggetti:
a) A che ha un reddito di 1.000
b) B che ha un reddito di 1.000.000 .
Naturalmente l'utilit marginale che entrambi avranno dallultimo
diversa. E intuitivo che per il soggetto che guadagna 1000 lultimo euro
speso ha un utilit marginale pi alta rispetto al soggetto che guadagna
1.000.000 ; anche se in concreto il valore delleuro sempre lo stesso.
Pi elevato il reddito minore sar lutilit marginale dellultimo euro.
Pertanto se entrambi acquistano un bene che costa ad esempio 100 pi
IVA e quindi di 120 il sacrificio in termini di utilit enorme per il
soggetto A mentre, praticamente inesistente per il soggetto B. Ci significa
che l'imposta pesa di pi sul soggetto che pi povero.
Perch non si aumentano direttamente le aliquote delle imposte? Perch il
destinatario del gettito della sovraimposta e dell'addizionale un soggetto
diverso dal destinatario dell'imposta.
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SOVRAIMPOSTA E ADDIZIONALE
La sovraimposta e l'addizionale sono, entrambi, prelievi aggiuntivi rispettoall'imposta, previsti per legge (ai sensi dellart. 23 della Costituzione
[riserva di legge relativa] ), che di solito vanno a favore degli enti locali
(Province e Comuni), hanno quindi un destinatario diverso dal gettito delle
imposte.
Sia la sovraimposta che l'addizionale presentano una caratteristica che le
distingue tra loro.
In particolare, la sovraimposta un prelievo aggiuntivo rispetto
all'imposta, il cui gettito va a favore di enti locali, che ha la stessa base
imponibile dell'imposta.
Supponiamo che la base imponibile IRPEF sia = 100.000 , la sovrimposta,
se prevista, avr la stessa base imponibile dell'imposta e, quindi,100.000 .
L'addizionale un prelievo aggiuntivo rispetto all'imposta, il cui gettito va
a favore di enti locali ma ha come base imponibile l'imposta.
Cos, se un soggetto ha una base imponibile =100.000 , prima su questa si
deve calcolare lIRPEF, che supponiamo essere di 40.000 ; la base su cui
calcolare laddizionale l'imposta, e quindi 40.000 . Quindi per poter
determinare laddizionale si deve prima calcolare limposta mentre per la
sovra imposta non necessario.
Domanda: perch il legislatore utilizza due meccanismi cos diversi per
ottenere lo stesso obbiettivo? La differenza si evidenzia nelle esenzioni:
Nella sovraimposta quando, ad esempio, una categoria di soggetti
esente dall'imposta (supponiamo i pensionati di guerra che non
pagano l'IRPEF), questi soggetti pagano per la sovraimposta.
Questo soggetto gode dellesenzione soltanto per limposta ma non
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per la sovraimposta, in quanto essi hanno pur sempre una base
imponibile, e la sovraimposta si paga sulla base imponibile.
Nelladdizionale, se il soggetto gode delle esenzioni e non pagal'imposta, non ha una base imponibile su cui calcolare l'addizionale
perch la base imponibile dell'addizionale l'imposta, che in questo
caso zero perch il soggetto esente, quindi senza base imponibile
come faccio calcolare l'imposta?
La differenza tra questi due strumenti si coglie con riferimento alle ipotesi
di esenzione posto che chi non paga limposta deve pagare la sovraimposta
ugualmente, perch la base imponibile la stessa dellimposta e chi non
paga limposta non paga laddizionale perch la base imponibile
delladdizionale limposta. Pertanto il Legislatore ha previsto questi due
strumenti (addizionale e sovraimposta) per motivi di politica economica,
perch quando vuole che, chi non paga l'imposta non paghi nemmeno
l'imposta aggiuntiva, prevede l'addizionale; se invece vuole che, sebbene
non paghi limposta, paghi almeno l'imposta aggiuntiva preveder una
sovraimposta.
Nel nostro sistema c unaddizionale allIRPEF, per ha una base
imponibile che non ha fondamento nell'imposta, per cui giuridicamente
una sovraimposta.
ALIQUOTA MEDIA E ALIQUOTA MARGINALE
Laliquota media data dal rapporto tra l'imposta e la base imponibile.
Laliquota media fondamentale perch serve a determinare il reale peso
(o gravame) fiscale del soggetto.
Esempio:pensiamo ad un soggetto che paga lIrpef : sulla prima frazione
di reddito paga il 10%, sulla seconda il 20% e cos via fino alla
tassazione completa. Poniamo che questo stesso soggetto abbia una base
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imponibile di 100.000 e che limposta sia di 27.320 laliquota media
sar data dal rapporto fra 27.320 /100.000 .
Pertanto se un soggetto vuole conoscere qual il sue reale peso fiscale pusaperlo grazie al rapporto tra tutte le imposte pagate e la base imponibile.
L'aliquota marginale quella che si applica sull'ultima frazione di base
imponibile. Quando si parla di aliquota marginale si fa riferimento alle
imposte progressive perch mentre nelle imposte proporzionale laliquota
sempre la stessa, nelle imposte progressiva laliquota marginale laliquota
che applichiamo per ultima cio quella pi elevata .
Laliquota marginale ancora pi importante dell'aliquota media, perch
serve a capire se economicamente conveniente produrre ulteriore quantit
di reddito, infatti se essa molto alta allora non conviene produrre ulteriori
quantit di reddito.
Lo Stato deve allora cercare di abbassare le aliquote marginali per
incentivare la produzione di reddito e conseguentemente sfavorendo
levasione, pur se l'abbattimento delle aliquote marginali avvantaggerebbe i
pi ricchi.
FISCAL DRAG (o drenaggio fiscale)
quel fenomeno in virt del quale, a seguito dell'inflazione, il reddito di
un soggetto subisce un drenaggio ovvero una diminuzione.
Supponiamo, ad esempio, che un soggetto guadagni nel 2002 50.000. Se
l'anno successivo si verifica una forte inflazione, per mantenere inalterato il
potere d'acquisto del lavoratore, bisogna aumentare anche il suo reddito.
Supponiamo che gli venga aumentato del 3%. In termini nominali il suo
reddito cresciuto ma in termini reali, invece, rimasto lo stesso. Ci in
quanto lIRPEF un'imposta progressiva (aumentando la base imponibile
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aumenta laliquota), per cui, nonostante il reddito sia stato aumentato, esso
rientra in una fascia pi elevata.
Per cui questo soggetto subisce il drenaggio fiscale perch aumentandosolo nominalmente la sua base imponibile questo soggetto
pagher un imposta superiore a causa del drenaggio
fiscale(laumento della base imponibile per inflazione comporta il
drenaggi fiscale).
LO SCHEMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
Nell'ambito del sistema tributario italiano unimportante differenza quella
tra:
Imposte Dirette e Imposte Indirette
Sul Reddito Sul
patrimonio
IRPEF, IRPEG,
IRAP
(I
mposta
r
egionale
ICI
Sui consumi Sui
trasferimenti
IVA (Che non
si paga solo
sulle
prestazioni
funebri,
prestazioni
sanitarie),
Imposte di
fabbricazione
Imposta di
registro,
imposte
ipotecarie e
catastali
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su
lle attivit
produttive)
(sugli oli
minerali, ad
es. sullabenzina)
RAPPORTO GIURIDICO DIMPOSTA
Perrapporto giuridico dimposta si intende quel rapporto che si instaura
tra soggetto attivo e soggetto passivo, che ha per oggetto l'imposta (in
base ad un'obbligazione prevista dalla legge). Coloro che possono ricoprire il lato passivo dell'obbligazione
tributaria possono essere:
Le persone fisiche: sono tutte le persone fisiche che hanno raggiunto la
maggiore et e che abbiano posto in essere il presupposto del tributo.
necessario per distinguere tra persone fisiche residenti e persone fisiche
non residenti, in quanto c' una differenziazione fiscale.In particolare:
I soggetti ritenuti residenti in Italia pagano lirpef su tutti i redditi percepiti
ovunque prodotti mentre per i soggetti non residenti in Italia lIrpef
applicata solo per i redditi prodotti nel nostro Paese. Perch un soggetto sia
fiscalmente residente in Italia non basta che sia iscritto al c.d. Ufficio
Anagrafe, ma anche rilevante la situazione di fatto, cio che questo
soggetto sia residente in Italia per almeno sei mesi e un giorno (, quindi,
per la maggior parte all'anno).
Le societ di persone: anchesse possono essere soggetti passivi
dimposta. Tali societ non pagano n lIRPEF n lIRPEG, ma solo
lIRAP (imposta regionale sulle attivit produttive); i soci delle societ di
persone pagano, per, lIRPEF sulla loro quota.
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Le associazioni tra artisti e professionisti: lassociazione paga lIRAP;
gli associati pagano lIRPEF ognuno sulla loro quota di spettanza;
Le societ di capitali: queste societ scontano lIRPEG. Qualunque tipo direddito produca una societ viene sempre considerato, per presunzione
assoluta, "reddito d'impresa". Esistono sei categorie di redditi: redditi da
capitale, redditi d'impresa, redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro
dipendente, redditi fondiari, redditi diversi. La distinzione giustifica dal
fatto che per ogni categoria di reddito sono previste modalit di
accertamento diverse. Il legislatore ha voluto che le societ di capitali
producessero solo redditi dimpresa, per
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