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La Direttiva Macchine 2006/42/CE
Criteri di sicurezza e
Valutazione del Rischio
secondo la UNI EN ISO 12100
CCIA Reggio Emilia 27 Novembre 2012
Ing. Enrico Ippolito
Via Saffi 44/c Parma Tel 0521-286188 Fax 0521-282519
mail: [email protected] web: www.ideegroup.it
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La Direttiva Macchine 98/37/CE è stata revisionata.
Il testo è stato pubblicato il giorno 9 maggio 2006
NUOVA DIRETTIVA MACCHINE2006/42/CE
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Art. 1CAMPO APPLICAZIONE
a) Macchina
b) Attrezzatura intercambiabile
c) Componenti di sicurezza
d) Accessori di sollevamento
e) Catene, funi e cinghie
f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
g) Quasi-macchine
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Art. 1CAMPO APPLICAZIONE
a) Componenti di sicurezza destinati ad essere usati come pezzi di ricambio
b) Attrezzature per parchi divertimento
g) Macchine progettate per uso temporaneo nei laboratori
k) Prodotti elettrici e elettronici - elettrodomestici
- apparecchiature informatiche
- macchine da ufficio
- disgiuntori e interruttori
l) Apparecchiature ad alta tensione
ESCLUSIONI
- apparecchiature di collegamento e di comando
- trasformatori
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i) Insieme equipaggiato o destinato ad essereequipaggiato di un sistema di azionamento diverso
dalla forza umana o animale diretta, composto di
parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidamente per un'applicazione
ben determinata;
Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (1)
ii) insieme di cui al punto i), al quale mancanosolamente elementi di collegamento al sito diimpiego o di allacciamento alle fonti dienergia e di movimento
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iii) insieme di cui ai punti i) o ii), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo ditrasporto o installato in un edificio o in unacostruzione;
Es. BETONIERA, CARROPONTE
Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (2)
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iv) insiemi di macchine di cui ai punti i), ii) o iii), o di quasi-macchine di cui alla lettera g),che per raggiungere uno stesso risultato sono
disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale;
Es. LINEE di MACCHINE
Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (3)
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Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (3)
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1.le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
2.le unità costitutive sono collegate in modofunzionale in modo tale che il funzionamentodi ciascuna unità influisce direttamente sulfunzionamento di altre unità o dell’insiemenel suo complesso, e pertanto è necessariauna valutazione dei rischi per tuttol’insieme;
3.le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune.
Insiemi di macchine - Linee
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La definizione di insiemi di macchine non comprende necessariamente un impianto industriale completo composto da un numero notevole di macchine, o da
insiemi di macchine e altre attrezzature provenienti da diversi fabbricanti.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione della direttiva macchine, tali grandi impianti possono essere di norma divisi in sezioni che possono essere considerate insiemi di macchine; ad esempio, le attrezzature di scarico e ricevimento delle materie prime, le attrezzature di
lavorazione, le attrezzature per l’imballaggio e il carico.
Deroga formale
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Il soggetto che realizza un insieme di macchine ne èconsiderato il fabbricante ed è pertanto sua responsabilità garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine
La valutazione dei rischi a cura del fabbricante di un insieme di macchine deve pertanto comprendere tanto l’idoneità delle unità costituenti ai fini della sicurezza dell’intero insieme, quanto i pericoli derivanti dalle interfacce fra le unità che lo costituiscono.
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componente- destinato ad espletare una funzione di sicurezza, e- immesso sul mercato separatamente, e- il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui èstata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri (vedi testo inglese: “normal components”) componenti.
Art. 2 - DEFINIZIONI c) Componente di sicurezza
L'allegato V contiene un elenco indicativo (non esaustivo a differenza dell’allegato IV) dei componenti
di sicurezza, che può essere aggiornato
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Art. 2 - DEFINIZIONI c) Componente di sicurezza
ALLEGATO V
Elenco indicativo dei
componenti di sicurezza
di cui all’articolo 2,
lettera c)
1……………………………
...
6. Sistemi di estrazione
per le emissioni delle
macchine.
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insiemi che costituiscono quasi una macchinama che, da soli, non sono in grado di garantireun'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinatead essere incorporate o assemblate ad altremacchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchinadisciplinata dalla presente direttiva;
Art. 2 - DEFINIZIONI g) Quasi-macchine
Esempio azionamento meccanico, riduttore, frizioni,
robot, centralina oleodinamica.
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Art. 2 - DEFINIZIONI g) Quasi-macchine
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Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza unamacchina o una quasi-macchina oggetto della presentedirettiva, ed è responsabile della conformità dellamacchina o della quasi-macchina con la presente direttivaai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale.
In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchinaoggetto della presente direttiva.
Art. 2 - DEFINIZIONI i) Fabbricante
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1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima diimmettere sul mercato e/o mettere in serviziouna macchina:
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, sezione A (macchinecomplete), sia disponibile;
Art. 5Immissione sul mercato e messa in servizio (1)
Il termine “disponibile” significa “ che si ha a disposizione,
che si può utilizzare”.
Ciò vuol dire che il Fascicolo Tecnico deve esistere
prima dell’immissione sul mercato.
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Art. 5Immissione sul mercato e messa in servizio (2)
1. Soddisfa ai R.E.S. pertinenti
(Allegato I)
2. Realizza il Fascicolo Tecnico
(allegato VII A)
3. Realizza le Istruzioni per
l’Uso (R.E.S. 1.7.4)
MACCHINA, Componenti di sicurezza, accessoridi sollevamento, funi, cinghie, catene, ecc.
4. Completa le procedure di
valutazione di conformità (art. 12)
5. Redige la Dichiarazione CE di
Conformità (Allegato II, 1 A)
6. Appone la Marcatura CE (Art.
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Art. 12Procedure di valutazione di conformità (1)
1. Macchina non da AllegatoIV
Il Fabbricante o il suo Mandatario applica la
procedura di valutazione della conformità
con Controllo interno della fabbricazione
secondo
L’Allegato VIII Modulo A
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Allegato VIII Controllo interno della fabbricazione
1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva.2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.3. Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A e ai requisiti della presente direttiva.
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Oltre a quanto già previsto nella Direttiva 98/37/CE:
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire (COMPILARE) il fascicolo tecnico, chedeve essere stabilita nella Comunità;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di conformitàper un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina.
Allegato II A Dichiarazione CE di Conformità
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Marcatura CE significa non solo aver soddisfatto la DirettivaMacchine ma significa OBBLIGATORIAMENTE dover soddisfare
tutte le direttive applicabili alla macchina.
MARCATURA CE
Macchine /CdS Quasi - Macchine
• Valutazione dei Rischi • Valutazione dei Rischi
• Fascicolo Tecnico • DocumentazioneTecnica
• Istruzioni per l’Uso • Istruzioni per l’Incorporazione
• Dichiarazione CE di Conformità
• Dichiarazione di Incorporazione
• Marcatura CE • NON Marcatura CE
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Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, la Commissione ritiene che una misura adottata da uno Stato membro è giustificata, la stessa può, conformemente al paragrafo 3, adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine che presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.
Art. 9 - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
Questo articolo serve per eliminare i casi in cui i fabbricanti
denominavano le macchine a loro piacimento per evitare la
limitazione o il blocco delle macchine in funzione.
Ciò vuol dire che il Rischio specifico ad essere sanzionato, e
non solo la famiglia di macchine in oggetto.
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Analisi e obbligo di Valutazione dei Rischi
Con il processo iterativo della valutazione deirischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, ilfabbricante o il suo mandatario:
� stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'usoprevisto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile,
� individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
� stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventualelesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
� valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzionedel rischio conformemente all'obiettivo della presentedirettiva,
� elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano applicandole misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2., lettera b).
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Allegato I
e) «rischio», la combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;
f) «riparo», un elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale;
g) «dispositivo di protezione», dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
h) «uso previsto», l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;
i) «uso scorretto ragionevolmente prevedibile», l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
1.1.1 Definizioni NUOVE DEFINIZIONINUOVE DEFINIZIONI
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PRINCIPI D'INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA
Per la scelta delle soluzioni più opportune si deve applicare il seguente principio, nell'ordine indicato:
� eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
� adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;
� informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se é richiesta una formazione particolare e segnalare se é necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
Rischio Infortuni
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Rischio Infortuni
PRINCIPI D'INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA
Per la scelta delle soluzioni più opportune si deve applicare il seguente principio, nell'ordine indicato:
►►►► eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della
sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
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Rischio Infortuni
�►►►► adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;
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Rischio Infortuni
►►►► informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta
efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se é richiesta una
formazione particolare e segnalare se é necessario prevedere un
dispositivo di protezione individuale.
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Inizio del processo di valutazione dei rischi
Definizione dei limiti della macchina
Identificazione dei pericoli
Stima dei rischi
Valutazione dei rischi
Il rischio
è stato sufficientemente
ridotto ?
Fine del processo di valutazione dei rischi
Riduzione
dei
rischi
EN ISO 14121-1 (2007)
SI
NO
Analisi
deirischi
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• Limiti di Uso ed operatori coinvolti
• Limiti di spazio
• Limiti di tempo
DEFINIZIONE DEI LIMITI DELLA MACCHINA
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DESTINAZIONE D’USO DELLA MACCHINA
• Ambiente industriale
• Ambente non industriale
• Ambiente domestico
• Dati antropometrici delle persone
DEFINIZIONE DEI LIMITI DELLA MACCHINA
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
• Identificare i pericoli durante tutte le fasi di ciclo della macchina
Nell’identificazione considerare le fasi di interazione dell’operatore ed il comportamento scorretto o uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina.
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GRAVITA’ DEL DANNO
Gravità delle
conseguenze fisiche del danno
Lievi (normalmente reversibili)
Importanti (normalmente non reversibili)
Morte
Estensionedel danno
Singola personaPiù di una persona
STIMA DEI RISCHI
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Lo scopo della stima del rischio èdeterminare il massimo rischio generato da ogni situazione pericolosa
I DUE PRINCIPALI ELEMENTI SONO LA GRAVITÀ DEL DANNO E LA PROBABILITÀCHE LA SITUAZIONE PERICOLOSA SI VERIFICHI.
STIMA DEI RISCHI
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In funzione dei dati associati ai parametri sopra citati:
• Gravità del Danno G• Frequenza o tempo di accesso al rischio F• Possibilità di evitare o limitare il danno Av
• Probabilità che si verifichi un evento pericoloso P
Deve emergere una stima dei rischi che può essere in forma tabellare o anche numerica
ISO/TR 14121-2 "Safety of machinery - Risk
assessment - Part 2: Practical guidance and examples
of methods"
STIMA DEI RISCHI
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Come avviene la riduzione dei rischi ?
1.Eliminazione dei rischi tramite
progettazione
2.Riduzione dei rischi tramite progettazione
3.Misure di protezione
4.Misure complementari di protezione
RIDUZIONE DEI RISCHI
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METODO IBRIDO
Conseguenze Gravità Classi CL (Fr+P+Av)
G 3-4 5-7 8-10 11-13 14-15
Morte, perdita di un occhio o di un braccio 4
Permanente, irreversibile: perdita di una o più
dita
3
Reversibile: grafi, scottature – intervento
medico
2
Reversibile: curati con una prima medicazione 1
METODO IBRIDO DI STIMA DEI RISCHI
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4 infortunio fatale (morte) o irreversibile, tale che saràmolto difficile riprendere il lavoro dopo le cure;
3 grave infortunio irreversibile, tale da rendere impossibile continuare lo stesso lavoro dopo le cure. Può inoltre includere un grave infortunio ma reversibile, es. rottura di un braccio;
2 infortunio reversibile, incluse gravi lacerazioni, abrasioni, ustioni che richiedono attente cure mediche;
1 lieve infortunio incluse abrasioni e lievi scottature, che richiedono prime medicazioni.
GRAVITÀ DEL DANNO (SE)
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Quando la durata dell’intervento è minore di 10 min, il valore può essere decrementato di un livello. Questo non si applica per frequenze di accesso <= 1 h, che non può essere decrementato.
FREQUENZA E/O DURATA DELL‘ESPOSIZIONE AL PERICOLO (Fr)
Fr è l’intervallo medio tra la frequenza di esposizione e la sua durata
< 10 min
5
4
3
2
1
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Questo parametro dipende da:- Affidabilità dei componenti, comportamento della
macchina nelle diverse modalità d’uso (rischio di ripartenza inattesa – si deve stimare l’entità del rischio a cui si viene esposti in caso di guasto)
- caratteristiche specificate o prevedibili del comportamento umano (sollecitazioni, percezione della limitazione del danno, conoscenza delle informazioni sui rischi, capacità, esperienza, formazione, complessità della macchina)
PROBABILITÀ CHE L‘EVENTO POSSA AVVENIRE (Pr)
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1. Negligible: il tipo di componente non avrà un guasto tale da determinare l’evento pericoloso. Non ci sono possibilità di errore umano
2. Rarely: è improbabile che il tipo di componente avrà un guasto tale da determinare l’evento pericoloso. L’errore umano è improbabile
3. Possible: il tipo di componente può avere un guasto tale da determinare l’evento pericoloso. L’errore umano èpossibile
4. Likely: il tipo di componente probabilmente avrà un guasto tale da determinare l’evento pericoloso. L’errore umano è probabile
5. Very high: il tipo di componente non è fatto per l’applicazione; se avrà un guasto avverrà l’evento pericoloso. Il comportamento umano è tale per cui la probabilità di errore è molto alta
PROBABILITÀ CHE L‘EVENTO POSSA AVVENIRE (Pr)
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Questo parametro dipende da:- velocità di insorgenza dell’evento pericoloso- possibilità di sottrarsi al pericolo- natura del sistema (rischio palese o occulto)- possibilità di riconoscere un pericolo
PROBABILITÀ DI EVITARE L‘EVENTO PERICOLOSO (Av)
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PROBABILITÀ DI EVITARE L‘EVENTO PERICOLOSO (Av)
1. Likely: è probabile che il contatto con parti mobili al di là
di una protezione interbloccata sarà evitata in molti casi
anche in caso di guasto del sistema di interblocco con
conseguente continuazione del movimento
3. Possible: è possibile evitare un rischio di cesoiamento
quando la velocità è lenta
5. Impossible: è impossibile evitare un movimento
improvviso, un raggio laser, o una parte conduttiva che
va in tensione a causa di un guasto all’isolamento
49
Esempio
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L’utilizzo di comandi a sfioramento, in modalitàmanuale per la macchina di Carico-Scarico, non garantisce la certezza del comando: valutare azioni di miglioramento o accettare la situazione purché gli organi mobili dell’intera macchina risultino protetti dai dispositivi di sicurezza.
Rischio di schiaccimento
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STIMA DEL RISCHIO REV 0
Rischio di schiacciamento: area frontale Pressa (Rev. 0), azionamento in manuale, no ripari, con comandi a sfioramento.G 3 Il danno può essere di tipo irreversibile se i
movimenti in manuale sono effettuati in assenza di ripari
Fr 4 Quotidiana (tempo intervento inferiore a 10 min)
P 3 Il tipo di comando a sfioramento può originare movimenti imprevisti, l’errore umano è possibile.
Av 5 ImpossibileCL 12 È richiesta una misura di sicurezza
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STIMA DEL RISCHIO REV 0
Conseguenze Gravità Classi CL (Fr+P+Av)
G 3-4 5-7 8-10 11-13 14-15
Morte, perdita di un occhio o di un braccio 4
Permanente, irreversibile: perdita di una o più
dita
3
Reversibile: grafi, scottature – intervento
medico
2
Reversibile: curati con una prima medicazione 1
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STIMA DEL RISCHIO REV 1
Rischio di schiacciamento: area frontale Pressa (Rev. 1)
G 3 Il danno può essere di tipo irreversibile
Fr 4 Quotidiana (tempo intervento inferiore a 10 min)
P 1 Improbabile, le parti mobili sono protette con ripari ed i comandi di marcia sono realizzati con attuatori.
Av 1 Probabile
CL 6 La situazione è migliorata, anche se sono consigliate ulteriori azioni di sicurezza
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STIMA DEL RISCHIO REV 1
Conseguenze Gravità Classi CL (Fr+P+Av)
G 3-4 5-7 8-10 11-13 14-15
Morte, perdita di un occhio o di un braccio 4
Permanente, irreversibile: perdita di una o più
dita
3
Reversibile: grafi, scottature – intervento
medico
2
Reversibile: curati con una prima medicazione 1
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Grazie per la vostra cortesepazienza!
I.D.E.E. S.R.L.
Via Saffi 44/c ParmaTel 0521 286188 Fax 0521 282519
mail: [email protected]
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