Download - CAMERADEIDEPUTATI 1138 FIORIO, BRANDOLINI, ZUCCHI ...leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0005420.pdf · cameradeideputatin. 1138 proposta di legge d’iniziativa

Transcript
  • CAMERA DEI DEPUTATI N. 1138—

    PROPOSTA DI LEGGE

    D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

    FIORIO, BRANDOLINI, ZUCCHI, SERVODIO, AGOSTINI, MARCOCARRA, CENNI, CUOMO, DAL MORO, MARROCU, OLIVERIO,MARIO PEPE (PD), SANI, TRAPPOLINO, VICO, DUILIO,

    FOGLIARDI, LULLI, MARGIOTTA, PICCOLO

    Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzioneagricola e agroalimentare con metodo biologico

    Presentata il 22 maggio 2008

    ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella XV legi-slatura, la Commissione Agricoltura dellaCamera dei deputati ha avviato l’esame dialcuni progetti di legge in materia diagricoltura biologica (atti Camera n. 1629,n. 1695, n. 2545, n. 2604 e n. 2880), per-venendo all’elaborazione di un testo uni-ficato, scelto poi come testo base.

    Su tale testo, la Commissione ha rite-nuto di procedere alla più ampia consul-tazione di tutti i soggetti in grado difornire un utile contributo alla miglioredefinizione del provvedimento. A tal fine,si sono svolti numerosi incontri, in sede diaudizioni informali, con le rappresentanze

    delle organizzazioni professionali agricole,delle organizzazioni del settore biologico,delle organizzazioni dell’industria alimen-tare, delle imprese sementiere e zootecni-che, dei produttori di fertilizzanti e diagrofarmaci, nonché con i rappresentantidi alcune associazioni di studio e ricerca edi movimenti attivi nel settore della pro-duzione alimentare. Era stata inoltre pro-grammata l’audizione dei rappresentantidella Conferenza delle regioni e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano.Inoltre, per approfondire ulteriormente illavoro istruttorio, anche per profili piùstrettamente tecnici, la Commissione ha

    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • richiesto l’invio di una memoria scrittaagli enti pubblici di ricerca del settoreagricolo, agli organismi di controllo del-l’agricoltura biologica, alle associazioni deiconsumatori nonché ad altri soggetti (pro-duttori, organismi rappresentativi di pro-duttori, esperti) dei quali era stato rite-nuto utile acquisire le valutazioni.

    La fine anticipata della legislatura nonha consentito alla Commissione di esaurirel’attività istruttoria programmata e quasiportata a conclusione e, tanto meno, diriesaminare il testo unificato alla lucedegli ulteriori contributi acquisiti.

    Riteniamo tuttavia necessario, tenutoanche conto della positiva valutazione dimassima che si è potuta registrare, nondisperdere il lavoro svolto e utilizzarlocome punto di partenza per riprendere,all’inizio della nuova legislatura, l’iter perla definizione a livello nazionale di unquadro normativo di riferimento aggior-nato e degli strumenti idonei e opportuniaffinché l’agricoltura biologica possa es-sere valorizzata, nell’interesse dei consu-matori e dei produttori, in modo adeguatoalla crescente rilevanza che assume perl’economia rurale italiana e per lo sviluppodi produzioni di qualità, rispettose del-l’ambiente e delle risorse naturali.

    Quest’esigenza deriva anche da quantoviene richiesto dal contesto europeo, deli-neato nella comunicazione della Commis-sione europea al Consiglio e al Parlamentoeuropeo del giugno 2004 (Piano d’azioneeuropeo per l’agricoltura biologica), non-ché dalla necessità di adeguare la norma-tiva nazionale al nuovo regolamento (CE)n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno2007, relativo alla produzione biologica eall’etichettatura dei prodotti biologici, chesarà applicabile a decorrere dal 1o gennaio2009.

    Nel merito, il testo che si proponeinterviene sui seguenti aspetti, oggetto dialtrettanti titoli:

    definizione dell’oggetto, delle finalitàe dei princìpi generali della legge;

    individuazione, anche ai fini dell’ap-plicazione della normativa comunitaria,

    delle autorità nazionali e locali e degliorganismi di settore;

    organizzazione della produzione edel mercato;

    etichettatura e logo nazionale;

    disciplina delle varietà da conserva-zione e di produzioni specifiche;

    informazione e promozione del si-stema di controllo;

    sistema di controllo;

    importazioni;

    sanzioni;

    disposizioni finanziarie, finali e tran-sitorie.

    Quanto alle norme generali (titolo I), laproposta di legge individua come sue fi-nalità quelle di promuovere e favorire losviluppo e la competitività della produ-zione biologica, nonché di concorrere allatutela dell’ambiente e dell’ecosistema, allasalvaguardia della biodiversità, alla salutee all’informazione dei consumatori. A talfine, la legge disciplina: a) la produzione,la commercializzazione, l’importazione,l’esportazione, la certificazione e il con-trollo dei prodotti biologici, nonché l’uti-lizzo dei suddetti prodotti nelle attività diristorazione collettiva; b) l’uso di indica-zioni relative alla produzione biologicanazionale nell’etichettatura e nella pubbli-cità; c) le azioni per la salvaguardia, lapromozione e lo sviluppo della produzionebiologica, ivi comprese la semplificazioneamministrativa e il sostegno alla ricerca(articolo 1).

    La produzione biologica, la cui defini-zione è operata con il rinvio alla citatanormativa comunitaria, è poi qualificatacome « attività di interesse nazionale »,quale settore economico basato priorita-riamente sulla qualità dei prodotti, lasicurezza alimentare e la tutela dell’am-biente e della biodiversità (articolo 2). Indettaglio, gli obiettivi della produzione bio-logica sono: produrre alimenti e altri pro-dotti agricoli con procedimenti naturali oad essi affini e con l’uso di sostanze

    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • presenti in natura; adottare metodi diproduzione che rispettino i cicli naturali,salvaguardino le risorse naturali, favo-rendo la conservazione e il risanamentoambientale e la tutela del paesaggio, man-tengano e favoriscano un alto livello didiversità biologica, garantiscano il benes-sere degli animali; rispondere alla do-manda del consumatore di prodotti natu-rali di alta qualità.

    L’articolo 3 stabilisce che la produzionebiologica esclude l’impiego di organismigeneticamente modificati (OGM) e di loroderivati. Quanto alla delicata questionedell’ammissibilità di una presenza acci-dentale di OGM nei prodotti biologici, siritiene allo stato di prevedere, rispetto altesto elaborato nella scorsa legislatura etenuto conto degli elementi emersi nelcorso dell’istruttoria, che un apposito de-creto ministeriale stabilisca annualmentela soglia tollerata di contaminazione acci-dentale.

    Al titolo II, gli articoli 4 e 5 definiscono,anche ai fini dell’applicazione del regola-mento comunitario e in conformità aiprincìpi del nostro ordinamento costitu-zionale, i compiti spettanti allo Stato e alleregioni e province autonome, mentre l’ar-ticolo 6 istituisce il Comitato consultivoper l’agricoltura biologica.

    Il titolo III reca disposizioni in materiadi organizzazione della produzione e delmercato e, in particolare, in materia didistretti biologici, intese e protocolli difiliera, organizzazioni dei produttori bio-logici (articoli 7, 8 e 9).

    Gli articoli 10 e 11 (titolo IV) conten-gono, rispettivamente, le norme in materiadi etichettatura e pubblicità dei prodottibiologici nonché quelle sul logo nazionaleriservato ai prodotti per i quali tutte le fasidel processo di produzione sono intera-mente realizzate sul territorio nazionale,nel rispetto della disciplina dettata dalregolamento comunitario e dalla legge.

    Il titolo V (articoli da 12 a 16) inter-viene su alcuni aspetti specifici, quali l’im-piego di sementi di conservazione in agri-coltura biologica, l’autorizzazione all’usodi sostanze per la difesa naturale e confunzione protettiva e corroborante, il vino

    biologico, le produzioni animali, l’ac-quacoltura biologica.

    Al titolo VI (articoli da 17 a 19) è datoriconoscimento legislativo al Sistema d’in-formazione nazionale sull’agricoltura bio-logica (SINAB), al fine di raccogliere, con-trollare e diffondere le informazioni rile-vanti per il settore dell’agricoltura biolo-gica, ivi comprese quelle relative alleiniziative adottate dai soggetti pubblici equelle relative ai risultati della ricerca edella sperimentazione. Si prevede inoltrel’istituzione di un Fondo per la ricerca nelsettore dell’agricoltura biologica, destinatoal finanziamento di programmi di ricerca,e di un Fondo per lo sviluppo dell’agri-coltura biologica, destinato al finanzia-mento del piano di azione nazionale perl’agricoltura biologica e i prodotti biologici,nonché ad altri interventi volti a promuo-vere lo sviluppo dell’agricoltura biologica ei prodotti recanti il logo nazionale a livellointernazionale.

    Nell’ambito del titolo VII (articoli da 20a 34) sono disciplinati gli organismi dicontrollo e certificazione. Il Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali è individuato quale autorità compe-tente responsabile del sistema di controlloprevisto dalla normativa comunitaria;presso il Ministero continuerà ad operarecon funzioni consultive, su nuove basigiuridiche, il già esistente Comitato divalutazione degli organismi di controllo ecertificazione in agricoltura biologica. Èpoi dettata la disciplina in materia diorganismi di controllo e certificazione, cheverificano l’applicazione, da parte deglioperatori, delle misure di controllo e pre-cauzionali previste dal regolamento comu-nitario, nonché la corretta applicazionedel metodo biologico, attestando la con-formità degli operatori ai requisiti stabilitidalla normativa europea e dalla presentelegge. Infine, sono dettate le norme rela-tive agli operatori che notificano l’impegnodi adottare il metodo di produzione bio-logico e si sottopongono al sistema dicontrollo attuato da un organismo di con-trollo e di certificazione autorizzato dalMinistero.

    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • Le importazioni di prodotti biologiciprovenienti da Paesi terzi sono oggetto deltitolo VIII (articoli 35 e 36).

    Il titolo IX (articoli da 37 a 45) reca lesanzioni per le violazioni degli obblighiposti rispettivamente a carico degli orga-nismi di controllo e certificazione e deglioperatori.

    Gli articoli finali, contenuti nel titolo X,recano la copertura finanziaria, le abro-gazioni, le disposizioni transitorie e dicoordinamento con la normativa comuni-taria e la norma di salvaguardia delleattribuzioni delle regioni a statuto specialee delle province autonome di Trento e diBolzano.

    Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PROPOSTA DI LEGGE__

    TITOLO I

    NORME GENERALI

    ART. 1.

    (Finalità).

    1. La presente legge è volta a promuo-vere e favorire lo sviluppo e la competi-tività della produzione biologica, perse-guendo le finalità di concorrere alla tuteladell’ambiente e dell’ecosistema, alla salva-guardia della biodiversità, alla salute eall’informazione dei consumatori, nel ri-spetto dei vincoli derivanti dall’ordina-mento comunitario e delle competenzedelle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano.

    2. Nel rispetto delle finalità di cui alcomma 1 e in conformità con la normativacomunitaria vigente in materia, la presentelegge disciplina:

    a) la produzione, la commercializza-zione, l’importazione, l’esportazione, lacertificazione e il controllo dei prodottibiologici, nonché l’utilizzo dei suddettiprodotti nelle attività di ristorazione col-lettiva;

    b) l’uso di indicazioni relative allaproduzione biologica nazionale nell’eti-chettatura e nella pubblicità;

    c) le azioni per la salvaguardia, lapromozione e lo sviluppo della produzionebiologica, ivi compresi la semplificazioneamministrativa e il sostegno alla ricerca.

    ART. 2.

    (Agricoltura biologica e prodottidell’agricoltura biologica).

    1. Si definisce « produzione biologica »l’impiego dei metodi conformi alla disci-

    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • plina stabilita nel regolamento (CE)n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno2007, di seguito denominato « regola-mento », e nella presente legge, durante losvolgimento di tutte le fasi di produzioneagricola, di allevamento, di trasformazionee di preparazione alimentare e industriale.Le norme sulla produzione biologica siapplicano ai prodotti agricoli non trasfor-mati e trasformati, agli animali d’alleva-mento e ai prodotti dell’acquacoltura,come definita ai sensi dell’articolo 3, pa-ragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE)n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio2006.

    2. La produzione biologica è attività diinteresse nazionale, quale settore econo-mico basato prioritariamente sulla qualitàdei prodotti, sulla sicurezza alimentare esulla tutela dell’ambiente e della biodiver-sità.

    3. In conformità con quanto previstodall’articolo 3 del regolamento, la produ-zione biologica persegue prioritariamente iseguenti obiettivi:

    a) produrre alimenti e altri prodottiagricoli con procedimenti naturali o adessi affini e con l’uso di sostanze presentiin natura;

    b) adottare metodi di produzione che:

    1) rispettino i cicli naturali;

    2) salvaguardino le risorse naturali,quali l’acqua, il suolo, la materia organicae l’aria, favorendo la conservazione e ilrisanamento ambientale e la tutela delpaesaggio;

    3) mantengano e favoriscano unalto livello di diversità biologica;

    4) garantiscano il benessere deglianimali;

    c) rispondere alla domanda del con-sumatore di prodotti naturali di alta qua-lità.

    4. La produzione biologica si basa suiprincìpi generali e specifici di cui agliarticoli 4 e 5 del regolamento. La produ-zione di alimenti biologici trasformati si

    Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • basa altresì sui princìpi di cui all’articolo6 del regolamento.

    5. Si definiscono « prodotti dell’agricol-tura biologica » o « prodotti biologici » iprodotti che hanno conseguito la certifi-cazione di conformità alla disciplina det-tata dal regolamento, nonché dalle nor-mative nazionale e regionali in materia.

    6. Ai fini della presente legge e dell’ap-plicazione del regolamento, il metodo diagricoltura biodinamica che prevede l’usodi preparati biodinamici è equiparato almetodo di agricoltura biologica.

    ART. 3.

    (Divieto di uso di OGM).

    1. La produzione biologica esclude l’im-piego di organismi geneticamente modifi-cati (OGM) e di prodotti derivati o ottenutida OGM.

    2. Con decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, diseguito denominato « Ministro », è stabilitala soglia di presenza accidentale e tecni-camente inevitabile di OGM e di prodottiderivati o ottenuti da OGM tollerata neiprodotti biologici.

    TITOLO II

    AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALIE ORGANISMI DI SETTORE

    ART. 4.

    (Autorità nazionale).

    1. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, di seguito denomi-nato « Ministero », è l’autorità di indirizzoe coordinamento a livello nazionale delleattività amministrative e tecnico-scientifi-che inerenti all’applicazione della regola-mentazione comunitaria e della normativanazionale in materia di agricoltura biolo-gica, nonché l’autorità competente respon-sabile dei controlli, di cui all’articolo 27

    Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • del regolamento. Il Ministero è altresìl’autorità nazionale competente per le at-tività inerenti all’attuazione del regola-mento.

    2. Al Ministero è attribuita la compe-tenza esclusiva in materia di importazionidei prodotti biologici provenienti da Paesiterzi, ai sensi delle disposizioni recate inmateria dal regolamento, nonché dellarelativa vigilanza, ferme restando le com-petenze igienico-sanitarie di controllo uf-ficiale sugli alimenti svolte all’importa-zione dagli uffici periferici del Ministerodel lavoro, della salute e delle politichesociali.

    3. L’autorità nazionale competente dicui all’articolo 4, paragrafo 1, del regola-mento (CE) n. 1788/2001 della Commis-sione, del 7 settembre 2001, è l’Agenziadelle dogane.

    ART. 5.

    (Autorità locali).

    1. Nel rispetto delle competenze pri-marie e concorrenti loro spettanti, le re-gioni e le province autonome di Trento edi Bolzano sono le autorità locali compe-tenti, nel rispettivo territorio, per lo svol-gimento delle attività tecnico-scientifiche eamministrative di cui al regolamento.

    2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano sono autorità divigilanza nei territori di competenza epartecipano al sistema di vigilanza in con-formità con le disposizioni di cui al titoloVII della presente legge.

    ART. 6.

    (Comitato consultivoper l’agricoltura biologica).

    1. Per agevolare l’esercizio delle fun-zioni di cui al presente titolo secondo iprincìpi della sussidiarietà e della colla-borazione istituzionale fra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento

    Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • e di Bolzano e di consentire la concer-tazione con le parti sociali interessate, èistituito presso il Ministero il Comitatoconsultivo per l’agricoltura biologica. AlComitato consultivo sono trasferite le ri-sorse umane, finanziarie e strumentaligià assegnate al Comitato di cui al de-creto del Ministro delle politiche agricolee forestali 29 ottobre 2001, e successivemodificazioni, che contestualmente è sop-presso.

    2. Il Comitato consultivo per l’agricol-tura biologica ha il compito di esprimerepareri in merito ai provvedimenti concer-nenti la produzione biologica a livellonazionale e comunitario e alle questioniconcernenti la produzione biologica diinteresse dell’Unione europea, cui lo Statoitaliano è chiamato a fornire il propriocontributo in sede comunitaria ai sensidella procedura di cui all’articolo 37, pa-ragrafo 2, del regolamento. Ai fini del-l’adozione dei decreti previsti dalla pre-sente legge, il parere del Comitato consul-tivo deve essere espresso entro un mesedalla trasmissione dello schema di prov-vedimento.

    3. Il Comitato consultivo per l’agricol-tura biologica ha, altresì, il compito diproporre gli interventi per l’indirizzo el’organizzazione delle attività di promo-zione dei prodotti biologici, nonché difavorire il coordinamento tra le autorità dicui agli articoli 4 e 5 e gli operatori, inparticolar modo al fine di assicurare ladiffusione sui mercati di tali prodotti.

    4. Anche al fine di assicurare il neces-sario supporto di carattere tecnico-scien-tifico, normativo e informativo per le at-tività delle autorità competenti, con de-creto del Ministro, possono essere costi-tuite all’interno del Comitato consultivoper l’agricoltura biologica e su sua pro-posta, commissioni tecniche consultivecompetenti per specifiche materie.

    5. La partecipazione al Comitato con-sultivo per l’agricoltura biologica e allecommissioni tecniche istituite ai sensi delcomma 4 non comporta attribuzione dicompensi e non deve determinare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

    Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • TITOLO III

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGA-NIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

    E DEL MERCATO

    ART. 7.

    (Distretti biologici).

    1. Costituiscono distretti biologici i si-stemi produttivi locali, anche a carattereinterprovinciale o interregionale, a spic-cata vocazione agricola ai sensi dell’arti-colo 13 del decreto legislativo 18 maggio2005, n. 228, e nei quali sia assolutamentepreponderante:

    a) la coltivazione, l’allevamento, latrasformazione e la preparazione alimen-tare e industriale di prodotti con il metodobiologico di cui al regolamento nonché allanormativa nazionale e regionale adottatain conformità alla regolamentazione co-munitaria;

    b) la tutela delle produzioni e dellemetodologie colturali, d’allevamento e ditrasformazione tipiche locali.

    2. Le regioni individuano, nei rispettiviterritori, le aree da destinare a distrettibiologici. Nel caso di aree contigue appar-tenenti a regioni diverse, le regioni inte-ressate concordano metodi e termini perla gestione del distretto interregionale.

    3. I distretti biologici sono istituiti alfine di agevolare e semplificare l’applica-zione delle norme di certificazione am-bientale e territoriale previste dal regola-mento e dalla presente legge. Essi favori-scono lo sviluppo della migliore praticaagricola e zootecnica biologica, ivi ricom-prendendo anche i processi di prepara-zione e di trasformazione, nonché dellefiliere collegate, la tutela e la preserva-zione delle tradizioni colturali locali non-ché della biodiversità agricola e naturale.

    4. Ove la coltivazione e l’allevamentocon l’utilizzo di tecniche di ingegneriagenetica fossero consentiti, le medesimeattività esercitate in prossimità di un di-

    Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • stretto biologico rientrano espressamentenelle previsioni di cui all’articolo 2050 delcodice civile.

    5. Con l’atto istitutivo dei distretti bio-logici, o anche con successive disposizioninormative, l’autorità competente può in-trodurre specifiche procedure di semplifi-cazione amministrativa e organizzativa re-lativamente all’applicazione delle disposi-zioni di cui alla presente legge. Qualora sitratti di processi di semplificazione riguar-danti l’applicazione del sistema di con-trollo, di cui al successivo titolo VII ocomunque ad esso collegati, o nelle ipotesiche i distretti abbiano dimensione regio-nale o interprovinciale è necessario acqui-sire il parere obbligatorio e vincolante delComitato consultivo per l’agricoltura bio-logica.

    ART. 8.

    (Intese e protocolli di filiera).

    1. Al fine di favorire la costituzione ela diffusione di intese per l’integrazione difiliera nel settore della produzione biolo-gica, tenuto conto delle particolarità or-ganizzative e produttive della produzioneagricola biologica, le intese di filiera di cuiall’articolo 9 del decreto legislativo 27maggio 2005, n. 102, possono essere sot-toscritte anche da organizzazioni rappre-sentative a livello nazionale o regionale neisettori della produzione, della trasforma-zione, del commercio e della distribuzionedei prodotti biologici.

    2. Si definisce « protocollo di coltiva-zione o di filiera biologica » l’accordosottoscritto da tutti i soggetti che operanonell’ambito di un processo di produzione,trasformazione, commercio e distribuzionedi un prodotto biologico. Il protocollo dicoltivazione o di filiera biologica devecontenere i seguenti elementi obbligatori:

    a) i prodotti e i servizi oggetto del-l’accordo e i loro parametri qualitativi;

    Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • b) le modalità, specifiche ed accesso-rie, di certificazione fino all’utilizzatorefinale del prodotto;

    c) il prezzo indicativo di acquisto o icriteri per definirlo;

    d) gli impegni e le responsabilità delleparti.

    3. Le amministrazioni pubbliche pos-sono sviluppare azioni volte a promuoveree valorizzare le intese di filiera di cui alcomma 1, in particolare se rivolte allafornitura diretta di alimenti per comunitào per gruppi di acquisto, nonché i proto-colli di coltivazione o di filiera biologica dicui al comma 2.

    ART. 9.

    (Organizzazioni dei produttori biologici).

    1. Le organizzazioni dei produttori bio-logici sono disciplinate ai sensi del decretolegislativo 27 maggio 2005, n. 102, e dellarelativa normativa di attuazione.

    2. Può essere riconosciuta come orga-nizzazione dei produttori biologici un’or-ganizzazione che sia formata da almenocinque produttori e che registri un fattu-rato minimo complessivo annuo di 300.000euro.

    3. Nel caso di associazione riconosciutaper il settore dell’agricoltura biologica ilvolume minimo di produzione, di cui al-l’articolo 3, comma 3, del decreto legisla-tivo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolatocon riferimento esclusivo alla produzioneagricola biologica certificata nell’anno diriferimento.

    4. Nell’ambito delle azioni previste daiprogrammi operativi delle organizzazionidei produttori biologici nonché in altresimilari previsioni possono essere am-messe le spese dirette allo svolgimento diattività rivolte a favorire la costituzione eil mantenimento di rapporti diretti tral’organizzazione dei produttori biologici ele organizzazioni di consumatori.

    Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • TITOLO IV

    ETICHETTATURA ELOGO NAZIONALE

    ART. 10.

    (Etichettatura e pubblicità).

    1. L’utilizzo del termine « biologico »,nonché dei termini derivati o dei diminu-tivi in uso, impiegati singolarmente o com-binati con altri, nell’etichettatura, nellapresentazione e nella pubblicità di pro-dotti è consentito esclusivamente per iprodotti biologici che rispettano le normedel regolamento e della presente legge.

    2. Fermo restando quanto prescrittodal decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109, e successive modificazioni, le in-dicazioni previste dal regolamento e dallapresente legge devono figurare sugli im-ballaggi e sulle etichette dei prodotti bio-logici nel momento in cui sono posti invendita, ovvero sui documenti commercialiche accompagnano il prodotto, se si trattadi prodotti sfusi o sigillati in confezioninon destinate al consumatore finale. Per« consumatore finale » si intende il sog-getto che acquista dal venditore al detta-glio.

    3. Con decreto del Ministro, da adot-tare, d’intesa con la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, di seguito denominata « Confe-renza Stato-regioni », entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, sono stabilite le specifiche delleindicazioni e delle diciture di cui ai commi1 e 2.

    ART. 11.

    (Logo nazionale).

    1. È istituito il logo nazionale per leproduzioni biologiche. Il logo di cui alpresente comma prevede la dicitura « BioItalia » o termine analogo.

    Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 2. L’utilizzo del logo di cui al comma 1è riservato ai prodotti biologici per i qualitutte le fasi del processo di produzionesono interamente realizzate sul territorionazionale, nel rispetto della disciplina det-tata dal regolamento e dalla presentelegge.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 2,con decreto del Ministro, da adottare, diconcerto con il Ministro dello sviluppoeconomico e con il Ministro per le poli-tiche europee e d’intesa con la ConferenzaStato-regioni, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodefinite la forma, le caratteristiche tecni-che e la disciplina d’uso del logo nazionaledi cui al presente articolo.

    4. Salvo che il fatto costituisca reato, ilMinistero, con gli organi competenti inmateria, commina una sanzione ammini-strativa da euro 3.000 a euro 20.000 achiunque impieghi o utilizzi il logo di cuial comma 1 o ponga in commercio pro-dotti recanti indebitamente indicazioni eriferimenti concernenti il metodo di pro-duzione biologico.

    TITOLO V

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIETÀDA CONSERVAZIONE E DI PRODUZIONI

    SPECIFICHE

    ART. 12.

    (Disciplina per l’impiego di sementi di con-servazione in agricoltura biologica).

    1. Al fine di promuovere la conserva-zione in situ e in azienda e l’utilizzazionesostenibile delle risorse fitogenetiche, ilMinistro, in attuazione degli impegni pre-visti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattatointernazionale sulle risorse fitogeneticheper l’alimentazione e l’agricoltura, ratifi-cato ai sensi della legge 6 aprile 2004,n. 101, acquisito il parere della Confe-renza Stato-regioni, istituisce un appositoregistro nazionale delle varietà da conser-vazione, di seguito denominato « registro »,

    Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • nel quale sono iscritte, su richiesta delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, di altri enti pubblici,di istituzioni scientifiche, di organizzazionisociali, di associazioni o di singoli citta-dini, previa valutazione dell’effettiva uni-cità, le varietà da conservazione, comedefinite al comma 2.

    2. Per « varietà da conservazione » siintendono le varietà, le popolazioni, gliecotipi, i cloni e le cultivar di interesseagricolo, relativi a specie di piante:

    a) autoctone e non autoctone, maiiscritte in altri registri nazionali, purchéintegratesi da almeno cinquanta anni negliagroecosistemi locali;

    b) non più iscritte in alcun registro eminacciate da erosione genetica;

    c) non più coltivate sul territorionazionale e conservate presso orti bota-nici, istituti sperimentali, banche del ger-moplasma pubbliche o private, università ecentri di ricerca, per le quali sussiste uninteresse economico, scientifico, culturale,paesaggistico a favorirne la reintrodu-zione.

    3. Il Ministero, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, nell’am-bito delle rispettive competenze, tutelano ilpatrimonio agrario costituito dalle risorsegenetiche delle piante di cui al comma 2e provvedono affinché le comunità localiche ne hanno curato la conservazionepartecipino ai benefìci derivanti dalla lororiproduzione, in conformità alla Conven-zione internazionale sulla biodiversità, ra-tificata ai sensi della legge 14 febbraio1994, n. 124.

    4. L’iscrizione delle varietà da conser-vazione nel registro è gratuita ed esentatadall’obbligo di esame ufficiale, anche sullabase di adeguata considerazione dei risul-tati di valutazioni non ufficiali, delle co-noscenze acquisite dagli agricoltori nel-l’esperienza pratica della coltivazione,della riproduzione e dell’impiego. Ai finidell’iscrizione è altresì disposta la derogaalle condizioni di omogeneità, stabilità edifferenziabilità previste dall’articolo 19

    Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • della legge 25 novembre 1971, n. 1096, esuccessive modificazioni.

    5. L’iscrizione delle varietà da conser-vazione nel registro comporta la registra-zione delle seguenti informazioni:

    a) nome comune o nome locale dellavarietà e ogni eventuale sinonimo;

    b) descrizione della varietà risultanteda valutazioni ufficiali, non ufficiali e daconoscenze acquisite con l’esperienza pra-tica durante la coltivazione, la riprodu-zione e l’impiego;

    c) notizie di carattere storico e ter-ritoriale relative alla diffusione della va-rietà e sufficienti per definire, anche inmodo provvisorio e progressivo, l’area tra-dizionale di coltivazione della varietà.

    6. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono istituire re-pertori regionali o provinciali delle varietàda conservazione, di seguito denominati« repertori », nei quali possono essere in-serite, secondo le disposizioni di cui alcomma 4, le sole varietà di cui al comma2, lettera a). L’iscrizione delle varietà dicui al presente comma nel registro ècondizione per il loro inserimento neirepertori.

    7. Il Ministero affida all’Ente nazionalesementi elette (ENSE), senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,il compito di effettuare le verifiche e icontrolli relativi all’iscrizione delle varietànel registro. L’ENSE effettua annualmenteun monitoraggio delle varietà da conser-vazione iscritte nel registro e nei repertori,e presta assistenza, su richiesta dei soggettiinteressati, agli enti pubblici, alle istitu-zioni scientifiche, alle organizzazioni eassociazioni del settore e ai singoli citta-dini, nello svolgimento di attività di recu-pero, identificazione, preservazione e rein-troduzione della coltivazione delle varietàda conservazione.

    8. Per quanto non previsto dal presentearticolo, l’iscrizione delle varietà da con-servazione nel registro è disciplinata dalregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 8 ottobre 1973,

    Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976,n. 195, e successive modificazioni.

    9. Ai produttori agricoli, residenti neiluoghi dove le varietà da conservazioneiscritte nel registro hanno evoluto le loroproprietà caratteristiche o che provvedanoal loro recupero e mantenimento, è rico-nosciuto il diritto alla vendita diretta inambito locale di modiche quantità di se-menti o di materiali da propagazione re-lativi a tali varietà, qualora prodotti nel-l’azienda condotta. I produttori agricolibiologici possono effettuare lo scambiodiretto, in ambito locale, di modiche quan-tità di sementi o di materiali da propa-gazione relativi a varietà da conservazioneprodotte in azienda. Ai fini del presentecomma, per « ambito locale » si intendel’area tradizionale di coltivazione dellavarietà da conservazione indicata nel re-gistro o nei repertori e, in assenza di taleindicazione, la provincia di appartenenzadel produttore; per « modica quantità » siintende una quantità corrispondente alfabbisogno di un’azienda agricola.

    10. La vendita o lo scambio di sementio di materiali da propagazione delle va-rietà da conservazione di cui al comma 9,devono essere accompagnati dall’indica-zione scritta dei seguenti elementi:

    a) il nome della varietà da conserva-zione indicato nel registro o nei repertorinei quali è iscritta;

    b) la dicitura « varietà da conserva-zione »;

    c) il nome e l’indirizzo del produt-tore;

    d) il nome del detentore dal quale ilproduttore a sua volta ha ricevuto lasemente o il materiale da propagazione ela relativa località di provenienza;

    e) eventuali riferimenti alla certifica-zione di conformità per sementi o mate-riali ottenuti con il metodo dell’agricolturabiologica.

    11. In deroga ai limiti territoriali di cuial comma 1, campioni di sementi di va-rietà da conservazione possono essere

    Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • scambiati tra privati esclusivamente perattività amatoriali o di conservazione. Aifini del presente comma, per « campione »si intende una quantità prossima a quellaminima sufficiente per garantire la ripro-duzione della varietà senza ridurne la basegenetica.

    12. Fatto salvo quanto previsto daicommi da 9 a 11, con decreto del Ministro,sentita la Conferenza Stato-regioni, pos-sono essere definite adeguate restrizioniquantitative ed eventuali deroghe ai finidell’iscrizione nel registro, nel caso dicoltivazione e commercializzazione di se-menti di specie e varietà prive di valoreintrinseco per la produzione vegetale, masviluppate per la coltivazione in condizioniparticolari.

    13. La produzione di sementi e dimateriale di propagazione di varietà daconservazione e il loro scambio, nel ri-spetto delle disposizioni fitosanitarie na-zionali, è disciplinata dalle regioni inmodo compatibile con la finalità di age-volare, senza aggravio degli oneri a caricodei soggetti che operano per la conserva-zione delle varietà medesime, la circola-zione di materiale sano o risanato.

    14. Sono escluse dal campo di appli-cazione del presente articolo le varietàgeneticamente modificate, nonché le va-rietà contaminate da varietà genetica-mente modificate. È altresì vietato l’uti-lizzo delle varietà di cui al presente arti-colo finalizzato alla costituzione di varietàgeneticamente modificate.

    ART. 13.

    (Norme di autorizzazione di sostanze per ladifesa naturale e con funzione protettiva e

    corroborante).

    1. Con decreto del Ministero, sentito ilMinistero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali e il Comitato consultivoper l’agricoltura biologica, da adottare en-tro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, è disciplinato l’im-piego su sementi, materiale di propaga-zione e piante, di sostanze aventi funzione

    Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • protettiva e corroborante delle difese na-turali dei vegetali e dei prodotti vegetali inconformità ai princìpi e alle norme stabi-liti dal regolamento.

    ART. 14.

    (Vino biologico).

    1. Si definisce « vino biologico » il vinoprodotto con uve provenienti da vigneticondotti con metodo biologico in confor-mità alle disposizioni di cui al regola-mento e alla presente legge, nonché ot-tenuto in conformità al disciplinare dicui al comma 2.

    2. Con decreto del Ministro, da adot-tare, sentiti il Comitato consultivo perl’agricoltura biologica e la Conferenza Sta-to-regioni, entro quattro mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, èdefinito un apposito disciplinare relativoal processo di produzione e all’etichetta-tura del vino biologico.

    3. L’utilizzo del termine « vino biolo-gico », nonché di termini derivati o si-milari, nell’etichettatura, nella presenta-zione e nella pubblicità dei vini è con-sentito esclusivamente ai vini prodotti inconformità alle disposizioni di cui alpresente articolo e al disciplinare di cuial comma 2.

    ART. 15.

    (Produzioni animali).

    1. Nelle more dell’emanazione dinorme comunitarie di produzione, per lespecie zootecniche non disciplinate a li-vello europeo, sono adottati con decretidel Ministro, entro quattro mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,appositi disciplinari di produzione, eti-chettatura e controllo, nonché le regoleprivate accettate o riconosciute dal Mini-stero, sentiti il Comitato consultivo perl’agricoltura biologica e la Conferenza Sta-to-regioni.

    Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 16.

    (Acquacoltura biologica).

    1. In attuazione dell’articolo 15 delregolamento, è adottato con decreto delMinistro, entro centoventi giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,apposito disciplinare di produzione, eti-chettatura e controllo, nonché le regoleprivate accettate o riconosciute dal Mini-stero, sentiti il Comitato consultivo perl’agricoltura biologica e la Conferenza Sta-to-regioni.

    TITOLO VI

    INFORMAZIONE E PROMOZIONE

    ART. 17.

    (Sistema d’informazione nazionalesull’agricoltura biologica).

    1. Al fine di raccogliere, controllare ediffondere le informazioni rilevanti per ilsettore dell’agricoltura biologica, ivi com-prese le informazioni relative alle inizia-tive adottate dai soggetti pubblici e quellerelative ai risultati della ricerca e dellasperimentazione, presso il Ministero con-tinua ad operare il Sistema d’informazionenazionale sull’agricoltura biologica (SI-NAB), che si avvale di un proprio sitointernet.

    2. Il SINAB mette a disposizione delleautorità di cui agli articoli 4 e 5 leinformazioni a livello nazionale, regionalee locale sul settore dell’agricoltura biolo-gica, fornisce servizi agli operatori delsettore per lo sviluppo e la valorizzazionedell’agricoltura biologica italiana e svolgeil compito di centro di documentazione esportello d’informazione per il pubblico.

    3. Il Comitato consultivo per l’agricol-tura biologica è informato ogni sei mesisulle attività del SINAB.

    Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 18.

    (Fondo per la ricerca nel settoredell’agricoltura biologica).

    1. Nello stato di previsione del Mini-stero è istituito il Fondo per la ricerca nelsettore dell’agricoltura biologica.

    2. Nel Fondo di cui al comma 1 con-fluiscono le somme già assegnate al Fondoper la ricerca nel settore dell’agricolturabiologica e di qualità di cui all’articolo 59,comma 2, della legge 23 dicembre 1999,n. 488, e successive modificazioni, che ècontestualmente soppresso. Al Fondo dicui al comma 1 è altresì attribuita unadotazione di 3 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

    3. Il Fondo di cui al comma 1 puòessere rifinanziato, per uno o più deglianni considerati dal bilancio pluriennale,ai sensi dell’articolo 11, comma 3, letteraf), della legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni.

    4. Il Fondo di cui al comma 1 èdestinato al finanziamento di programmidi ricerca in materia di agricoltura biolo-gica, nel rispetto degli orientamenti comu-nitari per gli aiuti di Stato nel settoreagricolo. Con decreto del Ministro, daadottare, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno,si provvede alla ripartizione del Fondo trai programmi di ricerca, presentati da entipubblici, università e centri di ricerca,nonché da soggetti privati, entro il 31gennaio del medesimo anno.

    5. I soggetti beneficiari dei finanzia-menti di cui al comma 4, a conclusionedello svolgimento del programma di ri-cerca, trasmettono al Ministero una rela-zione che illustra i risultati conseguiti. Nelcaso in cui il programma di ricerca abbiauna durata superiore a un anno, i mede-simi soggetti provvedono alla trasmissionedi relazioni preliminari sullo stato diavanzamento del programma e sui risul-tati conseguiti entro il 31 gennaio di ognianno successivo a quello di assegnazionedei contributi. Il Ministero, avvalendosi delSINAB, rende pubbliche le relazioni di cui

    Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • al presente comma e individua ogni utileiniziativa per dare attuazione ai risultatidei programmi di ricerca finanziati. Sullabase dei risultati emersi dalle relazionipreliminari di cui al secondo periodo delpresente comma, con il decreto di cui alcomma 4 può essere disposta, ove ne siafatta richiesta, l’assegnazione di ulteriorifinanziamenti a un programma di ricercache già ne sia stato destinatario.

    6. In caso di mancata trasmissionedelle relazioni di cui al comma 5, ilMinistero provvede al recupero dei finan-ziamenti assegnati. Nel caso in cui, in basealle relazioni trasmesse, l’attuazione delprogramma di ricerca risulti carente o irisultati ottenuti irrilevanti, il Ministeropuò disporre il recupero, anche parziale,dei finanziamenti assegnati.

    ART. 19.

    (Fondo per lo sviluppodell’agricoltura biologica).

    1. Nello stato di previsione del Mini-stero è istituito il Fondo per lo sviluppodell’agricoltura biologica.

    2. Nel Fondo di cui al comma 1 con-fluiscono:

    a) le risorse già assegnate al Fondoper lo sviluppo dell’agricoltura biologica edi qualità, di cui all’articolo 59, comma2-bis, della legge 23 dicembre 1999,n. 488, che è contestualmente soppresso;

    b) gli stanziamenti relativi alle auto-rizzazioni di spesa di cui all’articolo 1,comma 87, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, e all’articolo 1, comma 1085, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296;

    c) le risorse di cui all’articolo 1,commi 289 e 290, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

    3. Al Fondo di cui al comma 1 è altresìattribuita una dotazione di 7 milioni dieuro per l’anno 2008 e di 15 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

    4. Il Fondo di cui al comma 1 puòessere rifinanziato, per uno o più degli

    Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • anni considerati dal bilancio pluriennale,ai sensi dell’articolo 11, comma 3, letteraf), della legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni.

    5. Il Fondo di cui al comma 1, oltrea finanziare il Piano di azione nazionaleper l’agricoltura biologica e i prodottibiologici di cui all’articolo 1, comma 87,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, èdestinato al finanziamento di interventivolti a promuovere lo sviluppo dell’agri-coltura biologica riconducibili alle se-guenti tipologie:

    a) contributi a enti e istituzioni pub-blici e a soggetti privati operanti in regimedi convenzione che gestiscono servizi diristorazione collettiva che utilizzano inmisura prevalente e, comunque, non infe-riore al 50 per cento del valore comples-sivo dei prodotti utilizzati, prodotti biolo-gici privilegiandone l’acquisizione dal ter-ritorio circostante;

    b) campagne di educazione scolasticarivolte a illustrare le caratteristiche intrin-seche, le specificità e i vantaggi dell’agri-coltura biologica e dei relativi prodotti intermini di qualità, sicurezza degli alimenti,metodi di produzione, aspetti nutrizionalie sanitari, etichettatura, benessere deglianimali e rispetto dell’ambiente;

    c) iniziative di comunicazione istitu-zionale, di informazione e di promozionedestinate a favorire la commercializza-zione e il consumo dei prodotti biologici,anche attraverso il coinvolgimento e lapartecipazione degli operatori del settore;

    d) contributi agli enti locali che adot-tano apposite misure per assicurare chenelle aree di proprietà pubblica destinatea verde, di cui è prevista la fruizione ascopo ricreativo e culturale, nelle areeverdi destinate ad attività scolastiche e inquelle comunque destinate alla fruizioneda parte dei minori in età scolare sonoadottate tecniche di gestione e di manu-tenzione compatibili con il metodo biolo-gico.

    Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 6. Con decreto del Ministro, da adot-tare, sentito il Comitato consultivo perl’agricoltura biologica e d’intesa con laConferenza Stato-regioni, entro il 30marzo di ciascun anno, si provvede allaripartizione del Fondo tra le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.Ai fini della ripartizione, ciascuna regionee provincia autonoma trasmette al Mini-stero entro il 31 gennaio di ciascun annoil programma annuale degli interventi dicui al comma 5 che intende realizzare e,a decorrere dal secondo anno di riparti-zione del Fondo, una dettagliata illustra-zione degli interventi attuati nell’anno pre-cedente. Nella ripartizione del Fondo sitiene conto della rilevanza e dell’efficaciadegli interventi programmati e di quelliattuati. La mancata presentazione del pro-gramma annuale degli interventi da rea-lizzare ovvero dell’illustrazione degli in-terventi realizzati nell’anno precedentecomporta l’esclusione della regione o dellaprovincia autonoma dalla ripartizione delFondo.

    7. Con il decreto di cui al comma 6 unaquota del Fondo, non superiore al 50 percento, può essere annualmente riservataalla realizzazione di iniziative di comuni-cazione istituzionale, di informazione e dipromozione gestite direttamente dal Mini-stero, che abbiano dimensione nazionale oche siano finalizzate alla diffusione neimercati internazionali di prodotti biologicirecanti nell’etichetta il logo nazionale dicui all’articolo 11. Con il medesimo de-creto si provvede a definire e ad approvareil programma annuale delle iniziative dicui al presente comma.

    8. Entro il 31 aprile di ogni anno ilMinistro trasmette al Parlamento i decretidi cui al comma 4 dell’articolo 15 e alcomma 6 del presente articolo, corredatida una relazione volta a illustrare gliinterventi a sostegno dell’agricoltura bio-logica e le attività di ricerca nel settorerealizzate, a livello nazionale e regionale,nell’anno precedente, quelli programmatiper l’anno in corso e la situazione generaledel comparto.

    Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • TITOLO VII

    SISTEMA DI CONTROLLO

    CAPO I

    ORGANISMI DI CONTROLLOE CERTIFICAZIONE

    ART. 20.

    (Autorità responsabile dei controlli).

    1. Il Ministero è l’autorità competenteresponsabile del sistema di controllo di cuiall’articolo 27 del regolamento.

    2. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4,lettera b), del regolamento, il Ministeropuò delegare i compiti di controllo e dicertificazione a uno o più organismi. A talfine, il Ministero autorizza persone giuri-diche di diritto pubblico o società dicapitali di diritto privato, di seguito de-nominate « organismi di controllo e certi-ficazione », a svolgere attività di controlloe di certificazione sull’implementazione inazienda e sull’applicazione del metodo diproduzione biologico da parte degli ope-ratori. Gli organismi di controllo e certi-ficazione sono accreditati da un organismoriconosciuto nell’ambito dell’EuropeanCooperation for Accreditation (EA) o del-l’International Accreditation Forum (IAF)secondo la versione più recente pubblicatanella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-pea della norma europea UNI CEI EN45011 o della guida ISO/IEC Guide 65,recante i requisiti generali relativi agliorganismi che gestiscono sistemi di certi-ficazione dei prodotti.

    3. Il Ministero, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano provve-dono mediante apposite strutture, in coor-dinamento e collaborazione fra loro edentro i limiti delle proprie competenze,alla vigilanza sugli organismi di controlloe certificazione autorizzati ai sensi delcomma 2 in conformità con quanto pre-visto dall’articolo 27 del regolamento edalla presente legge.

    Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 4. Il Ministero, con proprio decreto daadottare entro quattro mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,sentiti il Comitato consultivo per l’agricol-tura biologica e la Conferenza Stato-re-gioni, organizza l’attività di vigilanza di cuial comma 3 e ne disciplina il coordina-mento e la strutturazione in ottemperanzaal principio della sussidiarietà e della lealecollaborazione istituzionale.

    ART. 21.

    (Comitato di valutazione degli organismidi controllo e certificazione in agricoltura

    biologica).

    1. Presso il Ministero continua ad ope-rare il Comitato di valutazione istituitodall’articolo 2 del decreto legislativo 17maggio 1995, n. 220, che assume la deno-minazione di Comitato di valutazione degliorganismi di controllo e certificazione inagricoltura biologica.

    2. Al fine di garantire la rappresen-tanza paritetica dello Stato e delle regionie province autonome, il Comitato è com-posto da dodici membri, nominati condecreto del Ministro, di cui tre rappresen-tanti del Ministero, tre designati, rispetti-vamente, dal Ministro dello sviluppo eco-nomico, dal Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e dalMinistro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali e sei designati dalla Con-ferenza Stato-regioni.

    3. I membri del Comitato non devonoavere interessenze con alcuno dei soggettiautorizzati al controllo degli operatori, nétrovarsi in posizione oggettiva o soggettivadi collusione o di conflitto di interessi conalcuno dei soggetti iscritti negli elenchiregionali o nazionali degli operatori bio-logici, né con alcuna delle strutture,aziende o soggetti privati in genere con iquali gli operatori iscritti negli elenchihanno rapporti ai fini dell’esercizio dellapropria attività.

    4. Il presidente e il segretario delComitato sono nominati alla prima sedutatra i rappresentanti del Ministero.

    Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • 5. Il Comitato si avvale di un ufficio disegreteria composto da funzionari del Mi-nistero, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

    6. Il Comitato esprime, entro due mesidalla richiesta, pareri obbligatori e vinco-lanti in merito:

    a) al rilascio, al rinnovo e alla revocadell’autorizzazione agli organismi di con-trollo e certificazione;

    b) alle modifiche degli atti e delladocumentazione da presentare per la ri-chiesta di autorizzazione.

    7. La partecipazione al Comitato noncomporta l’attribuzione di compensi.

    ART. 22.

    (Autorizzazione degli organismidi controllo e certificazione).

    1. Al fine di conseguire l’autorizzazionedi cui all’articolo 20, comma 2, le personegiuridiche interessate devono presentareistanza al Ministero, previo pagamento diun importo determinato ai sensi delcomma 2 del presente articolo. L’istanzadi cui al presente comma è corredata dallostatuto dell’organismo, dall’illustrazionedella struttura, dal manuale della qualità,dalle procedure di controllo di cui all’ar-ticolo 24, comma 1, dalla definizione delleprocedure operative e dalle relative istru-zioni, dall’organigramma nonché dallacertificazione dell’avvenuto accredita-mento di cui all’articolo 20, comma 2. Condecreto del Ministro, da adottare, sentitala Conferenza Stato-regioni, entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, è stabilita l’ulteriore documen-tazione da allegare all’istanza. Con il me-desimo decreto sono altresì stabiliti i re-quisiti del personale che svolge attività dicontrollo per conto o alle dipendenzedell’organismo di controllo e certifica-zione.

    2. Le persone giuridiche che presentanol’istanza di cui al comma 1 sono tenute alpagamento delle spese per l’espletamento

    Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • delle attività istruttorie relative al rilascioe al rinnovo dell’autorizzazione. Con de-creto del Ministro, da adottare, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, è stabilita, inbase al costo effettivo del servizio, latariffa da applicare per la determinazionedell’importo dovuto.

    3. L’autorizzazione allo svolgimentodell’attività di controllo e certificazione èsubordinata, oltre che all’accertamentodella regolarità e della completezza delladomanda, alla verifica del possesso deirequisiti previsti dal regolamento, dallapresente legge e dal decreto di cui alcomma 1. La sussistenza di tali requisitideve perdurare per tutto il periodo divalidità dell’autorizzazione.

    4. Gli organismi di controllo e certifi-cazione sono autorizzati con decreto delMinistro, entro sei mesi dalla data diricevimento dell’istanza, previo parere fa-vorevole del Comitato di valutazione degliorganismi di controllo e certificazione inagricoltura biologica. Il decreto di auto-rizzazione è pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale. L’organismo di controllo e certifi-cazione provvede a trasmettere alle regionie alle province autonome di Trento e diBolzano la documentazione approvata dalMinistero. La documentazione è inviataanche su supporto informatico.

    5. Gli organismi di controllo e certifi-cazione autorizzati possono esercitare lapropria attività su tutto il territorio na-zionale. Tali organismi possono dotarsi disedi periferiche a livello territoriale.

    6. L’autorizzazione di cui al comma 4comporta per l’organismo autorizzato an-che la facoltà ad esercitare attività istrut-toria delle richieste di autorizzazione al-l’importazione.

    7. L’autorizzazione di cui al comma 4non è trasferibile, è valida per quattroanni ed è rinnovabile.

    8. Gli organismi di controllo e certifi-cazione, entro i sei mesi antecedenti ladata di scadenza dell’autorizzazione di cuial comma 4, trasmettono al Ministeroistanza di rinnovo, corredata dalla docu-mentazione necessaria ad attestare la va-

    Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • lidità e l’attualità dei documenti prodottiin sede di autorizzazione precedente e daogni altro documento necessario per di-mostrare il perdurare dei requisiti richie-sti. Esaminata tale documentazione e ac-quisito il parere favorevole del Comitato divalutazione degli organismi di controllo ecertificazione in agricoltura biologica, ilMinistro, con apposito decreto da adottareentro sei mesi dal ricevimento dell’istanzadi rinnovo, rinnova l’autorizzazione, sericorrono i presupposti di cui alla presentelegge. Nella valutazione dell’istanza di rin-novo si tiene conto dell’attività svolta dal-l’organismo, con particolare riferimentoalle irregolarità e alle infrazioni rilevatenel corso dell’attività di vigilanza. L’even-tuale provvedimento di diniego deve esseredettagliatamente motivato. Durante le ope-razioni di verifica previste dal presentecomma l’organismo di controllo e certifi-cazione può continuare a operare, anchedopo la scadenza del termine di cui alsecondo periodo.

    9. Gli organismi di controllo e certifi-cazione già autorizzati in base alle normevigenti prima della data di entrata invigore della presente legge continuano aoperare ai sensi dell’autorizzazione rice-vuta per un periodo non superiore aventiquattro mesi da detta data. Almenosei mesi prima della scadenza di taletermine gli organismi di controllo e cer-tificazione di cui al primo periodo delpresente comma devono presentareistanza di autorizzazione secondo quantoprevisto dal comma 1.

    10. Qualora un organismo di controlloe certificazione cessi di possedere i requi-siti necessari per l’autorizzazione, il Mi-nistero, di propria iniziativa o su motivataproposta della regione o della provinciaautonoma nel cui territorio l’organismoopera, lo diffida a regolarizzare la propriasituazione entro il termine stabilito nelladiffida medesima, comunque non inferiorea quindici giorni. Se entro il termineassegnato l’organismo interessato non di-mostra di aver regolarizzato la propriasituazione, il Ministro, previo parere delComitato di valutazione degli organismi dicontrollo e certificazione in agricoltura

    Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • biologica, con decreto motivato, dispone larevoca dell’autorizzazione. Il decreto èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La re-voca ha effetto dal trentesimo giorno suc-cessivo alla data della suddetta pubblica-zione. Entro lo stesso termine, gli opera-tori che si valgono dell’organismo di con-trollo e certificazione la cui autorizzazioneè stata revocata devono provvedere allascelta di un altro organismo di controllo ecertificazione autorizzato dal Ministero.

    11. Gli organismi di controllo e certi-ficazione, nonché i loro dipendenti e col-laboratori, sono qualificati quali soggettiincaricati di un pubblico servizio di cuiall’articolo 358 del codice penale.

    ART. 23.

    (Elenco nazionale degli organismidi controllo e certificazione).

    1. È istituito presso il Ministero l’elenconazionale degli organismi di controllo ecertificazione autorizzati ai sensi dellapresente legge.

    2. Con il decreto di autorizzazione dicui all’articolo 22, comma 4, il Ministrodispone l’iscrizione dell’organismo di con-trollo e certificazione nell’elenco di cui alpresente articolo. In caso di revoca del-l’autorizzazione, il Ministro dispone lacancellazione dell’organismo di controllo ecertificazione dall’elenco. La cancellazioneha effetto a partire dal trentesimo giornodalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedel decreto di revoca.

    3. L’elenco di cui al presente articolo èpubblico.

    ART. 24.

    (Procedure di controllo).

    1. La procedura di controllo è presen-tata unitamente all’istanza di autorizza-zione di cui al comma 1 dell’articolo 22 edè corredata da idonea documentazionesecondo quanto disposto dalla norma eu-ropea UNI CEI EN 45011 e da accredita-mento rilasciato da un organismo ricono-

    Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • sciuto in ambito internazionale ai sensidell’articolo 20, comma 2. La procedura dicontrollo deve essere idonea a garantirel’applicazione dei princìpi della produ-zione biologica di cui al regolamento e allapresente legge per l’intera durata del pro-cesso di produzione, preparazione, impor-tazione e commercializzazione del pro-dotto.

    2. Entro trenta giorni dalla pubblica-zione del decreto di autorizzazione di cuiall’articolo 22, comma 4, l’organismo dicontrollo e certificazione predispone e tra-smette al Ministero, nonché alle regioni eprovince autonome nel cui territorioopera, il piano annuale di controllo.

    3. Con decreto del Ministro, da adot-tare, sentito il Comitato consultivo perl’agricoltura biologica e d’intesa con laConferenza Stato-regioni, entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definiti lo schema dipiano-tipo di controllo e lo schema dipiano annuale di controllo e sono stabilitele relative modalità di presentazione.

    4. Il Ministero, anche su proposta delleregioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, può, entro un mesedal ricevimento del piano annuale di con-trollo di cui al comma 2, formulare os-servazioni. L’organismo di controllo e cer-tificazione adegua il piano annuale dicontrollo sulla base delle osservazioni for-mulate dal Ministero. Decorso il terminedi cui al primo periodo, il piano annualedi controllo si intende approvato.

    5. Gli organismi di controllo e certifi-cazione autorizzati effettuano i controlliprevisti dalla normativa comunitaria se-condo il piano annuale di controllo pre-disposto in conformità al piano tipo dicontrollo.

    ART. 25.

    (Obblighi degli organismidi controllo e certificazione).

    1. Gli organismi di controllo e certifi-cazione verificano l’applicazione, da partedegli operatori, delle misure di controllo e

    Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • precauzionali previste dal regolamento,nonché la corretta applicazione del me-todo biologico, attestando la conformitàdegli operatori ai requisiti stabiliti dallanormativa europea e dalla presente legge.

    2. Gli organismi di controllo e certifi-cazione autorizzati ai sensi dell’articolo 22e iscritti nell’elenco nazionale degli orga-nismi di controllo e certificazione, nel-l’esercizio della propria attività:

    a) mantengono un sistema di regi-strazione e di archiviazione contenentel’iter di ciascuna procedura di certifica-zione, comprese le fasi di sospensione e diritiro dei certificati e delle diciture diconformità, e conservano i dati di cui alpresente comma per un periodo minimo dicinque anni;

    b) verificano che la documentazionetenuta dagli operatori sia gestita con mo-dalità che non permettano di modificare idati o comunque garantiscano la possibi-lità di riconoscere le modifiche effettuate;

    c) adottano apposite procedure per laselezione, la formazione e l’addestramentodel personale utilizzato e istituiscono unapposito registro con i dati e le informa-zioni aggiornati sulla qualificazione e sul-l’esperienza professionali del personaleimpiegato;

    d) forniscono al personale utilizzatoistruzioni documentate e aggiornate suipropri compiti e responsabilità;

    e) attuano verifiche interne e riesamiperiodici della propria conformità ai cri-teri della norma europea UNI CEI EN45011, conservandone prova documentale;

    f) accertano eventuali violazioni com-messe dagli operatori e comminano lerelative sanzioni di cui agli articoli 41, 42,43 e 44; di tali attività danno immediata-mente comunicazione al Ministero, nonchéalle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, nel cui territoriol’operatore sanzionato ha la sede legale;

    g) consentono ai soggetti preposti al-l’esercizio delle attività di vigilanza l’ac-cesso ai loro uffici e impianti, comunicano

    Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ogni informazione e prestano ogni formadi collaborazione ritenuta utile per losvolgimento delle suddette attività di vigi-lanza.

    3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gliorganismi di controllo e certificazione tra-smettono al Ministero, nonché alle regionie alle province autonome di Trento e diBolzano, nel cui territorio operano glioperatori interessati, l’elenco degli opera-tori ai quali hanno rilasciato il certificatodi conformità, con l’indicazione delle ca-tegorie di prodotti alle quali si riferisce ilcertificato, e l’elenco degli operatori chesono stati oggetto di controllo. Entro il 31marzo di ogni anno, gli organismi dicontrollo e certificazione trasmettono alMinistero, nonché alle regioni e alle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano nelcui territorio operano, una relazione det-tagliata sull’attività esercitata, sui controllieseguiti, sul personale impiegato nell’atti-vità ispettiva e sugli eventuali provvedi-menti sanzionatori adottati nell’anno pre-cedente.

    4. Gli organismi di controllo e certifi-cazione comunicano al Ministero, nonchéalle regioni e alle province autonome nelcui territorio operano, le modifiche rela-tive alla loro struttura o documentazionedi sistema, allo statuto, al manuale dellaqualità, al piano-tipo di controllo, alleprocedure e istruzioni operative e all’or-ganigramma. La trasmissione avviene en-tro quindici giorni dalla data in cui lemodifiche sono intervenute ovvero sonostate approvate. Le modifiche sono corre-date da una relazione motivata, con rife-rimento alle esigenze che ne giustificanol’adozione. Il Ministero, anche su propostadelle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano, previo parere delComitato di valutazione degli organismi dicontrollo e certificazione in agricolturabiologica, può, entro un mese dal ricevi-mento della comunicazione di cui al pre-sente comma, formulare osservazioni.L’organismo di controllo e certificazioneadegua le proprie modifiche sulla basedelle osservazioni formulate dal Ministero.Decorso il termine di trenta giorni dall’in-

    Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • vio della comunicazione, le modifiche siintendono approvate.

    5. In caso di scioglimento o di revocadell’autorizzazione, gli organismi di con-trollo e certificazione consegnano al Mi-nistero la documentazione inerente al si-stema di controllo e alle procedure dicertificazione.

    CAPO II

    OPERATORI

    ART. 26.

    (Notifica degli operatori).

    1. Gli operatori, come definiti dal re-golamento, sono coloro che notificanol’impegno di adottare il metodo di produ-zione biologico e si sottopongono al si-stema di controllo attuato da un organi-smo di controllo e di certificazione auto-rizzato dal Ministero. Gli operatori sonoresponsabili della conformità al citato re-golamento dei prodotti comunque immessisul mercato, anche a seguito di trasfor-mazione e di importazione.

    2. Gli operatori notificano l’inizio dellapropria attività alla regione o alla provin-cia autonoma nel cui territorio ricade lapropria sede legale. Nella notifica deveessere indicato l’organismo di controllo ecertificazione autorizzato cui si intendefare richiesta di assoggettamento.

    3. La notifica di cui al comma 2,corredata dall’attestazione della data ditrasmissione della medesima alla regione oalla provincia autonoma competente, ètrasmessa all’organismo di controllo e cer-tificazione autorizzato cui l’operatore farichiesta di assoggettamento.

    4. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono, con motivatoprovvedimento, respingere la notifica dicui al comma 2 nel caso di operatori cheabbiano subìto nei diciotto mesi prece-denti la sanzione di cui all’articolo 41. Intale ipotesi, l’ente che ha respinto lanotifica deve darne immediata comunica-

    Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • zione, e comunque non oltre quindicigiorni dalla adozione del provvedimento,all’operatore medesimo e al competenteorganismo di controllo e certificazione.

    ART. 27.

    (Attestato di idoneità).

    1. L’organismo di controllo e certifica-zione attesta l’idoneità dell’operatore einvia, entro due mesi dalla data di rice-zione della prima notifica, l’attestato diidoneità all’operatore nonché, anche susupporto informatico, alla regione o allaprovincia autonoma competente per il ter-ritorio dove l’azienda ha sede legale.

    2. Gli organismi di controllo e certifi-cazione, all’atto di rilasciare l’attestato diidoneità, verificano che l’operatore non siastato oggetto di provvedimenti di ritiro delcertificato di conformità.

    ART. 28.

    (Certificato di conformità).

    1. Gli operatori, in applicazione delparagrafo 3 dell’articolo 27 del regola-mento, sono sottoposti a controllo delrispetto delle regole del metodo di produ-zione biologico almeno una volta l’anno.

    2. A seguito dell’esito favorevole delprocedimento di controllo, l’organismo dicontrollo e certificazione autorizzato rila-scia il certificato di conformità per glioperatori già assoggettati al sistema dicontrollo.

    ART. 29.

    (Assoggettamento al sistema di controllo).

    1. L’assoggettamento dell’operatore alsistema di controllo, nonché il periodo diconversione decorrono dalla data dellatrasmissione della notifica all’organismo dicontrollo e certificazione. Sono esentatidagli obblighi di notifica e di assoggetta-mento gli operatori che vendono diretta-

    Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • mente i loro prodotti in imballaggi pre-confezionati al consumatore o all’utilizza-tore finale a condizione che non li pro-ducono, non li preparano, liimmagazzinino solo in connessione con ilpunto di vendita, non li importino da unPaese terzo e non abbiano subappaltato aterzi.

    2. Gli operatori, indipendentemente dalnumero e dalle tipologie di attività sotto-poste al sistema di controllo e certifica-zione, sono tenuti ad assoggettarsi ad ununico organismo di controllo e certifica-zione.

    ART. 30.

    (Variazioni, recesso dal sistema di controlloe certificazione, transito ad altro organismo

    di controllo e certificazione).

    1. Gli operatori devono notificare levariazioni dei dati o delle informazionicontenuti nella notifica di inizio delleattività, entro il termine di un mese dal-l’avvenuta variazione.

    2. Solo in caso di ricezione di notificheche comportino spostamenti tra categoriedegli elenchi, in particolare tra produttorie preparatori, l’organismo di controllo ecertificazione deve inoltrare alle regioni ealle province autonome di Trento e diBolzano nei cui territori è ubicata la sedelegale dell’impresa l’apposita dichiarazionedi conformità entro quattro mesi dall’av-venuta ricezione della notifica di varia-zione. Per spostamento deve intendersil’introduzione o l’eliminazione di un’atti-vità rispetto a quelle notificate in prece-denza.

    3. Nel caso di cambiamento dell’inte-statario di un’azienda già iscritta nel-l’elenco, si procede come nei casi di primaiscrizione all’elenco medesimo. Sono fattisalvi i diritti acquisiti.

    4. Ogni operatore ha facoltà di recederedal sistema di controllo e certificazione edal relativo elenco degli operatori biolo-gici, notificandone formale comunicazioneall’organismo di controllo e certificazionee alle regioni o alle province autonome di

    Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • Trento e di Bolzano nel cui territorio èubicata la sede legale dell’impresa, ai finidella cancellazione dell’operatore dal-l’elenco di cui all’articolo 33.

    5. Ogni operatore ha facoltà di mutarel’organismo di controllo e certificazione alquale volontariamente assoggettarsi. In talcaso deve effettuare una notifica di varia-zione specificando l’organismo di controlloe certificazione cui era assoggettato. Iltransito dell’assoggettamento da un orga-nismo di controllo e certificazione ad unaltro deve avvenire senza soluzione dicontinuità; in caso contrario il transito vaconsiderato come un nuovo assoggetta-mento.

    6. L’organismo di controllo e certifica-zione subentrante, al fine di garantire lacontinuità del sistema di controllo e cer-tificazione, deve acquisire dall’organismoal quale l’operatore era assoggettato inprecedenza le informazioni necessarie e,in particolare:

    a) gli elementi identificativi dell’ope-ratore e delle strutture aziendali già sot-toposte all’attività di controllo e certifica-zione;

    b) la data di ingresso nel sistema dicontrollo e certificazione;

    c) lo stato di conversione delle su-perfici assoggettate;

    d) le eventuali sanzioni comminateall’operatore;

    e) le notizie obiettive di sospette nonconformità in dipendenza delle qualierano già state programmate le verifiche ariscontro nei confronti dell’operatore tran-sitato.

    7. L’utilizzazione di etichette già auto-rizzate da parte dell’organismo di con-trollo e certificazione cui l’operatore eraprecedentemente assoggettato così come lagestione di eventuali scorte di magazzinodevono costituire oggetto di specifici pro-tocolli di intesa tra quest’ultimo organi-smo, l’operatore e l’organismo di controlloe certificazione subentrante.

    Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • ART. 31.

    (Ulteriori obblighi degli operatori).

    1. Gli operatori devono documentarel’attività mediante registrazioni obbligato-rie e non modificabili al fine di consentirel’efficace svolgimento dell’attività di con-trollo.

    2. Gli operatori assoggettati al regimedi controllo sono tenuti a redigere i pro-grammi annuali di produzione relativi al-l’anno successivo e a trasmetterli all’orga-nismo di controllo e certificazione secondole modalità e i tempi stabiliti dal decretodel Ministro previsto dall’articolo 32.

    3. La riammissione a controllo, senzasoluzione di continuità, dell’operatore po-sto fuori dal sistema di controllo e certi-ficazione per morosità nel pagamento delcontributo alle spese di controllo, previstodall’articolo 28, paragrafo 4, del regola-mento, può avvenire solo qualora l’orga-nismo di controllo assoggettante abbia evi-denza di riscontri oggettivi e obiettivi circala continuità dell’implementazione del me-todo colturale biologico in azienda e chenon siano state compromesse la affidabi-lità e la sicurezza del sistema di controllo.

    ART. 32.

    (Modulistica).

    1. Tenendo conto dell’obiettivo di con-seguire la riduzione degli oneri e lo snel-limento delle procedure richiesti agli ope-ratori, attenendosi ai princìpi e ai criteridella semplificazione amministrativa, condecreto del Ministro, da adottare, sentito ilComitato consultivo per l’agricoltura bio-logica e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonodefiniti i contenuti della notifica di cuiall’articolo 26, dell’attestato di idoneità dicui all’articolo 27, del certificato di con-formità di cui all’articolo 28 e dei pro-grammi annuali di produzione di cui al-l’articolo 31, comma 2. Lo stesso decretodefinisce, altresì, i contenuti delle dichia-

    Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • razioni e delle relazioni tecniche richiestedal regolamento nonché dei verbali diispezione.

    2. Il decreto di cui al comma 1 stabi-lisce, inoltre, le modalità e i tempi ditrasmissione dei documenti, i contenuti, lemodalità e i tempi di gestione degli elenchidegli operatori di cui all’articolo 33.

    ART. 33.

    (Elenchi degli operatori).

    1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano istituiscono e gesti-scono gli elenchi degli operatori suddivisisecondo categorie di attività. Sono iscrittinegli elenchi di cui al presente articolo glioperatori che, a seguito della notifica dicui all’articolo 26, abbiano ricevuto da unorganismo di controllo e certificazioneautorizzato l’attestato di idoneità di cuiall’articolo 27.

    2. L’iscrizione negli elenchi delle re-gioni e delle province autonome di Trentoe di Bolzano comporta il riconoscimentodella qualifica di operatore dell’agricolturabiologica anche ai fini dell’accesso alleagevolazioni e alle provvidenze pubbliche.

    3. A fini informativi, è istituito pressoil Ministero l’elenco nazionale degli ope-ratori dell’agricoltura biologica, costituitodagli operatori iscritti negli elenchi di cuial comma 1. A tale fine le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanotrasmettono al Ministero gli aggiornamentidei rispettivi elenchi.

    4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3sono pubblici.

    ART. 34.

    (Trasmissione telematica).

    1. Le informazioni di cui agli articoli22, 25, 26, 27 e 28 sono inviate alleautorità competenti anche tramite comu-nicazioni telematiche.

    2. Le informazioni di cui all’articolo 31,aventi certezza e univocità riguardo allapropria fonte, possono essere inviate alle

    Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • autorità competenti tramite comunicazionitelematiche.

    TITOLO VIII

    IMPORTAZIONI

    ART. 35.

    (Importatori).

    1. Gli operatori che intendono svolgereattività di importazione di prodotti biolo-gici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delregolamento, notificano al Ministero l’ini-zio della propria attività.

    2. La notifica di cui al comma 1 ètrasmessa a cura dell’operatore all’organi-smo di controllo e certificazione autoriz-zato, cui l’operatore medesimo fa dichia-razione di assoggettamento.

    3. Il Ministero istituisce e gestiscel’elenco nazionale degli importatori di pro-dotti biologici provenienti da Paesi terzi.Sono iscritti nell’elenco gli importatori chehanno effettuato la notifica di cui alcomma 1 e che, in conformità con quantoprevisto dall’articolo 36, sono stati rico-nosciuti idonei da un organismo di con-trollo e certificazione autorizzato. Entroquindici giorni dal rilascio, l’organismo dicontrollo e certificazione invia l’attestatodi idoneità, anche su supporto informa-tico, al Ministero.

    4. L’elenco di cui al comma 3 è pub-blico.

    ART. 36.

    (Importazione di prodottidi agricoltura biologica).

    1. Possono richiedere l’importazionedei prodotti biologici provenienti da Paesiterzi, gli operatori che sono iscritti in unodegli elenchi di cui comma 1 dell’articolo33.

    2. La domanda di autorizzazione al-l’importazione di prodotti biologici prove-

    Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • nienti da Paesi terzi è istruita dall’orga-nismo di controllo e certificazione pre-scelto sul territorio nazionale.

    3. Nelle more dell’attuazione delle di-sposizioni di cui al regolamento l’organi-smo di controllo e certificazione ha ilcompito di svolgere l’istruttoria della ri-chiesta di importazione, valutando gli ele-menti informativi forniti dal richiedenteper attestare l’equivalenza delle norme diproduzione e delle misure di controllononché la continuità dell’applicazionedelle misure di ispezione sancite dal re-golamento. L’organismo di controllo e cer-tificazione, al termine dell’istruttoria con-clusa con una valutazione positiva, rilasciaall’importatore un attestato di idoneità. Incaso di importazioni successive che nonimplichino variazioni degli elementi ripor-tati nella domanda di importazione, ec-cetto le quantità e i lotti dei prodottiinteressati, l’operatore richiede all’organi-smo di controllo e certificazione soltanto ilrinnovo del certificato di idoneità all’im-portazione.

    TITOLO IX

    SANZIONI

    CAPO I

    SANZIONI A CARICO DEGLIORGANISMI DI CONTROLLO

    E CERTIFICAZIONE

    ART. 37.

    (Violazioni degli organismi di controllo ecertificazione e norme procedurali).

    1. Le violazioni della disciplina previstadal regolamento, dalla presente legge e daiprovvedimenti adottati ai fini della suaattuazione, ove non costituiscono più graviviolazioni di legge o se il fatto non èprevisto come reato da altra disposizionedi legge, costituiscono infrazioni o irrego-larità, a seconda del grado di non confor-

    Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • mità della condotta posta in essere dagliorganismi di controllo e certificazione ri-spetto alla più corretta applicazione delmetodo di produzione biologico.

    2. Costituiscono infrazioni l’inadem-pienza ad obblighi sostanziali relativi alprocesso di produzione e al sistema dicontrollo, l’assenza della documentazionenecessaria, la violazione di norme prolun-gata nel tempo o connotata da artifizi,raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti.In ogni caso, costituisce infrazione unaviolazione di norme tale da inficiare o farvenire meno l’affidabilità complessiva delprocesso di produzione o del sistema dicontrollo sul metodo di produzione.

    3. Costituiscono irregolarità l’inadem-pienza ad obblighi formali relativi al pro-cesso di produzione e al sistema di con-trollo o attinenti alla documentazione, laviolazione di norme non prolungata neltempo e non connotata da artifizi, raggiri,occultamenti o mezzi fraudolenti. In ognicaso, costituisce irregolarità una violazionedi norme tale da non inficiare l’affidabilitàcomplessiva del processo di produzione odel sistema di controllo sul metodo diproduzione.

    4. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3,ove non costituiscono più gravi violazionidi legge o se il fatto non è previsto comereato da altra disposizione di legge, sonosoggette alle sanzioni amministrative di cuiagli articoli 38 e 39. È esclusa ogni formadi responsabilità oggettiva per violazioniimputabili ad altri soggetti.

    5. Ai fini della concreta irrogazionedella sanzione deve tenersi conto dellagravità della violazione posta in essere daldestinatario della stessa così come puòdesumersi:

    a) dalla natura, dalla specie, daimezzi adoperati, dalla durata e da ognialtra modalità dell’azione o dell’omissionecompiuta;

    b) dalla gravità del danno o delpericolo cagionato a persone o a cose;

    c) dal nocumento arrecato all’inte-grità ed efficacia del sistema di controllo;

    d) dalla intensità della volontà dicontravvenire o dal grado della colpa con

    Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • il quale si è contravvenuto alla normaviolata.

    6. Con riguardo alla sussistenza e allavalutazione della colpa, le sanzioni perfatti colposi sono escluse qualora le vio-lazioni o le omissioni di un soggetto sianostate determinate da altre violazioni oomissioni poste in essere da terzi e daquesti occultate con artifizi, raggiri omezzi fraudolenti, purché il soggetto nonabbia potuto avere cognizione in altromodo della vietata condotta dei terzi.

    7. I provvedimenti che irrogano san-zioni devono essere motivati e conteneretutti gli elementi di fatto e di diritto chene hanno determinato l’adozione nonchél’esposizione compiuta dell’interesse tute-lato.

    8. I provvedimenti sanzionatori, ad ec-cezione di quelli che dispongono la revocadell’autorizzazione, implicano per l’orga-nismo di controllo e certificazione l’ob-bligo di rimuovere le non conformità se-condo quanto previsto dal proprio sistemadi qualità, salvo diversa prescrizione daparte del Ministero.

    9. L’inadempimento degli obblighi dicui al comma 8 comporta l’irrogazione diuna nuova sanzione di rango immediata-mente superiore a quella non adempiuta.

    ART. 38.

    (Infrazioni commesse dagli organismi dicontrollo e certificazione).

    1. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 5.000 euro aun massimo di 15.000 euro e la sanzioneaccessoria fino alla revoca definitiva del-l’autorizzazione per le seguenti infrazioni:

    a) rilascio di attestazioni o di certi-ficazioni in situazioni di non conformitàaziendale determinato da gravi errori odomissioni nell’attività di controllo;

    b) deliberato mancato svolgimentodelle attività e violazione della proceduradi controllo o nel piano annuale di con-trollo che abbiano inficiato o fatto venire

    Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • meno l’affidabilità complessiva del pro-cesso di produzione o del sistema dicontrollo sul metodo di produzione;

    c) deliberato mancato adeguamentodella propria struttura o della propriaprocedura di controllo alle prescrizioninormative vigenti o a quelle ricevute dallecompetenti autorità;

    d) deliberata mancata segnalazioneall’autorità competente della sospensione odel ritiro della certificazione di confor-mità.

    2. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 5.000 euro aun massimo di 15.000 euro e la sanzioneaccessoria della sospensione dell’autoriz-zazione fino a un massimo di due anni perle seguenti infrazioni:

    a) mancata rilevazione dell’impiego disostanze non ammesse o della violazionedelle condizioni d’uso determinata dagravi errori od omissioni nell’attività dicontrollo;

    b) dolosa mancata rilevazione dell’as-senza di un idoneo sistema documentatodi identificazione, tracciabilità e separa-zione delle produzioni presso l’operatoreche abbiano inficiato o fatto venire menol’affidabilità complessiva del processo diproduzione o del sistema di controllo sulmetodo di produzione;

    c) dolosa mancata rilevazione dell’as-senza della documentazione di conformitàdelle materie prime utilizzate presso l’ope-ratore e di un adeguato sistema di regi-strazione che abbiano inficiato o fattovenire meno l’affidabilità complessiva delprocesso di produzione o del sistema dicontrollo sul metodo di produzione.

    3. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 3.000 euro aun massimo di 9.000 euro per le seguentiinfrazioni:

    a) mancata rilevazione di etichetta-tura dei prodotti con diciture non auto-rizzate;

    Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati — 1138

    XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • b) mancata attuazione delle verificheispettive interne e dei riesami periodici sulproprio sistema qualità ai sensi dellanorma UNI CEI EN 45011;

    c) nella ricorrenza della colpa gravenei casi di cui ai commi 1, lettere b), c) ed), e 2, lettere b) e c).

    4. In caso di reiterazione da parte di unmedesimo organismo di certificazione e dicontrollo delle infrazioni di cui al comma2, si applica la sanzione della revocadell’autorizzazione.

    5. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da un minimo di 1.500 euro aun massimo di 4.500 euro per le seguentiinfrazioni:

    a) mancata rilevazione di scostamentisignificativi rispetto al programma an-nuale di produzione determinata da omis-sioni nell’attività di controllo;