Formula proposte e fornisce dati per gli atti di programmazione;
cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati;
cura il corretto svolgimento delle procedure;
segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli
interventi;
accerta la disponibilità di aree e immobili necessari;
fornisce all’amministrazione i dati relativi all’attuazione dell’intervento;
sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
propone la conclusione di un accordo di programma;
propone l’indizione della conferenza di servizi verifica e vigila sul
rispetto delle prescrizioni contrattuali.
Alcuni compiti del RUP
3. COMPITI DEL RUP IN GENERALE
3.1
Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del
Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento
delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e
provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in
modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3
LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3
5. COMPITI DEL RUP PER I LAVORI, NELLE FASI DI
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO.
5.1.3 – punto 8,
K) svolge, l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un
milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, co. 9, del
Codice;
L) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo,
redatto dal soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del
progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare
specificatamente.
9 - IMPORTO MASSIMO E TIPOLOGIA DI LAVORI PER I QUALI IL RUP PUÒ
COINCIDERE CON IL PROGETTISTA O CON IL DIRETTORE DEI LAVORI.
9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione
che sia in possesso dei seguenti requisiti: a. titolo di studio richiesto dalla normativa
vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o
quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività
analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo
dell’intervento; c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare,
ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla
tipologia dell’intervento.
Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel
caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico,
nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a
1.500.000 di euro.
Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di
cui all’art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice.
LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3
D.Lgs. 50/2016 - Art. 26, co. 1, 2 e 3
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la
rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.
[Correttivo: 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori
verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente].
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure
di affidamento.[correttivo: ; nei casi in cui è consentito l'affidamento
congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica ha luogo prima
dell'inizio dei lavori]
3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6,
prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la
conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto
definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in
ordine a tale conformità
D.Lgs. 50/2016 - Art. 26, co. 4 e 5
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati
progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere.
D.Lgs. 50/2016 - Art. 26, co. 6 e 7
6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
…
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è
effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi
della struttura di cui all’articolo 31, comma 9;
7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del
coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che
riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile
del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del
soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del
progettista. [correttivo: Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei
lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto
posto a base di gara].
CHI PUÒ ESEGUIRE LA VERIFICA
RUP
Fino all’importo di 1.000.000 di Euro
PUÒ avvalersi anche della struttura stabile di supporto al RUP di
cui all’art. 31 comma 9.
NON PUÒ svolgere la funzione di VERIFICA se ha svolto le
funzioni di progettista.
D. Lgs. 50/2016: conferma per l’obbligatorietà di sottoporre a verifica i
progetti.
LINEE GUIDA ANAC N. 1: nell’ambito degli «indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»
dedica il paragrafo VII alla «verifica e validazione della progettazione»,
definendo contenuti e soggetti, nonché le modalità e procedure per
l’affidamento esterno dell’attività di verifica.
VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
LE DIFFERENZE
VERIFICA Attività istruttoria e controllo dei livelli progettuali
eseguita in contraddittorio con il progettista, tesa ad accertare la
rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa
vigente.
VALIDAZIONE Atto formale a firma del RUP che riporta gli esiti
della verifica che deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo
del soggetto preposto alla verifica ed alle controdeduzioni del
progettista.
Art. 205. (Accordo bonario per i lavori)
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte
fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato
quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1,
nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento
dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già
oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. NON POSSONO
ESSERE OGGETTO DI RISERVA GLI ASPETTI PROGETTUALI
CHE SONO STATI OGGETTO DI VERIFICA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 26. Prima dell’approvazione del certificato di
collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.
Art. 77, co. 4, D.Lgs. 50/2016
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. [correttivo: La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura].
Art. 84, co. 4, D.Lgs. 163/2006
I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta.
Art. 77, co. 4, D.Lgs. 50/2016
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta. [correttivo: La nomina del RUP a membro delle
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura].
Art. 78 D.Lgs. 50/2016 - (Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici)
1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri
individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati
devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce
il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito
atto con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree
tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.
1-bis. [correttivo] Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì,
disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici,
prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la
valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.
Art. 216, co. 12, D.Lgs. 50/2016
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante.
[Correttivo: Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all'articolo 78 con
le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle
informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti
verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai
commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi
commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di
incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata
dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione
dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto].
2.2 Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di
commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art.
77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni
giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3 –INCOMPATIBILITA’ RUP
2.2 Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di
commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art.
77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni
giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3 –INCOMPATIBILITA’ RUP
T.A.R. Puglia, Lecce, II n. 93 del 23 gennaio 2017
«…….Nel caso in esame, è incontestato che la dott.ssa Capriulo ha svolto le
funzioni di responsabile del procedimento, e che in tale veste era il soggetto
predisposto a fornire chiarimenti in ordine a tutti gli atti di gara, e che la
stessa, successivamente alla pubblicazione del bando, ha rettificato gli atti di
gara (determinazione n. 290 del 18 maggio 2016,) e ha prorogato la scadenza
del termine di presentazione delle offerte (determinazione n. 22 del 14 giugno
2016).
L’aver fornito chiarimenti e predisposto alcuni atti della procedura di gara
non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica,
necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso
la formalizzazione – una piena condivisione.
In sostanza, la dott.ssa Capriulo ha effettuato una «funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» il cui
svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice che,
pertanto, nel caso concreto, risulta viziata nella sua composizione. In
conclusione, il ricorso deve essere accolto»
T.A.R. Puglia, Lecce, II n. 93 del 23 gennaio 2017
«…….Nel caso in esame, è incontestato che la dott.ssa Capriulo ha svolto le
funzioni di responsabile del procedimento, e che in tale veste era il soggetto
predisposto a fornire chiarimenti in ordine a tutti gli atti di gara, e che la
stessa, successivamente alla pubblicazione del bando, ha rettificato gli atti di
gara (determinazione n. 290 del 18 maggio 2016,) e ha prorogato la scadenza
del termine di presentazione delle offerte (determinazione n. 22 del 14 giugno
2016).
L’aver fornito chiarimenti e predisposto alcuni atti della procedura di gara
non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica,
necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso
la formalizzazione – una piena condivisione.
In sostanza, la dott.ssa Capriulo ha effettuato una «funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» il cui
svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice che,
pertanto, nel caso concreto, risulta viziata nella sua composizione. In
conclusione, il ricorso deve essere accolto»
T.A.R. Lazio Roma, sez. II – bis 25 gennaio 2017 n. 1309
«inoltre una delle componenti, in quanto responsabile dell’ufficio servizi
sociali, sarebbe incompatibile con l’incarico di commissaria di gara, ai
sensi dell’articolo 84, comma 4 del codice appalti, essendo chiamata a
svolgere funzioni amministrative relative al contratto in affidamento….
Secondo il giudice, la censura non è risultata persuasiva atteso che – come
già altra giurisprudenza, (TAR Toscana, Sez. I, n. 787/2016) – i
componenti incompatibili sono i “soggetti che abbiano svolto incarichi
relativi al medesimo appalto; l'incompatibilità non può estendersi anche a
funzionari della stazione appaltante che, pur se titolari di competenza nel
settore, abbiano svolto incarichi (amministrativi o tecnici) non relativi allo
specifico appalto; nella fattispecie, la commissaria di gara contestata non
risulta aver mai gestito rapporti contrattuali con l’impresa aggiudicataria
prima dell’espletamento della procedura”»
T.A.R. Lombardia, Brescia, II, decreto 1° settembre 2016, n. 561:
«Per quanto riguarda (…) il rapporto tra le funzioni di responsabile del
procedimento e di componente della commissione tecnica, nell’attuale fase
transitoria non sembra possibile individuare una vera e propria situazione
di incompatibilità. Vi è soltanto la necessità (prevista dall’art. 77 comma 12
del D.lgs. 50/2016) che siano scelti soggetti dotati di competenza tecnica e
non incompatibili secondo i principi generali (ossia non portatori di
interessi personali confliggenti)»;
T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 19 dicembre 2016, n. 1757
RUP PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
«la norma dell’art. 77 prima parte del d. lgs. 50/2016 invocata è destinata a
valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei
commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel
momento, ai sensi del comma 12, “la commissione continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza
e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante”.
7. In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della
commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto
da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non
con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener
condivisibile anche nel vigore della nuova normativa: si vedano C.d.S. sez.
V 20 novembre 2015 n°5299 e 26 settembre 2002 n°4938»
DELIBERA ANAC N. 27 DEL 18 gennaio 2017 OGGETTO: Istanza congiunta per adesione successiva di parere di precontenzioso ex art.
211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
“Pallavolo Milleluci” –Concessione della gestione dell’impianto palestra comunale di Casalguidi –
Importo a base di gara: euro 99.289,30 - S.A. Centrale di Committenza, per conto del Comune
di Serravalle Pistoiese, Consorzio CEV
PREC 111/16/S
Commissione di gara – Conflitto di interessi
Non versa in una situazione di conflitto di interessi il commissario di gara interno alla stazione
appaltante che, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, abbia in precedenza avuto occasione
di contestare ad uno degli operatori economici partecipanti alla gara la violazione di norme sanitarie
e di sicurezza.
Artt. 42 e 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – attribuzione di punteggi all’offerta
tecnica – mancata individuazione di sub-criteri – assenza di motivazione – arbitrarietà
E’ arbitraria l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica da parte della commissione qualora, in
assenza della definizione di sub-criteri e sub-punteggi, non sia corredato da una
adeguata motivazione.
Art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
«il comma 4 dell’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 dispone che i commissari
non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta.
La norma rappresenta un’evoluzione di quanto previsto dal comma 4
dell’art. 84, del previgente d.lgs. n. 163/2006 in quanto estende al
Presidente della commissione la causa di incompatibilità dello
svolgimento di altro incarico o funzione in relazione al contratto oggetto
della gara, che il vecchio Codice prevedeva nei soli confronti dei
commissari diversi dal Presidente »
DELIBERA ANAC N. 27 DEL 18 gennaio 2017
«la censura relativa all’incompatibilità in cui versava il presidente della commissione
ai sensi dell’art. 77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 va ritenuta infondata alla luce delle
Linee guida adottate dall’ANAC in data 26 ottobre 2016. Come è noto, e pur a fronte di
un dettato normativo più restrittivo rispetto alla formulazione del previgente art. 84,
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, in sede di parere il Consiglio di Stato aveva censurato
l’originaria formulazione delle Linee guida (vedasi il punto “Pag. 3, par. 1.2., terzo
periodo” del parere, in cui la Commissione Speciale ha evidenziato che “…la disposizione
che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte
coincidente con l’articolo 84, comma 4 del previgente ‘Codice’ in relazione al quale la
giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor
rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che
le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n.
1565/2015) …”). L’ANAC si è adeguata al rilievo, ……”. Peraltro, non potendosi
escludere futuri révirement giurisprudenziali, è consigliabile che in sede di ripetizione
della procedura il Comune e la C.U.C. chiariscano nettamente le rispettive competenze
circa l’approvazione dei vari atti di gara, visto che l’incompatibilità non sussiste
laddove, ad esempio, il RUP non abbia in alcun modo cooperato nella stesura del
capitolato tecnico o del bando.
T.A.R. Marche, 6 febbraio 2017, I, n. 108:
COMMISSIONE GIUDICATRICE E NON
INCOMPATIBILITÀ DEL RUP NEL D.LGS. 50/2016
T.A.R. Sicilia, Catania III, 6 dicembre 2016, n. 3165
«Le recenti disposizioni normative intervenute in materia (decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, recanti …………), hanno - tra altro - innovato il sistema di individuazione
e nomina delle commissione di gara (art.77).
L'art. 216 del D.lgs. N. 50/2016 però, recanti le disposizioni transitorie e di
coordinamento, in ordine alle commissioni di gara sancisce che "fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante" .
La norma sopravvenuta sostanzialmente lascia immutato lo status quo ante fino
alla compiuta operatività delle disposizioni di cui all'art. 77 predetto.
Poiché nel sistema preesistente non era prevista alcuna incompatibilità tra le
funzioni di Presidente della commissione di gara e quella di responsabile del
procedimento – RUP (cfr. T.A.R. Calabria, sez I di Reggio Calabria, 8/6/2011, n. 474),
la censura si appalesa infondata»
Delibera ANAC n. 229 del 1 marzo 2017 OGGETTO: Istanza congiunta per adesione successiva di parere di precontenzioso ex art.
211, comma
COMMISSIONE DI GARA – INCOMPATIBILITÀ DEL RUP E
CONFLITTO DI INTERESSI
Il RUP di regola ricade nell’ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 4
dell’art. 77. La richiamata disposizione prevale sulle fonti normative di grado
inferiore. Ne consegue che l’art. 8 del Regolamento comunale per la
promozione delle attività sportive e ludico motorie non può trovare
applicazione se conduce alla nomina di Presidente della Commissione del
soggetto che ricopre il ruolo di RUP della gara.
Non versa in una situazione di conflitto di interessi il commissario di gara
interno alla stazione appaltante che, nell’ambito delle proprie funzioni
istituzionali, abbia in precedenza avuto occasione di contestare ad uno degli
operatori economici partecipanti alla gara la violazione di norme sanitarie e di
sicurezza.
Art. 42, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – « Si ha conflitto d’interesse quando il
personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per
conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in
qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono
situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di
astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62»;
«il componente della Commissione la cui nomina è censurata dall’istante non
si qualifica per essere posto in contrasto con le funzioni di commissario da
interessi della propria sfera privata, dal momento che la pregressa
contestazione di infrazioni in materia di igiene e sicurezza (su cui si appunta
la doglianza dell’istante) rientra nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni
istituzionali».
RUP INCOMPATIBILE SE PREDISPONE LA LEGGE DI
GARA
Cons. Stato, V, 23 marzo 2017, n. 1320
«Va (…) ricordato che per potersi concretizzare l’incompatibilità (…), non è
sufficiente che al singolo funzionario sia stato affidato un qualsivoglia
incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa
venirne oggettivamente messa in discussione la garanzia di imparzialità: il che
si verifica quante volte siano individuati quali commissari di gara soggetti che
abbiano svolto incarichi – relativi al medesimo appalto – come compiti di
progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della
legge di gara e simili, e non anche incarichi amministrativi o tecnici
genericamente riferiti ad altre gare (ex multis Cons. Stato, VI, 29 dicembre
2010, n. 9577; V, 22 giugno 2012, n. 3682)»
«In sostanza, l’art. 84 citato è volto a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti discorsivi e
favoritismi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti,
dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a
diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura (cfr. Tar
Latina, sez. I, 13 aprile 2016, n. 226; Cons. St. n. 3352/2015).
Nel caso in esame, è incontestato che la dott.ssa Ferrucci ha svolto le funzioni di responsabile
del procedimento, e che in tale veste, ha predisposto e approvato gli atti di gara (determina a
contrarre, bando e capitolato, tutti approvati con determinazione n. 19 del 26 febbraio 2016), ha
curato tutti gli adempimenti amministrativi di sua competenza e da ultimo ha adottato la
determinazione n.8 del 6 febbraio 2017 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione
definitiva e ha prontamente adottato e sottoscritto il verbale di consegna del servizio in via
d’urgenza e sotto riserva di legge di cui al prot. n. 1063 dell’8 febbraio 2017.
L’aver predisposto alcuni atti della procedura di gara non costituisce un’operazione di natura
meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva
valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione.
In sostanza, la dott.ssa Ferruccio ha effettuato una «funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» il cui svolgimento è precluso ai componenti
la Commissione giudicatrice che, pertanto, nel caso concreto, risulta viziata nella sua composizione.
Pertanto, vi è senz’altro violazione del citato art. 84 e tale violazione è idonea a determinare
l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Il fatto che la gara rientri in una delle categorie
escluse dall’applicazione del Codice degli appalti non incide sull’esito della controversia, in quanto
la disposizione costituisce espressione dei principi di imparzialità e oggettività ed è quindi
applicabile anche ai contratti esclusi ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006»
T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 6 aprile 2017, n. 603).
L’ART. 77, COMMA 4, DEL CODICE
T.A.R. Lombardia, Brescia, I, ordinanza 10 aprile 2017, n. 173
«L’art. 77 comma 4 del Dlgs. 50/2016 ha il duplice scopo di garantire la libertà
di elaborazione delle offerte e l’imparzialità della valutazione delle stesse, a
garanzia tanto dei concorrenti quanto della stazione appaltante.
Impedendo che i medesimi soggetti possano influire sul contenuto del servizio
da aggiudicare e sul risultato della procedura di gara, la norma previene due
situazioni parimenti svantaggiose per la concorrenza, ossia che l’offerta
venga indirizzata verso un modello fisso (potenzialmente inefficiente) e che
si formi un pregiudizio a favore di un’impresa particolare; (…) qualora
non si presenti nessuno di questi rischi, la circostanza che la stazione
appaltante si avvalga a più riprese degli stessi professionisti è irrilevante»
CENTRALE DI COMMITTENZA E RUP
T.A.R. Marche, 6 febbraio 2017, I, n. 108
La questione è quella del RUP, a seconda del tipo di centrale di committenza. Se la centrale di
committenza svolge la funzione della mera SUA (stazione unica appaltante), il RUP è quello …
... dell’ente aderente. In questo caso la centrale di committenza è quella di cui all’art. 3 del
codice, comma 1, lett. l), n. 2). La SUA avrà di suo soltanto un mero responsabile del
procedimento (di gara) ai sensi della L. 241/1990.
Se invece la centrale di committenza appartiene al modello di cui al medesimo comma 1, lett. l)
dell’art. 3 del codice, ma n. 1), si è in presenza della centrale come “soggetto aggregatore” (ad es.
CONSIP) o come “aggregazione di stazioni appaltanti” (con un soggetto capo-fila che gestisce la
procedura – per esempio negli appalti sanitari – non solo per sé ma anche per altri enti aggregati).
In tal caso, il RUP è uno solo ed è della centrale di committenza in quanto tale: «Le centrali di
committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria
competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente» (D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 14).
Certo, poi in questo secondo caso in realtà i RUP sono due, ma operanti in due diversi ambiti,
non sovrapponibili fra di loro. Per esempio, nel caso di CONSIP, uno è il RUP di CONSIP stessa
quale centrale che gestisce una gara, e uno è il RUP dell’ente che acquisisce il servizio o la
fornitura dall’appaltatore individuato dalla centrale.
Non possono però coesistere due RUP a livello di centrale di committenza , quale che ne sia
il modello.
COMMISSIONE GIUDICATRICE – DIPENDENZA
GERARCHICA VIZIO INVALIDANTE EX SE
T.A.R. Marche, 6 febbraio 2017, I, n. 108
«Per un principio generale dell’ordinamento di settore, ma applicabile
naturalmente anche ai concorsi pubblici, ogni commissario deve essere libero
di svolgere in autonomia le proprie valutazioni, il che sarebbe fortemente
ostacolato dal fatto che uno dei membri possa esercitare, anche
inconsciamente, una qualche “pressione” su uno o più degli altri componenti.
Uno dei casi in cui tale “pressione” può manifestarsi si verifica proprio
quando fra i commissari vi sono rapporti di dipendenza gerarchica. Il vizio ha
valenza invalidante ex se, a prescindere quindi dal fatto che in concreto
non sia fornita la prova di uno sviamento di potere»
Cons. Stato, commissione speciale, 10 gennaio 2017, n. 22.
«In molteplici disposizioni il decreto affida al responsabile del procedimento il
potere di disporre una variazione del contenuto progettuale, individuando gli
elaborati o le relazioni tecniche che devono comporre il progetto.
Tali previsioni sono in contrasto con l’art. 24, comma 4 del Codice, che
attribuisce alla Stazione appaltante il potere di indicare le caratteristiche, i
requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione, e con lo stesso regolamento, il cui art. 4 ribadisce tale
prescrizione, assegnando AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LA
CURA DELL’ISTRUTTORIA E ALL’AMMINISTRAZIONE LA
COMPETENZA ALL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
D’altra parte, con riguarda ad analoga fattispecie, l’art. 8, comma 1 stabilisce
che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 6, salvo
diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23,
comma 4 del codice e dell’articolo 4, comma 3, in relazione alle dimensioni,
alla tipologia ed alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti
elaborati, anche con riferimento alla loro articolazione”.
Articolo 31, commi 3 e 10, del decreto legislativo
50/2016
Articolo 10, commi 1 e 9, del decreto legislativo 163/2006
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenuti.
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante
un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente codice
alla cui osservanza sono tenuti.
RUP TRA VECCHIO E NUOVO CODICE
Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento) L. 241/1990
1. Il responsabile del procedimento:
…………..
e. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo
competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
La competenza sul controllo amministrativo della documentazione di
gara ed il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta
Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della
documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un
seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio
a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e
controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni
effettuate;
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si
occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione
appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della
struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il
supporto della commissione giudicatrice.
La competenza sul controllo amministrativo della documentazione di
gara ed il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta
Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della
documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un
seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio
a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e
controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni
effettuate;
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si
occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione
appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della
struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il
supporto della commissione giudicatrice.
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016
Oggetto: Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 3 recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni».
Il paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016, rubricato «Verifica della
documentazione amministrativa da parte del RUP», stabilisce che il
controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un
seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione
appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. La nomina di
una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti
interni, come previsto – ad esempio - per il periodo transitorio, PUÒ
ESSERE ASSIMILATA ALL’ISTITUZIONE DI UN SEGGIO DI
GARA AD HOC e, pertanto, in tal caso, la verifica della
documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione
aggiudicatrice medesima.
In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e
controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e
adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016
«Assegnare poteri finali al RUP non è coerente con il ruolo che il responsabile del
procedimento assume nel sistema amministrativo, in base alla legge 241 del 1990.
A diversa conclusione non può condurre l’art. 31 del Codice, il cui comma 3 prevede
che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste
dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o
soggetti”.
Non solo, dunque, la disposizione deve essere interpretata alla luce della legge n. 241
del 1990, cui si fa espresso rinvio, ma esclude che l’unificazione dei compiti possa
assorbire competenze attribuite ad altri organi. Nella specie, come visto, il Codice
attribuisce all’Amministrazione il potere in questione.»
IL RUOLO DEL RUP
IL RUOLO DEL RUP
Art. 77 D.Lgs. 50/2016
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3
8. COMPITI DEL RUP PER APPALTI DI SERVIZI E
FORNITURE E CONCESSIONI DI SERVIZI.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del
Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:
A. in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti
secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e
fornisce agli stessi dati e informazioni:
1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della
programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;
2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;
3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svol gimento della procedura di
affidamento;
4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite
alle prescrizioni contrattuali
COMPETENZA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI
AGGIUDICAZIONE
Pertanto, il provvedimento di aggiudicazione, ossia la determinazione che
“approva” le risultanze della procedura di gara o, meglio ancora, approva
proprio la proposta del RUP di aggiudicazione, rimane di competenza esclusiva
del dirigente/responsabile del servizio.
COMPETENZA AD APPROVARE GLI ATTI DI GARA
Con riferimento all’approvazione degli atti di gara, il responsabile unico
del procedimento – nell’ipotesi in cui dirigente e questi non coincidano –
non ha competenze esecutorie/decisorie limitandosi a proporre gli atti di
gara e quindi, il bando o la lettera di invito, eventuali schede tecniche, la
modulistica da allegare e il capitolato d’appalto.
Gli atti in parola, con la scelta – suggerita – sul procedimento di
acquisizione da utilizzare, le modalità tecniche operative (criteri di
partecipazione e taratura dei requisiti, criteri di valutazione delle offerte e
finanche le cause di esclusione) devono essere predisposte dal RUP e
sottoposte al controllo e approvazione da parte del responsabile del
servizio.
AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 Art. 36, co, 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016
(correttivo)
Per servizi o forniture di importo pari
o superiore a quarantamila euro e fino
alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro,
è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del
procedimento.
Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato anche
senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta
AFFIDAMENTO DIRETTO: LE LINEE GUIDA DEL GIUDICE
AMMINISTRATIVO
T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336
1. Discrezionalità nell’individuazione delle imprese. 2. Mancanza di un
diritto di un qualsiasi operatore economico ad essere contattato. 3. Rotazione
in funzione sia dell’anticorruzione, sia della necessità di evitare la
formazione di rendite di posizione. 4. L’episodica mancata applicazione del
principio di rotazione non vale ex se, in linea di massima, ad inficiare
l'aggiudicazione in favore di un precedente affidatario.
LA COMMISSIONE DI GARA PUÒ ADOTTARE
PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE ?
1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici
1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate
sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali
componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della
commissione.
La stazione appaltante deve indicare:
….
5. compiti attribuiti alla commissione giudicatrice.
Il Codice prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle
offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti
per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è
da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016.
Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che
competono alla stazione appaltante.
RUP CON FUNZIONI DI ORGANO ORDINARIO DI GARA - ENTE DEL S.S.N.
T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 27 aprile 2017, n. 4951, ritiene «palesemente infondato
(…) il primo motivo di doglianza con cui è stata prospettata l'incompetenza del RUP ad adottare
la contestata determinazione di esclusione.
Al riguardo, in linea con quanto dedotto in merito dalla resistente amministrazione, il Collegio
osserva che:
a) l'art.31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che "Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti
ad altri organi o soggetti";
b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l'esclusione delle offerte
conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa
attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere
assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente
contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è
chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;
c) tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall'Autorità
Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione
amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle
valutazioni effettuate;
d) poiché nella vicenda in esame l'esclusione dell'offerta delle ricorrenti dalla procedura di gara è
stata disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne
discende che quest'ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione».
COMPETENZA AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
Cons. Stato, III. 8 maggio 2017, n. 2093
«Il provvedimento di esclusione ben può essere adottato dal dirigente della stazione appaltante,
competente secondo l’organizzazione interna, quale organo ex lege legittimato ad esprimere la
volontà dell’ente»
IL RUP CHE VALUTA L’ANOMALIA SENZA IL SUPPORTO DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
T.A.R. Puglia, Bari, III, ordinanza 13 aprile 2017, n. 16
Viene rilevato, «per quanto concerne il primo motivo di gravame
(valutazione dell’anomalia dell’offerta effettuata dal solo RUP), che
l’invocato punto 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 (in virtù del quale
per le gare soggette al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto
della Commissione nominata ex art. 77 dlgs n. 50/2016) ...
... non può trovare applicazione con riferimento alla procedura per cui è
causa indetta con atto dell’8.11.2016, essendo state dette Linee pubblicate in
Gazzetta Ufficiale il 22.11.2016».
VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA E AUSILIO DI UN CONSULENTE
T.A.R. Puglia, Lecce, II, 17 marzo 2017, n. 440
«Le censure della ricorrente si sostanziano nel rilievo dell’illegittimità del
comportamento dell’amministrazione laddove ha scelto di avvalersi di un
consulente esterno e laddove ha recepito acriticamente le conclusioni di
quest’ultimo.
In relazione alla possibilità da parte della commissione di nominare un
consulente esterno è da richiamare la giurisprudenza, alla quale si aderisce, per
la quale “una commissione di gara ben può avvalersi di consulenze esterne per
meglio poter valutare elementi di ipotizzabile criticità, anche nel corso di un
procedimento già avviato …” (Cons. St., sez. VI, 05 aprile 2012, n. 2026); “la
stazione appaltante può legittimamente rivolgersi ad un esperto al fine di
valutare l'anomalia dell'offerta” (Tar Bari, sez. I, 11 agosto 2008, n. 1209).
Tuttavia, seppur è vero che la Commissione può avvalersi di un consulente
esterno per effettuare una più approfondita analisi delle offerte, la valutazione
sull’anomalia dell’offerta non può essere fatta dal consulente, ma è di
esclusiva competenza della commissione [nota: in realtà è competenza del
RUP].
RUP DI UN PICCOLO COMUNE NON POSSESSO DEI REQUISITI
LINEA GUIDA NUMERO 3
7.3.
Nello specifico:
a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado
rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi
quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture; Per i
servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il
RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere,
altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione
superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di
un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di
almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi
e forniture
RUP DI UN PICCOLO COMUNE NON POSSESSO DEI REQUISITI PER
APPALTO DI SERVIZI
PARERE CONSIGLIO DI STATO –
Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2016
« Mentre nella parte in cui attuano l’art. 31, comma 5, del codice, hanno portata
vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell’art. 31 nel suo complesso, sono
adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di orientamento e
moral suasion.
All’ANAC è sempre consentito emanare indicazioni interpretative, utili soprattutto
nell’immediatezza dell’entrata in vigore della nuova disciplina, al fine di prevenire
incertezze esegetiche e contenziosi, e indicare alle stazioni appaltanti le migliori prassi.
Ciò posto, per ragioni di certezza e chiarezza in ordine a portata e contenuti, è bene
distinguere le linee guida in due parti, distinte già in base al relativo titolo ed esplicitare in
modo chiaro (per evidenti ragioni di certezza per gli operatori) che soltanto la seconda di
esse assume portata vincolante):
I) Indicazioni di carattere generale in materia di RUP ai sensi dell’art. 213, comma 2,
codice dei contratti pubblici;
II) Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con
il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5
codice dei contratti pubblici ».
RUP DI UN PICCOLO COMUNE NON POSSESSO DEI REQUISITI
Art. 31, co. 5, D.Lgs. 50/2016 :
« L’ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui
compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità
rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei
lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e
forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore
dell'esecuzione del contratto. ……….».
ART. 31, co. 1, D.Lgs. 50/2016 (così come modificato dal correttivo)
1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le
stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento
individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo
21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le
esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP)
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di
committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento
che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto
formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma
1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Correttivo: Il RUP dovrà essere individuato e non più nominato
LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3
6. COMPITI DEL RUP PER I LAVORI, NELLA FASE DI
ESECUZIONE.
LETTERA K)
AUTORIZZA le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in
corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità
previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP
dipende in conformità alle previsioni dell’art.106 del Codice e, in
particolare, REDIGE la relazione di cui all’art. 106, comma 14, del
Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le
ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP
può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle
condizioni che giustificano le varianti.
Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validità devono essere AUTORIZZATE dal RUP con le modalità
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (correttivo: se di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto) sono comunicate dal RUP
all'Osservatorio di cui all‘articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni DALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA
STAZIONE APPALTANTE per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo
eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal
RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e
ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni DALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA
STAZIONE APPALTANTE. Nel caso in cui l'ANAC accerti …….
Comunicato Presidente ANAC del 23.11.2016
In ragione della nuova disciplina dell’art.106 del d.lgs. 18.4.2016,
n.50 rispetto all’art.132 del d.lgs.163/2006 e all’art.37, d.l. 90/2014,
convertito in legge n.114/2014, si fornisce in allegato il nuovo
Modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera dei contratti di
lavori da compilarsi a cura del responsabile del procedimento (RdP).
Il nuovo Modulo prevede di fornire anche alcune brevi informazioni
(non documentazione) tese a facilitare il coordinamento tra le varianti
in corso d’opera propriamente intese e gli altri istituti di modifica del
contratto nella fase di esecuzione.
Restano valide le indicazioni generali già fornite con i precedenti
comunicati (v. Comunicato del 4.3.2016) in ordine all’accertamento
delle cause delle varianti a cura del RdP.
Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo di trasmissione
delle varianti in corso d’opera entro trenta giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante, ex art.106,
comma 14, d.lgs. 50/2016, e sulle sanzioni amministrative pecuniarie
in caso di ritardo ex art.213, comma 13, del codice stesso.
LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3
6. COMPITI DEL RUP PER I LAVORI, NELLA FASE DI
ESECUZIONE.
LETTERA Q)
ATTIVA la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice
delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori…
art. 205, co. 1 –Per i lavori pubblici di cui alla parte II,………., qualora in
seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 2 a 7 ai commi da 2 a 6.
art. 205 comma 2 - Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le
riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere
reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del
contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non
possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle
riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima
dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o
del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ATTIVA
L’ACCORDO BONARIO PER LA RISOLUZIONE DELLE RISERVE
ISCRITTE.
ACCORDO BONARIO PER I LAVORI
art. 205 comma 6 - 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le
riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali
ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e
verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante
e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti,
entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.
[correttivo comma 6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo
bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza].
ACCORDO BONARIO PER I LAVORI
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