APPALTI PUBBLICI: ECCO LE NOSTRE RISPOSTE SUL "RUP"!

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DOMANDE E RISPOSTE SUL R.U.P. Città di Castello, 04 maggio 2017 Ing. Loris Pierbattista

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DOMANDE E RISPOSTE SUL R.U.P.

Città di Castello, 04 maggio 2017

Ing. Loris Pierbattista

Formula proposte e fornisce dati per gli atti di programmazione;

cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di

prestazione, di qualità e di prezzo determinati;

cura il corretto svolgimento delle procedure;

segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli

interventi;

accerta la disponibilità di aree e immobili necessari;

fornisce all’amministrazione i dati relativi all’attuazione dell’intervento;

sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;

propone la conclusione di un accordo di programma;

propone l’indizione della conferenza di servizi verifica e vigila sul

rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Alcuni compiti del RUP

3. COMPITI DEL RUP IN GENERALE

3.1

Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del

Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento

delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e

provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in

modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla

manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a

qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3

FASE DI VERIFICA E

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3

5. COMPITI DEL RUP PER I LAVORI, NELLE FASI DI

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO.

5.1.3 – punto 8,

K) svolge, l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un

milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, co. 9, del

Codice;

L) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo,

redatto dal soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del

progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare

specificatamente.

9 - IMPORTO MASSIMO E TIPOLOGIA DI LAVORI PER I QUALI IL RUP PUÒ

COINCIDERE CON IL PROGETTISTA O CON IL DIRETTORE DEI LAVORI.

9.1. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze

professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione

che sia in possesso dei seguenti requisiti: a. titolo di studio richiesto dalla normativa

vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o

quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività

analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo

dell’intervento; c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione,

progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare,

ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla

tipologia dell’intervento.

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel

caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo

architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico,

nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a

1.500.000 di euro.

Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di

cui all’art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice.

LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3

D.Lgs. 50/2016 - Art. 26, co. 1, 2 e 3

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la

rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

[Correttivo: 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori

verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui

all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente].

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure

di affidamento.[correttivo: ; nei casi in cui è consentito l'affidamento

congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica ha luogo prima

dell'inizio dei lavori]

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6,

prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la

conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto

definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il

progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in

ordine a tale conformità

D.Lgs. 50/2016 - Art. 26, co. 4 e 5

4. La verifica accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati

progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione

delle opere.

D.Lgs. 50/2016 - Art. 26, co. 6 e 7

6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è

effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi

della struttura di cui all’articolo 31, comma 9;

7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo

svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del

coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del

collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che

riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile

del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del

soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del

progettista. [correttivo: Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei

lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto

posto a base di gara].

CHI PUÒ ESEGUIRE LA VERIFICA

RUP

Fino all’importo di 1.000.000 di Euro

PUÒ avvalersi anche della struttura stabile di supporto al RUP di

cui all’art. 31 comma 9.

NON PUÒ svolgere la funzione di VERIFICA se ha svolto le

funzioni di progettista.

D. Lgs. 50/2016: conferma per l’obbligatorietà di sottoporre a verifica i

progetti.

LINEE GUIDA ANAC N. 1: nell’ambito degli «indirizzi generali

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»

dedica il paragrafo VII alla «verifica e validazione della progettazione»,

definendo contenuti e soggetti, nonché le modalità e procedure per

l’affidamento esterno dell’attività di verifica.

VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

CHI PUÒ ESEGUIRE LA VERIFICA

CHI PUÒ ESEGUIRE LA VERIFICA

LE DIFFERENZE

VERIFICA Attività istruttoria e controllo dei livelli progettuali

eseguita in contraddittorio con il progettista, tesa ad accertare la

rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa

vigente.

VALIDAZIONE Atto formale a firma del RUP che riporta gli esiti

della verifica che deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo

del soggetto preposto alla verifica ed alle controdeduzioni del

progettista.

Art. 205. (Accordo bonario per i lavori)

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte

fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato

quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già

esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1,

nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento

dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già

oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori

rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. NON POSSONO

ESSERE OGGETTO DI RISERVA GLI ASPETTI PROGETTUALI

CHE SONO STATI OGGETTO DI VERIFICA AI SENSI

DELL’ARTICOLO 26. Prima dell’approvazione del certificato di

collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare

esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del

procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve

iscritte.

COMPATIBILITÀ DEL RUP

A FAR PARTE DELLA

COMMISSIONE DI GARA.

Art. 77, co. 4, D.Lgs. 50/2016

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione

o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui

affidamento si tratta. [correttivo: La nomina del RUP a membro delle

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura].

Art. 84, co. 4, D.Lgs. 163/2006

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono

svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente

al contratto del cui affidamento si tratta.

Art. 77, co. 4, D.Lgs. 50/2016

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione

o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui

affidamento si tratta. [correttivo: La nomina del RUP a membro delle

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura].

Art. 78 D.Lgs. 50/2016 - (Albo dei componenti delle commissioni

giudicatrici)

1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri

individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei

contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati

devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di

comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce

il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito

atto con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree

tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di

iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

1-bis. [correttivo] Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì,

disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici,

prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la

valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.

Art. 216, co. 12, D.Lgs. 50/2016

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui

all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario

del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente

individuate da ciascuna stazione appaltante.

[Correttivo: Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all'articolo 78 con

le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle

informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti

verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai

commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi

commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di

incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata

dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione

dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto].

Comunicato del Presidente dell’ANAC – 22/03/2017

2.2 Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di

commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art.

77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni

giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3 –INCOMPATIBILITA’ RUP

2.2 Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di

commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art.

77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni

giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3 –INCOMPATIBILITA’ RUP

T.A.R. Puglia, Lecce, II n. 93 del 23 gennaio 2017

«…….Nel caso in esame, è incontestato che la dott.ssa Capriulo ha svolto le

funzioni di responsabile del procedimento, e che in tale veste era il soggetto

predisposto a fornire chiarimenti in ordine a tutti gli atti di gara, e che la

stessa, successivamente alla pubblicazione del bando, ha rettificato gli atti di

gara (determinazione n. 290 del 18 maggio 2016,) e ha prorogato la scadenza

del termine di presentazione delle offerte (determinazione n. 22 del 14 giugno

2016).

L’aver fornito chiarimenti e predisposto alcuni atti della procedura di gara

non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica,

necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso

la formalizzazione – una piena condivisione.

In sostanza, la dott.ssa Capriulo ha effettuato una «funzione o incarico tecnico

o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» il cui

svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice che,

pertanto, nel caso concreto, risulta viziata nella sua composizione. In

conclusione, il ricorso deve essere accolto»

T.A.R. Puglia, Lecce, II n. 93 del 23 gennaio 2017

«…….Nel caso in esame, è incontestato che la dott.ssa Capriulo ha svolto le

funzioni di responsabile del procedimento, e che in tale veste era il soggetto

predisposto a fornire chiarimenti in ordine a tutti gli atti di gara, e che la

stessa, successivamente alla pubblicazione del bando, ha rettificato gli atti di

gara (determinazione n. 290 del 18 maggio 2016,) e ha prorogato la scadenza

del termine di presentazione delle offerte (determinazione n. 22 del 14 giugno

2016).

L’aver fornito chiarimenti e predisposto alcuni atti della procedura di gara

non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica,

necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso

la formalizzazione – una piena condivisione.

In sostanza, la dott.ssa Capriulo ha effettuato una «funzione o incarico tecnico

o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» il cui

svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice che,

pertanto, nel caso concreto, risulta viziata nella sua composizione. In

conclusione, il ricorso deve essere accolto»

T.A.R. Lazio Roma, sez. II – bis 25 gennaio 2017 n. 1309

«inoltre una delle componenti, in quanto responsabile dell’ufficio servizi

sociali, sarebbe incompatibile con l’incarico di commissaria di gara, ai

sensi dell’articolo 84, comma 4 del codice appalti, essendo chiamata a

svolgere funzioni amministrative relative al contratto in affidamento….

Secondo il giudice, la censura non è risultata persuasiva atteso che – come

già altra giurisprudenza, (TAR Toscana, Sez. I, n. 787/2016) – i

componenti incompatibili sono i “soggetti che abbiano svolto incarichi

relativi al medesimo appalto; l'incompatibilità non può estendersi anche a

funzionari della stazione appaltante che, pur se titolari di competenza nel

settore, abbiano svolto incarichi (amministrativi o tecnici) non relativi allo

specifico appalto; nella fattispecie, la commissaria di gara contestata non

risulta aver mai gestito rapporti contrattuali con l’impresa aggiudicataria

prima dell’espletamento della procedura”»

T.A.R. Lombardia, Brescia, II, decreto 1° settembre 2016, n. 561:

«Per quanto riguarda (…) il rapporto tra le funzioni di responsabile del

procedimento e di componente della commissione tecnica, nell’attuale fase

transitoria non sembra possibile individuare una vera e propria situazione

di incompatibilità. Vi è soltanto la necessità (prevista dall’art. 77 comma 12

del D.lgs. 50/2016) che siano scelti soggetti dotati di competenza tecnica e

non incompatibili secondo i principi generali (ossia non portatori di

interessi personali confliggenti)»;

T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 19 dicembre 2016, n. 1757

RUP PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

«la norma dell’art. 77 prima parte del d. lgs. 50/2016 invocata è destinata a

valere solo a regime, ovvero dopo che sarà stato creato l’albo dei

commissari cui essa allude, e che al presente ancora non esiste; sino a quel

momento, ai sensi del comma 12, “la commissione continua ad essere

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza

e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione

appaltante”.

7. In tal senso, il cumulo delle funzioni di RUP e di presidente della

commissione di gara non viola le regole di imparzialità, come ritenuto

da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non

con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi si deve ritener

condivisibile anche nel vigore della nuova normativa: si vedano C.d.S. sez.

V 20 novembre 2015 n°5299 e 26 settembre 2002 n°4938»

DELIBERA ANAC N. 27 DEL 18 gennaio 2017 OGGETTO: Istanza congiunta per adesione successiva di parere di precontenzioso ex art.

211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)

“Pallavolo Milleluci” –Concessione della gestione dell’impianto palestra comunale di Casalguidi –

Importo a base di gara: euro 99.289,30 - S.A. Centrale di Committenza, per conto del Comune

di Serravalle Pistoiese, Consorzio CEV

PREC 111/16/S

Commissione di gara – Conflitto di interessi

Non versa in una situazione di conflitto di interessi il commissario di gara interno alla stazione

appaltante che, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, abbia in precedenza avuto occasione

di contestare ad uno degli operatori economici partecipanti alla gara la violazione di norme sanitarie

e di sicurezza.

Artt. 42 e 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – attribuzione di punteggi all’offerta

tecnica – mancata individuazione di sub-criteri – assenza di motivazione – arbitrarietà

E’ arbitraria l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica da parte della commissione qualora, in

assenza della definizione di sub-criteri e sub-punteggi, non sia corredato da una

adeguata motivazione.

Art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

«il comma 4 dell’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 dispone che i commissari

non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del

cui affidamento si tratta.

La norma rappresenta un’evoluzione di quanto previsto dal comma 4

dell’art. 84, del previgente d.lgs. n. 163/2006 in quanto estende al

Presidente della commissione la causa di incompatibilità dello

svolgimento di altro incarico o funzione in relazione al contratto oggetto

della gara, che il vecchio Codice prevedeva nei soli confronti dei

commissari diversi dal Presidente »

DELIBERA ANAC N. 27 DEL 18 gennaio 2017

«la censura relativa all’incompatibilità in cui versava il presidente della commissione

ai sensi dell’art. 77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 va ritenuta infondata alla luce delle

Linee guida adottate dall’ANAC in data 26 ottobre 2016. Come è noto, e pur a fronte di

un dettato normativo più restrittivo rispetto alla formulazione del previgente art. 84,

comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, in sede di parere il Consiglio di Stato aveva censurato

l’originaria formulazione delle Linee guida (vedasi il punto “Pag. 3, par. 1.2., terzo

periodo” del parere, in cui la Commissione Speciale ha evidenziato che “…la disposizione

che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte

coincidente con l’articolo 84, comma 4 del previgente ‘Codice’ in relazione al quale la

giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor

rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che

le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n.

1565/2015) …”). L’ANAC si è adeguata al rilievo, ……”. Peraltro, non potendosi

escludere futuri révirement giurisprudenziali, è consigliabile che in sede di ripetizione

della procedura il Comune e la C.U.C. chiariscano nettamente le rispettive competenze

circa l’approvazione dei vari atti di gara, visto che l’incompatibilità non sussiste

laddove, ad esempio, il RUP non abbia in alcun modo cooperato nella stesura del

capitolato tecnico o del bando.

T.A.R. Marche, 6 febbraio 2017, I, n. 108:

COMMISSIONE GIUDICATRICE E NON

INCOMPATIBILITÀ DEL RUP NEL D.LGS. 50/2016

T.A.R. Sicilia, Catania III, 6 dicembre 2016, n. 3165

«Le recenti disposizioni normative intervenute in materia (decreto legislativo 18 aprile

2016 n. 50, recanti …………), hanno - tra altro - innovato il sistema di individuazione

e nomina delle commissione di gara (art.77).

L'art. 216 del D.lgs. N. 50/2016 però, recanti le disposizioni transitorie e di

coordinamento, in ordine alle commissioni di gara sancisce che "fino alla adozione

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione

giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole

di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione

appaltante" .

La norma sopravvenuta sostanzialmente lascia immutato lo status quo ante fino

alla compiuta operatività delle disposizioni di cui all'art. 77 predetto.

Poiché nel sistema preesistente non era prevista alcuna incompatibilità tra le

funzioni di Presidente della commissione di gara e quella di responsabile del

procedimento – RUP (cfr. T.A.R. Calabria, sez I di Reggio Calabria, 8/6/2011, n. 474),

la censura si appalesa infondata»

Delibera ANAC n. 229 del 1 marzo 2017 OGGETTO: Istanza congiunta per adesione successiva di parere di precontenzioso ex art.

211, comma

COMMISSIONE DI GARA – INCOMPATIBILITÀ DEL RUP E

CONFLITTO DI INTERESSI

Il RUP di regola ricade nell’ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 4

dell’art. 77. La richiamata disposizione prevale sulle fonti normative di grado

inferiore. Ne consegue che l’art. 8 del Regolamento comunale per la

promozione delle attività sportive e ludico motorie non può trovare

applicazione se conduce alla nomina di Presidente della Commissione del

soggetto che ricopre il ruolo di RUP della gara.

Non versa in una situazione di conflitto di interessi il commissario di gara

interno alla stazione appaltante che, nell’ambito delle proprie funzioni

istituzionali, abbia in precedenza avuto occasione di contestare ad uno degli

operatori economici partecipanti alla gara la violazione di norme sanitarie e di

sicurezza.

Art. 42, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – « Si ha conflitto d’interesse quando il

personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per

conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura

di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in

qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse

finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito

come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della

procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono

situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di

astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica

16 aprile 2013, n. 62»;

«il componente della Commissione la cui nomina è censurata dall’istante non

si qualifica per essere posto in contrasto con le funzioni di commissario da

interessi della propria sfera privata, dal momento che la pregressa

contestazione di infrazioni in materia di igiene e sicurezza (su cui si appunta

la doglianza dell’istante) rientra nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni

istituzionali».

RUP INCOMPATIBILE SE PREDISPONE LA LEGGE DI

GARA

Cons. Stato, V, 23 marzo 2017, n. 1320

«Va (…) ricordato che per potersi concretizzare l’incompatibilità (…), non è

sufficiente che al singolo funzionario sia stato affidato un qualsivoglia

incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa

venirne oggettivamente messa in discussione la garanzia di imparzialità: il che

si verifica quante volte siano individuati quali commissari di gara soggetti che

abbiano svolto incarichi – relativi al medesimo appalto – come compiti di

progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della

legge di gara e simili, e non anche incarichi amministrativi o tecnici

genericamente riferiti ad altre gare (ex multis Cons. Stato, VI, 29 dicembre

2010, n. 9577; V, 22 giugno 2012, n. 3682)»

«In sostanza, l’art. 84 citato è volto a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti discorsivi e

favoritismi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti,

dirigenti che abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a

diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura (cfr. Tar

Latina, sez. I, 13 aprile 2016, n. 226; Cons. St. n. 3352/2015).

Nel caso in esame, è incontestato che la dott.ssa Ferrucci ha svolto le funzioni di responsabile

del procedimento, e che in tale veste, ha predisposto e approvato gli atti di gara (determina a

contrarre, bando e capitolato, tutti approvati con determinazione n. 19 del 26 febbraio 2016), ha

curato tutti gli adempimenti amministrativi di sua competenza e da ultimo ha adottato la

determinazione n.8 del 6 febbraio 2017 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione

definitiva e ha prontamente adottato e sottoscritto il verbale di consegna del servizio in via

d’urgenza e sotto riserva di legge di cui al prot. n. 1063 dell’8 febbraio 2017.

L’aver predisposto alcuni atti della procedura di gara non costituisce un’operazione di natura

meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva

valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione.

In sostanza, la dott.ssa Ferruccio ha effettuato una «funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» il cui svolgimento è precluso ai componenti

la Commissione giudicatrice che, pertanto, nel caso concreto, risulta viziata nella sua composizione.

Pertanto, vi è senz’altro violazione del citato art. 84 e tale violazione è idonea a determinare

l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Il fatto che la gara rientri in una delle categorie

escluse dall’applicazione del Codice degli appalti non incide sull’esito della controversia, in quanto

la disposizione costituisce espressione dei principi di imparzialità e oggettività ed è quindi

applicabile anche ai contratti esclusi ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006»

T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 6 aprile 2017, n. 603).

L’ART. 77, COMMA 4, DEL CODICE

T.A.R. Lombardia, Brescia, I, ordinanza 10 aprile 2017, n. 173

«L’art. 77 comma 4 del Dlgs. 50/2016 ha il duplice scopo di garantire la libertà

di elaborazione delle offerte e l’imparzialità della valutazione delle stesse, a

garanzia tanto dei concorrenti quanto della stazione appaltante.

Impedendo che i medesimi soggetti possano influire sul contenuto del servizio

da aggiudicare e sul risultato della procedura di gara, la norma previene due

situazioni parimenti svantaggiose per la concorrenza, ossia che l’offerta

venga indirizzata verso un modello fisso (potenzialmente inefficiente) e che

si formi un pregiudizio a favore di un’impresa particolare; (…) qualora

non si presenti nessuno di questi rischi, la circostanza che la stazione

appaltante si avvalga a più riprese degli stessi professionisti è irrilevante»

CENTRALE DI COMMITTENZA E RUP

T.A.R. Marche, 6 febbraio 2017, I, n. 108

La questione è quella del RUP, a seconda del tipo di centrale di committenza. Se la centrale di

committenza svolge la funzione della mera SUA (stazione unica appaltante), il RUP è quello …

... dell’ente aderente. In questo caso la centrale di committenza è quella di cui all’art. 3 del

codice, comma 1, lett. l), n. 2). La SUA avrà di suo soltanto un mero responsabile del

procedimento (di gara) ai sensi della L. 241/1990.

Se invece la centrale di committenza appartiene al modello di cui al medesimo comma 1, lett. l)

dell’art. 3 del codice, ma n. 1), si è in presenza della centrale come “soggetto aggregatore” (ad es.

CONSIP) o come “aggregazione di stazioni appaltanti” (con un soggetto capo-fila che gestisce la

procedura – per esempio negli appalti sanitari – non solo per sé ma anche per altri enti aggregati).

In tal caso, il RUP è uno solo ed è della centrale di committenza in quanto tale: «Le centrali di

committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria

competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di

acquisizione gestiti direttamente» (D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 14).

Certo, poi in questo secondo caso in realtà i RUP sono due, ma operanti in due diversi ambiti,

non sovrapponibili fra di loro. Per esempio, nel caso di CONSIP, uno è il RUP di CONSIP stessa

quale centrale che gestisce una gara, e uno è il RUP dell’ente che acquisisce il servizio o la

fornitura dall’appaltatore individuato dalla centrale.

Non possono però coesistere due RUP a livello di centrale di committenza , quale che ne sia

il modello.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – DIPENDENZA

GERARCHICA VIZIO INVALIDANTE EX SE

T.A.R. Marche, 6 febbraio 2017, I, n. 108

«Per un principio generale dell’ordinamento di settore, ma applicabile

naturalmente anche ai concorsi pubblici, ogni commissario deve essere libero

di svolgere in autonomia le proprie valutazioni, il che sarebbe fortemente

ostacolato dal fatto che uno dei membri possa esercitare, anche

inconsciamente, una qualche “pressione” su uno o più degli altri componenti.

Uno dei casi in cui tale “pressione” può manifestarsi si verifica proprio

quando fra i commissari vi sono rapporti di dipendenza gerarchica. Il vizio ha

valenza invalidante ex se, a prescindere quindi dal fatto che in concreto

non sia fornita la prova di uno sviamento di potere»

IL RUOLO DEL RUP

Cons. Stato, commissione speciale, 10 gennaio 2017, n. 22.

«In molteplici disposizioni il decreto affida al responsabile del procedimento il

potere di disporre una variazione del contenuto progettuale, individuando gli

elaborati o le relazioni tecniche che devono comporre il progetto.

Tali previsioni sono in contrasto con l’art. 24, comma 4 del Codice, che

attribuisce alla Stazione appaltante il potere di indicare le caratteristiche, i

requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della

progettazione, e con lo stesso regolamento, il cui art. 4 ribadisce tale

prescrizione, assegnando AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LA

CURA DELL’ISTRUTTORIA E ALL’AMMINISTRAZIONE LA

COMPETENZA ALL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

D’altra parte, con riguarda ad analoga fattispecie, l’art. 8, comma 1 stabilisce

che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 6, salvo

diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23,

comma 4 del codice e dell’articolo 4, comma 3, in relazione alle dimensioni,

alla tipologia ed alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti

elaborati, anche con riferimento alla loro articolazione”.

Articolo 31, commi 3 e 10, del decreto legislativo

50/2016

Articolo 10, commi 1 e 9, del decreto legislativo 163/2006

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,

svolge tutti i compiti relativi alle procedure di

programmazione, progettazione, affidamento ed

esecuzione previste dal presente codice, che non siano

specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche

amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i

propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i

compiti propri del responsabile del procedimento,

limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto

alla cui osservanza sono tenuti.

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante

un contratto pubblico, le amministrazioni

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7

agosto 1990, n. 241, un responsabile del

procedimento, unico per le fasi della progettazione,

dell'affidamento, dell'esecuzione.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche

amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i

propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i

compiti propri del responsabile del procedimento,

limitatamente al rispetto delle norme del presente codice

alla cui osservanza sono tenuti.

RUP TRA VECCHIO E NUOVO CODICE

Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento) L. 241/1990

1. Il responsabile del procedimento:

…………..

e. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero

trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo

competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal

responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze

dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non

indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

La competenza sul controllo amministrativo della documentazione di

gara ed il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta

Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della

documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un

seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio

a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e

controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni

effettuate;

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si

occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione

appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della

struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel

caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il

supporto della commissione giudicatrice.

La competenza sul controllo amministrativo della documentazione di

gara ed il procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta

Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della

documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un

seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio

a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e

controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni

effettuate;

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si

occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione

appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della

struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel

caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con il

supporto della commissione giudicatrice.

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016

Oggetto: Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 3 recanti

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l’affidamento di appalti e concessioni».

Il paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016, rubricato «Verifica della

documentazione amministrativa da parte del RUP», stabilisce che il

controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un

seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione

appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle

disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. La nomina di

una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti

interni, come previsto – ad esempio - per il periodo transitorio, PUÒ

ESSERE ASSIMILATA ALL’ISTITUZIONE DI UN SEGGIO DI

GARA AD HOC e, pertanto, in tal caso, la verifica della

documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione

aggiudicatrice medesima.

In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e

controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e

adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016

«Assegnare poteri finali al RUP non è coerente con il ruolo che il responsabile del

procedimento assume nel sistema amministrativo, in base alla legge 241 del 1990.

A diversa conclusione non può condurre l’art. 31 del Codice, il cui comma 3 prevede

che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi

alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste

dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o

soggetti”.

Non solo, dunque, la disposizione deve essere interpretata alla luce della legge n. 241

del 1990, cui si fa espresso rinvio, ma esclude che l’unificazione dei compiti possa

assorbire competenze attribuite ad altri organi. Nella specie, come visto, il Codice

attribuisce all’Amministrazione il potere in questione.»

IL RUOLO DEL RUP

IL RUOLO DEL RUP

Art. 77 D.Lgs. 50/2016

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui

all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3

8. COMPITI DEL RUP PER APPALTI DI SERVIZI E

FORNITURE E CONCESSIONI DI SERVIZI.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del

Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

A. in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti

secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e

fornisce agli stessi dati e informazioni:

1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della

programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;

2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;

3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svol gimento della procedura di

affidamento;

4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite

alle prescrizioni contrattuali

COMPETENZA AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI

AGGIUDICAZIONE

Pertanto, il provvedimento di aggiudicazione, ossia la determinazione che

“approva” le risultanze della procedura di gara o, meglio ancora, approva

proprio la proposta del RUP di aggiudicazione, rimane di competenza esclusiva

del dirigente/responsabile del servizio.

COMPETENZA AD APPROVARE GLI ATTI DI GARA

Con riferimento all’approvazione degli atti di gara, il responsabile unico

del procedimento – nell’ipotesi in cui dirigente e questi non coincidano –

non ha competenze esecutorie/decisorie limitandosi a proporre gli atti di

gara e quindi, il bando o la lettera di invito, eventuali schede tecniche, la

modulistica da allegare e il capitolato d’appalto.

Gli atti in parola, con la scelta – suggerita – sul procedimento di

acquisizione da utilizzare, le modalità tecniche operative (criteri di

partecipazione e taratura dei requisiti, criteri di valutazione delle offerte e

finanche le cause di esclusione) devono essere predisposte dal RUP e

sottoposte al controllo e approvazione da parte del responsabile del

servizio.

AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 Art. 36, co, 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016

(correttivo)

Per servizi o forniture di importo pari

o superiore a quarantamila euro e fino

alle soglie di cui al comma 9,

l'affidamento mediante cottimo

fiduciario avviene nel rispetto dei

principi di trasparenza, rotazione,

parità di trattamento, previa

consultazione di almeno cinque

operatori economici, se sussistono in

tale numero soggetti idonei,

individuati sulla base di indagini di

mercato ovvero tramite elenchi di

operatori economici predisposti dalla

stazione appaltante. Per servizi o

forniture inferiori a quarantamila euro,

è consentito l'affidamento diretto da

parte del responsabile del

procedimento.

Fermo restando quanto previsto dagli

articoli 37 e 38e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, le

stazioni appaltanti procedono

all'affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie

di cui all’articolo 35, secondo le

seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a

40.000 euro, mediante affidamento

diretto, adeguatamente motivato anche

senza previa consultazione di due o più

operatori economici o per i lavori in

amministrazione diretta

AFFIDAMENTO DIRETTO: LE LINEE GUIDA DEL GIUDICE

AMMINISTRATIVO

T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336

1. Discrezionalità nell’individuazione delle imprese. 2. Mancanza di un

diritto di un qualsiasi operatore economico ad essere contattato. 3. Rotazione

in funzione sia dell’anticorruzione, sia della necessità di evitare la

formazione di rendite di posizione. 4. L’episodica mancata applicazione del

principio di rotazione non vale ex se, in linea di massima, ad inficiare

l'aggiudicazione in favore di un precedente affidatario.

LA COMMISSIONE DI GARA PUÒ ADOTTARE

PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE ?

1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici

1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate

sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali

componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della

commissione.

La stazione appaltante deve indicare:

….

5. compiti attribuiti alla commissione giudicatrice.

Il Codice prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle

offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti

per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è

da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte

tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016.

Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che

competono alla stazione appaltante.

RUP CON FUNZIONI DI ORGANO ORDINARIO DI GARA - ENTE DEL S.S.N.

T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 27 aprile 2017, n. 4951, ritiene «palesemente infondato

(…) il primo motivo di doglianza con cui è stata prospettata l'incompetenza del RUP ad adottare

la contestata determinazione di esclusione.

Al riguardo, in linea con quanto dedotto in merito dalla resistente amministrazione, il Collegio

osserva che:

a) l'art.31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che "Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto

1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,

affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti

ad altri organi o soggetti";

b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l'esclusione delle offerte

conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa

attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere

assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente

contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è

chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;

c) tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall'Autorità

Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione

amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle

valutazioni effettuate;

d) poiché nella vicenda in esame l'esclusione dell'offerta delle ricorrenti dalla procedura di gara è

stata disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne

discende che quest'ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione».

COMPETENZA AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Cons. Stato, III. 8 maggio 2017, n. 2093

«Il provvedimento di esclusione ben può essere adottato dal dirigente della stazione appaltante,

competente secondo l’organizzazione interna, quale organo ex lege legittimato ad esprimere la

volontà dell’ente»

IL RUP CHE VALUTA L’ANOMALIA SENZA IL SUPPORTO DELLA

COMMISSIONE GIUDICATRICE

T.A.R. Puglia, Bari, III, ordinanza 13 aprile 2017, n. 16

Viene rilevato, «per quanto concerne il primo motivo di gravame

(valutazione dell’anomalia dell’offerta effettuata dal solo RUP), che

l’invocato punto 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 (in virtù del quale

per le gare soggette al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto

della Commissione nominata ex art. 77 dlgs n. 50/2016) ...

... non può trovare applicazione con riferimento alla procedura per cui è

causa indetta con atto dell’8.11.2016, essendo state dette Linee pubblicate in

Gazzetta Ufficiale il 22.11.2016».

VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA E AUSILIO DI UN CONSULENTE

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 17 marzo 2017, n. 440

«Le censure della ricorrente si sostanziano nel rilievo dell’illegittimità del

comportamento dell’amministrazione laddove ha scelto di avvalersi di un

consulente esterno e laddove ha recepito acriticamente le conclusioni di

quest’ultimo.

In relazione alla possibilità da parte della commissione di nominare un

consulente esterno è da richiamare la giurisprudenza, alla quale si aderisce, per

la quale “una commissione di gara ben può avvalersi di consulenze esterne per

meglio poter valutare elementi di ipotizzabile criticità, anche nel corso di un

procedimento già avviato …” (Cons. St., sez. VI, 05 aprile 2012, n. 2026); “la

stazione appaltante può legittimamente rivolgersi ad un esperto al fine di

valutare l'anomalia dell'offerta” (Tar Bari, sez. I, 11 agosto 2008, n. 1209).

Tuttavia, seppur è vero che la Commissione può avvalersi di un consulente

esterno per effettuare una più approfondita analisi delle offerte, la valutazione

sull’anomalia dell’offerta non può essere fatta dal consulente, ma è di

esclusiva competenza della commissione [nota: in realtà è competenza del

RUP].

RUP DI UN PICCOLO COMUNE NON POSSESSO DEI REQUISITI

LINEA GUIDA NUMERO 3

7.3.

Nello specifico:

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del

Codice, il RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado

rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi

quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni

nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture; Per i

servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il

RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di

un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito

dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere,

altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione

superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di

un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di

almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi

e forniture

RUP DI UN PICCOLO COMUNE NON POSSESSO DEI REQUISITI PER

APPALTO DI SERVIZI

PARERE CONSIGLIO DI STATO –

Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2016

« Mentre nella parte in cui attuano l’art. 31, comma 5, del codice, hanno portata

vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell’art. 31 nel suo complesso, sono

adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di orientamento e

moral suasion.

All’ANAC è sempre consentito emanare indicazioni interpretative, utili soprattutto

nell’immediatezza dell’entrata in vigore della nuova disciplina, al fine di prevenire

incertezze esegetiche e contenziosi, e indicare alle stazioni appaltanti le migliori prassi.

Ciò posto, per ragioni di certezza e chiarezza in ordine a portata e contenuti, è bene

distinguere le linee guida in due parti, distinte già in base al relativo titolo ed esplicitare in

modo chiaro (per evidenti ragioni di certezza per gli operatori) che soltanto la seconda di

esse assume portata vincolante):

I) Indicazioni di carattere generale in materia di RUP ai sensi dell’art. 213, comma 2,

codice dei contratti pubblici;

II) Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con

il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5

codice dei contratti pubblici ».

RUP DI UN PICCOLO COMUNE NON POSSESSO DEI REQUISITI

Art. 31, co. 5, D.Lgs. 50/2016 :

« L’ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in

vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui

compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità

rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei

lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e

forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore

dell'esecuzione del contratto. ……….».

ART. 31, co. 1, D.Lgs. 50/2016 (così come modificato dal correttivo)

1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le

stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento

individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo

21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le

esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP)

per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le

stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di

committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento

che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al

presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto

formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello

apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la

sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma

1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico

della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Correttivo: Il RUP dovrà essere individuato e non più nominato

INDIVIDUAZIONE DEL RUP PUÒ AVVENIRE ANCHE CON

GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3

6. COMPITI DEL RUP PER I LAVORI, NELLA FASE DI

ESECUZIONE.

LETTERA K)

AUTORIZZA le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in

corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità

previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP

dipende in conformità alle previsioni dell’art.106 del Codice e, in

particolare, REDIGE la relazione di cui all’art. 106, comma 14, del

Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le

ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP

può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle

condizioni che giustificano le varianti.

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di

validità devono essere AUTORIZZATE dal RUP con le modalità

previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia

comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture (correttivo: se di importo inferiore o pari al 10

per cento dell'importo originario del contratto) sono comunicate dal RUP

all'Osservatorio di cui all‘articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro

trenta giorni DALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA

STAZIONE APPALTANTE per le valutazioni e gli eventuali

provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o

superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo

eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, incluse le varianti

in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal

RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e

ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro

trenta giorni DALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA

STAZIONE APPALTANTE. Nel caso in cui l'ANAC accerti …….

Comunicato Presidente ANAC del 23.11.2016

In ragione della nuova disciplina dell’art.106 del d.lgs. 18.4.2016,

n.50 rispetto all’art.132 del d.lgs.163/2006 e all’art.37, d.l. 90/2014,

convertito in legge n.114/2014, si fornisce in allegato il nuovo

Modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera dei contratti di

lavori da compilarsi a cura del responsabile del procedimento (RdP).

Il nuovo Modulo prevede di fornire anche alcune brevi informazioni

(non documentazione) tese a facilitare il coordinamento tra le varianti

in corso d’opera propriamente intese e gli altri istituti di modifica del

contratto nella fase di esecuzione.

Restano valide le indicazioni generali già fornite con i precedenti

comunicati (v. Comunicato del 4.3.2016) in ordine all’accertamento

delle cause delle varianti a cura del RdP.

Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo di trasmissione

delle varianti in corso d’opera entro trenta giorni

dall’approvazione da parte della stazione appaltante, ex art.106,

comma 14, d.lgs. 50/2016, e sulle sanzioni amministrative pecuniarie

in caso di ritardo ex art.213, comma 13, del codice stesso.

LINEA GUIDA ANAC NUMERO 3

6. COMPITI DEL RUP PER I LAVORI, NELLA FASE DI

ESECUZIONE.

LETTERA Q)

ATTIVA la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice

delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori…

art. 205, co. 1 –Per i lavori pubblici di cui alla parte II,………., qualora in

seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al

fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui

ai commi da 2 a 7 ai commi da 2 a 6.

art. 205 comma 2 - Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le

riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere

reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già

esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito

comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del

contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non

possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle

riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali

che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima

dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o

del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ATTIVA

L’ACCORDO BONARIO PER LA RISOLUZIONE DELLE RISERVE

ISCRITTE.

ACCORDO BONARIO PER I LAVORI

art. 205 comma 6 - 6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le

riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali

ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e

informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e

verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo

bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante

e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti,

entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e

viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al

tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione

dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della

proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso

del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice

ordinario.

[correttivo comma 6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo

bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un

contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza].

ACCORDO BONARIO PER I LAVORI