XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI … · alla crescita e suggerisce che le sue cause...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3012 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (GUIDI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (LORENZIN) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ORLANDO) Legge annuale per il mercato e la concorrenza Presentato il 3 aprile 2015 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Europa 2020, la nuova strategia di coordinamento delle politiche dell’Unione europea per una cre- scita intelligente, sostenibile e inclusiva, definisce un insieme di obiettivi riferiti a occupazione, conoscenza, energia e clima, nonché povertà. In Italia l’obiettivo di una maggiore crescita incontra un ostacolo significativo, di natura trasversale, anche nell’insufficiente grado di concorrenza. Un’insufficiente concorrenza rappre- senta, infatti, uno tra i principali ostacoli alla crescita e suggerisce che le sue cause vadano ricercate sia nel contesto istitu- zionale, sia nella regolamentazione dei mercati. Tale insufficiente conformazione con- correnziale di numerosi mercati di beni e servizi, in primo luogo, costituisce un costo per i consumatori e per le imprese e, in secondo luogo, determina un’insufficiente risposta del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato e un ostacolo significativo alla crescita economica. Per rinnovare e rafforzare l’economia italiana si impongono quindi interventi strutturali volti a conseguire un migliora- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3012—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Presentato il 3 aprile 2015

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Europa 2020, lanuova strategia di coordinamento dellepolitiche dell’Unione europea per una cre-scita intelligente, sostenibile e inclusiva,definisce un insieme di obiettivi riferiti aoccupazione, conoscenza, energia e clima,nonché povertà. In Italia l’obiettivo di unamaggiore crescita incontra un ostacolosignificativo, di natura trasversale, anchenell’insufficiente grado di concorrenza.

Un’insufficiente concorrenza rappre-senta, infatti, uno tra i principali ostacolialla crescita e suggerisce che le sue causevadano ricercate sia nel contesto istitu-

zionale, sia nella regolamentazione deimercati.

Tale insufficiente conformazione con-correnziale di numerosi mercati di beni eservizi, in primo luogo, costituisce un costoper i consumatori e per le imprese e, insecondo luogo, determina un’insufficienterisposta del tessuto produttivo nazionalealle richieste di un mercato sempre piùglobalizzato e un ostacolo significativo allacrescita economica.

Per rinnovare e rafforzare l’economiaitaliana si impongono quindi interventistrutturali volti a conseguire un migliora-

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mento dell’efficienza dei mercati attra-verso un’accentuata promozione delle di-namiche competitive al fine di conseguirnei benefìci. Infatti, non vi è dubbio che unaregolamentazione meno restrittiva nonchéla rimozione delle barriere all’entrata edei vincoli che gravano sulle imprese pos-sono produrre l’incremento dei tassi diinvestimento di lungo periodo e la crescitadella produttività e, pertanto, generaremaggiore reddito e maggiore occupazione.

In tale ottica l’adozione della leggeannuale per il mercato e la concorrenzarappresenta uno strumento importanteper accrescere la competitività delle im-prese, favorire l’ingresso di nuove impresenei mercati e abbassare il costo di beni eservizi.

Il presente disegno di legge è predispo-sto in attuazione dell’articolo 47 dellalegge 23 luglio 2009, n. 99 (« Disposizioniper lo sviluppo e l’internazionalizzazionedelle imprese, nonché in materia di ener-gia »), che prevede lo strumento della leggeannuale per il mercato e la concorrenza alfine di rimuovere gli ostacoli regolatori, dicarattere normativo o amministrativo, al-l’apertura dei mercati, di promuovere losviluppo della concorrenza e di garantirela tutela dei consumatori.

In particolare, l’articolo 47 prevede che,entro sessanta giorni dalla data di tra-smissione al Governo della relazione an-nuale dell’Autorità garante della concor-renza e del mercato, il Governo medesimo,su proposta del Ministro dello sviluppoeconomico, sentita la Conferenza unifi-cata, tenendo conto anche delle segnala-zioni eventualmente trasmesse dalla pre-detta Autorità nonché delle indicazionicontenute nelle relazioni annuali delle al-tre autorità amministrative indipendenti,adotti uno specifico disegno di legge concadenza annuale avente i seguenti conte-nuti:

a) norme di immediata applicazione,una o più deleghe al Governo per l’emana-zione di decreti legislativi e l’autorizzazioneall’adozione di regolamenti, decreti mini-steriali e altri atti, al fine di rimuovere gliostacoli all’apertura dei mercati, di pro-muovere lo sviluppo della concorrenza, an-

che con riferimento alle funzioni pubblichee ai costi regolatori condizionanti l’eserci-zio delle attività economiche private, non-ché di garantire la tutela dei consumatori;

b) disposizioni recanti i princìpi fon-damentali nel rispetto dei quali le regionie le province autonome esercitano le pro-prie competenze normative, quando ven-gano in rilievo profili attinenti alla tuteladella concorrenza, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera e), della Co-stituzione.

Al disegno di legge è allegata unarelazione di accompagnamento che evi-denzia:

a) lo stato di conformità dell’ordina-mento interno ai princìpi dell’Unione eu-ropea in materia di libera circolazione,concorrenza e apertura dei mercati, non-ché alle politiche europee in materia diconcorrenza;

b) l’elenco delle segnalazioni e deipareri dell’Autorità garante della concor-renza e del mercato, espressi ai sensi degliarticoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990,n. 287, con indicazione degli ambiti in cuinon si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Il presente disegno di legge contienepertanto disposizioni che, conformementealle segnalazioni dell’Autorità garantedella concorrenza e del mercato, provve-dono a rimuovere alcuni ostacoli regola-tori – di carattere normativo o ammini-strativo – all’apertura dei mercati, a pro-muovere lo sviluppo della concorrenza e agarantire la tutela dei consumatori; altrenorme, pur non intervenendo su specifichequestioni prese in considerazione da se-gnalazioni dell’Autorità, contengono co-munque misure di semplificazione e libe-ralizzazione dell’attività economica.

Trattandosi della prima legge annualeper il mercato e la concorrenza, non ènaturalmente in questa circostanza previ-sta una sezione specificamente dedicata a« norme integrative o correttive di dispo-sizioni contenute in precedenti leggi per ilmercato e la concorrenza », come prevede

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la lettera e) del comma 3 dell’articolo 47della legge n. 99 del 2009.

Ciò premesso, con riferimento alle re-lazioni annuali dell’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato e in particolarequella da ultimo contenuta nella segnala-zione del 4 luglio 2014, il Ministero dellosviluppo economico, amministrazione pro-ponente, ha ritenuto opportuno acquisireogni informazione, valutazione e propostautile sia da parte di tutte le altre ammi-nistrazioni interessate, sia da parte di tuttigli organismi che a vario titolo hannocompetenza nelle materie oggetto di se-gnalazioni da parte dell’Autorità.

A tale fine da parte delle suddetteamministrazioni sono stati forniti utilicontributi sui rilievi formulati dall’Auto-rità, per i vari settori di competenza, conindicazioni in merito all’utilizzo di misuredi intervento già adottate nei settori coin-volti, nonché eventuali proposte di inter-vento pro-concorrenziale, per le finalità dicui al presente disegno di legge.

Sulla base, quindi, di un complessoprocesso istruttorio, che sconta il primoavvio di un nuovo disegno programmaticodi interventi per il mercato e la concor-renza che hanno condizionato i tempi dipredisposizione del progetto normativo, èstato predisposto il relativo articolato, nelrispetto della struttura del disegno di leggeprescritta dal citato articolo 47 della leggen. 99 del 2009.

Si evidenziano nel prosieguo gli speci-fici elementi illustrativi dei corrispondentiarticoli.

L’articolo 1 ricollega i princìpi ispira-tori del disegno di legge alla norma isti-tutiva della legge annuale per il mercato ela concorrenza (articolo 47 della leggen. 99 del 2009).

L’articolo 2, con riferimento all’obbligoa contrarre [articolo 132 del codice delleassicurazioni private, di cui al decretolegislativo n. 209 del 2005 (CAP)], pursenza incidere sulla sostanza dei vincoliimposti alle imprese di assicurazione, si-stematizza le previsioni normative recatedal vigente comma 1, coordinandole conquanto previsto in materia di risparmi e disconti obbligatori dell’assicurazione per la

responsabilità civile derivante dalla circo-lazione degli autoveicoli, di seguito deno-minata « assicurazione RC auto ».

L’articolo 3 prevede, con l’introduzionedell’articolo 132-bis del CAP, l’utilizzo ob-bligatorio, anche per gli intermediari, delservizio pubblico sui preventivi dell’assi-curazione RC auto fornito dall’Istituto perla vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Atutela dell’assicurato, si precisa che ilcontratto stipulato in assenza della dichia-razione di avvenuta ricezione delle infor-mazioni sopra descritte è affetto da nullitàrilevabile unicamente in favore dell’assi-curato medesimo.

Lo stesso articolo 3 inserisce nel CAPl’articolo 132-ter, che punta a ridurre icosti per il consumatore prevedendo che,alla sottoscrizione di una serie di clausolecontrattuali, la compagnia assicuratricedebba corrispondere uno sconto significa-tivo, da evidenziare in valore sia assolutoche percentuale rispetto al premio propo-sto, al fine di ampliare la libertà di sceltadel consumatore, evidenziando l’entità delrisparmio relativo a ciascun obbligo cheassume con la sottoscrizione della polizza.Tali clausole comprendono: la preventivaispezione del veicolo; la presenza o l’in-stallazione delle cosiddette « scatole nere »e dei meccanismi che impediscono l’avviodel motore per elevato tasso alcolemico; larinuncia alla cedibilità del diritto al risar-cimento dei danni da sinistro stradale;l’accettazione preventiva del risarcimentoin forma specifica, acconsentendo a che ilristoro dal danno subìto consista nellariparazione presso officine e carrozzerieconvenzionate con la compagnia assicura-trice (la cui presenza nel territorio diresidenza dell’assicurato deve essere resanota al momento della stipulazione), ov-vero la possibilità di rivolgersi a qualsiasiautoriparatore, consentendo una verificapreliminare sulla stima degli interventiprima della riparazione del veicolo.

L’articolo 4 modifica l’articolo 133 delCAP garantendo, nel sistema di tariffazionebonus malus, l’effettiva trasparenza sullevariazioni di premio, attraverso l’indica-zione del valore assoluto e percentuale del-

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l’incremento o del decremento, all’atto delpreventivo, ovvero del rinnovo di polizza.

L’articolo 5 modifica l’articolo 134 delCAP rafforzando il principio della paritàdi trattamento tra i diversi assicurati cheappartengono alla stessa classe e presen-tano le medesime caratteristiche di rischio,specificando che la parità di trattamentodeve riflettersi nell’identità dell’ammon-tare del premio assicurativo, rendendoquindi a tale fine irrilevanti le eventualisottoclassi applicate dalle compagnie.

Viene stabilito inoltre che, in ogni casodi variazione peggiorativa della classe dimerito, gli incrementi di premio debbanocomunque essere inferiori a quelli altri-menti applicabili, qualora l’assicurato ab-bia fatto installare la scatola nera.

L’articolo 6 prevede misure al fine diregolare già dalla denuncia di sinistrol’identificazione di eventuali testimoni sulluogo di accadimento del sinistro e ulte-riori strumenti processuali per fare frontealle frodi in materia di assicurazione, incaso di sinistri con soli danni a cose; siindicano infatti precisi vincoli decadenzialiall’individuazione dei testimoni sul luogodel sinistro onde evitare la pratica frau-dolenta dei cosiddetti testimoni di co-modo. In particolare, è previsto che, fattesalve le risultanze contenute in verbalidelle autorità di polizia intervenute sulluogo dell’incidente, l’identificazione deitestimoni avvenuta in un momento suc-cessivo comporti l’inammissibilità dellaprova testimoniale addotta, salvo che ri-sulti per il giudice comprovata l’oggettivaimpossibilità della loro tempestiva identi-ficazione.

L’articolo 7, ai commi 1 e 3, novella gliarticoli 138 e 139 del CAP muovendo dallelinee interpretative rese dalla SupremaCorte di cassazione a sezioni unite (lamassima espressione della nomofilachia),che in alcune sentenze del 2008 ribadì ilcarattere unitario del danno non patrimo-niale in caso di lesioni della salute, indi-viduandolo nella categoria onnicompren-siva del danno biologico. Alla luce di talericostruzione, infatti, nel concetto didanno biologico rientrano tutte le conse-guenze della menomazione subita, com-

prese le possibili forme di sofferenza fisicao psichica vissute dalla vittima, che pos-sono essere valutate anche in sede dipersonalizzazione nel caso concreto infunzione della specifica condizione sogget-tiva del danneggiato.

Tale orientamento necessita di recepi-mento normativo in quanto la disciplinasettoriale vigente (per l’assicurazione RCauto) fu concepita prima del delinearsi ditale definitiva classificazione e per gliaspetti economici risulta pertanto defici-taria della componente di danno non pa-trimoniale riferita alla sofferenza sogget-tiva.

In tale contesto la modifica agli articolidel CAP (articoli 138 e 139) che regolanoil risarcimento del danno biologico a se-guito di incidente stradale chiarisce innan-zitutto, anche formalmente, che la disci-plina assorbe l’intera categoria del dannonon patrimoniale derivante da lesione fi-sica e prevede un innalzamento del valorepercentuale attribuito alla discrezionalitàdel giudice per aumentare l’importo deldanno, rispetto ai valori base della tabellaunica nazionale, per tenere conto non solodelle eventuali ripercussioni soggettive spe-cifiche subite dal danneggiato nelle attivitàquotidiane (personalizzazione del dannoalla salute), ma anche delle eventuali sof-ferenze psico-fisiche che necessitano diulteriore apprezzamento (il cosiddettodanno morale).

A tale fine, sono stati novellati sial’articolo 138 (attualmente rubricato« Danno biologico per lesioni di non lieveentità ») che l’articolo 139 (attualmenterubricato « Danno biologico per lesioni dilieve entità ») per ovvie esigenze di sim-metria disciplinare.

In particolare, nell’articolo 138 si pre-vede di modificare la rubrica in « Dannonon patrimoniale per lesioni di non lieveentità », per rendere manifeste l’interezzae l’esaustività del risarcimento relativo aldanno non patrimoniale, di aggiungere alcomma 3 la precisazione che la persona-lizzazione del danno concerne anche lesofferenze psico-fisiche subite dal danneg-giato e di aumentare il margine di perso-nalizzazione discrezionale dal 30 al 40 per

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cento. Si precisa poi, che gli importi risul-tanti dall’attuazione dell’articolo sonoesaustivi dell’intera posta di danno non pa-trimoniale. Infine si introduce un richiamoall’articolo 139 per precisare che l’importogiornaliero per l’inabilità temporanea asso-luta coincide con quello previsto per le le-sioni di lieve entità: l’articolo 138 vigentedifetta di disposizioni al riguardo e non c’èalcuna ragione per discostarsi dall’importoprevisto dall’articolo 139, visto che l’inabi-lità di grado assoluto è un concetto unitarioe non suscettibile di variazione se è colle-gata a lesioni di grado diverso.

All’articolo 139, simmetricamente, ven-gono introdotte le modifiche relative allarubrica, mutata in « Danno non patrimo-niale per lesioni di lieve entità », nonchéalla descrizione del danno non patrimo-niale. Non si ritiene di aumentare il mar-gine di discrezionalità per la personaliz-zazione del danno per comprendere lacomponente di sofferenza psico-fisica, inquanto il 20 per cento già consente un’am-pia considerazione di tale specifica even-tualità rispetto a lesioni meno gravi.

Il comma 2 dell’articolo 7 consentecomunque l’ultrattività, per i centoventigiorni successivi alla data di entrata invigore della legge, delle disposizioni pre-cedentemente vigenti circa l’adozione dellatabella sulle macrolesioni, al momentonon ancora adottata con l’apposito decretodel Presidente della Repubblica.

L’articolo 8, in relazione alle cosiddette« scatole nere » nonché agli ulteriori stru-menti ad esse equiparabili, allo scopo dichiarirne il ruolo anche ai fini della de-finizione dell’eventuale contenzioso chepotrebbe derivare dai sinistri stradali, neprecisa l’efficacia probatoria nei procedi-menti civili in relazione ai fatti cui esse siriferiscono, salvo che la parte contro laquale sono state prodotte dimostri il loromancato funzionamento o la loro mano-missione.

L’interoperabilità e la portabilità sonogarantite dai provider di telematica assicu-rativa, i cui dati identificativi sono comuni-cati all’IVASS. È previsto, ancora, che i datisull’attività del veicolo siano gestiti in sicu-rezza dai medesimi operatori sulla base

dello standard tecnologico comune indicatodai previsti provvedimenti ministeriali eche la determinazione delle modalità perassicurare l’interoperabilità e la portabilitàdelle scatole nere sia rimessa a un succes-sivo provvedimento dell’IVASS, adottato diconcerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico e con il Garante per la protezionedei dati personali. Sono indicati la modalitàdi trattamento dei dati in confronto al co-dice in materia di protezione dei dati per-sonali, di cui al decreto legislativo n. 196del 2003, nonché il divieto di utilizzare leinformazioni oltre i limiti previsti dallalegge. È fatto divieto all’assicurato di disin-stallare, manomettere o comunque renderenon funzionante il dispositivo installato,pena la mancata riduzione del premio assi-curativo per la durata residua del contratto.Sono fatte salve le eventuali sanzioni pe-nali.

L’articolo 9 prevede modalità di riscon-tro di ulteriori informazioni in relazionealla ricorrenza degli indicatori di froderilevati in occasione del sinistro. Siestende, pertanto, per le imprese di assi-curazione la possibilità di decidere di nonfare offerta di risarcimento anche in pre-senza di altri indicatori acquisiti dall’ar-chivio informatico integrato di cui all’ar-ticolo 21 (« Misure per l’individuazione edil contrasto delle frodi assicurative ») deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221. Nel caso in cuiricorra tale ipotesi l’azione di risarcimentoprevista dall’articolo 145 del CAP puòessere proposta soltanto all’esito degli ap-profondimenti condotti dall’impresa assi-curatrice, dopo la ricezione della comuni-cazione relativa alle determinazioni con-clusive e in ogni caso allo spirare deltermine di sessanta giorni di sospensionedella procedura previsto dall’articolo 145.

L’articolo 10, relativamente alle misurefinalizzate al contrasto delle frodi (che, di-rettamente o indirettamente, impedisconola riduzione dei premi assicurativi), pre-vede che, in caso di cessione del credito, lasomma da corrispondere a titolo di rim-borso sia versata solo a fronte di presenta-zione della fattura, direttamente all’im-

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presa di autoriparazione. È inoltre garan-tita al danneggiato diverso dall’assicuratoche ha sottoscritto la corrispondente clau-sola prevista per il risarcimento in formaspecifica la facoltà di scegliere l’impresa diautoriparazione di propria fiducia, con ver-samento diretto dei rimborsi alla stessa,previa presentazione di fattura. Qualora,invece, il medesimo danneggiato, diversodall’assicurato, ritenga di non voler ripa-rare il veicolo, le somme da corrispondere atitolo di risarcimento sono versate a luidirettamente, nei limiti di quanto preventi-vato dall’impresa di autoriparazione inconvenzione. Il danneggiato, infine, man-tiene il diritto al risarcimento per equiva-lente in tutti i casi in cui i costi di ripara-zione siano superiori al valore di mercatodel bene: in tali casi, la somma da corri-spondere sarebbe equivalente al valore dimercato, incrementato delle eventuali spesedi demolizione e di immatricolazione di unaltro veicolo.

L’articolo 11 considera l’allineamentodella durata delle assicurazioni per i rischiaccessori (in particolare: incendio e furto)alla polizza per l’assicurazione RC autoprincipale, che permette all’assicurato unamaggiore libertà di scelta e, in generale,una maggiore mobilità della domanda,evitando che la previsione della durataannuale della polizza principale sia difatto aggirata dalla legacy determinata dal-l’ulteriore attività delle polizze accessorie.Ovviamente non si preclude che, quando afornire le polizze accessorie sia un sog-getto diverso dalla società di assicurazioneche emette la polizza per l’assicurazioneRC auto, il contraente possa stipulareanche contratti di durata superiore al-l’anno, ad esempio mediante polizze adhoc con le case costruttrici.

L’articolo 12 prevede che, relativamentealle assicurazioni per la responsabilitàcivile professionale rivolte a tutti i profes-sionisti, sia inserita l’offerta di coperturacon garanzia priva delle clausole che li-mitano la medesima prestazione assicura-tiva soltanto ai sinistri denunciati nel pe-riodo di validità del contratto. In partico-lare, analogamente a quanto previsto nelloschema di decreto del Presidente della

Repubblica con cui si disciplina l’accessoalla copertura assicurativa per le profes-sioni sanitarie, nella norma proposta, an-che per tutti gli altri professionisti, fattasalva la libertà contrattuale delle parti, èindividuata la possibilità che i contraentipossano accettare coperture che escludanola formula claims made.

L’articolo 13 introduce una serie diinterventi di coordinamento in materiaassicurativa e ulteriori modifiche al CAP,resi necessari dalla modifica del quadroordinamentale ovvero da sopraggiunte esi-genze tecniche di coordinamento formaledei testi normativi. In particolare, si se-gnala la norma adottata in risposta all’esi-genza, largamente avvertita, di forniremaggiori garanzie risarcitorie in caso disinistri che coinvolgono mezzi di trasportodi passeggeri.

Vengono modificati i massimali minimidi garanzia per la stipulazione dei con-tratti in adempimento dell’obbligo di as-sicurazione per la responsabilità civile de-rivante dalla circolazione dei veicoli amotore e dei natanti. Gli attuali massimaliminimi di legge sono regolati dall’articolo128 del CAP, nel rispetto delle condizioniminime di assicurazione stabilite dalla Vdirettiva dell’Unione europea in materia diRC auto che, dopo aver fissato i massimaliminimi, lascia gli Stati membri liberi dioptare per massimali di legge superiori.L’attuale valore, generalizzato per tutti iveicoli, è di 5 milioni di euro per danni apersone e di 1 milione di euro per dannia cose. Prima della liberalizzazione tarif-faria del 1994, i massimali erano diversi-ficati per categorie di veicoli, con massi-mali più elevati per gli autobus adibiti altrasporto di passeggeri. Ciò considerato, lamodifica prevista eleva i massimali per iveicoli a motore adibiti al trasporto dipersone aventi più di otto posti a sedere,oltre il conducente (tra cui autobus efiloveicoli), ampliando le coperture a ga-ranzia dei danneggiati, rivelatesi non suf-ficientemente consistenti a fronte di eventidi particolari eccezionalità e gravità.

Il CAP è novellato, tra l’altro, nellaparte riguardante la disciplina del Fondodi garanzia per le vittime della caccia. La

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norma proposta aumenta – dal 5 al 15 percento del premio imponibile incassato perciascun contratto stipulato in adempi-mento del relativo obbligo di assicurazione– il limite massimo entro cui può esserefissato il contributo che le imprese diassicurazione sono tenute a versare an-nualmente alla Concessionaria servizi as-sicurativi pubblici – CONSAP Spa per leesigenze del Fondo di garanzia per levittime della caccia. L’attuale percentualemassima di contribuzione, fissata dall’ar-ticolo 303 del CAP, non è infatti sufficientea coprire le esigenze finanziarie delFondo, che si trova pertanto a operare inuna situazione di squilibrio strutturale eche ha registrato, già in fase di chiusuradell’esercizio 2007, un disavanzo di695.000 euro circa, che risulta confermatoe incrementato negli esercizi successivi. Lastessa Corte dei conti ha annualmenteevidenziato, a partire dal 2005, in sede direlazione al Parlamento sui risultati delcontrollo sulla gestione finanziaria dellaCONSAP Spa, l’esigenza di un interventonormativo per garantire l’equilibrio strut-turale del Fondo. L’aumento del contri-buto, che almeno per qualche anno do-vrebbe essere portato fino alla misura del15 per cento del premio imponibile, è statogià in passato valutato dal Comitato digestione del Fondo come idoneo a ripor-tare il Fondo stesso in situazione di equi-librio e determinerebbe comunque au-menti estremamente contenuti in valoreassoluto dei premi assicurativi (che il pre-detto Comitato ha stimato in un aggraviodi circa 1 o 2 euro l’anno per ognicacciatore assicurato). Peraltro il sempliceaumento del limite di contribuzione eli-mina un impedimento normativo allaprincipale e più logica soluzione di taledisavanzo strutturale, ma non determinaautomaticamente e permanentemente unaumento del contributo stesso e nonesclude che possa concretamente disporsiun aumento più contenuto o che possanoin seguito essere valutate anche altre so-luzioni alternative tra quelle pure sugge-rite dal predetto Comitato (ad esempiouna contribuzione straordinaria al Fondoalimentata con altre forme di imposizione

a carico di altri soggetti comunque inte-ressati all’esercizio dell’attività venatoria,quali i produttori o i commercianti diarmi) o dalle associazioni di settore.

Con l’occasione, sia per tale disposi-zione sia per la corrispondente disposi-zione relativa al Fondo di garanzia per levittime della strada (articolo 285 del CAP),la norma è riformulata in termini corri-spondenti alla corretta interpretazione deltesto normativo vigente che, quando rinviaall’apposito regolamento ministeriale ladeterminazione della misura del contri-buto precisando che deve a tale fine te-nersi conto del rendiconto annuale delFondo, non può certamente essere intesanel senso letterale come diretto rinviodella determinazione del contributo a unregolamento ministeriale (per tutti i rego-lamenti previsti dal codice è infatti stabi-lito all’articolo 355 un unico termine diadozione e non un termine annuale), macome rinvio al regolamento per l’indivi-duazione delle modalità puntuali di taledeterminazione annuale con atto ammini-strativo. In tal senso, peraltro, la norma èstata già interpretata con il regolamento dicui al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 28 aprile 2008, n. 98 (articoli 8e 31), adottato previo parere favorevole delConsiglio di Stato.

L’articolo 287 prevede che le richiestedi risarcimento del danno poste a caricodel Fondo di garanzia per le vittime dellastrada siano presentate sia all’impresa de-signata che alla CONSAP Spa. La dispo-sizione, finalizzata sostanzialmente a ga-rantire alla CONSAP Spa un’adeguata co-noscenza delle attività in corso da partedelle imprese designate, anche ai fini delleverifiche e dei controlli, si è dimostratanella sua attuale formulazione fonte diintralci e di sovrapposizioni operative, nonrendendo chiari le rispettive responsabilitàdi informazione e i conseguenti termini diadempimento.

Per superare tali limiti, salvaguardandoperò l’esigenza informativa della CONSAPSpa, la formulazione del citato articolo287 viene modificata al comma 1, e percoerenza anche al comma 2, precisandoche la richiesta di risarcimento va presen-

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tata all’impresa delegata, inviandone copiacontestualmente alla CONSAP Spa, il che,operativamente, si realizza indirizzandoper competenza la relativa lettera racco-mandata a tale impresa delegata e, soloper conoscenza, alla CONSAP Spa.

Viene, ancora, introdotta una serie dinorme volte a rafforzare l’attività del-l’IVASS in materia di lotta alle frodi, avutoriguardo agli obblighi di comunicazione incapo alle imprese, nonché per la gestionee la fruizione dei dati raccolti dall’Archivioinformatico antifrode in fase di costitu-zione presso l’IVASS e previsto dal citatodecreto-legge n. 179 del 2012. La normaintroduce, poi, un vincolo di verifica pe-riodica a carico dell’IVASS volto a rivedereil criterio di efficienza produttiva per leimprese, nell’ambito del sistema di risar-cimento diretto, entro i diciotto mesi suc-cessivi all’entrata in vigore della disposi-zione, qualora non sia stato garantito uneffettivo recupero di efficienza nella ge-stione dei sinistri, da parte delle compa-gnie, attraverso la progressiva riduzionedei costi dei rimborsi e l’individuazionedelle frodi.

L’articolo 14 prevede sistemi di moni-toraggio, controllo e sanzione da partedell’IVASS, avuto riguardo al mancato ri-spetto degli obblighi di comunicazione,informativa e trasparenza previsti dagliarticoli da 1 a 13 a carico delle imprese diassicurazione.

L’articolo 15, relativo ai fondi pensione,chiarisce che la mobilità delle posizioniindividuali è assicurata dalla legge e chenon possono essere previsti restrizioni ocondizionamenti in sede di contrattazionecollettiva, con particolare riferimento allaportabilità dei contributi pensionistici an-che per la quota a carico del datore dilavoro e per la possibilità dei fondi nego-ziali di raccogliere sottoscrizioni anche trai lavoratori appartenenti a categorie pro-fessionali diverse da quella di riferimento.Ulteriori misure garantiscono la libertà discelta del lavoratore nella gestione dellapropria posizione individuale, anche me-diante anticipi in caso di inoccupazioneper lunghi periodi.

L’articolo 16 apporta integrazioni al-l’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella partededicata ai contratti con operatori di te-lefonia, di reti televisive e di comunica-zione elettronica.

In particolare, al comma 1, la lettera a)favorisce la trasparenza, al momento del-l’adesione a contratti di fornitura di servizidi telefonia e di reti televisive e di comu-nicazione elettronica, di tutte le tipologiedi oneri che il cliente deve sopportare peril recesso o per il cambio di gestore.Inoltre, la medesima lettera a) prevedel’invio dei dati concernenti la composi-zione di ciascuna voce di costo e larispettiva giustificazione economica, daparte degli operatori, all’Autorità per legaranzie nelle comunicazioni, così da per-mettere al regolatore un più efficace con-trollo preventivo delle spese richieste per ilrecesso.

La lettera b) aggiunge al comma 3dell’articolo 1 del citato decreto-leggen. 7 del 2007 i commi 3-bis, 3-ter e3-quater. Il comma 3-bis statuisce che lemodalità di recesso dal contratto e ilpassaggio a un altro operatore devonoessere semplici e di immediata attuazionee, soprattutto, analoghe alle forme uti-lizzate per l’attivazione di un contratto,così da facilitare il recesso. Il comma3-ter prevede che la durata massima delcontratto in caso di offerte promozionalinon possa essere superiore a ventiquattromesi e che in caso di risoluzione anti-cipata si applichino i medesimi obblighiinformativi, anche nei confronti dell’Au-torità per le garanzie nelle comunica-zioni, e i medesimi limiti agli oneri peril consumatore previsti per il recesso,nonché la proporzionalità dell’eventualepenale al valore del contratto e alladurata residua della promozione offerta.

Il comma 3-quater impone ai gestoridei servizi di telefonia l’obbligo di acqui-sire il consenso del cliente ai fini dell’ad-debito del costo di servizi in abbonamentoofferti da terzi.

La lettera c) demanda all’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni il potere

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di stabilire le modalità attuative delladisposizione recata dal citato comma3-quater.

La lettera d) estende il potere sanzio-natorio dell’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni anche alle violazioni delledisposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e3-quater.

L’insieme delle modifiche proposte, nelfacilitare la migrazione dei consumatorida un operatore all’altro, mira a creare unmercato più efficiente, flessibile e apertopromuovendo, contestualmente, la capa-cità concorrenziale del settore anche abeneficio del cliente finale. In particolare,una più marcata trasparenza dei costi direcesso (anche dalle promozioni) rendeedotto il cliente finale dei vantaggi e deicosti complessivi derivanti dalle offerte, daun lato, e limita il potere degli operatoridi vincolare i clienti, dall’altro.

L’articolo 17 mira a semplificare leprocedure di migrazione tra operatori ditelefonia mobile prevedendo la possibilitàdi procedere telematicamente all’identifi-cazione indiretta del cliente e a tutte leoperazioni necessarie al passaggio, ancheutilizzando il sistema pubblico dell’identitàdigitale previsto dall’articolo 64 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’articolo 18 dispone l’abrogazione del-l’articolo 4 del decreto legislativo n. 261del 1999, che disciplina aree di attivitàfinora affidate in via esclusiva al fornitoredel servizio universale (Poste italiane Spa)per esigenze di ordine pubblico. Conl’abrogazione della riserva postale vengonoaperti al confronto concorrenziale i serviziriguardanti le notificazioni di atti a mezzodella posta e le comunicazioni a mezzodella posta connesse con la notificazionedi atti giudiziari, di cui alla legge 20novembre 1982, n. 890, nonché i serviziriguardanti le notificazioni a mezzo dellaposta previste dall’articolo 201 del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285. Il superamento dellariserva sugli atti giudiziari risponde all’esi-genza di ampliare ulteriormente gli spazidi concorrenza nel mercato del recapitopostale, anche alla luce delle importanti

evoluzioni del settore e dei recenti inter-venti che hanno portato, da un lato, arecepire le indicazioni della Commissioneeuropea in materia di esenzione dall’im-posta sul valore aggiunto (decreto-leggen. 91 del 2014, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 116 del 2014) e dal-l’altro a ridefinire le modalità di eroga-zione del servizio pubblico (legge di sta-bilità 2015). In tal modo l’Italia norma-lizza la propria situazione nel panoramaeuropeo dei servizi postali: oltre al nostroPaese, una riserva di legge sul recapitodegli atti giudiziari è presente infatti sol-tanto in Portogallo e in Ungheria, mentre25 dei 28 Stati membri dell’Unione euro-pea hanno provveduto a liberalizzare talesegmento in coerenza con la terza diret-tiva postale. L’eliminazione della residuaarea di riserva è inoltre funzionale alprocesso di privatizzazione dell’operatoredel servizio universale, la società Posteitaliane Spa, in quanto consente di rimuo-vere un elemento potenzialmente distor-sivo della concorrenza, la cui permanenzamale si concilia con i cambiamenti con-nessi all’ingresso di soci privati nel capi-tale della medesima società Poste italianeSpa, come del resto raccomandano le lineeguida dell’OCSE sulle privatizzazioni (Pri-vatization in the 21st Century: Summary ofRecent Experiences, 2010).

Il comma 2 dell’articolo 18 prevede che,entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della legge, l’Autorità nazionaledi regolamentazione di cui all’articolo 1,comma 2, lettera u-quater), del decretolegislativo 22 luglio 1999, n. 261, deter-mina, a norma dell’articolo 5, comma 4,del medesimo decreto legislativo e sentitoil Ministero della giustizia, gli specificirequisiti e obblighi per il rilascio dellelicenze individuali relative ai servizi sopraindicati determinando altresì i requisitirelativi all’affidabilità, alla professionalitàe all’onorabilità di coloro che richiedonola licenza individuale per la fornitura deimedesimi servizi.

L’articolo 19 abroga la disciplina tran-sitoria di cui all’articolo 22 del decretolegislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativaalla fornitura di gas per i clienti finali

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domestici, al fine di superare il regime didefinizione amministrativa delle tariffe perla vendita finale di gas naturale (cosid-detto regime di maggior tutela). La libe-ralizzazione operata con la norma con-sente lo sviluppo di dinamiche concorren-ziali idonee a generare, nel medio periodo,significative diminuzioni dei prezzi per iconsumatori, nonché un’evoluzione delmodello di business degli operatori nelmercato della vendita. Ciò in quanto, nelcaso del mercato del gas, l’obiettivo èquello di superare l’attuale disciplina tran-sitoria della maggior tutela, in virtù dellaquale i consumatori domestici di gas, qua-lora non abbiano scelto un fornitore sulmercato libero, sono approvvigionati acondizioni stabilite trimestralmente dal-l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico. A quasi venti anni dall’av-vio della liberalizzazione nel settore (ini-ziata con il cosiddetto decreto Letta del2000 per il gas) sembra che il mercatoabbia raggiunto un sufficiente grado dimaturità per poter distinguere il sostegnoalle famiglie in condizioni disagiate, cheviene confermato, tra l’altro, attraverso glistrumenti esistenti del bonus gas, da unaforma generalizzata di tutela per tutti iconsumatori di piccole dimensioni.

L’articolo 20 abroga la disciplina tran-sitoria di cui all’articolo 35 del decretolegislativo 1o giugno 2011, n. 93, relativaalla fornitura di energia elettrica, conriferimento sia alle imprese connesse inbassa tensione con meno di cinquantadipendenti e con un fatturato annuo nonsuperiore a 10 milioni di euro, sia aiconsumatori finali civili. La liberalizza-zione operata con la norma consente losviluppo di dinamiche concorrenziali ido-nee a generare, nel medio periodo, signi-ficative diminuzioni dei prezzi per i con-sumatori, nonché un’evoluzione del mo-dello di business degli operatori nel mer-cato della vendita. Ciò in quanto, nel casodel mercato elettrico, l’obiettivo è quello disuperare l’attuale disciplina transitoriadella maggior tutela, in virtù della quale ipiccoli consumatori industriali e domesticidi energia elettrica, qualora non abbianoscelto un fornitore sul mercato libero,

sono approvvigionati a condizioni stabilitetrimestralmente dall’Autorità per l’energiaelettrica, il gas e il sistema idrico. A quasiventi anni dall’avvio della liberalizzazionenel settore (iniziata con il cosiddetto de-creto Bersani del 1999 per l’energia elet-trica) sembra che il mercato abbia rag-giunto un sufficiente grado di maturità perpoter distinguere il sostegno alle famigliein condizioni disagiate, che viene confer-mato, tra l’altro, attraverso gli strumentiesistenti del bonus elettrico, da una formageneralizzata di tutela per tutti i consu-matori di piccole dimensioni.

L’articolo 21 rinvia a un decreto delMinistro dello sviluppo economico, sentital’Autorità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico, per l’adozione di tutte ledisposizioni necessarie a garantire che ilgraduale superamento del regime di mag-gior tutela avvenga a condizioni favorevoliper i consumatori. Anche alla luce dellerecenti risultanze ottenute dall’Autoritàper l’energia elettrica, il gas e il sistemaidrico nell’ambito del suo monitoraggiosull’andamento dei prezzi, si ritiene infattidi dover garantire la massima gradualitànella riduzione del perimetro della tutela,sia individuando una decorrenza differitanel tempo (1o gennaio 2018), sia preve-dendo la rapida adozione di misure at-tuative finalizzate a superare le residuecriticità legate, per esempio, alla posizionedominante di taluni operatori vertical-mente integrati, alla necessità di garantireil completo funzionamento del Sistemainformativo integrato, alla necessità di as-sicurare che tutti i consumatori sianopienamente informati, all’adeguamentodelle procedure di switching, fatturazionee comunicazione dei dati tra operatori eclienti e tra operatori della distribuzione eoperatori della vendita eccetera. In parti-colare, l’articolo si riferisce al monitorag-gio transitorio dei prezzi retail nelle fasiprecedenti e immediatamente successiveall’abolizione dei prezzi di riferimento,nonché all’introduzione di obblighi infor-mativi in favore dei piccoli consumatoriinteressati dal provvedimento. Inoltre,consente l’adozione di misure volte a eli-minare i fattori potenzialmente distorsivi

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della concorrenza quali, per esempio, laseparazione delle politiche di comunica-zione e del marchio per le imprese verti-calmente integrate (brand unbundling), lapiena operatività del Sistema informativointegrato, come già detto, e l’adozionedelle conseguenti misure anti-morosità perevitare fenomeni di « selezione avversa »,nonché la garanzia dell’efficacia, effi-cienza, trasparenza e puntualità delle ope-razioni di switching e di fatturazione.Obiettivo dell’articolo è garantire che ilperseguimento delle finalità citate, la cuiattuazione spetta all’Autorità per l’energiaelettrica, il gas e il sistema idrico, siacoordinato con la data del 1o gennaio2018, quando gli attuali meccanismi ditutela saranno pienamente superati, peral-tro in linea con le indicazioni contenutenella comunicazione della Commissioneeuropea [COM(2015) 80 del 25 febbraio2015] in materia di Unione dell’energia.

L’articolo 22 modifica il comma 17dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, il quale prevede che l’installazionee l’esercizio di un nuovo impianto didistribuzione di carburanti non possonoessere subordinati a tutta una serie divincoli tra cui quelli che prevedono obbli-gatoriamente la presenza contestuale dipiù tipologie di carburanti, ivi inclusi ilmetano per autotrazione, il gas di petrolioliquefatto o l’idrogeno, eliminando l’inciso« , se tale ultimo obbligo comporta ostacolitecnici o oneri economici eccessivi e nonproporzionali alle finalità dell’obbligo ».Da tale soppressione consegue che i vincolinon possono essere previsti a prescinderedal fatto che l’obbligo della presenza con-testuale di più tipologie di carburanticomporti ostacoli od oneri eccessivi allefinalità dell’obbligo. Inoltre eventuali ob-blighi non possono essere previsti in ma-niera discriminatoria a carico dei solinuovi entranti, senza essere contestual-mente imposti anche ai soggetti già pre-senti sul mercato. La valutazione di pro-porzionalità dell’obbligo non era suffi-ciente a rimuovere l’asimmetria tra oneri(e la conseguente barriera all’entrata) a

carico dei soggetti che volessero fare ilproprio ingresso nel settore.

L’articolo 23 intende eliminare gli ec-cessivi costi relativi ai servizi di assistenzatelefonica per i clienti, imposti dagli istitutibancari e dalle società di carte di creditoattraverso i cosiddetti numeri verdi, conl’obiettivo di allineare tali costi a quellidella tariffazione ordinaria urbana.

L’articolo 24, in linea con le indicazionifornite dalla direttiva 2014/92/UE sullacomparabilità delle spese relative al contodi pagamento, sul trasferimento del contodi pagamento e sull’accesso al conto dipagamento con caratteristiche di base,nonché in analogia con i sistemi di com-parazione già presenti nel mondo assicu-rativo, prevede la realizzazione di un sitointernet gestito dal Ministero dell’economiae delle finanze, volto a favorire la crea-zione di un sistema informativo che con-senta al consumatore di comparare iprezzi offerti dai diversi prestatori di ser-vizi di pagamento. Tale sistema informa-tivo costituirebbe un mezzo efficace perconsentire ai consumatori di valutare inun’unica prospettazione le diverse offertedi conto di pagamento, offrendo informa-zioni chiare e concise e allo stesso tempocomplete ed esaurienti. Esso mira a in-cludere la più vasta gamma possibile diofferte in modo da fornire una panora-mica rappresentativa che copra una partesignificativa del mercato.

L’articolo 25 reca integrazioni all’arti-colo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, estendendo lanormativa (in precedenza limitata alle po-lizze sulla vita e che comunque prevedeche le banche, gli istituti di credito e gliintermediari finanziari, qualora condizio-nino l’erogazione del mutuo immobiliare odel credito al consumo alla stipulazione diun contratto di assicurazione sulla vita,siano tenuti a sottoporre al cliente almenodue preventivi di due differenti gruppiassicurativi non riconducibili alle banche,agli istituti di credito e agli intermediarifinanziari stessi) a tutte le polizze assicu-rative connesse e contestuali all’erogazionedi mutui ovvero di credito al consumo.

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Lo stesso articolo introduce nel citatoarticolo 28 un apposito comma (comma1-bis) che prevede l’irrogazione da partedell’IVASS di una sanzione, a carico dellebanche, degli istituti di credito e degliintermediari finanziari, in misura pari aquanto stabilito dall’articolo 324 del CAP(con la sanzione amministrativa pecunia-ria da euro 1.000 a euro 10.000) e unulteriore comma (comma 3-bis) che di-spone che, in ogni caso, le banche, gliistituti di credito e gli intermediari finan-ziari di cui al comma 1 sono tenuti ainformare il richiedente il finanziamentodella possibilità prevista dal medesimocomma 1 di reperire sul mercato la po-lizza richiesta.

L’articolo 26 incide sulla professioneforense, rivedendo in alcuni punti la re-cente legge di settore (legge 31 dicembre2012, n. 247), al fine di assicurare unamaggiore concorrenza all’interno del com-parto.

In tal senso, in merito alla costituzionedi associazioni tra gli avvocati, le lettere a),b) e c) del comma 1 eliminano le limita-zioni territoriali legate al domicilio delprofessionista abrogando la disposizioneche impone agli avvocati associati di avereil domicilio professionale presso la sededell’associazione tra professionisti e il di-vieto per l’avvocato di aderire a più diun’associazione; di conseguenza viene eli-minata anche la fattispecie dell’illecito di-sciplinare collegata a tale obbligo di do-miciliazione. Con la lettera d) (che intro-duce nella legge n. 247 del 2012 un ap-posito articolo dedicato all’esercizio informa societaria), inoltre, si interviene, inlinea con la disciplina generale in materiadi società tra professionisti, prevedendo lapossibilità dell’ingresso di soci di capitale.Restano fermi, tuttavia, l’obbligo del ri-spetto del codice deontologico forensenonché la competenza in materia discipli-nare dell’ordine di appartenenza. Conse-guentemente, la lettera e) abroga l’articolo5 della legge n. 247 del 2012 che preve-deva una delega in materia, mai esercitata.La lettera f), infine, chiarisce che l’obbligodi fornire il preventivo della parcella perla prestazione professionale vige in ogni

caso e non è subordinato a un’esplicitarichiesta in tale senso da parte dell’assi-stito.

Con l’articolo 27, al fine di garantireche la distribuzione delle sedi dei notai siaorientata al corretto soddisfacimento delladomanda, è modificato l’articolo 4, comma1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,sopprimendo il riferimento, ai fini delladefinizione del numero e della residenzadei notai per ciascun distretto, alla quan-tità degli affari e alla garanzia di « unreddito annuo, determinato sulla mediadegli ultimi tre anni, di almeno 50.000euro di onorari professionali repertoriali ».

Ulteriori misure per l’aumento dellaconcorrenza nel notariato sono previstedalle lettere b) e c) del comma 1 dell’ar-ticolo 27 in esame, entrambe finalizzate adampliare il bacino di riferimento (a livelloregionale) per la stipulazione degli atti daparte del singolo notaio. In tal modo sifavorisce la mobilità della domanda diservizi notarili; la finalità di favorire l’of-ferta di servizi notarili è perseguita dalledisposizioni di cui alla lettera d), cheallineano le norme sulla pubblicità deicompensi notarili a quanto previsto per lealtre professioni.

Con l’articolo 28 si prevede una disci-plina speciale per le compravendite im-mobiliari relative a beni immobili destinatiad uso non abitativo di valore catastaleinferiore a 100.000 euro (nonché per ladonazione, la costituzione o la modifica-zione di diritti su tali beni), per i qualil’atto scritto può vedere autenticate lerelative sottoscrizioni anche da parte diavvocati abilitati al patrocinio purché mu-niti di copertura assicurativa almeno parial valore del bene oggetto del contratto.

La soglia posta a 100.000 euro fa rife-rimento a una parte consistente del mer-cato immobiliare, senza tuttavia riferirsialla sua globalità, anche per non aggravarel’onere assicurativo comunque ricadentesui professionisti che possono intervenirein alternativa al notaio.

Il risultato è quindi di grande beneficioper il consumatore, in termini sia diriduzione dei costi, sia di libertà di sceltadel professionista.

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Con l’articolo 29, in continuità con leinnovazioni normative che hanno intro-dotto e poi modificato le modalità dicostituzione della società a responsabilitàlimitata (SRL) semplificata, si proseguenella strada della semplificazione, permet-tendo – a scelta dei soggetti che proce-dono alla costituzione – di utilizzare lascrittura privata, fermo restando l’obbligodi iscrizione presso il registro delle im-prese.

L’articolo 30 prevede per una serieaggiuntiva di atti la possibilità, ulteriorerispetto all’atto pubblico e alla scritturaprivata, di redazione dell’atto firmato conmodalità digitali, conformemente a quantoprevisto dal codice dell’amministrazionedigitale, di cui al decreto legislativo n. 82del 2005, utilizzando modelli standard pre-disposti dal Ministro dello sviluppo eco-nomico. L’assistenza alla stipulazione del-l’atto può essere fornita da un’ampia pla-tea di soggetti, tra i quali figurano pro-fessionisti, associazioni datoriali osindacali, agenzie comunque denominate,purché risultino a tal fine accreditatipresso la camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura. Vengono quindidettati i requisiti per i soggetti interessatiall’accreditamento di cui al comma 4. La

medesima semplificazione è estesa ai con-tratti stipulati dalle parti senza l’assistenzadi un intermediario e agli atti di costitu-zione di diritti parziali sulle quote socialidi società a responsabilità limitata di cuiallo stesso articolo.

L’articolo 31 chiarisce la validità, aisensi dell’articolo 24, comma 1, della legge7 agosto 1997, n. 266, nei rapporti inter-privati, dei rapporti giuridici relativi acommesse ricevute da società di ingegneriaaventi le forme della società di capitali.

Lo stesso articolo abroga il comma 2del citato articolo 24 che, prevedendo unapposito regolamento (mai emanato),aveva fatto dubitare degli effetti dell’abro-gazione espressa del divieto di svolgereattività professionali in forma associatacontenuto nell’articolo 2 della legge 23novembre 1939, n. 1815.

L’articolo 32 rimuove il limite dellequattro licenze in capo a un identicosoggetto, attualmente previsto nel settoredelle farmacie, in modo da consentireeconomie di scala tali da condurre all’ab-bassamento dei costi per il consumatore, econsente l’ingresso di soci di capitale nellatitolarità dell’esercizio della farmacia de-tenuta da un privato.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni).

CAPO I

FINALITÀ

Articolo 1.

La disposizione ricollega i princìpi ispiratori del disegno di leggealla norma istitutiva della legge annuale sulla concorrenza (articolo 47della legge 23 luglio 2009, n. 99). Trattasi di norma di caratterepuramente ordinamentale che, di conseguenza, non comporta oneriper la finanza pubblica.

CAPO II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sonodi carattere puramente ordinamentale e, di conseguenza, non com-portano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13.

I commi da 1 a 4 recano disposizioni di tipo ordinamentale e, diconseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera f), modifica l’articolo 316 del codice delleassicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005(CAP), incrementando l’importo delle sanzioni originariamente pre-viste dalla norma. Considerato che tali importi, ai sensi dell’articolo328 del medesimo CAP, sono destinati a incrementare la dotazione delFondo di garanzia per le vittime della strada, la disposizione noncomporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 5, lettera a), è volto a rafforzare la gestione e lafruizione dei dati raccolti dall’Archivio informatico antifrode in fasedi costituzione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni(IVASS), mettendo in correlazione il suddetto Archivio, in aggiuntaalle altre banche dati già previste dall’articolo 21, comma 3, deldecreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 221 del 2012, anche con il casellario giudiziale istituito pressoil Ministero della giustizia. Le banche di dati da correlare restano inproprietà e in gestione dei soggetti pubblici distinti. La disposizionenon comporta pertanto aggravi per la finanza pubblica in quanto agliadempimenti connessi provvedono le amministrazioni interessate conle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazionevigente.

Articolo 14.

La disposizione prevede sistemi di monitoraggio, controllo esanzione da parte dell’IVASS, d’intesa con l’Autorità garante della

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concorrenza e del mercato, avuto riguardo al mancato rispetto degliobblighi di comunicazione, informativa e trasparenza previsti dagliarticoli da 1 a 13 a carico delle imprese di assicurazione.

L’attività in oggetto corrisponde a quanto sostanzialmente giàesercitato dalle amministrazioni pubbliche interessate a legislazionevigente: dalla disposizione non derivano, pertanto, oneri per la finanzapubblica e in tal senso al comma 3 è prevista apposita clausola diinvarianza finanziaria.

Il comma 2, inoltre, modifica il comma 4 dell’articolo 328 delCAP, prevedendo che le entrate delle sanzioni previste dal nuovoarticolo 145-bis dello stesso codice, introdotto dall’articolo 8 deldisegno di legge, siano versate alla CONSAP Spa – Gestione del Fondodi garanzia per le vittime della strada. Trattandosi di nuove sanzionila disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 15.

La disposizione in relazione ai fondi pensione chiarisce che lamobilità delle posizioni individuali è assicurata dalla legge e che nonpossono essere previsti restrizioni o condizionamenti in sede dicontrattazione collettiva, con particolare riferimento alla portabilitàdei contributi pensionistici anche per la quota a carico del datore dilavoro e per la possibilità dei fondi negoziali di raccogliere sottoscri-zioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionalidiverse da quella di riferimento.

Dall’attuazione dell’articolo non derivano nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Una maggiore dinamica concorren-ziale nella previdenza complementare potrebbe, anzi, contribuire allasostenibilità di lungo termine del settore della previdenza comple-mentare. In merito alla possibilità di anticipare la liquidazionedell’accantonamento previdenziale per i lavoratori inoccupati, lemodalità e il trattamento tributario vengono allineati a quantoprevisto per l’anticipo del trattamento di fine rapporto.

CAPO III

COMUNICAZIONI

Articolo 16.

La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, diconseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17.

La disposizione mira a semplificare le procedure di migrazionetra operatori di telefonia mobile attraverso la previsione di misurepredisposte con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico. L’attività in oggetto ha formal-

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mente carattere ordinamentale, trattandosi dell’emanazione di normedi regolamentazione da parte dei Ministri interessati. Ad ogni modo,con apposita clausola di invarianza finanziaria, viene espressamenteprevisto che dalle disposizioni dell’articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

SERVIZI POSTALI

Articolo 18.

Dall’attuazione dell’articolo non derivano nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica in quanto le attività previste corri-spondono sostanzialmente a quelle già esercitate dalle amministra-zioni pubbliche a legislazione vigente. L’abolizione dell’esclusività delservizio affidato alla società Poste italiane Spa è compensata conl’incremento dell’offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione.

CAPO V

ENERGIA

Articolo 19.

L’articolo riguarda le modalità di approvvigionamento del gasnaturale per i consumatori domestici, i quali dovranno sottoscriverecontratti sul libero mercato.

Articolo 20.

L’articolo riguarda le modalità di approvvigionamento dell’energiaelettrica per i piccoli consumatori industriali e per i consumatoridomestici, i quali dovranno sottoscrivere contratti sul libero mercato.

Articolo 21.

La norma incide unicamente su modalità organizzative del settoreelettrico e del gas naturale e non ha effetto diretto sui prezzi o sullescelte di consumo.

Articolo 22.

La norma incide unicamente sulle condizioni per l’ingresso sulmercato di nuovi entranti.

Dall’attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 non derivano nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si trattadi disposizioni di carattere ordinamentale.

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CAPO VI

SERVIZI BANCARI

Dall’attuazione degli articoli 23 e 25 non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta didisposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 24.

In linea con le indicazioni fornite dalla direttiva 2014/92/UE sullacomparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasfe-rimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamentocon caratteristiche di base, la disposizione prevede la realizzazione diun sito internet gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze,volto a favorire la creazione di un sistema informativo che consentaal consumatore di comparare i prezzi offerti dai diversi prestatori diservizi di pagamento.

All’attuazione della disposizione si provvede con le risorse dispo-nibili a legislazione vigente.

CAPO VII

SERVIZI PROFESSIONALI

Dall’attuazione degli articoli 26, 27, 29 e 31 non derivano nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si trattadi disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 28.

Viene prevista una disciplina speciale per le compravenditeimmobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo divalore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all’im-posta di registro, inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione,la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i qualil’atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche daparte di avvocati abilitati al patrocinio, purché muniti di coperturaassicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia di 100.000 euro fa riferimento a una quota del mercatoimmobiliare, che può essere stimata, prudenzialmente, in misuracomplessiva non superiore a un numero di 110.000 transazioni annueper trasferimenti di beni immobili ad uso non abitativo, ivi compresigli atti aventi ad oggetto modificazioni dei diritti sui medesimi beni,nonché le donazioni e l’accensione di mutui ipotecari.

Dal punto di vista finanziario è presumibile ipotizzare una perditadi gettito per le casse degli archivi notarili, in ragione del venire menodei contributi che i notai versano mensilmente attraverso l’applica-zione di specifiche aliquote contributive calcolate sull’ammontare deglionorari repertoriali e determinate con delibera del consiglio diamministrazione della Cassa nazionale del notariato. In mancanza di

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dati analitici specifici, è possibile effettuare una stima dei citati effettifinanziari attraverso l’analisi dei bilanci degli archivi notarili, allegatiallo stato di previsione del Ministero della giustizia, che evidenzianouna previsione di entrata pari a 275 milioni di euro per gli anni 2013e 2014 e a 315 milioni di euro per l’anno 2015 (capitolo 133« Riscossione di onorari e contributi per conto della Cassa nazionaledel notariato », cui corrisponde la voce di spesa del capitolo 162« Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionaledel notariato »), con una media annua del triennio 2013-2015 di 288milioni di euro.

Ciò posto, si rappresenta che le minori entrate che potrebberoregistrarsi a fronte del venire meno delle 110.000 transazioni, stimatenella misura dell’8 per cento, ammonterebbero a circa 23 milioni dieuro all’anno e sarebbero in ogni caso compensate dal corrispondenteminor versamento alla Cassa nazionale del notariato, senza incideresul sostanziale equilibrio del bilancio degli archivi notarili, tenutoanche conto che per l’esercizio finanziario 2013 (dati ufficiali diconsuntivo) vi è un avanzo di gestione determinato in 25.239.531,74euro.

Il comma 2, inoltre, specifica che le visure ipotecarie e catastaliper la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 sonoa carico della parte acquirente, donataria o mutuataria, pertanto coneffetti di sostanziale neutralità finanziaria.

Infine il comma 3, a tutela degli interessi dell’erario – similmentea quanto avviene in caso di atti redatti da notai o da altri pubbliciufficiali –, dispone la responsabilità solidale degli avvocati in relazionealla liquidazione e al pagamento delle imposte inerenti agli atti da essiredatti.

Per tutto quanto esposto l’articolo 28 non comporta effetti negativiper la finanza pubblica.

Articolo 30.

Comma 1. Si prevede che gli atti di trasferimento di quote disocietà a responsabilità limitata e la costituzione di diritti parzialisulle stesse possano essere redatti anche in formato elettronico esottoscritti con firma elettronica qualificata; la trasmissione dei citatiatti ai competenti uffici del registro delle imprese avviene attraversoun modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con ilMinistro dello sviluppo economico. La disposizione non comportaeffetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione deisuddetti modelli standard costituisce attività istituzionale delle am-ministrazioni interessate e in tal senso il comma 8 reca l’appositaclausola di invarianza finanziaria.

Commi 2 e 3. Si dispone che gli atti e le denunzie per i quali ilcodice civile o le altre leggi non prevedono l’obbligo dell’atto pubblicoo della scrittura privata autenticata possano essere firmati digital-mente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delleimprese, anche per mezzo di un intermediario cui conferire potere dirappresentanza all’adempimento attraverso un modello standard ti-

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pizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ladisposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quantola predisposizione del suddetto modello standard costituisce attivitàistituzionale del Ministero dello sviluppo economico e in tal senso ilcomma 8 reca l’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi da 4 a 6. Si tratta di disposizioni di carattere ordina-mentale, riguardanti la procedura di accreditamento del potere dirappresentanza di cui ai commi da 1 a 3, che non comportano effettiper la finanza pubblica.

Comma 7. Per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzatala procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenziadelle entrate per l’autoliquidazione dell’imposta di registro e per laforfettizzazione dell’imposta di bollo. Inoltre, a tutela dell’interessedell’erario, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo si applicanole disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti oautenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. La norma, diconseguenza, non comporta effetti per la finanza pubblica.

CAPO VIII

SERVIZI SANITARI

Articolo 32.

La disposizione è di carattere puramente ordinamentale e, diconseguenza, non comporta oneri per la finanza pubblica.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE__

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizionifinalizzate a rimuovere ostacoli regolatoriall’apertura dei mercati, a promuovere losviluppo della concorrenza e a garantire latutela dei consumatori, anche in applica-zione dei princìpi del diritto dell’Unioneeuropea in materia di libera circolazione,concorrenza e apertura dei mercati, non-ché delle politiche europee in materia diconcorrenza.

CAPO II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

ART. 2.

(Obbligo a contrarre).

1. Il comma 1 dell’articolo 132 delcodice delle assicurazioni private, di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, e successive modificazioni, è sosti-tuito dai seguenti:

« 1. Le imprese di assicurazione stabi-liscono preventivamente le condizioni dipolizza e le tariffe relative all’assicura-zione obbligatoria, comprensive di ognirischio derivante dalla circolazione deiveicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sonotenute ad accettare le proposte che sonoloro presentate secondo le condizioni e letariffe di cui al comma 1, fatta salva lanecessaria verifica della correttezza deidati risultanti dall’attestato di rischio,nonché dell’identità del contraente e del-l’intestatario del veicolo, se persona di-versa.

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1-ter. Qualora dalla verifica, effettuataanche mediante consultazione delle ban-che di dati di settore e dell’archivio in-formatico integrato istituito presso l’IVASSdi cui all’articolo 21 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, e successive modificazioni, risultiche le informazioni fornite dal contraentenon siano corrette o veritiere, le impresedi assicurazione non sono tenute ad ac-cettare le proposte loro presentate ».

2. Ai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge24 marzo 2012, n. 27, le parole: « di cui alcomma 1 », ovunque ricorrono, sono so-stituite dalle seguenti: « di cui all’articolo132-ter, comma 1, del codice delle assicu-razioni private, di cui al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209 ».

ART. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di as-sicurazione obbligatoria per i veicoli a

motore).

1. Dopo l’articolo 132 del codice delleassicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, sonoinseriti i seguenti:

« ART. 132-bis. – (Obblighi informatividegli intermediari). – 1. Gli intermediari,prima della sottoscrizione di un contrattodi assicurazione obbligatoria per i veicolia motore, sono tenuti a informare il con-sumatore in modo corretto, trasparente edesaustivo sui premi offerti da tutte leimprese di assicurazione di cui sono man-datari relativamente al contratto base pre-visto dall’articolo 22 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gliintermediari forniscono l’indicazione deipremi offerti dalle imprese di assicura-zione mediante collegamento telematico alpreventivatore consultabile nei siti inter-

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net dell’IVASS e del Ministero dello svi-luppo economico e senza obbligo di rila-scio di supporti cartacei.

3. L’IVASS adotta disposizioni attuativein modo da garantire l’accesso e la rispo-sta per via telematica, sia ai consumatoriche agli intermediari, esclusivamente per ipremi applicati dalle imprese di assicura-zione per il contratto base relativo adautovetture e motoveicoli.

4. Il contratto stipulato senza la dichia-razione del cliente di aver ricevuto leinformazioni di cui al comma 1 è affettoda nullità rilevabile solo in favore dell’as-sicurato.

ART. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1.In presenza di almeno una delle seguenticondizioni, da verificare in precedenza ocontestualmente alla stipulazione del con-tratto o dei suoi rinnovi, le imprese diassicurazione praticano uno sconto signi-ficativo rispetto al prezzo della polizzaaltrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti chepresentano proposte per l’assicurazioneobbligatoria accettano di sottoporre il vei-colo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati,su proposta dell’impresa di assicurazione,o sono già presenti meccanismi elettroniciche registrano l’attività del veicolo, deno-minati “scatola nera” o equivalenti, ovveroulteriori dispositivi, individuati, per i solirequisiti funzionali minimi necessari agarantire l’utilizzo dei dati raccolti, inparticolare, ai fini tariffari e della deter-minazione della responsabilità in occa-sione dei sinistri, con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dello sviluppo eco-nomico, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati,su proposta dell’impresa di assicurazione,meccanismi elettronici che impedisconol’avvio del motore qualora sia riscontrato

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nel guidatore un tasso alcolemico supe-riore ai limiti stabiliti dalla legge per laconduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti chepresentano proposte per l’assicurazionerinunciano, in deroga alle disposizioni dellibro quarto, titolo I, capo V, del codicecivile, alla cedibilità del diritto al risarci-mento dei danni derivanti dalla circola-zione dei veicoli a motore e dei natantisenza il consenso dell’assicuratore tenutoal risarcimento;

e) nel caso in cui i soggetti chepresentano proposte per l’assicurazioneesercitano, in alternativa al risarcimentoper equivalente, la facoltà di ricevere unrisarcimento in forma specifica di danni acose, in assenza di responsabilità concor-suale, fornendo idonea garanzia sulle ri-parazioni effettuate, con una validità noninferiore a due anni per tutte le parti nonsoggette a usura ordinaria. La garanzia dicui alla presente lettera è prestata in ognicaso per i contratti di assicurazione diveicoli o natanti nuovi alla prima imma-tricolazione;

f) qualora non si applichi quantoprevisto dalla lettera e), nel caso in cui isoggetti che presentano proposte per l’as-sicurazione si impegnano ad accettare unrisarcimento per equivalente pari a quantoprevisto nella comunicazione di cui alcomma 4, fornendo, in caso di sinistro,informazioni relativamente al soggetto cheprocederà alla riparazione e stabilendo untermine massimo per consentire all’im-presa di assicurazione di verificare lastima dell’ammontare del danno primache le riparazioni siano effettuate.

2. In sede di emissione del preventivo,le imprese di assicurazione evidenziano,per ciascuna delle condizioni di cui alcomma 1, l’ammontare dello sconto pra-ticato in caso di accettazione da parte delcontraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b)e c), la riduzione di premio praticatadall’impresa di assicurazione è superioreagli eventuali costi di installazione, disin-

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stallazione, sostituzione, funzionamento eportabilità sostenuti direttamente dall’as-sicurato. Tale riduzione del premio siapplica, altresì, in caso di contratto stipu-lato con un nuovo assicurato e in caso discadenza di un contratto o di stipulazionedi un nuovo contratto di assicurazione frale stesse parti. Resta fermo l’obbligo dirispettare i parametri stabiliti dal con-tratto di assicurazione.

4. L’impresa di assicurazione che offreal contraente la facoltà di cui al comma 1,lettera e), comunica all’IVASS, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore diuna nuova tariffa, l’entità della riduzionedel premio prevista. Nella medesima co-municazione, l’impresa di assicurazioneidentifica la tipologia di veicoli e gli ambititerritoriali nei quali offre tale facoltà atutti i contraenti e dimostra l’adeguatezzadella propria rete di riparatori convenzio-nati, in termini sia di copertura territo-riale sia di congruità operativa e assisten-ziale ».

ART. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio).

1. Al comma 1 dell’articolo 133 delcodice delle assicurazioni private, di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, e successive modificazioni, le pa-role: « La predetta variazione in diminu-zione del premio » sono sostituite dalleseguenti: « La predetta variazione del pre-mio, in aumento o in diminuzione, daindicare in valore assoluto e in percen-tuale all’atto dell’offerta di preventivodella stipulazione o di rinnovo, ».

ART. 5.

(Misure relative all’assegnazione delle classidi merito).

1. All’articolo 134 del codice delle as-sicurazioni private, di cui al decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209, e succes-sive modificazioni, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole:« non può assegnare al contratto una

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classe di merito più sfavorevole rispetto aquella risultante dall’ultimo attestato dirischio conseguito sul veicolo già assicu-rato » sono aggiunte le seguenti: « e nonpuò discriminare in funzione della duratadel rapporto garantendo, nell’ambito dellaclasse di merito, le condizioni di premioassegnate agli assicurati aventi le stessecaratteristiche di rischio del soggetto chestipula il nuovo contratto »;

b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « In ogni caso, levariazioni peggiorative apportate allaclasse di merito e i conseguenti incrementidel premio per gli assicurati che hannoesercitato la facoltà di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essereinferiori a quelli altrimenti applicati. »;

c) dopo il comma 4-ter è inserito ilseguente:

« 4-ter.1. Conseguentemente al verifi-carsi di un sinistro, qualora l’assicuratoaccetti l’installazione di uno dei dispositividi cui all’articolo 132-ter, le variazionipeggiorative apportate alla classe di meritoe i conseguenti incrementi del premiodevono essere inferiori a quelli altrimentiapplicati ».

ART. 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri consoli danni a cose).

1. All’articolo 135 del codice delle as-sicurazioni private, di cui al decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209, e succes-sive modificazioni, sono aggiunti, in fine, iseguenti commi:

« 3-bis. In caso di sinistri con soli dannia cose, l’identificazione di eventuali testi-moni sul luogo di accadimento dell’inci-dente deve essere comunicata entro iltermine di presentazione della denuncia disinistro prevista dall’articolo 143 e deverisultare dalla richiesta di risarcimentopresentata all’impresa di assicurazione aisensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve lerisultanze contenute in verbali delle auto-

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rità di polizia intervenute sul luogo del-l’incidente, l’identificazione dei testimoniavvenuta in un momento successivo com-porta l’inammissibilità della prova testi-moniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice,sulla base della documentazione prodotta,non ammette le testimonianze che nonrisultino acquisite secondo le modalitàpreviste dal comma 3-bis. Il giudice di-spone l’audizione dei testimoni che nonsono stati indicati nel rispetto del citatocomma 3-bis nei soli casi in cui risulticomprovata l’oggettiva impossibilità dellaloro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili pro-mosse per l’accertamento della responsa-bilità e per la quantificazione dei danni, ilgiudice, anche su documentata segnala-zione delle parti che, a tale fine, possonorichiedere i dati all’IVASS, trasmetteun’informativa alla procura della Repub-blica, per quanto di competenza, in rela-zione alla ricorrenza dei medesimi nomi-nativi di testimoni già chiamati in più ditre cause concernenti la responsabilitàcivile da circolazione stradale negli ultimicinque anni. Il presente comma non siapplica agli ufficiali e agli agenti delleautorità di polizia che sono chiamati atestimoniare ».

ART. 7.

(Risarcimento del danno non patrimoniale).

1. L’articolo 138 del codice delle assi-curazioni private, di cui al decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209, è sosti-tuito dal seguente:

« ART. 138. – (Danno non patrimonialeper lesioni di non lieve entità). – 1. Condecreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro della salute, con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali e con ilMinistro della giustizia, si provvede allapredisposizione di una specifica tabella

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unica per tutto il territorio della Repub-blica:

a) delle menomazioni all’integrità psi-co-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuirea ciascun punto di invalidità, comprensivodei coefficienti di variazione corrispon-denti all’età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redattasecondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per dannobiologico si intende la lesione temporaneao permanente dell’integrità psico-fisicadella persona, suscettibile di accertamentomedico-legale, che esplica un’incidenza ne-gativa sulle attività quotidiane e sugliaspetti dinamico-relazionali della vita deldanneggiato, indipendentemente da even-tuali ripercussioni sulla sua capacità diprodurre reddito;

b) la tabella dei valori economici sifonda sul sistema a punto variabile infunzione dell’età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto èfunzione crescente della percentuale diinvalidità e l’incidenza della menomazionesugli aspetti dinamico-relazionali della vitadel danneggiato cresce in modo più cheproporzionale rispetto all’aumento percen-tuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto èfunzione decrescente dell’età del soggetto,sulla base delle tavole di mortalità elabo-rate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazionepari all’interesse legale;

e) il danno non patrimoniale tempo-raneo inferiore al 100 per cento è deter-minato in misura corrispondente alla per-centuale di inabilità riconosciuta per cia-scun giorno. L’importo dovuto per ognigiorno di inabilità temporanea assoluta,fermi restando gli aggiornamenti annualidi cui al comma 4, è pari a quello previstodalla lettera b) del comma 1 dell’articolo139.

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3. Qualora la menomazione accertataincida in maniera rilevante su specificiaspetti dinamico-relazionali personali do-cumentati e obiettivamente accertati ov-vero causi o abbia causato una sofferenzapsico-fisica di particolare intensità, l’am-montare del risarcimento del danno, cal-colato secondo quanto previsto dalla ta-bella unica nazionale di cui al comma 2,può essere aumentato dal giudice, conequo e motivato apprezzamento delle con-dizioni soggettive del danneggiato, fino al40 per cento. L’ammontare complessivodel risarcimento riconosciuto ai sensi delpresente articolo è esaustivo del risarci-mento del danno non patrimoniale conse-guente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabellaunica nazionale sono aggiornati annual-mente, con decreto del Ministro dellosviluppo economico, in misura corrispon-dente alla variazione dell’indice nazionaledei prezzi al consumo per le famiglie dioperai e impiegati accertata dall’ISTAT ».

2. Fino al centoventesimo giorno suc-cessivo alla data di entrata in vigore dellapresente legge, il decreto del Presidentedella Repubblica di cui all’articolo 138,comma 1, del codice delle assicurazioniprivate, di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, come sostituito dalpresente articolo, è adottato secondo ladisciplina vigente prima della medesimadata di entrata in vigore.

3. L’articolo 139 del codice delle assi-curazioni private, di cui al decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209, e succes-sive modificazioni, è sostituito dal se-guente:

« ART. 139. – (Danno non patrimonialeper lesioni di lieve entità) – 1. Il risarci-mento del danno biologico per lesioni dilieve entità, derivanti da sinistri conse-guenti alla circolazione di veicoli a motoree di natanti, è effettuato secondo i criterie le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico perma-nente, è liquidato per i postumi da lesionipari o inferiori al 9 per cento un importocrescente in misura più che proporzionale

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in relazione a ogni punto percentuale diinvalidità; tale importo è calcolato in baseall’applicazione a ciascun punto percen-tuale di invalidità del relativo coefficientesecondo la correlazione stabilita dalcomma 6. L’importo così determinato siriduce con il crescere dell’età del soggettoin ragione dello 0,5 per cento per ognianno di età a partire dall’undicesimo annodi età. Il valore del primo punto è pari a795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico tempo-raneo, è liquidato un importo di 39,37euro per ogni giorno di inabilità assoluta;in caso di inabilità temporanea inferiore al100 per cento, la liquidazione avviene inmisura corrispondente alla percentuale diinabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per dannobiologico si intende la lesione temporaneao permanente all’integrità psico-fisicadella persona suscettibile di accertamentomedico-legale che esplica un’incidenza ne-gativa sulle attività quotidiane e sugliaspetti dinamico-relazionali della vita deldanneggiato, indipendentemente da even-tuali ripercussioni sulla sua capacità diprodurre reddito. In ogni caso, le lesioni dilieve entità, che non siano suscettibili diaccertamento clinico strumentale obiet-tivo, non possono dar luogo a risarcimentoper danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertataincida in maniera rilevante su specificiaspetti dinamico-relazionali personali do-cumentati e obiettivamente accertati ov-vero causi o abbia causato una sofferenzapsico-fisica di particolare intensità, l’am-montare del risarcimento del danno, cal-colato secondo quanto previsto dalla ta-bella di cui al comma 4, può essereaumentato dal giudice, con equo e moti-vato apprezzamento delle condizioni sog-gettive del danneggiato, fino al 20 percento. L’ammontare complessivo del risar-cimento riconosciuto ai sensi del presentearticolo è esaustivo del risarcimento deldanno non patrimoniale conseguente alesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Con-

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siglio dei ministri, su proposta del Ministrodella salute, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, con ilMinistro della giustizia e con il Ministrodello sviluppo economico, si provvede allapredisposizione di una specifica tabelladelle menomazioni dell’integrità psico-fi-sica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1sono aggiornati annualmente con decretodel Ministro dello sviluppo economico, inmisura corrispondente alla variazione del-l’indice nazionale dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e impiegati ac-certata dall’ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell’importo di cuial comma 1, lettera a), per un punto per-centuale di invalidità pari a 1 si applica uncoefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per unpunto percentuale di invalidità pari a 2 siapplica un coefficiente moltiplicatore pari a1,1, per un punto percentuale di invaliditàpari a 3 si applica un coefficiente moltipli-catore pari a 1,2, per un punto percentualedi invalidità pari a 4 si applica un coeffi-ciente moltiplicatore pari a 1,3, per unpunto percentuale di invalidità pari a 5 siapplica un coefficiente moltiplicatore pari a1,5, per un punto percentuale di invaliditàpari a 6 si applica un coefficiente moltipli-catore pari a 1,7, per un punto percentualedi invalidità pari a 7 si applica un coeffi-ciente moltiplicatore pari a 1,9, per unpunto percentuale di invalidità pari a 8 siapplica un coefficiente moltiplicatore pari a2,1 e per un punto percentuale di invaliditàpari a 9 si applica un coefficiente moltipli-catore pari a 2,3 ».

ART. 8.

(Valore probatorio delle cosiddette « scatolenere » e di altri dispositivi elettronici).

1. Dopo l’articolo 145 del codice delleassicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, èinserito il seguente:

« ART. 145-bis. – (Valore probatoriodelle cosiddette “scatole nere” e di altridispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei

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veicoli coinvolti in un incidente risultadotato di un dispositivo elettronico chepresenta le caratteristiche tecniche e fun-zionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi,in quanto equiparabili, i dispositivi elet-tronici già in uso alla data di entrata invigore delle citate disposizioni, le risul-tanze del dispositivo formano piena prova,nei procedimenti civili, dei fatti a cui essesi riferiscono, salvo che la parte contro laquale sono state prodotte dimostri il man-cato funzionamento o la manomissione delpredetto dispositivo.

2. L’interoperabilità e la portabilità deimeccanismi elettronici che registrano l’atti-vità del veicolo di cui all’articolo 132-ter,comma 1, lettera b), anche nei casi di sotto-scrizione da parte dell’assicurato di un con-tratto di assicurazione con un’impresa assi-curatrice diversa da quella che ha provve-duto a installare i meccanismi elettronici,sono garantite da operatori, di seguito de-nominati “provider di telematica assicura-tiva”, i cui dati identificativi sono comuni-cati all’IVASS da parte delle imprese diassicurazione che ne utilizzano i servizi. Idati sull’attività del veicolo sono gestiti insicurezza dagli operatori del settore sullabase dello standard tecnologico comune in-dicato nell’articolo 32, comma 1-ter, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, e successive modifica-zioni, e sono successivamente inviati allerispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l’intero-perabilità dei meccanismi elettronici non-ché delle apparecchiature di telecomuni-cazione a essi connesse e dei relativisistemi di gestione dei dati, in caso disottoscrizione da parte dell’assicurato diun contratto di assicurazione con un’im-presa diversa da quella che ha provvedutoa installare tale meccanismo, o di porta-bilità tra diversi provider di telematicaassicurativa, sono determinate dal regola-mento previsto dall’articolo 32, comma1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, e successivemodificazioni. Gli operatori rispondono

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del funzionamento ai fini dell’interopera-bilità.

4. Il mancato adeguamento, da partedell’impresa di assicurazione o del provi-der di telematica assicurativa, alle condi-zioni stabilite dal regolamento previstodall’articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo2012, n. 27, e successive modificazioni,comporta l’applicazione da parte del-l’IVASS di una sanzione amministrativapecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno diritardo.

5. I dati sono trattati dall’impresa diassicurazione nel rispetto delle disposi-zioni del codice in materia di protezionedei dati personali, di cui al decreto legi-slativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresadi assicurazione è titolare del trattamentodei dati ai sensi dell’articolo 28 del citatocodice di cui al decreto legislativo n. 196del 2003. È fatto divieto all’impresa diassicurazione, nonché ai soggetti a essacollegati, di utilizzare i dispositivi di cui alpresente articolo al fine di raccogliere datiulteriori rispetto a quelli destinati allafinalità di determinazione delle responsa-bilità in occasione dei sinistri e ai finitariffari, o di rilevare la posizione e lecondizioni del veicolo in maniera conti-nuativa o comunque sproporzionata ri-spetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all’assicurato di di-sinstallare, manomettere o comunque ren-dere non funzionante il dispositivo instal-lato. In caso di violazione del divieto di cuial periodo precedente da parte dell’assi-curato, la riduzione del premio di cui alpresente articolo non è applicata per ladurata residua del contratto. L’assicuratoche abbia goduto della riduzione di pre-mio è tenuto alla restituzione dell’importocorrispondente alla riduzione accordata,fatte salve le eventuali sanzioni penali ».

ART. 9.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodiassicurative).

1. Il quinto periodo del comma 2-bisdell’articolo 148 del codice delle assicura-

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zioni private, di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, è sostituito daiseguenti: « La medesima procedura si ap-plica anche in presenza di altri indicatoridi frode acquisiti dall’archivio informaticointegrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, e successive modificazioni,definiti dall’IVASS con apposito provvedi-mento, dai dispositivi elettronici di cuiall’articolo 132-ter, comma 1, del presentecodice o emersi in sede di perizia da cuirisulti documentata l’incongruenza deldanno dichiarato dal richiedente. Nei pre-detti casi, l’azione in giudizio previstadall’articolo 145 è proponibile solo dopo laricezione delle determinazioni conclusivedell’impresa o, in sua mancanza, allo spi-rare del termine di sessanta giorni disospensione della procedura. Resta salvo ildiritto del danneggiato di ottenere l’ac-cesso agli atti nei termini previsti dall’ar-ticolo 146, salvo il caso di presentazione diquerela o di denuncia. ».

ART. 10.

(Trasparenza delle proceduredi risarcimento).

1. Dopo l’articolo 149 del codice delleassicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, èinserito il seguente:

« ART. 149-bis. – (Trasparenza delle pro-cedure di risarcimento). – 1. In caso dicessione del credito derivante dal diritto alrisarcimento dei danni causati dalla cir-colazione dei veicoli a motore e dei na-tanti, la somma da corrispondere a titolodi rimborso delle spese di riparazione deiveicoli danneggiati è versata previa pre-sentazione della fattura emessa dall’im-presa di autoriparazione abilitata ai sensidella legge 5 febbraio 1992, n. 122, che haeseguito le riparazioni.

2. Nei casi in cui l’assicurato ha accet-tato di esercitare la facoltà di cui all’ar-ticolo 132-ter, comma 1, lettera e), ildanneggiato diverso dall’assicurato può co-

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munque rifiutare il risarcimento in formaspecifica da parte dell’impresa di autori-parazione convenzionata con l’impresa diassicurazione, individuandone una diversa.Le somme conseguentemente dovute a ti-tolo di risarcimento sono versate alle im-prese che hanno svolto l’attività di auto-riparazione, previa presentazione di fat-tura. In assenza di riparazione, le sommedovute a titolo di risarcimento sono ver-sate direttamente al danneggiato diversodall’assicurato, nei limiti dei costi di ripa-razione preventivati dalle imprese in con-venzione. Resta comunque fermo il dirittodel danneggiato al risarcimento per equi-valente nell’ipotesi in cui il costo dellariparazione sia pari o superiore al valoredi mercato del bene; in tali casi, la sommacorrisposta a titolo di risarcimento nonpuò comunque superare il medesimo va-lore di mercato incrementato delle even-tuali spese di demolizione e di immatri-colazione di un altro veicolo ».

ART. 11.

(Allineamento della durata delle assicura-zioni a copertura dei rischi accessori alladurata dell’assicurazione a copertura del

rischio principale).

1. All’articolo 170-bis del codice delleassicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La risoluzione di cui al comma1 si applica, a richiesta dell’assicurato,anche alle assicurazioni dei rischi acces-sori al rischio principale della responsa-bilità civile derivante dalla circolazione deiveicoli, qualora lo stesso contratto, ovveroun altro contratto stipulato contestual-mente, garantisca simultaneamente sia ilrischio principale sia i rischi accessori ».

ART. 12.

(Ultrattività della copertura per responsabi-lità civile derivante da attività professionale).

1. Alla lettera e) del comma 5 dell’ar-ticolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,

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n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Inogni caso, fatta salva la libertà contrat-tuale delle parti, le condizioni generalidelle polizze assicurative di cui al periodoprecedente prevedono l’offerta di un pe-riodo di ultrattività della copertura per lerichieste di risarcimento presentate per laprima volta entro i dieci anni successivi eriferite a fatti generatori della responsa-bilità verificatisi nel periodo di operativitàdella copertura ».

ART. 13.

(Interventi di coordinamentoin materia assicurativa).

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 10-bis deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

2. Al codice delle assicurazioni private,di cui al decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 128, comma 1, è ag-giunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) per i veicoli a motore adibitial trasporto di persone classificati nellecategorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suc-cessive modificazioni, un importo minimodi copertura pari a euro 10.000.000 persinistro per i danni alle persone, indipen-dentemente dal numero delle vittime, e aeuro 1.000.000 per sinistro per i danni allecose, indipendentemente dal numero deidanneggiati »;

b) all’articolo 135, il comma 2 èsostituito dal seguente:

« 2. Le imprese di assicurazione auto-rizzate in Italia all’esercizio dell’assicura-zione obbligatoria della responsabilità ci-vile derivante dalla circolazione dei veicolia motore sono tenute a comunicare i datiriguardanti i sinistri gestiti, compresi i

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sinistri gestiti in qualità di impresa desi-gnata ai sensi dell’articolo 286, secondo lemodalità stabilite con regolamento adot-tato dall’IVASS. Al medesimo adempi-mento sono tenute le imprese aventi sedelegale in uno Stato membro dell’Unioneeuropea ammesse a operare in Italia inregime di libera prestazione dei servizi oin regime di stabilimento e abilitate al-l’esercizio dell’assicurazione obbligatoriadella responsabilità civile derivante dallacircolazione dei veicoli a motore nel ter-ritorio della Repubblica »;

c) all’articolo 285, comma 4, le pa-role: « la misura del contributo » sonosostituite dalle seguenti: « le modalità difissazione annuale della misura del con-tributo »;

d) all’articolo 287, commi 1 e 2, leparole: « all’impresa designata ed allaCONSAP » sono sostituite dalle seguenti:« all’impresa designata, inviandone conte-stualmente copia alla CONSAP »;

e) all’articolo 303, comma 4, le pa-role: « la misura del contributo, nel limitemassimo del cinque per cento del premioimponibile » sono sostituite dalle seguenti:« le modalità di fissazione annuale dellamisura del contributo, nel limite massimodel quindici per cento del premio impo-nibile »;

f) l’articolo 316 è sostituito dal se-guente:

« ART. 316. – (Obblighi di comunica-zione). – 1. L’omissione, l’incompletezza,l’erroneità o la tardività delle comunica-zioni di cui all’articolo 135, comma 2,accertata semestralmente e contestata conunico atto da notificare entro il termine dicui all’articolo 326, comma 1, decorrentedal sessantesimo giorno successivo allascadenza del semestre di riferimento, èpunita con un’unica sanzione amministra-tiva pecuniaria da euro cinquemila a eurocinquantamila ».

3. I massimali di cui all’articolo 128,comma 1, lettera b-bis), del codice di cuial decreto legislativo 7 settembre 2005,

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n. 209, introdotto dalla lettera a) delcomma 1 del presente articolo, si appli-cano a decorrere dal 1o gennaio 2016 esono raddoppiati a decorrere dal 1o gen-naio 2017.

4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29, il comma 1-bis èsostituito dal seguente:

« 1-bis. L’IVASS definisce il criterio dicui al comma 1 e stabilisce annualmente illimite alle compensazioni dovute. L’IVASSprocede alla revisione del criterio di cui alperiodo precedente entro diciotto mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, qualora lo stesso nonabbia garantito un effettivo recupero diefficienza produttiva delle compagnie, at-traverso la progressiva riduzione dei costidei rimborsi e l’individuazione dellefrodi »;

b) all’articolo 32, il comma 3-quater èabrogato;

c) all’articolo 34, i commi 1 e 2 sonoabrogati.

5. Al comma 3 dell’articolo 21 deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012 , n. 221, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:« regio decreto-legge 15 marzo 1927,n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio1928, n. 510, » sono inserite le seguenti:« con il casellario giudiziale istituitopresso il Ministero della giustizia ai sensidel testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 14 novembre2002, n. 313, »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « e la facoltà di consultazione del-l’archivio in fase di assunzione del rischioal fine di accertare la veridicità delleinformazioni fornite dal contraente ».

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ART. 14.

(Poteri dell’IVASS per l’applicazionedelle norme introdotte).

1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicu-razioni (IVASS) esercita poteri di vigilanzae di controllo sull’osservanza delle disposi-zioni di cui agli articoli da 1 a 13, conspeciale riguardo a quelle relative alla ridu-zione dei premi dei contratti di assicura-zione e al rispetto degli obblighi di pubbli-cità e di comunicazione in fase di offertacontrattuale. Nella relazione al Parlamento,di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, è dato conto specificamente del-l’esito dell’attività svolta in relazione alledisposizioni di cui al periodo precedente.

2. Il comma 4 dell’articolo 328 delcodice delle assicurazioni private, di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, è sostituito dal seguente:

« 4. Le sanzioni inflitte in applicazionedell’articolo 145-bis e del capo III delpresente titolo sono versate alla CONSAPSpa – Gestione autonoma del Fondo digaranzia per le vittime della strada ».

3. L’IVASS, d’intesa con l’Autorità ga-rante della concorrenza e del mercato,monitora le variazioni dei premi assicu-rativi offerti al consumatore nei ventiquat-tro mesi successivi alla data di entrata invigore della presente legge.

4. All’attuazione del presente capo leamministrazioni competenti provvedononell’ambito delle risorse umane, finanzia-rie e strumentali previste a legislazionevigente e comunque senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 15.

(Portabilità dei fondi pensione).

1. Al decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« 3-bis. Le fonti istitutive delle forme

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pensionistiche complementari collettive dicui al comma 1 del presente articolo equelle di cui all’articolo 20, aventi soggetti-vità giuridica e operanti secondo il princi-pio della contribuzione definita, possonoprevedere l’adesione collettiva o individualeanche di soggetti aderenti a una o più cate-gorie di cui all’articolo 2, comma 1 »;

b) all’articolo 11, il comma 4 è so-stituito dal seguente:

« 4. Le forme pensionistiche comple-mentari prevedono che, in caso di cessa-zione dell’attività lavorativa che comportil’inoccupazione per un periodo di temposuperiore a ventiquattro mesi, le presta-zioni pensionistiche siano, su richiesta del-l’aderente, consentite con un anticipo mas-simo di dieci anni rispetto ai requisiti perl’accesso alle prestazioni nel regime obbli-gatorio di appartenenza »;

c) all’articolo 14:

1) il comma 5 è sostituito dalseguente:

« 5. In caso di cessazione dei requisiti dipartecipazione per cause diverse da quelledi cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, èprevisto il riscatto della posizione sia nelleforme collettive sia in quelle individuali e sutali somme si applica una ritenuta a titolodi imposta con l’aliquota del 23 per centosul medesimo imponibile di cui all’articolo11, comma 6 »;

2) al comma 6, il quarto periodo èsostituito dal seguente: « In caso di eserciziodella predetta facoltà di trasferimento dellaposizione individuale, il lavoratore ha di-ritto al versamento alla forma pensionisticada lui prescelta del TFR maturando e del-l’eventuale contributo a carico del datore dilavoro. ».

CAPO III

COMUNICAZIONI

ART. 16.

(Eliminazione di vincoli per il cambio difornitore di servizi di telefonia, di retitelevisive e di comunicazioni elettroniche).

1. All’articolo 1 del decreto-legge 31gennaio 2007, n. 7, convertito, con mo-

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dificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,n. 40, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « In ogni caso, le spese eogni altro onere comunque denominatorelativi al recesso o al trasferimento del-l’utenza ad altro operatore sono commi-surati al valore del contratto e comunqueresi noti al consumatore al momento dellasottoscrizione del contratto, nonché comu-nicati, in via generale, all’Autorità per legaranzie nelle comunicazioni, esplicitandoanaliticamente la composizione di cia-scuna voce e la rispettiva giustificazioneeconomica. »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:

« 3-bis. Le modalità utilizzabili dal sog-getto contraente che intenda recedere daun contratto stipulato con operatori ditelefonia e di reti televisive e di comuni-cazione elettronica, nonché in caso dicambio di gestore, devono essere semplicie di immediata attivazione e devono se-guire le medesime forme utilizzabili almomento dell’attivazione o dell’adesione alcontratto.

3-ter. Il contratto stipulato con opera-tori di telefonia e di reti televisive e dicomunicazione elettronica, ove comprendaofferte promozionali, non può avere du-rata superiore a ventiquattro mesi. Nelcaso di risoluzione anticipata si applicanoi medesimi obblighi informativi e i mede-simi limiti agli oneri per il consumatore dicui al comma 3, terzo periodo, e comun-que l’eventuale penale deve essere equa eproporzionata al valore del contratto ealla durata residua della promozione of-ferta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggettigestori dei servizi di telefonia e di comu-nicazioni elettroniche, ai fini dell’eventualeaddebito al cliente del costo di servizi inabbonamento offerti da terzi, di acquisirela prova del previo consenso espresso delmedesimo »;

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c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e del comma3-quater »;

2) al secondo periodo, le parole:« commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalleseguenti: « commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e3-quater ».

ART. 17.

(Semplificazione delle procedure di identi-ficazione per la portabilità).

1. Al fine di semplificare le proceduredi migrazione tra operatori di telefoniamobile, con decreto del Ministro dell’in-terno, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono previste misure perl’identificazione in via indiretta del cliente,anche utilizzando il sistema pubblico del-l’identità digitale previsto dall’articolo 64del codice dell’amministrazione digitale, dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, e successive modificazioni, in mododa consentire che la richiesta di migra-zione e tutte le operazioni ad essa con-nesse possano essere svolte per via tele-matica. Dall’attuazione del presente arti-colo non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

SERVIZI POSTALI

ART. 18.

(Apertura al mercato della comunicazione amezzo della posta, delle notificazioni di attigiudiziari e di violazioni del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285).

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 2, comma 14, lettera b),le parole: « e dei proventi per i servizi

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affidati in via esclusiva, di cui all’articolo4 » sono soppresse a decorrere dal 10giugno 2016;

b) l’articolo 4 è abrogato a decorreredal 10 giugno 2016;

c) all’articolo 5, comma 2, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Il rilasciodella licenza individuale per i servizi ri-guardanti le notificazioni di atti a mezzodella posta e di comunicazioni a mezzodella posta connesse con la notificazionedi atti giudiziari di cui alla legge 20novembre 1982, n. 890, nonché per i ser-vizi riguardanti le notificazioni a mezzodella posta previste dall’articolo 201 delcodice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suc-cessive modificazioni, deve essere subor-dinato a specifici obblighi del serviziouniversale con riguardo alla sicurezza, allaqualità, alla continuità, alla disponibilità eall’esecuzione dei servizi medesimi. »;

d) all’articolo 10, comma 1, le parole:« e dai servizi in esclusiva di cui all’arti-colo 4 » sono soppresse a decorrere dal 10giugno 2016;

e) l’articolo 21, comma 3, è abrogatoa decorrere dal 10 giugno 2016.

2. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,l’Autorità nazionale di regolamentazionedi cui all’articolo 1, lettera u-quater), deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,comma 2, determina, ai sensi dell’articolo5, comma 4, del predetto decreto legisla-tivo n. 261 del 1999, e successive modifi-cazioni, sentito il Ministero della giustizia,gli specifici requisiti e obblighi per ilrilascio delle licenze individuali relative aiservizi di cui al medesimo articolo 5,comma 2, secondo periodo, del medesimodecreto legislativo n. 261 del 1999, intro-dotto dal comma 1 del presente articolo;con la stessa modalità l’Autorità determinai requisiti relativi all’affidabilità, alla pro-fessionalità e all’onorabilità di coloro cherichiedono la licenza individuale per lafornitura dei medesimi servizi.

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CAPO V

ENERGIA

ART. 19.

(Cessazione della disciplina transitoria deiprezzi del gas per i clienti domestici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, ilterzo periodo del comma 2 dell’articolo 22del decreto legislativo 23 maggio 2000,n. 164, e successive modificazioni, è sop-presso.

ART. 20.

(Cessazione della disciplina transitoriadei prezzi dell’energia elettrica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, ilcomma 2 dell’articolo 35 del decreto legi-slativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.

ART. 21.

(Attuazione della cessazione della disciplinatransitoria dei prezzi dell’energia elettrica e

del gas).

1. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, sentita l’Autorità perl’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,sono adottate le disposizioni per l’attua-zione di quanto disposto dagli articoli 19e 20, con particolare riferimento al mo-nitoraggio dei prezzi nella fase precedentee successiva alla cessazione della disciplinatransitoria dei prezzi, alla garanzia dipiena informazione del consumatore inmerito alla piena apertura del mercato,alle misure di contrasto della morosità,alla separazione delle politiche di comu-nicazione del marchio tra imprese verti-calmente integrate, nonché alle ulteriorimisure volte a facilitare la mobilità deiclienti e a garantire l’efficacia, l’efficienza,la trasparenza e la puntualità delle ope-razioni di switching e di fatturazione.

Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati — 3012

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ART. 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carbu-ranti per autotrazione).

1. Al comma 17 dell’articolo 83-bis deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni, le parole: « , se tale ultimo obbligocomporta ostacoli tecnici o oneri econo-mici eccessivi e non proporzionali allefinalità dell’obbligo » sono soppresse.

CAPO VI

SERVIZI BANCARI

ART. 23.

(Costo delle chiamate telefonicheai servizi di assistenza ai clienti).

1. Gli istituti bancari e le società dicarte di credito assicurano che l’accesso aipropri servizi di assistenza ai clienti av-venga a costi telefonici non superiori ri-spetto alla tariffa ordinaria urbana. L’Au-torità per le garanzie nelle comunicazionivigila sulla corretta applicazione del pre-sente comma.

ART. 24.

(Strumenti per favorire il confrontotra servizi bancari).

1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 23 luglio 2014, sulla compara-bilità delle spese relative al conto di pa-gamento, sul trasferimento del conto dipagamento e sull’accesso al conto di pa-gamento con caratteristiche di base, condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, sentita la Banca d’Ita-lia, da emanare entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono individuati i prodotti

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati — 3012

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bancari più diffusi tra la clientela per iquali è assicurata la possibilità di con-frontare le spese addebitate dai prestatoridi servizi di pagamento attraverso unapposito sito internet.

2. Il decreto di cui al comma 1 indi-vidua altresì le modalità e i termini se-condo i quali i prestatori dei servizi dipagamento provvedono a fornire i datinecessari alla comparazione e definisce lemodalità per la pubblicazione nel sitointernet, nonché i relativi aggiornamentiperiodici.

3. All’attuazione del presente articolo leamministrazioni interessate provvedononell’ambito delle risorse umane, finanzia-rie e strumentali disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25.

(Potenziamento della trasparenza nella ven-dita di polizze assicurative accessorie a

contratti di finanziamento e a mutui).

1. All’articolo 28 del decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole:« sulla vita » sono sostituite dalle seguenti:« , ovvero qualora l’offerta di un contrattodi assicurazione sia contestuale all’eroga-zione del mutuo o del credito »;

2) al secondo periodo, le parole:« sulla vita » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lamancata presentazione dei due preventivicomporta l’irrogazione da parte dell’Isti-tuto per la vigilanza sulle assicurazioni(IVASS), a carico delle medesime banche edei medesimi istituti di credito e interme-diari finanziari, di una sanzione in misurapari a quanto stabilito dall’articolo 324 delcodice delle assicurazioni private, di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209 »;

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati — 3012

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c) dopo il comma 3 è aggiunto ilseguente:

« 3-bis. In ogni caso, le banche, gliistituti di credito e gli intermediari finan-ziari di cui al comma 1 sono tenuti ainformare il richiedente il finanziamentodella possibilità prevista dal medesimocomma 1 di reperire sul mercato la po-lizza richiesta. In caso di offerta di polizzaassicurativa emessa da società apparte-nente al medesimo gruppo, fatto salvoquanto disposto dal citato comma 1, lebanche, gli istituti di credito e gli inter-mediari finanziari sono tenuti a informareil richiedente il finanziamento della prov-vigione percepita e dell’ammontare dellaprovvigione pagata dalla compagnia assi-curativa all’intermediario, in termini siaassoluti che percentuali sull’ammontarecomplessivo, in caso di polizza non abbi-nata a un prodotto finanziario ».

CAPO VII

SERVIZI PROFESSIONALI

ART. 26.

(Misure per la concorrenza nella profes-sione forense).

1. Al fine di garantire una maggioreconcorrenzialità nell’ambito della profes-sione forense, alla legge 31 dicembre 2012,n. 247, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo èsoppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: « aicommi 4 e 5 » sono sostituite dalle se-guenti: « al comma 5 »;

b) dopo l’articolo 4 è inserito ilseguente:

« ART. 4-bis. – (Esercizio della profes-sione forense in forma societaria). – 1.L’esercizio della professione forense in

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati — 3012

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forma societaria è consentito a società dipersone, a società di capitali o a societàcooperative iscritte in un’apposita sezionespeciale dell’albo tenuto dall’ordine terri-toriale nella cui circoscrizione ha sede lastessa società.

2. Anche nel caso di esercizio dellaprofessione forense in forma societariaresta fermo il principio della personalitàdella prestazione professionale. L’incaricopuò essere svolto soltanto da soci profes-sionisti in possesso dei requisiti necessariper lo svolgimento della specifica presta-zione professionale richiesta dal cliente.

3. La responsabilità della società equella dei soci non esclude la responsa-bilità del professionista che ha eseguito laspecifica prestazione.

4. Le società di cui al comma 1 sono inogni caso tenute al rispetto del codicedeontologico forense e sono soggette allacompetenza disciplinare dell’ordine di ap-partenenza »;

c) l’articolo 5 è abrogato;

d) all’articolo 13, comma 5, le parole:« a richiesta » sono soppresse.

ART. 27.

(Misure per la concorrenza nel notariato).

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1:

1) la parola: « corrispondano » èsostituita dalla seguente: « corrisponda »;

2) le parole: « ed un reddito annuo,determinato sulla media degli ultimi treanni, di almeno 50.000 euro di onorariprofessionali repertoriali » sono soppresse;

b) all’articolo 26, secondo comma, leparole: « in tutto il territorio del distrettodella Corte d’Appello in cui trovasi la suasede notarile » sono sostituite dalle se-guenti: « in tutto il territorio della regionein cui si trova la sede assegnatagli, ovveroin tutto il distretto della corte d’appello incui si trova la sede, se tale distrettocomprende più regioni »;

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati — 3012

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c) all’articolo 27, il secondo comma èsostituito dal seguente:

« Egli non può esercitarlo fuori delterritorio indicato dal secondo commadell’articolo 26 »;

d) all’articolo 147, comma 1, la let-tera c) è sostituita dalla seguente:

« c) si serve dell’opera di procacciatoridi clienti o di pubblicità non conforme aiprincìpi stabiliti dall’articolo 4 del regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ».

ART. 28.

(Semplificazione del passaggio di proprietàdi beni immobili adibiti ad uso non abi-

tativo).

1. In tutti i casi nei quali per gli atti ele dichiarazioni aventi ad oggetto la ces-sione o la donazione di beni immobiliadibiti ad uso non abitativo, come indivi-duati dall’articolo 812 del codice civile, divalore catastale, determinato secondo ledisposizioni relative all’imposta di registro,non superiore a 100.000 euro, ovveroaventi ad oggetto la costituzione o lamodificazione di diritti sui medesimi beni,è necessaria l’autenticazione della relativasottoscrizione, essa può essere effettuatadagli avvocati abilitati al patrocinio, mu-niti di copertura assicurativa per importopari almeno al valore del bene dichiaratonell’atto. La scrittura privata autenticatadagli avvocati abilitati al patrocinio costi-tuisce titolo per la trascrizione, ai sensidell’articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per laredazione degli atti e delle dichiarazioni dicui al comma 1 nonché le comunicazionidell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agliuffici competenti sono posti a carico dellaparte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli attie le dichiarazioni di cui al comma 1 sonoobbligati a richiedere la registrazione, apresentare le note di trascrizione e diiscrizione e le domande di annotazione edi voltura catastale relative ai medesimi

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atti e dichiarazioni nonché alla liquida-zione e al pagamento delle relative impo-ste utilizzando le modalità telematiche. Aifini dell’applicazione dell’imposta di bollo,ai cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 642, siapplicano le disposizioni previste per icorrispondenti atti rogati, ricevuti o au-tenticati dai notai o da altri pubbliciufficiali.

4. Con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate sono stabiliti itermini e le modalità di esecuzione, pervia telematica, degli adempimenti di cui alcomma 3.

ART. 29.

(Modifiche alla disciplina della società aresponsabilità limitata semplificata).

1. All’articolo 2463-bis del codice civilesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo leparole: « deve essere redatto per atto pub-blico » sono inserite le seguenti: « o perscrittura privata »;

b) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Se l’atto costitutivo è redatto per scrit-tura privata, gli amministratori, entro ventigiorni, devono depositarlo per la sua iscri-zione presso l’ufficio del registro delle im-prese nella cui circoscrizione è stabilita lasede sociale, allegando i documenti com-provanti la sussistenza delle condizioni pre-viste dall’articolo 2329, numero 3) ».

ART. 30.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. I contratti aventi ad oggetto il tra-sferimento di quote sociali di società aresponsabilità limitata e la costituzionesulle stesse di diritti parziali sono redattiper atto pubblico o scrittura privata au-tenticata, ovvero con le modalità di cui

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all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, e successive modificazioni,oppure, anche in deroga all’articolo 11,comma 4, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 7dicembre 1995, n. 581, per atto firmatodigitalmente, ai sensi dell’articolo 25 delcodice dell’amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,e successive modificazioni, dalle parti delcontratto e sono trasmessi ai competentiuffici del registro delle imprese attraversoun modello uniforme tipizzato con decretodel Ministro della giustizia, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze e con il Ministro dello sviluppoeconomico.

2. In deroga all’articolo 31, commi 2 eseguenti, della legge 24 novembre 2000,n. 340, e successive modificazioni, e all’arti-colo 11, comma 4, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 7dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie ele comunicazioni per i quali il codice civile ole altre leggi non prevedono l’obbligo del-l’atto pubblico o della scrittura privata au-tenticata, ivi compresi gli atti di costituzione,modifica e scioglimento delle società sem-plici, sono firmati digitalmente ai sensi del-l’articolo 21 del codice di cui al decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive mo-dificazioni, e sono trasmessi ai competentiuffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersidell’assistenza di un intermediario cuiconferire il potere di rappresentanza al-l’esecuzione dell’adempimento, attraversoil modello uniforme tipizzato con decretodel Ministro dello sviluppo economico,sottoscritto digitalmente dal rappresentatoe allegato alla domanda.

4. L’atto di rappresentanza di cui alcomma 3 può essere rilasciato a tutti isoggetti intermediari, professionisti, asso-ciazioni datoriali o sindacali, agenzie diaffari e di disbrigo di pratiche, comunquedenominati, accreditati presso la cameradi commercio, industria, artigianato eagricoltura (CCIAA) presso cui effettuanol’adempimento, tramite il modello di ac-

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creditamento approvato con decreto delMinistro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l’accreditamento neces-sario ai sensi del comma 4 i soggettirichiedenti non devono essere interdetti,inabilitati o condannati per delitti noncolposi per i quali la legge preveda la penadella reclusione non inferiore, nel minimo,a due anni. In caso di società, associazioniod organismi collettivi, i requisiti devonoessere posseduti dal legale rappresentante,dalla persona preposta all’attività com-merciale e da tutti i soggetti individuatidall’articolo 86, commi 2 e 5, del codicedelle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, e successive mo-dificazioni. Le agenzie per le impresepreviste dall’articolo 38, comma 3, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni, e dal regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 9luglio 2010, n. 159, si reputano accreditatepresso tutte le CCIAA che ricadono nel-l’ambito territoriale per il quale l’agenziaha ottenuto l’accreditamento dal Ministerodello sviluppo economico, ai sensi dell’ar-ticolo 3 del citato regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 159 del 2010. I soggetti che si servonodell’agenzia per le imprese rilasciano l’attodi rappresentanza in forma olografa el’atto è conservato dall’agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualorasia previsto che l’adempimento sia effet-tuato da tutti i membri del collegio, questi,con atto sottoscritto da ciascuno di essicon firma autografa, ai sensi dell’articolo38 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, e successive modificazioni,possono delegare qualsiasi membro delcollegio all’esecuzione dell’adempimentostesso. L’atto di conferimento di rappre-sentanza è trasmesso, in formato otticoinalterabile, firmato digitalmente ai sensidell’articolo 25 del codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, e succes-sive modificazioni, a cura del delegato etrascritto nel registro delle imprese.

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7. Per i contratti di cui al comma 1 delpresente articolo redatti con le modalità dicui all’articolo 36, comma 1-bis, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifi-cazioni, le parti del contratto, in adempi-mento di quanto previsto dal testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,provvedono a liquidare le imposte e arichiedere la registrazione per via telema-tica con contestuale pagamento telematicodelle imposte. Ai fini dell’applicazione del-l’imposta di bollo, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642, si applicano le disposizionipreviste per i corrispondenti atti rogati,ricevuti o autenticati dai notai o da altripubblici ufficiali. Con provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate sonostabiliti i termini e le modalità di esecu-zione per via telematica degli adempimentidi cui al presente comma.

8. All’attuazione del presente articolo leamministrazioni interessate provvedononell’ambito delle risorse umane, finanzia-rie e strumentali disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31.

(Svolgimento di attività professionaliin forma associata).

1. In applicazione dell’articolo 24,comma 1, della legge 7 agosto 1997,n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporticontrattuali intercorsi a decorrere dalladata di entrata in vigore della medesimalegge n. 266 del 1997 tra soggetti privati esocietà di ingegneria, costituite in forma disocietà di capitali di cui ai capi V, VI e VIIdel titolo V del libro quinto del codicecivile, ovvero in forma di società coope-rative di cui al capo I del titolo VI delmedesimo libro quinto del codice civile.

2. Il comma 2 dell’articolo 24 dellalegge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

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CAPO VIII

SERVIZI SANITARI

ART. 32.

(Misure per incrementare la concorrenzanella distribuzione farmaceutica).

1. All’articolo 7 della legge 8 novembre1991, n. 362, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. Sono titolari dell’esercizio dellafarmacia privata le persone fisiche, inconformità alle disposizioni vigenti, le so-cietà di persone, le società di capitali e lesocietà cooperative a responsabilità limi-tata »;

b) al comma 2, il secondo periodo èsoppresso;

c) al comma 3, le parole: « ad uno deisoci » sono sostituite dalle seguenti: « a unfarmacista in possesso del requisito del-l’idoneità previsto dall’articolo 12 dellalegge 2 aprile 1968, n. 475, e successivemodificazioni »;

d) il comma 4-bis è abrogato.

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