XI Congresso Regionale ANÍMO Toscana Firenze · della causalità della colpa per negligenza ed ......

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XI Congresso Regionale ANÍMO Toscana Firenze Sviluppi e possibili novità legislative in tema di responsabilità professionale in campo sanitario. Dott. A. Zagari 21 Ottobre 2016

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XI Congresso Regionale

ANÍMO Toscana

Firenze

Sviluppi e possibili novità legislative in tema

di responsabilità professionale in campo

sanitario.

Dott. A. Zagari

21 Ottobre 2016

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Proposte di legge per limitare la richiesta danni verso i professionisti sanitari- Medicina Difensiva

Novità

Dr. A. Zagari

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Disposizioni in

materia di

responsabilità

professionale del

personale

sanitario

DDL Approvato 28 gennaio 2016, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

(nn. 259, 262, 1312, 1324, 1581, 1769, 1902 e 2155)

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Art. 1. .(Sicurezza delle cure in sanità)

1. La sicurezza delle cure è parte

costitutiva del diritto alla salute ed è

perseguita nell’interesse dell’individuo

e della collettività.

3. Alle attività di prevenzione del rischio

messe in atto dalle aziende sanitarie

pubbliche è tenuto a concorrere tutto il

personale, compresi i liberi professionisti

che vi operano in regime di convenzione

con il Servizio sanitario nazionale

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Art. 4.

Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono

disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito

internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati

nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito

dell’esercizio della funzione di monitoraggio,

prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk

management)

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Art-5 Gli esercenti le professioni sanitarie, …si attengono, salve le

specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e

alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società

scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con

decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente

legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee

guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto superiore di

sanità.

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Per essere valide quindi le linee guida debbono:

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Cosa sono i protocolli ?

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in linea di massima, il sanitario, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver seguito le linee guida (specifiche per il sottogruppo cui apparteneva il paziente), deve dimostrare che il caso del paziente rientrava tra quelli considerati dalle linee guida prescelte e applicate (o dal sottogruppo considerato), ovvero, in caso di anomalie o specificità, dimostrare la loro irrilevanza ai fini del trattamento, oppure dimostrare di averne tenuto debitamente conto, adeguando le linee guida al caso di specie

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Non si può, trascurare che l'elaborazione delle linee guida

può tener conto di esigenze estranee al bene protetto dalla

norma incriminatrice e può assumere il ruolo di scudo della

cosiddetta medicina difensiva, nel senso che il sanitario può essere indotto ad attenervisi comunque nella prospettiva di garantirsi l'impunità. Da ciò discende, da un lato, che l'adeguamento del sanitario alle linee guida può non essere sufficiente, come conferma il tenore letterale della L. n. 189 del 2012, art. 3, ad escludere la colpa, e, per altro verso, che il giudizio di responsabilità colposa fondato sul paradigma normativo dell'art. 43 c.p., esige che vengano presi in considerazione elementi ulteriori, segnatamente i profili della causalità della colpa per negligenza ed imprudenza, rispetto alla mera violazione di regole cautelari

Cassazione penale sez. IV 05/11/2013 N. 18430

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Raccomandazioni di comportamento

clinico, dettate dalla migliore scienza

medica, che vanno adeguate alla

peculiarità del caso specifico

LINEE GUIDA ACCREDITATE

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Art. 6.(Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria)

Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali

in ambito sanitario).

L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della

propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione

personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli

589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) solo in caso

di colpa grave.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa

grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono

rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le

raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e

pubblicate ai sensi di legge». 13

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» La Suprema Corte ha osservato che nel caso specifico trattandosi di colpa per negligenza ed imprudenza , non può trovare applicazione la disciplina più favorevole introdotta con la Legge 189 del 2012 che limita la responsabilità in caso di colpa lieve.

» La disposizione obbliga infatti a distinguere tra colpa lieve e colpa grave solo limitatamente ai casi in cui si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi è possibile escludere la responsabilità penale laddove venga accertato il rispetto delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Tale norma tuttavia non può riguardare ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza in quanto le linee guida contengono solo regole di perizia

» Corte di Cassazione penale, sezione IV – Sentenza 11493 dell’11 marzo 2013

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Art. 7. (Responsabilità della struttura e dell’esercente la

professione sanitaria per inadempimento della prestazione

sanitaria)

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,

nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di

esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e

ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi

degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte

dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni

sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in

regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché

attraverso la telemedicina.

3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2

risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice

civile.

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Art. 9. Azione di rivalsa

1. L’azione di rivalsa : solo in caso di dolo o colpa grave

2. Condizione di proponibilità : «soltanto successivamente al risarcimento

avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale»

3. Decadenza . Entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo giudiziale o

dal pagamento stragiudiziale

4. La decisione resa in assenza del sanitario NON fa stato nel giudizio di

rivalsa e la transazione è inopponibile allo stesso

5. Giurisdizione esclusiva del giudice ordinario anche per struttura pubblica

6. Misura massima della rivalsa : triplo della retribuzione lorda

L’azione di rivalsa da parte della corte dei conti

c’è solo nel caso in cui la Azienda Sanitaria

abbia pagato con costi a suo carico

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Art. 10. (Obbligo di assicurazione)

1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, devono essere provvisti di

copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità

civile verso terzi

2. Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di

fuori di un’azienda, struttura o ente obbligo di assicurazione …

3. Al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa di cui all’articolo 9, ciascun

esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del

Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati provvede alla stipula,

con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione.

(obbligo assicurazione per la colpa grave per i dipendenti pubblici)

4. Le aziende, le strutture rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio

sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura

assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le

altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

6. Con Decreto, previa consultazione portatori interesse, sono determinati i

requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli

esercenti le professioni sanitarie.

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Art. 11. .(Estensione della garanzia assicurativa) 1. La garanzia assicurativa è estesa cinque anni successivi alla scadenza del

contratto assicurativo.

In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa

deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di

risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi

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Art. 12. (Azione diretta del soggetto danneggiato)

il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa

di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, struttura o

ente.

Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione dell’azienda, struttura o

ente a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l’azienda, la struttura o

l’ente medesimo; nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione

dell’esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte

necessario l’esercente la professione sanitaria.

L’impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della

struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è

soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda

sanitaria, la struttura, l’ente assicurato o l’esercente la professione sanitaria.

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Art. 13. Obbligo di comunicazione, entro 10 giorni della

notifica dell’atto introduttivo, all’esercente la professione sanitaria del

giudizio basato sulla sua responsabilità

Le strutture sanitarie e sociosanitarie …

comunicano all’esercente la professione sanitaria

l’instaurazione del giudizio promosso nei

loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni

dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo,

mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con

avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del

giudizio.

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Art. 15. (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di

parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria)

Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi

ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la

valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità

giudiziaria affida l’espletamento della consulenza

tecnica e della perizia a un medico specializzato in

medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e

pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i

soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico

procedimento o in altri connessi.

Gli albi dei consulenti … devono essere aggiornati con cadenza almeno

quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medicolegale, un’idonea e

adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area

sanitaria, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina

interessata nel procedimento

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Art. 16. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di

responsabilità professionale del personale sanitario)

«I verbali e gli atti conseguenti all’attività di

gestione del rischio clinico non possono

essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di

procedimenti giudiziari.».

Risk manager competenze : in medicina legale

ovvero da personale dipendente con adeguata

formazione e comprovata esperienza almeno

triennale nel settore». 22

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Le competenze dell’Infermiere

Codice deontologico art 13

L’infermiere assume responsabilità in base al livello di

competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla

consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta

consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a

disposizione della comunità professionale.

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1930

Tribunale di Pavia

“non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell'eseguire, legalmente autorizzato,

delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la

paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica".

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1980 Tribunale di Bolzano

Il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull'operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione

di farmaci e l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a

controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte.

Tribunale di Bolzano, sentenza 3 marzo 1980, in Rivista italiana di medicina legale, 605,

1983.

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Dr A. Zagari

2008 Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull’autore dell’aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di avere agito con negligenza, perchè se è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano

irrequietezza. - Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008

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Autorità: Tribunale Milano sez. IX 04/10/2011 n. Omicidio colposo - Colpa professionale - Infermiere professionale - Mancata esecuzione di controlli e accertamenti ai fini di una corretta prospettazione della situazione del paziente al medico - Sussistenza del reato. In tema di colpa professionale da parte dei sanitari, nella specie due

infermieri professionali, l'errore di valutazione della situazione, la cui considerazione rientra nelle loro competenze, si

configura non solo quando i dati non vengono considerati nella loro entità o non si addivenga a doverosi confronti con i medici, ma anche quando si ometta di eseguire controlli e accertamenti necessari ai fini di una corretta prospettazione della situazione del paziente al medico e della conseguente predisposizione degli interventi utili. Fonti: Foro ambrosiano 2011, 3-4, 286

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Cassazione penale sez. IV 10/12/2014 n. 2192 L'infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, avendo egli il dovere di attendere all'attività di somministrazione

dei farmaci in modo non meccanicistico ma collaborativo con il personale

medico orientato in termini critici, al fine non di sindacare l'operato del medico bensì per richiamarne l'attenzione su errori percepiti ovvero per condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita. (In applicazione del principio la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo dell'infermiere professionale, con funzioni di caposala, il quale aveva somministrato un antibiotico benché dalla cartella clinica ne risultasse la chiara incompatibilità con l'allergia del paziente, della quale l'imputato era già ben a conoscenza per ragioni di servizio). Fonti: CED Cassazione penale 2015

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questa Sezione - che ha già avuto modo di individuare in capo all'infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico (cfr., ad es. sent. n. 9638 del 2/3/2000, Troiano ed altri, Rv. 217477) - più di recente (cfr. sent. n. 24573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri) ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell'autonoma professionalità dell'infermiere ("soggetto che ... svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo ... onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico"), che va oggi considerato non più "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario". Autorità: Cassazione penale sez. IV Data: 03/12/2015 n. 2541 Classificazioni: APPELLO PENALE - In genere

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1980 Tribunale di Bolzano

Il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull'operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione

di farmaci e l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a

controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte.

Tribunale di Bolzano, sentenza 3 marzo 1980, in Rivista italiana di medicina legale, 605,

1983.

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2008 Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull’autore dell’aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di avere agito con negligenza, perchè se è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano

irrequietezza. - Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008

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Autorità: Tribunale Milano sez. IX 04/10/2011 n. Omicidio colposo - Colpa professionale - Infermiere professionale - Mancata esecuzione di controlli e accertamenti ai fini di una corretta prospettazione della situazione del paziente al medico - Sussistenza del reato. In tema di colpa professionale da parte dei sanitari, nella specie due

infermieri professionali, l'errore di valutazione della situazione, la cui considerazione rientra nelle loro competenze, si

configura non solo quando i dati non vengono considerati nella loro entità o non si addivenga a doverosi confronti con i medici, ma anche quando si ometta di eseguire controlli e accertamenti necessari ai fini di una corretta prospettazione della situazione del paziente al medico e della conseguente predisposizione degli interventi utili. Fonti: Foro ambrosiano 2011, 3-4, 286

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Cassazione penale sez. IV 10/12/2014 n. 2192 L'infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, avendo egli il dovere di attendere all'attività di somministrazione

dei farmaci in modo non meccanicistico ma collaborativo con il personale

medico orientato in termini critici, al fine non di sindacare l'operato del medico bensì per richiamarne l'attenzione su errori percepiti ovvero per condividere gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita. (In applicazione del principio la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna per omicidio colposo dell'infermiere professionale, con funzioni di caposala, il quale aveva somministrato un antibiotico benché dalla cartella clinica ne risultasse la chiara incompatibilità con l'allergia del paziente, della quale l'imputato era già ben a conoscenza per ragioni di servizio). Fonti: CED Cassazione penale 2015

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questa Sezione - che ha già avuto modo di individuare in capo all'infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico (cfr., ad es. sent. n. 9638 del 2/3/2000, Troiano ed altri, Rv. 217477) - più di recente (cfr. sent. n. 24573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri) ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell'autonoma professionalità dell'infermiere ("soggetto che ... svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo ... onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico"), che va oggi considerato non più "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario". Autorità: Cassazione penale sez. IV Data: 03/12/2015 n. 2541 Classificazioni: APPELLO PENALE - In genere

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IL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla possibilità di

essere chiamati a rispondere davanti ad un giudicante di una condotta

professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e

colpevolezza.

In ragione della norma violata ci può essere:

Øresponsabilità penale

Øresponsabilità Civile

Øresponsabilità amministrativa

Øresponsabilità disciplinare

Øresponsabilità deontologica-disciplinare

ØResponsabilità dirigenziale

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1. Agenas- “Indagine sui modelli regionali di gestione sinistri e polizze”, Monitor, 34, XII, 34, 2013

2. •A. Zagari - Guida all'esercizio della professione di infermiere, edita da C.G. Edizioni Medico

Scientifiche 2014 (Capitoli n. 7-8 La responsabilità professionale)

3. Rapporto mappatura rischio sistema sanitario regionale Lombardo undicesima edizione anno

2014 – sito regione Lombardia

4. Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero - SDO 2012, realizzato dall'Ufficio VI della

Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute

5. G. Forti - M. Catino - F. D'Alessandro - C. Mazzucato - G. Varraso (a cura di), "Il problema della

medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell'ambito

dell'attività sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico", Edizioni ETS, Pisa, 2010

(ISBN: 9788846725943)

6. Relazione Audizione del Presidente ANIA c/o commissione 12ª (Igiene e Sanità) SENATO

DELLA REPUBBLICA Roma, 31 marzo 2016

7. Padovan M, Pagiusco G. Linee guida per l’inserimento di nuove prestazioni nella pratica

infermieristica Riv Diritto Professioni Sanitarie, 2000; 3(1): 22-27

8. Diapositive e documenti Studio Legale Salsone Monza

Bibliografia

Sito: Infermieristica e Diritto

https://sites.google.com/site/infermieristicaediritto/

[email protected]

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