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LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL TRASPORTO STRADALE DI MERCI

Ai sensi dell’art. 1693 c.c. “Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. (…)”. L’articolo in esame pone una presunzione di responsabilità in capo al vettore. L’evoluzione giurisprudenziale in materia ha condotto ad interpretazioni rigorose, giungendo, ad esempio, ad escludere la sussistenza del caso fortuito in ipotesi di rapina, la quale “non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando (…) le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile” (Cass. civ. Sez. III, 21-04-2010, n. 9439). Con riferimento ai criteri di limitazione della responsabilità vettoriale,l’art. 1696 stabilisce che la stessa: per quanto riguarda i trasporti eseguiti in ambito nazionale, “non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata”;

per quanto riguarda i trasporti eseguiti in ambito internazionale su strada, non può superare la misura di 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata (Convenzione per il trasporto stradale di merci – CMR –Convention des Marchandises par Route), 1956, ratificata nel 1960.

Tali limitazioni di responsabilità non trovano, tuttavia, applicazione “ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”.

DISTINZIONE TRA LE FIGURE DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIEREAi sensi dell’art.. 1737 c.c. “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.”. Occorre, pertanto, di volta in volta, stabilire se l’operatore abbia assunto unicamente obbligazioni riconducibili al contratto di spedizione, ovvero se abbia (anche) assunto l’obbligazione tipica del contratto di trasporto, avente ad oggetto il trasferimento di cose da un luogo ad un altro, per poi, a sua volta, affidare tale incarico ad un sub-vettore. Solo in tale seconda ipotesi, infatti, potrà trovare applicazione, nei confronti dell’operatore in questione, la sopra descritta disciplina in materia di responsabilità vettoriale. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c. viene riconosciuta al vettore la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sui beni trasportati al fine di soddisfare, mediante vendita coattiva dei medesimi, i crediti maturati in ragione dell’esecuzione di servizi di trasporto.

PRESCRIZIONE DEI DIRITTIL’art. 2951 c.c. prevede che:  “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto

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mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione (…)”

ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER CONTO TERZIAttraverso la L. 298/1974 si è provveduto all’istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui requisiti di iscrizione sono oggi individuati dal D.Lgs. n. 395/2000 (onorabilità, capacità finanziaria, idoneità professionale). L’art. 26 della L. 298/1974 sanziona l’esercizio abusivo dell’autotrasporto di cose per conto di terzi con una  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e la “sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”.Il settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi è stato riformato dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, l’art. 6 prevede che “il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (…) . ELEMENTI ESSENZIALI DEI CONTRATTI STIPULATI IN FORMA SCRITTA SONO:

1. a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;2. b) numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose

per conto di terzi;3. c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni

contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;4. d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;5. e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della

stessa al destinatario;6. f) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ CONDIVISAUno dei principi cardine introdotti dal D.Lgs. n. 286/2005 è quello relativo alla responsabilità condivisa di tutti i soggetti della filiera del trasporto in caso di violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita.Nel ribadire la responsabilità del vettore, tenuto a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari a tutela della circolazione stradale e della sicurezza sociale, l’art. 7 del D. Lgs. 286/2005 introduce alcune ipotesi di responsabilità condivisa dei soggetti della filiera del trasporto, con particolare riferimento:

alla responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce per l’ipotesi di affidamento del servizio di autotrasporto ad un trasportatore abusivo (comma 2);

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alla responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce per l’ipotesi di violazione da parte del conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale (es. sagoma e massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli,  trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi, durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

 LA SCHEDA DI TRASPORTOIl  D.Lgs. n. 286/2005, e il D.Lgs. n. 214/2008, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, hanno istituito la scheda di trasporto.L’articolo 7 bis del286/2005 pone a carico del committente l’obbligo della compilazione della scheda di trasporto, che deve essere conservata a cura del vettore, a bordo del veicolo, ed esibita in caso di controllo stradale. La scheda di trasporto deve contenere:

1) i dati relativi al vettore (denominazione, sede legale, partita Iva e numero iscrizione all’Albo degli autotrasportatori);2)i dati relativi al committente, al caricatore e al proprietario della merce (denominazione, sede legale e partita Iva);3) i dati relativi alla merce trasportata (tipologia, quantità / peso e luoghi di carico e scarico);4) eventuali dichiarazioni esplicative da inserire qualora non fosse possibile indicare il nominativo del proprietario della merce;5) osservazioni varie da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie relativamente ad es. al luogo di scarico, alla tipologia e alla quantità della merce;6) eventuali istruzioni fornite  al vettore da parte del committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;7) luogo e data di compilazione, con eventuale indicazione dei dati del soggetto che sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente.La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta, o da documentazione equipollente (lettera di vettura internazionale CMR;  documenti doganali; …etc.)L’assenza a bordo del veicolo della scheda di trasporto ovvero della documentazione equipollente, o della  incompleta o non veritiera compilazione della stessa comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria .

IL CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO DI MERCIIl trasporto aereo di cose è un contratto consensuale con cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro. Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica.A.W.B. (air waybill) è la lettera di vettura del trasporto aereo, si tratta di un documento non negoziabile e non rappresentativo della merce che attesta la stipulazione del contratto di trasporto aereo.

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Fonti normative sono la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale (entrata in vigore in Italia in data 28 giugno 2004) e la Convenzione di Varsaviadel 12 ottobre 1929 ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 841 del 1932.Il diritto interno si è ispirato per molti aspetti alla Convenzione di Varsavia stabilendo la sua disciplina negli articoli 940 – 949 del codice della navigazione per il trasporto di persone ed artt. 950-954 per il trasporto di merci.  Nel 2005 – 2006 con i due decreti legislativi 9 maggio 2005 n. 96 e 15 marzo 2006 n. 151 si riforma completamente il sistema di diritto interno rimandando completamente alla disciplina comunitaria ed internazionale per quanto concerne la responsabilità.

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO NEL TRASPORTO DI COSE:Sono a carico del vettore aereo i danni derivanti da colpa propria o da “colpa grave” propria o dell’equipaggio o degli addetti alla movimentazione merci. Il vettore non è responsabile se dimostra di avere preso tutte le misure, necessarie e possibili secondo la normale diligenza e perizia per evitare la perdita, l’avaria o il ritardo. Vi è un limite di risarcimento del vettore aereo per ogni unità di carico o  per kg di merce caricata. Non è possibile l’esonero per dolo o colpa grave personale del vettore. Tale disciplina è derogabile solo in favore del caricatore.Sono invece a carico del caricatore (mittente) i danni derivanti da caso fortuito, forza maggiore, colpa propria o dei dipendenti, colpa lieve del vettore, causa ignota.Per il trasporto aereo il documento probatorio del ricevimento delle merci da trasportare consiste nella richiesta del mittente al vettore di una lettera di trasporto aereo . La lettera di vettura aerea, nota anche con il nome in lingua inglese Air Waybill (AWB), è il documento tipico del trasporto merci a mezzo aereo che viene emessa per merci caricate sia su aerei esclusivamente addetti al carico merci (all- Cargo o Freighters) sia entro le stive di aerei addetti al traffico passeggeri.Il mittente o, per esso, il caricatore (shipper) redigono in triplice originale l’apposito formulario della lettera di vettura ed il vettore (carrier), presa in consegna la merce, completa il documento nelle parti di sua competenza. Dei tre originali il primo porta l’indicazione “per il vettore” ed è firmato dal mittente, il secondo porta l’indicazione “per il destinatario” ed è firmato dal vettore e dal mittente ed accompagna la merce, il terzo infine porta l’indicazione “per il caricatore(mittente) ” ed è firmato dal vettore e consegnato al mittente dopo la presa in consegna delle merci.

CONTENUTO DELLA LETTERA DI VETTURA AEREALa lettera di vettura, il cui codice di numerazione è standardizzato in 3 + 8 cifre (le prime 3 rappresentanti il codice della compagnia aerea che la emette e le successive un numero univoco) deve contenere le seguenti indicazioni:

Nome e domicilio del vettore Nome e domicilio del mittente Luogo di destinazione e, se nominativa, nome e domicilio del destinatario La natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero, il peso

e le dimensioni dei colli e le marche che li contrassegnano,

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Lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi il luogo e la data di carico, il prezzo del trasporto, la data ed il luogo di pagamento, nonché il soggetto che deve

eseguirlo, il prezzo della merce e l’ammontare delle spese (se il trasporto è fatto contro-

assegno) l’eventuale valore dichiarato; i documenti consegnati al vettore in accompagnamento della merce, la durata del trasporto e la via da seguire; l’indicazione se trattasi di merci pericolose nonché tutte le indicazioni specifiche della

pericolosità stessa.

VALORE LEGALE DELLA LETTERA DI VETTURA AEREAPer la legge italiana l’originale, di pertinenza del caricatore,  (For the Shipper) è un titolo rappresentativo trasmissibile mediante girata che dà al legittimo possessore la disponibilità della merce.In realtà, in base agli accordi IATA la lettera di vettura è solo un documento che comprova la conclusione del contratto di spedizione o di trasporto, la ricezione delle merci da parte del vettore e le condizioni di trasporto ma NON è un documento rappresentativo.Di fatto – per evidenti peculiarità del trasporto aereo – allo scalo di arrivo la compagnia aerea consegna la merce al destinatario indicato sulla lettera di vettura senza necessità di presentazione del terzo originale. Il progresso del trasporto aereo ha reso la lettera di trasporto aereo (L.T.A.) uno dei documenti di trasporto al giorno d’oggi più diffusi. Come gli altri settori del trasporto aereo, anche quello relativo alla documentazione sta facendo notevoli passi avanti grazie ai progressi dell’elettronica e dell’informatica. Grazie ad essi si sta diffondendo la emissione computerizzata della L.T.A.

TRASPORTO AEREO DI MERCI PERICOLOSELa Convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago (1944)  prevede nell’annesso ICAO 18 norme speciali per il trasporto di merci pericolose.Sono previste regole severe per mittente, equipaggio, operatore aereo. Il mittente è responsabile dell’imballaggio, etichettatura e consegna al vettore del documento di trasporto. L’operatore aereo deve effettuare controlli. Il reg. 2320/2002 ha imposto per motivi di sicurezza controlli e certificazioni a carico del mittente, spedizionieri e vettori. L’ENAC è l’autorità competente al coordinamento, controllo e verifica delle misure. Tale Ente prevede un programma nazionale di sicurezza.  Un comitato interministeriale deve redigere la scheda n.3che prevede una serie di controlli da effettuare relativamente alla vigilanza, sicurezza, trasporto merci. La scheda 3 tende a responsabilizzare tutti gli operatori per scongiurare il pericolo di nuovi attentati e per aumentare la sicurezza nell’Aviazione civile.Dal 2003 tutti gli aeroporti della comunità possono essere ispezionati da funzionari della Commissione europea. Le procedure di verifica delle merci trasportate sono affidate a 2 figure:

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1. L’agente regolamentato2. Il mittente conosciuto

Sono agenti regolamentati, certificati dall’ENAC, gli spedizionieri che si impegnano ad accettare spedizioni.Il mittente conosciuto deve sottoscrivere una dichiarazione che assicura che le merci siano confezionate in luoghi sicuri, trattate da personale fidato e al riparo da accessi non autorizzati.

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