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FEDERAZIONE GILDA-UNAMS Segreteria Provinciale di Trieste Passo Goldoni, 2 - 34122 Trieste tel. 040 3476356 – fax 040 7600854 – e-mail [email protected] Trieste, 15 ottobre 2017 Ai Dirigenti scolastici alle RSU e ai Docenti delle scuole di TRIESTE Oggetto : formazione in materia di sicurezza La scrivente organizzazione sindacale, informata degli ordini di servizio impartiti da alcuni Dirigenti scolastici di Trieste concernenti l’obbligatorietà della formazione in materia di sicurezza nella scuola, valutata come luogo di lavoro a rischio medio, apprezza l’iniziativa programmata. Nel contempo osserva che non si è proceduto con soluzioni interne per inquadrare la formazione nel rispetto della normativa che prescrive espressamente che la formazione dei lavoratori debba avvenire durante l’orario di lavoro e che non possa comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.Lgs n.81 e successivi accordi Stato-Regioni del 12/12/2011 e 27/07/2012). Lo stesso art. 64 del CCNL in vigore stabilisce che “la formazione dei docenti avvenga, ordinariamente, fuori dell’orario di insegnamento” e che la partecipazione a iniziative di formazione sia “considerata quale servizio a tutti gli effetti”.

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Trieste, 15 ottobre 2017

Ai Dirigenti scolastici

alle RSU

e ai Docentidelle scuole di TRIESTE

Oggetto: formazione in materia di sicurezza

La scrivente organizzazione sindacale, informata degli ordini di servizio impartiti da alcuni

Dirigenti scolastici di Trieste concernenti l’obbligatorietà della formazione in materia di sicurezza

nella scuola, valutata come luogo di lavoro a rischio medio, apprezza l’iniziativa programmata.

Nel contempo osserva che non si è proceduto con soluzioni interne per inquadrare la formazione

nel rispetto della normativa che prescrive espressamente che la formazione dei lavoratori debba

avvenire durante l’orario di lavoro e che non possa comportare oneri economici a carico dei

lavoratori (art. 37, comma 12 del D.Lgs n.81 e successivi accordi Stato-Regioni del 12/12/2011 e

27/07/2012).

Lo stesso art. 64 del CCNL in vigore stabilisce che “la formazione dei docenti avvenga,

ordinariamente, fuori dell’orario di insegnamento” e che la partecipazione a iniziative di formazione

sia “considerata quale servizio a tutti gli effetti”.

L’art. 6, comma 2, lettera k) dello stesso CCNL prevede l’informazione (anche se non più la

contrattazione dopo il D.L.vo 150/2009) sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza, sia

alla RSU dell’Istituto sia alle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale e non sempre ciò è

avvenuto.

Il buon esito della mediazione – come raccomandato in una Circolare del 7 marzo 2013 dal

Direttore Regionale di allora – deve garantire la formazione/informazione ai lavoratori a

salvaguardia della loro ed altrui salute, ma deve anche creare un clima positivo affinché sia

rafforzato il concetto di educazione alla salute ed alla sicurezza.

Andrebbe concretamente offerta dai Dirigenti scolastici, pertanto, la suddetta partecipazione al

percorso on-line direttamente a scuola, con gli strumenti informatici messi a disposizione, in

alternativa ad attività collegali già programmate nel Piano delle deliberato dal Collegio dei Docenti

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(art. 29 comma 3 del CCNL), proprio per evitare oneri economici per i lavoratori con spese

personali e per assolvere all’impegno in orario di lavoro.

Quale residua possibilità si potrebbe stabilire l’ipotesi di un “recupero” delle ore di formazione

già realizzate fuori dell’orario di lavoro, tanto più che sarà facile documentare l’attività sulla

piattaforma, in quanto utile alla relativa certificazione.

Con tali modalità di attuazione della normativa si eviterebbe un contenzioso (sempre possibile

nel caso di obbligo ad un lavoro non retribuito) ed il danno erariale che ne conseguirebbe.

Si ringrazia e si coglie l’occasione per inviare cordali saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE(Giuliana Bagliani)