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IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO Testo approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’ 21.12.2018 Visto il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07. Premesso che sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati: Allegato n. 1 Regolamento di Disciplina Allegato n. 2 Regolamento sulle assenze, ritardi, uscite, spostamenti Allegato n. 3 Regolamento sulla vigilanza degli alunni Allegato n. 4 Regolamento sul divieto del fumo Allegato n. 5 Regolamento sull’uso dei cellulari Allegato n. 6 Regolamento uso dei parcheggi esterni Allegato n. 7 Regolamento assemblee studentesche Allegato n. 8 Regolamento sulle tasse scolastiche Allegato n.9 Regolamento Viaggi di istruzione, Visite guidate e Scambi Culturali Allegato n.10 Regolamento Palestra Allegato n.11 Regolamento per l’Attività negoziale acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture

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IL REGOLAMENTO DI ISTITUTOTesto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’ 21.12.2018

Visto il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR235/07.

Premesso che sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:Allegato n. 1 Regolamento di DisciplinaAllegato n. 2 Regolamento sulle assenze, ritardi, uscite, spostamentiAllegato n. 3 Regolamento sulla vigilanza degli alunniAllegato n. 4 Regolamento sul divieto del fumo Allegato n. 5 Regolamento sull’uso dei cellulari Allegato n. 6 Regolamento uso dei parcheggi esterni Allegato n. 7 Regolamento assemblee studentesche Allegato n. 8 Regolamento sulle tasse scolasticheAllegato n.9 Regolamento Viaggi di istruzione, Visite guidate e Scambi CulturaliAllegato n.10 Regolamento PalestraAllegato n.11 Regolamento per l’Attività negoziale acquisizione in economia di lavori,

servizi e forniture

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INDICE

Titolo Articolo Titolazione Pagina Sostituito da allegatoo riferimenti

I Finalità del Regolamento di Istituto

II

Alunni: Disposizioni generaliArt. 1 Domanda di ammissioneArt. 2 Frequenza Vedi

Allegato B al POF: Tabella dei Criteri per l’attribuzione del Voto di Condotta

Regolamento applicativoLimite di Assenze

Regolamento di disciplina

Regolamento sulle assenze, ritardi e uscite anticipate

Art. 3 Comportamento degli alunni in entrata e in uscita dalla scuola

Art. 4 Rispetto dell’ambiente scolastico e dellasalute

Art. 5 Relazioni con il personale della scuola e con icompagni

Art. 6 Comportamento degli studenti durante leattività scolastiche

Art. 7 RitardiArt. 8 Entrate posticipate e uscite anticipateArt. 9 Assenze e giustificazioni

Art. 10 Assenze collettive o di gruppoArt. 11 AbbigliamentoArt. 12 Custodia degli oggettiArt. 13 Accesso: porte di entrata e d’uscitaArt. 14 Accesso alle aule speciali ed alla palestraArt. 15 Spazi comuniArt. 16 Parcheggio Regolamento uso dei

parcheggiArt. 17 Divieto di fumare Regolamento Divieto di

fumo

III

Rapporti Scuola - FamigliaArt. 18 Apertura ai contributi delle componenti

scolasticheArt. 19 PartecipazioneArt. 20 ColloquiArt. 21 Comunicazioni

IV

Uso dei locali e delle attrezzaturescolastiche

Art. 22 Attrezzature scolasticheArt. 23 Convenzioni ed utilizzazioni degli spazi

scolastici e dei laboratori da parte di Enti edAssociazioni esterne alla scuola

V

Organizzazione delle attività scolasticheArt. 24 Calendario ScolasticoArt. 25 Orario delle LezioniArt. 26 Tasse scolastiche e contributo volontario Regolamento Tasse

scolastiche e Contributo diIstituto

Art. 27 Vigilanza sugli alunni Regolamento di VigilanzaArt. 28 Insegnamento della Religione CattolicaArt. 29 Piano di evacuazione

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Art. 30 InformazioneArt. 31 Presenza a scuola di persone estraneeArt. 32 Dovere di comunicazione delle riunioni

VIDisposizioni relative alla Vigilanza deglialunni

Gli artt. da 33 a 49 sono stati sostituiti da Regolamento per l’Organizzazione e la Gestione dellaVigilanza degli Alunni – Allegato n. 3

VII

Le AssembleeGli artt. da 46 a 49 sono stati sostituiti da Regolamento delle assemblee studentesche – Allegato n. 8

Art. 50 Le Assemblee dei GenitoriArt. 51 Le Assemblee Sindacali e/o sciopero del

personaleVIII Attrezzature Tecnico-Scientifiche e

Sportive – Dotazione libraria e sussidi didattici

Art. 52 GestioneArt. 53 DanniArt. 54 I Direttori di LaboratorioArt. 55 Regolamento dei Laboratori

IX

Funzionamento e Gestione dellaBiblioteca

Art. 56 Attività della bibliotecaArt. 57 Docenti ResponsabiliArt. 58 Accesso alla bibliotecaArt. 59 Cura dei testi e obbligo di risarcimentoArt. 60 Relazione sulle strutture e sul funzionamento

della bibliotecaArt. 61 Acquisti per la bibliotecaArt. 62 Chiave di accesso alla bibliotecaArt. 63 Divieto di fumo e di rumoreArt. 64 Patrimonio bibliograficoArt. 65 Regolamento biblioteca ed annessi

X InternetArt. 66 Collegamenti alla rete

XI PalestreGli artt. da 67 a 70 sono stati sostituiti da Regolamento Palestre – Allegato n. 11

XII Norme per lo studenteL’art. 70 “Norme dello studente” rientra nel Regolamento Palestre – Allegato n. 11

XIIIRegolamento Autobus

Art. 71 Regolamento utilizzazione dell’Autobus dellascuola

XIV Uscite, visite guidate e viaggi diistruzione

Gli artt. da 72 a 84 sono stati sostituiti da Regolamento Viaggi di Istruzione, Visite Guidate eScambi Culturali – Allegato n. 10

XV Diritti e Doveri degli StudentiArt. 85 Diritti degli studenti Patto Educativo di

CorresponsabilitàArt. 86 Diritto all’apprendimentoArt. 87 Patto formativo

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Art. 88 Diritto all’informazioneArt. 89 Doveri dello studente

XVI Norme generali Regolamento diDisciplina

Gli artt. da 90 a 100 sono stati sostituiti da Regolamento di Disciplina – Allegato n. 1XVII Procedimento per l’irrogazione delle

sanzioni disciplinariGli artt. da 101 a 104 sono stati sostituiti da Regolamento di Disciplina – Allegato n. 1

XVIII Consiglio di GaranziaGli artt. da 105 a 107 sono stati sostituiti da Regolamento di Disciplina – Allegato n. 1

XIX

Funzionamento degli Organi CollegialiArt. 108 Gli Organi CollegialiArt. 109 Convocazione degli Organi CollegialiArt. 110 Programmazione delle attivitàArt. 111 Coordinamento tra gli Organi CollegialiArt. 112 Organi Collegiali di durata annualeArt. 113 Consiglio di ClasseArt. 114 Collegio dei DocentiArt. 115 I DipartimentiArt. 116 Insediamento del Consiglio di IstitutoArt. 117 Convocazione del Consiglio di IstitutoArt. 118 Attribuzioni del Consiglio di IstitutoArt. 119 Relazione annualeArt. 120 Funzione del Presidente del Consiglio di

IstitutoArt. 121 Il Segretario del Consiglio di IstitutoArt. 122 Dovere di consultazione e di informazioneArt. 123 Pubblicità degli atti del Consiglio di IstitutoArt. 124 Commissioni di studioArt. 125 Giunta EsecutivaArt. 126 Funzioni della Giunta EsecutivaArt. 127 Poteri della Giunta EsecutivaArt. 128 Presidente della Giunta EsecutivaArt. 129 Convocazione della Giunta EsecutivaArt. 130 Il Comitato di valutazione dei docentiArt. 131 La Commissione ElettoraleArt. 132 Attribuzione della Commissione Elettorale

XX

Personale DocenteArt. 133 Funzione DocenteArt. 134 Obblighi di servizio del DocenteArt. 135 Verifica dei presenti e giustificazione delle

assenzeArt. 136 Doveri in generaleArt. 137 Doveri di Vigilanza Regolamento sulla vigilanza

degli alunniArt. 138 Programmazione e programmi svoltiArt. 139 Attività lavorativa extra scolasticaArt. 140 Completamento dell’orario di cattedraArt. 141 Disponibilità per ore di insegnamento

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supplementariArt. 142 Registrazione delle ore a disposizioneArt. 143 Valutabilità dell’inosservanza dei doveri

XX bis

NUOVO Personale Docente – periodo diformazione e di prova

Legge 107/2015

Quadro normativo di riferimentoDestinatari al periodo di formazione e diprovaServizi utili per il periodo di formazione e diprovaAdempimenti della scuolaI compiti del tutor del docente neo immessoLe attività del docente neo immessoIl Comitato di Valutazione

XXI

Personale Amministrativo, Tecnico eAusiliario

Art. 144 Direttore dei Servizi Generali e AmministrativiArt. 145 Assistente TecnicoArt. 146 Assistente AmministrativoArt. 147 Collaboratore Scolastico

XXII Accesso ai documenti amministrativiArt. 148 Norme generaliArt. 149 Diritto di accessoArt. 150 Tutela della riservatezza delle personeArt. 151 ResponsabileArt. 152 Soggetto richiedenteArt. 153 Tempi per soddisfare le richiesteArt. 154 Richiesta d’accessoArt. 155 Accoglimento della richiestaArt. 156 Rifiuto dell’accessoArt. 157 Differimento dell’accessoArt. 158 Limitazione all’accessoArt. 159 Esame dei documentiArt. 160 Estrazione di copiaArt. 161 Invio di copie di documenti a domicilioArt. 162 Spese di riproduzioneArt. 163 Documenti accessibili e documenti negati

all’accessoArt. 164 Rapporti informativiArt. 165 Atto oggetto di ricorso amministrativo o

giurisdizionaleArt. 166 Provvedimenti disciplinariArt. 167 Atti di valutazioneArt. 168 Atti e verbali di adunanze degli Organi

CollegialiArt. 169 Atti organizzatori e relativi al personale

XXIII Attività negozialeL’intero Titolo è stato sostituito dal Regolamento per l’attività negoziale el’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture – Vedi allegato n. 12

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XXIVRegolamento del Fondo di minute spese

L’intero Titolo è stato sostituito dal Regolamento per l’attività negoziale e l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture – Vedi allegato n. 12

XXV Regolamento dei siti informatici da partedi soggetti terzi

XXVI Regolamento di utilizzazione dei beni edei locali scolastici da parte di soggetti terzi

XXVII Contratti di prestazione d’operaL’intero Titolo è stato sostituito dal Regolamento per l’attività negoziale e l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture – Vedi allegato n. 12

XXVIII Disposizioni finaliArt. 226 Adozione del RegolamentoArt. 227 Dovere di osservanza e validità

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TITOLO I - Finalità del Regolamento di Istituto

Premessa1. Il regolamento d’Istituto comprende le norme relative:

- alla vigilanza sugli alunni;- al comportamento degli alunni,- alla regolamentazione dei ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;- all’uso degli spazi;- all’uso e alla conservazione delle strutture e delle dotazioni.

2. Esso sarà inserito nel sito web della Scuola.

TITOLO II – Alunni: Disposizioni generali

Art. 1 - Comportamento degli alunni in entrata e in uscita dalla scuola1. All’ingresso e all’uscita dalla scuola, gli studenti devono tenere un comportamento corretto e

rispettoso di cose e persone; devono considerare sempre l’ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto.

2. Al termine delle lezioni gli studenti devono uscire dall'aula con sollecitudine, sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora. La vigilanza alle uscite è assicurata dal personale A.T.A.

Art. 2 - Rispetto dell’ambiente scolastico e della salute1. Durante le attività didattiche gli studenti devono tenere un comportamento corretto e

rispettoso di cose e persone.2. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle suppellettili scolastiche e alla massima cura degli

ambienti.3. L'edificio scolastico, le aule, i corridoi, gli arredi e la strumentazione dei laboratori, i banchi, le

sedie e tutti gli altri oggetti, in quanto bene pubblico.4. Tutti gli studenti della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali;

devono astenersi dall’imbrattare o lordare gli ambienti, scrivere sui muri, sui banchi, sulle porte, di incidere gli arredi. Qualsiasi scrittura, disegno, macchie sulle pareti, saranno eliminati imbiancando tali pareti a spese di colui che le ha prodotte e, in caso di non conoscenza dell’autore, dell’intera classe; se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi, la spesa relativa sarà sostenuta per prima dall’autore, eventualmente dalla classe o, in ultima analisi, da tutti coloro che hanno utilizzato tali locali o spazi.

5. Durante ed al termine delle lezioni, gli studenti non devono lasciare sotto il banco beni e/ooggetti di qualsiasi tipo e valore. In tal caso la scuola non risponderà di eventuali furti e/o danneggiamenti.

6. Al fine di facilitare il compito dei collaboratori scolastici, gli studenti non devono lasciare nelle aule o negli spazi esterni materiali di rifiuto: carte, lattine o altro.

7. Gli studenti sono tenuti a depositare i rifiuti negli appositi cestini e non lasciare l’aula sporca.8. È assolutamente vietato fumare nei locali della scuola compresi i servizi igienici e nelle aree di

pertinenza della scuola, in tutte le ore della giornata, ad eccezione degli spazi all’aperto specificatamente riservati, laddove previsti. Chi contravviene a tale divieto va incontro a sanzioni. (Vedi il Regolamento sul divieto del fumo).

9. È severamente vietato a tutte le componenti assumere all’interno della Scuola sostanze alcoliche ostupefacenti di qualsiasi tipo.

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Art. 3 - Relazioni con il personale della scuola e con i compagni1. Il rapporto con tutto il personale scolastico e con i compagni deve essere improntato al

massimo rispetto.2. Sono sanzionate le manifestazioni di violenza fisica e morale e in genere qualsiasi atto di

intimidazione.3. Gli alunni non devono assolutamente assumere atteggiamenti scorretti e di sopraffazione

psicologica e/o fisica, assimilabili a forme di “bullismo” nei confronti di compagni.4. Gli alunni non devono utilizzare un linguaggio offensivo nei confronti dei docenti e di tutto il

personale della scuola, oltre che nei confronti dei compagni.5. Gli alunni possono recarsi in Segreteria solo a termine delle lezioni, durante la ricreazione e

negli orari di apertura degli uffici.

Art. 4 - Comportamento degli studenti durante le attività scolastiche1. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal

regolamento di istituto.2. In classe, gli alunni devono dimostrare attenzione, partecipazione ed impegno ed avere un

comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni, senza arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni.

3. Agli alunni è assolutamente vietato recarsi in aule diverse dalla propria, se non espressamente autorizzati con permesso scritto dal Dirigente Scolastico o da un Collaboratore.

4. Le uscite dall'aula durante le ore di lezione arrecano disturbo al regolare svolgimento dell'attività didattica, devono perciò avvenire solo in caso di necessità ed a discrezione dall’insegnante.

5. Gli alunni che escono dalla classe autorizzati dal docente, devono rientrare di norma entro cinque minuti, senza attardarsi nei corridoi o negli spazi aperti della scuola.

6. E' assolutamente vietato uscire dalle aule durante il cambio dell'ora.7. Gli alunni non sono ammessi in sala professori.8. È fatto assoluto divieto di utilizzare il cellulare nelle ore scolastiche. I telefoni cellulari, lettori

CD, lettori MP3, iPod e/o distrattori di qualsiasi tipo devono essere disattivati in classe e nei laboratori. La contravvenzione a questa norma può comportare la sanzione disciplinare ed il ritiro dell’oggetto che, dopo essere stato depositato in presidenza, sarà riconsegnato solo ad uno dei genitori dello studente. È fatto assoluto divieto di utilizzare altre apparecchiature elettroniche per riprese non autorizzate (mp3, videocamere etc.). (vedi Regolamento sull’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici).

9. Per causa di forza maggiore è consentito comunicare con i genitori utilizzando il telefono dellaSegreteria Didattica.

Art. 5 – Ritardi1. L’intero articolo è stato sostituito con quanto riportato nel Regolamento sulle Assenze, Ritardi

e Uscite anticipate.

Art. 6 - Entrate posticipate e uscite anticipate1. L’intero articolo è stato sostituito con quanto riportato nel Regolamento sulle Assenze, Ritardi

e Uscite anticipate.

Art. 7 - Assenze e giustificazioni1. I Commi dall’1 al 12 sono stati sostituiti con quanto riportato nel Regolamento sulle Assenze,

Ritardi e Uscite anticipate.

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2. Il comma 13: “Il numero delle assenze concorre alla valutazione del voto di condotta e all’assegnazione del credito scolastico, secondo i criteri definiti in ambito collegiale” (vedi PTOF a.s. 2019-2021).

3. Il comma 14: “Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Un numero di assenze superiore al 25% delle ore di lezione annuali, determina quindi la non ammissione alla classe successiva, a meno che, per alcune di esse non ricorrano le deroghe per come previste dalla deliberazione del collegio dei docenti, salvo che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo” (vedi Regolamento applicativo Limite di Assenze)

Art. 8 - Le assenze collettive o di gruppo1. L’intero articolo è stato sostituito con quanto riportato nel Regolamento sulle Assenze, Ritardi

e Uscite anticipate.

Art. 9 – Abbigliamento1. Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato e consono

all'ambiente frequentato (nelle aule e nei laboratori sono vietati i pantaloni corti e bermuda, ciabatte e berretti) e sono vietati indumenti con scritte che contrastano con i valori della Costituzione italiana.

Art.10 - Custodia degli oggetti1. Ciascun alunno è tenuto a custodire le proprie cose (denaro, oggetti personali, attrezzi di

lavoro, ecc.).2. L'Istituto non si assume responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dagli allievi o da terze

persone.

Art. 11 - Accesso: porte di entrata e d’uscita1. La scuola è aperta a due rappresentanti del personale scolastico alle ore 7:30; il resto del

personale alle ore 7:48; gli assistenti amministrativi alle ore 8:00, salvo flessibilità prevista ne CCI.

2. Gli alunni possono accedere all’interno dell’area scolastica a partire dalle ore 07:55, mentre si può accedere all’interno dell’Istituto alle ore 08:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e alle ore 08:15 nei giorni rimanenti; l’accesso deve avvenire solo dall'ingresso principale.

3. Durante le ore di lezione la porta d'ingresso deve rimanere chiusa, salvo nel periodo di 10 minuti dopo il suono della prima ora per far entrare gli alunni in ritardo breve e nei 5 minuti prima del cambio dell’ora per far entrare gli alunni in ritardo lungo, fatto salvo particolari situazioni di sicurezza.

4. Le uscite da orario scolastico dell’intera classe avvengono sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori del piano.

5. Le entrate e le uscite degli allievi fuori orario avvengono esclusivamente dalla porta centrale tranne nei casi in cui si rende necessario l'evacuazione secondo quanto previsto dal relativo Piano.

6. La sorveglianza, secondo il piano di servizio stabilito, è svolta dai Collaboratori Scolastici che vigileranno anche sull'ingresso di persone estranee alla scuola.

7. Ai genitori e alle persone estranee alla scuola è precluso l'accesso ai corridoi e alle aule, mentre è consentito l'accesso agli Uffici nelle ore di apertura al pubblico.

8. I genitori possono conferire con i docenti solo previa prenotazione in orario di ricevimento.

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Art. 12 - Accesso alle aule speciali ed alla palestra1. Gli alunni accedono ai laboratori, alle aule speciali ed alla palestra accompagnati da un

docente e rientrano nelle aule accompagnati sempre dal docente.

Art. 13 - Spazi comuni1. Gli utenti della scuola debbono accedere agli spazi comuni esterni ed interni con senso di

responsabilità, senza arrecare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono nelle aule.

2. Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine del loro uso. E’ vietato gettare dalle finestre delle aule qualsiasi tipo di rifiuti; questi ultimi non vanno lasciati negli spazi comuni esterni.

Art. 14 – Parcheggio1. L’intero articolo è stato sostituito con quanto riportato nel Regolamento per l’Uso dei

Parcheggi.

Art. 15 - Divieto di fumare1. L’intero articolo è stato sostituito con quanto riportato nel Regolamento sul Divieto di Fumo.

TITOLO III – Rapporti Scuola - Famiglia

Art. 16 - Apertura ai contributi delle componenti scolastiche1. Il Consiglio d'Istituto esaminerà qualsiasi proposta avanzata dalla componente genitori ed

alunni, se compatibile e nel rispetto della libertà d’insegnamento del docente.

Art. 17 – Partecipazione1. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono costituire un Comitato, che ha la

facoltà di convocare l'Assemblea dei Genitori.2. Le assemblee dei genitori possono essere di Classe, di Corso o d'Istituto.3. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento che verrà trasmesso in visione al Consiglio

d'Istituto.4. L'Assemblea ed il Comitato dei Genitori non sono organi deliberanti, ma possono delegare i

loro rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di istituto, a fornire suggerimenti, indicazioni, proposte su problemi scolastici al fine di un miglior funzionamento dell'Istituto.

Art. 18 – Colloqui1. Ogni Docente è a disposizione dei genitori o dei tutori degli alunni per colloqui individuali in

un'ora settimanale fissata nell'orario scolastico; questo incontro potrà avvenire, previa prenotazione presso la Segreteria Didattica, ad esclusione del mese di maggio.

2. Sono possibili incontri dei genitori con il Consiglio di Classe dietro richiesta scritta formulata da almeno il 50% dei genitori degli allievi della classe o dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe.

3. I genitori potranno essere convocati da uno o più insegnanti qualora questi lo ritenesseronecessario.

4. I genitori potranno essere ricevuti dal Dirigente scolastico su appuntamento.

Art. 19 – Comunicazioni1. Del profitto, dei comportamenti e di qualsiasi problema riguardanti gli alunni e che la scuola

ritiene opportuno portare a conoscenza delle famiglie, l’Istituzione scolastica comunicherà:

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tramite gli alunni;per telefono tramite la segreteria didattica;per lettera.

2. Nel caso in cui la comunicazione avverrà tramite degli alunni, gli stessi sono tenuti a riportare fedelmente le comunicazioni della scuola alle famiglie.

TITOLO IV – Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche

Art. 20 - Attrezzature scolastiche1. Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni a disposizione di tutti ed a nessuno, né a

privati, né ad istituzioni o gruppi, è permesso farne uso esclusivo.2. Chiunque danneggi o non conservi con cura detto patrimonio è tenuto al risarcimento dei

danni, la cui entità verrà determinata dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

3. Ciascun alunno risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco od un tavolo da disegno od un computer, od un posto in autobus.

4. Ogni atto di vandalismo si configura come danno all’erario e pertanto soggetto anche a sanzioni disciplinari (vedi Regolamento di Disciplina).

Art. 21 - Convenzioni ed utilizzazioni degli spazi scolastici e dei laboratori da parte di Enti edAssociazioni esterne alla scuola

1. Le strutture ed i laboratori scolastici, ai fini di un proficuo raccordo con il territorio, possono essere concessi ad enti esterni, associazioni, ecc…, a condizione che l’uso sia compatibile con le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari.

2. Il Dirigente Scolastico concederà i locali e stipulerà un contratto specifico riguardante l’entità del compenso, i modi ed i tempi di utilizzo e le norme relative alla sorveglianza e l’assunzione di responsabilità, da parte del richiedente, relativa agli oneri derivanti da eventuali danneggiamenti alle attrezzature.

TITOLO V – Organizzazione delle attività scolastiche

Art. 22 - Calendario Scolastico1. L’istituto, nella sua autonomia gestionale e organizzativa, stabilisce le modalità temporanee

ed organizzative, con adattamenti alle particolari condizioni ambientali del calendario scolastico; la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi ai fini della valutazione.

2. All'inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico comunicherà il calendario scolastico, l’assegnazione dei docenti alle classi, l’orario delle lezioni, l’orario di apertura e di chiusura della scuola, nonché i giorni ed i rispettivi orari dei colloqui fra Docenti e Genitori.

Art. 23 - Orario delle Lezioni1. L'orario di inizio e di termine delle lezioni antimeridiane e pomeridiane viene stabilito

annualmente.2. Per motivi di trasporto, è concesso, su richiesta scritta dei genitori e verifica

dell’organizzazione dei trasporti pubblici, un permesso annuale di ingresso ritardato e/o di uscita anticipata, di max 15 minuti che non incideranno sul conteggio della validità dell’anno scolastico.

3. Dalle ore 10:50 alle ore 11:05 il Lunedì, dalle ore 09,55 alle ore 10,05 e dalle ore 11,55 alle ore12,05 il Mercoledì e Venerdì e, dalle ore 10:10 alle ore 10:25 nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato, vengono effettuati 15 minuti di intervallo, tranne che nei giorni di mercoledì e venerdì in cui si effettuano due intervalli da 10 minuti.

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Art. 24 - Tasse scolastiche e contributo volontario1. Il contributo scolastico, di competenza della scuola, è fissato annualmente dal Consiglio

d’Istituto. Esso è finalizzato all’assolvimento del diritto allo studio, allo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio, nonché al migliore funzionamento delle strutture scolastiche ed al miglioramento dell’offerta formativa. Nel contributo è compresa la copertura assicurativa RC dello studente (vedi il Regolamento Tasse scolastiche e Contributo di Istituto).

Art. 25 - Vigilanza sugli alunni1. L’intero articolo è stato sostituito con quanto riportato nel Regolamento per l’organizzazione

e la gestione della Vigilanza degli alunni.

Art. 26 - Insegnamento della Religione Cattolica1. Gli alunni che hanno celto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica

seguono il seguente piano organizzativo, portato a conoscenza dei genitori, in base alla scelta all’atto dell’iscrizione delle seguenti opzioni:- Opzione: partecipazione ad attività di apprendimento con la presenza di un docente

individuato dal Dirigente Scolastico - si porterà presso l’aula individuata per effettuare la lezione con il docente preposto;

- Opzione: libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente - si porterà nei locali individuati sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici;

- Opzione: non partecipazione a nessuna attività – possono uscire dall’istituto solo se maggiorenni e solo all’ultima ora di lezione od entrare alla seconda ora quando l’insegnamento della Religione Cattolica è collocato alla prima ora; altrimenti sostano presso il collaboratore di piano che ne sarà responsabile della vigilanza.

Art. 27 - Piano di evacuazione1. E’ obbligatorio per tutto il personale scolastico, alunni, genitori, presenze esterne, prenderne

visione.

Art. 28 – Informazione1. Il dovere di idonea informazione può essere assolto mediante pubblicazione sul sito

dell’Istituto: www.polotecnologico.edu.it2. Eventuali comunicazioni da parte degli alunni in merito ad aspetti organizzativi o ad iniziative

specifiche all'interno delle classi possono essere fatte solo in via eccezionale, previa autorizzazione scritta degli Uffici del Dirigente Scolastico.

Art. 29 - Presenza a scuola di persone estranee1. I genitori o le persone estranee alla scuola possono essere presenti solo nell’atrio nell’orario

di servizio degli Uffici amministrativi o nell’orario di ricevimento dei docenti previo appuntamento o nel caso di richiesta di uscita del proprio figlio in casi eccezionali e urgenti da valutare da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori.

2. L'ingresso e la presenza nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche, in orario diverso da quello previsto, sarà permesso solo se preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Art. 30 - Dovere di comunicazione delle riunioni1. Il Dirigente Scolastico dovrà essere informato tempestivamente di qualsiasi riunione

occasionale o periodica nella scuola per verificarne l’attuabilità.

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2. Il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d’Istituto, può sospendere l’efficacia dei regolamenti d’Istituto per motivi d’urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

TITOLO VI – Disposizioni relative alla Vigilanza degli alunni

L’intero Titolo VI – dall’art. 31 all’art. 45 – è stato sostituto dal Regolamento perl’Organizzazione e la Gestione della Vigilanza degli Alunni

TITOLO VII – Le Assemblee

Gli Artt. 46 – 47 – 48 – 49 sono sostituiti dal Regolamento delle Assemblee Studentesche –

Art. 50 – Le Assemblee dei Genitori1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di istituto o di corso.2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei

Genitori dell’Istituto.3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di

ciascuna di esse devono essere concordati, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.4. Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione dell’assemblea. I genitori promotori ne

danno comunicazione mediante affissione di avviso negli spazi informativi della scuola e sul sito Internet della scuola, rendendo contestualmente noto anche l’ordine del giorno.

Art. 51 – Le Assemblee Sindacali e/o sciopero del personale1. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente e/o Amministrativo,

Tecnico ed Ausiliario dell’Istituto il Dirigente Scolastico declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti dovessero essere mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero tramite i propri figli almeno con un giorno di anticipo.

TITOLO VIII – Attrezzature Tecnico-Scientifiche e Sportive – Dotazione libraria e sussidi didattici

Art. 52 – Gestione1. La custodia del materiale didattico, delle attrezzature tecnico- scientifiche dei laboratori e di

quelle sportive è affidata, con apposito verbale, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ad insegnanti designati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

2. Ogni anno sarà previsto un orario specifico di utilizzo delle attrezzature, dei laboratori, della palestra e della biblioteca.

Art. 53 – Danni1. Qualora si verifichi l'esistenza di guasti o danni, e' necessario dare immediato avviso della

circostanza al personale addetto.2. Qualora nelle classi, nei laboratori, negli spazi collettivi (palestre, biblioteca, aula magna,

ecc..) si verifichino danni a strutture o attrezzature e non sia possibile risalire a

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responsabilità individuali, risponderà dei danni collettivamente la/e classe/i che per ultima ha/hanno occupato gli spazi didattici o collettivi.

Art. 54 – I Direttori di Laboratorio1. Il Direttore di laboratorio viene designato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del

Collegio dei Docenti, per un numero di ore prestabilito.2. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi procede a subconsegnare ai Direttori di

Laboratorio il materiale, le dotazioni strumentali, le apparecchiature e gli arredi di pertinenza del laboratorio meglio riportati e specificati nel registro degli inventari della Scuola, della Provincia di Catanzaro e nel Registro di Laboratorio.

3. Gravano sui Direttori di Laboratori e/o subconsegnatari:- la responsabilità della cura e della custodia dei beni affidati;- la predisposizione del quadro orario di utilizzo del laboratorio sulla base delle attività

previste in fase di programmazione dai docenti;- la segnalazione alla Presidenza di tutte le necessità ed esigenze di manutenzione ed

acquisto;- l’impegno di individuare tutti gli interventi ritenuti necessari a ridurre i pericoli ed a

salvaguardare gli studenti nei luoghi di lavoro;- il compito di informare ed individuare le misure di tutela volte a prevenire, ridurre,

eliminare i fattori ambientali di rischio, le misure di protezione individuali, le misure igieniche e di emergenza;

- le misure da intraprendere in caso di pronto soccorso, scoppio d'incendio ed evacuazione rapida del laboratorio in occasioni di pericolo grave ed immediato;

- l’informazione agli studenti, in merito alle necessarie precauzioni da assumere al fine della tutela della salute e dell’incolumità propria e degli altri, è equiparata ai lavoratori subordinati.

Art. 55 – Regolamento dei LaboratoriSEDE CENTRALE:

Laboratorio informatico 1Laboratorio informatico 2Laboratorio informatico 3Laboratorio informatico 4Laboratorio di fisicaLaboratorio di chimicaLaboratorio di microbiologiaLaboratorio di scienzeLaboratorio linguisticoLaboratorio di topografiaLaboratorio di costruzioni e tecnologie dei materiali Laboratorio audiovisivo

SEDE VIA GRONCHI

Laboratorio informaticoLaboratorio di chimicaLaboratorio di El. Ed El.caLaboratorio sistemiLaboratorio di fisica

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SEDE VIA MICELI

Laboratorio di energie rinnovabiliLaboratorio di meccanicaLaboratorio di graficaLaboratorio di El. Ed El.ca

1. Ogni utente del laboratorio è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature consegnategli siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati all'insegnante o al responsabile del laboratorio.

2. Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dai loro docenti, o dal responsabile, o dall’assistente tecnico e comunque non al di fuori degli orari previsti.

3. I docenti che necessitano dell’aula per predisporre eventuali esperienze possono farlo solo se l’aula è libera.

4. Il docente che scelga di utilizzare il laboratorio è tenuto a compilare il registro di presenza indicando la data, l’ora e la classe occupante il laboratorio, apponendovi la propria firma Il docente che scelga di utilizzare il laboratorio singolarmente è tenuto a firmare il registro di presenza indicando la data, l’ora apponendovi la propria firma.

5. Eventuali malfunzionamenti registrati all’inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al Responsabile di laboratorio o agli Uffici del Dirigente Scolastico.Dei furti e/o dei danni non segnalati all’inizio della lezione è ritenuta responsabile la classeche per ultima, in ordine di tempo, ha occupato il laboratorio e lo studente che occupava la postazione interessata all’evento.

6. Al termine di ogni esperienza il materiale utilizzato va riposto negli armadi.7. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale ed a portarlo fuori dall’aula senza

informarne il Responsabile o l’Assistente tecnico.8. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche,

telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; esso va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del Responsabile.

9. Qualora, per ragioni di esercitazioni, gli strumenti vengono portati all’esterno, degli eventuali danneggiamenti o smarrimenti è responsabile il Docente.

10. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

11. Senza l’autorizzazione del docente presente, agli studenti è vietato servirsi di qualsiasi strumento o materiale o sostanza presente in laboratorio.

12. E’ assolutamente vietato bere o consumare alimenti all’interno del laboratorio.13. L’uso inappropriato, indecente, inopportuno, sconveniente delle attrezzature

comporta il divieto di accesso alle aule dei responsabili o dell’intera classe.14. Le chiavi di accesso al laboratorio vengono custodite presso l’Ufficio di Segreteria;15. I Docenti che vogliono accedere devono apporre una firma di prelievo e riconsegna su

apposito registro.16. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave.

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TITOLO IX – Funzionamento e Gestione della Biblioteca

Art. 56 – Attività della biblioteca1. La biblioteca è aperta a tutte le componenti scolastiche dell’Istituto.2. La biblioteca fornisce inoltre, grazie a specifici finanziamenti degli Enti territoriali, libri di

testo in comodato d’uso ad alunni che ne facciano annualmente richiesta.

Art. 57 – Docenti Responsabili1. La biblioteca è curata da un Docente Responsabile; egli viene designato dal Dirigente

Scolastico, sentito il parere del Collegio dei Docenti.2. Attraverso un apposito verbale, la consegna e la custodia del materiale strumentale e

didattico della biblioteca è affidata al Docente Responsabile dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

3. Il docente Responsabile può essere coadiuvato da un Collaboratore scolastico e/o da unAssistente Tecnico.

4. Le ore di disponibilità, in aggiunta all'orario obbligatorio di servizio, devono essere indicate e calendarizzate dal docente e deve essere approntato e reso pubblico il quadro orario di funzionamento della biblioteca.

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Art. 58 – Accesso alle biblioteche1. L'accesso alle biblioteche da parte dei docenti, genitori e studenti, avviene nei giorni della

settimana e nelle ore indicate nel quadro orario di funzionamento delle biblioteche predisposto.

Art. 59 – Cura dei testi e obbligo di risarcimento1. I testi presi in prestito dovranno essere riconsegnati integri e ben tenuti entro quindici giorni

dalla data di consegna. Al momento della restituzione sarà controllato lo stato di conservazione e nell’apposito registro verrà annotata la dicitura "restituito".

2. Chi non consegna il volume preso in prestito o lo riporta danneggiato dovrà risarcire la scuola del danno arrecato.

Art. 60 – Relazione sulle strutture e sul funzionamento delle biblioteche1. I docenti che curano le biblioteche, all’inizio della loro attività, devono redigere una relazione

dettagliata sullo stato in cui hanno trovato le strutture delle stesse e devono curare l'inventario dei volumi.

2. Alla fine della loro attività, nel mese di giugno, devono stilare un’altra relazione sul funzionamento delle biblioteche, suggerendo eventualmente proposte e interventi per migliorare il servizio.

Art. 61 – Acquisti per le biblioteche1. Il Dirigente Scolastico dispone acquisti sentito il parere dei Consigli di Classe, delle Aree

Disciplinari, dei Dipartimenti, del Comitato Studentesco.

Art. 62 – Chiave di accesso alle biblioteche1. Le chiavi di accesso alle biblioteche vengono depositate presso la segreteria mentre le

chiavi degli scaffali e dello schedario sono custodite a cura dei responsabili delle biblioteche.

Art. 63 – Patrimonio bibliografico1. Il patrimonio bibliografico dell’Istituto, di cui sono parte integrante anche i testi scolastici

dati in comodato d’uso agli alunni, viene gestito secondo le norme appresso indicate.

Art. 64 – Regolamento biblioteche ed annessi ad uso della BIBLIOTECA, SALA LETTURA ,EMEROTECA VIDEOTECA,POSTAZIONI INTERNET

1. Le biblioteche sono aperte all’inizio dell’anno scolastico ed sono chiuse entro il 30 maggio.2. Il calendario di apertura e funzionamento delle biblioteche è fissato annualmente dai docenti

responsabili.3. I docenti, il personale A.T.A., gli allievi possono accedere alle biblioteche per consultare e per

chiedere in prestito volumi o riviste.4. Un apposito registro per i prestiti e le restituzioni riporterà la data, la firma del richiedente,

l’indirizzo e la classe di appartenenza, il numero di classificazione del volume, il titolo e l’autore.

5. Il docente che, nel corso delle lezioni, ha bisogno di consultare testi o dizionari può farne richiesta al personale addetto; questo provvederà ad una rapida e temporanea registrazionee ne verificherà, alla fine dell’utilizzazione, la regolare restituzione.

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6. E' consentito prendere in prestito non più di due volumi.7. Il prestito delle riviste seguirà le medesime procedure di registrazione dei libri e si avvarrà di

un ulteriore (apposito) registro. Le riviste non potranno essere trattenute dagli interessati per oltre sette giorni.

8. Le proposte di acquisti devono essere presentate al Dirigente Scolastico.9. I libri di testo dati in comodato d’uso vengono inventariati su un apposito registro e vengono

distribuiti agli aventi diritto.10. Le chiavi di accesso alle Biblioteche, alla Sala Lettura, alla Videoteca, alla Emeroteca, ai

Locali di Navigazione in Internet, vengono custodite presso l’Ufficio di Segreteria.

TITOLO X – Internet

Art. 65 – Collegamenti alla rete1. L’accesso alla rete Internet, sia via cavo, nonchè Wi-Fi, è autorizzata dal Dirigente Scolastico,

previa formale richiesta presentata dal Docente o dal Responsabile del laboratorio; l’uso da parte degli studenti è autorizzata dai docenti preposti alla vigilanza. In ogni caso l’uso deve avere finalità esclusivamente didattica.

2. E’ vietato fare uso o effettuare download di files o di software senza l’autorizzazione delResponsabile del laboratorio, il quale per eventuali esigenze provvederà ove possibile all’installazione dei suddetti programmi. Il personale della scuola o gli studenti che violino questa norma sono perseguibili ai sensi di legge.

TITOLO XI – Palestra

Il presente titolo è stato annullato in quanto gli Artt. 66 – 67 – 68 – 69 sono sostituiti dalRegolamento Palestra

TITOLO XII – Norme per lo studente

Il presente titolo è stato annullato in quanto il contenuto è rientrato nel Titolo XI – Palestra

TITOLO XIII – Regolamento Autobus

Art. 70 – Regolamento utilizzazione dell’Autobus della scuolaNORME GENERALI1. Ogni utente è tenuto a verificare all'entrata che tutto sia funzionante e in ordine e, se si

riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati al Docente Accompagnatore o all’Autista.

2. Al termine dell’uscita, il Docente e l’Autista provvederanno ad una verifica del mezzo e riporteranno inoltre, sull’apposito modulo, la data dell'avvenuta verifica e le eventuali segnalazioni di danno.

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3. Dei furti e/o dei danni non segnalati all’autista è ritenuta responsabile la classe e/o gli studenti che hanno occupato i posti interessati all’evento, che per ultimi in ordine di tempo, hanno occupato l’Autobus.

4. Le chiavi vengono custodite presso l’Ufficio di Segreteria.5. Quando non utilizzato, l’Autobus deve rimanere chiuso a chiave e posto nell’apposito

parcheggio dedicato.NORME COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI1. Durante il trasporto, gli alunni devono mantenere un comportamento educato, mostrare

rispetto per gli arredi e le attrezzature dell’autobus, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dal Docente Accompagnatore e/o dall’Autista.

2. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi da parte degli alunni, richiamati all’ordine dai Docenti accompagnatori o dall’Autista, senza successo, devono essere riferiti per iscritto, dagli stessi, al Dirigente Scolastico che ne informerà gli esercenti la potestà genitoriale.

3. In caso di comportamento scorretto dell’alunno si adotteranno le sanzioni disciplinaripreviste dal presente Regolamento.

4. Eventuali danni arrecati al mezzo verranno risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

5. All’entrata nel pullman e durante il trasporto gli alunni devono:- prendere rapidamente posto evitando di stare in piedi durante la marcia;- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra o sul vano bagagli;- adottare nei confronti dell’autista, comportamenti di rispetto e di collaborazione per

evitare di distrarlo dalla propria mansione;- non affacciarsi al finestrino;- non gettare oggetti fuori dal mezzo;- è assolutamente vietato bere o consumare alimenti all’interno dell’autobus.- rimanere seduti fino all’arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa- utilizzare i dispositivi di emergenza ed i segnali di allarme solo in caso di grave ed

incombente pericolo;- avere cura di non abbandonare effetti personali sul pullman di cui i Docenti

accompagnatori o l’Autista non possono essere ritenuti responsabili.

TITOLO XIV – Uscite, visite guidate e viaggi di istruzione

L’intero Titolo XIV, costituito dagli Artt. 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82– 83, è stato interamente sostituito dal Regolamento Viaggi di Istruzione, Visite Guidate eScambi Culturali

TITOLO XV – Diritti e Doveri degli Studenti

Nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e delle norme attuative, il Dirigente Scolastico ha proposto un patto formativo tra tutte le componenti della scuola. Infatti nel Patto Educativo di Corresponsabilità sono stati stabiliti gli impegni che ciascuna componente è tenuta a garantire.

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Art. 84 – Diritti1. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello

studente alla riservatezza.2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita

della scuola.3. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di istituto,

attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

4. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, glistudenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.

6. Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e quelle aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità tali da tenere conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli studenti stranieri e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative

liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. Il Regolamento di Istituto garantisce e disciplina il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonchè l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

Art. 85 – Diritto all’apprendimento1. Il diritto all'apprendimento e' garantito a ciascuno studente attraverso, se necessario,

percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring, sportello didattico) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente e' inserito in un percorso di orientamento teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

2. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati entro i quindici giorni dallo svolgimento della prova.

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3. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data.

4. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 86 – Patto formativo1. Attraverso il "patto formativo" si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della

trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

2. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, hanno luogo le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 87 – Diritto all’informazione1. Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la

vita della scuola; in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.

Art. 88 – Doveri dello studente1. Lo studente osserva scrupolosamente gli orari scolastici, frequenta assiduamente le lezioni e

si assenta solo per gravi e giustificati motivi.2. Lo studente assolve diligentemente a tutti gli impegni di studio.3. Lo studente giunge a scuola con il materiale didattico occorrente alla sua attività di studio,

evitando di portare oggetti che potrebbero essere di offesa alla persona.4. Lo studente si presenta a scuola sobrio e dignitoso nell’abbigliamento e decoroso

nell’aspetto.5. Lo studente riporta puntualmente le comunicazioni indirizzate dalla scuola alla famiglia.6. Lo studente rispetta l’istituzione scolastica, di cui fa parte, chi la rappresenta ed il personale

docente, di cui riconosce la dignità del ruolo, evitando l’uso di espressioni o comportamenti oltraggiosi ed astenendosi da valutazioni non veritiere che arrecano danno all’istituzione scolastica, falsandone l’immagine all’esterno, od al personale docente, discreditandolo.

7. Lo studente dialoga sempre in tono pacato e con linguaggio corretto, evitando espressioni aggressive e termini offensivi e volgari.

8. Lo studente mantiene all’interno dell’istituto, in ogni momento della vita scolastica (entrata, permanenza in Istituto ed uscita), e nell’area di pertinenza della scuola, un comportamento serio, educato e corretto, rispettando il lavoro dei compagni e degli altri operatori scolastici ed evitando atteggiamenti intimidatori, gesti di scherno o di irrisione e qualsiasi forma di sopraffazione o di violenza.

9. Lo studente riconosce i propri errori assumendosi le proprie responsabilità, riferisce esattamente, specialmente se richiesto, quanto e a sua conoscenza su eventuali episodi che configurino violazione dei doveri dello studente.

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10. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora, collaborando e contribuendo al suo buon funzionamento, anche attraverso suggerimenti e proposte.

11. Lo studente risarcisce i danni causati, anche involontariamente, alle persone, agli arredi e alle attrezzature.

12. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dalRegolamento.

TITOLO XVI – Norme generali Regolamento di Disciplina

L’intero Titolo XVI, costituito dagli Artt. 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 - 98 – 99, è stato interamente sostituito dal Regolamento di Disciplina

TITOLO XVII – Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari

L’intero Titolo XVII, costituito dagli Artt. 100 – 101 – 102 – 103, è stato interamente sostituito dal Regolamento di Disciplina

TITOLO XVIII – Consiglio di Garanzia

L’intero Titolo XVII, costituito dagli Artt. 104 – 105 – 106, è stato interamente sostituito dalRegolamento di Disciplina

TITOLO XIX – Funzionamento degli Organi Collegiali

Art. 107 – Gli Organi Collegiali1. Gli Organi Collegiali operanti sono i seguenti:

Consigli di ClasseConsiglio d’Istituto Giunta Esecutiva Collegio dei DocentiDipartimenti del Collegio dei Docenti Comitato per la valutazione Commissione Elettorale

2. Possono essere costituite altre Commissioni per un migliore funzionamento della scuola.

Art. 108 – Convocazione degli Organi Collegiali1. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere predisposta con un congruo preavviso -

di massima non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni.2. Nei casi urgenti il termine di preavviso è ridotto a 48 ore.

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3. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo di apposito avviso.L’affissione all’Albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale.

4. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti all’Ordine del Giorno da trattare nella seduta dell’organo collegiale, il luogo, la data e l’ora della convocazione.

5. Nel corso dei lavori dell'organo collegiale può essere chiesta la trattazione di argomenti noninserite all’O.d.G. purchè ci sia accordo unanime dei presenti.

6. Dalla data di avviso di convocazione, tutta la documentazione e gli atti relativi agli argomenti messi all’O.d.G. saranno depositati presso l’ufficio della Presidenza a disposizione durante le ore di ufficio.

7. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 109 – Programmazione delle attività1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività allo scopo di realizzare, nei

limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 110 – Coordinamento tra gli Organi Collegiali1. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.

Art. 111 – Organi Collegiali di durata annuale1. Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo, possibilmente, nello stesso

giorno.2. Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

Art. 112 – Consiglio di Classe1. Il Consiglio di Classe è composto dai Docenti della stessa classe ed è presieduto dal Dirigente

Scolastico o da un docente, membro del consiglio, da lui delegato (Coordinatore di Classe). Fanno altresì parte del Consiglio di Classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

2. Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, definiscela programmazione didattico-educativa annuale per la classe.

3. Provvede alla valutazione periodica e finale degli alunni. Tale competenza spetta al Consiglio di Classe insediato con l’intera e sola esclusiva presenza dei docenti.

4. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione.

5. Il Consiglio di Classe si riunisce, di regola, secondo il piano annuale delle attività e in ore noncoincidenti con l’orario delle lezioni.

6. Il Consiglio di Classe, le cui riunioni devono essere programmate e coordinate con quelle degli altri Organi Collegiali, è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o da un suo delegato o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente;

7. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un Docente membro delConsiglio, suo delegato (Coordinatore di Classe).

8. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un Docente membro delConsiglio stesso.

9.Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del Consiglio di Classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate autonomamente, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo Docente, sentito

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l’altro Insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio di Classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

Art. 113 – Collegio dei Docenti1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale Docente di ruolo e non di ruolo in servizio

nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.2. Attribuzioni del Collegio dei Docenti. Esso si occupa di:

- adozione, pianificare ed organizzare il PTOF ai sensi della L. 107/2015;- approvare il piano delle attività annuale;- programmare le linee generali dell’azione didattica e della valutazione;- definire il piano delle attività di recupero e di sostegno;- attivare le procedure per il monitoraggio e l’autovalutazione;- eleggere le Commissioni, i Gruppi di lavoro, i Referenti di attività e progetti e le Funzioni

Strumentali al POF;- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e

l'assegnazione ad esse dei Docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'istituto;

- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, lasuddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

- valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

- provvedere all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

- promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei Docenti dell'istituto,proponendo il Piano di formazione dell’Istituto;

- eleggere la componente docente all’interno del Comitato di Valutazione dei Docenti edell’Organo di Garanzia;

- definire le modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa;

- deliberare la validità dell’anno scolastico per la valutazione dell’alunno;- deliberare i criteri per determinare il credito scolastico;- deliberare le modalità per l’alternanza scuola – lavoro;- deliberare i criteri per l’ammissione alla classe successiva;- deliberare i criteri per la valutazione dei risultati scolastici incluso il voto di condotta;- deliberare le deroghe per stabilire in numero di assenze per la validità dell’anno scolastico;

Art. 114 – I Dipartimenti1. I Dipartimenti sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e svolgono le seguenti

attività:- azioni di supporto alla didattica e alla progettazione;- realizzano interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze,

all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti;- svolgono una funzione strategica per il consolidamento, con il concorso di tutte le

discipline, delle competenze di base per la lingua italiana, la lingua straniera e la matematica.

- individuano i bisogni formativi e definiscono i piani di aggiornamento del personale

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- promuovono e sostengono la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti;

- definiscono gli obiettivi e i saperi di base comuni a tutte le classi parallele e i criteri comunidi valutazione dell’attività didattica;

- propongono innovazioni metodologiche e didattiche;- definiscono eventuali prove di verifica comuni per classi parallele;- propongono i libri di testo.

Art. 115 – Insediamento del Consiglio di Istituto1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto e' disposta dal Dirigente Scolastico.2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge il proprio

Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso.3. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.4. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.5. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti

rapportata al numero dei componenti del Consiglio.6. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, secondo le modalità per l'elezione del Presidente.

Art. 116 – Convocazione del Consiglio di Istituto1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso ed, in caso di assenza o

decadenza, dal Vice Presidente o dal Componente più anziano.2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del

Presidente della Giunta o di un terzo dei Consiglieri in carica.3. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Art. 117 – Attribuzioni del Consiglio di Istituto1. Oltre alle attribuzioni previste dalla normativa vigente, il Consiglio d'Istituto ha competenze

sulle seguenti materie:- limite di spesa di cui il capo d’istituto può disporre;- fondo di anticipazione al DSGA per spese minute;- eliminazione dei crediti inesigibili;- eliminazione dei beni dall’inventario,- designazione dell’Istituto di credito per il servizio di cassa;- accettazione di lasciti e donazioni;- intitolazione di Scuole, aule, locali interni, monumenti e lapidi;- scambi di classi e di alunni con paesi stranieri;- parere in caso di divieto di lezioni private dell’insegnante;- compenso per lavoro straordinario ai docenti e al personale ATA;- designazione della Commissione Elettorale;- esame delle iniziative di enti e privati nella scuola;- effettua la scelta della componente Docente, componente Genitori e componente alunni in

seno al Comitato di Valutazione dei Docenti;- effettua la scelta della componente Docente e componente Genitori in seno all’Organo di

Garanzia;- approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

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2. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza; sulle materie devolute alla sua competenza.

3. Invia annualmente una relazione al C. S. A. e al Consiglio Scolastico Provinciale.

Art. 118 – Relazione annuale1. Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio d'Istituto discute ed approva la relazione sulle

materie devolute alla sua competenza, predisposta dalla Giunta Esecutiva.2. La relazione, unitamente alla delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto, e inviata al

Centro Servizi Amministrativi ed al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 119 – Funzione del Presidente del Consiglio di Istituto1. Il Presidente assicura il regolare svolgimento del Consiglio d’Istituto e svolge tutti i compiti

necessari a garantire una gestione democratica della scuola.

Art. 120 – Il Segretario del Consiglio di Istituto1. Le funzioni di Segretario del Consiglio d’Istituto vengono affidate, di volta in volta, dal

Presidente ad un membro del Consiglio stesso.2. Il segretario ha il compito di redigere i processi verbali dei lavori del Consiglio d’Istituto e

sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre ai processi verbali.

Art. 121 – Dovere di consultazione e di informazione1. Il Consiglio d’Istituto, prima di deliberare su questioni di rilevante importanza, allo scopo di

garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può consultare gli altri Organi Collegiali: Consigli di Classe e Collegio dei Docenti.

Art. 122 – Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto1. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto è assicurata mediante affissione all’Albo della

Scuola della copia integrale dei testi delle deliberazioni adottate. L’affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla data della relativa seduta del Consiglio.

2. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.3. I verbali sono depositati nell’ufficio di Segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono

esibiti a coloro che ne facciano richiesta.4. La copia delle deliberazioni da affiggere all’albo e' consegnata al Dirigente Scolastico dal

Segretario del Consiglio. Il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione ed attesta in calce ad essa la data di affissione.

5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvocontraria richiesta degli interessati

Art. 123 – Commissioni di studio1. Il Consiglio d’Istituto, al fine di realizzare meglio il potere di iniziativa ad esso spettante, può

nominare una Commissione di studio e di lavoro in ordine ai problemi che intende affrontare. In tali Commissioni possono essere cooptati anche esperti non eletti, con precedenza ai componenti della scuola. Nel periodo di attività di tali Commissioni, i loro Componenti partecipano ai lavori, attinenti alle loro attività, del Consiglio con diritto di parola e di voto consultivo.

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Art. 124 – Giunta EsecutivaIl Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, dalla componente ATA, da un genitore e da un rappresentante eletto dagli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, e il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

Art. 125 – Funzioni della Giunta Esecutiva1. La Giunta Esecutiva ha compiti esecutivi e di preparazione ai lavori rispetto all’attività del

Consiglio.2. Il Presidente della Giunta Esecutiva comunica al Presidente del Consiglio d'Istituto gli

argomenti, predisposti dalla Giunta Esecutiva, da porre all’ordine del giorno

Art. 126 – Poteri della Giunta Esecutiva1. Qualora il Consiglio d’Istituto Docenti, si sostituisce nell’adempimento degli atti di sua

competenza.

Art. 127 – Presidente della Giunta Esecutiva1. Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico. In caso di assenza o di impedimento

le funzioni di Presidente vengono svolte da un Collaboratore del Dirigente Scolastico.

Art. 128 – Convocazione della Giunta Esecutiva1. La Giunta Esecutiva viene convocata dal suo Presidente, su preciso ordine del giorno.2. La convocazione deve essere diramata ai componenti della Giunta con avviso scritto almeno

tre giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a24 ore prima della seduta stessa.

Art. 129 – Comitato di valutazione dei docenti1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti.2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è

costituito dai seguenti componenti:tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dalConsiglio di Istituto;un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio diIstituto;un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento

delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente

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scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2 ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Art. 130 – La Commissione Elettorale- La Commissione elettorale d’Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da

cinque membri designati dal Consiglio d’Istituto: due tra i docenti in servizio nell’Istituto, uno tra il personale ATA in servizio nell’Istituto, uno tra i genitori di studenti iscritti nell’Istituto e uno tra gli studenti iscritti all’Istituto.

- Il Dirigente Scolastico può costituire o rimuovere la Commissione elettorale qualoral’organo predetto, regolarmente invitato, non procede alle designazioni medesime.

- E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.- Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.- E’ nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; non oltre il

60° giorno nel caso di elezioni contestuali di Organo Collegiali di diverso livello.- Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.- Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del

Presidente.- Dura in carica due anni ma, una volta scaduta, può, in base al principio generale delle

proroga dei poteri, operare fino alla costituzione e all’insediamento della nuova Commissione. E’ validamente costituita anche se in essa non sono rappresentate tutte le componenti.

- I membri della Commissione, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Art. 131 – Attribuzione della Commissione Elettorale1. La Commissione elettorale d’Istituto:

- cura la formazione e l’aggiornamento degli elenchi degli eletti sulla base dei dati trasmessi dal Dirigente Scolastico;

- deposita presso la segreteria dell’Istituto gli elenchi e ne da comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene mediante avviso da affiggere all’albo on line d’Istituto;

- assicura, nella ripartizione tra i diversi seggi elettorali, la segretezza del voto, evitando chevi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio;

- decide entro i successivi 5 giorni sugli eventuali ricorsi, presentati ad essa, non oltre i 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso dell’avvenuto deposito degli elenchi, contro l’erronea composizione degli stessi.

TITOLO XX – Personale Docente

Art. 132 – Funzione Docente1. La funzione docente è espletata con attività di insegnamento e con attività connesse con il

funzionamento della scuola. In particolare il docente:a. cura il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative

promosse dai competenti Organi;b. partecipa alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti

Organi;c. cura i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;d. partecipa ai lavori delle Commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati

componenti;

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e. contribuisce alla programmazione dell’attività educativa quale componente del Collegio dei docenti;

f. progetta e gestisce, quale membro del Consiglio di classe, i percorsi formativi seguendo gli orientamenti e gli obiettivi indicati dal Collegio dei docenti;

g. opera nei gruppi di lavoro e nei Dipartimenti disciplinari per elaborare risposte ai problemiindividuati dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe;

h. progetta e gestisce in classe “occasioni di apprendimento” per conseguire sia gli obiettivi collegialmente individuati sia i traguardi della disciplina che insegna;

i. comunica ai propri studenti, prima di iniziare una nuova fase del percorso formativo, le competenze che saranno perseguite e valutate al termine dell’attività;

j. verifica l’apprendimento degli studenti in relazione agli obiettivi formativi perseguiti;k. formula una proposta di voto per la valutazione del Consiglio di Classe, corredandola con

un sintetico giudizio motivante;l. avanza al Consiglio di Classe richieste e proposte per attività integrative, interventi di

recupero.

Art. 133 – Obblighi di servizio del Docente1. II docente deve trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria

lezione o preavvisare in tempo utile il Dirigente Scolastico in caso di legittimo impedimento.2. Egli ha il dovere di:

a. assistere all'ingresso e all’uscita i propri alunni garantendo la loro vigilanza;b. cooperare al buon funzionamento della scuola;c. partecipare alle riunioni degli Organi collegiali di cui fa parte,d. rispondere dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento;e. rispondere del contegno disciplinare dei propri studenti;f. tenere diligentemente il giornale di classe sia cartaceo che elettronico;g. presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione sullo svolgimento della

programmazione didattica.h. non accettare, qualunque ne sia il motivo, offerte individuali o collettive dagli studenti e

dalle loro famiglie;i. non impartire lezioni private a studenti dell’Istituto;j. rispettare scrupolosamente l'orario di servizio;k. comunicare entro mezz’ora prima e comunque non oltre l’inizio delle lezioni al Dirigente

Scolastico l’assenza per malattia e/o la eventuale prosecuzione della malattia stessa.

Art. 134 – Verifica dei presenti e giustificazione delle assenze1. Al Docente spetta verificare le presenze e le assenze degli studenti, non solo alla prima ora di

lezione.2. Il Docente, in servizio alla prima ora, è tenuto a giustificare le assenze e i ritardi degli studenti

e ad accertare la veridicità della firma del genitore confrontandola con quella autenticata sul libretto.

Art. 135 – Doveri in generale1. Vale quanto riportato nel Regolamento delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.2. I Docenti al mattino devono essere presenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni,

dinanzi alle aule.3. Essi segnalano sul registro di classe gli studenti assenti, controllano quelli dei giorni precedenti

e segnano sullo stesso registro cartaceo ed elettronico l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l'assenza e' superiore a cinque giorni, devono accertare la presenza del certificato medico.

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4. In caso di entrata in ritardo, il Docente segnerà sul registro cartaceo e elettronico l'orario di entrata.

5. In caso di uscita anticipata degli alunni, il Docente è tenuto a verificare l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico riportata dal Collaboratore Scolastico e a trascrivere sul registro di classe cartaceo ed elettronico l'ora di uscita dalla classe.

6. I Docenti indicano sul registro di classe cartaceo ed elettronico i compiti assegnati e gli argomenti svolti.

7. I Docenti devono compilare i registri cartacei ed elettronici in ogni loro parte.8. I Docenti devono essere responsabili dei diari di classe, depositarli all’ultima ora nella sala

docenti.9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta e

mai prima della terza ora, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.10. Se un Docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un

Collaboratore scolastico affinchè vigili sulla classe.11. Al termine delle lezioni i Docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine

ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.12. Gli insegnanti assistono la classe all'uscita dall’aula.13. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi

tossiche o dannose per gli studenti quali: colle, vernici, solventi.14. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di

fuga e le uscite di sicurezza.15. I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al

Dirigente Scolastico e/o al Responsabile della Sicurezza.16. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente Scolastico o ai suoi

Collaboratori. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di Classe con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.

17. I Docenti, tramite gli Uffici di Segreteria Didattica, hanno facoltà di convocare i genitori perproblematiche relative ai propri figli.

18. Ogni Docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.19. I Docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche svolte all’esterno

dell’ambito scolastico e le attività extra curricolari, tramite Libretto delle giustificazioni o diario scolastico.

20. Il ricorso al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto ostacola il complesso e difficile lavoro organizzativo e gestionale dell’Ufficio del Dirigente e provoca nell’alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei Docenti che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate.

Art. 136 – Doveri di Vigilanza1. In linea generale:

a. durante le attività didattiche in sede o al di fuori della scuola i docenti vigilano sull'intera classe;

b. l’adempimento dell’obbligo di vigilanza va esercitato dai docenti anche durante lo sciopero;c. nell’esercizio della vigilanza i docenti diventano responsabili, sul piano civile e patrimoniale,

solo in caso di dolo o colpa grave. In sede di rivalsa da parte dell’amministrazione, i medesimi non sono responsabili nel caso in cui dimostrano di “non aver potuto impedire il fatto”;

d. i Docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentrol’edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (lezione, gite, visite di studio, ricreazione,

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trasferimenti in palestra, negli spogliatoi) hanno il dovere di un’assidua vigilanza, pur se tale obbligo non implica, in genere, la pedissequa sorveglianza di ogni alunno, l’obbligo medesimo e rapportato all’età e al grado di maturazione degli studenti.

Art. 137 – Programmazione e programmi svolti1. Il termine ultimo per la presentazione dei piani annuali didattici individuali è fissato al

penultimo sabato di ottobre.2. Il termine ultimo per la presentazione della relazione finale, dei programmi effettivamente

svolti e adempimenti finali, è fissato alla settimana successiva allo scrutinio delle proprie classi. La consegna va svolta presso la segreteria didattica in versione cartacea e on line.

Art. 138 – Attività lavorativa extra scolastica1. Il Docente che intende svolgere una seconda attività compatibile con gli obblighi scolastici

dovrà chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Art. 139 – Completamento dell’orario di cattedra1. I Docenti sono tenuti a prestare la loro opera, ai fini del completamento dell’orario di

cattedra, per supplenze saltuarie ed altri incarichi connessi con l’attività educativa della scuola.

Art. 140 – Disponibilità per ore di insegnamento supplementari1. I docenti possono dare disponibilità ad effettuare, in eccedenza all’orario d’obbligo, ore di

insegnamento supplementare fino a concorrenza della 24° ora.2. La disponibilità va data, possibilmente, all’inizio dell’anno scolastico.3. La disponibilità postula la presenza a scuola all’inizio dell’ora per la quale sia stata dichiarata

per almeno 10 minuti.4. La comunicazione ad effettuare ore di disposizione e/o di eccedenza dovrà essere fatta

pervenire per iscritto e firmata al Dirigente Scolastico.

Art. 141 – Registrazione delle ore a disposizione1. Le ore date a disposizione per completamento dell’orario di insegnamento e/o di eccedenza

all’orario di cattedra fino al raggiungimento della 24esima, dovranno figurare in un apposito quadro orario affisso nella sala dei professori.

2. Un’apposita tabella dovrà registrare fedelmente le ore di disposizione e/o di eccedenza effettuate da ogni singolo docente. Sul registro delle presenze dovrà risultare il quadro completo delle assenze e delle sostituzioni giornaliere.

Art. 142 – Valutabilità dell’inosservanza dei doveri1. Il comportamento del Docente che non osserva le norme elencate, specialmente quando

diventi abitudinario, e’ valutabile sotto il profilo disciplinare.

TITOLO XX – bis – Personale Docente – periodo di formazione e di prova

Art. 143 – Destinatari del periodo di formazione e di prova1. I docenti interessati al periodo di formazione e di prova sono:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito e che aspirino alla conferma nel ruolo;

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- collaborare con il docente neoassunto nella predisposizione del bilancio delle competenzeconclusivo al termine del periodo di formazione e prova, per registrare i progressi di

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.2. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente

effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Art. 144 – Servizi utili per il periodo di formazione e di prova1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio

effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

2. Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

3. Nei centoventi giorni sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Art. 145 – Adempimenti della scuola1. Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare i docenti neo-assunti tenuti all’effettuazione del

periodo di prova e formazione circa le caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione, con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite ai tutor.

2. Individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti. Il docente Tutor assumerà un ruolo significativo per:- collaborare con il docente neoassunto nel tracciare un primo bilancio di competenze, in

forma di autovalutazione strutturata – modello digitale all’interno della piattaforma online INDIRE –

- predisporre una bozza del patto per lo sviluppo professionale del docente in prova da sottoporre al Dirigente Scolastico;

- esercitare ogni forma utile di consulenza e collaborazione per migliorare la qualità el’efficacia dell’insegnamento;

- elaborare, sperimentare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con il docente neoassunto;

- collaborare con il docente neoassunto alla progettazione delle sequenze di osservazioneper 12 ore sulla base dei contenuti del patto per lo sviluppo professionale assicurandone poi il confronto e la rielaborazione al fine della specifica relazione finale del docente;

- promuovere i momenti di osservazione in classe, anche in classe con altri docenti, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa (formazione peer to peer) sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento;

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- collaborare con il docente neoassunto nella predisposizione del bilancio delle competenzeconclusivo al termine del periodo di formazione e prova, per registrare i progressi di

professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori daipotizzare;

- assistere il docente neoassunto nella predisposizione del portfolio professionale da presentare al Comitato di valutazione;

- presentare al Dirigente Scolastico una relazione a carattere istruttorio in merito alle attivitàformative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto;

- presentare le risultanze dell’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neoassunto al Comitato di valutazione e al Dirigente Scolastico, in sede di colloquio finale del docente in periodo di prova;

- collaborare con il Dirigente Scolastico nella predisposizione di una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

3. Il Dirigente Scolastico, con l’ausilio del Tutor del neo assunto, tenendo conto del bilancio delle competenze professionali del docente neo assunto, prepara e sottoscrive il patto formativo per lo sviluppo professionale del Docente neo assunto.

4. A completamento del periodo dell’anno di formazione e di prova viene preparato il bilancio delle competenze finali.

5. Il Comitato di Valutazione, alla fine dell’anno scolastico, propone la valutazione finale per il superamento dell’anno di prova.

Art. 146 – I compiti del tutor del docente neo immesso1. Il docente Tutor avrà i seguenti principali compiti:

- accogliere il docente neoassunto nella comunità professionale- esaminare con il docente neoassunto i contenuti e le finalità dell’art. 1 Commi 115-116-

117-118-119-120 della L.107/2015, del DM n. 850 del 27.10.2015 e della Nota attuativa del05.11.2015 Prot. n. 36167, anche in merito alla fase di formazione decentrata, laboratori di formazione – art.8 del DM 850/2015 – con frequenza obbligatoria per complessive 12 ore di attività e formazione online curata da INDIRE;

- collaborare con il docente neoassunto nel tracciare un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata – modello digitale all’interno della piattaforma online INDIRE, art. 4 della Circolare Ministeriale del 05.11.2015 Prot. n. 36167 –

- predisporre una bozza del patto per lo sviluppo professionale del docente in prova – art. 5 del DM 850/2015 – da sottoporre al Dirigente Scolastico;

- favorire la partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercitare ogni forma utile di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento;

- elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche e unità di apprendimento in collaborazione con il docente neoassunto;

- collaborare con il docente neoassunto alla progettazione delle sequenze di osservazione per 12 ore - comma 3 art. 9 del DM 850/2015 – sulla base dei contenuti del patto per lo sviluppo professionale – art. 5 del DM 850/2015 – assicurandone poi il confronto e la rielaborazione al fine della specifica relazione finale del docente;

- promuovere i momenti di osservazione in classe, anche in classe con altri docenti, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa (formazione peer to peer) sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento

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formativa e raccogliere feedback . 3 ore -

professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare– art. 5 del DM 850/2015 –

- assistere il docente neoassunto nella predisposizione del portfolio professionale da presentare al Comitato di valutazione – art. 13 del DM 850/2015 –

- presentare al Dirigente Scolastico una relazione a carattere istruttorio “in merito alleattività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vitadella scuola del docente neoassunto” – art. 13 comma 3 del DM 850/2015 –

- presentare le risultanze dell’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita scolastica del docente neoassunto al Comitato di valutazione e al Dirigente Scolastico, in sede di colloquio finale del docente in periodo di prova;

- collaborare con il Dirigente Scolastico nella predisposizione di una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Art. 147 – Le attività del docente neo immesso1. Bilancio delle competenze iniziale: traccia un bilancio delle competenze in forma di

autovalutazione che confluisce nel patto per lo sviluppo professionale per delineare i punti da potenziare e d elaborare un progetto di formazione per lo sviluppo professionale del docente.

2. Incontro propedeutico: l’amministrazione territoriale organizza un incontro formativo con i neoassunti docenti per illustrare le modalità generali del percorso di formazione, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola – n. 3 ore –

3. Laboratori formativi: sulla base del bilancio delle competenze e del patto per lo sviluppo professionale, partecipa a 4 laboratori della durata di 3 ore ciascuno, con la possibilità di optare tra le diverse proposte offerte a livello territoriale, per potenziare le competenze trasversali e approfondire conoscenze specifiche del docente, stimolare la condivisione di esperienze e la soluzione di problemi reali del contesto scuola.

4. Peer to Peer. Questa fase è articolata in diversi momenti:- 3 ore di progettazione condivisa;- 4 ore di osservazione del neoassunto nella classe del tutor;- 4 ore di osservazione del tutor nella classe del neoassunto;- 1 ora di verifica dell’esperienzaper sviluppare le competenze sulla conduzione della classe e sulle attività d’insegnamento, sul sostegno alla motivazione degli allievi, sulla costruzione di un clima positivo e motivante e sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

5. Formazione on line: accompagna tutto il percorso dei neoassunti; consente al docente di: elaborare un proprio portfolio professionale; rispondere a questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo; consultare materiali di studio, risorse didattiche e siti web dedicati per stimolare l’analisi e la riflessione sul percorso formativo del docente neoassunto al fine di migliorare la sua capacità di progettazione, di realizzazione e di valutazione delle attività didattiche – 14 ore -

6. Bilancio delle competenze finali: traccia un bilancio delle proprie competenze raggiunte informa di autovalutazione per delineare i miglioramenti raggiunti e i punti che restano da potenziare – 3 ore –

7. Incontro di restituzione finale: l’amministrazione territoriale organizza un incontro sul percorso di formazione con i neoassunti docenti per valutare complessivamente l’attività

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Art. 148 – Il Comitato di Valutazione1. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è

costituito dai seguenti componenti:- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal

consiglio di istituto;- un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di

istituto;- un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti

scolastici e dirigenti tecnici.2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alpotenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

TITOLO XXI – Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Art. 149 – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi1. Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi svolge funzioni di coordinamento, promozione

delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti direttive.

Art. 150 – Assistente Tecnico1. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche

ed alle connesse relazioni con gli studenti.2. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi,

nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute dal docente.3. E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione

garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica e, in ordine all’espletamento di queste mansioni, risponde al docente e al Dirigente.

4. In questo ambito provvede:- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le

esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie a cui è assegnato, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;

- al riordino ed alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile per l’esercitazione didattica, in rapporto con il magazzino;

- a svolgere attività di collaborazione con l’Ufficio Tecnico o analoghi organismi anche inrelazione agli acquisti di attrezzature tecnico – scientifiche ed al loro collaudo;

- in relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche eprogetti sperimentali, partecipa alle iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento.

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Art. 151 – Assistente Amministrativo1. L’Assistente Amministrativo:

- ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute;

- svolge attività di collaborazione con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza;

- ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo;- ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro;- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità

diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza;

- in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento;

- può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario;

- può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee,nonché attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.

Art. 152 – Collaboratore Scolastico1. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei

confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

2. Mansioni :- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni di sua pertinenza;

deve, inoltre, vigilare sugli alunni che gli vengono affidati in casi particolari o durante la momentanea assenza degli insegnanti;

- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;

- sorveglianza degli ingressi con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni;

- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico la mancata presenza del Docentedall’aula in caso di eventuale ritardo dello stesso;

- pulizia dei locali scolastici, degli arredi, dei vetri nelle zone di pertinenza, anche con l’ausiliodi mezzi meccanici;

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;

- cura degli spazi esterni inerenti la qualifica;- ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture

scolastiche e nell’uscita da esse;- garantire, durante le ore in cui si svolgono le Assemblea di Classe e di Istituto, che non vi

siano alunni che circolano liberamente per l’Istituto.

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TITOLO XXII – Accesso ai documenti amministrativi

Art. 153 – Norme generali1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento

imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 154 – Diritto di accesso1. E’ riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque abbia interesse

per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, i titolari di tale diritto possono chiedere di esaminare i documenti e chiederne copia.

2. L’accesso ai documenti consiste nella visione e/o estrazione di copia di un documento consentita dall’istituzione scolastica ad un soggetto che ne faccia legittimamente richiesta. Può avvenire in modo informale mediante la presa visione immediata, dietro richiesta solo verbale, del documento; sarà disposto, dietro presentazione di istanza di accesso formale, dopo il compimento degli accertamenti che si rendono necessari per verificare la sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per procedere all'esame ed eventuale estrazione di copia di un documento.

Art. 155 – Tutela della riservatezza delle persone1. Il diritto di accesso ai documenti da parte degli interessati e alla trasparenza dei

procedimenti amministrativi deve garantire il principio dell'inviolabilità ed il diritto della protezione dei “dati sensibili e giudiziari” delle persone terze.

Art. 156 – Responsabile1. Il Dirigente Scolastico, esaminata la domanda e valutata la sussistenza dei presupposti fissati

dalla legge, dispone sulle richieste, motivando adeguatamente i casi di diniego. Può delegare alla cura del procedimento di accesso il Direttore Amministrativo o altro dipendente addetto all’unità organizzativa, indicandone con atto scritto le specifiche attribuzioni.

Art. 157 – Soggetto richiedente1. Chiunque, persona fisica, persona giuridica o ente di fatto, che abbia un interesse per la

tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può presentare richiesta volta ad esaminare e ottenere un documento amministrativo che sia nella disponibilità dell’I.T.T. di Lamezia Terme.

2. La richiesta di accesso può essere avanzata anche da un soggetto che affermi di agire in sostituzione del titolare diretto della situazione giuridica tutelata, qualora provi gli elementi sui quali si fonda la propria legittimazione.

Art. 158 – Tempi per soddisfare le richieste1. Le richieste dirette ad esaminare o ottenere un documento verranno soddisfatte nel minor

tempo possibile.2. Trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione, la richiesta si intende respinta.

Art. 159 – Richiesta d’accesso1. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata nei confronti dell’Istituzione

scolastica dovrà contenere:a. le indicazioni circa l'identità personale del richiedente legittimato;

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b. l'attribuzione, da parte del richiedente, di poteri rappresentativi alle persone fisiche che affermano di agire in sostituzione del titolare della situazione giuridica tutelata;

c. gli elementi utili all’esatta identificazione del documento di cui si chiede la visione;d. l’indicazione e la dimostrazione dell’interesse che legittima l’accesso;e. la motivazione della richiesta di accesso;

2. La richiesta di accesso formale va protocollata. La richiesta di accesso informale va annotata sul registro istanze di accesso.

3. All’atto della presentazione della richiesta, l’ufficio rilascia apposita ricevuta.4. Nel caso in cui la domanda di accesso risulti irregolare o incompleta, l’Istituto comunicherà al

richiedente, entro dieci giorni, l’irregolarità riscontrata affinché l’interessato provveda al suo completamento o alla sua regolarizzazione.

Art. 160 – Accoglimento della richiesta1. Il responsabile di un procedimento destinatario di una richiesta di accesso, verificata la

sussistenza di tutti i presupposti e requisiti della legge, procede all'accoglimento della stessa.2. La richiesta di accesso informale sarà accolta in via di fatto e immediatamente, attraverso

l’indicazione della pubblicazione in cui sono contenute le notizie, l’esibizione del documento, l’estrazione di copia o altra modalità idonea.

3. Nel caso in cui la richiesta dia luogo a procedimento di accesso formale, il responsabileemana un atto di accoglimento, che sarà comunicato all’interessato, indicando la sede ed il periodo di tempo, mai inferiore a quindici giorni, durante i quali l’interessato, nelle ore di ufficio, potrà procedere alla visione e all’eventuale estrazione di copia del documento.

Art. 161 – Rifiuto dell’accesso1. Qualora il responsabile ritenga che la richiesta non possa essere accolta adotta un

provvedimento di preclusione all’accesso nel quale indica le ragioni per le quali l’istanza è stata respinta.

2. Gli atti sottratti all’accesso sono elencati nell’ambito del presente Regolamento.

Art. 162 – Differimento dell’accesso1. Il responsabile può decidere di differire l’accesso ai documenti amministrativi, motivandone

le ragioni, ogni qual volta ritenga necessario tutelare l’interesse al regolare svolgimento dell’azione amministrativa, sino a quando la conoscenza di essa possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.

2. Casi espliciti di differimento sono indicati nel presente Regolamento.

Art. 163 – Limitazione all’accesso1. A tutela della riservatezza di terzi può essere disposta la limitazione all’accesso ad

informazioni personali contenute in documenti amministrativi.2. Gli interessati hanno comunque diritto alla visione degli atti relativi ai procedimenti

amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri personali interessi giuridici; essi tuttavia non potranno ottenere copia del documento o trascriverlo.

3. Qualora la necessità di tutelare la riservatezza di terzi si riferisca solo a parte di un documento chiesto in visione, saranno selezionate le parti di documento delle quali deve essere impedita la visione, mediante occultamento delle pagine, cancellazione delle parti da omettere, asportazione di documentazione o altra modalità idonea.

4. Nel caso di rilascio di fotocopia parziale di un documento originale, verrà indicato il numerodelle pagine omesse.

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Art. 164 – Esame dei documenti1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame gratuito dei documenti. L’esame autorizzato

entro il tempo massimo di trenta giorni viene effettuato personalmente dall’interessato o tramite persona da lui incaricata, con l‘eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, nel giorno, nell'ora e nel luogo prefissati dall’amministrazione e comunicati al richiedente.

2. Il responsabile autorizzerà l’esibizione del documento alla visione del richiedente adottando le misure precauzionali necessarie per la conservazione del documento o per la tutela della riservatezza di terzi. In particolare:a. verificherà che il documento sia integralmente accessibile, senza alcuna omissione

necessaria a tutelare la riservatezza di terzi, adottando in caso contrario idonee misure di selezione delle parti di documento non consultabili;

b. potrà predisporre, nel corso dell’esame da parte del richiedente del documento messo adisposizione, la vigilanza di un addetto;

c. rammenterà o farà rammentare al richiedente che è vietato tracciare segni o comunque alterare il documento ricevuto in visione.

3. Al termine dell'esame del documento il richiedente sottoscriverà una ricevuta dalla quale risulta l'avvenuta visione del documento.

Art. 165 – Estrazione di copia1. Il diritto di accesso potrà altresì esercitarsi mediante estrazione di copia del documento,

consistente nella trascrizione manuale del documento esaminato, annotando in tutto o in parte i contenuti dello stesso o prendendo appunti, ovvero nel rilascio di copia del documento.

2. Normalmente l’estrazione di copia è consentita per tutti i documenti di cui è concessa lavisione. Le eccezioni sono indicate nel presente Regolamento.

3. Per assicurare la funzionalità ed il buon andamento dell’ufficio può essere disposto ildifferimento del rilascio delle copie.

4. Qualora si tratti di documento in forma elettronica, la copia di dati informatizzati può essere rilasciata su appositi supporti, ove forniti dal richiedente.

5. La visione e la copia di documento raccolto o conservato su supporto elettronico saràassicurato dall’intervento di personale della scuola addetto o abilitato all’uso del computer.

Art. 166 – Invio di copie di documenti a domicilio1. Su richiesta dell’interessato, qualora l’istanza di accesso sia accoglibile, chiara, esaustiva e

senza specifiche controindicazioni, copia del documento potrà essere spedita al domicilio indicato dal richiedente, sempre che la spedizione non comporti eccessivi aggravi procedurali o di lavoro.

2. Le spese di corrispondenza necessarie per la spedizione a domicilio saranno a carico del richiedente

Art. 167 – Spese di riproduzione1. L’interessato che chieda il rilascio di copie di documenti amministrativi è tenuto al rimborso

dei costi di riproduzione dei documenti stessi.2. I costi di riproduzione sono fissati nella misura di Euro 0,10 per ogni fotocopia.3. Il pagamento da parte del richiedente avviene mediante apposizione di marche da bollo

ordinarie sulle copie, da annullare a cura del dipendente che provvede alla consegna materiale delle stesse mediante il timbro a data dell’ufficio.

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Art. 168 – Documenti accessibili e documenti negati all’accesso1. Il diritto di accesso è escluso, tranne per i diretti interessati, a documenti contenenti:

DATI SENSIBILI: dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;DATI GIUDIZIARI: i dati personali idonei a rilevare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

Art. 169 – Rapporti informativi1. Sono inaccessibili, per i soggetti terzi estranei, i rapporti informativi sul personale

dipendente.2. L’impiegato ha, invece, diritto di prendere visione e ottenere rilascio di copia di atti

riguardanti il procedimento relativo alla formazione di rapporti informativi che lo riguardano.

Art. 170 – Atto oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale1. E' accessibile la documentazione relativa ad un procedimento giurisdizionale innanzi al

Giudice amministrativo.2. La documentazione relativa all’istruzione di ricorsi amministrativi può essere soggetta al

differimento dell’accesso per la durata dell’attività istruttoria.3. La documentazione relativa all’istruzione di ricorsi amministrativi può essere soggetta al

differimento dell’accesso per la durata dell’attività istruttoria.

Art. 171 – Provvedimenti disciplinari1. Chi è sottoposto a provvedimento disciplinare ha diritto di accedere a tutta la

documentazione acquisita nel corso di esso.2. Il titolare di un interesse giuridicamente rilevante correlato ad un’attività ispettiva può

richiedere l’accesso a tutti i documenti formati o utilizzati nel corso dell’attività stessa.3. L'accesso ad atti amministrativi richiesto a seguito di provvedimento di azione di

responsabilità innanzi alla Corte dei Conti viene differito al momento finale della fase procedurale.

Art. 172 – Atti di valutazione1. L'alunno o il genitore esercente la potestà genitoriale può prendere visione ed estrarre

copia, al fine di tutelare una propria situazione soggettiva, dei compiti scritti, dei verbali delle interrogazioni orali e di tutto quanto lo riguardi annotato sul registro dell’insegnante.

2. Sono liberamente accessibili i piani dì lavoro degli insegnanti, contenenti criteri e parametri valutativi.

3. E' possibile accedere, previa motivata richiesta, agli atti concernenti gli scrutini degli alunni.4. Il candidato agli esami di stato conclusivi del corso di studi può accedere, dietro motivata

richiesta “per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante”, oltre che ai propri, anche agli elaborati di altri candidati, di cui tuttavia va conservato l’anonimato.

Art. 173 – Atti e verbali di adunanze degli Organi Collegiali1. Sono accessibili gli atti di organi collegiali della scuola, in particolare i documenti base del

processo decisionale e tutti gli atti di programmazione educativa e didattica.

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2. L’accesso agli atti diversi da quelli esplicitamente menzionati nel comma precedente, a tutela della riservatezza di terzi, può essere limitato a quella parte che si riferisce all’interessato.

3. Sono altresì accessibili i verbali delle sedute di organi collegiali, salve eventuali limitazioni a tutela della riservatezza di terzi.

Art. 174 – Atti organizzatori e relativi al personale1. Sono accessibili, ove sussista l’interesse, gli atti mediante i quali viene organizzato il disbrigo

delle attività amministrative.2. E’ accessibile la documentazione contabile relativa al bilancio, in considerazione

dell’interesse pubblico alla piena trasparenza della gestione delle risorse pubbliche.3. Sono suscettibili di accesso i mandati di pagamento e gli atti riguardanti il trattamento

economico spettante ad un dipendente della scuola. Qualora però dalla documentazione riguardante la particolare situazione retributiva o trattamento in concreto erogato al dipendente si possano rilevare fatti o notizie che l'impiegato può avere interesse a mantenere riservati, nei concedere l’accesso, dai documenti devono essere cancellati tutti i dati riservati.

4. Chi vi abbia interesse può accedere agli atti relativi a nomine, agli organici, ai trasferimenti.

TITOLO XXIII – Attività negoziale

L’intero Titolo è stato sostituito dal Regolamento per l’attività negoziale e l’acquisizione ineconomia di lavori, servizi e forniture

TITOLO XXIV – Regolamento del Fondo di minute spese

L’intero Titolo è stato sostituito dal Regolamento per l’attività negoziale e l’acquisizione ineconomia di lavori, servizi e forniture

TITOLO XXV – Regolamento dei siti informatici da parte di soggetti terzi

Art. 175 - L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale, allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:

a. l’individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione richiedente;

b. la specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

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TITOLO XXVI – Regolamento di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

Art. 176 - Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell’Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico.1. La concessione d’uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima

corrispondente a quella dell’anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Amministrazione Provinciale.

2. Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente.

3. La richiesta d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, deve essere fatta con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso.

4. Nella domanda dovrà essere precisato:a. periodo ed orario per il quale è richiesto l'uso dei locali;b. programma dell'attività da svolgersi;c. accettazione totale delle norme del presente regolamento.

5. L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione della domanda da parte del richiedente.

6. Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, periscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza.

7. Esse devono stabilire le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

8. L’Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari.

9. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso.

10. L’Istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.

11. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e leattrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.

12. L’Istituzione Scolastica provvederà a fornire in uso le attrezzature richieste dal concessionario (ad esclusione del materiale di consumo), il personale ausiliario che garantirà l’apertura, l’assistenza al concessionario, la pulizia (solo servizio) e la chiusura dell’edificio. Il costo sarà posto a carico del concessionario secondo le tariffe determinate dal Consiglio di Istituto.

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13. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità indicati nell'autorizzazione all'uso dei locali.

14. È data facoltà al Consiglio d’Istituto o alla Giunta Provinciale di concedere esenzioni o riduzioni del rimborso spese quando si tratti di attività di particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Enti morali o altri Enti e Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsi pubblici, assemblee su temi di pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stages formativi).

15. È da ritenersi comunque gratuita la concessione, qualora venga richiesta da Enti morali, Enti pubblici, Associazioni di Categoria e Organizzazioni Sindacali per motivi di pubblico interesse e per la durata non superiore a giorni 3.

16. In caso di durata superiore il computo degli oneri a carico del concessionario va calcolato a partire dal quarto giorno.

17. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni dilegge.

TITOLO XXVII – Contratti di prestazione d’opera

L’intero Titolo è stato sostituito dal Regolamento per l’attività negoziale e l’acquisizione ineconomia di lavori, servizi e forniture

TITOLO XXVIII – Disposizioni finali

Art. 177 - Adozione del Regolamento1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto ed ha carattere vincolante.2. Può essere modificato solo con delibera presa dal Consiglio di Istituto a maggioranza,

sentito il parere non vincolante del Collegio dei docenti.3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Art. 178 - Dovere di osservanza e validità1. Alla Dirigenza Scolastica, al personale docente e non docente, agli alunni è fatto obbligo di

assicurarne l’osservanza.2. Il presente Regolamento di istituto è stato approvato dal Consiglio di Istituto dell’ 1.01.2013

e modificato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 ottobre 2016.