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APRILE 2012 PARTE I FISCO In evidenza Contenzioso tributario, le regole per la costituzione in giudizio pag. 2 Spesometro 2011, chiarimenti dalle Entrate pag. 2 Portale SISTER, pagamenti anche con bonifico on-line pag. 3 LAVORO In evidenza DDL lavoro, tipologie contrattuali sotto la lente dei CDL pag. 3 Modello 730-4, indirizzo telematico entro il 20 aprile pag. 4 Il sistema di rilevamento presenze RFID rispetta la privacy pag. 5 IMPRESA In evidenza Semplificazioni, in GU la legge di conversione pag. 5 Insinuazione al passivo: crediti tributari senza privilegi pag. 5 Mancata istituzione o ricostituzione del collegio sindacale, quali conseguenze? pag. 5 SCADENZARIO MAGGIO 2012 In evidenza Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta: consegna Mod. 730 pag. 10 GUIDE OPERATIVE Studi di settore in chiaro pag. 12 IMU, come cambiano i calcoli per il 2012 pag. 14 STUDIO BAFUNNO 1

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APRILE 2012 PARTE I

FISCO

In evidenza

Contenzioso tributario, le regole per la costituzione in giudizio pag. 2Spesometro 2011, chiarimenti dalle Entrate pag. 2Portale SISTER, pagamenti anche con bonifico on-line pag. 3

LAVORO

In evidenza

DDL lavoro, tipologie contrattuali sotto la lente dei CDL pag. 3Modello 730-4, indirizzo telematico entro il 20 aprile pag. 4Il sistema di rilevamento presenze RFID rispetta la privacy pag. 5

IMPRESA

In evidenza

Semplificazioni, in GU la legge di conversione pag. 5Insinuazione al passivo: crediti tributari senza privilegi pag. 5Mancata istituzione o ricostituzione del collegio sindacale, quali conseguenze? pag. 5

SCADENZARIO MAGGIO 2012

In evidenza

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta: consegna Mod. 730 pag. 10

GUIDE OPERATIVE Studi di settore in chiaro pag. 12IMU, come cambiano i calcoli per il 2012 pag. 14Mercato del lavoro e ammortizzatori, il futuro è nella riforma? pag. 17PEC: profili tecnico-giuridici e paternità degli allegati pag. 18

FOCUSFiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni pag. 21

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FISCO

Contenzioso tributario, le regole per la costituzione in giudizio Arrivano le istruzioni per la gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia delle Entrate. In base alle linee guida individuate nella circolare n. 12/E/2012, gli Uffici delle Entrate e l’Agente della riscossione nei giudizi riguardanti atti della riscossione curano esclusivamente le questioni di propria competenza e valutano autonomamente l’interesse a proseguire i giudizi con riferimento ai vizi legati alla propria attività. Circolare Agenzia delle Entrate 12/4/2012, n. 12/E

Sequestro dei beni del professionista, anche se intestati alla moglie La previsione della possibilità di confisca per equivalente non può esimere dalla ricerca del profitto e ciò è particolarmente importante quando il soggetto passivo del sequestro sia un terzo, come nella fattispecie decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13982 del 2012. Il rischio è che - in presenza di un correo con un patrimonio capiente - si proceda direttamente al sequestro a suo carico, rinunciando al recupero del profitto dal soggetto che lo ha lucrato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 12/4/2012, n. 13982

Cessione di attrezzature e frequenze televisive: ai fini IVA è cessione di azienda o di ramo d’aziendaLa cessione delle attrezzature unitamente ad altre risorse (quali frequenze, marchi, brevetti) configura una cessione di azienda o di ramo d’azienda, come tale esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, mentre il trasferimento delle sole “attrezzature” configura una cessione di beni, rilevante ai fini dell’IVA.Agenzia delle Entrate, risoluzione 10/4/2012, n. 33/E

Spesometro 2011, chiarimenti dalle EntratePer la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relative all'anno 2011, deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell'Agenzia. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2012 utilizzando il software di trasmissione reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia.Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 5/4/2012

Indeducibilità dei costi da black list La Finanziaria del 2007 aveva disposto una sanatoria per i costi da black list che non avevano trovato appostamento nella relativa dichiarazione dei redditi. Per effetto della sentenza n. 5398/2012 della Corte di Cassazione, per le violazioni commesse fino al 2006 resta l’indeducibilità.Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 4/4/2012, n. 5398

Energia elettrica da impianti fotovoltaici senza IVALa gestione di più impianti fotovoltaici da parte degli enti pubblici non costituisce attività commerciale, anche se gli impianti complessivamente considerati superano la potenza di 20 Kw. Ciò che conta è che ciascuno di essi sia di potenza inferiore ai 20 Kw e soddisfi le necessità energetiche di una specifica sede dell’ente. Agenzia delle Entrate, risoluzione 4/4/2012, n. 32/E

Dogane: invariata la procedura telematica per gli operatoriÈ ancora valida la determinazione dell’Agenzia delle Dogane n. 63763/RU del 4 luglio 2011 con la quale sono stati definiti gli ambiti soggettivi ed oggettivi nonché alcuni profili tecnici per l’utilizzo, a partire dal 1° settembre 2011, della procedura informatica relativa alla trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari e delle relative risposte nell’ambito dell’attività di verifica svolta dagli uffici doganali.Agenzia delle Dogane, determinazione 3/4/2012, n. 35529/RU

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Coop esercenti attività sanitaria, prestazioni ai soci esenti da IVA Rientrano nell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, le società cooperative costituite tra soggetti esercenti l’attività sanitaria al fine di fornire al socio professionista i servizi che consentono o facilitano l’attività sanitaria prestata dal professionista.Agenzia delle Entrate, risoluzione 3/4/2012, n. 30/E

Cessione pro solvendo senza registro e bolloLa cessione pro solvendo dei crediti presenti e futuri vantati nei confronti di GSE (costituiti dalle tariffe incentivanti), allo scopo di garantire il rimborso di un finanziamento erogato da una banca a seguito della conclusione di un contratto di mutuo, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15, D.P.R. n. 601/1973 e risulta, pertanto, esente dall’applicazione delle imposte di registro e bollo.Agenzia delle Entrate, risoluzione 3/4/2012, n. 29/E

Portale SISTER, pagamenti anche con bonifico on-lineAl via il servizio “Pagamenti telematici da portale Agenzia del Territorio”, a disposizione degli utenti di SISTER: professionisti, imprese e privati che utilizzano i servizi di SISTER per le visure catastali, le ispezioni ipotecarie e la presentazione di documenti di aggiornamento potranno effettuare bonifici on line per i propri pagamenti direttamente sul portale dell'Agenzia del Territorio.Agenzia del Territorio, comunicato stampa 02/04/2012

Reclamo e mediazione entrano nel foglio AvvertenzeCon provvedimento del 30 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il foglio Avvertenze della cartella di pagamento, recependo le novità del procedimento di reclamo-mediazione, in vigore dal 1° aprile scorso..Agenzia delle Entrate, provvedimento 30/3/2012, prot. 2012/46586

IVA detraibile a prescindere dall’effettivo pagamentoL'art. 17, paragrafo 2, lettera b), della Sesta direttiva IVA non consente ad uno Stato membro di subordinare il diritto a detrazione dell'IVA all'importazione all'effettivo previo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, qualora quest'ultimo sia del pari il titolare del diritto a detrazione. Corte Giust. CE, sez. I, sentenza 29/3/2012, C-414/10

LAVORO

DDL lavoro, tipologie contrattuali sotto la lente dei CDLSeconda circolare, preannunciata, della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro sui temi della riforma del mercato del lavoro. La circolare analizza le modifiche che sono previste per il contratto a tempo determinato, inserimento, apprendistato, lavoro a chiamata, part time, associazione in partecipazione e voucher. Fondazione studi consulenti del lavoro 11/4/2012, n. 7

Collocamento obbligatorio, obblighi sospesi anche se la CIGS è in derogaIn virtù della ratio legis della norma che consente la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili, in favore delle imprese che fruiscono della CIGS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che anche le imprese in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce la CIGS in deroga potranno beneficiare della sospensione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 10/4/2012, n. 10

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L’anzianità per accedere agli ammortizzatori sociali coincide con la data di prima assunzioneNel trasferimento d’azienda il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il cedente compresa l’anzianità di servizio maturata che è utile per accedere alle prestazioni a sostegno del reddito.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 10/4/2012, n. 9

Turismo e commercio, al via CIGS e mobilità per il 2012Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito i criteri per la concessione della CIGS e della mobilità per aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 13/3/2012 (G.U. 7/4/2012, n. 83)

Gestione separata: domande di malattia e degenza ospedaliera "telematizzate"Si conferma l'attivazione della modalità di presentazione telematica delle domande di malattia/degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata; tale modalità entrerà in vigore in via esclusiva a maggio 2012.INPS, circolare 6/4/2012, n. 52

All'esame del Senato il DDL lavoro, le prime circolari della Fondazione StudiIl testo del disegno di legge (Atto Senato n. 3249) è stato portato dal Governo in Senato e immediatamente assegnato alla 11° Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale). La Fondazione Studi CDL, nel comunicare tale passaggio, annuncia l’emanazione di una pluralità di circolari distinte per argomenti e sulla base di uno specifico calendario. La prima circolare è dedicata al lavoro a progetto, la prossima - che verrà diffusa mercoledì 11 aprile - al lavoro a tempo determinato e alle altre tipologie contrattuali. Il Quotidiano IPSOA seguirà l'iter della riforma nella fase parlamentare con approfondimenti su temi di interesse e sulle circolari di prossima emanazione della Fondazione Studi.Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare 9/4/2012, n. 6

Domande di maternità/paternità on line per gli iscritti alla Gestione SeparataL'INPS ha reso disponibili i canali on line per la presentazione telematica delle domande di congedo di maternità/paternità e parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Fino al 30 aprile 2012, tuttavia, si puo' procedere con i canali tradizionali.INPS, circolare 6/4/2012, n. 53

Modello 730-4, indirizzo telematico entro il 20 aprileL'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine, dal 31 marzo al 20 aprile, per le comunicazioni dell’indirizzo telematico necessario per ricevere il modello 730-4 online.Agenzia delle entrate, comunicato 5/4/2012

Ripartite le quote per l’ingresso in Italia di lavoratori non comunitari stagionaliIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato italiano per l’anno 2012.Ministero del Lavoro, circolare 5/4/2012, n. 2848

Polizze assicurative per i dipendenti: quale trattamento fiscale?Elaborata dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro una sintesi delle norme che regolano il corretto assoggettamento a prelievo fiscale delle polizze assicurative per i dipendenti.Fondazione studi consulenti lavoro parere 4/4/2012, n. 14

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Contratti collettivi di II livello: disponibili le istruzioni tecniche per l'invio delle domande di sgravio contributivoIn attesa di conoscere giorno e ora per l'invio telematico delle istanze, l'Inps fornisce i dettagli tecnici a supporto della composizione dei flussi informativi.INPS, messaggio 3/4/2012, n. 5880

Artigiani e commercianti, disponibile il cassetto previdenzialeDal 2 aprile 2012 l'INPS ha messo in linea la nuova funzionalità Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti. Con riferimento all’emissione dei modelli F24, a partire dal pagamento della prima rata per l’anno 2012 (I rata della contribuzione dovuta entro il minimale di reddito 2012 con scadenza 16 maggio 2012) l’Istituto non invierà più i modelli F24 ma la sola lettera informativa corredata delle avvertenze.INPS, messaggio 2/4/2012, n. 5769

Nullo il termine apposto al contratto se l'impresa non ha effettuato la valutazione dei rischi La clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi è nulla per cui il contratto si considera a tempo indeterminato.Cassazione, sez. lav., sentenza 2/4/2012, n. 5241

Contrattazione di secondo livello, per gli incentivi la richiesta si fa onlineL'INPS ha fornito le prime indicazioni operative ai datori di lavoro per accedere allo sgravio contributivo applicato sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello di cui alla legge n. 247/2007. Con successivo ulteriore messaggio saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.INPS, circolare 30/3/2012, n. 51

Comunicazione della Commissione sul coordinamento delle norme sicurezza sociale nell’UELa comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 30 marzo 2012 sul coordinamento in materia di sicurezza sociale nell’Unione Europea sottolinea la necessità di superare la frammentazione esistente al fine di facilitare la mobilità all’interno dell’UE.Commissione europea, comunicazione 30/3/2012

Uniemens: dilazioni amministrative L'INPS ha comunicato l'aggiornamento della "Procedura recupero crediti da dilazioni" con le variazioni relative alle funzionalità di: Revoca, Reiezione e Definizione per mancata sottoscrizione. INPS, messaggio 29/3/2012, n. 5508

Disoccupazione e mobilità, ai moduli allegabili solo le autocertificazioni L'INPS si esprime in ordine alle nuove norme in materia di certificati di disoccupazione e di iscrizione nelle liste di mobilità e chiarisce che i Centri per l'impiego possono rilasciare ancora i certificati di disoccupazione e di iscrizione nelle liste di mobilità. Messaggio INPS 27/03/2012, n. 5300

Il sistema di rilevamento presenze RFID rispetta la privacyIl Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto legittimo un sistema di rilevamento delle presenze a radiofrequenza (RFID), in cui i dati raccolti erano relativi all’entrata o all’uscita dei lavoratori, attraverso l'accostamento del badge al lettore.Garante Privacy, provvedimento 1/3/2012, n. 81

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IMPRESA

Semplificazioni, in GU la legge di conversione Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.Legge 4/4/2012 , n. 35 (G.U. 6/4/2012, n. 82)

I chiarimenti del Ministero sul regolamento istitutivo dell'elenco dei revisoriCon la circolare n.7/FL, pubblicata lo scorso 5 aprile, il Ministero dell’Interno fornisce alcune precisazioni a seguito della pubblicazione in G.U. del D.M. del 15 febbraio 2012, recante il regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario.Ministero dell'Interno, circolare 5/4/2012, n. 7/FL

Insinuazione al passivo: crediti tributari senza privilegi In caso di fallimento, i crediti tributari non sono privilegiati rispetto agli altri; secondo quanto deciso dai giudici di legittimità nella sentenza n. 5254/2012, infatti, Equitalia non ha il diritto di insinuarsi al passivo di un’azienda fallita, oltre termine di un anno previsto dalla legge. L’unica possibilità per derogare a ciò è dimostrare che il fallimento sia stato dichiarato subito dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi e che l’Agenzia non abbia avuto il tempo necessario per poter agire. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 5254

Fondazione bancarie, in G.U. le misure degli accantonamentiCon decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sono state determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per le Fondazioni Bancarie relativamente all'esercizio 2011.Decreto 26/3/2012 (G.U. 31/3/2012, n. 77)

BCN esonerate dall'obbligo di accettare obbligazioni bancarie garantite dallo Stato Lo scorso 21 marzo il Consiglio Direttivo della BCE ha adottato la Decisione BCE/2012/4 che rimuove l’obbligo per le banche centrali nazionali, nelle operazioni di credito dell’Eurosistema, di accettazione in garanzia di alcune obbligazioni bancarie con garanzia statale.BCE, decisione 21/3/2012 (G.U.U.E. 29/3/2012, L91)

Mancata istituzione o ricostituzione del collegio sindacale, quali conseguenze?Nella circolare n. 10 del 28 marzo scorso, la Fondazione Centro Studi dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili esamina le possibili conseguenze (sulla società e sugli atti societari) della mancata costituzione ab origine o mancata ricostituzione del collegio sindacale. Fondazione Centro Studi dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, circolare 28/3/2012, n. 10

Abruzzo, contributi per il miglioramento dell’offerta turistica-ricettiva La regione Abruzzo ha pubblicato un bando a sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo. Sono finanziati interventi per la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere e di stabilimenti balneari. Il programma proposto può ricevere un contributo in conto capitale, in “de minimis”, per un importo massimo di 150.000 euro. Deliberazione Giunta regionale 23/12/2012, n. 918, (B.U.R. 20/1/2012, n. 7)Deliberazione Giunta regionale 27/02/2012, n. 88, (B.U.R. 21/3/2012, n. 15)

Il socio paga i debiti anche in assenza di contratto scritto Il socio è obbligato a pagare i debiti della società semplice anche in mancanza di una formale costituzione; è l’orientamento fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4380 del 20 marzo 2012.

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Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 20/3/2012, n. 4380

Abruzzo: 10 milioni di euro per sostenere l’occupazione Al via il nuovo avviso della seconda edizione del progetto “Lavorare in Abruzzo 2”, l’iniziativa della Regione Abruzzo finalizzata alla crescita e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Il bando prevede bonus di 10.000 euro per l’assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili. Sono erogabili incentivi (pari a 5.000 euro) anche per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato e per l’aumento delle ore nei contratti part-time. Nella valutazione delle domande sarà data priorità alle imprese situate nelle aree di crisi ed alle aziende i cui settori di operatività rientrano in quelli dei poli di innovazione. Determinazione 23/2/2012, n. DL23/07 – DL22/20 (B.U.R. 14/3/2012, n. 13)

Per l’inibitoria nelle trattative è ineludibile un controllo sostanziale del giudiceAl fine di ottenere la sospensione delle azioni cautelari o esecutive il giudice non può limitarsi ad un controllo meramente formale sulla sussistenza della documentazione richiesta, essendo tenuto a procedere ad una verifica anche di carattere sostanziale in ordine alla ricorrenza dei presupposti legali previsti ai fini dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione, ovvero la maggioranza dei creditori in rappresentanza del 60% dei crediti e la ricorrenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Tribunale di Roma, sez. fall., decreto 13/3/2012

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SCADENZARIO MAGGIO 2012

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Martedì 15

Annotazione separata nel registro corrispettiviTermine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Denuncia infortuni settore estrattivoDenuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

Fatturazione differitaEmissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Mercoledì 16

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevuteI soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'apposito provvedimento.

Denuncia e versamento contributi CasagitVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenteVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di TesoreriaVersamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Liquidazione e versamento IVA annuale Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti un'imposta dovuta per l'anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, devono effettuare il versamento dell'imposta a saldo esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale Versamento dell'IVA dovuta per il mese di aprile (per il mese di marzo nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il primo trimestre 2012 (gennaio-marzo). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare

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del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioniII soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento contributi EnpalsVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

Versamento contributi Inps artigiani e commerciantiI lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i titolari di partita IVA esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Versamento contributi Inps lavoro dipendenteVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Versamento contributi Inps pescatori autonomiVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

Versamento imposta di bollo speciale annuale per attività di rimpatrio o di regolarizzazioneScadenza prorogata ex D.L. 2/3/2012, n. 16 (G.U. 2/3/2012, n. 52)Versamento imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazioni.

Versamento imposta di produzione e consumoVersamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

STUDIO BAFUNNO 9

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Versamento imposta unicaL'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavalloVersamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2011 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° dicembre2010 - 30 novembre 2011. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 15 giugno 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento rata premio anticipato InailVersamento della II rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di: addizionale dell'1% ex ANMIL; eventuali contributi associativi; eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti. L'importo così determinato, diviso per quattro, dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di rateazione

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioneVersamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Lunedì 21

Denuncia e versamento contributi FPIVersamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

Denuncia imballaggi mese precedenteDenuncia mensile imballaggi del mese precedente da parte dei produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI.

Versamento contributi EnasarcoVersamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento

Mercoledì 23

Trasmissione comunicazione per poter fruire dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d’impresa Termine per effettuare l0invio telematico della comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d’impresa

Venerdì 25

STUDIO BAFUNNO 10

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Denuncia e versamento contributi EnpaiaDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

Enpals - Denuncia contributiva mensile unificataPresentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensilePresentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/CigsPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’oraio di lavoro

Mercoledì 30

Comunicazione sostituiva operazioni rilevanti ai fini IVA Termine di comunicazione sostitutiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA relativa al 2011.

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (quindi 0,2% per ogni giorno di ritardo): la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registroI soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.

Giovedì 31

Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta: consegna Mod. 730 Consegna ai dipendenti da parte dei sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale del prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi.

Adempimenti di fine meseTermine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

STUDIO BAFUNNO 11

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Assistenza fiscale indiretta: consegna Modd. 730 - 730/1 Presentazione ad un CAF o ad un professionista abilitato del modello 730/2012 modello base per l'assistenza fiscale e del modello 730/1.

Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiataInvio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.

Comunicazione imballaggi e rifiuti di imballaggioComunicazione dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati nell'anno solare precedente

Comunicazione periodica intermediari finanziariTermine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Domanda di autorizzazione all'Inps per differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettivePresentazione all'Inps della domanda di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie. La concessione presuppone l'esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi; il beneficio è attribuito per una sola volta all'anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Presentazione degli elenchi Intra 12 Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione della dichiarazione Unico 2011 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2011, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° settembre 2010 – 31 agosto 2011.

Versamento contributi FasiVersamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012.

STUDIO BAFUNNO 12

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GUIDE OPERATIVE

STUDI DI SETTORE IN CHIAROBrunella Biancaniello

La circolare n. 8/E del 16 marzo scorso riesamina tutte le novità normative intervenute con i recenti decreti legge n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011, in materia di studi di settore: dai benefici per i contribuenti, all'accertamento induttivo, alle misure per i contribuenti che omettono o dichiarano infedelmente i dati degli studi di settore.

Il documento fornisce, inoltre, chiarimenti in merito alle modifiche apportate al D.M. 11 febbraio 2008 dal decreto 28 dicembre 2011, in relazione all'utilizzo degli studi di settore in fase di accertamento.

Modifiche e integrazioni degli studi di settore

Gli studi di settore sono strumenti statistici elaborati sulla base di una serie di fattori economici relativi all'attività di alcune categorie di lavoratori autonomi, di professionisti e di imprese al fine di indicare i ricavi di tali categorie.

In merito alla tempistica, come già chiarito dalla circolare n. 41/E del 2011 in relazione alla portata dell'art. 23, comma 28, D.L. n. 98 del 2011, è possibile modificare e integrare gli studi di settore già approvati, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati. Le integrazioni dovranno essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della loro entrata in vigore.

La circolare n. 8/E del 2012 chiarisce che la previsione di integrare gli studi di settore già approvati è applicabile anche a quelli relativi al periodo d'imposta 2011. Al riguardo, ricordiamo che - per le integrazioni relative al 2011 - il D.L. n. 16 del 2012 in fase di conversione (c.d. decreto Semplificazioni tributarie), prevede la possibilità di pubblicarle entro il 30 aprile 2012.

Sanzioni

La circolare n. 8/E del 2012, nell'esaminare le novità apportate dal D.L. n. 98 del 2011, si sofferma sulle sanzioni applicabili in materia di studi di settore.

In particolare, è prevista la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di trasmettere ai contribuenti un invito (diverso da quelli previsti dagli articoli 32, D.P.R. n. 600/1973 e 51, D.P.R. n. 633/1972) ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore basato esclusivamente sui dati indicati nel modello UNICO (e quindi non sulle risultanze dei controlli effettuati). In questo modo il legislatore ha cercato di incentivare i comportamenti virtuosi, anche successivamente ai termini di scadenza della presentazione di UNICO.

Con la circolare n. 8/E del 2012, pertanto, l'Agenzia chiarisce che tale previsione non esclude la possibilità per il contribuente beneficiare dell'applicazione delle sanzioni ridotte, nonché del ravvedimento operoso.

In particolare, il contribuente nel caso di omessa trasmissione del modello degli studi di settore può regolarizzare tale comportamento con il ravvedimento, presentando una dichiarazione integrativa.

Incremento della sanzione ai fini delle imposte sui redditi

La circolare n. 8/E del 2012 chiarisce, anche con esempi, la previsione normativa di cui al nuovo comma 2-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, con riferimento alle imposte sui redditi. La nuova disposizione prevede un incremento della sanzione minima e massima (di cui all'art. 1, comma 2) del 50% nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di

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settore, laddove il contribuente non abbia provveduto a tale obbligo neanche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'incremento non si applica se il maggior reddito accertato a seguito dell'applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d'impresa dichiarato.

Incremento della sanzione ai fini dell'IVA e dell'IRAP

Esempi e chiarimenti sono previsti dall'Agenzia per l'analoga disposizione di incremento sanzionatorio in campo dell'IVA e dell'IRAP nel caso di mancata presentazione del modello dichiarativo, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, il nuovo comma 4- ter dell'art. 5, D.Lgs. n. 471/1997 prevede una maggiorazione delle sanzioni del 50% (art. 5, comma 4), salvo che la maggiore IVA accertata o la minore IVA detraibile o rimborsabile non supera il 10% dell'IVA dichiarata.

Accertamento induttivo

Il documento di prassi esamina anche la normativa che riconosce l'accertamento induttivo - art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 - in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nell'ipotesi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Il documento di prassi spiega che ai fini dell'accertamento induttivo: il contribuente deve essere realmente soggetto agli studi di settore; la norma ha natura procedimentale e, pertanto, esplica effetti con riguardo a tutti i periodi d'imposta

accertabili alla data di effettuazione del controllo cui risulta "teoricamente" applicabile la sanzione di cui all'art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997;

nella motivazione dell'accertamento induttivo deve essere data evidenza del soddisfacimento della condizione dell'irrogabilità della sanzione per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

La circolare n. 8/E chiarisce, inoltre, che ai fini della trasparenza e collaborazione tra Amministrazione e contribuenti, gli uffici faranno ricorso all'accertamento induttivo "puro" soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010. Per quelli precedenti, invece, se il contribuente, spontaneamente o a seguito di eventuale invito comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, gli uffici procederanno con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, in tali casi il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo "puro".

Novità per i contribuenti "congrui e coerenti"

La circolare n. 8/E del 2012 esamina, infine, le novità introdotte dal D.L. n. 201 del 2011 (decreto salva Italia) ai commi da 9 a 13 dell'art. 10 sui limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti "congrui e coerenti" alle risultanze degli studi di settore (contribuenti cioè che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori alle risultanze degli studi di settore).

La disposizione prevede che nei confronti di tali soggetti congrui e coerenti: sono preclusi gli accertamenti "analitico-presuntivo" (art. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 600/1973 e

art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972); la determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. n. 600/1973), è ammessa solo a

condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come previsto ordinariamente dal comma 6 del citato art. 38);

è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA.

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L'Agenzia chiarisce che ai fini di tali benefici i contribuenti devono essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli studi di settore e tali dati devono risultare coerenti con gli indicatori previsti dalla normativa.

Per i contribuenti non congrui e non coerenti la disposizione prevede, infatti, che lo svolgimento dei controlli avviene prioritariamente con l'utilizzo delle indagini finanziarie.

IMU, COME CAMBIANO I CALCOLI PER IL 2012Saverio Cinieri

Cambiano le modalità di calcolo dell’IMU. Con l’emendamento al D.L. n. 16/2012, approvato ieri dal Senato, variano, in corsa, le regole per determinare la nuova imposta, almeno per questo primo anno. Va subito detto che, dalle ultime novità introdotte - molte delle quali traggono spunto dalle incertezze sollevate in questi giorni da parte di chi inizia a cimentarsi con i calcoli (soprattutto i CAF che hanno ormai avviato la stagione del 730) - esce un quadro non incoraggiante.

In particolare, tralasciando, in questa sede, le altre modifiche (tra le quali si segnala, l’introduzione di agevolazioni per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e degli IAP, la riduzione al 50% della base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico e di quelli inagibili o inabitabili, l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali siti nei comuni montani) a complicare la situazione, per i calcoli 2012, è il meccanismo studiato secondo cui: il pagamento della prima rata è effettuato senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari

al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni di base; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata;

entro il 10 dicembre 2012, con uno o più D.P.C.M. si provvederà, sulla base del gettito della prima rata, nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali (il cui termine scade il 30 novembre prossimo), alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;

entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dei tributo.

Pertanto, il quadro che si starebbe delineando è il seguente: i contribuenti, entro il 18 giugno prossimo, calcolano (e versano) il primo acconto applicando le

aliquote base previste nell’art. 13, D.L. n. 201/2011 (0,4% per abitazioni principali, 0,76% per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili e 0,2% per i fabbricati rurali strumentali) e le detrazioni base per abitazione principale base (200 euro + 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni, sino ad un massimo di 400 euro);

i comuni, entro il 30 settembre, approvano (o modificano) il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione;

il Governo, entro il 10 dicembre può intervenire modificando le aliquote e le detrazioni previste nel D.L. n. 201/2011.

È evidente che ciò costringerà i contribuenti ad effettuare un doppio calcolo: il primo, entro il 18 giugno, per determinare l’imposta applicando le aliquote (e detrazioni) base, da

versare nella misura del 50%; il secondo, a conguaglio, entro il 17 dicembre, ricalcolando l’intera imposta annuale con le aliquote (e

detrazioni) eventualmente ridefinite, e scomputando quanto già versato a giugno.

Poiché, da quanto già anticipato ormai da giorni, con tutta probabilità saranno deliberati incrementi delle aliquote base, il vero e proprio “salasso” per i contribuenti si verificherà all’atto del versamento del saldo.

Per capire meglio cosa accadrà, proviamo a fare qualche ipotesi di calcolo.

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Esempio 1

Si supponga il caso di un contribuente che possiede un’abitazione che presenta i seguenti dati: categoria catastale: A/2; rendita catastale: 800 euro; percentuale di possesso: 100%; periodo di possesso: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012; abitazione principale: NO.

Per il primo acconto da versare entro il 18 giugno 2012, si dovranno eseguire i seguenti calcoli: Rendita catastale rivalutata: 800 x 1,05 = 840; Valore immobile ai fini IMU: 840 x 160 = 134.400 Imposta dovuta per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,76% = 1.021,44 euro Acconto da versare entro il 18 giugno 2012: 1.021,44 x 50% = 510,72 euro

Si supponga che l’aliquota venga innalzata di 0,2 punti percentuali e, quindi, passi allo 0,96%.

Per il secondo acconto, da versare entro il 17 dicembre 2012, si dovranno eseguire i seguenti calcoli: Imposta dovuta per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,96% = 1.290,24 euro Acconto da versare entro il 17 dicembre 2012: 1.290,24 - 510,72 = 779,52 euro

Esempio 2

Si supponga un ulteriore caso di un contribuente che possiede un’abitazione che presenta i seguenti dati: categoria catastale: A/2; rendita catastale: 800 euro; percentuale di possesso: 100%; periodo di possesso: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012; abitazione principale: SI; presenza di figli conviventi di età inferiore a 26 anni: NO.

Per il primo acconto da versare entro il 18 giugno 2012, si dovranno eseguire i seguenti calcoli: Rendita catastale rivalutata: 800 x 1,05 = 840; Valore immobile ai fini IMU: 840 x 160 = 134.400 Imposta lorda per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,4% = 537,60 Detrazione base spettante: (200 x 12/12)/1= 200 Imposta dovuta per il 2012: 537 - 200 = 337,60 euro Acconto da versare entro il 18 giugno 2012: 337,60 x 50% = 168,80 euro

Si supponga che l’aliquota venga innalzata di 0,1 punti percentuali e, quindi, passi allo 0,50%, mentre la detrazione resti invariata.

Per il secondo acconto, da versare entro il 17 dicembre 2012, si dovranno eseguire i seguenti calcoli: Imposta dovuta per il 2012: 134.400 x 100% x 12/12 x 0,50% = 672 euro Detrazione base spettante: (200 x 12/12)/1= 200 Imposta dovuta per il 2012: 672 - 200 = 472 euro Acconto da versare entro il 17 dicembre 2012: 472 – 168,80 = 303,20 euro

Esempio 3

Si supponga il caso di un contribuente, non coltivatore diretto o IAP, che possiede un terreno agricolo che presenta i seguenti dati: reddito dominicale: 750 euro; percentuale di possesso: 100%; periodo di possesso: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

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Nota bene

A tale proposito, si segnala che l’emendamento modifica anche il moltiplicatore portandolo da 130 a 135.

Per il primo acconto da versare entro il 18 giugno 2012, si dovranno eseguire i seguenti calcoli: Reddito dominicale rivalutato: 750 x 1,25 = 937,50; Valore immobile ai fini IMU: 937,50 x 135 = 126.562,50 Imposta dovuta per il 2012: 126.562,50 x 100% x 12/12 x 0,76% = 961,87 euro Acconto da versare entro il 18 giugno 2012: 961,87 x 50% = 480,93 euro

Si supponga che l’aliquota venga innalzata di 0,1 punti percentuali e, quindi, passi allo 0,86%.

Per il secondo acconto, da versare entro il 17 dicembre 2012, si dovranno eseguire i seguenti calcoli: Imposta dovuta per il 2012: 126.562,50 x 100% x 12/12 x 0,86% = 1.088,44 euro Acconto da versare entro il 17 dicembre 2012: 1.088,44 – 480,93 = 607,51 euro

MERCATO DEL LAVORO E AMMORTIZZATORI, IL FUTURO È NELLA RIFORMA?Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido

Introduzione di vincoli alla flessibilità in entrata, modifica dell’articolo 18, rivisitazione dei contratti di lavoro c.d.”flessibili” con un canale privilegiato d’ingresso al mercato del lavoro riservato all’apprendistato, aumento del costo di gestione dei contratti di collaborazione a progetto, nuovi adempimenti burocratici per partime e lavoro intermittente, e da ultimo, ma non per ultimo, la profonda revisione degli ammortizzatori sociali che vede la conferma della sola cassa integrazione ordinaria e di quella straordinaria autorizzata per la riorganizzazione e la ristrutturazione aziendale, mentre indennità di disoccupazione, cigs per cessazione dell’attività e indennità di mobilità sarebbero sostituite dall’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi): queste sono solo alcuni dei punti della riforma del lavoro. Per seguire tutte le novità della riforma il Quotidiano IPSOA mette a disposizione degli Abbonati la Guida alla Lettura. Disponibile oggi l'articolo sulle novità in materia di lavoro accessorio.

L’introduzione di vincoli alla flessibilità in entrata scontenta le imprese, la flessibilità in uscita o meglio la rivisitazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori trova l’opposizione, anch’essa diversificata, dei sindacati e di parte delle forze politiche.

La forza prorompente dell’articolo 18 oscura un poco gli interventi sui contratti di lavoro. Si propone infatti di mantenere il reintegro per i soli licenziamenti discriminatori, vale a dire per i licenziamenti determinati da ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza sindacale, razzo, sesso, ecc.. e per quelli conseguenti alla richiesta di pubblicazioni del matrimonio o alla maternità della lavoratrice e alla richiesta di congedi parentali.

La reintegra può essere decisa dal giudice del lavoro in alternativa al risarcimento economico in caso di licenziamento disciplinare, mentre è prevista esclusivamente una indennità risarcitoria omnicomprensiva, da 15 a 27 mensilità, se il licenziamento motivato da ragioni diverse da quelle precedenti è dichiarato illegittimo dal giudice.

La scelta fra indennità risarcitoria e reintegro si applica anche in caso di licenziamento dichiarato inefficace per difetto del requisito di forma scritta.

La rivisitazione dei contratti di lavoro c.d.”flessibili” parte dall’assunto che la forma normale di lavoro è quella del contratto subordinato a tempo indeterminato e che un canale privilegiato d’ingresso al mercato

STUDIO BAFUNNO 17

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del lavoro deve essere riservato all’apprendistato che, secondo le intenzioni del Governo, deve essere effettivamente mirato alla formazione professionale. Da qui l’introduzione di un limite minimo di durata, la certificazione delle competenze acquisite, la possibilità di instaurare nuovi contratti solo in presenza di una percentuale di conferma di quelli precedenti.

Salirà il costo di gestione dei contratti di collaborazione a progetto, con l’aliquota contributiva alla Gestione separata del lavoro autonomo che aumenta di un punto ogni anno, a partire dal 2013 fino a raggiungere il 33 per cento che la equipara alla misura in essere per il lavoro subordinato. Anche il costo dei contratti a termine aumenta di 1,4 punti percentuali destinati a finanziare misure di sostegno al reddito del lavoratore dopo la scadenza del termine, è però prevista la parziale restituzione al datore di lavoro, di questa percentuale , in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

La trasformazione opererà ope legis se la successione di contratti supera i 36 mesi, il rinnovo sarà meno agevole in quanto è previsto l’aumento del lasso temporale fra un contratto scaduto e quello successivo. Sarà più difficile mascherare con la partita iva i rapporti di collaborazione che, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro-committente, saranno convertiti in rapporti di lavoro subordinato quando la prestazione supera i sei mesi nell’anno, si svolge presso il committente e da essa il prestatore d’opera ricava oltre il 75 per cento del proprio reddito. Particolare severità è rivolta verso le associazioni in partecipazione che, di fatto, il Governo intende abolire, consentendone la stipula solo in ambito assai ristretto quale quello familiare.

Partime e lavoro intermittente trovano, invece, nuovi adempimenti burocratici, stante che verrebbe prevista una comunicazione amministrativa (anche telefonica o con sms) in occasione della chiamata al lavoro o dell’utilizzo di clausole flessibili ed elastiche. Anche l’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher) dovrebbe subire un drastico ridimensionamento rispetto all’uso, probabilmente eccessivo, che ne è stato fatto in questi ultimi tempi.

Messa un po’ in sordina dall’attenzione riservata all’articolo 18 dello Statuto, è profonda la revisione degli ammortizzatori sociali che vede la conferma della sola cassa integrazione ordinaria e di quella straordinaria autorizzata per la riorganizzazione e la ristrutturazione aziendale, mentre indennità di disoccupazione, cigs per cessazione dell’attività e indennità di mobilità sarebbero sostituite dall’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) che richiederà gli stessi requisiti oggi previsti per il diritto all’indennità di mobilità, ma avrà una durata variabile secondo l’età del lavoratore, fra i dodici e i diciotto mesi. Interventi sono stati preannunciati dal Governo anche per la repressione del deprecabile fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” e per l’introduzione sperimentale del congedo di paternità obbligatorio.

PEC: PROFILI TECNICO-GIURIDICI E PATERNITÀ DEGLI ALLEGATINicola Fabiano

Le norme che disciplinano gli effetti giuridici della PEC vanno coordinate ed integrate con le norme tecniche che, sebbene di rango inferiore, costituiscono utile riferimento per la comprensione dei processi e quindi per la qualificazione giuridica degli aspetti connessi con la trasmissione dei messaggi; in particolare rileva l’imputazione della paternità degli allegati.

Le norme che disciplinano la PEC sono il D.P.R. n. 68/2005 e il CAD (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82); queste norme vanno integrate con le regole tecniche contenute nel D.M. 2 novembre 2005, recante Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata e nel relativo allegato, nonché con quelle emanate ed emanande per il CAD.

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Il citato D.M. contiene l'elenco degli standard tecnici previsti per la PEC, tra cui si menzionano RFC 2822 e RFC 2633, rispettivamente relative a formato del messaggio e al protocollo SMIME (RFC è l’acronimo di “Request For Comments” che in ambito informatico rappresenta dei documenti di riferimento per gli standard tecnici). In sostanza, il messaggio di PEC può essere rappresentato come una busta all’interno della quale sono contenute delle informazioni trasportate dal mittente al destinatario. Non a caso tra le definizioni contenute nel D.P.R. 68/2005 vi è quella di “busta di trasporto”, proprio per indicare il tipo di operazione che si realizza con la PEC.

Ciò posto, il “sistema PEC” classifica i messaggi in 3 categorie e precisamente: a) ricevute; b) avvisi; c) buste.

Le ricevute, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del citato D.M. 2 novembre 2005 sono:

a) ricevuta di accettazione;

b) ricevuta di presa in carico;

c) ricevuta di avvenuta consegna completa, breve, sintetica.

Gli avvisi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del citato D.M. sono:

a) avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici;

b) avviso di rilevazione di virus informatici;

c) avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici.

Le buste, infine, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del citato D.M. sono:

a) busta di trasporto;

b) busta di anomalia.

Il D.P.R. 68/2005 all’art. 1, lettera a), riporta - fra l’altro - la definizione di busta di trasporto che è “il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata”. Lo stesso art. 1, lett. f), poi, definisce il messaggio di posta elettronica certificata come “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”. Pertanto, la “busta di trasporto” è un documento informatico che contiene un altro documento informatico (messaggio di PEC), ossia una busta (envelope) all’interno della quale c’è un’altra busta.

In estrema sintesi il processo è il seguente: il messaggio di posta elettronica certificata viene inviato al server del gestore mittente il quale verifica l’identità del mittente mediante la corrispondenza delle credenziali di accesso (login e password) e predispone la ricevuta di accettazione che viene inviata al mittente; successivamente lo stesso gestore mittente provvede ad imbustare il messaggio nella “busta di trasporto” e lo firma digitalmente. La busta di trasporto viene inviata al gestore destinatario che esegue i controlli sulla validità sia della firma apposta alla busta di trasporto sia del messaggio inviato; successivamente il messaggio viene reso disponibile al destinatario e viene inviata una ricevuta di consegna al mittente.

Questa sintetica descrizione dello schema è necessaria per comprendere le singole fasi all’interno del complessivo processo “autenticazione-redazione-invio-consegna-ricezione” che si realizza con la posta elettronica certificata.

Dopo aver scritto il testo del messaggio è possibile allegare qualsiasi tipo di file, anche firmati digitalmente. Le regole tecniche (art. 12) dispongono che il gestore di PEC deve garantire la possibilità d’invio di un messaggio che, per numero di destinatari e per dimensioni complessive, non deve superare i 30 mega. Alcuni gestori di PEC permettono anche di firmare digitalmente il contenuto del messaggio ed

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eventualmente di optare per la sua criptazione, anche se il messaggio viene comunque reso immodificabile dopo essere stato inglobato nella busta di trasporto che a sua volta è firmata dal gestore di PEC. Il mittente per firmare digitalmente il messaggio di PEC è necessario che sia in possesso di un strumento di firma digitale (smart card o chiavetta USB).

È necessario fare chiarezza sugli allegati alla PEC, perché è vero che vige il principio della immodificabilità del messaggio secondo cui è garantita la non modificabilità del contenuto che “viaggia” criptato. Tuttavia, non è assolutamente possibile attribuire la paternità di un documento informatico allegato al messaggio di PEC al mittente dello stesso messaggio. La paternità di un documento può essere riconosciuta unicamente con l’apposizione della firma (elettronica o digitale), ma non è giuridicamente corretto assumere che il file allegato ad una email di PEC sia implicitamente attribuita al mittente.

Non deve neppure indurre in errore il fatto che la busta di trasporto sia firmata elettronicamente, perché la firma viene apposta da un soggetto terzo rispetto a mittente e destinatario che è il gestore di PEC. Detta firma assume rilievo unicamente per la immodificabilità del messaggio e non può attribuire altro effetto. Riguardo alla firma del gestore è appena il caso di sottolineare come l’art. 9, comma 1, del D.P.R. 68/2005 preveda l’utilizzo della firma elettronica avanzata (FEA) che allo stato – sebbene disciplinata nel CAD – di fatto non esiste. La FEA, infatti, è oggetto delle nuove regole tecniche che saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale prima dell’estate.

Una notazione finale relativa alla prova: ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005, le ricevute (di accettazione e di avvenuta consegna) inviate dal gestore di PEC costituiscono rispettivamente “prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata” e “che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.” L’art. 9 del D.M. 2 novembre 2005 dispone che “a ciascuna trasmissione è apposto un unico riferimento temporale”, ossia viene attribuita la data certa.

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FOCUS

FISCALITÀ DIFFERITA ED ANTICIPATA: CASI E SOLUZIONI Emiliano Ribacchi

L’iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel bilancio di esercizio le imposte di competenza. La non coincidenza tra le regole civilistiche e quelle fiscali porta infatti allo sfasamento tra l’imposta di competenza e l’imposta calcolata (nonché da versare) per l’esercizio di riferimento, sfasamento dovuto alla presenza delle differenze tra il momento di imputazione in bilancio dei costi e dei ricavi ed il momento della loro deduzione o tassazione.

Il presente articolo si propone di illustrare, attraverso una serie di esempi numerici e di casistiche che trovano riscontro nella prassi operativa, le modalità di gestione contabile della fiscalità differita.

In relazione alle imposte anticipate, si segnala che, in presenza (ad esempio) di componenti di costo non deducibili nell’esercizio (e.g.: compensi amministratori non pagati), la relativa rilevazione determina:

(i) l’iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l’ammontare delle imposte correnti;

(ii) l’iscrizione di un credito nella voce C.II.4-ter dell’attivo patrimoniale.

La scrittura contabile da effettuare sarà la seguente:

C.II.4-ter S.P. 31/12/…. Voce 22 C.E.

Crediti per imposte anticipate A Imposte anticipate

Nell’esercizio in cui il costo risulti deducibile, si dovrà invece rilevare contabilmente una situazione opposta a quella dianzi esposta.

La variazione avviene attraverso il c.d. effetto reversal delle imposte anticipate; vi sarà lo storno del credito (voce C.II.4-ter, dell’attivo patrimoniale) e l’iscrizione di un onere che va ad aggiungersi a quello delle imposte correnti.

La scrittura contabile da effettuare è la seguente:

Voce 22 C.E. 31/12/…. C.II.4-ter S.P.

Imposte anticipate A Crediti per imposte anticipate

Con riferimento alla rilevazione delle imposte differite, è previsto che venga iscritto un onere nella voce 22 del conto economico che rettifica, in aumento, il carico fiscale dell’esercizio; in contropartita vi è l’iscrizione di un fondo per rischi ed onere (voce B.2 del passivo patrimoniale).

La scrittura contabile da effettuare sarà la seguente:

Voce 22 C.E. 31/12/…. B.2 S.P.

Imposte differite A Fondo imposte differite

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Nell’esercizio in cui (ad esempio) il provento sarà tassato, si dovrà rilevare una situazione opposta ed in detto esercizio il carico fiscale dovrà essere adeguato delle imposte che sono state imputate, tramite le imposte differite, negli esercizi precedenti. Sotto il profilo contabile, si procederà come segue:

(i) storno del fondo (voce B.2, del passivo patrimoniale);

(ii) iscrizione di un provento che va a stornare, ovvero diminuire le imposte dell’esercizio nella voce 22 del conto economico.

La scrittura contabile è la seguente:

B.2 passivo S.P. 31/12/…. Voce 22 C.E.

Fondo imposte differite a Imposte differite

Fermo restando quanto dianzi esposto, negli esempi che seguono si tratterà invece di alcune tra le differenze temporanee attualmente esistenti in forza delle differenze tra vigente normativa civilistica e tributaria, nonché delle correlate rilevazioni contabili.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, le ipotesi proposte riguardano: i compensi degli amministratori pagati in un esercizio diverso da quello di competenza; gli interessi passivi eccedenti la quota deducibile nell’esercizio ai sensi dell’art. 96 del Tuir; la rateizzazione delle plusvalenze; gli utili su cambi da valutazione.

La fiscalità differita attiva: ipotesi applicative

Compensi amministratori non pagati

I compensi degli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui vengono pagati. Se, nell’esercizio 2010, i compensi sono stati pari a 250.000 euro, ma il pagamento è stato effettuato solo nell’esercizio 2011, nel 2010 si doveva procedere a determinare le imposte anticipate applicando l’aliquota Ires del 27,5% sulla differenza temporanea deducibile fra compensi di competenza e compensi pagati.

Le imposte anticipate sui compensi dell’organo amministrativo sono pari a 250.000 x 27,5% = 68.750 euro.

La rilevazione contabile del 2010 è stata la seguente:

Dare: Credito per imposte anticipate: 68.750

Avere: Imposte anticipate: 68.750

Nel 2011, in presenza del pagamento dei compensi, si deve invece rilevare l’effetto reversal correlato al riassorbimento della differenza temporanea:

Dare: Imposte anticipate: 68.750

Avere: Credito per imposte anticipate: 68.750

Interessi passivi eccedenti la quota deducibile

L’art. 96 del TUIR stabilisce talune limitazioni in ordine alla deduzione degli interessi passivi per i soggetti Ires, basata, come noto, su un margine di bilancio chiamato “reddito operativo lordo” (ROL).

Qualora gli interessi passivi imputati a conto economico si rivelano essere superiori alla quota deducibile nell’esercizio, è necessario valutare l’iscrizione di imposte anticipate su tale eccedenza, ove si ritenga che la

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causa dell’indeducibilità degli interessi passivi verrà meno nei successivi esercizi, portando ad un futuro recupero delle imposte anticipate rilevate.

Detta differenza è, infatti, di natura temporanea, dal momento che gli interessi passivi non dedotti in un determinato esercizio sono riportabili in avanti nel tempo. Le scritture contabili sono le medesime di quelle dianzi esposte. Va da sé che le attività per imposte anticipate riguardino esclusivamente l’Ires, non rilevando gli interessi passivi non dedotti in ambito Irap.

La fiscalità differita passiva: casi operativi

Plusvalenze rateizzate

Il comma 4 dell’art. 86 del Tuir stabilisce che le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta di rateizzare la tassazione di una plusvalenza determina una differenza temporanea imponibile (pari alla differenza fra plusvalenza iscritta in bilancio e quota della stessa la cui tassazione viene rinviata), che genera imposte differite.

Si ipotizzi che nel 2011 la società Beta S.p.A. ceda un bene strumentale posseduto da più di 3 anni, da cui ottiene una plusvalenza pari a 130.000 euro ed opti per la rateizzazione in 5 quote costanti. Sebbene il conto economico evidenzi la relativa plusvalenza, l’ammontare soggetto a IRES è pari a 26.000 euro (130.000 : 5). Nei quattro successivi esercizi, la società continuerà a tassare la quota di plusvalenza rateizzata, pari a 26.000 euro, anche se tale importo non trova riscontro nel conto economico, essendo la plusvalenza stata rilevata in bilancio nell’esercizio di competenza, ovvero nel 2011.

Le imposte differite da iscrivere nel 2011 si calcolano moltiplicando per l’aliquota Ires del 27,5% l’importo rateizzato della plusvalenza, cioè 130.000 – 26.000 = 104.000 euro, e sono dunque pari a 104.000 x 27,5% = 28.600 euro. Tali imposte differite vengono successivamente stornate nei quattro anni successivi fino al totale riassorbimento della differenza fra valori civili e fiscali.

Nel 2011, la scrittura contabile per rilevare le imposte differite è la seguente:

Dare: Imposte differite: 28.600

Avere: Fondo imposte differite: 28.600

Nei quattro esercizi successivi (dal 2012 al 2015), vi sarà lo storno delle imposte differite in corrispondenza dei relativi riassorbimenti e, quindi, in ogni esercizio si contabilizza la posta nel modo seguente:

D. Fondo imposte differite: 7.150

A. Imposte differite: 7.150

Utili su cambi da valutazione

In relazione alla valutazione dei crediti e dei debiti in valuta estera, l’art. 2426 cod. civ. prevede che le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico.

Tuttavia, tali valutazioni non sono rilevanti fiscalmente. In particolare, con specifico riferimento agli utili su cambi da valutazione, gli stessi non hanno rilevanza fiscale in quanto non effettivamente realizzati e, di conseguenza, devono essere operate le relative variazioni in diminuzione del reddito complessivo Ires.

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Le differenze positive su cambi definitivamente accertate, imputate nell’esercizio precedente come utili presunti e quindi non soggetti a tassazione, comportano variazioni fiscali in aumento al fine di riequilibrare le variazioni in diminuzione effettuate nell’esercizio precedente.

Nell’anno in cui vi è la valutazione neutrale sotto un profilo fiscale, dovrà essere rilevato il provento a conto economico, una variazione fiscale in diminuzione nell’ambito del reddito d’impresa e, contestualmente, le imposte differite Ires. Lo storno delle predette imposte differite avrà luogo nell’esercizio di effettivo realizzo, ovvero quando l’utile su cambi sarà effettivamente accertato in modo definitivo.

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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

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