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LE NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA INTERVENUTE AD

OPERA DEI "DECRETI MADIA" 126 E 127/2016 E

222/2016

SEMINARIO ORDINE ARCHITETTI RIMINI 17 MARZO 2017

PAOLA MINETTI Avv 1 23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

Segue TAR Toscana 2141/2014

“l’inquadramento di un certo intervento edilizio nell’ambito della “attività libera” implica che la realizzazione di quell’intervento non è condizionata dal previo avvio di un procedimento amministrativo edilizio, né nel senso di richiesta di un permesso di costruire né nel senso di presentazione di una d.i.a. o s.c.i.a., il che comporta che l’attività edificatoria è realizzabile, in quanto conforme alla normativa legislativa o pianificatoria, senza l’acquisizione di un previo atto amministrativo (il permesso di costruire) e senza la denuncia o segnalazione di inizio attività funzionale a rendere possibile l’intervento pubblico di controllo inibitorio nel termine di trenta giorni previsto dalla legge. L’inquadramento di una certa attività edificatoria nell’ambito dell’edilizia libera non cambia invece il rapporto tra la stessa e il profilo normativo, nel senso che la suddetta attività edilizia deve comunque essere posta in essere solo in quanto rispettosa delle disposizione di legge e di disciplina pianificatoria, rendendosi in caso contrario necessario l’intervento dei poterei repressivi comunali in ambito edilizio

05/07/16PAOLA MINETTI Avv 2 23/03/17

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Attivita’ di edilizia libera e conformita’

TAR Marche, sez. I, 21.5.2016, n. 325 La recinzione metallica di un terreno privato costituisce attività di

edilizia libera, nonché manifestazione del diritto di proprietà.Il TAR Marche con sentenza 325/2016 ha dichiarato illegittima l’ordinanza di demolizione motivata sul solo presupposto dell’assenza di una DIA, trattandosi di una recinzione (una rete metallica sorretta da pali) di un suolo di proprietà, che costituisce attività di edilizia libera, rientrante fra le manifestazioni lecite del diritto di proprietà.

23/03/17

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ART 5 LEGGE 124/2015 LEGGE DELEGA I decreti attuativi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, “legge

Madia”, hanno la finalità di garantire a cittadini e imprese:

certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività e sui regimi ad essa applicabili

tempi certi;

un unico sportello a cui rivolgersi;

modulistica unificata. Si tratta di un pacchetto di misure di semplificazione che:

attuano i principi di liberalizzazione e di semplificazione;

rafforzano, sviluppano e assicurano effettività a disposizioni già presenti nel nostro ordinamento (in materia di SCIA, silenzio assenso e sportello unico), stabilendo tempi certi, decisioni sicure e responsabilità definite.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

Atto del Governo n. 322

Il legislatore delegato ha scelto di attuare la delega prevista dall’articolo 5 con l’adozione di più decreti legislativi. Il primo atto di attuazione e rappresentato dal d.lgs. n. 126 del 2016 (cd. SCIA 1, sul quale si veda, infra, il paragrafo dedicato), che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

La riforma

Spinge nettamente in avanti nella direzione del rafforzamento della SCIA come forma di incentivazione dello svolgimento di attività, come motore dell'economia, rispetto ad un intervento più cauto ma rivolto verso la medesima stella polare, eseguito un anno prima (autotutela del FL 133/2014 conv. In legge 164/2014)

Scia e silenzio

Vale la pena ricordare che – in tema di semplificazione – la SCIA e il silenzio sono inseriti nel capo IV della Legge rubricato “semplificazione” dell'azione amministrativa e la semplificazione cui ci si riferisce è procedimentale e NON funzionale cioè riduce e semplifica NON i fini pubblici bensì le modalità per perseguirli

Nella SCIA si semplifica la prima parte e l'ultima (domanda ed emissione di atto) ma non la parte istruttoria

segue

Nella SCIA il provvedimento è sostituito dalla SCIA medesima

Nel silenzio (articolo 20) il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, per cui permane l'alternativa tra provvedimento negativo o positivo

Ma con una RIDUZIONE DEGLI ONERI PER LA PA, che può scegliere di tacere ottenendo gli stessi effetti

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Il decreto legislativo sulla SCIA è formato da 4 articoli:

Art. 1 Libertà di iniziativa privata Art. 2 Informazioni a cittadini e imprese Art. 3 Modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241 Art. 4 Disposizioni transitorie e di attuazione

Entra in vigore il 28 luglio 2016, ma Regioni e Comuni hanno tempo fino al 1 gennaio 2017 per adeguarsi alle modifiche apportate alla L. 241/1990.

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Scia evoluzione istituto

1) articolo 5 DL 78/2010 che impone la SCIA al posto degli interventi minori e la DIA per gli altri

2) sottopone la SCIA alla Legge 241/90 : livelli essenziali delle prestazioni, con complicazione e appesantimento nel caso si trattasse di interventi su immobili vincolati

3) DL 70/2011 la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione su immobili vincolati

4) C’erano tre fonti: Legge 241/90; Dpr 380/2001 e LR

5) oggi un’unica fonte: l 241/90

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D LGS 126/2016 L’oggetto del decreto e delimitato dall’articolo 1, comma 1, dello

stesso, che, contestualmente (comma 2), ha rinviato il completamento dell’attuazione della delega a successivi decreti legislativi con cui individuare:

le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione; le attività oggetto di SCIA;le attività oggetto di silenzio assenso;le attività per le quali e necessario il titolo espresso.

E stata introdotta inoltre una clausola in base alla quale le attivita private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.

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SEGUE

In relazione all’attuazione delle disposizioni del decreto nelle amministrazioni territoriali, l’articolo 4 del decreto medesimo assegna alle regioni e agli enti locali il termine del 1° gennaio 2017 per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni e di SCIA, previste dagli articoli 18-bis, 19, e 19-bis, della L. 241/1990, come modificati dal decreto n. 126

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Disposizioni per garantire l’informazione di cittadini e imprese

L’articolo 2 del D.Lgs. 126/2016 disciplina la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono in maniera esaustiva, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati, delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti di attuazione dell’art. 5, nonchè i contenuti della documentazione da allegare (comma 1).

Tali moduli devono inoltre prevedere la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

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MODULISTICA

Per quanto concerne le modalità relative alla predisposizione dei moduli, la disposizione specifica che i moduli sono adottati dalle amministrazioni statali con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata. Mentre sono necessari accordi o intese in sede di Conferenza unificata, per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive.

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MODULISTICA

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ART.2

Il comma 2 introduce per le amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli e, per ciascuna tipologia di procedimento, l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonchè delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

RINVIO AL CODICE DELLA TRASPARENZA D LGS 33/2013 MODIFICATO DAL D LGS 97/12016- ART. 35

DIVIETO DI RICHIEDERE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: SANZIONI DISCIPLINARI

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QUALI INFORMAZIONI SUL SITO? una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i

riferimenti normativi utili;

b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, nonchè, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

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INOLTRE e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai

procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;

m) il nome del soggetto a cui e attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

COMMA 4

il successivo comma 4 stabilisce il divieto per l'amministrazione procedente di chiedere informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nei moduli pubblicati sul sito istituzionale, nonchè il divieto di richiedere documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Eventuali richieste integrative di documentazione all'interessato possono essere rivolte solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nei moduli pubblicati sul proprio sito.

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SANZIONI Infine, il comma 5 ha introdotto le sanzioni per la mancata pubblicazione

delle informazioni e dei documenti indicati, nonchè per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie “costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi”.

Si ricorda che la responsabilità disciplinare si concretizza in una violazione del codice disciplinare rinvenibile nel contratto collettivo richiamato dal contratto individuale o nella violazione dei precetti fissati dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 o dal codice di comportamento. La titolarità ad accertare la responsabilitàdisciplinare risiede in capo al dirigente di struttura o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

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Presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

Il nuovo articolo 18-bis

L. 241/1990, introdotto dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 126/2016, stabilisce l’obbligo per le amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica.

Il rilascio deve essere immediato e la ricevuta deve attestare l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione, nonchè indicare i termini entro i quali l'amministrazione e tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

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SEGUE

la ricevuta non e condizione di efficacia delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Pertanto, ove la ricevuta non venga rilasciata e ferme restando le responsabilità del soggetto competente, queste producono comunque i loro effetti;

ove l’istanza, la segnalazione o la comunicazione siano presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini per l’adozione dei provvedimenti inibitori nel caso di SCIA (art. 19, comma 3, L. 241/1990) e per la formazione del silenzio – assenso (nei casi previsti dall’art. 20, comma 1, L. 241/1990) decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

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La concentrazione dei regimi amministrativi

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19 BIS

Tra i principali contenuti innovativi del decreto n. 126/2016 (art. 3, comma 2, lett. c)) figura la disciplina della cd. SCIA unica, mediante introduzione di un nuovo articolo 19-bis nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990).

Tale disposizione regolamenta per la prima volta l’ipotesi in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, ovvero altri atti di assenso comunque denominati, pareri e verifiche preventive.

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COMMA 3

l’interessato presenta una istanza unica allo sportello unico a seguito del quale viene rilasciata la ricevuta. A decorrere dalla data della presentazione di tale istanza-segnalazione allo sportello unico si procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990.

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PRESENTAZIONE

TELEMATICA ALLO SPORTELLO; RILASCIO DELLA RICEVUTA - ARTICOLO 18 BIS NON OCCORRE IL BOLLO IN MISURA FISSA DI EURO 16,00 (RIS AGENZIA DELLE

ENTRATE 8/4/2013 N 48/E A MENO CHE LA SCIA NON PRESUPPONGA IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI O ATTESTAZIONI

LA SCIA NON PRESUPPONE IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI CERTIFICAZIONI O RISPOSTE MA E’ UNA MERA COMUNICAZIONE (CONSIGLIO DI STATO AD PLEN.) PER CUI NON DANNO ORIGINE AD ATTI ABILITATIVI TACITI (da ultimo TAR VE 546/2015)

diverso è il potere che la PA esercita in caso di SCIA e nel caso della vecchia DIA

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LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA

La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico con documentazione e attestazione (asseverazione) del progettista che attesti la sussistenza dei presupposti di legge per l’esecuzione dell’intervento - elaborati progettuali e indicazione dell’impresa cui si affidano i lavori; la conformità è un presupposto ineludibile del sistema di governo del territorio perché la realizzazione in deroga deve essere espressamente prevista dal legislatore (tempi e modi)

art 22 co 1 a seguito delle modifiche del DL 133/2014 la conformità urbanistica deve essere attestata: “SEGNALAZIONE CERTIFICATA”

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CONTROLLO PA

SE LA PA ABBIA TEMPESTIVAMENTE RICHIESTO INTEGRAZIONI DOCUMENTALI IL TERMINE DI 30 GG RIPRENDE A DECORRERE PER INTERO QUANDO I DOCUMENTI SIANO STATI PRODOTTI

TAR MILANO II 880/2014

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NATURA GIURIDICA

TAR VENETO 546/2015 LA SCIA E’ A TUTTI GLI EFFETTI UN ATTO PRIVATO LA LEGGE NON PRESCRIVE NE’ CONTEMPLA L’ADOZIONE DI COMUNICAZIONI

VERSO L’ESTERNO VOLTI AD ATTESTARE LA REGOLARITA’ DELLA SCIAON FACENDO NEPPURE MENZIONE DI UNA COMUNICAZIONE DI RISCONTRATA ASSENZA DI CIRCOSTANZE OSTATIVE …...

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DICHIARAZIONE DEL PRIVATO

AUTO RESPONSABILITA’ CON LEGITTIMAZIONE EX LEGE E CONTROLLO PUBBLICO EX POST

SCIA 2: IL QUADRO OBIETTIVO E’ DISCIPLINATO IN MANIERA VINCOLANTE E IL CONTENUTO DELL’ARTICOLO 19 COMMA 1 E’ PRECETTIVO E CONDIZIONANTE L’APPLICABILITA’ DELL’ISTITUTO (ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E PRESUPPOSTI)

IL PRIVATO SI SOSTITUISCE ALLA PA SOLO DOVE L’ATTIVITA’ NON SIA DISCREZIONALE E DOVE NON VI SIANO TECNICHE PARTICOLARMENTE COMPLESSE

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SEGUE

LIMITI: I CONTINGENTI NUMERICI, GLI INTERESSI SENSIBILMENTE RILEVANTI PER CUI IL LEGISLATORE ESCLUDE LA POSSIBILITA’ DI APPLICARE LA DICHIARAZIONE

CI VUOLE UN CONTROLLO PREVENTIVO MODELLO SCIA DISTINTO IN DUE FASI TEMPORALI: 1) AUTOLEGITTIMAZIONE DEL PRIVATO 2) CONTROLLO SUCCESSIVO PUBBLICO SULLA ATTIVITA’ QUAL E’ IL RUOLO DELLA FUNZIONE PUBBLICA? PUO’ SOLO

VIETARE

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Le altre modifiche alla legge n. 241 del 1990

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Silenzio assenso nei pareri della PA

Il parere deve essere rilasciato entro IN CONFERENZA DEI SERVIZI

IL SILENZIO TRA PP.AA. EQUIVALE AD ASSENSO art 17 bis L 241/90

anche nel caso in cui si tratti di ASL VVFF Soprintendenze ed enti terzi

Il termine è perentorio – per le soprintendenze può essere aumentato a 90 gg

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IL NUOVO ARTICOLO 19- POTERE CONFORMATIVO E POTERE INIBITORIO

L’articolo 3 del d.lgs. 126/2016 introduce ulteriori novità, apportando alcune modifiche agli articoli 19, 20 e 21 della L. 241/1990.

In primo luogo, sono introdotti alcuni correttivi all’articolo 19, comma 3, relativamente alla disciplina della SCIA ed, in particolare, sulla possibilità per l’amministrazione di disporre la sospensione dell’attività intrapresa a seguito di SCIA in carenza di requisiti (art. 3, co. 1, lett. b), n. 2).

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

Controllo: potere inibitorio

nel termine, perentorio, di trenta giorni dal ricevimento della SCIA, qualora i controlli appena indicati ai punti 1) e 2) abbiano avuto esito negativo, notificare al privato segnalatore «l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento»; si tratta(va) di una attività discrezionale per cui non è necessario l’ordine se non siano stati iniziati i lavori o se si tratti – per esempio – di entrare in possesso di documentazione non essenziale.

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Oggi l'articolo 19 distingue

ASSENZA DI REQUISITI di applicazione della SCIA e

NON CONFORMITA' alla normativa della attività che ha i requisiti per essere oggetto di SCIA

Le due ipotesi erano previste e trattate con due rimedi distinti; oggi in caso di

1) ASSENZA DI REQUISITI: ATTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE OBBLIGATORIO E NON PIU' DISCREZIONALE

2) NON CONFORMITA' : atto di adeguamento

Lettura dell'articolo 19 comma 3

La conformazione di una attività non ammessa a SCIA vorrebbe dire, per l'interessato, cambiare attività ma questo è il fenomeno opposto alla conformazione a norma della attività

In caso di assenza dei requisiti del comma 1 il solo rimedio è l'INIBITORIA e la rimessa in pristino

Entro 12 mm il Governo adotterà il decreto con l'elenco delle attività ammesse a SCIA nonché di quelli per cui è necessaria l'autorizzazione espressa o per cui è sufficiente la comunicazione preventiva. CRITICA DEL CONSIGLIO DI STATO

Ancora

Nel caso di una attività legittima ai sensi del comma 1 ma non sanabile la PA dovrà emettere un provvedimento di inibizione e rimessione in pristino

Il provvedimento NON è tipizzato ma si tratta di un caso analogo al primo esaminato

SI CONSERVA IL POTERE INIBITORIO MA NON QUELLO DI AUTOTUTELA

Nella nota regionale ER

Nei 30 giorni successivi all’inizio dei lavori l’amministrazione comunale controlla nel merito il progetto, per accertare la conformità della documentazione progettuale presentata alla normativa vigente. Se viene riscontrata l’inammissibilità dell’intervento ovvero l’assenza di requisiti, presupposti e condizioni richiesti dalla normativa o dagli strumenti urbanistici per eseguire le opere, emana un provvedimento che vieta di proseguire l’attività e ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Se riscontra che il contrasto con la normativa edilizia può essere superato, richiede la conformazione del progetto alla normativa che risulta violata. 40

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In caso di ordine a conformare

TAR Veneto 958/2015 “risulta del tutto illegittimo e contrario alla norma e alla sua ratio disporre una sospensione del termine di legge per l’acquisizione di pareri interni dagli uffici competenti; il termine di 60 gg è ritenuto congruo dal legislatore per l’adozione di un atto terminale del tutto eventuale non essendo richiesto che la PA adotti un provvedimento a fronte di una segnalazione recuperando l’originaria formulazione dell’articolo 19 consente l’immediata intrapresa dell’attività ed è qualificata come un atto privato”

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TAR VENETO 27/1/2015 n.76

Oggi l'istituto può essere ricostruito così: l'atto inibitorio a seguito di avviata segnalazione certificata deve essere adottato entro 30 gg

Può essere adottato scaduto detto termine solo se incisi i super interessi ma solo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 21 quinquies e nonies limiti che possono essere pretermessi nel caso di dichiarazione falsa o mendace

23/03/17

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TAR CAMPANIA NAPOLI 2098/2013

CARATTERE VINCOLATO DEL POTERE CONFORMATIVO SI SCEGLIE LA TIPOLOGIA DI MODALITA’ ESECUTIVA MA LA PA

NON PUO’ INIBIRE SENZA UN TERMINE

IL PROVVEDIMENTO DEVE SEMPRE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO

L’ATTIVITA’ NON CONFORMATA E’ INIBITA EX LEGE cioè si intende vietata.

In pendenza del termine di conformazione l’attività non può essere svolta

in mancanza di conformazione l’attività SI INTENDE VIETATA (opportuno chiarimento)

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TAR BASILICATA 6/12/2013 N 766

LA PA NON PUO’ ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO CHE SOSPENDA A TEMPO INDETERMINATO GLI EFFETTI DELLA SCIA SECONDO LA PREVISIONE DELL’ARTICOLO 21 QUATER L 241/90

LA SOSPENSIONE DEVE AVERE UN TERMINE CERTO

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23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

Poteri della pa

Contenuto del provvedimento inibitorio o conformativo nel caso in cui sia possibile esercitarlo; il limite all’esercizio del potere conformativo è dato dall’articolo 21 L 241/90 che inibisce tale possibilità in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni: DIVIETO DI CONFORMAZIONE

I 30 GG VALGONO PER I POTERI INIBITORI MA NULLA SI DICE A PROPOSITO DI QUELLI CONFORMATIVI (PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’) MA IL COMMA 4 LASCIA PENSARE QUESTO

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SI SOSPENDE L’ATTIVITA’ SOLO IN DUE IPOTESI (CO.4 ART 19)

presenza di attestazioni non veritiere;

pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. In merito si ricorda che l’art. 19, co. 1, L. 241/1990 esclude l’utilizzo della SCIA nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali ovvero per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tra cui difesa nazionale e sicurezza pubblica).

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

SILENZIO ASSENSO

Una seconda modifica interviene sulla disciplina del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/1990 al fine di stabilire la decorrenza dei termini previsti dalla legge per l’adozione del provvedimento di diniego ovvero la formazione del silenzio assenso dalla data di ricevimento della domanda del privato (art. 3, co. 1, lett. d)).

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

SANZIONI EX ART. 21 ULT COMMA

Una terza disposizione del decreto (art. 3, co. 1, lett. e)) introduce un nuovo comma 2-ter all’art. 21 della L. 241/1990, relativo alle sanzioni. In particolare stabilisce che la decorrenza del termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori, repressivi e conformativi in caso di SCIA (art. 19, co. 3), come pure del termine per la formazione del silenzio assenso (art. 20) non vale ad escludere la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

19/09/16PAOLA MINETTI Avv 49

L'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA ESISTE

ANCORA? E IN QUALI TERMINIAnalisi delle riforme alla legge

241/90

19/09/16PAOLA MINETTI Avv

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23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

Articolo 19 comma 4

Già la legge 164/2014 ha mutato i casi del comma 4 che, tuttavia, potevano essere considerati motivi di applicazione della autotutela

Oggi – dopo la riforma Madia legge 124/2015 – NON SI APPLICA UN PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA DI UN PROVVEDIMENTO INESISTENTE, ESSENDO LA SCIA UN ATTO PRIVATO E NON UN PROVVEDIMENTO, – BENSI' UN PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO “INIBIZIONE E RIMESSIONE IN PRISTINO” CHE MUTUA I PRESUPPOSTI DALL'ARTICOLO 21 NONIES

23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

AUTOTUTELA?

Non si richiama più l’autotutela nella riforma Madia 124/2015 ma solo le condizioni previste nell’articolo 21 nonies togliendo l’improprio riferimento

decorso il termine di 30 gg la posizione del segnalante si consolida e non si potranno più chiedere chiarimenti ed integrazioni

nel caso di attestazioni false la disciplina è così ricostruita:

a) dichiarazioni false o mendaci: comma 6 articolo 19

b) falsità nelle asseverazioni e attestazioni: reato

c) per l’annullamento di queste ultime occorrono le condizioni previste nell’articolo 21 nonies

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23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

AUTOTUTELA? segue

NEL PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI STATO N 839/2016 SI LEGGE:

a) raccomandazione per una riforma organica in cui vi sia un’unica fonte e una cabina di regia per l’attuazione anche degli strumenti in concreto (formazione e informazione anche dei cittadini, manutenzione della riforma e verifica delle regole)

b) la SCIA si riferisce ad attività libere consentite dalla legge e che non necessitano di preventivi assensi amministrativi

c) parti della delega non ancora esercitate (n.b. al momento della emissione del parere medesimo)

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23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

AUTOTUTELA? segue

D) OPPORTUNITA’ DI NOVELLARE DIRETTAMENTE L’ARTICOLO 19 Legge 241/90 più sistematico e meglio conoscibile

e) i rapporti tra PA e cittadini si consolidano in 18 mesi

f) per la SCIA non si può parlare di autotutela in senso tecnico; il riferimento è a una modalità di esercizio del potere ex post da parte della PA

g) si chiede tuttavia di precisare: quale sia il dies a quo da cui si conteggiano i 18 mesi? Come si coordina con il 21 che parla di dichiarazioni mendaci? Si applica anche agli atti di revoca risoluzione decadenza o analoghi?

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L'annullamento del titolo

L'articolo 21 nonies della legge 241/90 modificato dalla legge 124/2015 influisce sulla attività sanzionatoria della PA modificando il contenuto della disposizione precedente

Inoltre introduce un tempo massimo entro il quale intervenire ed oltre il quale non si può più intervenire sul titolo (forbice tra 30 gg e 18 mm)

Eccezione il caso di falso, già ritenuta tale prima ma ora resa in modo esplicito dal legislatore che - tuttavia - ha aggiunto che il FALSO DEVE ESSERE ACCERTATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO!!!

PRECISAZIONE D.LGS.222/2016

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PAOLA MINETTI Avv

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Articolo 21 nonies innovato «Art. 21 -nonies ( Annullamento d’uffi cio) - 1. Il provvedimento amministrativo

illegittimo ai sensi dell’articolo 21 -octies , esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 -octies , comma 2, può essere annullato d’uffi cio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole , comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2 -bis . I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certifi cazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

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TAR BARI 346/2016

È SOLO L'ESERCIZIO DELLA AUTOTUTELA CHE HA IL LIMITE DEI 18 MESI NON QUELLO DELLA PUNIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI (apre uno scenario del tutto nuovo....)

SONO FATTI SALVI I POTERI SANZIONATORI DEL TESTO UNICO EDILIZIA CHE NON SONO STATI TOCCATI DALLA RIFORMA

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PAOLA MINETTI Avv

LE FALSE ATTESTAZIONI

Per le false attestazioni si tenga conto della norma incriminatrice del comma 6 art 19 L 241/90 che prevede la reclusione da uno a tre anni per “chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano una SCIA dichiara o attesta falsamente l’esistenza di requisiti o presupposti sempre che il fatto non costituisca un più grave reato….” art 481 CP (fissa la pena in una misura inferiore ma l’articolo 19 diventa norma speciale)

norma sovrapponibile all’art 21 nonies ult. Parte che richiamava l’art 483 che è da ritenersi abrogato tacitamente (?).

Responsabilità professionale del progettista SI APRE IL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO: PERIODO CUSCINETTO 30 GG

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PUBBLICATO SU GU 277 DEL 26 NOVEMBRE 2016 IN VIGORE DAL 11 DICEMBRE 2016

TEMPO PER ADEGUARSI 30 GIUGNO 2017

D LGS 222 DEL 2016 SCIA 2

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SEGUE: IMPOSTAZIONE DEL D LGS 222/2016

Lo schema in esame, proseguendo l’attuazione della delega, provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

silenzio assenso;

comunicazione preventiva;

titolo espresso.Con una tecnica innovativa, l’individuazione e effettuata mediante una

tabella nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

Il provvedimento in esame consta di 6 articoli e di una tabella allegata.

L’articolo 1 individua l’oggetto dello schema di decreto, detta alcune disposizioni di carattere generale in materia edilizia (glossario unico) e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’articolo 2 reca disposizioni generali necessarie per l’applicazione della tabella A, nella quale sono elencate le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi.

L’articolo 3 interviene sulla normativa in materia edilizia attraverso numerose modifiche volte, tra l’altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l’eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l’ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un’esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonchè alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

SEGUE

L’articolo 4 introduce una nuova disciplina in materia di procedure di bonifica da effettuarsi nei siti contaminati da parte del soggetto estraneo alla potenziale contaminazione.

L’articolo 5 contiene semplificazioni in materia di commercio, intervenendo, in particolare, in tema di cessazione di attività degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè sul commercio di cose antiche o usate.

L’articolo 6 introduce alcune semplificazioni in materia di pubblica sicurezza, sostituendo la licenza con una comunicazione al Comune, per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, e disponendo - in via generale - che per le attività previste in tabella soggette ad autorizzazione di pubblica sicurezza, la SCIA svolge anche la funzione dell'autorizzazione.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

TABELLA A La tabella si compone di quattro colonne in cui sono indicati, rispettivamente:

l’attività attraverso specificazioni progressive;

il regime amministrativo;

la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi); CON LA DISCIPLINA DEL SILENZIO

i riferimenti normativi:la tabella nella gran parte delle voci riproduce esclusivamente la normativa primaria, e non quella secondaria o gli atti amministrativi attuativi di quella primaria. Si noti, pero, che in alcuni casi, vi e un richiamo ad atti normativi secondari (si v., ad esempio, la sezione I, punto 14, nn. 72, 73, 74, 76, 78). Inoltre, per alcune attività sono indicate disposizioni normative abrogate. Sarebbe opportuno al riguardo sostituire i riferimenti normativi abrogati.

5) IMPLEMENTAZIONE CON FONTE ETERONOMA

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PRIMA ERA DIA SEMPLICE

INTERVENTI SOGGETTI A SCIA e a cila

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64REGIMI AMMINISTRATIVI

In generale, i regimi amministrativi concretamente individuati in corrispondenza delle attività della tabella sono i seguenti:

SCIA;SCIA unica;Autorizzazione;Autorizzazione – silenzio assenso;Comunicazione;Comunicazione asseverata;Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA).

23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

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IN CASO DI DIFFICOLTA’ DI LETTURA

Tar FRIULI 610/2014: non si può annullare una SCIA se non sia possibile leggere gli allegati inviati con modalità informatica; il principio di leale collaborazione impone che si chieda la doc cartacea.

È obbligatorio per le PA pubblicare sul sito l’elenco dei documenti occorrenti per presentare la SCIA art 6 co 2 DL 70/2011

nel caso di non conformità con gli strumenti urbanistici e non conformazione del progetto si dovrà ordinare il ripristino di quanto eseguito

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TAR VENETO 76 DEL 2015

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TAR ABRUZZO L’AQUILA 287-2016

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il termine per l'esercizio del potere di verifica e del potere inibitorio in caso di s.c.i.a. è perentorio. L'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia d'inizio attività (oggi segnalazione certificata di inizio di attività) per la realizzazione di un intervento edilizio, adotta provvedimenti inibitori o sanzionatori dopo che sia decorso il termine previsto per il consolidamento del titolo, senza rispettare i limiti e le condizioni in base ai quali è possibile esercitare i poteri di autotutela ai sensi degli artt. (21-quinquies) e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, è pertanto illegittimo (ex multis, Cons. Stato n. 1493 del 2015). Insomma, mentre il potere d'inibizione da esercitarsi nel temine di legge è espressione del (mero) controllo di legittimità della d.i.a. (o s.c.i.a.), il potere di autotutela si colloca invece nell'orbita dell'atto di secondo grado, assoggettato ai limiti applicativi della sussistenza di ragioni di interesse pubblico, del termine ragionevole ed infine della ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati (ex multis, Tar Liguria, n. 217 del 2015).

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Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1909, del 9 aprile 2013 Urbanistica. DIA e opere difformi

In caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attivita, l'inutile decorso del termine previsto per legge ai fini dell’esercizio del potere inibitorio all’effettuazione delle opere non comporta che l’attivita del privato,

ancorche del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi legittimamente effettuata e, quindi possa andare esente dalle

sanzioni previste dall'ordinamento per il caso di sua mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle previsioni degli strumenti

urbanistici ed alle modalita esecutive fissate nei titoli abilitativi. Ed infatti, in tali ipotesi il titolo abilitativo comunque formatosi per effetto dell'inerzia

dell'amministrazione puo comunque formare oggetto, alle condizioni previste in via generale dall'ordinamento, di interventi di annullamento

d’ufficio o di revoca. In siffatte ipotesi, infatti, l’amministrazione non perde i propri ordinari poteri di vigilanza e sanzionatori, il cui esercizio risponde a

finalita di interesse generale e la cui connotazione presenta caratteri in parte diversi rispetto al potere esercitato al momento (per cosi dire ‘genetico’)

della formazione del titolo per silentium.

23/03/17

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OGGETTO DEL DECRETO

LA PREVISIONE DI UN GLOSSARIO COMUNE DA EMANARE ENTRO 60 GG DALLA EMISSIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO CHE CONTENGA L’ELENCO DELLE PRINCIPALE OPERE EDILIZIE E LA CATEGORIA DI INTERVENTO CUI APPARTENGANO E IL CONSEGUENTE REGIME GIURIDICO CUI SONO SOTTOPOSTE

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PAOLA MINETTI Avv

SEGUE

L’ARTICOLO 21 VIENE RICHIAMATO ESPRESSAMENTE CON UN RIMANDO CHE ERA ESCLUSO DAL DECRETO LEGISLATIVO PRECEDENTE 126 DEL 2016; ESSO ESCLUDE LA CONFORMITA’ DELLA DICHIARAZIONE MENDACE MA IN ALTRI CASI E’ POSSIBILE CONFORMARE LA SCIA

E’ UN’APORIA DEL SISTEMA: LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA E’ IMMAGINARE CHE IL COMMA 3 SIA IL FALSO INNOCUO E NON INCIDA SUI PRESUPPOSTI (è una ipotesi) SE SI SIA CONSUMATO IL POTERE ORDINARIO SI PUO’ FARE RICORSO ALL’ARTICOLO 21 NONIES MA CON I LIMITI IVI STABILITI

PAOLA MINETTI Avv

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23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

ARTICOLO 2

ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA, MA CONFORMATA SI APRE IL PROBLEMA DEI CONTROLLI SU TUTTO QUANTO PRESENTATO,

STRETTAMENTE COLLEGATO ALLA RESPONSABILITA’ DEI DIPENDENTI RICORDATA ALL’ARTICOLO 21 COMMA 3 DELLA LEGGE 241/90

(COORDINAMENTO CON LA NORMA REGIONALE CHE DISPONE IL 25% DEI CONTROLLI A CAMPIONE)

PAOLA MINETTI Avv

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PAOLA MINETTI Avv

COME CAMBIA L’ARTICOLO 6 ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA

ANALISI DEL NUOVO ARTICOLO INTRODUZIONE DELL’ARTICOLO 6 BIS (ANCHE PER VIA TELEMATICA…..) DEMANDA ALLE REGIONI LA POSSIBILITA’ DI ESTENDERE LA DISCIPLINA E DI

PREVEDERE CONTROLLI A CAMPIONE E ISPEZIONI!

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ART 3

semplificazione dei titoli abilitativi, mediante la soppressione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l’ampliamento delle fattispecie di attività edilizia libera. Tale ampliamento deriva in gran parte dalla riconduzione al regime di “edilizia libera” degli interventi assoggettati a CIL (lettera b). La soppressione della CIL comporta che le disposizioni procedurali ad essa relative vengono riferite alla CILA, cioè alla comunicazione di inizio lavori asseverata (lettera c) e, in particolare, lettera h), che riferisce alla CILA le norme sulle autorizzazioni preliminari attualmente riguardanti la CIL);

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

NUOVO ART 6 DPR 380

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);(lettera modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

SEGUE e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività

agricola;(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc e considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

SEGUE introduzione di un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti a

CILA: sono assoggettati a CILA tutti gli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e per i quali non e nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA (lettera c). In altre parole il regime ordinario (e, come si e detto, anche residuale per gli interventi non diversamente disciplinati) diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi;

previsione di un D.M. finalizzato alla definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici e, conseguentemente, previsione dell’obbligo generale di asseverazione, in tutti i casi, della conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (lettera d);

esplicitazione degli interventi assoggettati a SCIA (lettera f);

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

FINE

Dai punti 21 e 22 della tabella A, Sezione II, si desume la distinzione tra interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche “leggeri” che si attuano liberamente in quanto riconducibili alla lettera b) dell’art. 6 citato ed interventi “pesanti” che sono quelli che comportano la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio per i quali occorre la CILA di cui all’art. 6-bis.

Anche per l’attività di edilizia libera sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore aventi incidenza sull’attività edilizia ed in particolare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, rischio idrogeo- logico, codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs. 42/2004 (comma 1, dell’art. 6).

Le Regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell’edilizia libera ad ulteriori in- terventi rispetto a quelli sopra elencati, esclusi gli interventi che il TUE assoggetta a permesso di costruire e a SCIA.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

ART 6 BIS

CILA e SCIA, vengono ad essere due istituti complementari che si inquadrano entrambi nel pro- cesso di liberalizzazione delle attività private, con la differenza che nella SCIA i poteri amministra- tivi di intervento in ipotesi di irregolarità sono più ampi.

Afferma infatti il Consiglio di Stato, che l’attività assoggettata a CILA non solo e libera come nei casi della SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non e sottoposta a controllo sistematico da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie. La CILA in definitiva, deve essere “soltanto” conosciuta dall’amministrazione affinche essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto nel territorio.

La CILA e ora disciplinata all’art. 6-bis “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata” di nuova introduzione nel D.P.R. 380/2001.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

L’art. 3, comma 1 lettere f) e g) del D.lgs. 222/2016, sostituisce

gli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001. Al Titolo II rubricato “Titoli abilitativi”, il Capo III e rinominato “Segnalazione

certificata di inizio attività” (in sostituzione di Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività).

L’art. 22 e rinominato “Interventi subordinati a segnalazione di inizio attivita” (in sostituzione di interventi subordinati a denuncia di inizio attività).

L’art. 23 e rinominato “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire” (in sostituzione di disciplina della denuncia di inizio attività).

La parola D.I.A. e completamente eliminata dal TUE e sostituita dalla parola SCIA o SCIA alter- nativa al permesso di costruire (c.d. SuperScia).

La disciplina della SCIA e quella della SCIA alternativa al permesso di costruire sono ora in due articoli distinti; le norme sulla SCIA alternativa al permesso di costruire, sono state trasferite dall’art. 22 all’art. 23 del TUE.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

SEGUE

ricollocazione della disciplina della super-DIA, nell’ambito del testo unico, e modifica della denominazione in segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (lettera g);

sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione

certificata di agibilità, d’ora in poi SCAGI (lettera i);

semplificazioni in materia di certificazioni connesse al collaudo

statico dell’opera (lettera y).

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

ARTICOLI 22 – 23 e 24

IL RICHIAMO ESPRESSO ALLA CONFORMITA’ ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COME PREGIUDIZIALE PER LA VALIDITA’ DEL TITOLO E LA LEGITTIMITA’ DELL’INTERVENTO

ARTICOLO 23 SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

ARTICOLO 24 SCIA DI AGIBILITA’

PAOLA MINETTI Avv

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LA TUTELA DEL TERZO

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

SCIA E TUTELA DEL TERZO

IL MANCATO RACCORDO CON LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

FINO A QUANDO IL PRIVATO INTERESSATO PUO’ RICORRERE CONTRO UNA SCIA? CHE NON E’ IMPUGNABILE?

I RIMEDI DELLA GIURISPRUDENZA

PAOLA MINETTI Avv

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23/03/17

PAOLA MINETTI Avv

LA TUTELA DEL TERZO

Si raggiunge attraverso un sistema che non consente l'impugnativa diretta della SCIA ma la richiesta di controllo alla PA, che, se rimanga in silenzio, ha un comportamento di inadempimento che può essere impugnato di fronte al Giudice al quale si può chiedere la dichiarazione di conformità della SCIA alle norme vigenti

Azione verso il silenzio articolo 31 del CPA CRITICA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Consiglio di Stato sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5161

La stessa giurisprudenza in relazione agli effetti eventualmente lesivi delle posizioni giuridiche dei terzi prodotti dalla dichiarazione

di inizio attività ha ammesso la tutela dei controinteressati ( Cons. Stato Ad. Pl. N. 15/2011 già citata; Cons. Stato Sez. IV 15/12 2011 n. 6614 ) configurando uno strumento di tutela che sia compatibile con la natura privatistica della D.I.A. costituito, in particolare, da un'azione di accertamento autonomo che il terzo può esperire per veder acclarata la insussistenza dei presupposti che legittimano lo svolgimento dell'attività sulla scorta di una semplice denuncia , ai sensi dell'art. 31 commi 1,2 e 3 del dlgs n. 104/2010 ( Cons.Stato Sez. IV 26/7/2012 n. 4255).

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

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CONSIGLIO DI STATO 4610 DEL 2016

TERMINE DECADENZIALE DAL MOMENTO IN CUI IL PRIVATO ABBIA AVUTO CONOSCENZA DELLA SCIA

La non chiarezza del vigente quadro normativo ha posto le questioni – non risolte dal legislatore (cfr. Consiglio di Stato, comm. spec., parere 30 marzo 2016, n. 839) – relative al tempo dell’azione esperibile dal terzo e al tipo di potere che il terzo stesso può “sollecitare”.

In relazione al tempo, non è perfettamente adattabile lo schema dell’azione avverso il silenzio inadempimento a quella proposto dal terzo nell’ambito della SCIA. L’art. 31 c.p.a. prevede, infatti, che l’azione si propone entro il termine di un anno dalla conclusione del procedimento. Ma in questo caso il ricorrente, essendo titolare dell’interesse legittimo pretensivo all’adozione di un provvedimento favorevole che ha attivato con la sua istanza, è a conoscenza del momento in cui il procedimento si deve concludere e, conseguentemente, di quando inizia a decorrere il termine di un anno. Nel caso della SCIA, invece, il terzo è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’adozione di atti sfavorevoli per il destinatario dell’azione amministrativa. Non è, pertanto, a conoscenza “diretta” dell’andamento procedimentale della vicenda. Ne consegue che il termine decorre da quando il terzo ha avuto piena conoscenza dei fatti idonei a determinare un pregiudizio nella sua sfera giuridica.

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SEGUE

Peraltro, in ossequio alla regola della certezza dei rapporti giuridici, occorre che detta azione sia rispettosa del termine decadenziale entro cui attivarsi giudizialmente e al riguardo occorre fare riferimento ai principi vigenti in tema di decorrenza del termine per impugnazione dei titoli edilizi, con l'individuazione del relativo dies a quo .

Nel caso di presentazione di D.I.A. il termine decadenziale per proporre azione di accertamento inizia a decorrere dal momento in cui il controinteressato ha avuto piena conoscenza della dichiarazione di inizio attività in base alla quale l'intervento viene realizzato ( Cons. Stato Sez. IV 6/12/2013; Cons. Stato Sez. VI 9/2/2009 n. 717 ) e se cosi e, l'ing. Ca. ha attivato la contestazione giudiziale volta ad invalidare i titoli edilizi

per cui e causa tardivamente.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

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PAOLA MINETTI Avv

SEGUE

In relazione alla natura del potere, un primo orientamento, seguito dalla sentenza impugnata, ritiene che il terzo possa chiedere al giudice di ordinare all’amministrazione di esercitare i poteri inibitori, anche nel caso in cui sia trascorso il termine di trenta (o sessanta) giorni previsto dall’art. 19.

Un secondo orientamento, che la Sezione ritiene preferibile, assume, invece, che il terzo possa chiedere la condanna dell’amministrazione all’esercizio di poteri che devono avere i requisiti che giustificano l’autotutela amministrativa.

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SEGUE

Quest’ultima, calata nell’ambito del procedimento in esame, si connota in modo peculiare perché: i) essa non incide su un precedente provvedimento amministrativo e dunque si caratterizza per essere un atto di “primo grado” che deve, però, possedere i requisiti legittimanti l’atto di “secondo grado”; ii) l’amministrazione, a fronte di una denuncia da parte del terzo, ha l’obbligo di procedere all’accertamento dei requisiti che potrebbero giustificare un suo intervento repressivo e ciò diversamente da quanto accade in presenza di un “normale” potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non solo al contenuto dell’atto ma anche all’an del procedere.

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T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 15 aprile 2016, n. 735 sulla tutela del terzo nei confronti dell’ attivitA’ oggetto di SCIA asseritamente illecita

Deve anzitutto ricordarsi che la denuncia d’inizio attività, secondo quanto autorevolmente chiarito, ormai da tempo, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “non e un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non da luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge” (Ad. Plen. n. 15 del 2011). Affermazione, questa, che ha poi trovato piena conferma da parte del legislatore, posto che l’attuale articolo 19, comma 6-ter, …….. “ (...) Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. Previsione, questa, che come evidenziato dalla giurisprudenza, anche della Sezione, “vieta sostanzialmente l’impugnazione diretta della DIA o della SCIA – non costituenti provvedimenti amministrativi, neppure impliciti – ma consente la sola tutela giurisdizionale secondo il citato meccanismo di cui all’art. 31” (TAR Lombardia, Sez. II, 14 gennaio 2014, n. 126).

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

SEGUE D’altra parte – come pure si e affermato nella sentenza n. 2799 del 2014 – “ laddove dovesse

ritenersi che il terzo, venuto a conoscenza della d.i.a. dopo il decorso del termine per il compimento delle verifiche, non possa chiedere l’esercizio dei poteri inibitori, ne deriverebbe un vulnus nei confronti della tutela offerta dall’ordinamento nei confronti di tale soggetto.”Questi, infatti, da un lato non disporrebbe di alcun provvedimento impugnabile …. La posizione espressa con la sentenza di questa Sezione n. 2799 del 2014 e stata condivisa e ribadita da numerose successive pronunce di primo grado (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 5 marzo 2015, n. 1410; TAR Piemonte, Sez. II, 1° luglio 2015, n. 1114; TAR Veneto, Sez. II, 12 ottobre 2015, n. 1038 e n. 1039).

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che “Una tale interpretazione appare peraltro obbligata secondo una lettura costituzionalmente orientata delle norme alla luce dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sanciti dagli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione, non risultando altrimenti giustificabile, rispetto all’intento di garantire una tendenziale stabilita ai titoli abilitativi, l’eccessivo sacrificio che verrebbe imposto al diritto di azione del terzo leso dall’attività intrapresa.

23/03/17PAOLA MINETTI Avv

CONSIGLIO DI STATO 5161-2015

Applica il termine di decadenza dal momento della conoscibilità della SCIA per l’impugnazione innanzi al GA

crea diritto pretorio perché non sono collegate le norme tra di loro (processualistica D Lgs 104/2010 e L 241/90)

si tratta di un orientamento recente ….

23/03/17

PAOLA MINETTI AvvPAOLA MINETTI Avv

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