Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale...

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    L'UNIONE DELLA CHIESA ORIENTALE CON ROMA: IL MODERNO REGIME CANONICOOCCIDENTALE NEL SUO SVILUPPO STORICOAuthor(s): Vittorio PeriSource: Aevum, Anno 58, Fasc. 3 (settembre-dicembre 1984), pp. 439-498Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro CuoreStable URL: http://www.jstor.org/stable/20857889 .

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    MISCELLANEA

    L'UNIONE

    DELLA

    CHIESA

    ORIENT ALE

    CON

    ROMA

    IL MODERNO REGIME CANONICO OCCIDENTALE NEL SUO SVILUPPO STORICO

    Gaspare

    Vivianiil

    prelato

    che nelTanno

    giubilare

    1575

    caldeggio

    per

    primo

    a

    Roma la

    fondazione del

    CoUegio

    greco

    per

    giovani provenienti

    dalla

    Chiesa

    bizan

    tina

    e

    ne

    fu

    il

    piii

    convinto

    ed

    influente

    patrono,

    stabili

    che

    vi

    ?

    si

    portassero

    le

    be

    rette

    tonde

    ad

    immitatione delli

    Signori

    Venetiani,

    quasi

    come

    gli

    alunni

    fossero sud

    diti

    loro

    ?

    2.

    Gia nei

    primi

    tempi,

    probabilmente

    neU'anno

    1577

    3,

    ?

    venendo sei

    sug

    getti

    di

    Candia,

    gli

    Signori

    Venetiani

    in

    Venetia,

    accarezzandogli, gli

    diedero

    stanza

    a

    San

    Giorgio

    Maggiore,

    e

    dopoi,

    vestendoli

    alia

    greca

    nobilmente

    con

    panni

    finis

    simi, Findirizzorno a

    spese

    loro in Roma, dove furono ricevuti dal

    CoUegio

    ? 4.

    Senza

    che

    gli

    stessi

    fautori

    ne

    abbiano

    probabilmente

    avuto

    piena

    consapevolezza,

    la

    nuova

    istituzione formativa

    per

    i

    Greci

    del

    Levante

    era

    destinata

    ad

    apparire

    ben

    presto

    iniziale

    risuJtato

    e

    insieme

    storico

    elemento catalizzatore del

    processo

    di

    rapida

    e

    sensibile

    trasformazione,

    intervenuto

    nella

    Chiesa

    Cattolica

    dopo

    il

    Concilio di

    Trento,

    nel

    modo

    di

    pensare

    e

    di

    regolare

    canonicamente

    l'unione

    tra

    la

    Chiesa

    Occidentale

    e

    la

    Chiesa orientale. Nel

    richiamarci

    alia

    nascita

    a

    Roma

    di

    un'opera

    educativa

    e

    missio

    naria

    ispirata

    ad

    un

    progetto

    per

    molte

    caratteristiche

    innovativo

    ed

    inedito,

    il

    primo

    dato

    da

    tenere

    presente

    sembra il

    sorgere

    stesso

    della

    concezione,

    che

    ne e

    alia

    base,

    in

    area

    veneta.

    Piu

    precisamente,

    occorre

    rilevare

    il

    suo

    originario

    intento di

    rispon

    dere in

    modo

    concreto

    e

    piu adeguato

    ad

    una

    esperienza ecclesiale tipica

    dei

    possedi

    menti

    della

    Repubblica

    di

    Venezia,

    dove,

    almeno

    dal

    tempo

    delle

    crociate,

    vivevano

    fianco

    a

    fianco,

    senza

    che Puna

    fosse

    mai

    riuscita

    ad

    assimilare

    l'altra,

    comunita cri

    1

    V.

    Peri,

    Gaspare

    Viviani.

    XJn

    vescovo

    filelleno

    nella

    Creta

    del

    XVI

    secolo,

    ?

    IleTrpaY^va

    toO T'

    Aie^vou

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    3/61

    440

    V.

    PERI

    stiane osservanti

    l'uso

    liturgico

    e

    canonico

    della Chiesa bizantina d'Oriente

    e

    della

    Chiesa latina d'Occidente. Per quanto realizzato

    a

    Roma, un piano per prestare un

    organico

    e

    sistematico

    soccorso

    pastorale

    e

    cultnrale

    alia cristianita

    greca

    fu

    solle

    citato

    dalla

    presa

    di

    coscienza della

    situazione

    di

    fatto

    esistente

    in

    queste

    re

    gioni

    di

    Levante,

    cosi

    come

    essa

    era

    stata

    percepita

    e

    valutata

    da

    prelati

    e

    religiosi

    occidentali,

    che

    ivi

    avevano

    soggiornato

    piu

    a

    lungo.

    La

    constatazione

    va

    tenuta

    nella dovuta

    considerazione,

    quando

    si

    vogliano

    capire

    i

    successivi

    sviluppi

    del

    Collegio

    greco

    e

    persino

    alcune

    apparenti

    incongruenze

    o

    ambiguita

    del

    progetto

    ini

    ziale,

    comprendendo

    tra

    esse

    il

    modo

    di

    esprimersi

    della

    bolla

    di

    Gregorio

    XIII

    cir

    ca

    i

    caratteri della formazione

    da

    impartire

    agli

    alunni

    e

    nella

    determinazione

    puntuale

    delle

    finalita

    missionarie,

    a

    cui

    essi dovevano venire destinati.

    Quando

    alia sensibilita

    e

    alia

    visione

    ecclesiologica

    dei

    rapporti

    tra

    la

    Chiesa

    Oecidentale e quella Orientale, propria dei vescovi veneti di educazione pretridentina,

    si

    vennero

    sostituendo,

    fino

    ad affermarsi

    nella

    conduzione

    quotidiana

    dell'mternato,

    la

    sensibilita

    e

    la visione

    ecclesiologica

    romana

    e

    postridentina

    dei

    principali

    respon

    sabili

    dell'istituzione

    nei

    decenni

    successivi alia

    nascita

    ?

    specie

    il cardinal

    San

    toro

    e

    l'arcivescovo

    di Monreale

    Luys

    De

    Torres

    5

    ?,

    un

    mutamento

    sostanziale

    nel

    modo

    stesso

    di

    pensare

    il

    Collegio

    e

    la

    sua

    funzione

    s'impose

    come

    conseguenza

    ineluttabile. Al di la delle dimcolta

    personali,

    presentate

    dalla

    scelta dei

    rettori

    6,

    sussisteva

    alia base

    un

    obiettivo

    impedimento

    derivante da

    un

    differente

    modo

    di

    concepire

    la

    rispondenza

    del

    Collegio

    ai

    suoi

    fini

    istituzionali

    e,

    di

    conseguenza,

    una

    insanabile

    disparita

    dei metodi educativi

    e

    degli

    orientamenti

    teologici

    fondamentali,

    che

    si

    dovevano

    prospettare agli

    alunni.

    Anche

    se

    in nessun autore

    ci

    e

    avvenuto

    di

    trovare

    individuato

    o

    approfondito

    tale radicale

    ostacolo

    7,

    le

    cui

    implicazioni

    su

    peravano

    di

    gran

    lunga

    la

    possibility

    di

    una

    soluzione affidata

    alle sole

    risorse

    o

    dei

    superiori

    o

    degli

    alunni

    di

    quel

    seminario

    greco,

    esso

    ci

    appare

    come

    sufficiente

    a

    spiegare

    la

    contrastata

    esistenza

    che

    il

    Collegio

    conobbe

    a

    Roma

    nei

    quattro

    secoli

    della

    sua

    apertura

    e

    la

    considerazione

    ambigua,

    intrecciata di

    rispetto

    culturale

    e

    di

    invincibile

    diffidenza

    religiosa

    e

    confessionale,

    che

    i

    suoi alunni

    hanno

    costantemente

    incontrato,

    ritornando

    a

    vivere

    tra

    i

    loro

    connazionali

    e

    correligionari.

    La

    presenza,

    nei Domini d'oltremare

    della Serenissima

    e,

    dalla fine del XIII

    secolo

    in

    poi,

    anche

    nella

    stessa

    capitale

    lagunare,

    di

    numerosi

    cristiani

    greci,

    i

    quali

    continuavano

    a

    rimanere

    legati

    al

    culto

    sacro

    e

    all'obbedienza della

    gerarchia

    eccle

    siastica della Chiesa Orientale, ha falto spesso parlare di una tolleranza di tipo po

    litico

    quasi

    moderno che

    lo

    Stato

    veneto,

    interessato

    alia

    pace

    interna ed

    ai

    commerci

    5

    Cfr.

    V.

    Peri,

    Chiesa Romana

    e

    ?

    rito

    ?

    greco.

    G.

    A. Santoro

    e

    la

    Congregazione

    dei

    Greci

    (1566-1596)

    (?

    Testi

    e

    Ricerche di Scienze

    Religiose,

    9),

    Brescia

    1975,

    pp.

    177-190.

    6

    Per

    il

    periodo

    che

    va

    dal 1576

    al

    1645

    si

    sono

    potute

    elencare

    le

    generality

    di ben

    28

    rettori,

    compresi

    il

    primo

    e

    il

    secondo

    affidamento

    del

    CoUegio

    alia

    Compagnia

    di

    Gesii:

    cfr.

    C.

    Koroeevskij,

    Saggio

    di

    cro

    notassi

    dei Rettori

    del

    Pontificio CoUegio

    Greco di

    Roma,

    ?

    Syndesmos

    (Bollettino

    dell'Associazione

    di S.

    Atanasio

    tra

    gli

    ex-alunni

    del

    P.

    CoUegio

    Greco)

    ?,

    I

    (1938),

    1,

    pp.

    4-5;

    II

    (1939),

    pp.

    20-22;

    i

    due

    saggi

    sono

    ora

    riprodotti,

    con

    Paggiunta

    di

    O.

    Raquez

    per

    i

    Rettori del

    periodo

    benedettino,

    ne

    II

    CoUegio

    Greco

    di

    Roma.

    Ricerche

    sugli

    alunni,

    la

    direzione,

    Vattivita,

    a

    cura

    di

    A.

    Fyrigos

    (=

    Analecta

    Collegii

    Graecorum,

    1),

    [1984],

    pp.

    125-134.

    7 Per quanto owiamente collegato con esso, si tratta di un fattore diverso dalPindirizzo della politica

    ecclesiastica,

    che le autorita

    romane vennero

    precisando

    per

    il

    CoUegio,

    provocando

    nei

    confronti

    dell'isti

    tuzione

    un

    mutamento

    d'attitudine

    ?

    da

    inizialmente

    benevolo

    a

    riservato

    e

    diffidente

    ?,

    da

    parte

    della

    Repubblica

    di

    Venezia: cfr.

    Z.

    N.

    Tsirpanlis,

    01

    Maxedoveg

    anovdaareg

    rov

    'EXXrjVtxov

    KoXXeyiov

    Pcbjurjg

    koX

    r\

    dgdat]

    rovg

    arrjv

    *EXXd6a

    not

    arrjv

    'Italia

    (16??

    al.

    -1650)

    (=

    MocxsSovixt) Bi(3Ato#7)

    xt),

    35),

    Salonicco

    1971,

    pp.

    53-57;

    To

    eEXkr]VtKboXheyio

    rfjg

    co/xrjQ

    al

    oi

    ua&rjreg

    rov

    (1576

    1700).

    Zvfxfiohr}

    arrjv

    jueXerrj

    rfjg

    juoQODorixfjg

    noXtTMfjg

    rov

    fiarwavov

    (=

    '^AvaXlxra

    BXaraScov,

    32),

    Salonicco

    1980,

    pp.

    207-209.

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    4/61

    l'unione

    della

    chiesa

    orientale

    con roma

    441

    con

    Pestero,

    sarebbe

    stato

    incline

    ad

    accordare

    ai

    propri

    sudditi:

    una

    prefigurazione,

    insomma, sia pure in altri termini, di quella che alcuni secoli piu tardi si definira la

    liberta

    di

    religione. L'atteggiamento

    colpiva

    anche

    di

    piu,

    se

    confrontato

    con

    quello

    tenuto da altri

    Stati cattohci

    contemporanei.

    Se,

    fino al XV

    secolo,

    pur

    con

    molte

    restrizioni,

    erano

    tollerati

    in

    parecchi

    di

    essi il

    culto

    giudaico

    o

    quello

    islamico,

    in

    nessuno

    mai veniva

    ammesso

    il culto

    di

    sette

    eretiche

    o

    di

    comunita

    cristiane

    stimate

    scismatiche.

    Avrebbe

    la

    conservatrice Venezia

    fatto

    eccezione

    per

    dei

    sudditi

    cristiani

    non

    appartenenti

    alTunica

    Chiesa

    universale

    e non

    pienamente

    aderenti

    alia

    sola

    e

    comune

    professione

    di

    fede

    cattolica?

    Allorche

    si

    parla

    della

    tolleranza

    religiosa

    dimostrata

    dal

    potere

    politico

    di

    Ve

    nezia

    verso

    i

    cristiani

    greci

    bizantini

    del

    suo

    territorio,

    si

    richiede

    una

    piu

    attenta

    ade

    renza

    alTideologia

    e

    alia

    prassi

    in

    vigore

    in

    quei

    secoli nella

    cristianita

    occidentale.Per

    quanta

    rispondenza

    ai fatti e alle situazioni si possa e si debba riconoscere nella

    descrizione

    di

    una

    politica

    religiosa

    veneta

    relativamente

    aperta

    8,

    la

    categoria

    della

    8

    Osservazioni

    in

    tale

    senso

    sono

    ricorrenti

    tra

    gli

    studiosi;

    basti

    riferire

    alcune delle

    principals

    F.

    Thiriet,

    La

    Romanie venitienne

    au

    moyen

    age.

    Le

    developpement

    et

    Vexploitation

    du

    domain

    colonial

    venitien

    (XIIe-XVe

    siecles)

    (?

    Bibliotheque

    des Ecoles

    franchises

    d'Athenes

    et

    de

    Rome,

    193),

    Paris

    1959,

    p.

    403:

    ?

    Venise avait

    t?moigne\

    dans

    le

    domain

    religieux,

    d'une

    certaine

    tole>ence

    et cette

    attitude

    se

    precisa

    au

    XVe

    siecle,

    par

    la

    reconnaissance

    de

    tous

    les

    privileges

    detenus

    par

    les

    pretres

    grecs

    de

    terres

    nouvellement

    annexes,

    par

    une

    plus grande

    liberty

    de

    manoeuvre

    accorded

    aux

    orthodoxes

    de Crete

    et

    d'Eub^e;

    mais,

    en meme

    temps,

    on

    constate

    le souci

    de maintenir

    le

    clerge*

    grec

    des

    territoires

    venitiens

    a

    l'^cart du Patriarche byzantin de Constantinople et de son clerge\ dont on redoute la propagande, en

    quelque

    sorte

    nationaliste;

    de

    meme

    l'appui

    des

    autorit^s

    venitiennes

    est

    maintenu

    en

    faveur de

    l'Eglise

    romaine

    et

    du

    clerge*

    latin de

    Romanie.

    En

    somme,

    la

    politique

    religieuse

    de

    Venise

    persiste

    dans

    sa

    tradi

    tion de

    prudence

    et

    de

    relative

    indifference:

    peu

    importe,

    au

    fond,

    que

    les

    sujets

    pratiquent

    le culte latin

    ou

    le

    culte

    grec, pourvu

    qu'ils

    se

    comportent

    loyalement

    et

    fidelement?;

    D.

    J.

    Geanakoplos,

    Greek

    Scholars

    in

    Venice.

    Studies

    in

    the

    Dissemination

    of

    Greek

    Learning

    from Byzantium

    to

    Western

    Europe,

    Cambridge

    (Mass.

    )

    1962,

    p.

    61:

    ?

    Neverthless,

    whatever

    the

    theory

    (and

    for the

    Venetians

    'religion

    of

    the

    state'

    was

    always

    important

    in

    principle),

    Venetian

    practice

    had

    to

    be flexible.

    Greek

    subject

    of the

    Empire

    were

    very

    numerous

    in the

    areas

    where

    the Turkish

    power

    was

    stile

    increasing...

    Thus

    in

    this

    enjoyed

    a

    certain

    degree

    of

    religious

    toleration

    ?;

    N. G.

    Moschonas,

    I

    Greci

    a

    Venezia

    e

    la loro

    posizione

    religiosa

    nei XVsecolo.

    Studio

    su

    documenti

    veneziani,

  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    5/61

    442

    V.

    PERI

    tolleranza

    si rivela

    facilmente

    troppo generica

    ?

    parte

    per

    inadeguatezza,

    parte

    per

    anacronismo

    ?

    rispetto al fenomeno, che intende evocare e rappresentare.

    In

    uno

    Stato confessionale

    cattolico,

    come

    la

    Repubblica

    di

    Venezia,

    il

    rapporto

    di

    stretta

    ed

    armonica

    interdipendenza

    tra

    le autorita

    politiche

    e

    quelle

    ecclesiastiche

    della

    Chiesa

    locale,

    come

    anche

    la

    dichiarata

    sottomissione comune

    all'autorita del

    Pontefice

    Romano

    in

    materia

    di

    fede

    e

    di

    costumi,

    pretendevano

    di

    sussistere

    in

    una

    misura assoluta

    ed

    inalienabile. Risulta

    impensabile,

    al

    punto

    che

    nessun

    documento

    la

    attesta,

    una

    qualsiasi

    ammissione

    ufficiale

    o

    tolleranza

    pubbHca

    ?

    che

    appaia

    di

    principio

    e non

    risulti

    mera

    registrazione

    di

    un

    prowedimento,

    imposto

    da

    cause

    di

    forza

    maggiore

    ?

    di

    un

    qualsiasi

    culto

    cristiano

    acattolico

    ?

    per

    cio

    stesso

    giudica

    to

    eretico

    o

    scismatico

    ?

    come

    anche

    una

    qualsiasi

    interpretazione

    riduttiva

    e

    sog

    gettiva

    del

    dogma

    cattolico

    ad

    opera

    del

    potere

    laico.

    ?

    Prima

    cura

    .

    .

    .,

    e

    con

    per

    petua

    severa costanza

    mantenuta

    dal

    Principato

    Veneto,

    e stata

    quella

    di

    non

    per

    mettere nei

    Greci

    abitanti

    profession

    di

    Religione

    diversa

    dalla

    Cattolica,

    esercitata

    bensi

    con

    il loro

    permesso

    legittimo

    rito

    solito

    ed

    antichissimo

    ?

    9.

    ?

    Fra

    tutti

    i

    governi

    dell'antica

    Europa

    nessuno

    forse

    piu

    di

    quello

    di Venezia

    si

    mantenne

    ligio

    al

    prin

    cipio

    della

    religione

    di Stato

    . .

    .

    ;

    nel

    momento

    stesso

    delle

    loro

    piu

    gravi

    dissensioni

    coi

    Papi,

    i

    Veneziani

    intendevano

    rimanere cattolici?10.

    Analoga precisazione

    b

    doverosa

    nel riferirsi

    ai

    documenti

    pontifici

    rilasciati

    in

    favore

    dei

    cristiani

    greci

    di

    Venezia,

    per

    riconoscere

    loro dei

    diritti

    o

    concedere

    dei

    privilegi

    in

    materia

    di

    culto

    o

    di

    giurisdizione

    ecclesiastica. Altrettanto

    ed ancor

    piu

    impensabile

    che

    nel

    caso

    dello

    Stato

    cattolico

    di

    Venezia

    appare

    infatti il

    rilascio

    di Bolle o di Brevi concernenti l'esercizio di qualche diritto sacro o facolta canonica

    a

    Vescovi

    (percid

    apostrofati

    ufficialmente venerabilis

    frater

    nei

    documenti

    curiali

    loro

    diretti),

    a

    comunita

    ecclesiali,

    a

    sacerdoti

    o

    a

    singoli

    fedeli

    della

    Chiesa

    Orientale,

    i

    quali

    non

    fossero

    previamente

    considerati

    in

    sacra

    e

    canonica comunione

    con

    la

    Chiesa

    Romana,

    da

    parte

    dei

    Papi.

    Tale,

    dal

    1445

    al

    1564

    fu

    ripetutamente

    il

    caso

    di

    documenti

    emanati

    da

    Eugenio

    IV,

    Sisto

    IV,

    Innocenzo

    VIII,

    Leone

    X,

    Clemente

    VII,

    Paolo

    III,

    Giulio

    III

    e

    Pio IV

    11.

    Almeno

    fino

    alia

    fine

    del

    XVI

    secolo

    (ma

    per

    la Santa

    Sede anche

    dopo

    questa

    data)

    nessuna

    concessione di

    praticare

    il

    culto

    e

    gli

    usi

    della Chiesa

    Orientale,

    o

    di

    esercitare

    una sacra

    giurisdizione episcopale

    di

    natura

    personale

    sui

    propri

    fedeli

    da

    parte

    di

    vescovi

    greci

    in

    regioni

    comprese

    nella

    giuri

    sdizione

    episcopale

    e

    papale

    della

    Chiesa

    d'Occidente

    e

    nei confini di

    uno

    Stato

    cat

    tolico, venne mai rilasciata ne dalla Santa Sede ne da Venezia o dal Regno delle Due

    Sicilie,

    se non

    nel

    caso

    di

    fedeli

    e

    di

    ecclesiastici,

    la

    cui

    comunita ecclesiale

    d'apparte

    nenza,

    per

    quanto

    bizantina

    rispetto

    al

    culto

    e

    agli

    usi

    sacri,

    si

    dichiarasse

    e

    constasse

    in

    legittima

    comunione

    con

    la

    Chiesa

    di Roma.

    L'unione

    di

    Firenze

    costituiva

    il

    riferimento

    canonico

    e

    determinava

    il

    quadro

    9

    Vettor

    Sandi,

    Principij

    di

    storia civile della

    Repubblica

    di Venezia dalla

    sua

    fondazione

    sino alVanno

    di

    N.

    S.

    1700,

    III, 1,

    Venezia

    1756,

    p.

    455;

    anche

    p.

    461:

    ?

    Ma

    poiche

    a cuore

    del

    religioso

    fedele

    Governo

    stava

    infisso il

    primo

    pensiero,

    la

    professione

    cattolica

    singolarmente

    dei

    Cappellani

    con

    il

    dovere di

    Prin

    cipe

    a

    protezion

    della

    fede,

    nell'anno

    1542

    usci

    altro

    decreto da

    quel Consiglio,

    che

    impose

    al

    Gastaldo

    e

    Deputati

    alia

    Presidenza

    de'

    Greci

    il

    non

    permettere

    alii

    Cappellani

    di ufficiar

    o

    esercitar

    cura

    se

    pria

    non

    saranno esaminati ed

    approvati

    cattolici dal Patriarca Veneto, o dal Noncio Pontificio inVenezia, o dal

    Patriarcale

    Vicario;

    e

    cid

    in

    pena

    di

    esiglio,

    e

    di altre

    piu

    severe:

    punto

    assai

    grave,

    e

    che

    si

    scorgera

    voluto

    sempre

    dal

    Principato

    ?.

    10

    P.

    Pisani,

    I

    cristiani

    di

    rito

    orientale

    a

    Venezia

    e

    nei

    Possedimenti

    veneziani,

    ?

    Ateneo

    Veneto

    ?,

    XX

    (1897),

    p.

    362.

    11

    Un'ampia

    ed

    accurata

    rassegna

    critica,

    seguita

    in

    nove

    casi

    dalPedizione

    e

    commento,

    dei documenti

    pontifici

    concernenti

    i

    Greci

    di

    Venezia

    si deve

    a

    G. S.

    Plumidis,

    Al

    fiovkhat

    rwv

    IlaTicbv

    tzsqI

    tcov

    'EMrjvcov ogftodoicov

    rfjg

    Beverlag

    (1445-1782),

    ?

    ?TjoauptafxaTa

    ?,

    VII

    (1970),

    pp.

    228-271.

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  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    6/61

    i/UNIONE

    DELIA

    CHIESA ORIENTALE

    CON ROMA

    443

    della

    giurisdizione

    ecclesiastica,

    che

    si

    supponevano

    perdurare

    in

    vigore

    nel

    diritto,

    perche fondati sui decreti di un concilio, che la Chiesa Occident ale continuava a con

    siderare

    Fottavo concilio

    ecumenico.

    ?

    Se

    il

    clero latino

    tollerava

    gU

    ortodossi

    a

    Ve

    nezia

    era

    solo

    perche

    questi,

    almeno

    ufficialmente,

    avevano

    sottoscritto

    all'unione

    proclamata

    nel

    concilio

    di

    Firenze.

    E

    sempre

    in

    seguito

    si

    rifaranno

    a

    tale

    intesa.

    Niente

    dunque

    ecumenismo

    inteso

    nelle

    categorie spirituali,

    che

    modernamente

    al

    termine

    vengono

    riferite

    ?12;

    e

    niente,

    si

    aggiunga,

    liherta

    religiosa,

    diritto

    di

    culto

    e

    di

    propaganda

    confessionale,

    liberalismo

    ideologico,

    tolleranza

    civile

    ?

    almeno

    intendendo

    i

    termini

    nel

    senso

    moderno

    ed

    occidentale

    dei

    rispettivi

    concetti

    ?,

    se

    li

    si

    volesse

    riferire

    alia

    prassi

    delle

    autorita

    statali

    veneziane

    nei

    confronti dei

    propri

    sudditi

    greci appartenenti

    alia

    Chiesa

    Orientale

    (alcuni

    di

    loro,

    nei

    Possedimenti

    veneti,

    erano

    passati

    al

    rito

    latino,

    favorito

    dalla

    Chiesa

    predominante).

    Al

    massimo

    la tolleranza

    giungeva,

    il

    piu

    delle volte a stento e

    persino

    su

    pressione

    diretta della

    Santa

    Sede,

    a

    riconoscere

    che

    il

    concilio

    di

    Firenze

    aveva

    ammesso

    il

    diritto della

    Chiesa

    Orientale,

    nel

    ristabilire

    Funione,

    di

    conservare

    la

    propria gerarchia

    episco

    pate

    e

    patriarcale

    nell'organizzazione pentarchica

    e

    di

    mantenere

    immodificati

    gli

    antichi

    privilegi

    da

    un

    lato,

    il

    culto

    liturgico

    e

    le

    usanze

    sacre

    tradizionali

    dall'altro.

    Tutti

    i

    numerosi documenti

    noti

    sul culto

    pubblico

    dei

    Greci

    appartenenti

    alia

    Chiesa

    Orientale

    a

    Venezia

    e

    nelle

    terre

    soggette

    alia

    Repubbliea

    fino

    alia

    fine

    del

    XVI

    secolo

    13,

    cui

    devono

    aggiungersi

    quelli

    concernenti la

    giurisdizione

    dei

    metropoliti

    12

    G.

    Fed

    alto,

    Ricerche storiche

    ...,

    cit.,

    pp.

    9-10;

    h

    ovvio

    che

    qui

    Pautore

    usa

    il

    termine

    ?

    ortodossi?

    nello stesso senso descrittivo e generate, che ad esso assegnano, dopo ilVeludo, tutti gli autori greci, per

    indicare

    quanti

    hanno

    sempre

    inteso

    appartenere

    alia

    Chiesa

    Orientale ed

    obbedire ai

    suoi

    vescovi. Nel

    definirli

    cosi,

    tali autori

    prescindono

    di fatto dalla storia

    di tale

    Chiesa

    in

    Italia dal

    1439

    in

    poi;

    altrimenti

    Pespressione

    si

    riferirebbe

    a

    degli

    scismatici

    che al

    tempo

    stesso sono

    e

    non

    sono

    tali,

    almeno

    per

    quanto

    concerne la

    richiesta

    professione pubblica

    della loro

    fede,

    obbligatoria

    per

    ogni

    cristiano;

    cfr.

    anche

    ibid.,

    p.

    25:

    ?

    La

    Repubblica,

    come

    del

    resto

    la

    Chiesa

    latina,

    sempre

    si

    rifaranno

    a

    tale

    accordo

    sottoscritto

    a

    Firenze,

    che diventera.

    la

    Magna

    charta,

    sulla

    quale

    ormai

    si

    misureranno

    le

    relazioni

    e

    le

    convenzioni?;

    D.

    J.

    Genakoplos,

    Greek Scholars

    in

    Venice

    ..

    .,

    cit., p.

    61:

    ?

    A

    decisive

    step

    in the

    amelioration

    of

    the reli

    gious

    situation

    of

    the

    Greeks

    in

    Venice

    was

    the

    signing

    of the decree

    of

    union

    at

    Florence.

    For the

    Venetian

    government

    was now

    induced

    to

    look with

    special

    favor

    upon

    the

    Uniates

    ?

    upon

    those

    Greeks,

    that

    is,

    who

    accepted

    the

    union,

    with

    its

    provision

    for

    papal

    supremacy

    over

    the entire

    Church

    ?;

    N.

    G.

    Moschonas,

    I

    Greci

    a

    Venezia

    .

    .

    .

    ,

    cit.,

    p.

    113:

    ?

    Nuove

    prospettive

    nascono

    in

    seguito

    al

    concilio di

    Firenze

    (1439)

    Questo

    e

    1' *unione'

    delle

    Chiese

    da

    esso

    stabilita,

    benche solo

    formalmente

    e

    senza nessun

    esito

    positivo

    nel

    campo ecclesiastico,

    offrirono

    almeno

    ai

    Greci

    stabiliti nei

    paesi

    d'Occidente

    la

    possibility

    di

    aprire

    un

    dialogo

    con

    la

    Chiesa

    latina

    e

    le

    autorita

    politiche

    da

    essa

    influenzate.

    Cosi

    i

    Greci

    verranno

    considerati

    'cattolicP,

    uniti

    con

    la

    Chiesa

    di

    Roma,

    diversi solo nel

    rito dai

    Latini?.

    13

    La

    esposizione piu

    recente,

    sintetica

    e

    biliograficamente

    aggiornata,

    si

    deve al

    piu

    autorevole

    specialista

    della

    materia:

    M.

    Manussakas,

    I

    Greci

    a

    Venezia,

    ?II

    Veltro

    ?,

    XXVI

    (1981),

    pp. 101-111;

    Apergu

    d'une histoire de

    la

    colonie

    grecque

    orthodoxe

    de

    Venise,

    ?

    ?TqaauplafjuXTOC?,

    XIX

    (1982),

    pp.

    7-31;

    ma

    numerosi studi

    anteriori,

    oltre

    a

    quelli gia

    citati,

    pubblicano

    ed

    illustrano documenti

    sull'argomento.

    Cosi:

    F.

    Corner,

    De

    ecclesia Sancti

    Georgii

    Graecorum,

    in

    Ecclesiae

    Venetae

    antiquis

    monumentis

    nunc

    etiam

    primum

    editis illustratae

    ac

    in

    decades

    distributae,

    t.

    XII,

    Venetiis

    1749,

    pp.

    357-382;

    I. Beloydoy

    *EX

    krjvcov ogd'odo^cov

    djioixla iv

    Beveriq.,

    Venezia

    18932

    (la

    prima

    ed.

    e

    del

    1872);

    V.

    I.

    Lamanskij,

    Secrets

    d'fitat

    de

    Venise.

    Documents,

    extraits,

    notices

    et

    etudes

    servant

    a

    eclaircir

    les

    rapports

    de la

    Seigneurie

    avec

    les

    Grecs,

    les Slaves

    et

    la

    Porte

    ottomane

    a

    la

    fin

    du

    XVe

    et

    XVIe

    siecle,

    Saint-P^tersbourg

    1884;

    G. M.

    Thomas,

    Diplomatarium

    Veneto-Levantinum sive

    acta et

    diplomata

    res

    Venetas,

    Graecas

    atque

    Levantis

    illu

    strantia

    a.

    1300-1350,

    e

    Pars

    II,

    a.

    1351-1454

    (=

    Monumenti

    storici

    pubblicati

    dalla

    R.

    Deputazione

    Veneta

    di Storia Patria. Documenti, 5 e

    9),

    Venetiis 1880 e 1899; B.

    Cecchetti,

    La

    Repubblica

    di Venezia e la

    Corte

    di Roma

    nei

    rapporti

    della

    religione,

    vol.

    I,

    Venezia

    1874,

    pp.

    455-473;

    M.

    manussakas,

    cH

    TlQcbrrj

    adeia

    (1456)

    rfjg

    everixfjg

    egovatag yid

    to

    vad

    r&v

    'EMrjveov

    fjg

    Bever

    lag

    xal

    6

    Kaqdivdhog

    'IoldoQCog, ??7]

    Kad"r]yrjrfj

    N. B.

    Tcop,addxr],

    ?'A

  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    7/61

    444

    V.

    PERI

    greci

    di

    Agrigento

    sui

    fedeli della

    Chiesa Orientale

    viventi

    in

    Italia

    e

    nelTOccidente

    nel

    corso

    del XVI secolo 14, contribuiscono ad illuminare oggi, meglio che mai in

    passato,

    la

    situazione canonica

    e

    civile

    dei

    vescovi,

    dei

    sacerdoti

    e

    dei fedeli della

    Chiesa

    bizantina,

    che

    potevano

    esercitare il

    proprio

    culto

    in

    Stati

    cattolici

    occidentali,

    vivendo,

    nei confini

    politici

    di

    quelli,

    secondo

    la

    propria

    sacra

    tradizione

    religiosa.

    Per evitare

    imprecisioni

    o

    autentiche

    confusioni,

    quali

    sovente

    capita

    di

    rilevare nel

    modo di

    esprimersi

    e

    di

    giudicare

    di diversi

    autori,

    occorre

    richiamare,

    sulla

    scorta

    filologica

    dei

    documenti

    coevi

    ai

    periodi

    trattati,

    le

    tre

    grandi

    fasi

    storiche, che,

    dal

    tempo

    delle

    crociate

    alia

    fine

    del XVI

    secolo,

    hanno

    dato

    forme diverse

    alia

    continua

    coesistenza

    e

    convivenza

    sugli

    stessi

    territori,

    soggetti

    all'autorita

    politica

    di

    governanti

    cattolici,

    della Chiesa Occidentale

    e

    di

    quella

    Orientale,

    ciascuna caratterizzata

    dalla

    propria

    liturgia

    e

    dal

    proprio

    ordinamento

    giurisdizionale, disciplinare

    e

    canonico.

    L'lNSTALLAZIONE

    DELLA CHIESA LATIN

    A

    IN

    AREA

    BIZANTINA

    Con

    una

    patente

    sfasatura

    tra

    Fantica

    ideologia

    e

    la

    nuova

    realta

    politica

    e

    so

    ciale,

    che

    aveva

    formalizzato

    nell'anno

    800

    la

    proclamazione

    di

    un

    secondo

    Sacro

    Romano

    Impero

    in

    Occidente

    (con

    pretesa

    di

    essere

    l'unico

    legittimo),

    fino

    all'

    XI

    se

    colo

    sussisteva,

    almeno

    idealmente,

    nella

    diffusa coscienza

    dei

    cristiani,

    Fimmagine

    deontologica

    di

    un

    solo

    Impero

    cristiano

    e

    di

    un'unica Chiesa

    ?

    santa,

    cattolica

    ed

    apostolica,

    per

    descriverla

    con

    le

    note

    con

    cui

    il

    simbolo

    niceno-costantinopolitano

    qualificava

    la

    sua

    ortodossia

    ?,

    coestesa

    ai

    suoi

    confini

    politici

    e

    distribuita

    in

    un

    sistema autonomo di

    cinque

    patriarcati

    con le rispettive sfere di competenza

    giuri

    sdizionale,

    autonomia ecclesiastica

    e

    suddivisioni

    gerarchiche

    ulteriori,

    quali

    metro

    polie

    e

    diocesi.

    Quanto

    alia

    lingua

    liturgica,

    alle

    cerimonie del

    culto,

    agli

    usi

    sacri

    e

    all'ordinamento

    disciplinare

    interno,

    tale

    unica

    Chiesa,

    per

    una

    tradizione

    risalente

    fino

    ai

    primordi

    precostantiniani,

    era

    ripartita

    in

    due

    grandi

    porzioni,

    geografica

    mente

    delimitate

    sulla

    falsariga

    della divisione amministrativa

    binaria,

    decisa

    per

    il

    proprio

    Impero

    da

    Diocleziano

    con

    le

    riforme

    del

    293:

    FOccidentale

    e

    l'Orientale.

    Senza

    che

    nessuno

    piu

    lo

    ricordasse,

    la

    Chiesa

    Cattolica

    restava

    debitrice,

    in

    modo

    indiretto

    ma

    evidente,

    della

    prima

    articolazione

    strutturale

    ed

    amministrativa

    della

    propria

    organizzazione

    visibile

    unitaria

    ad

    uno

    dei

    suoi

    piu

    risoluti

    persecutori.

    Ogni

    diocesi,

    quale

    che

    fosse la

    sua

    collocazione

    tradizionale

    all'interno di

    tale

    sistema

    ecclesiastico

    dualistico,

    non

    poteva

    contare

    piu

    di

    un

    vescovo,

    stabilito di

    norma

    nella

    sede

    urbana

    preminente

    di

    una

    data

    regione.

    A lui

    facevano

    capo

    tutti

    i

    fedeli

    viventi

    nella

    circoscrizione

    territoriale,

    purche

    egli

    li

    riconoscesse

    come

    ap

    partenenti

    alia

    comunione

    universale

    ecclesiastica

    in

    quanto

    professanti

    e

    praticanti

    Fidentica

    retta

    fede.

    Analogamente

    il

    vescovo

    doveva

    mantenere

    la

    Chiesa locale

    da lui

    governata

    nella collocazione

    gerarchica,

    metropolitica

    e

    patriarcale

    prevista

    per

    essa,

    sia

    in

    caso

    di

    coincidenza

    che

    in

    caso

    di

    non

    coincidenza della

    lingua

    litur

    Salonicco

    1967;

    G.

    Fedalto,

    La Chiesa Latina

    in

    Oriente,

    vol.

    Ill

    (=

    Studi

    religiosi, 3),

    Verona

    1978,

    pp.

    5-24.

    14 I. Dujcev, Za pravata na ochridskite archiepiskopi ot sredata na XVI v. vurchu nekoj italijski oblasti,

    ?Izvestija

    na

    Istoriceskoto Druzestvo

    ?,

    XIV-XV

    (1937),

    pp. 151-171;

    Z.

    N.

    Tsirpanlis,

    'EtcXoyr)

    jurj

    TQonoXfar)

    'iTakiaq

    and

    rovg

    "EXfoqvec,

    Trig

    'Ayxcbvag

    (1543, 1548),

    ?

    AcoScovtj

    ?,

    II

    (1973),

    pp.

    63

    76;

    S.

    L.

    Varnalidis,

    Le

    implicazioni

    del Breve

    ?Accepimus

    nuper?

    di

    Papa

    Leone X

    (18.5.1521)

    e

    del

    Breve

    ?

    Romanus

    Pontifex

    ?

    di

    Papa

    Pio

    IV

    (16.2.1564)

    nella vita

    religiosa

    dei

    Greci

    e

    degli

    Albanesi del

    Vltalia

    meridionale,

    ?

    Nicolaus

    ?,

    IX

    (1981),

    pp.

    359-382;

    V.

    Peri,

    I

    metropoliti

    orientali di

    Agrigento.

    La

    loro

    giurisdizione

    in

    Italia

    nel

    XVI

    secolo,

    in

    Bisanzio

    e

    VItalia.

    Raccolta

    di studi

    in memoria

    di

    Agostino

    Pertusi,

    Milano

    1982,

    pp.

    274-321.

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  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    8/61

    L UNIONE

    BELLA CHIESA

    ORIENTALE

    CON

    ROMA

    445

    gica

    e

    delle

    consuetudini

    sacre

    proprie

    alia

    sua

    diocesi

    con

    quelle

    della sede

    arcivescovile

    0

    patriarcale

    ad

    essa

    superiore.

    Se

    fedeli

    di altra

    estrazione

    ed

    appartenenza ecclesiale

    ?

    sia

    perche provenienti

    da

    un'altra

    diocesi

    o

    da

    un

    altro

    patriarcato,

    sia

    perche

    legati

    ad

    espressioni

    cultuali

    proprie

    di

    una

    diversa tradizione

    particolare

    ?

    si

    tro

    vavano

    a

    vivere

    in

    un

    certo

    numero

    in una

    diocesi,

    essi

    conservavano

    la

    disciplina

    cultuale

    e

    canonica

    originaria,

    pur

    nell'obbedienza

    e

    nella

    dipendenza

    dal

    vescovo

    della Chiesa

    locale,

    in

    cui

    temporaneamente

    o

    definitivamente

    erano

    emigrati.

    Cosi

    la

    liturgia

    e

    le

    consuetudini

    della

    Chiesa

    Orientale

    si

    osservavano

    regolarmente

    in

    molti

    monasteri

    greci

    di Roma fino

    alPXI secolo

    15

    e

    dei

    sacerdoti

    e

    monaci

    occidentali,

    per

    sette

    e

    piu

    secoli

    dopo

    i

    tempi

    di

    san

    Gerolamo

    e

    della

    sua

    comunita

    ascetica

    latina

    di

    Betlemme,

    officiavano

    in

    latino

    a

    Costantinopoli,

    sul

    monte

    Athos16

    e

    in

    vari

    centri,

    commerciali

    o

    marittimi,

    serviti

    dalla

    Chiesa

    bizantina

    e

    dalla

    sua

    gerarchia

    episcopale.

    Quanto

    alia sacra tradizione ? di

    impronta

    orientale o occidentale ?, custodita

    ed

    osservata

    nelle

    singole

    diocesi

    o

    raggruppamenti

    di

    diocesi,

    essa

    normalmente si

    perpetuava

    in

    sede

    locale

    e

    poteva

    per

    se non

    coincidere,

    almeno

    nel

    sistema

    piu

    an

    tico,

    con

    la

    liturgia

    e

    con

    le

    prescrizioni

    canoniche

    caratteristiche

    del

    patriarcato,

    da

    cui

    tab

    chiese

    giurisdizionalmente

    dipendevano.

    II

    caso

    delle

    Chiese

    greco-bizantine

    di

    Grecia

    e

    di

    Creta,

    inquadrate

    ecclesiasticamente

    nel

    patriarcato

    occidentale

    e

    latino

    di

    Roma,

    e

    quello

    parallelo

    di

    tante

    diocesi

    latine del

    limes

    orientale

    dell'Impero

    fino al VII

    secolo

    o

    delle diocesi

    dell'Italia

    meridionale,

    Sicilia

    e

    Sardegna,

    entrate

    a

    fare

    parte,

    dopo

    l'VIII

    secolo,

    del

    patriarcato

    di

    Costantinopoli,

    ne

    sono

    una

    testi

    monianza

    palese

    e

    consistente. Almeno fino

    alia

    fine

    del

    IX

    secolo la

    Sede

    Romana

    conservava

    piena consapevolezza

    e

    lucida

    coscienza

    di

    simile

    organizzazione,

    al

    punto

    da

    richiamarvisi

    nella

    rivendicazione

    di

    propri

    antichi diritti

    giurisdizionali

    anche

    su

    Chiese

    legate

    alia

    liturgia

    e

    alia

    tradizione

    orientale,

    in

    vista del

    recupero

    di

    un

    perduto

    esercizio

    della

    propria

    sacra

    autorita

    su

    di

    esse

    17.

    La

    lingua liturgica

    e

    la

    consuetudine

    canonica

    di

    una

    Chiesa,

    come,

    d'altro

    canto,

    1

    confini

    politici

    nei

    quali

    il

    suo

    territorio

    era

    compreso,

    si

    stimavano

    allora

    in

    modo

    tale

    da

    prescindere

    dalla

    sua

    appartenenza,

    riconosciuta

    nei

    concili

    ecumenici,

    alia

    giurisdizione

    di

    uno

    dei

    patriarcati.

    I

    rappresentanti

    romani

    di

    papa

    Adriano

    II,

    in

    una

    conferenza

    pentarchica

    tenutasi

    nelF870

    a

    Costantinopoli,

    al

    fine

    di

    definire

    Fappartenenza

    ecclesiastica

    della

    Bulgaria

    neoconvertita

    e

    servita

    allora da

    un

    clero

    bizantino,

    dichiararono:

    ?

    Linguarum

    diversitas

    ecclesiasticum

    ordinem

    non

    confun

    dit. Nam Sedes Apostolica, cum ipsa Latina sit, inmultis tamen locis pro ratione

    patriae

    Graecos

    sacerdotes

    et

    semper

    et nunc

    usque

    constituens,

    privilegii

    sui

    detri

    menta

    sentire

    nec

    debet

    nec

    debuit

    .

    . .

    Aliud

    ordinant

    iura

    sedium,

    aut

    patiuntur

    15

    Leone

    IX,

    rimproverando

    al

    patriarca

    di

    Costantinopoli

    Michele

    Cerulario la

    chiusura

    delle chiese

    latine

    nel

    suo

    patriarcato

    e

    il

    trasferimento forzoso

    dei

    monasteri

    della Chiesa

    Occidentale

    ivi esistenti

    a

    monaci

    bizantini,

    contrappone

    a

    tale

    comportamento

    quello

    della Chiesa

    di Roma:

    ?

    Ecce

    in

    hac

    parte

    Romana

    Ecclesia

    quanto

    discretior,

    moderatior

    et

    clementior

    vobis est

    Siquidem

    cum

    intra

    et

    extra

    Romam

    plurima

    Graecorum

    reperiantur

    monasteria

    sive

    ecclesiae,

    nullum

    eorum

    adhuc

    perturbatur

    vel

    prohibetur

    a

    paterna

    traditione,

    sive

    sua

    consuetudine,

    quin potius

    suadetur

    et

    admonetur

    earn

    obser

    vare

    ...

    Scit

    namque

    quia

    nil obsunt

    saluti

    credentium diversae

    pro

    loco

    et

    tempore

    consuetudines,

    quando una fides per dilectionem operans bona, quae potest, uni Deo commendat omnes ?: cfr. S. Leonis

    IX

    Epistola

    ad

    Michaelem

    Constantinopolitanum

    Patriarcham,

    in

    C.

    Will,

    Ada

    et

    scripta

    quae

    de

    controver

    siis Ecclesiae Graecae

    et

    Latinae

    saeculo undecimo

    composita

    extant,

    Lipsiae

    et

    Marpurgi

    1861,

    p.

    81.

    16

    A.

    Pertusi,

    Monasteri

    e

    monaci

    italiani

    alVAthos nelValto

    medioevo,

    in

    Le

    Millenaire du Mont

    Athos.

    963-1063.

    Etudes

    et

    melanges,

    vol.

    I,

    Chevetogne

    1963,

    pp.

    217-251.

    17

    Cfr. V.

    Peri,

    Gli

    ?

    iura

    antiqua

    ?

    sulla

    patria

    dei

    Bulgari.

    Un

    ?topos

    ?

    canonico

    per

    un

    risveglio

    missionario,

    ?

    Atti

    dell'VIII

    Congresso

    Internazionale

    di Studi

    sull'Alto

    Medioevo

    (Spoleto,

    3-6

    novembre

    1981)?, Spoleto

    1983,

    pp.

    225-268.

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  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    9/61

    446

    V.

    PERI

    divisiones

    regnorum.

    Nos

    de

    divisione

    regnorum

    non

    agimus,

    sed

    de

    iure sedium

    loquimur ?18.

    Attenendosi

    ad

    un

    punto

    di

    vista

    storico,

    si

    potrebbe

    osservare

    come

    la

    Chiesa

    Romana

    ?

    e

    latina

    ?

    fin

    dai

    primi

    secoli

    abbia

    visto

    comprese

    nella

    propria

    giurisdi

    zione

    primaziale

    dell'Occidente

    delle

    Chiese

    e

    dei

    vescovi di

    lingua

    greca

    e

    di rito

    orien

    tale

    e

    cio

    ben

    prima

    di

    trovarsi ad

    accogliere

    nella

    propria piena

    comunione

    e

    a

    rac

    cogliere

    sotto

    la

    suprema

    e

    diretta

    giurisdizione

    pontificia

    le

    Chiese

    orientali

    unite

    confluite

    in

    essa

    in

    eta

    moderna.

    Suonerebbe tuttavia

    del

    tutto

    anacronistico ed in

    congruo

    ogni

    tentativo

    di classificare

    con

    semplicismo

    la

    descritta

    situazione tradi

    zionale,

    peculiare

    della

    Chiesa

    antica

    e

    normale

    per

    la

    Chiesa

    indivisa,

    ricorrendo alia

    recente

    e

    polemica

    categoria

    concettuale

    di ?uniatismo

    ?.

    Del

    resto

    tale

    categoria,

    ad

    un'approfondita

    e

    puntuale

    analisi delle diverse

    si

    tuazioni,

    si

    rivela,

    a nostro

    avviso,

    parziale

    ed insuniciente

    perfino

    per

    comprendere

    in

    una

    definizione

    adeguata

    la

    moltepfice

    re

    lt

    a

    ecclesiale

    ?

    sia

    storica

    che

    attuale

    ?

    delle

    Chiese

    cattoliche

    caratterizzate da

    un

    rito

    liturgico

    diverso da

    quello

    latino,

    o,

    per

    essere

    piii

    esatti,

    da

    quelli

    latini

    (si

    pensi

    all'ambrosiano,

    al

    mozarabico,

    al

    patriar

    chino

    di

    Aquileia,

    ecc).

    L'odierno statuto

    canonico,

    che

    determina

    e

    regolamenta

    il

    loro

    regime

    di

    unione

    visibile

    con

    la

    Chiesa

    di Roma

    e

    con

    il

    suo

    Pontefice,

    e

    infor

    mato

    infatti

    ai

    moderni

    sviluppi

    dell'ecclesiologia

    postridentina,

    cosi

    da

    risultare

    sensibilmente

    modificato

    rispetto

    alle

    antiche

    norme,

    che

    esprimevano

    e

    garantivano

    il

    sussistere

    della

    comunione

    gerarchica

    tra

    le

    Chiese,

    anche

    all'interno

    di

    uno

    stesso

    patriarcato.

    II presupposto teorico dell'antico sistema di comunione visibile, e, eventualmente,

    di

    dipendenza

    tra

    Chiese

    di

    diversa

    tradizione

    Hturgica

    e

    disciplinare,

    riposava

    sulla

    convinzione che

    la

    Chiesa

    universale,

    prima

    di

    ripartirsi

    sul

    piano

    organizzativo

    e

    canonico

    nelle

    sue

    due

    grandi porzioni

    tradizionali d'Occidente

    e

    d'Oriente,

    per

    sud

    dividersi

    e

    distribuirsi

    progressivamente

    nelle

    giurisdizioni

    delle

    pentarchie,

    costitu

    tivamente

    sorgesse

    dall'unica

    ed identica

    confessione

    di

    fede

    e

    comunione

    eucaristi

    ca

    di

    carita,

    tab

    da

    rendere

    mutuamente

    riconoscibili

    tutti

    i

    fedeli

    ?

    indipendente

    mente

    dalle

    forme

    esteriori

    diversificate del

    rispettivo

    culto,

    dalla

    lingua

    liturgica

    adottata

    e

    dalle

    consuetudini

    rehgiose peculiari

    ?

    come

    cattolici

    ed ortodossi

    allo

    stesso

    tempo,

    secondo

    il

    valore

    etimologico

    e

    primordiale

    dei

    due

    termini nella

    lingua

    cristiana.

    La

    stabilita

    e,

    almeno

    ideologicamente,

    la

    staticita di

    un

    Impero

    cristiano

    esteso all'intero mondo civile, il cui governo garantisse concreta ed ordinata attua

    zione

    a

    tale

    organizzazione

    ecclesiastica

    generate

    e

    desse

    vigore

    esecutivo

    alle

    deci

    sioni

    collegiali

    ed

    individuali

    dei

    vescovi

    in

    materia

    dogmatica

    e

    disciplinare,

    rap

    presentava

    quindi

    la

    condizione

    preliminare

    ed

    indispensabile

    al

    suo

    funzionamento.

    La realta

    storica

    non

    poteva

    assicurare

    tale

    presupposto

    e

    tale

    condizone

    troppo

    a

    lungo,

    tanto

    meno

    in

    perpetuum

    come

    confidentemente

    recitavano

    gli

    atti

    imperiali

    ed ecclesiastici

    piii

    solenni,

    quali,

    ad

    esempio,

    quelli

    dei

    concili

    ecumenici.

    II

    declino

    del sistema

    aveva

    dato le

    sue

    prime

    serie

    avvisaglie

    con

    la

    tensione

    scoppiata

    tra

    le

    due

    Chiese

    tra

    l'VIII

    e

    il

    IX

    secolo,

    soprattutto

    con

    l'iconoclasmo

    e

    poi

    con

    la

    questione

    insorta

    per

    la

    ?

    diocesi?

    bulgara.

    Riemerse

    in

    tutta

    la sua

    viru

    lenza

    nell'XI-XII:

    per

    il

    secondo

    passaggio

    di

    giurisdizione patriarcale

    *mposto

    dai

    Nor

    18

    L.

    Duchesne,

    Le

    ?Liber

    Pontificalis

    ?.

    Texte,

    introduction

    et

    commentaire,

    vol.

    II,

    Paris

    1955,

    p.

    183.

    Scrivendo allo

    stesso

    Papa,

    Anastasio

    Bibliotecario

    si

    esprime

    nello

    stesso senso:

    ?Alia

    est

    in

    mundanis

    negotiis,

    alia

    in

    ecclesiasticis

    dispositio

    iuris?

    (MGH, Epist.

    VII,

    413);

    Papa

    Giovanni

    VIII,

    nell'878

    scrivera

    a

    Boris di

    Bulgaria:

    ?

    Non

    patriae

    regimen

    et

    rei

    publicae

    moderamen

    adipisci

    cupimus,

    sed

    dioeceseos

    eiusdem

    regionis

    curam et

    dispositionem

    more

    prisco

    resumere

    volumus

    ?

    (MGH, Epist.

    VII,

    59).

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  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    10/61

    L

    UNIONE

    BELLA CHIESA

    ORIENTALE

    CON ROMA

    447

    manni

    e

    dai

    Papi

    alle

    Chiese

    di

    Puglia,

    Calabria

    e

    Sicilia;

    poi

    per

    Faffermarsi

    sempre

    piu massiccio e geograficamente espanso, dall'inizio delle Crociate al XV secolo, di

    quella

    che

    si

    designer

    a

    in

    seguito

    eon

    la

    denominazione

    di

    Chiesa

    latina

    in

    Oriente 19.

    In tale

    occasione,

    una

    nuova

    difficolta fu

    aggiunta

    alia

    gia

    minata sussistenza

    del

    precedente

    regime

    di

    unione

    tra

    le

    Chiese

    dal

    comportamento

    della

    Chiesa

    Occiden

    tal,

    e

    di

    quella

    Romana in

    particolare,

    data

    la

    sua

    responsabilita primaziale.

    La

    crisi

    era

    prodotta

    dalla

    contraddizione

    insanabile

    tra

    il

    dichiarato

    intento

    di

    non

    modificare

    il

    presupposto

    ecclesiologico

    tradizionale

    ?

    un

    solo

    vescovo

    per

    ogni

    diocesi;

    una

    giurisdizione

    patriarcale

    unit

    aria

    territorialmente definita in

    mo

    do

    indipendente

    dalPosservanza cultuale delle

    diverse diocesi

    canonicamente

    incluse

    nel

    suo

    ambito;

    un

    unico

    Impero

    confessionale

    cristiano,

    autorizzato da

    Dio

    a

    proteg

    gere

    con

    la

    forza

    la sola

    vera

    Chiesa

    e

    ad

    applicare

    il

    suo

    diritto

    e

    i

    mutamenti

    ra

    dicali ed unilaterali, gia avvenuti, della struttura politica e civile antica, come anche

    il tramonto

    dell'ipotesi (o Utopia)

    di

    Stato,

    che

    supportava

    quel

    presupposto

    eccle

    siologico

    tradizionale,

    offrendogli

    delle

    concrete

    possibility

    di

    sussistere

    e

    di vedersi

    almeno

    in

    parte

    realizzato.

    Da

    tempo

    non

    esisteva

    piu.,

    nonostante

    le

    finzioni

    giu

    ridiche

    e

    certe

    convenzioni

    formali,

    cui

    ricorrevano

    sia

    la

    diplomazia

    occidentale

    che

    quella

    orientale,

    un'unica

    autorita

    politica

    cristiana,

    capace

    di

    garantire

    e

    tutelare,

    con

    effettivo

    potere,

    i

    limiti delle

    circoscrizioni

    ecclesiastiche

    e

    le

    loro

    ripartizioni,

    la

    regolarita

    dell'esercizio

    gerarchico

    della

    giurisdizione

    da

    parte

    delFepiscopato

    cat

    tolico

    nel

    suo

    complesso,

    ed

    un'effettiva

    osservanza

    universale

    di

    disposizioni

    eccle

    siastiche,

    prese

    a

    livello conciliare

    ed

    ecumenico.

    Dallo

    spontaneo

    riflesso

    conservatore, che spingeva

    a

    proseguire

    Fantica

    tra

    dizione,

    derivarono

    interventi

    dei

    Papi,

    presto

    recepiti

    dalFautorevole

    Decretum

    di

    Graziano

    come

    normativi

    oltre

    la

    contingenza

    che

    li

    aveva

    di

    volta

    in

    volta

    provo

    cati.

    Di

    tale

    natura,

    ad

    esempio,

    appare

    la

    decretale

    ?

    Quum

    secundum

    regulas

    ?

    20

    di

    Celestino

    III

    del

    1191-1192,

    spedita

    alFarcivescovo

    di Otranto

    per

    vietare

    la

    com

    mistione

    dei riti

    della

    Chiesa

    latina

    con

    quelli

    della

    Chiesa

    greca, presente

    nelFarci

    diocesi,

    al

    momento

    di conferire

    Fordine

    sacro

    ai

    sacerdoti. Si

    richiedeva,

    specifica

    mente,

    il

    rispetto

    dei

    tempi

    sacri

    propri

    alia

    Chiesa

    degli

    ordinandi

    (in

    questo

    caso

    latini)

    nel

    caso

    che

    differissero,

    a

    causa

    del

    diverso

    rito,

    da

    quelli

    della

    Chiesa

    dei

    ve

    scovi

    ordinanti

    (in

    questo

    caso

    greci).

    Altro

    caso,

    destinato

    a

    suscitare

    grande

    atten

    zione

    tra

    i

    canonisti

    dell'Occidente

    medievale,

    b

    rappresentato

    dalla

    decretale

    ?

    Quod

    translationem ? 21di Innocenzo III, del 1200, che, sciogliendo alcuni quesiti circa i

    numerosi

    chierici

    greci

    presenti

    in

    diocesi latine

    dell'Italia

    meridionale,

    i

    quali

    si fa

    cevano

    ordinare

    da

    vescovi

    della

    Chiesa

    greca,

    stabiliva

    che,

    per

    il

    fatto

    di

    essere

    sottoposti

    alia

    unitaria

    giurisdizione

    delFOrdinario

    diocesano,

    nel

    caso

    ormai

    latino,

    essi

    potevano

    ricevere

    gli

    ordini

    sacri

    solo

    da

    lui

    o

    da

    altro

    vescovo,

    pero

    ?

    de eius

    mandato

    vel

    licentia

    ?,

    tendendo

    tuttavia ad

    escludere

    sempre

    piu

    sistematicamente

    un

    vescovo

    greco.

    Sempre

    alia

    preoccupazione

    di

    salvaguardare

    Fantico

    principio

    in

    vigore

    nella

    Chiesa

    antica

    e

    presente,

    in

    particolare,

    alia

    costante

    esperienza

    specifica

    della

    Chiesa

    di

    Roma,

    principio

    in

    virtu

    del

    quale

    Funita

    giurisdizionale

    di ciascun

    ambito

    patriar

    cale restava

    compatibile

    con

    la

    sussistenza di

    una

    gerarchia episcopale

    e

    di

    un

    culto

    liturgico

    differenti,

    per

    lingua

    e

    per

    usanze,

    da

    quelli

    della

    Chiesa-madre,

    risponde

    19

    Cfr.

    G.

    Fedalto,

    La

    Chiesa latina

    in

    Oriente

    (=

    Studi

    religiosi,

    3),

    vol.

    I,

    Verona

    19812.

    20

    Decret.

    Gregorii

    IX,

    lib.

    I,

    tit. XI

    de

    temp,

    ordinat.,

    c.

    9

    ?

    Quum

    secundum

    regulas

    ?,

    in

    Corpus

    Juris Canonici... instruxit A.

    E.

    Friedberg,

    II,

    Decretalium

    collectiones,

    Leipzig

    1879,

    p.

    120.

    2?

    Decret.

    Gregorii

    IX,

    lib.

    I,

    tit.

    XI de

    temp,

    ordinat.,

    c.

    11

    ?

    Quod

    translationem

    ?

    (Friedberg,

    II,

    p.

    121).

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  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    11/61

    448

    V. PERI

    la

    costituzione

    ?

    Sub

    catholicae

    ?22,

    con

    la

    quale

    Innocenzo

    IV,

    nel

    1254,

    faceva

    seguito, per regolamentarlo ulteriormente, al ristabilimento da lui stesso disposto

    alcuni

    anni

    prima

    delle

    quattordici eparchie

    episcopaH

    greche

    di

    Cipro,

    dopo

    le

    som

    marie

    soppressioni

    e

    le

    drastiche

    restrizioni,

    cui

    esse

    erano

    state

    sottoposte

    tra

    il

    1220

    e

    il

    1222,

    con

    Fimpianto

    nell'isola,

    manu

    militari,

    di

    una

    gerarchia

    episcopate

    latina. Ancora

    una

    volta,

    ed

    in

    senso

    anche

    piu

    riduttivo

    per

    i

    diritti

    concessi

    ai

    ve

    scovi

    greci

    di

    Cipro,

    si

    esprimera

    la

    costituzione

    ?

    Cultus

    iustitiae

    ?

    23

    di

    Alessandro

    IV,

    del

    3

    luglio

    1260.

    II

    dichiarato

    intento

    di conservazione

    fedele di

    certe

    norme

    e

    consuetudini,

    tra

    dizionalmente

    recepite

    da tutta

    la

    antica

    Chiesa

    CattoHca,

    quale

    questi

    decreti

    pon

    tifici si

    proponevano

    di

    esprimere,

    non

    teneva

    tuttavia

    in

    alcun

    conto

    il

    fatto

    di

    ca

    dere

    e

    di

    essere

    applicato

    in

    una

    situazione

    storica

    radicalmente

    mutata

    rispetto

    al

    l'antico

    regime

    di sussistenza unitaria

    gia

    conosciuto dall'unica Chiesa ? cattolica

    ed

    ortodossa

    al

    tempo

    stesso

    ?

    nell'Impero

    cristiano

    universale.

    Grandi

    movimenti

    migratori

    con

    conseguenti

    cospicui

    insediamenti

    di

    interi

    popoli,

    o

    di

    massicce

    colo

    nie

    etniche,

    in

    sedi diverse

    da

    quelle

    di

    partenza,

    avevano

    per

    secoli fatto

    seguito

    a

    conflitti

    bellici

    ed

    invasioni.

    L'ordinamento

    stesso

    delle

    due

    parti,

    occidentale

    ed

    orientale,

    d'un

    unico

    Impero

    ne

    usci

    sconvolto

    dal

    susseguirsi

    per

    diversi

    secoli

    di

    imprese

    militari

    e

    guerre

    di

    conquista

    (o

    di

    riconquista),

    condotte

    nei

    due

    sensi:

    da

    est

    ad

    ovest

    e

    da

    ovest

    ad

    est.

    Con

    Pordinamento civile subi rudi

    ed

    inevitabili

    con

    traccolpi

    l'ordinamento

    ecclesiastico

    generale

    con esso

    intimamente

    connesso.

    Lo

    prova

    l'alterna vicenda

    giurisdizionale

    e

    canonica,

    cui andarono

    incontro

    prima

    l'll

    lirico, poi

    le

    diocesi

    dell'Italia bizantina. II

    caso

    si

    estese

    ed

    assunse

    forme

    ancora

    piii

    diffuse ed

    evidenti

    allorche

    dal

    regime

    affermatosi

    dopo

    la

    conquista

    normanna

    in

    molte

    diocesi

    dell'Italia

    del

    Sud

    ?

    dove

    numerose

    comunita

    ecclesiastiche anche

    nella

    nuova

    situazione

    restavano

    fedeli alia

    liturgia

    e

    al

    costume

    religioso

    della

    Chie

    sa

    greca

    orientale

    ?

    il

    Papato

    passo

    all'assegnazione

    delle diocesi

    e

    persino

    delle

    Sedi

    patriarcali

    d'Oriente

    a

    prelati

    della

    Chiesa occidentale.

    Parallelamente

    alia ine

    dita

    prassi

    canonica,

    si

    vennero

    istituendo

    nuove

    diocesi

    della Chiesa

    latina nei

    ter

    ritori

    occupati.

    Vi

    si

    erano

    ormai

    insediati

    stabilmente

    regnanti,

    soldati

    e

    una

    classe

    dominante

    occidentale,

    e

    le

    regioni

    stesse,

    secondo

    la

    nuova

    ecclesiologia

    occidentale,

    si

    consideravano

    ecclesiasticamente

    comprese

    nella

    giurisdizione

    universale

    del Pon

    tefice

    Romano

    e

    dipendenti

    in

    modo

    diretto

    dalla

    sua

    autorita

    primaziale.

    L'evidente mutamento rispetto alia situazione antica della Chiesa ideaJmente

    indivisa

    poteva

    perfino

    invocare

    una

    giustificazione

    teologica

    e

    pratica,

    che,

    almeno

    alT

    origine

    dello

    sviluppo

    piu

    recente,

    poteva

    pretendersi

    essa stessa

    rispettosa

    della

    tradizione comune.

    Ad

    essa

    infatti

    avevano

    fatto

    appello,

    al

    tempo

    stesso

    dell'icono

    clasmo,

    sia

    gli

    Imperatori

    d'Oriente

    che

    i

    Patriarchi

    di

    Costantinopoli,

    allorche,

    de

    nunciando il

    preteso

    scisma

    e

    l'effettiva

    apostasia

    dalla

    sudditanza

    imperiale

    della

    Chiesa

    di

    Roma,

    la

    vollero

    conseguentemente

    privare

    della

    sua

    giurisdizione

    in

    tutte

    le

    regioni

    in

    cui

    cio

    fosse

    politicamente

    possibile.

    Tale

    prowedimento

    legale

    e

    cano

    nico

    supponeva

    cioe

    che

    l'inquadramento

    nella

    giurisdizione

    del

    patriarcato

    di

    Co

    stantinopoli

    di

    diocesi

    prima

    appartenenti

    alia

    Chiesa

    occidentale

    fosse

    anche

    eccle

    sialmente

    giustificato

    dalla

    presunzione

    di

    uno

    scisma

    in

    atto,

    condivisa

    dalla

    supre

    ma

    autorita

    cristiana

    dello

    Stato.

    22

    Ada

    Innocentii

    PP.

    IV...

    collegerunt

    Th. T.

    Haluscynskyj

    et

    M. M.

    Wojnar

    (=

    Pontif.

    Commissio

    ad

    redigendum

    codicem

    Juris

    canonici Orientalis.

    Fontes,III,

    4,1.1),

    Romae

    1962,

    pp.

    171-175.

    23

    Ada

    Alexandri

    PP. IV...

    collegerunt

    Th.

    T.

    Haluscynskyj

    et

    M. M.

    Wojnar

    (=

    Pontif.

    Com

    missio

    ad

    redigendum

    codicem

    Juris

    canonici Orientalis.

    Fontes

    III,

    4,

    t.

    2),

    Romae

    1966,

    pp.

    91-102.

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  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    12/61

    L'UNIONE

    BELLA CHIESA

    ORIENTALE

    CON ROMA

    449

    In

    modo

    del

    tutto

    analogo,

    ed

    invocando

    il

    medesimo

    principio

    tradizionale,

    la

    Chiesa

    Romana ritenne

    rientrassero

    nella

    propria giurisdizione

    universale

    anehe

    le

    diocesi di

    Levante,

    gia

    dipendenti

    dalla

    gerarchia

    episcopale

    bizantina,

    ed

    occupate

    nel secoJo

    XIII

    da

    potenze

    cattoliche.

    II

    ragionamento

    sottinteso,

    e

    talvolta

    accennato'

    suonava

    ad

    un

    dipresso

    cosi: dal

    momento

    che

    lo

    scisma

    e

    Feresia

    avevano

    nel

    frat

    tempo

    staccato i

    patriarcati

    dalla

    loro

    primitiva

    appartenenza

    alia

    Chiesa univer

    sale

    (eattolica), quest'ultima,

    in

    seguito

    a

    tale

    situazione

    e

    sul

    piano

    della

    visibility

    storica,

    era

    ormai da

    identificarsi

    nelFinsieme

    delle

    Chiese

    che

    riconoscevano

    nel

    Papa,

    come

    in

    antico,

    il

    primo

    di

    tutti

    i

    Vescovi

    e,

    come

    nel medioevo

    occidentale,

    il

    proprio

    comune

    primate.

    Ne

    nacque,

    nelle condizioni

    concrete

    delle

    regioni

    me

    diterranee,

    dove

    sussistevano

    comunita

    ecclesiali

    fedeli

    all'una

    e

    alPaltra

    Chiesa

    per

    il

    rito

    liturgieo

    e

    le

    consuetudini

    sacre,

    un

    regime

    canonico

    di

    fatto

    innovato

    rispetto

    al precedente sistema della Chiesa ecumenica, quale avevano conosciuto i secoli dal

    IV

    all'XI. Era

    un

    sistema destinato

    a

    durare

    inalterato,

    insieme

    agli

    inevitabili

    attri

    ti,

    risentimenti

    e

    tensioni,

    che

    esso era

    fatalmente

    condannato

    a

    suscitare

    in tutte

    le

    regioni

    di

    misto

    rito,

    fino

    al

    1439

    e

    cioe

    fino alia firma

    dell'unione

    fiorentina.

    Torniamo

    a

    questo

    punto

    ai

    numerosi

    sudditi

    greci

    della

    Repubblica

    di

    Vene

    zia,

    i

    quali

    vivevano

    nei suoi

    Domini

    di Levante

    oppure

    nella

    comunita

    residente,

    in

    crescente

    aumento,

    formatasi

    nella

    citta

    lagunare

    nel

    corso

    dei

    secoli

    XIII

    e

    XIV,

    e

    soprattutto

    XV.

    E

    un

    dato

    certo

    che

    la

    loro

    grande maggioranza

    continud

    a

    rima

    nere

    attaccata

    al

    culto

    e

    alle

    usanze

    della

    Chiesa

    d'Oriente.

    Tuttavia

    h

    altrettanto

    assodato

    che

    nella

    citta

    di

    Venezia

    essi

    non

    poterono

    osservarli,

    per

    tutto

    questo

    periodo,

    in

    modo

    che

    fosse

    pubblico

    e

    non

    clandestino,

    e

    pertanto legalmente

    vietato

    e

    perseguibile

    24.

    In concreto

    cid

    significa

    che

    in

    nessuna

    chiesa latina

    della

    capitale

    veneta

    (di

    greche

    ed orientali

    non

    ne

    esistevano

    ed

    era

    proibito

    celebrare

    la

    liturgia

    in

    case

    private)

    era

    permesso

    esercitare

    il

    culto

    divino secondo

    Fuso

    della

    Chiesa

    Orientale,

    per

    rispettare

    il

    divieto

    deJla

    commistione

    di

    riti

    della

    Chiesa

    latina

    e

    di

    quella

    greea,

    anche

    nelPipotesi

    che

    i

    sacerdoti celebranti

    appartenessero

    a

    comunita

    ecclesiali,

    delle

    quali

    si

    reputasse

    ufficialmente

    che

    mantenevano

    Funita

    e

    la

    pienezza

    della

    comunione

    di

    fede

    e

    di

    governo

    pastorale

    con

    i

    cristiani

    latini.

    Tale

    era

    il

    caso

    di

    molti

    fedeli

    della

    Chiesa

    greca,

    cui

    era concesso

    di

    osservare

    il

    proprio

    culto

    e

    la

    consuetudine

    della

    Chiesa

    avita nei

    Possedimenti

    veneziani

    di

    oltremare,

    rispettando

    tuttavia

    il

    regime

    canonico

    e

    legale,

    che definiremo

    ?

    prefiorentino

    ?,

    imposto

    con

    Fautorita dei Pontefici Romani e in tutto simile a quello praticato nello stesso arco

    di

    tempo

    in

    molte

    diocesi

    pugliesi,

    calabresi

    e

    campane

    delFItalia

    meridionale,

    oltre

    che

    in

    Sicilia

    e

    in

    Sardegna.

    Ivi

    i

    sacerdoti

    greci

    potevano

    celebrare

    ed esercitare

    cura

    d'anime,

    sempre

    che

    accettassero

    la

    giurisdizione

    dei vescovi

    greci

    ivi

    riconosciuti

    24

    II

    caso

    del

    papas

    greco

    Michele di

    Negroponte,

    rinviato

    davanti

    all'Inquisizione

    con

    decreto

    del

    Consiglio

    dei Dieci

    nei

    1412,

    o

    quello

    del

    prete

    Assene

    (forse:

    Arsenios),

    che officiava

    in rito

    bizantino

    in

    una

    casa

    privata,

    o

    di

    Giovanni

    di

    Nauplion,

    che

    nei

    1418

    celebrava

    la

    liturgia

    della Chiesa

    Orientale

    in

    un

    oratorio

    domestico,

    o

    dei

    sacerdoti Acacio Ataliotis

    e

    Giuseppe

    Perdicaris,

    che nei

    1430

    ancora

    di

    cevano

    messa

    nella

    cappella

    privata

    di Demetrio

    Filomatis,

    depongono

    tutti nello

    stesso

    senso.

    Essiinfatti

    venivano condannati ominacciati con la pena dell'esilio gia per il semplice fatto di celebrare more Graecorum

    a

    Venezia,

    in

    territorio

    della

    Chiesa latina

    e

    senza

    alcuna

    licenza

    dell'Ordmario

    del

    luogo,

    ci6

    che

    non

    era

    lecito

    e

    bastava

    per

    offendere

    il

    cultus Dei

    et

    fides

    catholica;

    ma,

    almeno

    nei

    documenti

    citati,la

    condanna

    non

    comporta

    alcuna

    incriminazione

    per

    scisma

    o

    eresia: cfr. N.

    G.

    Moschonas,

    I

    Greci

    a

    Venezia...,

    cit.,

    pp.

    109-113

    e

    126-132.

    Dopo

    il

    concilio di

    Firenzeje

    autorita

    veneziane

    passarono

    dal

    divieto

    assoluto

    a

    qualche

    concessione,

    sia

    pure

    con

    misure

    restrittive

    e

    discriminatorie

    giustificate

    col mantenimento

    del

    l'odine

    pubblico,

    se

    nei

    1457

    un

    decreto del

    Consiglio

    dei

    Dieci

    ammette

    che

    ?

    possint

    dicti

    Graeci

    cele

    brare

    in locis

    consuetis,

    more

    solito

    et

    sicut

    per

    elapsum

    fecerunt?

    (ibid.,

    p.

    132).

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  • 8/16/2019 Vittorio Peri -- l'Unione Della Chiesa Orientale Con Roma- Il Moderno Regime Canonico Occidentale Nel Suo Svilup…

    13/61

    450

    V.

    PERI

    canonicamente

    dalla Santa Sede

    o

    dei vescovi

    latini

    sempre

    piu

    diffusamente

    stabiliti

    in quelle regioni dell'Italia meridionale

    e

    piii tardi nel Levante occupato dalle poten

    ze

    cattoliche.

    A diverse

    comunita

    e

    monasteri

    greci

    Pesercizio

    di tali diritti veniva

    infatti

    ri

    conosciuto

    in diocesi

    latine,

    talvolta

    attraverso

    un

    vieario

    episcopale

    per

    il

    clero

    greco,

    sempre

    che

    apparisse

    accettata

    l'obbedienza

    e

    dipendenza

    daUa

    Chiesa Romana col

    riconoscimento del

    suo

    ruolo

    primaziale

    nella

    comunione

    cattolica

    delle

    Chiese,

    oltre

    che

    il

    ruolo

    esemplare

    della

    sua

    Hturgia

    in

    quanto

    espressione

    del

    dogma

    ortodosso.

    Su

    ta

    le

    liturgia

    e

    sulle

    consuetudini

    romane

    andava

    verificata

    la

    correttezza

    e

    perfino

    la

    li

    ceita

    delle formule sacramentali

    di

    ogni

    rito

    non

    latino,

    indipendentemente

    dalla

    sua

    antichita,

    come

    anche

    Fammissibilita

    morale

    (honestas)

    del

    suo

    costume

    religioso.

    Le

    norme

    canoniche

    e

    liturgiche

    deJla

    Chiesa

    di Roma

    rappresentavano

    il

    criterio

    per stabilire, ed imporre, quali dei riti e delle regole della Chiesa Orientale potessero

    tollerarsi

    e

    quali

    invece

    andassero

    soppressi

    o

    sostituiti.

    Nel

    1272-1273,

    alia

    vigilia

    del

    concilio

    di

    Lione,

    il

    domenicano Umberto

    di

    Romans

    descrive

    la

    situazione del

    l'Italia

    ex-bizantina,

    dando

    per

    concluso

    tale

    processo

    di ?latinizzazione

    ?

    relativa,

    condotto

    conservando

    la

    lingua

    greca

    nella

    Hturgia

    e

    buona

    parte

    delle

    consuetudini

    orientali

    stimate

    compatibili,

    o

    almeno

    non

    in

    contrasto

    con

    quelle

    delFOccidente:

    ?

    Graeci,

    qui

    sunt

    in

    potestate

    Latinorum,

    sicut

    patet

    in

    Calabria,

    obediunt Romanae

    Ecclesiae

    ?

    25.

    Si

    comprende

    cosi

    la

    concreta

    origine

    dell'equivalenza

    semantica occidentale

    tra

    Chiesa

    Romana

    e

    Chiesa

    Cattolica.

    La

    situazione dei sacerdoti

    greci

    e

    del

    culto

    bizantino

    della

    Chiesa Orientale nelFisola

    di

    Creta

    indica

    senza

    equivoco

    a

    quali pe

    rentorie

    condizioni

    restrittive,

    e

    di

    subordinazione

    alia

    giurisdizione

    ecclesiastica

    la

    tina,

    Venezia

    tollerasse,

    anche

    prima

    del

    1439,

    la

    continuazione della

    liturgia

    e

    de

    gli

    usi sacri

    della Chiesa

    greca.

    Analogo

    status

    canonico

    aveva

    conosciuto

    ancor

    prima

    il clero

    bizantino

    la

    cui

    sussistenza

    fu

    possibile

    in

    molte

    zone

    dell'Italia

    meridionale

    tra

    gli

    ellenofoni

    calabresi

    e

    pugliesi,

    fino

    al

    XVI

    secolo

    26.

    25

    Humbertus

    de

    Romanis,

    Opus

    tripertitum,

    II,

    11,

    in

    j.

    D.