Vittoria Franco

8
N. 85 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, AMATI, ANDRIA, BASSOLI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CASSON, CECCANTI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, Maria Pia GARAVAGLIA, GHEDINI, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, NEGRI, PINOTTI, SOLIANI, TONINI, VITA e ZANDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

description

Sen. Vittoria Franco (PD) e altri Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi 29 aprile 2008: Presentato al Senato 4 febbraio 2009: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Transcript of Vittoria Franco

Page 1: Vittoria Franco

N. 85

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, AMATI, ANDRIA,BASSOLI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CASSON, CECCANTI,CHIAROMONTE, DELLA MONICA, Maria Pia GARAVAGLIA, GHEDINI,INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO,MORANDO, NEGRI, PINOTTI, SOLIANI, TONINI, VITA e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio

e della comunione tra i coniugi

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Page 2: Vittoria Franco

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 85– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegnodi legge riprende il testo dell’atto Senaton. 238 della XV legislatura. La disciplinadel divorzio (legge 1º dicembre 1970,n. 898) prevede il termine di tre anni dall’i-nizio della separazione per lo scioglimentodel matrimonio; il presente disegno di leggesi propone di ridurre tale temine ad un annoe di semplificare lo scioglimento della comu-nione dei beni, nell’intento di venire incontroad un grave problema sociale.

La norma vigente trae origine dall’esi-genza di far trascorrere un periodo di tempoadeguato entro il quale i coniugi possano ri-flettere seriamente sulla reale volonta dichiudere in maniera definitiva il rapportomatrimoniale.

Tuttavia, l’esperienza dell’applicazionedella legge denuncia una realta ben diversada quella prevista dalla norma.

Le statistiche rilevano che il termine di treanni non serve in alcun modo come opportu-nita per rivedere la scelta dello scioglimentodel matrimonio e, di converso, impedisce laformalizzazione di ulteriori scelte di vitache nel frattempo siano maturate. Inoltre –ed e l’aspetto piu grave – il cattivo funziona-mento della giustizia civile determina unenorme allungamento dei tempi reali che in-tercorrono fra la separazione e il divorzio,ben oltre il termine previsto dalla legge,con gravi sofferenze per tutti i soggetti inte-ressati, a cominciare dai figli minori. Se-condo l’Istat, la procedura di separazione

con rito giudiziale non si esaurisce media-mente prima di 1.119 giorni, a cui vannosommati i tempi che intercorrono per arri-vare alla prima udienza, che variano moltoda un tribunale all’altro e possono arrivarefino a sette mesi. A cio si aggiunga che inItalia la sentenza di divorzio non e automa-tica, come avviene in altri Paesi europei,ma interviene a seguito di un procedimentoche, nel rito contenzioso, richiede in media617 giorni. Si tratta, dunque, di un «lungoaddio» che produce sulla vita delle personeuna sorta di limbo dal punto di vista dellostato civile e dei rapporti di solidarieta eco-nomica fra ex coniugi.

Infatti, a causa della abnorme durata dellecause di separazione, anche la comunione deibeni puo protrarsi per diversi anni, ben al dila della volonta dei coniugi di porre fine alrapporto matrimoniale e questo inasprisce ul-teriormente i conflitti, che spesso sfociano inun grave contenzioso di tipo economico.

Tale situazione va tutta a svantaggio delconiuge economicamente piu debole, chedeve attendere molto tempo prima di entrarein possesso della meta dei beni spettantigli eaggrava le tensioni, che spesso si ripercuo-tono sui figli.

Questa e la realta dei fatti, che il legisla-tore ha il dovere di considerare; una realtache viene denunciata periodicamente daglioperatori (avvocati, magistrati, mediatori fa-miliari) e soprattutto dai moltissimi cittadiniche ne sono vittime.

Page 3: Vittoria Franco

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 85– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, ar-ticolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), se-condo capoverso, le parole «tre anni» sonosostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 2.

1. Al codice civile sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) il secondo comma dell’articolo 151 eabrogato;

b) il primo comma dell’articolo 156 esostituito dal seguente:

«Il giudice, pronunciando la separazione,puo stabilire in favore di uno dei coniugi ildiritto di ricevere dall’altro quanto e necessa-rio al suo mantenimento, qualora egli nonabbia adeguati redditi propri.»;

c) all’articolo 540, la parola: «coniuge»,ovunque ricorra, e sostituita dalle seguenti:«coniuge, anche se separato»;

d) l’articolo 548 e abrogato;

e) all’articolo 565, la parola: «coniuge»,e sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche seseparato»;

f) l’articolo 585 e abrogato.

Art. 3.

1. All’articolo 191 del codice civile, dopoil primo comma, e inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, di an-nullamento, di scioglimento o di cessazionedegli effetti civili del matrimonio, gli effettidello scioglimento della comunione si produ-

Page 4: Vittoria Franco

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 85– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cono automaticamente nel momento in cuiviene depositata la domanda relativa ai pro-cedimenti citati».

Art. 4.

1. All’articolo 177 del codice civile, primocomma, la lettera c) e sostituita dalla se-guente:

«c) i proventi dell’attivita separata di cia-scuno dei coniugi e l’indennita di fine rap-porto di lavoro, percepita prima dello sciogli-mento della comunione dei beni e relativaagli anni in cui il rapporto di lavoro coincidecon la convivenza matrimoniale, se, alloscioglimento della comunione, non sianostati consumati;».

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 158 del codice civile einserito il seguente:

«Art. 158-bis. – (Indennita di fine rap-porto). – Il coniuge in regime di separazionedei beni nei cui confronti sia stata pronun-ciata sentenza di separazione personale, ov-vero sentenze di scioglimento e cessazionedegli effetti civili del matrimonio non prece-dute da separazione personale, ha diritto, sesia stato riconosciuto dalla sentenza titolaredi assegno di mantenimento o di assegno aisensi dell’articolo 5 della legge 1º dicembre1970, n. 898, e non sia passato a nuovenozze, ad una percentuale dell’indennita difine rapporto pari al 40 per cento dell’inden-nita totale riferibile agli anni in cui il rap-porto di lavoro e coinciso con la convivenzamatrimoniale. Tale diritto sussiste in quantol’indennita sia percepita dall’altro coniuge,all’atto della cessazione del rapporto di la-voro, dopo il passaggio in giudicato dellasentenza, anche se l’indennita viene a matu-rare dopo la sentenza medesima.

Page 5: Vittoria Franco

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 85– 5 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La disposizione di cui al primo comma siapplica anche al coniuge gia in regime di co-munione dei beni qualora l’indennita di finerapporto sia stata percepita dall’altro coniugedopo lo scioglimento del regime di comu-nione».

Art. 6.

1. L’articolo 12-bis della legge 1º dicem-bre 1970, n. 898, e abrogato.

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 156-bis del codice ci-vile, e inserito il seguente:

«Art. 156-ter. - (Assegnazione della casa fa-

miliare). – Nei procedimenti di separazionepersonale dei coniugi, il giudice, rilevatal’intollerabilita della convivenza, detta, invia provvisoria, al momento della compari-zione presidenziale oppure in corso di causa,o definitiva, con la sentenza, i provvedimentiidonei a risolvere il conflitto derivante dalfatto che i coniugi, fino a quel momento,abitavano nella medesima casa.

Nell’emanare i provvedimenti di cui alprimo comma, il giudice deve tener conto,in primo luogo, dell’interesse dei figli, mi-nori o maggiorenni non economicamente in-dipendenti, della coppia.

In presenza di figli, il giudice puo attri-buire il godimento della casa familiare al ge-nitore con essi convivente o con il quale i fi-gli trascorrono la maggior parte del tempo.Tale provvedimento ha come termine di sca-denza naturale il momento in cui i figli stessidivengano maggiorenni economicamente in-dipendenti.

In assenza di figli, il giudice puo attribuireil godimento della casa coniugale al coniugeeconomicamente piu debole, nell’ambitodella regolamentazione dei rapporti patrimo-niali di cui al primo comma dell’articolo156, indicando il termine di scadenza dell’at-

Page 6: Vittoria Franco

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 85– 6 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tribuzione. Tale termine non puo essere su-periore a nove anni. Questa disposizione siapplica anche nel caso in cui i coniugi sianocomproprietari del bene.

Ove non ricorrano, sotto i profili di cui alpresente articolo, i presupposti per l’attribu-zione del godimento della casa, il giudice,a richiesta di parte, emana un provvedimentocon il quale indica quale dei coniugi, in forzadei titoli esibiti, ha diritto di continuare adabitare nell’immobile. Tale provvedimentonon e opponibile ai terzi. Ove gli accerta-menti necessari per accertare l’effettivitadel diritto siano complessi, il giudice puo ri-metterne la risoluzione ad altro procedi-mento.

Nel caso in cui, dopo l’assegnazione dellacasa familiare, l’assegnatario non abiti ocessi di abitare stabilmente nella casa fami-liare o conviva con un terzo o contragganuovo matrimonio, il giudice, ad istanza diparte, puo esaminare nuovamente la situa-zione, per valutare se la stessa continua acorrispondere all’interesse dei figli, e per sta-bilire se debbano essere modificati i provve-dimenti che regolano i rapporti economici trale parti.

Il provvedimento di assegnazione dellacasa e gli eventuali provvedimenti che lomodifichino sono trascrivibili ed opponibiliai terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Le disposizioni del presente articolo si ap-plicano anche in caso di scioglimento, dicessazione degli effetti civili o di nullitadel matrimonio, nonche, in presenza di figli,ai procedimenti tra genitori non coniugati re-lativi alle disposizioni in favore dei figlistessi».

Art. 8.

1. All’articolo 155-quater del codice civilesono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e sostituita dalla seguente:«Prescrizioni in tema di residenza»;

Page 7: Vittoria Franco

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 85– 7 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) il primo comma e abrogato.

2. L’articolo 6, comma 6, della legge 1ºdicembre 1970, n. 898, e abrogato.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 siapplicano anche alle separazioni contenziosei cui procedimenti si siano conclusi, anchecon sentenza non definitiva, prima delladata di entrata in vigore della presente leggee alle separazioni consensuali i cui procedi-menti siano in corso al momento della mede-sima data di entrata in vigore, sempreche iconiugi, prima che ne intervenga l’omologa-zione, concordemente dichiarino di volerseneavvalere.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 siapplicano altresı anche alle separazioni con-sensuali di cui al comma 1 del presente arti-colo e a quelle di cui sia intervenuta l’omo-logazione prima della data di entrata in vi-gore della presente legge, sempreche il ri-corso per la dichiarazione dello scioglimentoo della cessazione degli effetti civili del ma-trimonio sia proposto congiuntamente da en-trambi i coniugi a norma dell’articolo 4,comma 16, della legge 1º dicembre 1970,n. 898, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Page 8: Vittoria Franco

E 1,00