VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n....

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Determinazione n. 11 del 25 marzo 2016 Oggetto: Gestione Provvisoria - Oneri Inderogabili – Affidamento incarico di difesa in giudizio – Ricorso ex art. 2191 c.c. (V.G. n. 9853/2015) promosso dal Sig. Alberto Borsetti (C.F. n. BRSLRT53P03B354L) e la Società Main B S.r.l. (C.F. n. 03530030927) Il Dirigente dell'Area Anagrafe Economica VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 23/2010; VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 gennaio 2016, con la quale si prende atto che, nelle more di approvazione del bilancio preventivo 2016, l’Ente si trova nello stato di gestione provvisoria limitata agli oneri inderogabili e indifferibili per il periodo massimo di quattro mesi, a norma dell’art. 11 del D.P.R. n.254/2005; VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 15 gennaio 2016, con la quale si autorizza la gestione provvisoria dell’Ente limitata agli oneri inderogabili e indifferibili, a norma dell’art. 11 del D.P.R. n.254/2005, per il periodo massimo di quattro mesi; ATTESO che, in assenza di una specifica disciplina per la gestione provvisoria nelle Camere di Commercio, risulta applicabile per analogia, nei suoi dettagli, l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 T.U.EE.LL., in particolare il comma 2 che recita : “… Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre (omissis) è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente… “; VISTA la determinazione del Segretario generale n. 2 del 21 gennaio 2016, con la quale si definisce, fra l’altro, l’elenco degli oneri inderogabili e indifferibili, riferiti ai primi 4 mesi del 2016 e calcolati sulla base degli oneri sostenuti nel 2015, in particolare quelli che:

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Determinazione n. 11 del 25 marzo 2016

Oggetto: Gestione Provvisoria - Oneri Inderogabili – Affidamento incarico di difesa in giudizio – Ricorso ex art. 2191 c.c. (V.G. n. 9853/2015) promosso dal Sig. Alberto Borsetti (C.F. n. BRSLRT53P03B354L) e la Società Main B S.r.l. (C.F. n. 03530030927)

Il Dirigente dell'Area Anagrafe Economica

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 23/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 15 gennaio 2016, con la quale si prende atto che, nelle more di approvazione del bilancio preventivo 2016, l’Ente si trova nello stato di gestione provvisoria limitata agli oneri inderogabili e indifferibili per il periodo massimo di quattro mesi, a norma dell’art. 11 del D.P.R. n.254/2005;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 15 gennaio 2016, con la quale si autorizza la gestione provvisoria dell’Ente limitata agli oneri inderogabili e indifferibili, a norma dell’art. 11 del D.P.R. n.254/2005, per il periodo massimo di quattro mesi; ATTESO che, in assenza di una specifica disciplina per la gestione provvisoria nelle Camere di Commercio, risulta applicabile per analogia, nei suoi dettagli, l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 T.U.EE.LL., in particolare il comma 2 che recita : “… Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre (omissis) è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente… “;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 2 del 21 gennaio 2016, con la quale si definisce, fra l’altro, l’elenco degli oneri inderogabili e indifferibili, riferiti ai primi 4 mesi del 2016 e calcolati sulla base degli oneri sostenuti nel 2015, in particolare quelli che:

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derivano da obbligazioni già assunte; sono regolati dalla legge; sono necessari ad evitare danni patrimoniali all’Ente; sono spese per il personale;

sono oneri non frazionabili e non differibili per natura.

CONSIDERATO che il Sig. Alberto Borsetti (C.F. n. BRSLRT53P03B354L) e la Società Main B S.r.l. (C.F. n. 03530030927), in persona dell'amministratore unico Gianluca Borsetti, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv.to Andrea Mannoni (MNNNDR75E29B354I), hanno notificato al Conservatore del Registro delle Imprese di Cagliari, presso la Camera di Commercio di Cagliari, in data 29.02.2016, il ricorso ex art. 2191 c.c. avverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari “…del lodo arbitrale pronunciato il 06 giugno 2014 a conclusione della controversia promossa dal Sig. Salvatore Demontis nei confronti dei Sigg.ri Mario Carboni e Valter Casula e del presunto acquisto da parte del Sig. Salvatore Demontis della qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della Società Bon Ton di Casula Valter & C. s.n.c.”;

ATTESO che, essendo l'udienza stata fissata per il 4 aprile 2016, si rende necessario inderogabile e indifferibile, per evitare danni patrimoniali all’Ente, che la Camera di Commercio si costituisca in giudizio per far valere le proprie ragioni e difese; ATTESO che l’Ente non dispone di un proprio ufficio legale e che, con determinazione del Vice Segretario Generale n. 34 del 21 marzo 2016, è stata approvata una short list di Notai e Avvocati; ATTESO che il citato ricorso, promosso dal Sig. Alberto Borsetti e dalla Società Main B S.r.l. in persona dell'amministratore unico Gianluca Borsetti, investe profili sia di diritto commerciale (direttamente connessi al Registro delle Imprese) sia anche di diritto civile; ATTESO che nella richiamata short list, tra gli Avvocati iscritti nella Sezione “Diritto Commerciale”, risulta l'Avv. Giovanni Dore, con studio legale in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, il quale è stato interpellato in quanto, in base al suo curriculum vitae, è risultato in possesso della professionalità richiesta nella materia oggetto del ricorso di cui trattasi;

CONSIDERATO che l’ Avv. Giovanni Dore ha comunicato la propria disponibilità a svolgere l’incarico in oggetto e che, con nota del 22 marzo 2016 (prot. 6204 del 23.3.2016), ha quantificato in € 2.548,24 (C.P.A. 4% e I.V.A. 22% comprese) l’importo delle competenze a lui spettanti per la difesa della Camera nel procedimento ex art. 2191 c.c.;

CONSIDERATA la necessità che la Camera si costituisca nel presente giudizio per far valere

le proprie ragioni, ai fini del rigetto della domanda avversa;

VISTI i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di incarichi per la difesa in giudizio della P.A., in forza dei quali il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, bensì, un contratto d’opera

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intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (Consiglio di Stato – Sezione V - sentenza del 11.05.2012, n. 2730);

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 12 del 14 novembre 2011, che prevede, all'articolo 7 - comma 1: “In relazione alle esigenze della Camera di Commercio, sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi: (…) SERVIZI (…) lettera i) servizi legali…servizi intellettuali e/o professionali”;

ATTESO che il medesimo Regolamento, all'art. 11, prevede che "... Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambi di corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”;

RITENUTO quindi che l'incarico in parola possa essere affidato Avv. Dore, con Studio legale in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie sul conto di bilancio 325043 - oneri legali e sentenze giudiziarie, cdc MC01;

SENTITO il Responsabile del procedimento

d e t e r m i n a

1. di affidare all’ Avv.to Giovanni Dore, con Studio legale in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, l'incarico di tutelare, rappresentare e difendere in giudizio la Camera di Commercio di Cagliari nel ricorso ex art. 2191 c.c. (V.G. n. 9853/2015), promosso dal Sig. Alberto Borsetti (C.F. n. BRSLRT53P03B354L) e dalla Società Main B S.r.l. (C.F. n. 03530030927) in persona dell'amministratore unico Gianluca Borsetti, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'Avv. Andrea Mannoni (MNNNDR75E29B354I), avverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cagliari “…del lodo arbitrale pronunciato il 6 giugno 2014 a conclusione della controversia promossa dal Sig. Salvatore Demontis nei confronti dei Sig.ri Mario Carboni e Valter Casula e del presunto acquisto da parte del Sig. Salvatore Demontis della qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della Società Bon Ton di Casula Valter & C. s.n.c.”;

2. di stabilire che l’onere di detto incarico, per un importo pari a € 2.548, 24 (C.P.A. 4% e I.V.A. 22% comprese), gravi sul conto di bilancio 325043 - oneri legali e sentenze giudiziarie, cdc MC01, secondo il prospetto di seguito riportato:

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Riepilogo complessivo della spesa

Importo complessivo della spesa € 2.548, 24

Conto di Budget su cui graveranno le spese:

325043 - oneri legali e sentenze giudiziarie

cdc MC01

3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale

informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell’ art. 32, Legge n.69/2009, conformemente a quanto previsto dall’ art. 39 dello Statuto camerale;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “ Amministrazione

Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web: http://www.ca.camcom.gov.it), secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

Cagliari, 25 marzo 2016

Il Dirigente dell'Area Anagrafe Economica

(Dr.ssa Simonetta Oddo Casano) (firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)