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Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro VERSO IL FUTURO SENZA DIMENTICARE IL PRESENTE DIALOGO COSTRUTTIVO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO PRESTIGIOSE ATTRIBUZIONI DA GESTIRE CON IMPEGNO LE REGIONI SECONDO I CDL LA VALLE D’AOSTA DOSSIER INIZIO DI ATTIVITÀ REGIMI CONTABILI E ADEMPIMENTI Spedizione in abbonamento postale comma 1 art. 1 ex 20/c - filiale di Roma FEBBRAIO 2006 Anno VII Numero 02

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Pubblicazione mensiledell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro

VERSO IL FUTURO SENZADIMENTICARE IL PRESENTE

DIALOGOCOSTRUTTIVOPER LA RIFORMADEL SISTEMAPENSIONISTICO

PRESTIGIOSEATTRIBUZIONI DA GESTIRE CON IMPEGNO

LE REGIONI SECONDO I CDLLA VALLE D’AOSTA

DOSSIERINIZIO DI ATTIVITÀREGIMICONTABILI E ADEMPIMENTI

Spedizione in abbonamento postale comma 1 art . 1 ex 20/c - f i l ia le di Roma

F E B B R A I O

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ConsiglioNazionale2005-2008

PresidenteMarina Elvira Calderone (Cagliari)

Vice PresidenteAlessandro Visparelli (Verona)

SegretarioAdalberto Capurso (Roma)

TesoriereFranco Marchetti (Modena)

ConsiglieriDaria Bottaro (Milano)

Brunella Calonaci (Firenze)

Mauro Capitanio (Brescia)

Alfio Catalano (Bergamo)

Antonio Coluccia (Lecce)

Giuseppe D’Angelo (Viterbo)

Rosario De Luca (Reggio Calabria)

Vincenzo Germinara (Pistoia)

Teodoro Lateana (Potenza)

Elio Monsellato (Messina)

Pietro Panzetta (Taranto)

Revisoridei Conti

Collegio RevisoriAngelo Colangelo (Foggia)

Marcello De Carolis (L’Aquila)

Eugenio Leoni (Milano)

Agrigento Pres. Giovanni Cumbo Vicolo De Stefani 11 92019 Sciacca (AG) Tel. e Fax 0925/85805 Alessandria Pres. Lorenzo Lombardi Via Legnano 23 15100 Alessandria Tel. e Fax 0131/265298 Ancona Pres. Gianni Giacobelli Via Degli Orefici 2 60121 Ancona Tel. e Fax 071/2075014Aosta Pres. Leontino Gal Casella Postale 11c/o Studio Gal 11013 Courmayeur Tel. 0165/842410 Fax 0165/845689Arezzo Pres. Marco Polci Via Madonna del Prato, 7752100 Arezzo Tel. e Fax 0575/354740Ascoli Piceno Pres. Marco AssentiVia Cino Del Duca 26 63100 Ascoli Piceno Tel. 0736/252246 Fax 0736/243119Asti Pres. Giovanni Cordoni c/o Ordini e Collegi Prof.li Via Bigatti 14 14100 Asti Tel. e Fax 0141/530307Avellino Pres. Francesco Santoro Via Annarumma 49 83100 Avellino Tel. e Fax 0825/37953 Bari Pres. Vincenzo Leggiadro Via De Bellis 37 70126 Bari Tel. 080/5240428 Fax 080/5213380 Belluno Pres. Aristide Berati Via Mezzaterra 16/B - C.P. 3 32100 Belluno Tel. e Fax 0437/942966 Benevento Pres. Giovanni Montefusco Via S. Gaetano, 10 82100 Benevento Tel. 0824/21485 Fax 0824/24681 Bergamo Pres. Loredana Nicoli Viale Vittorio Emanuele II 44 24121 Bergamo Tel. 035/217400 Fax 035/217016 Biella Pres. Ilario Bortolan Via Vialardi di Verrone 14 13900 Biella Tel. 015/8486350 Fax 015/8486360 Bologna Pres. Sergio Stelitano Via Amendola 6 40121 Bologna Tel. 051/255768 Fax 051/244711 Bolzano Pres. Anton Steiner Via Lancia 8/A 39100 Bolzano Tel. 0471/518520 Fax 0471/272905 Brescia Pres. Alberto Pelizzari Via Salgari 43/B 25125 Brescia Tel. 030/2427788 Fax 030/2428157 Brindisi Pres. Dario Montanaro Via Dalmazia 21/A 72100 Brindisi Tel. 0831/518686 Fax 0831/728074 Cagliari Pres. Vittorio De Riso Via Sonnino 37 09125 Cagliari Tel. 070/665773 Fax 070/665804 Caltanissetta Pres. Rosalia Lo Brutto Via Enrico Medi 1 93100 Caltanisetta Tel. e Fax 0934/552055 Campobasso Pres. Davide Siravo Via Tiberio 92/A 86100 Campobasso Tel. 0874/493402 Fax 0874/62238

Caserta Pres. Stefano Scialdone Via M. Forgione 12 81100 Caserta Tel. 0823/329211 Fax 0823/456791 Catania Pres. Rosario Lo PrestiViale Ionio 30 95129 Catania Tel. 095/536977 Fax 095/530363 Catanzaro Pres. Marziale Mirarchi Via Murano 988063 Catanzaro Lido Tel. 0961/360372 Fax 0961/731600 Chieti Pres. Giuseppe Cardellicchio Via G. S. Pianell 4 66100 Chieti Tel. e Fax 0871/411569 Como Pres. Maria Grazia Rossini Via Giulini 10 22100 Como Tel. 031/270384 Fax 031/261013 Cosenza Pres. Giovanni Genise Via Felice Migliori 1C.P. 266 87100 Cosenza Tel. 0984/72554 Fax 0984/794777 Cremona Pres. Giovanni Battista Centenari Via Palestro 66 c/o Ass. Professionisti 26100 Cremona Tel. 0372/535411 Fax 0372/457934 Crotone Pres. Maria Giovanna Lodato Via Torino 63 88900 Crotone Tel. e Fax 0962/901690 Cuneo Pres. Michele Rossa Via Roma 14 12100 Cuneo Tel. 0171/66685 Fax 0171/488500 Enna Pres. Vincenzo Messina Via dell'Unità d'Italia 1 94100 Enna Tel. 0935/531493Fax 1782245986 Ferrara Pres. Stefano Tonegutti Via del Turco 29 44100 Ferrara Tel. e Fax 0532/247066 Firenze Pres. Stefano Ammannati Via Ricasoli 32Piano 2°50121 Firenze Tel. 055/281786 Fax 055/281787 Foggia Pres. Franco MalderaVia Vincenzo Della Rocca 38 71100 Foggia Tel. e Fax 0881/709662 Forlì - Cesena Pres. Claudio Rigoni Via Torelli 2 47100 Forli Tel. e Fax 0543/31201 Frosinone Pres. Carlo Martufi Via Maria 261 - Piano I°03100 Frosinone Tel. 0775/871855 Fax 0775/822081 Genova Pres. Vittorio Vianello Via Ilva 4/3 16128 Genova Tel. e Fax 010/562389 Gorizia Pres. Sandro Benigni Via Carlo De Morelli 19/A 34170 Gorizia Tel. 0481/30325 Fax 0481/548255 Grosseto Pres. Angiolo Mainardi C.so Carducci 90 58100 Grosseto Tel. e Fax 0564/25786 Imperia Pres. Francesco Cerqueti Via XXV Aprile 67 18100 Imperia Tel. e Fax 0183/710269 Isernia Pres. Giorgio Trotta Via Kennedy 96 - C.P. 153 86170 Isernia Tel. 0865/414000 Fax 0865/416307 L’Aquila Pres. Angelo Stefanucci*Viale De Gasperi 60 67100 L'Aquila Tel. e Fax 0862/412307

La Spezia Pres. Sergio Cardellini P.le Kennedy 27 Piano 2° G 10/11 19124 La Spezia Tel. 0187/770889 Fax 0187/516443 Latina Pres. Claudio Giachi Via Eroi Del Lavoro 12 04100 Latina Tel. 0773/484354 Fax 0773/414254 Lecce Pres. Antonio LezziV. Cicolella, 3 Cond. Palazzo di Vetro 73100 Lecce Tel. 0832/343765 Lecco Pres. Giulio Corno Via Col di Lana 4 23900 Lecco Tel. 0341/282904 Fax 0341/283442 Livorno Pres. Gloria Cappagli Piazza Attias 37 57121 Livorno Tel. 0586/892358 Fax 0586/894482 Lodi Pres. Teodoro Cito Via Bernardinelli 20 26841 Casalpusterlengo (LO) Tel. 0371/432350 Fax 0371/432296 Lucca Pres. Luciana Conti Corte Portici 12 55100 Lucca Tel. 0583/582220 Fax 0583/319081 Macerata Pres. Luigi SantaluciaVia Valadier 30/2 62100 Macerata Tel. e Fax 0733/35040 Mantova Pres. Luca De Compadri Via Carlo Poma 22 46100 Mantova Tel. 0376/362625 Fax 0376/379695 Massa Carrara Pres. Marco Iovino Via 7 Luglio 16/bis 54033 Carrara (MS) Tel. e Fax 0585/777082 Matera Pres. Serafino Di Sanza Viale Nazioni Unite 41 75100 Matera Tel. 0835/386156 Fax 0835/335241Messina Pres. Carlo Maletta Via Sicilia n. 14 scala B 98122 Messina Tel. 090/2982339Fax 090/2931244 Milano Pres. Giovanni Zingales Via Aurispa 7 20122 Milano Tel. 02/58308188 Fax 02/58310605 Modena Pres. Mauro MantovaniVia Campanella 23 41100 Modena Tel. 059/222844 Fax 059/223666 Napoli Pres. Edmondo Duraccio Via Alcide De Gasperi 55 80133 Napoli Tel. 081/5518566 Fax 081/5524076 Novara Pres. Ugo Barberis Viale Roma 12 28100 Novara Tel. 0321/611805 Fax 0321/394584 Nuoro Pres. Francesco Paolo Mura Via Dessanay 154 08100 Nuoro Tel e Fax 0784/203393Oristano Pres. Giuseppe Masala Via Vittorio Emanuele 22 09170 Oristano Tel e Fax 0783/73285Padova Pres. Varniero Varnier Via degli Zabarella 95 35121 Padova Tel. 049/663660 Fax 049/660524 Palermo Pres. Vincenzo Silvestri Via Redipuglia 6 90144 Palermo Tel. 091/346433 Fax 091/347031

Parma Pres. Enrico Ferrari Viale dei Mille 140 43100 Parma Tel. 0521/941428 Fax 0521/952721 Pavia Pres. Stelvio Lanati Via Bernardino da Feltre 427100 Pavia Tel. e Fax 0382/28286 Perugia Pres. Stefano Ansideri Via Sicilia 27-Scala F 06128 Perugia Tel. 075/5004566 Fax 075/5055338 Pesaro e Urbino Pres. Sergio Giorgini Via Toschi Mosca 15C.P. 10861100 Pesaro Tel. 0721/33638 Fax 0721/377112 Pescara Pres. Laura D'angelo Via Chieti 5 65121 Pescara Tel. 085/4216911 Fax 085/4213347 Piacenza Pres. Alessandro Lupi Corso Vittorio Emanuele 243 29100 Piacenza Tel. e Fax 0523/334160 Pisa Pres. Fulvio Morelli P.zza Vittorio Emanuele II 2 56125 Pisa Tel. e Fax 050/500420 Pistoia Pres. Antonio OrsiVia Panciatichi 11 51100 Pistoia Tel. e Fax 0573/367010 Pordenone Pres. Pierluigi Giol Largo S. Giorgio 7Cond. Elena 33170 Pordenone Tel. e Fax 0434/524266 Potenza Pres. Giovanna MancaVico Luigi Settembrini 16 85100 Potenza Tel. e Fax 0971/34554 Prato Pres. Massimo Mancini Via Bovio 4 59100 Prato Tel. 0574/30489 Fax 0574/401928 Ragusa Pres. Rosario Cassarino Via A. Ponchielli 7 97100 Ragusa Tel. 0932/624324 Fax 0932/683912 Ravenna Pres. Luca Massaccesi Via Antica Zecca 6 48100 Ravenna Tel. e Fax 0544/31330 Reggio Calabria Pres. Paolo Chirico Via Del Salvatore 1/B 89128 Reggio Calabria Tel. e Fax 0965/894866 Reggio Emilia Pres. Domenico RennaC.so Garibaldi 11 42100 Reggio Emilia Tel. 0522/453765 Fax 0522/408107 Rieti Pres. Gigliardo Farina Via Nuova 21 02100 Rieti Tel. 0746/498501Fax 0746/274796 Rimini Pres. Carlo Dall'Ara Via Angherà 29 47900 Rimini Tel. 0541/50500 Fax 0541/28451Roma Pres. Oreste Bertucci Via C. Colombo 456 00145 Roma Tel. 06/5408664 Fax 06/5412035 Rovigo Pres. Giancarlo Micheletti Corso Del Popolo 161 45100 Rovigo Tel. e Fax 0425/29404 Salerno Pres. Alberico Capaldo Via S. Alfonso Maria de Liguori 2 84135 Salerno Tel. 089/481003 Fax 089/481068 Sassari Pres. Gian Luigi Patorno Via Milano 7 07100 Sassari Tel. 079/276790 Fax 079/278745

Savona Pres. Giovanni Gherzi Via Vegerio 2/1-c/o studio Gherzi17100 Savona Tel. 019/814927 Fax 019/8488565 Siena Pres. Paola Ciriaca Sabatini Viale Curtatone 12 53100 Siena Tel. 0577/49439 Fax 0577/205497 Siracusa Pres. Salvatore MalfitanoViale S. Panagia 218 96100 Siracusa Tel. 0931/494100 Fax 0931/490365 Sondrio Pres. Giovanni BesioVia Mazzini 9 23100 Sondrio Tel. 0342/214354Fax 0342/519687 Taranto Pres. Claudio CavaliereViale Magna Grecia 100 74100 Taranto Tel. 099/7304897 Fax 099/7360162 Teramo Pres. Bruno Santori Via Trento e Trieste 24 64100 Teramo Tel. e Fax 0861/247777 Terni Pres. Carlo Zafferani Corso Del Popolo 63 - C.P. 21105100 Terni Tel. 0744/427283 Fax 0744/436498 Torino Pres. Pier Paolo Zuliani Via della Consolata, 1/bis 10122 Torino Tel. 011/5216426 Fax 011/5216363 Trapani Pres. Leonardo Giacalone Via Libica 2 91100 Trapani Tel. e Fax 0923/21120 Trento Pres. Mauro Dallapiccola Via Maccani 211 38100 Trento Tel. 0461/825890Fax 0461/429147Treviso Pres. Anna Maria Giacomin Viale Orleans 22 31100 Treviso Tel. 0422/582345 Fax 0422/410521 Trieste Pres. Massimo Iesu Via Roma 17 34132 Trieste Tel. e Fax 040/366804 Udine Pres. Stefano Sassara Via Calzolai 4 33100 Udine Tel. e Fax 0432/295892 Varese Pres. Gilberto Bezzegato Via Bernascone 14 21100 Varese Tel. 0332/239360 Fax 0332/238479 Venezia Pres. Antonio Vegna Galleria Matteotti 6/2 30174 Mestre Tel. 041/5041677 Fax 041/2394467 Verbano C. O. Pres. Giulio Perin Lungolago Buozzi 22 28887 Omegna (VB) Tel. e Fax 0323/643386 Vercelli Pres. Francesco Natalini Corso Magenta 1 13100 Vercelli Tel. 0161/256256 Fax 0161/256156 Verona Pres. Giuseppe BenanzinCorso Porta Nuova 107 - Piano 3°37122 Verona Tel. 045/8005065 Fax 045/8068960 Vibo Valentia Pres. Rosario Rubino Via Giovanni XIII, 74Pal. Cortesec/o studio Rubino 89900 Vibo Valentia Tel. e Fax 0963/93524 Vicenza Pres. Elvira D'Alessandro Corso SS. Felice e Fortunato, 6236100 Vicenza Tel. 0444/322028 Fax 0444/323682 Viterbo Pres. Marco Zolla Via Genova 17 01100 Viterbo Tel. 0761/226960 Fax 0761/322168

I 103 Consigli Provinciali

Consiglio Nazionale dell’Ordinedei Consulenti del Lavoro

*facente funzioni fino a gennaio 2006

CNOCNO Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 RomaTel. 06/54.12.025 - Fax 06/54.08.282 - e-mail: [email protected]

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Verso il futuro senza dimenticare il presenteMarina Calderone 2Dialogo costruttivo per la riforma del sistema pensionistico Vincenzo Miceli 3Totalizzazione: istruzioni per l’usoGiovanni Cirmi 4Prestigiose attribuzioni da gestire con impegnoRosario De Luca 6Le Regioni secondo i CDL: la Valle d’AostaConsulta Regionale dell’Ordine 8Un 2005 interlocutorio per la previdenza complementare Salvatore Magno 14Dicono di noi 16Il lavoro degli immigrati in ItaliaIlaria Pasin 18Dossier: Inizio di attività - Regimi contabili e adempimentiNazzario Scano 21Si torna a parlare di privacyPatrizio La Rocca 29Il punto sulla certificazione dei contratti di lavoroMaria Rosa Gheido 32Riconoscimento del patrocinio completoClaudio Milocco 34Oreste Bertucci, il Presidente.Adalberto Bertucci 35La riduzione contributiva prevista dalla Finanziaria per il 2006 Giuseppe Maccarone 36Intervista veloceRosalba Berlingeri 38Finanziaria 2006: approda nella dichiarazione IVA 2006 l’opzione per ricevere gli avvisi bonari IVA per il tramite degli intermediari abilitatiLuca Caramaschi 40La Finanziaria 2006 “ritocca” l’IVA delle autovettureSimona Pagani 42Interpretazioni contrastanti sullo stato di disoccupazioneGiuseppe Buscema 44Le agevolazioni all’imprenditoria femminileEnzo Summa 46Due quiz professionali 48

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Pubblicazione mensiledell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro

VERSO IL FUTURO SENZADIMENTICARE IL PRESENTE

DIALOGOCOSTRUTTIVOPER LA RIFORMADEL SISTEMAPENSIONISTICO

PRESTIGIOSEATTRIBUZIONI DA GESTIRE CON IMPEGNO

LE REGIONI SECONDO I CDLLA VALLE D’AOSTA

DOSSIERINIZIO DI ATTIVITÀREGIMICONTABILI E ADEMPIMENTI

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F E B B R A I O

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Il Consulente del LavoroAnno VIIn°2 Febbraio 2006Pubblicazione mensile

C.N.O. DEI CONSULENTIDEL LAVORODirezione, redazione, amministrazione:Via Cristoforo Colombo, 45600145 RomaTel. 06.54.12.025 Fax 06.54.08.282e-mail: [email protected]

In copertina, un dettaglio daCombattimento fra Carnevale e Quaresima di Pieter Bruegel il Vecchio, 1559Kunsthistorisches Museum, Vienna

Registrazione del Tribunale di Roma -n.00448/99 del 4/10/1999 - Spedizione in abbonamento postale comma 1 art. 1 ex 20/c - filiale di Roma

Direttore responsabileAlfio Catalano

Condirettore responsabileVincenzo Miceli

Coordinatori redazionaliGiovanni CirmiRosario De Luca

Coordinatore editorialeAntonio Carlo Scacco

Segretaria di redazioneRosalba Berlingeri

Comitato di redazioneGiuseppe BuscemaElvira D’AlessandroFabio FaretraNazzario ScanoAntonio ColucciaElio MonsellatoVincenzo Summa

Gestione editoriale e concessionaria esclusiva della pubblicitàFondazione StudiVia C. Colombo, 45600145 RomaTel./Fax 06.5417260e-mail:[email protected]

Impaginazione grafica Edizioni Play Press srlVia Vitorchiano, 12300189 RomaTel. 0761 527003Fax 0761 527123e-mail:[email protected]

Disegni/IllustrazioniValeria Gasparrini(www.valeriagasparrini.it)

StampaSO.GRA.RO.Via Ignazio Pettinengo, 3900159 Roma

Chiuso in redazione il 15 febbraio 2006

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Editoriale

Nuovi orizzonti, nuovi obiettivi. Guardiamoavanti con fiducia e soddisfazione avendoalle spalle prestigiosi riconoscimenti ed un

impegno giornaliero che coinvolge tutti, dai verticialla base. Ci apprestiamo a dare attuazione, neiprossimi, alle idee programmatiche e lo faremo re-stando sempre aderenti alla realtà; con i piedi benpiantati in terra. Volando alto per raggiungere obiet-tivi sempre più prestigiosi, ma ben agganciati allavita di tutti i giorni che ci prospetta piccole, ma se-rie problematiche da risolvere. Molte cose sono giàstate fatte ma molte sono ancora da concretizzare;su tutte la riforma del titolo di studio, che proprioin queste settimane ha visto un rallentamento dell’i-ter procedurale della sua approvazione. Ma che re-sta al centro dell’attività e dell’attenzione del Consi-glio Nazionale. Di questo, ma anche di tutte le altrequestioni aperte di categoria, ne vorremo parlare acuore aperto con i candidati a gestire il nuovo Ese-cutivo. La Categoria è, evuole restare, trasversale;quindi incontreremo gliesponenti di entrambi glischieramenti per chiedereloro quali siano gli aspetti peculiari dei rispettiviprogrammi sulla riforma delle professioni liberali,sulle politiche attive del lavoro, sulla pressione fi-scale, sulla modernizzazione dello Stato e sul ruolodei liberi professionisti nel processo di sviluppo delsistema-Italia. Certamente non dimenticheremo dichiedere anche che cosa pensano i politici della Ca-tegoria dei Consulenti del Lavoro e, nello specifico,delle nostre attribuzioni professionali e delle garan-zie che riterranno di poterci dare su alcune attivitàsu cui l’Unione Europea ha recentemente sollevatoalcune perplessità. I Consulenti del Lavoro hanno

un ruolo importante nello sviluppo del mercato dellavoro italiano e faremo in modo che venga valuta-to e tenuto in considerazione dai nostri futuri inter-locutori. L’evoluzione che la nostra professione stavivendo deve trovare nei prossimi mesi concreti ri-scontri; perché gli iscritti hanno esigenze precise acui si deve rispondere in modo puntuale; perché ilruolo del Consulente del Lavoro deve essere semprepiù centrale rispetto alle dinamiche dello sviluppoitaliano ed europeo. Per questo motivo, promuove-remo l’azione sinergica del Consiglio Nazionale,della Fondazione Studi e della Fondazione Consu-lenti per il Lavoro. Queste due strutture, di direttaemanazione del Cno, hanno il compito di promuo-vere l’immagine e la cultura di categoria e le nuoveprerogative professionali attribuiteci in attuazionedella Legge Biagi.Un ultimo pensiero lo voglio rivolgere ad uno degliultimi padri della Categoria che è venuto a manca-

re. Oreste Bertucci ci lasciain eredità il suo amore perla Categoria, il suo impe-gno quotidiano in favoredegli iscritti, la sua passio-

nalità a volte esternata con foga, ma sempre mirataalla nostra crescita professionale. I colleghi che conimpegno e tenacia hanno contribuito a farci giunge-re sin qui, devono essere per noi di esempio e di sti-molo per proseguire nella nostra opera quotidiana.La professione è un bene di tutti e come tale va pre-servato e curato cercando di tracciare nuovi percor-si che ne mettano in evidenza le tante positività. Achi ci ha preceduto deve andare il ringraziamentoper le tante battaglie sostenute; a chi oggi intrapren-de la nostra professione, deve essere garantito tuttoil nostro sostegno e la vicinanza della Categoria. �

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Verso il futuro senza dimenticare il presente

Marina CALDERONEPresidente Ordine Consulenti del Lavoro

Editoriale

� Dialogo con tutte le forze politiche �

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Editoriale

V ogliamo in apertura commemorare la recente scom-parsa dell’amico, Presidente dell’Ordine di Roma,Oreste Bertucci, al quale la Categoria deve ricono-

scenza e gratitudine per l’impegno profuso in tante lotte infavore dei Consulenti del Lavoro.Le testimonianze giunte in queste ore, persino dal Parlamen-to della Repubblica, confermano la serietà e la volontà che ilnostro Collega, da sempre in prima linea, ha espresso neilunghi anni dedicati alla crescita e all’affermazione della no-stra professione.Anni durante i quali nemmeno il Suo carattere severo e par-ticolare ha potuto oscurare i risultati raggiunti sul territorio,con il forte incremento di iscritti, e a livello nazionale, pun-golo costante degli organismi di Categoria, di Commissioniparlamentari e Ministeri.Mancherà. Mancherà quell’approdo comune con chi salpavada lidi diversi.La vita della Categoria però va avanti e impegnativo è il la-voro che ci occupa: ancora in questi giorni, il tortuoso per-corso che conduce i Consulenti del Lavoro a vedere final-mente innalzato il requisito culturale di accesso alla propriaprofessione, la tanto auspicata laurea, ha segnato una battu-ta d’arresto col parere, peraltro sospeso, da parte del Consi-glio di Stato al decreto proposto dal MIUR. La questione, co-me noto, non riguarda soltanto noi ma anche i giornalisti.Confidiamo molto sulla concomitante pubblicazione dell’al-tro decreto, il cosiddetto ‘La Loggia’ e la riproposizione daparte del Sottosegretario Siliquini perché la riforma possa in-fine diventare legge dello Stato. E’ arduo però pensare che, aCamere sciolte, accada ora ciò che attendiamo da anni. Ad ogni modo, i Consulenti del Lavoro continueranno ad at-tivarsi perché il mondo politico sia sensibilizzato in tal sen-so. Sappiamo bene che, prossimi ad un appuntamento elet-torale nazionale, è possibile far assumere impegni alle com-pagini politiche di ogni schieramento. Abbiamo letto con fa-vore, nei programmi elettorali sin qui presentati, i richiamirelativi alla previdenza dei liberi professionisti: l’autonomiadelle Casse non sembra più, finalmente, in discussione e ve-

diamo accolte molte delle istanze che in questi anni abbia-mo avanzato, soprattutto la revisione dell’attuale modellodi imposizione fiscale che vede la nostra previdenza ingiu-stamente tassata sia nella fase di accumulo che al momen-to dell’erogazione della rendita pensionistica. Attendiamodi vedere concretizzare già quest’anno uno schema EET,che restituisca coerenza al prelievo e ci avvicini all’Europa.Tali interventi, peraltro, avrebbero benefici effetti sui contidelle Casse e l’Enpacl non farebbe differenza. La cura deinostri conti ben si sposa con l’autonomia e quest’ultimacon la responsabilità, quella degli amministratori che, sag-giamente, operano un costante monitoraggio dello stato disalute dei sistemi previdenziali e poi, con tempestività, im-pongono i giusti correttivi.Così noi Consulenti abbiamo voluto la costituzione di unGruppo di lavoro che, a partire dall’analisi delle risultanzedell’ultimo Bilancio tecnico, valutasse i tempi e i modi perintervenire sul binomio contributi-prestazioni e prolunga-re nel tempo la stabilità dell’Enpacl. Il lavoro è complesso:occorre coniugare i diritti dei singoli con le aspettative del-la collettività, le promesse alle giovani generazioni con leprestazioni in essere.Riteniamo che non esistano formule precostitutite perriformare un sistema pensionistico, né facili incrementi deicontributi, né magici metodi di calcolo delle prestazioni.Sapremo trovare le migliori soluzioni e lo faremo col dialo-go, l’unica condotta che una società complessa e in conti-nua trasformazione come quella che stiamo vivendo possapraticare con efficacia.Giovani che sempre più tardi entrano in un mondo del la-voro frammentato e instabile, anziani che si fanno semprepiù anziani e via via vedono trasformare le proprie esi-genze da previdenziali ad assistenziali. Uno sguardo at-tento, scevro da personalismi e facili proclami, vede tuttociò. L’Ente, assieme al Consiglio Nazionale dell’Ordine eai Sindacati di Categoria, sotto lo sguardo vigile e attentodei Consulenti del Lavoro, saprà anche stavolta essere al-l’altezza. �

Dialogo costruttivoper la riforma del sistema pensionistico

Vincenzo MICELIPresidente ENPACL

Editoriale

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Filo diretto

In data 19 gennaio 2006 il Consiglio dei Ministri ha ap-provato definitivamente il decreto legislativo relativoalla totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il decreto legislativo alla data odierna non è stato ancorapubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma riteniamo utiletrattare il problema, in quanto l’argomento è molto attesoda parte di parecchi colleghi, sperando che per la data diuscita della Rivista il decreto legislativo sarà già stato pub-blicato. Qui di seguito, analizzeremo adesso i contenutidel decreto con l’avvertenza che molti punti necessitano diulteriori approfondimenti e che questi verranno trattatisuccessivamente anche con il Vostro prezioso apporto.Vi preghiamo pertanto di volerci scrivere indicandoci qua-li sono i punti che a Vostro avviso necessitano di ulteriorichiarimenti.

Cosa si intende per totalizzazione?Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo, agli iscritti adue o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invali-dità, vecchiaia e superstiti, alle forme pensionistiche ob-bligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30giugno 1994 n. 509, e 10 febbraio 1966, n. 103 (Enti diPrevidenza dei Consulenti del Lavoro, Ragionieri, DottoriCommercialisti, Avvocati, Architetti, Geometri, Biologi,Medici, etc. etc), che non siano titolari di trattamenti pen-sionistici autonomi presso una delle predette gestioni, èdata facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coinci-denti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conse-guimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurativeobbligatorie di cui sopra, sono ricompresse le gestione se-parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1955, n. 335 (Co.Co.Co. Sindaci, Amministratori di so-cietà, professionisti senza cassa etc. etc.) e il Fondo di pre-videnza del clero e dei ministri di culto delle confessionireligiose diverse dalla cattolica.

Per quanto sopra si può dire che si possono totalizzare i pe-riodi di assicurazione solo se il richiedente la totalizzazio-ne non percepisce una pensione, in forma autonoma, daparte di un Ente rientrante fra quelli che si possono totaliz-zare; che i periodi assicurativi che si intendono totalizzarenon siano coincidenti (cioè non si riferiscono allo stessoperiodo); che il periodo che si intende totalizzare sia alme-no sei anni per ogni singola Cassa o Ente di Previdenza.La novità assoluta rispetto al vecchio articolo 71 della leg-ge 23 dicembre 2000 n. 388, è la possibilità che viene da-ta di poter totalizzare anche i periodi di contribuzione ver-sati alla Gestione Separata dei Lavoratori Autonomi gesti-ta dall’INPS di cui alla legge 335/95.Vediamo adesso chi può esercitare e a quali condizioni ildiritto alla totalizzazione una volta che sono stati accerta-ti i requisiti di cui sopra.Innanzitutto bisogna:a) aver compiuto 65 anni di età e si possa far valere alme-

no, complessivamente, 20 anni di contributi. Si puòprescindere dall’età (65 anni) se tutti i contributi cu-mulati raggiungano 40 anni o più o di contribuzione.

b) che sussistano i requisiti, diversi dall’età e dall’anzia-nità contributi, previsti dalle norme degli Enti presso iquali si intende totalizzare per aver diritto alla pensio-ne di vecchiaia.

c) che la totalizzazione riguardi tutti i periodi assicurati-vi da sei anni in su.

La totalizzazione (articolo 2 del decreto legislativo) puòessere esercitata anche per raggiungere i requisiti dellapensione di inabilità e quella ai superstiti. Per la pensione di inabilità, bisogna che si raggiungano,dopo aver totalizzato, i requisiti di assicurazione e di con-tribuzione previsti dall’Ente nel quale il contribuente èiscritto al verificarsi dello stato di inabilità.Per quanto concerne invece il diritto alla pensione ai su-

Totalizzazioneistruzioni per l’usoCari Colleghi, così come promesso in uno degli ultimi numeri della nostra Rivista, ritorniamo a parlare, allaluce degli ultimi provvedimenti legislativi, dell’Istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Giovanni CIRMIVicepresidente ENPACL

Filo diretto con l’Ente

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perstiti, questi dovranno richiedere la pensione all’Entepresso il quale il contribuente era iscritto all’atto del deces-so e che poteva far valere i requisiti di assicurazione e con-tribuzione previsti dall’Ente presso il quale era iscritto daultimo.Per poter perfezionare i requisiti per usufruire delle presta-zione di inabilità e pensione ai superstiti occorre che ven-gano sommati i periodi assicurativi e contributi risultatipresso le singole gestioni. Da una prima lettura si ha l’im-pressione che si possano sommare solamente i periodi as-sicurativi versati nelle singole gestioni superiore a sei an-ni. Se così fosse, si porrebbero dei limiti al raggiungimen-to del diritto alle prestazioni, in modo particolare per queicontribuenti che non hanno una consistente anzianitàcontributiva, vuoi per l’età, vuoi perchè hanno cambiatopiù volte lavoro.Ritengo molto importante sottolineare che la totalizzazio-ne non è automatica. Per far valere tale diritto bisogna pre-sentare una esplicita domanda o dall’interessato o daglieredi in caso di pensione ai superstiti.La domanda va presentata all’Ente gestore della forma as-sicurativa presso la quale da ultimo era assicurato. Tocca aquesto ultimo Ente promuovere tutto il procedimento del-la sommatoria dei periodi assicurativi versati presso gliEnti indicati dal richiedente.Qualora venga presentata domanda di ricongiunzione aisensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e la ricongiunzione èperfezionata, verrà meno il diritto alla totalizazzione. Si

precisa, che la domanda di ricongiunzione ai sensi dell’ar-ticolo 4 della legge 45/90, si perfeziona con il pagamentoanche parziale di quanto dovuto in virtù della ricongiun-zione.Il decreto legislativo in argomento ha previsto una normatransitoria la quale dà la facoltà al contribuente che ha pre-sentato domanda di ricongiunzione prima dell’entrata invigore del decreto legislativo in argomento e che non haancora provveduto all’integrale pagamento dell’importorisultante dal calcolo della ricongiunzione, di recederedietro esplicita domanda, dalla richiesta di ricongiunzionee vedersi restituire tutti gli importi versati fino alla doman-da di recesso maggiorati degli interessi legali. La domandadi recesso potrà essere presenta al massimo entro due an-ni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.Il decreto legislativo prosegue ancora con le “Modalità diliquidazione del Trattamento”, con il “Pagamento dei Trat-tamenti” e con le “Norme Finali”.Questi argomenti, che richiedono una trattazione partico-lareggiata, verranno trattati nel prossimo numero della ri-vista unitamente agli eventuali quesiti che vorrete inviar-ci. Sperando, che nel frattempo, venga pubblicato nellaGazzetta Ufficiale il decreto legislativo e che vengano for-niti chiarimenti in merito da parte dei Ministeri compe-tenti. �

Potete rivolgere le Vostre note a: “Filo diretto con l’Ente...”Viale del Caravaggio, 78 - 00147 Roma

Fax 06/51054432 - E-mail: [email protected]

Iscritti al31/12/2005

n. 21.242

Iscritti digennaio

n. 116

Cessazione dellesospensioni

n. 1

Cancellati digennaio

n. 125

Radiazioni digennaio

n. –

Sospensionigennaio

n. 13

Iscritti al31/01/2006

n. 21.221

Pensionati al31/12/2005

n. 5.692

Nuovi pensionati

n. 70

PrestazioniRiattivate (*)

n. 3

Pensionati deceduti

n. 21

Prestazionisospese (*)

n. –

Totale pensionatial 31/12/2006

n. 5.744

Iscritti all’Ordine

Pensionati ENPACL

Dati provenienti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, riferiti ai movimenti inseriti nel mese di gennaio 2006

Dati provenienti dall’Ufficio gestione pensioni ENPACL

N.B.: Le voci “Prestazioni riattivate” e “Prestazioni sospese” si riferiscono, rispettivamente, ai titolari di trattamento pensionisticodi reversibilità che si trovano nelle seguenti posizioni: a) iniziano/proseguono un corso legale di studi; b) non hanno presentato ladocumentazione/concludono un corso legale di studi.

Consulenti minuto per minuto al 31 gennaio 2006

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Lo scoppiettante mese di dicembre ha portato allaCategoria una serie di prestigiose attribuzioni chevanno ora affrontate e gestite. Oltre la possibilità as-

segnata ai Consigli Provinciali di costituire Commissioniper la certificazione dei contratti di lavoro, i Consulentidel Lavoro possono ora tra l'altro difendere con competen-za piena davanti alle Commissioni Tributarie e trasmette-re direttamente i modelli 730. Due competenze professio-nali delicatissime, attese da lungo tempo in Categoria eche ora non devono trovarci impreparati. Il processo tribu-tario risulta essere stato profondamente innovato negli ul-timi anni, arricchito di aspetti e termini procedurali che nerendono assolutamente difficoltoso il districarsi. La Cate-goria è stata sempre molto attenta e presente in campo tri-butario e quindi anche nel settore del contenzioso. In que-sti lunghi anni, cioè da quando la riforma del 1992 ha ri-dotto la nostra competenza, le presenze dei Consulentidel Lavoro davanti ai Giudici Tributari si sono ridotte al lu-micino. Il contenzioso relativo agli adempimenti dei sosti-tuti d’imposta è parte residuale del vorticoso sistema giu-diziario tributario, considerato che le casistiche per cui ènecessario ricorrere sono realmente poche; per lo più i po-tenziali conflitti si risolvono in fase amministrativa, man-cando di fatto la discrezionalità dell’Ufficio nel valutare laposizione del sostituto d’imposta. La larga fetta di procedi-menti esistenti riguarda dunque i tributi per i quali i Con-sulenti del Lavoro non sono più stati abilitati alla difesa delcontribuente dopo l’intervento riformatore. Così moltigiovani colleghi, iscrittisi dopo tale data, non hanno potu-to mai difendere i propri clienti davanti agli organi di Giu-stizia Tributaria; ovvero, anche chi ha esercitato a lungol’attività di assistenza davanti alle Commissioni Tributariene ha di fatto dovuto abbandonare l’esercizio dovendosiper questo affidare a professionisti diversi, abilitati a pienotitolo. Una situazione di scarsa dignità professionale, oltreche umana, a cui hanno dovuto sottostare i Consulenti del

Lavoro in questi anni per poter assistere al meglio il clien-te. E il paradosso sta invece nella intensa attività deflativadel contenzioso che giornalmente viene richiesta e solleci-tata dagli Uffici Finanziari. Non c’è stato giorno degli ulti-mi anni in cui non è pervenuta, formalmente o informal-mente, la necessità di attivare gli strumenti precontenzio-so fiscale; e ciò in virtù della riconosciuta possibilità di rap-presentare i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazio-ne Finanziaria. Per non parlare dell’abilitazione a trasmet-tere telematicamente le dichiarazioni dei redditi. Insom-ma, tutto ciò che negli anni abbiamo vissuto, parlato e det-to è stato per fortuna riconosciuto dal legislatore dandocila possibilità di concorrere ad armi pari sul mercato dellelibere professioni economiche. Ora, è necessario creare lecondizioni utili ai singoli colleghi per potere gestire al me-glio il contenzioso tributario dei propri clienti eliminandoquanto più possibile le difficoltà procedurali. Su tutto ilterritorio nazionale stanno fiorendo gli eventi formativi sutale materia. La Fondazione Studi del Consiglio Naziona-le ha organizzato un corso a distanza (e-learning) della du-rata di 80 ore di cui 24 in aula a Roma e 56 davanti al pro-prio computer. Il corso si svilupperà da fine marzo a finegiugno con accessi alla piattaforma diretti o registrati, inmodo da rendere l’aggiornamento quanto più adattabile al-le esigenze del professionista. Ed un’altra iniziativa è stataapprovata dal Consiglio d’Amministrazione della Fonda-zione Studi. Per lunghi anni il settore dei 730 è stato ap-pannaggio di Caf e società, orbitanti attorno alla Catego-ria. Ora sarà possibile trasmettere i modelli 730 anche peril tramite della Fondazione Studi che ristornerà ai Consu-lenti del Lavoro la gran parte del compenso erogato dal-l’Amministrazione Finanziaria. Si tratta di un'iniziativa av-viata principalmente per andare incontro alle esigenze de-gli studi più piccoli. �

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Prestigiose attribuzioni da gestire con impegno

Rosario DE [email protected]

ProfessioneProfessione

Rosario De Luca è Consulente del Lavoro in Reggio Calabria (RC)

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La previsione normativa, contenuta nell’ultima Legge Finanziaria, riassegna ai Consulenti del Lavo-ro competenza piena nel processo tributario. La Fondazione Studi ha organizzato un corso e-lear-ning, che prende in esame la tematica del contenzioso tributario a partire dall’analisi dei controlli eaccertamenti per arrivare all’esposizione del processo tributario.È questa la migliore maniera anche per ricordare il collega Oreste Bertucci – decano e presidentedel Consiglio Provinciale di Roma – scomparso nei giorni scorsi. Le sue battaglie in tale direzionehanno caratterizzato da anni la vita di Categoria. Il corso, della dduurraattaa ddii 8800 oorree,, sarà strutturato in tre macro aree:• CCoonnttrroollllii ee aacccceerrttaammeennttii -- 16 ore• GGllii ssttrruummeennttii ddii ddeeffllaazziioonnee ddeell ccoonntteennzziioossoo ee llaa ttuutteellaa ddeell ccoonnttrriibbuueennttee –– 16 ore• IIll pprroocceessssoo ttrriibbuuttaarriioo –– 48 ore

DDIIDDAATTTTIICCAALa modalità di erogazione del corso è quella “integrata”; si prevede l’utilizzo dell’aula virtuale per56 ore e dell’aula tradizionale per 24 ore.

E-learning:

24 ore in modalità sincrona – con la presenza “in diretta” nell’aula virtuale del relatore e dei par-tecipanti – in moduli da 45’.36 ore in modalità asincrona - suddivise in moduli da 30’, registrate dai relatori.

Tutte le ore erogate in modalità e-learning saranno registrate, quindi disponibili agli utenti anchesuccessivamente alla loro effettiva erogazione

RREELLAATTOORRIIConsulenti del Lavoro, avvocati e docenti di diritto tributario.

CCAALLEENNDDAARRIIOO24/03 – 25/03: 8 h aula (2 sessioni da 4 h)

3/04 – 28/04: 13 h e-learning (le lezioni si interromperanno durante la settimana di Pasqua)2/05 – 2/06: 24 h e-learning

19/05 – 20/05: 8 h aula (2 sessioni da 4 h)5/06 – 29/06: 19 h e-learning

30/06 – 1/07: 8 h aula (2 sessioni da 4 h)

I moduli svolti in aula si terranno a Roma presso l’Hotel Oly - Via Santuario Regina degliApostoli 36 e saranno validi ai fini della Formazione Continua Obbligatoria.

Per ricevere il programma completo del corso e per l’iscrizione telefonare alla segreteria dellaFondazione Studi CDL – 06. 5964901 (e mail: [email protected]) oppureconsultare il sito www.consulentidellavoro.it.

FONDAZIONE STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVOROin collaborazione con il Consiglio Provinciale di Roma

CONTENZIOSO TRIBUTARIOCorso di specializzazione - formazione integrata - Roma 24 marzo / 1 luglio 2006

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Regionipagine a cura della Consulta Regionale degli Ordini coordinate da Valfrido Paoli

Regioni d’Italia

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Aosta

Totale Consulenti 86 (Uomini 49 - Donne 37)

Superficie regionale kmq 3.262 (1 cdl ogni 38 kmq)

Popolazione regionale 120.450 (1 cdl ogni 1.400 ab)

1AostaConsulenti 86

Uomini 49 - Donne 37

Valled’Aosta

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Valle d’Aosta

Una regione di montagna dalle limitate dimen-sioni geografiche caratterizzata giuridica-mente da uno Statuto speciale che ne sanci-

sce, fra l’altro, il bilinguismo, cioè la piena parità traitaliano e francese. La Valle d'Aosta o Vallée d’Aoste(secondo la denominazione transalpina) con i suoi122.868 abitanti (62.334 donne e 60.534 uomini) e isuoi 3.262 km quadrati di superficie (il 40% al di so-pra dei 2000 metri) è la più piccola regione italiana.La popolazione si concentra in massima parte nelfondovalle lungo la dorsale che da Pont-Saint-Martinconduce a Courmayeur, passando per il capoluogoregionale, la città di Aosta, l’antica Augusta Praetoria,che raccoglie quasi un terzo degli abitanti della pic-cola regione autonoma. Una Valle abituata a fare iconti con la montagna nel bene e nel male: da un la-to come ostacolo all’insediamento umano (soltantol’8,7% del territorio è abitato stabilmente tutto l’an-no) e alle sue attività (immaginatevi cosa significhicondurre un’azienda agricola su questi territori) edall’altro come risorsa economica con il turismo e isuoi 1200 chilometri di piste da sci. Eppure tutte levallate sono abitate e anche nelle frazioni più imper-vie vi sono piccoli gruppi di residenti per tutto l’an-no, sentinelle a tutela di un territorio ricco di mera-viglie naturali a partire dalle splendide vette del Bian-co, del Rosa e del Cervino fino ad arrivare alle tante

aree classificate come riserva per la protezione di fau-na e flora, oltre un quinto di tutta la Regione, graziealla presenza del Parco nazionale del Gran Paradiso.Un territorio che mantiene vivi i suoi legami conl’Europa e i paesi francofoni anche attraverso i suoicolli alpini, il Piccolo e il Gran San Bernardo, e i suoitrafori internazionali, i tunnel del Monte Bianco e delGran San Bernardo. Una Valle d'Aosta (74 comuni, 8comunità montane e nessuna Provincia) inoltre che,attraverso la sua specialità, può contare su tutta unaserie di competenze primarie e sulle significative ri-sorse derivanti dal riparto fiscale, i cosiddetti novedecimi di tutti i tributi statali, annualmente trasferitida Roma alle casse regionali, anche in virtù del fattoche la stessa amministrazione regionale si fa caricodirettamente delle spese di settori importanti comescuola e sanità.

La situazione economicaL’ultima relazione della Banca d’Italia non offre peròun quadro confortante sull’andamento dell’economiavaldostana. Nel 2004 in base alle valutazioni delloSvimez il prodotto interno lordo della Valle d'Aostasarebbe calato dello 0,3% a prezzi costanti, a fronte diuna crescita nazionale pari all’1,2%, mentre nel 2003il Pil era rimasto stazionario secondo i dati fornitidall’Istat. Un arretramento che avviene però in unmomento di difficile congiuntura internazionale e,non va comunque dimenticato, in presenza di un tas-so di disoccupazione molto basso, pari al 3% (2,2%maschile e 4,1 femminile). Nel settore industrialel’attività e le vendite all’estero hanno beneficiato delpositivo andamento del settore siderurgico (trendche può essere confermato anche per il 2005); neglialtri comparti gli ordini e la produzione sono rimasticomplessivamente deboli. In crescita rispetto al pas-sato il ricorso alla cassa integrazione, come sottoli-neato anche dall’ultima indagine previsionale di Con-findustria. Fra le aree maggiormente depresse la Bas-sa Valle d'Aosta legata nel passato all’indotto Olivettie Fiat e di conseguenza particolarmente segnata dal-

Vi presento la Val d’Aosta

Valle d’Aosta

Leontino GAL

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le ultime crisi industriali. Sono proseguite le diffi-coltà nelle costruzioni anche se il Piano di opere diinteresse regionale predisposto dall’Assessorato ai La-vori Pubblici e il nuovo prezzario, approvato recente-mente, potrebbero nel corso del 2006 ridare fiato alsettore. Criticità anche nel turismo pur a fronte di se-gnali positivi sul fronte della clientela straniera, an-che grazie ad alcune azioni promozionali su nuovimercati, come ad esempio quello russo, messe in at-to dall’Assessorato al Turismo, mentre non si fermal’emorragia dei turisti italiani, apparentemente sem-pre più in fuga dalla montagna. La Valle d'Aosta, pura fronte delle lievi crescite registrate nell’ultima sta-gione invernale, continua a mantenere un basso tas-so di copertura annua dei posti letto (decisamente in-feriore al 50%) a causa della forte stagionalità dellaclientela con le inevitabili ricadute sugli occupati nelsettore sottoposti ad un continuo stato di precarietà.

La professioneL’applicazione della Legge Biagi – in generale partico-larmente apprezzata dalla Categoria in quanto rafforzail ruolo di cerniera del Consulente tra datore di lavoroe dipendente – in Valle d'Aosta, come in altre regioni

italiane, è avvenuta in maniera parziale. Da un lato perle ridotte dimensioni del mercato del lavoro locale chehanno permesso l’utilizzo di un numero limitato di ti-pologie contrattuali (principalmente apprendisti e con-tratti intermittenti) e dall’altro in quanto la legge è an-cora priva delle disposizioni attuative. La riforma Biagiha anche previsto la costituzione di commissioni dicertificazione (art. 5 legge 30/2003) dei contratti di la-voro allo scopo di ridurre il contenzioso in materia diqualificazione dei contratti. In Valle attualmente è ope-rativa la Commissione istituita presso la Direzione Re-gionale del Lavoro, composta anche da un membroconsultivo in rappresentanza dell’Ordine. Una compe-tenza a certificare i rapporti di lavoro oggi assegnata an-che ai Consigli dell’Ordine, un prestigioso riconosci-mento per la Categoria destinato a migliorare l’immagi-ne dei Consulenti del Lavoro (attualmente gli iscrittisono 86, distribuiti su tutto il territorio regionale), pro-tagonisti assoluti nell’ambito di uno dei più rivoluzio-nari istituti del riformato mercato del lavoro. Una sor-te diversa è invece avvenuta con le nuove competenzein materia di impiego delegate alla Regione AutonomaValle d'Aosta. La regionalizzazione dei servizi pubbliciper l’impiego è stata l’occasione per un incontro, nel

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mese di novembre, tra il presidente della Regione, on.Luciano Caveri, gli assessori Aurelio Marguerettaz (Bi-lancio) e Piero Ferraris (Attività Produttive), e il Con-siglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, guidatodal presidente Leontino Gal e dal segretario RenatoMarchiando. “Si è trattato di una riunione proficua –hanno detto i rappresentanti dell’Amministrazione Re-gionale al termine dell’incontro – nel corso della qualeabbiamo potuto individuare alcune possibili aree dicollaborazione, in particolare in materia di lavoro eprevidenza complementare. Abbiamo inoltre concorda-to per il futuro la possibile apertura di alcuni tavoli diapprofondimento per l’analisi della Finanziaria delloStato, per un confronto sulla finanziaria regionale perquanto attiene ai temi del lavoro e per l’analisi delleproblematiche in materia di servizi per l’impiego”. Ungiudizio ampiamente condiviso dall’Ordine e subito se-guito da atti concreti. Già nel mese di dicembre il Con-siglio dell’Ordine è stato infatti interpellato per un pa-rere sulla finanziaria regionale in merito ad alcuni arti-coli di legge relativi ai mutui casa dei lavoratori sogget-ti ad ammortizzatori sociali. Articoli poi emendati se-condo quanto suggerito dal Consiglio. Una collabora-zione che proseguirà anche con l’informatizzazione dei

servizi per l’impiego, che dovrebbe concludersi entro laprimavera del 2006, e che permetterà ai Consulenti difavorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro diret-tamente presso il proprio studio. Improntati alla massi-ma trasparenza, correttezza e disponibilità reciproca irapporti con gli interlocutori istituzionali (oltre alla giàcitata Regione, l’Inps, l’Inail, la Direzione Regionale delLavoro e l’Agenzia delle Entrate) e quelli con gli altriOrdini professionali, anche se la Categoria avverte l’as-senza di una Consulta degli Ordini, non istituita nellapiccola regione autonoma, organismo di rappresentan-za di tutte le professioni in grado di meglio coordinaregli sforzi di tutte le categorie operanti sul territorio re-gionale.In materia di formazione l’Ordine, grazie alla sua nuo-va sede, situata sempre nel capoluogo regionale, dovepuò contare su una sala conferenze adeguatamente di-mensionata, organizza quattro convegni all’anno, ga-rantendo oltre 50 ore di formazione continua e, pres-so la sala della «Fédération des Coopératives», per-mettendo ai propri iscritti di seguire le videoconferen-ze organizzate dalla Fondazione Nazionale. �

Leontino Gal è Consulente del Lavoro in Aosta (AO)

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Faccia a facciaFaccia a faccia con Leontino

Valfrido PAOLI

M i chiamo Leontino Gal, nome e cognome nonstrani per questa Valle. Sono di origini conta-dine e da giovane ho aiutato nel lavoro dei

campi. Conosco, scrivo e parlo il francese, come tutti gliabitanti della Val d’Aosta, a qualsiasi ceto sociale appar-tengano: infatti, nel nostro sistema scolastico il francese èparificato all’italiano e viene insegnato dalle elementarifino all’esame di Stato, con un numero di ore pari all’ita-liano stesso. In sostanza, il francese viene insegnato nonin alternativa all’italiano. Anche la nostra professione sibatte affinché la scuola valdostana bilingue mantenga lasua specificità, particolarmente utile sul piano europeo.Nella nostra Valle c’è un alto tasso di occupazione ed unabassa disoccupazione. Aggiungo poi che la nostra profes-sione qui piace il doppio, tanto è vero che la media italia-na è di un Consulente del Lavoro ogni 2.811 abitanti,mentre la media valdostana è di un Consulente ogni1.419 abitanti.Ovviamente i Consulenti del Lavoro valdostani fannoanche consulenza fiscale (cominciammo a svolgerla sindal 1974, con l’introduzione e la tenuta dei libri Iva, manon vogliamo sostituirci ai commercialisti). Sono Consulente un po’ per caso, cosa che – da quantoleggo – capita spesso nella nostra professione.Dipendente pubblico scoprii, a 26 anni, di essere a fine

carriera, munito, com’ero allora, del solo diploma (inquel tempo non si chiamava ancora maturità).Giocoforza dimettermi e cercare un’altra occupazione!Porto un felice ricordo della città di Foligno, ove frequen-tai il corso Allievi Ufficiali specialità Artiglieria Alpina.Quel periodo mi neutralizzò il “sessantotto”. E fu bene.In terra umbra mi appassionai a San Francesco e tuttorami interesso alla storia della Chiesa. Dormo poco ed allo-ra di notte leggo testi di storia e saggi, se non troppodensi, di esegesi biblica.Qualche notte guardo le stelle, talvolta da un osservato-rio, altre volte semplicemente con un binocolo. Invidio inaviganti poiché non hanno inquinamento luminoso edhanno visibile l’intera volta del cielo. Da noi invece lemontagne in parte nascondono l’orizzonte.Il mio alpinismo è ormai all “eau de rose”, eppure riescoancora a fare qualche bella gita in quota.E così si chiude l’intervista al presidente dell’ordineLeontino Gal, fatta mediante il miracolo internet, checonsente a due persone distanti mille chilometri di collo-quiare a pochissima spesa, come se fossero l’una accantoall’altra, allo stesso bar. �

Valfrido Paoli è Consulente del Lavoro in Foligno (PG)

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L’ anno appena trascorso può ancora essere consi-derato interlocutorio per il sistema della previ-denza complementare.

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 Disciplinedelle forme pensionistiche complementari, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2005, infatti, harinviato l’entrata in vigore della riforma al 1 gennaio2008, in linea con la più generale riforma della previ-denza obbligatoria.Tutti gli interventi di riordino del sistema previdenzialeattuati dal 1992 hanno inteso far corrispondere alla ri-duzione delle prestazioni di base, resa necessaria percontenere la dinamica della spesa pubblica, lo sviluppodi forme pensionistiche basate sul principio della capi-talizzazione, con lo scopo di mantenere livelli di coper-tura previdenziali adeguati nella considerazione che ilgraduale passaggio dal sistema retributivo a quello con-tributivo nel calcolo dei trattamenti comporterà unaflessione significativa dei tassi di sostituzione della pre-videnza obbligatoria.La concreta attuazione della Legge delega tramite il de-creto legislativo citato, consente ora di definire in mo-do più puntuale la cornice normativa entro la quale i di-versi attori della previdenza complementare si troveran-no ad operare, gettando le basi per uno sviluppo equili-brato e sostenuto anche alla luce delle maggiori risorsefinanziarie che tramite la devoluzione delle quote delTFR, anche con la formula del silenzio assenso, conflui-ranno nel sistema.Destinatari delle forme pensionistiche complementarisono i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, ilavoratori autonomi e liberi professionisti, i soci lavora-tori di cooperative, nonché i soggetti destinatari del de-creto legislativo n. 565/1996.Ad eccezione dei liberi professionisti e dei lavoratori au-tonomi, per i quali potranno essere istituite anche for-

me pensionistiche complementari anche in regime diprestazioni definite, per tutti gli altri soggetti le formepensionistiche in esame saranno esclusivamente in regi-me di contribuzione definita.I liberi professionisti aderenti ad un fondo di previden-za complementare avranno assicurata una prestazionedeterminata con riferimento al livello del reddito oppu-re a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.Fonte istitutiva di forme pensionistiche complementaripossono essere, nel caso dei liberi professionisti, anchegli enti e le casse di previdenza professionali private exdecreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. I fondipensione così costituiti dovranno essere dotati di un pa-trimonio di destinazione separato ed autonomo, con glieffetti di cui all’articolo 2117 del Codice Civile. L’esercizio dell’attività è subordinato ad una proceduraautorizzatoria presso la COVIP, la quale dovrà verificarela sussistenza dei requisiti formali di costituzione e perl’esercizio dell’attività determinati con decreto del Mini-stro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tali requisiti do-vranno riguardare soprattutto i profili di trasparenza neirapporti con gli iscritti ed i poteri degli Organi Collegia-li, con particolare riferimento all’onorabilità e professio-nalità dei componenti degli organi collegiali.Il modello ora vigente tiene debitamente conto del pe-culiare inquadramento normativo del settore, secondo ilquale la previdenza di base e quella complementare so-no chiamate a svolgere un ruolo sostanzialmente unita-rio e convergente per la tutela degli interessi garantitidalla Costituzione.Di conseguenza coloro che operano ed ancor più opere-ranno in detto settore, in quanto chiamati a gestire unaforma di risparmio del tutto particolare, il risparmioprevidenziale, indirizzato a far fronte ai bisogni previ-denziali dei lavoratori e per tale ragione agevolata fiscal-mente, con oneri a carico della collettività, non possono

Un 2005 interlocutorio per la previdenza complementare

Salvatore MAGNO [email protected]

LavoroLavoro

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essere equiparati agli altri operatori del mercato finan-ziario e come tali vigilati.Necessità di vigilanza che deriva dal fatto che il settoredella previdenza complementare è contrassegnato dauna pluralità di strumenti che, pur avendo la medesimafinalità, si differenziano sotto vari profili, sia di ordinestrutturale che gestionale. Da ciò deriva che la traspa-renza non è confinabile all’ambito dell’informativa sulsingolo strumento, ma va estesa a quello della compara-bilità tra prodotti diversi al fine di assicurare regole co-muni in ordine alla confrontabilità dei costi, alla rappre-sentazione dei risultati di gestione, alla portabilità delleposizioni individuali.Per quanto riguarda i liberi professionisti, la norma pre-vede che la contribuzione sia a carico dei soggetti stessied in percentuale del reddito di lavoro autonomo di-chiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta pre-cedente.Preso atto che agli enti previdenziali privati è stata ri-conosciuta la facoltà di essere fonte istitutiva di fondipensione, gli stessi sono chiamati ad interrogarsi suglisviluppi futuri che sono prefigurati nel decreto legisla-tivo, con particolare riferimento alla migliore configu-razione di governance, alla possibilità di prevedere for-me che possono rappresentare un punto di approdoper una platea di destinatari più ampia di quella di im-mediato riferimento ed alla necessità di considerareche uno dei principi basilari consiste nel promuoverela libera adesione.Il decreto legislativo, prevedendo l’istituzione di fondipensione ad opera delle Casse, ha operato una impor-tante e significativa innovazione che muove dal ricono-scimento degli sforzi compiuti da alcune casse profes-sionali, tra le quali la nostra, nell’attivare comportamen-ti virtuosi e coerenti con l’obiettivo di un fermo control-lo del rischio previdenziale.Appare evidente che l’opportunità di costituire forme diprevidenza complementare, unitamente all’introduzio-ne della modularità contributiva nel sistema obbligato-rio, deve tenere conto della necessità di fissare livelli dicontribuzione che siano idonei al raggiungimento di unadeguato tasso di sostituzione.Al contempo occorrerà tener conto che la peculiarità ditali forme è quella di essere fondate su una unica fontedi finanziamento interamente a carico del libero profes-sionista il quale, diversamente dal lavoratore dipenden-te non potrà aggiungervi né il TFR, del quale è privo, néalcun genere di contributo di provenienza datoriale.In tal direzione le norme che introducono il migliora-mento del trattamento fiscale della previdenza comple-

mentare possono essere di impulso anche per le nuoveesperienze di previdenza privata nel settore degli entiprivatizzati.Da quanto sopra emerge, innanzitutto l’opportunità divalutare l’iniziativa complementare congiuntamente al-le modifiche strutturali che potrebbero interessare lacomponente obbligatoria allo studio del Gruppo di La-voro appositamente costituito presso l’Enpacl.Sarà opportuno svolgere un’indagine preventiva, periniziativa del solo Ente o dell’AdEPP, circa l’effettiva rea-lizzabilità di tale iniziativa sotto il profilo dell’economi-cità, analizzando ex ante la capacità dello strumentoprevidenziale di sostenere in maniera efficiente, sia nel-la fase di avvio che a regime, tutti i costi di gestione, sia-no questi di natura amministrativa che finanziaria.Nel corso del secondo trimestre del 2005 è stata realiz-zata dall’AdEPP un’indagine su un campione di iscrittialle rispettive Casse circa la propensione al risparmioprevidenziale e sui volumi di esso in grado di affluire al-lo strumento di previdenza complementare che si inten-de porre in essere, soprattutto con riguardo ai primi an-ni di esercizio.Successivamente si dovrà avviare uno studio più miratosulla platea di potenziali aderenti che sia volto, da un la-to, a valutarne la numerosità e, dall’altro, a individuar-ne con sufficiente grado di approssimazione un realisti-co tasso di adesione minimo all’iniziativa idoneo a ga-rantire la sostenibilità del progetto medesimo.Tali studi permetteranno di valutare responsabilmentela modalità di istituzione della forma complementare sesingolarmente o tramite una iniziativa congiunta daparte di Casse o Enti tra loro associati per tale finalità.Da più parti è stata sottolineata l’importanza fondamen-tale di una corretta e completa informazione agli iscrit-ti quale premessa di una scelta matura e consapevoleche deve riguardare anche il livello di rischio che il po-tenziale aderente è in grado di assumersi.In conclusione, qualora l’Ente intenda operare per la co-struzione del secondo pilastro in favore dei propri iscrit-ti, ciò sarà fatto con estrema chiarezza su alcuni rilevantiprofili quali la fissazione di soglie adeguate di adesione ela definizione di politiche di investimento idonee in fun-zione dei bisogni previdenziali degli aderenti e connessiflussi contributivi, aprendosi ad un proficuo confrontocon le altre Casse e gli Organismi di Vigilanza in ordinealle problematiche ed alla interpretazione delle normeche disciplinano il settore per garantire la sostenibilitàdella promessa previdenziale nel lungo periodo. �

Salvatore Magno è Direttore Generale dell’ENPACL

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Dicono di noiDicono di noiL'Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale segnala alcuni articoli apparsi nei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulquotidiano economico italiano più diffuso, che sta manifestando grande interesse per la nostra Categoria

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Tratto da IL SOLE-24 ORE

Venerdì 17 Febbraio 2006

Lunedì 23 Gennaio 2006

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L a presenza di lavoratori stranieri nel nostroPaese ha conosciuto una notevole accelerazionenegli ultimi anni. Diventa, quindi, importante

scongiurare il pericolo che il lavoratore immigratovenga relegato nel sommerso, con conseguenze disa-strose per lui stesso e per il sistema previdenziale,anche promovendo un quadro normativo sopranazio-nale o di accordi bilaterali per aumentare il livello diprotezione dei migranti in materia di sicurezza sociale.In coincidenza, peraltro, con la pubblicazione del decretodi programmazione delle quote d’ingresso per il 2006, siritiene opportuno richiamare alcuni riferimenti di sintesidella normativa italiana che regola l’inserimento dei lavo-ratori extracomunitari nel nostro mercato del lavoro.

Il soggiorno per lavoroLa legge 30 luglio 2002 n.189 ha cambiato la normativa diriferimento con l’introduzione del cosiddetto contratto disoggiorno, ma il percorso per l’ingresso sul territorio na-zionale inizia con il rilascio, da parte delle autorità conso-lari italiane, di un visto di ingresso che va presentato, in-sieme al passaporto, alle Autorità di frontiera. Entro ottogiorni dall’ingresso, poi, il cittadino straniero deve rivol-gersi alla Questura della provincia in cui andrà a stabilirsiper richiedere il permesso di soggiorno, che deve avere lemedesime motivazioni del visto.

Lavoro dipendenteIl visto d’ingresso per lavoro subordinato viene rilasciatosulla base delle quote che annualmente il Governo pro-gramma, con riferimento ai singoli Paesi di provenienza.La richiesta parte dal datore di lavoro che intende assume-re l’aspirante lavoratore extracomunitario, con contestua-le presentazione della documentazione comprovante: l’e-sistenza di un alloggio adeguato; l’impegno al pagamentodelle eventuali spese di ritorno; la proposta di un contrat-to di lavoro, a tempo determinato o indeterminato; l’iscri-

zione alla Camera di Commercio; una situazione reddi-tuale confacente. Il datore di lavoro può inoltrare allosportello unico per l’immigrazione richiesta nominativa ofare riferimento alle liste degli aspiranti lavoratori esisten-ti presso i Consolati italiani nei rispettivi paesi. Lo sportel-lo unico per l’immigrazione, verificata, attraverso il centrol’impiego competente, l’eventuale indisponibilità di lavo-ratori italiani o stranieri già residenti in Italia, rilascia –sentito il parere del Questore – il nulla osta all’ingresso etrasmette la documentazione prodotta agli uffici consola-ri, che provvedono a rilasciare il visto. Il lavoratore può,così, entrare in Italia ed entro otto giorni si deve reca-re presso lo sportello unico per firmare il contratto disoggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno. Ladurata del permesso di soggiorno sarà di un anno se sistipula un contratto di lavoro a tempo determinato, didue anni nel caso di contratto a tempo indeterminato.Per il permesso di soggiorno per lavoro stagionale – che ri-guarda un numero consistente di lavoratori stranieri – siseguono le stesse procedure. Esso avrà, però, una validitàtemporale minima di 20 giorni e massima di 6 o 9 mesi aseconda della durata del lavoro stagionale richiesto

Lavoro autonomoIl permesso di soggiorno per lavoro autonomo interessagli stranieri che svolgono un’attività lavorativa senza alcunvincolo di dipendenza, sempre che posseggano gli stessirequisiti professionali e morali richiesti dalla legge ai citta-dini italiani per l’esercizio della singola attività, oltre che leseguenti particolari condizioni: assenza di motivi ostativial rilascio dell’autorizzazione o della licenza; disponibilitàdi risorse finanziarie adeguate allo svolgimento dell’atti-vità; alloggio idoneo o adeguata ospitalità; reddito annuosuperiore al livello minimo previsto per l’esenzione dallapartecipazione alla spesa sanitaria. �

Il lavoro degli immigrati in Italia

Ilaria PASIN

LavoroLavoro

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Ilaria Pasin è Consulente del Lavoro in Vicenza (VI)

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2121Gennaio 2006Anno VII Numero 1

Inizio di attività -Regimi contabili e adempimenti

Inizio di attività -Regimi contabili e adempimenti

Anno V I I Numero 2 • Febbra io 2006

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Inizio di attività regimi contabili e adempimentiNell’impiantare un’azienda, è ne-cessario eseguire una serie diadempimenti quali: l’aperturadella partita IVA che va effettuataentro 30 giorni dall’inizio dell’at-tività e la scelta del regime conta-bile che andrà poi confermata insede di dichiarazione annuale

IVA, in quanto vale il comporta-mento concludente. La scelta delregime contabile dipende da di-versi requisiti quali: il volume diaffari, la forma giuridica dell’im-presa, le dimensioni dell’impresa,la possibilità di applicare dellesemplificazioni sia relativamente

alla tipologia dei libri contabiliche alla determinazione delle im-poste.Prima di iniziare la trattazionedel regime di contabilità ordina-ria, vediamo quali sono i regimicontabili applicabili e i soggetticui possono essere applicati:

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REGIMI CONTABILI

REGIME DI CONTABILITÀORDINARIA

Si applica obbligatoriamente aiseguenti soggetti:– società di capitali, – cooperative e mutue assicura-

zioni,– enti commerciali e non com-

merciali residenti,– società ed enti non residenti,– le ditte individuali e le società

di persone che nell’anno pre-cedente hanno conseguito ri-cavi superiori a € 309.874,14se esercenti prestazioni di ser-vizio; a € 516.456,90 se eser-centi tutti gli altri tipi di attività.

REGIME DI CONTABILITÀSEMPLIFICATA

Si applica, indipendentementedal tipo di attività svolta, ai se-guenti soggetti:– ditte individuali e società di

persone che nell’anno prece-dente hanno conseguito ricavinon superiori a € 309.874,14se esercenti prestazioni di ser-vizio; a € 516.456,90 se eser-centi tutti gli altri tipi di attività.

REGIME FORFETARIO PER ICONTRIBUENTI MINIMI

A meno che non si sia optato peril regime ordinario o semplificato,tale regime è obbligatorio per leditte individuali che nell’anno so-lare precedente hanno contem-poraneamente avuto i requisitiseguenti:– un volume di affari superiore a

€ 10.329,14,– il costo complessivo dei meni

strumentali, al netto degli am-mortamenti, al 31/12 dell’annoprecedente, non superiore a €10.329,14,

– che non abbiano corrispostocompensi a collaboratori e/odipendenti superiori al 70% delvolume di affari,

– che non abbiano compiuto nes-suna cessione all’esportazione.

Nazzario SCANO

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Esaminati in sintesi i vari regimicontabili applicabili, vediamo lamarea di incombenze burocraticheche colui che intende intraprende-re un’attività deve adempiere.Tali soggetti, devono comunicare al-l’Agenzia delle Entrate l’inizio dell’at-tività economica, utilizzando un ap-posito modello, entro 30 giorni dal-l’inizio dell’attività o dalla costituzio-ne della società. In tal modo essiadempiono all’obbligo sia della ri-chiesta della partita IVA che dellascelta del regime contabile da adotta-re. Per tale adempimento esistonodue tipi di modello:– AA9/7 che va utilizzato dalle

ditte individuali,– AA7/7 che deve essere utilizza-

to dai soggetti diversidalle persone fisiche.

Tali modelli devono contenere idati anagrafici del soggetto e leinformazioni relative all’attività daesercitare:1) la data di inizio dell’attività,2) il codice dell’attività, da ricer-

care in un apposito elenco,3) la sede,4) il luogo in cui vengono con-

servate le scritture contabili,5) il domicilio fiscale,6) il volume di affari che si presu-

me di realizzare,7) la sottoscrizione del professio-

nista o la delega per il soggettoche la presenta.

Il modello può essere presen-tato:a) direttamente ad un qualunque

ufficio delle entrate,b) per posta,

c) indirettamente per mezzo dipersona appositamente dele-gata,

d) telematicamente o direttamen-te, oppure conferendo l’incari-co ad un intermediario telema-tico.

La prova della presentazione contale ultima modalità è data dallacomunicazione con la quale l’A-genzia delle Entrate attesta la rice-zione della dichiarazione, e la da-ta di presentazione è quella in cuiavviene la trasmissione. In alternativa, i soggetti obbligatiall’iscrizione alla CCIAA nel Regi-stro delle Imprese o al REA, pos-sono dichiarare l’inizio di attivitào di cessazione alla CCIAA stessa,la quale invierà tali dati all’Agen-zia delle Entrate, rilasciando al

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REGIME SUPER SEMPLIFICATO

Può essere applicato a tutti icontribuenti minori e cioè:– ditte individuali che hanno ri-

spettato i limiti seguenti, nel-l’anno precedente:

– volume di affari non superiore a€ 15.493,71 per l’attività di pre-stazione di servizi e € 25.822,85per gli altri tipi di attività;

– acquisti al netto dell’iva nonsuperiori a € 18.075,99 se re-lativi ad attività di cessione dibeni oppure € 10.329,14 neglialtri tipi di attività;

– costo dei beni strumentali uti-lizzati non superiore a €

25.822,85;– non corresponsione di compen-

si a collaboratori e/o dipendentiper un importo superiore al 70%del volume di affari.

REGIME SOSTITUTIVO PERLE ATTIVITÀ MARGINALI

E’ applicabile alle ditte individualiche rispettino i seguenti requisiti:– l’attività esercitata deve essere

soggetta agli studi di settore,– ricavi e compensi relativi al pe-

riodo precedente con non su-perino determinati limiti checomunque non possono esse-re superiori a € 25.822,85.

REGIME SOSTITUTIVO PER LE NUOVE INIZIATIVE

PRODUTTIVE

Si applica alle imprese familiari ealle ditte individuali che inizianouna nuova attività e che sono inpossesso dei seguenti requisiti:– nell’ultimo triennio non hanno

esercitato nessuna attivitàd’impresa,

– devono realizzare ricavi nonsuperiori a € 30.987,41 seesercitano prestazioni di servi-zi e € 61.974,83 se esercitanoaltri tipi di attività,

– l’attività esercitata non deveessere la prosecuzione di unaattività precedente.

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A) società di capitali, B) società cooperative,C) società di mutue assicurazioni, D) enti pubblici e provati, diversi

dalle società, residenti nel ter-ritorio dello Stato che svolgo-no esclusivamente un’attivitàcommerciale,

E) enti pubblici e provati, diversidalle società, residenti nel ter-ritorio dello Stato che nonhanno come oggetto esclusivol’esercizio di un’attività com-merciale,

F) società ed enti non residenti.Le ditte individuali e le società dipersone, sono invece obbligate alregime di contabilità ordinaria so-lo se in relazione all’anno prece-dente hanno realizzato ricavi su-periori ai seguenti limiti:– € 309.874,14 per l’attività di

prestazione di servizi,– € 516.456,90 per le altre atti-

vità.Nel caso di non supero di detti li-miti di ricavi, il regime di contabi-lità ordinaria è solo una facoltà.I soggetti in regime di contabilitàordinaria devono tenere i seguen-ti registri e libri contabili:› libro giornale,› libro degli inventari,› registro IVA delle fatture emes-

se,› registro IVA delle fatture di ac-

quisto,› registro dei corrispettivi,› i conti di mastro,› le scritture ausiliarie di magaz-

zino, ma solo se si superano de-terminati limiti di ricavi e di ri-manenze finali,

› libri paga e matricola,› registro dei beni ammortizzabi-

li, che però, in certi casi, è facol-tativo.

Visti i libri e i registri obbligatori,vediamo ora i relativi adempimenti:

1. LIBRO GIORNALE – Tale li-bro è il registro nel quale devo-no essere annotate, in ordinecronologico, tutte le operazio-ni aziendali. Ai sensi del 1°comma, dell’art. 22, del DPR600/73, tali annotazioni devo-no essere effettuate entro 60giorni dalla effettuazione delleoperazioni e non dalla loro ri-levazione. Se l’impresa ha piùsedi oppure più rami di azien-da, possono essere tenuti deilibri giornali sezionali. In talcaso, è necessario mettere inessere un libro giornale riepi-logativo. Tale modo di conta-bilizzazione, per mezzo dei li-bri giornali sezionali relativi aivari rami di azienda o alle di-verse sedi, soddisfa pienamen-te al requisito di cronologicitàe analiticità del libro giornaledi cui all’art. 2215 del c.c., co-me anche ribadito dalla risolu-zione delle Entrate n. 341/Edel 31/10/2002. Il libro giorna-le e, tutte le altre scritture, de-vono essere tenute secondo lenorme di una ordinata conta-bilità, senza interlinee, tra-sporti al margine e senza spaziin bianco. Non possono essereeseguite abrasioni e, se fosseronecessarie della cancellazioni,queste devono essere effettua-te in modo che le parole can-cellate, siano leggibili, ciò, aisensi dell’art. 2219 del c.c.Eventuali annotazioni effet-tuate a matita, costituisconograve irregolarità alla tenutadella contabilità, come sancitoanche dalla Corte di cassazio-ne, sezione V Tributaria Civilecon la sentenza 16707 del24/05/2005. Le scritture con-tabili che l’imprenditore deveobbligatoriamente tenere, de-

contribuente apposita ricevuta.Abbiamo accennato alle opzioniper i regimi contabili. Queste nondevono necessariamente essereesercitate all’atto dell’inizio di atti-vità, essendo sufficiente, ai sensidel DPR 442/1997, il comporta-mento concludente tenuto. Ciònonostante, il legislatore ha previ-sto che l’opzione per il regimecontabile che si vuole adottare de-ve essere comunicata in sede diprima dichiarazione annuale suc-cessiva alla scelta effettuata, me-diante la compilazione del quadroVO della dichiarazione annualestessa. Se l’azienda è esoneratadalla presentazione della dichiara-zione annuale IVA, la scelta dovràessere comunicata mediante l’alle-gazione del quadro VO delle op-zioni alla dichiarazione annualedei redditi. Per non cadere nellasanzione da un minimo di €

258,00 ad un massimo di €

2.065,00, il soggetto dovrà comu-nicare la scelta operata nella pri-ma dichiarazione IVA annualesuccessiva all’opzione operata o,se la scelta viene effettuata il pri-mo anno di attività, nella primadichiarazione annuale IVA.Nel caso in cui l’opzione vengaesercitata per il regime ordinario,il soggetto deve redigere il pro-spetto delle attività e passività al-l’inizio dell’anno, valutate con icriteri di cui al DPR 689/74. Taleprospetto da redigere da solo o daiscrivere nel libro degli inventariva compilato entro il termine dipresentazione della dichiarazionedei redditi riferita all’esercizio pre-cedente.Il regime di contabilità ordinaria,che è regolamentato dall’art.14 delDPR 600/73, a prescindere dal vo-lume di affari, è obbligatorio per iseguenti soggetti:

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dichiarazione dei redditi e i benidevono essere raggruppati in cate-gorie omogenee. 4. SCRITTURE AUSILIARIE – ai

sensi della lettera c) del 1°comma, dell’art. 14 del DPR600/73, sono tali i conti di ma-stro e cioè, quelle scritture acarattere sistematico nellequali vanno annotati tutti icomponenti, raggruppati incategorie omogenee, del patri-monio e del reddito.

5. SCRITTURE DI MAGAZZINO– la contabilità di magazzino de-ve essere tenuta dal secondo pe-riodo d’imposta successivo aquello in cui per la seconda vol-ta consecutiva i ricavi e le rima-nenze superano rispettivamente€ 5,164.568,99 e €

1.032.913,80. Tale obbligo cessadal primo periodo d’impostasuccessivo a quello in cui per laseconda volta consecutivamentei ricavi o le rimanenze sono in-feriore ai suindicati limiti. Il 1°comma dell’art.1 del DPR695/96 stabilisce che i soggettiche hanno il periodo d’impostache non coincide con l’anno so-lare devono ragguagliare ad an-no, l’importo dei ricavi.

6. LIBRI IVA – ai fini dell’impostasul valore aggiunto, l’impren-ditore deve tenere:

› il registro delle fatture di ven-dita,

› il registro delle fatture di ac-quisto,

› il registro dei corrispettivi.

Vediamo nei particolari, i singoliregistri:A) REGISTRO DELLA FATTURE

EMESSE O DI VENDITA – inesso devono essere annotate lefatture emesse, entro i seguen-ti termini:

– per le fatture immediate, en-tro 15 giorni dalla data diemissione,

– per le fatture differite, entro il15 del mese successivo a quel-lo di consegna o spedizionedelle merci.

B) REGISTRO DEGLI ACQUISTI– dove devono essere annotatele fatture o le bollette doganalirelative ai beni o servizi acqui-stati nell’esercizio d’impresa.Tale annotazione, ai sensi delcomma 1, dell’art.1 del D.Lgs.56/98, deve essere effettuataanteriormente alla liquidazio-ne periodica, oppure alla di-chiarazione annuale, nellaquale viene esercitato il dirittoalla detrazione della relativaimposta.

C) REGISTRO DEI CORRISPET-TIVI – ai sensi dell’art. 22 delDPR 633/72 deve essere utiliz-zato dai commercianti al detta-glio e dai soggetti ad essi assi-milati e per gli artigiani chevendono i prodotti all’internodella loro impresa e che nonhanno l’obbligo di emettere lafattura se non a richiesta delcliente. I sopra descritti sog-getti, possono annotare in ap-posito registro, relativamentealle operazioni effettuate ognigiorno, l’ammontare giornalie-ro complessivo dei corrispetti-vi delle operazioni imponibilie delle relative imposte, distin-to per le singole aliquote ap-plicabili, oltreché l’ammontareglobale dei corrispettivi delleoperazioni non imponibili dicui al 6° comma dell’art. 21 e,distintamente quello delleoperazioni esenti. Ai sensi del-l’art. 24 del DPR 633/72, l’an-notazione deve essere esegui-ta, con riferimento a ciascuna

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vono rappresentare chiara-mente e completamente laconsistenza patrimoniale ed irisultati raggiunti dall’impresae pertanto eventuali scrittura-zioni a matita, per la loro pre-carietà, modificabilità e altera-bilità, sono da considerarsinon corrispondenti a tali esi-genze. Per tali motivi, l’ufficioha considerato non idonee lescritturazioni a matita e per-tanto è applicabile l’accerta-mento induttivo (C.T.C. n.3489 del 25/10/1994.

2. REGISTRO DEI BENI AM-MORTIZZABILI – è il registroin cui vanno inserite tutte lemovimentazioni relative ai be-ni aziendali. In base all’art. 2del DPR 695/96, le aziendenon sono più obbligate a tene-re tale registro in quanto le re-lative annotazioni possono es-sere eseguite, alternativamen-te, o sul libro giornale o sul li-bro degli inventari.

3. REGISTRO DEGLI INVENTA-RI – in esso vanno rappresen-tati tutti i componenti del pa-trimonio aziendale in un certomomento. L’inventario va re-datto all’inizio dell’attività del-la impresa e successivamentecon periodicità annuale e deveindicare:

– le attività e passività dell’a-zienda,

– le attività e passività extraazienda,

– il conto economico con lo sta-to patrimoniale,

– la sottoscrizione dell’impren-ditore.

Ai sensi dell’art.15 del DPR600/73, l’inventario dei beni deveessere trascritto nel registro degliinventari entro i tre mesi successi-vi alla data di presentazione della

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D) REGISTRI PAGA E MATRI-COLA – i contribuenti cherogano somme sulle quali de-vono essere effettuate delleritenute alla fonte a titolo diacconto, devono tenere il li-bro paga ed il libro matricola.In relazione ai singoli dipen-denti, nel libro matricola de-vono essere indicate le dedu-zioni spettanti, attribuite inbase alla richiesta del dipen-dente stesso. (art.21 del DPR600/73).

I registri che prima andavanonumerati e vidimati, dal25/10/2001, non devono più es-sere vidimati, ma soltanto nu-

merati progressivamente, primadi essere messi in uso. Tale nu-merazione deve essere fatta diret-tamente dal soggetto utilizzatoreche deve apporre il bollo preven-tivamente prima di effettuare leannotazioni sulla prima pagina. Ilibri paga e matricola, invece,vanno normalmente vidimatidall’INAIL e, se l’azienda non èsoggetta a tale obbligo assicurati-vo, la vidimazione va effettuatadall’INPS.Esaminati i registri necessari allavita aziendale, vediamo se glistessi sono da assoggettare a im-posta di bollo, e, in caso afferma-tivo come:

giornata in cui le operazionisono eseguite, entro il giornonon festivo successivo.

Visti i singoli registri, va precisatoche i soggetti in contabilità ordi-naria, sia per obbligo che per op-zione, possono non tenere i regi-stri IVA, ai sensi degli artt. 12 e 14del DPR 435/2001, a condizioneche:1) le relative annotazioni devono

essere effettuate nel libro gior-nale entro i termini previstidalla normativa IVA;

2) in caso di richiesta da partedell’Amministrazione Finan-ziaria, siano in grado di forni-re i dati e le notizie richieste.

REGISTRI IVA, CHE DEVONO ESSEREPREVENTIVAMENTE E

PROGRESSIVAMENTE NUMERATI

SONO ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO

Registro degli inventari e libro giornale – Per le imprese individuali, società di perso-ne, società cooperative, i consorzi tra im-prese e per tutti i soggetti che non versa-no in modo forfetario la tassa di conces-sione governativa deve essere versatauunn’’iimmppoossttaa ddii bboolllloo ddii € 2299,,2244 ppeerr ooggnnii110000 ppaaggiinnee oo ffrraazziioonnee ddii 110000

– Per le società di capitali va versata una iimm--ppoossttaa ddii bboolllloo ddii € 1144,,6622 ppeerr ooggnnii 110000 ppaa--ggiinnee oo ffrraazziioonnee ddii 110000 oltre che una tassadi concessione governativa forfetaria chevaria a seconda del capitale sociale:

1) capitale sociale inferiore a €

516.456,90 llaa ttaassssaa ddii ccoonncceessssiioonneeaammmmoonnttaa aa € 330099,,8877;;

2) capitale sociale superiore a €

516.456,90 llaa ttaassssaa ddii ccoonncceessssiioonneeggoovveerrnnaattiivvaa aammmmoonnttaa aa € 551166,,4466..

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L’imposta di bollo, si assolve me-diante l’apposizione delle marcheda bollo nella prima pagina nume-rata del registro, o mediante il bol-lo a punzone. Alternativa può an-che essere assolta mediante il pa-gamento della stessa con il model-lo F23 in cui va utilizzato il codi-ce tributo 458T, in tal caso, gliestremi del versamento vanno in-dicati nella prima pagina numera-ta del registro. L’Amministrazione Finanziaria,con la circolare n. 92 del22/10/2001 ha precisato che laviolazione conseguente l’erratanumerazione progressiva, se con-figurabile come irregolare tenutadella contabilità che possa esseredi ostacolo e pregiudizio all’atti-vità di accertamento, è sanziona-bile se commessa sia prima chedopo il 25/10/2001, data di entra-ta in vigore della legge 383/2001,ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs.471/97. Tale sanzione varia da unminimo di € 1.032,00 a un massi-mo di € 7.746,00.I registri contabili possono esseretenuti indifferentemente in formamanuale che in forma meccanogra-fica, senza spazi in bianco e cancel-lature e, come già detto, se fosseronecessarie cancellature, i dati can-cellati dovranno essere leggibili.I termini per l’effettuazione dellerilevazioni contabili possono cosìessere riepilogati:

Come già accennato, i registripossono essere tenuti anche informa meccanografica e, in talcaso, i dati della fatture e dellealtre operazioni dovranno esse-re stampati, cronologicamente,su appositi tabulati numeratipreventivamente e in modo pro-gressivo. Il comma 4 ter del-l’art.7 del DL 357 del 10/06794,stabilisce che per la legge la te-nuta di qualsiasi registro conta-bili in modo meccanografico èda considerare regolare anche inmancanza di stampe su carta,nei termini di legge, dei dati re-lativi all’esercizio sociale per iquali non siano ancora scaduti itermini per la presentazionedelle dichiarazioni annuali, seanche in sede di controlli edispezioni i dati risultino aggior-nati sui supporti magnetici epossano essere stampati conte-stualmente alla richiesta degliorgani accertatori e in loro pre-senza.Sempre in tema di tenuta di re-gistri, è il caso di precisare che isoggetti che tengono la contabi-lità per più contribuenti posso-no usare dei libri o registri cosìdetti multiaziendali. Tali sog-getti, devono operare nel se-guente modo ai sensi della cir-colare delle Entrate n. 60/E del30/07/2002:a) attribuire un numero pro-

gressivo ai fogli utilizzati peri registri e libri di ciascuncliente e per singoli periodidi imposta;

b) consegnare ad ogni cliente ifogli componenti il libro oregistro, relativi alle registra-zioni di ciascun periodod’imposta;

c) il registro multiaziendale de-ve essere numerato progres-sivamente a nome del sog-getto che tiene le varie con-tabilità.

Le scritture contabili sia elabo-rate manualmente che in modomeccanografico, devono essereconservate per 10 anni e co-munque sino a quando non siaconcluso un eventuale accerta-mento riferito ad un periodod’imposta.La mancata esibizione di libri,registri, scritture e documenti,comporta che gli stessi non pos-sono essere utilizzati a difesadel contribuente ai fini di uneventuale accertamento sia insede amministrativa che conten-ziosa. Ai sensi del 5° commadell’art. 52 del DPR 633/72, siintende mancata esibizione, an-che la dichiarazione di non pos-sedere libri, registri, documentie scritture e la relativa sottrazio-ne di essi alla ispezione.La determinazione del redditoper i soggetti in contabilità ordi-

LIBRO GIORNALE SCRITTURE DI MAGAZZINO

REGISTRO INVENTARI

Le registrazioni devonoessere effettuate entro60 giorni dalla data del-l’operazione.

Le registrazioni devonoessere effettuate entro60 giorni dalla data incui sono state eseguitele operazioni.

Va compilato entro tremesi dalla data per lapresentazione della di-chiarazione dei redditi.

REGISTRO DEI BENIAMMORTIZZABILI

Va aggiornato entro iltermine di presentazio-ne della dichiarazionedei redditi.

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naria sia per natura che per op-zione, normalmente si determi-na apportando all’utile o allaperdita di esercizio (differenzatra ricavi e costi di competenza)le variazioni in aumento e dimi-nuzione previste dalla normati-va vigente. Oltre al modo normale di deter-minazione del risultato di eserci-zio, per l’Amministrazione Finan-ziaria, la legge 311 del 30/12/2004ha aggiornato il modo di determi-nazione del metodo induttivo me-diante l’applicazione degli studi disettore. Gli studi di settore, possono es-sere applicati se:� in almeno due periodi di im-

posta su tre consecutivi,compreso quello che si deveaccertare, i ricavi dichiaratinon siano congrui rispetto aquelli calcolati dal program-ma GERICO;

� si evidenziano importanti si-tuazioni di non coerenza inriferimento agli indici di na-

CONGRUO MA NON COERENTE SECONDO GLI INDICI

NON CONGRUO E NON COERENTE

SECONDO GLI INDICI

Tali soggetti nonpotranno essere

sottoposti adaccertamento sullabase degli studi di

settore

Tali soggetti potrannoessere sottoposti ad

accertamento inbase agli studi di

settoreautonomamente

tura economica, finanziaria opatrimoniale indicati in unapposito provvedimento delDirettore dell’Agenzia delleEntrate sentito il parere del-l’apposita commissione diesperti;

� la contabilità ordinaria è rite-nuta inattendibile in quanto visono gravi contraddizioni o ir-regolarità nelle scritture obbli-gatorie oppure tra le scritture ei dati desunti dall’applicazionedei criteri di cui al DPR 570del 16/09/1996.

Se un soggetto in contabilità ordi-naria sia per obbligo che per op-zione risulta non essere coerenterispetto agli indici di natura eco-nomica, finanziaria e patrimonia-le, l’Agenzia delle Entrate potràeffettuare l’accertamento se lostesso risulta non essere congruoanche per un solo periodo d’im-posta. Dall’esame della situazionedi un contribuente in contabilitàordinaria può derivare la seguentesituazione:

Per tali soggetti in contabilitàordinaria, gli accertamenti congli studi di settore si applicano,ai sensi del comma 410 dell’art.1della legge 311/2004, a decorre-re dal periodo d’imposta in cor-so al 31/12/04.Per finire, resta ancora da sottoli-neare, che per i soggetti in conta-bilità per obbligo, l’Amministra-zione Finanziaria, in relazione al-l’accertamento effettuato per l’an-no 2004 può ricavare la non con-gruità dei ricavi dichiarati esami-nando i due periodi d’impostaprecedenti. Per esemplificare:

un soggetto non congruonel 2002, congruo nel 2003e non congruo nel 2004potrà essere accertato soloper il 2004, ma la sua posi-zione potrà essere verifica-ta a decorrere dal 2002.

Secondo la circolare n.148/199,ai fini dell’accertamento basatosugli studi di settore nei con-fronti dei soggetti in regime dicontabilità ordinaria per opzio-ne, nel calcolo del triennio, van-no considerati anche i periodid’imposta compresi in tale arcodi tempo, nei quali il soggettoaveva un diverso regime conta-bile. Volendo esemplificare:

un soggetto in contabilitàsemplificata nel 2002, in or-dinaria per opzione nel 2003e 2004, ai fini del calcolo deltriennio va considerato an-che l’esercizio 2002 nono-stante il soggetto per tale an-no fosse in regime di conta-bilità semplificata.

Nazzario Scano è Consulente del Lavoroin Sassari (SS)

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L’ulteriore rinvio delle nuove misure di sicurezzapreviste dall’allegato tecnico al Codice in materia diprotezione dei dati personali1, operato dal Governo

con il c.d. “Decreto milleproroghe”2 ci impone di tornarea parlare di privacy. La congèrie di informazioni che circo-lano sulla materia ha reso gli adempimenti imposti dallanorma un mistero sempre più fitto e, specialmente per lepiccole realtà economiche e per i professionisti, parlare diprivacy è divenuto un vero e proprio tabù.Per sgombrare il campo da pericolosi fraintendimenti bi-sogna ricordare che tale ennesima proroga riguarda sola-mente le misure di sicurezza che non erano già previstedal Dpr. 318/99 e che possono essere considerate residua-li rispetto agli adempimenti che sono già cogenti3. Inoltre, l’esiguità del termine previsto per la loro adozio-ne (31 marzo 2006) invita a suggerire di non attendereulteriormente ad affrontare l’adeguamento dei propri trat-tamenti a quanto imposto dalla norma.Nel parlare, oggi, di privacy ad un professionista non sipuò trascurare la sensazione di malessere che viene pro-vata quando si affrontano questi temi e, per poter offrireuno strumento di informazione a supporto della Catego-ria dei Consulenti del lavoro, queste pagine si prefiggonodi dare semplici indicazioni operative per predisporre gliadempimenti previsti dalla norma, rivolgendosi, ideal-mente, ad un giovane professionista al primo giorno del-la sua attività.

Prima di iniziare ad indicare cosa bisogna fare per regola-rizzare il proprio studio è necessario che siano chiari al-cuni concetti di base. La norma tutela il dato personale4 e vuole regolamentareogni trattamento5 che lo vede coinvolto. In uno studiodeve essere considerato dato personale qualunque infor-mazione riferita o riferibile ai propri dipendenti o colla-boratori, ai clienti e ai loro dipendenti, ai fornitori, ecc..Tutte, o quantomeno la maggior parte delle attività chequotidianamente il professionista compie, vedono coin-volto i dati personali: calcolo e stampa delle buste paga,esame delle problematiche sottopostegli dal cliente, co-municazione con gli enti previdenziali, definizione e ge-stione dei rapporti con i propri dipendenti e collaborato-ri, ecc. Tutto ciò è considerato dalla norma trattamento didati personali, quindi suscettibili delle cautele previstedal codice privacy.Il primo passo che il giovane professionista deve compie-re è quello di predisporre un puntuale censimento deitrattamenti che evidenzi tutte le tipologie di dati persona-li presenti nello studio, le finalità per le quali vengonotrattati e i soggetti che materialmente si occupano di que-ste attività.Questa analisi permetterà di predisporre tutta la moduli-stica necessaria:1) le lettere di nomina agli incaricati del trattamento6 da

consegnare alle persone che collaborano a vario tito-

Si torna a parlaredi privacy

Patrizio LA ROCCA

1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1962 Decreto Legge 30.12.2005, n. 273, G.U. 30.12.2005 3 Si veda la tabella 1 per una sintesi delle nuove misure minime di sicurezza.4 L’art. 4 del D.Lgs. 196/03, lett. b, definisce "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,

identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale5 L’art. 4 del D.Lgs. 196/03, lett. a, definisce "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti

elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'e-strazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non regi-strati in una banca di dati.

6 Ai sensi dell’art. 30.

ProfessioneProfessione

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lo con il professionista7 (p.e. la segretaria, il collabora-tore, il praticante, ecc.);

2) valutare se sia necessario nominare un responsabiledel trattamento8;

3) le informative9 da conferire a tutti i soggetti a cui i da-ti personali trattati dallo studio fanno riferimento.L’informativa va conferita prima dell’acquisizione deidati se ciò avviene direttamente presso l’interessato; incaso contrario bisogna preoccuparsi di farla pervenireall’interessato non oltre la loro registrazione ovvero,qualora sia previsto, entro la prima comunicazionecon tale soggetto;

4) il consenso da ottenere qualora non si rientri tra i ca-si di esclusione previsti dal codice10. Tipicamente unConsulente del Lavoro dovrà ottenere il consenso periscritto dal proprio dipendente per il quale effettua latrattenuta della quota sindacale sulla busta paga, dalproprio cliente dal quale acquisisce la prognosi dellamalattia necessaria per il calcolo della busta paga e de-gli altri adempimenti di legge, da un candidato all’as-sunzione presso lo studio che potrebbe aver inseritonel suo curriculum l’informazione relativa alla sua ap-partenenza ad una categoria protetta ovvero potrebbeaver indicato tra i suoi hobbies l’appartenenza adun’associazione di carattere religioso, politico o sinda-cale, ecc;

5) misure da adottare nei confronti di soggetti esterniche effettuano trattamento per conto del professioni-

sta (si pensi alla quantità di dati di cui può avere co-noscenza l’operatore della società che si occupa dellagestione dell’hardware e del software dello studio).

Terminata la predisposizione dei modelli e stabilita lamodalità più corretta e semplice per la loro gestionenel tempo, si deve passare alla verifica delle misure disicurezza e delle cautele da adottare per “proteggere” idati personali.Il codice privacy impone al titolare del trattamentol’obbligo di assicurarsi che i dati personali oggetto ditrattamento siano custoditi e controllati in modo da ri-durre al minimo, mediante l’adozione di idonee e pre-ventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione operdita, anche accidentale, di accesso non autorizzatoo di trattamento non consentito o non conforme allefinalità della raccolta11.È importante sottolineare che il concetto di “idonea epreventiva misura di sicurezza” deve essere interpretatoalla luce dell’art. 15 del codice che prevedendo l’obbligoal risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civi-le per “chiunque cagiona danno ad altri per effetto deltrattamento di dati personali”, conferma il principio, giàpresente nella legge 675/96, che nel nostro ordinamentoil trattamento di dati personali è equiparato ad eserciziodi un’attività pericolosa. Ciò comporta la conseguenza che dovrà essere il pro-fessionista, in qualità di titolare del trattamento, adavere l’onere di provare di aver fatto quanto nelle sue

Tabella 1: Le misure minime di sicurezza

TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTIELETTRONICI

• autenticazione informatica;• adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenti-

cazione;• utilizzazione di un sistema di autorizzazione;• aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del

trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla ge-stione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

• protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trat-tamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determi-nati programmi informatici;

• adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, ilripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

• tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla si-curezza.

• aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito deltrattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organiz-zative;

• previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e docu-menti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi com-piti;

• previsione di procedure per la conservazione di determinatiatti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle moda-lità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

7 Da considerare il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28.8 Figura non obbligatoria prevista dall’art. 29.9 Ai sensi dell’art. 13.10 Artt. 24 e 26, comma 4.11 Art. 31.

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possibilità per evitare il “maltrattamento” del dato. La valutazione del grado di diligenza non può essere la-sciata alla discrezionalità del singolo, ma, un’accorta let-tura dell’art. 3112 e il consolidato orientamento dottrinalee giurisprudenziale formatosi sull’art. 2050 c.c., indicanochiaramente che il titolare dovrà utilizzare tutte quellecautele che è tenuto ad adottare nella sua attività profes-sionale; quindi, una diligenza professionale che, in casodi contestazione, lo vedrà obbligato a dimostrare che ilfatto, qualora realmente accaduto, sia avvenuto per casofortuito, per forza maggiore ovvero, in applicazione delprincipio del bilanciamento degli interessi introdotto dalcodice privacy13, deve dimostrare di aver adottato tutti gliaccorgimenti possibili tenendo conto “…delle conoscenzeacquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ealle specifiche caratteristiche del trattamento”.Oltre alle “misure di sicurezza idonee” il codice indicauna serie di accorgimenti tecnici ed organizzativi chedebbono essere tassativamente adottati in caso di tratta-mento effettuato sia con strumenti elettronici che construmenti manuali.Tra queste misure14, definite “minime” dall’art. 33, meritauna particolare attenzione il documento programmaticosulla sicurezza (DPS), sia perché è veramente difficile tro-vare un professionista accorto che non abbia già dotato i

propri sistemi della maggior parte delle altre misure (p. e.password, processi di back up dei dati, limitazione degliaccessi alle sole persone autorizzate, ecc.), sia per l’ogget-tiva particolarità di questo documento.Come va redatto il DPS? In considerazione dell’imminen-te scadenza del 31 marzo, è corretto prendere in conside-razione la struttura che sarà obbligatoria da tale data. Ri-spetto a quanto stabilito dal DPR 318/99, l’Allegato B alcodice è più puntuale nella descrizione del contenuto deldocumento15.Un aiuto è venuto dal Garante per la protezione dei datipersonali che sul proprio sito internet ha reso disponibi-le un modello di DPS che potrà essere il canovaccio da se-guire per affrontare tale adempimento. È certo che non è semplice predisporre il DPS. Se si pen-sa che il documento è considerato una misura minima disicurezza, che deve essere l’esatta “fotografia” dei tratta-menti e delle misure adottate nello studio e deve essereaggiornato almeno una volta l’anno16, per togliersi dal-l’impaccio, il giovane professionista farà bene ad affidarsiad un consulente di fiducia, prestando molta attenzione anon mettersi nelle mani di pseudo-esperti che sul merca-to attirano il potenziale cliente più per l’irrisorietà delprezzo a cui offrono il loro servizio che per l’effettivacompetenza. �

Tabella 2: informazioni che devono essere contenute nel DPS

• L’elenco dei trattamenti di dati personali; • la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; • l’analisi dei rischi che incombono sui dati; • le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della lo-

ro custodia e accessibilità; • la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al suc-

cessivo punto 23; • la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure dispo-

nibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività,delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è program-mata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi stru-menti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

• la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affi-dati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare;

• per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la ci-fratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato.

12 Le misure da adottare devono essere idonee ad impedire i rischi di trattamento non corretto tenendo conto delle “conoscenze acquisite in base al pro-gresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento”.

13 Il secondo comma dell’art. 2 stabilisce che il trattamento dei dati personali deve essere disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti edelle libertà fondamentali dell’interessato nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste sia per l’eserci-zio di tali diritti da parte degli interessati, sia per l'adempimento degli obblighi previsti per i titolari del trattamento.

14 Per l’elencazione delle misure minime fatte dagli artt. 34 e 35 si veda la tabella 1 che deve essere integrata con quanto stabilito nell’Allegato Bal codice privacy.

15 Si veda la tabella 2 in cui sono indicate le informazioni che devono essere contenute nel DPS come elencate dalla regola 19 dell’Allegato B.16 Dall’entrata in vigore delle nuove misure minime di sicurezza il DPS dovrà essere aggiornato almeno entro il 31 marzo di ogni anno.

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La moltiplicazione delle tipologie contrattuali, seda un verso favorisce la scelta del contratto di la-voro che meglio corrisponde alle esigenze azien-

dali o del lavoratore, di contro aumenta la potenzialeconflittualità fra le parti. Con la certificazione, il legisla-tore ha inteso conciliare questi due aspetti, promuoven-do il ricorso alle nuove forme di lavoro con la garanziadi maggior certezza in quanto all’esatta qualificazionedei contratti. È peraltro evidente che l’istituto non puòessere autentico strumento deflativo della litigiosità, inquanto non attiene alle concrete modalità di svolgimen-to del rapporto di lavoro, ma solo a quanto le parti, al-l’atto della stipula del contratto, sembrerebbero voler sti-pulare. Purtuttavia, la certificazione dei contratti di lavo-ro presenta alcuni elementi in grado di accentuare la po-tenziale diminuzione del con-tenzioso affidato all’istitutostesso:– la volontarietà del ricorso e

la contestualità della richie-sta comporta maggior consapevolezza delle parti inordine alla tipologia contrattuale che intendono porrein essere;

– durante la fase di certificazione, il ruolo di informa-zione, assistenza e consulenza affidato alla commis-sione e il comportamento delle parti durante l’audi-zione, potrà essere tenuto in considerazione dal giu-dice del lavoro, per esempio, per valutare la temera-rietà della lite;

– gli effetti della certificazione si manifestano anche neiconfronti dei terzi e perdurano fino ad un giudizio dimerito.

Sono, questi, punti da non sottovalutare soprattuttoper quanto attiene agli effetti nei confronti dei terzi,enti previdenziali compresi. È vero che la certificazio-ne ha valore come presunzione “iuris tantum”, sogget-

ta a prova contraria se in sede giudiziale sia fornita ladimostrazione di uno svolgimento del rapporto di la-voro diverso o difforme da quanto è stato previsto insede di certificazione. Altrettanto vero è, però, che ilcontratto che abbia superato il vaglio della commissio-ne e ottenuto la certificazione, è un contratto che “pe-sa” un poco di più. Pur non dimenticando che occor-re tenere distinto il contratto/atto dal contratto/rap-porto, e che, pertanto, la natura subordinata del rap-porto è desumibile non tanto e non solo dalla qualifi-cazione formale ma dal concreto atteggiarsi delle partinello svolgimento del rapporto, non è da sottovalutareil dettato dell’articolo 79 del D.Lgs. 10 settembre 2003,n. 276: “Gli effetti dell’accertamento dell’organo prepo-sto alla certificazione del contratto di lavoro permango-

no, anche verso i terzi, fino almomento in cui sia stato ac-colto, con sentenza di merito,uno dei ricorsi giurisdizionaliesperibili ai sensi dell’articolo80, fatti salvi i provvedimenti

cautelari.” Peraltro, l’articolo 5, c.1 lettera e) della leg-ge 14 febbraio 2003, n.14 stabiliva che l’emanando de-creto delegato avrebbe dovuto annettere “piena forzalegale” al contratto certificato - salvo la possibilità diricorso in giudizio in caso di erronea qualificazione delprogramma negoziale da parte dell’organo preposto al-la certificazione e di difformità tra il programma nego-ziale effettivamente realizzato dalle parti e il program-ma negoziale concordato dalle parti in sede di certifi-cazione. I contratti certificabili. L’articolo 13 del decreto legisla-tivo n. 251/2004, correggendo il D.Lgs. 276/2003, ne hariscritto il comma 1 dell’articolo 76, estendendo la certi-ficazione, dai contratti precedentemente elencati, a tuttii contratti di lavoro.

Il punto sulla certificazione dei contratti di lavoro

Maria Rosa GHEIDO

LavoroLavoro

� Con la certificazione è possibilediminuire il contenzioso �

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Gli organi della certificazione. Il comma 256 dellalegge Finanziaria aggiunge al covero delle Commissio-ni che possono certificare i contratti di lavoro duenuove tipologie: la commissione istituita presso i Con-sigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoroe la Commissione istituita presso il Ministero del La-voro e delle Politiche Sociali. Dal primo gennaio 2006,pertanto, sono abilitate alla certificazione, ai sensi del-l’articolo 76 del D.Lgs. 276/2003, come modificatodalla legge n. 266/2005, leCommissioni di certificazio-ne istituite presso:– gli Enti bilaterali costituiti

nell’ambito territoriale diriferimento ovvero a livello nazionale quando lacommissione di certificazione sia costituita nell’am-bito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

– le Direzioni provinciali del lavoro e le Province, se-condo quanto stabilito dal decreto del Ministro delLavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2004;

– i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti delLavoro, con competenza sui contratti instaurati nel-l’ambito territoriale di riferimento;

– il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concompetenza esclusiva sui casi in cui il datore di la-voro abbia sede di lavoro almeno in due provinceancorché in regioni diverse, o per quei datori di la-voro che pur avendo un’unica sede di lavoro sianoassociati a organizzazioni che hanno predisposto alivello nazionale schemi di convenzioni certificatidalla commissione nazionale. In tal caso, le commis-sioni di certificazione istituite presso le direzioniprovinciali del lavoro e le province limiteranno la lo-ro funzione alla mera ratifica dei contratti oggettodella certificazione ministeriale;

– le Università pubbliche e private, comprese le Fon-dazioni universitarie, registrate nell’albo di cui alcomma 2, esclusivamente nell’ambito di rapporti dicollaborazione e consulenza attivati con docenti didiritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 delD.P.R. n. 382 del 1980. Il funzionamento di questestrutture è disposto dal decreto interministeriale 14giugno 2004 che istituisce l’Albo delle commissionidi certificazione universitarie. L’iscrizione è condi-zionata a che le Università inviino all’atto della regi-strazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati conte-nenti indici e criteri giurisprudenziali di qualifica-zione dei contratti di lavoro con riferimento a tipo-logie di lavoro indicate dal Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali.

Le procedure di certificazione sono determinate all’atto dicostituzione delle commissioni di certificazione e si svol-gono nel rispetto dei previsti codici di buone pratiche,che nella fase iniziale saranno sostituiti dai regolamentidi cui si dovranno dotare le Commissioni. Per quanto at-tiene quelle istituite presso le Province e le Direzioni Pro-vinciali del lavoro, la composizione delle stesse ed il lorofunzionamento è regolato dal DM 21 luglio 2004, per leUniversità provvedono specifici decreti direttoriali del

Ministero del Lavoro. Appareutile evidenziare che la Com-missione presso la D.P.L. è for-mata dal Direttore Provincialedel Lavoro che la presiede,

due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, unrappresentante dell’Inps ed uno dell’Inail, la cui presenzaè necessaria ai fini della validità della riunione. Quellapresso la Provincia è composta dal dirigente del servizioprovinciale per l’impiego, da tre funzionari del servizioprovinciale competente, da un rappresentante dell’Inps eda uno dell’Inail, da due rappresentanti sindacali, nomi-nati dal presidente della commissione su designazionedelle organizzazioni sindacali comparativamente più rap-presentative a livello provinciale, e da due rappresentantidei datori di lavoro, nominati dal presidente della com-missione su designazione delle organizzazioni dei datoridi lavoro comparativamente più rappresentative a livelloprovinciale. Di entrambe le commissioni fanno parte, a ti-tolo puramente consultivo, un rappresentante dell’Agen-zia delle Entrate e da un rappresentante degli ordini pro-fessionali di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979. Il Mini-stero del Lavoro ha recentemente sottolineato, con notad’interpello n. 3149 del 22 dicembre 2005, che a costitu-zione della Commissione di certificazione dei contratti dilavoro sarà possibile solo dopo aver provveduto alla com-posizione della stessa con tutti i membri previsti dall’arti-colo 1,c.3 del D.M. 21.07.2004 emanato ai sensi dell’arti-colo 76 del D.Lgs. 276/03. Dovranno essere, ora, emanate direttive da parte delC.N.O. per la costituzione ed il funzionamento delleCommissioni presso gli Ordini locali, onde evitare ecces-sive disparità territoriali. Appare infatti evidente che, conl’emanazione degli attesi “codici di buone pratiche” e de-gli “indicatori” qualificanti delle diverse tipologie con-trattuali, la pluralità di organismi deputati e l’effetto neiconfronti dei terzi, potrà conferire alla certificazione deicontratti di lavoro, pur con i suoi limiti, un valore affat-to trascurabile. �

� I Consigli Provinciali tra i soggetti abilitati alla certificazione �

Maria Rosa Gheido è Consulente del Lavoro in Alessandria (AL)

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Come noto, ai sensi dell’art. 3 bis della legge 2dicembre 2005 n. 248 di conversione in leggecon modificazioni del decreto legge 30 settem-

bre 2005 n. 203 (G.U. S.O. n. 281 del 2.12.2005), allaCategoria è stato riconosciuto il patrocinio completo intema di ricorsi alla Commissione Tributaria.Ciò apre nuovi spazi rispetto al passato, in cui la compe-tenza era ridotta al contenzioso dei sostituti d’imposta,anche se resto dell’avviso che è preferibile svolgere questotipo di attività in forma collegiale con altri professionisti.

DIFFERENZE TRA PROCESSO DEL LAVOROE PROCESSO TRIBUTARIO Rilevanti sono le differenze tra il processo del lavoro(per lo svolgimento del quale è necessario il patrociniolegale) ed il processo tributario.Nel processo del lavoro il Giudice ha ampi poteri istrut-tori che possono andare oltre alle istanze di cui al ricorsointroduttivo del giudizio ed alle memorie delle parti e chein particolare si incentrano sull’esame dei testimoni.Il processo tributario è, invece, essenzialmente docu-mentale ed è disciplinato diversamente.Tra l’altro il Giudice del lavoro nelle controversie indi-viduali di lavoro ha l’obbligo di effettuare, in via preli-minare, il tentativo di conciliazione.Da rilevare che mentre le cause di lavoro sono esenti datasse e da bolli, nei ricorsi avverso gli avvisi di accerta-mento dell’Agenzia delle Entrate si opera per ogni an-no di imposta con aggravi di tassa di bollo rilevanti.

CONTROVERSO VALORE DELLE DICHIARA-ZIONI RILASCIATE ALLA GUARDIA DI FINANZAStante la natura documentale del processo tributario, sipone il problema di stabilire che valore abbiano le pro-ve raccolte dalla Guardia di Finanza nel corso delle ve-rifiche e delle indagini.

Sul tema si è più volte pronunciata la Corte di Cassa-zione, con sentenze non sempre conformi.La Cassazione Civile sezione lavoro, 16 agosto 2000, n.10825, ha affermato che le dichiarazioni rese agli orga-ni di polizia giudiziaria, ancorchè non siano vincolantiin sede civile, costituiscono confessione stragiudizialefatta ad un terzo che il Giudice ha il potere-dovere diapprezzare liberamente.La Suprema Corte, in altra pronuncia, ha formulato ilprincipio secondo cui nei rapporti relativi all’irrogazio-ne di una sanzione pecuniaria per violazione di normevalutarie, le dichiarazioni sulla verità di fatti a sé sfavo-revoli rese dal contribuente alla Guardia di Finanza almomento dell’elevazione del verbale di contestazionedell’infrazione, vertendo su fatti relativi a diritti indi-sponibili (atteso che lo ius puniendi della Pubblica Am-ministrazione prescinde del tutto da qualsivoglia mani-festazione di volontà del privato, il quale può solo su-bire- sussistendo gli elementi, oggettivi e soggettivi, ri-chiesti dalla norma prevedente l’illecito valutario- leconseguenze sanzionatorie del fatto da lui compiuto),non formano piena prova contro colui che le ha rese anorma degli artt. 2733 e 2735 c.c., ma vanno libera-mente apprezzate dal Giudice che motiverà la loro uti-lizzazione (Cass. Civ. sez. V, 11.06.2004 n. 11170). In un altro caso la Cassazione ha affermato che le di-chiarazioni raccolte dalla Guardia di Finanza e da essaincorporate nel processo verbale di constatazione nonsono testimonianze, ma delle affermazioni acquisitenell’ambito di indagini amministrative che non hannodi per sé efficacia di prova; ne consegue ulteriormenteche esse non sarebbero di per sé sufficienti per conferi-re fondamento alla sentenza (Cass. Civ. Sez. V,11.03.2002, n. 3526). �

Riconoscimento del patrocinio completo

Claudio [email protected]

FiscoFisco

Claudio Milocco è Consulente del Lavoro in Udine (UD)

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Mio padre non amava molto le commemorazioni. Amava la vita. Tanto che soleva ricordare a tuttinoi che avrebbe voluto assaporarne il gusto fino in fondo e fino all’ultimo momento, nel pieno possessodelle sue facoltà mentali e nel pieno svolgimento della attività che la sua tempra, forte ma ormaiinvecchiata dagli anni, ancora gli consentiva.

E così è stato. Se ne è andato senza clamori, mentre correggeva gli elaborati d’esame dei suoiadorabili praticanti. I “ragazzi”, come li chiamava lui. Che spesso non erano tali, spesso erano uominiormai fatti e padri di famiglia.

Ma la vita, per lui, cominciava a quarant’anni; negli ultimi tempi anzi, come lo sentimmo dire, la vitacominciava ogni mattina che la sorte aveva deciso ancora di concedergli.

Oreste Bertucci è stato uno dei maggiori protagonisti della storia dei consulenti del lavoro.

Non era uomo da corridoio. Sopra la sala consiliare aveva fatto dipingere a caratteri cubitali il motto“re non verbis”, come monito ed esortazione rivolta a noi tutti. Lui non ne aveva alcun bisogno; era laprova vivente di quanto la vita sia fatta di atti e non di parole.

Non ha mai dato consigli; soltanto esempi.

Fin da quando, appena quattordicenne, aveva seguito da tamburino le camicie nere nella guerrad’Abissinia; fino a quando, ormai ottuagenario, era ritornato sui banchi di scuola tra i suoi “ragazzi” perconseguire quella laurea che, tra una battaglia e l’altra, non aveva mai avuto il tempo di prendere.

Amava morbosamente la vita e la giovinezza. Al punto che non si riesce a ricordarlo con tristezza omelanconia. Con il suo fiero e paterno cipiglio sembra invitare noi tutti ad essere tanto leali e fermi neinostri propositi, quanto allegri e spensierati nel godere della vita che fugge.

Provare ad imitarne l’esempio con lo spirito dei vent’anni: questo è il modo migliore per onorarnela memoria, ed è forse questo che il Presidente avrebbe desiderato da noi sopra ogni altra cosa.

Ciao, babbo.Adalberto Bertucci

Oreste Bertucci, il Presidente.

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VVII CCoommmmiissssiioonnee -- RReessooccoonnttoo ddii mmaarrtteeddìì 1144 ffeebbbbrraaiioo 22000066SSEEDDEE CCOONNSSUULLTTIIVVAA Martedì 14 febbraio 2006. - Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO. LLaa sseedduuttaa ccoommiinncciiaa aallllee 1144..3300..(...omissis...)Giorgio BENVENUTO (DS-U) desidera esprimere, a titolo personale ed a nome del proprio gruppo, i sensi del più vivo cordo-glio per la scomparsa del dottor Oreste Bertucci, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, recentemente ascol-tato in audizione dalla Commissione Finanze. Ricorda quindi la straordinaria figura umana e professionale e la sensibilità istituzionale del dottor Bertucci, il quale, oltre a svol-gere un ruolo fondamentale per valorizzare il ruolo dei Consulenti del Lavoro, in particolare per quanto riguarda l’attribuzione atale Categoria professionale della possibilità di prestare assistenza ai contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie, ha certa-mente contribuito, con la sua preziosa opera, a migliorare la collaborazione tra tali intermediari professionali e l’Amministrazio-ne finanziaria, nell’interesse della stessa Amministrazione. Maurizio LEO, presidente, si associa, anche a nome del Presidente della Commissione, Patria, all’espressione di cordoglio perla scomparsa del dottor Bertucci, ricordando il rigore e l’entusiasmo profuso negli importanti incarichi cui egli è stato chiamato,e sottolineando il contributo essenziale da lui fornito ai fini della crescita della figura professionale dei Consulenti del Lavoro.

PPuubbbblliicchhiiaammoo lloo ssttrraallcciioo ddeell rreessooccoonnttoo PPaarrllaammeennttaarree ddeellllaa rriiuunniioonnee ddeellllaa CCoommmmiissssiioonnee FFiinnaannzzee ddeellllaa CCaammeerraa,, dduurraannttee llaa qquuaallee èè ssttaattoouuffffiicciiaallmmeennttee ee ffoorrmmaallmmeennttee rriiccoorrddaattoo iill ccoolllleeggaa OOrreessttee BBeerrttuuccccii

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L’ Inps gioca d’anticipo e con la circolare numero3/2006 dirama le istruzioni che i datori di lavorodevono seguire per applicare, già dal mese di gen-

naio 2006 (DM 10/2 in scadenza al 16/2), la riduzionecontributiva di 1 punto percentuale prevista dalla legge266/2005 (Finanziaria 2006).Si tratta dell’attuazione di un provvedimento, probabil-mente, più atteso poiché destinato ad incidere, da gen-naio di quest’anno, sul costo del lavoro in quasi tutti i set-tori economici.Scopo del presente contributo è quello di analizzare icontenuti della norma integrandole con le disposizionioperative rese note dall’Istituto di Previdenza.

Cosa dice la norma?Dall’1/1/2006, è riconosciuto ai datori di lavoro un esone-ro dal versamento dei contributi dovuti alla gestione IN-PS delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti1,nel limite massimo di un punto percentuale.Si tratta di un provvedimento chiaramente finalizzato al-la riduzione del carico contributivo, che fa seguito, peral-tro, ad una serie di precedenti disposizioni, tutte figliedelle previsioni contenute nell’accordo Governo-Sindaca-ti del settembre 1996, denominato "Patto per il Lavoro".Il comma 362 della Finanziaria, precisa che la riduzionecontributiva agisce, in via prioritaria, sull’aliquota di fi-nanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (CUAF). Nel caso in cui non vi sia capienza nella predetta aliquo-ta, a seguito del precedente intervento operato dalla leg-ge 388/2000, la riduzione abbatte le altre aliquote con-tributive sempre dovute alla medesima gestione INPS,dando precedenza ai contributi per maternità e disoccu-pazione.

Nell’ipotesi in cui, a motivo dell’entità delle aliquote me-desime, non sia possibile pervenire al completamentodella misura spettante, si può incidere su ulteriori contri-buzioni di finanziamento della gestione prestazioni tem-poranee ai lavoratori dipendenti (Cig ordinaria industria,edilizia, lapidei, e agricoltura, indennità economica dimalattia).In ogni caso la norma salvaguarda il contributo destinatoal Fondo di garanzia per il TFR e quello di cui all’artico-lo 25, comma 4, della legge 845/1978. Si ritiene che il le-gislatore abbia voluto escludere queste contribuzioni,dalla riduzione per i seguenti motivi: la contribuzione peril TFR ricade nell’ambito delle disposizioni sulla previ-denza complementare che, per espressa previsione legi-slativa, decolleranno dal gennaio 2008; il contributo pre-visto dalla legge 845/1978, assolve alla finalità di finanzia-re gli interventi formativi a favore dei lavoratori, sia quel-li di carattere statale, sia quelli a carico dei Fondi inter-professionali per la formazione continua. Questi ultimi2,ovviamente, limitatamente ai datori di lavoro che vi ade-riscono.

Chi ne può beneficiare e chi no?Secondo l’interpretazione fornita dall’Inps, la disposizio-ne individua, quali beneficiari della riduzione del costodel lavoro, i soli soggetti tenuti al versamento dei contri-buti destinati a finanziare la CUAF (che confluiscono al-la gestione prestazioni temporanee, ex art. 24 legge88/89), anche se tale contribuzione risulta azzerata pereffetto della precedente riduzione del costo del lavoro in-trodotta nel 2000 ad opera della legge 388.Ne deriva, pertanto, che non possono avvalersi dell’eso-nero quei datori di lavoro che non versano la CUAF alla

La riduzione contributiva prevista dalla Finanziaria per il 2006

Giuseppe MACCARONE

LavoroLavoro

1 Gestione prevista dall’articolo 24 della legge della legge 9 marzo 1989, 88.2 Introdotti dall’articolo 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni.

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sopra citata gestione previdenziale, cioè, ad esempio:

� le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici;

� le associazioni sindacali, le associazioni di categoriaed i partiti politici;

� le aziende operanti all’estero in paesi con i quali nonvigono accordi di sicurezza sociale

Con riferimento ai soggetti esclusi, va osservato che leAmministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non sono,di norma, soggetti alla disciplina della CUAF3. Fanno ec-cezione le Aziende speciali di cui alla legge 142/1990,soggette alla disciplina CUAF4 ed il Ministero di Grazia eGiustizia, soggetto alla disciplina CUAF per detenuti edinternati. Per quanto riguarda le associazioni sindacali, di categoriaed i partiti politici, l’esonero dal versamento della contri-buzione CUAF é previsto dall’articolo 7 della legge 11giugno 1974, 252.Appare utile osservare che dalla contribuzione in argo-mento sono altresì esclusi i datori di lavoro, non aventi fi-nalità di lucro, inquadrati dall’Inps nel settore "attività va-rie" ex articolo 49 della legge 9 marzo 1989, 88. Grava, comunque, su entrambe le categorie datoriali,l’obbligo di assicurare ai dipendenti un trattamento di fa-miglia sostitutivo non inferiore a quello di legge.Per le aziende operanti all’estero in paesi con i quali nonvigono accordi di sicurezza sociale l’esonero dal versa-mento della contribuzione CUAF è di diretta derivazionelegislativa.L’impianto normativo di riferimento5, infatti, non pre-vede tale assicurazione tra quelle oggetto di tutela pre-videnziale.L’esclusione dal beneficio opera anche con riferimento aigiornalisti iscritti all’INPGI e per i quali il datore di lavo-ro versa all’Inps il solo contributo di maternità nella mi-sura dello 0,25%. Con riferimento a questi ultimi sogget-ti va precisato che, secondo l’Istituto, l’esclusione dal be-neficio deriva dal fatto che il contributo versato per l’as-segno familiare all’INPGI non rientra tra quelli ricompre-si nella gestione di cui all’articolo 24 della legge 88/89,cui la Finanziaria 2006 fa riferimento.

Casi particolariLa circolare evidenzia, inoltre, alcune particolarità a pro-posito di datori di lavoro agricoli, cooperative agricole,imprese della pesca costiera ravvicinata o locali con naviminori.

Vediamo di ricapitolarle.L’esonero riferito agli operai agricoli (OTI – OTD), dovràessere operato sulla contribuzione versata dai datori di la-voro con il DMAG (modalità ex SCAU).Lo stesso dicasi per le Cooperative agricole di cui alla leg-ge 240/1984, iscritte nell’albo informatico delle societàcooperative, per quanto attiene agli operai a tempo inde-terminato. Le medesime Cooperative, non iscritte nell’al-bo informatico delle società cooperative, potranno inveceridurre la contribuzione sul DM10/2, come la generalitàdei datori di lavoro.Le imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale connavi minori, relativamente al personale soggetto alla leg-ge 413/1984, opereranno l’esonero su due contribuzionie su due fronti:

� con l’Ipsema per quanto riguarda la contribuzione dimaternità (0,06%);

� con l’Inps, per ridurre, sulla contribuzione di finan-ziamento della DS involontaria, la restante misuraagevolativa di spettanza (0,94%).

Applicazione dell’esoneroLa riduzione del punto percentuale è operativa e trovaimmediata applicazione. I datori di lavoro devono avva-lersi della così detta nettizzazione dei contributi6 e, per-tanto, applicare l’aliquota contributiva complessiva già alnetto della riduzione spettante.Nella circolare l’Inps non richiama la deliberazione delConsiglio di amministrazione dell'Istituto n. 5/93 cheprevede, in presenza di innovazioni normative aventi ri-flessi sulla misura ed il versamento dei contributi pre-videnziali ed assistenziali, che la sistemazione delle parti-te connesse con i mutamenti in campo contributivo puòessere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese succes-sivo a quello di emanazione delle relative istruzioni ap-plicative ed operative. Ciò, presumibilmente, per via del-la tempestiva diffusione delle circolare stessa. Ciò, ovvia-mente, non significa che l’Inps per questa circolare nonconcede i più ampi termini di regolarizzazione previstidalla delibere. Si ritiene che così facendo (diramandotempestivamente la circolare e non richiamandovi la de-libera del 93) l’Istituto intenda inviare un messaggio alleimprese, invitandole ad applicare la riduzione da subito enon far slittare la variazione a febbraio. �

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3 Art. 79, D.P.R. 30 maggio 1955, 797.4 Si veda, al riguardo, la circolare Inps 227 del 28/12/1999.5 Legge 3/10/1987, 398.6 Si veda al riguardo la circolare Inps 115/2005 ed il numero 46 di Guida al lavoro.

Giuseppe Maccarone è Consulente del Lavoro in Roma (RM)

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Filo diretto

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I n t e r v i s t a

In tutti questi anni di attivitàprofessionale e, soprattutto, daquando sono stato chiamato a

ricoprire incarichi dirigenziali al-l'interno della Categoria, mi sonosforzato di accreditare la figura delConsulente del Lavoro, quale pro-fessionista voluto dal legislatore agaranzia del rispetto delle norme dilegge e di contratto che regolano ilrapporto di lavoro. Ho cercato, in-nanzitutto, di fare proselitismo tra icolleghi, affinchè interpretassero intal senso la professione e si affran-cassero da una eccessiva "sudditan-za" verso i clienti, nostri commit-tenti, ma non certo nostri datori dilavoro. Così come, nella mia realtàlocale, ho cercato di affermare lanostra professionalità ed il nostroruolo nei confronti del mondoesterno, sia esso sindacale che im-prenditoriale e, soprattutto istitu-zionale. Nonostante le indubbiedifficoltà oggettive, all'ostracismodelle altre professioni economichee del mondo politico, molto più

sensibile ad altre lobby, siamo riu-sciti a crescere ed a guadagnare au-torevolezza e prestigio nello scena-rio nazionale. Le recenti disposi-zione della legge finanziaria, dun-que, non possono che essere accol-te con soddisfazione ed orgogliodall'intera Categoria che, con l'au-silio e la collaborazione del Consi-glio Nazionale, non può e non de-ve farsi trovare impreparata. �

La possibilità per i Consulen-ti del Lavoro di attivare lacommissione di certificazio-

ne, prevista dalla Finanziaria 2006è un’opportunità molto importanteper l’immagine della Categoria.Un prestigioso ruolo per i ConsigliProvinciali degli Ordini, ma nonun obbligo perché ritengo che dif-ficilmente i piccoli Consigli Pro-vinciali come quello che presiedosaranno in grado di aderire da solia tale opportunità, nonostante lapreziosa opera della FondazioneStudi dalla quale attendiamo un

apposito manuale per la certifica-zione dei contratti. Sarebbe, inve-ce, auspicabile che più province li-mitrofe di modeste dimensioni siriuniscano in un’unica commissio-ne al fine di poter operare con mi-nore dispendio di energie.La professionalità dei Consulentidel Lavoro verrà impegnata a fon-do in questa attività, il fatto chepossano determinarsi numerosi ri-corsi giurisdizionali contro il lorooperato è uno dei problemi che, amio parere, è indispensabile valu-tare prima di decidere positiva-mente per la costituzione dellacommissione: che tipo di respon-sabilità potrebbe colpire i suoimembri ed in tal caso che copertu-ra idonea per i presumibili rischidi contenzioso, dovranno essereprevisti dal regolamento di prossi-ma stesura.Personalmente ho già riunito icomponenti del mio ConsiglioProvinciale valutando positiva-mente l’opportunità offertaci econtattando già un legale, che po-trebbe partecipare come membroesterno fornendo un contributo diprofessionalità giuridica alla com-missione. �

Che ne pensate?

Intervista veloce

?Rosalba BERLINGERI Segretaria di [email protected]

LeonardoGiacalone Presidente Ordine CdL Trapani

Sandro BenigniPresidente Ordine CdL Gorizia

Dopo l’approvazione della Finanziaria del 2006 che dà la possibilità ai ConsigliProvinciali di istituire Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro, ritieniche questa sia un’occasione di crescita dell’immagine e della professionalità dellaCategoria? Pensi che la Categoria sia pronta a sostenere questo nuovoprestigioso ruolo?

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L’ anno 2006 si presenta comeun anno importante per iConsulenti del Lavoro. Tra gli

altri successi ottenuti, ciò che costi-tuirà senza dubbio una opportunitàper tutta la Categoria è l’inserimento,effettuato dalla Finanziaria 2006,della lettera c-ter all’art. 76 del D.Lgs.n.276 del 10/09/2003.Tale importante opportunità offertacidalla legge, che ci vede protagonistiin un ruolo di mediazione e impar-zialità tra le parti che si incontranonel mercato del lavoro, non è soltan-to una gratificazione professionale,una occasione di crescita e specializ-zazione, ma anche una grande re-sponsabilità che conferma il ruolo diparte sociale del Consulente del La-voro. La necessità che i Colleghi de-mandati a svolgere il compito di cer-tificatori debbano essere opportuna-mente aiutati con una formazioneadeguata e confortati da un univocoatteggiamento comportamentale, af-finché possano agire nel rispetto del-la legge, dell’etica professionale e delruolo sociale di imparzialità, è stataben recepita dal Consiglio Nazionaleche attraverso i suoi Organismi For-mativi ha predisposto un piano diformazione ed un regolamento, chedi concerto con il Ministero del La-voro, avrà, fra breve, attuazione.Spero che questa nuova attribuzione,fra le altre di nostra competenza qua-li collaboratori in prima linea con gliIstituti Previdenziali e l’Amministra-zione Finanziaria in quanto interme-diari nelle trasmissioni telematichedei dati nonché nella nostra qualitàdi propositori e intermediari nellaoccupazione, attività che viene svol-ta per tramite della “Fondazione PerIl Lavoro”, finalmente faccia ricono-scere la nostra Categoria quale partesociale a tutti gli effetti meritevole di

essere presente nelle fasi di predispo-sizione delle norme dando così allaformazione delle stesse un contribu-to di alta professionalità di cui bene-ficeranno indubbiamente il mondodel lavoro e di conseguenza la Nazio-ne tutta. �

C on l’approvazione dellalegge finanziaria 2006 iConsigli Provinciali del-

l’Ordine sono organi abilitati allacertificazione dei contratti di lavo-ro. La competenza a certificare irapporti di lavoro rappresenta unriconoscimento prestigioso per tut-ta la Categoria e personalmente ri-tengo che la stessa sia pronta a ge-stire un ruolo così importante. Laprestigiosa abilitazione conferitadalla norma è un riconoscimentodella professionalità maturata dallaCategoria e nel contempo un’occa-sione di crescita dell’immagine delConsulente del Lavoro. Ora si dovrà passare alla fase di av-vio per la costituzione delle com-missioni, i Consigli Provinciali do-vranno essere coordinati dal Consi-glio Nazionale e supportati dallaFondazione Studi con documenta-zione utile e necessaria per gliadempimenti relativi alla costituzio-ne e funzionamento delle commis-sioni stesse.Poiché la norma limita la certificazio-ne dei contratti di lavoro a quelli in-staurati nell’ambito territoriale di ri-ferimento, ovvero all’ambito provin-ciale dei singoli Consigli, si riscon-trerà la problematica di quei ConsigliProvinciali che, con un numero ri-stretto di iscritti, si troveranno nel-l’impossibilità di far funzionare lacommissione di certificazione siasotto l’aspetto organizzativo per leistruttorie delle pratiche sia sotto l’a-spetto economico perché poche sa-

ranno le risorse disponibili. Ritengoche a breve dovrà essere affrontato ilproblema in sede nazionale e ricerca-re gli strumenti necessari onde evita-re una differenziazione tra ConsigliProvinciali; nello specifico intendodire creando Consigli Provinciali diserie A, B e C…. Certamente la Ca-tegoria saprà far fronte al prestigiosoriconoscimento, con impegno, dedi-zione e professionalità perché i Con-sulenti del Lavoro possano esseresempre protagonisti. �

La facoltà di istituire Commis-sioni di certificazioni deicontratti di lavoro, che la Fi-

nanziaria 2006 ha concesso ai Con-sigli Provinciali dei Consulenti delLavoro, a parer mio, non rappre-senta una grande conquista. Forsetali commissioni possono tornareutili nelle grandi province, ma nelleprovince più piccole, laddove nonvengono presentati progetti non hasenso istituire una terza commis-sione. È sintomatico che nella Pro-vincia di Avellino, la Commissionedi certificazione sia stata istituitasolo presso la Direzione Provincialedel Lavoro, infatti la stessa Provin-cia ha ritenuto superfluo istituirla.Per la crescita di immagine e di pro-fessionalità della Categoria sarebbestato più proficuo impegnarsi perottenere che i Consulenti del Lavo-ro, presenti nelle Commissioni isti-tuite, ai sensi del decreto legge276/2003, avessero potere delibera-tivo e non semplicemente consulti-vo. Inoltre la Categoria potrebbe ri-chiedere di essere presente nellecommissioni di conciliazione o neivari momenti in cui si definisconole controversie di lavoro; come pu-re si potrebbe richiedere l’istituzio-ne di un ruolo di collaborazionecon il Giudice del lavoro. �

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v e l o c eLucia A. AntoniaMartini Delegata Enpacl di Cagliari

Michele Rossa Presidente Ordine Cdl di Cuneo

FrancescoSantoro Presidente Ordine Cdl di Avellino

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Con la disposizione contenuta nell’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, con-vertito con modificazioni dalla legge n. 248

del 2005, viene introdotta la facoltà (e non più l’ob-bligo come era previsto in una prima stesura delprovvedimento) per i contribuenti di avvalersi degliintermediari abilitati quale filtro tra loro stessi el’amministrazione finanziaria nella gestione degliavvisi di comunicazione di irregolarità che vengonooggi recapitati in forma cartacea al contribuente. Poiché il primo comma del citato articolo 2-bis delDL 203/2005 stabilisce che tale possibilità riguardale dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, giàla modulistica e le istruzioni definitive relative allacompilazione della dichiarazione IVA 2006 per l’an-no 2005 prevedono espressamente tale ipotesi conriferimento ovviamente agli esiti delle liquidazionirelativa all’imposta sul valore aggiunto (analoga pre-visione sarà verosimilmente contenuta nella moduli-stica ed istruzioni di UNICO 2006 di prossimaapprovazione). Pertanto la comunicazione, dopo lemodifiche apportate, potrà avvenire con due distintemodalità:

� una tradizionale, mediante il servizio postale masolo con raccomandata con avviso di ricevimen-to, da utilizzarsi salvo diversa disposizione;

� una eventuale e opzionale, che passa per il trami-te dell’intermediario abilitato, subordinata aduna precisa scelta delle parti.

Esistendo l’ulteriore impegno, la comunicazionesarà inviata, sempre in forma telematica,dall’Agenzia all’intermediario, sul quale graverà l’ob-bligo di effettuare le successive segnalazioni al pro-

prio cliente. Tale adempimento deve essere assoltoentro un preciso lasso temporale richiamato dallanorma. In merito a tale ultima questione dei termi-ni, giova rammentare che il nuovo articolo 2-bis delDL 203/2005 richiama (al comma 1) la disposizionedell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.462 del 1997, secondo la quale è ammessa la defini-zione “bonaria” delle irregolarità riscontrate, con ilbeneficio della riduzione delle sanzioni. Infatti:“L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte,se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede apagare le somme dovute con le modalità indicate nel-l’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, concernente le modalità di versamento mediantedelega, entro trenta giorni dal ricevimento della comu-nicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva con-tenente la rideterminazione in sede di autotutela dellesomme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dalcontribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’am-montare delle sanzioni amministrative dovute è ridottoad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimogiorno del mese antecedente a quello dell’elaborazionedella comunicazione”.Il comma 2 del citato articolo 2-bis del DL 203/2005nell’individuare il preciso momento da cui decorre iltermine di 30 giorni concesso per la definizione, sta-bilisce che:

� in caso di comunicazione per il tramite della rac-comandata, il termine di 30 giorni decorre dalladata di ricevimento della comunicazione per viapostale;

� in caso di opzione per la sola comunicazione te-

Fisco

Finanziaria 2006 approda nella dichiarazione IVA 2006l’opzione per ricevere gli avvisi bonari IVAper il tramite degli intermediari abilitati

Fisco

Luca CARAMASCHIStudio [email protected]

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lematica all’intermediario, il termine di 30 giornidecorre dal sessantesimo giorno successivo aquello di invio dell’invito da parte dell’Agenzia.

A livello di modulistica IVA le sopra citate novitàhanno comportato alcune modifiche al “frontespi-zio”, ed in particolare:

� l’eliminazione delle due caselle relative all’indica-zione del soggetto che ha materialmente redattoil modello, ora unificate in unico spazio in cuisarà necessario indicare il codice 1 (dichiarazio-ne predisposta dal contribuente) oppure 2 (di-chiarazione predisposta dall’intermediario);

� l’inserimento di un nuovo rigo ed una casella dabarrare nella sezione “Firma della dichiarazio-ne” con la quale il contribuente richiede che l’in-vito a fornire chiarimenti, di cui all’art. 6, comma5, della legge n. 212/2000 (statuto del contri-buente), sia inviato direttamente all’intermedia-rio incaricato della trasmissione telematica dellapropria dichiarazione (avviso telematico);

� l’inserimento di un nuovo rigo ed una casella dabarrare nella sezione “Impegno alla presentazio-ne telematica” per consentire all’intermediariol’accettazione di ricevere l’avviso telematico, inrelazione all’opzione di cui al citato articolo 2-bisdel decreto legge n. 203/2005.

Sempre nel frontespizio va segnalata la soppressionedella parte relativa alla “certificazione tributaria”.In relazione alla nuova previsione normativa occor-re, tuttavia, segnalare alcuni aspetti che dovrannoessere necessariamente chiariti, soprattutto conriferimento alle conseguenze degli eventuali ina-dempimenti commessi dall’intermediario. In parti-colare:

� rispetto alla precedente versione dell’emenda-mento (ove sussisteva l’obbligo e non la semplicefacoltà) è sparito ogni richiamo e riferimento al-le sanzioni di cui all’articolo 7-bis del decreto le-

gislativo n. 241 del 1997, pertanto deve ritenersiche ogni e qualsiasi inadempimento compiutodall’intermediario possa eventualmente originaresolamente conseguenze dal punto di vista civili-stico con il proprio cliente;

� non viene prevista alcuna indicazione in meritoalle modalità con cui l’intermediario deve prov-vedere alla comunicazione al cliente, né qualedebba essere l’indirizzo preciso a cui tali comu-nicazioni vadano inviate. Non va dimenticato,infatti, che l’amministrazione finanziaria rimanecostantemente informata di eventuali cambi diresidenza dei soggetti per il tramite della bancadati anagrafica di cui dispone; ciò non accade in-vece per l’intermediario, che potrebbe avere in-contrato il cliente solo per il mero invio della di-chiarazione, senza che solo per questo sia a co-noscenza di eventuali spostamenti dello stesso.Nemmeno appare disciplinato quale debba esse-re il corretto comportamento e l’insistenza ne-cessaria dell’intermediario nel caso in cui la pri-ma comunicazione al cliente – pure formalmen-te inoltrata a mezzo raccomandata – sia risultatainfruttuosa in quanto restituita al mittente;

� infine, non è previsto alcun termine preciso en-tro cui l’informativa deve essere comunicata alcliente, con la conseguenza che ci si potrebbetrovare a discutere con quest’ultimo, nell’ipotesiin cui una svista del professionista vada di fattoad erodere il termine di 30 giorni concesso alcontribuente per effettuare la definizione a san-zioni ridotte. Si pensi all’ipotesi in cui l’interme-diario comunichi al cliente l’invito ricevuto dal-l’Agenzia, ma lo faccia solamente dopo che sianotrascorsi 80 giorni dalla data dell’invio di que-st’ultimo. Al contribuente resterebbero allora so-lo 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione,anziché i 30 previsti dalla norma di legge. �

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Simona PAGANIStudio [email protected]

Il comma 125 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005,interviene nel disposto dell’art. 30, comma 4, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, apportando proro-

ghe e modifiche al diritto alla detrazione dell’impostasul valore aggiunto, per tutte le operazioni aventi adoggetto veicoli ad uso privato.L’articolo 30, comma 4 della Legge 288/2000 prevedevache “l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto affe-rente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motoci-cli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) delcomma 1 dell’articolo 19-bis 1 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, èstabilita sino al 31 dicembre 2005; tuttavia limitatamenteall’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediantecontratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di dettiveicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relati-vo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli conpropulsori non a combustione interna.”L’indetraibilità prevista dalla norma in commento, chericordiamo essere esclusa per gli agenti e rappresentan-ti di commercio, ha per oggetto: – ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli

indicati nell’art. 54, lettere a) e c) del decreto legisla-tivo 30 aprile 1992, n. 285), non compresi nellaTabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non for-mano oggetto dell’attività propria dell’impresa;

– l’acquisto o l’importazione dei componenti o ricambidi tali veicoli;

– le prestazioni di impiego, custodia manutenzione eriparazione relative a detti veicoli.

Sempre l’art. 30, comma 4, riconosceva, nella sua secon-da parte, una parziale detraibilità, nella misura del 10per cento, dell’IVA afferente l’acquisto, l’importazione el’acquisizione mediante contratti di locazione finanzia-ria, noleggio e simili degli anzidetti veicoli di cui alla let-tera c) del comma I dell’art.19-bis I del D.P.R. n. 633.

Tale percentuale, operante per i veicoli con propulsori acombustione interna, è stata elevata ora, con effetto dal10 gennaio 2006, al 15 per cento dal predetto comma125 dell’art. I della legge finanziaria 2006.Rimane ferma la percentuale di detrazione del 50 percento dell’imposta afferente l’acquisto o l’acquisizionetramite locazione finanziaria dei veicoli con propulso-ri non a combustione interna, come ad esempio quellia combustione elettrica, già precedentemente prevista.Coerentemente con il cennato aumento dal 10 al 15per cento della percentuale dell’imposta detraibile, lalett. b) del comma 125 dell’art. 1 della legge finanzia-ria 2006 ha modificato il comma 5 dell’art. 30 dellalegge n. 388 del 2000, riguardante la determinazionedella base imponibile delle cessioni dei veicoli per iquali è stata esercitata la parziale detrazione di cui alcomma 4.La norma stabilisce che per tali cessioni, in relazionealle quali non avrebbe potuto trovare applicazione l’e-senzione da imposta di cui all’art. 10, n. 27-quinquies delD.P.R. n. 633, riservata alle cessioni di beni il cui acqui-sto o importazione non danno luogo ad alcuna detrazio-ne del tributo, la base imponibile deve essere assuntaper il 15 — anziché per il 10, come indicato nella pre-cedente formulazione - o per il 50 per cento del relativoammontare, a seconda che i veicoli ceduti abbianoovvero non abbiano propulsori a combustione interna.

Peraltro, la base imponibile nella misura del 15 percento attualmente prevista trova applicazione con riferi-mento alle cessioni di veicoli in relazione ai quali, amonte, l’IVA è stata detratta per il 15 per cento, mentreper le cessioni di veicoli in relazione ai quali la detrazio-ne è stata esercitata nella misura del 10 per cento,ancorché effettuate successivamente al 10 gennaio2006, la base imponibile è costituita ancora dal 10 percento del relativo ammontare. �

Fisco

La Finanziaria 2006 “ritocca” l’IVA delle autovetture

Fisco

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La riforma del collocamento prevista dal D.Lgs. 21aprile 2000, n.181 e profondamente modificata dalD.Lgs. 29 dicembre 2002, n.297, continua a creare

problemi in sede applicativa per via delle diverse inter-pretazioni a livello territoriale relativamente allo stato didisoccupazione. Stato di disoccupazione che, a secondadell’anzianità, consente la conclusione talvolta agevola-zioni in materia contributiva.Il problema nasce dopo la soppressione delle liste di col-locamento, avvenuta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.n.297/2002 in data 30 gennaio 2003, che in passato pre-vedevano precise procedure per la maturazione dell’an-zianità di disoccupazione.Dal 30 gennaio 2003, invece, lo stato di disoccupazione èquello definito alla lettera c) dell’articolo 1 del D.Lgs. ci-tato. In particolare, si considera “stato di disoccupazione,la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immedia-tamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di unaattività lavorativa secondo modalità definite con i servizicompetenti”.La condizione di stato di disoccupazione, ai sensi dell’ar-ticolo 2 comma 1 del decreto legislativo 181/2000, deveessere comprovata dalla presentazione dell’interessatopresso il servizio competente nel cui ambito territoriale sitrova il domicilio del medesimo, accompagnata da unadichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, che attesti l’eventuale attività lavorativa preceden-temente svolta dal soggetto, nonché l’immediata disponi-bilità allo svolgimento di attività lavorativa. Dichiarazio-ne richiamata anche al successivo comma 5 del citato ar-ticolo 2, il quale prevede che nei rapporti con la pubblicaamministrazione e con i concessionari e i gestori di pub-blici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato condichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscrittedall’interessato ai sensi del D.P.R. n.445/2000.Questo il quadro relativo alle procedure da osservare dal

soggetto che intende dare evidenza del proprio stato didisoccupazione al Centro per l’Impiego il quale, quindi,avrà cura di annotarlo nell’apposita scheda del lavoratorerilasciata al disoccupato.Il problema a questo punto è quello relativo alla decor-renza dello stato di disoccupazione. Alcuni uffici, infatti,fanno decorrere l’anzianità dalla data di presentazione delsoggetto presso il Centro (disponibilità), con conseguen-ti riflessi sulle agevolazioni legate ad una anzianità daparte dei lavoratore. Ad esempio, ai fini di quelle previstedall’articolo 8 comma 9 della legge 29 dicembre 1990,n.407, alcune sedi INPS non consentono di usufruire del-le agevolazioni per i lavoratori che non hanno dato la di-sponibilità almeno ventiquattro mesi prima della datad’assunzione. Altri uffici (ad avviso di chi scrive correttamente, per co-me si dirà di seguito), invece, non ritengono la data di di-sponibilità decisiva ai fini della decorrenza. Ad avviso di chi scrive, infatti, la data di disponibilità nonè decisiva ai fini della decorrenza per diverse ragioni. Nonsi spiegherebbe, infatti, il motivo per cui il legislatore ab-bia voluto prevedere - come abbiamo visto all’articolo 2comma 1 del D.Lgs. 181 - che la condizione di stato didisoccupazione deve essere comprovata dalla presenta-zione dell’interessato presso il servizio competente ac-compagnata da una dichiarazione che attesti l’eventualeattività lavorativa precedentemente svolta dal soggetto,nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di atti-vità lavorativa. Perché il soggetto dovrebbe dichiarare l’at-tività in precedenza svolta, con dichiarazione di respon-sabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, se la decorrenza il le-gislatore l’avesse voluta prevedere per il futuro e non peril pregresso? A ciò si aggiunga la previsione, già richiama-ta, che lo stato di disoccupazione è comprovato con di-chiarazioni anche contestuali all’instanza.Ancora, e qui si condivide e si riporta l’interpretazione

Giuseppe [email protected]

Interpretazioni contrastantisullo stato di disoccupazione

LavoroLavoro

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fornita sul punto dall’Assessorato al Lavoro della RegioneSiciliana con prot. 1370/GAB del 30/11/2004, secondo ilquale il termine di cui al comma 2 dell’articolo 3 del de-creto legislativo 297 è che il rispetto del termine deve in-tendersi ordinatorio e non perentorio. Ciò perché non ri-sulta prevista qualsivoglia comminatoria di sanzione incapo al soggetto che non rispetta il termine. La norma dequa, infatti, non prevede alcuna sanzione né decadenzada benefici o diritti né espressamente né implicitamente:si limita a disporre un termine per l’accertamento dellacondizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera C, e cioèlo stato di disoccupazione (attuale e non storico) che, aisensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000,n.181, come modificato dall’articolo 3 del decreto legisla-tivo 19 dicembre 2002, n.297, può parimenti – e ordina-riamente – essere accertato in qualunque momento attra-verso la medesima procedura non soggetta a termine. Inaltri termini, se il legislatore avesse voluto legare alla pro-duzione di una istanza entro un certo termine il manteni-mento di una anzianità di disoccupazione avrebbe dovu-to, a parere dello scrivente, prevederlo espressamente. Dicontro non sembra possibile far decadere un soggetto dauno status (disoccupato di lunga durata) senza un’espres-sa previsione normativa;Qualcuno ha formulato dubbi circa la retroattività delladecorrenza perché, se il soggetto non si presenta per tem-po, i Centri per l’Impiego verrebbero privati della possi-bilità di far perdere lo stato di disoccupazione per comeprevisto dal D.Lgs.181. Questa tesi si ritiene non condivisibile perché in materiadi perdita dello stato di disoccupazione, l’articolo 4 che sene occupa, prevede che siano le Regioni a stabilire i crite-ri per l’adozione da parte dei servizi competenti di proce-dure uniformi in materia di accertamento dello stato didisoccupazione sulla base dei seguenti principi:a) conservazione dello stato di disoccupazione a se-

guito di svolgimento di attività lavorativa tale daassicurare un reddito annuale non superiore al red-dito minimo personale escluso da imposizione. Ta-le soglia di reddito non si applica ai soggetti di cuiall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1dicembre 1997, n. 468;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di man-cata presentazione senza giustificato motivo alla con-vocazione del servizio competente nell’ambito dellemisure di prevenzione di cui all’articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiu-to senza giustificato motivo di una congrua offerta dilavoro a tempo pieno ed indeterminato o determina-to o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giu-

gno 1997, n. 196, con durata del contratto a termineo, rispettivamente, della missione, in entrambi i casisuperiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesise si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanzadal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubbli-ci, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso diaccettazione di un’offerta di lavoro a tempo determi-nato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a ot-to mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

Quindi, nessun automatismo, ma legiferazione regionalesecondo i principi citati.Salvo che le Regioni non abbiano legiferato, pertanto, l’at-tuazione effettuata per tutte le Regioni è quella avvenutain sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni il 10 di-cembre 2003. In tale seduta, la Conferenza Unificata “vi-sto l’articolo 4… che attribuisce alle Regioni il compito distabilire i criteri per l’adozione da parte dei servizi compe-tenti di procedure uniformi in materia di accertamento dellostato di disoccupazione sulla base dei principi predetermina-ti nel medesimo articolo”, rilevato altresì che il D.Lgs.n.297/2002 “non ha provveduto a rimuovere talune disposi-zioni che determinano incertezze interpretative che appareopportuno e necessario risolvere in ambito nazionale per ra-gioni connesse alla mobilità dei lavoratori” e che alcuneformulazioni del medesimo provvedimento appaiono“generiche nell’indicazione dei parametri” viene sancitoche “ai fini dell’acquisizione e della conservazione dello sta-to di disoccupazione, il reddito minimo annuale da lavoroescluso da imposizione è quello determinato sulla base deiparametri fissati dalle norme fiscali” ed indica per le variefattispecie quali siano questi limiti. Allo stato attuale, quindi, salvo eventuali provvedimentiregionali, l’unico parametro che può far perdere lo statodi disoccupazione risulta quello previsto nella citata Con-ferenza Unificata Stato Regioni del 1° dicembre 2003, ov-vero quello del superamento del reddito minimo esclusoda imposizione in quanto gli altri criteri attendono anco-ra una effettiva attuazione che dovrà avvenire attraversoapposito provvedimento regionale.Ed è proprio in coerenza con questo principio che si spo-sa la dichiarazione dell’attività precedentemente svoltache il soggetto deve fornire ai Centri per l’Impiego in oc-casione della dichiarazione di immediata disponibilità.In quella occasione il soggetto dichiarerà anche il redditopercepito che, superati i limiti previsti in sede di Confe-renza Stato Regioni in attuazione dell’articolo 4 D.Lgs.181/2000, consentirà di determinare l’anzianità di disoc-cupazione. �

Giuseppe Buscema è Consulente del Lavoro in Catanzaro (CZ)

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Ci sarà tempo fino al prossimo 17 marzo, ameno di proroghe dell’ultim’ora, per presen-tare richiesta di agevolazioni a valere sul

sesto bando della legge 215/92, più comunementeconosciuta come legge agevolativa a favore dell’im-prenditoria femminile. Con la circolare n. 946342, ilMinistero delle Attività Produttive ha riesaminato ledisposizioni precedenti e nel recepire le ultime dispo-sizioni legislative, in materia di finanziamenti pub-blici, ha stabilito, per la prima volta, che l’importodelle agevolazioni concedibili sarà composto, in partiuguali, da contributo in conto capitale (a fondo per-duto) e finanziamento a tasso agevolato. Un’altraimmediata novità, parlando di imprenditoria femmi-nile, riguarda l’ammontare degli investimenti che peril bando in scadenza dovranno rientrare tra 60.000 e400.000 Euro, IVA eclusa.

Soggetti BeneficiariPossono richiedere agevolazioni le imprese a prevalen-te partecipazione femminile che, alla data di presenta-zione della domanda, siano costituite e iscritte al regi-stro delle imprese. Per quest’ultimo requisito, in ognicaso, si potrà presentare domanda di agevolazioneanche con la semplice richiesta di iscrizione allaCCIAA sempre che, comunque, l’iscrizione avvengaentro la scadenza del bando in corso. Oltre l’iscrizione,il soggetto richiedente deve comprovare di avere lapiena disponibilità dell’immobile dell’unità locale, incui viene realizzato il programma, derivante da idoneotitolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazio-ne (anche finanziaria), comodato o anche contrattopreliminare. Rispetto al passato, quindi, diviene obbli-gatoria l’iscrizione alla competente CCIAA in luogodel solo possesso della partita IVA che, se vogliamo,giustificava maggiormente lo status di nuova impresa

ma che, purtroppo, nel tempo ha prodotto le cosiddet-te “pratiche di prova”, ovvero richieste senza alcunareale convinzione di intraprendere attività imprendito-riali. Per prevalente partecipazione femminile, la circo-lare intende imprese individuali in cui il titolare siadonna, società di persone e cooperative in cui il nume-ro di socie rappresenti almeno il 60% dei componentila compagine sociale (indipendentemente dalle quotedi capitale detenute) e società di capitali in cui ledonne, oltre a detenere i due terzi delle quote di capi-tale, costituiscano almeno i due terzi del totale deicomponenti dell’organo di amministrazione. La sceltadella forma giuridica sarà importante perché, comevedremo di seguito, concorrerà in modo diverso all’at-tribuzione del punteggio finale.

Settori AmmissibiliSono agevolabili, dice la circolare, programmi di inter-vento presentati da imprese, anche artigiane, operantinei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commer-cio, del turismo e dei servizi. In pratica tutte le attivitàimprenditoriali con esclusione di quelle previste dalleprecise esclusioni indicate nella circolare con riferi-mento alla classificazione delle attività economicheISTAT 2002.

Iniziative AmmissibiliChi vorrà richiedere il finanziamento potrà promuove-re programmi di investimento, nell’ambito di proprieunità locali, in tutto il territorio nazionale. Per unitàlocale si intende la struttura, anche se articolata su piùimmobili fisicamente separati, ma prossimi e funzio-nalmente collegati, in cui si intende svolgere l’attivitàammissibile alle agevolazioni. Le iniziative ammissibi-li potranno riguardare l’avvio della attività imprendito-riale, l’acquisto di attività preesistente (ivi incluso l’ac-

Le agevolazioni all’imprenditoria femminile

Enzo SUMMA

FiscoFisco

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quisto del ramo d’azienda, ovvero mediante contrattodi locazione almeno quinquennale), la realizzazione diprogetti aziendali innovativi (in poche parole pro-grammi di ampliamento, ammodernamento nonchéprogrammi connessi alla qualificazione e innovazionedel prodotto/servizio anche mediante l’innovazionetecnologica e organizzativa) e l’acquisizione di servizireali destinati all’ampliamento della produttività, maanche all’innovazione organizzativa.

Spese AmmissibiliSono ammissibili a finanziamento le spese per investi-mento in impianti generali, macchinari e attrezzature,brevetti, software, opere murarie (fino al 25% dell’investi-mento ammissibile), oneri di progettazione e direzionelavori (nel limite del 5% delle spese per opere murarie) estudi di fattibilità e piani d’impresa (nel limite del 2% del-l’investimento ammissibile). Oltre che per acquisto diret-to, gli investimenti potranno essere realizzati anchemediante il sistema del leasing ed il costo ammissibilesarà quello fatturato dal fornitore alla società di locazio-ne. Nel caso di acquisto di attività preesistente, la richie-sta di agevolazioni può riferirsi anche al costo per l’acqui-sto dell’attività stessa limitatamente, però, al valore relati-vo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da uti-lizzare per lo svolgimento dell’attività. Non è ammissibi-le a finanziamento, quindi, il valore di avviamento even-tualmente pagato per l’acquisto di attività preesistente.Sono escluse dalle agevolazioni le spese non pertinenti alprogramma di investimento e non connesse alla sua rea-lizzazione. A titolo d’esempio la circolare indica comenon ammissibili le spese per l’acquisto di minuterie edutensili, per l’acquisto di beni di uso promiscuo, per l’ac-quisto di scorte di materie prime, semilavorati e materia-le di consumo nonché l’acquisto di terreni e fabbricati. Ibeni ammessi alle agevolazioni non potranno essere rego-lati in contanti così come non dovranno essere ceduti,alienati o distolti dall’uso per almeno cinque anni dalladata di concessione delle agevolazioni.

Agevolazioni concedibiliCome detto in premessa, l’importo delle agevolazioniè concesso sotto forma di contributo in conto capitalee finanziamento agevolato mentre per il calcolo l’im-presa potrà richiedere il sistema delle agevolazioniespresse in ESN e ESL ovvero in forma di de minimis.Scegliendo la forma del de minimis, che lo ricordiamoprevede un limite di “aiuti” per un importo massimodi 100.000 Euro in tre anni, il contributo complessivo(tra c/capitale e finanziamento) potrà arrivare anche al

75% dell’investimento ammissibile (con una diminu-zione della percentuale per i territori fuori dall’obietti-vo 1 e fermo restando, però, il limite concedibile dei100.000 Euro) mentre, nel caso opposto, il calcolo del-l’agevolazione varia a seconda delle zone in cui verràubicato l’insediamento produttivo. Da un massimo del50% ESN + 15% ESL per la Regione Calabria fino adarrivare al solo 15% ESL per le altre zone. Per ciò cheriguarda la quota concessa sotto forma di finanziamen-to agevolato, lo stesso non potrà superare i 10 anni e iltasso agevolato è pari allo 0,50% annuo.

Formazione delle graduatoriePer stabilire la concessione, o meno, delle agevolazioniverrà stilata una graduatoria finale e la posizione di cia-scuna domanda sarà determinata da un punteggio inbase a cinque criteri validi per tutto il territorio nazio-nale ai quali andranno aggiunti altri punteggi individua-ti sulla base di criteri previsti dal ogni singola Regione.I cinque criteri nazionali terranno conto del numero deinuovi occupati (rapporto tra il numero degli occupatiattivati dal programma e l’importo dell’investimentocomplessivamente ammesso), nuova occupazione fem-minile rispetto all’occupazione prevista (maggiorisaranno le donne assunte e maggiore sarà il punteggioconcesso), nuovi investimenti rispetto agli investimentitotali (si tratta del rapporto tra il valore dei nuovi inve-stimenti ed il valore degli investimenti totali dell’investi-mento), partecipazione femminile nell’impresa (si trattadi una maggiorazione del 10% di ognuno dei tre prece-denti indicatori nel caso in cui le imprese richiedentisiano società di persone o cooperative il cui le sociesiano tutte donne o nel caso in cui a richiedere i contri-buti sia una società di capitali in cui il 100% delle quotesia detenuto da donne e l’organo di amministrazione siacomposto esclusivamente dal donne) e, infine, dellapredisposizione di certificazioni ambientali e di qualitàe progetti di flessibilità ammessi ai benefici della legge53/2000 (si tratta di una maggiorazione del 5% deiprimi tre criteri e del punteggio derivante dagli eventua-li criteri di priorità regionale quando ricorrano entram-be o una sola delle condizioni citate). Assegnati i punteggi ogni Regione predisporrà, in baseai fondi assegnati, tre graduatorie distinte (agricoltura,manifatturiero, commercio) e, sulla media delledomande presentate nei diversi settori, distribuirà ifondi disponibili e assegnerà il contributo fino all’e-saurimento delle risorse disponibili. �

Enzo Summa è Consulente del Lavoro in Potenza (PZ)

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Acrostico del lavoro

Compilando correttamente l’acrostico salterà fuori, dalla prima colonna verticale, il nome dello studio di un dirigente della Categoria e la sigla automobilistica della pro-vincia in cui opera.

1) Spetta in aziende over 15 nel licenziamento ingiustificato. 2) Ci sono quelle di emergenza.3) Rinvio della seduta senza prefissare il giorno (latino). 4) Ce l’hanno i comuni e lesocietà. 5) Art. 2104 c.c. 6) Banca senza soldi. 7) Chi sta per sposarsi.

Cortese Collega,una volta risolti i due quiz, fotocopia questa pagina ed inoltrala a mezzo fax entro e non oltre il 31 marzo 2006 al numero06/51054432. Tra coloro che avranno correttamente risposto sarà sorteggiato, quale premio, un fine settimana (viaggio e soggiorno perdue persone) presso una grande città europea.

NOME ______________________________________ COGNOME ______________________________________

VIA _________________________________________ CITTÀ _________________ CAP ________ PROV ______

TEL __________________FAX __________________ E-MAIL __________________________________________

SOLUZIONE DEI PRECEDENTI QUIZVincitore del concorso abbinato al n. 9/10 2005 è il C.d.L. Celli Gaetano di Piacenza; le risposte esatte dei quiz propostisono: Leone SR (Acrostico del lavoro) e Giovanni Cirmi (Quesito Tuta Monti); sono pervenuti n. 112 fax di risposta.

La collega Tuta Monti in Carrozza non ricorda se l’obbligo per la denuncia disabili comincia dopo i 14 dipendenti e latutela reale contro i licenziamenti dopo i 15, oppure viceversa.Aiutiamo la collega:- denuncia disabili: oltre _________ dipendenti- tutela reale licenz: oltre _________ dipendenti

La Collega Tuta Monti in Carrozza

JUST FOR FUNJUST FOR FUNDue quiz professionali

N G A I E

E I ZE

N B D

N D OS N I E

T1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

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ENPACLENPACLEnte Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Consigliodi Amministrazione2003-2007

PresidenteVincenzo Miceli(Trapani)

Vice PresidenteGiovanni Cirmi(Ferrara)

ConsiglieriAdalberto Bertucci(Roma)

Elvira D’Alessandro(Vicenza)

Luciano Malavolti(Firenze)

Giuseppe Mastrototaro(Bari)

Gabriella Santolini(Trento)

Nazzario Scano(Sassari)

Corrado Zovetti(Mantova)

Collegio dei Sindaci

Rag. Giovanni Corno(Ministero del Lavoro)

Dott.ssa Gianna Scafi(Ministero dell’Economia e Finanze)

Rag. Camillo Fattorel (Rappresentante di Categoria)

Direttore GeneraleSalvatore Magno

ABRUZZOPILONE Raffaello (AQ)

SCANNELLA Franco (CH)

GALIZIA Osvaldo (PE)

Dl SIMONE Gabriele (TE)

BASILICATA LOIZZO Antonio Vincenzo (MT)

MANCA Giovanna Maria (PZ)

CALABRIA MARANO Marcello (CS)

COSENTINO Salvatore (CZ)

BAUCKNETH Oscar.M. F. (KR)

MAISANO Giovanni (RC)

CAPRERA Giuseppe (VV)

CAMPANIACALDARAZZO Oreste (AV)

RUSSO Roberto (BN)

CHIRICO Domenico (CE)

Dl FRENNA Massimo (NA)

ERCOLANO Carlo (NA)

PALLADINO Bartolomeo (NA)

SGARIGLIA Nicola (NA)

PAINI Luigi (NA)

CAPALDO Alberico (SA)

LO IACONO Giuseppe (SA)

EMILIA ROMAGNA CALANCA Carlo (BO)

BONFATTI Licia (FE)

BIANCHINI Maria lolanda (FC)

BERGAMINI Paolo (MO)

FRACASSI Tiziana (PC)

BACCHINI Alessandro (PR)

FALCONE Giovanni (RA)

ROSATI Franca (RE)

GIROLOMINI Giovanni (RN)

FRIULI VENEZIA GIULIA BOEMO Gianluigi (GO)

MARSON Silvano (PN)

ROSSI Arnaldo (TS)

CASCO Loris (UD)

LAZIOTREPPIEDI Vincenzo (FR)

NARDONE Pasquale (LT)

D’AQUILIO Vito Luigi (Rl)

BERTUCCI Oreste (RM)

LELLI Lorenzo (RM)

BERTUCCI Marco (RM)

GRECO Giuseppe (RM)

TURCHETTI Mario (RM)

DI SACCO Andrea (RM)

STERN Paolo (RM)

SCACCO Antonio Carlo (RM)

BASILI Alfredo (RM)

PANICALI Massimiliano (RM)

CRETA Massimiliano (VT)

LIGURIA MARTINUCCI Renato (GE)

VIANELLO Vittorio (GE)

TRAVERSI Luciana (IM)

BENVENUTI Armando (SP)

GHERZI Giovanni (SV)

LOMBARDIA PASSONI Elisabetta (BG)

BICELLI Nicoletta (BS)

SIMONINI Pietro (BS)

D'ANGELO Franco (CO)

COTTARELLI Carlo (CR)

DOLLI Franco (LC)

CITO Teodoro (LO)

ASNAGHI Giorgio (MI)

BONESCHI Martina (MI)

DI FRANCO Bruno (MI)

MANTEGAZZA Laura (MI)

SCOCCIMARRO Giuseppina (MI)

GOTTI Silvano (MN)

BREGA Mario (PV)

BESIO Giovanni (SO)

BONADEO Ornella (VA)

MARCHE MARCUCCI Carlo (AN)

GRANATELLI Servilio (AP)

SANTALUCIA Luigi (MC)

VITALI Maria Gabriella (PU)

MOLISE PINTO Giovanni (CB)

TROTTA Giorgio (IS)

PIEMONTE GHEIDO Maria Rosa (AL)

CANTORE Fausto (AT)

BORTOLAN Ilario (BI)

TROMBETTA Giuseppe (CN)

ROTONDO Savino (NO)

DE FEBE Giulia (TO)

RODELLA Luigi (TO)

CARROZZO Filippo (TO)

VARETTI Nadia (VB)

ROSSI Guido (VC)

PUGLIA BUFANO Antonio (BA)

CONTINISIO Filippo (BA)

SPACCIANTE Nicola (BA)

BALDARI Crocifisso (BR)

ROBUSTELLI Matteo (FG)

LEZZI Antonio (LE)

PAIANO Mario (LE)

FABRIZIO Giorgio (TA)

SARDEGNA SARAIS Maria Bonaria (CA)

MARTINI L. A. Antonia (CA)

TEMPESTA Giovanni (NU)

PORCU Antonio (OR)

DORO Salvatore (SS)

SICILIA CUMBO Giovanni (AG)

PACE Rosario (CL)

SCIACCA Guido (CT)

MESSINA Vincenzo (EN)

SIRACUSANO Tommaso (ME)

SILVESTRI Vincenzo (PA)

PAGANO Giuseppe (PA)

RANDAZZO Giovanni (RG)

LEONE Giovanni (SR)

GIAMBALVO Paolo (TP)

TOSCANA ROSADINI Piero (AR)

SIGNORINI Alessandro (Fl)

MASETTI Vanni (Fl)

DESTRI Doriano (GR)

IACOMETTI Franco (Ll)

FABBRI Bruno (LU)

RICCI Paolo (MS)

PERONDI Anselmo Angelo (Pl)

NESTI Piero (PO)

BENEFORTI Franco (PT)

MARCHI Carlo (Sl)

TRENTINO ALTO ADIGE DE BERNARDO Loris (BZ)

LAURIOLA Pasquale (TN)

UMBRIA LORETI Massimo (PG)

ANTONELLI Angelo Mario (TR)

VALLE D'AOSTA CESOLARI Massimo (AO)

VENETO LUCCHETTA Elena (BL)

FIOR Gino (PD)

RIGATO Maria Grazia (PD)

MILAN Pietro (RO)

ARTICO Cesare (TV)

GOBAT Patrizia (VE)

RIGHETTO Riccardo (Vl)

TONEGUTTI Maria (VR)

ALBERTINI Marco (VR)

I 133 delegati:

Viale del Caravaggio, 78 - 00147 RomaTel. 06/51.05.41 - Fax 06/51.05.43.20E-mail: [email protected]

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