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Ordinamento professionale

L. 28 marzo 1968, n. 434Ordinamento della professione di perito agrario. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101.

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le I DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1Titolo di perito agrarioIl titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio del- le attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4 (Cosí sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio 1991, n.54).

Art. 2Attività professionaleFormano oggetto della professione di perito agrario:a) la direzione, l'amministrazione e la gestione

di aziende agrarie e zootecniche e di azien- de di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipen- dente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di tra- sformazione di prodotti agrari e relative co- struzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tec- nologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

c) la misura, la stima, la divisione di fondi rusti- ci, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di conse- gna e riconsegna dei beni rurali e relativi bi- lanci e liquidazioni;

h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzio- ne di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; m) la consulenza, le stime di consegna e ricon-

segna, i controlli analitici per i settori di spe- cializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnicied altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

o) la progettazione e la direzione di piani azien- dali ed interaziendali di sviluppo agricolo li- mitatamente alle medie aziende;

p) le attività tecniche connesse agli accerta- menti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;s) l'esercizio delle competenze connesse al

titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (Cosí sostituito dall'art. 2, L. 21 feb- braio 1991, n. 54)

Art.3Limiti dell'attività professionaleLe mansioni indicate nella lettera a) del prece- dente articolo nonché nella lettera m), per quan- to si attiene alle attività di cui alla lettera a), pos- sono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli inge- gneri o dei geometri.

Art.4Esercizio della libera professioneElenco dei non esercentiIl perito agrario non può esercitare la libera pro- fessione se non è iscritto nell'albo professiona- le.L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordina- menti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio del- lo Stato.

Art.5Obbligo del segreto professionaleIl perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

Art.6Vigilanza del Ministro per la grazia e giustiziaIl Ministro per la grazia e giustizia esercita diret- tamente o a mezzo dei presidenti e dei procura- tori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini

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dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art.7Incarichi dell'autorità e delle amministrazionipubblicheGli incarichi relativi all'attività della professio- ne di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche ammi- nistrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari. Quando esse intendono conferire incarichi a per- sone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.I periti agrari che sono in possesso di un diplo- ma di specializzazione prevista dai vigenti ordi- namenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

II COLLEGI DEI PERITI AGRARIArt.8Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridi-ca In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agra- ri è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio. Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscrit- ti nell’albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale. Il collegio ha personalità giu- ridica di diritto pubblico.

Art.9Composizione del consiglio del collegioIl consiglio del collegio è composto di periti agra- ri iscritti nell’albo; in numero di cinque se gli iscritti nell’albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.I componenti del consiglio sono eletti dagli iscrit- ti nell’albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio.

Art.10Cariche del consiglioIl consiglio elegge nel proprio seno un presiden- te, un vicepresidente, un segretario e un tesorie- re. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più an- ziano per iscrizione nell’albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art.11Attribuzioni del presidenteIl presidente ha la rappresentanza del collegio ed

esercita le attribuzioni conferitegli 7dalla presente legge o da altre norme; inoltre ri-lascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.

Art.12Attribuzioni del consiglioIl consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell’albo e dell’elenco specia- le e provvede alle iscrizioni, alle cancellazio- ni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’Art. 13;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;f) provvede, su richiesta, alla liquidazione de-

gli onorari in via amministrativa;g) provvede alla amministrazione dei beni

di pertinenza del collegio e compila an- nualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche ammini- strazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;

i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la com- missione degli esami di Stato per l’abilita- zione all’esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell’assemblea;m) stabilisce, entro i limiti strettamente

neces- sari a coprire le spese per il funzionamen- to del collegio, una tassa per la iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l’osservanza del limite massimo previsto dall’Art.26, lettera g), un contributo annua- le;

n) sospende dall’albo o dall’elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposi- zioni relative al procedimento disciplinare, l’iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio del collegio ed al consiglio del collegio nazionale;

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

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le Art.13Decadenza dalla carica di membro del consiglioIl membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Art.14Scioglimento del consiglioSe non si provvede alla integrazione del consi- glio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all’osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gra- vi motivi, il consiglio può essere sciolto.In caso di scioglimento del consiglio le sue fun- zioni sono esercitate da un commissario straor- dinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l’elezione del consiglio (Comma cosí sostituito dall’art. 3, L. 21 febbraio 1991, n. 54).Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Mini- stro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.Il commissario ha facoltà di nominare un comita- to di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell’albo, che lo coa- diuva nell’esercizio delle sue funzioni. Egli nomi- na, altresì, un segretario tra gli iscritti nell’albo.

Art.15Collegio dei revisori dei contiOgni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, forma to da tre membri effettivi ed uno supplente ( Comma cosí sostituito dall’art. 4, L. 21 febbraio1991, n. 54).Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifi- ca i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all’assemblea.I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Il collegio dei revisori dei conti nella prima riu- nione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art.16Assemblea ordinaria degli iscrittiL’assemblea è convocata dal presidente.Essa è regolarmente costituita in prima convo- cazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale e, in se- conda convocazione, che non può aver luogo al- meno un’ora dopo dello tesso giorno, con qualsia si numero di interventi ( Comma cosí sostituito dall’art. 5, L. 21 febbraio 1991, n. 54)L’assemblea delibera a maggioranza dei presen- ti.

Art.17Assemblea per l’approvazione dei contiL’assemblea degli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale per l’ approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocato nel mese di marzo di ogni anno.

Art.18Assemblea straordinariaIl presidente convoca l’assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio.Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l’in- dicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell’albo il pre- sidente è tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l’assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell’albo che la presiede.

Art.19Assemblea per l’elezione del consiglio del col-legio e del collegio dei revisori dei contiLa data per l’elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica (Comma cosí sostituito dall’art. 6, L. 21 febbraio 1991, n. 54)L’assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscrit- ti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.Il voto è personale, diretto e segreto.

Art.20Costituzione di nuovi collegiIl Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agra- ri proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l’inca- rico di provvedere alla prima formazione dell’al- bo e dell’elenco speciale.

Art.21Fusione di collegiQuando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell’albo indicato nell’Art. 8, il Ministro per la grazia e la giustizia può disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

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III COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARIArt.22Collegio nazionaleI collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giu- ridica di diritto pubblico.

Art.23Consiglio del collegio nazionaleIl consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto di undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni(Comma così sostituito dall'art. 7, L. 21 febbraio1991, n. 54)I membri del consiglio del collegio nazionale du- rano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.Il consiglio uscente rimane in carica fino all'inse- diamento del nuovo consiglio.

Art.24Cariche del consiglio del collegio nazionaleIl consiglio del collegio nazionale elegge nel pro- prio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art.25Attribuzioni del presidente del consiglio delcollegio nazionaleIl presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presen- te legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art.26Attribuzioni del consiglio nazionaleIl consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le se- guenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui prodotti di legge e di regolamento che inte- ressano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecni- co e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi collegi;d) esprime il proprio parere sulla fusione di

collegi; 9e) esprime il proprio parere sullo scioglimento

dei consigli dei collegi, e sulla relativa nomi- na di commissari straordinari;

f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti ne- gli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi;

h) determina, nei limiti strettamente neces- sari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia,

la misura del contributo annuo da corrispon- dersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi av- verso le deliberazioni dei consigli dei colle- gi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi revisori dei conti.

l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali (Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 21 febbraio 1991, n. 54).

Art.27Elezione del consiglio del collegio nazionalePer la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato (Comma così sostituito dall'art. 9, L.21 febbraio 1991, n. 54)La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediata- mente comunicata ad una commissione nomina- ta, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.A ciascun consiglio del collegio spetta in relazio- ne al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o fra- zione di cento iscritti da duecento in poi.La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscri- zione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la gra- zia e la giustizia.

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le Art.28IncompatibilitàLa carica di membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del consiglio di un collegio.

Art.29Comunicazione delle decisioniLe decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario,comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provve- dimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giusti- zia.

IV ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONEArt.30Contenuto dell’albo e dell’elenco specialeL’albo e l’elenco speciale contengono il cogno- me, il nome, la data e il luogo di nascita, la resi- denza e l’indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L’albo e l’elenco speciale sono compilati secon- do l’ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d’ordine di iscrizione.L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale.

Art.31Requisiti per l’iscrizione nell’albo o nell’elencospeciale. Abilitazione Per essere iscritto nell’al- bo o nell’elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato mem- bro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politica- mente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;c) avere la residenza anagrafica nella circo-

scrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l’abilitazione professiona- le.L’abilitazione all’esercizio della libera pro- fessione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o fo- restali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svol- gimento per almeno tre anni di attività tec-

nico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al supera- mento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e successive modificazioni (Così so- stituito dall’art. 10, L. 21 febbraio 1991, n.54).

Art.32Iscrizione - Rigetto della domandaIl consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.Qualora il consiglio del collegio non abbia provve- duto entro il termine stabilito dal primo comma, l’interessato può, entro i trenta giorni successivi proporre ricorso, a norma dell’art. 34, al consi- glio del collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.Il rigetto della domanda per motivi d’incompati- bilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l’interessato, è stato invitato a compa- rire davanti al consiglio.

Art.33Divieto di iscrizione in più albi o elenchi specialiTrasferimentiNon è consentita la contemporanea iscrizio- ne in più albi o elenchi speciali dei periti agrari (Comma così sostituito dall’art. 11, L. 21 febbraio1991, n. 54)Non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimen- to penale o disciplinare ovvero è sospeso dall’al- bo o dall’elenco speciale.

Art.34Cancellazione dall’albo o dall’elenco specialeSospensione per morositàIl consiglio del collegio dispone la cancellazione dell’iscritto dall’albo d’ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all’art. 31, lettere a) e b);

b) quando ricorre una causa d’incompatibilità a norma dell’art. 4, comma secondo.Il consiglio del collegio dispone la cancel- lazione dell’iscritto nell’elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma.L’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a nor- ma dell’art. 12, lettera n), essere sospeso dall’albo o dall’elenco speciale. La sospen- sione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando

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l’iscritto dimostra di aver corrisposto inte- gralmente i contributi dovuti.Per il procedimento di cancellazione non- ché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art.35ReiscrizioneIl perito agrario cancellato dall’albo o dall’elen- co speciale può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art.36Comunicazione delle deliberazioni del consi-glioLe deliberazioni del consiglio del collegio in ma- teria di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo o nell’elenco speciale, sono comuni- cate nel termine di trenta giorni dalla loro data all’interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procu- ratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

V SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTOArt.37Responsabilità disciplinareAl perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professiona- le, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

Art.38Sanzioni disciplinariLe sanzioni disciplinari sono:

a) l’avvertimento;b) la censura;c) la sospensione dall’esercizio professionale

per un periodo non inferiore a quindici gior- ni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

Art.39AvvertimentoL’avvertimento consiste nel rilievo della trasgres- sione commessa e nel richiamo del perito agra- rio all’osservanza dei suoi dove ri: esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all’interessato dal presidente del

consiglio del collegio. Il relativo processo verbale 11è sottoscritto dal presidente e dal segretario.Entro i dieci giorni successivi all’avvenuta comu- nicazione l’interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l’avvertimento è disposto dal presi- dente del consiglio del collegio.

Art.40CensuraLa censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale. La censura è disposta con deliberazione del con- siglio del collegio.

Art.41Sospensione dall’albo o dall’elenco specialeSospensione cautelareLa sospensione dall’albo o dall’elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.Oltre i casi di sospensione previsti nel codice pe- nale, importano di diritto la sospensione dall’al- bo o dall’elenco speciale:

a) l’interdizione dai pubblici uffici per una du- rata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuo- ri dei casi previsti nell’articolo seguente; il ricovero in una casa di cura o di custodia; l’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall’art. 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;

c) l’emissione di un mandato od ordine di cat- tura;

d) l’applicazione provvisoria di una pena ac- cessoria o di una misura di sicurezza ordi- nata dal giudice a norma degli artt. 140 e206 del codice penale.

Nei casi in cui al precedente comma la sospen- sione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabi- lito dall’art. 38.

Art.42RadiazioneLa radiazione dall’albo o dall’elenco speciale può essere disposta quando l’iscritto riporta con sen- tenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la pro- pria reputazione e la dignità professionale. Importano di diritto la radiazione dall’albo o dall’elenco speciale:

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le a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusio- ne non inferiore a tre anni;

b) l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l’interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 222, comma secondo, del codice penale, o l’assegnazione ad una colo- nia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art.43Rapporto tra procedimento disciplinare e giudi-zio penaleIl perito agrario, sottoposto a procedimento pe- nale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell’articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscio- glimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Art.44Fatti costituenti reatoSe nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, tra- smette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art.45PrescrizioneL’infrazione disciplinare si estingue per prescri- zione in cinque anni.Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 158, 159, 160 e 161 del codice pe- nale.

Art.46CompetenzaLa competenza per il giudizio disciplinare ap- partiene al consiglio del collegio ove è iscritto l’incolpato.Se l’incolpato è membro del consiglio compe- tente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.Se l’incolpato è membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.

Art.47Apertura del procedimento disciplinareLe sanzioni disciplinari di cui agli artt. 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.Il consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all’art. 39, secondo comma, su richiesta dell’interessato.Nessuna sanzione disciplinare, la cui applica- zione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l’audizione dell’interessato è facoltativa.

Art.48Svolgimento del procedimento disciplinareIl presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il pro- cedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.Il consiglio, udito l’interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a mag- gioranza dei presenti; in caso di parità di voti pre- vale la decisione più favorevole all’incolpato.Se l’interessato non si presenta o non fa perveni- re alcuna memoria difensiva né dimostra un le- gittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.Il proscioglimento è pronunciato con la formula:«non essere luogo a provvedimento disciplina- re».

Art.49Notificazioni delle decisioniLe decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all’interessa- to, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Art.50Astensione e ricusazione dei membri del consi-glio del collegioL’astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52 del co- dice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull’astensione, quando è necessaria la auto- rizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il pre- sidente del consiglio ne dà notizia al consiglio

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nazionale che designa altro collegio al cui consi- glio vanno rimessi gli atti.Il consiglio competente a termini del comma pre- cedente, se autorizza l’astensione o riconosce le- gittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che han- no chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art.51Astensione e ricusazione dei membri del consi-glio del collegio nazionaleL’astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.Sulla astensione, quando è necessaria l’auto- rizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un nu- mero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo l’ordine di anzianità di iscrizione nell’albo.

Art.52Esecuzione provvisoria della radiazione o dellasospensioneFermo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 41, il consiglio del collegio, nell’applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata esecuzione provvi- soria nonostante ricorso.

Art.53Reiscrizione dei radiatiIl perito agrario radiato dall’albo o dall’elenco speciale può esservi reiscritto purché siano tra- scorsi almeno tre anni dal provvedimento di ra- diazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazio- ne. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile con- dotta. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, primo comma, e 36. Il radiato reiscritto nell’albo o nell’elenco speciale acquista l’anzianità dalla data della rei- scrizione.

VI IMPUGNAZIONEArt.54Ricorsi avverso le decisioni del consiglio delcollegio

nonché in materia elettorale e disciplinare 13Le decisioni del consiglio del collegio in materiadi iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell’al- bo o nell’elenco speciale, nonché in materia di- sciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribu- nale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell’albo ed il procuratore della Repubblica competente a nor- ma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti (Comma cosí sostituito dall’art. 12, L.21 febbraio 1991, n. 54)Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all’art. 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consi- glio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.

Art.55Poteri del consiglio del collegio nazionaleIl consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l’efficacia del provvedimento impu- gnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una san- zione disciplinare più grave.In materia elettorale il consiglio del collegio na- zionale può annullare in tutto o in parte le ele- zioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art.56Contenuto del ricorso al consiglio del collegionazionaleIl ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazio- nale, ad eccezione di quello proposto dal procu- ratore della Repubblica, è redatto su carta bol- lata.Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) dalla indicazione degli estremi del provve- dimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagna- to dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall’art. 1 del decreto legislativo

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le del Capo provvisorio dello Stato 13 set- tembre 1946, n. 261 e dall’indicazione del recapito al quale l’interessato intende sia- no fatte le eventuali comunicazioni o noti- ficazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono de- positate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazio- nale.

Art.57Irricevibilità del ricorsoE’ irricevibile il ricorso presentato dopo il termi- ne di trenta giorni dalla notificazione della deli- berazione impugnata.Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all’articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.In caso di mancata presentazione della ricevu- ta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art.58Esame del ricorsoLe sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.Le parti possono chiedere di essere sentite, pro- ponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla sca- denza dei termini per ricorrere oppure nei termi- ni per la presentazione dei motivi aggiunti. Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l’interessato dia chiarimenti ov- vero produca atti o documenti il presidente co- munica i provvedimenti adottatiall’interessato a mezzo di lettera raccomanda- ta, con le modalità previste dall’art. 56 ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del consiglio del collegio nazionale.Chiusa la discussione, il presidente, pone in vo- tazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.Le decisioni sono prese a maggioranza dei pre- senti. In caso di parità di voti prevale quello del presidenti o di chi ne fa le veci.

Art.59Decisione del ricorsoLa decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione,i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indi- cazione del giorno, mese ed anno in cui è pro- nunciata, la sottoscrizione del presidente e del

segretario.La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricor- rente, a norma dell’art. 56 nel recapito dichia- rato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall’albo o dall’elenco speciale e, per i non iscrit- ti, mediante deposito nella segreteria del consi- glio del collegio nazionale.La decisione, nello stesso termine di cui al com- ma precedente, è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizio- ne ove ha sede il collegio di appartenenza dell’in- teressato.

Art.60Ricorso avverso le decisioni del consiglio delcollegio nazionaleLe decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo o nell’elen- co speciale nonché in materia disciplinare o elet- torale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall’interessato o dal procuratore della Repub- blica competente per territorio, davanti al tribu- nale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.La sentenza del tribunale può essere impugna- ta davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall’interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.Sia presso il tribunale che presso la Corte di ap- pello il collegio giudicante è integrato da due pe- riti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circo- scrizione ha sede un collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistra- tura o, per sua delega dal presidente della Corte d’appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensu- rata condotta ed abbiano una anzianità di iscri- zione nell’albo di almeno cinque anni.Il tribuna le e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pub- blico ministero e gli interessati.Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.La sentenza può annullare, revocare o modifica- re la deliberazione impugnata.

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VII ONORARI, INDENNITÀ E SPESEArt.61Determinazione delle tariffe e dei criteri per ilrimborso delle speseLe tariffe degli onorari e delle indennità ed i cri- teri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni bien- nio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per l’agri- coltura e le foreste.

Art.62Restituzione di atti e documentiIl perito agrario non può trattenere gli atti e i do- cumenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l’omesso rimborso delle spe- se sostenute (Comma cosí sostituito dall’art. 13, L. 21 febbraio 1991, n. 54)Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, dispo- nendone la restituzione di ufficio all’interessato, e promuovere la deliberazione del consiglio del collegio e che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEArt.63Riscossione dei contributiIl collegio riscuote i contributi previsti dagli artt.12, lettera m) e 26 lettera h), mediante ruo- li annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall’intendenza di finanza e trasmessi ai compe- tenti esattori che provvedono all’incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.L’esattore versa i contributi al ricevitore provin- ciale delle imposte dirette il quale provvede a ri- mettere al collegio locale ed al collegio nazionale l’importo delle rispettive quote.

Art.64Personale del collegio nazionale e dei collegilocaliIl consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funziona- mento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vi- genti in materia di lavoro (Cosí sostituito dall’art.

14, L. 21 febbraio 1991, n. 54). 15

Art.65Già abilitati all’esercizio professionaleConservano il diritto all’iscrizione nell’albo colo- ro che sono stati iscritti a norma dell’art. 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365. Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all’Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge negli ultimi cinque anni attività professionale anche dipendente.

Art.66Regolamento di esecuzioneIl Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regola- mento di esecuzione ( Vigente il D.P.R. 16 maggio1972, n. 731)15. 1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le even- tuali modificazioni ed integrazioni al regolamen- to di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n.434, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434

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le D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434 , relativo all'ordinamento della professione di perito agrario (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1972, n. 315)

Il Presidente della RepubblicaVisto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, sull'ordinamento della professione di perito agrario; Udito il parere del Consiglio di Stato;Sentito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:E' approvato nell'unito testo sottoscritto dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, il regolamento per la esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434.Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434 «Ordinamento della professione di perito agrario»

I FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEI COLLEGIArt.1Riunioni dell'assemblea degli iscrittiL'assemblea degli iscritti è convocata median- te avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, delle materie da tratta- re. L'avviso è spedito con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, esclusi i sospe- si dall'esercizio professionale, ed è affisso nella sede del collegio fino al giorno dell'assemblea. La convocazione, se il numero degli iscritti è superiore a trecento, può essere fatta median- te pubblicazione dell'avviso in un giornale locale una prima volta almeno quindici giorni ed una seconda volta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.Presidente e segretario dell'assemblea sono, ri- spettivamente, il presidente ed il segretario del consiglio o sono nominati dalla stessa, quando è stata constatata la sua validità e ne fa richiesta la maggioranza dei presenti.L'assemblea delibera per appello nominale o, su richiesta di almeno la metà dei presenti, per scrutinio segreto.Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da en- trambi.

Art.2Elezioni del consiglio del collegio e del collegiodei revisori dei contiIl presidente del consiglio se il numero degli

iscritti nell'albo ovvero esigenze locali lo richie- dano, può disporre che la riunione dell'assem- blea per le operazioni elettorali prosegua per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di quat- tro.L'avviso di convocazione, contenente l'indica- zione anche del giorno e dell'ora di chiusura dell'assemblea, è spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, ed è comunicato al Ministero di grazia e giustizia.La seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed a non più di otto giorni dalla chiusura della riunione in prima convocazione.

Art.3Seggio elettoraleIl presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatorifra gli elettori presenti. Il più anziano per iscri- zione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.Il segretario del consiglio del collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti ri- spettivamente dal più anziano degli scrutatori e da altro componente il consiglio del collegio de- signato dal presidente.Almeno tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi presenti durante lo svolgimen- to delle operazioni elettorali.Il seggio elettorale deve essere istituito in un lo- cale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elet- torali.

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Art.4VotazioneIl voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale ogni votante ha diritto di indicare un numero di nomi non superiore a quello delle per- sone da eleggere.Le schede, predisposte in unico modello dal con- siglio del collegio, debbono essere timbrate e fir- mate dal presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci, in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.Non è ammesso il voto per delega.E' ammessa la votazione mediante lettera. In questo caso l'iscritto ritira la scheda e, non più tardi del giorno precedente le elezioni, la ricon- segna al segretario del consiglio, piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma. Il segretario appone sulla busta la data di rice- zione, il timbro del collegio e la propria firma. L'iscritto che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre giorni precedenti la votazione, farla per- venire al presidente dell'assemblea piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la di- chiarazione che in essa è contenuta la scheda di votazione.Il presidente del seggio, il giorno della votazione, prende in consegna dal presidente dell'assem- blea o dal segretario del consiglio le lettere da essi ricevute e, verificata e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, la apre e ne estrae la scheda, che depone senza piegarla nell'ur- na. I nomi dei votanti per lettera sono annotati nell'elenco degli elettori.Degli iscritti che hanno votato viene presa nota nell'elenco degli elettori. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbano essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggioprovvede a sigillare l'urna e ad assicurare la cu- stodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Art.5Chiusura della votazioneNel giorno fissato come ultimo ovvero come uni- co per le elezioni, decorse le otto ore di cui all'ul- timo comma dell'articolo precedente, il presi- dente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nei locali, determina, sulla base delle annotazioni apposte nell'elenco degli elettori e delle schede no n utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed ac- certa la validità dell'assemblea.Quando l'assemblea non risulta valida, il pre- sidente del seggio non procede allo scrutinio e dispone che le schede utilizzate siano custodite in un plico sigillato.Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente

deve darne comunicazione, entro tre giorni, al 17Ministero di grazia e giustizia, il quale può prov-vedere alla nomina di un commissario straordi- nario.

Art.6ScrutinioAccertata la validità dell'assemblea, il presiden- te del seggio inizia le operazioni di scrutinio che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun professionista e procla- ma eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.Il risultato delle elezioni è l'avvenuta proclama- zione sono comunicati, entro tre giorni, dal presi- dente del seggio al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio del collegio nazionale.

Art.7Elezioni degli organi dei collegi di nuova costi-tuzioneIl commissario straordinario, formato l'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale verifica la sussistenza dei numero di iscritti necessario per la costituzione del collegio ed in- carica lo stesso commissario di indire l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti. Le funzioni di presidente e di segretario del seg- gio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, compreso nell'albo di cui al primo comma.

Art.8Sostituzione dei membri del consiglioAlla sostituzione dei membri del consiglio, ces- sati dall'incarico per qualsiasi causa entro l'an- no, sono dal consiglio stesso chiamati, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art.9, primo comma, del presente regolamento, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.In mancanza di tali candidati si provvede, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive.I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del consiglio, il presidente deve, entro, sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero consiglio; in tal caso il pre- sidente ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo consiglio.

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le Art.9Riunioni del consiglioIl consiglio è convocato dal presidente ogni qual- volta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.Le riunioni del consiglio sono valide se, sia pre- sente la maggioranza dei suoi membri.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra mate- ria prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.Il verbale di ogni riunione è redatto dal segreta- rio sotto la direzione del presidente, ed è sotto- scritto da entrambi.

Art.10Riunione del consiglio per la elezione delle ca-richeIl presidente del consiglio uscente o il commis- sario straordinario, entro otto giorni dalla pro- clamazione, convoca il nuovo consiglio per l'ele- zione delle cariche.La riunione del consiglio è presieduta dal mem- bro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le fun- zioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, secondo, terzo e quarto comma.

II ELEZIONE E FUNZIONAMEN- TO DEL CONSIGLIO DEL COLLE- GIO NAZIONALEArt.11Modalità della elezione del consiglio del colle-gio nazionaleLa designazione di ogni candidato a membro del consiglio del collegio nazionale è comunicato alla commissione, di cui all’art. 27, secondo comma, della legge, insieme alle generalità ed al domi- cilio del designato, ai dati della sua iscrizione ed al numero degli iscritti nell’albo del collegio che lo designa.La commissione, verificata l’osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei desi- gnati in base al numero dei voti riportati e pro- clama eletti i primi undici. In caso di parità è proferito il designato più anziano per iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzia- nità di iscrizione, il più anziano di età.I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bol- lettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio

del collegio nazionale dei periti agrari.

Art.12IncompatibilitàIl membro del consiglio di un collegio che viene eletto membro del consiglio del collegio naziona- le dei periti agrari, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che l’interessato abbia ri- nunciato alla carica di membro del consiglio del collegio.

Art.13SostituzioniA sostituire i membri cessati dall’incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del collegio nazionale coloro che sono compresi nel- la graduatoria formata a norma dell’art. Art.11, comma secondo, ed hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano desi- gnato il componente da sostituire.I membri del consiglio del collegio nazionale, no- minati a norma del comma precedente, riman- gono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.

Art.14Riunioni del consiglio del collegio nazionaleIl presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.Le riunioni del consiglio sono valide se è presen- te la maggioranza dei suoi membri.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all’incolpato ed in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

III TENUTA DELL’ALBO E DELL’ELENCO SPECIALEArt.15Tenuta dell’albo e dell’elenco speciale - Comu-nicazioniIl consiglio del collegio provvede alla tenuta dell’albo e dell’elenco speciale, ne cura, almeno ogni due anni, la revisione e la pubblicazione e ne trasmette copia al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio del collegio nazionale, al presidente e al procuratore generale della corte di appello, ai presidenti dei tribunali ai procuratori della Re-

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pubblica e ai pretori deldistretto nella cui circoscrizione ha sede il col- legio.Copia dell’albo è trasmessa agli altri consigli dei collegi e alle camere di commercio, industria e agricoltura del distretto della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il collegio.

Art.16Domanda per l’iscrizione nell’albo o nell’elencospecialeLa domanda per l’iscrizione nell’albo o nell’elen- co speciale, redatta in carta da bollo, deve essere diretta al consiglio del collegio e corredata dei seguenti documenti:

1)copia autentica del titolo di studio, indicato nell’art. 1 della legge;

2)ricevuta del versamento presso la segreteria del collegio della tassa di iscrizione;

3)ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governa- tiva prevista al n. 204, lettera a), della tabella allegato A al testo unico approvato con decre- to del Presidente della Repubblica 1° marzo1961, n. 121, e successive modificazioni;

4)dichiarazione con la quale l’aspirante all’iscri- zione attesta di non svolgere attività incom- patibile, a norma di legge, con l’esercizio del- la professione e si impegna a comunicare al consiglio del collegio l’eventuale inizio di tali attività.

L’aspirante che non sia cittadino italiano deve produrre atto notorio comprovante che è italiano appartenente a territorio non unito politicamente all’Italia, ovvero attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che è cittadino di uno Stato con il quale esiste il trattamento di recipro- cità.L’impiegato dello Stato, o di altra pubblica am- ministrazione, che chieda l’iscrizione nell’elen- co speciale è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3) e 4) del primo comma.

Art.17TrasferimentiL’iscritto in un albo o in un elenco speciale che cambi la propria residenza è tenuto a chiede- re il trasferimento della iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale del collegio della nuova resi- denza. Alla domanda è allegato il nulla-osta del consiglio del collegio di provenienza.In caso di accoglimento della domanda di tra- sferimento, l’interessato corrisponde la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale viene iscritto e conser- va l’anzianità che aveva nell’albo di provenienza.

Il consiglio del collegio di provenienza deve tra- 19 smettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell’interessato.

Art.18Tessera di riconoscimentoIl presidente del consiglio del collegio, a richiesta e a spese dell’iscritto nell’albo o nell’elenco spe- ciale, gli rilascia una tessera di riconoscimento. La tessera è firmata dal presidente e dal segre- tario ed è munita di fotografia recante il timbro a secco del collegio.L’identità del titolare, accerta- ta dal presidente del collegio, è convalidata dal procuratore della Repubblica competente per territorio.

Art.19Timbro del perito agrarioIl consiglio del collegio fornisce al perito agra- rio iscritto nell’albo, a richiesta ed a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione e la sede del collegio nonché il nome del perito agra- rio e il numero della sua iscrizione all’albo.

Art.20Istanza di reiscrizionePer ottenere la reiscrizione l’interessato deve produrre tutti i documenti indicati nell’art.16.

IV PROCEDIMENTO DISCIPLINAREArt.21Invito a comparire - DifesaL’invito a comparire, contenente l’indicazione sommaria dei fatti per cui si procede, è comuni- cato all’interessato almeno quindici giorni prima della data della comparizione.L’interessato ha facoltà di presentare o di far per- venire al consiglio memorie scritte o documenti, entro il termine, di cui al primo comma, che, se necessario, può essere prorogato.

V IMPUGNAZIONIArt.22Comunicazione e deposito del ricorsoIl ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata; se il ricorrente è il professionista, all’originale del ricorso sono allegate due copie in carta libera.Il segretario del consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo comunica senza in- dugio in copia al procuratore della Repubblica

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le presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termi- ne stabilito per ricorrere. Durante detto periodo il procuratore della Repubblica e l’interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizio- ne dei motivi aggiunti.

Art.23Trasmissione del ricorsoIl consiglio, decorsi i termini di cui all’articolo precedente, trasmette, nei cinque giorni succes- sivi, al consiglio del collegio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.Il consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e del- la deliberazione impugnata.

Art.24Trattazione del ricorsoNei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del consiglio del collegio nazionale nomina il rela- tore e stabilisce la seduta per la trattazione. Il presidente del consiglio del collegio nazionale, prima della nomina del relatore - salva comun- que la facoltà concessa al consiglio medesimo dal terzo comma dell’art. 58 della legge - può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune, in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempi- menti suddetti.

Art.25Ricorso in materia disciplinarePer i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal terzo comma dell’art. 22, presentare per iscritto le proprie conclusioni.Il consiglio del collegio nazionale, ricevuti dal consiglio del collegio il ricorso e gli atti relati- vi, comunica senza indugio, a mezzo di lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all’incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe. Scaduto detto termi-

ne, il consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.Le deliberazioni del consiglio del collegio nazio- nale sono adottate secondo le modalità previste dall’art. 14, terzo comma.

Art.26Verbale delle seduteIl verbale delle sedute, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stes- so e contiene:a) il giorno, il mese e l’anno in cui ha avuto luo-

go la seduta;b) il nome del presidente, dei membri e del se-

gretario intervenuti;c) l’indicazione dei ricorsi esaminati;d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ri-

corso.

VI ONORARI, INDENNITÀ E SPESEArt.27Liquidazione dei compensi per le prestazioniprofessionaliI compensi sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni professionali. Si tiene conto, altresì, della sede, dell’urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

Art.28ControversieIl consiglio del collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e del- le spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEArt.29Notificazioni e comunicazioniSalvo che non sia altrimenti disposto, le notifica- zioni e le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.30Iscrizione all’albo dei diplomati della cessatascuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all’AdigeI diplomati di cui all’art. 65, secondo comma,

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della legge, che richiedono la iscrizione nell’al- 21bo professionale o nell’elenco speciale dei peritiagrari debbono, in luogo del diploma richiesto dall’art. 31, lettera d) della legge, produrre al consiglio del collegio nel cui albo o elenco spe- ciale chiedono di essere iscritti:

1) copia autentica del diploma rilasciato dalla cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all’Adige;

2) documentazione attestante l’effettivo eserci- zio, alla data di entrata in vigore della legge28 marzo 1968, n. 434, e negli ultimi cinque anni, di attività professionale di carattere agrario, anche subordinata, inerente al di- ploma di cui al precedente n. 1).

Il consiglio del collegio può richiedere all’interes- sato di integrare la documentazione disponendo, se necessario, accertamenti d’ufficio.

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Il nuovo ordinamento

professionaleLlegge 21 febbraio 1991, n. 54 (gu n. 049 del 27/02/1991) modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434 , concernente l'ordinamento della professione di perito agrario. materia: PROFESSIONISTI

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le Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 11. l' articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , èsostituito dal seguente:"art. 1 (titolo di perito agrario). - 1. il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbia- no conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4."

Art. 21. l' articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:"art. 2 (attività professionale). - 1. formano og- getto della professione di perito agrario:a) la direzione, l'amministrazione e la gestione

di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercia- lizzazione di prodotti agrari e zootecnici limi- tatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di as- sistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di tra- sformazione di prodotti agrari e relative co- struzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tec- nologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;

c) la misura, la stima, la divisione dei fondi ru- stici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e

liquidazioni;h) la direzione e manutenzione di parchi e la

progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

m) la consulenza, le stime di consegna e ricon- segna, i controlli analitici per i settori di spe- cializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

o) la progettazione e la direzione di piani azien- dali ed interaziendali di sviluppo agricolo li- mitatamente alle medie aziende;

p) le attività tecniche connesse agli accerta- menti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli sin- goli ed associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;s) l'esercizio delle competenze connesse al ti-

tolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo stato o dalle re- gioni."

Art. 31. il secondo comma dell' articolo 14 della legge28 marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguen- te:"in caso di scioglimento del consiglio le sue fun- zioni sono esercitate da un commissario straor- dinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio".

Art. 41. il primo comma dell' articolo 15 della legge28 marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguen- te:"ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplen- te".

Art. 51. il secondo comma dell' articolo 16 della legge28 marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguen- te:

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"essa è regolarmente costituita in prima convo- cazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in se- conda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti".

Art. 61. il primo comma dell' articolo 19 della legge28 marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguen- te:"la data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica".

Art. 71. il primo comma dell' articolo 23 della legge28 marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguen- te:"il consiglio del collegio nazionale dei periti agra- ri ha sede in roma, presso il ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni".

Art. 81. all' articolo 26 della legge 28 marzo 1968, n.434 , è aggiunta la seguente lettera:"l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali."

Art. 91. il primo comma dell' articolo 27 della legge28 marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguen- te:"per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato".

Art. 101. l' articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n.434 , è sostituito dal seguente:"art. 31 (requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. abilitazione). - 1. per es- sere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno stato mem- bro delle comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politica- mente allo stato italiano, oppure cittadino di uno stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;c) avere la residenza anagrafica nella circo-

scrizione del collegio nel cui albo o elenco 25speciale si chiede di essere iscritti;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l'abilitazione professiona- le.

2. l'abilitazione all'esercizio della libera profes- sione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quin- quennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, an- che al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del trien- nio di un apposito esame di stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni."2. le disposizioni relative all'abilitazione si appli- cano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vi- gore.

Art. 111. il primo comma dell' articolo 33 della legge28 marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguen- te:"non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari".

Art. 121. il terzo comma dell' articolo 54 della legge 28marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguente: "in materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della repubblica competente a nor- ma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".

Art. 131. il primo comma dell' articolo 62 della legge28 marzo 1968, n. 434 , è sostituito dal seguen- te:"il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei di- ritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute".

Art. 141. l' articolo 64 della legge 28 marzo 1968, n.434 , è sostituito dal seguente:

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le "art. 64 (personale del collegio nazionale e dei collegi locali). - 1. il consiglio del collegio na- zionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessi- tà per il proprio funzionamento. per la discipli- na giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro."

Art. 151. il governo della repubblica, nel termine di seimesi dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente leg- ge alla legge 28 marzo 1968, n. 434.La presente legge, munita del sigillo dello sta- to, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbli- go a chiunque spetti di osservarla e di farla os- servare come legge dello stato.

Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attivita' tecnico agricola subordinata(L.21 Febbraio 1991 n.54 - art.10 paragrafo 2)Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari nella seduta del 14 aprile 1992

Art.1(Registro dei praticanti)Presso ogni collegio provinciale è istituito un registro dei praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, svolgono la pratica prevista come condizione per l'ammissione all'esame di abilitazione all'eser- cizio della professione di perito agrario.Nel registro deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fisca- le, il luogo di residenza ed il domicilio del pra- ticante, la data di conseguimento del diploma, nonché il cognome, il nome, i dati di iscrizione all'albo, l'indirizzo dello studio del professionista presso il quale si effettua la pratica e la data di inizio della pratica.Sul registro è riportata ogni notizia relativa al praticante e allo svolgimento della pratica.

Art.2(Iscrizione nel registro dei praticanti)La domanda di iscrizione nel registro dei prati- canti, redatta in carta legale, va rivolta al collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la re- sidenza anagrafica ed è corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;b) certificato di residenza;c) certificato di cittadinanza;d) certificato di godimento dei diritti civili;e) certificato generale del casellario giudi-

ziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

f) copia autentica del titolo di studio di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n.54;

g) dichiarazione del professionista, diretta al collegio provinciale, nella quale lo stes- so dichiara di ammettere il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svol- gimento della pratica, assumendosi la re- sponsabilità professionale di impartire al praticante adeguata istruzione professio- nale anche sotto il profilo deontologico, di produrre le dichiarazioni previste nei suc- cessivi articoli e di comunicare ogni evento che incida sulla effettività e regolarità dello svolgimento della pratica.La dichiarazione deve essere di data non anteriore a quindici giorni rispetto alla data della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti; in essa il professionista deve indicare il numero dei praticanti che fre- quentano lo studio e la data di inizio della pratica.

h) ricevuta del versamento della tassa di iscri- zione nel registro nella misura determinata dal collegio provinciale ai sensi dell'art.7 del D.d.l. 23 novembre 1944 n.382.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere in regola con le prescrizioni sul bollo. Si applica l'ultimo comma dell'art.16.La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve

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indicare i documenti di cui è corredata e conte- nere esplicita dichiarazione di conoscenza e del- le norme che regolano la pratica e di impegno alla loro osservanza.Al richiedente l'iscrizione è rilasciata ricevuta di presentazione.Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo collegio provinciale.

Art.3(Delibera sulla domanda di iscrizione)Il collegio provinciale delibera sulla domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla presentazio- ne e se la domanda risulta corretta e regolare e ricorrono tutte le condizioni, dispone l'iscrizione del richiedente nel registro dei praticanti.Il biennio previsto dalla legge decorre dalla data di inizio della pratica risultante dalla dichiarazio- ne del professionista allegata alla domanda di iscrizione.La domanda che risulti incompleta o irregolare è dichiarata inammissibile.Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'interessato ed al professionista entro quindici giorni.

Art.4(Luogo di svolgimento della pratica)Il richiedente l'iscrizione è ammesso a svolgere la pratica presso lo studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza se ciò non pregiudichi la effettività e la regolarità della pratica stessa.In tal caso la delibera di iscrizione nel registro dei praticanti va comunicata, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo precedente, anche al collegio di detta provincia.

Art.5(Cambiamento del professionista)Il praticante che cessi la pratica presso un pro- fessionista e la prosegua presso altro professio- nista deve dare comunicazione scritta la collegio provinciale entro trenta giorni.La comunicazione deve essere corredata:a) da dichiarazione del professionista presso il

quale veniva svolta la pratica contenente la data di cessazione della stessa;

b) dalla dichiarazione di cui alla lettera g) dell'articolo 2 del professionista presso il quale viene proseguita la pratica;

c) dalla dichiarazione e dalla relazione previste al secondo comma dell'articolo 7.

Qualora il cambiamento sia conseguente al de- cesso del professionista, la dichiarazione di cui al punto a), è sostituita dalcertificato di morte.

Art.6(Trasferimento di residenza)In caso di trasferimento di residenza il pratican-

te, per non perdere il periodo di pratica maturato, 27deve presentare domanda di iscrizione nel regi-stro tenuto dal collegio della provincia in cui si è trasferito, entro trenta giorni dal trasferimento. La domanda deve essere corredata dal certifi- cato della nuova residenza e da attestazione del collegio provinciale di provenienza relativa allo stato della pratica.Il collegio di provenienza deve trasferire al col- legio di nuova residenza del praticante, contem- poraneamente al rilascio della attestazione di cui al precedente comma, il fascicolo relativo al praticante.Il collegio di provenienza rimette a quello di de- stinazione una quota della tassa di iscrizione prevista alla lettera h) dell'articolo2 in misura proporzionale al tempo di pratica an- cora da espletare.Il praticante è iscritto con l'anzianità già matura- ta e la delibera del collegio provinciale è assunta e comunicata nei termini e con le modalità previ- sti dall'articolo 3.

Art.7(Svolgimento della pratica)La pratica deve essere effettiva e continuativa; essa importa la frequenza regolare dello studio da parte del praticante e deve consentire l'ap- prendimento teorico e pratico idoneo a sostenere l'esame di abilitazione.Al compimento di ogni semestre della pratica e in caso di passaggio a studio di altro professio- nista, il praticante deve presentare al collegio provinciale, entro trenta giorni, la seguente do- cumentazione:

a) dichiarazione del professionista attestante la frequenza regolare dello studio;

b) relazione dettagliata delle principali attività svolte dal praticante nel periodo trascorso e sulle pratiche da lui frequentate o alle quali ha collaborato. La relazione è controfirmata dal professionista e contiene un giudizio di questi sulla maturità e sul grado di appren- dimento dimostrato dal praticante sia sotto il profilo tecnico che deontologico.

Nel caso di decesso del professionista, la dichia- razione di cui alla lettera a) è sostituita dal certi- ficato di morte; la relazione di cui alla lettera b) è sottoscritta dal solo praticante.Il termine di trenta giorni previsto al secondo comma ha carattere perentorio in caso di pas- saggio a studio di altro professionista. Negli altri casi, il collegio provinciale provvede a diffidare il praticante ed il professionista ad adempiere en- tro un termine perentorio di ulteriori sessanta giorni decorsi i quali il mancato adempimento sarà considerato rinuncia all'iscrizione.E' in facoltà del collegio provinciale sottoporre il praticante a successivo colloquio per la verifica dell'effettività dello svolgimento delle attività in- dicate nella relazione.

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le Il collegio provinciale, sulla base della documen- tazione di cui ai punti a) e b), occorrendo, all'esito del colloquio, convalida il periodo di pratica. Qualora il collegio ravvisi l'assoluta idoneità for- mativa della pratica svolta nel periodo, questo non è computato ai fini del compimento del bien- nio. Di tale motivata decisione deve essere data comunicazione al praticante ed al professionista entro cinque giorni.

Art.8(Vigilanza sulla pratica professionale.Corsi preparatori agli esami di abilitazione)I collegi provinciali vigilano sul regolare svolgi- mento della pratica professionale al fine di veri- ficare che la stessa sia svolta in modo effettivo e continuativo.Essi possono istituire, organizzare e gestire corsi preparatori all'esame di abilitazione professio- nale, al termine dei quali è rilasciato al pratican- te attestato di regolare frequenza.La frequenza dei corsi non ha valore sostitutivo dell'espletamento della pratica.

Art.9(Sospensione della pratica. Ricongiunzione)Tutti gli eventi che impediscano l'effettivo svol- gimento della pratica per un periodo superiore ad un mese devono essere comunicati tempesti- vamente, al collegio provinciale, dal professioni- sta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi per conoscenza anche al praticante che intenda proseguire la pratica, deve riprendere la frequenza dello studio, rimet- tendo al collegio provinciale la documentazione relativa alla causa ed alla durata del periodo nel quale non si è svolta la pratica.Il collegio, a fronte di idonea documentazione, delibera la sospensione della pratica per un periodo corrispondente a quello in cui non si è svolta la pratica e comunque non superiore a quattordici mesi.I provvedimenti adottati sono comunicati al prati- cante ed al professionista entro cinque giorni.Al fine del raggiungimento del biennio, il periodo di pratica antecedente alla sospensione si cumu- la con quello successivamente compiuto.

Art.10(Compimento della pratica. Certificato)A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammis- sione all'esame di abilitazione, il collegio pro- vinciale rilascia, in termini utili, il certificato di compimento della pratica a coloro che abbiano compiuto effettivamente il biennio entro il termi- ne previsto per la presentazione della domanda di ammis sione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario.Il provvedimento di diniego del rilascio del cer- tificato è comunicato al praticante entro cinque

giorni.

Art.11(Cancellazione dal registro dei praticanti)Il collegio provinciale delibera la cancellazione dal registro dei praticanti:

a) per rinuncia all'iscrizione;b) per inosservanza dell'obbligo di residenza

del praticante;c) per sopravvenuta carenza dei requisiti ri-

chiesti in capo al praticante o di uno degli elementi essenziali allo svolgimento della pratica;

d) per eventi che abbiano impedito l'effettivo svolgimento della pratica per un periodo su- periore a quattordici mesi;

e) per rilascio del certificato di compiuta prati- ca.

La deliberazione è comunicata entro cinque gior- ni al praticante ed al professionista.

Art.12(Attività tecnico agricola subordinata.Requisiti e riconoscimento)Coloro che, in possesso del diploma di cui all'art.1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici i pri- vati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.La domanda deve essere corredata da dichia- razione del datore di lavoro con la quale questi attesta, sulla base delle risultanze di atti e docu- menti di lavoro: la natura del rapporto di lavoro, l'attività svolta dal dipendente, il periodo durante il quale l'attività è stata da lui espletata, la qua- lifica da lui rivestita, le mansioni e funzioni ef- fettivamente da lui esercitate, i periodi, di durata superiore a due mesi consecutivi ciascuno, nei quali le prestazioni lavorative non sono state ef- fettuate e le cause della mancata prestazione. L'attività, le mansioni e le funzioni devono essere dettagliatamente descritte relativamente a tutto il periodo del loro espletamento.Il collegio provinciale può richiedere al datore di lavoro o al richiedente il riconoscimento la pro- duzione di documentazione atta a comprovare i fatti attestati nella dichiarazione.L'attività è riconosciuta idonea dal collegio pro- vinciale quando risulti che essa abbia compor- tato effettivamente e con continuità l'espleta- mento, da parte del dipendente, di mansioni e funzioni che siano proprie della qualifica o del livello di inquadramento del dipendente e che rientrino nelle materie attinenti la professione di perito agrario.Qualora non vi sia stata, da parte del dipenden- te, prestazione di attività lavorativa per oltre due

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mesi consecutivi, il tempo di durata della man- cata prestazione non si computa al fine della ma- turazione del triennio; in tal caso deve ricorrere, in capo al dipendente richiedente il riconosci- mento, la condizione di avere espletato effettiva- mente l'attività per un periodo ulteriore di durata pari a quello di mancata prestazione dell'attività stessa.Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano i periodi di mancata prestazione di attività lavorativa per godimento delle ferie.Nel caso in cui l'attività sia stata svolta in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale per perio- di predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, ai sensi dell'articolo 5 del de- creto legge 30 ottobre 1984 n.726, convertito dal- la legge 19 dicembre 1984 n.863, si computano, ai fini della maturazione del triennio, i soli perio- di di effettiva prestazione di attività lavorativa.Se l'attività sia stata svolta alle dipendenze di più datori di lavoro, il computo del triennio si effettua sommando i periodi di svolgimento delle presta- zioni alle dipendenze di ciascuno di essi. Non si possono cumulare periodi tra i quali intercorra un intervallo superiore a quattordici mesi.Il collegio provinciale delibera sul riconosci- mento entro trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dalla data di produzione della documentazione di cui al terzo comma.Il provvedimento adottato è comunicato all'inte- ressato entro cinque giorni.A richiesta dell'interessato, il collegio provinciale rilascia attestato dell'idoneità dell'attività ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

Art.13(Valutazione preventiva dell'idoneità dell'atti-vità)E' in facoltà dell'interessato chiedere al collegio provinciale competente a norma dell'articolo pre- cedente di esprimersi preventivamente sull'ido- neità di attività subordinata svolta o in corso di svolgimento o che si intende intraprendere.

Art.14(Cumulo tra pratica ed attività tecnico agricolasubordinata)Ai fini del raggiungimento dei periodi previsti dalla legge per l'ammissione all'esame di abi- litazione, possono farsi valere periodi di pratica professionale e periodi di svolgimento di attività tecnico agricola subordinata.Agli effetti del cumulo è richiesto, in aggiunta al periodo di pratica, un periodo di attività tecnico agricola subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo man- cante corrisponda al biennio di pratica.

Art.15 29(Direttive del collegio nazionale)Il Collegio Nazionale emana direttive per la cor- retta ed uniforme applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.Tali direttive costituiscono, per i collegi provin- ciali, disposizioni ai sensi dell'art.8 della L.21 febbraio 1991, n.54.

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fac simile dichiarazione del professionistaAll'on.le Consiglio del Collegio dei Periti agrari................................................................

Il sottoscritto....................esercente la libera professione di .................con studio in...........Via ...........n°......tel..........dichiara di ammettere il Signor .............., in possesso del diploma di cui all'art.1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, a frequentare il proprio studio per losvolgimento della pratica professionale.

Dichiara1. di assumere la responsabilità professionale di impartire al praticante adeguata istruzione

profes- sionale anche sotto il profilo deontologico.2. di impegnarsi a comunicare ogni evento che incida sulla effettività e regolarità dello svolgimento

della pratica e di produrre semestralmente al praticante la dichiarazione attestante la frequenza regolare dello studio.

Si comunica che il Signor...................ha iniziato il periodo di pratica professionale in data.................e che frequentano lo studio n......praticanti.

In fede..................

(il professionista)******

fac simile domanda di iscrizione al registro dei praticantiAll'On.le Consiglio del Collegio dei Periti agrari.................................

Il Sottoscritto...............nato a..........il........... codice fiscale..............residente a.................... Via............... n°.....domiciliato a .................... Via...............n°.....tel..............in possesso del diploma di Perito agrario, di cui all'art.1 della legge 21 febbraio 1991, n.54, conseguito il.../.../...presso l'Istituto Tecnico Agra- rio...............al fine di iniziare il periodo di praticantato, previsto dalla legge 21 febbraio 1991 n.54 ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario.

Chiededi essere iscritto nel registro dei praticanti istituito presso codesto Collegio provinciale in quanto dal........... ha iniziato la pratica professionale presso lo studio del... ..............iscritto all'albo professionale dei........... ............di...............al n....ed esercitante la libera professione nello studio sito in......................... Via.............n°.....tel.................

Allega:- certificato di nascita in carta bollata - certificato di residenza "- certificato di cittadinanza " - certificato di godimento dei diritti civili "- certificato generale di casellario giudiziale " - copia autentica del titolo di studio "- dichiarazione del professionista " - ricevuta di versamento della tassa di iscrizione di L.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme che regolano la pratica professionale e di impe- gnarsi alla loro osservanza.

In Fede...................................

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Codice deontologicodel perito agrario adottato nella seduta di consiglio

del 26 gennaio 2007Testo delle norme di deontologiaper l'esercizio della professione di Perito Agrario

L'ETICA PROFESSIONALE è l'emanazione di un codice morale che deve essere seguito con personale convinzione. Essa, come le re- gole deontologiche, è il completamento delle norme e delle leggi che si applicano a tutti i Periti Agrari nell'esercizio delle loro atti- vità e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

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2007 PRINCIPI GENERALI

Art. 11. Il Perito Agrario deve essere sempre libero e

professionalmente indipendente; deve sem- pre essere costantemente rivolto alle cono- scenze scientifiche ed agire con coscienza.

2. Le disposizioni contenute nel presente Codi- ce Deontologico, avente natura di regolamen- to interno al Collegio professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, si compo- ne di norme particolari che integrano le nor- mative ordinamentali, hanno carattere pre- cettivo e vincolante e vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale o nell'Elenco speciale, sia esso cittadino italiano o cittadi- no di uno degli Stati membri della Comuni- tà Europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo o nell'Elenco speciale e dai praticanti nell'esercizio dell'attività professionale e nei confronti di terzi. Tutti gli iscritti sono tenuti alla loro conoscenza. L'ignoranza delle me- desime non libera dalla responsabilità disci- plinare gli inadempienti.

3. L'iscrizione all'Albo professionale richiede una condotta morale e civile irreprensibile.

4. La professione del Perito Agrario, esercitata conformemente alle Leggi che la tutelano, rappresenta un'attività intellettuale, di pub- blica utilità e di rilevante interesse Naziona- le.

Art. 21. La potestà disciplinare e regolamentare

spetta agli organi professionali ai quali è demandato il compito di irrogare sanzioni per la violazione dei precetti deontologici ai sensi della legge 28 marzo 1968 n. 434 e s.m.i. - Titolo V - artt. 37-53.

2. All'organo professionale Nazionale spetta altresì di indicare le regole di condotta per una migliore tutela della professione.

3. Il procedimento disciplinare si apre nei con- fronti del Perito Agrario per tutti i fatti che, anche non riguardanti la attività professio- nale, abbiano riflesso sulla sua reputazio- ne professionale o danneggino l'immagine della Categoria.

4. Le sanzioni dovranno essere adeguate e proporzionate alla violazione commessa e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze, che hanno contribuito a determinare l'infrazione.

5. Quando nello stesso procedimento siano posti a carico del Perito Agrario più addebiti la sanzione deve essere unica.

Art. 31. Le attività previste dall'Ordinamento Pro-

fessionale di cui alla legge 434/68 e 54/91 devono essere svolte dal Perito Agrario con dignità, probità e decoro, unite ad una ade- guata preparazione tecnico culturale.

2. Al fine di garantire un elevato livello qua- litativo della attività professionale è dovere del Perito Agrario curare costantemente la propria preparazione professionale ed aggiornamento professionale anche avva- lendosi delle possibilità offerte dalla legge28 marzo 1968 n. 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 art. 12, lettera -o-.

Art. 41. Il Perito Agrario, nel caso eserciti l'attività

professionale, anche in forma non esclusi- va, deve attenersi alle norme previste dal regolamento per la formazione continua obbligatoria emanate dal Collegio Nazio- nale e provvedere annualmente al proprio aggiorna mento.

Art. 51. È dovere del Perito Agrario conservare il

segreto professionale sull'attività prestata e mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.

2. Il rispetto del segreto professionale e la riservatezza devono essere mantenute an- che da parte dei collaboratori e dipendenti del Perito Agrario che hanno partecipato allo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 61. Il Perito Agrario ha l'obbligo di provvede-

re agli adempimenti fiscali e previdenziali prescritti dalle vigenti Leggi dandone co- municazione al Collegio di appartenenza.

Art. 71. È dovere del Perito Agrario evitare situazio-

ni d'incompatibilità professionale.

2. Il Perito Agrario, nel dubbio, deve chiedere il parere al proprio Collegio Professionale.

Rapporti con il collegio provinciale

Art. 81. L'iscrizione all'Albo professionale comporta

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doveri di rispetto nei confronti del Consiglio del Collegio.

2. Ogni Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con il Collegio al quale ap- partiene e dovrà fornire allo stesso chia- rimenti, delucidazioni e documenti che gli venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.

3. L'iscritto all'Albo Professionale ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio del Col- legio coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme, previo richiamo in via privata ed amichevole.

4. Nel caso in cui persista la trasgressione, il Consiglio del Collegio interviene per stabi- lire il provvedimento disciplinare.

Art. 91. Il Perito Agrario ha il dovere di partecipare

alle assemblee in modo da non pregiudica- re la funzionalità del Collegio Professiona- le.

Art. 101. L'iscritto deve osservare con disciplina i

provvedimenti emanati dal Collegio.

Art. 111. I Periti Agrari chiamati a far parte delle

commissioni, segnalati o meno dal Con- siglio del Collegio, devono attenersi alle norme emanate dal Consiglio, tenendo sempre presente, in ogni circostanza, l'in- teresse generale della categoria.

Art. 121. Il Perito Agrario che, pur essendo iscrit-

to all'Albo, successivamente alla propria iscrizione instauri rapporti di dipendenza con Enti o Privati, il cui regolamento vie- ti l'esercizio della Professione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consi- glio del Collegio, anche se in via eccezio- nale è autorizzato a svolgere atti di libera professione.

RAPPORTI CON I COLLEGHIArt. 13

1. Ogni Perito Agrario deve mantenere sem-pre, nei confronti degli altri colleghi, rap- porti di cordialità, lealtà e collaborazione.

Art. 141. È scorretto il comportamento diretto alla

sottrazione del cliente di un collega.

Art. 15 331. Il Perito Agrario non deve cercare di sosti-

tuirsi ai colleghi che abbiano ricevuto inca- richi professionali.

2. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informarne quest'ultimo ed accertarsi che l'incarico precedente sia regolarmente re- vocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto.

3. Comunque, il Perito Agrario deve astener- si in ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.

Art. 161. Il Perito Agrario che si attribuisce opera

professionale di lavoro compiuto da altri, compie grave mancanza professionale di- sciplinarmente sanzionabile.

Art. 171. Non è concesso promuovere vertenze giu-

diziarie contro un collega per motivi pro- fessionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Provinciale per un tentativo di conciliazione.

2. Dissensi professionali, non risolvibili bona- riamente, vanno portati per la conciliazione al Consiglio del Collegio Provinciale che si pronuncia prima dei termini previsti per eventuali azioni giudiziarie.

Art. 181. Il Perito Agrario deve qualificarsi in modo

tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella tar- ga dello studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di "Perito Agrario " (abbrevia- zione Per. Agr.).

2. La pubblicità, anche per via telematica, effettuata nel rispetto delle leggi vigenti, deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e, preventivamente autorizzata dal Collegio Provinciale territo- rialmente competente, non deve contenere titolo o specializzazioni professionali diversi da quelli accademici o scolastici e informa- zioni che possano trarre in inganno il clien- te.

3. Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefo- nici, pagine web e sulla carta intestata pos- sono contenere le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici e dati relativi al domicilio pro- fessionale e recapiti del professionista ed orario

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2007 di apertura dello studio al pubblico;

- titoli di studio che danno diritto all'iscrizione all'albo professionale, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni;

- onorificenze concesse o riconosciute dallo Sta- to.

RAPPORTI CON I PRATICANTIArt. 19

1. Nei rapporti con i Praticanti il Perito Agra-rio è tenuto all'insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia pro- fessionale ed a realizzare ogni attività fina- lizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso, nell'ambito della pratica pro- fessionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il Perito Agrario deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professio- ne, nonché dei principi di deontologia pro- fessionale.

RAPPORTI CON IL COMMITTENTEArt. 20

1. Il rapporto di fiducia è alla base dell'attivitàprofessionale e pertanto deve essere im- prontato alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà tutelare nel migliore dei modi l'interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro pro- fessionale.

Art. 211. L'incarico deve essere espletato secondo

scienza e coscienza e dovrà essere rifiu- tato quando il Perito Agrario ritiene di non avere specifica competenza in materia, in questo caso il Perito Agrario propone la consulenza di altro professionista.

2. La prestazione è personale e diretta, even- tuali sostituzioni devono essere comunica- te al cliente.

3. Qualora l'iscritto all'Albo, per qualsiasi motivo, non sia in grado di portare a ter- mine l'incarico professionale, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito da altro professionista al quale fornirà con diligenza tutte le informazioni sul lavoro già da lui espletato.

Art. 221. Costituisce grave violazione della corret-

tezza professionale l'accettare o sollecita- re premi o compensi da terzi interessati, qualunque sia la causa.

Art.231. Posto che la accettazione dell'incarico pro-

fessionale deriva dalla competenza a svol- gere quell'incarico, il ritardo ingiustificato o il mancato adempimento delle presta- zioni di attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituiscono violazione del dovere professionale.

Art. 241. Il Perito Agrario ha l'obbligo di restitui-

re al committente la documentazione, da quest'ultimo fornita, inerente l'incarico ri- cevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprie- tario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli stessi, i dati e le notizie di quanto svolto sino a quel momento.

Art. 251. Il professionista deve astenersi dal presta-

re la propria attività professionale quando può esistere conflitto d'interessi con il pro- prio cliente.

Art. 261. Il Perito Agrario è tenuto a dare al pro-

prio assistito tutte le informazioni relative all'incarico in corso, quando ne faccia ri- chiesta il committente.

Art. 271. Il professionista deve, nei limiti del possi-

bile, pretendere affinché il mandato pro- fessionale sia conferito per iscritto o, in subordine, dare conferma scritta dell'ac- cettazione dell'incarico e deve concordare con il committente l'importo delle presta- zioni da eseguire e proporre il preventivo scritto per l'approvazione allo stesso Com- mittente.

2. È fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo svolgimento dell'incarico, met- tendo a disposizione gli importi a favore del committente.

3. Il Perito Agrario ha diritto di trattenere dalle somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi, una quota per le spese sostenute e trattenerla o compen- sarla con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita e non vi

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sia contestazione sulle competenze richie- ste.

Art.281. Il Perito Agrario che recede dall'incarico,

non ancora ultimato, potrà farlo a condi- zione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.

Art. 291. Poiché l'incarico professionale è un vero

e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale, il Perito Agrario nell'assume- re l'incarico deve stabilire il termine della prestazione.

Art. 301. Nel redigere la notula, il Perito Agrario

deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall'incarico ricevuto e dal relativo preventivo sottoscritto per ac- cettazione dal committente come indicato al precedente art. 26 comma 1.

Art. 311. Il Collegio Nazionale, ai soli fini di indiriz-

zo per i Collegi e per l'eventuale utilizzo da parte dell'Autorità Giudiziaria, indica delle tariffe di riferimento che non hanno valore vincolante nel rapporto tra committente e Perito Agrario.

Art. 321. Il Perito Agrario, nel caso svolga, anche in

via non esclusiva, l'attività professionale, ha l'obbligo di sottoscrivere adeguata po- lizza assicurativa di Responsabilità Civile che tuteli il committente da eventuali erro- ri commessi dal Professionista e dai suoi collaboratori nell'esercizio del mandato ricevuto.

Art. 331. Il Perito Agrario è tenuto nel modo più ri-

goroso al segreto professionale così come previsto dall'ordinamento della professio- ne.

2. Può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale con il consenso del committente e quando è imposto dalla legge.

RAPPORTI CON ENTI, AUTORITÀ E TERZIArt. 34

1. Nei rapporti con i mezzi di informazione,il Perito Agrario nel rilasciare dichiarazio-

ni e interviste deve orientarsi al massimo 35equilibrio e non trarre benefici personalise in concorrenza con i colleghi.

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENEREArt. 35

1. Il Perito Agrario non deve avvalersi dellasua posizione di amministratore pubbli- co e del relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito del lavoro dei colleghi, usurpandone il lavoro, doven- do in ogni caso uniformarsi a quanto di- sposto negli articoli precedenti.

Art. 361. Il Perito Agrario, designato o meno dal

Consiglio del Collegio, eletto a cariche istituzionali o a far parte di qualsiasi tipo di commissione, deve accettare la de- signazione o nomina e, anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera corretta secondo quanto risulta dalle nor- me deontologiche.

2. In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio Collegio dovesse impartire, nell'interesse e a difesa della categoria.

3. Il Perito Agrario deve comunque comu- nicare immediatamente al Consiglio del Collegio cui è iscritto l'eventuale nomina in commissioni.

DISPOSIZIONI FINALIArt.37

1. Le norme deontologiche raccolte nei pre-cedenti articoli costituiscono l'integrazione delle norme legislative o regolamentari che disciplinano l'attività di Perito Agrario quale libero professionista.

2. Esse devono essere osservate scrupolo- samente dagli iscritti all'Albo, sotto pena di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a seconda della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere e atti comunque ritenuti dal Consiglio del Colle- gio, alla cui circoscrizione il collega appar- tiene, lesivi dell'etica professionale.

3. Ogni abuso o trasgressione nell'esercizio della professione, o fatto sconveniente alla dignità professionale è perseguibile disci- plinarmente ai sensi dell'art. 37 e seguenti

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2007 della legge 28 marzo 1968 n. 434 così come

modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 e dal D.P.R. 731 del 16 maggio 1972.

4. A tale scopo il Consiglio del Collegio prov- vede ai sensi dell'ordinamento della pro- fessione di Perito Agrario e delle norme di attuazione dell'Ordinamento stesso.

Art. 381. Il Consiglio del Collegio vigila sull'osservan-

za da parte degli iscritti delle presenti nor- me ed il Perito Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a diffondere i principi etici sopra enunciati.

2. Ovunque l'infrazione venga commessa l'or- gano giudicante sarà sempre il Collegio presso il quale il Perito Agrario che ha com- messo l'infrazione è iscritto.

3. Il collega od il Collegio di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni com- messe dal collega Perito Agrario, dovranno rimettere al Collegio di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potran- no raccogliere.

Art. 391. Le presenti norme, comuni a tutti i Periti

Agrari, sono deliberate dal Consiglio del Collegio Nazionale e costituiscono regola- mento interno e vincolano tutti i Periti Agra- ri.

Art. 401. Il presente regolamento sarà depositato

presso il Ministero della Giustizia, il Consi- glio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, i Collegi Provinciali e co- stituisce parte integrante del Regolamento della Professione di Perito Agrario ed entra in vigore alla data di adozione da parte del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari

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Tariffarioprofessionale

D.M. 15 maggio 1993, n. 372Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1993, n. 221, S.O. Regolamento concernente la tariffaper le prestazioni professionali dei periti agrari

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nale Il Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto con

Il Ministro dell'agricoltura e delle ForesteVista la legge 28 marzo 1968, n. 434, e in particolare l'art. 61 che prevede l'approvazione da parte del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle delibera- zioni del consiglio dell'apposito Collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa degli onorari e delle indennità, nonché dei criteri di rimborso delle spese spettanti ai periti agrari;Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;Viste le deliberazioni del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 12-13 aprile 1990 e13 dicembre 1991;Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penulti- mo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI PERITI AGRARII NORME GENERALI1. Oggetto della tariffa1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la

de- terminazione degli onorari e delle indennità, e per la liquidazione delle spese spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali.

2. Circoscrizione e obbligatorietà delle tariffe1. Il perito agrario è tenuto ad applicare la pre-

sente tariffa ed è soggetto, per quanto con- cerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del consiglio del collegio nel cui albo il professio- nista è iscritto.

3. Liquidazione delle specifiche1. È facoltà del perito agrario e del committente

di chiedere al consiglio del collegio la revisio- ne e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati re- lativi alla prestazione e, occorrendo, dai docu- menti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della stessa.

2. Sulla liquidazione spetta al collegio, un diritto pari al 2% della somma liquidata.

3. Quando la richiesta è fatta direttamente dall'autorità giudiziaria nulla è dovuto al col- legio.

4. Diritti del committente1. Il committente, salvo particolari pattuizioni e

subordinatamente al pagamento di quanto dovuto al professionista a norma della pre- sente tariffa, ha diritto ad una sola copia di tutti gli elaborati ai quali si riferisce l'incarico

commesso.2. Il perito agrario è tenuto a fornire al commit-

tente i dati, le notizie e gli atti concernenti l'elaborato, necessari alla piena utilizzazione dell'opera.

5. Anticipi1. Al perito agrario compete un anticipo sulle

spese e sugli onorari presunti fino alla con- correnza del 75% di quanto spettantegli a compimento della prestazione.

2. Nei giudizi arbitrali il perito agrario può chie- dere il deposito integrale delle spese e degli onorari presunti.

6. Pagamento a saldo1. Il committente è tenuto a provvedere al paga-

mento a saldo della specifica non oltre il ses- santesimo giorno da quello della sua presen- tazione. Trascorso tale termine, decorreranno a favore del professionista gli interessi sulle somme dovute e non pagate, pari al tasso uf- ficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, nonché la rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat.

7. Interruzione dell'incarico1. Quando il lavoro venga interrotto per recesso

del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto.

2. Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese soste- nute e l'onorario corrispondente alla parte di

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lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al com- mittente.

3. In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore o per recesso del perito agrario senza giusta causa i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del codice civile.

8. Collaboratori1. È sempre dovuto al perito agrario il rimborso

delle spese sostenute per canneggiatori, indi- catori, manovali e per qualsiasi altra forma di collaborazione.

9. Rimborso spese1. È dovuto al perito agrario, il rimborso2. di tutte le spese sostenute per ricerche cata-

stali, certificati, corrispondenza, tasse, bolli, carte legali, copie eliografiche, disegni e di quanto necessario per l'espletamento dell'in- carico ricevuto.

2. Il professionista ha diritto, inoltre, al rimbor- so delle spese di trasporto per via ordinaria e straordinaria.

3. Le spese di viaggio in ferrovia sono rimbor- sate al perito ed ai suoi collaboratori di con- cetto sulla base della tariffa di 1ª classe delle Ferrovie dello Stato o delle vie di navigazione; sulla base delle tariffe di 2ª classe per il per- sonale di aiuto.

4. Le spese per l'uso dei mezzi privati sono com- pensate per chilometro in ragione del 30% del costo ufficiale, per litro, della benzina super.

5. Il lavoro di corrispondenza è compensato a parte, a discrezione.

10. Consultazioni1. Qualora il perito agrario si trovi nella

necessità di ricorrere all'opera o al parere di altro pro- fessionista per l'esecuzione dell'incarico e ne abbia ottenuto autorizzazione dal committen- te, il compenso spettante a quest'ultimo resta a carico del committente stesso.

11. ContraddittoriSpetta al perito agrario una maggiorazione del30% dell'onorario qualora la prestazione venga espletata in contraddittorio.

12. Lavori eseguiti con urgenza e in condizioni particolari1. Quando i lavori vengono svolti con carattere

d'urgenza, in condizioni di disagio, in giorni festivi, in ore notturne oppure riguardino fondi o beni costituiti da più corpi, o comprendano aziende con accentuata diversità di coltura, i compensi previsti dalla presente tariffa, sono maggiorati nella misura minima del 30%.

13. Proprietà dell'opera1. La proprietà degli elaborati e di quant'altro

rappresenta l'opera del perito agrario, resta 39 sempre riservata a quest'ultimo, nonostante l'avvenuto pagamento della specifica e salvigli accordi particolari fra le parti.

2. È altresì riservata al perito agrario, la proprie- tà dei progetti dei lavori ai sensi dell'art. 2578 del codice civile.

14. Lavori fuori residenza1. Per i lavori fuori del comune di residenza o

domicilio il perito agrario ha diritto ad una indennità di € 20,66 per ogni giornata, di €10,33 per mezza giornata e di € 9,30 per ogni pernottamento, oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto e di soggiorno effetti- vamente sostenute.

15. Criteri di valutazione degli onorari1. Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti

alla loro determinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:

a) onorari a vacazione, ossia in relazione al tempo impiegato;

b) onorari a misura, ossia in relazione alla estensione del lavoro compiuto;

c) onorari a percentuale, ossia in relazione al lavoro eseguito secondo percentuali dei valori e dei costi delle opere;

d) onorari a discrezione, ovvero a criterio del professionista e non compresi nelle precedenti categorie.

16. Contenuto della specifica1. La specifica deve contenere:

a) nome, cognome, residenza, codice fi- scale, partita IVA e numero di iscrizione all'albo del professionista;

b) indicazione del committente;c) oggetto e data dell'incarico;d) eventuali clausole od accordi (urgenza,

collaborazione, consulti, ecc.);e) elenco delle spese sostenute, con indi-

cazione chilometrica quando si tratta di spese d'auto;

f) spese per collaboratori in genere (can- neggiatori, indicatori, manovali e qual- siasi altra forma di collaborazione);

g) calcolo degli onorari, dei compensi e l'in- dicazione del corrispondente articolo di tariffa per ciascuna voce.

17. Incarichi collegiali1. Quando l'incarico è affidato dal committente a

più professionisti riuniti in collegio, a ciascun perito agrario, membro del collegio, è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa.

2. Agli altri membri del collegio, non periti agra- ri, spetta un compenso secondo le rispettive tariffe professionali.

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nale 18. Varianti

1. Le varianti ai progetti, alle relazioni, ai rilievi e ogni genere di variante, sono compensate a parte.

19. Specifiche periodiche per incarichi conti- nuativi

1. Per incarichi di lunga durata, il perito agrario ha diritto al compenso per le prestazioni svol- te a semestre o ad anno maturato.

2. Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il perito agrario può declinare l'incarico fermo restando il diritto a richiedere quanto già ma- turato per compensi e spese sostenute.

20. Criterio analogico1. Gli onorari e le spese che non sono contem-

plate nella presente tariffa vengono stabilite per analogia.

21. Asseverazione e giuramenti1. Per gli elaborati seguiti da giuramento è do-

vuta una maggiorazione nella misura del 10% degli onorari con un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 154,94.

22. Solidarietà fra i committenti1. Quando l'incarico riguardi transazioni, divisio-

ni o arbitrati, tutte le parti ad essi interessate sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese.

23. Efficacia e adeguamento delle tariffe1. La presente tariffa si applica anche a tutte le

prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

II ONORARI A VACAZIONE24. Prestazioni da valutare in ragione al tempo

impiegato.1. Sono computati in relazione al tempo occor-

so per l'espletamento dell'incarico gli onorari per:

a) consultazioni orali o scritte, convegni in- formativi e similari, anche se riguardano lavori retribuiti a percentuale o a misu- ra;

b) sopralluoghi e relazioni;c) lavori al tavolo, calcoli, riduzioni e ripro-

duzioni di disegni, di mappe, ecc.;d) stima di miglioramenti e danneggiamenti

agrari e boschivi;e) determinazione di componenti del terre-

no, di prodotti agricoli, zootecnici e loro derivati;

f) conti colturali e giudizi tecnici;g) progetti di rotazione agrarie e pareri su

formule di concimazione;h) esame di progetti di trasformazione e

mi- glioramenti agrari e boschivi;

i) liquidazione di danni e miglioramenti alle colture di ogni e qualsiasi natura e ori- gine;

l) sopralluoghi tecnici e ricerche tecnologi- che e commerciali inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio,

oleificio, ecc.);m) inventari, consegne, riconsegne e bilan-

cio di beni rustici (comprese le macchine ed attrezzi);

n) accertamenti, accessi agli uffici, visure catastali, ipotecarie e similari; ricerche di dati e documenti,

accatastamenti, rettifiche, ecc.;o) rilievi planimetrici e altimetrici; rilievi e

tracciamenti di strade e canali anche se ricompresi in progetti di opere

di trasformazione e miglioramento fondia- rio;

p) sistemazione di terreni e piani quotati;q) deposito perizie;r) lavori contabili e conseguenti adempi-

menti fiscali e previdenziali, calcolo delle retribuzioni e dei relativi

contributi del personale, tenuta dei docu- menti di lavoro di aziende agrarie, zoo- tecniche, ortoflorovivaistiche,

boschive, di trasformazione e di commer- cializzazione di prodotti agrari;

s) lavori di assistenza, ricerche e richieste di documenti per mutui fondiari; assistenza alle pratiche riguardanti

contributi, gravami fiscali, investimenti di capitali, prestiti di esercizio e di credito agrario, ecc.;

t) consulenza e direzione per trattamenti antiparassitari e fitosanitari;

u) richieste di concessioni, licenze, autoriz- zazioni, nullaosta e similari;

v) indagini di mercato, ecologiche, ambien- tali e similari;

z) certificazioni antincendio;x) certificazioni di qualità dei prodotti agri-

coli o di altro genere;aa) relazioni tecniche descrittive in genere

non previste da altri articoli della presen- te tariffa;

ab) lavori in genere che possono essere va- lutati soltanto in relazione al tempo im- piegato.

25. Computo delle vacazioni1. La vacazione corrisponde ad un periodo di

tempo pari ad un'ora. Le frazioni di ora sono calcolate per intero.

2. Nel calcolo delle vacazioni è compreso anche il tempo occorrente per recarsi sul luogo e re- lativo ritorno nonché il tempo inutilizzato per cause non dipendenti dal professionista.

3. Il numero delle vacazioni giornaliere si intende fissato in otto; le successive vengono compen-

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sate con l'aumento del 25%.4. Il compenso per ogni vacazione è stabilito nel-

la misura di € 44,93. Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di € 53,20.

5. Le vacazioni per collaboratori ed ausiliari sono stabilite in ragione di € 28,41 ciascuna ( Ar- ticolo sostituito dall'art. 1, D.M. 3 settembre1997, n. 480 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1998, n.11). )

26. Vacazioni integrative1. Quando l'onorario a vacazione è integrativo

di quello computato a misura, a percentuale o a discrezione, tutte le vacazioni riferite a ciascuno di quel tipo di prestazioni vengono ridotte del 25%, salvo quelle relative al tempo impiegato nei rilievi di campagna e nel trasfe- rimento che saranno compensate nella misu- ra ordinaria prevista dall'articolo precedente.

III ONORARI A MISURA27. Prestazioni da valutare a misura1. Sono valutati di regola a misura gli onorari

per:a) rilievi topografici, misura e rilevamenti di

terreni, di fabbricati e di fondi rustici in genere, di parchi e giardini,

di boschi, di vivai e di altri immobili con de- stinazione connesse ad attività agricole e boschive;

b) piani particellari di esproprio;c) consegna e riconsegna dei beni rustici,

comunque connessi ad attività agricole e boschive nonché di scorte vive

e morte, soprassuolo e frutti pendenti.

28. Rilievi topografici1. Per i rilievi planimetrici ed altimetrici, anche

se compresi in altre prestazioni, è dovuto un onorario determinato ai sensi degli articoli dal30 al 38 della presente tariffa.

29. Rilievi catastali1. Introduzione in mappa di un fabbricato (tipo

mappale) mediante rilievo con misure dirette appoggiate ai confini del lotto nel raggio di 50 metri: compenso minimo di € 154,94 per ogni fabbricato.

2. Introduzione in mappa di un fabbricato (tipo mappale) mediante rilievo con misure indiret- te ed inserimento nel reticolo catastale (rile- vazione a terra): per la prima stazione e fino a dieci punti battuti, compenso di € 206,58, per ogni stazione in più € 77,47, per ogni punto in più € 15,49.

3. Redazione tipo mappale (oltre quanto sopra):compenso di € 103,29.

4. Frazionamento di particelle catastali costituito da una linea retta mediante rilievo con squa-

dro semplice con appoggio ai confini del lotto 41nel raggio di 50 metri: compenso di € 206,58per la prima particella (per ogni particella in più € 41,32).

5. Rilievo con strumenti ottici o elettroottici con appoggio ai punti fiduciali indicati dall'ufficio tecnico erariale o con altri appoggi: per la pri- ma stazione strumentale e fino ai primi dieci punti di dettaglio, compenso di € 309,87 (per ogni stazione successiva € 77,47 e per ogni punto di dettaglio oltre i primi dieci il compen- so di € 25,82).

6. Frazionamento di particelle catastali costituito da linea o linee spezzate: i compensi di cui al comma precedente sono maggiorati del 30%.

7. Redazione del tipo di frazionamento compren- dente la restituzione grafica dei rilievi su sca- la adeguata, calcolo delle aree (totale e delle quote derivate), calcolo dei redditi delle nuove particelle originate dal frazionamento e la di- mostrazione del frazionamento: per la prima particella derivata, compenso di € 129,11 (per ogni particella successiva il compenso di €46,48).

30. Operazioni di tracciamento per progetti di lottizzazione

1. Qualora le operazioni tecniche riguardino lot- tizzazioni, gli onorari di cui all'art. 29 sono maggiorati da un minimo del 30% ad un mas- simo del 50%, a seconda dell'importanza dell'opera.

31. Operazioni di confinamento e di riconfina- mento

1. Le operazioni di verifica, di confinamento e di riconfinamento eseguite, ove necessario, anche in riferimento alle particelle catastali, sono compensate in ragione di € 77,47 per ogni punto da determinare sul terreno nel raggio di 50 metri lineari dei punti fiduciali o dai punti di riferimento; per punti da deter- minare in un raggio superiore in ragione di €51,65 per ogni tratto di metri lineari 50 o fra- zione di esso.

2. Sono compensati a parte gli onorari per lo stu- dio dei relativi atti e per la verifica delle su- perfici delle aree interessate alle operazioni medesime.

3. Sono pure compensati a parte le prestazioni per l'assistenza all'apposizione dei termini, esclusi i materiali.

32. Rilievi plano-altimetrici di aree1. I rilievi finalizzati alla redazione di cartografia

planoaltimetrica eseguiti con il metodo celeri- metrico su terreni con pendenza massima 5%, liberi da alberi o altri ostacoli e comprendenti le fasi di studio preliminare ed acquisizione monografie dei punti stabiliti di riferimento e di orientamento esterno; di materializzazio-

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nale ne dei punti di stazione, eventuale redazione

di monografie; di rilievo planoaltimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio; di restituzione del rilievo con curve di livello; di eventuale calcolo delle aree sono così compensati:

a) in scala di riduzione 1:200, vertici 0,25/ha fino a punti di dettaglio 8/ha, tolleranza+/0,35 + 0,015 (radice di

D): importo minimo per ettaro o frazione di ettaro in ragione di € 180,76 (per rilievi su superfici inferiori ai 2 ha il compenso può essere maggiorato fino al 50%);

b) in scala di rappresentazione 1:1000, ver- tici 0,3/ha fino a punti di dettaglio 30/ha, tolleranza +/ - 0,24 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di€ 309,87; per ogni decimo di vertice in più per ettaro, in ragione di € 15,49; per ogni punto di dettaglio in più per ettaro, in ragione di € 3,10;

c) in scala di rappresentazione 1:500, ver- tici 0,8/ha fino a punti di dettaglio 70/ha, tolleranza +/ - 0,14 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di€ 516,46; per ogni decimo di vertice in più per ettaro, in ragione di € 25,82; per ogni punto di dettaglio in più per ettaro, in ragione di € 5,16;

d) in scala di rappresentazione 1:200, ver- tici 3/ha, fino a punti di dettaglio 200/ha, tolleranza +/ - 0,08 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di€ 1032,91; per ogni decimo di vertice in più per ettaro, in ragione di € 41,32; per ogni punto di dettaglio in più per ettaro, in ragione di € 8,26;

e) calcolo analitico delle aree degli appez- zamenti rilevati: importo minimo per ettaro in ragione di € 51,65; importo mi- nimo per appezzamenti in ragione di €51,65.

33. Livellazione dei profili1. Per le livellazioni dei profili longitudinali, me-

diante strumentazione, con calcolo delle di- stanze parziali, dislivelli e quote altimetriche, restituzione grafica in scala adeguata, si ap- plicano i seguenti compensi:

a) per livellazioni di alta precisione con attrezzatura: con tolleranza A/R 3 m/m (rad. D) (D in km) € 464,81 al chilome- tro; con tolleranza A/R 6 m/m (rad. D) €309,87 al chilometro;

b) per livellazioni tecniche con stadia in le- gno con tolleranza A/R 30 m/m (rad. D),€ 206,58 al chilometro; con tolleranza30 m/m (rad. D) solo andata, € 103,29 al chilometro.

2. I compensi suddetti si riferiscono a livellazioni che prevedono una densità fino a 60 punti al

chilometro.3. Per densità superiori si applicano le seguenti

maggiorazioni:a) per densità tra 61 e 80 punti al chilome-

tro, il 15%;b) per densità tra 81 e 100 punti al chilome-

tro, il 100%;c) per densità superiori a 100 punti al chilo-

metro, a discrezione.

34. Rilievi di sezioni trasversali1. Esecuzione di sezioni trasversali mediante

misura delle distanze e dei dislivelli da un punto di riferimento con strumentazione ido- nea (livellazione trigonometrica), calcolo delle distanze parziali, dei dislivelli e quote altime- triche, restituzione grafica in scala adeguata: compenso di € 51,65 per ogni sezione fino a20 metri di lunghezza (per ogni metro in più€ 2,58).

2. Per un numero di sezioni inferiore a quindici il compenso anzidetto può essere aumentato fino al 50%.

35. Poligonazioni1. Per l'esecuzione di poligonali mediante stru-

mentazione adeguata, con calcolo delle di- stanze parziali e degli angoli e la restituzione grafica in scala adeguata, si applicano i se- guenti compensi:

a) per poligonali di proiezione (al secondo), con un massimo di quattro vertici al chi- lometro (esclusa la materializzazione dei vertici) € 258,23 al chilometro;

b) per poligonali di collegamento, con tol- leranze richieste dal committente, con6-12 vertici al chilometro (escluso la materializzazione dei vertici) € 413,17 al chilometro;

c) per la materializzazione dei vertici ed acquisizione delle monografie € 10,33 cadauna;

d) per la materializzazione dei punti battuti€ 2,58 cadauno.

36. Rilevamenti per tracciati di strade1. Per i rilevamenti inerenti i tracciati delle stra-

de si applicano i seguenti compensi:a) ricognizione, piazzamento vertici, poligo-

nale d'appoggio, picchettamento dell'as- se, piazzamento dei picchetti delle sezioni necessarie, livellazione longitudinale tri- gonometrica dei picchetti e del terreno; disegno planimetrico

del tracciato e del profilo longitudinale:con un max di 25 punti, € 464,81 al chilometro; con un max di 40 punti, € 593,93 al chilometro; con un max di 60 punti, € 774,69 al chilometro; con un max di 80 punti, € 929,62 al chilometro; per ogni punto in più, € 16,53;

b) rilevamento, calcolo, disegno e montaggio

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delle sezioni trasversali, con uno sviluppo fino a metri lineari 20 per sezione:

terreni pianeggianti, € 4,13 al metro lineare;terreni pianeggianti con attraversamenti di canali, € 5,16 al metro lineare;terreni collinari, € 6,20 al metro lineare; terreni d i montagna, € 7,75 al metro lineare; terreni di macchia mediterranea escluso smacchiamento, € 10,33 al metro lineare;

c) picchettamento dei cigli delle scarpate, sia in scavo che in rilevato, esclusa la for- nitura del materiale occorrente, per ogni modina, € 41,32;

d) picchettamento degli assi delle opere d'arte, compreso il piazzamento di ri- fornimenti esterni, esclusa la fornitura del materiale occorrente per ogni punto d'asse, € 108,46;

e) piazzamento di punti di riferimento ester- ni al tracciato (capis aldi plano-altime- trici), determinazione delle coordinate plano-altimetriche, monografie relative,€ 103,29 per ogni punto.

37. Maggiorazioni1. Per lavori eseguiti su terreni con pendenze

su- periori al 5 per cento si applicano le seguenti maggiorazioni:

a) terreni accidentati regolari con pendenza dal 5% fino al 20%, il 15%;

b) terreni alberati, chiusi da siepi, vigneti, ecc., il 30%;

c) terreni a bosco di alto fusto, frutteti, olive- ti, ecc., il 40%;

d) terreni a bosco ceduo (nel quale si rende necessario il taglio), terreni acquitrinosi o comunque allagati, il 120%;

e) terreni montani, il 20%;f) terreni innevati con oltre 5 centimetri di

neve il 35%.2. Le singole maggiorazioni possono essere

sommate fra loro applicando le prestazioni previste dagli articoli dal 29 al 37 compreso, della presente tariffa.

38. Piani particellari di esproprio1. Per la redazione di piani particellari di espro-

prio, esclusi i rilievi di campagna, si applicano i seguenti compensi:

a) per ciascuna ditta espropriata, € 43,90;b) per ciascuna particella, € 20,66;c) per la redazione del verbale di consisten-

za, € 61,97;d) per ciascuna particella inserita nel ver-

bale, € 12,91;e) per ciascun fabbricato o rudere inserito

nel verbale,€ 61,97;f) il lavoro preliminare, la richiesta di

mappe e planimetrie e la ricerca presso la con- servatoria dei registri immobiliari sono compensati a vacazione.

39. Consegne, riconsegne e bilanci dei beni ru- 43stici o comunque connessi con l'attività agri-cola

1. Le operazioni di consegna, riconsegna ed i bi- lanci vengono compensati in base agli onorari indicati nell'allegata tabella 7.

2. Le operazioni di consegna e riconsegna com- prendono i sopralluoghi di campagna, la re- dazione del verbale di consistenza con la descrizione dell'azienda agraria e/o boschiva o di trasformazione, ecc., con le relative per- tinenze, l'inventario dei soprassuoli e delle scorte, la eventuale formazione di una mappa puramente indicativa del fondo.

3. I bilanci comprendono il sommario di ciò che viene consegnato o riconsegnato con conteg- gio del dare e dell'avere.

4. Qualora il committente richieda la mappa del fondo con i singoli appezzamenti divisi per ri- parto di coltura e relative misure e così pure la planimetria dei singoli fabbricati e relative misure è dovuto per tale incarico anche l'ono- rario previsto per i lavori topografici.

5. Gli onorari indicati nell'allegata tabella 7 per gli inventari e le consegne, compresi gli stabili urbani quando appartengono ad un comples- so di beni rustici, si applicano anche quando dette operazioni vengano eseguite sulla scor- ta di analoghi atti esistenti anche se forniti dal committente; qualora gli inventari e le conse- gne siano da eseguirsi ex novo, gli onorari in- dicati nell'allegata tabella 7 dovranno essere aumentati del 30%, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi alla proprietà od al possesso.

6. Gli onorari della tabella 7 sono aumentati fino al 20% per la consegna, riconsegna, inventari e bilanci di fondi rustici a destinazione vivai- stica, orto-floro-frutticola, boschiva, e verde pubblico o privato.

7. La compilazione degli inventari di consegna e riconsegna dei fabbricati vetusti, di caseifici, cantine, enopoli, oleifici, essiccatoi, ecc., è compensata a vacazione.

8. La valutazione e la stima dei beni immobi- li compresi nelle suddette operazioni viene compensata a parte a norma delle rispettive tariffe.

40. Consegna e riconsegna di scorte e frutti pendenti

Per le operazioni di consegna e riconsegna a va- lore delle scorte e frutti pendenti oltre ai com- pensi di cui all'art. 39 spettano i compensi di cui alla tabella 8.

41. Consegna, riconsegna e custodia di beni1. Le operazioni di consegna e riconsegna dei

beni in custodia sono compensate nella misu- ra dei 3/5 degli onorari stabiliti dalla tabella7.

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nale 2. Per la custodia dei beni mobili ed immobili,

spettano gli onorari, calcolati per anno o fra- zione di anno, stabiliti dalla tabella 5, da rap- portarsi al valore dei beni, indipendentemente dal loro reddito.

IV ONORARI A PERCENTUALE42. Prestazioni da valutare a percentuale1. Sono valutati a percentuale gli onorari attinen-

ti le seguenti prestazioni:

Sezione prima:a) stima di terreni, di fabbricati, di fondi rustici,

di aziende agrarie e zootecniche, boschive, orto-floro-frutticole e vivaistiche, di impianti di trasformazione, di conservazione e di com- mercializzazione dei prodotti agricoli, dei beni e delle dotazioni comunque connesse con le attività di cui sopra;

b) stima di boschi, parchi, giardini, vivai e colture in serra;

c) stima per espropriazioni, delle servitù e dei diritti reali in genere;

d) stima delle colture erbacee e arboree;e) stima dei miglioramenti e delle addizioni;f) stima dei danni prodotti da inadempienze con-

trattuali, da avversità atmosferiche e da altre cause;

g) stima dei danni prodotti dall'incendio e dalla grandine;

h) stime dei canoni di affitto e del valore locati- vo;

i) stima delle scorte e dei frutti pendenti concer- nenti le consegne e riconsegne;

l) consegne e riconsegne di scorte e frutti pen- denti a valore;

m) consegne e riconsegne di beni in custodia.

Sezione seconda:a) divisione dei beni di cui alle precedenti lettere

a) e b) della sezione prima nonché di masse ereditarie a prevalente carattere agricolo;

b) successioni ereditarie.

Sezione terza:a) costruzioni edilizie, stradali, idrauliche, parchi

e giardini;b) piani di sviluppo aziendale e di trasformazione

fondiaria.

Sezione quarta:a) direzione, amministrazione, funzioni contabili

e amministrative di aziende agrarie e zootec- niche, boschive, orto-floro-frutticole e vivai- stiche, di impianti di trasformazione, conser- vazione e di commercializzazione;

b) esame e compilazione dei conti aziendali, co- lonici e di imprese;

c) consulenza e curatela dei beni di cui al pre- sente articolo;

d) funzioni di sindaco revisore.

Sezione quinta:a) assistenza tecnica nelle contrattazioni di com-

pravendita, negli affitti e locazioni in genere;b) assistenza tecnica, mutui, finanziamenti, con-

tributi, impieghi di capitali;c) arbitrati.

Sezione I

43. Stima di beni1. Le stime dei terreni, dei fabbricati, dei fondi

rustici, delle aziende agricole, zootecniche, boschive, ortofrutticole e florovivaistiche, di impianti di trasformazione, di commercia- lizzazione di prodotti agricoli e di beni, comu nque connessi con l'attività agricola, si distin- guono in:

a) stime analitiche: se basate su specifici criteri di valutazione analitica che ten- gono conto dei vari elementi influenti sul reddito e sul valore del bene stimato. Do- vranno essere correlate da una relazione con descrizione dettagliata dell'immobile stimato (dati catastali, redditi dominicali- agrari, ubicazione esatta, proprietà o dit- ta, ecc.) e dei criteri adottati;

b) stime sintetiche: se basate sul conteggio dei principali elementi influenti sul valo- re del bene. Dovranno essere corredate da una descrizione dell'immobile stimato e da una relazione sintetica del risultato;

c) stime sommarie: se esprimono un sem- plice parere scritto sui valori commercia- li dell'immobile stimato.

2. Per le operazioni di stima spettano gli onorari determinati dalla tabella 1.

44. Stima dei fabbricati aziendali1. La stima dei fabbricati aziendali, degli annes-

si e dei soli impianti, è compensata con gli onorari previsti nella tabella 1 maggiorati del10%.

45. Stime dei canoni di affitto e del valore loca- tivo

1. Le stime per la determinazione del valore dei canoni di affitto e del valore locativo, sono compensate secondo la tabella 2.

46. Stima delle industrie agrarie1. Per le stime attinenti alle industrie agrarie

(enologica, casearia, olearia, e di trasforma- zione dei prodotti agricoli in genere) le com- petenze indicate nelle tabelle 1 e 2 sono au- mentate in misura non superiore al 20%.

47. Stime dei danni prodotti dall'incendio e dal- la grandine

1. Per le stime o perizie attinenti ai danni prodotti

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dall'incendio su fabbricati rustici, scorte vive e morte, merci e derrate agrarie, frutti penden- ti, ecc., gli onorari spettanti al perito agrario, anche se fatta in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valo- re della cosa e quello assicurativo, sono com- pensati o calcolati seconda la tabella 3.

2. Per la valutazione dei danni prodotti dalla grandine, anche se fatta in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, l'onorario spettante al perito agrario è liquidato con il compenso previsto dalla tabella 3.

48. Stime dei miglioramenti e dei danni cagio- nati da inadempienze contrattuali o da altre cause

1. Per le stime dei danni causati da inadempien- ze degli obblighi contrattuali, da trascurata coltura, da malattie parassitarie, da pascolo abusivo, da emanazioni gassose di stabili- menti ed in genere da ogni altra causa di na- tura ed origine diversa da quelle indicate negli articoli precedenti, nonché per miglioramenti ed addizioni, gli onorari spettanti del perito agrario sono calcolati nella misura fissata dalla tabella 4.

49. Stime per espropriazioni1. Per le stime delle espropriazioni l'onorario del

perito agrario è determinato sulla base delle percentuali relative ai singoli valori che com- pongono la stima, rispettivamente alla parte espropriativa, a quella residua (quando debba essere stimata per determinazione il deprez- zamento o il plusvalore derivante dalle nuo- ve opere) alle indennità per scorpori, ai frutti pendenti e a quant'altro formi titolo d'inden- nizzo di esproprio con riferimento alle tabelle1 e 8 ed all'art. 45 maggiorato del 30%.

50. Stima dei boschi1. La stima dei boschi riguarda:

a) i soprassuoli (massa legnosa);b) i fondi boschivi (suoli e soprassuoli);c) le fustaie per legname da opera;d) le fustaie per traversa (per opera e fer-

rovia);e) i boschi cedui da legna e da carbone;f) i boschi cedui per palificazione.

2. Per l'estimo dei boschi spetta al perito agrario un compenso pari al 7,75% sul valore stima- to.

3. Qualora l'entità delle operazioni non superi il valore di € 258,23 o l'appezzamento stimato presenti particolari difficoltà, la retribuzione può essere calcolata anche in base al tempo impiegato.

4. Per l'estimo svolto col metodo delle aree di saggio il compenso è valutato e calcolato in ragione del 4,00% del

valore. 455. Le vacazioni in campagna ai fini della raccol-

ta dei dati e delle operazioni di numerazione(martellature), sono compensate a parte.

51. Stima dei parchi, giardini, vivai e colture in serre

1. La stima dei parchi, giardini, vivai, serre, è compensata in ragione dell'8% del valore sti- mato.

2. Per gli eventuali inventari in cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante, i compensi sono calcolati a vacazione.

52. Divisione e formazione di quote1. Quando al lavoro di stima vengono abbinate

operazioni di divisione spetta un maggiore compenso in misura non superiore al 30% di quello stabilito dalla tabella 1 in relazione alle difficoltà, importanza ed entità dei lavori compiuti.

2. Quando al predetto lavoro segue la formazione di quote, spetta una ulteriore maggiorazione dell'8% per ogni quota formata.

3. Quando i valori vengono forniti direttamente dal committente o desunti da atti contabili, il compenso così come determinato dal primo comma, viene ridotto del 30%, ferma restando la maggiorazione di cui al comma 2 del pre- sente articolo.

Sezione II

53. Progetto di divisione1. La divisione dei beni o di un asse immo biliare

di norma prende:a) alla relazione tecnica contenente i crite-

ri applicati nella divisione, la descrizio- ne in forma dettagliata dei singoli beni e delle quote, l'indicazione precisa degli elementi necessari alla loro identifica- zione e la determinazione dei rispettivi valori;

b) la mappa e la planimetria dei beni, ove occorra, con l'indicazione di tutti gli ele- menti necessari.

2. Il professionista, se richiesto, assiste alla sti- pula del relativo atto di divisione per fornire gli eventuali chiarimenti. Per tale assistenza gli spetta un compenso a discrezione.

54. Determinazione di confini e tipi di fraziona- mento nelle divisioni

1. Le eventuali operazioni di verifica dei confini di riconfinazione richieste espressamente dal committente durante le operazioni di divisio- ne, sono compensate a norma delle rispettive tariffe.

2. I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione, redatti dallo stesso perito agrario,

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nale sono compensati a norma delle rispettive ta-

riffe.

55. Stima di scorte e frutti pendenti a valore1. I compensi relativi alle stime di scorte vive e

morte e di frutti pendenti, quando non com- presi nella stima delle aziende agricole o assi- milate, sono determinati secondo la tabella 8.

56. Stima delle servitù e diritti reali in genere1. Per la stima delle servitù e dei diritti reali in

genere, spetta al perito agrario il compenso di cui alla tabella 1, calcolato sul valore degli stessi.

57. Stima delle colture arboree ed erbacee1. Per la stima delle colture arboree ed erbacee

spetta al perito agrario un compenso di cui alla tabella 1, maggiorato del 30%.

58. Successioni1. Per le pratiche attinenti le successioni spetta

al perito agrario l'onorario sul totale del valo- re venale attivo e passivo, nella misura delle seguenti percentuali:

sino a € 10.329,14 3%sul di più sino a € 25.822,84 2%sul di più sino a € 51.645,69 1%sul di più sino a € 154.937,07 0,8% sul di più sino a € 309.874,14 0,6% sul di più sino a € 516.456,90 0,5% oltre € 516.456,90 0,4%2. Gli onorari di cui sopra sono aumentati del

40% per la compilazione delle denunzia IN- VIM, della nota di trascrizione e delle volture catastali.

Sezione III

59. Direzione ed amministrazione1. Per la direzione di aziende e cooperative agri-

cole, zootecniche, boschive, di industrie agra- rie, agromeccaniche, di servizi, di commer- cializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e dei mezzi e prodotti per le stesse e comunque di tutte quelle attività che alle pre- dette possono assimilarsi l'onorario del perito agrario è calcolato nella misura a percentuale fissata nella tabella 5.

2. Per l'amministrazione di aziende di cui al pre- cedente punto 1 l'onorario è quello previsto dalla tabella 5, maggiorato del 100%.

3. Per le funzioni contabili e/o amministrative, compete l'onorario di cui alla tabella 5 (appli- cata ad ogni singola voce di bilancio).

4. In mancanza di produzione lorda l'onorario va calcolato a vacazione.

60. Consulenze e curatele1. La consulenza e la curatela di quanto previsto

dall'art. 61 sono comprese in base alla tabella

5.2. Qualora l'oggetto della prestazione non produ-

ca un reddito proprio, l'onorario è computato a vacazione.

3. Sono sempre compensate a parte le prestazio- ni che implicano progetti, interventi in causa, arbitrati.

4. Per la consulenza alle aziende in via di trasfor- mazione o di bonifica l'onorario previsto dalla tabella 5 è maggiorato del 25%, salvo, comun- que, quanto previsto dall'art. 7 della presente tariffa.

61. Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita negli affitti o locazioni in ge- nere

1. L'onorario spettante al perito agrario per assi- stenza tecnica nelle contrattazioni di compra- vendita, nei contratti di affitto o di locazione di immobili, è fissato dalla tabella 6.

2. Il compenso per l'assistenza nelle contratta- zioni per affitti e nelle locazioni in genere va calcolato sul canone del primo anno.

62. Esame e compilazione dei conti aziendali e colonici

1. Per l'esame e la compilazione dei conti azien- dali e colonici spetta un compenso pari al 2% sul complessivo importo delle voci del dare e dell'avere di tutti i conti.

Sezione IV

63. Costruzioni edilizie, idrauliche ed impianti in genere

1. L'onorario spettante al perito agrario per pro- gettazione, direzione, collaudo e liquidazione dei lavori concerne le seguenti opere:

a) costruzioni rurali e zootecniche com- prendenti abitazioni, annessi rustici, ricoveri per bestiame, capannoni per ricovero macchine ed attrezzi agricoli, magazzini per lo stoccaggio e la com- mercializzazione dei prodotti agricoli in genere;

b) costruzioni per la lavorazione, trasfor- mazione e commercializzazione dei pro- dotti agricoli e per le industrie agrarie;

c) costruzioni rurali di cui ai paragrafi a) e b) in zone sismiche e asismiche;

d) sopraelevazioni e restauri degli edifici e dei fabbricati di cui ai paragrafi a) e b);

e) opere e lavori in terra;f) strade in generale;g) opere stradali a sé stanti e relativi ma-

nufatti;h) canali;i) arginature;l) opere idrauliche (pozzi, laghetti od invasi

collinari);m) condotte idrauliche, poderali ed inter-

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poderali;n) controllo delle acque (drenaggio) e di-

stribuzione delle acque;o) bonifiche idrauliche ed irrigazioni, anche

con sollevamento meccanico ed elettri- co;

p) derivazioni ed adduzioni di acque da cor- si fluviali e torrenziali a scopo di irriga- zione delle colture;

q) progetti di bonifica agraria e di trasfor- mazione fondiaria;

r) progetti di parchi, verde pubblico e pri- vato, giardini ed opere di interesse pae- saggistico in genere, d'impianti

arboreti di colture protette, d'impianti bo- schivi e da legno in genere.

L'onorario si calcola con le percentuali pre- viste dalle tabelle 9 e 10.

2. Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgi- mento dell'opera ma si limita ad alcune delle prestazioni l'onorario percentuale previsto nelle tabelle 9 e 10 è moltiplicato per le ali- quote corrispondenti alle prestazioni effet- tivamente compiute, e di cui alla tabella 11, aumentate del 25%.

3. Per la misura e la contabilità dei lavori, spetta l'onorario stabilito dalla tabella 12.

4. L'aggiornamento dei prezzi è compensato con una aliquota pari al 20% di quanto previsto, per il preventivo particolareggiato, nel combinato delle tabelle 9 e 11 nella misura del 40% della stessa, nel caso di nuove analisi dei prezzi.

5. Per il collaudo delle opere l'onorario è pari al10% di quello stabilito dalla tabella 9, mentre per il collaudo eseguito secondo le norme sta- bilite dall'ex genio civile dalle regioni, provin- ce e comuni, l'onorario è pari al 20% di quello fissato dalla tabella 9.

6. In caso di revisione dei prezzi, spetta un com- penso pari al 30% di quanto previsto dalla ta- bella 12.

64. Piano di sviluppo aziendale e di trasforma- zione fondiaria

1. Il perito agrario al quale viene richiesta la re- dazione di un piano di sviluppo aziendale è compensato con le percentuali previste dalla tabella 1, colonna 3, calcolate sull'importo dei valori delle previsioni e dei bilanci che lo compongono.

65. Arbitrati1. In caso di arbitrati compete al perito agrario

un compenso sui valori stimati, in ragione del25% in più previsto dalle rispettive tabelle; quando non emerge un valore il compenso è commisurato a discrezione.

66. Funzioni del sindaco revisore1. Al perito agrario sindaco revisore effettivo

nel- le società, spetta per ogni anno o frazione di

anno in carica l'onorario sull'ammontare del 47capitale sociale e delle riserve non costituite afronte di oneri, o dell'ammontare del patrimo- nio inteso in senso lato, come segue:

fino a € 51.645,69 € 361,52da € 51.645,70 a € 103.291,38 € 619,75 da € 103.291,39 a € 258.228,45 € 877,98 da € 258.228,46 a € 516.456,90 € 981,27da € 516.456,91 a € 1.549.370,70 € 1.136,21 oltre € 1.549.370,71 € 1.291,142. Per le stesse funzioni espletate per conto delle

società cooperative l'onorario è determinato sull'ammontare delle attività sociali al lordo, come dalla seguente tabella:

fino a € 5.164,57 € 25,82da € 5.164,58 a € 25.822,84 € 51,65 da € 25.822,85 a € 51.645,69 € 77,47da € 51.645,70 a € 258.228,45 € 103,29 oltre € 258.228,46 € 154,943. Gli onorari di cui sopra sono maggiorati del

50% quando il perito agrario ricopre la carica di presidente del collegio sindacale.

67. Assistenza tecnica nei mutui, finanziamenti, contributi sussidi e investimenti di capitali

1. L'onorario spettante al perito agrario per le prestazioni relative all'ottenimento dei mutui, prestiti, contributi, sussidi, ecc., investimenti di capitali, è fissato nella tabella 6.

V ONORARI A DISCREZIONE68. Competenze a discrezione1. In questa categoria sono comprese le presta-

zioni la cui determinazione non può farsi in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attività e capacità poste in atto dal perito agrario incaricato, né in base al valore dell'oggetto della prestazio- ne in quanto difficilmente concretizzabile in cifre.

2. In tali casi il compenso dovuto al perito agra- rio è determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza e delicatezza dell'in- carico, dello studio, del tempo occorso, del valore e pregio dell'opera e dal risultato con- seguito.

3. In generale, a questa categoria appartengono le prestazioni attinenti pareri, assistenza e consulenza, scritti o meno, che non siano ne- cessariamente connesse ad un incarico delle precedenti categorie, quali ad esempio:

a) stipulazioni di compromessi; convenzioni di servitù; transazioni; permute; scrittu- re per cessione; convenzioni in genere; conclusioni di affari; contratti agrari ge- nerali e speciali; costituzione di consor- zi e società; arbitrati; memorie e perizie rese dinanzi alle autorità o ad altri enti od organismi; brevetti; interpretazioni ed esami di:

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nale leggi, regolamenti, usi e consuetudini in

materia agraria; ricettazione fitofarma- ci, relazioni in materia ecologica; verba- li; attestati e certificazioni, esame di atti, ricorsi, istanze e reclami e assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tri- butaria;

b) inchieste e ricerche agricole e agro- alimentari, boschive, orto-floro-frutto- vivaistiche, di trasformazione, conser- vazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli e di mezzi tecnici; for- mulazione ed analisi dei costi di produ- zione; rilevazione dati statistici; impianti di contabilità agraria; confronti fra i di- versi tipi di produzione; classificazione di terreni; interventi a sessioni o a con- gressi; giudizi di accertamento di qua- lità, quantità e consistenza economica delle produzioni agricole, boschive, or- to-floro-frutticole e vivaistiche, nonché delle industrie agrarie in genere;

c) stime di sorgenti e di acque irrigue, mi- surazione, regolazione e ripartizione delle acque irrigue tra gli utenti dell'im- presa irrigua;

d) operazioni di revisione dei bilanci e dei rendiconti, liquidazione dei conti con tut- ti i titoli di debito e credito per le aziende di cui all'art. 61, punto 1;

e) assistenza e consulenza nelle controver- sie in materia di contratti agrari;

f) piani di riparto delle spese di costruzione e manutenzione di opere comuni o con- sorziali.

A parte sono compensate, secondo le rispettive tabelle le prestazioni integrative e/o complemen- tari quali, ad esempio, stime, rilievi, ecc.

VI ONORARI RELATIVI A SETTO- RI DI ATTIVITÀ DIVERSE

69. Stima dei tabacchi e prestazioni relative alla tecnica coltivazione e lavorazione tabacchi

1. Per la stima dei tabacchi oltre al rimborso del- le spese di viaggio, vitto ed alloggio al perito agrario spettano:

a) per la stima del tabacco secco in foglia allo stato sciolto i seguenti onorari per quintale (o frazione) di prodottoperizia- to, anche se non acquistato e non intro- dotto nel magazzino del trasformatore: per i tabacchi tipo levantini € 2,07, per i tabacchi tipo «Bright», «Kentucky» e si- milari € 1,81 con un compenso minimo, fino a q.li 50, di € 129,11;

b) per le stime dei tabacchi allo stato ver- de sia prima della raccolta che presso i locali di custodia, l'onorario di cui alla lettera a) è ridotto al 30%;

c) per la direzione tecnica comprenden- te l'acquisto, l'assistenza durante la lavorazione, la classifica o la vendita, l'onorario è del 5% sull'importo globale liquidato per i primi 100 q.li e del 3,50% sull'eccedenza, con un compenso mini- mo di € 129,11;

d) per la rappresentanza delle imprese di trasformazione, davanti ad una «com- missione di perizia», il compenso mi- nimo è previsto in € 129,11 per partita fino a 100 q.li di tabacco, per le quantità eccedenti spetterà lo 0,50% dell'impor- to globale liquidato;

e) per l'assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del pro- dotto, escluse le operazioni di perizie e classifica, compete per i primi 100 q.li l'onorario in ragione del 3% sull'impor- to globale liquidato, con un compenso minimo di € 129,11. Per l'eccedenza il compenso è in ragione del 2%;

f) per l'assistenza, sopralluoghi e consu- lenza tecnica alle coltivazioni di tabac- co (dall'allestimento dei semenzai alla raccolta completa), il compenso minimo è previsto in € 103,29 per ettaro coltiva- to, fino a 50 ettari; per le superfici ecce- denti i 50 ettari il compenso è maggio- rato di € 25,82 ad ettaro;

g) per l'assistenza tecnica al processo di cura a fuoco indiretto del tabacco delle cultivar «Bright» e similari, compete, per i primi 150 quintali, un compen- so pari al 2,50% del valore del tabacco greggio allo stato sciolto, per l'ecceden- za il compenso si riduce all'1,50% con un minimo di € 103,29.

2. Per gli arbitrati in tutte le controversie in ma- teria di tabacchi spettano gli onorari previs ti nel presente articolo, commisurati al valore della partita in contestazione maggiorati del50%.

70. Controllo sui terreni, sulle acque e sulle piante

1. Per la consulenza e il controllo dei terreni, del- le acque e delle fitopatie delle piante spettano al perito agrario i compensi di cui alle tabelle13, 14, 15, 16 e 17.

71. Fertilizzanti e mangimi1. Per il controllo analitico-qualitativo dei fertiliz-

zanti e dei mangimi spettano al perito agrario i compensi previsti dalla tabella 18.

72. Commerciabi lità dei prodotti1. Per la classificazione e controllo della quali-

tà merceologica dei prodotti, ai fini della loro commerciabilità e fitosanità, spettano al peri- to agrario i seguenti compensi: sino a q.li 50

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€ 129,11;sul di più sino a q.li 100 € 2,07 al q.le; sul di più sino a q.li 300 € 1,81 al q.le; sul di più sino a q.li 500 € 1,55 al q.le; sul di più sino a q.li 750 € 1,29 al q.le; oltre i q.li 750 € 1,03 al q.le.

73. Settore zootecnico e lattiero-caseario1. Per la consulenza tecnica nel settore

zootecni- co e lattiero-caseario, le cui prestazioni consi- stono in sopralluoghi ed interventi diretti non- ché in controlli analitici, il compenso al perito agrario è calcolato sul valore complessivo del latte trasformato, secondo le quote percen- tuali stabilite nella tabella 19.

2. Per i singoli interventi di indirizzo tecnologi- co effettuati straordinariamente, limitati al massimo di due trasformazioni consecutive, spetta un compenso pari al 12% del valore del latte caseificato nella giornata.

3. Per i controlli tecnico-commerciali delle par- tite di formaggio di burro e di altri derivati del latte, con relativa scelta e classificazione, spetta un compenso pari allo 0,50 del valore della partita.

4. Per sopralluoghi, controlli dell'alimentazione e per la vigilanza igienica delle apparecchia- ture di stalla, il compenso va calcolato a va- cazione.

5. Per i controlli analitici del latte e dei suoi de- rivati e per i prelievi dei campioni gli onorari sono stabiliti dalla tabella 20.

4974. Settore vitivinicolo ed enologico1. Per la consulenza nei settori vitivinicolo ed

enologico spettano al perito agrario i compen- si stabiliti dalla tabella 21.

2. Per i controlli analitici nel settore enologico spettano i compensi di cui alla tabella 22.

75. Settori olivicolo ed elaiotecnico1. Per la consulenza tecnica nei settori olivico-

lo ed elaiotecnico spettano al perito agrario i compensi indicati dalla tabella 23.

2. Per i controlli organolettici ed analitici nel set- tore elaiotecnico spettano i compensi dalla tabella 24.

76. Settori orto-florofrutticolo-vivaistico e giar- dinaggioPer la consulenza nei settori ortofloro-frutti- colo-vivaistico e giardinaggio spettano al peri- to agrario i compensi stabiliti dalla tabella 10.

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TABELLA 1Onorari per stime

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Valore stimato Analitiche Sintetiche Sommarie

Sino a € 5.164,57 3,10% 2,10% 1,55%

Sul di più sino a € 15.493,71 2.60% 1,75% 1,30%

Sul di più sino a € 30.987,41 2,20% 1,10% 1,10%

Sul di più sino a € 61.974,83 1,70% 0,75% 0,65%

Sul di più sino a € 154.937,07 1,30% 0,55% 0,45%

Sul di più sino a € 309.874,14 0,90% 0,45% 0,35%

Oltre € 309.874,14 0,65% 0,40% 0,20%

TABELLA 2Onorari relativi ai valori dei canoni di affitto e della locazione

Valore stimato Compenso

Sino a € 1.291,14 8,90%

Sul di più sino a € 2.582,28 6,70%

Sul di più sino a € 3.873,43 4,50%

Oltre € 3.873,43 2,50%

TABELLA 3Onorari relativi alle stime dei danni prodotti dall’incendio e dalla grandine

Valore stimato Incendio Grandine

Sino a € 2.582,28 4,00% 4,80%

Sul di più sino a € 3.873,43 3,35% 4,00%

Sul di più sino a € 7.746,85 2,75% 2,40%

Sul di più sino a € 15.493,71 2,20% 1,80%

Sul di più sino a € 15.493,71 1,65% 1,32%

TABELLA 4Onorari Relativi A Stime Per Miglioramenti E Danni per inadempienzecontrattuali o da altra causa

Valore stimato Incendio

Sino a € 3.098,74 6,65%

Sul di più sino a € 6.197,48 4,45%

Sul di più sino a € 12.394,97 3,30%

Sul di più sino a € 18.592,45 2,20%

Oltre a € 18.592,45 1,40%

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51TABELLA 5Onorari relativi alle consulenze tecniche e curatele

Valore stimato Incendio

Sino a € 5.164,57 6,65%

Sul di più sino a € 12.911,42 5,55%

Sul di più sino a € 25.822,84 4,45%

Oltre a € 25.822,84 3,30%

TABELLA 6Onorari relativi all’assistenza nella compravendita, nei contratti di affitto elocazione, nella richiesta e concessione di mutui, prestiti e finanziamenti vari,contributi e investimenti capitale

VALORECompra Vendita

immobili

Affitto e locazione

Finanziamento

Mutui Prestiti

Sino a € 2.582,28 2,30% 3,30% 2,00% 1,50%

Sul di più sino a € 5.164,57 2,30% 2,55% 2,50% 1,25%

Sul di più sino a € 25.822,84 2,30% 1,75% 2,00% 1,00%

Sul di più sino a € 51.645,69 1,80% 1,00% 1,50% 0,75%

Oltre a € 51.645,69 1,30% 1,00% 1,10% 0,50%

TABELLA 7Lavori di consegna e riconsegna dei fondi rustici - Inventari - Bilanci

Bilan- cio

Pianura Collina

Monta- gna

Boschi

Vigneti

Intens. Estens. Intens. Estens.Frutteti

Vivai Colture Special

Fino ad Ha. 10 5,16 10,33 5,16 15,49 7,75 20,66 20,66 46,48

Sul di più sino ad Ha. 25

4,13 8,26 4,13 12,91 6,20 10,33 12,91 30,99

Sul di più sino ad Ha. 50

3,10 6,20 3,10 10,33 5,16 7,75 10,33 25,82

Sul di più sino ad Ha. 150

2,58 5,16 2,58 9,30 4,13 6,20 7,75 23,24

Oltre gli Ha.150

2,07 4,13 2,07 8,26 3,10 5,16 6,20 18,08

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TABELLA 8Stime delle scorte e frutti pendenti

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Valore stimato Scorte vive Scorte morte Frutti pendenti

Sino a € 5.164,57 1,40% 2,05% 5,00%

Sul di più sino a € 10.329,14 1,15% 1,70% 4,20%

Sul di più sino a € 18.075,99 1,00% 1,60% 3,00%

Sul di più sino a € 30.987,41 0,85% 1,45% 2,15%

Oltre a € 30.987,41 0,70% 1,25% 1,55%

TABELLA 9Onorari relativi alle prestazioni professionali di cui all’art.63

Sino a € 10.329,14 8,60% 10,25% 9,25% 8,00%

Sul di più sino a € 25.822,84 7,61% 9,18% 8,30% 6,00%

Sul di più sino a € 41.316,55 6,57% 8,08% 7,30% 5,00%

Sul di più sino a € 77.468,53 5,36% 6,92% 6,30% 4,00%

Oltre a € 77.468,53 4,26% 5,75% 5,27% 3,00%

TABELLA 10Onorari relativi alle prestazioni professionali di cui all’art.63 lettera “r” edall’art.76 (Ortoflorofrutticoltura,giardinaggio e vivaistica)

Valore stimato Compenso

Sino a € 7.746,85 4,80%

Sul di più sino a € 15.493,71 4,20%

Sul di più sino a € 30.987,41 3,60%

Sul di più sino a € 61.974,83 2,40%

Oltre € 61.974,83 1,50%

TABELLA 11Onorari relativi alle prestazioni professionali di cui all’art.63 e 76 (tabella 9 e 10)

Impianti

PrestazioniCostruì. rurali

Costruì.Idrauli- che e stradali

Bonifi- che in

Arborei e bo- schivi

Parchi giardini orticoli floricoli

Progetto di massima dell’opera o piano organico di trasformazione

0,07 0,09 0,08 0,10 0,08

Preventivo sommario dell’opera 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03

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53

Progetto esecutivo dell’opera 0,25 0,23 0,19 0,23 ,025

Preventivo particolareggiato dell’opera

0,12 0,08 0,06 0,06 0,06

Capitolato e contratto d’appalto dell’opera

0,08 0,08 0,09 0,09 0,09

Direzione dei lavori dell’opera 0,25 0,22 0,28 0,28 0,28

Assistenza al collaudo dell’opera 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06

Liquidazione dei lavori dell’opera 0,18 0,20 0,21 0,15 0,15

Totale ripartizione 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TABELLA 12Onorario per contabilità e misura dei lavori di cui all’art.59 contrattuali o da altracausa

Sino a € 5.164,57 2,50%

Sul di più sino a € 15.493,71 2,00%

Sul di più sino a € 30.987,41 1,50%

Sul di più sino a € 51.645,69 1,00%

Oltre € 51.645,69 0,80%

Con un minimo di € 103,29

TABELLA 13Onorari per controlli dei terreni

1-Voci: Compenso unitario

a) Scheletro -Terra Fine-Peso Apparente 3,36

b) Sabbia-Limo -Argilla 10,33

c) PH in acqua - PH in Kcl - Conducibilità 1:2 Conducibilità Pasta Satura - Clo- ruri

Sostanza Organica - Calcare Totale Calcare Attivo - Capacità di campo-Punto di

Appassimento - Saturazione Percentuale - Indice potere clorosante 30,99

d) Azonto totale 12,91

e) Anidride fosforica assimilabile| 12,91

f) Capacità di scambio cationico 12,91

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g) Ossido di potassio scambiabile Potassio-Sodio-Calcio-Magnesio scamb.

Saturazione Basica-Grado di Insaturazione 25,82

h) Ferro-Manganese-Rame-Zinco ed assimilabili 25,82

i) Boro assimilabile 12,91

2-Prelievo campioni 7,75

Nota: Per i controlli standards ( escluso le voci h e d i) il compenso complessivo di € 135.000. Per i controlli completi il compenso è di € 180.000.

TABELLA 14Onorari per il controllo delle acque irrigue

Compenso unitario

1 - Prelievo campioni 7,75

2 - Controllo chimico completo per irrigazione (è compresa la det. del SAR. Sarint. e

tutti gli altri indici idrosalini) 61,97

3 - Controllo chimico e microbiologico per potabilità e irrigazione 87,80

4 - Controllo di acque in scarico 103,29

TABELLA 15Onorari per la ricerca dei nematodi

Compenso unitario

1 - Prelievo campioni 7,75

2 - Ricerca nel terreno o nei vegetali con identificazione dei generi e, quando necessario, della specie

72,30

TABELLA 16Onorari per la diagnostica fogliare

Compenso unitario

1-Prelievo campioni 7,75

2 - Controllo completo (azoto-fosforo-potassio- calcio-magnesio-sodio-ferro - manganese - rame-zinco-boro)

77,47

TABELLA 17Onorari per i controlli fitopatologici

Compenso unitario

1 - Prelievo campioni 7,75

2 - identificazione fitoparassiti 98,13

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TABELLA 18Onorari per controlli fertilizzanti e mangimi

55

Compenso unitario

a) fertilizzanti

1-Prelievo campioni 15,49

2 - Per controllo degli elementi o dei composti chimici eseguiti secondo metodi

ufficiali 30,99

b) mangimi

1-Prelievo campioni 15,49

2 - Controllo merceologico compeleto (umidità, protidi lipidi, fibra, ceneri, estrattivi inazotati grezzi)

129,11

TABELLA 19Onorari relativi alle prestazioni di consulenza e controlli di cui all’art.73(zootecnia - caseifici)

Valore del latte trasformato Quota %

Sino a € 25.822,84 4,20%

Sul di più sino a € 51.645,69 3,00%

Sul di più sino a € 103.291,38 2,00%

Sul di più sino a € 206.582,76 1,50%

Sul di più sino a € 413.165,52 0,85%

Oltre a € 413.165,52 0,65%

TABELLA 20Onorari relativi alle prestazioni per i controlli analitici del settore lattiero-caseario

1) Determinazione:

- del grasso nel latte, nel siero, nel latticello 1,94

- della densità del latte o del siero 1,55

- della sostanza secca e del residuo magro del latte (per calcolo) 2,48

- dell’acidità del latte o del siero(metodo Soxhlet o Dornic) 1,47

- del punto criscopico del latte 3,49

- delle impurità solide nel latte (metodo Kjeldahl) 1,39

- del PH del latte e del formaggio 3,87

- del grasso nella crema di latte 2,71

- del grasso nel burro 3,49

- dell’umidità del burro (metodo per pesata) 1,94

- nel burro degli acidi grassi volatili solubili(indice Wollin) ed insolubili(indice Polenske) 11,62

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- dell’indice di rifrazione del burro 4,65

- del grasso (metodo Gerber), dell’umidità (metodo per pesata) e della materia secca nel formaggio con relativo calcolo del grasso sul secco

13,94

- del cloruro di sodio nel burro o nel formaggio (metodo di riferimento) 9,30

- del tasso cellulare 10,33

- della carica microbica totale indiretta 10,33

- della carica califormi in piastra con unità U.F.C.ml. 18,08

-della carica microbica totale U.F.C. ml. 10,33

-dei clostridi butirrici con metodo MPN 18,08

-della coagulazione al caglio e risultato grafico 7,75

-del grasso nel latte in polvere o nella caseina 3,87

-dell’umidità del latte in polvere o nella caseina (per pesata) 6,20

-del grasso nella ricotta 5,04

-del grasso, dell’umidità (metodo per pesata) e della materia secca nel formaggio(con relativo calcolo del grasso sul secco)

15,49

- dell’urea nel latte 7,75

2) Saggio dell’alizarina (latte) 0,70

3) Prova della fosfatasi o della riduttasi nel latte 3,10

4) Prova lattofermentativa e caseozimoscopica 3,10

5) Ricerca residui antibiotici nel latte 9,30

6) Ricerca della mastite (test. Whiteside o Leucocitest) 6,20

7) Esame microscopico del latte e del siero 4,65

8) Analisi completa del latte (grasso, densità, punto crioscopico, acidità, prova del sudiciometro, calcolo materia secca e residuo magro e relativo giudizio di qualità o di sofisticazioni)

15,49

9) Analisi completa del latte per accertamento della genuinità: grasso, caseina, densità, punto crioscopico, acidità, calcolo materia secca, e residuo grasso cellule somatiche e relativo giudizio

25,82

10) Analisi comp leta latte qualità ( titolo + sanità ): grasso, caseina, cellule, acidità, coli, clostridi, coagulazione, inibenti e relativo giudizio di qualità

30,99

11) Prelievo di campione alla stalla o al caseificio 25,82

12) Prelievo di campione successivo al primo 18,08

13) Prelievo di campione in forma legale e relativa verbalizzazione 51,65

14) Prelievo di campione successivo al primo 25,82

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57TABELLA 21Onorari relativi alle prestazioni di consulenza di cui all’art.74

Vinificaz.delle uve (perHl.)

Conservaz.dei vini durante la campagna

vinicola (ad Hl)

Approntamento pro- dotto per il consumo

fino ad hl. 200 1,03 0,52 3,10

oltre e fino ad hl. 500 0,90 0,39 2,58

oltre e fino ad hl. 1000 0,72 0,31 2,07

oltre e fino ad hl. 5000 0,54 0,23 1,55

oltre e fino ad hl.10000 0,36 0,18 1,03

oltre hl.10000 0,27 0,12 0,77

note:(.) Qualora si rendesse necessaria la demetallizzazione a norma del decreto ministeriale 5 settembre 1967 le percentuali di cui all’approntamento del prodotto per il consumo verranno ridotte del 50%

TABELLA 22Onorari relativi ai controlli analitici del settore enologico

1) Grado acrometrico (Baumè, Babo, ecc...) 1,16

2) Peso specifico secondo i metodi ufficiali 3,10

3) Alcool in volume all’ebuliometro 2,71

4) Alcool in volume per distillazione 5,42

5) Alcool in peso per distillazione 5,42

6) Alcool per via chimica 6,97

7) Massa volumetrica a 20 C. 5,42

8) Acidità totale sui vini 2,71

9) Acidità totale sugli aceti 3,10

10) Acidità volatile corretta dell’anidride solforosa (secondo metodi ufficiali) 5,04

11) Zuccheri riduttori in volumi 3,87

12) Zuccheri riduttori in peso 3,87

13) Zuccheri dopo inversione in peso 6,20

14) Zuccheri prima e dopo inversione in volume 6,20

15) Zuccheri prima e dopo inversione in peso 10,07

16) Anidride solforosa totale (Ritter) 3,49

17) Anidride solforosa libera (CEE) 5,42

18) Anidride solforosa totale (CEE) 5,42

19) Anidride solforosa totale (HASS) 5,42

20) Anidride carbonica 5,42

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21) Anidride solforosa libera (Bervegnin) 3,10

22) Estratto secco (metodo diretto) 6,20

23) Estratto secco (metodo indiretto) 6,97

24) Ceneri 5,42

25) Alcalinità delle ceneri 6,20

26) Sovrappressione 20 C. 5,42

27) Alcool metilico determinazione sui vini 6,97

28) Alcool metilico determinazione sui distillati 4,65

29) Ricerca metanolo, percentuale del volume etanolo anidro totale 6,97

30) Ricerca dei floruri o fosfati o nitrati o solfati 6,97

31) Ricerca del tannino, o glicerina, o rame 6,97

32) Ricerca del calcio, o zinco, o litio 6,97

33) Ricerca del bromo o bromoacetati 6,97

34) Ricerca dell’acido ascorbico, o citrico, o tartarico, o cianidrico 6,97

35) Ricerca dell’acido lattico o malico 6,97

36) Ricerca del ferro totale 7,36

37) Ricerca di saccarina, o piridina, o caramello 6,97

38) Ricerca del sodio o del potassio 10,07

39) Ricerca dei coloranti estranei (Arata) 6,20

40) Ricerca degli ibridi 10,07

41) Ricerca dell’azoto totale 6,97

56) Saggio di fermentescibilità 10,07

42) Ricerca dell’idrossimetilfurfurolo 6,97

43) Ricerca del glucosio o del fruttosio 6,97

44) Ricerca dei polifenoli totali (folin) o polifenoli totali (UV) o leucoantociani, o flovanoli reagenti con vanillina o rebelen - catechine o autociani 6,97

45) Ricerca dell’intensità colorante o tono di colore o malvina o coloranti estranei o edulcoranti sintetici 6,97

46) Ricerca della sorbite 6,97

47) Ricerca delle basi piridiche 10,07

48) Ricerca della tiammina 6,97

49) Ricerca del pH 4,65

50) Esame organolettico 10,07

51) Esame delle “casse” 5,04

52) Esame microscopico e riconoscimento del sedimento 10,07

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53) Esame del numero di ioni 7,75

54) Controllo microbiologico del numero delle colonie dei lieviti 6,97

55) Controllo microbiologico del numero delle colonie dei batteri 6,97

59

TABELLA 23Onorari relativi alle di cui all’art.75 lettera a) (Olivicoltura - Elaiotecnica)

A) Saggi tecnici: per ogni campione

1) Determinazione della resa delle olive in olio 7,75

2) Determinazione qualità di olive da olio al naturale 9,30

3) Determinazione qualità di olive da tavola confezionate 11,62

4) Determinazione qualità di olive da tavola al naturale 11,62

B) Valutazioni di partite di olio e sanse olio sanse

- sino a a € 5.164,57 per partita 4,50% 3,50%

- sul di più sino a € 12.911,42 per partita 4,00% 3,00%

- sul di pi sino a € 25.822,84 per partita 3,50% 2,75%

- oltre a € 25.822,84 per partita 2,50% 2,50%

TABELLA 24Onorari relativi alle prestazioni di cui all’art.75 lettera “b”

A) Controlli organolettici Per ogni campione

1) assaggio per determinare i pregi e difetti dell’olio 6,20

B) Controlli analitici:

1) acidità 4,65

2) determinazione del grasso totale nelle olive 6,97

3) esame spettrofotometrico per rilievo adulterazioni 7,75

4) esame gas-cromotografico per rilievi: 15,49

- steroli 15,49

- tocoferoli 15,49

- composizione acidi grassi 4,65

5) ricerca indice termico 10,33

6) ricerca umidità con metodi diversi 4,13

7) ricerca glaudicità del terreno (grado Kreiss) 10,33

8) ricerca olio di sansa 6,20

10) ricerca punto di rifrazione 7,75

11) ricerca numero di perossidi 5,16

12) ricerca indice di iodio 7,75

13) ricerca indice di rifrazione 3,10

14) ricerca peso specifico 8,78

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61

Regolamento della formazione continua del perito agrario perl’eccellenza nell’esercizio della libera professione

Emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrarie dei Periti Agrari Laureati in vigore dal 1° gennaio 2005

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ne PremessaLa formazione continua, come dovere previsto dal codice deontologico, è attività di aggiornamento e di approfondimento delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professio- nale del perito agrario ed è volta ad assicurare che il libero professionista approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale. La formazione continua viene svolta nell’interesse dei committenti e delle istituzioni e garantisce la prestazione intellettuale del perito agrario nell’ interesse pubblico.1. Soggetti interessati1. I Periti Agrari iscritti agli Albi professionali

che esercitano la libera professione devono, coerentemente con i princìpi etici e mora- li richiamati dal codice deontologico, curare ed aggiornare con continuità le conoscenze necessarie per soddisfare le aspettative dei committenti e delle istituzioni.

2. Il regolamento indica un percorso di formazio- ne continua che consenta a coloro che eserci- tano la professione, di mantenere e perfezio- nare le proprie conoscenze a garanzia della qualità delle prestazioni professionali.

3. I Periti Agrari che parteciperanno ai percorsi formativi di seguito regolamentati potranno richiedere il rilascio della prevista attestazio- ne di adempimento di formazione continua.

2. Contenuto della formazione continua1. La formazione continua deve riguardare le di-

scipline oggetto della professione del Perito Agrario e le norme di deontologia e di ordina- mento professionale.

2. Le attività formative devono avere per oggetto le tematiche tecnico-scientifiche e giuridiche inerenti all’attività professionale del Perito Agrario e le altre discipline comunque fun- zionali all’esercizio della libera professione che, preventivamente, saranno approvate dal CNPA.

3. Attività che costituiscono formazione conti- nua e quantificazione dei creditiCostituiscono attività di formazione professio- nale continua, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall’art. 2 del presente regolamento, e debitamente comprovate (tab.1).

4. Adempimenti per la formazione professiona- le continua.

1. Fermo restando il dovere deontologico dell’ag- giornamento professionale, ogni iscritto all’al- bo al fine di soddisfare il dovere di formazione professionale continua, deve acquisire

- in questa prima fase di avvio del progetto , per almeno quarantacinque crediti nel corso dei primi tre anni, come minimo:

a) dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare;

b) quindici crediti formativi nel corso del se-

condo anno solare;c) venti crediti formativi nel corso del terzo

anno solare e seguenti;d) gli iscritti all’Albo professionale ed alla

cassa di previdenza da almeno un quin- quennio acquisiscono dieci crediti forma- tivi da utilizzare nel primo triennio.

2. Qualora il Perito Agrario non possa per un periodo di tempo superiore ad un mese , per comprovati motivi di salute, svolgere l’eserci- zio della professione può chiedere al Collegio provinciale la dispensa dagli adempimenti relativi alla formazione continua per il tempo pari alla inattività.

5. Controllo dello svolgimento della formazio- ne.

1. Qualora il libero professionista intenda richie- dere il rilascio della certificazione dell’avve- nuto svolgimento della formazione continua dovrà allegare alla domanda di richiesta la do- cumentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.

2. La vigilanza sull’applicazione del regolamen- to di formazione continua è demandata al Collegio di appartenenza dell’iscritto. I Col- legi provinciali dovranno a tal fine istituire e pubblicizzare l’elenco degli iscritti che hanno ottenuto l’eccellenza nell’esercizio della libera professione.

6. Certificazione.1. Il Perito Agrario ai fini della acquisizione della

certificazione, richiederà al collegio la verifica del percorso formativo completato nell’anno solare presentando l’istanza corredata della documentazione prescritta.

2. La richiesta di certificazione sarà convalidata o rigettata previa verifica, entro trenta giorni, dalla ultimazione dell’iter di riconoscimento.

3. Il rilascio della certificazione del percorso di formazione continua viene sospeso nel caso in cui il Perito Agrario sia incorso in provve- dimenti disciplinari diversi dall’avvertimento o della censura.

7. Creazione e criteri di impiego di un marchio ad hoc per certificare l’eccellenza nell’eser- cizio della libera professione.Il CNPA depositerà un marchio per caratteriz- zare la certificazione dell’eccellenza nell’eser-

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cizio della libera professione. Il Perito Agrario che abbia completato il percorso formativo ed abbia ottenuto la certificazione richiesta, deve utilizzare del marchio.

8. Provvedimenti.Il Perito Agrario,che non adempie al compi- mento della formazione continua o qualora non la mantenga nel tempo, non può fregiarsi del marchio e la relativa vigilanza viene de- mandata ai Collegi provinciali o regionali.

9. Aree di intervento della formazione conti- nua.In ogni area di intervento si tratteranno argo- menti di interesse professionale. Il contenuto di ogni intervento formativo farà parte di un elenco che si svilupperà in molteplici indica- zioni e perfezionamenti sia grazie all’apporto delle commissioni all’uopo costituite sia alle proposte che giungeranno dalle rappresen- tanze territoriali della categoria.

10. Disciplina di gestione della formazione con- tinua.Gli organizzatori che intendono realizzare un evento valido ai fini della formazione conti- nua, devono rendersi garanti sulla regolarità della gestione della qualità della formazione

mediante un progetto che, dopo aver definito 63le esigenze di formazione consenta la piani-ficazione dei vari momenti di attuazione. Nel progetto dovranno essere documentati:

1. il soggetto formatore;2. il titolo dell’intervento formativo ed obiettivi da

raggiungere;3. la durata in ore e periodo di svolgimento;4. il registro d’aula che certifichi la presenza e la

frequenza dei partecipanti;5. il monitoraggio ed ogni altra informazione uti-

le a definire la qualità dell’evento formativo.I Collegi territorialmente competenti sono tenuti a dare in tempo utile la comunicazione preventiva dell’indizione delle attività formati- ve e di tutti i riferimenti sopraelencati al CNPA che, valutati i contenuti, oltre a fissarne i cre- diti formativi, al fine di consentirne la parteci- pazione del maggior numero di Periti Agrari, provvederà a dare la più ampia pubblicità alle stesse.

11. Norme di attuazione.Il Consiglio Nazionale emana norme di attua- zione, coordinamento e indirizzo che stabili- scono le modalità e procedure

12. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA CREDITI ATTRIBUITI

Partecipazione a corsi di formazione o di ag- giornamento, compresi master e seminari

1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 20 crediti

Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore 1 credito per ogni ora di durata dell’evento

Docenza in corsi di formazione 2 crediti per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti

Attività di relatore in convegni 4 crediti per ogni evento

Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate

2 crediti per ciascun articolo e 10 crediti per ciascun libro

Superamento di esami universitari presso Uni- versità statali o private riconosciute

crediti per ciascun esame, in numero pari ai CFU, superato risultante da apposita certifica- zione

Partecipazione a lavori di organismi di rap- presentanza della categoria, gruppi di lavoro, commissioni di studio in Italia o all’estero

2 crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione

Partecipazione a corsi IFTS che ottengono CFU Il doppio dei crediti CFU ottenuti

Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell’àmbito della propria attività professionale

10 crediti per ogni praticante o tirocinante uni- versitario presente nello studio del professioni- sta per un periodo non inferiore a 12 mesi

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ne Norme aggiunteRitenendo necessario emanare le regole che fa- cilitino l’interpretazione autentica e l’applicazio- ne del Regolamento della formazione continua del Perito Agrario per l’eccellenza nell’esercizio della libera professione emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 3 settembre 2004 il Consiglio, nella seduta del 18 marzo 2005, ha deliberato l’approvazione delle norme di seguito riportate che saranno costantemente aggiorna- te secondo gli sviluppi e l’evoluzione che avrà la formazione continua

Norme generali1. Lo svolgimento della formazione

professionale continua è obbligo deontologico indipenden- temente dall’iscrizione in altri albi professio- nali.

2. Per i nuovi iscritti all’albo, l’anno formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione e le eventuali attività for- mative svolte nel periodo che precede l’iscri- zione all’albo non rientrano nella formazione professionale continua.

3. Per l’acquisizione dei crediti formativi profes- sionali il Perito Agrario può partecipare agli eventi formativi compresi nei programmi pre- disposti da qualsiasi Consiglio, Ente od altro Ordine e approvati dal Consiglio Nazionale.

4. L’iscritto può essere esentato dallo svolgimen- to della formazione professionale nell’anno solare in cui si verificano i casi di seguito in- dicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire:

a) maternità, servizio militare e civile, gra- ve malattia o infortunio, assenza dal- l’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;

b) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggio- re; la maternità comporta l’esenzione dall’obbligo formativo per un anno, in- dividuabile secondo le indicazioni della richiedente.

5. Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasio- nalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.

a. Proposta di Accreditamento degli eventi forma- tivi e delle attività formative

1. Il Consiglio Nazionale, dopo aver ricevuto la richiesta di accreditamento da parte del Con- siglio Provinciale ed averne vagliato la rispon- denza a quanto previsto dal regolamento,

attribuisce i crediti formativi professionali ai singoli eventi, valutando i seguenti elementi:

a) la tipologia e modalità di svolgimento dell’evento formativo rispetto alle com- petenze professionali dei periti agrari;

b) durata effettiva dell’evento ed argo- menti trattati che, in ogni caso, devono essere sempre riferiti alla attività pro- fessionale del perito agrario;

c) competenza e qualifica dei relatori

2. L’attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell’evento e orientata, quando non espressamente previsto dal re- golamento, all’adozione del parametro: 1 ora= 1 CFP.

3. Alle attività formative particolari i crediti for- mativi professionali possono essere attribuiti in base alla seguente tabella:

b. Attività formative particolari , crediti attribuiti e limiti massimi annuali

In relazione alla attività svolta sono attribuiti per:

1. Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale 1 ora = 1 credito max 8 per evento;

2. Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazio- ne per periti agrari e per tirocinanti 1 ora = 1 credito max 8 per evento;

3. Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle ma- terie oggetto di eventi formativi 1 credito ogni4 cartelle di 1.000 battute ciascuna max 10 per articolo;

4. Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato, commissioni consultive del Consiglio Nazionale e dei Collegi provinciali Partecipa- zione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e interna- zionali, commissioni parlamentari o ministe- riali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nella attività professionale dei Periti Agrari - 1 riunione = 1 credito max 10 com- plessivi;

5. Superamento di esami in corsi universitari nelle materie di studio di argomenti compre- si nella attività professionale dei periti Agrari che devono attribuire crediti formativi univer- sitari. Il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all’esa- me con un max 10 per esame.

Per eccezionali motivi, l’attribuzione dei credi- ti formativi professionali agli eventi può essere

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effettuata dal Consiglio Nazionale anche succes- sivamente allo svolgimento dell’evento, purché il Consiglio provinciale abbia inoltrato preventiva e motivata richiesta di accreditamento.

c. Pubblicazioni1. Ai Periti Agrari che pubblichino congiunta-

mente tra loro articoli e testi trattanti argo- menti professionali, i crediti formativi pos- sono essere attribuiti nella diversa misura del contributo prestato, su loro richiesta e dichiarazione, alla redazione degli articoli e testi. Nell’impossibilità di tale attribuzione il credito attribuito all’intero articolo si ripartirà uniformemente tra gli autori.

d. Argomenti di interesse di singoli iscritti, non previsti in eventi inseriti nel programma ap- provato dal CNPA

1. Particolari specifiche esigenze per argomenti non compresi nei programmi dei Collegi pro- vinciali , se da questi segnalate al Consiglio Nazionale, saranno esaminate al fine di valu- tare la possibilità di organizzare, al termine dell’anno formativo, momenti formativi parti- colari e di interesse generale.

e. Programmi di formazione professionale conti- nua

1. I Consigli Provinciali predispongono il pro- gramma degli eventi formativi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale in via anticipata rispetto allo svolgimento degli eventi programmati.

2. Il Consiglio Nazionale delibera sull’approva- zione dei programmi entro 45 giorni dal ri- cevimento. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta al Consiglio Provinciale alcuna comunicazione in merito all’approva- zione, il programma s’intende approvato e i crediti sono attribuiti agli eventi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazio- nale anche dopo lo svolgimento degli stessi.

f. Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti1. Il Consiglio riconosce i crediti formativi pro-

fessionali agli iscritti nell’albo che parteci- pano agli eventi formativi approvati dal Con- siglio Nazionale; il Consiglio riconosce agli iscritti anche i crediti formativi professionali derivanti dalle attività formative indicate nella tabella di cui all’art. 3.

2. Per il riconoscimento dei crediti formativi pro- fessionali gli iscritti producono la documen- tazione dell’attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione.

3. Il perito agrario, applicando il marchio di qua-

lità, può indicare di aver assolto l’obbligo del- 65la formazione professionale continua in tuttele forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).

g.Discipline ammesseFormano oggetto di formazione continua tutte le discipline e le materie oggetto di svolgimento dell’attività professionale del perito agrario e, in via generale, oltre alle canoniche previste dal- l’ordinamento professionale e da specifiche leggi e regolamenti, possono essere ricomprese:

1. Accesso ed esercizio della professione2. Legge 434 e smi3. DPR 731/19724. La Gestione Separata dei Periti Agrari e pre-

stazioni previdenziali5. Principi generali della deontologia e tariffe

professionali6. Rapporti esterni con colleghi, clienti, prati-

canti, enti istituzionali ed altri soggetti7. Compensi di sindaci e di revisori di società8. Informatica e sistemi informativi, firma di-

gitale, gestione e trasmissione telematica, Internet, posta elettronica – Reti di compu- ter e tipologie di reti

9. Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali

10. Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali

11. Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

12. Teorie e sistemi di qualità, Haccp13. Standardizzazione dei sistemi qualità per

gli studi professionali e attività di consulenza

14. Certificazione dei sistemi di qualità.15. Politica Agricola Comunitaria16. Sistemi organizzativi aziendali: aspetti ge-

nerali, teorie e modelli17. Organizzazione del sistema di qualità: teoria

e pratica dei sistemi di qualità aziendale18. Trattamento dei dati personali e tutela della

riservatezza (privacy)19. Contratti tipici e atipici20. L’impresa e l’imprenditore21. Perizia e consulenza tecnica22. Disciplina generale dell’arbitrato23. L’arbitrato nelle società24. Diritto tributario comunitario

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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CON- TINUA

EnteOrganizzatore

Datadi svolgimento N. CF

Partecipazione a corsi di formazio- ne o di aggiornamento, compresi master e seminari

Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore

Docenza in corsi di formazione

Attività di relatore in convegni

Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate

Superamento di esami universitari presso Università statali o private riconosciute

Dichiarazione sostitutiva di certificazione(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto .........................................................................................., perito agrario iscritto all’albo

professionale del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di .....................

............................................. al n° .............,,

DICHIARAai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445

di aver partecipato nell’anno 2005, ai seguenti Eventi formativi compresi nei Programmi di forma- zione professionale continua di seguito indicati e di aver conseguito i Crediti formativi professionali

(CFP) accanto agli eventi riportati:

Ente formatore Titolo dell’eventoData di

svolgimentoN° CFP

1

2

3

4

5

6

7

8

Attività formative particolariIl sottoscritto dichiara inoltre di aver svolto le seguenti attività di formazione professionale, produttive di crediti formativi ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della formazione professionale continua:

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Partecipazione a lavori di organi- smi di rappresentanza della cate- goria, gruppi di lavoro, commissio- ni di studio in Italia o all’estero

Partecipazione a corsi IFTS che ottengono CFU

Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell’àmbito della propria attività professionale

67

............................................................, lì .................. Firma

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che viene qui di seguito trascritto:

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle

per- sone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o

l’auto- rizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAi sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, la/vi informiamo che i suoi/vostri dati verranno considerati confidenziali e trattati in maniera riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi, per finalità collegate all’effettuazione del servizio ed all’elaborazione statistica; tutte le fasi del trattamento potranno avvenire anche attraverso l’ausilio della struttura organizzativa di terzi.

La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, lei ha il diritto di conoscere, ag- giornare, rettificare, cancellare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione alla legge.Titolare del trattamento è il Consiglio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari della provincia di…………………….…………….ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E TRASMISSIONE A TERZI DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il proprio as- senso affinché il Consiglio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari della provincia di…………………………………………. , quale titolare, proceda al trattamento dei dati personali forniti attraver- so il presente modulo in conformità all’informativa ricevuta, nonché alla loro comunicazione a terzi.

............................................................, lì .................. Firma

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Consiglio provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

della provincia di …………………….

Formazione professionale continuadel Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato

ANNO FORMATIVO 2015

Premesso che il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha approvato il programma di formazione professionale nel quale è incluso il seguente

EVENTO FORMATIIVO

Tipologia:

Titolo:

Luogo e data di svolgimento:

Crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale n°

si attesta che

• il Per.Agr.:

• nato a: il: / /

• iscritto all’ albo professionale della provincia di :

• ha partecipato all’evento ed ha acquisito n° crediti formativi professionali

Luogo e data il Presidente

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