VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO...
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
N. ATTO 11 del 28/05/2015
SEDUTA DEL 28/05/2015
OGGETTO: COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIETARIA ALLA “GAL DEL
DUCATO SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”.
ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA pubblica ordinaria
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 19:19 nella Sala
delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge,
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione Valnure Valchero.
All’appello risultano:
Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass.
PIVA ALESSANDRO X TASSARA ANTONIO X
PAGANI CHIARA X MERCATI STEFANO X
BITTA MATTIA X FRESCHI GUIDO X
RAI GIOVANNA X ROLLERI FRANCESCO X
BOERI MATTEO X BOLZONI ELISA X
TAGLIAFERRI GIANCARLO X ARGELLATI VERNER X
BERTOLINI FILIPPO X GHITTONI CLAUDIO X
QUATTRINI GIUSEPPE X CANAVESI MARCO X
ZANREI GIANNI X TOTALE 10 7
Partecipa il Segretario Annamaria Cianci che provvede alla redazione del presente Verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dall'Unione Dott. Gianni Zanrei
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIETARIA ALLA “GAL DEL DUCATO
SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”.
Illustra la proposta il Consigliere Dott. Alessandro Piva
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Premesso che:
- La Regione Emilia Romagna nell’ambito del nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-
2020, ha previsto di attuare lo sviluppo locale Leader, sviluppo locale di tipo
partecipativo, Misura 19 del Programma nelle aree del proprio territorio più fragili in
termini economici, ma ricche d’eccellenze ambientali, dov’è necessario promuovere
una crescita socialmente coesa, in modo da concorrere al raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla politica agricola comunitaria;
- L’attuazione dello sviluppo locale Leader a livello regionale sarà affidata ad un numero
massimo di 8 Gruppi d’azione locali (Gal) compresi quelli esistenti e in via di
costituzione;
Precisato che i Gruppi di azione locale (Gal) come previsti all’art. 34 del Regolamento
comunitario n. 1303/2013, sono partenariati misti composti da rappresentanti degli interessi
socio-economici locali sia pubblici che privati, con il compito di elaborare e attuare la strategia
di sviluppo locale di tipo partecipativo, stimolare le capacità progettuali locali e selezionare gli
interventi proposti;
Dato atto che tra i Gal in via di costituzione è ricompreso il “GAL del Ducato” per i territori di
Parma e Piacenza;
Considerato che tra i Comuni destinatari degli interventi previsti nel Programma di sviluppo
rurale 2014-2020, sopra citato, sono individuati i Comuni di Carpaneto Piacentino, Gropparello,
San Giorgio Piacentino e Vigolzone, aderenti a questa Unione;
Ritenuto necessario al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità del programma
concorrere alla costituzione della nuova società “GAL del DUCATO”;
Precisato che i costi di funzionamento del GAL sono totalmente coperti dai fondi comunitari
SIE, e comprendono i costi del personale, i costi operativi, i costi di formazione, i costi
finanziari, i costi di sorveglianza e valutazione delle operazioni realizzate;
Visto il documento illustrativo inviato dal Gruppo Azione Locale della Provincia di Parma e
Piacenza;
Atteso che la costituenda società avrà la seguente composizione societaria:
Soci Parma Quota in € Soci Piacenza Quota in €
CCIAA PR 15.000,00 CIAA € 15.000,00
Unioni Comuni 10.000,00 Unioni Comuni € 10.000,00
Macroarea Emilia Oc 2.500,00 Macroarea Emilia Oc € 2.500,00
Associazioni 7.500,00 Associazioni € 7.500,00
Imprenditoriali ed altri Imprenditoriali ed altri
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TOTALE 35.000,00 TOTALE € 35.000,00
Visto lo Statuto della Società Consortile Ar.l, senza scopo di lucro, denominata “GAL del
Ducato Società Consortile Ar.l;
Considerato che questa Unione unitamente agli altri enti dovrà costituire Società nel mese di
maggio 2015 e che la sua partecipazione societaria è pari ad una quota di € 2.000,00;
Ritenuto pertanto di dover partecipare alla costituzione della Società;
Visto il D.gs. 267/2000;
Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il parere di regolarità
tecnica del servizio, il parere finanziario in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione di
copertura finanziaria;
Acquisito il parere del revisore del Conto;
Esperita la votazione espressa in forma palese, con il seguente esito:
PRESENTI n.° 10 – VOTANTI n. ° 10 - ASTENUTI n.° 0
VOTI FAVOREVOLI n.° 10 VOTI CONTRARI n.°0
DELIBERA
1. di partecipare, per le ragioni esposte in premessa, alla costituzione della società consortile
denominata “GAL del Ducato Società consortile Ar.l”
2. di approvare , conseguentemente lo Statuto della costituenda società indicata al prec.punto
1), allegato A) formante parte integrante e sostanziale di questo atto;
3. di stabilire la partecipazione societaria dell’ Unione Valnure e Valchero mediante la
sottoscrizione di quote del valore di € 2.000,00;
4. di dare atto che nessun altro costo graverà sul bilancio dell’Unione Valnure e Valchero;
5. di autorizzare il Presidente, legale rappresentante, Ing. Gianni Zanrei nato a Piacenza (Pc)
il 21.10.1966, oppure altro membro del consiglio a intervenire alla costituzione del GAL del
Ducato Società Consortile Ar.l;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO UNIONE
CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;
VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
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ESPERITA la votazione espressa in forma palese, con il seguente esito:
PRESENTI n.° 10 – VOTANTI n. ° 10 - ASTENUTI n.° 0
VOTI FAVOREVOLI n.° 10 VOTI CONTRARI n.°0
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e firmato digitalmente:
il Presidente dall'Unione
Dott. Gianni Zanrei
il Segretario
Annamaria Cianci
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA (art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIETARIA ALLA “GAL DEL DUCATO SOCIETA’
CONSORTILE A R.L.”.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
lì 26/05/2015
Segretario Reggente/Direttore
Anna Maria Cianci / INFOCERT SPA Documento firmato digitalmente
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIETARIA ALLA “GAL DEL DUCATO SOCIETA’
CONSORTILE A R.L.”.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
lì, 26/05/2015
Gabriele Savi / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
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Deliberazione del Consiglio dell’Unione
N. 11
DEL 28/05/2015
OGGETTO: COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE SOCIETARIA ALLA “GAL DEL DUCATO
SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
Viene pubblicata nell’Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal
29/05/2015 al 13/06/2015
eseguibile il 28/05/2015, Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
lì 29/05/2015
CAGNONI MARIA VITTORIA / ArubaPEC S.p.A.
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"GAL del DUCATO Società consortile a r.l."
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DENOMINAZIONE - SEDE/DOMICILIAZIONE - DURATA - OGGETTO
Art. 1 - Denominazione
E' costituita società una società consortile responsabilità
limitata, senza scopo di lucro, con denominazione:
"GAL del DUCATO Società consortile a r.l."
Art.2 - Regolamentazione
La società è disciplinata da quanto previsto dal codice civi-
le, dalla specifica normativa in tema di consorzi e società
consortili e dal presente statuto; il funzionamento della so-
cietà può essere precisato e disciplinato (in sintonia alla
legge ed al presente statuto) da apposito regolamento interno,
da predisporsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi
dall'Assemblea dei soci.
Art. 3 - Sede
La società ha sede legale in Italia, nel Comune di Parma (PR).
Nell'ambito del detto Comune l'indirizzo è quello risultante
presso il competente Registro Imprese, secondo le risultanze
dell'atto costitutivo e dei successivi trasferimenti da deli-
berarsi o con decisione dei soci (adottata anche semplicemente
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-
spresso per iscritto) o dall'Organo Amministrativo; con le me-
desime formalità la società potrà istituire altrove e soppri-
mere filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e unità lo-
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cali in genere.
Il trasferimento della sede in comune diverso dall'originario
e l'istituzione di sedi secondarie, considerate modifiche
dell'atto costitutivo, debbono essere adottate dai soci me-
diante deliberazione assembleare.
Art. 4 - Domiciliazione dei soci e dei Componenti le cariche
sociali
Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci,
degli amministratori, del Revisore, è quello che risulta dal
Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le
comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano
previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta e-
lettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti
di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indi-
rizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano
stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine
la società potrà istituire un apposito “libro delle comunica-
zioni” ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai
soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con
obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamen-
to.
In caso di trasferimento della partecipazione, l'avente causa
(al fine anche dell'esercizio del diritto di voto, degli altri
diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali) potrà pro-
durre alla società copia dell'atto di acquisto unitamente alla
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ricevuta di avvenuto deposito al Registro Imprese.
Art. 5 - Durata
La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre
duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata.
Art. 6 - Oggetto
Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per
tempo in vigore, la società consortile ha come scopo la ge-
stione e la realizzazione di progetti indirizzati allo svilup-
po economico del territorio delle province di Parma e Piacenza
e persegue il proprio oggetto-finalità consortile curando la
realizzazione di progetti di sviluppo economico, e priorita-
riamente la realizzazione del Programma Leader rivolto alle
aree rurali, nonché ogni altro tipo di programma e progetto
utile al sostegno e allo sviluppo economico e dell'identità
sociale e culturale dei territori.
In tale ambito la Società Consortile promuoverà e realizzerà
iniziative atte a creare uno sviluppo multisettoriale e dure-
vole dei territori e a tal fine la società:
- gestirà linee di incentivazione comunitaria, nazionale e lo-
cale;
- organizzerà attività di informazione, sensibilizzazione e
tutoraggio;
- fornirà assistenza tecnica a favore dei propri soci, delle
comunità locali e dei promotori di progetti di sviluppo locale
- offrirà supporto alla creazione di partenariati locali, na-
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zionali e internazionali per la gestione di progetti di svi-
luppo di interesse locale
- elaborerà e gestirà progetti europei in qualità sia di coor-
dinatore che di partner.
La Società potrà realizzare progetti affidatigli dai Soci e/o
da soggetti terzi, purché coerenti con quanto previsto
nell'oggetto sociale.
Sempre negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per
tempo in vigore, in via strumentale per il conseguimento
dell'oggetto sociale, in via quindi non prevalente, con e-
spressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti
del pubblico, la società può compiere tutte le operazioni com-
merciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il
conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia diretta-
mente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in
altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o
connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e garanzie in ge-
nere, anche reali.
La società ha scopo consortile e non ha fini di lucro.
Essa realizza l'organizzazione comune istituita, a mente degli
articoli 2602 e 2615 ter C.C., dai consorziati delle imprese
socie consorziate al fine di conseguire, per il tramite
dell'ottimizzazione delle loro capacità, la compiuta attuazio-
ne delle obbligazioni nascenti dall'esecuzione dell'oggetto
sociale.
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CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI- FONDO CONSORTILE
Art. 7 - Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 70.000,00 (settantamila/00) ed è
diviso in quote ai sensi di legge.
Art. 8 - Variazione capitale, finanziamenti, fondo consortile
Il capitale sociale può essere aumentato e ridotto osservate
le disposizioni (legislative e statutarie di cui oltre) in ma-
teria; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica.
Art. 9 - Finanziamento soci
La società potrà richiedere ai soci, e acquisire dagli tessi
(se consenzienti), finanziamenti e/o versamenti, fruttiferi e
non fruttiferi (infruttiferi qualora non sia diversamente di-
sposto), nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigo-
re.
La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art.
2483 c.c. come previsto in altro contesto del presente statu-
to.
Art. 10 - Fondo consortile
L'Assemblea, con le prescritte maggioranze, può deliberare (ai
sensi dell'art. 2615-ter, ultimo comma, codice civile) il ver-
samento da parte dei consorziati di contributi in denaro per
la costituzione del fondo consortile destinato a far fronte
alle spese di esercizio del consorzio.
L'importo dei contributi predetti, le modalità e i tempi di
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versamento saranno determinati sulla base di un bilancio di
previsione predisposto dall'Organo Amministrativo.
Il fondo consortile potrà essere annualmente ripristinato an-
che con utili di precedenti esercizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI CONSORZIATI
Art. 11 - Requisito soci consorziati.
Possono essere soci coloro che svolgano attività ritenuta ido-
nea al conseguimento dell'oggetto consortile, che abbiano pie-
na capacità giuridica e di agire, che abbiano la partecipazio-
ne consortile in piena proprietà e in libera disponibilità (e
quindi non sottoposta a diritti reali spettanti a terzi, a se-
questri, pignoramenti e ad altri vincoli di sorta) e che siano
adempienti alle proprie obbligazioni verso il consorzio.
Possono essere soci le associazioni, e gli ordini professiona-
li, di categoria, Camere di Commercio, enti locali; enti re-
gionali; enti di promozione turistica; enti economici pubblici
e privati; società di persone e di capitali; fondazioni; coo-
perative; consorzi e associazioni senza scopo di lucro; ope-
ranti, anche se non in modo esclusivo, sul territorio delle
province di Parma e Piacenza. Non possono essere ammessi in
qualità di soci né persone fisiche, né imprese individuali, né
liberi professionisti.
Art. 12 - Trasferibilità della partecipazione
Le quote sociali non sono trasferibili senza il consenso del
Consiglio di Amministrazione.
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Art. 13 - Esclusione
Decade dalla qualità di socio, e potrà quindi essere escluso,
chi abbia perduto i requisiti per essere socio o qualora sus-
sista giusta causa.
Art. 14 - Cause particolari di esclusione
Può inoltre essere escluso dalla società il socio al verifi-
carsi anche delle seguenti altre circostanze, da intendersi
quali fattispecie di giusta causa:
- sia sottoposto a procedure concorsuali (nell'ambito della
normativa tempo per tempo vigente);
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti
della società.
Su ammissione e decadenza delibera il Consiglio di Amministra-
zione.
Art. 15 - Rimborso quota di liquidazione
In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad
una singola partecipazione, e quindi limitatamente al singolo
consorziato (recesso ed esclusione), consegue accrescimento
proporzionale a favore degli altri soci, nel rispetto di quan-
to previsto dall'art. 2609 del codice civile
AMMINISTRAZIONE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - CONTROLLI
Art. 16 - Norme generali
L'amministrazione della società è affidata anche a non soci,
uno o più, nominati con decisione dei soci assunta o col meto-
do collegiale o mediante consultazione o consenso espressi per
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iscritto (art. 2479-bis, c.c.).
L'amministrazione della società è demandata ad un Consiglio di
Amministrazione composto da sei membri. Ai soci aventi sede
legale in Provincia di Piacenza compete la nomina di tre mem-
bri e la nomina dei restanti tre membri compete ai soci aventi
sede legale in Provincia di Parma.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
Viene qui prevista la competenza dell'Organo Amministrativo
per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
fusione o scissione; viene negata tale competenza per le deci-
sioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 e di fu-
sione nelle fattispecie di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del
codice civile.
Per le cause di ineleggibilità, di cessazione, di sostituzione
e per quanto altro qui non previsto si rinvia a quanto dispone
il codice civile in materia di società per azioni.
Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di
cui all'art. 2390 cod. civ.
L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e
procuratori per il compimento di determinati atti o categorie
di atti, per l'esecuzione di particolari incarichi e mansioni,
determinandone i poteri, attribuzioni ed eventuali emolumenti.
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Ad uno o più Amministratori o a terzi dotati delle specifiche
professionalità possono essere attribuite particolari mansioni
in materia di adempimenti normativi, amministrativi, retribu-
tivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali, tratta-
mento di dati personali, prevenzione e protezione in tema di
sicurezza dei luoghi di lavoro e quanto altro (in tale sede
saranno determinati eventuali relativi emolumenti).
Art. 17 - Durata della carica e rieleggibilità
Gli Amministratori durano in carica per tre (3) mandati e sono
rieleggibili. Gli stessi cessano dalla carica con
l’approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato.
All'Amministratore revocato, anche senza giusta causa, non
competerà alcunché a titolo di danni o altro.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è
stato ricostituito.
Art. 18 - Rimborso spese ed emolumenti
In sede di nomina, o con separata decisione dei soci, agli Am-
ministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'e-
sercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un com-
penso annuo nonché un'indennità di cessazione carica, costi-
tuibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con si-
stemi assicurativi o previdenziali.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 19 – Poteri
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Il Consiglio di Amministrazione, ha tutti i poteri di ammini-
strazione della società, senza limitazione alcuna.
Per la realizzazione di programmi o progetti finanziati
dall'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione potrà av-
valersi delle indicazioni di un Tavolo di Concertazione, che
sarà composto da Enti Locali, Enti Economici e soggetti porta-
tori di interessi di carattere generale. Il tavolo di Concer-
tazione sarà istituito con decisione del Consiglio di Ammini-
strazione e convocato e presieduto dal Presidente o da un suo
delegato.
Art. 20 - Presidente/Vice Presidente - Rappresentanza
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non sia avvenuto in
sede di nomina con decisione dei soci, elegge tra i suoi mem-
bri un Presidente ed un Vicepresidente. Il primo Presidente
del Consiglio di Amministrazione verrà scelto fra i membri no-
minati dai soci aventi sede legale in Provincia di Piacenza ed
il primo Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione verrà
scelto fra i membri nominati dai soci aventi sede legale in
Provincia di Parma. Allo scadere del primo mandato del Consi-
glio di Amministrazione il nuovo Presidente verrà scelto fra i
membri nominati dai soci aventi sede legale in Provincia di
Parma ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
verrà scelto fra i membri nominati dai soci aventi sede legale
in Provincia di Piacenza, e così di mandato in mandato nel ri-
spetto del principio dell’alternanza.
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Il Presidente è il legale rappresentante della società ed, in
caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal Vicepre-
sidente.
Art. 21 - Modalità decisione del Consiglio
Le decisioni del Consiglio, qualora non sia diversamente di-
sposto dalla legge o dal presente statuto, possono essere a-
dottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del
consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sot-
toscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza
tanto l'argomento oggetto della decisione quanto il consenso
alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e la redazione dei pro-
getti di fusione o scissione (questo statuto non delega le de-
cisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 e
di fusione nelle fattispecie di cui agli artt. 2505 e 2505 bis
del codice civile) sono in ogni caso di competenza del consi-
glio di amministrazione come organo collegiale e sono da assu-
mere mediante formale delibera.
Art. 22 - Decisioni non collegiali
Competerà al Consiglio normare tempi e modalità per le deci-
sioni coi suindicati metodi non collegiali; qualora il Consi-
glio non abbia provveduto, la decisione conseguirà all'inizia-
tiva di qualunque consigliere o del Revisore e si applicheran-
no, in quanto compatibili, le norme che il presente statuto
detta, come oltre, per le decisioni non collegiali dei soci.
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La decisione non collegiale deve essere assunta col voto favo-
revole della maggioranza degli amministratori in carica (in
caso di parità prevale il voto del Presidente).
Art. 23 - Riunioni e decisioni Collegiali
Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove,
purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte
che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fat-
ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente (o, in caso di sua
assenza o impedimento dal Vice Presidente) mediante avviso
spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro
mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica),
almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con
telegramma da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza a
ciascun Amministratore e al Revisore.
Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro
mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al
numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo
specifico recapito che siano stati espressamente comunicati
dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita an-
notazione riportata nel Libro delle decisioni degli Ammini-
stratori.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede
la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in ca-
rica.
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Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,
anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i
Consiglieri in carica ed il Revisore.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
presenti (in caso di parità prevale il voto del Presidente).
Le riunioni collegiali possono svolgersi in audio o video con-
ferenza: si rinvia a quanto previsto in questo stesso statuto
in materia assembleare.
Art. 24 - Deleghe
Il Consiglio, con formale deliberazione collegiale, può nomi-
nare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un
Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli
Amministratori, fissandone attribuzioni, compensi ed eventuali
cauzioni; in sede di nomina verrà attribuito in capo agli Am-
ministratori Delegati l’eventuale potere di rappresentanza per
determinati atti (secondo le modalità di firma determinate
nell'atto di nomina stesso) e, in caso di nomina di un comita-
to esecutivo, le sue norme di funzionamento.
Il Consiglio può pure nominare Direttori, nonché procuratori
ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procura-
tori speciali.
Art. 25 - Libro decisioni Consiglio di Amministrazione
La decisione del consiglio sarà trascritto sul libro verbali
del Consiglio.
Il verbale della decisione collegiale sarà sottoscritta dal
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presidente della riunione e da chi funge da segretario.
La decisione non collegiale sarà trascritta a cura dell'Organo
Amministrativo e la relativa documentazione, in originale, sa-
rà conservata agli atti della società e della stessa dovrà
farsi menzione in sede di trascrizione.
Art. 26 - Cessazione carica consiglieri
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-
nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera-
zione approvata dall'Organo di Controllo (se nominato), purché
la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nomina-
ti dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in
carica fino alla prossima assemblea. In caso di cooptazione di
un amministratore cessato dalla carica dovrà essere rispettata
la composizione del Consiglio di Amministrazione prevista dal
precedente articolo 16.
CONTROLLO DEI SOCI
Art. 27 - Diritti dei soci
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli
affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti
di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all'amministrazione.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 28 - Struttura - competenze
Si decide di nominare, pur in assenza di obbligo di legge,
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l’Organo di Controllo sempre secondo il disposto dell’art.
2477 del Codice Civile.
L'Organo di controllo viene demandato ad un Revisore che eser-
cita, in quanto compatibile con il disposto normativo, la re-
visione legale dei conti. Il Revisore dovrà essere individuato
fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il compenso
spettante al Revisore verrà stabilito dall’Assemblea dei soci
in sede di nomina e per tutta la durata del mandato.
La nomina del Revisore dovrà rispettare il principio di alter-
nanza già previsto per il Consiglio di Amministrazione e, in
particolare, quando il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione verrà scelto fra i membri nominati dai soci aventi sede
legale in Provincia di Piacenza, il Revisore verrà scelto dai
soci aventi sede legale in Provincia di Parma e viceversa.
DECISIONI/ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 29 - Competenze
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
2) la nomina degli amministratori;
3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, del Revi-
sore e la determinazione del relativo compenso;
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4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-
ti dei soci.
Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consul-
tazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscrit-
to.
Comunque, con riferimento alle materie indicate nei numeri 4)
e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. (nn. 4-5 che prece-
dono), dal quarto comma dell'art. 2482-bis, da altre disposi-
zioni legislative, oppure quando lo richiedono uno o più ammi-
nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno un
terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono es-
sere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi del
disposto dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste
dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzio-
nale alla sua partecipazione al capitale sociale.
Art. 30 - Decisioni dei soci adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto
Salvo quanto demandato alla competenza assembleare (art. 29
che precede) le decisioni dei soci possono essere adottate me-
diante consultazione scritta o sulla base del consenso espres-
so per iscritto.
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I documenti sottoscritti dai soci, dai quali devono risultare
con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il con-
senso alla stessa, devono essere trascritti senza indugio nel
libro relativo.
Competerà ai soci stessi normare tempi e modalità per le deci-
sioni coi suindicati metodi non collegiali; diversamente la
decisione conseguirà all'iniziativa di un amministratore o di
un socio ed eventualmente del Revisore e non è soggetta a par-
ticolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il di-
ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti
gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di
un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il
medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rap-
presentino il quorum previsto all'art. 32 di cui oltre.
Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal
suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-
cisione.
Art. 31 - Assemblea dei soci
La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del
giorno, tale da assicurare la tempestiva informazione sugli
argomenti da trattare, è effettuata a cura dell'Organo Ammini-
strativo, mediante comunicazione inviata ai soci (ed agli al-
tri aventi diritto) con lettera raccomandata o con qualsiasi
altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica o altre
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modalità che dia comunque conferma della ricezione).
La comunicazione deve essere inviata (data spedizione) agli
aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel do-
micilio o agli indirizzi, telefonico e/o elettronico secondo
quanto previsto all'art. 3 di questo stesso statuto (in man-
canza la convocazione è effettuata mediante lettera raccoman-
data spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza
nel domicilio risultante dal registro delle imprese).
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad es-
sa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministra-
tori ed il Revisore sono presenti o informati della riunione e
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (il Revisore
e gli amministratori assenti avranno fatto pervenire alla so-
cietà relativa dichiarazione scritta, redatta su qualunque
supporto e spedita con qualunque sistema di comunicazione che
dia garanzia di ricezione).
L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, pur-
ché in Italia.
L'assemblea è presieduta dal Presidente, od in caso di sua as-
senza od impedimento dal Vice Presidente, del Consiglio di Am-
ministrazione ed è assistito da un segretario designato
dall’Assemblea stessa.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell'assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-
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stituzione, accerta (anche per allegato al verbale) la identi-
tà e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento
ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi
dell'art. 2479-bis, comma 2 del codice civile.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se
richiesto dalla legge.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi neces-
sari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e
pubblicazione.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,
dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle deci-
sioni dei soci.
Il voto deve essere espresso in modo da consentire l'individu-
azione dei votanti.
L'assemblea può svolgersi in videoconferenza o telecomunica-
zione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-
stanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispet-
tati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-
rità di trattamento dei soci.
A tal fine, è necessario che: sia consentito al Presidente
dell'assemblea, anche a mezzo di persone all’uopo delegate, di
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
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regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare
i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verba-
lizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari og-
getto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso
di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria)
i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali
gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta
la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il
soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del
verbale sul relativo libro.
Art. 32 - Quorum decisionali
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi dell'art. 2479 c.c.
con metodo non collegiale (mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto), sono prese con
il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più del
cinquanta per cento del capitale sociale.
Le decisioni dei soci, adottate mediante deliberazione assem-
bleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. sono assunte nel ri-
spetto dei seguenti quorum costitutivo e deliberativo:
- l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capita-
le sociale;
- l'Assemblea delibera poi a maggioranza assoluta del capitale
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sociale rappresentato e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma dell'articolo 2479 (art. 31, nn. 4-5 di que-
sto statuto), con il voto favorevole di tanti soci che rappre-
sentano almeno la maggioranza del capitale sociale.
Restano salve le disposizioni, che, in virtù del presente sta-
tuto o di disposizioni di legge, prevedono quorum più restrit-
tivi o il consenso di categorie di soci.
BILANCIO ED UTILI
Art. 33 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di
ogni anno.
Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno destinati
come segue:
- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a
che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale;
- il residuo a riserva straordinaria.
Per nessuna ragione possono essere distribuiti utili e/o ri-
serve ai soci.
Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dal-
la chiusura dell'esercizio sociale; può essere approvato entro
un maggior termine, comunque non superiore a centottanta gior-
ni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio
consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della società (in que-
sti casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista
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dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione).
MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO
Art. 34 - Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
L'aumento di capitale può essere attuato (salvo per il caso di
cui all'articolo 2482-ter - Riduzione del capitale al di sotto
del minimo legale) anche mediante offerta di quote di nuova
emissione a terzi; in tal caso, la decisione di aumento del
capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione
o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non
consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473
del codice civile.
Qualora non risulti diversamente dalla delibera di aumento di
capitale, il socio che eserciti il diritto di opzione, purché
ne faccia contestuale richiesta, ha diritto di prelazione nel-
la sottoscrizione di quanto non optato dagli altri soci.
Art. 35 - Riduzione del capitale per perdite
Si rinvia al disposto dell'art. 2482-bis e 2482-ter del codice
civile, precisandosi che la copia della relazione degli ammi-
nistratori sulla situazione patrimoniale della società, con le
eventuali osservazioni (nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.)
dell'Organo di Controllo o del soggetto incaricato di effettu-
are la revisione legale dei conti, non deve restare depositata
nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'as-
semblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le
dette osservazioni, durante l'assemblea dei soci.
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Art. 36 - Emissione di titoli di debito
La società può emettere titoli di debito, di cui all'art. 2483
c.c.,: la relativa decisione è demandata all'Assemblea dei so-
ci che delibererà, con le maggioranze statutariamente previste
per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto, fissando limi-
ti e modalità di emissione.
Art. 37 - Trasformazione
La deliberazione di trasformazione della società dalla sua
forma attuale in quella di società di persone e' adottata con
le forme e maggioranze previste per le modifiche dell'atto co-
stitutivo/statuto.
E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasfor-
mazione assumono responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione della società dalla sua
forma attuale in quella di consorzi, società consortili, so-
cietà cooperative, comunioni di azienda, associazioni non ri-
conosciute e fondazioni deve essere assunta con il voto favo-
revole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il
consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
Per quanto altro si rinvia agli artt. 2498 e seguenti del
c.c..
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 38 - Cause di scioglimento
La società si scioglie nei casi previsti dalla legge (non sono
previste altre ipotesi di scioglimento).
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Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione
trattarsi di società in liquidazione.
In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liqui-
datori intervenga (come da articolo successivo) una decisione
dei soci, l'organo di liquidazione sarà composto dall'organo
amministrativo “uscente” e le regole del suo funzionamento e
rappresentanza della società saranno disciplinate dalle mede-
sime regole vigenti per l'organo amministrativo in carica al
verificarsi della causa di scioglimento della società; tale
organo avrà tutti i più ampi poteri necessari allo scopo, com-
preso l'esercizio provvisorio dell'impresa sociale.
Art. 39 - Nomina e revoca dei liquidatori - criteri di svolgi-
mento della liquidazione
L'assemblea dei soci delibera, con le maggioranze previste per
le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del
collegio (in caso di nomina di un collegio di liquidazione),
nonché quelle inerenti alla nomina di più liquidatori destina-
ti ad operare in via disgiunta e/o congiunta;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-
sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di
singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari
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per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il
suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione
del migliore realizzo.
Qualora sia nominato un Collegio di liquidazione, e non sia
diversamente disposto, le regole di funzionamento dell'organo
di liquidazione, e la relativa rappresentanza della società,
sono disciplinate dalle medesime regole previste e vigenti in
materia di Consiglio di Amministrazione.
Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, i li-
quidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per
la liquidazione della società.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA/DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 - Clausola arbitrale
Tutte le controversie, che possano formare oggetto di arbitra-
to, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle rela-
tive alla validità delle delibera assembleari, promosse da o
contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle re-
lative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte me-
diante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Re-
golamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove
è iscritta la società (qualora detta Camera di Commercio non
abbia istituito la Camera Arbitrale sarà di competenza della
Camera Arbitrale di Parma), che provvederà alla nomina di un
unico Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale stessa.
Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive
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di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci
che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novan-
ta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 41 - Foro Competente
Per le controversie in dipendenza di affari sociali e dell'in-
terpretazione del presente statuto (e che non siano sottoponi-
bili ad arbitrato) è competente il foro in relazione al luogo
ove la società ha la propria sede legale.
Art. 42 - Legge applicabile
La società è regolata dalla legge italiana.
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GAL del DUCATO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE Regione Emilia Romagna 2014-2020
Programma Leader
APRILE 2015
IL NUOVO GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
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INDICE
1. La nuova programmazione Leader 2014-2020
2. Il percorso di costruzione di un nuovo partenariato nelle province di Parma e
Piacenza
3. Il GAL del DUCATO
4. Il percorso di costituzione ed attivazione del GAL del DUCATO
GLOSSARIO
- AGREA, Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - LEADER, Liaison Entre Actions de Développement Rural (Collegamenti tra le azioni di sviluppo
rurale)
- GAL, Gruppo di Azione Locale
- ICT, Innovation and Communication Technology - PAC, Politica Agricola Comunitaria
- PSL, Piano/Programma di Sviluppo Locale - PSR, Programma di Sviluppo Rurale
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1. La nuova programmazione Leader 2014-2020
Dopo oltre vent’anni di “sperimentazione”, all’approccio Leader viene definitivamente riconosciuta la
sua strategica importanza per lo sviluppo integrato del territorio.
Il Commissario Europeo per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale, Dacian Ciolos, ha ricordato come
l’approccio Leader, oltre ad essere un elemento essenziale per lo sviluppo locale e delle zone rurali,
giochi un ruolo decisivo all’interno della futura PAC. Da qui la proposta di potenziare il programma
Leader nel periodo di programmazione 2014-2020 per permettere agli Stati Membri di accelerare e
facilitare il lancio di nuovi progetti, incoraggiando una partecipazione dal basso sempre più numerosa.
Le scelte operative di impostazione territoriale, gestionale e finanziaria, sono fatte a livello regionale
ma è utile ricordare che la nuova programmazione stabilisce che l’attuazione del Programma Leader si
basa su una strategia di sviluppo locale articolata nei seguenti punti:
a) la presenza di un Gruppo di Azione Locale (GAL) che rappresenta il soggetto gestore del
programma
b) la definizione dell’area e della popolazione interessata;
c) una analisi dei bisogni e delle potenzialità dell’area;
d) una descrizione della strategia e degli obiettivi;
e) la descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale da parte del GAL;
f) un piano di azione che dimostri come gli obiettivi si traducano in azioni concrete;
g) i meccanismi di gestione, monitoraggio e valutazione del piano di azione;
h) il piano finanziario.
I Piani di Sviluppo Locale (PSL) devono concentrarsi su pochi ambiti di intervento per impostare la
progettazione locale 2014-2020. Ai partenariati locali spetta la scelta dell’ambito tematico di
intervento per i rispettivi piani di azione da una lista pre-definita nel Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia Romagna. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL devono essere coerenti con i
fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le
esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e
dell’attuazione degli interventi.
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All’interno degli ambiti tematici, competerà al GAL scegliere le azioni/misure da attivare in funzione
dei risultati attesi individuati nel Piano di Sviluppo.
Nel caso in cui il Piano includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia locale, questi
dovranno essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti
come una mera sommatoria di ambiti “settoriali”.
La concentrazione su risultati ben specificati non implica l’elaborazione di una strategia mono-
settoriale, quanto piuttosto di una strategia che ricerchi e valorizzi i legami intersettoriali (es. turismo
- beni culturali - prodotti tipici).
Tale strategia dovrà puntare alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di
risorse locali incentivando attività produttive di beni e servizi sostenibili sotto il profilo ambientale ed
economico-sociale.
La predisposizione e la pubblicazione dei bandi per la selezione dei Piani e dei GAL, l’approvazione
della graduatoria, i flussi finanziari e di controllo saranno curati dalla Autorità di Gestione della
Regione Emilia Romagna.
2. Il percorso di costruzione di un nuovo partenariato nelle province di Parma e Piacenza
La costruzione del partenariato locale è stata avviata nel Febbraio 2014 con la predisposizione di un
primo documento di indirizzo elaborato dal GAL SOPRIP spa nella consapevolezza dell’impossibilità
per lo stesso GAL di potersi candidare alla gestione del programma Leader nella nuova
programmazione.
Due i temi in discussione che si sono affrontati coinvolgendo le rappresentanze istituzionali e le forze
economiche dei due territori:
- il territorio sul quale costruire la programmazione, decidendo dunque se confermare o no la
scelta di una programmazione interprovinciale (Parma – Piacenza);
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- le modalità e le tempistiche con cui giungere alla costituzione di un nuovo Gruppo di Azione
Locale (GAL).
Il confronto è proseguito nei mesi di Agosto e Settembre 2014 quando si sono svolte due riunioni
pubbliche di presentazione della proposta di costituzione del nuovo GAL rispettivamente a Piacenza
presso la Camera di Commercio di Piacenza e a Parma presso la Provincia di Parma, nel corso delle
quali si è registrato un ampio consenso ad operare per la costituzione di un nuovo GAL
interprovinciale.
Al fine di coinvolgere i soggetti portatori di interessi in tutte le scelte fondamentali relative alla
costituzione del nuovo GAL, si è quindi proceduto alla elaborazione e alla somministrazione di un
Questionario indirizzato alle pubbliche amministrazioni e alle forze economiche piacentine e
parmensi, finalizzato alla raccolta di indicazioni utili per la nuova programmazione (dimensione
territoriale del nuovo Piano di Sviluppo Locale (PSL), aree tematiche e linee strategiche di prevalente
interesse, fabbisogni territoriali, idee progettuali).
Il Questionario è stato somministrato via email a n° 80 organizzazioni. Di queste, il 28,70% ha risposto
e le indicazioni emerse sono rappresentate nei seguenti grafici:
a. Localizzazione e tipologia degli organismi che hanno risposto al Questionario
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b. Dimensione territoriale del nuovo Piano di Sviluppo Locale
Il tema della delimitazione geografica della nuova area Leader si è evidenziato nelle risposte degli
intervistati per la sua delicatezza e per le implicazioni che ne conseguono. Il campione si è espresso
prevalentemente per un ampliamento o per il mantenimento dell’area Leader come nella attuale
programmazione.
c. Tematismo prevalente
I tematismi proposti dal PSR della Regione Emilia Romagna sono i seguenti:
1.1 Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali,
artigianali e manifatturieri);
1.2 Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
1.3 Turismo sostenibile;
1.4 Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
1.5 Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
1.6 Accessibilità ai servizi sociali.
Sulla base dei dati raccolti con il questionario, la distribuzione della priorità dei tematismi è la
seguente:
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dalla quale si evince che i tre tematisti sui quali gli intervistati propongono di concentrare il nuovo PSL
sono:
- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali,
artigianali e manifatturieri);
- Turismo sostenibile;
- Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
d. Linee strategiche per il nuovo PSL
Si è chiesto agli intervistati anche di indicare su quali delle seguenti linee strategiche concentrare la
elaborazione del PSL:
2.1 Rafforzare il sistema economico locale e attenuare gli effetti della congiuntura economica
2.2 Attenuare il rischio di disagio culturale e marginalità sociale (fasce deboli, giovani, donne,
anziani, disoccupati, immigrati, disabili)
2.3 Migliorare l’uso delle risorse locali e/o attenuare il depauperamento delle risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali
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2.4 Favorire forme di collaborazione, progetti sovra-comunali, progetti di cooperazione regionali,
interregionali e internazionali
2.5 Attivare azioni di animazione territoriale indirizzate a favorire la partecipazione attiva della
popolazione e i processi di aggregazione fra gli attori locali
2.6 Altro (specificare)
Nel grafico seguente si evince che le tre linee strategiche prioritarie per gli intervistati sono:
- Rafforzare il sistema economico locale e attenuare gli effetti della congiuntura economica;
- Migliorare l’uso delle risorse locali e/o attenuare il depauperamento delle risorse ambientali,
paesaggistiche, storico-culturali;
- Favorire forme di collaborazione, progetti sovra-comunali, progetti di cooperazione regionali,
interregionali e internazionali.
e. Fabbisogni Emergenti
Si è chiesto di indicare quali secondo gli intervistati siano i fabbisogni emergenti per le aree
appenniniche delle due provincie, ricevendo la seguente distribuzione nelle risposte:
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Nella tabella seguente sono indicati i 7 fabbisogni più selezionati dagli intervistati:
f. Idee e proposte progettuali
Si è richiesto infine di fornire indicazioni su eventuali idee progetti ritenute particolarmente
significative per i territori appenninici.
Le risposte ricevute sono state raccolte nella seguente tabella nei quattro ambiti: Impresa, Turismo,
Territorio e Servizi:
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IMPRESA TURISMO TERRITORIO SERVIZI
Servizi per l’accesso a
finanziamenti
Sostegno agli operatori
del Commercio e del
Turismo
Difesa attiva del territorio Sviluppo ICT
Creazione di impresa e di
reti d'impresa
Azioni di Marketing
Territoriale (promozione
turistica associata a
valorizzazione delle
produzioni agro-
alimentari)
Sviluppo viabilità
intervalliva
Azioni indirizzate al
ripopolamento dei
territori
Sostegno delle filiere
produttive
Rinforzo poli turistici con
recupero borghi,
emergenze
architettoniche e
infrastrutture di servizio
Qualificazione del
paesaggio
Progetti educativi e
formativi in campo
culturale ed ambientale
Sostegno a cooperative di
comunità
Sentieristica turistica e
itinerari culturali
Energie rinnovabili
Rinforzo delle relazioni tra
i centri urbani e le frazioni
anche con il
coinvolgimento
dell’Associazionismo
Il coinvolgimento delle Istituzioni e delle forze economiche delle due province è proseguito con
l’organizzazione di quattro riunioni svoltesi tra Febbraio e Marzo 2015 a Parma e Piacenza.
In tali occasioni si sono presentati i risultati sopra esposti e si è illustrata la proposta di costituzione
del nuovo Gruppo di Azione Locale e le principali caratteristiche dello stesso (tipologia societaria,
entità del capitale sociale, oggetto sociale, ecc.).
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Negli incontri è stata definitivamente confermata la volontà di procedere alla costituzione del nuovo
GAL interprovinciale che, in rappresentanza delle forze socio-economiche e delle istituzioni delle due
province coinvolte, dovrà predisporre la candidatura da trasmettere alla Regione Emilia Romagna.
3. Il GAL del DUCATO
Sulla base della normativa comunitaria, la gestione del programma Leader è affidata ai Gruppi di
Azione Locale.
In tale funzione al GAL del Ducato spetteranno i seguenti compiti:
costruzione del partenariato locale e alimentazione e sviluppo del processo di concertazione;
elaborazione del Piano di Sviluppo Locale;
presentazione della candidatura all’Autorità di Gestione – Regione Emilia Romagna;
predisposizione di procedure e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti per fornitori
e beneficiari;
garanzia di coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione delle
operazioni/progetti, dando priorità a quelle che raggiungono obiettivi e targets della strategia;
preparazione e pubblicazione dei bandi o delle procedure per la presentazione di progetti,
includendo la definizione dei criteri di selezione;
raccolta delle domande di finanziamento e loro valutazione;
selezione delle operazioni e decisione sull’ammontare di finanziamento e, laddove rilevante,
presentazione delle proposte (di operazioni da finanziare) all’autorità responsabile per una
verifica finale dell’eleggibilità prima dell’approvazione;
monitoraggio dell’attuazione della strategia di sviluppo locale e delle operazioni finanziate;
svolgimento di attività specifiche di valutazione della strategia di sviluppo locale (coerenti con i
sistemi di monitoraggio e valutazione dei programmi).
La forma giuridica individuata per il GAL del DUCATO è quella della Società Consortile a
Responsabilità Limitata (S.Cons.R.L.), a capitale misto pubblico-privato e senza fini di lucro. Si segnala
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che, nel panorama nazionale dei Gruppi di Azione Locale già operativi, tale forma giuridica è la
prevalente.
L’oggetto sociale come da Statuto è il seguente:
“Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore, la società consortile ha
come scopo la gestione e la realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo economico del territorio
delle province di Parma e Piacenza e persegue il proprio oggetto-finalità consortile curando la
realizzazione di progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la realizzazione del Programma
Leader rivolto alle aree rurali, nonché ogni altro tipo di programma e progetto utile al sostegno e allo
sviluppo economico e dell'identità sociale e culturale dei territori.
In tale ambito la Società Consortile promuoverà e realizzerà iniziative atte a creare uno sviluppo
multisettoriale e durevole dei territori e a tal fine la società:
- gestirà linee di incentivazione comunitaria, nazionale e locale;
- organizzerà attività di informazione, sensibilizzazione e tutoraggio;
- fornirà assistenza tecnica a favore dei propri soci, delle comunità locali e dei promotori di progetti
di sviluppo locale
- offrirà supporto alla creazione di partenariati locali, nazionali e internazionali per la gestione di
progetti di sviluppo di interesse locale
- elaborerà e gestirà progetti europei in qualità sia di coordinatore che di partner.”
Si propone di dotare la società di un Capitale Sociale di 70.000,00 €, con quota minima di adesione
stabilita in 500,00 €.
Per quanto concerne gli organi societari, spetterà al Consiglio di Amministrazione, la responsabilità
della gestione dell’intero Piano di Sviluppo Locale. Il Consiglio dovrà vedere una maggioranza di
membri espressione dei soci “privati”. Come indicato nello Statuto, ai soci aventi sede legale in
Provincia di Piacenza competerà la nomina di tre membri; la nomina dei restanti tre membri spetterà
ai soci aventi sede legale in Provincia di Parma.
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Sulla base della composizione societaria, dovendo il GAL esprimere un ampio partenariato locale
espressione di tutte le istanze economiche e sociali del territorio, si è statutariamente previsto che in
affiancamento del CdA possa operare un Tavolo di Concertazione.
Il ruolo di rappresentanza sarà attribuito al Presidente ed al Vice-Presidente. Il primo Presidente del
Consiglio di Amministrazione verrà scelto fra i membri nominati dai soci aventi sede legale in
Provincia di Piacenza ed il primo Vicepresidente fra i membri nominati dai soci aventi sede legale in
Provincia di Parma. Allo scadere del primo mandato del Consiglio di Amministrazione il nuovo
Presidente verrà scelto fra i membri nominati dai soci aventi sede legale in Provincia di Parma ed il
Vicepresidente dai soci aventi sede legale in Provincia di Piacenza, e così di mandato in mandato nel
rispetto del principio dell’alternanza.
Il coordinamento tecnico-operativo sarà attribuito ad un Direttore/Coordinatore al quale, in qualità di
responsabile della struttura tecnica e del procedimento, competeranno le seguenti funzioni:
attuazione dei mandati operativi del Consiglio di Amministrazione,
coordinamento dell’attività della tecnostruttura,
supervisione delle procedure e dei controlli,
gestione dei rapporti con fornitori ed eventuali collaboratori esterni,
autorizzazione dei pagamenti per l’acquisto di beni, servizi e consulenze,
gestione delle relazioni funzionali con l’Autorità di Gestione e con gli organismi di
controllo.
Oltre al Direttore sono previste due ulteriori figure che saranno rispettivamente responsabili delle
seguenti aree funzionali:
- Area “Amministrazione e controllo del PSL” (1 persona a tempo pieno): a questo settore
faranno capo tutte le funzioni inerenti i controlli amministrativi e contabili, il controllo delle
procedure inerenti le diverse modalità attuative, i rapporti con AGREA.
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- Area “Attuazione, Animazione, Comunicazione e Informazione” (1 persona a tempo pieno): a
questo settore faranno capo tutte le attività inerenti la valutazione dei progetti (istruttorie di
coerenza con gli obiettivi strategici del PSL e di ammissibilità), la loro attuazione con
conseguente controllo e monitoraggio dei risultati, i rapporti con il territorio (sensibilizzazione
e animazione progettuale, fertilizzazione imprenditoriale, assistenza e accompagnamento dei
portatori di interessi). Alla medesima area competeranno le istruttorie di verifica e
aggiornamento tecnico del PSL e tutte le iniziative di informazione e promozione istituzionale
(report, pubblicità, divulgazione, promozione) e di comunicazione (sito web, rapporto con i
media, newsletter, ecc.).
La costituzione ed il rinforzo della tecnostruttura potrà avvenire con gradualità e sulla base delle
necessità operative, e potrà essere rinforzata con personale con contratti a termine nella fase di
implementazione ed attuazione del Piano di Sviluppo Locale.
Il GAL avrà due sedi operative, a Parma e a Piacenza.
4. Il percorso di costituzione ed attivazione del GAL del DUCATO
L’attivazione del percorso di costituzione del GAL è suddivisa in tre fasi successive:
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Fase 1 – Costituzione del GAL
La costituzione della nuova società “GAL del DUCATO”, è da prevedersi nel mese di Maggio 2015 con
la seguente compagine societaria:
- Camere di Commercio di Parma e Piacenza
- Province di Parma e Piacenza
- Unione dei Comuni di Parma e Piacenza
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
- Comuni
- Associazioni imprenditoriali
- Consorzi ed altre organizzazioni.
Fase 2 - Costruzione del dossier di candidatura e del Piano di Azione Locale
Questa seconda fase, da avviare entro la fine del mese di Maggio 2015, sarà gestita direttamente dal
Consiglio di Amministrazione del nuovo GAL e prevederà la selezione di un supporto consulenziale
esterno da impegnare nell’elaborazione del dossier di candidatura e del Piano di Sviluppo Locale, sulla
base di quanto indicato dal bando regionale di prossima pubblicazione.
Si ricorda che in caso di ammissione al contributo regionale, le spese sostenute per la elaborazione
della candidatura e del PSL verranno integralmente recuperate; a copertura di tali spese è infatti
previsto nel PSR della Regione Emilia Romagna un contributo pari al 100% dei costi sostenuti, nel
limite massimo di 80.000,00 €.
L’ammissione al contributo regionale, garantirà anche le risorse necessarie alla copertura dei costi per
il funzionamento del GAL (personale, affitti ed utenze, acquisto attrezzature, spese viaggi e trasferte,
ecc), per la durata del programma. A copertura di tali costi è previsto un importo massimo pari al 20%
del contributo pubblico (Unione Europea, Stato, Regione) che verrà assegnato al Piano di Sviluppo
Locale. La dimensione del contributo pubblico complessivo sarà determinata in sede di elaborazione
del PSL ma il Piano di Sviluppo Rurale predisposto dalla Regione Emilia Romagna, attualmente in
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valutazione presso l’Unione Europea, indica tale contributo in un importo variabile tra i 4 e i 12 milioni
di euro in funzione della dimensione territoriale e della popolazione interessata dal Piano stesso.
Ipotizzando di candidare un Piano che preveda un contributo pubblico complessivo prossimo ai 12
milioni di euro, le spese di funzionamento saranno riconosciute nel limite massimo di 2,4 milioni di
euro.
Fase 3 - Attuazione del Piano
Questa fase verrà avviata a seguito dell’approvazione del PSL, presumibilmente a fine 2015, e
comporterà per l’intera durata della programmazione:
la predisposizione di procedure e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti per
fornitori e beneficiari;
la preparazione e la pubblicazione dei bandi o delle procedure per la presentazione/raccolta di
progetti, includendo la definizione dei criteri di selezione;
la raccolta delle domande di finanziamento e loro valutazione;
la selezione delle operazioni e decisione sull’ammontare di finanziamento e, laddove rilevante,
presentazione delle proposte (di operazioni da finanziare) all’autorità responsabile per una
verifica finale dell’eleggibilità prima dell’approvazione;
il monitoraggio dell’attuazione della strategia di sviluppo locale e delle operazioni finanziate;
lo svolgimento di attività specifiche di valutazione della strategia di sviluppo locale (coerenti
con i sistemi di monitoraggio e valutazione dei programmi).
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ALLEGATI
1. STATUTO SOCIETARIO
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