VARIANTE GENERALE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE … · della legge n° 373 del 30.4. 1976) o) Tutti...

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VARIANTE GENERALE ALPROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

OCa~~‘stico 4L4j

tOlONE t —

PUGLIA

• 8AR~40*

SESSO

r PROGETTISTI.r

ING. N.

VIA XX~- ING.

REGOLAMENTO EDILIZIO

NICHE DI ATTUAZIONE

1~ •\~ 4

E NORM’È TEC

on ~r.nonto sJ diracnsioi1amen-to r~lohaJ.e delle aree o—petto dellain fase di attuazione dello ~trvne,to urbanistico rjj. che

•a verjfjca~;a la risvonde≥~za sia delle urhanizza~o~ luovi ew’ichi in~;ea±ativi, sia delle~

d i abitanti inset’iati e/o insediabili nelle zo CS be~tse~ A de]. D.~3• 2/4/65 N°1444). Detta verifica tini~en ide vt~riente(di aoorofondimento) ~1 2.?. e R.E• • u~ O:

rata conteettr-ilmente ~Ua ~redisto~izione nel prim ~pluriL.nrwle Ji attuaaion, ai sensi di ouan-to disposto5), 6), e 11) dalla L.R. t./79 e miocessive modifiche.

VISTO: Parere- iavorpvòje condizionatoall’osservanza di quanf ri ortIo nella rc~Ja3j4n

in dataSettore rbanist 6/c’/ 44e Dejjb. O.R. N~~$~/ ,Ø~

IL COORDI ATOReDa SmORE u ico HEGIWMa i

- --•~ r-IL SINDACO

IL SEGRETARIO

4’

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CrIn-J

44~~

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ARCH. D ETR

ANO~

Via

A8

)

Nel presente regolamento edilizio ove si legge LIC~ZA è da intendersi

‘ CONCESSIONE EDILIZIA.

CAPITOLO I

Afl. 1: si aggiunge il punto 10 che recita nel modo seguente:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria così come ,t.L

definiti dall’art. 31 capoversi A e B della legge n° 457 del

5. 8. 1978.

Art. 3: si aggiungono i seguenti capoversi:

f) planimetria in scala 1: 1000 con la precisa ubicazione dello

intervento

g) dimensioni delle porte delle finestre con la verifica del

rapporto di illuminazione

h) indicazione di massima delle strutture portanti

i) titti i prospetti esterni quotati

1) almeno due sezioni ortogonali tra loro quotate, di cui una in

corrispondenza della eventuale scala.

m) relazione tecnica da cui risulti in maniera chiara ed inequi

vocabile la natura degli interventi di finitura (infissi,into

naci, rivestimenti, colori ecc.)

n) particolari costruttivi di eventuali recinzioni e fosse biolo

giche (queste ultime devono comunque rispondère ai requisiti

della legge n° 373 del 30.4. 1976)

o) Tutti gli elaborati devono essere firmati dal proprietario e

da un tecnico abilitato.

Mt. 8: Il presente articolo viene soppresso e sostituito dagli artt. 15

16 e 17 della legge 28.1.1977 n° 10 e successive variazioni ed

integrazioni.

CAPITOLO TI

CAPITOLO 7

Art.ft~

a

Fa

~4rt. 23:

o

e

Si aggiunge inoltre il seguente capoverso:

i) un legale designato dal Consiglio Comunale su terna proposta

dall ‘ordine professionale.

Art. 9: La lettera d) è sostituita dalla seguente dizione:

Da un ingegnere civile e da un architetto designati dal Consiglio

Comunale su terne proposte dai rispettivi ordini professionali.

__________ I

21: Il presente articolo viene integrato dal seguente ultimo capoverso:

Quando i fronti di un edificio ad insindacabile giudizio della

Autorità Comunale siano in contrasto con il decoro cittadino,

anche se si tratti di edifici già esistenti, il Sindaco ha facoltà

di ingiungere ai proprietari la sistemazione delle parti esposte

alla pubblica vista, secondo progetto da approvarsi a norma del

presente regolamento fissando i termini per l’inizio e l’ultima

zione dei lavori. Il Sindaco potrà surrogarsi agli inadempienti

rivalendosi della relativa spesa.

Il m’esente articolo viene integrato dai seguenti canoversi::~° ~— ?rr:;~lJctni.:L]J di :~;ano-c’.n rt ~ cx Il

— -. — ~ ~L. ~.i... ‘ju...s ..... . — ‘i. ~ —

e’•~i. ~ r~ r~1 •;~

— Le Dacpflecne, vetrine ecc, non potranno avere sporgenze supe

riore a cm. 30 dal fili esterno della muratura,~~_ì3t~ ca ~ ~_‘—.nt. ~

:1negli edifiét di nuova costruzione l’area minima utile dei

cortili, anche se pensili, quando sui lati si aprano finestre

di vani destinati alla residenza, non divrà essere minore della

decima parte della superficie complessiva dei muri che li recin

gono (compresi i muri d’attico) e comunque non inferiori a mq. 25.

t.4.

CAPITOLO

Art. 36: il primo capoverso è sostituito dal seguente:

Il capoverso 4 viene soppresso.

Art. 39: il presente articolo viene sostituito dal seguente:

I materiali e gli spessori delle murature esterne devono essere ji

tali da soddisfare quanto disposto dalla legge n° 373 del jC 1r/

30.4.1976.~ co~ re?a~-ivo ~ecn’~ìe~tO c31 e n’3~lr’re ~eP~o 2~ n 1977

Art. 43: Al capoverso indicato dalla lettera C l’altezza di m. 3,00 va 1101O52~

sostituita da m. 2,70.

Si aggiunge inoltre il seguente ultimo capoverso:

Sono consentite destinazioni diverse da quelle previste dai pre* cedenti capoversi (per es; negezi, discoteca, ecc.) purchè ven Id

gatto ri~pettate le specifiche disposizioni in materia.

~Art. 44: il presente articolo viene sostituito dal seguente:

L1altezza minima netta dei locali abitabili non può essere infe

riore a:

— m. 3,00 per i p vani a piano terra destinati a botteghe o a 4altro uso diverso dall’abitazione; j— in. 2,70 per qualunque piano abitabile;

— in. 2,40 per gli ammezzati, seminterrati e garages singoli o 4condominiali.

e rPer gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza la

media tra quella del piano d’imposta e quella del culmine allo

intradosso. In ogni caso l’altezza minima del piano d’imposta

delle volte non potrà essere inferiore a m. 2,00

E’ proibito ridurre la aubatura degli ambienti con tramezzi, jsottopaichi ed altro sistema, quando si vengano ad ottenere am ibiLnti che, per superficie, cubatura, aereazione, illuminazione,

non corrispondono alle prescrizioni del presente Regolamento.i

Qualora l’intervento confini con edifici di altezza differen

o i

I

4 4

te sono vietati gli aggetti. di qualsiasi genere a meno che non

vengano rispettati i marcapiano di uno degli edifici preesis

tenti

Ast. 45: al 10 capoverso si aggiunge:

enmnresj i corridoi di lunghezza,, complessiva superiore a in. 6,00.

...tt~iMt. 47: La dizione POZZO NFRO va sostituita cia FOSSA BIOLOGICA A TENUTA

SPAGNA.

4.

L’articolo viene integrato dal seguente ultimo capoverso

E comunque davranno rispondere ai requisiti richiesti dalla

legge nOI 319 del 1O/5/3~76 alla tutela delle aaaue a

~ Art 56 Il presente articola viene modificato nel modo seguente

L’altezza delle stanze di abitazione non dovra essere inferiore

am 2,70

%rt. 58 Tale articolo viene soppresso

CAPITOLO X

Ai 88 Al secondo capoverso viene eliminato lettera b.

Mt 91 I capoversi 30 e 40 vengono soppressi.

Art 93 Il capoverso 9 (Indice di copertura) e sostituito dal seguente

Tale indice viene inteso come rapporto fra la superficie coperta

al netto degli sporti aventi sbalko non superiore a ml 1,50, e

la superficie totale del lotto Per gli sbaizi aventi una dimen

sione superiore a ml 1,50 la eccedenza sara computata come su

perficie coperta

a) La superficie coperta per piano delle nuove costruzioni non

dovra essere superiore al 70% della superficie totale del lotto

eventuali cortili chiusi avranno le dimensioni minime di mq 25

aL netto di qualsiasi sporto

ae

L’area dei cortili potrà essere di ragione esclusiva dell’edifi

cante, come di ragione di due o più proprietà finitime.

b) sono consentiti ampliamenti di fabbricati eststenti purchè

• la superficie coperta complessiva per piano non ecceda il 70%

della superficie totale del lotto. Eventuali cortili chiusi

avranno dimensione minima di mq. 25 al netto di qualsiasi sporto.

L’area dei cortili potrà essere di ragione esclusiva dell’edifi

cante come di. ragione di due o più proprietà finitime. I corti

li chiusi al costruendo I” piano possono avere le stesse dimen

sioni degli eventuali corrispondenti cortili chiusi esistenti

al piano terra, fermo restando le norme igieniche generali.o

c) Nel caso di fabbricati esistenti la cui superficie coperta

per piano sia superiore al 70% della superficie totale del lot

to, è consentita la loro soiraelevazione nei limiti del penne

tro e della superficie dell’esistente.

I cortili chiusi al primo piano possono avere le stesse dimen=

sioni degli eventuali cortili chiusi esistenti al piano terra,

se la superficie coperta del piano terra stesso nisulfl essere

non superiore all’SO% della superfièie totale del lotto. Eventuali

cortili chiusi al costruendo P piano avranno dimensioni minime

di mq. 25, se la superficie coperta al~ piano terra risulta es

sere superiore all’SO% della superficie totale del lotto, sempre

al netto degli sporti. L’area deicortili potrà essere tanto di

proprietà dell’edificante, come ragione di due o più proprietà

finitime;

0 d) Nella sostituzione dei fabbricati è consentita la demolizio

ne e la ricostruzione dei singoli edifici con la osservanza

delle norme fissate per le nuove costruzioni di cui al preceden

te punto a) —

Per cortile chiuso si intende qualsiasi spazio privato sul qua

le abbiano necessario prospetto locali di abitazione delimitato

da ambienti di proprietà dell’edificante come di due o più pro

prietà prietà finitime.

Il capoverso 11 (Volume) è sostituito dal seguente;

il calcolo della cubatura dei fabbricati deve essere eseguito

con criteri rigorosamente geometrici e va esteso a tutte le parti

dei fabbricati stessi emergenti dal piano xtara. stradale. I

balconi, le logge aperte, gli attici traforati, i pergolati, le

balaustrate, i portici e tutte le analojhe strutture sono da

escludersi dal computo dei volumi; debbono, al contrario, essa

re compresi nel computo gli avancorpi di qualsiasi tipo e gli

sporti abitabili.

Nel caso in cui il fabbricato sia porticato per intero, non

vengono conteggiati i vani scala, gli atrki, i vani racchiusi

da vetrate, purchè la loro superficie complessiva non sia supe

riore ad 1/6 di quella del porticato.

L’altezza dei porticati aperti non potrà essere inferiore 4a m. tx 2,40.

Al capitolo XIII si aggiunge l’art.1O,3a

Tutto le aree destinate a verde attreazato possono essere datein concessione a privati 9porohò questi realizzino attrezzatureepoflive.Dotte attroa~~.~ saranno tenute in Oonooesj~e per non menodi6oanni opornonpitdi99~,g.Trascorso detto laeso di tempo lo aro o lo attrocature sarannodi propriotti del Comune.

• Contestuajnj~nte all’atto di concessione dell ‘area ,tra il Comune ed il conoeeaionarjo9yjezzo sti imiato una convenzione per atto pubblico la quale d e prevedere.a)—il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di

acquisizione dello aree nanohè il costo delle relative opedi urbanizzaajone,e(, già realizzate;

b)—il coniepottivo delle opere di urbanizzasiono 6a realizzarea cura del Cozauno,ovvero,quaaora detto opero Vengano eseguite a cura e spese del QØnCeseioijarjo,lo relative gararaeie f

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