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Vantaggi fiscali Vantaggi fiscali dell’insediamento in dell’insediamento in Slovenia in base Slovenia in base alla nuova convenzione alla nuova convenzione contro le doppie contro le doppie imposizioni imposizioni Dr. Michele D’Agnolo Dr. Michele D’Agnolo Studio D’Agnolo, Trieste Studio D’Agnolo, Trieste

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Vantaggi fiscali dell’insediamento Vantaggi fiscali dell’insediamento in Slovenia in basein Slovenia in base

alla nuova convenzione contro le alla nuova convenzione contro le doppie imposizionidoppie imposizioni

Dr. Michele D’Agnolo Dr. Michele D’Agnolo

Studio D’Agnolo, TriesteStudio D’Agnolo, Trieste

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LEGGE 29 maggio 2009 n. 76 (in Suppl. ordinario n. LEGGE 29 maggio 2009 n. 76 (in Suppl. ordinario n.

97 alla Gazz. Uff., 23 giugno, n. 143). –97 alla Gazz. Uff., 23 giugno, n. 143). – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Lubiana evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Lubiana

l'11 settembre 2001.l'11 settembre 2001.

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Entrata in vigoreEntrata in vigore Articolo 30 Articolo 30

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile Roma non appena possibile (12 gen 2010).(12 gen 2010).

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:sue disposizioni avranno effetto:(a) con riferimento all'imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta, sulle somme (a) con riferimento all'imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta, sulle somme ritratte il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la ritratte il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;presente Convenzione entra in vigore;(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte applicabili (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

3. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia 3. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, cesserà di avere effetto con e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, cesserà di avere effetto con riferimento alle imposte slovene o italiane sulle quali la presente Convenzione avrà riferimento alle imposte slovene o italiane sulle quali la presente Convenzione avrà efficacia in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.efficacia in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.

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Entrata in vigore Entrata in vigore

C’e` da rilevare che la Repubblica di Slovenia, dal C’e` da rilevare che la Repubblica di Slovenia, dal momento dell’ottenimento dell’indipendenza, nel 1991, ha momento dell’ottenimento dell’indipendenza, nel 1991, ha dichiarato espressamente di voler succedere alle entita` dichiarato espressamente di voler succedere alle entita` sovrane preesistenti fino al perfezionamento disovrane preesistenti fino al perfezionamento dinuovi accordi ed ha continuato ad applicarsi la nuovi accordi ed ha continuato ad applicarsi la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposizione sul reddito e sul patrimonio e al fine di d’imposizione sul reddito e sul patrimonio e al fine di prevenire le evasioni fiscali a suo tempo stipulata traprevenire le evasioni fiscali a suo tempo stipulata tral’Italia e la Jugoslavia (ratificata ai sensi della legge 18 l’Italia e la Jugoslavia (ratificata ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 974).dicembre 1984, n. 974).

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La struttura del Modello di La struttura del Modello di convenzione OCSEconvenzione OCSE

Trentuno articoli con i relativi Trentuno articoli con i relativi CommentariCommentari

Osservazioni agli articoli degli Stati Osservazioni agli articoli degli Stati membrimembri

Riserve agli articoli degli Stati membriRiserve agli articoli degli Stati membri Posizioni di alcuni Stati terziPosizioni di alcuni Stati terzi

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La struttura del Modello di La struttura del Modello di convenzione OCSEconvenzione OCSE

Suddivisione in 7 CapitoliSuddivisione in 7 Capitoli– Capitolo I: Campo di applicazione della Convenzione (articoli Capitolo I: Campo di applicazione della Convenzione (articoli

1 e 2).1 e 2).

– Capitolo II: Definizioni generali (articoli da 3 a 5)Capitolo II: Definizioni generali (articoli da 3 a 5)

– Capitolo III: Imposizione dei redditi (articoli da 16 a 21)Capitolo III: Imposizione dei redditi (articoli da 16 a 21)

– Capitolo IV: Imposizione del patrimonio (articolo 22)Capitolo IV: Imposizione del patrimonio (articolo 22)

– Capitolo V: Metodi per l’eliminazione della doppia Capitolo V: Metodi per l’eliminazione della doppia imposizione (articolo 23 A e B)imposizione (articolo 23 A e B)

– Capitolo VI: Disposizioni speciali (articoli da 24 a 29)Capitolo VI: Disposizioni speciali (articoli da 24 a 29)

– Capitolo VII: Disposizioni finali (articoli 30 e 31)Capitolo VII: Disposizioni finali (articoli 30 e 31)

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Sfera soggettiva di applicazioneSfera soggettiva di applicazione

sfera soggettiva di applicazione e`sfera soggettiva di applicazione e`costituita dalle persone fisiche e giuridichecostituita dalle persone fisiche e giuridicheresidenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

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Sfera oggettiva di applicazioneSfera oggettiva di applicazione

In merito alla sfera oggettiva di applicazione,In merito alla sfera oggettiva di applicazione,essa si riferisce sia alle imposte sulessa si riferisce sia alle imposte sulreddito che a quelle sul patrimonio, tenutoreddito che a quelle sul patrimonio, tenutoconto della vigenza di imposte patrimonialiconto della vigenza di imposte patrimonialinel sistema fiscale sloveno; nel sistema fiscale sloveno;

per quanto concerneper quanto concernel’Italia invece, anche se attualmentel’Italia invece, anche se attualmenteil nostro Paese non ha un’imposta sul patrimonio,il nostro Paese non ha un’imposta sul patrimonio,e` stata inserita nel Protocollo convenzionalee` stata inserita nel Protocollo convenzionale(paragrafo 1) una clausola in base(paragrafo 1) una clausola in basealla quale, qualora in Italia venisse reintrodottaalla quale, qualora in Italia venisse reintrodotta

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Imposte italiane considerateImposte italiane considerate

Tra le «imposte considerate» figurano, perTra le «imposte considerate» figurano, perl’Italia (articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione)l’Italia (articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione)l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), l’IRPEG l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), l’IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e l’IRAP (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e l’IRAP (imposta regionale sulle attivita` produttive), quest’ultima(imposta regionale sulle attivita` produttive), quest’ultimagiustificata dall’esistenza nel sistema fiscale sloveno di giustificata dall’esistenza nel sistema fiscale sloveno di imposte locali di cui la controparte ha dato assicurazione.imposte locali di cui la controparte ha dato assicurazione.

In virtu` della previsione contenuta nell’articolo 2, paragrafo In virtu` della previsione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 4, l’IRPEG deve ora intendersi sostituita dall’IRES (imposta 4, l’IRPEG deve ora intendersi sostituita dall’IRES (imposta sul reddito delle societa`), introdotta dal decretlegislativo 12 sul reddito delle societa`), introdotta dal decretlegislativo 12 dicembre 2003, n. 344.dicembre 2003, n. 344.

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Modello di convenzione OCSEModello di convenzione OCSE

Articolo 3 - Definizioni generaliArticolo 3 - Definizioni generali “ “PersonaPersona” ” persone fisichepersone fisiche società (qualsiasi persona giuridica o entesocietà (qualsiasi persona giuridica o ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione)considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione) ogni altra associazione di personeogni altra associazione di persone Articolo 3(2)Articolo 3(2)

Per l’applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di Per l’applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno, a meno che il uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno, a meno che il contesto contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell’ambito di altre leggi di detto Statotermine nell’ambito di altre leggi di detto Stato

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Modello di convenzione OCSEModello di convenzione OCSE

Articolo 3 - Definizioni generaliArticolo 3 - Definizioni generali “ “PersonaPersona” ” persone fisichepersone fisiche società (qualsiasi persona giuridica o entesocietà (qualsiasi persona giuridica o ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione)considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione) ogni altra associazione di personeogni altra associazione di persone Articolo 3(2)Articolo 3(2)

Per l’applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di Per l’applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno, a meno che il uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno, a meno che il contesto contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell’ambito di altre leggi di detto Statotermine nell’ambito di altre leggi di detto Stato

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Modello di convenzione OCSEModello di convenzione OCSE Articolo Articolo 4 - Residenza4 - Residenza

Ai fini della presente convenzione, l’espressione Ai fini della presente convenzione, l’espressione “residente di uno Stato “residente di uno Stato contraente”contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo/della sua:Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo/della sua:

domicilio/residenzadomicilio/residenza sede di direzionesede di direzione ogni altro criterio di natura analogaogni altro criterio di natura analoga

Tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad Tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato (…)situate in detto Stato (…)

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Modello di convenzione OCSEModello di convenzione OCSE Articolo Articolo 4 - Residenza4 - Residenza

Residenza di una persona fisica in entrambi gli Stati Residenza di una persona fisica in entrambi gli Stati contraenti contraenti tie-breaker rulestie-breaker rules per attribuire la residenza ai per attribuire la residenza ai fini pattizi:fini pattizi: abitazione permanenteabitazione permanente centro degli interessi vitalicentro degli interessi vitali luogo di soggiorno abitualeluogo di soggiorno abituale nazionalitànazionalità

In caso di inidoneità dei criteri precedenti In caso di inidoneità dei criteri precedenti accordo tra le accordo tra le autorità competenti degli Stati contraentiautorità competenti degli Stati contraenti

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Modello di convenzione OCSEModello di convenzione OCSE Articolo Articolo 4 - Residenza4 - Residenza

Residenza di una società in entrambi gli Residenza di una società in entrambi gli Stati contraenti Stati contraenti tie-breaker ruletie-breaker rule per per attribuire la residenza ai fini pattizi:attribuire la residenza ai fini pattizi: sede della direzione effettivasede della direzione effettiva

Commentario all’Art. 4Commentario all’Art. 4

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Art. 5 -Stabile organizzazioneArt. 5 -Stabile organizzazione

Superando un iniziale contrasto negoziale, l’Italia haSuperando un iniziale contrasto negoziale, l’Italia hainoltre ottenuto la definizione del paragrafoinoltre ottenuto la definizione del paragrafo3 (casi di esclusione della stabile organizzazione)3 (casi di esclusione della stabile organizzazione)nella versione abitualmente adottatanella versione abitualmente adottatadal nostro Paese che, a differenza del modellodal nostro Paese che, a differenza del modelloOCSE, esclude il punto f), ossia laOCSE, esclude il punto f), ossia lacombinazione delle attivita` citate nei punticombinazione delle attivita` citate nei puntida a) ad e), sul presupposto che la combinazioneda a) ad e), sul presupposto che la combinazionedi vari fattori puo` avere effetti diversidi vari fattori puo` avere effetti diversirispetto al verificarsi di singoli casi, nelrispetto al verificarsi di singoli casi, nel

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Art. 6 - Redditi immobiliariArt. 6 - Redditi immobiliari

La tassazione dei redditi immobiliari (articoloLa tassazione dei redditi immobiliari (articolo6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili

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Art. 7 - Redditi di impresaArt. 7 - Redditi di impresa

e` attribuito il diritto esclusivo die` attribuito il diritto esclusivo ditassazione allo Stato di residenza dell’impresatassazione allo Stato di residenza dell’impresastessa, fatto salvo il caso in cui questastessa, fatto salvo il caso in cui questasvolga attivita` nell’altro Stato per mezzo disvolga attivita` nell’altro Stato per mezzo diuna stabile organizzazione ivi situata; in quest’ultimauna stabile organizzazione ivi situata; in quest’ultimaipotesi, lo Stato in cui e` localizzataipotesi, lo Stato in cui e` localizzatala stabile organizzazione ha il potere di tassarela stabile organizzazione ha il potere di tassaregli utili realizzati sul suo territorio mediantegli utili realizzati sul suo territorio mediantetale stabile organizzazione.tale stabile organizzazione.

L’italia si è riservata il diritto di considerare residente l’impresa L’italia si è riservata il diritto di considerare residente l’impresa che ha l’oggetto principale in Italia (attenzione alle imprese che ha l’oggetto principale in Italia (attenzione alle imprese transfrontaliere che delocalizzano solo la produzione) transfrontaliere che delocalizzano solo la produzione)

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Art. 8 - navigazioneArt. 8 - navigazione

Coerentemente al modello OCSE, gli utiliCoerentemente al modello OCSE, gli utiliderivanti dall’esercizio, in traffico internazionale,derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale,della navigazione marittima ed aereadella navigazione marittima ed aerea(articolo 8), sono tassati esclusivamente nel(articolo 8), sono tassati esclusivamente nelPaese in cui e` situata la sede di direzione effettivaPaese in cui e` situata la sede di direzione effettivadell’impresa di navigazione.dell’impresa di navigazione.La medesima disposizione si applica agliLa medesima disposizione si applica agliutili derivanti dalla partecipazione ad unutili derivanti dalla partecipazione ad unfondo comune (pool), a un esercizio in comunefondo comune (pool), a un esercizio in comuneo ad una agenzia di esercizio internazionaleo ad una agenzia di esercizio internazionaledella navigazione.della navigazione.

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Art. 9 - Imprese associateArt. 9 - Imprese associate

Relativamente alla disciplina convenzionaleRelativamente alla disciplina convenzionaledelle imprese associate, in linea condelle imprese associate, in linea conquanto indicato in sede OCSE, il paragrafoquanto indicato in sede OCSE, il paragrafo2 dell’articolo 9 consente agli Stati contraenti2 dell’articolo 9 consente agli Stati contraentidi effettuare rettifiche in aumento odi effettuare rettifiche in aumento oin diminuzione dei redditi accertati dalle rispettivein diminuzione dei redditi accertati dalle rispettiveamministrazioni fiscali e di procedereamministrazioni fiscali e di procedereai conseguenti aggiustamenti.ai conseguenti aggiustamenti.Nel contempo, onde garantire pienamenteNel contempo, onde garantire pienamentel’interesse generale dell’amministrazione fiscalel’interesse generale dell’amministrazione fiscaleitaliana e in accordo con la nostra legislazioneitaliana e in accordo con la nostra legislazioneinterna, la disposizione finale stabilisceinterna, la disposizione finale stabilisceche possono porsi in essere le eventualiche possono porsi in essere le eventualirettifiche del reddito accertato soltanto previorettifiche del reddito accertato soltanto previoesperimento della procedura amichevoleesperimento della procedura amichevoleprevista all’articolo 26 della Convenzione.prevista all’articolo 26 della Convenzione.

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Art. 10 - dividendiArt. 10 - dividendi

Fermo restando il principioFermo restando il principiogenerale della loro definitiva tassazionegenerale della loro definitiva tassazionenello Stato di residenza del percipiente, sononello Stato di residenza del percipiente, sonostate stabilite aliquote differenziate di ritenutastate stabilite aliquote differenziate di ritenutadello Stato alla fonte, rispettivamentedello Stato alla fonte, rispettivamentedel 5 per cento, per partecipazioni di almenodel 5 per cento, per partecipazioni di almenoil 25 per cento, e del 15 per cento negli altriil 25 per cento, e del 15 per cento negli altricasi, percentuali rientranti nelle linee indicatecasi, percentuali rientranti nelle linee indicatedal modello OCSE.dal modello OCSE.

La convenzione attualmente applicata con la Repubblica di Slovenia La convenzione attualmente applicata con la Repubblica di Slovenia (Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Jugoslavia) (Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Jugoslavia)

prevede una aliquota massima applicabile del 10 per centoprevede una aliquota massima applicabile del 10 per cento..

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Art. 11 - InteressiArt. 11 - Interessi

In ordine al trattamento degli interessi (articoloIn ordine al trattamento degli interessi (articolo11), fermo restando il principio generale11), fermo restando il principio generaledi imponibilita` nello Stato di residenzadi imponibilita` nello Stato di residenzadel percipiente, e` stata prevista la tassazionedel percipiente, e` stata prevista la tassazioneanche nello Stato della fonte, ma con un’aliquotaanche nello Stato della fonte, ma con un’aliquotache non potra` comunque eccedere il 10che non potra` comunque eccedere il 10per cento dell’ammontare lordo degli interessi.per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

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Art. 12 - royaltiesArt. 12 - royalties

Relativamente al trattamento convenzionaledelle royalties (articolo 12), e` stato Relativamente al trattamento convenzionaledelle royalties (articolo 12), e` stato previsto,fermo restando il principio di tassazione nel Paese di residenza, il previsto,fermo restando il principio di tassazione nel Paese di residenza, il concorrente criterio di tassazione nel Paese della fonte, con una ritenuta che concorrente criterio di tassazione nel Paese della fonte, con una ritenuta che non potra` comunque eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.non potra` comunque eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni(royalties) Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni(royalties) secondo gli accordi prevede la tassazione degli stessi presso lo Stato di secondo gli accordi prevede la tassazione degli stessi presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne e` l’effettivo beneficiario.residenza del beneficiario se il residente ne e` l’effettivo beneficiario.L’imposizione e` applicabile anche nello Stato di provenienza dei canoni, ma L’imposizione e` applicabile anche nello Stato di provenienza dei canoni, ma nel caso in cui il beneficiario e` residente nell’altro Stato contraente tale nel caso in cui il beneficiario e` residente nell’altro Stato contraente tale imposizione non puo` eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli imposizione non puo` eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli importi in questione.importi in questione.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall’utilizzazione di opere La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall’utilizzazione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, e cosı` via, e` pari al 10 per d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, e cosı` via, e` pari al 10 per cento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontarecento sulla parte imponibile di tali compensi (ammontarelordo dei canoni).lordo dei canoni).

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Art. 13 - PlusvalenzeArt. 13 - Plusvalenze

Per quanto concerne il trattamento dei capitalPer quanto concerne il trattamento dei capitalgains (articolo 13), il criterio di tassazione adottato e`, in linea gains (articolo 13), il criterio di tassazione adottato e`, in linea generale, quello raccomandato dall’OCSE, con la previsione della generale, quello raccomandato dall’OCSE, con la previsione della tassabilita` dei redditi in questione:tassabilita` dei redditi in questione:– nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, e` – nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, e` riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;plusvalenze relative a detti beni;– nel Paese in cui e` situata la stabile organizzazione o la base fissa, – nel Paese in cui e` situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;organizzazione o alla base fissa;– esclusivamente nel Paese in cui e` situata la sede di direzione – esclusivamente nel Paese in cui e` situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in trafficonavi o aeromobili utilizzati in trafficointernazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;aeromobili;– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri – esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.casi.

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Art. 14 - Lavoro autonomoArt. 14 - Lavoro autonomo

Quanto ai redditi di lavoro autonomo (articoloQuanto ai redditi di lavoro autonomo (articolo14), si applica il principio generale di14), si applica il principio generale ditassazione esclusiva nel Paese di residenza.tassazione esclusiva nel Paese di residenza.Tuttavia, e` prevista l’imposizione concorrenteTuttavia, e` prevista l’imposizione concorrentenel Paese di prestazione dell’attivita`,nel Paese di prestazione dell’attivita`,in considerazione dell’eventuale presenza diin considerazione dell’eventuale presenza diuna base fissa.una base fissa.

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Art. 15 - Lavoro dipendenteArt. 15 - Lavoro dipendente

Per quanto concerne i redditi di lavoro subordinatoPer quanto concerne i redditi di lavoro subordinato(articolo 15), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza (articolo 15), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza deldelpercipiente, a meno che l’attivita` non sia svolta nell’altro Stato. In tal percipiente, a meno che l’attivita` non sia svolta nell’altro Stato. In tal caso, infatti, si ha imponibilita` in detto altro Stato. Tuttavia,caso, infatti, si ha imponibilita` in detto altro Stato. Tuttavia,si ritorna alla tassazione esclusiva nel Paese di residenza qualora si ritorna alla tassazione esclusiva nel Paese di residenza qualora ricorrano gli usuali criteri:ricorrano gli usuali criteri:a) della permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai a) della permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale;183 giorni nel corso dell’anno fiscale;b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non e` residente dell’altro Stato;lavoro che non e` residente dell’altro Stato;c) dell’onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile c) dell’onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro haorganizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro hanell’altro Stato.nell’altro Stato.

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Art. 16 - Compensi amministratoriArt. 16 - Compensi amministratori

l’articolo 16 prevede la tassabilita`l’articolo 16 prevede la tassabilita`di compensi e gettoni di presenza neldi compensi e gettoni di presenza nelPaese di residenza della societa` che li corrispondePaese di residenza della societa` che li corrisponde

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Art. 20 - Professori e insegnantiArt. 20 - Professori e insegnanti

L’articolo 20 (professori ed insegnanti)L’articolo 20 (professori ed insegnanti)esenta le relative remunerazioni nel Paese diesenta le relative remunerazioni nel Paese diprestazione di tale attivita` per permanenzeprestazione di tale attivita` per permanenzenon superiori ai due anninon superiori ai due anni

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Art. 22 - Redditi diversiArt. 22 - Redditi diversi

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamenteI redditi diversi da quelli trattati esplicitamentenegli articoli della Convenzione (articolonegli articoli della Convenzione (articolo22) sono imponibili esclusivamente nello22) sono imponibili esclusivamente nelloStato di residenza del percipiente con l’eccezioneStato di residenza del percipiente con l’eccezioneprevista dal paragrafo 2, ai sensi delprevista dal paragrafo 2, ai sensi delquale gli elementi di reddito ivi contemplatiquale gli elementi di reddito ivi contemplatisono imponibili nell’altro Stato contraentesono imponibili nell’altro Stato contraentese connessi ad una stabile organizzazione, ose connessi ad una stabile organizzazione, obase fissa, situate in detto altro Stato.base fissa, situate in detto altro Stato.

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Art. 23 - Imposte sul patrimonioArt. 23 - Imposte sul patrimonio

In merito alle imposte sul patrimonio (articoloIn merito alle imposte sul patrimonio (articolo23) i beni immobili possono essere tassati23) i beni immobili possono essere tassatinello Stato in cui sono situati.nello Stato in cui sono situati.Nel caso particolare della proprieta` mobiliareNel caso particolare della proprieta` mobiliarecostituente parte dell’attivo di una stabilecostituente parte dell’attivo di una stabileorganizzazione che un’impresa di unoorganizzazione che un’impresa di unoStato contraente ha nell’altro Stato contraente,Stato contraente ha nell’altro Stato contraente,questa e` imponibile in quest’ultimoquesta e` imponibile in quest’ultimoStato.Stato.Le navi e gli aerei utilizzati nel traffico internazionaleLe navi e gli aerei utilizzati nel traffico internazionalesaranno imponibili solo nello Stato nel quale e` situato il luogo di saranno imponibili solo nello Stato nel quale e` situato il luogo di effettiva direzione dell’impresa. Tutti gli altri elementi del patrimonio effettiva direzione dell’impresa. Tutti gli altri elementi del patrimonio saranno imponibili nel Paese di residenza del beneficiario.saranno imponibili nel Paese di residenza del beneficiario.

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Metodo per elminare la doppia imposizioneMetodo per elminare la doppia imposizione

Quanto al metodo per eliminare la doppiaQuanto al metodo per eliminare la doppiaimposizione internazionale (articolo 24) cheimposizione internazionale (articolo 24) chepuo` emergere in dipendenza del riconoscimentopuo` emergere in dipendenza del riconoscimentoconvenzionale di un concorrente dirittoconvenzionale di un concorrente dirittodi imposizione a favore dei due Statidi imposizione a favore dei due Staticontraenti, in sintonia con il nostro ordinamentocontraenti, in sintonia con il nostro ordinamentoe con l’indirizzo negoziale adottatoe con l’indirizzo negoziale adottatodal nostro Paese, anche con la Slovenia e`dal nostro Paese, anche con la Slovenia e`stata inserita la clausola del credito d’impostastata inserita la clausola del credito d’impostaordinario.ordinario.

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Lo scambio di informazioniLo scambio di informazioni

Fonti normativeFonti normative

Articolo sullo scambio di informazioni contenuto nelle singole Articolo sullo scambio di informazioni contenuto nelle singole convenzioni (generalmente art. 26)convenzioni (generalmente art. 26)

Direttiva n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977Direttiva n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977

Direttiva n. 93/2003/CEDirettiva n. 93/2003/CE

Regolamento CE n. 1798/2003Regolamento CE n. 1798/2003

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LL’’articolo 26 articolo 26 Scambio di informazioniScambio di informazioni

Quali informazioni?Quali informazioni?

Non è limitato dagli articoli 1 e 2 della convenzione, quindi possono Non è limitato dagli articoli 1 e 2 della convenzione, quindi possono essere scambiate:essere scambiate:

– le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni della le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione Convenzione

– quelle necessarie per l’applicazione delle disposizioni interne relative alle quelle necessarie per l’applicazione delle disposizioni interne relative alle imposte di qualsiasi genere (precedentemente, limitato alle sole imposte imposte di qualsiasi genere (precedentemente, limitato alle sole imposte coperte dalla convenzione)coperte dalla convenzione)

– quelle relative a soggetti residenti e non residenti quelle relative a soggetti residenti e non residenti

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Scambio di informazioniScambio di informazioni

Forme dello scambio di informazioni: Forme dello scambio di informazioni:

(i) su richiesta(i) su richiesta L’Amministrazione di uno Stato presenta all’Amministrazione L’Amministrazione di uno Stato presenta all’Amministrazione

dell’altro Stato una specifica richiesta, per informazioni su un dell’altro Stato una specifica richiesta, per informazioni su un particolare caso concreto:particolare caso concreto:

– sussistenza di una specifica obbligazione di condurre ispezioni e sussistenza di una specifica obbligazione di condurre ispezioni e verifiche per fornire le informazioni richieste;verifiche per fornire le informazioni richieste;

– l’obbligazione non sussiste se l’articolo è redatto in modo da escludere l’obbligazione non sussiste se l’articolo è redatto in modo da escludere la sussistenza di obbligo (vedi trattato Italia-Svizzera);la sussistenza di obbligo (vedi trattato Italia-Svizzera);

– l’obbligazione sussiste anche se le informazioni sono relative alla sola l’obbligazione sussiste anche se le informazioni sono relative alla sola responsabilità per le imposte estere (ma responsabilità per le imposte estere (ma vedi riserva del Giappone al vedi riserva del Giappone al Commentario)Commentario)

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Scambio di informazioniScambio di informazioni

Forme dello scambio di informazioni: Forme dello scambio di informazioni: (ii) automatico(ii) automatico

Gli Stati si trasmettono regolarmente e senza previa richiesta, Gli Stati si trasmettono regolarmente e senza previa richiesta, informazioni concernenti alcune categorie di reddito (es. royalties, informazioni concernenti alcune categorie di reddito (es. royalties, interessi)interessi)

E’ necessario un previo accordo tra gli StatiE’ necessario un previo accordo tra gli Stati

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Scambio di informazioniScambio di informazioni

Forme dello scambio di informazioni: Forme dello scambio di informazioni: (iii) spontaneo(iii) spontaneo

Uno Stato ottiene informazioni che ritiene utili per l’altro Stato, Uno Stato ottiene informazioni che ritiene utili per l’altro Stato, trasmette le informazioni senza previa richiesta:trasmette le informazioni senza previa richiesta:

– in ambito convenzionale non sussiste un’obbligazionein ambito convenzionale non sussiste un’obbligazione

– in ambito comunitario, la Direttiva prevede un obbligo per gli Stati in in ambito comunitario, la Direttiva prevede un obbligo per gli Stati in alcuni casi (cfr. art. 4; Corte di Giustizia CE, causa C-420/98)alcuni casi (cfr. art. 4; Corte di Giustizia CE, causa C-420/98)

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LL’’articolo 26 articolo 26 Scambio di informazioni: limitiScambio di informazioni: limiti

Uno Stato non è tenuto:Uno Stato non è tenuto:

– (i) ad adottare provvedimenti amministrativi o (ii) a fornire informazioni, in deroga (i) ad adottare provvedimenti amministrativi o (ii) a fornire informazioni, in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa;alla propria legislazione o prassi amministrativa;

– (i) ad adottare provvedimenti o (ii) a fornire informazioni che l’altro Stato non (i) ad adottare provvedimenti o (ii) a fornire informazioni che l’altro Stato non potrebbe ottenere in base alla propria legislazionepotrebbe ottenere in base alla propria legislazione

possibilità di invocare il segreto bancario (cfr. Rapporto Ocse, Improving Access possibilità di invocare il segreto bancario (cfr. Rapporto Ocse, Improving Access to Bank Information, 2003, cap. IV: es. Svizzera, Austria, Lux, Belgio);to Bank Information, 2003, cap. IV: es. Svizzera, Austria, Lux, Belgio);

– a fornire informazioni divulgative di un segreto commerciale, industriale, a fornire informazioni divulgative di un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui rilevazione professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui rilevazione sarebbe contraria all’ordine pubblicosarebbe contraria all’ordine pubblico

Il Commentario invita ad una interpretazione restrittivaIl Commentario invita ad una interpretazione restrittiva

I limiti non si applicano nella Direttiva sul RisparmioI limiti non si applicano nella Direttiva sul Risparmio

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LL’’articolo 26 articolo 26 Scambio di informazioniScambio di informazioni

RiservatezzaRiservatezza

Le informazioni ottenute devono essere tenute segreteLe informazioni ottenute devono essere tenute segrete

possono essere rilevate sono alle persone o autorità incaricate possono essere rilevate sono alle persone o autorità incaricate dell’accertamento e della riscossione e alle autorità giudiziariedell’accertamento e della riscossione e alle autorità giudiziarie

possono essere rilevate al contribuente e al suo legale o possono essere rilevate al contribuente e al suo legale o rappresentante (Commentario, para. 12)rappresentante (Commentario, para. 12)

non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli fiscali, salvo non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli fiscali, salvo nella misura in cui siano state rese pubbliche in sede giudiziaria nella misura in cui siano state rese pubbliche in sede giudiziaria (Commentario, para. 13)(Commentario, para. 13)

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LL’’articolo 26 articolo 26 Scambio di informazioniScambio di informazioni

Scambi triangolariScambi triangolari

Stato A e Stato B hanno concluso un trattatoStato A e Stato B hanno concluso un trattato Stato A e Stato C hanno concluso un trattatoStato A e Stato C hanno concluso un trattato A ottiene informazioni da B, in base al loro trattatoA ottiene informazioni da B, in base al loro trattato Le informazioni possono essere di interesse per CLe informazioni possono essere di interesse per C Può A trasmetterle a C?Può A trasmetterle a C?

– Non è possibile a causa della formulazione dell’art. 26;Non è possibile a causa della formulazione dell’art. 26;– Gli Stati possono prevederlo espressamenteGli Stati possono prevederlo espressamente– Nella Direttiva, è ammesso previo consenso dello Stato BNella Direttiva, è ammesso previo consenso dello Stato B

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Protocollo aggiuntivoProtocollo aggiuntivo

Attenzione!!Attenzione!!