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A.C. 3530 Ratifica della Convenzione tra Italia e Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo N. 365 – 20 aprile 2016

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A.C. 3530

Ratifica della Convenzione tra Italia e Panama per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo

aggiuntivo

N. 365 – 20 aprile 2016

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Camera dei deputati XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3530

Ratifica della Convenzione tra Italia e Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo

N. 365 – 20 aprile 2016

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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 – [email protected]

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 – [email protected]

___________________________________________________________________________ La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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Estremi del provvedimento A.C.

3530

Titolo breve:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010

Iniziativa:

governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito:

III Commissione

Relatore per la Commissione di merito:

Porta

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto Destinatario:

alla III Commissione in sede referente

Oggetto:

testo del provvedimento

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I

INDICE

ARTICOLO 27 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA .............................. - 4 -

ENTRATA IN VIGORE E COPERTURA FINANZIARIA ......................................................................................................... - 4 -

ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................... - 6 -

REDDITI IMMOBILIARI ........................................................................................................................................... - 6 -

ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................... - 6 -

UTILI DELLE IMPRESE ............................................................................................................................................ - 6 -

ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................... - 8 -

NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA ......................................................................................................................... - 8 -

ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE ..............................................................................................................- 10 -

IMPRESE ASSOCIATE ........................................................................................................................................... - 10 -

ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................- 10 -

DIVIDENDI ....................................................................................................................................................... - 10 -

ARTICOLO 11 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................- 12 -

INTERESSI ........................................................................................................................................................ - 12 -

ARTICOLO 12 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................- 13 -

CANONI ........................................................................................................................................................... - 13 -

ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................- 14 -

UTILI DI CAPITALE .............................................................................................................................................. - 14 -

ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................- 17 -

SERVIZI ............................................................................................................................................................ - 17 -

ARTICOLO 15 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................- 18 -

LAVORO SUBORDINATO ...................................................................................................................................... - 18 -

ARTICOLO 16 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................- 19 -

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI ........................................................................................................................ - 19 -

ARTICOLO 17 DELLA CONVENZIONE ............................................................................................................- 19 -

ARTISTI E SPORTIVI ............................................................................................................................................. - 19 -

ARTICOLI 18, 19 E 20 DELLA CONVENZIONE ................................................................................................- 20 -

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II

PENSIONI, FUNZIONI PUBBLICHE E STUDENTI ........................................................................................................... - 20 -

ARTICOLO 21 DELLA CONVENZIONE............................................................................................................ - 21 -

ALTRI REDDITI ................................................................................................................................................... - 21 -

ARTICOLO 25 DELL’ACCORDO ..................................................................................................................... - 22 -

SCAMBIO DI INFORMAZIONI ................................................................................................................................. - 22 -

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PREMESSA Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, tra Italia e Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

La relazione illustrativa chiarisce che la Convenzione costituisce un valido strumento giuridico-economico di

riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Panama, ponendoli in condizioni di maggiore

competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati. Le disposizioni della Convenzione

ricalcano gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall’Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni profili, in relazione ad aspetti particolari dei

sistemi fiscali dei due Paesi. La sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e

giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti; l’ambito oggettivo riguarda, per l’Italia, l’IRPEF,

l’IRES e l’IRAP.

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica. La relazione tecnica precisa che attualmente Panama rientra tra quei territori che si ritiene applichino una

tassazione agevolata sui redditi, come peraltro recentemente ribadito dai due decreti ministeriali previsti

dalla legge di stabilità per il 2015, ai commi 678 e 680 dell'articolo 1, che hanno confermato la presenza di

Panama nelle black lists ai fini dell’indeducibilità nell’ordinamento interno delle componenti negative di

reddito di impresa qualora non sia dimostrato che attengano ad attività effettivamente svolte all’estero.

Nei confronti di tale Paese sono tuttora vigenti le norme antielusione previste per i paradisi fiscali; vale

quindi il principio secondo il quale si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, i cittadini

italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime

fiscale privilegiato.

La RT evidenzia quindi che, stante il criterio di indeducibilità sopra descritto, si potrebbe prospettare come

conseguenza della ratifica della Convenzione tra Italia e Panama e del relativo scambio di informazioni di

carattere fiscale, l'avviarsi di un processo di collaborazione che potrà generare effetti positivi per l'erario

italiano tramite l'emersione di elementi di reddito attualmente non evidenziabili.

Le disposizioni della Convenzione (articolo 28, relativo alla limitazione dei benefici) non pregiudicano in

ogni caso l'applicazione della normativa interna attualmente vigente per prevenire l'evasione e l'elusione

fiscale.

Si evidenziano di seguito le norme considerate dalla RT nonché ulteriori dispositivi che presentano profili di carattere finanziario.

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ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro) A decorrere dal 2016

Art. 3 del disegno di legge di ratifica 380.000

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 27 della Convenzione e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica Entrata in vigore e copertura finanziaria

Le norme stabiliscono che la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche delle procedure interne previste e che le sue disposizioni si applicheranno (articolo 27 della Convenzione):

- con riferimento alle ritenute alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

- per le imposte sul reddito e per le altre imposte (diverse dalle ritenute alla fonte), ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione in esame entra in vigore;

- con riferimento allo scambio di informazioni, possono essere inoltrate richieste per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione.

All’onere derivante dall’attuazione del provvedimento in esame, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3 del disegno di legge di ratifica). La relazione tecnica afferma che – considerando che l'articolo 27 della Convenzione stabilisce che le disposizioni abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno solare successivo al completamento delle procedure per l'entrata in vigore della Convenzione, ipotizzato nel 2015, e quindi nell'ipotesi di produzione di effetti a partire dal l° gennaio 2016 – l'impatto di cassa sul gettito è valutato nell'ordine di una perdita di euro 380.000 in ragione d'anno, a partire dal 2016, come di seguito riportato:

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Effetti sul gettito (euro) Articolo 10 - Dividendi -40.000 Articolo 12 - Canoni -12.000 Articolo 13 - Utili di capitale -328.000 TOTALE -380.000

Al riguardo, in merito ai profili relativi alla modulazione temporale dell’onere, si rinvia a

quanto osservato, di seguito, circa i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 3 del disegno di

legge di ratifica imputa la copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione della

Convenzione, valutato in 380 mila euro annui a decorrere dall’anno 2016, a carico del Fondo

speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017, prevedendo la corrispondente

riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del citato Fondo per gli anni 2016 e 2017. Al

riguardo, si fa presente che il predetto accantonamento, del quale è previsto l’utilizzo, reca le

necessarie disponibilità.

Ciò premesso, appare tuttavia necessario - in considerazione dei tempi ancora occorrenti alla

conclusione dell’iter parlamentare del disegno di legge nonché di quelli richiesti ai fini della

successiva entrata in vigore della Convenzione medesima (secondo quanto stabilito

dall’articolo 27 dell’Accordo1) - differire la decorrenza degli oneri a partire dall’anno 2017. In

tale quadro, si rende altresì necessario provvedere al contestuale aggiornamento della norma

di copertura finanziaria, in modo da riferire la medesima ai nuovi fondi speciali di parte

corrente approvati con l’ultima legge di stabilità e relativi al triennio 2016-2018, prevedendo

1 La citata disposizione prevede che la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle notifiche tra le Parti contraenti, attestante il completamento delle necessarie procedure interne. In particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 27 stabilisce che: le disposizioni relative alle ritenute alla fonte si applicheranno alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui entra in vigore la Convenzione [lettera a)]; le disposizioni relative alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute alla fonte) si applicheranno ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui entra in vigore la Convenzione [lettera b)].

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la corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dell’accantonamento di

competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Su tale punto, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

ARTICOLO 6 della Convenzione Redditi immobiliari

Le norme prevedono che i redditi, che un residente in uno Stato ricava da beni immobili (inclusi i redditi da attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato siano imponibili in detto altro Stato (paragrafo 1).

Le disposizioni specificano che l’espressione “beni immobili” ha il significato ad essa attribuito dal diritto

dello Stato in cui i beni sono situati. In ogni caso, sono compresi gli accessori, le scorte morte o vive delle

imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la

proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili'' l'usufrutto e i diritti relativi a canoni variabili e

fissi per lo sfruttamento o la concessione di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali Le navi e

gli aeromobili non sono considerati beni immobili (paragrafo 2).

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti in merito al regime tributario da applicare ai

redditi immobiliari riferiti alle attività agricole e forestali e agli immobili delle imprese o

utilizzati dai lavoratori autonomi, tenuto conto che la normativa vigente in Italia stabilisce

che detti redditi concorrono alla formazione del reddito (agrario, d’impresa o di lavoro

autonomo), prevedendo contestualmente forme di deducibilità degli oneri sostenuti dai

titolari dei medesimi redditi in relazione ai predetti immobili. Andrebbe quindi precisato quale

sia il regime di deducibilità di tali oneri e se gli stessi possano essere dedotti ai fini

dell’ordinamento interno anche nel caso in cui le imposte sui redditi siano corrisposte all’altra

Parte contraente. ARTICOLO 7 della Convenzione Utili delle imprese

Le norme prevedono che gli utili d’impresa siano imponibili nello Stato dell’impresa a meno che quest’ultima non operi nell’altro Stato mediante una stabile organizzazione. In

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questo caso, gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione sono imponibili nell’altro Stato (paragrafo 1). Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato svolge un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione in ciascuno dei due Stati, vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata, svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa madre (paragrafo 2) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti da detta organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali dì amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove (paragrafo 3). Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa tra le diverse parti di essa, il metodo di riparto deve consentire un risultato conforme ai contenuti dell’articolo in esame (paragrafo 4). Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del provvedimento in esame, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle delle norme in esame (paragrafo 7). La relazione tecnica, afferma che le norme non dovrebbero determinare alcuna variazione di gettito. Da altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 23 del TUIR e 25 del DPR 600/1973. In particolare, l'art. 23, secondo comma, del TUIR stabilisce che "indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma l, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... [lett. d)] i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato". In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti non residenti, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). In base a questa disposizione, il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale

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intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia, anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa. La richiamata previsione dell'art. 25, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione, laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese. Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'articolo 7 della Convenzione in esame, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato art. 25 del DPR 600/73 in tutti i casi sopra descritti di percezione dei compensi da parte di imprese di Panama prive di stabile organizzazione in Italia. Ciò posto, la RT evidenzia che dalla rilevazione dei dati presenti nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/2014 relativo all'anno d'imposta 2013, non emergono apprezzabili importi riconducibili a prestazioni artistiche o professionali e quindi afferma che in definitiva si ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non comporterà alcuna variazione di gettito.

Al riguardo, si segnala che la RT non considera espressamente gli effetti finanziari recati

dal paragrafo 7, che esclude dal reddito d’impresa tutti i redditi per i quali sia prevista una

specifica disciplina nelle disposizioni della Convenzione in esame (es: art. 6 sui redditi

immobiliari; art. 8 sulla navigazione marittima e aerea, ecc.). Nel rinviare alle osservazioni

formulate con riferimento agli articoli della Convenzione che dettano tali specifiche discipline,

andrebbe comunque chiarito se la complessiva invarianza di gettito asserita dalla RT

consideri anche gli effetti di tali normative speciali recate dalla Convenzione, in deroga alla

disciplina generale dettata dall’articolo 7 in esame. ARTICOLO 8 della Convenzione Navigazione marittima e aerea

La norma stabilisce che gli utili d’impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa (paragrafo 1).

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Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune, a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio (paragrafo 3). Le disposizioni in esame non si applicano alle imposte, ai pedaggi, ai dazi o a pagamenti analoghi che sono applicabili per l'utilizzo del Canale di Panama (paragrafo 4) La relazione tecnica afferma che, in base alle previsioni dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Tale disposizione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, ad un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio. Secondo la RT le norme, pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti ai fini IRES le società o enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbero necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione. Si ritiene, quindi, che non si verificherà una significativa variazione di gettito. L'incidenza sul gettito non si ritiene rilevabile in virtù del cosiddetto fenomeno delle “bandiere di comodo”, il quale permette di godere dei vantaggi legati alla bassa tassazione sui redditi e sull'anonimato spesso assicurato agli armatori. Si rileva che il registro navale panamense contava nel 2012 navi per un tonnellaggio totale pari ad oltre 220 milioni di tonnellate2, anche se non è dato sapere quante di queste imbarcazioni possano ricondursi a soggetti residenti in Italia. Non si può dunque escludere che l'attrazione verso il luogo della direzione effettiva dell'impresa possa far emergere gettito a favore del nostro erario, ma date le premesse di cui sopra non si ritiene apprezzabile la sua entità.

Al riguardo si prende atto di quanto osservato dalla relazione tecnica circa le difficoltà di

rilevazione degli effetti delle disposizioni. Si ritiene peraltro utile acquisire i dati sottostanti la

valutazione della stessa RT riguardo alla non significatività della relativa variazione di gettito.

2 Panama è il primo paese del mondo per tonnellaggio delle registrazioni navali (fonte: Clarksons Research Shipping Agency).

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ARTICOLO 9 della Convenzione Imprese associate

La norma disciplina l’ipotesi delle imprese associate nel caso in cui, per mezzo di partecipazioni dirette o indirette, alcuni soggetti (imprese o persone) di uno Stato siano coinvolte nel controllo o nel capitale di imprese dell’altro Stato. La disciplina si applica qualora tra le due imprese esistano relazioni commerciali o finanziarie ovvero accordi e condizioni tali da influenzare, anche attraverso scelte sui prezzi di trasferimento inter-company, l’attribuzione degli utili a una impresa (quindi in uno Stato) piuttosto che un’altra (paragrafo 1). Si consente altresì agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, alle corrispondenti correzioni d’imposta. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all’articolo 24 della Convenzione (paragrafo 2). La relazione tecnica afferma che, per quanto concerne i redditi delle imprese associate, la Convenzione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra di esse. La RT afferma altresì che l'introduzione di tali disposizioni non determinerà significative variazioni nella base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce dati ed informazioni utili a suffragare la

valutazione di irrilevanza degli effetti finanziari conseguenti all’entrata in vigore delle

disposizioni in esame. Sul punto appare utile acquisire elementi dal Governo. ARTICOLO 10 della Convenzione Dividendi

Le norme prevedono che la tassazione dei dividendi pagati da una società residente in uno Stato a un residente nell’altro Stato avvenga nello Stato del percettore (paragrafo 1). In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nello Stato dal quale provengono gli interessi; in tal caso l’aliquota non può essere superiore al 5% lordo, se il percipiente, che ne è l'effettivo beneficiario, è una società, non di persone, che detiene direttamente almeno il 25% della società dalla quale i dividendi sono distribuiti; e al 10% lordo negli altri casi. Le modalità di applicazione saranno stabiliti di comune accordo fra le autorità competenti degli Stati contraenti (paragrafo 2).

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Sono inoltre disciplinate le ipotesi in cui tra società partecipata e percettore del dividendo esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame (paragrafi 3-6). Si prevede infine che, fatta salva ogni altra disposizione della Convenzione, quando una società residente di uno Stato ha una stabile organizzazione nell’altro Stato, gli utili imponibili (ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, relativo alla tassazione degli utili di impresa) possano essere assoggettati ad un’imposta addizionale in detto altro Stato non superiore al 5% (paragrafo 7). La relazione tecnica afferma che la Convenzione prevede che i dividendi siano tassati definitivamente nel territorio di residenza del beneficiario e riconosce la facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro il limite del 5% dell'ammontare lordo dei dividendi stessi se il percipiente, che ne è l'effettivo beneficiario, è una società, non di persone, che detiene direttamente almeno il 25% della società dalla quale i dividendi sono distribuiti; in tutti gli altri casi l'aliquota di tassazione concorrente non può eccedere il 10%. Le modalità di applicazione di tali limitazioni saranno stabilite di comune accordo tra le autorità competenti. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi l e 2 dell'articolo in esame non si applicheranno nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti la propria attività attraverso una base fissa o una stabile organizzazione. La RT afferma altresì che dall'esame dei dati disponibili presso l'Anagrafe tributaria emerge, per l'anno d'imposta 2013 (Modello 770/2014, quadro SK), un totale di 200.000 euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti nel territorio cui si applica la legislazione fiscale di Panama, interamente assoggettati all'aliquota del 20 per cento, per ritenute a titolo di imposta pari a 40.000 euro. Come diretta conseguenza alle modifiche normative introdotte con l’articolo 3, comma 1, del D.L. 66/2014, sono state ridisegnate le aliquote di tassazione per le rendite finanziarie. In particolar modo, per i dividendi percepiti dal 1° luglio 2014 è stata disposta un aliquota di tassazione del 26%. Pertanto, a fronte del citato flusso complessivo di 200.000 euro di dividendi, l'importo delle ritenute sarebbe attualmente pari a circa 50.000 euro. Ciò potrebbe quindi determinare una diminuzione di gettito che, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i dividendi venissero tassati all'aliquota più favorevole del 5%, si stima essere pari a circa 40.000 euro.

Al riguardo, si rileva che, in base ai dati forniti dalla RT, la quantificazione appare corretta.

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ARTICOLO 11 della Convenzione Interessi

Le norme dispongono che la tassazione degli interessi avvenga nel Paese del percettore (paragrafo 1). In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nel Paese della società partecipata (ritenuta alla fonte) ma in tal caso l’aliquota non può essere superiore al 5% lordo se il beneficiario è un istituto bancario e al 10% lordo negli altri casi. Nonostante tali previsioni, gli interessi provenienti da uno Stato e pagati a un residente dell'altro Stato sono imponibili soltanto nell’altro Stato se:

• il beneficiario effettivo degli interessi è uno Stato contraente, la Banca centrale di uno Stato contraente, una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o un suo ente locale;

• gli interessi sono pagati in relazione alla vendita a credito di merci o attrezzature a un’impresa di uno Stato contraente;

• gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti concessi da tali istituti o enti nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti (paragrafi 2 e 3).

Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa e il credito generatore degli interessi si colleghi effettivamente ad esse. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 (utili di impresa) e dell’articolo 14, paragrafo 3 (servizi) (paragrafo 5). Sono infine disciplinate le ipotesi in cui tra il debitore e il beneficiario degli interessi esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame (paragrafi 7-8). La relazione tecnica afferma che per il trattamento degli interessi, la Convenzione prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui tale soggetto eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la propria legislazione vigente. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non può eccedere:

• il 5% dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un istituto bancario;

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• il 10% dell'ammontare lordo degli stessi in tutti gli altri casi. Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, quadro SF) non risultano importi relativi a tale fattispecie. La RT ritiene pertanto che l'introduzione delle disposizioni in esame in materia di tassazione degli interessi attivi, stante la natura e l'entità degli importi, dal momento che non risultano somme soggette a ritenuta anche per le annualità precedenti, non determinerà alcuna variazione significativa di gettito.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla RT

circa l’assenza di somme soggette a ritenuta per le annualità pregresse. ARTICOLO 12 della Convenzione Canoni

Le norme intervengono sulla disciplina dei canoni (individuati come corrispettivi per diritti d’autore, anche su software, brevetti, marchi di fabbrica ecc.), stabilendo il principio generale in base al quale la tassazione degli stessi avviene nel Paese del percettore (paragrafo 1). In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nel Paese del soggetto pagante (ritenuta alla fonte) ma in tal caso l’aliquota, da applicare all’ammontare lordo dei canoni, non può essere superiore al 10% (paragrafo 2). Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato, eserciti nell'altro Stato, dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa e il credito generatore degli interessi si colleghi effettivamente ad esse. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 (utili di impresa) e del successivo articolo 14, paragrafo 3 (servizi) (paragrafo 4). Sono infine disciplinate le ipotesi in cui tra società partecipata e percettore del dividendo esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame (paragrafi 6 e 7). La relazione tecnica afferma che secondo le disposizioni in esame i canoni (royalties), provenienti da uno Stato e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato, sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia il paragrafo 2 prevede la tassazione anche nello Stato di provenienza dei canoni, ma se l'effettivo beneficiario è un residente dell'altro Stato, tale imposizione non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo corrisposto.

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Il termine canoni designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compreso il software, nonché le pellicole cinematografiche, i brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Comprende inoltre i pagamenti relativi ad assistenza tecnica, servizi tecnici e consulenza, e l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Le disposizioni dei primi due paragrafi non si applicano nel caso in cui il beneficiario eserciti, nel territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa. La ritenuta attualmente operabile è pari al 30% sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25% forfetario a titolo di spese sostenute). Dall'analisi dei dati disponibili dell'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014) risulta un importo imponibile per canoni soggetti all'aliquota interna del 30% pari a circa 70.000 euro, a cui corrispondono ritenute per 21.000 euro. Considerando che la nuova aliquota determinerebbe ritenute pari a circa 7.000 euro (pari al 10% sull'ammontare lordo di canoni per 70.000 euro) alle quali andrebbero sommate le ritenute del 10% sulla parte attualmente non imponibile (23.333 euro, pari a 70.000 : 75 x 100), il totale delle ritenute risulterebbe pari a 9.333 euro (7.000 + 2.333, corrispondente al 10% di 23.333). Perciò – secondo la RT - si genererebbe una perdita dell'ordine di 12.000 euro.

Al riguardo, si prende atto che la relazione tecnica, in linea con quanto indicato dalla

norma, ai fini della quantificazione applica l’imposta al canone lordo senza la deduzione

forfetaria del 25% prevista a normativa vigente. Appare peraltro utile una conferma da parte

del Governo circa la prudenzialità dell’utilizzo dell’aliquota massima prevista dalla norma

(10%).

ARTICOLO 13 della Convenzione Utili di capitale

Le norme disciplinano la tassazione degli utili, riferiti a rapporti tra soggetti residenti nelle due Parti contraenti, derivanti da:

• cessioni da parte del soggetto non residente di beni immobili di cui all’art. 6 della Convenzione. Le plusvalenze sono imponibili nello Stato in cui sono situati gli immobili ceduti dal non residente (Stato dell’acquirente residente) (paragrafo 1);

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• cessioni di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione oppure appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato nell’altro Stato per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione. Gli utili sono tassati nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa (paragrafo 2);

• cessione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all’utilizzo di dette navi o aeromobili. Gli utili sono tassati nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa (paragrafo 3);

• cessione di azioni societarie che comportano utili superiori al 50% del loro valore. Gli utili sono tassati nello Stato dove sono situati i beni immobili (paragrafo 4);

• alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra indicati. Gli utili sono imponibili nello Stato di residenza dell’alienante (paragrafo 5).

La relazione tecnica afferma che, per quanto concerne il trattamento dei «capital gains», il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede che i redditi in questione siano tassabili:

• nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

• nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato, o la base fissa di cui dispone un residente di uno Stato nell'altro Stato per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

• esclusivamente nel Paese in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a cessioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

• nel Paese ove siano situati i beni immobili costituenti più del 50% del valore di azioni non quotate, dalla cui alienazione il residente di un territorio abbia ritratto utili;

• esclusivamente nel Paese di residenza dell'alienante negli altri casi tranne nel caso in cui si tratti di azioni e interessi che rappresentino più del 10% del diritto di voto o del capitale in una società residente dell'altro Stato, e l'alienante abbia detenuto tali titoli per meno di 12 mesi.

Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrà assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti nel territorio panamense:

• plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati [art. 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR], ad

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eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione, soggette ad imposta sostitutiva;

• proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti, soggetti ad imposta sostitutiva, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

• plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati [art. 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR], ad eccezione di quelli quotati, soggette a imposta sostitutiva;

• plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati [art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR], soggette ad imposta sostitutiva.

I dati disponibili che risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta mod. 770/2014 sono relativi all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria. In ordine alla quantificazione di eventuali variazioni di gettito, non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa dell’irreperibilità di indicazioni in merito all’individuazione della natura degli investimenti in argomento e all'ammontare di ritenute ed imposta sostitutiva applicate alle plusvalenze realizzate. In particolare, il quadro SO del modello 770/2014 individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 81, comma l, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR. Sono invece escluse da tale comunicazione le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito. Fermo quanto precede, pur considerando che si tratta di un dato relativo alle operazioni imponibili e non alle plusvalenze, si ritiene di poter quantificare in via del tutto approssimativa un’ipotetica diminuzione di gettito. Tale ammontare viene desunto considerando che le plusvalenze imponibili in oggetto assommino al 7 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate e che le ritenute o imposte sostitutive versate siano in prevalenza del 26 per cento. La percentuale del 7 per cento è stata determinata in considerazione del generale andamento congiunturale dei mercati ed assumendo che essa rappresenti la remunerazione mediamente riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari. Dall'esame delle dichiarazioni dei modelli 770/2014 risulta un ammontare di flussi di capitali pari a circa 18 milioni di euro, e considerato quanto prima specificato, le somme imponibili ammonterebbero a circa l,25 milioni di euro. Ne consegue, pur considerando che si tratta di un dato relativo alle operazioni imponibili e non alle plusvalenze, di poter

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quantificare in via del tutto approssimativa che la diminuzione di gettito possa essere prudenzialmente pari a 328.000 euro circa.

Al riguardo, si segnala che la procedura di quantificazione appare corretta alla luce dei

parametri riportati dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 14 della Convenzione Servizi

Le norme prevedono che i redditi che un residente di uno Stato ricava da servizi resi nell'altro Stato siano imponibili nello Stato di residenza. Tuttavia, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato contraente in cui sono resi i servizi laddove essi siano servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, servizi tecnici o gestionali o servizi analoghi. L'imposta cosi prelevata non può superare il 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti quando il beneficiario effettivo è residente nell'altro Stato (paragrafo 1).

Il paragrafo 2 specifica che l'espressione “servizi professionali" comprende, in particolare, le attività

indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività di,

medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili o altre attività indipendenti di natura analoga.

Tali disposizioni non si applicano se il fornitore dei servizi esercita, nell’altro Stato, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa. In tali casi i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta stabile organizzazione o base fissa (paragrafo 3). La relazione tecnica afferma che, in relazione al trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'erogazione di un servizio, da intendersi, ai sensi del paragrafo 2, come esercizio di una professione indipendente, le disposizioni in esame prevedono che tali redditi siano imponibili soltanto nel Paese di residenza del percettore. Tuttavia, la tassabilità può avvenire anche nell'altro Stato nella misura massima del 10% dell'ammontare lordo dei pagamenti. Affinché sia applicabile la tassabilità ordinaria di tali redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa o della stabile organizzazione e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza del reddito per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza. Per quanto concerne l'ambito della categoria, si ritiene

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che esso sia speculare a quella disciplinata nell'articolo 53 del TUIR (redditi di lavoro autonomo). Va rilevato che, ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73 "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi", i compensi per prestazioni di lavoro autonomo erogati a non residenti sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30%. La Convenzione in esame, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito; tuttavia, l'applicazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Panama e l'assenza di importi riferibili a tale categoria nel modello 770/2014 semplificato (Comunicazioni dati certificazioni da lavoro, autonomo, provvigioni e redditi diversi) portano a ritenere che la possibile perdita di gettito, in conseguenza dell'applicazione della disciplina convenzionale, non sia apprezzabile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella RT. ARTICOLO 15 della Convenzione Lavoro subordinato

Le norme prevedono che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, percepiti da un residente di uno Stato, siano imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Tuttavia, le remunerazioni rimangono imponibili nel Paese del lavoratore dipendente qualora:

• il beneficiario soggiorni nell’altra Parte contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano sei mesi nell’arco di dodici mesi, che inizia o termina nel corso dell’anno fiscale considerato;

• le remunerazioni siano pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;

• l’onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (paragrafi 1 e 2).

Le remunerazioni percepite a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa (paragrafo 3). Si dispone infine che, se un residente di uno Stato diviene residente dell'altro Stato, i pagamenti ricevuti in relazione all’attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga siano imponibili in detto Stato contraente.

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La relazione tecnica afferma che per le norme in esame opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare, per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del TUIR e/o alla disciplina della Convenzione, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti. Per i redditi di lavoro dipendente non si determineranno significative variazioni di gettito.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce dati ed elementi volti a confermare la

sostanziale invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni in esame. In proposito appare

utile acquisire ulteriori elementi dal Governo.

ARTICOLO 16 della Convenzione Compensi agli amministratori

La norma stabilisce che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato siano imponibili in detto altro Stato. La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se gli effetti di gettito derivanti

dalla norma possano considerarsi di ammontare significativo.

ARTICOLO 17 della Convenzione Artisti e sportivi

Le norme dispongono che, nonostante le disposizioni degli articoli 14 (servizi professionali) e 15 (lavoro subordinato) della Convenzione, i redditi di artista o sportivo, percepiti da un residente di uno Stato per attività svolta nell’altro Stato, siano imponibili nel luogo di svolgimento dell’attività. Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all’artista o allo sportivo ma a un altro soggetto.

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La relazione tecnica afferma che le norme riconoscono la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese dai soggetti in esame, anche se residenti all'estero, e comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Panama. Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 (mod. 770/2014 semplificato) non si rilevano somme corrisposte ad artisti e sportivi residenti in Panama e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Non si determinerà, pertanto, alcuna variazione sul gettito.

Al riguardo, andrebbero forniti elementi in merito a quanto indicato dalla relazione tecnica,

secondo la quale non risulterebbe limitato il potere di tassazione degli emolumenti percepiti

dai soggetti residenti in Italia per attività svolte in Panama. Ciò alla luce del dettato del

paragrafo 1 dell’articolo in esame che individua quale criterio impositivo quello del luogo in

cui si svolge l’attività.

ARTICOLI 18, 19 e 20 della Convenzione Pensioni, funzioni pubbliche e studenti

Le norme stabiliscono: - le pensioni e remunerazioni analoghe sono imponibili nello Stato di residenza del

soggetto che le percepisce (articolo 18); - i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche sono imponibili soltanto

nello Stato erogante; tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell’altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di detto Stato oppure non sia divenuta residente al solo scopo di rendervi i servizi (articolo 19, paragrafo 1);

- le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi ai suoi enti sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi; tuttavia tali pensioni pubbliche sono imponibili soltanto nell’altro Stato qualora la persona fisica sia un residente in detto altro Stato pagante e ne abbia la nazionalità (articolo 19, paragrafo 2);

- le somme ricevute da studenti che provengono da fonti situate fuori dallo Stato di soggiorno non sono imponibili nello Stato di soggiorno; tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nello Stato di soggiorno (articolo 20).

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La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi per verificare le

variazioni di gettito connesse alla non imponibilità in Italia di taluni redditi, in particolare da

pensione, nelle ipotesi di trasferimento di residenza (art. 18) o di acquisto di cittadinanza

(art. 19, par. 2) nello Stato di Panama. In proposito appare utile acquisire elementi di

valutazione dal Governo.

ARTICOLO 21 della Convenzione Altri redditi

La norma disciplina il regime fiscale da applicare agli altri redditi non trattati negli articoli precedenti. A tal fine viene indicato il principio generale in base al quale gli altri redditi – qualunque ne sia la provenienza - sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente (paragrafo 1). Sono altresì previste specifiche ipotesi di esclusione nonché disposizioni di carattere antielusivo (paragrafi 2-4). La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applichi il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito. Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato, svolga nell'altro Stato un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente tramite una base fissa, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della Convenzione. I dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014 semplificato) evidenziano un esiguo ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e nessuna tipologia di reddito che non abbia già trovato trattazione in uno degli articoli precedentemente esaminati. Pertanto, non vi sarà alcuna variazione sul gettito.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato nella RT.

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ARTICOLO 25 DELL’ACCORDO Scambio di informazioni

La norma reca disposizioni in materia di scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della Convenzione in esame o per l'amministrazione o l'applicazione dell’ordinamento fiscale interno.

La relazione illustrativa precisa che la disciplina prevista rispecchia gli standard dell’OCSE, compreso il

superamento del segreto bancario.

La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare

opportuna una conferma, che le relative attività possano essere svolte dalle amministrazioni

competenti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.