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SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO “T. TASSO” Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 80024690655- C.M.SAMM181002 Email [email protected] P.E.C. : [email protected] Sito web: www.scuolatasso-sa.gov.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 Codice Univoco IPA: UFAFXC 1 VADEMECUM Alunni B.E.S. ( Disabili -DSA) SINTESI B.E.S. ( Decreti Legislativi nn.62 e66 13 aprile 2017 – C.M. n.1865 del 10.10.2017 – D.M.n.741/2017 ) I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono svariati e racchiudono, oltre alla disabilità e ai disturbi specifici d'apprendimento (DSA), anche difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana. Non sono ormai rari i casi in cui i consigli di classe sono chiamati ad affrontare casi di alunni con BES e redigere, qualora ne ricorrano le condizioni, un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Disabili e DSA beneficiavano, ancor prima delle direttiva sui BES, e beneficiano tuttora rispettivamente del sostegno e di misure dispensative/compensative e interventi di personalizzazione della didattica (legge n. 104/92 e legge n. 170/2010). Con la direttiva sui BES del 27/12//2012 anche gli alunni con difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o perché stranieri, possono essere oggetto di interventi di personalizzazione, formalizzati nel PDP. La normativa di riferimento è costituita dalla suddetta direttiva sui BES del 27/12/2012, dalla CM n. 8/2013 e dalla CM n. 2563/2013. La direttiva prevede (paragrafo 1.5) la possibilità di adottare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, I consigli di classe, inoltre, sulla base della documentazione clinica prodotta dai genitori e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono far ricorso, per tutti gli alunni con BES, agli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge n. 170/2010 per gli allievi con DSA. La circolare del MIUR n.8/2013 ha per oggetto proprio la direttiva del 2012 e di essa evidenzia la portata innovativa perché estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53/2003. La circolare ribadisce l'obbligo, per gli alunni disabili e quelli con DSA, di presentare la certificazione in modo da usufruire dei benefici previsti dalla legge, e chiarisce che i consigli di classe o team di docenti (per la scuola primaria) hanno il dovere di indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. Si evidenzia, inoltre, che la presa in carico degli alunni con BES deve essere frutto di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia. L'avvio di un percorso di individualizzazione e personalizzazione deve essere deliberato dal consiglio di classe (o team di docenti per la scuola primaria), per poi procedere alla redazione di un PDP firmato dal dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Qualora si proceda alla stesura di un PDP, in assenza di certificazione clinica, il consiglio di classe o team di docenti deve motivare, verbalizzandole, le motivazioni che hanno determinato la personalizzazione dell'apprendimento, sulla base di considerazioni di carattere pedagogico- didattiche. Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rilasciata da una struttura privata, la circolare raccomanda di adottare, in attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica, le misure previste dalla legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team di docenti ravvisino

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Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 80024690655- C.M.SAMM181002

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VADEMECUM Alunni B.E.S. ( Disabili -DSA)

SINTESI B.E.S.

( Decreti Legislativi nn.62 e66 13 aprile 2017 – C.M. n.1865 del 10.10.2017 – D.M.n.741/2017 )

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono svariati e racchiudono, oltre alla disabilità e ai disturbi

specifici d'apprendimento (DSA), anche difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o

determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana.

Non sono ormai rari i casi in cui i consigli di classe sono chiamati ad affrontare casi di alunni con

BES e redigere, qualora ne ricorrano le condizioni, un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Disabili e DSA beneficiavano, ancor prima delle direttiva sui BES, e beneficiano tuttora

rispettivamente del sostegno e di misure dispensative/compensative e interventi di

personalizzazione della didattica (legge n. 104/92 e legge n. 170/2010).

Con la direttiva sui BES del 27/12//2012 anche gli alunni con difficoltà dovute a svantaggio sociale,

culturale o perché stranieri, possono essere oggetto di interventi di personalizzazione, formalizzati

nel PDP.

La normativa di riferimento è costituita dalla suddetta direttiva sui BES del 27/12/2012, dalla CM n.

8/2013 e dalla CM n. 2563/2013.

La direttiva prevede (paragrafo 1.5) la possibilità di adottare un percorso individualizzato e

personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di

un Piano Didattico Personalizzato,

I consigli di classe, inoltre, sulla base della documentazione clinica prodotta dai genitori e di

considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono far ricorso, per tutti gli alunni con

BES, agli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge n. 170/2010 per gli allievi con

DSA.

La circolare del MIUR n.8/2013 ha per oggetto proprio la direttiva del 2012 e di essa evidenzia la

portata innovativa perché estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53/2003.

La circolare ribadisce l'obbligo, per gli alunni disabili e quelli con DSA, di presentare la

certificazione in modo da usufruire dei benefici previsti dalla legge, e chiarisce che i consigli di

classe o team di docenti (per la scuola primaria) hanno il dovere di indicare in quali altri casi sia

opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di

misure compensative o dispensative.

Si evidenzia, inoltre, che la presa in carico degli alunni con BES deve essere frutto di una stretta

collaborazione tra scuola e famiglia.

L'avvio di un percorso di individualizzazione e personalizzazione deve essere deliberato dal

consiglio di classe (o team di docenti per la scuola primaria), per poi procedere alla redazione di un

PDP firmato dal dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai

docenti e dalla famiglia.

Qualora si proceda alla stesura di un PDP, in assenza di certificazione clinica, il consiglio di classe

o team di docenti deve motivare, verbalizzandole, le motivazioni che hanno determinato la

personalizzazione dell'apprendimento, sulla base di considerazioni di carattere pedagogico-

didattiche.

Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rilasciata da una struttura privata, la

circolare raccomanda di adottare, in attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica, le

misure previste dalla legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team di docenti ravvisino

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e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze riconducibili al

disturbo.

La CM n. 2563/13 chiarisce che, nel caso di richieste di genitori corredate da diagnosi che non

hanno dato diritto a certificazione di disabilità o di DSA, il consiglio di classe (o team di docenti) è

pienamente autonomo nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, verbalizzando,

nell'uno o nell'altro caso, le motivazioni della decisione.

Nel caso di alunni stranieri, leggiamo ancora nella circolare, essi necessitano principalmente

interventi volti all'apprendimento della lingua italiana e solo eccezionalmente si può far ricorso a un

PDP.

In conclusione, possiamo affermare che il consiglio di classe è obbligato a redigere un PDP in

presenza di richiesta dei genitori corredata da certificazione di disabilità o DSA; negli altri

casi è "peculiare facoltà" del consiglio o team di docenti individuare casi specifici per i quali

sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, formalizzati nel PDP, che

rimane valido per un solo anno scolastico.

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va redatto annualmente un documento di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per ciascun alunno. Come è noto, questo documento prende il nome di PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES. Ecco le principali caratteristiche dei tre documenti di programmazione

Il PEI per gli alunni con disabilità È obbligatorio? È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94.

Chi lo redige? È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno.

Quali vincoli? Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale.

Che ruolo ha la famiglia? La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94).

La normativa vigente ne definisce i contenuti? I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali. Un’articolazione dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di programma.

Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione? La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di competenza dei due soggetti (scuola e Servizi) che detengono congiuntamente la responsabilità della sua redazione. Si definiscono a livello territoriale negli Accordi di programma.

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Il PDP per gli alunni con DSA È obbligatorio? L’obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP».

Chi lo redige? È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.

Quali vincoli? Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola.

Che ruolo ha la famiglia? Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011).

La normativa vigente ne definisce i contenuti? I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.

Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione? La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.

Il PDP per gli alunni con altri BES È obbligatorio? La stesura del PDP è contestuale all’individuazione dell’alunno con BES. Non si può parlare strettamente di obbligo perché è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola.

Chi lo redige? È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.

Quali vincoli? Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola.

Che ruolo ha la famiglia? Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013).

La normativa vigente ne definisce i contenuti? Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi.

Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione? La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci. PER ALUNNI CON ADHD (non certificati secondo la Legge 104/1992) – La nota Miur con oggetto “Piano Didattico Personalizzato per alunni con ADHD”, di seguito alla circolare n° 4089 del 15 giugno 2010, fornisce puntuali indicazioni riguardo alla integrazione scolastica degli alunni affetti da ADHD (Disturbo da deficit di attenzione/iperattività) e richiama l’opportunità che ciascuna istituzione scolastica interessata rediga un Documento Personalizzato anche per gli alunni affetti da tale disturbo così come previsto per i soggetti con disturbi specifici

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dell’apprendimento (DSA). Questo documento deve contenere in particolar modo: le strategie e le metodologie didattiche utilizzate,

le misure compensative e dispensative adottate e le indicazioni per la valutazione degli

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Questo vademecum vuole essere solo un piccolo contributo per chiarire quelle che sono oggi le situazioni

sempre più complesse che ci si presentano quotidianamente quando entriamo nelle classi.

A fronte di una situazione normativa che vede la scuola oggetto di un costante e veloce cambiamento,

possiamo affermare che gli insegnanti sono e restano i veri professionisti della didattica, dunque di fronte

alle diverse modalità di apprendimento degli alunni che incontrano, sono coloro che troveranno nuove

soluzioni didattiche sulla base delle conoscenze e dell’esperienza, permettendo così di produrre idee,

procedure e strategie innovative per un risultato positivo e proficuo in particolare per gli alunni con Bisogni

Educativi Speciali.

CERTIFICAZIONI D.S.A.

I principali Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.

Tali disturbi vengono diagnosticati da psicologi e/o neuropsichiatri ( eventualmente da altre figure come,

ad esempio, il logopedista, in base alla normativa regionale). La loro identificazione, e conseguente

diagnosi, è sempre di pertinenza del settore sanitario pubblico, o di strutture sanitarie anche private

accreditate. In tale contesto clinico si cercherà di individuare e comprendere le caratteristiche della

persona ( punti di forza e di debolezza, eventuali altre difficoltà associate) in base alle quali la scuola dovrà

adottare le opportune strategie didattiche (inclusi quando necessario, strumenti compensativi e

dispensativi, come previsto dalla L.170/2010) al fine di garantire ad ogni alunno il raggiungimento di

risultati positivi, elaborando quindi un piano didattico personalizzato(PDP)

In estrema sintesi potremmo ribadire che gli alunni con DSA sono un sottogruppo della più ampia

categoria di alunni con BES.

L’area dello svantaggio scolastico, indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) è molto più ampia

di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit (legge 104) o disturbi specifici di apprendimento

(DSA, legge n°170/2010).

La Normativa richiama l’attenzione della scuola ad una ampia gamma di situazioni che richiedono capacità

di lettura pedagogica, di analisi e di specifici interventi.

Non è possibile compilare un elenco esaustivo di tali situazioni, tuttavia possono essere di aiuto la

descrizione delle tipologie di BES presenti nella Direttiva e nella Circolare Ministeriale come punto di

partenza per una prima analisi delle difficoltà, al fine di orientare i docenti sia per un’interpretazione più

attenta dei bisogni degli alunni, sia nei casi di una nuova segnalazione di studenti con BES.

Quadro delle principali situazioni di alunni con BES individuate nella Direttiva Ministeriale e presenti nella

nostra scuola:

Deficit del linguaggio (DSL).I DSL sono dei disturbi nell’acquisizione del linguaggio che colpiscono

ragazzi senza altri problemi neurologici e fisici. Il ragazzo con DSL ha dunque un linguaggio che è

caratterizzato da :

-ritardo nella comparsa e nel successivo sviluppo;

-frequenza anormale di errori (essi compiono gli stessi errori compiuti da bambini normo-sviluppati

nelle fasi più precoci dello sviluppo del linguaggio);

-errori anomali cioè non tipici dello sviluppo linguistico normale.

I Disturbi specifici del linguaggio sono spesso associati a problemi, quali la difficoltà di lettura e di

ortografia, anomalie nei rapporti interpersonali ed emotivi e disturbi comportamentali.

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Deficit delle abilità non verbali. Si può trattare di un disturbo della coordinazione motoria, della

disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata

ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la

realizzazione delle potenzialità dell’alunno nella coordinazione motoria.

Disturbo da deficit dell’attenzione e dell’iperattività (AttentionDeficit HyperactivityDisorder o DIDA) è

caratterizzato da un livello di attenzione scarso, inadeguato per lo sviluppo, o da aspetti di iperattività e

impulsività inappropriati all’età del ragazzo. L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o

ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento

e di socializzazione con i coetanei. L'ADHD si aompagna spesso ad uno o più disturbi dell’età evolutiva:

disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici

dell'apprendimento e disturbi dell'umore.

Deficit di memoria . La memoria a breve termine riveste un ruolo cruciale nell’ apprendimento, la sua

compromissione porta a difficoltà di acquisizione di nuove informazioni rendendone problematica la

ritenzione e di conseguenza l’apprendimento. Sono comuni in questi ragazzi difficoltà di elaborazione di

informazioni visive ed uditive. Le informazioni verbali “entrano da un orecchio ed escono dall’altro”,

mentre quelle visive si traducono in errori di copiatura ed omissioni delle ultime sillabe di una parola e delle

ultime parole di una frase durante la lettura. L’uso di espressioni verbali e scritte molto semplici sono

un’ulteriore conseguenza di un deficit nella memoria a breve termine. Spesso questo deficit è correlato ad

altri disturbi come quelli specifici di apprendimento(DSA) o quelli che riguardano l’attenzione(ADHD).

Disturbo di ansia generalizzata. Nel linguaggio comune il termine "ansia" viene spesso usato in modo

improprio, riferendosi a generiche condizioni di apprensione, nervosismo e stress, che nulla hanno a che

vedere con il disturbo psichiatrico vero e proprio. L'ansia patologica non è un semplice disagio transitorio,

ma una reazione abnorme che interferisce seriamente con le prestazioni psico -intellettive, impedendo di

fissare la mente su problemi e situazioni specifiche e di elaborarli, limitando la possibilità di svolgere le

attività abituali. Si ha così uno stato continuo e persistente di preoccupazione per diversi eventi, che risulta

eccessivo in intensità, durata o frequenza rispetto alle reali circostanze, che invece rappresentano eventi

temuti dal soggetto. Questo disturbo non insorge necessariamente in risposta a stimoli esterni, anche se

eventi stressanti o un ambiente complessivamente sfavorevole possono aggravarne le manifestazioni.

Disturbo Aspecifico dell’apprendimento. Il Disturbo Aspecifico di Apprendimento riguarda difficoltà di

apprendimento in relazione a capacità cognitive al di sotto della media oppure è correlato a patologie di

vario tipo: sensoriali, neurologiche, genetiche, organiche e psicologiche. In queste situazioni le difficoltà

sono spesso generalizzate, quindi non solo nelle competenze "di base", cioè nella lettura, scrittura,

calcolo, ma anche nei processi logici. Spesso le capacità cognitive sono inferiori alla media prevista per

l'età del ragazzo anche se non rientrano nei canoni di una disabilità certificata con la legge 104. Inoltre in

certi casi il disturbo aspecifico dell’apprendimento può anche essere relativo ad una scarsa stimolazione

socio-ambientale.

Borderline cognitivo. Il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la

disabilità e il disturbo specifico. Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente

con le espressioni di funzionamento cognitivo o intellettivo limite (o borderline), ma anche con altre

espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) richiedono particolare considerazione. Si

tratta di ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non

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presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è

frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà per

cui hanno solo bisogno di essere adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni

alle loro caratteristiche.

Disturbi depressivi. La depressione clinica non è un calo d’umore passeggero: chi ne soffre ha un umore

depresso per tutta la giornata, per più giorni di seguito e non riesce a trovare piacere/ interesse nelle attività

che lo facevano star bene. L’isolamento è cercato, sofferto e spesso inevitabile. La depressione è spesso

ricorrente e cronica(cioè tende a dare recidive e durare per molto tempo) . Un adolescente depresso che non

riesce a studiare ed avere relazioni, non riesce a studiare per costruire il proprio futuro

ALUNNI CON BES PER MOTIVI SOCIO-ECONOMICI, LINGUISTICI E CULTURALI In questa categoria rientrano tutti quei ragazzi che per diversi motivi si trovino a vivere, in modo momentaneo o permanente, situazioni di deficit culturale, linguistico, sociale o economico. In questi casi è solo l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare con fondatezza il prevalere dei vissuti personali dei ragazzi o dei fattori dell'ambiente di vita quali elementi ostativi all’apprendimento. Per tali alunni non è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato visto che non hanno effettiva necessità di strumenti compensativi o dispensativi. È necessario, tuttavia, che il Consiglio di Classe sia informato e si faccia carico della particolare situazione dell'alunno che si trova in difficoltà tali da inficiare la regolare frequenza e partecipazione alle attività scolastiche. In riferimento a questi alunni, il Consiglio di Classe è tenuto a segnalare il caso tramite la compilazione dell’apposito modulo (modulo di segnalazione alunni con BES socio-economico). All’interno dell’Istituto, onde evitare discrepanze di giudizio e forte disomogeneità tra le varie classi e sezioni, vengono dichiarati facenti parte di questa categoria soltanto gli studenti seguiti, singolarmente o insieme alla propria famiglia, dagli assistenti sociali o segnalati alla scuola dal Tribunale per i minori. Per gli alunni stranieri si faccia riferimento al Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri adottato dalla scuola.

NUOVE SEGNALAZIONI

In merito all’area della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola può trovarsi in una situazione in

cui tali patologie sono già state certificate da parte di professionisti dell'ambito clinico, oppure nella

condizione in cui è l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello

studente che fa sospettare l'esistenza di limitazioni funzionali a causa di probabili disturbi. L'individuazione

della presenza di alunni in situazione di BES, e la scelta di un intervento didattico specifico, non può quindi

avvenire se non dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche, a cui segue

un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e stabili, vagliata attraverso un confronto tra

adulti ed integrata con una valutazione degli elementi contestuali che possono essere concausa delle

difficoltà. Il ruolo dei docenti del Consiglio di Classe nella scuola secondaria assume una rilevanza ancora

più marcata per effetto della C.M. 8 del 2013 in quanto si ribadisce la funzione di individuare i casi

riconducibili ad una definizione di BES e di adottare le conseguenti strategie didattiche.

La procedura da seguire nel caso che un docente individui in un alunno della propria classe con difficoltà,

non ancora certificate, che rientrino nell’ambito dei bisogni educativi speciali è la seguente:

Avvertire il coordinatore e il tutor della classe delle osservazioni rilevate riguardo all’alunno e verificare il

bisogno di un intervento didattico personalizzato;

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Condividere con tutti i docenti del Consiglio di Classe la situazione dello studente;

Prendere una decisione congiunta all’interno del Consiglio se segnalare l’alunno come nuovo caso con

Bes e compilare un’apposita scheda di segnalazione;

Avvertire il referente dei Bes della scuola e convocare i genitori dell’alunno, con cui parlerà il

coordinatore della classe.

DOCUMENTI PREVISTI PER GLI STUDENTI BES

PREMESSA

Per pianificare e personalizzare il percorso d’apprendimento degli studenti BES, sono previsti vari

documenti, differenti da una categoria di BES all’altra. Riguardo ad essi si sottolineano alcuni aspetti

decisivi:

1) Al di là di chi si occupa materialmente della loro stesura, i documenti previsti per gli studenti BES sono di

competenza dell’intero Consiglio di classe, per cui non è ammessa, da parte di tutti i membri del Consiglio

stesso, la non consapevolezza del contenuto e delle misure da essi richieste.

2) Oltre che dal Consiglio di classe, tali documenti sono sottoscritti pure dai genitori/tutori dello studente,

dal Dirigente o suo delegato e (qualora si tratti di studenti col sostegno) dallo psicologo ASL e/o da altre

figure coinvolte (logopedisti, neuropsichiatri ecc.). Sottoscrivendoli, ognuno approva il contenuto e prende

la responsabilità di attuarlo per la parte di sua competenza.

3) La mancata attuazione delle misure previste dai documenti si può configurare come inadempienza da

parte del docente, e su ciò possono fondarsi eventuali ricorsi in sede legale da parte della famiglia contro le

decisioni del Consiglio di classe.

4) In quasi tutte le situazioni, gli studenti per cui si compilano i suddetti documenti sono certificate da

specialisti. Le loro certificazioni sono documenti medici che in quanto tali non possono essere messi in

discussione dal docente.

In conclusione:

Benché vengano spesso percepiti unicamente come un fastidioso adempimento, e talvolta firmati

distrattamente tali documenti implicano un notevole grado di responsabilità da parte del Consiglio di classe.

A ben vedere però, oltre che una garanzia per le possibilità di successo scolastico dei BES, sono una forma

di tutela per il lavoro degli insegnanti, perché definiscono esattamente quali sono le misure (compensative,

dispensative, di semplificazione ecc.) previste per ogni caso e condivise dalla famiglia, che avrà poco spazio

per le recriminazioni se tali misure sono state puntualmente adottate dai docenti.

IL P.E.I. (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)

Il P.E.I. è previsto dalla legge 104/92 per studenti diversamente abili portatori certificati di vari tipi di

handicap (motori, sensoriali, psicologici, ecc). Lo stato di handicap è riconosciuto da un’apposita

Commissione Medica dell’ ASL, e dà diritto a richiedere il supporto dell’insegnante di sostegno, che è

nominato dall’amministrazione scolastica. Il P.E.I. è un documento di ampio respiro che a partire da altri

documenti contenuti nel fascicolo personale dello studente portatore di handicap (certificazione, diagnosi

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funzionale, profilo dinamico funzionale), cerca di definire e pianificare per lui un percorso “su misura”

d’integrazione scolastica ed extrascolastica.

In pratica il P.E.I. contiene:

la valutazione iniziale degli operatori scolastici e dell’Azienda Ospedaliera o dell’ente convenzionato e

accreditato;

gli obiettivi (didattici e no) da conseguire a medio e a lungo termine, e le relative strategie da attuare;

gli interventi della scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno;

gli eventuali supporti sanitari e riabilitativi dell’ ASL e/o Azienda Ospedaliera e/o dell’ente convenzionato

e accreditato;

gli eventuali interventi del Comune di residenza dell’alunno interessato finalizzati alla realizzazione di

quanto previsto dal P.E.I.;

gli interventi di collaborazione della famiglia;

i tempi e le modalità per le verifiche scolastiche e i conseguenti aggiornamenti del PEI.

Una parte importante del P.E.I. è la definizione di obiettivi ed attività per il percorso didattico dello

studente con handicap.

Da questo punto di vista ci sono in pratica tre possibilità:

1) Obiettivi identici al resto della classe. In questo caso, data la particolare natura dell’handicap (es.

studenti ipovedenti), i contenuti ed il loro grado di difficoltà sono esattamente gli stessi del resto della

classe.

2) Obiettivi con attività differenziate. Gli argomenti svolti, per quanto semplificati, sono riconducibili a

quelli della classe. Importante sapere che:

Gli obiettivi previsti, se raggiunti, permettono allo studente di ottenere un diploma valido a tutti gli

effetti, che non riporta alcun riferimento all’intervento di sostegno ricevuto.

La selezione dei contenuti previsti per raggiungere gli obiettivi minimi in ogni materia deve essere fatta dai

docenti (esperti delle varie materie), e non è imposta da nessun documento ministeriale.

Gli Obiettivi con attività differenziati. In questo caso, anche se si toccano gli stessi argomenti del resto

della classe, il grado di semplificazione è tale che lo studente non ottiene il diploma alla fine del percorso

di studi, ma un semplice attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la

frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Importante sapere che il P.E.I. costituisce la base dei criteri di valutazione dello studente. Ogni anno

scolastico, in qualunque momenti, il P.E.I. è soggetto a valutazione e ad eventuali proposte di modifica,

sulla base dei progressi e del percorso educativo dello studente. Decisioni in tal senso possono essere

prese durante le riunioni del Consiglio di classe o durante le riunioni di verifica del gruppo di lavoro

interdisciplinare sul caso (G.L.I.), che devono essere almeno tre per anno scolastico: verifica iniziale,

verifica intermedia , verifica finale. La stesura del P.E.I. deve essere completata entro 90 giorni dall’inizio

della scuola, di solito dopo un periodo iniziale di osservazione/valutazione dello studente e dopo i primi

consigli di classe e G.L.I.C.. IL P.D.P.

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(PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) A parte i casi di handicap (che, come visto, richiedono il PEI) nella

pratica ci troviamo ad affrontare un insieme molto eterogeneo di ragazzi con bisogni educativi speciali. Le

situazioni individuali sono varie ma il denominatore comune di questo insieme eterogeneo è una difficoltà,

spesso molto importante, ad apprendere efficacemente con i tempi e metodi didattici ‘standard’.

Questi studenti possono beneficiare di un percorso didattico ‘personalizzato’, le cui concrete misure sono

appunto riportate nel P.D.P.. La possibilità di personalizzare la didattica era stata inizialmente prevista per i

soli studenti DSA certificati; successivamente, la CM 8/13 ha esteso tale possibilità anche a tutte le altre

situazioni sopra richiamate.

Il PDP è il documento di programmazione obbligatorio con il quale la scuola definisce ed elenca gli

interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non

riconducibili alla disabilità. Ciò al fine di garantire ad ognuno di loro il successo formativo. Quando le

difficoltà scolastiche sono dovute non ad handicap, ma a disturbi diagnosticabili da specialisti (es. DSA,

disturbi d’iperattività ecc.) è richiesta una certificazione a supporto della scelta di compilare il P.D.P. per

uno studente. Ciò perché il Consiglio di classe ha competenze didattiche e non mediche. Le certificazioni

valide sono quelle rilasciate da strutture pubbliche, oppure da strutture private accreditate ciò nonostante,

“Per […] gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda -

nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di

adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe ravvisi e

riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al

disturbo” (CM 8/13).

Il modulo del P.D.P. deve riportare:

Dati anagrafici

Tipologia del disturbo ed estremi della relativa certificazione (se presente)

Attività didattiche personalizzate

Strumenti compensativi

Misure dispensative

Forme di verifica e valutazione personalizzata

Firma di tutti i docenti del Consiglio di classe, del Dirigente o suo delegato e dei genitori o tutori.

Per quanto riguarda le misure didattiche riportate nel P.D.P., si ricade in tre categorie:

1) Strumenti compensativi = mezzi che mettono in grado lo studente di compensare il suo specifico deficit

(es. calcolatrice per i discalculici, sintesi vocale per i dislessici).

2) Misure dispensative = possibilità di far evitare allo studente le azioni che lo mettono in difficoltà (es.

dispensa dalla lettura ad alta voce, dal prendere appunti ecc.). Le misure dispensative non favoriscono

l’acquisizione di autonomia, quindi bisogna limitarne l’uso allo stretto indispensabile.

3) Progettazioni didattico educative calibrate (es. riduzione di alcune parti di programma, minori difficoltà

negli esercizi, tempi aggiuntivi durante le verifiche ecc.).

Alcune precisazioni importanti:

Le eventuali semplificazioni di cui al punto 3) non possono essere tali da configurare una programmazione

per obiettivi differenziati (che in questo caso non sono ammessi).

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Fanno eccezione le lingue straniere in casi di particolare gravità – vedi punto successivo).

Per le lingue straniere possono essere richieste dalla famiglia o dallo studente se maggiorenne due

misure alternative:

1) Dispensa dalle prove scritte (anche in sede d’esame di stato)

2) Esonero dalla materia.

Nel primo caso lo studente sostiene prove orali equipollenti, nel secondo caso le evita ma non prende il

diploma (percorso di studi differenziato).

In ogni caso, “non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza

di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del

12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida” (CM 8/13).

La responsabilità della stesura del PDP è condivisa tra tutti gli insegnanti del Consiglio di classe.

Allo stesso modo, tutti i docenti del Consiglio di classe sono responsabili della puntuale attuazione delle

misure contenute nel P.D.P., altrimenti si potrebbe configurare una grave inadempienza.

Si precisa inoltre che:

Il P.D.P. viene compilato entro 3 mesi dall’inizio della scuola.

Esistono moduli prestampati per la stesura del P.D.P., distinti per gli studenti DSA e per studenti non DSA.

Ogni docente individuerà le misure compensative e dispensative, nonché gli accorgimenti didattici utili

nella propria materia allo studente BES.

Alla luce dei risultati ottenuti, il P.D.P. può essere sottoposto a verifiche periodiche ed eventuali

modifiche in occasione delle riunioni del Consiglio.

PROVE INVALSI

Ogni anno l'INVALSI pubblica una nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del

sistema scolastico, con questa nota viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni BES.

Anche nelle prove INVALSI viene previsto l’utilizzo da parte degli alunni DSA di alcuni strumenti

compensativi (è inoltre possibile in casi particolari la dispensa dalla prova).

Gli strumenti compensativi previsti sono:

prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia;

utilizzo del PC e delle prove digitali;

lettura delle prove da parte di un lettore;

tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;

Si può consultare la tabella riassuntiva generale che negli ultimi anni ha sempre accompagnato la nota

INVALSI per lo svolgimento delle prove da parte di alunni BES.

ESAME DI STATO - ( D.Lgs.n.62/2017 )

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I Documenti relativi agli Esami , in quanto documento accessibili a tutti, non devono contenere

informazioni che possano discriminare gli studenti con BES.

Le informazioni utili alla commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove dovranno pertanto

essere riportate in una relazione (riservata) che non sarà pubblicata, né affissa all’albo ma inserita nella

documentazione della classe da consegnare al Presidente della Commissione.

Il FASCICOLO RISERVATO dovrà contenere:

Dati anagrafici dell’alunno: Presentazione dell’alunno da parte del consiglio di classe Segnalazione ASL e/o

sintesi del profilo funzionale dell’alunno (diagnosi) Metodologie e procedure utilizzate per lo svolgimento

delle prove durante l’anno/anni PDP con indicazione degli strumenti compensativi e/o dispensativi utilizzati

dall’alunno- Prove di simulazione equipollenti -Griglie di valutazione personalizzate- Firme dei docenti del

Consiglio di classe

E’ importantissimo precisare tutto in quanto, nel Fascicolo Riservato, debbono comparire tutte le

informazioni utili alla Commissione per l’espletamento e la valutazione delle prove degli alunni con Disturbi

Specifici dell’Apprendimento o con altri tipi di Bisogni Speciali. Per gli alunni dichiarati con BES per motivi

socio-economici dovrà essere redatto un documento riservato in cui il Consiglio di Classe spiega la

situazione del candidato e le particolari attenzioni adottate in corso d'anno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MERTIO ALLA DIDATTICA DELLA LINGUA STRANIERA

– ARTICOLO 6 DEL DECRETO MINISTERIALE 5669/2011 La scuola e i DSA - Comma 4.

Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA

l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio

può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti

compensativi e alle misure dispensative più opportune.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili

con le difficoltà connesse ai DSA. La dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera Comma 5.

Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle

prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui

ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove

scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se

maggiorenne;

- approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di

natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della

lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali –

sostitutive delle prove scritte stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai

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Consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per

l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

L’esonero dall’insegnamento della lingua straniera Comma 6.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e

conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere

e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno

seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di

voti relativo unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con

il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

IN QUESTO CASO NON VERRÀ RILASCIATO IL DIPLOMA DI STATO

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONENELLE DISCIPLINE UMANISTICHE

Il senso di inefficacia e la scarsa stima di sé di cui soffrono spesso i ragazzi con DSA, specialmente se non

sono stati tempestivamente diagnosticati, derivano in gran parte dall’attribuire a se stessi la colpa degli

insuccessi scolastici (e al caso i successi). Per questo diventa fondamentale incrementare il loro senso di

autoefficacia e far loro acquisire le competenze metacognitive necessarie ad una corretta autovalutazione

del proprio stile di apprendimento, delle strategie ad esso funzionali e del percorso cognitivo da seguire.

Oltre alla valutazione sommativa degli apprendimenti, si ritiene indispensabile una valutazione dei

progressi in itinere in relazione alla specificità del disturbo: è importante tener conto del punto di partenza

e dei risultati conseguiti, premiando gli sforzi e l’impegno.

INDICAZIONI OPERATIVE:

• Non valutare gli errori ortografici negli scritti di italiano, ma valutare invece la chiarezza e la coerenza.

• Dare priorità alla valutazione dei contenuti sia allo scritto che all’orale.

• Non valutare la capacità mnemonica, ma valutare la capacità logica.

• Le domande aperte dovrebbero chiedere risposte precise e non troppo lunghe.

I testi delle verifiche dovrebbero essere scritti in modo chiaro e nitido, possibilmente al pc con carattere

Verdana 14 e interlinea 1,5; è consigliabile evitare la scrittura a mano.

Le frasi dovrebbero essere brevi, semplici, evitando di gravare il testo con troppe informazioni, è

importante evitare doppie negazioni per non creare confusione.

• Evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie,

• Nel caso di verifica scritta con risultato negativo o non corrispondente alla preparazione dell’alunno,

sarebbe consigliabile ripetere la verifica in forma orale.

• Per quanto riguarda le interrogazioni orali, è necessario considerare che molti soggetti con DSA hanno

difficoltà nell’organizzazione sequenziale di un discorso. È quindi consigliabile da parte dell’insegnante che

vengano fatte domande mirate, se possibile, supportandole con strumenti visivi (schemi, diagrammi,

tabelle,ecc.).

• Ricordare che il tempo per i soggetti DSA è fondamentale, hanno bisogno di tempi più lunghi per la

risposta in quanto presentano anche problemi di disnomia (la difficoltà o incapacità a richiamare alla

memoria la parola corretta quando è necessaria), evitare quindi di mettergli fretta durante le interrogazioni

• Nelle interrogazioni orali è importante accettare anche risposte concise e aiutare l’alunno

nell’argomentazione se si trova in difficoltà a causa della compromissione della memoria a breve termine.

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• Molto utile per questi alunni avere la possibilità di consultare durante l’interrogazione o la verifica lo

schema o mappa dell’argomento studiato, che potrà consultare in caso di necessità (ad esempio per

recuperare un termine che non riesce a ricordare).

• Nei momenti di verifica e valutazione è fondamentale per l’autostima degli alunni sottolineare il

miglioramento rispetto al livello di partenza e dimostrare fiducia sulle possibilità di recupero degli errori

CONSIGLI GENERALI A volte si possono generare equivoci per il diverso trattamento dell’alunno DSA

rispetto al resto della classe, per questo è può essere utile che si spieghi il significato dei disturbi specifici di

apprendimento a tutta la classe, previo accordo con la famiglia.

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento non godono di una capacità di attenzione “selettiva”e

sono quindi attenti a più cose contemporaneamente. Data l’alta “distraibilità” lo studente D.S.A., dovrebbe

essere posizionato nei banchi delle prime file.

Tenere sempre conto della difficoltà dell’alunno D.S.A. che non ha una buona cognizione spazio-temporale,

nella gestione del diario e del materiale scolastico, ricordando che queste problematiche non derivano da

distrazione o poco interesse ma da problemi reali, può essere quindi molto importante aiutarlo nel

controllo degli impegni e del materiale.

LA DIDATTICA PER STUDENTI BES

La didattica per studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) ha l’obiettivo di promuovere il successo

formativo dello studente, di dare a ciascun di loro l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie

potenzialità e di accrescere i propri punti di forza nell’ottica di promuovere un apprendimento efficace. Nel

rispetto degli obiettivi generali di ogni disciplina e delle indicazioni curricolari nazionali, i docenti adottano

proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute dagli studenti e potenzino anche le

funzioni non coinvolte nei vari disturbi specifici dell’apprendimento. Nella realtà di classi con dinamiche

sempre più complesse occorre sottolineare che nell’attività lavorativa di un docente, l’utilizzo di

metodologie didattiche adattate e personalizzate dovrebbe essere prassi quotidiana non solo rivolta agli

studenti con bisogni educativi speciali, ma anche a tutti gli altri alunni per supportare il loro processo di

apprendimento. Non si tratta di fare una didattica diversa per ciascuno studente, ma la didattica adottata

dovrebbe sostenere tutti gli studenti nel percorso di costruzione di competenze offrendo opportunità per

integrare gli stili di apprendimento degli allievi.

MISURE DISPENSATIVE

Le misure dispensative devono essere adottate da tutti i docenti del Consiglio di Classe sulla base delle

indicazioni contenute nella certificazione e devono essere condivise con la famiglia dell’alunno. Si sottolinea

come le misure dispensative e gli strumenti compensativi sotto riportati siano da adottare per studenti con

disturbi specifici dell’apprendimento(DSA). Invece, per quanto riguarda gli strumenti da fornire agli alunni

con altri bisogni educativi speciali (socio-economici, familiari, iperattività, disturbo di ansia, di memoria o

altro certificato), si richiede di stabilire con più attenzione all’interno del Consiglio di Classe quelli più idonei

in base alla certificazione BES consegnata e alle caratteristiche del singolo alunno.

Per le discipline tecnico-scientifiche si individuano le seguenti misure dispensative:

Lettura a voce alta in classe (tranne che nei casi in cui lo stesso studente non lo richieda);

Scrittura e appunti sotto dettatura (tranne che nei casi in cui lo stesso studente non lo richieda); Copiatura

di testi lunghi, non schematici, scritti alla lavagna.

Eccessivo carico di compiti a casa;

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Verifiche non programmate e non più di una verifica per giorno;

Studio mnemonico di formule e tabelle; Studio mnemonico di definizioni lunghe o contenenti termini

astratti e complessi.

STRUMENTI COMPENSATIVI

Per le discipline tecnico-scientifiche si individuano i seguenti strumenti compensativi: Calcolatrice

scientifica; Tabelle e formulari; Schemi e mappe concettuali; Registrazione audio, se richiesta dalla famiglia

dello studente, approvata dal Consiglio di Classe; Uso del computer corredato, se necessario, di opportuno

Software per le discipline interessate; Verifiche scritte in stampato maiuscolo o a caratteri ad alta leggibilità

e con adeguata interlinea (molto consigliato: VERDANA 12, interlinea 1,5); Prove proposte su supporto

informatico se previsto nel PDP; PC con sintesi vocale; Testo della verifica con esercizi e problemi presentati

singolarmente e, se previsto nel PDP, secondo una schematizzazione delle fasi risolutive richieste.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella verifica e nella valutazione il docente dovrà distinguere tra conoscenze, abilità e competenze richieste

e abilità deficitaria dello studente stesso. Questo allo scopo di assicurare adeguate misure dispensative,

idonei strumenti compensativi, coerenti e consone modalità di verifica e valutazione. La scelta delle

modalità di verifica e di valutazione deve essere sempre condivisa da tutti i docenti, dallo studente e dalla

famiglia.

Si individuano i seguenti criteri:

-In ogni verifica utilizzo degli strumenti compensativi;

-Verifiche orali programmate;

-Assegnare opportuni tempi di esecuzione delle verifiche o in alternativa una riduzione quantitativa

(massimo il 30% in meno) delle richieste, rispettando gli obiettivi minimi della classe;

- Per le discipline in cui non sono obbligatorie prove scritte, è necessario prevedere verifiche orali a

compensazione di quelle scritte non ritenute adeguate;

Nelle verifiche scritte utilizzare quanto più possibile immagini grafiche per semplificare la comprensione del

testo dell’esercizio;

Per le discipline in cui sono previste attività di laboratorio, in alternativa alla relazione scritta, si può

scegliere una verifica orale guidata, attraverso opportune domande del docente, durante l’esecuzione

dell’esperimento da parte dello studente.

-Valutazione dei progressi in itinere in relazione alla specificità del disturbo.

- Valutazioni che privilegino l’acquisizione dei contenuti disciplinari rispetto alla dimensione formale.

In base alle caratteristiche dell’alunno, tenere conto nella valutazione:

- dell’influenza del disturbo su specifiche tipologie dell’errore:

- la trascrizione numerica, errori di segno e di calcolo e la forma grafica

- delle ridotte capacità lessicali, mnemoniche ed espressive proprie dello studente, e della difficoltà a

comprendere e ricordare termini specifici troppo complessi.

Ulteriori approfondimenti

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SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO “T. TASSO”

Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 80024690655- C.M.SAMM181002

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CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 - Prot. 561 Roma, 6 marzo 2013 Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.

«Il 27 dicembre scorso è stata firmata dall'On.le Ministro l'unita Direttiva recante

Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale

per l'inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al

fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in

situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio

all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di

intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni

Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.La Direttiva estende

pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento,

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo restando

l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle

situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei

docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione

di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano

Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare –

secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento

più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso

come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso

è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-

educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi

alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti

programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere

squisitamente didattico-strumentale.

La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro

dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno

con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole

primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente

scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di

includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR saranno pubblicati alcuni modelli di PDP (Cfr.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa) .

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei

docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di

considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.»

D. Lgs.n.62/2017 ( sintesi )

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

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Punto 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di

tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a piu'

docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la

stessa alunna o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e'

espressa congiuntamente.

Art. 9

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne

e gli alunni con disabilita';

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'

certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al

comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei

documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio

1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i

docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del

decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo

del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal

presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo

individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove

standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i

docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova

ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di

esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma

di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno

scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano

educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle

valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per

l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso

dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai

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livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del

conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei

criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano

agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale

attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e

formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di

ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di

istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento

(DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,n. 170, la

valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono

coerenti con il piano didattico personalizzato( PDP) predisposto

nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella

scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA

certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita'che consentono

all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento

conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli

strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170,

indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di

cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne

e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e

strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati

per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali

allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la

validita' delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo

specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di

lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione

stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della

prova scritta di lingua straniera

13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento,

anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal

certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della

famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e'

esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un

percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene

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prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore

equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento

del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei

criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove

standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle

suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova

scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della

lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese

di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo

ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta

menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione

delle prove.