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Parte prima Evoluzione del diritto scolastico Capitolo 2 L’autonomia scolastica Sommario 1. Il concetto di autonomia espresso dall’art. 21 L. 59/1997. - 2. L’autonomia finanziaria, contabile e negoziale. - 3. L’autonomia didattica. - 4. L’autonomia organizzativa. - 5. L’au- tonomia di sperimentazione. - 6. L’autonomia funzionale. - 7. L’attuazione dell’autonomia: gli accordi di rete. 1. Il concetto di autonomia espresso dall’art. 21 L. 59/1997 L’attuazione dell’autonomia finanziaria, organizzativa e didattica costituisce, nella dichia- razione d’intenti posta in apertura dell’art. 21 L. 59/1997, il percorso obbligato che il legi- slatore intende seguire verso una riforma della scuola in termini di modernità ed efficienza. Con questa riforma si opta per un sistema organizzativo non piramidale ma di tipo orizzontale, nel quale la scuola cessa di essere il terminale passivo di norme, circolari e regolamenti e diventa un centro di erogazione di servizi, un soggetto protagonista che progetta, programma percorsi didattici, elabora nuovi metodi e, infine, ottempera ai compiti di ricerca e sperimentazione. È un modello di autonomia distante da una deregulation intesa come assenza di regole; le scuole, infatti, devono rispettare standard di qualità fissati a livello nazionale, pur potendo disporre di una forte flessibilità nell’organizzazione della didattica. L’impianto normativo dell’art. 21 L. 59/1997 dispone che l’autonomia scolastica debba attuarsi innanzitutto attraverso il riconoscimento della personalità giuridica a tutte le scuole, dalle elementari fino ai licei, che raggiungano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, una dimensione i cui parametri di riferimento sono precisati dal d.P.r. 18-6-1998, n. 233 al fine di garantire un equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa. in particolare, la citata normativa sancisce che, nell’ambito degli indici relativi alla popolazione scolastica di cui deve essere dotato ciascun istituto — 500/900 alunni riducibili a 300 in particolari aree geografiche (piccole isole, Comuni montani, zone contraddistinte da specificità linguistiche o etniche) o aumentabili nelle aree ad alta densità demografica — la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati: — consistenza della popolazione residente nell’area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola;

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Parte prima Evoluzione del diritto scolastico

Capitolo 2 L’autonomia scolastica Sommario 1. Il concetto di autonomia espresso dall’art. 21 L. 59/1997. - 2. L’autonomia finanziaria,

contabile e negoziale. - 3. L’autonomia didattica. - 4. L’autonomia organizzativa. - 5. L’au-tonomia di sperimentazione. - 6. L’autonomia funzionale. - 7. L’attuazione dell’autonomia: gli accordi di rete.

1. Il concetto di autonomia espresso dall’art. 21 L. 59/1997

L’attuazione dell’autonomia finanziaria, organizzativa e didattica costituisce, nella dichia-razione d’intenti posta in apertura dell’art. 21 L. 59/1997, il percorso obbligato che il legi-slatore intende seguire verso una riforma della scuola in termini di modernità ed efficienza.Con questa riforma si opta per un sistema organizzativo non piramidale ma di tipo orizzontale, nel quale la scuola cessa di essere il terminale passivo di norme, circolari e regolamenti e diventa un centro di erogazione di servizi, un soggetto protagonista che progetta, programma percorsi didattici, elabora nuovi metodi e, infine, ottempera ai compiti di ricerca e sperimentazione.È un modello di autonomia distante da una deregulation intesa come assenza di regole; le scuole, infatti, devono rispettare standard di qualità fissati a livello nazionale, pur potendo disporre di una forte flessibilità nell’organizzazione della didattica.

L’impianto normativo dell’art. 21 L. 59/1997 dispone che l’autonomia scolastica debba attuarsi innanzitutto attraverso il riconoscimento della personalità giuridica a tutte le scuole, dalle elementari fino ai licei, che raggiungano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, una dimensione i cui parametri di riferimento sono precisati dal d.P.r. 18-6-1998, n. 233 al fine di garantire un equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell’offerta formativa.in particolare, la citata normativa sancisce che, nell’ambito degli indici relativi alla popolazione scolastica di cui deve essere dotato ciascun istituto — 500/900 alunni riducibili a 300 in particolari aree geografiche (piccole isole, Comuni montani, zone contraddistinte da specificità linguistiche o etniche) o aumentabili nelle aree ad alta densità demografica — la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati:— consistenza della popolazione residente nell’area territoriale di pertinenza, con

riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola;

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— caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;

— estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;— complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla

pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione.In base alle previsioni della L. 5-7-2011, n. 111 di conversione del D.L. 98/2011 di stabilizzazione finanziaria, a partire dall’anno scolastico 2011-2012 le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate tutte in istituti comprensivi che mantengono l’autonomia solo se hanno almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 nelle zone più disagiate. La misura, che risponde ad esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica destinata all’organizzazione scolastica, comporta in effetti un dimensionamento della rete scolastica cui consegue una riduzione del numero delle scuole e delle posizioni di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi.

⎢⎢ Giurisprudenza

Con la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità co-stituzionale della norma per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto è una norma di dettaglio dettata invece in ambito di competenza concorrente.Come già chiarito con la sentenza n. 200 del 2009 dalla stessa Corte, «il dimensionamento della rete delle istitutuzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale». dunque, trattandosi di competenza concorrente, allo stato spetta solo di determinare i principi fondamentali.

elemento centrale e qualificante dell’art. 21, però, è rappresentato dalla codificazione dei principi, in passato oggetto di aspre discussioni, di autonomia organizzativa e didatti-ca. Questi si sono concretizzati nel potere, attribuito al capo dell’istituto, di organizzare l’offerta di servizi didattici diversi (da somministrare anche in orari differenziati), di introdurre nuove tecnologie, di predisporre corsi extracurricolari, finalizzati sia a rac-cordare la formazione scolastica dello studente con il mondo del lavoro, sia ad attribuire una istruzione agli adulti. il tutto, però, deve avvenire — come dispone il comma 7 — «nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale e degli standard di livello nazionale».al comma 8 vengono elencate, poi, in maniera esemplificativa, alcune forme di auto-nomia organizzativa la cui flessibilità e diversificazione, spinte al punto di ipotizzare anche la possibilità di distribuire l’attività didattica in soli cinque giorni settimanali, è sempre diretta ad assicurare l’attuazione dei principi di efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

Di quale principio è esplicazione l’autonomia didattica?L’autonomia didattica costituisce esplicazione del principio della libertà d’insegnamento che, pur doven-dosi svolgere negli argini della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, si articola nel potere del docente di scegliere metodologie, strumenti didattici e di organizzazione dei modi e tempi d’insegnamento, consentendo la piena esplicazione del diritto ad appren-dere da parte degli studenti.

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Capitolo 2 L’autonomia scolastica 43

— caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;

— estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;— complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla

pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione.In base alle previsioni della L. 5-7-2011, n. 111 di conversione del D.L. 98/2011 di stabilizzazione finanziaria, a partire dall’anno scolastico 2011-2012 le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono aggregate tutte in istituti comprensivi che mantengono l’autonomia solo se hanno almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 nelle zone più disagiate. La misura, che risponde ad esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica destinata all’organizzazione scolastica, comporta in effetti un dimensionamento della rete scolastica cui consegue una riduzione del numero delle scuole e delle posizioni di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi.

⎢⎢ Giurisprudenza

Con la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità co-stituzionale della norma per violazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione, in quanto è una norma di dettaglio dettata invece in ambito di competenza concorrente.Come già chiarito con la sentenza n. 200 del 2009 dalla stessa Corte, «il dimensionamento della rete delle istitutuzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale». dunque, trattandosi di competenza concorrente, allo stato spetta solo di determinare i principi fondamentali.

elemento centrale e qualificante dell’art. 21, però, è rappresentato dalla codificazione dei principi, in passato oggetto di aspre discussioni, di autonomia organizzativa e didatti-ca. Questi si sono concretizzati nel potere, attribuito al capo dell’istituto, di organizzare l’offerta di servizi didattici diversi (da somministrare anche in orari differenziati), di introdurre nuove tecnologie, di predisporre corsi extracurricolari, finalizzati sia a rac-cordare la formazione scolastica dello studente con il mondo del lavoro, sia ad attribuire una istruzione agli adulti. il tutto, però, deve avvenire — come dispone il comma 7 — «nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale e degli standard di livello nazionale».al comma 8 vengono elencate, poi, in maniera esemplificativa, alcune forme di auto-nomia organizzativa la cui flessibilità e diversificazione, spinte al punto di ipotizzare anche la possibilità di distribuire l’attività didattica in soli cinque giorni settimanali, è sempre diretta ad assicurare l’attuazione dei principi di efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

Di quale principio è esplicazione l’autonomia didattica?L’autonomia didattica costituisce esplicazione del principio della libertà d’insegnamento che, pur doven-dosi svolgere negli argini della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, si articola nel potere del docente di scegliere metodologie, strumenti didattici e di organizzazione dei modi e tempi d’insegnamento, consentendo la piena esplicazione del diritto ad appren-dere da parte degli studenti.

in attuazione dei principi contenuti nell’art. 21 L. 59/1997 è stato emanato il d.P.r. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) che definisce l’autonomia organizzativa e didattica delle scuole come garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e la concretizza nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.il percorso riformista trova il suo coronamento nella riforma costituzionale recata dalla L. cost. 18-10-2001, n. 3 di riforma del Titolo v della Parte ii della Costituzione, che nel disegnare un quadro di poteri locali in prospettiva federalista, consacra a livello costituzionale il riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, consentendo alla scuola di assurgere a soggetto istituzionale.in forza del riconoscimento costituzionale, l’assetto autonomistico definito con l’art. 21 L. 59/97 e successive disposizioni regolamentari (d.P.r. 275/1999 e d.M. 44/2001) rappresenta un punto di partenza suscettibile di ulteriori attribuzioni e non certo di sottrazioni.Di qui la proposta di inserire una rappresentanza delle scuole nel Consiglio delle autonomie locali o di una partecipazione delle scuole autonome alla Conferenza Stato-Regioni-Città che potrebbe diventare la Conferenza Stato-Regioni-Città-Scuole, e la possibilità di sedere nella Commissio-ne parlamentare per le questioni regionali. La formulazione dell’art. 11 L. Cost. 3/2001 prevede questa partecipazione solo per Regioni, Province autonome ed enti locali ma niente vieta che i regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica possano prevedere anche la partecipazione delle istituzioni scolastiche.Secondo una nuova impostazione, l’autonomia scolastica, più precisamente, dei singoli istituti scolastici, troverebbe maggiore espressione nell’autonomia dei poteri degli organi dell’istituto, decidendo «in autonomia» il proprio funzionamento e la propria composizione.Il Consiglio dell’Autonomia sostituirebbe il Consiglio di Istituto, consentendo l’ingresso a membri esterni, sul modello delle charter schools americane.

2. L’autonomia finanziaria, contabile e negoziale

A) L’autonomia finanziaria

il comma 5, art. 21, come modificato sul punto dal d.L. 28-8-2000, n. 240 conv. con modif., in L. 27-10-2000, n. 306, ha disciplinato la materia prevedendo l’erogazione da parte dello stato di una dotazione finanziaria «essenziale», in concreto necessaria a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.La norma precisa che il finanziamento statale si scinde in una assegnazione ordinaria, di carattere uniforme e determinata in relazione a parametri fissi quali, ad esempio, il numero di studenti, di classi o la tipologia di studi, stabilita in misura tale da consentire

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l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell’istruzione e rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata ed in una assegnazione perequativa, di natura integrativa ed eventuale, da attribuire solo per far fronte alle esigenze di istituti in difficoltà economiche.Le risorse assegnate dallo Stato e costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimen-to delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell’offerta formativa.L’attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l’utilizzabilità della dotazione finanziaria indifferentemente per spese in conto capitale e di parte corrente, con pos-sibilità di variare le destinazioni in corso d’anno.Le istituzioni scolastiche provvedono altresì alla autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici o privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.Con L. 296/2006 il legislatore ha previsto l’assegnazione diretta alle istituzioni scolasti-che delle risorse disponibili sui due fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, in apposita unità previsionale di base (Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato e Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche).Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi.

B) L’autonomia contabile

Con D.M.1-2-2001, n. 44 sono state dettate le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche per l’autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 14, L. 59/1997.La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.I principi cardine su cui si basa la gestione contabile sono i seguenti:

— unità: principio comune a tutti i bilanci pubblici ed in base al quale non è possibile stabilire una correlazione tra le singole entrate e le singole uscite ma tutte le entrate servono a coprire indistintamente tutte le uscite;

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Capitolo 2 L’autonomia scolastica 45

— annualità: il bilancio è periodico e riguarda le entrate e le uscite dell’esercizio;— universalità: tutte le entrate e tutte le uscite dell’ente devono essere inserite nel bilancio al

fine di permettere un reale ed effettivo controllo della gestione;— integrità: è vietato il compenso di partite nel senso che se una entrata determina anche

l’insorgere di una spesa sarà necessario iscrivere sia l’entrata che la spesa e non il risultato derivante da una loro differenza;

— veridicità: il bilancio deve rispondere alla reale situazione economica dell’istituzione che si vuole rappresentare esponendone al meglio lo stato di salute, escludendosi, pertanto, l’iscri-zione di entrate dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio;

— trasparenza: intesa come facile ed immediata controllabilità di tutti i momenti e di tutti i pas-saggi in cui si esplica l’operato gestionale.

L’attività finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un programma annuale che costituisce il documento contabile di base ed è deliberato dal Consiglio di istituto su proposta del dirigente scolastico in coeren-za con le previsioni del POF. ad esso è data adeguata pubblicità mediante affissione all’albo della scuola.

Il programma annualeNel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didat-tico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattua-li e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente scolastico per l’attuazione del Piano dell’offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finan-ziaria.Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all’andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell’esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, anche prima dell’appro-vazione del conto consuntivo.ai fini della tempestiva elaborazione del programma, l’ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i prece-denti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all’approvazione della legge di bilancio dello stato. L’approvazione del programma comporta autorizzazione all’accertamento delle entrate ed all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l’esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell’esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

il Consiglio d’istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’isti-tuto nonché lo stato di attuazione del programma per apportarvi le modifiche che si rendano necessarie in relazione anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

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C) L’autonomia negoziale

il d.M. 44/2001 prevede il riconoscimento di autonomia negoziale alle scuole, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali.Nell’ambito di tale autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione di quelli a carattere aleatorio e, in genere, delle operazioni finanziarie speculative e della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta la costituzione e partecipazione a consorzi costituiti nella forma della società a responsabilità limitata.spetta al dirigente scolastico esercitare i poteri di gestione negoziale, nel rispetto del programma annuale e dei compiti educativi dell’istituto e delle indicazioni di principio fissate dal Consiglio di istituto, mentre a quest’organo spetta potere deliberativo in merito:— alla accettazione di legati, eredità e donazioni;— alla costituzione o alla compartecipazione a fondazioni;— alla accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;— ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione e modificazione di diritti reali

su beni immobili della scuola;— all’adesione a reti di scuole e consorzi;— all’utilizzazione economica delle opere di ingegno;— alla partecipazione della scuola a iniziative che coinvolgono agenzie, enti, università,

soggetti pubblici e privati;— all’acquisto di immobili.

3. L’autonomia didattica

A) Generalità

L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere e si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

L’esercizio dell’autonomia didattica da parte delle istituzioni scolastiche può comportare l’adozione di alcune tipiche forme di flessibilità quali:— l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività

che può comportare il superamento del gruppo-classe, come unità di riferimento e recepimento della didattica modulare, o una diversa strutturazione del lavoro degli insegnanti;

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Capitolo 2 L’autonomia scolastica 47

— una nuova strutturazione dell’unità di insegnamento, intesa come tempo dedicato ad una lezione, non necessariamente coincidente con l’unità oraria;

— la definizione dei curricoli strutturati in una quota disciplinare e oraria obbli-gatoriamente definita dal Ministero e in una quota restante, in relazione alla quale la scuola ha una certa discrezionalità (vedi sub lett. B);

— l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, ovvero di percorsi formativi calibrati sulle caratteristiche di alunni che si trovino in situazioni di difficoltà, anche transitorie;

— l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da diversi anni di corso;

— l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;— la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici

favorendo l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative;— la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orien-

tamento professionale coordinandosi con le iniziative promosse dagli enti locali;— la scelta dei criteri di riconoscimento dei crediti scolastici e per il recupero

dei debiti formativi, avuto riguardo agli obiettivi di apprendimento e tenuto conto della necessità di facilitare il passaggio tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione fra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, nonché un più proficuo raccordo tra formazione professionale e mondo del lavoro.

B) La definizione dei curricoli

spetta alle singole istituzioni scolastiche autonome definire ed attuare un curricolo di scuola, da intendersi quale sintesi progettuale ed operativa delle condizioni peda-gogiche, organizzative e didattiche che consentono di realizzare un insegnamento efficace ed adeguato agli alunni.

Nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e specifici di apprendimento, delle discipline e attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e del loro monte ore, dell’orario obbligatorio annuale complessivo comprensivo della quota nazionale e della quota riservata alla istituzione scolastica definiti a livello nazionale dal Ministero della istruzione, dell’università e della ricerca, le scuole compongono un quadro didattico unitario nel quale sono presenti:— discipline e attività fondamentali nell’ambito delle quali ne esistono alcune a ca-

rattere alternativo tra di loro;— discipline e attività integrative anch’esse obbligatorie rispetto alle quali esiste la

possibilità di esercitare una facoltà opzionale da parte dei genitori e degli studenti;— discipline e attività facoltative che integrano l’offerta formativa e la cui frequenza

non è obbligatoria per gli alunni.

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Con il riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche vengono meno i «Programmi Nazionali», sostituiti, da un lato, da Indirizzi o Indicazioni nazionali e orientamenti pensati per i vari ordini e gradi di scuola, che devono essere molto essenziali nella loro parte prescrittiva e, dall’altro, dal curricolo didattico elaborato dalle scuole all’interno del Piano dell’offerta formativa.

La prima definizione dei curricoli nei termini individuati dall’art. 8 d.P.r. 275/1999 si è avuta con il D.M. 26-6-2000, n. 234 (Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche) che, all’art. 3, definisce:— la quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli nella percentuale dell’80% del

monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni;

— la quota oraria obbligatoria dei curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche nella percentuale del 20% del monte ore annuale (1). Tale quota può essere utilizzata o per confermare l’attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell’istituto.

Le riforme successive hanno sostituito diversamente la dizione di curricoli.La riforma Moratti (L. 28-3-2003, n. 53) parla di piani di studio personalizzati che contengono un nucleo fondamentale – omogeneo su base nazionale che rispecchia la cultura, le tradizioni, l’identità nazionale – e una quota riservata alle Regioni relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse.La riforma Gelmini introduce, invece, le indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di appren-dimento che definiscono le linee guida delle conoscenze fondamentali che lo studente dovrebbe possedere al termine del proprio percorso di studi. Le indicazioni individuano alcuni nuclei fonda-mentali di ciascuna disciplina e, pertanto, rappresentano un riferimento per l’insegnante, ma gli lasciano un ampio margine di autonomia, a livello personale e professionale, per poter progettare percorsi scolastici innovativi e di qualità.

C) L’autonomia didattica e il Piano dell’offerta formativa

Nella predisposizione del Piano dell’offerta formativa (POF) (vedi retro Cap. 1, sez. seconda, §6) e del relativo curricolo didattico si manifesta appieno l’autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo che è propria dell’istituzione scolastica, una autonomia funzionale alla piena valorizzazione e realizzazione della persona umana, con le sue relazioni.al fine di acquisire gli elementi per definire i curricoli, gli obiettivi e i progetti fina-lizzati ad un tipo di formazione educativa, adeguata alle aspirazioni di una società civile in continua evoluzione, il documento riflette le attese, le aspirazioni e i bisogni dell’intera comunità e conseguentemente recepisce non solo le proposte e i pareri degli organismi e delle associazioni anche di fatto, ma pure raccoglie i suggerimenti e i contributi di tutte le componenti scolastiche (personale non docente, genitori, alunni) e non soltanto dei docenti, ai quali, però, rimane il compito più importante della elaborazione scientifica.

(1) Originariamente la quota di flessibilità temporale riservata alle scuole era del 15%; con D. M. 13-6-2006, n. 47 se ne è disposta l’elevazione sino al 20%.

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4. L’autonomia organizzativa

L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla inte-grazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnolo-giche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale.In particolare:

— gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni;

— l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbli-gatorie;

— in ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere di-versificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.

5. L’autonomia di sperimentazione

A) Le iniziative finalizzate all’innovazione

Nel regime di autonomia definito dal d.P.r. 275/1999 le norme contenute nel testo unico sull’istruzione (artt. 276-281 d.Lgs. 297/1994) in tema di sperimentazione metodologico-didattica e organizzativo-strutturale cessano di trovare applicazione in quanto le istituzioni scolastiche godono di una ampia libertà organizzativa e di possi-bilità di scelte didattiche sufficientemente discrezionali. dal punto di vista delle cd. sperimentazioni ordinamentali il d.P.r. 275/1999, all’art.11, sancisce che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, iniziative finalizzate all’innovazione, ovvero pro-getti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. il Ministro dell’istruzione,

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dell’università e della ricerca riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi nei termini di cui all’art. 8, ovvero per la definizione dei curricoli.i progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati.

B) L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:— la progettazione formativa e la ricerca valutativa;— la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;— l’innovazione metodologica e disciplinare;— la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;— la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;— gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;— l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i

soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.

6. L’autonomia funzionale

Tale forma di autonomia consiste nel riconoscimento alle istituzioni scolastiche, di funzioni e competenze già proprie dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione relative a:— carriera scolastica e rapporto con gli alunni. vi rientrano tutti gli adempimenti

relativi alle iscrizioni, frequenze, certificazioni, documentazione, valutazione e riconoscimento degli studi compiuti all’estero, valutazione dei crediti e debiti formativi, partecipazione a progetti territoriali e internazionali, realizzazione di scambi educativi internazionali, disciplina degli alunni;

— amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie nel rispetto dei principi individuati nel d.M. 44/2001. Le istituzioni scolastiche riorganizzano la gestione dei servizi contabili ed amministrativi in considerazione del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti affidati e concorrono,

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Capitolo 2 L’autonomia scolastica 51

altresì, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale;

— stato giuridico ed economico del personale: l’art. 15 d.P.r. 275/1999 elenca le funzioni escluse dalla competenza delle singole scuole, trattandosi di funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione. si tratta della formazione delle graduatorie permanenti riferiti ad ambiti più vasti di quelli della singola scuola, del reclutamento del personale scolastico con rapporto a tempo determinato, della mobilità esterna alla scuola e dell’utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale di istituto etc.

7. L’attuazione dell’autonomia: gli accordi di reteNell’attuazione dell’autonomia ciascuno ha un suo ruolo:— gli organi collegiali garantiscono l’efficacia e l’effettività dell’autonomia nel rispetto

delle norma che ne definiscono competenze e composizione;— il capo di istituto esercita le funzioni connesse alla riconosciuta qualifica dirigenziale;— i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione

del processo di insegnamento e apprendimento;— il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segre-

teria nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico;— il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di at-

tuazione dell’autonomia assumendo le relative responsabilità.

Nell’ambito dell’autonomia, le singole istituzioni possono stipulare «accordi di rete» con altre istituzioni scolastiche. La documentazione dell’accordo deve prevedere i tempi, le competenze e i poteri dell’organo responsabile della gestione finanziaria e professionale del Progetto.essi possono avere per oggetto:— attività didattiche, di ricerca e di sperimentazione, previa approvazione dal

Consiglio d’istituto e dal Collegio dei docenti, ognuno per le sue competenze;— attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico, anche in questo

caso previa approvazione degli organi collegiali;— attività amministrativa e contabile;— acquisto di beni e servizi;— scambio temporaneo di docenti previa adesione del docente impegnato. Gli organici

funzionali, in tal caso, potevano essere definiti in modo tale da consentire l’utilizza-zione di personale competente per compiti organizzativi e di gestione dei laboratori;

— organizzazione di laboratori territoriali per attività didattica e sperimentazione, una più efficace circolazione delle informazioni, la formazione del personale sco-lastico, l’orientamento scolastico e professionale;

— altre attività coerenti con le finalità dell’offerta formativa.

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Le istituzioni scolastiche, inoltre, possono stipulare convenzioni con università, con istituzioni, con enti, con agenzie, con associazioni il cui contributo è ritenuto coerente con il Piano dell’offerta formativa.infine le scuole possono aderire, anche in rete, a Consorzi pubblici e privati allo scopo di acquisire beni e servizi ritenuti utili.

Questionario 1. Quale requisito devono rispettare le scuole per ottenere il riconoscimento della

personalità giuridica? (par. 1)

2. di quale principio costituisce esplicazione l’autonomia didattica? (par. 1)

3. Come si compone il finanziamento statale alle scuole? Quali esigenze soddisfa? (par. 2)

4. Quali sono i principi cardine della gestione contabile delle istituzioni scolastiche? (par. 2)

5. elenca alcuni degli ambiti in cui è possibile per le istituzioni scolastiche adottare forme di flessibilità. (par. 3)

6. Cosa si intende per curricolo? Come è cambiata la sua definizione nelle riforme più recenti? (par. 3)

7. L’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche si esplica liberamente anche rispetto al numero dei giorni dedicati all’attività didattica? (par. 4)

8. in cosa consiste l’autonomia funzionale delle scuole e a quali aspetti è relativa? (par. 6)

9. Quali sono le attività oggetto degli accordi di rete stipulati tra le scuole? (par. 7)