USTITIAE - ordineavvocatinocerainferiore.itsari perché la giustizia funzioni decentemente....

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Anno VI N° 3 • Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli EDITORIALE La montagna e il topolino VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA La Commissione di studi per la elaborazione di norme deontologiche e di comportamento dell’avvocato del minore e della famiglia HISTORIA ET ANTIQUITATES L’amministrazione della Giustizia nel Regno di Napoli durante l’antico regime NOTIZIE DAL CONSIGLIO 50 anni di toga La III edizione del corso “Michele Ciarlo”

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    EDITORIALELa montagna e il topolino

    VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIALa Commissione di studi per la

    elaborazione di norme deontologichee di comportamento dell’avvocato

    del minore e della famiglia

    HISTORIA ET ANTIQUITATESL’amministrazione

    della Giustizianel Regno di Napoli

    durante l’antico regime

    NOTIZIE DAL CONSIGLIO50 anni di toga

    La III edizionedel corso “Michele Ciarlo”

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    Periodico Trimestraledell’Ordine degli Avvocatidi Nocera InferioreRegistrazione presso il Tribunaledi Nocera Inferioren. 184 del 23.02.2004

    PresidenteAniello Cosimato

    Direttore EditorialeLuigi Ciancio

    Direttore ResponsabileMarianna Federico

    Comitato di RedazioneAngela AbrunzoSilvio CalabreseAngela CisaleMaria CoppolaGianluigi DiodatoOrnella FamigliettiGianluca GranatoMarco MainardiOlindo LanzaraPiervincenzo PacileoVincenzo VanacoreAlessandro Vella

    Segretario di RedazioneMassimo De Martino Adinolfi

    Hanno collaborato a questo numeroFloriana BassoIrene CoppolaFrancesca Del GrossoRenato DiodatoMaria Grazia IannielloMaria IuzzolinoElena RaimoGerardo RuggieroSonia Santoriello

    Proposte e suggerimenti ai contattiOrdine degli Avvocatidi Nocera InferioreTel./Fax 081.929600 - 081.927432e.mail:[email protected]

    Progetto grafico a cura diMarianna Federico

    Il materiale per la pubblicazione,che dovrà essere inviato su supporto magneticoformato Word, non sarà restituito

    In copertina:Ekytos, Museo Archeologico Provincialedell’Agro Nocerino, Nocera InferioreFoto di Giuseppe Buongiornoe Giovanni Ferrentino

    Realizzazione EditorialeAltrastampa Edizionicell. [email protected]

    © 2009 FotoAltrastampa Edizioni

    © 2009 TestiOrdine degli Avvocatidi Nocera Inferiore

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    Luigi CiancioEditoriale 4

    VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIAla redazione

    La Commissione di studi per l’elaborazionedi norme deontologiche e di comportamentodell’avvocato del minore e della famiglia 6

    GIURISPRUDENZAAngela Cisale

    L’espulsione: il difficile “equilibrio”dei diritti 9

    Maria Grazia IannielloGenerica contestazione di sosta in prossimitàdi incrocio non integra violazione 13

    Guida in stato di alterazione psico-fisicaper uso di sostanze stupefacenti: mancatanotifica del verbale di accertamentoquale atto presupposto 15

    Piervincenzo PacileoTitolarità del diritto e determinazionedell’assegno di mantenimento 17

    Elena RaimoCertificati medici fasulli e truffacontributiva: la sanzione penalenon sempre applicabile 19

    Vincenzo VanacoreLa legittimazione ad agire in giudiziodei comitati cittadini e la“governance ambientale” 21

    DOTTRINAAngela Abrunzo

    Il trattamento medico-chirurgico eseguito

    in assenza del consenso informato del paziente.Esclusione di qualsivoglia rilevanzapenale allorquando l’interventosia stato eseguitonel rispetto dei protocollie delle leges artis e con esito fausto 22

    Francesca Del Grosso e Maria IuzzolinoIl Fondo Sociale Europeoper una Giustizia di “qualità” 23

    Floriana BassoIl mandato di arresto europeonel quadro della cooperazionegiudiziaria in materia penale 26

    Sonia SantorielloLe misure di prevenzione.In particolare: la sorveglianza specialedi P.S. e la confisca 30

    HISTORIA ET ANTIQUITATESIrene Coppola e Gerardo Ruggiero

    L’amministrazione della Giustizianel Regno di Napoli durantel’Antico Regime 35

    SOTTO LA LENTEa cura di Renato Diodato

    La tutela del consumatore 41

    NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINEla redazione

    50 anni di Toga 43

    Il Corso “Michele Ciarlo”,III edizione 46

    Statistiche iscritti 48

    Nocera Superiore,Battistero di SantaMaria degli Angeli,pavimento musivodell’abside.

    anno VI n. 3 settembre 2009

  • re della controparte di una somma equitativamente determinata.È evidente che la nuova norma si propone il fine di ridurre al minimo il contenzioso basato su motiva-zioni meramente pretestuose e del tutto infondate.Dalla lettura della legge di riforma appare chiaro l’intendimento di dare una forte accelerata al proces-so civile ma lo scopo è stato raggiunto solo in minima parte.La conferma è data dalla delega che il Governo ha conferito per la riduzione e la semplificazione dei ritila cui riforma ben poteva trovare ingresso nella novella senza ulteriori rinvii.Parimenti, le buone intenzioni si vanno a scontrare con quella che è la situazione di precarietà in cuiversa la gran parte dei Tribunali d’Italia: scarso personale a fronte del crescente numero di processi.Un atteggiamento di reale disponibilità al cambiamento è dato dalla volontà di incidere urgentementesulla carenza delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) per il raggiungimento degli obiettivi neces-sari perché la giustizia funzioni decentemente.Altrimenti, come nel caso della legge di riforma, la montagna ha partorito solamente un topolino.

    5 settembre 2009

    La montagna e il topolino.

    È presumibile che la pausa estiva sia stata dedicata, dai piùdi noi, alla rilettura e ad un maggiore approfondimentodella Legge n. 69/09 entrata in vigore il 4 luglio del cor-rente anno.Legge che, nell’ottica del legislatore, dovrebbe fortementeinnovare il processo civile riducendone i tempi di durata.Non abbiamo l’autorità di commentare la legge e benvolentieri lasciamo ad altri tale compito; pur tuttavia alcu-ne considerazioni di ordine pratico possiamo pur farle.Intanto diciamo subito che la rassegna delle norme nonappare così significativa da far considerare una rivoluzio-ne la legge di riforma, tanto che dovremo verificare neltempo quanto l’applicazione delle modifiche apportatedia ragione agli intendimenti che il legislatore si è propo-sto di raggiungere.Ora se è vero che, tanto per cominciare, è aumentata lacompetenza del Giudice di Pace è anche vero che attualmente in Italia, e quindi anche presso questoTribunale, l’organico è sottodimensionato sicché ci sarà un notevole incremento di cause che pioverà suigiudicanti con tutte le conseguenze che è facile immaginare: rinvii lunghissimi, sentenze a tempo inde-terminato e uffici aggrediti da montagne di fascicoli.Medesimo discorso va fatto per il Tribunale laddove, ad esempio, è previsto che il Giudice calendarizziil processo determinando, in pratica, la durata dello stesso.Fatto apparentemente positivo in quanto consente all’avvocato di informare il proprio cliente sulla realedurata del processo ma non tale da accelerare i tempi.E ritorna il ragionamento di prima: se nel nostro Tribunale la dotazione organica presenta dei buchivistosi sia in ordine ai magistrati che al personale di cancelleria, i tempi di durata saranno i medesimi dioggi se non ancora più lunghi.Alla faccia delle intenzioni del legislatore che si è proposto di ridurre energicamente i tempi delle pro-cedure giudiziarie.E ulteriore dispendio di risorse umane si avrà pur’anche con il cosiddetto filtro in Cassazione che, comescopo, si propone di alleggerire il carico di lavoro dei Giudici di legittimità.Solo che per praticare tale adempimento è prevista una apposita sezione composta da magistrati pro-venienti da tutte le sezioni della Corte.Un ulteriore impegno che distrae personale dalle specifiche competenze cui è preposto.Apparentemente positiva (ma sarà il tempo a stabilirlo) è la norma sulla testimonianza scritta intro-dotta con il comma 8 dell’art. 46 della legge di riforma.Questo tipo di testimonianza dovrebbe comportare una serie di utili benefici: sicuramente un minornumero di persone che affollano le aule di udienza e una maggiore rapidità delle udienze, soprattuttoper i Giudici che sono adusi a raccogliere personalmente le deposizioni.È affidato poi al buon senso degli avvocati la opportunità di accordarsi o meno sull’assunzione scrittadella prova.Sicuramente positiva la modifica relativa alla riduzione dei termini in materia di impugnazione, disospensione, di riassunzione ed estinzione del contenzioso e così pure la semplificazione del contenutodelle sentenze con la previsione che esse contengono una succinta esposizione delle ragioni di fatto e didiritto poste a base della decisione.È stato istituito il procedimento sommario di cognizione, articolato sulla base di una istruttoria velocee stringata. Esso si conclude, invece che con una sentenza, con una ordinanza provvisoriamente esecu-tiva che costituisce titolo per la iscrizione di ipoteca e per la trascrizione.Un freno alle liti temerarie viene posto dall’art. 45, comma 12, delle legge di riforma ove è previsto cheil Giudice, anche di ufficio, possa condannare la parte soccombente (se temeraria) al pagamento a favo-

    4 settembre 2009

    Editorialedi Luigi Ciancio

    Perin del Vaga,Giustizia di Seleuco,

    Firenze, Galleria degli Uffizi.

  • nale per l’infanzia e l’adolescenza, che porterà ilsuo contributo quale uomo delle istituzioni, e ladott.ssa Troisi, Giudice presso il nostroTribunale, dall’alta competenza in materia difamiglia, che ho avuto modo di apprezzare anchedal punto di vista umano nel corso di alcune ini-ziative che ci hanno visto protagonisti, ciascunoper il proprio ruolo.Sarà per me grande gioia poter collaborare anchecon l’avv. Anna De Nicola, alla quale sono legatonon soltanto da rapporti professionali, ma ancheda una stima personale che va al di là dell’ambitosquisitamente lavorativo.Gli interessi in gioco sono altissimi, si tratta diproteggere il minore o, meglio, di tutelare i suoidiritti sia nelle fasi processuali che extra proces-suali per cui urge arrivare nel più breve tempopossibile ad una specializzazione di tutti gliaddetti ai lavori, dai magistrati agli avvocati, aimediatori familiari, agli psicologi ed a tutte lefigure che lavorano in questo campo.Per quel che riguarda strettamente l’avvocatura,da anni è avvertita l’esigenza della specializzazio-ne. È necessario, pertanto, predisporre un’apposi-ta norma che, inserita nel Codice deontologicodell’avvocato, consenta di effettuare un passaggioda quella che è attualmente una scelta rimessaalla coscienza del singolo avvocato (la formazio-ne) ad un’obbligo normativamente sancito, alme-no dal punto di vista della deontologia.Ed è per tale motivo che la commissione ha il deli-cato ruolo di sviluppare un codice comportamen-tale dell’avvocato del minore e della famiglia, a360°, che preveda cioè l’obbligo non solo dimunirsi di determinate competenze multidisci-plinari, ma anche di assumere una condotta puli-ta, scevra da condizionamenti, ispirata unicamen-te alla tutela del primo destinatario della propriaattività, il minore.È necessario, in questo campo, promuovere laconciliazione tra le parti, ove possibile.Non è un buon avvocato familiarista, o matrimo-nialista, per usare termini in voga oggi, colui chefomenta le liti, che aiuta il proprio assistito a stru-mentalizzare la prole, unicamente per trarne van-taggi, che nella maggior parte dei casi, sonosoprattutto economici. Non è un buon risultatofar vedere un figlio ad un genitore col contagocce,o, addirittura, non farglielo vedere affatto, soloper spillare ai propri clienti qualche obolo in più.Partendo da questa consapevolezza, che per il sot-toscritto non rappresenta una mera enunciazione

    di principio, ma un fatto veramente sentito, riten-go di poter affermare che questa commissionepotrà certamente dare il proprio contributo alrafforzamento di tale mentalità, nella convinzio-ne che questa esperienza, nata nel nostro territo-rio, segnerà un passo avanti verso il traguardofinale, la specializzazione dell’avvocatura familia-rista, con un unico obiettivo, la tutela dei minori.

    Dott.ssa Maria Troisi, Giudice del Tribunaledi Nocera Inferiore.

    La sottoscritta, Maria Troisi, magistrato in servi-zio presso la I Sezione Civile del Tribunale diNocera Inferiore, esprime la propria soddisfazio-ne per l’istituzione della Commissione per l’indi-viduazione delle norme deontologiche dell’avvo-cato del minore e della famiglia, ritenendo taleistituzione un elemento essenziale per poter ren-dere un servizio, nel particolare settore del dirittodi famiglia, non solo efficiente e giusto, ma ancheidoneo a soddisfare quello che è un interesse pre-dominante nella vita sociale e cioè l’interesse delminore a crescere e svilupparsi in un ambito fami-liare il più possibile sereno e proficuo. L’intromissione degli operatori della giustizia nel-l’ambito familiare, che deriva dall’instaurazionedei procedimenti di diritto di famiglia, deve avve-nire, pertanto, in modo tale da recare il minorpregiudizio possibile ai rapporti familiari e ciòpuò essere realizzato solo attraverso un impegnoed una preparazione da parte di tutti gli operato-ri tale da far comprendere le peculiarità dellamateria trattata. Ne consegue che tutti gli opera-tori del settore dovrebbero attenersi a dei canonidi comportamento professionale che, anche se

    7 voci dal palazzo di giustizia settembre 2009

    la redazioneH

    La Commissione di studi per laelaborazione di norme deontologichee di comportamento dell’avvocatodel minore e della famiglia.

    Estratto dal Registro dei verbali del Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.Adunanza n. 13 del 28 luglio 2009.

    “Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, deliberadi istituire una Commissione di studi affinchéelabori norme di comportamento e deontologi-che dell’avvocato del minore e della famiglia, atte-sa la mancanza di queste nel Codice deontologi-co. Il Consiglio, pertanto, all’unanimità dei pre-senti, nomina Coordinatore, l’avv. Anna DeNicola e componenti: avv. Gianfranco Trotta,dott. Gennaro Imperatore, dott.ssa Maria Troisi”.Ospitiamo in questa rubrica gli interventi deiComponenti della Commissione.

    Avv. Anna De Nicola, Coordinatrice dellaCommissione.

    Innanzitutto, ringrazio il Consiglio dell’Ordineche ha voluto assegnarmi questo delicato incari-co. Mi accingo a svolgerlo, potendo contare sullacollaborazione di ottime e valide figure professio-nali ed umane, con le quali intendo affrontare ildifficile compito di elaborazione di norme dicomportamento dell’avvocato del minore e dellafamiglia. La Commissione sottoporrà il lavoro svolto alvaglio del Consiglio dell’Ordine, che, se lo riterrà

    opportuno, presenterà una mozione a livellonazionale di modifica ed integrazione dell’attualeCodice deontologico.Al momento, infatti, non è stata disciplinata lafigura dell’avvocato del minore. Un augurio di buon lavoro a tutti i componentidella Commissione.

    Avv. Gianfranco Trotta, Presidente dellaCamera Minorile di Nocera Inferiore.

    Sento, in primis, l’obbligo di ringraziare ilConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di NoceraInferiore per avermi coinvolto nella realizzazionedi un progetto che, per chi come me si occupa deiproblemi legati ai minori ed alla famiglia, rivesteun’importanza del tutto particolare.Un ringraziamento speciale debbo rivolgere alPresidente del nostro ordine forense, avv. AnielloCosimato, che per primo ha voluto fortemente lacostituzione della commissione.È motivo di grande orgoglio nonché di enormeprestigio per me far parte, in qualità di avvocatoesperto della materia, di una commissione cheavrà il delicato compito di redigere un codicecomportamentale e deontologico dell’avvocatodel minore e della famiglia.Per il sottoscritto, che in qualità di presidentedella Camera Minorile di Nocera Inferiore e diconsigliere dell’Unione Nazionale CamereMinorili, ed anche quotidianamente nell’eserciziodell’attività professionale, si confronta con le pro-blematiche legate all’universo dei minori e dellafamiglia, non può che rappresentare fonte di ulte-riore accrescimento professionale ed umano ilconfronto con personalità importanti del settore,quale il dott. Gennaro Imperatore, garante regio-

    settembre 2009

    Voci dalPalazzo di Giustizia

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  • Angela CisaleH

    L’espulsione: il difficile “equilibrio”dei diritti.

    Nota a Tribunale di Salerno, Sentenza n.438/2009.

    “Il Giudice penale deve verificare la legittimità del prov-vedimento amministrativo, presupposto del reato, siasotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale [...] lastruttura del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art.14 comma 5 ter, è del tutto corrispondente a quella del-l’art. 650 c.p., in ordine alla quale la giurisprudenza ècostante nel ritenere [...] che, ove venga rilevato il difettodel presupposto della legittimità sotto uno di tali profili,l’inosservanza del provvedimento non integra il reato dicui all’art. 650 c.p. [...] Non risulta che la mancata tra-duzione di detti provvedimenti nella lingua madre delprevenuto sia stata concretamente lesiva dei suoi diritti,tenuto conto che detti atti sono stati tradotti in linguafrancese ed il prevenuto...ha ritualmente sottoscritto ilverbale di notifica del provvedimento. [...] Non rileva,poi, la giustificazione, addotta dal prevenuto di esseresprovvisto di mezzi economici per il rientro inpatria...deve darsi una prova rigorosa della mancanzadegli elementari e minimi mezzi economici necessari peracquistare un biglietto di viaggio...”.

    Il fatto.In data 20 marzo 2009 il Tribunale di Salerno,Prima Sezione Penale, in composizione monocra-tica, condannava M.S. alla pena di mesi 6 di reclu-sione, oltre al pagamento delle spese processuali,perché ritenuto colpevole del reato p. e p. dall’art.14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98. In particolare, indata 11 marzo 2009, verso le ore 21.00 gli appun-tati scelti G.I. e D.G. notavano in via Irno, localitàFratte, in Salerno, un uomo di colore, di origineextracomunitaria. “[...] I predetti pubblici ufficia-li sottoponevano a controllo detto individuo e loconducevano presso i loro uffici, in quanto erasprovvisto di documenti identificativi. In seguitoal foto-segnalamento ed alla comparazione delleimpronte digitali, emergeva che il prevenuto erastato colpito dal decreto del Prefetto di Salerno,con ordine del Questore di Salerno di lasciare ilterritorio italiano entro cinque giorni dal 14 feb-braio 2009 [...]1”. M.S. veniva, così, tratto in arre-sto, con successiva convalida il 12 marzo 2009 egiudicato, con rito direttissimo, per aver commes-so il reato p. e p. dall’art. 14 comma 5 ter del

    D.Lgs. 286/98. A seguito della richiesta, avanzatadal difensore del M.S., di termine a difesa ex art.108 c.p.p., il procedimento si definiva solo in data20 marzo 2009 nelle forme del rito abbreviato.Durante il dibattimento la difesa eccepiva, tra l’al-tro, la violazione di legge da parte del Questore, ilquale non potendo provvedere a quanto stabilitodal Prefetto nel decreto di espulsione avrebbedovuto non solo motivare tale impossibilità -ossia accompagnare il ricorrente alla frontiera -ma motivare anche in merito all’impossibilità ditrattenere lo stesso presso un C.P.T.Secondo il difensore il provvedimento di cuiall’art. 14 comma 1, in quanto atto amministrati-vo, andava redatto secondo i principi di cui allaLegge 241/90; mentre il provvedimento di esecu-zione a firma del Questore disponeva semplice-mente che: “il M.S. deve lasciare il territorio entro5 giorni, attraverso la frontiera di Fiumicino”. Ladifesa, in merito, lamentava l’impossibilità per ilproprio assistito - dato lo stato di indigenza in cuiversava - di poter affrontare economicamente lespese di viaggio per poter rientrare in Senegal.Inoltre, la difesa rappresentava all’organo giudi-cante che il proprio assistito non aveva compresoquanto notificatogli dal Questore in data 14 feb-braio 2009, ossia non aveva compreso che gravas-se su di lui l’obbligo di allontanarsi entro cinquegiorni dall’Italia, nonostante il provvedimentofosse stato tradotto in una delle lingue c.d. veico-lari, il francese. M.S., infatti, non solo non conosceva la linguaitaliana ma, come emerso in sede di convalida del-l’arresto, era analfabeta.

    L’espulsione prefettizia ed il diniego dei dirit-ti umani.Il nostro ordinamento prevede numerose ipotesidi espulsione prefettizia distinguendole a secon-da che il provvedimento sia adottato a seguito di:a) ingresso irregolare dello straniero nel territoriodello Stato (art. 13.2); b) permanenza irregolaredello straniero (art. 14.5 ter), che si ha quando lostesso è senza permesso, o quando tale permessogli è stato annullato o revocato o, in fine, quandoè scaduto da oltre 60 giorni; c) pericolosità socia-le (art. 9,5). Il decreto di espulsione sia esso pre-fettizio, ministeriale e/o giudiziale deve possederedeterminati requisiti pena la nullità. In primoluogo, l’adozione del decreto di espulsione pre-suppone che: 1) lo straniero deve trovarsi in Italia;2) deve versare in un soggiorno irregolare. Il

    settembre 2009

    non individuati da norme specifiche, devono qua-lificare la propria attività in modo da finalizzarlaalla comprensione ed alla realizzazione in parti-colare degli interessi del minore e del nucleo fami-liare.

    Dott. Gennaro Imperatore, Garantedell’Infanzia e dell’Adolescenza.

    Ringrazio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocatiche ha inteso assegnarmi, unitamente ad espo-

    nenti di prestigio della magistratura e avvocaturadel circondario, il delicato compito di redigere uncodice comportamentale e deontologico dell’av-vocato del minore e della famiglia. Svolgo, tra lealtre, la funzione di Garante dell’Infanzia edell’Adolescenza.Tale istituto, ha avuto origine dalla considerazio-ne che la creazione di questo speciale organoregionale di promozione per l’esercizio dei dirittidei minori deve prioritariamente assicurare tutelaassoluta al fanciullo. Tutela garantita in ogniforma, prescindendo da complicazioni burocrati-che ed anzi rimuovendo ogni ostacolo in talsenso. Si può scrivere di “fare” nel campo dei fan-ciulli con semplici e comuni parole solo sulla basedi una piena conoscenza dell’argomento e di unapiena fiducia nelle conoscenze acquisite.Un tale modo di “fare” diventa possibile, perciòsolo dopo una notevole padronanza della figura edel ruolo che si riveste, magistrati con competen-ze di psicologia infantile, avvocati con provataesperienza del diritto minorile, esperti psicologiscelti in base a reali curriculum vitae. Una sempli-ficazione generalizzata di questa figura rischie-rebbe di rappresentare più un danno che una pos-sibilità costruttiva.

    voci dal palazzo di giustizia settembre 20098

    Giurisprudenza

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    Jacopo del Fiore,Trittico della Giustizia, part.,

    Venezia, Galleriadell’Accademia.

  • 11giurisprudenza settembre 2009

    decreto, poi, deve contenere un’adeguata motiva-zione, deve essere tradotto nelle lingua nota allostraniero, deve contenere tutti gli avvisi (ad esem-pio le modalità ed i termini per impugnare), deveessere sottoscritto dal Prefetto o dal suo vice. Ilpotere espulsivo, infine, incontra dei limiti: non èpossibile espellere uno straniero, ad esempio,quando questi è a rischio di persecuzione nelpaese d’origine, se è ancora minore, se si tratta didonne in gravidanza o puerpere, se lo stranieropossiede una carta di soggiorno, e così via2.Il nostro Legislatore ha stabilito che gli organichiamati a giudicare sulla legittimità di tali attisono, tra gli altri, il Giudice di Pace ed il Tribunalein composizione monocratica.Il Giudice di Pace - Sezione Civile - è chiamato apronunciarsi solo se uno straniero, personalmen-te o a mezzo di un difensore di fiducia, presentaricorso avverso il decreto prefettizio.Il Tribunale in composizione monocratica -Sezione Penale - verifica la legittimità del provve-dimento non su istanza dello straniero, attraversoricorso, ma ex officio. Si ricordi che lo straniero cheviene trovato nel nostro paese e che non ha ese-guito l’ordine del Questore di allontanarsidall’Italia entro 5 giorni, commette il reato p. e p.dall’art. 14 comma 5 ter della citata legge; chi ècolto in flagranza è tratto in arresto. Il Giudicemonocratico, è quindi chiamato a pronunciarsiprima sull’opportunità della convalida dell’arre-sto e poi, a valutare se sia stato o meno commes-so un reato; tuttavia, per poter procedere in talsenso, il Giudice dovrà valutare preventivamentese il provvedimento amministrativo sia valido.Il decreto prefettizio in molti casi non rispetta irequisiti sopra esaminati, e, non di rado i Giudicidi Pace ed i Tribunali in composizione monocra-tica lo rilevano, dichiarando illegittimi i decreti diespulsione. L’organo investito, infatti, non trovadifficoltà nel dichiarare l’illegittimità di un decre-to di espulsione quando, ad esempio, lo stranieronon si trovi sul territorio italiano, o ancora quan-do sia in possesso di un regolare permesso di sog-giorno, sia un rifugiato politico o perché si trattidi donna in stato di gravidanza... Al contrario non è semplice per l’organo giudi-cante dichiarare l’illegittimità del decreto prefetti-zio nel caso in cui lo straniero si trovi sul nostroterritorio illegalmente e non sussista uno dei casiper cui è vietata l’espulsione. Le cause di questedifficoltà sono numerose, tra queste di certo rien-trano la lacunosità della norma in materia di

    espulsione, i non pochi contrasti giurispruden-ziali sia di legittimità sia di merito ed il dovere diequilibrare interessi contrastanti.Espellere spesso vuol dire sacrificare i dirittiumani di coloro che scappano dalla guerra, dallapovertà e dalla fame. Il decreto prefettizio è un provvedimento ammi-nistrativo ed in ossequio al dettato dell’art. 3Legge 241/90, può essere ritenuto illegittimoogni qual volta sia privo di adeguata motivazione.Secondo la Suprema Corte di Cassazione: “l’ob-bligo di motivazione [...] deve essere inteso in fun-zione dello scopo della motivazione stessa, che èquello di consentire al destinatario la tempestivatutela dei propri diritti [...] deve ritenersi soddi-sfatto se il provvedimento, pur senza indicarlidirettamente, richiami pur tuttavia, anche solo insintesi, gli elementi necessari e sufficienti deiquali, con la normale diligenza, sia possibile lacognizione certa e completa...”3. Stando al dettatonormativo è da considerarsi annullabile il provve-dimento espulsivo, ed anche il successivo ordinedi esecuzione del Questore ([...]motivazione chedeve essere autonoma, trattandosi di provvedi-menti non sovrapponibili, atteso che il decretoprefettizio concerne i presupposti per far luogoall’espulsione, mentre l’ordine del Questoreriguarda le modalità di esecuzione dell’espulsio-ne, la cui sequenza ha carattere tassativo [...])4,qualora sia mancante o insufficiente la motiva-zione. Cosa accade, però, se il decreto prefettizioe/o il provvedimento di esecuzione del Questoreriportano come motivazione la mera ripetizionedel testo legislativo? La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, investitadella questione ha stabilito che: “l’obbligo dimotivazione [...] non può considerarsi assolto conla mera ripetizione, nel testo del provvedimento,della formula legislativa, ma può essere soddisfat-to anche in modo sintetico, purché nel provvedi-mento stesso si dia conto degli elementi di fattoche giustificano la riconducibilità della vicendaconcreta alla fattispecie astratta delineata dallanorma [...]”5. Questa precisazione da parte dellaSuprema Corte si è resa necessaria, dal momentoche i provvedimenti a firma di Prefetti e diQuestori sono diventati meri prestampati all’in-terno dei quali si modificano di volta in volta isoli dati degli stranieri. Secondo il Legislatore, poi, il provvedimento deveessere effettivamente conosciuto dall’espulso.L’effettiva conoscenza non si ha solo quando il

    giurisprudenza settembre 2009

    provvedimento è notificato all’espulso, ma quan-do all’interessato è consegnato un provvedimentotradotto nella lingua da lui conosciuta. Sul punto la Corte Costituzionale con la notaSentenza 198/00 ha stabilito che: “[...] ciò vuoldire, con specifico riferimento al decreto di espul-sione, che questo deve essere redatto anche nellalingua del destinatario ovvero, se non sia possibi-le, in una di quelle lingue che - per essere le piùdiffuse - si possano ritenere probabilmente acces-sibili dal destinatario [...]”6. In merito, l’art. 13.7t.u. imm. stabilisce che, se non è possibile tradur-re il decreto di espulsione o ogni altro provvedi-mento consecutivo in lingua conosciuta allo stra-niero, lo stesso deve essere tradotto in lingua fran-cese, inglese o spagnola (c.d. lingue veicolari).Può considerarsi soddisfatto tale requisito se lostraniero oltre a non conoscere la lingua italiananon conosce neppure una delle c.d. lingue veico-lari? Non si comprende come, ma secondo laCassazione il requisito de quo è da ritenersi soddi-sfatto, dal momento che: “[...] è pertanto irrile-vante che l’espellendo possa essere, magari acagione del suo eventuale analfabetismo, non ingrado di intendere neanche l’idioma che il suoPaese ha adottato come lingua ufficiale, essendoda escludere che dalla citata norma possa ricavar-si la necessità che l’atto sia comunicato allo stra-niero anche mediante traduzione nel dialetto dalmedesimo comprensibile [...]”7.La Corte Costituzionale ritornando sul punto, ecercando di tutelare i diritti degli stranieri, ha sta-bilito che: “[...] spetta ai Giudici di merito, di fron-te ai casi concreti ed usando dei loro poteri, ancheufficiosi, di accertamento, verificare se l’atto haraggiunto o meno lo scopo per il quale è preordi-nato ed in particolare se il provvedimento diespulsione sia stato tradotto in una lingua cono-sciuta o conoscibile dalla straniero. E ancora che,effettuate tali valutazioni, i Giudici traggano ledebite conseguenze, alla luce dei principi dell’or-dinamento, in ordine alla sussistenza dell’illecitopenale contestato allo straniero [...]”8.La Suprema Corte di Cassazione ha di recenteaffermato, in piena armonia con la pronunciadella Corte Costituzionale, che spetta al Giudiceprocedente superare le presunzioni in merito allaconoscenza della lingua italiana da parte dellostraniero: “[...] come è stato osservato (Cass. n.23216/2005) la conoscenza della lingua italianache consente di non effettuare la traduzione è cir-costanza della quale deve essere fornita la prova,

    anche in via presuntiva, in base a presunzionigravi, precise e concordanti. L’attestazione del-l’ufficiale che ha proceduto alla notifica, nellaquale peraltro, come emerge dal provvedimentoimpugnato, si da atto del mancato ritiro dell’atto,non solo, contrariamente a quanto affermato dalGiudice del merito, non è coperta da fede privile-giata, essendo oggetto di valutazioni e apprezza-menti del pubblico ufficiale liberamente valutabi-li dal Giudice. Né, detta attestazione di per sé,costituisce presunzione dotata delle caratteristi-che necessarie a far ritenere provata la circostanzadi fatto della piena conoscenza della lingua italia-na. Poiché non sono necessari ulteriori accerta-menti di fatto, si può pronunciare nel merito,annullando il decreto di espulsione di cui si trat-ta[...]”9. Ancora una volta è stato ribadito che,spetta all’organo giudicante superare la presun-zione di conoscenza da parte dello straniero delsignificato dei termini tecnici e giuridici riportatinel provvedimento di espulsione, e nulla rileva ilfatto che lo straniero abbia sottoscritto lo stessoprovvedimento. La mancata motivazione e la nontraduzione del provvedimento in una linguaconosciuta allo straniero attengono a questioni dilegittimità del provvedimento; l’organo giudican-te non è chiamato, però, solo a giudicare in meri-to alla legittimità, ma deve accertare se sussistanoaltri motivi ostativi all’allontanamento dello stra-niero, ad esempio lo stato di disagio economicoin cui versa l’espulso. Sul punto la giurisprudenzadi legittimità è divisa in due. Vi è un orientamen-to, maggioritario, che in contrasto con la CorteCostituzionale ritiene che: “[...] ai fini della confi-gurabilità del reato di cui all’art. 14, comma 5 ter,del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la sussistenza omeno del giustificato motivo per cui lo stranierosi è trattenuto nel territorio dello Stato in viola-zione dell’ordine impartito dal Questore ai sensidel comma 5 bis dello stesso art. 14, deve esserevalutata con riguardo a situazioni ostative di par-ticolare pregnanza, che incidano sulla stessa pos-sibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiereall’intimazione, escludendola ovvero rendendoladifficoltosa o pericolosa; non anche con riferi-mento a esigenze che riflettano la condizione tipi-ca del migrante economico clandestino, quale, inparticolare, la mancanza di lavoro regolare.Infatti, la disponibilità dei mezzi economicioccorrenti per l’adempimento dell’obbligo dilasciare il territorio dello Stato può derivare daqualsiasi attività, anche illecita o comunque non

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  • giurisprudenza settembre 200912

    stabile, mentre la difficoltà per il clandestino direperire un lavoro stabile regolare, costituendouna condizione tipica della sua posizione, non èidonea a integrare un giustificato motivo dell’a-dempimento dell’obbligo di lasciare il territoriodello Stato”10. Un diverso orientamento, purtrop-po minoritario (e si sottolinea purtroppo, perchéad avviso di chi scrive più garantista) ritiene causaostativa all’allontanamento il disagio economicodello straniero, conformandosi ai principi dettatidalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n.5 del 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004.Come è emerso dal breve excursus normativo-giu-risprudenziale fin qui svolto, le questioni da ana-lizzare in materia di immigrazione sono veramen-te tante, tuttavia, non sembra questa la sedeopportuna per analizzarle tutte, il resoconto for-nito nondimeno risulterà d’ausilio alla compren-sione della sentenza in commento.

    La decisione.La sentenza che qui si annota è solo una delle cen-tinaia che ogni giorno sono pronunciate in tuttaItalia in materia di espulsione. Le sentenze con-formi a quella in esame, purtroppo, sollevano coridi consensi e solo poche voci contrarie, tra le qualiintende farsi sentire con fermezza quella di chiscrive. La materia dello straniero, per sua natura,“costringe” il giudicante a dover equilibrare e con-temperare interessi e diritti differenti. Tuttavia,inasprire le pene o “comprimere” i diritti deglistranieri non risolve di certo i problemi legatiall’immigrazione. Non è un Giudice che risolve ilgrande e grave problema dell’immigrazione, ma èsolo il Legislatore che può farlo con l’adozione diuna legge armonica e completa, evitando così cheGiudici di merito e di legittimità con le loronumerose pronunce vadano a “colmare” le lacunenormative. Nel caso di specie il giudicante ha rite-nuto legittimo il provvedimento di espulsioneche aveva colpito M.S., sebbene il provvedimentodel Questore di Salerno, avesse come motivazioneil testo di legge “... è indisponibile un vettore oaltro mezzo di trasporto idoneo ...; che non è pos-sibile trattenere la persona...per indisponibilità diposti comunicata dal Ministero dell’Interno ...”. IlGiudice salernitano, in tal modo, si è discostatodalla giurisprudenza di legittimità (sopra richia-mata) secondo la quale è da considerarsi illegitti-mo il provvedimento motivato con il mero richia-mo dei testi normativi. Statuizione differente aquella in commento e conforme alla suindicata

    giurisprudenza è quella adottata dal Tribunale diMonza, che investito di un caso simile, ha stabili-to che: “Siccome il procedimento di espulsioneper intimazione è previsto come eccezione rispet-to alla regola dell’espulsione immediata medianteaccompagnamento alla frontiera, il relativo prov-vedimento deve essere esplicitamente e compiuta-mente, seppure sinteticamente, motivato in ordi-ne alle ragioni per le quali non è stato possibileseguire quella che, nel sistema ridisegnato dallaLegge 189/2002, costituisce la perl’allontanamento dei cittadini extracomunitariirregolari”11.In merito alla seconda eccezione sollevata dalladifesa del M.S., ossia della non comprensione delprovvedimento da parte dell’imputato, il giudi-cante ha ritenuto che M.S. avesse compreso laportata del provvedimento di espulsione dalmomento che al margine dello stesso, egli avevaapposto una firma, tra l’altro in arabo.In tal modo in realtà, il giudicante ha fatto unavalutazione “presuntiva”, omettendo di accertare(come ha stabilito la Suprema Corte) se M.S. aves-se concretamente compreso quanto impartitoglidal Questore. Conforme, invece, alla richiamatapronuncia della Corte di Cassazione, e quindi incontrasto con la sentenza de qua, è la sentenzaemessa il 23 giugno 2009 dallo stesso Tribunaledi Salerno, Seconda Sezione Penale.In particolare, la Seconda Sezione del Tribunaledi Salerno ritenendo illegittimo il provvedimentodi espulsione che aveva colpito K.A., perché nontradotto in una lingua a lui conosciuta, lo man-dava assolto dal reato p. e p. dall’art. 14 comma 5ter. Il Tribunale salernitano giungeva a tale con-clusione, solo dopo aver accertato, concretamen-te, che K.A. se pur di nazionalità senegalese nonconosceva la lingua francese, ma parlava e scrive-va solo la lingua araba; pertanto non poteva rite-nersi legittimo il provvedimento di espulsionesebbene tradotto in una delle c.d. lingue veicolari.Il giudicante di K.A. diversamente dal Giudice cheha emesso la sentenza in commento, ha vinto lapresunzione di comprensione del provvedimentotradotto in francese ed ha accertato concretamen-te se l’espulso avesse compreso il significato delprovvedimento prefettizio. Infine, la condizionedi disagio economico in cui versava M.S. è statavalutata dal giudicante, in armonia con il preva-lente orientamento della Suprema Corte, nonostativa all’allontanamento. Con la presente notasi è evidenziata la sussistenza di lacune nella disci-

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    plina normativa in materia di immigrazione chedeterminano, purtroppo, pronunce contrastantiaddirittura nella giurisprudenza di una stessaSezione di Tribunale, pertanto, a parere di chiscrive è senza dubbio auspicabile l’interventolegislativo (qualcuno potrebbe dire l’ennesimo)inteso a dare coerenza ed esaustività alla procedu-ra di espulsione dello straniero irregolare............................................1 Così nella sentenza in commento n. 438/09, emessa dal Tribunale di

    Salerno il 20 marzo 2009.2 S. Centonze, L’espulsione dello straniero, Cedam, Milano, 2006.3 Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2002, Sent. n. 6535, LP, 5/2005.4 Cass. Pen., Sez. I, Sent. nn. 42555/05; 42168/06; 21758/07.5 Cass. Sezioni Unite, 16 gennaio 2008 Sent. n. 2451.6 Corte Cost., 16 giugno 2000, Sent. n. 198.7 Cass. Civ., 13 aprile 2004, Sent. n. 6993, CED 572015.8 Corte Cost., Sent. n. 257/2004.9 Cass. Civ., Sez. I, 20 marzo 2009, Sent. n. 6928.10 Cass. Pen., Sez. I, 29 giugno 2006, Sent. n. 19086; conformi Cass.

    Pen., Sez. I, 28 dicembre 2006, Sent. n. 42384, rv 235574; Cass. Pen.,Sez. VI, 3 luglio 2008, Sent. n. 27049, rv. 241016.

    11 Tribunale di Monza, Sez. Pen., 21 febbraio 2009, Sent. n. 382,Giudice Ghitti.

    Maria Grazia IannielloH

    Generica contestazione di sosta inprossimità di incrocio non integraviolazione.

    Giudice di Pace di Pompei, dott.ssa G. Cellini,Sentenza n. 342/09.

    Sulla scia della diffusa giurisprudenza di legitti-mità e di merito in tema di annullamento dei ver-bali di contravvenzioni al Codice della strada permancata chiarezza, contraddittorietà della moti-vazione, il Giudice di Pace di Pompei con unarecente pronuncia accoglie l’opposizione ad unverbale di accertamento di infrazione del C.d.s.,elevato dagli agenti di Polizia municipale delComune di Pompei, afferente il caso di una pre-sunta violazione del divieto di sosta ex art. 158comma 1° 1 lett. f) C.d.s., per genericità della con-testazione.La ricorrente ****, ritenendo il suddetto verbaledi accertamento illegittimo oltre che infondato infatto ed in diritto, con ricorso ex art. 204 bis C.d.s.depositato in data 14 ottobre 2008 proponeva, amezzo del proprio procuratore, opposizione alGiudice di Pace di Pompei per i seguenti motivi: 1) mancata contestazione immediata della viola-zione in contrasto quindi con gli artt. 200 e 201C.d.s.; 2) nullità del verbale di accertamento pergenericità della motivazione, in quanto il verba-lizzante riferiva in modo indeterminato e vago

    che “il veicolo sostava in corrispondenza di un’a-rea di intersezione” laddove l’art. 158/1 lett. f)C.d.s. richiede che il posizionamento del veicolosia nei limiti di cinque metri; 3) grave lesione deldiritto di difesa garantito al cittadino dallaCostituzione nonché delle norme che prevedonola necessità che il verbale di accertamento di vio-lazioni al C.d.s. contenga “tutti gli elementi checonsentono al trasgressore di avere un’esattacognizione del presunto illecito”. È dunque piùverosimile la possibilità che l‘agente accertatoreabbia commesso un errore nel rilevare il numerodi targa. Osservava la ricorrente che il motivodedotto dal verbalizzante per l’elevazione dellacontravvenzione: “In centro abitato, effettuava lasosta del veicolo indicato in corrispondenza diun’area di intersezione” appariva generico poichériferiva indeterminatamente e vagamente che ilveicolo sostava in corrispondenza dell’intersezio-ne stradale senza lasciar comprendere se il posi-zionamento dell’autoveicolo fosse nei limiti deicinque metri, come richiede l’art. 158/1 lett. f)C.d.s., oppure diversamente. Oltretutto, nel casodi specie, veniva contestata una violazione, qualequella dell’art. 158/01 (sosta in corrispondenza diun’intersezione) che comporta la contestualeapplicazione dell’art. 159 del Codice della stradaper il quale gli organi di polizia dispongono larimozione del veicolo nei casi di cui all’art. 158,commi 1, 2 e 3. Detta norma utilizzando il verbo“dispongono”, non lascia alcun potere discrezio-nale all’agente operante allorquando lo stessorileva la violazione di una delle fattispecie indica-te dall’art. 158. Del resto, è logico che se un veico-lo si trova sull’intersezione di un incrocio puòcreare disturbo e, talvolta, anche una situazionedi pericolo; per questo motivo il Legislatore haimposto un preciso obbligo, senza concederealcuno spazio discrezionale all’organo operante.Non essendo stata data applicazione anche allasuccessiva norma, appariva ulteriormente confer-mata, quindi, la genericità della contestazione (intal senso Giudice di Pace di Roma, Sentenza 17maggio 2003). Esponeva, altresì, che l’autovetturaFiat Punto di sua proprietà, nelle circostanze diluogo e di tempo di cui al verbale di contestazio-ne impugnato, era stata lasciata temporaneamen-te per brevi istanti sulla predetta intersezione.La normativa vigente, nonostante le modificheapportate dalla Legge 168/2002, prevede l’obbli-go generico della contestazione immediata ogniqual volta essa non risulti impossibile e ciò a

  • Ma vi è di più. Al riguardo, occorre infatti, evi-denziare che, nel giudizio di opposizione che cioccupa, si verifica una sorte di inversione dell’o-nere della prova a carico dell’Amministrazioneconvenuta (attore in senso sostanziale del giudi-zio), la quale quindi, nel caso di specie, non havoluto o potuto controbattere alle tesi difensivedel ricorrente (convenuto in senso sostanziale),dimostrando la validità e fondatezza degli atti cheerano alla base del verbale di accertamento impu-gnato. A ben riflettere, l’opposizione de quo è fon-data e merita accoglimento, anche alla luce deldettato dell’art. 158, 1° comma lett. f) e comma5° del C.d.s. la norma in questione prevede, inrealtà, che la sosta del veicolo è vietata “in corri-spondenza di un’area di intersezione e precisa-mente ad una distanza inferiore a 5 metri dall’in-crocio”. Per tanto, la contestazione della violazio-ne al C.d.s. risulta essere quanto meno generica,se non del tutto errata e ciò proprio anche in con-siderazione delle valutazioni suddette.In relazione alla sosta è, inoltre, da segnalare che,secondo la giurisprudenza, stante il disposto del-l’art. 157 C.d.s., a norma del quale nella zone disosta all’uopo predisposte i veicoli debbono esse-re collocati nel modo prescritto dalla segnaletica,si deduce il principio secondo cui la sosta degliautoveicoli è libera se non è vietata, e che vi èobbligo di sostare nel modo prescritto solo dovetale prescrizione esiste.Orbene, traendo dalle suddette circostanze argo-menti di prova, il Giudice anche in ossequio alprincipio sancito dall’art. 23 comma 12 dellaLegge n. 689/81, ritiene l’opposizione in oggettofondata e pertanto l’accoglie, annullando il verba-le di accertamento impugnato”.

    Maria Grazia IannielloH

    Guida in stato di alterazionepsico-fisica per uso di sostanzestupefacenti: mancata notifica delverbale di accertamento quale attopresupposto.

    Giudice di Pace di Pompei, dott.ssa G. Cellini,Sentenza n. 722/09.

    Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2008,il sig. xxx proponeva al Giudice di Pace di Pompeiopposizione avverso l’ordinanza ingiunzione xxx,notificatagli presso il Comando dei Carabinieri di

    xxx in data 28 dicembre 2007 ed emessa dalPrefetto di Napoli in data 30 novembre 2007, perla violazione dell’art. 187, comma 7/C.d.s. accer-tata dalla Polizia Stradale di xxx. Con la medesi-ma ordinanza si disponeva la sospensione dellapatente di guida per la durata di mesi sei.Il ricorrente, rilevata la mancata indicazione nel-l’ordinanza della data del verbale di accertamentoe l’abrogazione della disposizione di cui alcomma 7 dell’art. 187, norma che si assumeva vio-lata, eccepiva l’illegittimità e/o l’infondatezza infatto ed in diritto della predetta ordinanzaingiunzione amministrativa per i seguenti motivi:carenza di motivazione ed aperta lesione del dirit-to di difesa del cittadino sancito dall’art. 24 dellaCostituzione; omessa notifica del verbale di accer-tamento presupposto; tardività dell’ordinanzaimpugnata. Pertanto il ricorrente chiedeva, previasospensione della esecutività dell’ordinanzaingiunzione impugnata, l’annullamento dellostesso atto e dell’eventuale atto presupposto.All’udienza fissata per la comparizione delle partiil Giudice di Pace, dott.ssa G. Cellini, letti gli atti,vista la Sentenza della Corte Cost. n. 534/90 non-ché l’art. 23 della Legge 289/81, in accoglimentodel ricorso, dando atto preliminarmente dellamancata costituzione in giudizio e delle conse-guenti difese da parte dell’Ufficio Territoriale delGoverno nonché del Ministero dell’Interno,annullava l’ordinanza prefettizia impugnata.Più specificamente il ricorrente contestava la vio-lazione dell’art. 3 Legge 241/1990 che sanciscel’obbligo di adeguata motivazione per tutti gliatti amministrativi, esclusi gli atti amministrativigenerali e quelli normativi. È indubbio che anchel’ordinanza prefettizia quale atto amministrativo,rectius provvedimento amministrativo - attesa lasua immediata capacità di incidere negativamen-te ed autoritativamente sulla sfera giuridica deldestinatario - conclusivo del procedimento san-zionatorio come delineato dall’impianto norma-tivo di cui alla Legge 689/1981 è soggetta all’ob-bligo di motivazione (cfr. anche Cort Cost. n.311/94). Già il comma 2 dell’art. 18 della Legge689/1981 richiede che l’ordinanza ingiunzionesia motivata. Si ritiene soddisfatto l’obbligo dimotivazione quando l’ordinanza rechi la detta-gliata indicazione della normativa violata, dellacondotta contestata nonché degli estremi del ver-bale di accertamento di illecito amministrativopresupposto, regolarmente notificato.Ebbene nel caso di specie: 1) la norma violata

    15 giurisprudenza settembre 2009

    garanzia del diritto inviolabile alla difesa ed alcontraddittorio sancito dagli artt. 24, 3 e 111Cost., nell’ambito del procedimento amministra-tivo, ambito in cui la tutela di detti diritti deveessere maggiormente “garantita” onde evitareuna posizione di “supremazia” della P.A. rispettoal cittadino. Ed, invero in tal senso si è consolida-ta, negli ultimi anni, la Giurisprudenza di legitti-mità e di merito (cfr., ad es., Cass. n. 4010/2000;Cass. n. 10 luglio 2000; GdP di Piacenza Sentenza16 maggio 2000; Tribunale di Novara 19 settem-bre 2000, etc.). Tant’è che i casi in cui la contesta-zione immediata non è obbligatoria sono espres-samente previsti dalla legge, quali ipotesi eccezio-nali rispetto al principio generale. Come anchestabilito dal Giudice di Pace di Castelfiorentino,con Sentenza del 4 aprile 2007, nonché dal GDPdi Lecce con Sentenza 28 marzo 2008, nei pressidella città la contestazione immediata è del tuttonecessaria in quanto essa costituisce un elementodi legittimità strutturale e essenziale per la corret-tezza e la legittimità del procedimento. Nel siste-ma del Codice della strada “la contestazioneimmediata costituisce un elemento di legittimitàstrutturale e essenziale per la correttezza e la legit-timità del procedimento” (Cass., Sez. I, 21 marzo2002 n. 4048, Cass., Sez. I, 22 agosto 2001 n.11184). Pertanto la modalità di accertamentodella violazione da parte dell’agente del Comunedi Pompei incorre nella violazione dell’art. 24comma 2 della Carta Costituzionale, in relazione,nel caso de quo, agli artt. 14 comma 1 Legge689/1981 e 200 C.d.s., secondo il quale la difesa èun diritto inviolabile in ogni stato e grado delprocedimento. Orbene, nel caso di specie, non eradato comprendere quale sia stata la situazione dioggettiva impossibilità che abbia impedito all’a-gente accertatore di procedere alla contestazioneimmediata, dato soprattutto che l’assenza si èprotratta solo per qualche minuto. Con Decretodel 15 ottobre 2008, veniva disposta la compari-zione delle parti per l’udienza dell’11 febbraio2009 con notifica del ricorso e del decreto, nei ter-mini di legge, alla Amministrazione comunaleopposta, e con l’obbligo per quest’ultima di esibi-re gli atti relativi. Il Comando di Polizia munici-pale del Comune di Pompei provvedeva ad invia-re la prescritta documentazione tra cui la fotoco-pia del verbale impugnato, dalla quale il Giudiceevinceva la contraddittorietà della violazione con-testata. Con Sentenza n. 342 dell’11 febbraio2009 in accoglimento del ricorso, il Giudice di

    Pace di Pompei, dott.ssa G. Cellini, annullava ilverbale elevato dalla Polizia municipale così moti-vando:“Preliminarmente, va preso atto del comporta-mento collaborativo tenuto dall’Ente comunaleopposto che, nella circostanza, ha ottemperatoall’obbligo di esibizione degli atti relativi al verba-le di contestazione impugnato, fornendo, quindial giudicante elementi probatori in merito allafondatezza o meno dell’opposizione de quo.L’opposizione è fondata e, pertanto, merita acco-glimento. Nel caso di specie, abbiamo, in primoluogo, rilevato che, in occasione della violazioneal C.d.s. rilevata dagli agenti della Polizia munici-pale di Pompei a carico del conducente dell’auto-vettura Fiat Punto tg. ****, è mancata la conte-stazione immediata della stessa al trasgressore, inquanto egli risultava “assente” al momento del-l’accertamento. Solo successivamente, in data 16agosto 2008, avvenne, a mezzo posta, la notificadel relativo verbale di accertamento alla proprie-taria del veicolo, responsabile in solido.In primo luogo, va rilevato che alla ricorrente nonè stato notificato uno degli originali del verbale,né tanto meno una sua copia autenticata, e “intema sanzioni amministrative è affetta da nullitàla notificazione eseguita mediante consegna alcontravventore, a mezzo di servizio postale, dicopia informe del verbale di accertamento dellaviolazione al C.d.s., redatto con sistemi meccaniz-zati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agen-te accertatore” (Cass. Civ. 1999/4567). In ogni caso, dalla suddetta fotocopia del verbale- prodotta nel presente giudizio dalla stessa ricor-rente - si evince che la norma violata sarebbe l’art.158, 1° comma lett. f) e il 5° del C.d.s. in quantoil suddetto veicolo “sostava in corrispondenza diun’area di intersezione”.Orbene, dagli atti depositati in giudizio dall’op-posto Comune di Pompei, in data 3 febbraio2009, si rileva che alla ricorrente sarebbe statacontestata “genericamente” la violazione dell’art.158 C.d.s., risultando contraddittorio l’infrazioneeffettivamente accertata.A ben riflettere, quindi, ci troviamo di fronte adun’inspiegabile integrazione del contenuto origi-nario del verbale di accertamento impugnato,presumibilmente per concordare con quanto èstato poi riportato nella fotocopia notificata suc-cessivamente, a mezzo posta, alla ricorrente. Ciòsi traduce sicuramente in un’aperta violazione deldiritto di difesa, costituzionalmente garantito.

    giurisprudenza settembre 200914

  • quale le Sezioni Unite della S.C., con la Sentenza3 aprile 2007, n. 13226, accogliendo le tesi giàprospettate da Cass. 15 aprile 2005, n. 7813, e 2novembre 2004, n. 21048, hanno ritenuto che ilprovvedimento sia da considerare illegittimo ovenon sia adottato entro un lasso di tempo ragione-vole, tale da consentire una giustificazione dellasua funzione cautelare, alla quale la legittimitàdella sua adozione è ontologicamente collegata(si veda da ultimo Cass. S.U., Sentenza 12 dicem-bre 2007, n. 26018). Sotto il profilo penale, nonessendo stato mai notificato il verbale di accerta-mento il procedimento penale instauratosi aseguito della denuncia di reato risulterebbe vizia-to ab origine, per l’assenza di sufficienti garanzieper l’automobilista, che comporterebbe l’inutiliz-zabilità degli accertamenti irripetibili eseguitidagli agenti come prove, e quindi condurrebbeall’assoluzione dell’imputato.

    Piervincenzo PacileoH

    Titolarità del diritto e determinazionedell’assegno di mantenimento.

    Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile,Giudice Relatore dott. Marianna D’Avino, 18dicembre 2008.

    Secondo il costante insegnamento della SupremaCorte, l’art. 148 c.c. pone l’obbligo di manteni-mento dei figli - tanto minori quanto maggioren-ni ma incolpevolmente non ancora economica-mente autosufficienti, siano essi legittimi o natu-rali - primariamente ed integralmente in capo ailoro genitori che sono obbligati per il solo fattodella procreazione, sicché se uno di essi nonvoglia o non possa adempiere al proprio dovere,l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve farfronte per intero alle loro esigenze con tutte le suesostanze patrimoniali e sfruttando la propriacapacità di lavoro, salva la possibilità di convenirein giudizio l’inadempiente, per un contributoproporzionale alle condizioni economiche globa-li di costui. Or bene, indipendentemente dall’in-quadramento sistematico che dottrina e giuri-sprudenza hanno fornito all’adempimento in viaesclusiva di tale obbligo da parte di uno solo deigenitori ed all’azione, eventualmente, esperita peril recupero delle somme così esborsate, a voltesecondo lo schema della negotiorum gestio, altrevolte, invece, secondo lo schema della surrogazio-ne od ancora secondo lo schema dell’azione di

    regresso prevista per l’obbligazione solidale, vaaffermata la titolarità in capo al genitore convi-vente, oltre che al figlio stesso, del diritto ad otte-nere tale mantenimento; di tal che, solo sino alraggiungimento della maggiore età può essereazionato dal coniuge affidatario quale suo rap-presentante legale, mentre, con l’acquisto dellacapacità di agire, e, quindi, della capacità proces-suale, il figlio convivente ha una sua autonomacapacità processuale ed il genitore non può agireanche quale suo rappresentante legale, ma soloiure proprio. Per quel che attiene la determinazionedi detto assegno, deve tenersi conto delle condi-zioni economico-reddituali e patrimoniali dientrambi i genitori, affinché, previa valutazionecomparativa delle stesse, sia disposto un contri-buto proporzionale alle rispettive sostanze degliobbligati. In seguito alla separazione e al divorziola prole ha diritto a un mantenimento tale dagarantirle un tenore di vita corrispondente allerisorse economiche della famiglia e analogo, perquanto possibile, a quello goduto in precedenza1.Il dovere di provvedere al mantenimento, istru-zione ed educazione della prole, inoltre, imponeai genitori, anche in caso di separazione o didivorzio, di far fronte ad una molteplicità di esi-genze dei figli, non riconducibili al solo obbligoalimentare ma inevitabilmente estese all’aspettoabitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,all’assistenza morale e materiale, all’adeguata pre-disposizione - fin quando la loro età lo richieda -di una stabile organizzazione domestica, idonea arispondere a tutte le necessità di cura ed educa-zione. Al riguardo, ai fini di una corretta determi-nazione del concorso dei genitori, il parametro diriferimento è costituito non soltanto dalle rispet-tive sostanze, in esse ricompresi i cespiti impro-duttivi di reddito, ma anche dalla capacità di lavo-ro professionale o casalingo con espressa valoriz-zazione non solo delle risorse economiche indivi-duali, ma anche delle accertate potenzialità reddi-tuali2. Il genitore il quale adempia per interoall’obbligo imposto ad ambedue i coniugi dall’art.147 c.c., valido anche nei confronti dei figli dive-nuti maggiorenni ma non ancora, senza lorocolpa, autosufficienti economicamente, è legitti-mato a chiedere all’altro genitore di contribuire almantenimento nella misura che, in mancanzad’accordo tra le parti, è stabilita dal Giudice inconformità al criterio di ripartizione dettato dal-l’art. 148 c.c. ed a pretendere tale contributoanche per il futuro, finché non sia accertata la

    giurisprudenza settembre 2009

    risultava essere la disposizione del comma 7 del-l’art. 187 esplicitamente abrogato dal DecretoLegge 117 del 3 agosto 2007, convertito conmodificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160;2) non si indicava la data del verbale di accerta-mento; 3) il verbale di accertamento, quale neces-sario atto presupposto, non veniva mai notificatoal ricorrente; 4) non si indicavano le modalità diaccertamento. Tutto ciò costituiva palese e graveviolazione del diritto di difesa ex art. 24Costituzione. L’attività compiuta dagli organi diPolizia stradale per accertare il reato di guida instato di alterazione correlata all’uso di droghe, èda ricondursi tra gli atti di Polizia giudiziariaurgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354,comma 3 c.p.p. Per tali atti, la vigente normativa(art. 114 disp. att. c.p.p.) impone di informare lapersona della possibilità di avvalersi dell’assisten-za di un difensore, il quale ha facoltà di presen-ziare alle operazioni senza, peraltro, avere dirittodi essere preventivamente avvisato (art. 356c.p.p.). Pertanto, prima di procedere alle forme dicontrollo sul conducente, deve essere redatto unospecifico e circostanziato avviso scritto alla perso-na nei confronti della quale vengono svolte inda-gini, non essendo sufficiente la generica richiestadi nomina del difensore di fiducia avanzata aisensi dell’art. 349 c.p.p. che, costituendo un sem-plice invito a garanzia del diritto di difesa, nonpuò ritenersi completamente esaustiva degliobblighi imposti dall’art. 356 c.p.p. e dal richia-mato art. 114 disp. att. c.p.p. Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dellapubblica sicurezza fornisce delle “Direttive circal’impiego di strumenti di accertamento finalizza-ti alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e dialterazione psicofisica correlata all’uso di sostan-ze stupefacenti o psicotrope” (prot. n.300/A/1/42175/109/42), al paragrafo 4 si legge:“Qualora gli accertamenti diano esito positivo,occorrerà procedere alla stesura dei seguenti atti: a) un verbale che documenti l’elezione di domici-lio, secondo le forme richieste dall’art. 349 c.p.p.,l’eventuale nomina del difensore di fiducia e l’au-torizzazione rilasciata a persona idonea a condur-re il veicolo … omissis;b) un verbale secondo il modello allegato chedocumenti l’operazione di accertamento svolta,con specifica annotazione che, richiamandoespressamente l’art. 114 disp. att. c.p.p., attestil’avvenuta informativa al conducente della possi-bilità di farsi assistere dal difensore; il verbale

    deve contenere anche la descrizione dei fatti chehanno determinato l’effettuazione degli accerta-menti qualitativi o delle prove nonché il loroesito; ovvero deve dare atto che il conducente èrimasto coinvolto in un incidente stradale oppu-re descrivere i sintomi che lo stesso abbia eviden-ziato facendo ragionevolmente ipotizzare lo statodi alterazione psicofisica derivante dall’influenzadell’alcool o dall’assunzione di sostanze stupefa-centi o psicotrope. Secondo le disposizioni del-l’art. 366 c.p.p., i verbali di cui ai punti a) e b), uni-tamente a tutta la documentazione probatoriadell’esito dell’attività di accertamento svolta sullapersona nonché la certificazione medica rilasciatadalla struttura sanitaria presso la quale la personaè stata accompagnata, dovranno essere depositatientro il terzo giorno successivo presso la cancelle-ria del pubblico ministero, affinché del depositosia dato avviso al difensore nominato. Qualora gliaccertamenti abbiano dato esito positivo, si pro-cederà come indicato ai punti a) e b) del paragra-fo 4.1. Qualora, invece, l’esito delle analisi suiliquidi biologici (richiesto per l’accertamento delreato di cui all’art. 187 C.d.s.) sia disponibile intempi successivi all’effettuazione del prelievo,entro il temine di tre giorni dovrà essere comun-que depositata la restante documentazione facen-do riserva di trasmissione dell’esito delle analisi”.In realtà tutto ciò non è avvenuto, difatti il ricor-rente, a seguito dell’incidente automobilistico nelquale riportava lesioni personali, veniva a cono-scenza della violazione dell’art. 187 comma 7(abrogato) C.d.s., da lui presumibilmente com-messa, solo in data 28 dicembre 2007 attraverso lanotifica dell’ordinanza presso il Comando C.C. dixxx. Tutto ciò costituiva lesione del diritto di dife-sa del ricorrente che non veniva posto in condi-zioni di comprendere la liceità o meno dell’azionesubita, oltre che della condotta contestata.Il ritiro della patente applicato al ricorrente eraassolutamente irragionevole, considerato che lapresunta violazione avveniva in data 9 settembre2007 mentre l’ordinanza veniva notificata in data28 dicembre 2007. L’art. 2 della Legge 241/1990sul procedimento amministrativo, nella formula-zione novellata attualmente in vigore, consideranormale per l’adozione d’una determinazione daparte della P.A. il termine di 90 giorni. Sulla que-stione del termine entro il quale il provvedimentoin discussione debba essere adottato, in difetto dispecifica disposizione normativa, si è avuto con-trasto giurisprudenziale, a composizione del

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    raggiunta indipendenza economica della prole3.L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussisteper il solo fatto di averli generati e prescinde daqualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui almomento della nascita il figlio sia riconosciutoda uno solo dei genitori, tenuto perciò a provve-dere per intero al suo mantenimento, non vienemeno l’obbligo dell’altro genitore per il periodoanteriore alla pronuncia della dichiarazione giu-diziale di paternità o maternità naturale, essendosorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturalead essere mantenuto, istruito ed educato nei con-fronti di entrambi i genitori. Conseguentemente,il genitore naturale, dichiarato tale con provvedi-mento del Giudice, non può sottrarsi alla suaobbligazione nei confronti del figlio per la quotaposta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sindal momento della nascita, attesa la naturadichiarativa della pronuncia che accerta la filia-zione naturale. Il diritto al rimborso pro quotadelle spese sostenute dalla nascita del figlio, spet-tante al genitore che lo ha allevato, non è tuttaviautilmente esercitabile se non dal momento dellasentenza di accertamento della filiazione natura-le, con la conseguenza che detto momento segnaaltresì il dies a quo della decorrenza della prescri-zione del diritto stesso4. Il carattere esclusivo einsostituibile dell’obbligo di contribuire al man-tenimento dei figli minorenni o maggiorenni nonautosufficienti economicamente, comporta chetale contribuito non possa essere ridotto pur inpresenza di una convivenza more uxorio del geni-tore affidatario, caratterizzata da condizioni divita e di abitazione stabili e sicuri; infatti, il dove-re di mantenere, istruire ed educare la prole,secondo il precetto di cui all’art. 147 c.c., imponeai genitori, anche in caso di separazione, di farfronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,certamente non riconducibili al solo obbligo ali-mentare, ma inevitabilmente estese all’aspettoabitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale,alla assistenza morale e materiale, alla opportunapredisposizione - fin quando la loro età lo richie-da - di una stabile organizzazione domestica, ade-guata a rispondere a tutte le necessità di cura e dieducazione, sempre che su tale obbligo incida l’e-ventuale prestazione di assistenza di tipo coniu-gale da parte del convivente more uxorio del coniu-ge affidatario, la quale può assumere rilievo soloper escluderne oppure ridurne lo stato di biso-gno, e, quindi, al fine di valutare l’esistenza e laconsistenza del diritto all’assegno di manteni-

    mento. Ne consegue che la circostanza che ilconiuge affidatario utilizzi quale abitazione unappartamento condotto in locazione dal proprioconvivente non assume rilievo al fine di ridurre laportata dell’obbligo di contribuire al manteni-mento del figlio minore posto a carico del coniu-ge non affidatario, il quale non può giovarsi dieventuali condizioni di favore esistenti fra ilconiuge affidatario ed il convivente (o terzi),tenuto anche conto della precarietà di tale even-tuale rapporto favorevole, privo, com’è, di tutelagiuridica5. L’obbligo sancito dall’art. 148 c.c. noncessa ipso facto con il raggiungimento della mag-giore età da parte di questi ultimi, ma perdurafinché il genitore interessato alla declaratoriadella cessazione dell’obbligo stesso non dia laprova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenzaeconomica, ovvero che il mancato svolgimento diun’attività economica dipenda da un atteggia-mento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dellostesso6, il cui accertamento non può che ispirarsia criteri di relatività, in quanto necessariamenteancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico,universitario e post-universitario del soggetto edalla situazione attuale del mercato del lavoro, conspecifico riguardo al settore nel quale il soggettoabbia indirizzato la propria formazione e specia-lizzazione7. Deve, pertanto, in via generale esclu-dersi che siano ravvisabili profili di colpa nellacondotta del figlio che rifiuti una sistemazionelavorativa non adeguata rispetto a quella cui lasua specifica preparazione, le sue attitudini ed isuoi effettivi interessi siano rivolti, quanto menonei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbia-no una ragionevole possibilità di essere realizzate,e sempre che tale atteggiamento di rifiuto siacompatibile con le condizioni economiche dellafamiglia8. Il mantenimento della prole maggio-renne si estingue per responsabilità del figlio,allorquando questo abbia concorso colpevolmen-te alla determinazione della propria non autosuf-ficienza economica9............................................1 In argomento si rinvia a G. Autorino Stanzione-G. Pignataro,

    Separazione personale dei coniugi. Aspetti problematici e nuove prospettive,Milano, 2005, pp. 231-242; S. Governatori-M. Maltagliati-G.Marliani-G. Pacini-V. Pilla, Come calcolare gli assegni di mantenimentonei casi di separazione e divorzio. Un approccio interdisciplinare tra diritto,statistica ed economia, Milano, 2009, passim; M. Pini-A.L.Buonadonna-B. De Filippis-P. Ricci-B. Schettini, Il mantenimento peril coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio, Padova, 2009, pas-sim; C. Bona-B. Bazzanella, L’assegno di mantenimento nella separazione.Un saggio tra diritto e scienze cognitive, Trento, 2008, passim; V. Roppo-G. Savorani, Crisi della famiglia e obblighi di mantenimento nell’UnioneEuropea, Torino, 2008, passim; G. Frezza, Mantenimento diretto e affi-damento condiviso, Milano, 2008, passim; A. Sbressa Agneni-S. Sbressa

    Agneni, Crisi coniugale. Obbligo di mantenimento e accertamento dei red-diti, Milano, 2007, passim; C. Rolando, Alimenti e mantenimento neldiritto di famiglia. Tutela civile, penale, internazionale, Milano, 2006, pas-sim; R. Rossi, Il mantenimento dei figli, Milano, 2005, passim.

    2 Così Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197, in Guida al Diritto,2005, 17, pp. 46 ss.

    3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719, in Guida al Diritto,2004, 18, pp. 61 ss.

    4 È di tale avviso Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328.5 Sul punto v. Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4203, in Fam. dir.,

    2006, 6, pp. 599 ss.6 Così Cass. Civ., 24 settembre 2008, n. 24018, in Fam. dir., 2009, 2, pp.

    188 ss.7 V. Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673, in Notariato, 2007, 2,

    pp. 142 ss.8 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 novembre 2004, n. 22214.9 Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2002, n. 17717, in Fam. dir., 2003, 4,

    pp. 349 ss., con nota di G. Sciancalepore.

    Elena RaimoH

    Certificati medici fasulli e truffacontributiva: la sanzione penalenon sempre applicabile.

    Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Penale,Sentenza 8 febbraio 2008 n. 314.

    Nel caso di falsa attestazione dell’esistenza di una situa-zione di malattia mediante il rilascio di certificati medi-ci, qualora vi sia discordanza tra le date di invio delleraccomandate con i certificati ed i periodi in questione el’autore materiale di detti certificati non abbia alcuninteresse a rilasciare una falsa attestazione, deve ritener-si che la suddetta discordanza sia più il frutto di un erro-re che espressione della volontà di falsificare i dati perprodurre un danno alla Pubblica Amministrazione.Risulta, pertanto, che l’imputato va assolto perché il fattonon sussiste.

    La fattispecie contemplata nella sentenza inesame si riferisce alla prassi, ampiamente utilizza-ta in Italia, di richiedere certificati medici ondeottenere congedi dal lavoro per motivi di salute.Nel caso in commento l’imputato, in concorsocon un medico di base convenzionato con unaASL, si faceva attestare una momentanea inabili-tà dal lavoro mediante una certificazione medicache, successivamente, è risultata essere stata spe-dita alcuni giorni prima dell’apparente rilascio. Inrealtà, emerge in maniera evidente la discordanzatra la cronologia delle date di inizio del periodo ditale temporanea inabilità, di spedizione della rac-comandata e di invio della cartolina costituenteavviso di ricevimento. Quest’ultima, inoltre,appare di dubbia composizione, come si evincedai dati acquisiti nel corso dell’istruttoria dibatti-mentale. Infatti, il giorno della spedizione ed il

    numero di raccomandata, che sarebbero dovutirisultare stampati sulla cartolina costituente avvi-so di ricevimento, risultano invece semplicementescritti a mano dallo stesso imputato, e mancasulla cartolina ogni traccia di stampa meccanica.Nonostante ciò, nella spedizione di siffatta racco-mandata il Tribunale non ha riscontrato alcunairregolarità; anzi, si è limitato a ricondurre, motuproprio, la suddetta apposizione ad un mero erro-re materiale del sistema di stampa o dell’impiega-to postale compilatore. Il Giudice di primo grado,infine, tenendo conto anche della dichiarazionedi un medico specialista secondo il quale, all’epo-ca dei fatti, l’imputato pativa effettivamente, edin forma grave, la malattia in contestazione, con-cludeva per l’assoluzione degli imputati e per lanon sussistenza neanche del reato di truffa con-tributiva. Dal che, seppure per inciso, ci si deveinnanzitutto chiedere se al Legislatore non spettila necessità di elaborare norme e procedure checontemperino doveri ed obblighi del lavoratorecon le peculiari realtà dei molteplici luoghi dilavoro. Da un lato, a tutela di quanti si impegna-no con intensità e coscienza nella propria attivitàoccupazionale, dall’altro a garanzia delle presta-zioni professionali dei medici curanti verso con-seguenze di imprevedibile gravità sia deontologi-che che giudiziarie. Al contempo, uno sguardo sualcune soluzioni già adottate in molti paesidell’Unione Europea e più ferme attenzioni versola certezza della pena potrebbero contrastareeventuali collusioni tra medici e pazienti. In pro-posito, va appena ricordato che le certificazionimedico-legali, redatte dai medici di famiglia nellaloro funzione di pubblici ufficiali, ai sensi e pergli effetti dell’art. 357 del Codice Penale, vengonoad avere la configurazione di atti pubblici a tuttigli effetti, così come voluto anche dall’art. 2699del Codice Civile. V’è da aggiungere che, recente-mente, la formulazione dei certificati medicifasulli è stata messa a dura prova dall’approvazio-ne di un Decreto Legislativo inerente all’attuazio-ne della riforma della Pubblica Amministrazione(c.d. “riforma Brunetta”). Tale provvedimento,con l’intento di disciplinare il lavoro dei dipen-denti pubblici e favorire efficienza e trasparenzanella Pubblica Amministrazione, prevede che, nelcaso di false attestazioni, non dovrà essere punitoil solo dipendente, ma anche il medico avventatoo addirittura reo. È altresì prevista una sanzionepenale che può arrivare alla “reclusione da uno acinque anni” oltre alla “multa da 400 a 1.600

    giurisprudenza settembre 2009 giurisprudenza settembre 200918

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    euro”. La medesima sanzione, tra l’altro, è con-templata pure per il medico che, concorrendo alfalso, potrà essere condannato finanche allaradiazione dall’albo professionale e, se dipenden-te di una struttura sanitaria pubblica, alla desti-tuzione “per giusta causa”. In caso di “certificatimedici non veritieri da parte di pubblici dipen-denti”, poi, si prevede anche la fattispecie autono-ma di reato contemplata all’art. 640 del CodicePenale. Difatti, disciplinante il reato di truffa, ilcitato articolo recita: “Chiunque, con artifizi oraggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé oad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato odi un altro ente pubblico, è punito con la reclu-sione da uno a cinque anni e con la multa da euro309 a euro 1.549”. La normativa in tema di certi-ficazioni mediche rimanda alla sanzione penalenel caso in cui vengano commessi alcuni illeciti,quali: falso materiale, falso ideologico, truffa, vio-lazione della privacy o del segreto professionale.Segnatamente, nel caso di “falso materiale”, ilmedico con funzioni pubbliche risponde dei reatidi cui agli artt. 476-477 c.p. se, nella redazione delcertificato, commette alterazioni o contraffazionimediante cancellature, abrasioni, aggiunte suc-cessive miranti a far apparire adempiute le condi-zioni richieste per la sua validità. Nel caso di“falso ideologico”, invece, il medico con funzionipubbliche risponde dei reati di cui agli artt. 479-480 c.p. se attesta fatti non corrispondenti al veroe coscientemente diversi da quelli rilevati.Laddove, ad integrare il reato di falsità ideologicaè, specificatamente, il c.d. “certificato compiacen-te” che, non corrispondendo a requisito di veridi-cità, da un punto di vista giuridico si configura

    sempre come dichiarazione mendace. In proposi-to, si rammenta l’orientamento espresso dallaCorte di Cassazione (Sez. V, Sentenza 18 marzo1999 n. 352), per cui le false attestazioni e certifi-cazioni sull’esistenza o aggravamento di patolo-gie rientrano nel contesto del falso in atto pubbli-co. Ovverosia, il reato è consumato con il solorilascio del certificato, anche se il fine prefissatonon viene raggiunto, trattandosi comunque di undelitto contro la fede pubblica. Ciò nonostante, ladottrina più recente ha proposto un diverso crite-rio distintivo, configurando il falso materiale nelcaso in cui il documento sia stato emesso da sog-getto non legittimato, ed il falso ideologico nelcaso in cui sia stato emesso da soggetto legittima-to, che tuttavia abbia disatteso l’obbligo di atte-stare cose conformi al vero. Ne consegue che, aifini della punibilità, le falsità materiali, se giuridi-camente rilevanti, sono sempre punibili; vicever-sa, le falsità ideologiche sono punibili se giuridi-camente rilevanti, e cioè se l’autore del falso hadisatteso l’obbligo giuridico di attestare il vero.Ed ancora. In caso di truffa, l’Ente Pubblico puòesercitare un’azione di rivalsa nei confronti delmedico per il danno patrimoniale (procedura,questa, che va ad aggiungersi a quella penale). Incaso di violazione del segreto professionale, ovve-ro in assenza di giusta causa, il medico con fun-zioni pubbliche risponde del reato di cui all’art.326 c.p. In definitiva, venendo alla fattispeciedella sentenza in commento ed alla stregua delleosservazioni svolte, appare non condivisibile ladecisione assunta dal Tribunale. In sentenza,infatti, si insiste sulla non attribuzione dei reati incontestazione agli imputati, asserendo che l’evi-

    giurisprudenza settembre 200921

    dente incongruenza tra le date debba essereascritta a meri errori materiali, precipuamentecausati o dal dispositivo di stampa o da sviste del-l’impiegato compilatore. In realtà, sembra invero-simile che sia stato posto l’accento sul pur ragio-nevole verificarsi dell’“errore umano”. Da tempo,oramai, simili invii postali avvengono per mezzodi un sistema telematico che, generalmente ingrado di produrre le strisce adesive presenti sullesingole buste, esonera il mittente dall’apposizio-ne a mano, sulla relativa cartolina costituenteavviso di ricevimento, sia della data di spedizioneche del numero di raccomandata. Per di più, l’ef-fettiva esistenza all’epoca dei fatti della malattiadell’imputato, peraltro attestata anche da unmedico specialista, non giustifica il fatto che ilTribunale pare aver trascurato che tanto la stesu-ra quanto l’invio del certificato medico si sonorivelati antecedenti alla data dell’effettiva assenzadal posto di lavoro. Per quanto è stato sin qui ana-lizzato, dunque, non va escluso che il Tribunale,opportunamente, avrebbe anche potuto emettereun giudizio di condanna degli imputati.

    Vincenzo VanacoreH

    La legittimazione ad agire in giudiziodei comitati cittadini e la “governanceambientale”.

    Nota a T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, Sentenza 7luglio 2009, n. 17806, Presidente A. Ravalli,Estensore, M. Santini.

    Massima: i comitati civici cittadini sono legit-timati ad impugnare il silenzio serbato dalSindaco sulla richiesta di adozione delle ordi-nanze contingibili ed urgenti in materiaambientale.La recentissima sentenza del T.A.R. Lecce in com-mento afferma che un comitato civico gode dellalegittimazione a censurare la mancata adozioneda parte del Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 delDecreto Legislativo 267/2000, delle ordinanzecontingibili ed urgenti necessarie a prevenire,limitare ed eliminare i gravi pericoli che minac-ciano l’incolumità pubblica e, quindi, la salute deicittadini. La sentenza è meritevole di essere segna-lata dal momento che offre significativi spunti diriflessione sul mutato assetto dei rapporti tra cit-tadini e pubblici poteri.Secondo il Tribunale, la “legittimazione” del

    comitato ricorrente a chiedere l’attivazione deipoteri sindacali di cui all’art. 217 TUS può esserericavata, in primo luogo, dalla lettura dell’art. 3ter del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (Codicedell’ambiente), come introdotto dal DecretoLegislativo n. 4 del 2008. Tale disposizione, rubri-cata “principio dell’azione ambientale”, prevedeinfatti che “la tutela dell’ambiente … deve esseregarantita da tutti gli Enti pubblici e privati e dallepersone fisiche e giuridiche pubbliche e private,mediante una adeguata azione che sia informataai principi della precauzione, dell’azione preventi-va, della correzione, in via prioritaria alla fonte,dei danni causati all’ambiente”. Ne consegue chead essere tipizzato è il modello di “governanceambientale”, ossia di un modello di gestione deibeni ambientali che si contraddistingue per unelevato livello di cooperazione ed interazione trapoteri pubblici e realtà associative ed imprendito-riali, in un’ottica di progressiva attuazione edinveramento del principio costituzionale dellac.d. sussidiarietà orizzontale. Il suddetto modellodi “governance ambientale” è espressione delprincipio generale secondo cui l’azione ammini-strativa deve tendere alla massima trasparenza ealla più ampia partecipazione dei soggetti privatiai processi decisionali della PubblicaAmministrazione. Il corollario dell’assunto è chegli stessi soggetti privati possono agire, a tuteladegli interessi della collettività in materiaambientale e sanitaria, anche mediante la richie-sta di attivazione di determinati poteri pubblici-stici. Tra l’altro, alle stesse conclusioni si pervieneconsiderando che la giurisprudenza amministra-tiva ha riconosciuto l’obbligo di provvedere, oltreche nei casi espressamente previsti dalla legge,anche nelle ipotesi in cui l’esercizio del potereamministrativo non richiede che il relativo proce-dimento sia avviato ad iniziativa di parte privata.Secondo tale impostazione (Cons. Stato, Sez. IV,14 dicembre 2004, n. 7975) “indipendentementedall’esistenza di specifiche norme che imponganoai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanzanon palesemente abnorme dei privati, non puòdubitarsi che, in regime di trasparenza e parteci-pazione, il relativo obbligo sussiste ogni qualvol-ta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’a-dozione di un provvedimento espresso, in osse-quio al dovere di correttezza e buona amministra-zione, in rapporto al quale il privato vanta unalegittima e qualificata aspettativa ad una esplicitapronuncia”.

    Giorgio Vasari,La Giustizia, part.,Venezia, Galleria

    dell’Accademia.

  • eseguito nel rispetto dei protocolli e delle legesartis, si sia concluso con esito fausto, nel senso chedall’intervento stesso è derivato un apprezzabilemiglioramento delle condizioni di salute, in rife-rimento anche alle eventuali alternative ipotizza-bili e senza che vi fossero indicazioni contrarie daparte del paziente medesimo, tale condotta èpriva di rilevanza penale, tanto sotto il profilodella fattispecie di cui all’art. 582 c.p., che sottoquello del reato di violenza privata di cui all’art.610 c.p. Ed invero, quanto al reato di lesionivolontarie, la pronuncia in parola, fornendo unainterpretazione evolutiva dell’art. 582 c.p., affer-ma che il reato sussiste solo quando vi è un pre-giudizio significativo o una riduzione apprezzabi-le di funzionalità dell’organismo, a cui può anchenon corrispondere una lesione anatomica. Sequindi, la fattispecie di cui all’art. 582 c.p. si rea-lizza con il verificarsi di due presupposti, la viola-zione della integrità fisica e l’insorgere dellamalattia, quale alterazione funzionale dell’orga-nismo, si può affermare che nella ipotesi in cuil’intervento medico ha avuto un esito positivo, equindi ha curato la malattia e non l’ha cagionata,non sussiste il reato di lesioni.Quanto al delitto di violenza privata, le SezioniUnite escludono in radice la possibilità di inte-grazione di siffatta fattispecie, sul presuppostoche la costrizione della volontà altrui medianteviolenza o minaccia, postuli il dissenso della vitti-ma, la quale subisce la condotta dell’agente e perconseguenza di essa è indotta a fare, tollerare odomettere qualche cosa. Nel caso invece del medi-co che ha di fronte un paziente anestetizzato e chesi discosti dal progetto terapeutico concordatocon il malato, vi è semmai un fatto di abusomediante approfittamento della condizionemomentanea di incapacità, ma non certo lacostrizione della sua volontà. In ultima analisi, laCassazione esclude il ricorrere di qualsivogliareato nel caso di intervento chirurgico con esitofausto, pur non tralasciando di sottolineare che laviolazione da parte del medico dell’obbligo diinformare il paziente è fonte di responsabilità,non necessariamente di tipo penale. Nel caso incui l’esito sia infausto, ossia si verifichi un peg-gioramento dello stato di salute del paziente, ilmedico risponderà di lesioni colpose. Se si assu-me, perciò, che il paziente, in base allaCostituzione e alle altre norme dell’ordinamentosopra citate, ha un diritto pieno a essere adegua-tamente informato dal sanitario, ne consegue che

    la lesione di questo diritto farà sorgere in capoall’agente l’obbligo di risarcire il danno non patri-moniale ex art. 2059 c.c. patito dal paziente, ossiala violazione della sua possibilità di scegliere inche modo curarsi.

    Francesca Del Grosso e Maria IuzzolinoH

    Il Fondo Sociale Europeo per unaGiustizia di “qualità”.

    Da tempo le strategie di modernizzazione delleamministrazioni pubbliche sono all’attenzionedei paesi industrializzati, sia per porre un argineai deficit fiscali, sia per ridare e rafforzare nei cit-tadini la fiducia nel buon andamento delle stesse.Citiamo solo alcuni degli strumenti che si sonodiffusi nel nostro paese, a partire dagli anninovanta, con l’obiettivo del miglioramento conti-nuo dei servizi resi dalle pubbliche amministra-zioni: il modello EFQM, gli standard ISO 9000, laCarta dei servizi, il benchmarking, le tecnologiedell’informazione e della comunicazione (ICT).Per quanto concerne il settore giustizia, nonoccorre spendere parole per dimostrare che l’at-tenzione principale è rivolta ai suoi tempi. Unagiustizia lenta pone in bilico non solo la competi-tività del paese, ma anche e soprattutto il grado diciviltà complessiva, a causa dei riflessi sulla tuteladei diritti. In tale contesto, pertanto, un ufficiogiudiziario non può non porsi il problema dellariorganizzazione in termini di efficacia ed effi-cienza. La necessità di intervenire in tale direzioneè stata ricordata in recenti relazioni, quali quelladel Governatore della B.I. del 31 maggio 2007, equella del Presidente della Corte di Cassazioneall’apertura dell’ultimo anno giudiziario.Nell’ambito della prima, si rileva che “il confron-to internazionale e quello interno al paese sugge-riscono l’esistenza di un problema di produttivitàdegli uffici giudiziari. La comparazione dei siste-mi giudiziari e l’analisi economica indicano chel’organizzazione degli uffici giudiziari e il sistemadi incentivi dei Giudici incidono in misura rile-vante sui risultati. La scarsa diffusione delle tec-nologie informatiche, il carente coordinamentotra personale amministrativo e giudicante, l’as-senza di professionalità intermedie che assistonoil Giudice nella definizione dei provvedimentiincidono negativamente sull’efficienza deiTribunali”. Si legge, poi, nella seconda relazione:“tra le esigenze fondamentali della comunità pri-

    dottrina settembre 2009

    Angela AbrunzoH

    Il trattamento medico-chirurgicoeseguito in assenza del consensoinformato del paziente. Esclusionedi qualsivoglia rilevanza penaleallorquando l’intervento sia statoeseguito nel rispetto dei protocollie delle leges artis e con esito fausto.

    Trattasi di problematica antica e mai univoca-mente risolta quella che gravita attorno al quesi-to se abbia o meno rilevanza penale e, nel caso dirisposta affermativa, quale ipotesi delittuosa con-figuri la condotta del sanitario che in assenza diconsenso informato del paziente, sottoponga ilmedesimo ad un determinato trattamento chi-rurgico nel rispetto delle “regole dell’arte” e conesito fausto.Con una recentissima pronuncia, le Sezioni Unitedella Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 18dicembre 2008-21 gennaio 2009, n. 2437) hannoaffrontato la controversa questione, offrendo aglioperatori del diritto una importante traccia erme-neutica da seguire nell’ambito delle problemati-che rilevanti in materia.Il contrasto dottrinario e giurisprudenziale fino aquesto momento esistente, ha visto contrapporsidue grandi orientamenti succedutisi a distanza dicirca dieci anni l’uno dall’altro, sulla base dialtrettante pronunce della Cassazione sul tema.Secondo un primo orientamento, il consenso delpaziente funge da indefettibile presupposto diliceità del trattamento medico, con la conseguen-za che la mancanza di un consenso opportuna-mente infor