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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica Sezione Approvvigionamenti Ufficio Appalti DISCIPLINARE DI GARA Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite emissione buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica - Codice C.I.G.: 6761437253. Premesse Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara relativo alla procedura e contiene le norme relative ai requisiti, alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da produrre a corredo della stessa e a tutte le condizioni regolanti la procedura medesima. Il Bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 09/08/2016 e sarà pubblicato sulla medesima, nonché sulla G.U.R.I. del 17/08/2016 n. 94, sul profilo del committente: http://www.unito.it/bandi_gara e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici-Regione Piemonte. 1. Importo complessivo presunto del servizio, durata dell’appalto e importo unitario a base di gara 1.1. L’importo complessivo presunto del servizio a favore di circa 4.250 aventi diritto, per il periodo certo di 36 mesi - e più precisamente per il periodo 1.01.2017 - 31.12.2019 - è pari ad € 6.840.000 oltre I.V.A. di legge (4%). 1.2. L’Università si riserva di affidare la ripetizione del servizio al medesimo prestatore per un ulteriore periodo di 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. 1.3. L’importo complessivo presunto del servizio, comprensivo della durata certa di 36 mesi più quella eventuale di ulteriori 24 mesi, è pari a € 11.400.000 oltre I.V.A. di legge (4%). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. L’aggiudicazione avverrà valutando, per quanto riguarda l’elemento prezzo, il ribasso percentuale offerto rispetto al valore nominale del buono pasto a base di gara pari a 7,00 Euro. 1.4. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio universitario. 1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura. 1.6. Il pagamento del corrispettivo del servizio oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e dalla L. 30 ottobre 2014, n. 161. Il contratto di appalto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 2. Soggetti ammessi alla gara 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare, quali previsti, in particolare, dall’art. 45 del Codice. 2.2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed i Consorzi ordinari di operatori economici ed i soggetti equiparati. 3. Condizioni di partecipazione Piazza Castello, 113 - 10121 Torino - Tel. 011/670.4249-4250 – Fax 011/2361072 - [email protected] 1

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica Sezione Approvvigionamenti Ufficio Appalti

DISCIPLINARE DI GARA Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite emissione buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica - Codice C.I.G.: 6761437253. Premesse Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara relativo alla procedura e contiene le norme relative ai requisiti, alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da produrre a corredo della stessa e a tutte le condizioni regolanti la procedura medesima. Il Bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 09/08/2016 e sarà pubblicato sulla medesima, nonché sulla G.U.R.I. del 17/08/2016 n. 94, sul profilo del committente: http://www.unito.it/bandi_gara e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici-Regione Piemonte. 1. Importo complessivo presunto del servizio, durata dell’appalto e importo unitario a base di gara 1.1. L’importo complessivo presunto del servizio a favore di circa 4.250 aventi diritto, per il periodo certo di 36 mesi - e più precisamente per il periodo 1.01.2017 - 31.12.2019 - è pari ad € 6.840.000 oltre I.V.A. di legge (4%). 1.2. L’Università si riserva di affidare la ripetizione del servizio al medesimo prestatore per un ulteriore periodo di 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. 1.3. L’importo complessivo presunto del servizio, comprensivo della durata certa di 36 mesi più quella eventuale di ulteriori 24 mesi, è pari a € 11.400.000 oltre I.V.A. di legge (4%). Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. L’aggiudicazione avverrà valutando, per quanto riguarda l’elemento prezzo, il ribasso percentuale offerto rispetto al valore nominale del buono pasto a base di gara pari a 7,00 Euro. 1.4. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio universitario. 1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura. 1.6. Il pagamento del corrispettivo del servizio oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e dalla L. 30 ottobre 2014, n. 161. Il contratto di appalto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 2. Soggetti ammessi alla gara 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare, quali previsti, in particolare, dall’art. 45 del Codice. 2.2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed i Consorzi ordinari di operatori economici ed i soggetti equiparati. 3. Condizioni di partecipazione

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 3.1.1. i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice; 3.1.2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 3.1.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’immediata esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di imprese di rete, pena l’immediata esclusione dalla gara di tutti i soggetti che abbiano violato il predetto divieto. 3.3 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (Consorzi tra società cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’Aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, pena l’immediata esclusione dalla gara sia del Consorzio, sia del consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p. 3.4. Ai sensi dell’art. 83 del Codice, i concorrenti per partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore di attività oggetto del presente appalto (servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica); b) capacità economica e finanziaria: i) fatturato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) non inferiore ad Euro 14.000.000,00; ii) fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica) negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) non inferiore ad Euro 7.000.000,00; iii) requisiti di cui all'art. 144, comma 3 del Codice. c) capacità tecnica e professionale: elenco dei principali servizi prestati nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica), negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati. In caso di Operatore economico plurisoggettivo: il requisito di cui alla lettera a), deve essere posseduto da ciascun componente il predetto Operatore economico plurisoggettivo; i requisiti di cui alla lettera b) i) e ii) devono essere posseduti dal mandatario per una percentuale non inferiore al 40% di quanto richiesto all’intero Operatore economico plurisoggettivo e per la restante percentuale cumulativamente dal mandatario e dai mandanti, ciascuno nella misura minima del 10%; il mandatario deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire il servizio in misura maggioritaria; il

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO requisito di cui alla lettera b) iii) deve essere posseduto da ciascun componente il predetto Operatore economico plurisoggettivo; i requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti da ciascun componente il predetto Operatore economico plurisoggettivo. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio. 3.5. I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui alle precedenti lettere b) e c) possono essere soddisfatti tramite l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice. In tal caso devono essere inseriti all’interno del Plico di cui al successivo paragrafo 8., nella busta “A- Documentazione amministrativa”, le Dichiarazioni di cui al DGUE per l’Operatore economico ausiliario (Sezioni A e B della Parte II, Parte III, Parte IV e parte VI) con allegato il contratto di avvalimento, di cui all’art. 89, comma 1, ultimo periodo del Codice, e le Dichiarazioni di cui all’Allegato B predisposto dall’Università (si v. successivo paragrafo 8. “Contenuto del plico” lett. B). E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie e l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89, comma 6, del Codice. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice 3.6.Si precisa che l’omessa produzione della dichiarazione di volontà di ricorrere all’avvalimento e/o l’omessa stipula del contratto di avvalimento, entro la data di presentazione dell’offerta, afferendo al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione comporteranno l’immediata esclusione dalla gara. Di contro, l’omessa allegazione del contratto di avvalimento all’offerta per mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di presentazione dell’offerta, costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15. La mancata allegazione di uno o più dei restanti documenti richiesti a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all’avvalimento (si v. dgue e Allegato B), ovvero la presentazione di documenti irregolari o incompleti, costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). 4. Modalità di verifica delle condizioni di partecipazione 4.1. L’Università procederà alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale degli Operatori economici disponibile sul sistema AVCPass, ai sensi dell’art. 81, comma 1 del Codice e della deliberazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 111, Adunanza del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5 della citata deliberazione. Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. Si rinvia alla citata deliberazione n.111/2012 per ogni dettaglio operativo. In subordine, ai fini delle verifiche di cui sopra, ove, per qualsivoglia ragione, il sistema AVCPass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente. 4.2. I documenti necessari ai fini della comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al precedente paragrafo 3.4., sono i seguenti: - bilanci (corredati da relazione di cui all’art. 144, comma 3 del Codice) in riferimento agli esercizi 2013-2014-2015, a comprova del capitale sociale, del fatturato e del fatturato nel settore oggetto di gara (servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto a mezzo presentazione di tessera elettronica), dichiarati in conformità a quanto previsto al paragrafo 3.4, lett. b) del presente Disciplinare;

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - certificati di regolare esecuzione dei principali servizi prestati nel settore oggetto di gara (servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto a mezzo presentazione di tessera elettronica) negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), rilasciati dai relativi committenti pubblici o privati, a comprova di quanto dichiarato al paragrafo 3.4, lett. c) del presente Disciplinare. 5. Documentazione di gara 5.1. La documentazione di gara è costituita da: - Bando di gara; - Disciplinare di gara e relativi allegati; - Capitolato Speciale d’Appalto e relativo allegato (di seguito CSA); ed è consultabile sul sito internet: http://www.unito.it/bandi_gara, nella sezione “Allegati”. 6. Chiarimenti 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] ovvero all’indirizzo pec: [email protected], indicando il seguente oggetto: “Richiesta chiarimenti gara servizio mensa mediante buoni pasto elettronici”; per chiarimenti inerenti la gestione del servizio, i quesiti devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. dicando il seguente oggetto: “Richiesta chiarimenti gestione servizio mensa mediante buoni pasto elettronici”. I quesiti scritti devono pervenire entro il 22/09/2016. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 6.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 gg. prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni di interesse generale in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: http://www.unito.it/bandi_gara, nella sezione “Chiarimenti”. 7. Modalità di presentazione della documentazione 7.1. Il plico contenente l’offerta tecnica, l’offerta economica e la documentazione di cui al presente Disciplinare di gara, a pena di immediata esclusione, deve essere sigillato e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30/09/2016 al seguente indirizzo “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica – Ufficio Gestione Corrispondenza – Via Verdi n. 8 – 10124 Torino”. 7.2. Il predetto plico deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure a agenzia di recapito autorizzata. È facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, sempre entro il termine perentorio e all’indirizzo sopra citati. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivi rischio e spese del mittente, ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Farà fede, ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di ricevimento del plico di cui sopra, esclusivamente il timbro dell’Ufficio Gestione Corrispondenza dell’Università, attestante il giorno e l’ora di arrivo. 7.3. Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’Operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, sede legale) e riportare la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite emissione buoni pasto a mezzo di presentazione di tessera elettronica - C.I.G.: 6761437253”. Nel caso di concorrente

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO plurisoggettivo (Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o soggetti equiparati) devono essere riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti il predetto Operatore economico, già costituito o da costituirsi. L’omessa indicazione di alcuni degli elementi di cui sopra, relativi all’Operatore economico concorrente, singolo o plurisoggettivo, costituirà irregolarità non essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15, fatta salva la carenza degli elementi che non consenta l’individuazione del concorrente, che costituirà irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell’art. 83 comma 9 ultimo periodo del Codice, con conseguente immediata esclusione dalla gara. La mancata indicazione sul plico della procedura di gara cui l’offerta fa riferimento ovvero l’apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la presente procedura di gara, comporterà l’inammissibilità dell’offerta e l’immediata esclusione dell’Operatore economico dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015 ed art. 83 comma 9 ultimo periodo del Codice). 7.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste, opportunamente sigillate, recanti all’esterno la denominazione e l’indirizzo del mittente, nonché, rispettivamente, le seguenti diciture: “A- Documentazione amministrativa”, “B- Offerta tecnica” e “C-Offerta economica”. La mancata sigillatura della busta relativa all’Offerta economica costituirà causa di immediata esclusione dalla procedura. La mancanza o incompletezza, sulle buste interne, dell’intestazione del mittente costituirà irregolarità non essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15. Nel caso di mancata apposizione su una delle tre buste interne della dicitura che ne identifica il contenuto (a titolo esemplificativo, Busta “A ‐ Documentazione amministrativa” o Busta “ B ‐ Offerta tecnica” o Busta “C ‐ Offerta economica”), tale irregolarità sarà ritenuta non essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15, laddove, ad esempio, la busta economica sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia possibile per il concorrente, su invito della Stazione appaltante, contrassegnarla senza aprirla; in ogni altro caso la mancata apposizione della dicitura sulle buste interne comporterà l’esclusione immediata dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). Costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15, la mancata sottoscrizione dell’Istanza o delle Dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, in quanto, pur attenendo propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta si ritiene sanabile (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01 /2015). Infatti, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, deve ritenersi sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista dal paragrafo 15 del presente Disciplinare (cfr. Determinazione ANAC n. l dell' 8/0l/2015) . Del pari costituirà irregolarità essenziale la mancata allegazione della procura - purché previamente rilasciata al sottoscrittore in data antecedente al termine di scadenza della presentazione dell’offerta. La mancanza dei poteri in capo al sottoscrittore, ove i medesimi non risultino dal certificato della CCIAA acquisibile d’ufficio dall’Università, comporterà, invece, per il concorrente che vi ha dato causa, l’esclusione immediata dalla gara. 8. Busta “A – Documentazione amministrativa”

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 8.1. Il plico di cui al precedente paragrafo 7. deve contenere: A) Istanza di ammissione alla gara con la quale l’Operatore economico chiede di essere ammesso alla gara e rende le Dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in conformità all’Allegato A predisposto dall’Università, di seguito riportate: a) Dichiara che l’Operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d.

black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

b) Dichiara che l’Operatore economico ha preso visione e accetta, senza condizioni e riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nei seguenti documenti (disponibili sul Profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara, nella sezione “Allegati”): - Bando di gara; - Disciplinare di gara e relativi allegati (All. A, B, C, DGUE); - CSA e relativo allegato;

c) Dichiara che l’Operatore economico ha formulato l’offerta tenendo conto delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri derivanti dalle norme e prescrizioni del contratto collettivo di riferimento, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;

d) Dichiara che nei confronti dell’Operatore economico non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei confronti dell’Operatore economico sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

e) Dichiara che l’Operatore economico si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, le seguenti coperture assicurative: a) polizza di Responsabilità Civile1 verso terzi a copertura dei danni cagionati dagli esercizi convenzionati, per un massimale di Euro 5.000.000,00; b) polizza Infortuni, comprensiva del rischio in itinere ("al" e "dal" posto di lavoro-locale convenzionato, con qualsiasi mezzo sia pubblico che privato), esente da franchigia, del valore di Euro 380.000,00, per persona, in caso di morte e di Euro 380.000,00 per persona, in caso di invalidità permanente.

f) Dichiara che l’Operatore economico si impegna, ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Codice, a rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o della disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del Codice;

1 Con estensione della qualifica di “Assicurati” agli Esercizi Convenzionati con l’Aggiudicatario (in conformità a quanto previsto dall’appalto) per quanto concerne i danni subiti dai Dipendenti dell’Università legittimi utilizzatori dei Buoni pasto dell’Aggiudicatario, causati dalla conduzione dei locali e da somministrazione di cibi e bevande e da generi alimentari più in generale ed estensione della qualifica di “Terzi” ai dipendenti dell’Università, ai subappaltatori e ai loro dipendenti.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO g) Dichiara che l’Operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli

obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto;

h) Dichiara che l’Operatore economico è edotto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dell’Università, approvato con D.R. n. 646 del 29/02/2016, entrambe disponibili sul sito internet www.unito.it. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;

i) Dichiara che l’Operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per le finalità previste dal Codice e dalla L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Solo in caso di Operatore economico plurisoggettivo non ancora costituito: j) Dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice:

a) la denominazione dell’Operatore economico qualificato come mandatario, al quale sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, in caso di aggiudicazione; b) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori economici; c) l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con riguardo agli Operatori economici plurisoggettivi.

Solo in caso di avvalimento: B) Dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rese e sottoscritte dall’Operatore economico ausiliario, in conformità all’Allegato B predisposto dall’Università, di seguito riportate:

a) Dichiara di non prestare i propri requisiti a favore di più di un concorrente alla medesima gara e di non partecipare alla gara in proprio, ovvero quale associato o consorziato di altro concorrente alla medesima gara, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice; b) Dichiara di possedere i requisiti e le risorse di cui il concorrente risulti carente e di obbligarsi verso lo stesso e verso l’Università a metterle a disposizione per tutta la durata dell’appalto.

C) Dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del DGUE2 (pubblicato sulla GURI – Serie Generale n. 174 del 27/07/2016) allegato al presente Disciplinare.

2 In riferimento alla Parte III, Sezione A del DGUE (“Motivi legati a condanne penali”), si precisa che laddove l’omessa indicazione delle sentenze definitive o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o delle sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, avvenga con modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa e le predette fattispecie invece sussistano, integrando gli estremi del falso in gara, la dichiarazione non sarà sanabile e comporterà l’immediata esclusione del concorrente dalla gara nonché la segnalazione del caso all’ANAC; nel caso in cui il concorrente ometta integralmente di produrre la dichiarazione relativa alla presenza o meno dei predetti provvedimenti ovvero dichiari di averli riportati senza specificarli espressamente, tale ipotesi costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15 del presente Disciplinare di gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015); in riferimento alla Parte III, Sezione C del DGUE (“Motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse ed illeciti professionali”), laddove deve essere dichiarata l’assenza del motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, l’Operatore economico deve dichiarare tutti gli illeciti professionali definitivamente accertati imputati al medesimo e tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti di condanna definitivi e le sentenze di applicazione della pena su

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Il DGUE deve essere compilato, per le parti di rispettiva competenza, da: − Operatore economico singolo (tutto il DGUE); − Ciascun componente l’Operatore economico plurisoggettivo (tutto il DGUE); − Consorziato indicato quale esecutore dei servizi in caso di Consorzi di cui all’art. 45,

comma 2, lett. b) e c) del Codice (Parte II -Sezioni A-B, Parte III e Parte VI del DGUE); − Operatore economico ausiliario (Parte II -Sezioni A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI del

DGUE); − Operatori economici subappaltatori indicati ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice

(Parte II - Sezioni A e B, Parte III e Parte VI del DGUE). L’istanza e le Dichiarazioni di cui all’Allegato A, le Dichiarazioni di cui all’Allegato B e quelle di cui al DGUE sopra citate, devono essere rese sottoscritte dal legale rappresentante degli Operatori economici di cui sopra, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori. L’Istanza e le Dichiarazioni predette possono essere rese e sottoscritte anche da un procuratore dei predetti Operatori economici, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori e copia conforme all’originale della relativa procura, fatto salvo il caso in cui i poteri del procuratore risultino dal CCIAA acquisibile d’ufficio dall’Università. Si precisa che, le Dichiarazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del Codice (si v. Parte III - Sezione A “motivi legati a condanne penali” DGUE), devono essere rese e sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante degli Operatori economici di cui sopra, altresì, personalmente, dagli ulteriori soggetti titolari delle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, facenti capo ai predetti Operatori, ivi compresi i soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori, ovvero, in riferimento ai medesimi, per conoscenza3, dal legale rappresentante degli Operatori citati, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.

richiesta, emesse nei suoi confronti per reati commessi nell’esercizio dell’attività professionale, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro idoneità ad incidere sull’integrità o sull’affidabilità del concorrente; in riferimento alla Parte II, Sezione D del DGUE (“Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’Operatore economico non fa affidamento”), l’omessa dichiarazione di subappalto in sede di gara, tramite la compilazione della predetta Parte, implica, per l’Operatore economico, la decadenza dalla facoltà di avvalersi del subappalto. L’affidamento in subappalto sarà consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105, del Codice. Si rinvia al paragrafo 13 del presente Disciplinare di gara. In riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.4. lett. a) compilare la Parte VI, Sezione A, punto 1) del DGUE; in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al precedente paragrafo 3.4., lett. b), compilare la Parte IV, Sezione B, punti 1a), 2a) e 6 del DGUE; in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 3.4., lett. c), compilare la Parte IV, Sezione C, punto 1b) del DGUE. 3 Sul punto la giurisprudenza: “a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti prescritti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore; b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, potendo questi ultimi essere agevolmente identificati dalla stazione appaltante mediante accesso a banche dati ufficiali e registri pubblici; c) pertanto, una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lett. a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio” (Cons. Stato, Ad. Plen, n. 16/2014).

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO La mancata sottoscrizione dell’Istanza e delle Dichiarazioni in questione da parte dei soggetti e con le modalità di cui sopra, costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. D) Garanzia provvisoria, a corredo dell’offerta dei concorrenti, deve essere allegata all’interno della busta “A- Documentazione amministrativa”. La garanzia provvisoria deve essere costituita con le modalità di cui all’art. 93 del Codice e deve essere di importo pari a € 136.800,00 corrispondente al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto per il periodo certo di 36 mesi. La garanzia provvisoria prodotta sotto forma di fideiussione, deve: a) recare menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; b) riportare la sottoscrizione del garante; c) essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice; d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; e) riguardare tutte le imprese, in caso di partecipazione alla gara sotto forma di Operatore economico plurisoggettivo, ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice; f) prevedere espressamente: f1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.; f2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.; f3) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università; f4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice; L’Operatore economico concorrente può fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria, in caso di possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. In particolare, in caso di possesso della sola certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la garanzia provvisoria può essere prodotta in misura pari a € 68.400,00, corrispondente all’1% dell’importo complessivo dell’appalto per il periodo certo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice. Nel caso in cui l’Operatore economico intenda fruire delle predette riduzioni deve inserire all’interno della busta “A- Documentazione amministrativa”, le Certificazioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia provvisoria costituita dall’Operatore economico aggiudicatario non verrà svincolata fino alla stipulazione del contratto ovvero all’avvio del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, momento in cui verrà costituita la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti cesserà automaticamente decorsi 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, fatta salva la richiesta anticipata di svincolo, che verrà soddisfatta, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva e comunque entro un termine non superiore a 30 gg. dalla predetta, senza la restituzione materiale del documento di garanzia. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: a) la garanzia definitiva, di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1 del Codice; b) la polizze di assicurazione di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla garanzia provvisoria costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data. Nel caso di mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la data di presentazione dell’offerta ovverosia nel caso in cui la stessa, seppur costituita, non decorra da tale data, il concorrente sarà escluso immediatamente dalla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). E) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.: I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 200 (duecento/00). Il predetto pagamento deve essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’ANAC, in vigore dal 1° gennaio 2016. Costituirà irregolarità essenziale l’omessa produzione, nella documentazione di gara, della ricevuta di versamento, ovvero il versamento con modalità difformi da quelle indicate dall’ANAC, pur effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, con applicazione della procedura di regolarizzazione di cui al successivo paragrafo 15. F) PassOE, di cui all’art. 2, punto 3, lett. b) della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC, deve essere allegato all’interno della busta “A- Documentazione amministrativa”. Il PassOE non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la sua mancata presentazione, ai fini delle verifiche dei requisiti prescritti dalla legge, originerà la richiesta da parte dell’Università di registrazione obbligatoria senza pagamento di alcuna sanzione. 9. Busta “B - Offerta tecnica” 9.1. L’“Offerta tecnica”, a pena di immediata esclusione dalla gara, deve contenere un Progetto Tecnico e organizzativo (per un max di 30 pagine formato A4) recante dettagliata descrizione del servizio proposto, in conformità a quanto specificato nell’art. 2 del CSA (“Caratteristiche del servizio”), in cui siano descritti gli aspetti oggetto di aggiudicazione di cui all’art.19 del CSA, quali di seguito riportati: • caratteristiche del sistema informatico, da cui si evinca in particolare: • Descrizione WS: protocollo (REST, SOAP,...) ,modalità e formato scambio dati tra client e server; • Descrizione componente software per scrivere/leggere la Smart Card; • Browser previsti per l’implementazione: IE obbligatorio, Chrome, etc.; • Sistemi e politiche per garantire la continuità del servizio; • Politiche di sicurezza nella trasmissione e trattamento dei dati (cifratura nella trasmissione, e

scrittura sul chip); • Migrazione verso il nuovo sistema: gestione NIC e SC.; • Descrizione sistema on-line di reportistica; • Integrazione con i sistemi informativi in essere (ws, api, accesso diretto db); • Descrizione della Web Application per consultazione consumo buoni pasto: Grafica allineata ad

Unito, Sistema di autenticazione in SSO con Unito, accessibilità per utenti con disabilità visive. • valorizzazione di uno o più strumenti che consentano agli esercizi convenzionati di promuovere

attività di fidelizzazione in favore degli utilizzatori del buono pasto descrivendo in particolare: - tipologia di vantaggio offerto; - soglia di accumulo ai fini della fidelizzazione;

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO • commissione (espressa in termini percentuali) praticata agli esercizi convenzionati sul valore

nominale del buono pasto a base di gara pari a € 7,00; • termini di pagamento agli esercizi convenzionati praticati per tutta la durata degli accordi di

convenzionamento, sugli importi dovuti agli esercizi stessi • rete degli esercizi da convenzionare in numero superiore a 10 (dieci) con le caratteristiche di cui

all’art. 7 punto 1, ultimo periodo del CSA. 9.2. Si richiede altresì che gli Operatori economici concorrenti Dichiarino quali parti specifiche della relativa Offerta tecnica contengano eventuali informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, in riferimento alle quali manifestano sin d’ora comprovata e motivata opposizione all’accesso da parte dei contro-interessati, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice; la richiesta di tale dichiarazione assolve l’obbligo dell’Università di notifica ai contro-interessati, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 184/2006. L’Università procederà, in ogni caso, ad un’autonoma considerazione delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di valutare se sussista o meno, nel caso concreto, una motivata e comprovata opposizione all’accesso dei contro-interessati. L’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica (ribasso percentuale offerto rispetto al valore nominale del buono pasto posto a base di gara pari a 7,00 €) nella busta dell’offerta tecnica costituirà causa di immediata esclusione (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). 9.3. L’Offerta tecnica di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore economico concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; l’Offerta tecnica può essere sottoscritta anche da un procuratore dell’Operatore economico, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e copia conforme all’originale della relativa procura, fatto salvo il caso in cui i poteri del procuratore risultino dal CCIAA acquisibile d’ufficio dall’Università. Il mancato rilascio della procura speciale anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta tecnica costituirà causa di immediata esclusione. La mancata allegazione della procura speciale costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15. Si precisa che nel caso di Operatore economico plurisoggettivo, non ancora formalmente costituito, l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il medesimo. Decorso il termine indicato nel Bando di gara e nel precedente paragrafo 7.1, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o alternativa ad offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

10. Busta “C - Offerta economica” 10.1. L’“Offerta economica” richiesta, a pena di immediata esclusione dalla gara, deve recare: indicazione, in cifre ed in lettere del ribasso percentuale offerto rispetto al valore nominale del buono pasto a base di gara pari a 7,00 €. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato, pena l’immediata esclusione. Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice e dell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, l’Operatore economico deve altresì indicare i costi della sicurezza aziendali espressi in valore assoluto. L’offerta economica di cui sopra deve essere formulata in conformità al modello (Allegato C) predisposto dall’Università, disponibile sul profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà valida quella più vantaggiosa per l’Università.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Saranno prese in considerazione unicamente due cifre decimali dopo la virgola, con troncamento della eventuale terza. L'offerta economica deve essere resa legale mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 (solo per i soggetti che non siano esenti dall’imposta di bollo in base ad espressa disposizione di legge). Il mancato assolvimento dell’imposta di bollo sarà comunicato all’Agenzia dell’Entrate ai fini della successiva regolarizzazione. 10.2. L’offerta economica di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l’Offerta economica può essere sottoscritta anche da un procuratore dell’operatore economico ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura, fatto salvo il caso in cui i poteri del procuratore si evincano dal certificato di iscrizione dell’operatore economico alla C.C.I.A.A., acquisibile d’ufficio dall’Università. Il mancato rilascio della procura speciale anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta costituirà causa di immediata esclusione. La mancata allegazione della procura speciale costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo paragrafo 15. Si precisa che nel caso di Operatore economico plurisoggettivo, non ancora formalmente costituito, l’Offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il medesimo. Decorso il termine indicato nel Bando di gara e nel precedente paragrafo 7.1, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o alternativa ad offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 11. Criteri di aggiudicazione 11.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice a favore del concorrente che avrà presentato il miglior rapporto qualità/prezzo, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, commi 3 e 6 ultimo periodo, del Codice, sulla base dei punteggi e dei parametri di seguito dettagliati:

Criterio Punteggio massimo

A Offerta tecnica 60 B Offerta economica 40 Totale 100

11.2. L’attribuzione del punteggio al criterio A “Offerta tecnica” max 60 punti, sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti sotto-criteri di valutazione: 1. caratteristiche del sistema informatico: max 25 punti ripartiti secondo la tabella sottostante:

Articolo di riferimento del

CSA

Caratteristica tecnica oggetto di valutazione Punteggio max

Art. 5 punto 6 Descrizione WS: protocollo (REST, SOAP,...), modalità e formato scambio dati tra client e server.

3,75

Art. 5 punto 6 Descrizione componente software per scrivere/leggere la Smart Card

3,75

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Art. 5 punto 6 Browser previsti per l’implementazione: IE obbligatorio, Chrome, etc.

3,75

Art. 5 punto 6 Sistemi e politiche per garantire la continuità del servizio 2

Art. 5 punto 7 Politiche di sicurezza nella trasmissione e trattamento dei dati (cifratura nella trasmissione, e scrittura sul chip)

2

Art. 5 punto 11 Migrazione verso il nuovo sistema: gestione NIC e SC. 3

Art. 6 punto 3 Descrizione sistema on-line di reportistica 2

Art. 6 punto 4 Integrazione con i sistemi informativi in essere (ws, api, accesso diretto db)

2,50

Art. 6 punto 7 Descrizione della Web Application per consultazione consumo buoni pasto: Grafica allineata ad Unito, Sistema di autenticazione in SSO con Unito, accessibilità per utenti con disabilità visive.

2,25

2. valorizzazione di uno o più strumenti che consentano agli esercizi convenzionati di

promuovere attività di fidelizzazione in favore degli utilizzatori del buono pasto: max 6 punti che verranno così attribuiti: − tipologia di vantaggio offerto: max 3 punti; − soglia di accumulo ai fini della fidelizzazione: max 3 punti;

3. commissione praticata agli esercizi convenzionati sul valore nominale del buono pasto a base di gara pari a € 7,00: max 18 punti;

4. termini di pagamento agli esercizi convenzionati praticati per tutta la durata degli accordi di convenzionamento, sugli importi dovuti agli esercizi stessi: max 9 punti, che verranno così attribuiti:

− pagamento entro minimo 2 giorni e massimo 10 giorni successivi al ricevimento da parte della società di emissione aggiudicataria della fattura emessa dagli esercizi convenzionati: 9 punti;

− pagamento tra l’11^ e il 15^ giorno successivo al ricevimento da parte della società di emissione aggiudicataria della fattura emessa dagli esercizi convenzionati: 5 punti;

− pagamento tra il 16^ e il 30^ giorno successivo al ricevimento da parte della società di emissione aggiudicataria della fattura emessa dagli esercizi convenzionati: 1 punto. L’offerta dovrà essere espressa in numero di giorni (naturali, consecutivi e continui) interi e non frazionati.

5. rete degli esercizi da convenzionare: inserimento nella rete degli esercizi da convenzionare di un numero superiore a 10 (dieci) esercizi con le caratteristiche di cui all’art. 7 punto 1, ultimo periodo del CSA, ossia esercizi in grado di fornire pasti/alimenti: per intolleranze alimentari, menu etico-religiosi (celiaci, vegani, vegetariani, intolleranze varie), prodotti biologici, tipici e tradizionali, prodotti a denominazione protetta, nonché prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale: max 2 punti.

11.3 Al criterio B “Offerta economica” verrà attribuito un massimo di 40 punti al seguente parametro: ribasso percentuale offerto rispetto al valore nominale del buono pasto a base di gara (pari a € 7,00), per l’erogazione dei servizi di cui al CSA.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 11.4. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà utilizzando la seguente formula: C(a) = Σn [ Wi *V(a)i ] dove: C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti Wi =peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria. I coefficienti V(a)i saranno determinati: i) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui ai punti 11.2.1. e

11.2.2. dell’Offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

ii) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, di cui al punto 11.2.3 attraverso la seguente formula: V(a) i = Cmin/Cn

dove Cn = Commissione (espressa in termini percentuali) praticata agli esercizi convenzionati, rispetto al valore nominale del buono pasto (pari a € 7,00), offerta dal concorrente “n”; Cmin= Commissione (espressa in termini percentuali) praticata agli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto (pari a € 7,00), più bassa offerta. iii) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa di cui al punto 11.2.4.

dell’Offerta tecnica il punteggio verrà attributo secondo quanto sopra riportato e precisamente: - pagamento entro minimo 2 giorni e massimo 10 giorni successivi al ricevimento da parte della

società di emissione aggiudicataria della fattura emessa dagli esercizi convenzionati: 9 punti; - pagamento tra l’11^ e il 15^ giorno successivo al ricevimento da parte della società di emissione

aggiudicataria della fattura emessa dagli esercizi convenzionati: 5 punti; - pagamento tra il 16^ e il 30^ giorno successivo al ricevimento da parte della società di emissione

aggiudicataria della fattura emessa dagli esercizi convenzionati: 1 punto. iv) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, di cui al punto 11.2.5.

dell’Offerta tecnica attraverso la seguente formula: V(a) i = REn/REmax dove REn = numero di esercizi da convenzionare superiore a 10 (dieci) con le caratteristiche di cui all’art. 7 punto 1 del CSA offerto dal concorrente “n” REmax = numero di esercizi da convenzionare superiore a 10 (dieci) con le caratteristiche di cui all’art. 7 punto 1 del CSA maggiore offerto.

v) per quanto riguarda il criterio B “Offerta economica” attraverso la seguente formula: V(a) i (per Rn <= R soglia) = X *Rn/Rsoglia V(a) i (per Rn>R soglia) = X + (1,00-X)*[(Rn- Rsoglia)/(Rmax -Rsoglia)] dove Rn = ribasso offerto dal concorrente “n” rispetto al valore nominale del buono pasto a base di gara pari a € 7,00 R soglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti R max = ribasso massimo offerto X=0,80.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Si prenderà in considerazione, per quanto riguarda l’offerta economica, nonché per l’attribuzione dei punteggi ai parametri di cui sopra, sino alla seconda cifra decimale, con troncamento della eventuale terza.

12. Comunicazioni 12.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 “Chiarimenti” del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Università e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi dall’indirizzo di posta elettronica certificata- PEC: [email protected] all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dagli Operatori economici in sede di partecipazione alla gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC degli Operatori economici concorrenti o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati all’Ufficio indicato nell’intestazione del Bando di gara, diversamente l’Amministrazione declinerà ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 12.2. In caso di Operatore economico plurisoggettivo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni recapitate al mandatario si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o aggregati. 12.3. In caso di avvalimento, le comunicazioni recapitate all’offerente si intendono validamente rese a tutti gli Operatori economici ausiliari. 13. Subappalto 13.1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Università, purché: a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. 13.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo. 13.3. L’Università procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Università, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 13.4. E’ obbligatoria l’indicazione in sede di gara della terna di subappaltatori (si v. Parte II, Sezione D del DGUE). 13.5 I subappaltatori devono rendere le Dichiarazioni di cui alla Parte II (Sezioni A e B), alla Parte III e Parte VI del DGUE (si v. precedente Paragrafo 8., lett. C) 14. Ulteriori disposizioni 14.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 14.2. È facoltà dell’Università di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 14.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Università.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 14.4. Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell’Avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Università entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice. Nel caso di Operatore economico plurisoggettivo, al rimborso dovrà provvedere per intero il mandatario, il quale successivamente provvederà al recupero di quanto dovuto dai mandanti. 14.5. L’Università si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. 14.6. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 14.7 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 14.8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 15. Irregolarità essenziali non sanabili, sanabili ed irregolarità non essenziali ex art. 83, comma 9, del Codice. 15.1. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 15.2. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’Università, della sanzione pecuniaria determinata in € 6.840,00, calcolata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice. La sanzione sarà comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni debbano essere regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di Operatore economico plurisoggettivo, che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti, sia esso costituendo o costituito. La sanzione sarà comminata anche all’impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la stessa produca una dichiarazione ex artt. 80 e 89, comma 1 del Codice carente (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). La sanzione di cui sopra sarà comminata a sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate in capo al singolo concorrente ed è pertanto da ritenersi onnicomprensiva (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). 15.3. Nel caso di cui al precedente paragrafo 15.2., l’Università comunicherà al concorrente l’irregolarità essenziale rilevata e gli richiederà di manifestare la propria intenzione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio, concedendogli a tal fine un termine perentorio pari a 5 giorni - solari consecutivi - dalla ricezione della richiesta, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, indicandone il contenuto ed i soggetti che le dovranno rendere (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). 15.4. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, dovrà regolarizzare le dichiarazioni, presentandole contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 15.5. La sanzione sarà dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nel caso in cui il concorrente comunichi di non volersi avvalere del soccorso istruttorio, l’Università provvederà ad escluderlo dalla gara, senza applicazione della sanzione di cui al precedente paragrafo 15.2. 15.6. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Università ne richiederà comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al precedente paragrafo 15.3., senza applicare alcuna sanzione. 15.7. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione pari a 5 giorni - solari consecutivi - dalla ricezione della richiesta, il concorrente sarà escluso dalla gara. 15.8. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte ivi illustrata non rileverà ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 15.9. Costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice. In particolare, le fattispecie espressamente indicate nel presente Disciplinare con la dicitura “a pena di immediata esclusione”, costituiranno irregolarità essenziali non sanabili. In tali fattispecie sono ricomprese sia le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell’offerta o alla segretezza della stessa sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell’offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015). Pertanto, nel caso in cui tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui al precedente paragrafo 15.2. 15.10. Per tutte le ipotesi non espressamente qualificate nel presente Disciplinare quali fattispecie “a pena di immediata esclusione” o quali “irregolarità essenziali” o “irregolarità non essenziali”, l’’Università si riserva di valutare in corso di gara la rilevanza dell’inadempimento attuato da parte di un concorrente ad obblighi imposti dal presente Disciplinare, dall’ulteriore documentazione di gara o dalla normativa vigente, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell’attività interpretativa dell’ANAC, nei limiti in cui – ove anteriori all’entrata in vigore del Codice - siano compatibili con il citato comma 9 dell’art. 83 del Codice. 16. Procedura di aggiudicazione 16.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala dell’Università che sarà nota mediante pubblicazione sul profilo di committente http://www.unito.it/bandi_gara. La predetta pubblicazione varrà come notifica per le Imprese interessate. Le operazioni di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, ad eccezione della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche. 16.1.2. Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto degli uffici amministrativi dell’Università, nel corso della prima seduta pubblica, procederà: i. a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, la loro integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A- Documentazione amministrativa”;

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi cooperative e artigiani e Consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il Consorzio ed il consorziato; iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Operatore economico plurisoggettivo, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Operatore economico plurisoggettivo e in caso positivo ad escluderli dalla gara; iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal presente Disciplinare, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale o non essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di cinque giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e pubblicandone la comunicazione sul Profilo di committente. Nella seduta successiva, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’Università di escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal presente Disciplinare, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti. vi. Ai sensi dell’art.85, comma 5, del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento potrà chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’Università di escludere dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. vii. Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto degli uffici amministrativi dell’Università, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta “B - Offerta tecnica” ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. 16.1.3. Conclusa la fase di ammissione di cui sopra, allontanati i presenti, la Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, stabilirà le opportune direttive per la prosecuzione dei lavori, ai fini della valutazione, in una o più sedute riservate, delle Offerte tecniche di ogni singolo concorrente ammesso, in riferimento ai parametri di cui al paragrafo 11.2. del presente Disciplinare e dell’assegnazione dei relativi punteggi, secondo quanto ivi riportato. In una successiva seduta pubblica, la medesima Commissione di aggiudicazione procederà: ► a dare lettura dei punteggi attribuiti all’Offerta tecnica; ► ad aprire la busta “C-Offerta economica” e a dare lettura della percentuale di ribasso ivi contenuta e ad effettuare la relativa valutazione, applicando la formula di cui al paragrafo 11.4., punto v) del presente Disciplinare; ► a sommare, relativamente a ciascun concorrente, il punteggio attribuito all’Offerta tecnica con quello attribuito all’Offerta economica, ai fini dell’individuazione del punteggio finale complessivo di ogni singola offerta. La Commissione di aggiudicazione, qualora accerti la presenza di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad informarne il Responsabile Unico del Procedimento, il quale proporrà all’Università l’esclusione dei concorrenti per i quali risulti integrata tale condizione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice. 16.1.4. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione di aggiudicazione provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. L’Università, in caso di esclusioni, procederà, se del caso, all’escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. La Commissione di aggiudicazione, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero qualora ritenga che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, chiuderà la seduta pubblica e ne darà comunicazione ai presenti e al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà alla richiesta e successiva verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della medesima Commissione di aggiudicazione. Verrà esclusa l'offerta nei casi previsti dal comma 5 del citato art. 97 del Codice Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l’Offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l’Offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’Offerta economica e per l’Offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di aggiudicazione redigerà la graduatoria definitiva e la trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento al fine della formulazione all’Università della proposta di aggiudicazione, che sarà approvata dall’organo competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice. 17. Obblighi di trasparenza 17.1 Alle sedute pubbliche di cui al paragrafo precedente potranno presenziare i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti ovvero loro delegati muniti di regolare procura, redatta in carta semplice da depositare agli atti unitamente a copia fronte retro del documento di identità del delegante e del delegato in corso di validità. I soggetti che si saranno presentati privi di tale documentazione (i.e. nel caso di mancanza di copia della procura ovvero del documento di identità del delegante o del delegato o di produzione di documento scaduto, invalido o di una copia illeggibile) saranno ugualmente ammessi a presenziare alla seduta in qualità di meri uditori, ma le dichiarazioni da questi eventualmente rese non potranno essere messe agli atti. 17.2. Delle operazioni relative all’apertura dei plichi e di tutte le ulteriori sedute, nonché delle decisioni e determinazioni assunte aventi incidenza sul decorso della procedura di gara, sarà redatto apposito verbale. Tali verbali saranno trasmessi all’organo competente dell’Università per l’approvazione. L’Università, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice, provvederà all’aggiudicazione. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell’ articolo 120 del codice del processo amministrativo, l’Università pubblicherà, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sul profilo del committente http://www.unito.it/bandi_gara, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Con le stesse modalità, saranno, inoltre, pubblicati: la composizione della commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del Codice. Ai sensi dell’art. 76, commi 3 e 4, del Codice, l’Università, contestualmente alla pubblicazione delle ammissioni/esclusioni di cui sopra, darà avviso delle stesse ai concorrenti, tramite pec, indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti.

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO L’aggiudicazione sarà oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice, oltre che pubblicata sul profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara. 18. Stipula del contratto 18.1. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e nell’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatti salvi i casi di cui all’art. 32, comma 8, ultimo periodo del Codice. 18.2. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 18.3 L’Università procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex artt. 80 ed 83 del Codice, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo dell’AVCPass. Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi all’AVCPass, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCPass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente. L’Università procederà alle verifiche antimafia in capo all’aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (cd. “Codice Antimafia”). 19. Definizione delle controversie 19.1. Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 20. Trattamento dei dati personali 20.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i,, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino; il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica, Dott. Roberto Barreri. 21. Informazioni 21.1. Per informazioni sulla procedura di gara rivolgersi alla Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica – Sezione Approvvigionamenti – pec:[email protected]; posta elettronica: [email protected]. Per informazioni relative alla gestione del servizio, rivolgersi a Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Cassa economale – posta elettronica: [email protected].

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica: Dott. Roberto Barreri.

f.to Il Direttore Direzione Patrimonio

Approvvigionamenti e Logistica Dott. Roberto Barreri

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