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Università La Sapienza di Roma
La determinazione del reddito d’impresa Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli
I principi nella determinazione del reddito d’impresa
• Occorre capire che esistono dei principi generali molto
importanti in tema di reddito d’impresa, contenuti
essenzialmente nell’art. 109, TUIR:
- Principio di derivazione
- Principio dell’inerenza
- Principio di competenza
- Correlazione costi-ricavi
- Certezza ed obiettiva determinabilità
- Previa imputazione a conto economico
- Principio di continuità
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Principio di derivazione
• È il punto centrale per determinare il reddito d’impresa
ai fini fiscali.
• Il principio di derivazione indica che il reddito
imponibile (o imponibile fiscale o reddito fiscale o
utile/perdita fiscale) si determina a partire dal
risultato economico dell’esercizio (utile/perdita
civilistico o risultato economico di bilancio).
• Avremo quindi due valori necessariamente diversi: il
risultato fiscale è diverso dal risultato civilistico.
• Occorre capire anzitutto il perché.
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Principio di derivazione
• Scopo della normativa civilistica è: fornire una
informazioni di sintesi chiara, corretta e veritiera, sulla
realtà aziendale nell’interesse di tutti coloro che hanno
o vogliono avere un qualsiasi rapporto con l’azienda.
• Scopo della normativa fiscale è: determinare il
reddito imponibile come base su cui operare il prelievo
fiscale a tutela dell’interesse economico dell’Erario, nel
rispetto dei principi costituzionali di equità (art. 3,
Cost.) e capacità contributiva (art. 53, Cost.)
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Principio di derivazione
• La determinazione del reddito complessivo (e, quindi, il
principio di derivazione) è prevista dall’articolo 83 del
TUIR:
• «Il reddito complessivo è determinato apportando
all’utile o alla perdita risultante dal conto economico
le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all’applicazione delle norme fiscali.»
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Principio di derivazione
• Cenni al bilancio d’esercizio:
• Il bilancio è regolato all’interno del codice civile negli
articoli dal 2423 a 2435 bis.
• È costituito, essenzialmente, da tre documenti:
- Stato patrimoniale: contiene la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
- Conto economico: illustra il risultato economico
dell’esercizio (utile o perdita d’esercizio);
- Nota integrativa: illustra in termini discorsivi il
bilancio.
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Principio di derivazione
• Il risultato civilistico (utile o perdita di conto
economico) rappresenta quindi il dato di partenza per
il calcolo del reddito imponibile.
• La derivazione non è totale.
• Il dato di bilancio, infatti, rappresenta solo l’input di
partenza al quale applicare le variazioni previste dalle
norme fiscali.
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Principio di derivazione
• Le variazioni (in aumento o in diminuzione), sono “causate”
dall’applicazione delle norme fiscali previste dal TUIR.
• Le norme del TUIR, proprio perché mirano a determinare la
capacità contributiva del contribuente (affinché questi paghi
le “giuste” imposte), sono del tutto specifiche e particolari.
• Occorre fare molta attenzione alla loro applicazione anche
perché, spesso, si tratta di regole molto complesse che vanno
applicate anche alla luce dei principi generali in tema di
determinazione del reddito d’impresa che abbiamo già visto.
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Principio di derivazione
• Le variazioni sono “aggiustamenti” fiscali al risultato
d’esercizio che hanno essenzialmente la funzione di
consentire all’Amministrazione:
- di garantire stabilità e margini certi delle entrate
finanziarie;
- di evitare sottrazioni di materia imponibile;
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Principio di derivazione
• Ricapitolando:
- la determinazione del reddito d’impresa parte dal
risultato di bilancio civilistico;
- il risultato civilistico (utile o perdita) è sottoposto ad
una serie di aggiustamenti per arrivare alla formazione
del reddito imponibile;
- tali aggiustamenti prendono il nome di “variazioni” in
aumento o in diminuzione dell’imponibile rispetto al
risultato civilistico.
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Principio di derivazione
• Schematizzando:
• UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO
• VARIAZIONI IN AUMENTO (+)
• VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (-)
• IMPONIBILE FISCALE
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Principio di derivazione
• Per variazioni in aumento si intendono:
- Costi imputati a conto economico, non deducibili;
- Ricavi non imputati a conto economico, ma imponibili;
• Per variazioni in diminuzione si intendono:
- Costi non imputati a conto economico (dell’esercizio),
ma deducibili;
- Ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili;
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Esempi di variazioni in aumento
• Componenti negativi imputati a conto economico indeducibili
o a deducibilità parziale:
o IMU: imposta municipale sugli immobili, espressamente
indeducibile per previsione normativa;
o Autovetture: Ammortamenti deducibili al 20% fino al
limite del costo del bene di Euro 18.075,99; per gli agenti
e rappresentanti di commercio la deducibilità è elevata
all’80% fino al limite del costo del bene di euro
25.822,84.
o Spese telefoniche: deducibili all’80%;
o Spese alberghi e ristoranti: deducibili al 75%;
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Esempi di variazioni in aumento
• Componenti positivi non imputati a conto economico
ma imponibili:
o Articolo 109, comma 3, del TUIR: i ricavi, gli altri
proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a
formare il reddito anche se non risultano imputati al
conto economico.
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Esempi di variazioni in diminuzione
• Costi non imputati a conto economico (dell’esercizio),
ma deducibili.
• Si tratta, in generale, di componenti negative transitate
in bilanci di precedenti esercizi per le quali la normativa
fiscale prevede un differimento temporale per la
deduzione o un criterio diverso da quello della
competenza (criterio di cassa):
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Esempi di variazioni in diminuzione
o Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:
sono deducibili nei limiti dei coefficienti tabellari
previsti dal D.M. del 1988.
• L’eventuale minor ammortamento dedotto in esercizi
precedenti diverrà deducibile nell’esercizio di cessione
(minore plusvalenza o maggiore minusvalenza) o
durante il periodo di ammortamento.
• In tal caso sarà consentito un ammortamento fiscale
superiore a quello civilistico nei limiti dei maggiori
ammortamenti (svalutazioni) civilistici non dedotti in
precedenti esercizi.
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Esempi di variazioni in diminuzione
o Compensi agli amministratori:
• Sono deducibili nell’esercizio in cui vengono erogati.
• Nell’esercizio in cui è avvenuta l’imputazione a conto
economico, senza il pagamento, l’onere era stato
ripreso in aumento.
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Esempi di variazioni in diminuzione
• Ricavi imputati a conto economico non imponibili o
imponibili in successivi esercizi:
o Partecipation exemption:
• Sono esenti al 95% le plusvalenze relative alla
cessione di azioni o quote di partecipazione che hanno
i seguenti requisiti:
Ininterrotto possesso per 12 mesi;
Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie;
Residenza fiscale della società partecipata in uno
Stato non a fiscalità privilegiata;
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Esempi di variazioni in diminuzione o Dividendi
• Se percepiti da un soggetto Ires sono imponibili al
5%.
o Plusvalenze rateizzate:
• Le plusvalenze realizzate su beni diversi da quelli
merce (plusvalenze patrimoniali) posseduti per un
periodo non inferiore a tre anni (o a un anno per le
società sportive professionistiche), possono, a scelta
del contribuente, concorrere alla formazione del
reddito imponibile in quote costanti nell’esercizio in cui
sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto
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L’iscrizione delle imposte in bilancio: cenni alla fiscalità differita
• Le discordanze tra i criteri di determinazione del risultato d’esercizio
ed i criteri di determinazione del reddito d’impresa, producono delle
differenze permanenti o temporanee tra l’utile o la perdita
d’esercizio ed il reddito imponibile.
- differenze permanenti: derivano da componenti di reddito in tutto
o in parte non riconosciuti fiscalmente;
- differenze temporanee: derivano dalla differente competenza
temporale dei componenti reddituali tra normativa civilistica e fiscale.
Ne deriva uno spostamento della tassazione tra esercizi precedenti.
Le regole di bilancio richiedono la “sterilizzazione” contabile di tali
differimenti, mediante la gestione della fiscalità differita.
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L’iscrizione delle imposte in bilancio: cenni alla fiscalità differita
• La fiscalità differita può comportare i seguenti fenomeni:
- Differimento della tassazione, quando dei componenti
positivi di reddito sono tassabili in esercizi successivi oppure
quando dei componenti negativi di reddito sono fiscalmente
deducibili in esercizi precedenti a quello di iscrizione in
bilancio secondo criteri civilistici.
- Anticipazione della tassazione, quando dei componenti
negativi sono dedotti fiscalmente in esercizi successivi a
quello della loro iscrizione in bilancio secondo corretti criteri
civilistici o quando dei componenti positivi di reddito sono
tassati in esercizi precedenti a quelli in cui sono iscritti in
bilancio secondo criteri civilistici.
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Principio di inerenza
• Art. 109, comma 5, TUIR: “Le spese egli altri
componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale,
sono deducibili se e nella misura in cui si
riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o
altri proventi che concorrono a formare il reddito o che
non vi concorrono in quanto esclusi”
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Principio di inerenza
• È un criterio per “l’abbinamento” tra componenti
positive e negative rilevanti ai fini della determinazione
del reddito.
• Un costo, per essere deducibile, deve essere:
- Inerente (cioè utile e funzionale) all’attività
dell’impresa
- Afferente alla produzione di ricavi o altri componenti
positivi di reddito
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Principio di inerenza
• Un costo è inerente all’attività d’impresa se è
sostenibile una correlazione tra acquisto e attività
svolta dall’impresa, altrimenti potrebbe mascherare
un’esigenza di consumo personale dell’imprenditore.
• Il giudizio va dato in concreto basandosi sulla natura
della spesa rispetto all’attività di impresa. Si tratta,
infatti, di un concetto relativo che dipende, oltre che
dalla specifica attività d’impresa, anche dalle sue
dimensioni, dalla sua organizzazione, dalle proprie
esigenze promozionali, ecc
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Principio di inerenza
• Esempi di inerenza:
- l’acquisto di un quadro di Monet, ad esempio, potrebbe
essere inerente per un hotel di lusso, ma difficilmente
potrebbe esserlo per una trattoria
- l’acquisto di un fuoristrada sarà senz’altro inerente per
un’impresa mineraria ma non per un parrucchiere
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Principio di inerenza
• L’inerenza non è direttamente collegata al
conseguimento immediato di ricavi ma all’attività
d’impresa intesa, in senso lato, come attività
potenzialmente produttiva di reddito.
• Ne consegue, ad esempio, la deducibilità di:
- Oneri sostenuti in proiezione futura anche se non
realizzano ricavi nell’immediato
- Spese sostenute per un cattivo affare
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Principio di inerenza
• Molte disposizioni del TUIR limitano caso per caso ed
in maniera forfetaria la deduzione fiscale di spese
“sospette”.
• È il caso delle:
- auto aziendali;
- spese telefoniche;
- spese di rappresentanza;
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Principio di competenza
• Articolo 109, comma 1, TUIR: «I ricavi, le spese e gli
altri componenti positivi e negativi … concorrono a
formare il reddito nell’esercizio di competenza;
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell’esercizio di competenza non sia ancora certa
l’esistenza o determinabile in modo obiettivo
l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in
cui si verificano tali condizioni.»
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Principio di competenza
• Funzione del principio di competenza è quella di
individuare il periodo d’imposta nel corso del quale
gli eventi che interessano la gestione ed il patrimonio
dell’impresa si riflettono nella determinazione del
reddito imponibile
• Tale principio stabilisce il momento rilevante in cui si
verificano i presupposti, di fatto e di diritto, da cui
traggono origine i componenti positivi e negativi di
reddito acquisiti nel patrimonio dell’impresa, a
prescindere dal momento della percezione o del
pagamento (“cassa”).
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Principio di competenza
• La competenza può essere suddivisa in:
- Competenza esterna - nei rapporti giuridici con i terzi
(costi, ricavi, plus-minusvalenze, sopravvenienze)
- Competenza interna - attribuzione del costo nel corso
del tempo (ammortamenti, svalutazioni,
accantonamenti)
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Principio di competenza
• In alcuni casi, è il legislatore ad individuare il momento di
competenza fiscale di un componente (art. 109, comma 2,
TUIR):
- cessioni di beni
o «i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e
le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute,
alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e
della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le
aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui
si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o
di altro diritto reale»
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Principio di competenza
- prestazioni di servizi
o «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione
dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui
le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle
dipendenti da contratti di locazione, mutuo,
assicurazione e altri contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei
corrispettivi».
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Principio di competenza
• Il principio di competenza, porta con sé due
importanti corollari:
- Certezza e obiettiva determinabilità dei componenti;
- Correlazione costi-ricavi.
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Il primo corollario: certezza e obiettiva determinabilità • I requisiti della certezza e della obiettiva
determinabilità sono correttivi del momento della
competenza che hanno l’effetto di posticiparlo, mai di
anticiparlo
- Certezza
o Richiede l’esistenza di un titolo produttivo di effetti
giuridici al termine dell’esercizio, sia pur suscettibile
di variazioni in futuro
o L’elemento reddituale deve essere, quindi, collegato
ad una situazione giuridica definita alla chiusura del
periodo d’imposta
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Il primo corollario: certezza e obiettiva determinabilità - Obiettiva determinabilità
o Sussiste quando, al termine dell’esercizio, si sono
già verificati gli elementi per calcolare con
precisione la componente reddituale, anche se la
liquidazione non è ancora avvenuta.
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Il secondo corollario: correlazione costi-ricavi • Secondo i principi contabili, «i costi devono essere correlati
con i ricavi. Questa correlazione costituisce un corollario
fondamentale del principio di competenza e intende
esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i
relativi costi»
• Il principio di correlazione costituisce un temperamento
dell’obiettiva determinabilità della competenza degli elementi
reddituali in corso di maturazione ammissibili ai fini fiscali.
• Ad esempio, le provvigioni passive corrisposte all’agente
rilevano nello stesso esercizio in cui assumono rilevanza i
ricavi per cui le medesime provvigioni sono dovute.
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Eccezioni al principio di competenza
• Il principio della competenza si applica ai componenti positivi o
negativi «per i quali le precedenti norme non dispongano
diversamente» (art. 109, comma 1, TUIR).
• In altri termini, alcuni elementi reddituali, per ragioni di semplicità
applicativa o di cautela fiscale, sono imputati “per cassa”:
- Contributi in conto capitale (art. 88, comma 3)
- Utili derivanti dalla partecipazione in società soggetti all’IRES (art.
89, comma 2)
- Compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)
- Imposte deducibili ed i contributi alle associazioni di categoria (art.
99)
- Interessi di mora (art. 109, comma 7)
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Il principio della previa imputazione a conto economico • Art. 109, comma 4, TUIR: «Le spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in
cui non risultano imputati al conto economico relativo
all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
a) Quelli imputati al CE di un esercizio precedente, se la
deduzione è stata rinviata in conformità di norme che ne
consentono il rinvio
b) Quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico,
sono deducibili per disposizione di legge.»
• Abolizione del regime delle deduzione extra contabili.
• Diversamente, i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati a conto economico.
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Il principio di continuità
• Mutuato dai principi contabili, secondo cui le valutazioni
di bilancio devono essere fatte nella prospettiva della
continuità dell’attività aziendale. I beni dell’impresa
hanno quindi un valore unicamente in funzione della
capacità di produrre un reddito futuro.
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Università La Sapienza di Roma
La determinazione del reddito d’impresa: i principi contabili internazionali IAS/IFRS
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I principi contabili internazionali IAS/IFRS Quadro normativo di riferimento
• Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002
Emanato al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria da parte di tutte le società quotate nei mercati regolamentati dell’Unione Europea
• Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Emanato in attuazione degli obblighi e delle facoltà previsti dal suddetto Regolamento
Gli artt. 3 e 4 individuano i soggetti interessati all’applicazione degli IAS nella redazione del bilancio d’esercizio e consolidato
• Con riguardo al bilancio di esercizio, si distinguono:
società obbligate all'adozione degli IAS/IFRS;
società per le quali l'adozione degli IAS/IFRS è facoltativa;
società escluse dall'applicazione degli IAS/IFRS.
I principi contabili internazionali IAS/IFRS Principi generali
• Il bilancio IAS/IFRS è di origine anglo-sassone
• Si fonda su “principi analitici” (criterio atomistico):
In caso di divergenza tra principi generali e analitici, il Framework precisa che prevalgono i principi analitici;
• Il bilancio si fonda sulla prevalenza della sostanza sulla forma
• E’ un sistema chiuso, cioè che risolve, al suo interno, tutti i problemi relativi al bilancio d’esercizio, senza il rinvio a norme nazionali.
• Tipico di un ambiente caratterizzato da una larga presenza di società di capitali ad azionariato diffuso.
• Il finanziamento delle imprese proviene prevalentemente dalle borse valori ed i destinatari dell’informativa pubblica sono gli investitori attuali e potenziali.
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES Quadro normativo di riferimento
• Art. 83 del TUIR
“Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico… le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.” (…)
• Art. 109, comma 4 del TUIR
“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.” (…)
Principio di derivazione
Principio di previa imputazione a conto economico
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES Le problematiche principali
• Problemi…
Soggetti nella medesima situazione economica subivano prelievi diversi unicamente in ragione del diverso sistema contabile utilizzato (IAS o PCN).
Infatti, gli IAS rilevano alcuni fatti gestionali direttamente a patrimonio e non a CE (ad es., valutazione degli strumenti finanziari classificati come AFS, acquisto e vendita di azioni proprie).
Partendo quindi da “basi” diverse, gli imponibili – e, quindi, le imposte da pagare - erano diversi!
Ciò comportava:
i. Disparità di trattamento
ii. Interferenza del fattore fiscale nella scelta dell’impianto contabile
• La scelta del legislatore: il D.Lgs. 38/2005
Volontà di assicurare un imponibile tendenzialmente indifferente al sistema contabile utilizzato (c.d. “neutralità sostanziale”)
D.Lgs. 38/2005
Modifica art. 83 Modifica art. 109
La base di partenza su cui applicare le variazioni è sempre il CE, ma aumentato o diminuito dei componenti che per effetto degli IAS sono imputati a patrimonio.
Si considerano imputati a CE i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto degli IAS.
In questo modo, si riusciva a rispettare anche il principio di previa imputazione a CE!
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES Le scelte del legislatore
D.Lgs. 38/2005
• Gestisce il passaggio da PCN a IAS
Poiché molte aziende avrebbero abbandonato i principi contabili nazionali a favore degli IAS, si poneva il problema del trattamento fiscale di alcune componenti emerse in sede di transizione agli IAS.
Con l’art. 13, il D.Lgs. 38/2005 introduce disposizioni finalizzate a neutralizzare gli effetti fiscali di eventuali componenti di reddito che possono emergere nel periodo di prima applicazione degli IAS (c.d. “first time adoption”).
Due brevi esempi…
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES Le scelte del legislatore
• Applicazione degli IAS alla valutazione delle rimanenze
Lo IAS n. 2 non consente l’adozione del LIFO nella stima di tali beni. Ammette solo FIFO passaggio da LIFO a FIFO
Possono generarsi differenze positive. Valore del magazzino più alto maggiori ricavi (rettifiche di costo) maggiore imposizione!
Soluzione: l’art. 13, comma 2, consente, in queste ipotesi, ai soggetti IAS di continuare ad adottare il LIFO laddove tale criterio sia stato adottato in via ordinaria nei tre periodi precedenti quello di FTA.
• Ripristino di costi già imputati a CE
Reiscrizione di un avviamento precedentemente ammortizzato in base ai PCN.
Soluzione: questi costi sono irrilevanti fiscalmente (d’altronde li avevo già dedotti nell’esercizio precedente).
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
• Problemi…
La scelta di garantire una parità di trattamento fiscale tra le imprese, indipendentemente dal set di principi contabili utilizzato, crea notevoli problemi applicativi.
La convivenza tra “neutralità” e “derivazione” è estremamente problematica.
L’elemento di forte complessità è dovuto al fatto che gli IAS postulano la “prevalenza della sostanza sulla forma”. Si disinteressano, quindi, della forma giuridica e vanno a guardare la sostanza dell’operazione.
Le regole del TUIR, invece, sono ancorate al principio opposto, di “prevalenza della forma sulla sostanza”.
Se si adottavano i PCN non c’erano particolari problemi, perché anch’essi erano ispirati allo stesso principio. Con gli IAS no!
Gestione di complessi doppi binari civilistico/fiscali.
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
• La scelta del legislatore: la Legge n. 244/2007
Introduzione di un criterio di determinazione del reddito imponibile dei soggetti IAS più aderente alle risultanze di bilancio (c.d. “derivazione rafforzata”)
Legge Finanziaria 2008
Nuova modifica all’art. 83 del TUIR
Ritocchi alla normativa in tema di strumenti finanziari
Delega al MEF per l’adozione di un Regolamento
(i)
(ii)
(iii)
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
• La nuova modifica all’art. 83 del TUIR
Viene eliminata la parte della norma in cui si prevedeva che la base di partenza per effettuare le variazioni fiscali era il risultato civilistico aumentato o diminuito dei componenti che gli IAS imputavano direttamente a patrimonio netto.
Abbandono del regime di neutralità fiscale e introduzione del principio di derivazione rafforzata
Per i soggetti IAS valgono,
anche in deroga ad alcune disposizioni del TUIR, i criteri di…
QUALIFICAZIONE IMPUTAZIONE TEMPORALE
CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO
Previsti dai principi contabili internazionali
• Che cosa significano questi termini?
Dobbiamo attendere l’emanazione del Regolamento, previsto dalla Finanziaria 2008
D.M. 1 aprile 2009
(c.d. Regolamento IAS) • Il quale, al suo interno…
Ribadisce il principio “substance over form”
Spiega cosa sono le QITC
Dice quali sono i criteri per la rilevazione e il trattamento fiscale delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS
Dà dei criteri di coordinamento in materia di aggregazioni aziendali
Detta criteri di coordinamento con le disposizioni del D.Lgs. 38/2005 con riguardo alle disposizioni relative alla FTA
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
• Substance over form
Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS.
Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico (principio di competenza fiscale), nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio.
• Qualificazione
Nel rinvio ai criteri di qualificazione, l’art. 83 rinvia alle regole di identificazione dei piani di rilevanza giuridica delle operazioni e degli eventi aziendali, e perciò fondamentalmente al principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.
Tale principio è il corollario a sua volta della attendibilità del bilancio, una delle più importanti caratteristiche qualitative dell’informazione di bilancio.
In altre parole: per essere attendibile l’informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi, e per rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi è necessario che essi siano rilevati e rappresentati secondo la loro sostanza e realtà economica, e non solamente secondo la loro forma legale.
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
• Imputazione temporale
Nel rinvio ai criteri di imputazione temporale, ci si riferisce alle regole di rilevazione contabile espresse dagli IAS, a quelle regole, cioè, che sono destinate ad individuare l’esercizio nel quale gli elementi di bilancio (attività, passività, ricavi, costi) devono essere contabilizzati, e quindi esposti nello stato patrimoniale o nel conto economico.
• Classificazione
Nel rinvio ai criteri di classificazione in bilancio, l’art. 83 si riferisce alle regole dei principi contabili internazionali relative al raggruppamento in bilancio degli effetti finanziari delle operazioni e degli eventi aziendali in classi e sottoclassi. Attività e passività e patrimonio netto per quanto riguarda lo stato patrimoniale; ricavi e costi per quanto riguarda il conto economico.
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRES
Attenzione però! La norma infatti mi dice che solo i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione hanno rilievo anche fiscale.
Quindi la deroga alle «ordinarie» disposizioni del T.U.I.R., non si estende alle quantificazioni/valutazioni IAS compliant.
In linea di principio rimangono, infatti, validi per i soggetti IAS i limiti previsti dal T.U.I.R. in tema di rilevanza fiscale di ammortamenti, accantonamenti e valutazioni.
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRAP
Fonti e principali interventi normativi in materia di determinazione dell’IRAP per i soggetti IAS adopter
D.Lgs. 446/1997 (c.d. Decreto IRAP)
D.Lgs. 38/2005
Finanziaria 2008
(i)
(ii) (iii)
• Il comma 1 dell’art. 5 del Decreto IRAP
Per le società industriali, indica quali sono le voci di conto economico che occorre prendere in considerazione per la determinazione della base imponibile IRAP (c.d. valore della produzione netta).
Es.: lett. a) e b) dell’art. 2425 tranne le voci b9) etc etc…
Ma fa riferimento allo schema di conto economico del codice civile, diverso da quello dei soggetti IAS!!!
• Il comma 2 dell’art. 5 del Decreto IRAP
Per i soggetti IAS, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
Necessità per i soggetti IAS…di rifare un bilancio non IAS!!!
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRAP
• Il principio di derivazione in materia IRAP
Anche in ambito IRAP vige il principio di derivazione della base imponibile dalle risultanze di bilancio.
E’ ancora più accentuato rispetto a quanto previsto nell’IRES.
Abolizione (nel 2008) dell’art. 11-bis del D.Lgs. 446/1997 che richiedeva di fare anche le variazioni del TUIR
In sostanza, le componenti negative e positive correttamente classificate saranno dedotte e tassate così come imputate a conto economico, senza più limiti forfetari e quantitativi previsti dalla norma IRES (i.e. senza le variazioni previste dal TUIR).
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRAP
• Che cosa significa?
Esempio: gli ammortamenti
In materia di IRES sono deducibili entro precisi limiti (art. 102 TUIR e DM 31/12/1988).
Ora, invece, deducibili ai fini IRAP per l’ammontare iscritto a conto economico, anche se eccedente la quota rilevante ai fini IRES.
L’inizio del processo di ammortamento coinciderà con quello civilistico e non rilevare più il momento di entrata in funzione del bene.
Altro esempio: i costi black list o transfer pricing
Regole specifiche dettate dal TUIR (110, commi 7 e 10).
Ora, invece, queste regole sembrano non doversi più applicare.
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRAP
• Il comma 5 dell’art. 5 del Decreto IRAP
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.
• Controllo del fisco anche sulle scelte contabili?
I riflessi dell’adozione degli IAS in ambito IRAP
Università La Sapienza di Roma
La determinazione del reddito d’impresa: - I beni dell’impresa - Il valore fiscalmente riconosciuto - Le componenti positive e negative
Premessa
• Abbiamo capito, quindi, che ci sono «norme fiscali» -
del tutto peculiari e diverse da quelle civilistiche - che
devono essere applicate per determinare il reddito
d’impresa.
• E abbiamo anche capito che, proprio la differenza tra
norme civilistiche e norme fiscali dà origine alle
“variazioni” (in aumento o in diminuzione) che devono
essere apportate al risultato del conto economico.
67
Premessa
• Vediamo quali sono queste regole fiscali e
distinguiamole a seconda che esse generino
componenti “positivi” o “negativi” di reddito.
• Prima, però, dobbiamo capire il concetto di «beni
relativi all’impresa», proprio perché alcune norme
fiscali si riferiscono specificamente a tale tipologia di
beni.
68
Nozione di «beni relativi all’impresa»
• Definiti dall’art. 65 del TUIR, il quale, per stabilire
l’afferenza di un bene alla sfera fiscale dell’impresa,
distingue a seconda che l’impresa sia esercitata come:
– Società commerciale
– Impresa individuale
– Società di fatto
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Nozione di «beni relativi all’impresa»
- società commerciale, per la quale sono relativi
all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti,
intendendosi per «appartenenza» la situazione
giuridica del titolare della proprietà o del diritto reale di
godimento sul bene considerato, escludendo dal novero
dei beni relativi all’impresa i beni di cui il soggetto ha la
disponibilità in forza di un contratto che gli conferisce
un diritto personale di godimento;
70
Nozione di «beni relativi all’impresa»
- impresa individuale, per la quale l’individuazione dei
beni relativi all’impresa è fondamentale al fine di tenerli
distinti dal patrimonio dell’imprenditore che non
influisce sul risultato d’esercizio. In particolare, nei beni
relativi all’impresa rientreranno i beni-merce, i beni
strumentali e i crediti acquisiti nell’esercizio di impresa
e, a scelta dell’imprenditore, quei beni a lui
appartenenti indicati nell’inventario tenuto a norma
dell’art. 2217 c.c.;
71
Nozione di «beni relativi all’impresa»
- società di fatto, per la quale si considerano relativi
all’impresa i beni-merce, i beni strumentali e i crediti
nonché i beni, mobili e immobili, iscritti in pubblici
registri a nome dei soci, purché usati esclusivamente
come beni strumentali per l’esercizio dell’impresa.
72
Nozione di «beni relativi all’impresa»
• I «beni relativi all’impresa» si possono distinguere in:
- attivo circolante
- immobilizzazioni
a seconda che formino o meno oggetto dell’attività
dell’impresa.
73
Nozione di «beni relativi all’impresa»
• La prima categoria comprende i cosiddetti “beni-
merce”;
• La seconda categoria tutti gli altri beni relativi
all’impresa, vale a dire:
- beni strumentali
- beni meramente patrimoniali
• Tale distinzione è fondamentale, andando a riflettersi
sulla qualificazione delle varie componenti di reddito
74
Beni-merce • Art. 85, lett. a) e b), TUIR
• Sono quei beni alla cui produzione e al cui scambio è
rivolta l’attività commerciale caratteristica
concretamente svolta dall’imprenditore, nonché i
materiali di consumo, le materie prime e sussidiarie, i
semilavorati e i beni mobili, diversi da quelli
strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati
nella produzione.
• La loro cessione dà origine a ricavi e a fine esercizio
sono oggetto di valutazione come rimanenze finali,
così da consentire il trasferimento dei beni invenduti da
un esercizio all’altro.
75
Beni-merce per assimilazione
• Art. 85, lett. c), d) ed e), TUIR
• Sono quei beni che non risultano allocati all’attivo dello
Stato Patrimoniale tra le Immobilizzazioni finanziarie:
- partecipazioni in società ed enti soggetti ad IRES;
- strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- obbligazioni e altri titoli in serie o di massa.
76
Beni strumentali
• Sono quei beni destinati ad essere impiegati come
«strumenti» nel ciclo produttivo in maniera durevole,
contribuendo alla formazione del reddito lungo un arco
temporale comprensivo di più esercizi.
• I beni strumentali si distinguono in due categorie:
- materiali: terreni e fabbricati, impianti e macchinario,
attrezzature industriali e commerciali, ecc.
- immateriali: diritto di brevetto industriale e di
utilizzazione di opere dell’ingegno, concessioni, licenze,
marchi, avviamento (art. 2424 c.c.)
77
Beni strumentali
• Con specifico riferimento ai beni immobili, la legge
distingue tra:
- beni strumentali per natura che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni (es. beni
appartenenti ai gruppi catastali B, C, D, E, A10);
- beni strumentali per destinazione utilizzati nel
processo produttivo direttamente dall’imprenditore che
detiene gli stessi a titolo di proprietà o di altro diritto
reale o in leasing (es. immobili concessi in uso ai
dipendenti. Art. 43 TUIR).
78
Beni meramente patrimoniali
• Sono quei beni che non rientrano in nessuna delle due
precedenti categorie (categoria residuale) e che sono
destinati durevolmente al patrimonio dell’impresa con
funzione di investimento o integrazione delle
disponibilità finanziarie.
• Un esempio è costituito dagli immobili destinati ad uso
abitativo, il cui reddito, in Italia, è determinato con
metodo catastale (artt. da 25 a 35 del TUIR, nel caso di
terreni e artt. da 36 a 42, nel caso di fabbricati).
79
Il valore dei “beni relativi all’impresa”
• La definizione dei beni relativi all’impresa è necessaria
ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
• I componenti positivi e negativi che concorrono a
determinarlo sono infatti collegati a tali beni.
• È poi necessario determinarne il valore fiscalmente
rilevante, o “valore fiscalmente riconosciuto”.
80
Il valore dei “beni relativi all’impresa”
• Non esiste una definizione espressa di “valore
fiscalmente riconosciuto” di un bene d’impresa, pur
essendo il concetto richiamato da diverse disposizioni
tributarie relative al reddito d’impresa, alle operazioni
straordinarie, al fallimento, ecc.
• Possiamo dire che il valore fiscalmente riconosciuto
è il valore assunto dal bene al momento del suo
ingresso nel patrimonio dell’impresa fino alla sua
fuoriuscita, andando a costituire il parametro per la
quantificazione di certi elementi reddituali ad esso
collegati.
81
Il valore dei “beni relativi all’impresa”
• L’elemento costitutivo iniziale del “valore fiscalmente
riconosciuto” è rappresentato dal “costo”, ossia dal
corrispettivo pagato per l’acquisto del bene (in caso di
provenienza esterna), o dal costo di fabbricazione (in caso di
produzione in proprio del bene).
• Il costo di un bene comprende anche gli oneri di diretta
imputazione connessi all’acquisto e al suo inserimento nel
ciclo produttivo (ad esempio, provvigioni dei mediatori, spese
notarili, spese di trasporto e di montaggio, di collaudo, ecc.),
con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.
82
Il valore dei “beni relativi all’impresa”
• Il costo subisce poi variazioni incrementative o
decrementative (per effetto, ad esempio, degli
ammortamenti), da cui deriva il “valore fiscalmente
riconosciuto”.
• Le rivalutazioni non determinano un incremento del
costo fiscale, perché sono fiscalmente irrilevanti, a
meno che vi sia una disposizione di legge espressa che
preveda il contrario.
83
Le componenti positive di reddito I ricavi
• Ai sensi dell’art. 85 del TUIR sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e prestazioni di
servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi
quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere
impiegati nella produzione
84
Le componenti positive di reddito I ricavi
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di società ed enti di cui all’art. 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l’esenzione di cui all’art. 87, anche se
non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti
di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), si applica il comma
2 dell’art. 44
85
Le componenti positive di reddito I ricavi
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle
azioni ai sensi dell’art. 44 emessi da società ed enti di cui all’art.
73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l’esenzione di cui all’art. 87, anche se non
rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in
serie di massa diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c) e
d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa
86
Le componenti positive di reddito I ricavi
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di
beni di cui alle precedenti lettere
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a
contratto
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio
a norma di legge
87
Le componenti positive di reddito Le plusvalenze patrimoniali
• La cessione di beni diversi da quelli che generano ricavi
danno luogo a plusvalenze patrimoniali, le quali
concorrono alla formazione del reddito imponibile:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni strumentali;
88
Le componenti positive di reddito Le plusvalenze patrimoniali
c) se i beni strumentali vengono assegnati ai soci o destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
Nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) la plusvalenza è
costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione,
e il costo armonizzato.
Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per
l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto
89
La participation exemption
• Art. 87, TUIR
• Le plusvalenze derivanti dalla cessione, da risarcimento
o da autoconsumo di partecipazioni, quote e strumenti
finanziari assimilati sono parzialmente esenti se sono
soddisfatti alcuni requisiti connessi al periodo di
possesso e alle caratteristiche soggettive delle società
partecipate:
90
La participation exemption
1. Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo
mese precedente quello dell’avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data più recente;
2. Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel
primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
3. Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato
o territorio diverso da quelli a regime fiscale
privilegiato;
4. Esercizio di impresa commerciale secondo la definizione
di cui all’art. 55 da parte della società partecipata
91
Le componenti positive di reddito Le sopravvenienze attive • Art. 88, TUIR
• Costituiscono operazioni che danno origine a
sopravvenienze attive ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite o oneri dedotti, o di passività
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri
proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha costituito reddito in precedenti esercizi, nonché l
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri
dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti
esercizi.
92
Le sopravvenienze attive
• Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) Le indennità conseguite a titolo di risarcimento;
b) I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g)
e h) del comma 1 dell’art. 85.
• Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in
denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale e
la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti
dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o
per effetto della partecipazione alle perdite da parte
dell’associato in partecipazione.
• In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva
93
Le componenti positive di reddito Dividendi
• Art. 89, commi da 1 a 5, TUIR
• Gli utili derivanti dalla partecipazione in società
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono tassati
nell’esercizio in cui sono prodotti ancorché non
percepiti.
• Gli utili distribuiti dalle società ed enti di cui all’art. 73,
comma 1, lett. a), b) e c) sono tassati solo se e
nell’esercizio in cui sono distribuiti.
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Le componenti positive di reddito Interessi attivi
• Art. 89, commi 6 e 7, TUIR
• Costituiscono reddito per l’ammontare maturato
nell’esercizio, anche se non ancora percepito.
• Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti
«pronti contro termine» che prevedono l’obbligo di rivendita
a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del
cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata
del contratto. La differenza positiva o negativa tra il
corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli
interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel
periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito
per la quota maturata nell’esercizio.
95
Le componenti positive di reddito Interessi attivi
• Per i contratti di conto corrente e per le operazioni
bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti
correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende
e istituti di credito, si considerano maturati anche gli
interessi compensati a norma di legge o di contratto.
96
Le componenti negative del reddito di impresa - Spese per prestazioni di lavoro
- Interessi passivi
- Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale
- Minusvalenze
- Sopravvenienze passive
- Ammortamenti
- Costi di pubblicità e rappresentanza
- Accantonamenti
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Spese per prestazioni di lavoro (art. 95) • Nell’ambito dell’impresa possono riguardare:
- spese e compensi ai lavoratori dipendenti (art. 95):
• costo deducibile per competenza dal reddito imponibile;
- compensi agli amministratori, promotori, soci fondatori (art. 95, co.5):
• deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (criterio di cassa);
- compensi agli associati in partecipazione (art. 95, co. 5 e 6):
• in merito occorre distinguere se:
o apporto di solo lavoro: deducibile per competenza
o apporto di solo capitale: indeducibile
o apporto misto: indeducibile
- compensi dell’imprenditore individuale e dei suoi familiari: indeducibili
98
Interessi passivi (art. 96)
- Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili
fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati e, per la parte eccedente, nel limite del 30%
del ROL della gestione caratteristica.
• ROL = Valore della produzione – Costi della
produzione
- L’eventuale ulteriore eccedenza è deducibile negli
esercizi successivi nei limiti in cui c’è «capienza» di
ROL.
99
Oneri fiscali e contributivi
- Tributi indeducibili e sanzioni (art. 99, co. 1)
o imposte sul reddito IRPEF e IRES
o imposte addebitate a terzi per rivalsa
o IRAP a seconda del periodo d’imposta interessato
o altre imposte la cui indeducibilità è espressamente
prevista per legge (es. IMU)
100
Oneri fiscali e contributivi
- Tributi deducibili (art. 99, co. 1)
o tributi diversi dai precedenti sono deducibili per
cassa, ossia nell’esercizio in cui sono pagati.
Eccezioni (deducibilità per cassa):
• IVA (quando costituisce un costo)
• alcune tasse e tributi indiretti
o contributi ad associazioni sindacali o di categoria
(art. 99, co. 3)
101
Minusvalenze (art. 101, comma 1)
• Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi dai
beni-merce, concorrono a formare il reddito d’impresa
e sono integralmente e immediatamente deducibili se
sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso (art.
86, co. 1, lett. a) ), ovvero mediante risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni (art. 86, co. 1, lett. b) ).
• Sono invece integralmente indeducibili le minusvalenze
patrimoniali relative alle partecipazioni che fruiscono
della PEX.
102
Sopravvenienze passive (art. 101, co. 4, TUIR) • Sono generate da
- mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che
hanno concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi;
- sostenimento di spese, perdite o oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito
in precedenti esercizi;
- sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio
in precedenti esercizi.
103
Ammortamenti
• Esistono 2 criteri di ammortamento:
- Ammortamento civilistico (art. 2424 ss. c.c.), ha
inizio nel momento in cui il cespite è disponibile
- Ammortamento fiscale (art. 54, 102, 103 e 164
TUIR), ha inizio nel momento in cui il cespite entra in
funzione o dalla data di consegna nel caso di leasing
104
Ammortamento dei beni materiali (art. 102) • L’ammortamento ordinario si calcola applicando al costo
dei beni materiali i coefficienti stabiliti specificamente dal
D.M. 31 dicembre 1988 in relazione alla tipologia di bene
interessato e al settore di utilizzo del possessore.
• Possono essere ammortizzati solo i beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa.
• Le quote di ammortamento sono deducibili:
- in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al
costo dei relativi coefficienti, di cui sopra, ridotti alla metà
per il primo esercizio;
- a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
105
Ammortamento dei beni immateriali (art. 103) • I beni immateriali sono caratterizzati dalla mancanza
di tangibilità.
• Comprendono:
- costi pluriennali (art. 2426 n. 5 c.c.)
- avviamento
- beni immateriali iscritti all’attivo dello SP (art. 2424
c.c.) e il cui ammortamento è imposto dall’art. 2426 n.
2. Dal punto di vista fiscale, la deducibilità è
subordinata all’iscrizione obbligatoria degli stessi beni
nel registro dei beni ammortizzabili.
106
Ammortamento dei beni immateriali (art. 103) - Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali,
dei processi, formule e informazioni
• Le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore
al 50% del costo
- Marchi d’impresa
• Le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore
a 1/18 del costo
- Diritti di concessione
• Le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente
alla durata di utilizzo prevista da contratto o dalla legge
- Avviamento
• Le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore
a 1/18 del valore stesso
107
Costi di pubblicità e propaganda (art. 108, co. 2) • La deduzione può essere:
- Immediata
- rateizzata in 5 periodi di imposta
108
Spese di rappresentanza (art. 108, co. 2)
• Sono deducibili se rispondenti ai criteri di inerenza e di
congruità stabiliti da apposito decreto ministeriale, anche in
funzione della natura e della destinazione delle stesse, del
volume di ricavi dell’attività caratteristica e dell’attività
internazionale dell’impresa.
• In particolare, sono deducibili in misura pari a:
- 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro
- 0,5% per la parte dei ricavi ed altri proventi eccedente 10
milioni di euro e fino a 50 milioni
- 0,1% per la parte eccedente 50 milioni di euro
• Sono comunque totalmente deducibili le spese relative a beni di
valore unitario inferiore a euro 50 da distribuire gratuitamente.
109
Accantonamenti - Ratio
• Far partecipare al risultato di un esercizio perdite o
debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio
sono indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza (art. 2424-bis, co. 3).
• Il TUIR ne disciplina espressamente alcune tipologie
agli artt. 99, 105, 106 e 107 e trattandosi di costi privi
del requisito della certezza, l’art. 107, co. 4 dispone
l’inammissibilità delle deduzioni per
accantonamenti diversi da quelli considerati dalle
disposizioni del capo II.
110
Accantonamenti
• Gli accantonamenti previsti e dunque fiscalmente
ammessi sono:
- accantonamenti ai fondi per indennità di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente,
deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio
in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali
che regolano il rapporto di lavoro (art. 105, co. 1,2,3)
- accantonamenti al fondo di copertura per rischi su
crediti, deducibili limitatamente (in termini qualitativi e
quantitativi) purché imputati al bilancio (art. 106, co.
3)
111
Accantonamenti
- altri accantonamenti effettuati a fronte di maggiore
imposte accertate (art. 99, co. 2), di oneri derivanti da
operazioni e concorsi a premio (art. 107, co. 3), per
spese di ripristino e sostituzione di beni gratuitamente
devolvibili (art. 107, co. 2), per lavori ciclici di
manutenzione e revisione di navi e aeromobili (art.
107, co. 1)
112