Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2011-2012

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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2011-2012 Sezione 6 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1

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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2011-2012. Sezione 6 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli . Sezione 6. Transazioni al di fuori della normale gestione Operazioni sul capitale Variazioni di capitale: Riduzione. - PowerPoint PPT Presentation

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Università degli studi di PaviaFacoltà di Economia

a.a. 2011-2012

Sezione 6 Analisi della trasparenza

Giovanni Andrea Toselli

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Transazioni al di fuori della normale gestione Operazioni sul capitale

Variazioni di capitale: Riduzione

Sezione 6

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Riduzione del CapitaleContesto Aziendale

Il fattoLa riduzione del capitale sociale costituisce una modifica dell’atto costitutivo

e può essere determinata da eventi diversi,quali: la decisione volontaria dei soci (art. 2445 c.c.); il recesso del socio (artt. 2437 e 2473 del c.c.) [VEDI Sezione successiva; per morosità (art. 2344 e 2466 c.c.); per perdite subite dalla società (artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter c.c.); per annullamento di azioni proprie precedentemente acquistate dalla

società (artt. 2357 e 2357-bis c.c.), o nel caso in cui società controllate posseggano azioni in misura eccedente i limiti di legge (art. 2359-ter e quater c.c.);

per il riscatto di azioni (art. 2437-sexies c.c.). per esclusione di un socio (art. 2473-bis) per revisione della stima dei conferimenti in natura (art. 2343, c.4, c.c.)

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L’atto

E’ necessaria la delibera dell’assemblea straordinaria (ad eccezione del caso in

cui la riduzione del capitale avvenga per perdite della società).

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Riduzione Volontaria del CapitaleContesto Aziendale

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Quale informativa? Informazioni sulle modificazioni dell’atto costitutivo; Tutela dell’equilibrio volume investimenti/dimensioni impresa; Liberazione dal vincolo di non disponibilità di risorse

finanziarie utili ad impieghi più produttivi; Avviso di convocazione con ragioni e modalità di attuazione

della riduzione del capitale (in quanto quest’ultime devono comunque garantire la parità di trattamento degli azionisti).

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Perché è necessaria un’Informativa Specifica

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Il primo comma dell’art. 2445 c.c. prescrive che la riduzione possa avvenire, alternativamente, con la liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o con il rimborso del capitale ai soci.

Limiti:

il capitale sociale non attestarsi ad un livello inferiore al limite legale (art.2327 c.c.);

l’esistenza di obbligazioni impedisce la riduzione volontaria del capitale sociale, se ciò produce come effetto il superamento del limite del doppio del patrimonio netto, a meno che non si tratti di obbligazioni quotate o garantite da ipoteca o che l’emittente sia stata autorizzata dall’autorità governativa (art. 2413 c.c.).

il totale delle azioni proprie possedute dalla società, a seguito della riduzione del capitale, non può essere superiore ad un decimo del capitale (art. 2445 c.c.);

se esistono obbligazioni convertibili, non si può deliberare la riduzione volontaria del capitale, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili non sia stata concessa la possibilità di esercitare anticipatamente il diritto di conversione.

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Riduzione Volontaria del Capitale

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Quali strumenti di informativa Atto costitutivo; Delibera assemblea straordinaria. Per tutelare i creditori sociali la legge

stabilisce che la delibera di riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo trascorsi novanta giorni dal momento in cui è avvenuta l’iscrizione presso il registro delle imprese, se nessun creditore sociale si oppone, o, se, pur essendo stata avanzata opposizione dai creditori, il Tribunale si sia pronunciato sull’infondatezza dell’opposizione, a causa delle sufficienti garanzie fornite dalla società a tutela degli interessi dei terzi. Inoltre, al fine di informare preventivamente i soci, la legge pone l’obbligo di indicare nell’avviso di convocazione dell’assemblea le ragioni e le modalità di attuazione della riduzione del capitale (in quanto queste ultime devono comunque garantire la parità di trattamento degli azionisti);

Relazione degli amministratori; Proposta di delibera di riduzione del capitale (da comunicare alla

CONSOB). Quali finalità Tutela del diritto dei soci alla restituzione del capitale, nei limiti

ammessi dalla legge; Garanzia dell’esistenza dell’utile da distribuire Tutela dell’esigibilità dell’utile da parte dei soci.

- Sezione 6 -

Riduzione Volontaria del Capitale

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c.c. art. 2306. Riduzione di capitale. La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle

quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia .

- Sezione 6 -

Riduzione volontaria del Capitale Contesto Normativo

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c.c. art. 2445. Riduzione del capitale sociale. La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione

dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

- Sezione 6 -

Riduzione del Capitale Contesto Normativo

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Il Collegio sindacale e il Consiglio di Sorveglianza devono controllare che: l’avviso di convocazione dell’Assemblea indichi le ragioni e le modalità

della riduzione; la delibera sia eseguita solo dopo 90 giorni dall’iscrizione della stessa nel

Registro delle Imprese, salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 2445 c.c.

Nel caso di SRL si applica l’art. 2482 del c.c.

- Sezione 6 -

Riduzione del Capitale Collegio Sindacale – Consiglio di Sorveglianza

Comitato per il Controllo sulla GestioneIl Comitato svolge la funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto in quanto i suoi membri sono componenti del Consiglio di Amministrazione.

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ContabilizzazioneRiduzione volontaria del Capitale

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Liberazione dal versamento di decimi residui Capitale sottoscritto 900.000 euroCapitale versato 600.000 euroLiberazione dei decimi residui 300.000 euro

Capitale Sociale a Crediti vs Soci per versamenti ancora dovuti

300.000

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ContabilizzazioneRiduzione volontaria del Capitale

- Sezione 6 -

Rimborso parziale di ogni azioneCapitale sottoscritto e versato 1.000.000 euroValore nominale delle azioni 10 euroRiduzione del Valore nominale delle azioni da 10 a 8 euro

Capitale Sociale a Db vs Soci 200.000

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ContabilizzazioneRiduzione volontaria del Capitale

- Sezione 6 -

Rimborso totale di un certo numero di azioniCapitale sottoscritto e versato 1.000.000 euroValore nominale delle azioni 10 euroRimborso di n.20.000 azioni del Valore di 200.000 euro

Capitale Sociale a Db vs Soci per azioni rimborsate

200.000

Stessa contabilizzazione per Rimborso di Azioni Sorteggiate