UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo...

55
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 Relazione di Paolo Evangelista Magistrato contabile – Procuratore Regionale della Corte dei conti per il Veneto sul tema: «La violazione del codice di comportamento dei dipendenti dell’Università: le responsabilità ipotizzabili (disciplinare, penale e amministrativa-contabile) ed i rapporti e le interferenze tra i rispettivi procedimenti e giudizi»

Transcript of UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo...

Page 1: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

18 dicembre 2017

Relazione di Paolo Evangelista

Magistrato contabile – Procuratore Regionale della Corte dei conti per il Venetosul tema:

«La violazione del codice di comportamento dei dipendentidell’Università: le responsabilità ipotizzabili (disciplinare, penale eamministrativa-contabile) ed i rapporti e le interferenze tra i rispettiviprocedimenti e giudizi»

Page 2: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

SCHEMA INTERVENTO

I. Le fonti normative ed il codice di comportamento dei dipendenti dell’Università

degli studi di Brescia

II. La violazione del codice di comportamento che può configurare più

responsabilità concorrenti. Esame di casi pratici.

III. Le interferenze tra procedimenti disciplinari e giudizi penale e contabile.

IV. L’influenza delle valutazioni del giudice penale sui fatti materiali e sulle condotte

dei responsabili. Esame di fattispecie concrete.

-

Page 3: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE

Con la legge n. 190 del 2012 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

dovrebbe costituire uno degli strumenti attuativi delle disposizioni di prevenzione

della corruzione, al pari del Piano triennale di prevenzione della corruzione, delle

disposizioni in materia di trasparenza dettate ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Lo scopo del Codice di comportamento è «quello di assicurare la qualità dei servizi, la

prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di

diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico».

Il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Brescia è stato approvato

dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 264/15689 del 4 febbraio 2014 ed è

stato emanato con D.R. n. 31 del 10 febbraio 2014.

Page 4: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA VIOLAZIONE DEI ‘CODICI COMPORTAMENTALI’

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del Codice di comportamento nazionale, la violazione

degli obblighi in esso previsti, di quelli previsti dal presente Codice nonché dei doveri e degli

obblighi previsti dal codice nazionale e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione,

integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e determina responsabilità disciplinare

accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e

proporzionalità delle sanzioni, secondo quanto previsto dal Dlgs. 165/2001 e dai Contratti

collettivi nazionali di lavoro, ove applicabili.

2. La violazione degli obblighi suddetti può dar luogo, altresì, a responsabilità penale, civile,

amministrativa o contabile del/della dipendente.

Page 5: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA VIOLAZIONE DEI ‘CODICI COMPORTAMENTALI’

CODICE ETICO dell’Università degli Studi di Brescia (approvato dal Senato Accademico nella

seduta del 17 maggio 2011)

«Ferma restando la responsabilità civile, penale ed amministrativa, l’accertata violazione del

presente codice costituisce illecito disciplinare e implica l’applicazione delle relative sanzioni nei

termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.»

CODICE DI CONDOTTA PER LA TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA (Decreto Rettorale Repertorio n. 272/2016)

L’Università si impegna a prevenire e perseguire comportamenti discriminatori, molestie sessuali,

molestie morali o psicologiche, situazione di mobbing

CODICE DISCIPLINARE applicabile al personale tecnico amministrativo e dirigenziale

CODICE DISCIPLINARE applicabile al personale dirigenziale emanato con D.R. n. 5 del 9

gennaio 2017

Page 6: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

D.Lgs.30/03/2001,n.165Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.Fattispecie di responsabilità tipizzata o sanzionatoria dinanzi alla Corte dei conti.

Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a

tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio

dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi

sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni

eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto

dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad

incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore

costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Page 7: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I. Individuazione dei TIPI DI RESPONSABILITA’

IL PROBLEMA DELLA CONCORRENZA DELLE RESPONSABILITA’Esame di una fattispecie concreta e REALE (C.conti, sez. III centrale, 31.3.2006, n. 164 in www.corteconti.it)

Nel corso di una gara di appalto del servizio di lavanolo in un’Azienda

Ospedaliera lombarda un imprenditore corrisponde denaro o altra utilità al

Responsabile dell’Ufficio Approvvigionamenti/Economato per essere

avvantaggiato nella procedura di evidenza pubblica.

Il responsabile del servizio, facente parte della Commissione aggiudicatrice,

attribuisce un punteggio tecnico ‘maggiorato’ in modo che l’imprenditore che ha

corrisposto la dazione illecita vince la gara e prevale su altra impresa (giunta 2^ in

graduatoria) che aveva presentato un offerta economica più vantaggiosa.

Page 8: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

RESPONSABILITA’ CONCORRENTI

Responsabilità disciplinare Responsabilità civile della P.A. Responsabilità amministrativa-contabile Responsabilità penale

Problema dei rapporti tra giudizi:Processo penale e procedimento disciplinare/processo dinanzi al giudice del lavoro

Giudizio risarcitorio intentato dall’impresa sfavorita (per accertamento di responsabilitàcivile dell’Azienda) /giudizio dinanzi alla Corte dei conti .

costituzione di parte civile nel processo penale

Processo penale e giudizi risarcitori

giudizio dinanzi alla Corte dei conti

Page 9: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA RESPONSABILITA’ PENALE ALLA LUCE DELLA NOVELLA INTRODOTTA CON LA LEGGE cd. ANTICORRUZIONE n. 190/2012

CORRUZIONE PROPRIA

Art. 319.Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso oritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avercompiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per unterzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con lareclusione da sei a dieci. (1)

(1) Le parole: «sei a dieci anni» sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett.f), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

Page 10: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA RESPONSABILITA’ PENALE ALLA LUCE DELLA NOVELLA INTRODOTTA CON LA LEGGE cd. ANTICORRUZIONE n. 190/2012

ART. 317 CONCUSSIONE

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che,abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno adare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro oaltra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) L'articolo che recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o apromettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con lareclusione da quattro a dodici anni." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre2012, n. 190.

Page 11: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA RESPONSABILITA’ PENALE ALLA LUCE DELLA NOVELLA INTRODOTTA CON LA LEGGE cd. ANTICORRUZIONE n. 190/2012

Art. 319-quaterInduzione indebita a dare o promettere utilità. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficialeo l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della suaqualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettereindebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punitocon la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primocomma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito conla reclusione fino a tre anni

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato, per quantoconcerne l’entità della pena, dall'art. 1, comma 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69

Page 12: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA RESPONSABILITA’ PENALE ALLA LUCE DELLA NOVELLA INTRODOTTA CON LA LEGGE cd. ANTICORRUZIONE n. 190/2012

Differenze tra i reati di concussione , induzione indebita e corruzione : le prime pronunce della Corte di Cassazione .Cass. Sez. U, Sentenza n. 12228 del 24/10/2013 Ud. (dep. 14/03/2014 ) Rv. 258474

Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano

dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di

prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a

costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla

promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed

evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti.

Page 13: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA RESPONSABILITA’ PENALE ALLA LUCE DELLA NOVELLA INTRODOTTA CON LA LEGGE cd. ANTICORRUZIONE n. 190/2012

«Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., il verbo "indurre" spiega

una funzione di selettività residuale rispetto al verbo "costringere" presente nell'art. 317 cod.

pen., nel senso che copre quegli spazi non riferibili alla costrizione, vale a dire quei

comportamenti del pubblico agente, pur sempre abusivi e penalmente rilevanti, che non si

materializzano però nella violenza o nella minaccia di un male ingiusto e non pongono il

destinatario di essa di fronte alla scelta ineluttabile ed obbligata tra due mali parimenti ingiusti.

…Mutuando una felice espressione di autorevole dottrina, può affermarsi che l'induzione «non

costringe ma convince». Il soggetto privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché

coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito

vantaggio per sé (scongiurare una denuncia, un sequestro, un arresto legittimi; assicurarsi

comunque un trattamento di favore)….

La tipicità della fattispecie induttiva è quindi integrata dai seguenti elementi:

1) l'abuso prevaricatore del pubblico agente; 2) il fine determinante di vantaggio indebitodell'extraneus.

Page 14: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

CORRUZIONE IMPROPRIA

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. (1)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o deisuoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo,denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con lareclusione da uno a sei anni.

(1) L'articolo che recitava: "Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un attodel suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli èdovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficialericeve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno." èstato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato, per quanto concerne l’entità dellapena, dall'art. 1, comma 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69

Page 15: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Codice di comportamentoArt. 4 – Regali, compensi ed altre utilità

1. Il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.2. Il/La dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di

modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia oistituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentementedalla circostanza che il fatto costituisca reato, il/la dipendente non chiede, per sé o per altri,regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un attoprevisto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivitàinerenti il proprio ruolo, né da soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o a esercitareattività o potestà proprie del ruolo ricoperto.

3. Il/La dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente oindirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il/La dipendente nonoffre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvoquelli d'uso di modico valore.

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelledi valore non superiore, in via orientativa, a euro 150 complessivi annui, anche sottoforma di sconto. Il/La dipendente non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quandotrattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (buoniacquisto, ricariche carte prepagate, carte telefoniche etc.).

Page 16: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Codice di comportamentoArt. 4 – Regali, compensi ed altre utilità

(Segue)

5. Il/La dipendente comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione l’eventuale

ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La

comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta.

6. L’inosservanza del comma precedente determina il deferimento agli organi competenti per

l’accertamento di eventuale responsabilità disciplinare.

7. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne

sia possibile la restituzione, sono consegnati dall’interessato all’Ateneo entro e non oltre tre

quindici giorni dalla ricezione che provvederà a donarli ove possibile ad enti di beneficienza.

Page 17: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA-CONTABILE .I DIVERSI PROFILI DI DANNO ERARIALE CONSEGUENTI A CONDOTTE PENALMENTE

L’elevata probabilità di apertura di istruttoria/vertenza dalla Procuraregionale della Corte dei conti.• Obbligo di denuncia del PM penale ex art. 129 Disp. Att. c.p.p.«3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno perl'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,dando notizia della imputazione.3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle normedi legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.»• Obbligo del Procuratore Regionale della Corte dei conti di aprire istruttoria anche

se la cd. notitia damni ovvero di un fattispecie di danno erariale attuale econcreta si possa acquisire dai mezzi di informazione (stampa, servizi giornalisticitelevisivi etc. )

• Obbligo di denuncia del danno erariale dall’Amministrazione di appartenenzadel/dei dipendenti coinvolti (art. 1, comma 3, L. n. 20/1994 – azione diresponsabilità)

Page 18: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA del PM contabile

IL DANNI ERARIALI CONFIGURABILI :- Il cd. danno all’immagine- Il danno diretto : come si quantifica.a) Fattispecie ICP nella fattispecie di alterazione della gara precedentemente

descritta .b) Il cd. danno alla concorrenza/danno da tangentec) Il cd. danno da disservizio

- Il danno indiretto- Sentenza di condanna dell’Ente/Azienda Sanitaria emessa, a titolo di

responsabilità civile (contrattuale e/o extra contrattuale) in favoredell’impresa danneggiata.

Page 19: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Il cd. DANNO ALL’IMMAGINE (LODO BERNARDO – Art.17 comma 30-ter d.l. 78/2009)Le innovazioni introdotte dalla legge anticorruzione n.190/2012

Art. 1 legge n. 20/1994

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della

pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la

stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si

presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del

valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma

1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge

15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,

n. 19, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del

credito erariale»

Page 20: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Il danno diretto : come si quantifica

Fattispecie (Istituti Clinici di Perfezionamento) di alterazione della garaprecedentemente descritta .

Il danno è pari alla differenza tra il prezzo corrisposto all’imprenditoreillecitamente avvantaggiato nella gara e quello che l’Azienda ospedalieraavrebbe pagato alla impresa (2^ in graduatoria) che avrebbe vinto l’appaltocon un offerta economica più vantaggiosa.

Page 21: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

IL cd. DANNO ALLA CONCORRENZA

C.conti, sez. Sardegna, n. 595/2011«In conclusione, ritiene la Sezione che l'elusione delle garanzie prescrittedalla legge, dettate a salvaguardia dell'interesse pubblico e regolanti leprocedure per l'individuazione del contraente privato più affidabile e piùtecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporti(divenendo di per sé circostanza idonea e sufficiente) un dannopatrimoniale per l’Ente appaltante, nella elementare considerazione chedalla violazione di norme imperative discende sempre la nullità delcontratto, con il conseguente obbligo, per l’Amministrazione, di erogare alprivato contraente un compenso limitato al solo arricchimento senzacausa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., con esclusione di quanto lo stessoavrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fossestato valido ed efficace.»

In termini di nullità del contratto si veda ex multis C.d.S. sez. I sentenza 04/09/2008 n.1050 . Corte di Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008; Sez. 1, sentenza n.18644 del 12/08/2010

Page 22: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

IL cd. DANNO ALLA CONCORRENZA (segue)

Il danno erariale viene quantificato nella misura dell’utile che l’impresa – cheeseguito i lavori o fornito beni e servizi - ha illegittimamente percepito inpresenza di contratto nullo.

«Solo ove il pregiudizio non possa essere precisato nel suo esatto ammontare,potranno trovare applicazione le quantificazioni basate sul cd. utile presuntivoin tema di recesso unilaterale della p.a. dal contratto di appalto di operepubbliche, già previsto dall’art. 345 della l. 2248/1865 all. F, ripresodall’art.122 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ed infine recepito dall’art.134 del D.lgvo n.163/2006, ossia il 10% del valore dell’appalto (sul punto, cfr.Tar Lazio -Roma, sez. III, n. 6366 del 2 luglio 2008).»

Page 23: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

IL CD.DANNO DA TANGENTE

La vicenda del M.O.S.E. : ipotesi di traslazione delle dazioni

illecite nella fase esecutiva dell’appalto

Page 24: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

IL DANNO DIRETTO NELLA ESECUZIONE DELL’APPALTO

- appalto di forniture di beni deperibili (generi alimentari) : il conferimentodi beni per quantità e qualità inferiori a quelle previste nell’oggetto delcontratto, per effetto della traslazione del costo della ‘tangente’ in baseall’id quod plerumque accidit

- l’omessa contestazione di penali

Page 25: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Il PROBLEMA DEL CONCORSO DI CONDOTTE DOLOSE CON CONDOTTEOMISSIVE COLPOSE . Ipotesi di responsabilità per omessa attivazione di misureo provvedimenti di organizzazione.

La responsabilità cd. sussidiariaIn questi casi la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti tende adimputare il danno (ovvero soltanto una parte di esso) a coloro i quali abbianoomesso di esercitare la vigilanza sull’operato dell’agente a titolo diresponsabilità “sussidiaria”, ammettendo quindi che la responsabilitàprincipale di chi ha agito dolosamente debba essere perseguita per l’intero.La responsabilità concorrente a titolo di colpa grave dei soggetti che omiseroil controllo potrà pertanto concretamente operare soltanto nel caso in cuil’esecuzione della sentenza di condanna nei confronti dell’agente a titolo didolo non determini la soddisfazione dell’ente danneggiato (beneficiumexcussionis)

Page 26: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

II. LE GARANZIE offerte dall’ordinamento e le CAUTELE minime daosservare

Con la legge n. 20/1994 è stata prevista una specifica DEROGA ai principi civilistici intema di elemento soggettivo o psicologico per affermare la responsabilitàamministrativa : è necessaria la colpa GRAVE o una condotta dolosa«Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto quiin esame” (ossia la responsabilità amministrativo-contabile …) la predetta limitazionesi pone in piena armonia con la finalità di determinare “quanto del rischio dellaattività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nellaricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratoripubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo»(C.Cost. sentenza n. 371 del 20 novembre 1998)La gravità della colpa deve essere riscontrata con una valutazione ex ante ovvero sideve tener conto del contesto in cui è stata assunta la scelta o il provvedimento poirivelatosi causativo di danno erariale.Colpa con previsione dell’evento(esempio Commissione di gara I.C.P.) .

Page 27: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

II. LE GARANZIE offerte dall’ordinamento e le CAUTELE minime daosservare (segue)a) Nella casistica giurisprudenziale la colpa grave è stata riscontrata, nelle ipotesi didanno indiretto, solo previa autonoma valutazione del giudice contabile . Nel giudiziocivile o amministrativo che ha comportato la condanna dell’Ente pubblico è sufficienteil rinvenimento dell’elemento soggettivo della colpa (anche non grave).Sovente il dipendente pubblico non è stato coinvolto nel giudizio risarcitorio, per cuiha la possibilità di essere sentito personalmente dal PM contabile a seguito di notificadi invito a fornire deduzionib) Nelle ipotesi di accordi transattivi o bonari con imprese appaltatrici (ma in generalenell’adozione di provvedimenti amministrativi) è opportuno motivare congruamente inmerito alla scelta adottata . Ciò esclude la configurazione di una condotta superficiale etrascurata, così come una condotta TRASPARENTE fa denotare un comportamentoconnotato da buona fede.c) In caso di concorso di azioni gravemente colpose (e non di dolo) sussisteun’obbligazione parziaria : il responsabile risponde solo per la parte del danno che hacontribuito a realizzare, in base al ruolo e la funzione esercitata nel caso concretod) In caso di condotta gravemente colposa è possibile la cd. riduzione dell’addebito(assenza di precedenti disciplinari, carenze di personale in organico etc.)

Page 28: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Responsabilità amministrativo-contabileLegge 14 gennaio 1994 n.20

Art.1 – Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti inmateria di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessicon dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle sceltediscrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi diillecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento deglieredi stessi. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso traggaorigine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo dilegittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersiconto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o daaltra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamentodegli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputaesclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti cherientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilitànon si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvatiovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate lesingole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

Page 29: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Responsabilità amministrativo-contabileLegge 14 gennaio 1994 n.20

Art.1 – Azione di responsabilità

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguitoun illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. Ladisposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenzapassata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore deldecreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai qualinon si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblicaamministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblicaamministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva provacontraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilitàillecitamente percepita dal dipendente. (comma introdotto dall'art. 1, comma 62,legge n. 190 del 2012)1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore diattenuazione della garanzia del credito erariale

Page 30: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Responsabilità amministrativo-contabileLegge 14 gennaio 1994 n.20

Art.1 – Azione di responsabilità

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso dioccultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, deldecreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per iquali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione sicompie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersidel decennio.3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa diomissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale isoggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione èproponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratorie dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato adamministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatticommessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Page 31: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

LE RESPONSABILITA’ cd. TIPIZZATE DAL LEGISLATORE

Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioniin materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico (1)1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dallanormativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazionedell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilitàdirigenziale, eventuale causa di responsabilità per dannoall'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati aifini della corresponsione della retribuzione di risultato e deltrattamento accessorio collegato alla performance individuale deiresponsabili.(1) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Page 32: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Responsabilità per omessa pubblicazione incarichi esterni

Corte Conti Sezione Campania n.958/2013

…l’ipotesi di cui alla suddetta norma non integra una fattispeciesanzionatoria, in assenza di una chiara ed espressa indicazione intal senso della norma (…) Per fattispecie direttamente sanzionatedalla legge devono intendersi quelle in cui non soltanto èprevista una sanzione pecuniaria come conseguenzadell’accertamento di responsabilità amministrativa, ma in cui lanorma definisce altresì l’automatica determinazione del danno,mentre va escluso che possano rientrarvi le ipotesi in cui la leggesi limiti a prevedere che una certa fattispecie “determinaresponsabilità erariale”, o espressioni simili

Page 33: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

Legge 190/2012Il Responsabile della prevenzione

(comma 12)

12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione

accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile …(della prevenzione)

risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e

successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno

erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le

seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5

e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Page 34: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PRINCIPI PORTANTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEL LAVORO PUBBLICO

La responsabilità disciplinare è quella forma di responsabilità, aggiuntiva rispetto a quella penale, civile,

amministrativo-contabile e dirigenziale, in cui incorre il lavoratore, pubblico o privato, che non osserva obblighi

contrattualmente assunti, fissati nel CCNL e recepiti nel contratto individuale.

Tale responsabilità comporta l’applicazione da parte del datore di lavoro di sanzioni conservative (es.

richiamo, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione) o espulsive (licenziamento con o senza

preavviso) che saranno di seguito analizzate.

La natura giuridica del relativo procedimento punitivo e delle sanzioni inflitte è oggi, in un sistema ormai

“depubblicizzato”, di natura privatistica: quello disciplinare non è più dunque un “procedimento

amministrativo” espressivo di “supremazia speciale” del datore-p.a. nei confronti dei suoi dipendenti, ma una

reazione sinallagmatica, pattiziamente concordata tra datore e lavoratore, a fronte di inadempimenti contrattuali

del dipendente.

Page 35: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PRINCIPI PORTANTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEL LAVORO PUBBLICO

L’OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE

A differenza di quanto previsto nell’impiego privato, dove la scelta datoriale di sanzionare o meno il

lavoratore è discrezionale in quanto espressiva di prerogative manageriali (analisi costi-benefici), nell’impiego

presso la p.a. l’azione disciplinare è obbligatoria, in quanto rispondente ai principi costituzionali di buon

andamento della p.a. e di legittimità dell’azione amministrativa.

Tale principio ha trovato ulteriore conferma nella cd. riforma Brunetta (l.15/2009 e d.lgs. n.150 del 2009)

in quanto la mancata attivazione di procedimenti disciplinari o il loro immotivato abbandono può originare

responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e penali in capo all’inerte (o collusa) dirigenza.

Page 36: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PRINCIPI PORTANTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEL LAVORO PUBBLICO

LA TASSATIVITA’ DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Come in altri rami del “diritto punitivo” (es. diritto penale, sanzioni amministrative), anche in

quello disciplinare le misure datoriali comminabili al lavoratore sono un numerus clausus, per

esigenze di certezza e, in un regime ormai privatizzato, in ossequio alla libera determinazione

delle parti negoziali che hanno liberamente concordato un numero tassativo di sanzioni

infliggibili.

Page 37: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PRINCIPI PORTANTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEL LAVORO PUBBLICO

LA PROPORZIONALITA’ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Il principio della proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti commessi, valevole per tutto il diritto

punitivo (sanzioni penali, amministrative ex art.11, l. n.689 del 1981, etc.), è espressamente applicabile per

l’illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2106 c.c. richiamato, come abbiamo visto, dall’art.55 del d.lgs. n.165 del

2001.

Negli stessi contratti collettivi del comparto Sanità, come vedremo, sono indicati i parametri, oggettivi e

soggettivi, per giungere alla quantificazione della giusta (ergo proporzionata) sanzione, facendo riferimento,

oltre che all’eventuale recidiva, anche alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di

norme o disposizioni; al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; al comportamento verso gli utenti etc. .

Page 38: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PRINCIPI PORTANTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEL LAVORO PUBBLICO

L’AUTONOMIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE: IL DIVIETO DI AUTOMATISMI

Corollario del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari e quello del divieto di automatismi

sanzionatori:

• NON È POSSIBILE INTRODURRE, CON LEGGE O CON CONTRATTO, SANZIONI DISCIPLINARI

AUTOMATICAMENTE CONSEGUENZIALI A CONDANNE PENALI.

• E’ CONFIGURABILE UNA AUTONOMA VALENZA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE RISPETTO A

QUELLO PENALE.

• LA RECENTE RIFORMA BRUNETTA CERCA DI ELIMINARE ALLA RADICE TALE PROBLEMA,

STATUENDO IL SUPERAMENTO DELLA PREGIUDIZIALE PENALE, CONSENTENDO LA

PROSECUZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINARE SENZA ATTENDERE L’ESITO DEL PENALE.

DEROGHE E LIMITAZIONI

I suddetti principi subiscono tuttavia attenuazioni in taluni casi (es. condanna penale comportante interdizione

perpetua dai pubblici uffici; estinzione del rapporto di lavoro, quale pena accessoria, per condanne penali di cui

all’art.5, l. 27 marzo 2001 n.97).

Page 39: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PRINCIPI PORTANTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEL LAVORO PUBBLICO

LA TEMPESTIVITA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE

L’attivazione e la conclusione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici

(‘contrattualizzati’ e non), come nell’impiego privato, deve essere tempestiva ed immediata per garantire:

a) l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato (minore è il lasso di tempo tra la commissione della presunta

infrazione ed il procedimento disciplinare, maggiore è la possibilità per l'incolpato di reperire valide

argomentazioni difensive e prove di supporto);

b) l'interesse del datore ad una reazione congrua ed esemplare anche per gli altri lavoratori in quanto la

tardività della contestazione potrebbe essere sintomo di comportamenti distorti o discriminatori.

Tale principio è stato formalmente codificato, nel pubblico impiego, nell’art.55, co.5, d.lgs. n.165 del

2001 (che parla di “tempestiva contestazione scritta degli addebiti”) e nei contratti collettivi una serie di termini

certi e di natura perentoria, che cadenzano il procedimento disciplinare: dal suo inizio, dalla conoscenza dei

fatti, alla sua fine, valutando anche i riflessi temporali di giudizi penali parallelamente in corso nelle ipotesi di

sospensione cautelare.

Page 40: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PRINCIPI PORTANTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEL LAVORO PUBBLICO

IL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE E LA TRASPARENZA

Il contraddittorio procedimentale costituisce un altro basilare principio, sostanziale e processuale, che

caratterizza ogni procedimento punitivo, e, dunque anche quello disciplinare, che consiste nel diritto

dell’incolpato di potersi difendere, venendo sentito o producendo prove e documenti, prima che l’organo titolare

di potestà sanzionatoria adotti misure afflittive.

La trasparenza del procedimento disciplinare, anche se è stato ‘depubblicizzato’ o privatizzato, deve essere

assicurata:

- al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori

riguardanti il procedimento a suo carico.

Page 41: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PRINCIPI PORTANTI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARENEL LAVORO PUBBLICO

LA PERMANENZA DELLA POTESTÀ DISCIPLINARE ANCHE NEI CONFRONTI DI EX DIPENDENTI

In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il

procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini

per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e

riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del

licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare

ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai

fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò per evitare che il dipendente confidi sul fatto che la p.a. non attivi o non concluda l’iter punitivo, al

fine di poter, un domani, formulare istanza di riammissione in servizio (non preclusa se non dal licenziamento,

requisito indefettibile per l’accesso al pubblico impiego), o di fruire della restitutio in integrum retributiva se

avesse trascorso periodi di sospensione cautelare non seguiti da licenziamento disciplinare (appunto per l’inerzia

della p.a. nei confronti di un ex dipendente).

Page 42: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LE SANZIONI DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVODELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

QUADRO SCHEMATICO DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Tipologia di sanzioni:

• rimprovero verbale

• censura scritta

• multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

• sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

• sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

• licenziamento con preavviso

• licenziamento senza preavviso

Page 43: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LE SANZIONI DEL PERSONALE DIRIGENZIALEDELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

QUADRO SCHEMATICO DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Tipologia di sanzioni:

• Sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500

• sospensione dal servizio con privazione della retribuzione secondo le previsioni dell’art. 9 (CCNL

dirigenza)

• licenziamento con preavviso

• licenziamento senza preavviso

Page 44: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LE SANZIONI DEL PERSONALE DI FONTE LEGALEIL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Art. 4 Ipotesi di applicazione obbligatoria della sanzione del licenziamento(cfr. art. 55-quater, d.lgs. n. 165/01)

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesipreviste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenticasi:a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o

con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione

medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre

nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata

ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro

ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o

comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero

l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Page 45: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LE SANZIONI DEL PERSONALE DI FONTE LEGALEIL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Art. 4 Ipotesi di applicazione obbligatoria della sanzione del licenziamento(cfr. art. 55-quater, d.lgs. n. 165/01)

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco

temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle

disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche,

una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti

la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti

e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs.

n. 165/2001.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

Page 46: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

I PROBLEMI DI DIRITTO SOSTANZIALE TRA ILLECITO PENALE E DISCIPLINARE.

LA CD. EFFICACIA EXTRA PENALE DEL GIUDICATO PENALEArt. 653. c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare (1)

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità

disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce

illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso (2).

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità

disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua

illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

-----------------------

(1). Rubrica così modificata dall'art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97. Il testo precedentemente in vigore era il

seguente: «Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare».

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97. Il testo precedentemente in vigore era il

seguente: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di

giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che

il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso».

Page 47: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA CD. EFFICACIA EXTRA PENALE DEL GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE

ESAME DI UN CASO PRATICO (realmente accaduto)

Quesito: se un magistrato è stato assolto dall’accusa di peculato, per utilizzo del telefono cellulare di

servizio per chiamate ad astrologi e cartomanti perché il fatto non sussiste, può essere comunque

destinatario della sanzione disciplinare della censura ?

Dibattito - Prospettazione degli orientamenti prevalenti e pacifici sia del Giudice del Lavoro che del Giudice

amministrativo (per il personale dipendente pubblico non contrattualizzato)

Page 48: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA CD. EFFICACIA EXTRA PENALE DEL GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE

LA FATTISPECIE DECISA DALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE.

«Il processo penale, correlato all'ipotizzato delitto di peculato, che aveva determinato la sospensione del

procedimento disciplinare, è stato definito in appello con piena formula liberatoria, "perché il fatto non

sussiste", "per difetto del danno economico di rilievo tale da configurare l'elemento materiale del delitto de

quo", atteso che delle 65 telefonate addebitate nel periodo detto, circa 49 si erano risolte in "meri impulsi

telefonici ossia in tentativi di contattare l'utenza telefonica chiamata senza successo, della durata di... meno di

un minuto", mentre "solo 16 telefonate avevano sortito delle conversazioni peraltro molte di breve durata con

costi del tutto contenuti, restando le rimanenti impulsi senza generazione di costi».

PRINCIPIO DI DIRITTO

«in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il

giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice

penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite

dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo, cosicché, se è

inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso

da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di

valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare (sez. un. 24 novembre 2010, n. 23778)»

Page 49: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA CD. EFFICACIA EXTRA PENALE DEL GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE

Esame di un altro caso pratico: le gravi conseguenze nelle ipotesi di svolgimento di incarichi extraistituzionali SENZA la prescritta autorizzazione.

- Conseguenze di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste qualora sia

contestata al dipendente la truffa aggravata per attività extraistituzionale, non

autorizzata, svolta in orario di servizio o nel corso di assenza per malattia .

Responsabilità amministrativa-contabile dinanzi alla Corte dei conti

Procedura di recupero attivata dall’amministrazione di appartenenza.

L’attività di monitoraggio : il ruolo svolto dalla Guardia di Finanza che collabora con

il Dipartimento della Funzione Pubblica che gestisce l’anagrafe delle prestazioni .

Page 50: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

PROVVEDIMENTO DI ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO: GIURISPRUDENZA TAR/CDS

«La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che un comportamento del pubblico dipendente, giudicato

non punibile in sede penale, ben può essere sanzionato in sede disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 agosto

2012, n. 4587); segue da ciò che l’inconfigurabilità dell'illecito penale non esclude la rilevanza dello stesso

fatto ai fini disciplinari, in quanto la potestà disciplinare opera in una sfera diversa da quella penale, con la

possibilità che il medesimo comportamento può essere qualificato dall'Amministrazione come illecito

disciplinare ed essa può legittimamente assumere a presupposto dell'azione disciplinare gli stessi fatti in

relazione ai quali il procedimento penale si è concluso in senso positivo per il dipendente (anche in presenza di

una sentenza penale di assoluzione perché il fatto commesso non costituisce reato), sempreché però proceda

ad un'autonoma valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio

2011, n. 2625; idem, 7 novembre 2012, n. 5669).

Si evidenzia altresì in generale che la p.a. è vincolata all'accertamento dei fatti emersi nel giudizio penale, ma

può ben discostarsi, con apprezzamenti di carattere autonomo, dalle valutazioni svolte dal giudice in ordine a

tali fatti, sia perché queste non sono di per sé vincolanti, sia perché un fatto ritenuto di una certa gravità ai fini

dell'applicazione della sanzione penale può assumere un diverso rilievo se valutato, in sede disciplinare, nel

contesto del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 376; Tar Piemonte, sez.

I. n. 1149 del 2013; Tar Lazio, Roma, sez. I, 2 marzo 2012, n. 2168).» TAR Lazio sez. II n. 2155/2016

Page 51: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

ESTINZIONE DEL PROCESSO PENALE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE

Quid iuris nella ipotesi di proscioglimento per cause di prescrizione del reato ?

TAR Lazio, Roma sez. II 8 gennaio, 2015

«Al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare non occorre che sul procedimento penale

avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, essendo vero il contrario e cioè

che, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento

disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso

da parte del dipendente pubblico e, invece, nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali

non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di

estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e

l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede

penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che,

qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati. E', pertanto,

pacifica, anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, la possibilità per l'Amministrazione di

valutare ai fini disciplinari i fatti oggettivamente emersi a carico del dipendente penalmente prosciolto.»

Page 52: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA CD. EFFICACIA EXTRA PENALE DEL GIUDICATO PENALE DI CONDANNA

Art. 653. c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare (1)

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità

disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua

illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Quali sono gli effetti della sentenza di condanna emessa a seguito di patteggiamento della pena ex art. 444

c.p.p. ?

Sussiste una autonomia del procedimento disciplinare ?

Page 53: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA CD. EFFICACIA EXTRA PENALE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DELLA PENA

Consiglio di Stato, sez. V, 23/09/2015, n. 4449

«Ai sensi del combinato disposto dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. e dell'art. 653, comma 1bis, come

rispettivamente introdotti dall'art. 1, lett. a) e c) della L. 17 marzo 2001, n. 97, e della modifica disposta dall'art.

2 della L. 12 giugno 2003, n. 134, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., espressamente equiparata

a tal fine a quella irrevocabile di condanna, assume ora efficacia di giudicato nel giudizio per

responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del

fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.»

Art. 445 c.p.p.

«1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è

pronunciata dopo la chiusura del dibattimento [c.p.p. 524], non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi

[c.p.p. 651]. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»

Page 54: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LA CD. EFFICACIA EXTRA PENALE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DELLA PENA: LIMITI

AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 07/01/2016, n. 2

L'effetto di giudicato della sentenza di patteggiamento impone all'Amministrazione di iniziare il procedimento

disciplinare su quei fatti, ma la particolare natura e incompletezza dell'accertamento insito in quel tipo di

sentenza deve fare ragionevolmente salva la possibilità per l'Amministrazione di "integrare gli

accertamenti in ipotesi non esaustivi" atteso che diversamente la sanzione disciplinare non sarebbe

corrispondente alla lesione concretamente cagionata all'Amministrazione e in ultima analisi non sarebbe

proporzionata alla tutela dell'interesse pubblico.

- Consiglio di Stato, sez. V, 23/09/2015, n. 4449

«Al riguardo, questo Collegio osserva che - se è vero che ai fini del giudizio disciplinare il patteggiamento non è

da solo sufficiente per affermare la responsabilità dell'incolpato - è anche vero che si può fare riferimento alla

condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale,

i quali appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente in base ad un ragionevole apprezzamento delle altre

risultanze del procedimento.»

Page 55: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 18 dicembre 2017 · costituzione di parte civile nel processo penale. Processo penale e giudizi risarcitori . giudizio dinanzi alla Corte dei

LE CONSEGUENZE AUTOMATICHE IN CASO DI SENTENZE DI CONDANNA

PER ALCUNI REATI

Art. 32-quinquies c.p.

(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

«Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due

anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e

320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di

amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica (1).

-----------------------

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 27 marzo 2001, n. 97 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma

75, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal

14 giugno 2015.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Salvo quanto

previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di

cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di

lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente

partecipazione pubblica.».