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LEZIONE DEL 21 MAGGIO 2016 MASTER ARP -ADOLESCENTI E PROCESSO PENALE -IL PROCESSO PENALE MINORILE -SEGRETO PROFESSIONALE, TESTIMONIANZA, OMISSIONE DI REFERTO -DELITTI CONTRO LA PERSONA – CARRELLATA E CASI Avv. Paolo Oddi –Studio Incipit

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LEZIONE DEL 21 MAGGIO 2016 MASTER ARP

-ADOLESCENTI E PROCESSO PENALE

-IL PROCESSO PENALE MINORILE

-SEGRETO PROFESSIONALE, TESTIMONIANZA, OMISSIONE DI REFERTO

-DELITTI CONTRO LA PERSONA – CARRELLATA E CASI

Avv. Paolo Oddi –Studio Incipit

PROCESSO PENALE MINORILE

D.P.R. 448/1988

ART. 1

IL PROCESSO PENALE MINORILE E’ DISCIPLINATO DA QUESTO DECRETOE PER QUANTO NON PREVISTO SI RINVIA ALLE NORME DEL CODICEPENALE E DEL CODICE PROCEDURA PENALE MA TALI DISPOSIZIONISONO APPLICATE IN MODO ADEGUATO ALLA PERSONALITA’ E ALLEESIGENZE EDUCATIVE DEL MINORENNE

COMPITO DEL GIUDICE MINORILE E’ QUELLO DI ILLUSTRAREALL’IMPUTATO IL SIGNIFICATO DELLE ATTIVITA’ PROCESSUALI CHE SISVOLGONO IN SUA PRESENZA NONCHE’ IL CONTENUTO E LE RAGIONIETICO-SOCIALE DELLE DECISIONI.

ORGANI GIUDIZIARI DEL PROC PEN MINORILE

• PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER IMINORENNI

• GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE PER IMINORENNI

• TRIBUNALE PER I MINORENNI

• PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO PER IMINORENNI

• MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzatodell’amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D.n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35. Il T.M. è un organocollegiale, composto da quattro giudici, due giudici professionali (c.d.togati) - cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari ,un uomo e una donna, “ benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra icultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, dipedagogia, di psicologia ...” (art. 2 legge citata) (tale origineprofessionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato,perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretarei comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro).

ART. 5 SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER I MINORENNI

PERSONALE DOTATO DI SPECIFICHE ATTITUDINE E PREPARAZIONE

ART. 6 SERVIZI MINORILI

IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIASI AVVALE DEI SERVIZI MINORILI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLAGIUSTIZIA. SI AVVALE ALTRESI’ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ISTITUITIDAGLI ENTI LOCALI.

L’U.S.S.M.

ART. 9 ACCERTAMENTI SULLA PERSONALITA’ DEL MINORENNE

• IL PUBBLICO MINISTERO E IL GIUDICE ACQUISCONO ELEMENTI CIRCALE CONDIZIONI E LE RISORSE PERSONALI, FAMILIARI, SOCIALI EAMBIENTALI DEL MINORENNE AL FINE DI ACCERTARNEL’IMPUTABILITA’ E IL GRADO DI RESPONSABILITA’, VALUTARE LARILEVANZA SOCIALE DEL FATTO NONCHE’ DISPORRE LE ADEGUATEMISURE PENALI E ADOTTARE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI CIVILI.

• AGLI STESSI FINI POSSONO SEMPRE ASSUMERE INFORMAZIONI DAPERSONE CHE ABBIANO AVUTO RAPPORTI CON IL MINORENNE ESENTIRE IL PARERE DI ESPERTI ANCHE SENZA ALCUNA FORMALITA’

ART. 12 ASSISTENZA ALL’IMPUTATO MINORENNE

1.L’ASSISTENZA AFFETTIVA E PSICOLOGICA ALL’IMPUTATOMINORENNE E’ ASSICURATA, IN OGNI STATO E GRADO DELPROCEDIMENTO, DALLA PRESENZA DEI GENITORI O DI ALTRA PERSONAIDONEA INDICATA DAL MINORENNE E AMMESSA DALL’A.G.

2.IN OGNI CASO AL MINORENNE E’ ASSICURATA L’ASSISTENZA DEISERVIZI MINORILI.

ART. 16 ARRESTO IN FLAGRANZA

1.GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI P.G. POSSONO PROCEDEREALL’ARRESTO DEL MINORENNE COLTO IN FLAGRANZA DI UNO DEIDELITTI PER I QUALI, a norma dell’art. 23, PUO’ ESSERE DISPOSTA LAMISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE.

3-NELL’AVVALERSI DI QUESTA FACOLTA’ GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DIP.G. DEVONO TENERE CONTO DELLA GRAVITA’ DEL FATTO NONCHE’DELL’ETA’ E DELLA PERSONALITA’ DEL MINORENNE.

ART. 17 FERMO DI MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO

• E’ UNA FACOLTA’

• QUANDO PUO’ ESSERE DISPOSTA LA MISURA DELLA CUSTODIACAUTELARE IN CARCERE, SEMPRE CHE SIA PREVISTA LA PENA DELLARECLUSIONE NON INFERIORE NEL MINIMO A 2 ANNI

ART. 23 CUSTODIA CAUTELARE

• PUO’ ESSERE APPLICATA PER DELITTI NON COLPOSI PER I QUALI LALEGGE STABILISCE LA PENA DELL’ERGASTOLO O DELLA RECLUSIONENON INFERIORE NEL MASSIMO A 9 ANNI;

• IN DEROGA A QUANTO SOPRA ANCHE PER I SEGUENTI DELITTICONSUMATI O TENTATI:

>ART. 380, COMMA 2, LETT. E), F), G), H), C.P.P. (FURTO AGGRAVATO INCERTE IPOTESI, RAPINA, ESTORSIONE, ARMI, SPACCIO – ESCLUSA LALIEVE ENTITA’ -) E VIOLENZA SESSUALE.

CUSTODIA CAUTELARE (SEGUE) E MISURE MENO AFFLITTIVE

-TERMINI DI DURATA RIDOTTI DELLA META’ PER MINORI 16-18; DI DUE TERZI PER QUELLI COMMESSI DA MINORI 14-16;

-ALTRE MISURE CAUTELARI MENO AFFLITTIVE:

>COLLOCAMENTO IN COMUNITA’ (ART. 22);

>PERMANENZA IN CASA (ART.21);

>PRESCRIZIONI (ART. 20)

CAPO III - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO E GIUDIZIO IN DIBATTIMENTO

• NON SI PUO’ PROCEDERE CON DECRETO PENALE DI CONDANNA O PATTEGGIAMENTO.

• ART. 26 – OBBLIGO DELLA IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITA’ (IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO IL GIUDICE, QUANDO ACCERTA CHE L’IMPUTATO E’ MINORE DEGLI ANNI 14, PRONUNCIA ANCHE D’UFFICIO SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE TRATTANDOSI DI PERSONA NON IMPUTABILE.

Art. 97 c.p. e art. 98 c.p.

• Art. 97 c.p. – non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni.

• Art. 98 c.p. – è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacita’di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Art. 27 sentenza di non luogo a procedere per IRRILEVANZA DEL FATTO

• TENUITA’ DEL FATTO

• IL P.M. CHIEDE AL GIUDICE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDEREPER IRRILEVANZA DEL FATTO QUANDO L’ULTERIORE CORSO DELPROCEDIMENTO PREGIUDICA LE ESIGENZE EDUCATIVE DELMINORENNE

ART. 28 SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA

- IL GIUDICE, SENTITE LE PARTI, PUO’ DISPORRE CON ORDINANZA LASOSPENSIONE DEL PROCESSO QUQNDO RITIENE DI DOVER VALUTARELA PERSONALITA’ DEL MINORENNE ALL’ESITO DELLA PROVA …

- Processo sospeso per un periodo non inferiore a 3 anni per reatipuniti con ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a dodicianni; negli altri casi, per un periodo non superiore a 1 anno …

- Il Giudice affida il minore ai servizi minorili dell’amministrazionedella giustizia per lo svolgimento, anche con la collaborazione deiservizi locali, delle opportune attività di OSSERVAZIONE,TRATTAMENTO, SOSTEGNO.

(SEGUE) MESSA ALLA PROVA

• Con l’ordinanza il Giudice può impartire PRESCRIZIONI DIRETTE A RIPARARE LE CONSGUENZE DEL REATO E A PROMUOVERE LA CONCILIAZIONE CON LA PERSONA OFFESA DAL REATO

• ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA: ART. 29

Art. 169 c.p. «Perdono giudiziale»

• Se il reato per cui si procede la pena prevista è inferiore a 2 anni il Giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze di cui all’art. 133 c.p, PRESUME CHE IL COLPEVOLE SI ASTERRA’ DAL COMMETTERE ULTERIORI REATI.

• Qualora si proceda al giudizio il giudice può concedere il perdono anche in sentenza, astenendosi dal pronunciare condanna.

• Il perdono non può essere concesso più di una volta.

Art. 30 Sanzioni sostitutive

• Con la sentenza di condanna il Giudice quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore ai due anni può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

• Competenza del Magistrato di Sorveglianza.

Capo IV Procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza – art. 224 c.p. (minore non imputabile)• Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e

98 c.p (infraquattordicenni e imputabili incapaci) il giudice, surichiesta del p.m., può applicare in via provvisoria una misura disicurezza.

• Alla condanna può seguire l’applicazione di una misura di sicurezza

• Presupposto: verifica attualità e concretezza della pericolosità

• Misure possibili: libertà vigilata – riformatorio giudiziario (solo per ildelitti più gravi)

• Procedimento davanti al Tribunale per i minorenni (art. 38)

Codice Deontologico degli Psicologi italiani (1997)• Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela

notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa leprestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previstedagli articoli seguenti.

• Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenzain ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere ilsegreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido edimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità difare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

• Articolo 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo strettonecessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai finidella tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogaretotalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoliperla vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

• Articolo 15 Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale,lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipodi collaborazione

Segreto professionale, segreto d’ufficio e testimonianzaArt. 200 Codice di Procedura Penale - Segreto professionale 1. Non possono essere obbligati a deporre suquanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hannol’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331, 334): a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti noncontrastino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici (2224coord.) e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professionesanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporredeterminata dal segreto professionale . 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da talipersone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata,ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalistiprofessionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hannoavuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione ( 1957). Tuttavia se le notizie sonoindispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata soloattraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sueinformazioni.

Art. 201 Codice di Procedura Penale - Segreto di ufficio 1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirneall’autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblicoservizio (358 c.p.) hanno l’obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficioche devono rimanere segreti (326 c.p.). 2. Si applicano le disposizioni dell’art. 200 commi 2 e 3.

Art. 365 c.p. Omissione di referto

1.Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestatola propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteridi un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritardadi riferirne all’Autorità indicata all’art. 361, è punito con la multa fino a€. 516.

2.Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe lapersona assistita a procedimento penale.

Art. 334 c.p.p.

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o puòcausare.3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Delitti contro la persona – tit. XII c.p. –Carrellata dei principali

• Art. 609 bis VIOLENZA SESSUALE

• Art. 609 quater ATTI SESSUALI CON MINORENNE

• Art. 609 octies VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

• Art. 609 decies Comunicazioni al tribunale per i minorenni

• Art. 609 undecies ADESCAMENTO DI MINORENNI

• Art. 612 bis ATTI PERSECUTORI

Qualche caso ….