Università degli Studi della Calabria

12
16 Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Prescrizione e decadenza Prescrizione e decadenza

description

Università degli Studi della Calabria. Corso di Diritto Privato. Prescrizione e decadenza. Prescrizione [2934 ss.]. La prescrizione è l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Università degli Studi della Calabria

Page 1: Università degli Studi della Calabria

16

Università degli Studi della Calabria

Corso di Diritto PrivatoPrescrizione e decadenzaPrescrizione e decadenza

Page 2: Università degli Studi della Calabria

16

Prescrizione [2934 ss.]

La prescrizione è l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge (Art. 2934 c.c.).

a) esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici;b) disinteresse del titolare, reso palese dal decorso del tempo = presunzione di rinunzia al diritto…

•INTERESSE GENERALE•ISTITUTO DI ORDINE PUBBLICO•INDEROGABILITÀ della relativa disciplina

Nozione

Fondamento

Page 3: Università degli Studi della Calabria

16

PRESUPPOSTI

Esistenza di undiritto soggettivo

Mancato esercizioDel diritto

Decorso del tempoprevisto dalla legge

Page 4: Università degli Studi della Calabria

16

Prescrizione [2934 ss.]Diritti esclusi dalla disciplina della prescrizione:

a)DIRITTI INDISPONIBILI: non è possibile perdere per inerzia, protratta nel tempo, ciò di cui non si può disporre (es. diritti della personalità);

b)DIRITTO DI PROPRIETÀ: in ragione della imprescrittibilità della relativa azione; ovvero per l'inesistenza di un soggetto direttamente avvantaggiato salvi gli effetti dell'usucapione

c)altri diritti indicati dalla legge

Page 5: Università degli Studi della Calabria

16

Prescrizione [2934 ss.]OPERATIVITÀ: una volta compiuta la prescrizione il

soggetto avvantaggiato dalla prescrizione:

A) ha l'onere di farla valere giudizialmente (in via d'azione o d'eccezione);

B) o può rinunziarvi (ammessa RINUNZIA c.d. SUCCESSIVA, espressa o tacita);

Possibilità per i TERZI CREDITORI (o interessati) di farla valere in luogo del soggetto che non vi provveda o vi rinunzi.

Page 6: Università degli Studi della Calabria

16

Termine di Prescrizione DECORRENZADECORRENZA : dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [2935]

possibilità legale (di diritto)Es.: diritto sottoposto a condizione sospensiva: dal verificarsi della condizione

ipotesi particolari: annullabilità del contratto: dal giorno della conclusione

per vizio del consenso

per incapacità legale

violenza: dal giorno in cui è cessata;

dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione;dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età.

errore o dolo: dal giorno della scoperta;

COMPUTOCOMPUTO : secondo il calendario comune (gregoriano);

- si computa soltanto il giorno finale e non quello iniziale

Page 7: Università degli Studi della Calabria

16

DURATA DELLA PRESCRIZIONE

ORDINARIA: 10 ANNI ogni situazione per la quale non sia stabilito un termine differente

VENTENNALE: diritti reali di godimento e ipoteca

BREVE: 5 ANNI diritto al risarcimento da illecito2 ANNI - causato dalla circolazione di veicoli (salvo che l'atto sia reato)

5 ANNI diritti da rapporti sociali (società iscritte)[…] crediti di prestazioni periodiche etc.

Page 8: Università degli Studi della Calabria

16

SOSPENSIONESOSPENSIONE : giustificazione dell'inerzia, per una causa sopravvenuta, che rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto.

• condizione del titolare del diritto (minore non emancipato o interdetto privi del tutore; militare in tempo di guerra)• particolari relazioni tra le parti (marito e moglie; tutore e minore, etc.)

* SOLTANTO IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE

* IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SI COMPUTA: all'inerzia precedente si aggiunge quella successiva alla fine della sospensione.

Page 9: Università degli Studi della Calabria

16

INTERRUZIONEINTERRUZIONE : cessazione dell'inerzia, in seguito all'esercizio del diritto

notifica atto introduttivo di un giudizio

(o al suo riconoscimento ad opera della controparte)

atto di costituzione in mora(diritti di credito)

atti materiali di esercizio(diritti reali)

* DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE INIZIA A DECORRERE ex novo UN NUOVO TERMINE DI PRESCRIZIONE: l'inerzia precedente è irrilevante.

cause civili

cause naturali

Page 10: Università degli Studi della Calabria

16

PRESCRIZIONI PRESUNTIVE:Alcuni diritto si presumono prescritti in tempi ridotti, al fine di far prevalere la certezza del diritto ( es. art. 2955 c.c.);

Conseguenze sotto il profilo probatorio:

- Inversione dell’onere della prova dal debitore al creditore

- Limitazione dei mezzi di prova: giuramento decisorio (art. 2960 c.c.) deferito dal creditore

al debitore (mezzo incerto e insidioso).

Page 11: Università degli Studi della Calabria

16

Decadenza [2964 ss.]estinzione di un diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine perentoriotermine perentorio

Nozione:

Fondamento:

a ≠ della prescrizione, ove si considerano le ragioni giustificative dell'inerzia (SOSPENSIONE)

esigenza obiettiva ed assoluta certezza delle situazioni giuridiche

NON AMMESSE INTERRUZIONE E SOSPENSIONE

Disciplina:

salvo che sia disposto altrimenti: [2964](Es.: atti processuali e periodo feriale)

N.B.: SOLTANTO IL COMPIMENTO DELL'ATTO PREVISTO IMPEDISCE LA DECADENZAe determina il venir meno della situazione di incertezza.Impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle norme sulla prescrizione.

limitato alle ipotesi previste ex lege

Ambito operativo:

secondo l'opinione più diffusa:norme eccezionali

Page 12: Università degli Studi della Calabria

16

Decadenza [2964 ss.]

materiamateria

diritti indisponibili:diritti indisponibili: decadenza c.d. "di ordine pubblico"a) non ammessa rinunzia;b) rilevabilità ex officioc) inderogabilità della disciplina legale:- impossibilità di apportarvi modifiche o di stabilire termini convenzionali;irrilevanza del riconoscimento del diritto

diritti disponibilidiritti disponibili: decadenza c.d. "di ordine privato"a) ammessa rinunzia;b) non rilevabilità ex officio;c) derogabilità della disciplina legale:- possibilità di apportarvi modifiche;- riconoscimento del diritto = causa impeditiva.

legale nella generalità dei casi;giudiziale talvolta, in ipotesi previste dalla legge (es.: art. 481)

fissazione del termine di decadenza ad opera del giudice;convenzionale in materia di diritti disponibili (a condizione che i termini non siano eccessivamente gravosi).

Specie:

[2966]

[2966]