Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo ... · PDF fileditore conosceva...

download Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo ... · PDF fileditore conosceva essere stati contratti ... Il limite posto dall’art.170 Codice civile all’esecuzione sui

If you can't read please download the document

Transcript of Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo ... · PDF fileditore conosceva...

  • 1

    Una moderna forma di dote matrimoniale: il Fondo patrimoniale.

    a recente proposta di legge che ha per

    oggetto la destinazione di beni per

    favorire il sostegno economico, il

    mantenimento e listruzione dei discendenti e

    lautosufficienza dei soggetti portatori di

    handicap e al tempo stesso la riforma del di-

    ritto societario, che ha introdotto i patrimoni

    dedicati, hanno riacceso linteresse per gli

    strumenti che consentono di vincolare alcuni

    beni del proprio patrimonio ad uno specifico

    scopo.

    Fra gli strumenti giuridici dellordinamento

    italiano che, in questo momento, consentono di

    destinare determinati beni ad un certo obiettivo

    e, conseguentemente, di preservarli in modo

    pi o meno efficace dalle possibili aggres-

    sioni dei creditori, vi quello del Fondo pa-

    trimoniale.

    La disciplina di questo istituto contenuta ne-

    gli articoli da 167 a 171 del Codice civile.

    Con la costituzione del Fondo patrimoniale

    uno o entrambi i coniugi o ancora un terzo non

    appartenente al nucleo familiare possono vin-

    colare, tramite atto pubblico, determinati beni

    immobili, mobili registrati o titoli di credito al

    soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

    Pur mancando nel testo legislativo una defini-

    zione della figura in esame, si pu ritenere

    questo istituto un patrimonio di destinazione,

    volto a garantire le obbligazioni contratte per il

    soddisfacimento dei bisogni familiari; il Fondo

    patrimoniale per non costituisce un autonomo

    centro dimputazione di diritti, in quanto i

    beni, e i diritti sui beni che lo compongono,

    spettano sempre ai coniugi.

    Il Fondo patrimoniale non sostituisce, ma af-

    fianca, integrandolo, il regime patrimoniale

    primario adottato dai coniugi che pu essere

    indifferentemente la comunione, la separazione

    dei beni o un regime convenzionale.

    Lart.170 del Codice civile prevede che

    lesecuzione sui beni del fondo e sui frutti di

    essi non possa aver luogo per debiti che il cre-

    ditore conosceva essere stati contratti per scopi

    estranei ai bisogni della famiglia.

    Il Fondo patrimoniale, quindi, se correttamente

    utilizzato, costituisce uno schermo per deter-

    minate pretese creditorie.

    Si esaminano di seguito i vari aspetti che ca-

    ratterizzano listituto.

    Costituzione

    l Fondo patrimoniale pu essere costituito

    da uno o entrambi i coniugi oppure da un

    terzo sia per atto fra vivi che per disposi-

    zione testamentaria.

    Costituzione da parte di uno o di entrambi i

    coniugi

    Il Codice civile allart.167, comma 2, richiede

    laccettazione, da parte dei coniugi, anche fatta

  • 2

    a posteriori, solo nel caso della costituzione del

    fondo per opera di un terzo per atto tra vivi.

    Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno

    per esteso la necessit dellaccettazione da

    parte dei beneficiari anche ai casi di costitu-

    zione da parte dei coniugi; hanno riconosciuto,

    infatti, a questo istituto una natura contrattuale,

    classificandolo fra le convenzioni matrimo-

    niali, per la conclusione delle quali sempre

    necessario il consenso di entrambe i coniugi.

    Potranno essere costituiti in Fondo patrimo-

    niale beni appartenenti ad entrambi in comu-

    nione ordinaria, oppure beni in propriet esclu-

    siva di ciascuno dei coniugi.

    La propriet dei beni costituiti in Fondo patri-

    moniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia

    diversamente stabilito nellatto di costituzione.

    infatti consentito che entrambi i coniugi per i

    beni di rispettiva propriet, o uno solo di loro

    si riservi la propriet dei beni: in questultimo

    caso loggetto del conferimento il diritto di

    godimento del bene, in modo analogo alla co-

    stituzione di un usufrutto.

    La propriet pu anche essere conferita a sog-

    getti diversi dai coniugi, quali ad esempio i

    loro figli.

    Uno dei coniugi potr costituire il Fondo pa-

    trimoniale anche prima del matrimonio subor-

    dinandone lefficacia alla celebrazione delle

    nozze.

    Costituzione da parte di un terzo per atto fra

    vivi.

    Una persona diversa dai coniugi, e per questo

    terza rispetto al nucleo familiare, pu, me-

    diante atto pubblico, procedere alla costitu-

    zione del Fondo patrimoniale in favore di essi.

    Fintanto che non intervenuta laccettazione

    da parte dei coniugi beneficiari, i beni riman-

    gono nella piena e libera disponibilit del

    terzo. Laccettazione dei coniugi va fatta per

    atto pubblico e pu avvenire contestualmente

    alla costituzione del Fondo patrimoniale o suc-

    cessivamente.

    Latto pu precedere la celebrazione di matri-

    monio e, in tal caso, sar soggetto alla condi-

    zione legale sospensiva della celebrazione del

    matrimonio tra le persone specificamente indi-

    cate nellatto di costituzione.

    Costituzione per testamento

    Il testatore dovr indicare in modo espresso i

    destinatari della disposizione, che potr anche

    precedere il matrimonio.

    Qualora alla data di apertura della successione

    il matrimonio debba essere ancora celebrato, la

    disposizione sar condizionata alla celebra-

    zione del matrimonio; se il matrimonio sar gi

    cessato per annullamento o per divorzio la di-

    sposizione sar priva di efficacia.

    La dottrina prevalente ritiene che non possano

    essere attribuite al Fondo patrimoniale quote di

    eredit genericamente, ma debba prevedersi la

  • 3

    puntuale determinazione dei beni soggetti al

    vincolo.

    La pubblicit del Fondo patrimoniale

    a costituzione del Fondo patrimo-

    niale deve essere fatta tramite atto

    pubblico e cos anche laccettazione.

    Non sufficiente che la costituzione del Fondo

    patrimoniale sia trascritta nei Registri Immo-

    biliari a norma dellart.2647 per essere oppo-

    nibile ai terzi, ma, rappresentando una conven-

    zione matrimoniale, a norma dellart.l62 Co-

    dice civile, deve essere anche annotata a cura

    del notaio rogante a margine dellatto di ma-

    trimonio dei coniugi in favore dei quali il

    fondo costituito (Trib. Bergamo 16.11.81).

    Latto di costituzione non pu essere opposto a

    terzi, quando a margine dellatto di matrimonio

    non sono annotati la data del contratto e il no-

    taio rogante e le generalit dei contraenti.

    La trascrizione ex art.2647 Codice civile non

    infatti ritenuta sufficiente in quanto costituisce

    una mera pubblicit notizia (Cass. Civ.

    27/11/87 n.8824 ) che non svolge alcun ruolo

    dal punto di vista della opponibilit ai terzi.

    Ne consegue che se allannotazione ex art.162

    Codice civile si sia provveduto dopo

    liscrizione di unipoteca giudiziale

    sullimmobile, non opponibile ai terzi la co-

    stituzione del Fondo patrimoniale, ancorch

    antecedente (Trib. Latina, 17.03.1988).

    Loggetto del Fondo patrimoniale

    ossono formare oggetto di costitu-

    zione in Fondo patrimoniale i beni

    immobili, mobili iscritti in pubblici

    registri o titoli di credito, purch vincolati ren-

    dendoli nominativi con annotazione del vin-

    colo in modo idoneo.

    Si ritiene che possano essere conferiti in Fondo

    patrimoniale il diritto dusufrutto, di superficie,

    denfiteusi, e anche il diritto di nuda propriet,

    anche se infruttifero; il diritto duso e

    dabitazione possono essere conferiti in Fondo

    patrimoniale solo da parte del proprietario del

    bene per la fisiologica indisponibilit di tali di-

    ritti.

    La dottrina maggioritaria esclude, tassativa-

    mente, che i beni mobili non registrati possano

    rientrare nel Fondo patrimoniale sul presuppo-

    sto che la destinazione di tali beni ai bisogni

    della famiglia non sia opponibile ai terzi.

    Non si dovrebbe per attribuire, ad opinione di

    tesi minoritarie, allo strumento pubblicitario ed

    ai suoi effetti (opponibilit ai terzi) una fun-

    zione costitutiva che non gli appartiene. Si ar-

    riverebbe cos ad affermare la validit, ma

    linopponibilit, del conferimento dei beni mo-

    bili in Fondo patrimoniale, ad esempio, di

    unopera darte di grande valore, di una colle-

    zione di quadri di autore o, pi in generale, di

    ununiversalit di beni mobili; ma ancora di

    azioni, di quote di fondi comuni di investi-

    mento, di quote di S.r.l.

  • 4

    Si riconosce invece in dottrina la possibilit di

    conferire beni futuri a patto che siano suffi-

    cientemente determinati (ad esempio un edifi-

    cio in corso di costruzione).

    Il concetto di bisogni della famiglia

    ndividuare che cosa sintende per biso-

    gni della famiglia si presenta fonda-

    mentale per la determinazione

    delloperativit del Fondo patrimoniale.

    La definizione del concetto di soddisfaci-

    mento dei bisogni della famiglia comporta

    lindividuazione di un aspetto soggettivo ed

    uno oggettivo.

    Da un lato occorre, infatti, individuare la fami-

    glia a cui ci si riferisce e in seguito tracciare i

    confini di ci che si intende per bisogni.

    Dal punto di vista soggettivo il riferimento

    normativo fatto alla famiglia legittima; re-

    stano quindi escluse dalla disciplina in esame

    le convivenze di fatto. La dottrina ritiene che

    siano