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Una moderna forma di dote matrimoniale: il Fondo patrimoniale.
a recente proposta di legge che ha per
oggetto la destinazione di beni per
favorire il sostegno economico, il
mantenimento e listruzione dei discendenti e
lautosufficienza dei soggetti portatori di
handicap e al tempo stesso la riforma del di-
ritto societario, che ha introdotto i patrimoni
dedicati, hanno riacceso linteresse per gli
strumenti che consentono di vincolare alcuni
beni del proprio patrimonio ad uno specifico
scopo.
Fra gli strumenti giuridici dellordinamento
italiano che, in questo momento, consentono di
destinare determinati beni ad un certo obiettivo
e, conseguentemente, di preservarli in modo
pi o meno efficace dalle possibili aggres-
sioni dei creditori, vi quello del Fondo pa-
trimoniale.
La disciplina di questo istituto contenuta ne-
gli articoli da 167 a 171 del Codice civile.
Con la costituzione del Fondo patrimoniale
uno o entrambi i coniugi o ancora un terzo non
appartenente al nucleo familiare possono vin-
colare, tramite atto pubblico, determinati beni
immobili, mobili registrati o titoli di credito al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Pur mancando nel testo legislativo una defini-
zione della figura in esame, si pu ritenere
questo istituto un patrimonio di destinazione,
volto a garantire le obbligazioni contratte per il
soddisfacimento dei bisogni familiari; il Fondo
patrimoniale per non costituisce un autonomo
centro dimputazione di diritti, in quanto i
beni, e i diritti sui beni che lo compongono,
spettano sempre ai coniugi.
Il Fondo patrimoniale non sostituisce, ma af-
fianca, integrandolo, il regime patrimoniale
primario adottato dai coniugi che pu essere
indifferentemente la comunione, la separazione
dei beni o un regime convenzionale.
Lart.170 del Codice civile prevede che
lesecuzione sui beni del fondo e sui frutti di
essi non possa aver luogo per debiti che il cre-
ditore conosceva essere stati contratti per scopi
estranei ai bisogni della famiglia.
Il Fondo patrimoniale, quindi, se correttamente
utilizzato, costituisce uno schermo per deter-
minate pretese creditorie.
Si esaminano di seguito i vari aspetti che ca-
ratterizzano listituto.
Costituzione
l Fondo patrimoniale pu essere costituito
da uno o entrambi i coniugi oppure da un
terzo sia per atto fra vivi che per disposi-
zione testamentaria.
Costituzione da parte di uno o di entrambi i
coniugi
Il Codice civile allart.167, comma 2, richiede
laccettazione, da parte dei coniugi, anche fatta
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a posteriori, solo nel caso della costituzione del
fondo per opera di un terzo per atto tra vivi.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno
per esteso la necessit dellaccettazione da
parte dei beneficiari anche ai casi di costitu-
zione da parte dei coniugi; hanno riconosciuto,
infatti, a questo istituto una natura contrattuale,
classificandolo fra le convenzioni matrimo-
niali, per la conclusione delle quali sempre
necessario il consenso di entrambe i coniugi.
Potranno essere costituiti in Fondo patrimo-
niale beni appartenenti ad entrambi in comu-
nione ordinaria, oppure beni in propriet esclu-
siva di ciascuno dei coniugi.
La propriet dei beni costituiti in Fondo patri-
moniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia
diversamente stabilito nellatto di costituzione.
infatti consentito che entrambi i coniugi per i
beni di rispettiva propriet, o uno solo di loro
si riservi la propriet dei beni: in questultimo
caso loggetto del conferimento il diritto di
godimento del bene, in modo analogo alla co-
stituzione di un usufrutto.
La propriet pu anche essere conferita a sog-
getti diversi dai coniugi, quali ad esempio i
loro figli.
Uno dei coniugi potr costituire il Fondo pa-
trimoniale anche prima del matrimonio subor-
dinandone lefficacia alla celebrazione delle
nozze.
Costituzione da parte di un terzo per atto fra
vivi.
Una persona diversa dai coniugi, e per questo
terza rispetto al nucleo familiare, pu, me-
diante atto pubblico, procedere alla costitu-
zione del Fondo patrimoniale in favore di essi.
Fintanto che non intervenuta laccettazione
da parte dei coniugi beneficiari, i beni riman-
gono nella piena e libera disponibilit del
terzo. Laccettazione dei coniugi va fatta per
atto pubblico e pu avvenire contestualmente
alla costituzione del Fondo patrimoniale o suc-
cessivamente.
Latto pu precedere la celebrazione di matri-
monio e, in tal caso, sar soggetto alla condi-
zione legale sospensiva della celebrazione del
matrimonio tra le persone specificamente indi-
cate nellatto di costituzione.
Costituzione per testamento
Il testatore dovr indicare in modo espresso i
destinatari della disposizione, che potr anche
precedere il matrimonio.
Qualora alla data di apertura della successione
il matrimonio debba essere ancora celebrato, la
disposizione sar condizionata alla celebra-
zione del matrimonio; se il matrimonio sar gi
cessato per annullamento o per divorzio la di-
sposizione sar priva di efficacia.
La dottrina prevalente ritiene che non possano
essere attribuite al Fondo patrimoniale quote di
eredit genericamente, ma debba prevedersi la
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puntuale determinazione dei beni soggetti al
vincolo.
La pubblicit del Fondo patrimoniale
a costituzione del Fondo patrimo-
niale deve essere fatta tramite atto
pubblico e cos anche laccettazione.
Non sufficiente che la costituzione del Fondo
patrimoniale sia trascritta nei Registri Immo-
biliari a norma dellart.2647 per essere oppo-
nibile ai terzi, ma, rappresentando una conven-
zione matrimoniale, a norma dellart.l62 Co-
dice civile, deve essere anche annotata a cura
del notaio rogante a margine dellatto di ma-
trimonio dei coniugi in favore dei quali il
fondo costituito (Trib. Bergamo 16.11.81).
Latto di costituzione non pu essere opposto a
terzi, quando a margine dellatto di matrimonio
non sono annotati la data del contratto e il no-
taio rogante e le generalit dei contraenti.
La trascrizione ex art.2647 Codice civile non
infatti ritenuta sufficiente in quanto costituisce
una mera pubblicit notizia (Cass. Civ.
27/11/87 n.8824 ) che non svolge alcun ruolo
dal punto di vista della opponibilit ai terzi.
Ne consegue che se allannotazione ex art.162
Codice civile si sia provveduto dopo
liscrizione di unipoteca giudiziale
sullimmobile, non opponibile ai terzi la co-
stituzione del Fondo patrimoniale, ancorch
antecedente (Trib. Latina, 17.03.1988).
Loggetto del Fondo patrimoniale
ossono formare oggetto di costitu-
zione in Fondo patrimoniale i beni
immobili, mobili iscritti in pubblici
registri o titoli di credito, purch vincolati ren-
dendoli nominativi con annotazione del vin-
colo in modo idoneo.
Si ritiene che possano essere conferiti in Fondo
patrimoniale il diritto dusufrutto, di superficie,
denfiteusi, e anche il diritto di nuda propriet,
anche se infruttifero; il diritto duso e
dabitazione possono essere conferiti in Fondo
patrimoniale solo da parte del proprietario del
bene per la fisiologica indisponibilit di tali di-
ritti.
La dottrina maggioritaria esclude, tassativa-
mente, che i beni mobili non registrati possano
rientrare nel Fondo patrimoniale sul presuppo-
sto che la destinazione di tali beni ai bisogni
della famiglia non sia opponibile ai terzi.
Non si dovrebbe per attribuire, ad opinione di
tesi minoritarie, allo strumento pubblicitario ed
ai suoi effetti (opponibilit ai terzi) una fun-
zione costitutiva che non gli appartiene. Si ar-
riverebbe cos ad affermare la validit, ma
linopponibilit, del conferimento dei beni mo-
bili in Fondo patrimoniale, ad esempio, di
unopera darte di grande valore, di una colle-
zione di quadri di autore o, pi in generale, di
ununiversalit di beni mobili; ma ancora di
azioni, di quote di fondi comuni di investi-
mento, di quote di S.r.l.
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Si riconosce invece in dottrina la possibilit di
conferire beni futuri a patto che siano suffi-
cientemente determinati (ad esempio un edifi-
cio in corso di costruzione).
Il concetto di bisogni della famiglia
ndividuare che cosa sintende per biso-
gni della famiglia si presenta fonda-
mentale per la determinazione
delloperativit del Fondo patrimoniale.
La definizione del concetto di soddisfaci-
mento dei bisogni della famiglia comporta
lindividuazione di un aspetto soggettivo ed
uno oggettivo.
Da un lato occorre, infatti, individuare la fami-
glia a cui ci si riferisce e in seguito tracciare i
confini di ci che si intende per bisogni.
Dal punto di vista soggettivo il riferimento
normativo fatto alla famiglia legittima; re-
stano quindi escluse dalla disciplina in esame
le convivenze di fatto. La dottrina ritiene che
siano