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Una definizione di corruzione

• Il fenomeno corruttivo non è ne’ facile da definire, ne’ facile da individuare

• La corruzione è per lo più identificata con un fenomeno verificato a posteriori, in cui si constata sia avvenuto un utilizzo illegale di potere

• Affinché la corruzione possa esistere, in generale, devono sussistere almeno tre elementi:▫ Una persona (il corrotto o il corruttore) che deve avere un certo potere

discrezionale;

▫ Ci devono essere delle rendite economiche associate al potere;

▫ L’individuo deve reputare la probabilità di essere punito dal sistema giuridico/legale più bassa dell’utilità che ricava dalla corruzione stessa

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Robert Klitgaard:

C = M + D – A (Corruzione, Monopolio, Discrezionalità, Rendicontazione)

I cittadini sono vittime «ombra» poiché non si percepiscono come tali e spesso non sono consapevoli delle implicazioni economiche e sociali che il reato produce anche nelle loro vite.

La corruzione non è un reato

passionale.

La persone tendono a corrompere

o a essere corrotte quando i rischi

sono bassi, le multe e punizioni

minime, e i guadagni grandi.

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• Dall’analisi delle cause dei fenomeni corruttivi, si possono identificare almeno due ambiti principali:

– il framework istituzionale (norme, controlli, integrità ecc.)

– Caratteristiche dell’individuo o dei gruppi di individui che mettono in atto fenomeni di corruzione.

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Corruzione: evidenze e interventi

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La classifica… su 174 Paesi 22/11/2017

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Punti critici per i singoli enti

• Organizzare il sistema dei controlli

• Introdurre un sistema di risk management

• Sviluppare professionalità specifiche

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Integrità: il punto di partenza

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La Normativa

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

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La legge 190/2012Seminario G7 “High level Workshop on Corruption Measurement”Ministero degli Affari Esteri - 27 ottobre 2017

• Se nemmeno i numeri oggettivi possono essere di per sé sufficienti, il punto ècapire quali altri indici si possono impiegare.

• A oggi, dobbiamo essere onesti, ne esiste solo uno: il Corruption perception index(Cpi) di Transparency International, che suscita molte perplessità (io stesso ne hoalcune), poiché non individua la corruzione ma la sua percezione. Eppure, proprioper il fatto di essere l’unico indicatore disponibile, il Cpi ha finito per assumere unsignificato più ampio, anche dal punto di vista economico, tant’è vero che neipanel degli investitori internazionali le classifiche di Transparency rappresentanoormai uno degli elementi presi in considerazione per investire o meno in undeterminato Paese.

• Malgrado la necessità di assicurare una maggiore trasparenza sul campioneoggetto di valutazione e di individuare criteri di maggiore omogeneità fra le varienazioni, va riconosciuto che questa rilevazione, pur con tutti i suoi limiti, ècomunque sintomatica di un aspetto che non può essere sottovalutato: il grado difiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

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La legge 190/2012

• La legge 190 segue i modelli internazionali (che prevedonologiche di autorità nazionali e sistemi value based concodici autonomi) e li “ibrida” con la logica della 231/01(introducendo una sorta di responsabilità oggettiva) e conla classica logica giuridica italiana che imponecomportamenti (regolamento controllo, trasparenza ecc.ecc.) e stabilisce delitti e pene (modifiche al codice penale)

• La complessità del tema, l’articolazione del sistema, la suaibridazione, lo sviluppo di competenze nuove (audit equalità) rendono complesso e impegnativo il lavoro in temadi integrità.

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La legge 190/2012

La legge anticorruzione n. 190 del 6 novembre 2012, affronta una serie articolata di argomenti in particolare:• prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione, nel cui ambito è

prevista la disciplina del Piano triennale anticorruzione, e a cui si collegano le regole in caso di segnalazione di illeciti;

• una serie di disposizioni che intervengono sulla procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e sul tema della trasparenza (quest’ultimo definito poi in modo completo dal successivo D.Lgs. n. 33/2013);

• una serie di norme dedicate al lavoro pubblico, relative al codice di comportamento (che si traduce poi nella emanazione del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001), alla incompatibilità per i dipendenti condannati, agli incarichi dirigenziali;

• altre norme in tema di pubblicazioni di contratti, trasparenza delle cariche elettive.

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Piano nazionale e Piano Triennale dell’ente

• Si prevede così un impianto scalare nel quale l’ente dovrà costruire ilproprio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione attendendosi aquanto definito in modo articolato dal Piano Nazionale Anticorruzione.

• In particolare si prevedono, una serie di strumenti che assieme al P.N.A.formano l’insieme delle azioni finalizzate a prevenire i fenomeni dicorruzione.

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P.N.A. 2013-2016 - predisposto dal DFP Principali contenuti

• La terza sezione (par. 4) contiene indicazioni circa le comunicazioni dei datie delle informazioni al D.F.P. e la finalizzazione dei dati successivamente allaraccolta per il monitoraggio e lo sviluppo di ulteriori strategie.

• Il Piano è corredato dagli Allegati e dalle Tavole sintetiche contenenti lemisure che le amministrazioni debbono applicare con la tempistica:a) Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione

(Allegato 1), contenente anche indicazioni per l’elaborazione del P.T.P.C. e delmodello di organizzazione e gestione ai sensi della l. n. 231 del 2001

b) Le aree di rischio (Allegato 2)

c) Elenco esemplificativo delle misure ulteriori (Allegato 3)

d) Elenco esemplificativo dei rischi specifici (Allegato 4)

e) La valutazione del livello di rischio (Allegato 5)

f) I principi per una efficace gestione del rischio (Allegato 6)

g) Tavole sintetiche delle misure (Tavole da 1 a 17)”.

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Contenuti del Piano Comma 16. Attività per le quali è più elevato ilrischio, che dovranno essere contenute nelPiano:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento dilavori, forniture e servizi, anche con riferimentoalla modalità di selezione prescelta ai sensi delcodice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizie forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchéattribuzione di vantaggi economici di qualunquegenere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione delpersonale e progressioni di carriera di cuiall'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150del 2009.

Dal comma 16 del 190 al P.N.A.:

Area A – Acquisizione e progressione del personale

Area B – Affidamento di lavori, servizi e forniture

Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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P.N.A. 2013-2016 - predisposto dal DFP Principali contenutiI Destinatari

• Sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cuiall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

• Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni,gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, fermo restandoquanto previsto dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24luglio 2013 ai sensi dell’art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012.

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P.N.A. 2013-2016 - predisposto dal DFP Principali contenuti

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:

• adozione dei P.T.P.C.• adempimenti di trasparenza• codici di comportamento• rotazione del personale• obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse• disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-

istituzionali• Inconferibilità per incarichi dirigenziali• incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali• attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)• formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di

condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione • tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)• formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della

corruzione.• Patti di integrità negli affidamenti

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P.N.A. 2013-2016 - predisposto dal DFP Principali contenuti

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:

rotazione del personale• Adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e

del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione, tra cui:• Individuare modalità di attuazione della rotazione• Prevedere il criterio di rotazione nell’atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento

degli incarichi• Prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o

disciplinareLa misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni - previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative - salvo mo;va; impedimen; connessi alle cara<eris;che organizza;ve dell’amministrazione; in tal caso, la mo;vazione è inserita nel P.T.P.C.

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse• In base all’art. 6 bis della L. 241/1990 “ Il Responsabile del procedimento ed i titolari

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitti di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale”.

• Si veda anche il Codice di comportamento nazionale e dell’ente

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P.N.A. 2013-2016 - predisposto dal DFP Principali contenuti

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A.,sono:

disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichiextra-istituzionali• Adozione di Regolamenti da parte degli enti• L’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (da L.190/2012) prevede che “… con appositi

regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, dellaLegge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni sono individuati, secondo i criteridifferenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati aidipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2”

• Art. 52 co 5 (da L. 190/2012): In ogni caso, il conferimento operato direttamentedall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano daamministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche,che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competentisecondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, talida escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamentodella pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, chepregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

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P.N.A. 2013-2016 - predisposto dal DFP Principali contenuti

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:

Inconferibilità per incarichi dirigenziali (Artt. 15, 17, 18 e 20 del D.lgs 39/2013)• Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di

incarichi• Direttive interne affinchè gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all’atto del

conferimento dell’incaricoIncompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI del D.lgs. 39/2013- Artt. 15, 19 e 20 del D.lgs. 39/2013)• Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle

conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controlloAttività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)L’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

• Direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni

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I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:

formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001)• Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in

caso di esito positivo del controllo• L’obbligo di autocertificazione dell’assenza delle cause ostative indicate dalla normativa sopraccitatatutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (Art. 54 bis del D. lgs. 165/2001, aggiunto dall’art. 1,51 d ll L 190/2012)• Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.• Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioniformazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione dellacorruzione.• Pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare; Realizzare percorsi formativi differenziati per

destinatari: Prevedere forme di“tutoraggio” per l’avvio al lavoro in occasione dell’inserimento in nuovi settorilavorativi; Organizzare focus group sui temi dell’etica e della legalità

• Formazione obbligatoria in deroga ai vincoli di spesa (Corte dei Conti 276/2013)

Patti di integrità negli affidamenti• predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse• inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato

rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

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Cos’è il PTPCIl PTPC è uno degli strumenti introdotti con la Legge 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa (Cfr. art. 9 comma1). Tale documento deve essere adottato dalle PA entro il 31 gennaio di ogni anno (*), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, con l’obiettivo di:

• individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;

• prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

• prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPC; • monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei

procedimenti;• monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

• individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

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P.N.A., allegati e Tavole sintetiche

• Il Piano è corredato dagli Allegati e dalle Tavole sintetiche contenenti lemisure che le amministrazioni debbono applicare con la tempistica:a) Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione (Allegato 1), contenente anche

indicazioni per l’elaborazione del P.T.P.C. e del modello di organizzazione e gestione ai sensi della l.n. 231 del 2001

b) Le aree di rischio (4) e le sottoaree (28) - (Allegato 2)

c) Elenco esemplificativo dei rischi per ciascuna delle 4 Aree obbligatorie (Allegato 3)

d) Elenco esemplificativo delle misure ulteriori (Allegato 4)

e) La valutazione del livello di rischio (Allegato 5)

f) I principi per una efficace gestione del rischio (Allegato 6)

g) Tavole sintetiche delle misure (Tavole da 1 a 17)”.

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I ruoli e le responsabilitàRPC (responsabile della prevenzione) Dirigenti Tutti i dipendenti

svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);

coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013)

svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).

partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);

osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento).

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Il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova entrambe le seguenti circostanze:

a. di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di cui al

comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del

presente articolo;

b. di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano”.

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Il ruolo dei dirigenti

D.Lgs. 150/09 Art. 38Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) e' inserita la

seguente: «a-bis) […]b) b) dopo la lettera l) è aggiunta la

seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

L’art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:a) costituisce violazione degli standard

qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,

b) va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;

c) eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

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Il ruolo dei dipendenti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza (art. 8 Codice di comportamento);

“la violazione delle misure di

prevenzione previste dal piano

costituisce illecito disciplinare”(art. 1, comma 14, l. n. 190).

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La road map1 Analisi 2 Messa in

atto

3Monitoraggio

4 Aggiornamento

Analisi di processo

Pubblicazione PTPC sul sito istituzione ed invio telematico al DFP

Programma di vigilanza ed esecuzione audit/control self assessment

Aggiornamento

accertate

Aggiornamento del PTPC con cadenza annuale per considerare modifiche normative/organizzative e/o violazioni accertate

Identificazione

rischio

Identificazione delle aree a rischio

Attuazione misure per ridurre i rischi di corruzione

Relazione annuale del RPC sulle attività di monitoraggio e pubblicazione sul sito del DFP

Individuazione delle misure per ridurre i rischi

Iniziative di comunicazione eformazione del PTPC

Individuazione dei referenti tenuti a relazionare al RPC

Attivazione Flussi informativi deireferenti verso RPC

Proposte di adeguamento PTPC post-monitoraggio

Definizione misure

PTPC

Definizione misure per monitoraggio e aggiornamento PTPC

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La road map 22/11/2017

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Il processo di gestione del rischio

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Scheda sui rischi e misure di prevenzione

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Scheda sui rischi e misure di prevenzione

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La valutazione del rischio: allegato 5

• Identificazione del rischio da inserire nel “Risk Register” (Cfr. Allegato 3 PNA)

• Valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio:▫ la stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli

vigenti presso la PA (es. controllo successivo di regolarità amministrativo/contabile), che dovranno essere testati;

▫ l’impatto viene misurato in termini economici, organizzativi e reputazionali.

• Ponderazione del rischio al fine di decidere la priorità e l’urgenza del trattamento

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La valutazione del rischio: allegato 5

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VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'Nessuna probabilità 0

Improbabile 1

Poco probabile 2

Probabile 3

Molto probabile 4

Altamente probabile 5

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTONessun impatto 0

Marginale 1

Minore 2

Soglia 3

Serio 4

Superiore 5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHOValore frequenza x Valore impatto

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Esempio di aree di rischio e sotto-aree

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Esempio di scheda di analisi del rischioPIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 - 2016

MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI

Area A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Sottoarea A.03 - Conferimento di incarichi di collaborazione

ProcessoA.03.S1 - Conferimento di incarichi di collaborazione Settore AFFARI GENERALI

Rischio potenziale Alto 17

Struttura S1 - Affari generali Responsabile Ravagnani Andrea

Tipologie provvedimenti

- Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza- Affidamento di incarichi a professionisti tecnici- Conferimento di incarichi di difesa giudiziale

POSSIBILE RISCHIO OBIETTIVO TIPO MISURA

MISURA DI PREVENZIONE RESPONSIBILITÀ TEMPI

RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula

Misura specifica obbligatoria

Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo

Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione

Misura specifica obbligatoria

Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell’atto contenente criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi

RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione

Misura specifica obbligatoria

Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi

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Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC

Omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento…

Equivale a omessa adozione: a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di

anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;

b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;

c) l’approvazione di un provvedimento I. privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti,

II. privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente,

III. meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

9 settembre 2014

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

• Con la Determina n. 12 del 28/10/2015 l’ANAC aggiornata il PNA 2013-2016 del settembre 2013, fornendo integrazioni e chiarimenti.

• Tale aggiornamento nasce da un lavoro di analisi di un campione di piani anticorruzione di amministrazioni pubbliche e dalla necessità di rispondere alle richieste di chiarimenti da parte degli enti.

• Le indicazioni contenute sono in continuità rispetto a quanto previsto nel PNA, aggiornando lo stesso, e per questo, tali indicazioni devono essere utilizzate già a partire dall’aggiornamento del PTPC del gennaio 2016.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Il punto di partenza è il giudizio non positivo della analisi dei PTPC svoltadall’ANAC, e l’individuazione di una serie di dimensioni di intervento, inparticolare:

• la inadeguatezza della analisi del contesto, con riferimento alledinamiche socio-territoriali e interne, e lo scarso coinvolgimento degliattori esterni ed interni;

• il non adeguato coordinamento tra PTPC e il Piano della performance;

• la scarsa capacità di trattamento del rischio, dal punto di vista dellapianificazione delle misure e della loro reale efficacia;

• sistemi di monitoraggio dei Piani non sviluppati.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

I caratteri generali dell’aggiornamento del PNA-L’aggiornamento si pone in totale continuità con il PNA 2013, e si riafferma la concezione di corruzione in senso ampio, vale a dire intesa come “cattiva amministrazione”.- Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi: si afferma, in non totale continuità con la Legge 190/2012 (che affermava un principio selettivo e progressivo di analisi dei processi), la necessità di mappare tutti i processi degli enti, prevendendo la possibilità di estendere tale analisi per due anni, 2016-2017.- Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione, con riferimento alla dimensione oggettiva di organizzazione del lavoro e soggettiva, relativa ai comportamenti e competenze individuali. Per questo le misure anticorruttive devono integrarsi con il Piano della Performance (o PEG per gli enti locali), e devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. - La Trasparenza come leva di integrità, fondata sugli obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche sulle ulteriori misure di trasparenza che ogni ente può individuare.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Il processo di gestione del rischio

Indicazioni metodologiche:

• l’analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare;

• la mappatura dei processi, che si raccomanda sia effettuata su tutta l’attività svolta dall’amministrazione o ente non solamente con riferimento alle cd. “aree obbligatorie” ma anche a tutte le altre aree di rischio;

• la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;

• il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Il processo di gestione del rischioSi evidenziano alcuni principi che dovrebbero guidare nella gestione del rischio di corruzione:• orientamento ad un approccio sostanziale e non meramente formale. Non si tratta di

un’attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all’introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi; è un processo di miglioramento continuo e graduale;

• assicurare l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni). L’attuazione delle misure previste nel PTPC deve diventare uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;

• sviluppare l’assunzione di responsabilità, e richiede, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi;

• attuare un processo che tiene conto delle specificità organizzative di contesto del singolo ente, e non deve riprodurre i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni; coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;

• la gestione del rischio è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;

• la gestione del rischio non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Il processo di gestione del rischioSi riprendono poi le fasi fondamentali del processo di gestione del rischio:

analisi del contesto, valutazione del rischio e trattamento, che erano state sviluppate inmodo analitico nel PNA 2013-2016.

Analisi del contesto esterno

• L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come lecaratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento,ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territoriopossano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Per gli enti locali adesempio doc. stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del Ministero degli interni.

Analisi del contesto interno

• Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e allagestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. Inparticolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro,il livello di complessità dell’amministrazione o ente. Si consiglia di considerare i seguentidati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, estrategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale;cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussiinformativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Il processo di gestione del rischio

Si riprendono poi le fasi fondamentali del processo di gestione del rischio (analisi del contesto, valutazione del rischio e trattamento), che erano state sviluppate in modo analitico nel PNA 2013-2016.

Si evidenziano, in particolare, alcune aree che per le specifiche caratteristiche potrebbero andare ad arricchire il PTPC degli enti:

• gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

• controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

• incarichi e nomine;

• affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle definite dalla norma “obbligatorie”, vengono denominate “aree generali”.

L’Aggiornamento del PNA prevede che oltre alle “aree generali”, “ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree definite

“aree di rischio specifiche”.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Il processo di gestione del rischio• Concorrono all’individuazione delle “aree di rischio specifiche”, insieme alla

mappatura dei processi, gli episodi di corruzione o i casi giudiziari, le proposte fatteda soggetti interni ed esterni all’organizzazione.

• Per gli enti locali vengono proposte le aree▫ “smaltimento dei rifiuti e pianificazione urbanistica”.

• La metodologia centrale della individuazione del rischio è fondata sulla “Mappatura eanalisi dei processi”. Questa diventa un modo “razionale” di individuare erappresentare tutte le attività dell’ente.

• Si mette in evidenza un approccio che abbia come obiettivo per le amministrazioni egli enti di realizzare la mappatura di tutti i processi organizzativi (non in linea conquanto definito dalla L. 190/2012).

• L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.

• Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimentoamministrativo; comunque i due concetti non sono tra loro incompatibili: larilevazione dei procedimenti amministrativi permette l’identificazione dei processiorganizzativi.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Tra i criteri evidenziati in questa fase si sottolinea:

• identificazione degli eventi rischiosi completa e svolta sulla base di molte fonti informative;

• attenzione alle cause degli eventi rischiosi; comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee); definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Valutazione del rischio

Esempi di cause:

• mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se pressol’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacementeattuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;

• mancanza di trasparenza;

• eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativadi riferimento;

• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da partedi pochi o di un unico soggetto;

• scarsa responsabilizzazione interna;

• inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

• inadeguata diffusione della cultura della legalità;

• mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Valutazione del rischio

È utile sottolineare che per comprendere meglio le cause e il livello di rischio, le amministrazioni possono fare riferimento sia a dati oggettivi (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, ad esempio con interviste o focus

group, al fine di reperire informazioni, o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi). In particolare, si suggerisce di non sottovalutare:

a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell’amministrazione o dell’ente.

b) i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);

c) i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

d) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing. È opportuno considerare anche quelle trasmesse dall’esterno dell’amministrazione o dell’ente. Altri dati da considerare possono emergere dai reclami e dalle risultanze di indagini di customer satisfaction che consentono di indirizzare l’attenzione su fenomeni di cattiva gestione;

e) ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. rassegne stampa.).

Diventa necessario, perciò, che la valutazione del livello di esposizione al rischio sia adeguatamente motivata.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANACLe misure di trattamento del rischio

Dopo aver ripreso la distinzione tra “misure obbligatorie” (cioè previste dalla legge) emisure ulteriori (misure che diventano obbligatorie nel momento in cui sono inseritenel PTPC), l’ANAC distingue tra “misure generali” che si “caratterizzano per il fatto diincidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo inmateria trasversale sull’intera amministrazione o ente” e “misure specifiche” che sicaratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisidel rischio”.

L’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a trerequisiti:

• Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio.

• Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.

• Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.

Le misure individuate poi devono essere programmate. Si dovrà indicare la tempistica,con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, i responsabili, cioè gli uffici destinatiall’attuazione della misura, gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANACMonitoraggio del PTPC e delle misure

Si sottolinea l’importanza del monitoraggio del PTPC, poiché lo stesso è uno strumento attivo di organizzazione del lavoro e gestione dei rischi. Si dovranno indicare le modalità, periodicità e relative responsabilità. Le risultanze del monitoraggio devono essere riportare nel PTPC e nella Relazione annuale del RPC.

• attenzione deve essere posta al monitoraggio sull’attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio.

• Per le “amministrazioni più complesse è auspicabile che sia prevista almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura”.

• Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia delle misure si ritiene utile che le amministrazioni e gli enti inizino a dotarsi dei primi strumenti di valutazione.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

• misure di controllo;

• misure di trasparenza;

• misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

• misure di regolamentazione;

• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;

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• misure di semplificazione di processi/procedimenti;

• misure di formazione;

• misure di sensibilizzazione e partecipazione;

• misure di rotazione;

• misure di segnalazione e protezione;

• misure di disciplina del conflitto di interessi;

• misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Vengono poi proposte delle le tipologie di misure (che possono essere generali o specifiche):

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

art. 147 TUEL

• illegittimità

• irregolarità

• mancanza di correttezza

• Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo diregolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e lacorrettezza dell'azione amministrativa.

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Il controllo di regolarità amministrativa

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

• Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fasepreventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e‘esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante laregolarità e la correttezza dell' azione amministrativa.

• Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed èesercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del vistoattestante la copertura finanziaria;

OBIETTIVI DEL CONTROLLOLegittimità, regolarità, correttezza dell'azione amministrativa

ma anche

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(collegamento con il PTPC)

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Il controllo di regolarità amministrativa

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANACArea rischio dei contratti pubbliciIn questa parte l’ANAC fornire indicazioni per la predisposizione e gestione delle misure diprevenzione della corruzione nell’area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori,servizi e forniture.

• considerare la più ampia definizione di “area di rischio contratti pubblici”, perché ciòconsente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quellesuccessive di esecuzione del contratto.

• Il PNA 2013/2016 reca, all’allegato 2, un elenco esemplificativo di sottoaree di rischio.Ora l’ANAC ritiene che tale elenco possa essere esaminato in una prospettiva più ampia,innestandosi nella corretta ricostruzione e identificazione dei processi mappatiall’interno delle singole fasi. In particolare, le sottoaree devono essere esaminate comeprocessi specifici delle fasi in cui si articolano le procedure di acquisto, all’interno deiquali collocare i possibili eventi rischiosi.

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I Nuovi compiti di ANACd.l. 90/2014 - art. 19, comma 5

2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

(( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale;

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

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Anticorruzione e trasparenza nell’area contratti pubblici

• La legge 6 novembre 2012 numero 190, legge “anticorruzione”, haimposto particolari forme di pubblicità per tutte le procedure d’appaltopubblico attraverso il sito web delle amministrazioni.

• Lo scopo delle legge 190/2012 è quello di massimizzare la trasparenzadell'attività amministrativa. Questa deve essere assicurata “mediante lapubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni,delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteridi facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nelrispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficioe di protezione dei dati personali” (art. 1 co. 15 della legge 190/2012).

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Anticorruzione e trasparenza nell’area contratti pubblici

• La legge “anticorruzione” dispone che, sui loro siti web istituzionali, le amministrazioni pubblichino “i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini”. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'AVCP, che ne cura la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web, al fine di consentirne la comparazione.

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Anticorruzione e trasparenza nell’area contratti pubblici

• Particolare attenzione è dedicata dalla legge 190/2012 alle procedura discelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ritenuteattività sensibilmente esposte al rischio di malaffare. Per questiprocedimenti la legge impone alle amministrazioni di pubblicare nei proprisiti web istituzionali:

• la struttura proponente;

• l'oggetto del bando;

• l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

• l'aggiudicatario;

• l'importo di aggiudicazione;

• i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

• l'importo delle somme liquidate.

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Anticorruzione e trasparenza nell’area contratti pubblici

• Inoltre, il co. 32 art. 1 della legge 190/2012, sancisce che entro il 31 gennaio di ogni anno, dette informazioni riferibili all'anno precedente, siano pubblicate in “tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare”, anche a fini statistici, i dati informatici.

• Le amministrazioni devono poi trasferire tali informazioni all'AVCP che provvede a pubblicarle nel proprio sito web in una sezione consultabile da tutti i cittadini.

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Anticorruzione e trasparenza nell’area contratti pubblici

Attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 il legislatore haulteriormente dettagliato gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicitàa carico delle amministrazioni. Questi sono assolti pubblicando dati,informazioni e documenti nella sezione “amministrazione trasparente” benvisibile nella homepage del sito istituzionale (art. 9 del decreto legislativo33/2013). “Amministrazione trasparente” è ripartita in sottosezioni il cuicontenuto è stato puntualizzato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC, già CIVIT) con la deliberazione 50/2013.

Tutte le informazioni ed i documenti concernenti procedure di gara perl’acquisto di beni e servizi, anche le procedure in economia, devono esserepubblicati nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

• Per espressa previsione dell’art. 37 del decreto legislativo 33/2013, ogniqual volta il Codice o il DPR 207/2010 prevedano le pubblicazione sul“profilo del committente” deve intendersi nella sottosezione “bandi di garae contratti” della pagina web “amministrazione trasparente”.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

Area rischio dei contratti pubblici

All’interno di ciascuna fase devono, poi, essere enucleati i processi. Una volta selezionati i processi, vanno identificati i correlati eventi rischiosi, in modo da programmare le misure più idonee a prevenirli.

Nell’aggiornamento 2015 dell’ANAC vengono individuati alcuni processi ed eventi rischiosi per ogni fase nonché esemplificate alcune possibili misure di trattamento del rischio.

In particolare, per ognuna delle sei fasi individuate le stesse vengono analizzate secondo le seguenti dimensioni:

• Processi e procedimenti rilevanti, che possiamo avere nella singola fase.

• Possibili eventi rischiosi, vale a dire episodi o eventi che possono favorire o determinare episodi corruttivi.

• Anomalie significative, che possono far ipotizzare la presenza di comportamenti corruttivi.

• Indicatori, che ci portano ad analizzare e monitorare fenomeni al fine di comprendere meglio il processo e indagare episodi sospetti.

• Possibili misure anticorruttive da adottare per ridurre il rischio di corruzione.

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Nuovo Codice degli Appalti e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) e ruolo di ANAC

Il Codice, all’art. 213, comma 2, demanda all’ANAC l’autonoma adozione diulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative eoperative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici,organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazionee standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azioneamministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degliesecutori, riduzione del contenzioso.Sulla base delle citate previsioni e considerate le disposizioni transitorie di cui agliartt. 216 e 217 del Codice, l’Autorità intende sottoporre a consultazione, ai sensidel Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione aiprocedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante ladisciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verificadell’impatto della regolamentazione (VIR), i primi sette documenti diconsultazione preliminari alla predisposizione degli atti normativi previsti dalCodice.

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Si tratta di:

• Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllotecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 1,del Codice);modulo per le osservazioni - formato pdf

• Il Direttore dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento,direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 111, comma 2,del Codice);modulo per le osservazioni - formato pdf

• Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento diappalti e concessioni (art. 31 del Codice);modulo per le osservazioni - formato pdf

• Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi dioperatori economici (art. 36 del Codice);modulo per le osservazioni - formato pdf

• Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);modulo per leosservazioni -

• Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionaleobbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice);

• Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC

• Confronto tra Area B e sottoaree del PNA 2013-2016 e Aggiornamento 2015 del PNA area Contratti pubblici

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Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture PNA 2013-2016

Fasi del processo PNA 2015

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento3. Requisiti di qualificazione4. Requisiti di aggiudicazione5. Valutazione delle offerte6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte7. Procedure negoziate8. Affidamenti diretti9. Revoca del bando10. Redazione del cronoprogramma11. Varianti in corso di esecuzione del contratto12. Subappalto

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

1. programmazione2. progettazione della gara3. selezione del contraente4. verifica dell’aggiudicazione e

stipula del contratto5. esecuzione6. rendicontazione.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC 22/11/2017

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Articolazione delle Fasi del processo Appalti pubblici PNA 2015 in possibili processi specifici

1. programmazioneanalisi e definizione dei fabbisogni;redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori;processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.2. progettazione della garaeffettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;nomina del responsabile del procedimento;individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell’importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione;attenzione al ricorso alla procedura negoziata;predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione;definizione del criterio di aggiudicazione e criteri di attribuzione del punteggio.

3. selezione del contraentela pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;il trattamento e la custodia della documentazione di gara;la nomina della commissione di gara;la gestione delle sedute di gara;la verifica dei requisiti di partecipazione;la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell’offerte;l’aggiudicazione provvisoria; l’annullamento della gara; la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

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L’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione -ANAC 22/11/2017

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Articolazione delle Fasi del processo PNA 2015 in possibili processi specifici

4. verifica dell’aggiudicazione e stipulala verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;l’effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti;le esclusioni e le aggiudicazioni;la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva; la stipula del contratto.5. esecuzionevarianti;verifiche in corso di esecuzione;verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); apposizione di riserve; gestione delle controversie;effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

6. rendicontazione.nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo);procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture);attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

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Elementi da considerare in ciascuna fase

Processi e procedimenti

rilevanti

Possibili eventi

rischiosi

Anomalie significative

IndicatoriPossibili misure

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[email protected]

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Le Fasi dell’Area Appalti pubblici 22/11/2017

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1 Programmazione

Processi e procedimenti rilevanti

processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gliappalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.

Possibili eventi rischiosi

definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà dipremiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate daun determinato operatore economico) o nell’abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privatidi partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì,l’intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Anomalie significative

Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l’eccessivo ricorso a procedure diurgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero lareiterazione dell’inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fasedi affidamento ed esecuzione, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare conunica offerta valida costituiscono tutti elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi,segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.

Indicatori

Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all’analisi del valore degli appalti affidati tramiteprocedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previapubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinatoarco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, siasuperiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette,potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente cheha condotto al frazionamento delle gare.

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1 Programmazione

Possibili misure

• Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica dellaprestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli ufficirichiedenti.• Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni invista della programmazione, accorpando quelli omogenei.• Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.• Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione dellapossibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.• Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno digestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione inrelazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati aprogrammare le procedure di gara).• In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.• Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contrattiaffidati in via d’urgenza e relative motivazioni.• Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confrontidel RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente.• Utilizzo di avvisi di preinformazione quand’anche facoltativi.• Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria,prevedendo, tra l’altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.• Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattitipubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l’approvazione formale deglistrumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in viaprioritaria.• Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in mododa assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell’avvenuta condivisione delle scelte diapprovvigionamento

Le Fasi dell’Area Appalti pubblici

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2 Progettazione della gara

Processi e procedimenti rilevanti

processi: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell’importo del contratto; scelta dellaprocedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; predisposizione diatti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio diaggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Possibili eventi rischiosi

ad esempio: la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti(soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza;la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatorieconomici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l’attribuzioneimpropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminaridi mercato; l’elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi diaffidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate eaffidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago ovessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti alfine di favorire un’impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni delbando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l’abuso delle disposizioniin materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedureda porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici)che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.

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Le Fasi dell’Area Appalti pubblici 22/11/2017

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2 Progettazione della gara

Anomalie significative

il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o che il RPvenga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni; l’assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire lemotivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispeciecontrattuali anziché ad appalti; la mancanza o l’incompletezza della determina a contrarre ovvero la carenteesplicitazione degli elementi essenziali del contratto; la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelleconsultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatoriconsultati; la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia); insufficiente stima delvalore dell’appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore dell’appalto di servizi e/oforniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all’art. 29 delCodice; l’acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancatorispetto dell’obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; la noncontestualità nell’invio degli inviti a presentare offerte; la redazione di progetti e capitolati approssimativi e chenon dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; la previsione di criteri diaggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all’oggetto del contratto; il ricorsoal criterio dell’OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lascianomargini di discrezionalità all’impresa e viceversa, l’adozione del massimo ribasso per prestazioni nonsufficientemente dettagliate; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nelbando di gara di limiti di ammissibilità.

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Le Fasi dell’Area Appalti pubblici 22/11/2017

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2 Progettazione della gara

Indicatori

Un indicatore relativo alla fase in oggetto riguarda il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senzaprevia pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivatedalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. Il significato di questo indice è abbastanzaintuitivo. Benché, infatti, le procedure diverse da quella negoziata e da quella ristretta siano consentite dalCodice dei contratti pubblici in determinate circostanze e/o sotto soglie ben individuate, l’eccessivo ricorso aforme di selezione dei contraenti non competitive può costituire un segnale di favore nei confronti diparticolari operatori economici. Un indicatore analogo può essere costruito considerando non il numero ma ilvalore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periododeterminato.Altro possibile indicatore per questa fase riguarda la necessità di individuare correttamente il valore stimatodel contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità diaffidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette). A questoproposito un indicatore che rilevi una erroneo calcolo del valore del contratto può essere definito analizzando ivalori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso diesecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente. Se, ad esempio,viene affidato un appalto con procedura negoziata in quanto il valore stimato è sotto soglia e, successivamente,per effetto di varianti, quel valore iniziale supera la soglia, potrebbe essere necessario un approfondimentodelle ragioni che hanno portato l’amministrazione a non progettare correttamente la gara.Ancora, nella fase di progettazione della gara, potrebbe essere utile per il RPC conoscere il numero diaffidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quellodell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Sebbene, infatti, questo criterio troverà uno spaziosempre maggiore con l’introduzione delle nuove direttive, esso presenta un più elevato rischio didiscrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso. Un indicatore facilmente calcolabile è quindi ilconteggio degli affidamenti fatti con OEPV rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo eanche una valutazione complessiva per questi specifici affidamenti del peso percentuale delle componentiqualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili.

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2 Progettazione della gara

Possibili misure

• Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevarel’assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.• Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguataverbalizzazione/registrazione delle stesse.• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta delsistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).• Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nelladeterminazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggettocomplessivo del contratto.• Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto dellanormativa anticorruzione.• Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell’OEPV in caso di affidamenti dibeni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa.• Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilitàdelle varianti progettuali in sede di offerta.• Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni incui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.• Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredodell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.• Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva delcontratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocollidi legalità o nei patti di integrità.• Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalitànecessari.• Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a consultazionipreliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.

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2 Progettazione della gara (segue)

Possibili misure

Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunquesotto soglia comunitaria• Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere deipresupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.• Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delleimprese da invitare.• Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare.• Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntataai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e allapubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.• Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guidainterne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.• Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economicipresenti negli elenchi della stazione appaltante.• Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un datoarco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).• Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione diforniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.• Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazionecompetitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.• Obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva.• Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previafissazione di criteri generali per l’iscrizione.

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3 Selezione del contraente

Processi e procedimenti rilevanti

La pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per laricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissionedi gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte ela verifica di anomalia dell’offerte; l’aggiudicazione provvisoria; l’annullamento della gara; la gestione dielenchi o albi di operatori economici.

Possibili eventi rischiosi

eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione digara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processisopra elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azionie comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l’applicazione distorta deicriteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse oprivi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che infase successiva di controllo.

Anomalie significative

costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedura, a titolo esemplificativo, l’assenzadi pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante, l’immotivata concessione di prorogherispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina dellacommissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazionedelle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di professionalitàinterne o l’omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l’alto numero diconcorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l’assenza di criterimotivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché unavalutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata, l’assenza di adeguata motivazione sulla noncongruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente ol’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate confrequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un’unica offertavalida.

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Le Fasi dell’Area Appalti pubblici 22/11/2017

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3 Selezione del contraente

Indicatori

Per questa fase, un indicatore facilmente calcolabile riguarda il conteggio del numero di procedure attivate dauna determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se,infatti, per alcune tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenzadi un’unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalitàdi favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essererapportato al numero totale di procedure attivate dall’amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre,essere utile calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delleofferte escluse rispetto alle offerte presentate.

Possibili misure

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso didocumentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire ladocumentazione e/o le informazioni complementari.• Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accessoai documenti di gara.• Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per lapresentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessaritermini inferiori.• Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che,in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).• Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempocongruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cauteleadottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione diappositi archivi (fisici e/o informatici).• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.• Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.• Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, medianteestrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati.

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3 Selezione del contraente

Possibili misure

• Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo larendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l’eventualefrequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.• Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alcontratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertatiin sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6,del Codice);e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti diconiugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause diastensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice.• Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse edi verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito delprocedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.• Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguataformalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra ipartecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”.• Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC incaso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico.• Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamentoe/o revoca della gara.• Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offertavalida/credibile.

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3 Selezione del contraente (segue)

Possibili misure

• Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine diaccertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazionitemporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirnel’oggettività.• Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulaticontratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini dellaverifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area.• Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta daciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità conl’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibilicollegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, conriferimento agli ultimi 5 anni.• Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazionedelle buste contenenti l'offerta.• Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.• Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti dellecommissioni di gara.• Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esitodell’aggiudicazione definitiva.• Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.

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3 Selezione del contraente (segue)

Possibili misure

Corretta applicazione (nei contenuti e nei principi normativi) della definizione e verifica dei requisiti dipartecipazione alla gara- i requisiti generali e i requisiti speciali: di capacità economico-finanziaria (art. 41) e dicapacità tecnico-professionale (art. 42); applicazione dell’istituto dell’avvalimento dei requisiti, disciplinato dagliartt. 49 e 50 del Codice.Corretta applicazione (nei contenuti e nei principi normativi) dei Criteri di aggiudicazione, seggio di gara,commissione.Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83,elenco esemplificativo): finalità orientata ad acquisto con rapporto tra qualità e prezzo migliore con l’applicazione diparametri di valutazione:• quantitativi (prezzo, tempo di esecuzione, durata delle concessione, ecc.); • qualitativi(caratteristiche estetiche e funzionalità, qualità, pregio tecnico, ecc.).Secondo quanto più volte affermato della Corte di Giustizia Europea e dalla Commissione UE, in sintesi, nella sceltadei criteri la stazione appaltante deve rispettare le seguenti prescrizioni:• i criteri devono essere collegati all’oggetto dell’appalto;• i criteri devono essere specifici e oggettivamente quantificabili;• i criteri devono essere indicati nel bando e/o nei documenti di gara affinché siano noti a tutti i concorrenti;• i criteri devono rispettare i principi del trattato UE: parità di trattamento, di non discriminazione, diproporzionalità e di trasparenza.Criteri per l’OEV:1) distinguere “requisiti di qualificazione” e “criteri di valutazione dell’offerta”2) Non è possibile escludere del tutto il criterio “prezzo”3) I parametri da non utilizzare (art, 42 del Codice in quanto requisiti di idoneità tecnicoprofessionale e criteri di

AVCP)4) Criteri di valutazione:; Pesi o fattori di ponderazione: Coefficienti; attribuiti; PunteggiCommissioni (art. 84 del Codice): nomina , composizione, componenti esterni,…Commissione e seggio di gara.Offerte anomale: art. 86 del Codice individua la cosidetta “soglia di anomalia”. • Si tratta di quel limite superato ilquale le offerte sono ritenute di dubbia sostenibilità e realizzabilità, “anomale” appunto.Le giustificazioni dell’offerta: art. 87 del Codice esemplifica casi di giustificazione.

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4 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto

Processi e procedimenti rilevanti

i processi rilevanti sono, ad esempio, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, l’effettuazionedelle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazionedell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

Possibili eventi rischiosi

gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all’alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine difavorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nellapossibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatorieconomici che seguono nella graduatoria.Rileva, altresì, la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine dievitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Anomalie significative

costituiscono elementi rivelatori di un non corretto operato la presenza di denunce/ricorsi da parte deiconcorrenti ovvero dell’aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da partedell’amministrazione, la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioniinerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all’art. 79 del Codice, l’immotivato ritardo nellaformalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possonoindurre l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto

Indicatori

Un possibile indicatore utile in questa fase del processo attiene alla ricorrenza delle aggiudicazioni aimedesimi operatori economici. L’indicatore può essere calcolato valutando, ad esempio, il rapporto trail numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numerototale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame. Quanto maggiore èquesto rapporto tanto minore sarà la diversificazione delle aggiudicazioni tra più operatori economici.

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4 Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto

Possibili misure

• Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità deldirigente dell’ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell’ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principiodi rotazione.• Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.• Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.• Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione dellaprocedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità conl’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivie/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5anni.

Check list di controllo sulle fasi di accertamento dei requisiti per l’aggiudicazione:l’aggiudicazione definitiva divenga efficace (art. 11 co. 8 del Codice) solo “dopo la verifica dei prescrittirequisiti”. Sino a quando la stazione appaltante non abbia concluso il processo di verifica dei requisiti di ordinegenerale e dei requisiti speciali in capo all’aggiudicatario, l’aggiudicazione definitiva è priva di effetti giuridici.L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva interviene solo all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti(DURC, Documentazione antimafia d.lgs. 159/2011, Il contratto d’appalto, obblighi di pubblicazione previstidalle norme sulla trasparenza) .

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5 Esecuzione del contratto

Processi e procedimenti rilevanti

i processi che rilevano sono, ad esempio, quelli di: approvazione delle modifiche del contratto originario;autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; verifica delledisposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nelPiano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali(DUVRI); apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso diesecuzione.

Possibili eventi rischiosi

In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell’effettivo statoavanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione delcontratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli direcuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad unanuova gara). Molto frequente è l’approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nelbando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla naturadei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebberoconsentito un confronto concorrenziale più ampio. Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consistenella mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini dellaqualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancataeffettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.Rileva, altresì, l’apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, ilricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degliobblighi di tracciabilità dei pagamenti.

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5 Esecuzione del contratto

Anomalie significative

motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento alrequisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modificheapportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all’esecuzione dei lavori in varianteprima dell’approvazione della relativa perizia. Parimenti, elementi da valutare con attenzione sono laconcessione di proroghe dei termini di esecuzione, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazioneall’ANAC delle varianti, la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dallanecessità di modifica del progetto, l’assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento, l’ammissione di riserveoltre l'importo consentito dalla legge, l’assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda larevisione del prezzo.

Indicatori

può essere utile il calcolo di un indicatore che tenga conto, ad esempio, del numero di affidamenti con almenouna variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in undeterminato arco temporale. Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma,la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essereattentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contrattoiniziale.Un ulteriore indicatore attiene al rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numerodi affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti. Fermo restando che leproroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevilassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o dellapossibilità di adesione ad accordi quadro. Alla luce dell’eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenziun elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulleeffettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.

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5 Esecuzione del contratto

Possibili misure

• Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi alRPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivoallungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.• Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo.• Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valoreinterno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l’istruttoria interna condotta sullalegittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare conriguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali,tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).• Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti.• Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestivaconoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.• In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligodi effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede diautorizzazione del subappalto.• Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro edintellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire lapiù ampia informazione possibile.• Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, deiprovvedimenti di adozione delle varianti.• Fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale,pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.

Corretta gestione del subappalto (art. 118 co. 11), subcontratto (art. 118 co. 11) e cottimo (art. 170 co. 6 DPR207/2010).Condizioni di esclusione del subappalto; solo per i servizi dell’Allegato IIB (forte personalizzazione dei servizi),la stazione appaltante può decidere di escludere il subappalto (art. 27).

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6 Rendicontazione del contratto

Processi e procedimenti rilevanti

è importante mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), ilprocedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato diverifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture),nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile delprocedimento.

Possibili eventi rischiosi

In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività dicontrollo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraversol’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l’attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetticompiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato diregolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Anomalie significative

Possono essere considerati elementi rivelatori di un’inadeguata rendicontazione l’incompletezza delladocumentazione inviata dal RP ai sensi dell’art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente dellaRepubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita;informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo); l’emissione di un certificato diregolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite. Si ritiene indice certo di elusione degliobblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione allotto o all’affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.

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6 Rendicontazione del contratto

Indicatori

In questa fase può essere estremamente utile verificare di quanto i contratti conclusi si siano discostati, intermini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.Un indicatore di scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ognisingolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di costo diciascun contratto sarà necessario fare la differenza tra il valore finale dell’affidamento risultante dagli atti delcollaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale. Un indicatore siffatto non analizza leragioni per le quali i contratti subiscono variazioni di costo; tuttavia una percentuale elevata di scostamenti dicosto, in aumento e per un numero elevato di contratti, dovrebbe indurre ad adottare misure specifiche dicontrollo e monitoraggio.Analogamente è possibile costruire un indicatore sui tempi medi di esecuzione degli affidamenti. In questocaso sarà necessario rapportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivodei contratti conclusi. Per il calcolo dello scostamento di tempo di ciascun contratto sarà necessario fare ladifferenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previstoda progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto. Questo indicatore può esseresintomatico di sospensioni illegittime o di proroghe che nascondono comportamenti collusivi tra esecutore estazione appaltante.

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6 Rendicontazione del contratto

Possibili misure

• Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell’ufficio contratti, al fine direndicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza deglielementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi,durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile iltipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamentieffettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili perindividuare l’iter procedurale seguito.• Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell’Ufficio acquisti incui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l’affidamento; i nominatividegli operatori economici eventualmente invitati a presentare l’offerta e i relativi criteri di individuazione; ilnominativo dell’impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con lamedesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti,stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.• Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.• Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina deicollaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.• Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti dellecommissioni di collaudo.• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui provvedimenti dinomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016Delibera n. 831 del 3 agosto 2016

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Introduzione

In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendonecessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissatidall’organo di indirizzo. La elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il direttocoinvolgimento del vertice in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per laprevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile delPiano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza el’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalitàdi attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrantedel PTPC.

Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC

L’Autorità conferma le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, conriferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipanoalla programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzionedella corruzione.

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016

Il nuovo PNA e le recenti modifiche legislative

• Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

• Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante

revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Innovazioni rilevanti deriveranno anche dai decreti delegati in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, dai decreti sulla dirigenza pubblica e dal nuovo Testo Unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni..

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Coordinamento con il PNA 2013

• Il PNA 2013 è da intendersi superato con riferimento all’identificazione dellepubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA.

• Lo stesso può dirsi per la misura della rotazione, che nel presente PNA trova unapiù compiuta disciplina, e per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd.whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite Linee guida a cui si rinvia

• Sulla trasparenza, oggetto di profonde innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016,vengono forniti alcuni nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Lineeguida

• Sui codici di comportamento e sulle altre misure generali, oggetto di orientamentidell’ANAC successivi all’adozione del PNA (es. Linee guida sui codici dicomportamento), l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riservadi intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

• Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA2013, come integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alladistinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche

• Le amministrazioni e gli enti non sono invece più tenuti a trasmettere ad ANAC idati che il DFP richiedeva secondo quanto previsto nel § 4 del PNA 2013

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Piano Nazionale Anticorruzione 20161. Orientamenti internazionali

In questa prospettiva l’ANAC partecipa attivamente alle attività svolte nelle sedi internazionaliquali l’ONU, il G20, l’OCSE, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea da cui emergono, a fiancodell’azione repressiva, importanti orientamenti e leve di tipo preventivo della corruzione di cuiquesto PNA fa parte.

Il Report adottato dallo United Nations Office on Drugs and Crime (di seguito UNODC) nel 2015al termine del primo esercizio di peer review, nel sottolineare positivamente il lavoro svolto dalnostro Paese (a legislazione vigente al termine del 2013), ha tuttavia indicato taluni punti suiquali occorre introdurre miglioramenti: dare esecuzione ai procedimenti disciplinari neiconfronti di chi, all’interno della pubblica amministrazione e degli ordini professionali, vengacoinvolto in fatti di corruzione.

Particolare importanza, in detto contesto, assumono gli High Level Principles on integrity inProcurement (2015), frutto dello sforzo comune in ambito G20 di OCSE, Italia e Brasile: essicontengono sempre specifici riferimenti agli appalti telematici e all’integrità e trasparenza delleprocedure.

Si raccomanda inoltre di sviluppare un approccio strategico, che delinei gli obiettivi e le prioritànella gestione dei rischi relativi a irregolarità, corruzione, frodi e illegalità in generale. Lagestione dei rischi dovrebbe portare in ciascun settore, e all’interno di esso in particolare per iprocessi identificati come critici, alla predisposizione di segnali di avvertimento – le c.d. redflags – che permettano di monitorarli efficacemente per prevenire la corruzione e le illegalità.

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016

2. Esiti della valutazione dei PTPC 2016-2018

Campione Anno 2016: su (198) casi risultavano non aver adottato il PTPC il 31,8%;

Verifica applicazione dell’Aggiornamento 2015 al PNA: timido miglioramento dei livelli qualitativi deiPTPC, anche se l’analisi effettuata lascia intravedere ampi margini di miglioramento;

• Adozione del PTPC: diffusa propensione all’aggiornamento dei PTPC;

• Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni: in miglioramento;

• Il ruolo del RPC: migliore declinazione ed interpretazione del ruolo;

• Il sistema di monitoraggio: continua ad essere una variabile particolarmente critica;

• Analisi del contesto esterno e interno: aumentata l’analisi del contesto esterno per numero equalità. Aumenta analisi della complessità organizzativa; il numero medio di processi censiti perciascuna area di rischio non supera le 10 unità.

• Analisi e valutazione del rischio: in miglioramento anche se lieve

• Misure di prevenzione: fase ancora critica pur con lievi miglioramenti

• Approfondimento - Contratti Pubblici: difficoltà di recepire le indicazioni

• Approfondimento – Sanità: ancora lontana dal risultato atteso.

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3. Soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione

Il D.Lgs. 97/2016 individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, c. 1);altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di dirittoprivato (art. 2-bis, c. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, c. 3).

3.1 Pubbliche amministrazioni

La disciplina in materia di trasparenza si applica pienamente alle pubbliche amministrazioni, intese come «tutte le

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione»

(art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013)

3.2 Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di dirittoprivato assimilati

Per i suddetti soggetti il PNA costituisce atto di indirizzo ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione dicui alla l. 190/2012 e integrative di quelle già adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, introdotto nella l. 190/2012 dall’art. 41, co. 1, lett. b).

3.3 Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati

Alle società in partecipazione pubblica, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, ancheprivi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favoredelle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubblicheamministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo, si applica la medesima disciplina in materia ditrasparenza prevista per le suddette pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e aidocumenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (art. 2-bis,co. 3, introdotto nel d.lgs. 33/2013 dall’art. 3, co. 2 del D.Lgs. 97/2016).

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4. Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative

Ogni amministrazione, i soggetti privati in controllo pubblico nonché gli enti specificamente indicatinell’art. 2 bis co. 2 dello schema di decreto di modifica del d.lgs. 33/2013 sono tenuti ad adottare il PTPCcontenente le misure di prevenzione della corruzione, anche integrative di quelle già adottate ai sensidel d.lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assumeun valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivistrategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. La elaborazione del PTPCpresuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice in ordine alla determinazione delle finalità daperseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile delPiano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazioneeffettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennaleper la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione dellemodalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante delPTPC. Quest’ultimo deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurarel’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente el’attuazione delle altre misure di trasparenza. In esso devono anche essere chiaramente identificati iresponsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

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5. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC

Di seguito si riportano solamente alcune indicazioni integrative alla luce di richieste di chiarimenti e dellemodifiche normative in corso.

5.1 Organi di indirizzo

• Individuazione di obiettivi strategici

• La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento fondamentale ai fini della irrogazione dellesanzioni di cui all’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l.90/2014.

5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione

• RPC e RT (Responsabile della trasparenza) coincidono

• Assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico (comunicazione ad ANAC di misurediscriminatorie)

• Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti(AUSA), il RPC è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione eall’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC (RASA)

• Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, divalutare l’opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPC)

5.3 Organismi indipendenti di valutazione

• devono verificare la coerenza dei PTPC con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazionestrategico-gestionale e con gli obiettivi di performance

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6. Gestione del rischio di corruzione

• Conferma delle indicazione già date con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne lametodologia di analisi e valutazione dei rischi.

• Le indicazioni metodologiche non sono vincolanti, con successive linee guida l’Autorità si riserva diapportare le modifiche necessarie al sistema di misurazione.

7. Azioni e misure per la prevenzione

7.1 Trasparenza

• Si raccomanda di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi dipubblicazione

• Si rimanda al D.Lgs. 97/2016

7.2 Rotazione

7.3 Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità

7.4 Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici

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7. Azioni e misure per la prevenzione

7.2 Rotazione

• Riduzione del rischio di pressioni esterne o creazione di relazioni con dinamiche inadeguate

• Leva di formazione e sviluppo del potenziale

• Strumento ordinario di organizzazione e valorizzazione del personale, senza valenza punitiva

• Ove non è possibile la rotazione ai fini dell’anticorruzione bisogna adottare misure analoghe (es. maggiore condivisione delle attività tra operatori come alternativa)

7.2.1 Inquadramento normativo: rotazione ordinaria e straordinaria

La Legge 190/2012 introduce la rotazione, c.d. “ordinaria” ed è stata, quindi, inserita dal legislatorecome una delle misure organizzative generali ad efficacia preventiva che può essere utilizzata neiconfronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater)prevede la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte dinatura corruttiva». Di tale misura, c.d. ”rotazione straordinaria”, che solo nominalmente può associarsiall’istituto generale della rotazione.

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7.2.2 Rotazione ordinaria

• Invito alla estensione della misura non soltanto alle pubbliche amministrazioni

• Coinvolge tutti i dipendenti pubblici

Vincoli alla rotazione

Vincoli soggetti: misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessatisoprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Si fa riferimento a titoloesemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere unfamiliare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

Vincoli oggettivi

• La rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azioneamministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimentodi talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

• Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddettainfungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto contodi ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Rotazione e formazione

• La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità

delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione.

• Affiancamento e circolazione delle informazioni come leve di gestione del personale.

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7.2.2 Rotazione ordinaria

Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell’istituto.

Dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione:

• una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio

• meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionarioistruttore un altro funzionario

• corretta articolazione dei compiti e delle competenze

• le varie fasi procedimentali sono curate da più persone, avendo cura in particolare che laresponsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cuicompete l’adozione del provvedimento finale

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7.2.2 Rotazione ordinaria

Attuazione della rotazione

• programmazione della rotazione

• Criteri della rotazione e informativa sindacale

• Fonti della disciplina in materia di rotazione

• Programmazione pluriennale della rotazione

• Gradualità della rotazione

• Monitoraggio e verifica

• Rotazione del personale dirigenziale

• Rotazione del personale non dirigenziale

• Rotazione nell’ambito dello stesso ufficio

• Rotazione nella stessa amministrazione tra uffici diversi

• In prospettiva: rotazione tra amministrazioni diverse

7.2.3 Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva

art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001: obbligo per l’amministrazione di assegnare il personalesospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio.

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7.3 Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità

Si evidenzia:

- la necessità di attente verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati, all’atto del conferimentodell’incarico, sull’insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 deld.lgs. 39/2013;

- l’esigenza che dette dichiarazioni siano corredate anche dall’elenco degli incarichi ricoperti nonchédelle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione.

Spetta, innanzitutto, al RPC far rispettare le disposizioni del d.lgs. 39/2013, contestando situazioni di

inconferibilità o di incompatibilità e segnalando l’eventuale violazione all’ANAC.

Proprio in considerazione del principio della presunzione di buona fede dell’autore della dichiarazione edello scopo della norma, l’Autorità ritiene necessario che le dichiarazioni contengano anche l’elencazionedi tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché le eventuali condanne da questosubite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. Ciò consente di chiarire, non solo lacondotta da esigere dall’autore della dichiarazione, ma anche l’ambito oggettivo della verifica richiestaall’organo conferente l’incarico.

Il co. 4 dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013 stabilisce, poi, che la dichiarazione sulla insussistenza di una dellecause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico. Poiché da quanto appena dettola sola dichiarazione non è sufficiente, ma occorre la verifica sopra indicata, la norma va interpretata nelsenso che è condizione di efficacia dell’incarico non solo la presentazione della dichiarazione da partedell’interessato, ma anche l’esito positivo della verifica compiuta dall’amministrazione.

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7.4 Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali eservizi pubblici

Il fenomeno comprende la costituzione di soggetti o totalmente partecipati dall’amministrazione, ovverocontrollati per via di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale, ovvero solo partecipati in viaminoritaria. In totale, secondo la relazione ISTAT 2015, si tratterebbe di 7.757 enti.

In questa prospettiva di riordino si è posta la l. 124/2015, in particolare all’art. 18, nel delegare il Governo alla adozione di un decreto legislativo, vero e proprio Testo Unico, «per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche».

In attuazione della delega il Governo ha adottato in via preliminare, il 20 gennaio 2016, uno schema

di decreto, che ha ad oggetto «la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche nonché

l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni in società a

totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta». La nuova disciplina riguarda, quindi, gli

enti in forma di società (per azioni o a responsabilità limitata), ma non gli enti in forma associativa e di

fondazione (art. 1, co. 4). (ora Decreto legislativo 19 agosto 20 16, n. 175, recante "testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica»; entrato in vigore: 23 settembre 20 16).

Regole più stringenti sulle procedure di scelta quanto alla costituzione di nuove società o almantenimento di partecipazioni in atto, che devono essere oggetto di “analitica motivazione” (art. 5) edi una annuale analisi dell’assetto delle società di cui detengono partecipazione, anche attraverso un“piano di riassetto” o di “razionalizzazione” (art. 20).

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7.4 Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali eservizi pubblici

Sono, poi, dettate norme sulle finalità perseguibili con la partecipazione in società (art. 4),sull’organizzazione e gestione delle società a controllo pubblico, quali l’adozione di contabilità separateper la distinzione tra attività di pubblico interesse e attività “svolte in regime di economia di mercato”, lavalutazione del rischio aziendale, l’adozione di più qualificati strumenti di “governo societario” (art. 6), lagestione del personale secondo regole sul reclutamento che avvicinino tali società al regime del lavorocon le pubbliche amministrazioni (art. 19).

Il presente PNA ritiene di indicare alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto dicontrollo, in enti di diritto privato, ivi comprese quindi le associazioni e le fondazioni, una serie dimisure, coerenti con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il decreto legislativo diattuazione dell’art. 18 della l. 124/2015, ma mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e allatrasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati.

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7.5 Whistleblowing

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell’utilizzo di tale strumento diprevenzione della corruzione l’Autorità ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee

guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» da ritenersi integralmenterecepita nel PNA 2016.

• Segnalazione in buona fede

• Rispetto dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e, in particolar modo, si evidenzia che non vi è unagerarchia fra i canali di segnalazioni previsti dal legislatore, non dovendosi, quindi, sanzionare(disciplinarmente) il dipendente che non si rivolge all’interno della propria amministrazione perdenunciare situazioni di maladministration

• ANAC: piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse.

▫ Si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l’utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne estandard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell’identità deisegnalanti

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016PARTE SPECIALE - APPROFONDIMENTI

I PICCOLI COMUNI

Le indicazioni fornite in questo approfondimento del PNA sono rivolte ai piccoli comuni, enti locali di dimensioni organizzative ridotte, che, anche dall’esame dei PTPC dall’Autorità, presentano difficoltà nell’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell’esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.

Criterio: numero di abitanti, piccoli comuni sono quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Prevenzione della corruzione nelle forme associative tra enti locali

Si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPC.

Altre semplificazioni per i piccoli comuni

L’Autorità, inoltre, sta predisponendo, in collaborazione con ANCI, un elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo per supportare l’azione di individuazione dei rischi di corruzione per i piccoli comuni.

Coordinamento fra gli strumenti di programmazione

come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI - II - CITTÀ METROPOLITANE

- relazione tra città metropolitane e altri enti territoriali (regione, comune capoluogo,comuni) al fine di individuare le aree e i processi da valutare per la gestione del rischio

- i PTPC delle città metropolitane dovranno necessariamente contenere misure di prevenzione dellacorruzione con riguardo alle funzioni fondamentali specificamente individuate dall’art.1, commi da44 a 46, della l. 56/2014.

- Inoltre, ove l’ente territoriale città metropolitana si ponga in qualità di ente che succede o subentraad altro ente territoriale (es. province), le misure di prevenzione dovranno riguardare anche lefunzioni acquisite a seguito del subentro o trasferimento dei compiti, secondo il criterio indicatocon Comunicato del Presidente dell’Autorità del 16 dicembre 201510.

- il criterio da utilizzare è quello dell’esercizio della funzione in virtù di delega e/o attribuzione cheprevale sul criterio della semplice titolarità della medesima.

- Rapporto tra città metropolitana e comune capoluogo al fine di favorire forme di coordinamentoper la predisposizione dei rispettivi PTPC : considerare la condivisione del medesimo contestoterritoriale (analisi di contesto esterno) nonché alcuni aspetti dell’analisi di contesto interno e dimappatura dei processi, ed altri aspetti, quali la eventuale condivisione di strutture, personale eduffici.

- Rapporto tra città metropolitana e piccoli comuni del territorio, per coordinare e semplificarel’attività di elaborazione dei rispettivi PTPC : costituzione di “zone omogenee”, cioè di realtàterritoriali integrate e gruppi di comuni con caratteristiche omogenee, con i quali strutturaremodalità di confronto, ai fini dell’emersione di esigenze specifiche da considerare nella redazionedel PTPC.

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI - II - CITTÀ METROPOLITANE

- individuazione del soggetto tenuto all’adozione del PTPC

- si ritiene che l’adozione del PTPC debba di norma essere affidata al Sindaco della cittàmetropolitana, salvo diversa previsione statutaria.

- individuazione del RPC della città metropolitana

- In relazione alla nomina del RPC, fermo restando che si deve trattare di un soggetto internoall’ente, con qualifica dirigenziale, si ritiene che la stessa sia imputabile all’organo di vertice cheadotta il PTPC (Sindaco metropolitano).

- obblighi di trasparenza

- A fini di semplificazione, le città metropolitane possono inserire sul proprio sito istituzionale, nellasezione Amministrazione trasparente, link di rinvio a quei dati già pubblicati da parte di entiterritoriali di dimensione inferiore.

- coordinamento fra gli strumenti di programmazione

- In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunquecostituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall’integrazione ex ante deglistrumenti di programmazione. Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i duedocumenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazioneoperativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzistrategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativiindicatori di performance.

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PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI - III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e diprevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dald.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3del d.lgs. 33/2013 e, tra l’altro, l’art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Con Deliberazione 21 ottobre 2014, n. 145, l’Autorità ha affermato l’applicabilità a detti enti di tutta lanormativa anticorruzione, in ragione della più volte ribadita natura associativo - rappresentativa deglistessi - unitamente alle loro caratteristiche organizzative e finalità istituzionali. Si deve ritenere, pertanto,che gli ordini siano tenuti all’adozione di un PTPC, PTTI, codice di comportamento, alla nomina di RPC, alrispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs.39/2013 e agliadempimenti degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Di seguito, sono approfondite le seguenti questioni di tipo organizzativo e di gestione del rischio:

• RPC e adozione del PTPC: i RPC debbano essere individuati sia a livello centrale che a livello locale.

• aree di rischio specifiche che caratterizzano gli ordini e collegi professionali:

▫ formazione professionale continua;

▫ rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini ecollegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);

▫ indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016

PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI

IV – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ANAC ha adottato specifiche Linee guida con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 a cui si rinvia integralmente per l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle istituzioni scolastiche.

• Le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale

• Quanto ai dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016

PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI

V - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Le prime aree e attività considerate come particolarmente esposte al rischio di eventi corruttivi e di particolare rilevanza sul piano delle funzioni affidate al MIBACT oggetto del presente approfondimento sono:

• la verifica di interesse culturale per beni mobili e immobili, inclusi i beni di interesse

• paesaggistico;

• le autorizzazioni all’esportazione e alla circolazione delle opere d’arte e dei beni culturali in

• genere;

• le autorizzazioni paesaggistiche (tutela del paesaggio).

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016

PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI

• VI - GOVERNO DEL TERRITORIO

tutela, l’uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settoridell’urbanistica e dell’edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sull’attribuzione alleRegioni della potestà legislativa concorrente in materia.

• Le principali cause di corruzione in questa materia sono determinate da:

a) estrema complessità ed ampiezza della materia, che si riflette nella disorganicità, scarsa chiarezza e stratificazione della normativa di riferimento e perdurante vigenza di una frammentaria legislazione precostituzionale ancorata alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tale complessità si ripercuote negativamente: sull’individuazione e delimitazione delle competenze spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte e dei contenuti – con possibili duplicazioni – dei rispettivi, diversi, atti pianificatori; sui tempi di adozione delle decisioni; sulle risorse pubbliche; sulla fiducia dei cittadini, dei professionisti e degli imprenditori nell’utilità, nell’efficienza e nell’efficacia del ruolo svolto dai pubblici poteri;

b) varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare, che comportano che gli atti che maggiormente caratterizzano il governo del territorio – i piani generali dei diversi livelli territoriali –presentino un elevato grado di discrezionalità;

c) difficoltà nell’applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione nelle decisioni, le più rilevanti delle quali di sicura valenza politica;

d) difficile applicazione del principio di concorrenza fra i soggetti privati interessati, condizionata dall’assetto della proprietà delle aree sulle quali incidono le scelte di destinazione territoriale e urbanistica;

e) esistenza, alla base delle scelte di pianificazione, di asimmetrie informative tra soggetti pubblici e privati, accompagnate dalla difficoltà nelle predeterminazione dei criteri di scelta;

f) ampiezza delle rendite immobiliari in gioco.

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Piano Nazionale Anticorruzione 2016

PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI

• VI - GOVERNO DEL TERRITORIO

tutela, l’uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settoridell’urbanistica e dell’edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sull’attribuzione alleRegioni della potestà legislativa concorrente in materia.• 1. Pianificazione territoriale regionale, provinciale o metropolitana

• 2. Processi di pianificazione comunale generale

• 2.1 Varianti specifiche

• 2.2 Fase di redazione del piano

• 2.3 Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni

• 2.4 Fase di approvazione del piano

• 3. Processi di pianificazione attuativa

• 3.1 Piani attuativi d’iniziativa privata

• 3.2 Piani attuativi di iniziativa pubblica

• 3.3 Convenzione urbanistica

• 3.4 Approvazione del piano attuativo

• 3.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione

• 4. Permessi di costruire convenzionati

• 5. Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli abilitativi edilizi

• 5.1 Assegnazione delle pratiche per l’istruttoria

• 5.2 Richiesta di integrazioni documentali

• 5.3 Calcolo del contributo di costruzione

• 5.4 Controllo dei titoli rilasciati

• 6. Vigilanza

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Approfondimenti

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Elementi da considerare in ciascuna fase

Processi e procedimenti

rilevanti

Possibili eventi

rischiosi

Anomalie significative

IndicatoriPossibili misure

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ELENCO AREE GENERALI ELENCO AREE SPECIFICHE

A) Acquisizione e progressione del personale S1. Smaltimento dei rifiuti (EELL)

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture S2. Pianificazione urbanistica (EELL)

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

S3. Pianificazione e gestione del territorio (Regioni)

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

S4. Regolazione in ambito sanitario (Regioni)

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonioS5. Programmazione e gestione dei fondi europei (Regioni)

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni S6. Didattica (Università)

G) Incarichi e nomine S7. Ricerca (Università)

H) Affari legali e contenzioso S8. Regolazione e tutela del mercato (CCIAA)

I) Contratti pubblici (Sanità) S9. AYvità libero professionale e liste di attesa (Sanità)

L) Incarichi e nomine (Sanità) S10. Rapporti contrattuali con privati accreditati (Sanità)

M) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Sanità)

S11. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni (Sanità)

N) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Sanità)S12. AYvità conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero (Sanità)

… S13. Governo del territorio (EELL e Regioni)

… …

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Premessa

Processi e procedimenti rilevanti

Processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivonoprincipalmente i settori dell’urbanistica e dell’edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionalesull’attribuzione alle Regioni della potestà legislativa concorrente in materia

Possibili eventi rischiosi

Area ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possonocondizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali. (ripresi e specificati nelle fasiche seguono)

Cause

(Anomalie significative)

a) estrema complessità ed ampiezza della materia, che si riflette nella disorganicità, scarsa chiarezzae stratificazione della normativa di riferimento e perdurante vigenza di una frammentaria legislazione precostituzionale ancorata alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Tale complessità si ripercuote negativamente:

• sulla individuazione e delimitazione delle competenze spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte e dei contenuti – con possibili duplicazioni – dei rispettivi, diversi, atti pianificatori;

• sui tempi di adozione delle decisioni; • sulle risorse pubbliche; • sulla fiducia dei cittadini, dei professionisti e degli imprenditori nella utilità, nella efficienza e nella

efficacia del ruolo svolto dai pubblici poteri;b) varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare, che comportano che gli atti che maggiormente caratterizzano il governo del territorio – i piani generali dei diversi livelli territoriali –presentino un elevato grado di discrezionalità;c) difficoltà nell’applicazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione nelle decisioni, le più rilevanti delle quali di sicura valenza politica;d) difficile applicazione del principio di concorrenza fra i soggetti privati interessati, condizionata dall’assetto della proprietà delle aree sulle quali incidono le scelte di destinazione territoriale e urbanistica;e) esistenza, alla base delle scelte di pianificazione, di asimmetrie informative tra soggetti pubblici e privati, accompagnate dalla difficoltà nelle predeterminazione dei criteri di scelta;f) ampiezza delle rendite immobiliari in gioco.

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1. Pianificazione territoriale regionale, provinciale o metropolitana

Processi e procedimenti rilevanti

La Pianificazione territoriale è regolamentata in maniera analoga, per i profili concernenti la trasparenza e la partecipazione alle diverse fasi in cui si articola la procedura di approvazione (formazione, adozione e approvazione del piano).Con riferimento alla fase di adozione dell’atto di pianificazione regionale, le discipline regionali sonosostanzialmente omogenee, prevedendo ampie forme di pubblicità tra cui la consultazione degli atti viaweb, e presso le sedi regionali, provinciali, spesso anche presso le sedi comunali, garantendo a tutti iportatori di interesse la possibilità di accedere agli atti e di esprimere le proprie osservazioni

Possibili eventi rischiosi

si considerano possibili fenomeni corruttivi che si possono manifestare allorché quei piani sovracomunali,tematici o settoriali, prevedano l’apposizione di discipline di tutela (principalmente ambientale opaesaggistica) che comportano significative limitazioni all’uso o alla trasformazione del territorio.

Anomalie significative

La proposta di atto di pianificazione territoriale viene elaborata con apposito atto motivato (anchesull’accoglimento delle osservazioni) e trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

Indicatori

Il livello di esposizione al rischio può essere più marcato nel caso di procedure di approvazione di varianti specifiche (o di approvazione di progetti in variante alla pianificazione sovracomunale) che prevedano modifiche cartografiche, in riduzione degli ambiti vincolati o che attenuino le tutele.

Possibili misure

vd. Paragrafo 2

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2 Processi di pianificazione comunale generale

Processi e procedimenti rilevanti

Il modello della pianificazione disciplinato dalla legge urbanistica 1150/1942 prevede il piano regolatoregenerale (p.r.g.), che presenta, oltre ad un contenuto direttivo e programmatico, prescrizioni vincolanti per iprivati, con effetti conformativi della proprietà. Esso può essere ricondotto ai piani comunali generali, ovvero aquegli strumenti di pianificazione urbanistica che hanno ad oggetto l’intero territorio comunale.

Le leggi regionali hanno introdotto propri modelli di pianificazione urbanistico-territoriale e sono intervenutesulla struttura, sul contenuto e sugli effetti giuridici della pianificazione urbanistica comunale, che puòarticolarsi così su più livelli. Di conseguenza, il panorama attuale dei piani comunali generali si presenta moltovariegato e complesso. Pertanto, anche la mappatura dei processi di pianificazione generale e l’individuazionedei rischi corruttivi che ne derivano dovranno essere dimensionate e calibrate da ogni amministrazioneinteressata in rapporto a tale complessità e varietà.

Possibili eventi rischiosi

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

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2. Processi di pianificazione comunale generale

2.1 Varianti specifiche

Processi e procedimenti rilevanti

Anche le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario,ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono l’approvazione di progetti con l’effetto di varianteagli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio…..

Possibili eventi rischiosi

necessitano di misure preventive integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d’uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare a: 1. scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del

provvedimento; 2. possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; 3. sottostima del maggior valore generato dalla variante.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

I processi relativi a queste varianti devono essere mappati in relazione ai contenuti della variante e all’impattoche gli stessi possono generare, per valutare il livello di rischio che comportano e stabilire, di conseguenza, lemisure di prevenzione da assumere, secondo quanto evidenziato nel presente approfondimento per le diversetipologie di strumenti urbanistici e le relative fasi

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2. Processi di pianificazione comunale generale

2.2 Fase di redazione del piano

Processi e procedimenti rilevanti

Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti.

Possibili eventi rischiosi

La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all’amministrazione comunale.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

(continua)

1. In caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all’amministrazione comunale, è necessario che l’ente renda note le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l’incarico e i relativi costi; il comune, specialmente se di piccole dimensioni, può valutare preventivamente la possibilità di associarsi con comuni confinanti per la redazione dei rispettivi piani, con conseguente risparmio di costi e possibilità di acquisire una visione più ampia e significativa di contesti territoriali contigui e omogenei. In ogni caso, è opportuno che lo staff incaricato dellaredazione del piano sia interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e che siano comunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali, tecniche e giuridiche;

2. la verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro;

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2. Processi di pianificazione comunale generale

2.2 Fase di redazione del piano

Processi e procedimenti rilevanti

Fase di redazione del piano (segue)

(segue)

Possibili misure

3. anteriormente all’avvio del processo di elaborazione del piano, l’individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano e l’elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie. In quest’ottica è utile prevedere che, in fase di adozione dello strumento urbanistico l'amministrazione comunale effettui un’espressa verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate e apporti i conseguenti correttivi;

4. può, altresì, essere opportuno dare ampia diffusione di tali documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l’intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici.

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2 Processi di pianificazione comunale generale

2.3 Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni

Processi e procedimenti rilevanti

Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni

Possibili eventi rischiosi

In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle qualigruppi di interessi o privati proprietari “oppositori” vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

1. divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l’elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini;

2. attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento;

3. previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione.

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2 Processi di pianificazione comunale generale

2.4 Fase di approvazione del piano

Processi e procedimenti rilevanti

Fase di approvazione del piano

Possibili eventi rischiosi

Il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l’accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

1. predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni;

2. motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;

3. monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.

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2 Processi di pianificazione comunale generale

2.4.1 Concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione

Processi e procedimenti rilevanti

In alcune leggi regionali è previsto che la regione, la provincia e la città metropolitana svolgano un’importanteattività di concorso nel processo di approvazione dei piani comunali, finalizzata a garantire la coerenza tra ivari livelli di governo del territorio.

Possibili eventi rischiosi

Nell’esercizio di tale funzione possono individuarsi alcuni eventi rischiosi tra cui:1. il decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per adottare le proprie determinazioni,

al fine di favorire l’approvazione del piano senza modifiche;2. l’istruttoria non approfondita del piano in esame da parte del responsabile del procedimento;3. l’accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di

adeguate motivazioni.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

Le principali misure di prevenzione possono fare leva sulla trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate, nonché sul rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti.Per quanto concerne la trasparenza, ad esempio, l’ente (regione, provincia o città metropolitana) cura la pubblicazione sintetica e comprensibile degli atti, anche istruttori al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate.

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3 Processi di pianificazione attuativa

Processi e procedimenti rilevanti

La locuzione “piani attuativi” non indica una tipologia omogenea di strumenti pianificatori, bensì una pluralitàdi strumenti urbanistici di dettaglio, non ascrivibili ad uno schema unitario, configurando tipologiepianificatorie fra loro disomogenee. Inoltre, a tali strumenti esecutivi della pianificazione urbanisticacomunale, si è aggiunta una ulteriore categoria dei c.d. “programmi complessi” (il prototipo dei quali è ilprogramma integrato di intervento, introdotto dall’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 recante «Normeper l’edilizia residenziale pubblica») consistenti in programmi di intervento, finanziati con risorse pubblichestatali e regionali, che prevedono la realizzazione di opere di interesse pubblico e privato, per il recupero e larigenerazione dei tessuti urbani esistenti. Tali programmi presentano il dettaglio urbanistico proprio dei pianiattuativi e sono abilitati ad apportare varianti ai piani urbanistici generali.

Possibili eventi rischiosi

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.1 Piani attuativi d’iniziativa privata

Processi e procedimenti rilevanti

I piani attuativi di iniziativa privata si caratterizzano per la presenza di un promotore privato, chepredispone lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all’approvazione comunale, e con ilquale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria esecondaria e per la cessione delle aree necessarie.

Possibili eventi rischiosi

Tali piani sono pertanto particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici.Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso è quello della mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.Un’efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi presuppone che sia valorizzata l’efficacia prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere realizzati. La chiarezza di tali indicazioni consente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, ma anche della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti: la viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare, ecc.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

1. incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;

2. linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo);

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.1 Piani attuativi d’iniziativa privata

Processi e procedimenti rilevanti

Piani attuativi d’iniziativa privata

Possibili misure

3. costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica;

4. la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;

5. la richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell’intero programma di interventi, ma anche l’adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori;

6. può poi risultare opportuno acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale)

Ulteriori eventi rischiosi

Anche per i piani attuativi si pongono i rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisione delle osservazioni e approvazione dei piani urbanistici generali, cui si rinvia anche in merito alle possibili misure di prevenzione, sottolineando anzi che nel caso dei piani esecutivi il livello di rischio deve essere considerato più elevato, a causa della più diretta vicinanza delle determinazioni di piano rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei privati interessati.

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.2 Piani attuativi d’iniziativa pubblica

Processi e procedimenti rilevanti

I piani attuativi di iniziativa pubblica presentano caratteristiche comuni con i piani di iniziativa privata, masono caratterizzati in genere da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Tuttavia,particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle areeassoggettate a vincoli ablatori.

Possibili eventi rischiosi

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure 1. Si vedano le misure per i Piani di iniziativa privata

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.3 Convenzione urbanistica

Processi e procedimenti rilevanti

Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).Per quanto riguarda la completezza e l’adeguatezza dei contenuti della convenzione, può essere opportuno richiedere l’utilizzo di schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli aspetti sopra richiamati, eventualmente modificati e integrati alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale. A titolo meramente esemplificativo, si richiama il modello elaborato dall’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013.

Possibili eventi rischiosi

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.3 Convenzione urbanistica

3.3.1 Calcolo degli oneri

Processi e procedimenti rilevanti

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consigliocomunale. Il Testo Unico sull’edilizia dispone articolati e dettagliati criteri per il calcolo del contributo dovutoper il permesso di costruire, in modo tale che esso sia «commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazionenonché al costo di costruzione» (art. 16, co. 1, d.p.r. 380/2001). Il calcolo è effettuato in base a tabelleparametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei. Ladisciplina regionale risulta nella materia piuttosto differenziata.

Possibili eventi rischiosi

un primo, possibile, evento rischioso è connesso alla non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell’incidenza urbanistica dell’intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

1. attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell’avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;

2. pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune;3. assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura

l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.3 Convenzione urbanistica

3.3.2 Individuazione delle opere di urbanizzazione

Processi e procedimenti rilevanti

Altrettanto rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, inquanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l’ente, venendo afalsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributoresiduo da versare, ecc.).

Possibili eventi rischiosi

Possibili eventi rischiosi possono essere: • l’individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente

dell’operatore privato; • l’indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione

diretta.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

1. identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d’intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche;

2. previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;

3. calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell’ente, anche tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente ad esito del ribasso nelle procedure di appalto per opere analoghe;

4. richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l’affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell’ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione;

5. previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.

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133

3 Processi di pianificazione attuativa

3.3 Convenzione urbanistica

3.3.3 Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Processi e procedimenti rilevanti

Anche le valutazioni compiute dall’amministrazione ai fini dell’acquisizione delle aree sono connotate da unaforte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alleprevisioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioniprogettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati,mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione

Possibili eventi rischiosi

• Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati);

• individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi;

• Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

1. individuazione di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica;

2. monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.

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134

3 Processi di pianificazione attuativa

3.3 Convenzione urbanistica

3.3.4 Monetizzazione delle aree a standard

Processi e procedimenti rilevanti

In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento alcomune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile onon sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione,ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.

Possibili eventi rischiosi

Tale valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica degli uffici competenti e può essere causa dieventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell’interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

1. adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente;

2. previsione per le monetizzazioni di importo significativo di forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l’istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l’Agenzia delle entrate;

3. previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.4 Approvazione del Piano attuativo

Processi e procedimenti rilevanti

Possibili eventi rischiosi

Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli eventi rischiosi legati • alla scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, • alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti

dei privati interessati, • al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell’ente sovraordinato

Rimando ai rischi dei Processi di pianificazione comunale generale

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure 1. Rimando alle misure dei Processi di pianificazione comunale generale

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazioneProcessi e procedimenti rilevanti

Possibili eventi rischiosi

La fase dell’esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi analoghi a quelli previsti per l’esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove l’amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.Le carenze nell’espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l’ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell’agibilità degli stessi. Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

(continua)

1. costituzione di un’apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell’esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l’accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l’esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all’art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull’edilizia);

2. comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge;

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3 Processi di pianificazione attuativa

3.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione

(segue)

Possibili misure

3. previsione in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto in un apposito elenco predisposto dall’amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore;

4. verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l’esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione;

5. particolare rilievo riveste la previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato;

6. previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d’intervento non ancora attuate.

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4 Permessi di costruire convenzionati

Processi e procedimenti rilevanti

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”) ha introdotto nel Testo Unico sull’edilizia il permesso di costruire convenzionato, che può essere rilasciato «qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata» (art. 28-bis del d.p.r. 380/2001). Detto istituto è caratterizzato dal fatto che il rilascio del titolo edilizio è preceduto dalla stipula di una convenzione urbanistica.

Possibili eventi rischiosi

Si osserva, di conseguenza, che gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

Le misure sono analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa.

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5 Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

Processi e procedimenti rilevanti

L’attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli, salvo diversa disciplina regionale, è regolata dal d.p.r. 380/2001.In particolare:1. l’attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori (di seguito CIL) e la comunicazione inizio lavori

asseverata (di seguito CILA) sono disciplinati dall’art. 6;2. il permesso di costruire è disciplinato dagli artt. 10-15 e 20; 3. la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dagli artt. 22-23-bis; 4. il contributo di costruzione dagli artt. 16-19.

Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato dalla elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare.In generale, un contributo positivo di significativa trasparenza dei processi valutativi degli interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, è offerto dalla modulistica edilizia unificata approvata in attuazione della c.d. Agenda per la semplificazione.

Possibili eventi rischiosiAnomalie significative

Indicatori

Possibili misure

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5 Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

5.1 Assegnazione delle pratiche per l’istruttoriaProcessi e procedimenti rilevanti

Possibili eventi rischiosi

In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono.Quanto all’attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell’istruttoria che può essere favorito dall’esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

Misure preventive da porre in essere possono far leva su doveri di comportamento, introdotti nei codici di comportamento di amministrazione, consistenti nel divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell’ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi, nell’obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi, ma anche su percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino la sua capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto.

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5 Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

5.2 Richiesta di integrazioni documentali

Processi e procedimenti rilevanti

Possibili eventi rischiosi

Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l’occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengono al controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie.Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione dell’attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

La sua prevenzione generale si incentra su misure organizzative atte a garantire un adeguato numero di risorse umane impegnate in questa attività o, nel caso di insuperabile carenza di personale, nella fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare e nella definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione. Rispetto ai casi di non conclusione formale dell’istruttoria, pur in presenza di dette misure organizzative, è immaginabile lo svolgimento di un monitoraggio delle cause del ritardo e una verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità.

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5 Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

5.3 Calcolo del contributo di costruzione

Processi e procedimenti rilevanti

Possibili eventi rischiosi

Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono: • l’errato calcolo del contributo, • il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque

con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

Anche in questo caso il primo fattore di riduzione del rischio è la chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione e l’adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo.

In subordine, una efficace prevenzione del rischio può essere attuata assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l’istruttoria tecnica della pratica edilizia.

Inoltre può essere utile un sistema di verifica di report che segnalino gli evidenti scostamenti delle somme quantificate, a parità delle dimensioni complessive dell’opera, o anomalie dello scadenziario.

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5 Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

5.4 Controllo dei titoli rilasciati

Processi e procedimenti rilevanti

Possibili eventi rischiosi

In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

In tutti i casi nei quali i controlli sono attuati a campione, la principale misura di prevenzione del rischio appare la puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica (per esempio con sorteggio in data fissa, utilizzando un estrattore di numeri verificabili nel tempo, dando alle pratiche presentate un peso differente in ragione della rilevanza o della problematicità dell’intervento).

Una misura generale di verifica della corretta applicazione della normativa che incide sulla attività edilizia può essere costituita da controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo.

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6 Vigilanza

Processi e procedimenti rilevanti

L’attività di vigilanza costituisce un processo complesso volto all’individuazione degli illeciti edilizi, all’eserciziodel potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi attraverso ilprocedimento di accertamento di conformità. Quest’attività è connotata da un’ampia discrezionalità tecnica e,come tale, è suscettibile di condizionamenti e pressioni esterne, anche in relazione ai rilevanti valoripatrimoniali in gioco e alla natura reale della sanzione ripristinatoria.

Possibili eventi rischiosi

Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio dell’attività di verifica dell’attività edilizia in corso nel territorio. Altro evento rischioso può essere individuato nell’applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell’impossibilità di procedere alla demolizione dell’intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio.Una particolare attenzione si deve avere per i processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato. Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al rispetto della disciplina che incide sull’attività edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di controllo e sottoposti alla generale funzione comunale di vigilanza sull’attività edilizia, il cui esercizio e le cui modalità di svolgimento di norma non sono soggetti a criteri rigorosi e verificabili.

Anomalie significative

Indicatori

Possibili misure

(continua)

Quali misure generali di prevenzione, le amministrazioni comunali possono predisporre accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di attività che consentano di monitorare l’esercizio di tali compiti, anche in ordine agli esiti delle segnalazioni ricevute. Inoltre è opportuno assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l’esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori).

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6 Vigilanza

(segue)

Possibili misure

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie possono essere individuate le seguenti misure specifiche:1. forme collegiali per l’esercizio di attività di accertamento complesse, con il concorso a tecnici esterni agli

uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;

2. la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie(comprensivi dei metodi per la determinazione dell’aumento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria;

3. verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.

Al fine di prevenire i rischi di mancata ingiunzione a demolire l’opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, a seguito del mancato adempimento dell’ordine di demolire possono essere introdotte le seguenti misure:1. l’istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del

procedimento, compreso l’eventuale processo di sanatoria;2. la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e

dello stato di attuazione degli stessi;3. il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive

dei provvedimenti finali.

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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97Art. 41

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b) adotta il Piano nazionale anticorruzione aisensi del comma 2-bis;»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti ilComitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzionedella corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelleadottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, anche per assicurare l'attuazione deicompiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settoridi attivita' degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contienel'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di contrasto allacorruzione.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni,atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiestidai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalledisposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regolesulla trasparenza citati.»;

22/11/2017

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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97Art. 41

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (segue)

d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa (PNA predisposto dal DFP);

e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitantipossono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenutenel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennaleper la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico einformativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispettodelle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.»;

f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti diruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo leeventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimentodell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzionedella corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale,salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unicoresponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzionedella corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente divalutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione dellacorruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare inominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzionedella corruzione e di trasparenza.

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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97Art. 41

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (segue)

Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzionedella corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allosvolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo'chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;

g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici inmateria di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario deidocumenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione dellacorruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione suproposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio diogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e'approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estraneiall'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lostesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, idipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di

corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»;

h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica,anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzionedella corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettiviconnessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97Art. 41

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (segue)

…Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti allaprevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere alResponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documentinecessari per lo svolgimento del controllo e puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismomedesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure diprevenzione della corruzione e di trasparenza.»;

i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma 16,» sono inserite le seguenti: «ancheulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio dicorruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure di contrasto,»;

j) alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono sostituite dalle seguenti: «definire lemodalita' di monitoraggio del»;

k) alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono sostituite dalle seguenti: «definire lemodalita' di monitoraggio dei»;

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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97Art. 41

Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 (segue)

…l) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

«14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabileindividuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul pianodisciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalita‘e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dalPiano costituisce illecito disciplinare.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolotrasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione unarelazione recante i risultati dell'attivita‘ svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casiin cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,quest'ultimo riferisce sull'attivita'.».

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Piano Nazionale Anticorruzione 2017Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

Consultazione on line del 3 agosto 2017 – invio contributi entro il 15 settembre 2017

Nella seduta del 1°Agosto, il Consiglio dell’Autorità ha approvato l’Aggiornamento 2017 alPNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti:

• le Autorità di Sistema Portuale

• la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo: Si tratta, infatti, di organistraordinari individuati per esigenze di coordinamento operativo tra amministrazionistatali ovvero che agiscono in sostituzione di amministrazioni pubbliche ordinarie, a cuispesso sono attribuiti penetranti poteri amministrativi, che gestiscono ingenti risorsefinanziarie e che hanno un elevato tasso di atipicità ed eterogeneità organizzativa efunzionale.

• le Istituzioni universitarie: L’amministrazione dell’università è destinataria della specificaattenzione del presente Piano nazionale anticorruzione sia per l’esposizione a rischi diinfluenze e interferenze improprie che caratterizza tutte le amministrazioni pubbliche,sia per le particolari derive legate alle peculiarità dell’università, tra le quali anchel’autogoverno. Nello specifico, i destinatari primi delle misure proposte sono il MIUR,l’ANVUR e i singoli atenei.

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