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Provincia di

Piano TriennalePrevenzione

della Corruzione Trasparenza

PTPC

Aggiornamento 2018

“Così muore uno Stato. Il sottrarre ad altri per sé e per la propria fazione è più contrario alla salute dello Stato che la guerra e la carestia”

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Approvato con deliberazione del

di Ancona

Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza

PTPCT - 2018/2020

ggiornamento 2018

“Così muore uno Stato. Il sottrarre ad altri per sé e per la propria fazione è più contrario alla salute dello Stato che la guerra e la carestia”

(Cicerone – Verrinae 70 A.C.)

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Segretario Generale, dott. Ernesto Barocci

Gennaio 2018

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 30/01/2018

di

e della

20

ggiornamento 2018

“Così muore uno Stato. Il sottrarre ad altri per sé e per la propria fazione è

Verrinae 70 A.C.)

30/01/2018

Provincia di Ancona – PTPCT 2018/2020

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INDICE

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 8

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - PTPCT

DISPOSIZIONI NORMATIVE ...................................................................................................................................... 9

TITOLO I .......................................................................................................................................................................... 9

CAPO I ........................................................................................................................................................................... 9 PRINCIPI GENERALI .................................................................................................................................................. 9

Art. 1 .......................................................................................................................................................................... 9 Ruolo e funzioni ......................................................................................................................................................... 9 Art. 2 ........................................................................................................................................................................ 10 Finalità del PTPCT .................................................................................................................................................. 10 Art. 3 ........................................................................................................................................................................ 12 Arco temporale di riferimento del PTPCT Approvazione e pubblicazione .............................................................. 12 Art. 4 ........................................................................................................................................................................ 13 Destinatari ............................................................................................................................................................... 13 Art. 5 ........................................................................................................................................................................ 13 Definizione di corruzione ......................................................................................................................................... 13 Art.6 ......................................................................................................................................................................... 14 Contesto di riferimento ............................................................................................................................................ 14 Art. 7 ........................................................................................................................................................................ 14 L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione completato con il contenuto dei decreti attuativi 14 Art. 8 ........................................................................................................................................................................ 15 Obiettivi strategici ed azioni del PTPCT.................................................................................................................. 15 Art. 9 ........................................................................................................................................................................ 15 Gli ambiti di articolazione del PTPCT ..................................................................................................................... 15 Art. 10 ...................................................................................................................................................................... 17 Il raccordo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con gli altri attori del sistema di prevenzione della corruzione. ........................................................................................................... 17 Art. 11 ...................................................................................................................................................................... 19 Nucleo minimo di dati, informazioni e contenuti del PTPCT .................................................................................. 19

CAPO II ........................................................................................................................................................................ 20 NATURA GIURIDICA E CONTENUTI DEL PTPCT ................................................................................................ 20

Art. 12 ...................................................................................................................................................................... 20 Qualificazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ....................................... 20 Art. 13 ...................................................................................................................................................................... 20 Organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza .......... 20 Art. 14 ...................................................................................................................................................................... 20 Contenuti del PTPCT ............................................................................................................................................... 20 Art. 15 ...................................................................................................................................................................... 21 Definizione di Risk management e di Risk assessment ............................................................................................. 21 Art. 16 ...................................................................................................................................................................... 21 Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi ............................................................. 21 Art. 17 ...................................................................................................................................................................... 22 Attuazione della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 da parte degli Enti di diritto privato in controllo pubblico (Adattamento dei “modelli 231” alla legge n. 190/2012) ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. b) e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 97/2016. ................................................................................................................................... 22 Art. 18 ...................................................................................................................................................................... 24 Il Coordinamento del PTPCT con il Sistema di Performance management (e con il ciclo di gestione della performance) ............................................................................................................................................................ 24 Art. 19 ...................................................................................................................................................................... 25

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Coordinamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione .......................................................................... 25

TITOLO II ...................................................................................................................................................................... 26

GLI STRUMENTI PREVENTIVI PER INIBIRE L’ATTUAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE .............. 26

CAPO I ......................................................................................................................................................................... 26 LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ........................................................................................ 26

Art. 20 ...................................................................................................................................................................... 26 Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi ............................................................. 26 Art. 21 ...................................................................................................................................................................... 27 Trasparenza ed Integrità .......................................................................................................................................... 27 Art. 22 ...................................................................................................................................................................... 27 Partecipazione al procedimento amministrativo ..................................................................................................... 27 Art. 23 ...................................................................................................................................................................... 28 Accesso documentale ............................................................................................................................................... 28 Art. 24 ...................................................................................................................................................................... 28 L’accesso civico “semplice” .................................................................................................................................... 28 Art. 25 ...................................................................................................................................................................... 29 Accesso civico “generalizzato” ............................................................................................................................... 29 Art. 26 ...................................................................................................................................................................... 30 Le finalità dell’accesso civico .................................................................................................................................. 30 Art. 27 ...................................................................................................................................................................... 30 Le Giornate della trasparenza ................................................................................................................................. 30 Art. 28 ...................................................................................................................................................................... 31 Il Sostituto del responsabile del procedimento inadempiente .................................................................................. 31 Art. 29 ...................................................................................................................................................................... 31 Codice di comportamento del personale .................................................................................................................. 31 Art. 30 ...................................................................................................................................................................... 32 Diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine dell’Ente .............................. 32 Art. 31 ...................................................................................................................................................................... 33 La formazione .......................................................................................................................................................... 33 Art. 32 ...................................................................................................................................................................... 34 Supporto tecnico amministrativo ai piccoli Comuni in materia di anticorruzione e trasparenza ........................... 34 Art. 33 ...................................................................................................................................................................... 34 Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ............................. 34 Art. 34 ...................................................................................................................................................................... 34 Il sistema di controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori) ................................................................. 34 Art. 35 ...................................................................................................................................................................... 35 Le direttive ............................................................................................................................................................... 35 Art. 36 ...................................................................................................................................................................... 35 I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti............................................... 35 Art. 37 ...................................................................................................................................................................... 35 Rotazione del personale ........................................................................................................................................... 35 Art. 38 ...................................................................................................................................................................... 36 Natura della rotazione ............................................................................................................................................. 36 Art. 39 ...................................................................................................................................................................... 37 Gradualità della rotazione ....................................................................................................................................... 37 Art. 40 ...................................................................................................................................................................... 37 Attuazione rotazione ................................................................................................................................................ 37 Art. 41 ...................................................................................................................................................................... 38 Tipi di rotazione ....................................................................................................................................................... 38 Art. 42 ...................................................................................................................................................................... 38 La rotazione ordinaria ............................................................................................................................................. 38 Art. 43 ...................................................................................................................................................................... 38

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La rotazione funzionale ............................................................................................................................................ 38 Art. 44 ...................................................................................................................................................................... 39 La rotazione tra amministrazioni diverse ................................................................................................................ 39 Art. 45 ...................................................................................................................................................................... 39 La rotazione straordinaria ....................................................................................................................................... 39 Art. 46 ...................................................................................................................................................................... 40 Soluzioni all’impossibilità di attuazione della rotazione ......................................................................................... 40 Art. 47 ...................................................................................................................................................................... 40 Monitoraggio e verifica ........................................................................................................................................... 40 Art. 48 ...................................................................................................................................................................... 41 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower) ....................................................... 41 Art. 49 ...................................................................................................................................................................... 41 Finalità dell’istituto e tutela da comportamenti discriminatori ............................................................................... 41 Art. 50 ...................................................................................................................................................................... 42 Forme di tutela del whistleblower............................................................................................................................ 42 Art. 51 ...................................................................................................................................................................... 42 Modalità di tutela del whistleblower: tutela dell’anonimato ................................................................................... 42 Art. 52 ...................................................................................................................................................................... 43 Modalità di tutela del whistleblower: divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.......................... 43 Art. 53 ...................................................................................................................................................................... 43 Modalità di tutela del whistleblower: sottrazione al diritto di accesso ................................................................... 43 Art. 54 ...................................................................................................................................................................... 43 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ............................................................................................. 43 Art.55 ....................................................................................................................................................................... 44 Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti (art. 1 comma 9, lettera d), della legge n. 190/2012 ................................................................................................ 44 Art. 56 ...................................................................................................................................................................... 44 Attuazione del Piano della prevenzione della corruzione: coordinamento con gli strumenti di programmazione dell’ente e assegnazione di specifici obiettivi nel PEG/ Piano della performance .................................................. 44 Art. 57 ...................................................................................................................................................................... 45 Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione ....................................... 45 Art. 58 ...................................................................................................................................................................... 45 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione .............................................................................................................. 45 Art. 59 ...................................................................................................................................................................... 46 Anagrafe patrimoniale degli amministratori provinciali e dei titolari di incarichi dirigenziali .............................. 46 Art. 60 ...................................................................................................................................................................... 46 Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali ............................................................................................... 46 Art. 61 ...................................................................................................................................................................... 47 Svolgimento di incarichi d’ufficio. Attività ed incarichi extra-istituzionali ............................................................. 47 Art. 62 ...................................................................................................................................................................... 47 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti. Verifica insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. (pantouflage – revolving doors)............ 47 Art. 63 ...................................................................................................................................................................... 48 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro presso la Provincia di Ancona (pantouflage – revolving doors) ....................................................................................................................................................................... 48 Art. 64 ...................................................................................................................................................................... 49 Dovere di esclusività delle prestazioni lavorative del dipendente provinciale ........................................................ 49 Art. 65 ...................................................................................................................................................................... 49 Incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ....................................................................................... 49 Art. 66 ...................................................................................................................................................................... 50

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Patti di integrità o protocolli di legalità negli affidamenti ...................................................................................... 50 Art. 67 ...................................................................................................................................................................... 50 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile ..................................................................................... 50 Art. 68 ...................................................................................................................................................................... 50 Integrity management .............................................................................................................................................. 50 Art. 69 ...................................................................................................................................................................... 51 I Codici etici ............................................................................................................................................................. 51 Art. 70 ...................................................................................................................................................................... 52 Il Codice etico del personale dipendente ................................................................................................................. 52 Art. 71 ...................................................................................................................................................................... 52 Il Codice etico degli amministratori per la buona politica ...................................................................................... 52 Art. 72 ...................................................................................................................................................................... 53 Il dovere dell’apparenza .......................................................................................................................................... 53 Art. 73 ...................................................................................................................................................................... 53 Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici ... 53 Art. 74 ...................................................................................................................................................................... 54 Carta dei servizi ....................................................................................................................................................... 54

TITOLO III ..................................................................................................................................................................... 55

SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE ......................................................................... 55

CAPO I ......................................................................................................................................................................... 55 GLI ATTORI ................................................................................................................................................................ 55

Art. 75 ...................................................................................................................................................................... 55 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale .......................................................................... 55 Art. 76 ...................................................................................................................................................................... 57 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello della Provincia di Ancona ................................................ 57

CAPO II ........................................................................................................................................................................ 60 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) ...... 60

Art. 77 ...................................................................................................................................................................... 60 Responsabile ............................................................................................................................................................ 60 Art. 78 ...................................................................................................................................................................... 60 Poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT ..................................................................................................... 60 Art. 79 ...................................................................................................................................................................... 61 Supporto conoscitivo e operativo al RPCT .............................................................................................................. 61 Art. 80 ...................................................................................................................................................................... 61 Competenza alla individuazione del Responsabile .................................................................................................. 61 Art. 81 ...................................................................................................................................................................... 62 Requisiti per la nomina ............................................................................................................................................ 62 Art. 82 ...................................................................................................................................................................... 62 Decadenza e revoca del RPCT ................................................................................................................................. 62 Art. 83 ...................................................................................................................................................................... 63 Compiti e funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei provvedimenti attuativi della legge n. 190/2012 .............................................................................................................................. 63 Art. 84 ...................................................................................................................................................................... 64 Relazione consuntiva annuale sulle misure di prevenzione definite dal PTPCT ..................................................... 64

B) FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE: ........................................................................................................ 64 CAPO III ...................................................................................................................................................................... 65 LE RESPONSABILITÀ ............................................................................................................................................... 65

Art. 85 ...................................................................................................................................................................... 65 La responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .................................. 65 Art. 86 ...................................................................................................................................................................... 65 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.......................................................... 65 Art. 87 ...................................................................................................................................................................... 66 La responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte ........... 66

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Art. 88 ...................................................................................................................................................................... 66 Il RPCT quale gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ................................................................................................................................................................................. 66 Art. 89 ...................................................................................................................................................................... 66 Il responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA) ................................................................................................................................................... 66

CAPO IV ...................................................................................................................................................................... 67 COORDINAMENTO, RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE ............................................................................................................................................................ 67 Art. 90 ...................................................................................................................................................................... 67 Trasmissione ed elaborazione dei dati relativi alla pianificazione, all'attuazione e all'impatto delle politiche anticorruzione .......................................................................................................................................................... 67 Art. 91 ...................................................................................................................................................................... 68 Consultazione ........................................................................................................................................................... 68 Art. 92 ...................................................................................................................................................................... 68 Norme finali. Rinvio dinamico ................................................................................................................................. 68

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - PTPCT

2018-2020 ......................................................................................................................................................................... 70

AGGIORNAMENTO ..................................................................................................................................................... 70

1. Coinvolgimento dei cittadini ed altri portatori di interessi esterni ed interni .............................................. 70 L’avviso pubblico ................................................................................................................................... 70

2. Analisi del contesto esterno ........................................................................................................................ 81 La popolazione ................................................................................................................................................ 81 La sicurezza ..................................................................................................................................................... 84 L’Economia ..................................................................................................................................................... 96

3. Analisi del contesto interno ........................................................................................................................ 97 4. Coordinamento con la programmazione dell’ente ...................................................................................... 97 5. Mappatura dei processi e valutazione del rischio........................................................................................ 99 6. Individuazione aree ed attività a maggior rischio di corruzione ................................................................. 99

Aree generali ed aree di rischio specifiche ........................................................................................... 100 7. Le misure di prevenzione del rischio di corruzione: le misure obbligatorie ............................................. 101 8. Trasparenza ............................................................................................................................................... 111 9. Misure di prevenzione del rischio di corruzione: le misure ulteriori ........................................................ 113

ALLEGATI ................................................................................................................................................................... 118

CONCLUSIONI............................................................................................................................................................ 118

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A) LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani

A.V.C.P. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione

C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle

Amministrazioni Pubbliche

C.U.G. Comitato Unico di garanzia

D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica

O.E.C.D. Organisation for Economic Co-operation and Development (O.C.S.E.)

O.I.V. Organismo indipendente di valutazione (art. 14 D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009)

N.I. Va.P. Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance [alternativo all’OIV (artt. 16, 31 e 74 D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009)]

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione

P.P. Piano della Performance

P.T.F. Piano Triennale di Formazione

PTPC Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione

PTPCT Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Sezione Trasparenza del PTPCT (già Programma Triennale di trasparenza e Integrità – P.T.T.I)

RPC Responsabile della Prevenzione della Corruzione

RT Responsabile della Trasparenza

RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 7, legge n. 190 del 6 novembre 2012);

U.P.D. Ufficio Procedimenti Disciplinari

U.P.I. Unione Province Italiane

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Premessa

Con il PTPCT 2018-2020 l’ente è giunto al quinto aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, documento che scaturisce dalla Legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», in vigore dal 28.11.2012, la quale ha imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, da aggiornare annualmente entro il mese di gennaio. In occasione dell’aggiornamento 2018/2020, coincidente con la nomina del nuovo RPCT, si è ritenuto opportuno predisporre il presente documento al fine di esplicitare in modo sintetico e, ci si augura, con la necessaria chiarezza gli ambiti di aggiornamento e le modifiche introdotte dal nuovo Piano. Ciò per facilitarne lettura e comprensione da parte dei portatori d’interesse esterni, nonché da parte del personale e degli uffici provinciali, chiamati a dare attuazione al Piano ed alle misure nello stesso previste. Come meglio sarà detto in seguito, visto il consolidamento normativo in materia registrato nel corso dell’annualità 2017, il PTPCT 2018/2020 rinvia espressamente al precedente piano PTPC 2017/2019, approvato con deliberazione del C.P. n.28 del 28/06/2017, stante il livello dettagliato ed approfondito della trattazione dallo stesso svolta, le seguenti sezioni e contenuti:

Di seguito vengono riportate le sezioni e gli ambiti oggetto di aggiornamento da parte del PTPCT 2018/2020. Inoltre vengono ripresi dati ed informazioni (in alcuni casi integrandoli) contenuti nel precedente Piano, per facilitarne il collegamento e dare coerenza a quanto previsto dal nuovo Piano.

RISK MANAGEMENT - METODOLOGIA RISK MANAGEMENT – MAPPATURA DEI PROCESSI RISK MANAGEMENT – ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI RISK MANAGEMENT – ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI RISK MANAGEMENT – TRATTAMENTO DEI RISCHI E MISURE PER NEUTRALIZZARLO

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IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA - PTPCT DISPOSIZIONI NORMATIVE

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ruolo e funzioni

1. Con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT), la Provincia di Ancona contribuisce a livello decentrato al sistema organico nazionale di prevenzione della corruzione, finalizzato al processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, individuando contestualmente le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza che, quale Sezione del PTPCT, costituiscono la più importante misura di prevenzione della corruzione. 2. Con il PTPCT, la Provincia di Ancona, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., definisce la propria strategia di prevenzione della corruzione individuando nella Trasparenza e nella Integrità la misura principale per prevenire i fenomeni corruttivi e, attraverso il risk management, effettua all’interno dell’Ente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 3. In questa logica, l’adozione del PTPCT non si configura come un’attività una tantum, ma come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti. Per questi motivi il presente PTPCT si configura non già come uno strumento statico ma come uno strumento dinamico attuativo finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali, ossia di quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

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Il PTPCT si inquadra quale declinazione della sezione II della struttura del PNA come rappresentato dalla seguente figura1 del P.N.A. 2013:1

Art. 2 Finalità del PTPCT

1 Figura n. 1, pag. 10 del P.N.A 2013.

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1. Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione provinciale sistematizza e descrive un “processo”2 -articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente- che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del “fenomeno corruzione”.3 2. Propedeutica alla formulazione di tale strategia è l’analisi dell’organizzazione, delle sue regole e delle sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” dell’Ente al fenomeno corruttivo. 3. L’analisi deve condurre alla ricostruzione del sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alla individuazione delle aree sensibili di attività nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 4. Attraverso il PTPCT, quindi, la Provincia di Ancona si propone di ridurre significativamente il rischio che possano verificarsi comportamenti corrotti; ciò implica, pertanto, necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l’adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo. Al riguardo va precisato che la metodologia da seguire per il Risk management è quella contenuta nell’Allegato 5 del PNA 2013 per espressa indicazione del PNA 20164. Il PNA 2016 ha ribadito inoltre, come indicato a pag. 5, che “Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA,

2 Nel PNA e nel PTPCT viene utilizzato con una certa frequenza il termine “processo”. Al fine di evitare confusioni si reputa opportuno specificare qui di seguito i diversi significati dei termini “procedura”, “processo” e “procedimento” desunti dall’articolo di Gianni Penzo Doria, “Procedura, processo e procedimento: definizioni per la tabella dei procedimenti amministrativi ex l. 241/1990”, 18 giugno 2013, pubblicato su Filodiritto http://www.filodiritto.com/articoli/2013/06/procedura-processo-e-procedimento-definizioni-per-la-tabella-dei-procedimenti-amministrativi-ex-l-2411990. La procedura è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato. In sostanza, è il “che cosa” deve essere attuato per addivenire a un “qualcosa”, a un prodotto, descritto sotto forma di “regole”, formalizzate o riconosciute come consuetudini. Il processo è l’insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti attuati da persone fisiche o giuridiche finalizzati alla realizzazione di una procedura determinata. In altre parole, è il chi fa che cosa. Il processo, dunque, dipende dalle persone e dagli strumenti da esse utilizzati ed è, di norma, descritto negli organigrammi e nei funzionigrammi. Per procedimento amministrativo si intende una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento finale. Quindi, mentre la procedura si riferisce all’attività e alle regole, il processo a “uomini e mezzi”, il procedimento

amministrativo inerisce ai documenti prodotti all’interno di una procedura o di un processo.(Anzi, più correttamente, atti rappresentati in documenti. P. Virga, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2001(6), vol. 2, pp. 47 e ss.). In conclusione: a) a una “procedura” corrispondono le attività, sequenziali e condivise, descritte sotto forma di regole o di routine; b) a un “processo” corrispondono i modelli organizzativi e le loro variabili; c) a un “procedimento

amministrativo” corrispondono i documenti amministrativi in quanto rappresentativi degli atti posti in essere.

3 Il PNA 2016 a più riprese individua il PNA come uno strumento di programmazione precisando che “in particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo” (PNA 2016 paragrafo 4, pag. 15). 4 L’ANAC in proposito così si è espressa: “Partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi. Sono indicazioni centrali per la corretta progettazione di misure di prevenzione contestualizzate rispetto all’ente di riferimento.

In particolare l’Autorità ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione che devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.” (PNA 2016 paragrafo 6 pag. 23)

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anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.” 5. Il PTPCT, quindi, è uno strumento che metodologicamente si prefigge l’individuazione:

a) delle aree e dei processi di rischio e, quale conseguente declinazione, dei rischi specifici; b) delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei

rischi specifici; c) dei responsabili e dei tempi per l’applicazione di ciascuna misura.

6. Il PTPCT, perciò, costituisce uno strumento operativo per l’individuazione di misure concrete per un’azione preventiva della corruzione.

Art. 3 Arco temporale di riferimento del PTPCT Approvazione e pubblicazione

1. Ferma restando la natura dinamica del PTPCT, l’arco temporale di riferimento della prima stesura del PTPCT è stato il triennio 2014-2016; pur tuttavia, come precisato nella premessa del primo PTPCT (triennio 2014-2016), il Piano, in fase di prima applicazione, ha dovuto ricoprire anche l’anno 2013 in ossequio a quanto previsto dal P.N.A. 2013 al paragrafo 3.1.1. (pag. 32). In sede di prima stesura il PTPCT è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 gennaio 2014. 2. Il PTPCT va adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, legge n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento e dentro la stessa data va trasmesso a regime all’ANAC.5 3. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica non essendo consentita la trasmissione di documenti cartacei. 4. Eventuali aggiornamenti successivi, anche annuali, una volta approvati saranno sottoposti all’approvazione dell’A.N.A.C.6 5. Sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove normative o prassi, si è proceduto ad elaborare negli anni 2015- 2016 la prima e la seconda proposta di aggiornamento

del PTPCT.7

6. L’adozione del PTPCT ed i suoi aggiornamenti a regime vanno adeguatamente trasmessi ad ANAC8 e pubblicizzati dalla Provincia di Ancona sul sito internet ed intranet dell’Ente.

5 Il PNA 2016 al paragrafo 4- pag. 15 al riguardo così precisa: “Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPCT debba essere trasmesso all’ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.” 6 La precedente denominazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, CIVIT, è stata modificata in Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, ANAC, dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 7 Il PTPCT della Provincia di Ancona è stato aggiornato:

a) per il triennio 2015-2017 con deliberazione consiliare n. 66 del 28/09/2015 in attuazione delle indicazioni fornite dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, con comunicato del 13/07/2015 in merito alle modalità operative da seguire nell’aggiornamento dei PTPCT;

b) per il triennio 2016-2018 con deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2016 la Provincia di Ancona ha proceduto alla prima fase dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Provincia di Ancona ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015;

8 Il PNA 2016 al paragrafo 4, pag. 15 intende tale adempimento assolto con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Cfr. precedente nota n. 5

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7. Ugualmente l’Ente procederà ad analoga informazione al personale in occasione della prima assunzione in servizio.

Art. 4 Destinatari

1. Quale strumento di esclusiva pertinenza della Provincia di Ancona, sono destinatari del PTPCT tutti i soggetti che operano all’interno dell’Ente, sia a livello di Amministrazione che di struttura burocratica, nonché tutti gli Enti e le Società partecipate e vigilate della Provincia di Ancona. 2. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della legge n. 190/2012.

Art. 5

Definizione di corruzione 1. Nonostante la legge n. 190/2012 si prefigga la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione, pur tuttavia la stessa non enuncia alcuna definizione della corruzione da essa osteggiata. 2. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal legislatore, quale si desume dalla Circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ha un’accezione vasta, in quanto è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 3. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui -a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione (maladministration) a causa dell’uso a fini privati o anche pubblici (ove riferiti agli interessi di altro Ente in conflitto con quelli della Provincia di Ancona) delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 4. In altre parole va evidenziato, quale si desume dalla vigente normativa che la corruzione osteggiata dalla legge n. 190/2012 e dal PNA non è la corruzione avversata dal Codice penale. 5. La corruzione che la vigente normativa intende prevenire e reprimere è la cosiddetta “corruzione amministrativa” ovvero la “maladministration”, la “strumentalizzazione dell’azione amministrativa”, l’“abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati”, l’“uso a fini privati o anche pubblici delle funzioni attribuite”, l’“inquinamento ab externo dell’azione amministrativa (anche se non ha successo)”. 6. La corruzione secondo la definizione contenuta nella determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’ANAC coincide “con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”9 7. Dalla lettura della rubrica della legge n. 190/2012 si evidenzia che il legislatore ha voluto

9 La definizione è contenuta nella determinazione ANAC n. 12 del 28/12/2015 nel paragrafo 2.1 Caratteri generali del presente Aggiornamento- Nozione di corruzione (in senso ampio) pag. 7.

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opporsi alla illegalità (da prevenire e reprimere) che costituisce l’anticamera della corruzione, colmando la “zona grigia” del “malaffare” depenalizzata con la legge 16 luglio 1997, n. 234 che ha modificato l’art. 323 del Codice penale (abuso d’ufficio).

Art.6 Contesto di riferimento

8. Con il PTPCT la Provincia di Ancona si prefigge il raggiungimento di obiettivi che, oltre a prevenire e reprimere la corruzione nell’Ente, secondo la “ratio” della legge n. 190/2012, salvaguardino il prestigio e l’immagine dell’Ente e garantiscano l'imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa, al fine di contribuire alla legittimazione stessa dell’Ente da parte della collettività amministrata.

Art. 7 L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione completato con il contenuto dei

decreti attuativi

1. Il presente PTPCT si ispira, quale strumento attuativo, alle seguenti fonti normative: a) Legge. n. 190/2012 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, modificata da ultimo con il D.Lgs. n. 25/05/2016, n. 97; b) Circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: “Legge n 190 del 2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; c) Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 del 11/09/2013 e aggiornato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015 e con deliberazione n. 831 del 02/08/2016; d) Rapporto della Commissione (Governo Monti) per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle P.A; e) “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; f) “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36, dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificato da ultimo con il D.Lgs. n. 25/05/2016, n. 97; g) “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, approvate con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; h) “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 190/2012. i) “Norme per la revisione e semplificazioni delle disposizioni in materia della prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 n. 190 e del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”, testo approvato con D.Lgs. 25/05/2016 n. 97.

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Art. 8 Obiettivi strategici ed azioni del PTPCT

1. Alla luce del contesto normativo di riferimento, di cui al precedente articolo e in coerenza con la strategia nazionale anticorruzione, il PTPCT persegue nell’Ente i seguenti obiettivi strategici: a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 2. L’elaborazione e l’attuazione della strategia del PTPCT, in coerenza con il P.N.A., tiene conto dei seguenti elementi/vincoli:

a) il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi istituti di prevenzione e repressione della corruzione che debbono essere implementati obbligatoriamente; b) il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo interpretativo per l’applicazione; c) il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede adattamenti e forme di flessibilità a livello decentrato; d) il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc nella legge e nei decreti attuativi.

3. La Provincia di Ancona persegue gli obiettivi strategici della prevenzione e della repressione della corruzione mediante il presente PTPCT, nel rispetto dei contenuti e delle direttive del P.N.A. 4. L’attuazione degli obiettivi strategici è affidata a tutti i soggetti che operano nell’Ente, considerandosi la prevenzione e la repressione del rischio di corruzione, un obiettivo strategico condiviso dagli organi politici e dalle strutture burocratiche, nella comune consapevolezza di perseguire gli obiettivi dell’Ente uniformando l’attività amministrativa ai principi costituzionali contenuti nell’art. 97 della Costituzione e i comportamenti al contenuto dell’art. 54 della Costituzione. 5. Il valore programmatico e strategico del PTPCT è desumibile dalle considerazioni dell’ANAC espresse nel PNA 2016 al paragrafo 4, pag. 1510 e al paragrafo 5.1 pag. 1611, con riferimento al PNA di cui il PTPCT costituisce declinazione e strumento attuativo.

Art. 9 Gli ambiti di articolazione del PTPCT

1. Gli ambiti in cui si articola il PTPCT sono i seguenti: a) ATTORI: sono i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, referenti, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio); b) AREE DI RISCHIO GENERALI (già obbligatorie): sono le aree di attività più sensibili al rischio di corruzione che devono essere valutate; e AREE DI RISCHIO SPECIFICHE (già ulteriori) che riguardano ambiti di attività peculiari che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto» 10 “Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPCT. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPCT presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.” 11 “Tra i contenuti necessari del PTPCT vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.

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che ogni amministrazione o ente deve individuare; c) MISURE GENERALI (già obbligatorie) E SPECIFICHE (gia’ulteriori): L’ANAC distingue:

- tra misure generali “che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente”;

- e misure specifiche “che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.”12 Le misure vanno riferite agli attori in relazione all’imputazione di compiti e di responsabilità;

d) TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO: il PTPCT indica i tempi e le modalità di valutazione e controllo della sua efficacia e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto in relazione alla sua misura di strumento dinamico; e) MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE EFFETTIVA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (Sezione Trasparenza- già PTTI) che costituiscono parte integrante del PTPCT quale apposita Sezione del PTPCT che, quale strumento di attuazione del PNA, al paragrafo 4 (pag. 15) specifica che tale Sezione “deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previste dalla normativa vigente. In essa devono essere anche chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”; f) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI: costituisce, al pari delle Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza elemento essenziale (ed integrante) del PTPCT secondo le previsioni della delibera ANAC n. 75/2013 ed è strettamente collegato con il PTPCT (delibera CIVIT n. 72/2013); g) RISK MANAGEMENT: Il Risk management quale strumento di analisi e valutazione dei rischi di corruzione e di individuazione del l e misure di prevenzione (generali, specifiche e trasversali) da porre in essere per ciascun rischio o processo al fine della prevenzione della corruzione in coerenza con la normativa UNI ISO 31.000 2010, e dell’art. 1 della legge n. 190/2012 che al comma 9 prevede che il piano di prevenzione della corruzione risponde, tra l’altro, alle seguenti esigenze: a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; h) COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE: quale strumento di programmazione strategica, il PTPCT va coordinato con il PEG-Piano delle performance e i suoi obiettivi vanno inseriti in esso. Ciò in coerenza con quanto previsto e auspicato nel P.N.A. –Allegato 1- paragrafi 3.1.1. (pagg. 24-25) e B.1.1.4 (pagg. 15-16), ove testualmente si fornisce come segue l’indirizzo alle Amministrazioni decentrate: “Al fine di realizzare una efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il PTPCT va coordinato con gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzitutto, con il Piano della Performance (P.P.), e deve essere strutturato come documento di programmazione con l’individuazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.” Tale indicazione è stata ribadita dall’ANAC a pag. 21 del PNA 2016 come segue: “Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell’OIV, come specificato al § 5.3. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione”.

12 Cfr. ANAC determinazione n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” paragrafo 6.5. “Trattamento del rischio: misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili”, pag. 21.

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Art. 10

Il raccordo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)13 con gli altri attori del sistema di prevenzione della corruzione.

1. Il PTPCT “disegna” un raccordo tra il RPCT e gli altri organi e soggetti presenti nell’Ente, improntato a obblighi di massima collaborazione nell’esercizio dei poteri propositivi, di controllo, di monitoraggio e di azione in materia di prevenzione della corruzione, in base ad un’azione sinergica tra il RPCT e i singoli soggetti “secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione.” 2. L’interazione tra il Responsabile e i vari attori coinvolti nell’attuazione del PTPCT consente di contemperare la centralità del RPCT con quanti operano per l’attuazione del PTPCT, in una visione “copernicana” come rappresentato dalla seguente figura 2:

FIGURA 2

L’articolazione “copernicana” del Sistema di prevenzione della corruzione a livello

decentrato: il RPCT

R.P.C.T.

Il Responsabile

dei Controlli

interni

L’ Autorità di

indirizzo

politico

I Referenti per la

prevenzione per l’area di

rispettiva competenza

Tutti i dirigenti per l’area

di rispettiva competenza

Gli OIV e gli organismi di

controllo interno

L’Ufficio Procedimenti

Disciplinari (UDP)

Tutti i dipendenti

dell’amministrazione

I collaboratori a qualsiasi

titolo

dell’amministrazione

3. D’altronde il PNA evidenzia il ruolo del RPCT quale soggetto dotato di “poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa, d’interazione con l’OIV e gli altri organismi di controllo interno e in possesso di adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e sia dotato della “necessaria autonomia valutativa”14.

13 Nel presente Piano viene utilizzato l’acronimo RPCT per indicare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche con riferimento alla sola persona del RPC prima dell’unificazione di tale figura con quella del Responsabile della Trasparenza. 14 Cfr. PNA 2016 paragrafo 5.2, pagg. 17-18.

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La seguente FIGURA 33 riassume gli ambiti di articolazione del PTPCT

B) Ambiti del PTPCT

3 Figura n. 3, pag. 26 del P.N.A 2013. La figura presente nel PNA 2013 va letta con le modifiche e le integrazioni apportate con i provvedimenti ANAC relativi all’aggiornamento del PNA 2013. Pertanto: a) La misura “trasparenza” riferita al PTTI va letta con riferimento alle “misure organizzative per

l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e del PNA 2016, paragrafo 4, pag. 15

b) Le misure obbligatorie e ulteriori vanno lette come misure generali (già obbligatorie) e specifiche (già ulteriori) sulla base delle indicazioni fornite da ANAC con determinazione n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” pag. 21-22.

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Art. 11 Nucleo minimo di dati, informazioni e contenuti del PTPCT

2. Il PTPCT, secondo le indicazioni del P.N.A., contiene almeno il seguente nucleo minimo di dati e informazioni che dovranno essere trasmessi informaticamente all’ANAC.:

A) Processo di adozione del PTPCT a) data e documento di approvazione del Piano e dei suoi aggiornamenti; b) termini di pubblicazione e divulgazione; c) indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano;

B) Contenuti del PTPCT con l’indicazione: a) delle finalità; b) della natura giuridica; c) dell’organo competente alla sua adozione; d) dei termini di adozione e di aggiornamento; e) dell’individuazione degli attori interni alla Provincia di Ancona che hanno partecipato

alla predisposizione del Piano; f) dell’individuazione degli attori esterni all’amministrazione che hanno partecipato alla

predisposizione del Piano; C) Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza in sostituzione del

PTTI che costituiscono parte integrante del PTPCT quale apposita Sezione del PTPCT. Al riguardo il PNA 2016 al paragrafo 4 (pag. 15) specifica che tale Sezione “deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e e informazioni previste dalla normativa vigente. In essa devono essere anche chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”;

D) Codice di comportamento dei dipendenti; E) Gestione del rischio (risk management);

a) indicazione delle aree di rischio più sensibili al rischio di corruzione; b) Risk management: metodologia per l’analisi e la valutazione del rischio; c) individuazione delle misure di prevenzione da porre in essere per ridurre la

probabilità che il rischio si verifichi per quelle aree, per quei processi e per quei rischi che abbiano indice di probabilità e di impatto alti, fatta salva la possibilità di estensione ad indici medio/alti.

F) Misure di prevenzione previste dal PNA 2013 e dai suoi aggiornamenti e recepite nel PTPCT G) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, comma

8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016).

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CAPO II

NATURA GIURIDICA E CONTENUTI DEL PTPCT

Art. 12 Qualificazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, per la sua natura di strumento strategico, è catalogabile tra gli strumenti programmatici generali necessari dell’Ente, previsti dall’art. 42, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 267/2000. 2. La natura di strumento di programmazione strategica del PTPCT è deducibile da varie parti dello stesso PNA 2016.15

Art. 13 Organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza 1. In considerazione della sua qualificazione di strumento programmatico generale necessario, così come definita dal precedente art. 12, il Consiglio provinciale provvede all’adozione del Piano e all’approvazione delle sue modifiche e integrazioni, nell’ambito della sua più generale competenza in materia di programmazione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, così come definito dalla Statuto provinciale all’art. 65 bis in attuazione della previsione contenuta al paragrafo 5.1 (pag. 16) del PNA 2016. 2. Sono di competenza del Presidente della Provincia quale organo esecutivo e di Governo ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, gli atti normativi secondari attuativi di natura regolamentare ed inquadrabili tra i regolamenti dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all’art. 48, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 14 Contenuti del PTPCT

1. Con il PTPCT la Provincia di Ancona procede alla definizione della disciplina normativa a livello di Ente sia delle azioni di prevenzione e di repressione del rischio di corruzione, che di quelle connesse all’implementazione delle azioni per la diffusione della trasparenza ed integrità, nonché del risk management consistente nell’analisi e nella valutazione delle aree di attività dell’intera amministrazione al fine di giungere alla individuazione delle aree a rischio di corruzione e dei rischi specifici potenziali in tali aree che debbono essere presidiati mediante l’implementazione di misure di prevenzione (trattamento dei rischi). 2. A tale proposito il PTPCT, per le aree di attività a rischio di corruzione, analizza le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti idonei per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. 3. L’individuazione, l’analisi e la valutazione delle aree di rischio viene declinata metodologicamente nei processi e, a seguire, nei rischi specifici e si configura come il risultato di un processo complesso da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” della probabilità del verificarsi del fenomeno corruttivo nei singoli processi svolti nell’Ente e nel conseguente impatto che il verificarsi del rischio può determinare nei confronti dell’Ente.

15 Il PNA 2016 al paragrafo 4 (pag. 15) indica come segue la natura del PTPCT quale strumento programmatico e strategico: “In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.”

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4. La metodologia utilizzata nell’Ente per l’analisi e la valutazione del rischio è rispettosa degli Allegati 2, 3, 4 e 5 del P.N.A. 5. Tra le più rilevanti misure generali di prevenzione della corruzione vanno richiamate la trasparenza e il codice di comportamento stante la loro natura di strumenti sostanziali facenti parte del PTPCT quali apposite Sezioni costituenti parte integrante e sostanziale del Piano.

Art. 15 Definizione di Risk management e di Risk assessment

1. Con il presente PTPCT la Provincia, per il combinato disposto dell’art. 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. individua le attività più sensibili al rischio corruttivo valutandone il diverso livello di esposizione al rischio ed individuando gli interventi organizzativi volti a prevenire i medesimi rischi. 2. Per tali finalità la Provincia si avvale della metodologia del risk assessment e del risk management di cui alla Sezione III del presente PTPCT in coerenza con quanto indicato dall’ANAC nel PNA 2016: “Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.”16 3. La Provincia individua, in aggiunta a quelle generali e comuni a tutte le amministrazioni ed elencate nell’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, ulteriori aree di rischio indicate nell’allegato 2 del P.N.A 2013, nella determina ANAC n. 12/2015 e nel PNA 2016 e che si riferiscono ai procedimenti relativi alle seguenti aree di attività sensibili al rischio di corruzione:

a) Area acquisizione e progressione del personale; b) Area contratti pubblici (in sostituzione dell’Area affidamento di lavori, servizi e forniture); c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario; d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario; e) Area finanziaria: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; f) Area esternalizzazioni e partecipate; g) Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; h) Area Incarichi e nomine; i) Affari legali e contenzioso j) Area Governo del territorio.

4. Stante la sua natura di strumento dinamico, la Provincia individua in sede di aggiornamento annuale del PTPCT ulteriori aree di rischio

Art. 16

Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

1. La Provincia di Ancona fronteggia preventivamente la probabilità che il fenomeno corruttivo possa verificarsi, attraverso azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione. 2. A tale proposito il PTPCT indica tutte le misure generali per trattare il rischio, con la specificazione delle misure trasversali e specifiche, e le misure ulteriori ritenute opportune, necessarie o utili. 16 PNA 2016, pag. 5. La gestione del rischio è analizzata nell’Allegato 1 del PNA 2013. I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio su cui si basa il PNA 2013 sono desunti dai Principi e Linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management” (PNA 2013, Paragrafo B.1.2 La gestione del rischio.)

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3. Nel successivo art. 17 sono elencate, secondo la suddetta classificazione le misure di prevenzi0ne generali e sinteticamente le principali misure ulteriori e trasversali.

Art. 17 Attuazione della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 da parte degli Enti di diritto privato in controllo pubblico (Adattamento dei “modelli 231” alla legge n. 190/2012) ai sensi dell’art. 41, co.

1, lett. b) e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 97/2016.

1. Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni pubbliche e gli altri enti destinatari delle sue disposizioni17.

2. Per tale finalità la Provincia, ai sensi dell’art. 2 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 introdotto dall’art. 3 del D.Lgs n. 25 maggio 2016 n. 97 e dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 190/2012 introdotto dall’art. 41 del citato DLgs n. 97/2016, vigila sugli seguenti enti di diritto privato in controllo pubblico: a) Enti pubblici economici; b) società in controllo pubblico escluse le società quotate. Trattasi di società in cui una o più

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile ovvero allorchè in applicazione di norme o leggi statutarie o patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative alla attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lettere m) e b) DLgs n. 175/2016);

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dalla Provincia e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

d) società in partecipazione pubblica (trattasi di società a controllo pubblico nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società in controllo pubblico) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

e) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Provincia o di gestione di servizi pubblici;

f) società a partecipazione pubblica (trattasi di società a controllo pubblico nonché di altre società partecipate da altre amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico) e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali la Provincia detiene quote non inferiori al 20%.

3.La Provincia vigila sui suddetti enti al fine di accertare l’adeguamento dei loro ordinamenti alle norme del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ai sensi dell’ all'articolo 2 bis del citato D. Lgs. n. 33 del 2013 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha esteso a detti Enti la medesima

17 L’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 190/2012, introdotto dall’art. 41, comma 1, del D. Lgs. N. 97/2016 dispone: “2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione … ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.» Cfr. PNA 2016, pag.1

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disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni. 4. La Provincia, inoltre, vigila sui suddetti enti al fine di accertare l’adeguamento dei loro ordinamenti alle norme della legge n. 190/2012. Tale potere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 190/2012, introdotto dall’art. 41, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 97/2016 si estrinseca nella vigilanza sull’adozione da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con i Piani di cui al D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 anche per assicurare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità elaborate a livello nazionale e internazionale. 5. L’adeguamento è necessario anche ove tali Enti non abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione. 6. In tal caso dovranno estendere l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (società strumentali/società di interesse generale). 7. Tali parti dei modelli di organizzazione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alla Provincia vigilante che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 8. Ai sensi del PNA 2016 nei casi in cui ai predetti soggetti non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPCT ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..18 9. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dalla Provincia di Ancona, dovranno, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. 10. La vigilanza da parte della Provincia dovrà verificare l’adeguamento dei modelli “231” da parte dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico e il monitoraggio dell’attuazione delle misure in essi indicate. 11. A seguito della pubblicazione in data 30/12/2014 del Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'A.N.A.C. per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate, alla luce dell’art. 2 bis del D. Lgs n. 33/2013 inserito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 97/2016, nonché dall’art. 41, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 97/2016 gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, si applicano agli enti di cui al precedente comma 1. 12. A seguito della pubblicazione della determinazione dell’A.N.A.C. n. 8 del 17/06/2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», la Provincia di Ancona, quale soggetto giuridico che vigila, partecipa e controlla gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici di sua spettanza, promuove l’applicazione della normativa in materia della prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. 13. La Provincia di Ancona promuove nei confronti dei suddetti enti l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel pieno rispetto ed in attuazione della determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015”. Ciò in ragione dei poteri che la Provincia di Ancona esercita nei confronti degli stessi enti, ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla. 14. Il Responsabile della prevenzione della corruzione di tali Enti ha anche la competenza ad 18 PNA 2016, pagg. 13-14.

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effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 39 del 2013; provvede inoltre a predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. Egli infine dà attuazione alla disciplina della trasparenza.

Art. 18 Il Coordinamento del PTPCT con il Sistema di Performance management (e con il ciclo di gestione

della performance)

1. Il PTPCT, quale atto avente natura di Piano programmatico generale, va collegato agli altri strumenti programmatici dell’Ente e, in particolare, al Piano della performance, attuando, sulla base delle linee guida diramate dalla C.i.V.I.T. con la deliberazione n. 6/2013, un ciclo delle performance integrato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, andranno inseriti nel Piano della performance, nell’ambito della programmazione strategica e operativa, quali obiettivi ed indicatori di performance organizzativa e individuale, ai sensi del P.N.A. 2013, Allegato 1, Paragrafo B.1.1.4 “Individuazione per ciascuna misura del Responsabile del termine per l’attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo della performance”, (pagg. 17 e 18) l’attuazione delle misure previste nel PTPCT per la prevenzione del fenomeno della corruzione, nonché i processi e le attività programmate per l’aggiornamento e l’implementazione del PTPCT. 3. Il Ciclo delle performance integrato di cui al comma 1, viene garantito attraverso gli opportuni collegamenti tra il PTPCT e il Piano della performance, sulla base delle linee guida diramate dalla C.i.V.I.T. con delibera n. 6 del 2013, comprendente gli ambiti relativi:

- alla performance; - agli standard di qualità dei servizi; - alla trasparenza ed alla integrità; - al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

4. Il PTPCT dovrà essere coordinato con gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione nonché di quelli individuati dal D.lgs. n. 150 del 2009, ossia:

a) il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009); b) il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del D.Lgs. n.150 del 2009); c) la Sezione del PTPCT contenente le Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli

obblighi di trasparenza (già il P.T.T.I.) 5. In attuazione della deliberazione C.i.V.I.T. n. 6/2013 il coordinamento tra PTPCT e Piano della performance, dovrà mirare a “realizzare un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti”; ciò al fine di “promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione previste dal PTPCT, nonché a consentire una effettiva valutazione della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini””. 6. Con il ciclo di gestione della performance integrato con il PTPCT la Provincia si prefigge altresì lo scopo di garantire l’effettiva e composita accountability in termini di obiettivi e risultati dell’azione amministrativa.

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Art. 19 Coordinamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione

1. Per il combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016, e del paragrafo 5 (pag. 44) del PNA 2016 «l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione». 2. Il PTPCT pertanto deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo che devono essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale quali il PEG-Piano della performance e il documento unico di programmazione (DUP) previsto dal D.Lgs. n. 23/06/2011 n. 118. 3. Tale coordinamento si deve concretizzare mediante l’inserimento ex ante negli strumenti finanziari dell’ente delle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT quali obiettivi strategici con i relativi indicatori di performance.

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TITOLO II

GLI STRUMENTI PREVENTIVI PER INIBIRE L’ATTUAZIONE DEI RISCHI DI

CORRUZIONE

CAPO I

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 20

Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

1. Le azioni e le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione che la Provincia di Ancona persegue, sono articolate in base all’aggiornamento 2015 al P.N.A. (determinazione ANAC n. 12/2015)19 in: a) misure generali, (già obbligatorie) indicate nell’allegato 1 del P.N.A. 2013) “che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente” (determinazione ANAC n. 12/2015 pag. 22); b) “misure specifiche”(già ulteriori) indicate nell’allegato 4 del P.N.A. 2013) “che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio” (determinazione ANAC n. 12/2015 pag. 22), la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; c) misure trasversali: di natura intersettoriale (sono quelle indicate al paragrafo B.1.1.3 “Individuazione di misure di carattere trasversale” dell’Allegato 1 del P.N.A. 2013, pag.15) ed integrate con gli aggiornamenti operati dall’ANAC con determinazione n. 12/2015 e con deliberazione n. 831/2016 e recepite con il presente PTPCT nelle tabelle del risk management); d) misure settoriali: che interessano ambiti non comuni a più settori. 2. La Provincia di Ancona, nel rispetto dei contenuti del P.N.A. del proprio contesto organizzativo e della propria autonomia normativa, individua nel presente PTPCT le seguenti misure di prevenzione atte a ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi nell’Ente, individuando tra le misure trasversali, quelle generali e specifiche non caratterizzate da elementi di specificità settoriale. 3. Le misure di prevenzioni “generali”, “specifiche” e “trasversali” sono elencate nelle tabelle seguenti e sono desunte dal PNA 2013, dalla determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e dal PNA 2016. Le misure specifiche a loro volta vengono classificate sulla base della loro natura secondo la seguente indicazione con un’analisi di dettaglio che fornisce una risposta alle criticità sollevate da ANAC nel PNA 2016 alla voce “Misure di prevenzione” (pagg. 10-11) e in particolare nella determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 (pagg. 21-22) nella quale ANAC ha formulato i seguenti rilievi conseguenti al monitoraggio compiuto sul campione dei PTPCT esaminati: “I primi monitoraggi condotti dall’Autorità sulla qualità dei PTPCT hanno evidenziato che molte amministrazioni si sono limitate a inserire nei PTPCT l’elenco delle misure “obbligatorie” (spesso

19 Le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione vanno lette come misure generali (già obbligatorie) e specifiche (già ulteriori) sulla base delle indicazioni fornite da ANAC con determinazione n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” pag. 21-22.

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riportate senza alcun approfondimento e poco contestualizzate), mentre le misure “ulteriori” sono state previste solo raramente. È necessario, invece, che ogni amministrazione o ente identifichi misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto”:

Art. 21

Trasparenza ed Integrità

1. La Provincia di Ancona individua nella trasparenza ed integrità, in coerenza con la legge n. 190/2012, con il D.Lgs. n. 33/2013 e con il D.Lgs. n. 97/2016, la principale misura generale di prevenzione e di contrasto della corruzione. 2. Il concetto di trasparenza include sia quello di “accessibilità totale”, già delineato dall’abrogato art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, sia quello di “accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” come definito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013”. 3. Lo strumento per attuare tale misura già individuato nel Programma triennale della trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)20 che la Provincia di Ancona aveva già approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 440 del 22/10/2011, oggi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 33/2013 va riferito all’autonoma Sezione del PTPCT contenente le Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e al paragrafo 4 (pag. 15) del PNA 2016 (Sezione Trasparenza). 4. Con l’inclusione II del presente Piano delle “Misure per la Trasparenza” (sostitutive del P.T.T.I), la Provincia declina a livello locale, le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella legge n. 190/2012 e nelle altre fonti normative vigenti. 5. Le misure per la Trasparenza vanno aggiornate annualmente, unitamente al PTPCT, in relazione alla normativa sopravvenuta e alle nuove esigenze dell’Ente. 6. Gli obblighi di trasparenza devono essere osservati anche dagli enti pubblici economici, dalle società a partecipazione pubblica e dagli altri enti privati a controllo pubblico, di cui al precedente articolo 16, ovvero da quegli Enti nei quali la Provincia detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, novellate dal D.Lgs n. 97/2016; 7. La Provincia in materia di trasparenza si adegua alle “Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” approvate dalla CiVIT/ANAC con Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 (pubblicata sul sito istituzionale l'11.7.2013) e alle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1309 del 28/12/2016 . 8. Istituti specifici della trasparenza e della integrità: sono: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di cui all’art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012, la partecipazione al procedimento amministrativo, l’accesso documentale, l'accesso civico “semplice” e l'accesso civico “generalizzato”, le giornate della trasparenza.

Art. 22 Partecipazione al procedimento amministrativo

20 La Provincia di Ancona aveva approvato il PTTI con deliberazione di Giunta provinciale n. 440 del 22/10/2011, in attuazione del citato art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, quale sottosistema del Sistema di Performance Management (SPM) e successivamente riapprovato con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 1 del 24/01/2014 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013.

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1. La Provincia di Ancona riconosce ai cittadini il ruolo di attori fondamentali per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione. 2. Gli strumenti che la Provincia di Ancona mette a disposizione dei cittadini per garantire la partecipazione al procedimento amministrativo, sono: l’accesso documentale, l’accesso civico “semplice” e l'accesso civico “generalizzato”, le giornate della trasparenza e il sostituto del responsabile del procedimento inadempiente. 3. La Provincia dà attuazione alle novità introdotte dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 al D.Lgs n. 33/2013 e alla legge n. 190/2012 mediante il regolamento provinciale sull’accesso (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 27/10/2017) con lo scopo di definire un quadro organico che coordini gli aspetti applicativi delle seguenti tre tipologie di accesso previste dalla vigente normativa e da disciplinarsi in separate e distinte sezioni regolamentari:

a) una prima sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990;

b) una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico semplice connesso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013;

c) una terza sezione riservata alla disciplina dell’accesso generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs n. 33/2013.

Art. 23 Accesso documentale

1. L’accesso documentale è quello previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 la cui finalità, riconosciuta dall’ordinamento, è quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare al meglio le proprie facoltà partecipative, oppositive o difensive a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 2. Presupposto per l’esercizio dell’accesso documentale è la titolarità in capo al soggetto richiedente dell’esistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso”. 3. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli su cui si fondano l’accesso civico “semplice” e l’accesso civico “generalizzato”. 4. Stante la sua funzione di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso documentale consente ai titolari di poter accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato. 5. Pur in considerazione della diversità della loro natura giuridica, per ragione di coerenza sistematica ove l’amministrazione abbia negato il diritto di accesso documentale con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente pur in presenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della legge n. 241/1990, alla stessa stregua deve negare le istanze di accesso generalizzato presentate da altri soggetti e riferite allo stesso oggetto in presenza delle stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato addotta a motivazione del diniego di accesso ai sensi della legge n. 241/1990. 6. Analogamente se l’amministrazione concede l’accesso generalizzato non può, per i medesimi documenti e atti negare l’accesso documentale.

Art. 24 L’accesso civico “semplice”

1. Con l’istituto dell’accesso civico “semplice” previsto e disciplinato all'art. 5, comma 1, del

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D.Lgs. n. 33 del 2013, la Provincia di Ancona riconosce a “chiunque” il diritto di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. 2. L’accesso civico “semplice” è circoscritto al diritto riconosciuto a qualsiasi soggetto, senza necessità della titolarità di una posizione giuridica qualificata, di ottenere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Provincia è obbligata a pubblicare in base alla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa tale pubblicazione obbligatoria, potendo il privato accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempimento dell’ente. 3. L'accesso civico “semplice” si configura come lo strumento riconosciuto al “quisque de populo” di "potere" controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio di corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012. 4. Soggetti attivi del diritto di accesso civico “semplice” sono non solo i cittadini ma anche le società, entrambi legittimati a segnalare eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione di una serie di informazioni. 5. Con l'introduzione dell'accesso civico “semplice”, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 sotto il duplice profilo:

a) delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili; b) dei requisiti in capo al richiedente.

6. Quanto riportato ai commi precedenti consente di differenziare la partecipazione al procedimento (diritto di accesso) dall’accesso civico, che non sono tra di loro incompatibili, secondo la seguente distinzione:

a) il diritto di accesso, di cui all'art. 22 della legge 241/1990, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b) della Legge n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi;

b) l'accesso civico “semplice” non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e delle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

7. Le richieste di accesso civico “semplice” devono essere inoltrate al RPCT, fermo restando l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal decreto.

Art. 25

Accesso civico “generalizzato”

1. L’accesso civico “generalizzato” delineato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 si sostanzia in “un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione” (Linee guida ANAC-Delibera n. 1309 del 28/12/2016, pag. 5). 2. Con l’accesso civico “generalizzato” si consente ai cittadini di esperire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013). 3. Tramite l’accesso civico “generalizzato” l’ente assicura l’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti sia “per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche, sia per garantire la tutela dei diritti dei cittadini e la

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promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (Linee guida ANAC-Delibera n. 1309 del 28/12/2016, pag. 5). 4. Il diritto di accesso “generalizzato”, quale strumento attuativo del generale principio di trasparenza si coniuga con la “trasparenza”, intesa quale misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto della corruzione. 5. Diversamente dal diritto di accesso semplice, (da attivarsi da parte del soggetto per richiedere alla Provincia l’adempimento degli obblighi di pubblicazione), il diritto di accesso generalizzato, in analogia agli ordinamenti aventi il Fredom of Information Act (FOIA), consentendo la possibilità di accedere ai dati e ai documenti, caratterizza il diritto generalizzato all’informazione quale strumento che configura la trasparenza quale regola generale del sistema individuando come sue eccezioni residuali la riservatezza e il segreto ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013. 6. Il diritto di accesso generalizzato, potendo essere attivato da “chiunque” senza alcuna limitazione, in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente si configura, al pari del diritto di accesso civico semplice come un diritto a titolarità diffusa.

Art. 26 Le finalità dell’accesso civico

1. Attraverso l’accesso civico la Provincia di Ancona si prefigge le finalità di alimentare il rapporto di fiducia con la collettività e di promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. 2. L’Istituto dell’accesso civico, configurandosi come un’estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 1, comma 22, della L. n. 241/1990 e riconoscendo tale diritto anche a coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto concreto ed attuale), rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull’operato della Provincia. 3. Al diritto di accesso civico corrisponde l’obbligo per la Provincia di pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto e di cui ha la disponibilità. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ente deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale prevedendo, in caso di ritardo o mancata risposta, la possibilità di attivare il potere sostituivo previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990.

Art. 27 Le Giornate della trasparenza

1. In considerazione della rilevanza che la Provincia di Ancona attribuisce alla trasparenza e alla integrità, quale principale misura per contrastare la corruzione, secondo quanto espressamente esplicitato al precedente art. 21, la Provincia inserisce nel presente PTPCT, quale sua apposita Sezione, le “Misure per la Trasparenza” in sostituzione del P.T.T.I., prevedendo il suo collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli Enti Locali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e del paragrafo 5 (pag. 44) del PNA 2016. 2. In attuazione di quanto indicato al precedente comma 1, la Provincia garantisce la massima trasparenza in ogni fase di gestione del Ciclo della performance, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del

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citato D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all’obbligo di presentare agli stakeholder il Piano e la relazione sulla performance. A tale proposito la Provincia istituisce le Giornate della trasparenza in esecuzione dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013. 3. Le Giornate della trasparenza costituiscono momento di comunicazione e di confronto con gli stakeholder nell’ambito delle politiche attuate dall’Ente dell’ “open government” (Governo aperto) e del Freedom of Information Act -FOIA (atto per la libertà di informazione) che consentono all’Amministrazione di essere “aperta” e “trasparente” nei confronti dei cittadini. 4. La Provincia di Ancona può caratterizzare le Giornate della Trasparenza anche con l’illustrazione di tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione e alla funzione della trasparenza.

Art. 28 Il Sostituto del responsabile del procedimento inadempiente

1. La Provincia di Ancona, in ossequio al principio partecipativo, garantisce una maggiore effettività al principio di partecipazione con l’introduzione del nuovo istituto della sostituzione del responsabile dell'emanazione del provvedimento mediante l’individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della l n. 241/1990, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 2. L’individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del responsabile del procedimento è ufficializzata nel PTPCT come misura obbligatoria di prevenzione della corruzione al successivo art. 36 “I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti”.

Art. 29 Codice di comportamento del personale

1. Il Codice di comportamento adottato dalla Provincia in via definitiva, previa consultazione pubblica, con deliberazione n. 216 del 17/7/2014, approvata dal Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale in attuazione del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, costituisce una misura di prevenzione fondamentale, in quanto regola in senso legale ed eticamente corretto, il comportamento dei dipendenti e in tale ottica indirizza l’azione amministrativa. 2. Il Codice di comportamento dell’amministrazione è strettamente collegato al PTPCT e esso costituisce elemento essenziale del PTPCT ai sensi della Delibera A.N.A.C., n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” e della delibera C.i.V.I.T., n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”, (paragrafo “Coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all’integrità e anticorruzione)”. 3. L’obbligo di osservanza del Codice di comportamento si estende ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di organi amministrativi e al personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica e ai collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione. 4. Le norme del Codice hanno natura legale e la violazione degli obblighi derivanti dal Codice può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto con l’Ente, nell’ipotesi di grave entità della violazione. 5. La Provincia programma adeguate iniziative di formazione per consentire la conoscenza delle

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norme contenute nel Codice. 6. Il Codice incoraggia l’emersione di valori positivi all’interno e all’esterno dell’Ente al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della P.A. come meglio specificato nel successivo articolo. 7. Ai fini di disciplinare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, la Provincia costituisce l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), adeguando, a tale proposito, il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 8. Il Codice costituisce una misura di prevenzione incisiva ed è equiparata, secondo le indicazioni dell’ANAC (Delibera n. 75/2013) alla misura più importante che è quella della “Trasparenza”, prevedendone il suo abbinamento ad un’altra misura, quella della “Formazione” per rendere i suoi contenuti conoscibili dai soggetti a cui si indirizza. 9. Nell’ottica della finalità di prevenzione della corruzione e nella prospettiva di valorizzazione dell’etica e dell’integrità pubblica, il Codice vincola il pubblico dipendente a comportamenti cristallizzati nelle sue norme che, superando i confini dell’ambito lavorativo, ampliano lo scenario di applicazione anche a rapporti personali, situazioni private, conflitti di interesse, partecipazioni ad associazioni o organizzazioni; come tale si prefigge lo scopo di mantenere livelli di correttezza più elevati di quelli assicurati dalle norme penali. 10. Il Codice di comportamento ha valenza giuridica ed è configurabile anche come codice disciplinare in quanto i doveri in esso previsti hanno natura di obblighi giuridici, per cui la loro violazione comporta responsabilità disciplinare. 11. I doveri contenuti nel Codice si integrano in maniera sinergica con il principio di integrità sancito dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 e, da ultimo, dalla L. n. 190/2012, nell’ottica della correttezza dell’azione amministrativa che deve ispirare il buon governo. 12. Il codice di comportamento dei dipendenti ha natura di fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 30 Diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine dell’Ente

1. Il personale provinciale, quale dimostrazione del senso di appartenenza alla Provincia di Ancona, non si esime dal diffondere, attraverso un’azione comunicativa dentro e fuori l’Ente, un’immagine positiva dell’Amministrazione e della sua attività. A tal fine, si adopera, per il tramite del Dirigente di riferimento, perché si dia comunicazione all’esterno di buone prassi o di esempi di funzionari corretti e competenti. 2. Ciascun Dirigente, da parte sua, nell’ambito della propria sfera di competenza, si adopera per segnalare all’ufficio stampa della Provincia articoli della stampa o comunicazioni sui media che appaiono ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione dell’Ente, affinché sia diffusa tempestivamente una risposta, con le adeguate precisazioni o chiarimenti, per mettere in luce il corretto agire degli organi e degli uffici della Provincia. Analogamente si adopera per la segnalazione ai media dei casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall’Amministrazione o dal personale dipendente. 3. La diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine positiva dell’amministrazione, della sua attività e delle finalità perseguite si configura quale misura essenziale di prevenzione principalmente in un periodo storico come quello attuale nel quale sono state poste in essere campagne denigratorie contro l’Istituzione Provincia finalizzate a legittimare iniziative miranti al ridimensionamento del ruolo storico e della funzione sovra comunale espletata dall’Ente intermedio/di area vasta oggetto di spoliazioni finanziarie e di contenimento funzionale. 4. L’azione di diffusione e di divulgazione dell’immagine e dell’operato della Provincia deve concentrarsi in particolare nel segnalare buone prassi amministrative e casi apprezzabili del “bravo

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funzionario" da prendere ad esempio.

Art. 31 La formazione

1. Al fine di diffondere tra i soggetti operanti nell’Ente un’adeguata cultura dell’integrità e della prevenzione della corruzione, la Provincia programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: a) livello generale rivolto a tutti i dipendenti: ha ad oggetto l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); b) livello specifico rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: ha ad oggetto le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’Ente. 2. Il RPCT individua i fabbisogni formativi, d’intesa con il Dirigente responsabile delle Risorse umane. 3. Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, sentito il Dirigente di riferimento, anche tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel presente PTPCT. 4. I Piani di formazione vanno predisposti tenendo presente quanto segue:

a) vanno individuati come docenti, di norma, gli operatori interni all’Ente, che possono fornire un importante contributo per l’esperienza acquisita;

b) in occasione dell’assunzione di nuovo personale o dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente, per il personale esperto, prossimo al collocamento in quiescenza, un periodo di sei mesi di “tutoraggio”;

c) particolare rilievo deve essere dato alle iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo dell’Ente, per la piena conoscenza del PTPCT, del Codice di comportamento e del Codice disciplinare, al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni;

d) va creata la competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione; e) debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il Responsabile della

prevenzione della corruzione, comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione.

5. Finalità specifica della formazione quale misura di prevenzione della corruzione è quella di consentire, attraverso la conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione, la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità in un’ottica di efficace contrasto dei fenomeni di illegalità e illiceità dell’azione amministrativa. 6. Scopo della formazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è quello di far conoscere l’organizzazione e le regole di funzionamento dell’Ente. La formazione dovrà concentrarsi nella conoscibilità delle attività più sensibili al fenomeno corruttivo, illustrando gli strumenti giuridici, organizzativi e le misure di prevenzione individuate dall’Ente per ciascun rischio specifico al fine di contrastare l’insorgere di azioni di “maladamministration” nei diversi ambiti operativi dell’Ente. 7. La formazione dovrà concentrarsi principalmente nel far conoscere a quanti operano nell’Ente i contenuti:

a) del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); b) delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza (già

PTTI); c) del Codice di comportamento nazionale e dell’amministrazione;

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d) dei reati contro la pubblica amministrazione; e) delle misure di prevenzione della corruzione; f) dei procedimenti amministrativi oggetto di esame nell’ambito dei controlli interni; g) del monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti; h) del rapporto fra diritto di accesso e accesso civico “ semplice” e “generalizzato”.

8. La formazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, quale misura di prevenzione, dovrà trovare graduale attuazione mediante il Piano Annuale di Formazione. 9. La rotazione quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale . 10. La formazione infatti può consentire ai dipendenti di acquisire competenze professionali e trasversali necessarie per dare attuazione alla rotazione (PNA 2016 paragrafo 7.2 – pagg. 26 e 28).

Art. 32 Supporto tecnico amministrativo ai piccoli Comuni in materia di anticorruzione e trasparenza

1. La Provincia fornisce ai piccoli Comuni il proprio supporto tecnico e informativo in materia di anticorruzione e trasparenza nell’ambito della sua funzione fondamentale di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locale attribuitale dall’art. 1, commi 85, lettera d), e 88 della legge n. 56/2014 e dal PNA 2016 (pagg. 42 e 44). 2. Tale attività si inquadra nell’ambito della più generale misura della formazione anche in risposta alle criticità evidenziate dall’ANAC in sede di monitoraggio dei PTPCT dei piccoli Comuni.

Art. 33 Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2013 la Provincia assicura tramite il RPCT la puntuale verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo ai soggetti destinatari di incarichi o designazioni, ai sensi del PNA 2016, Paragrafo 7.3 ( pag.33).

Art. 34 Il sistema di controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti

dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori) 1. La Provincia di Ancona, al fine di garantire nell’espletamento dell’attività amministrativa il rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità, si avvale del sistema di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo la disciplina contenuta nell’apposito regolamento provinciale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 9/01/2013, adottata nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale. Tale Regolamento, attuativo delle disposizioni contenute nel D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, individua, nel Segretario Generale il soggetto deputato al coordinamento dei controlli interni previsti dal citato D.L. n. 174 del 10/10/2012.

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2. Specifica attività di accertamento della regolarità contabile, viene compiuta a campione dal Collegio dei Revisori dei Conti. 3. Il sistema dei controlli interni costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione perché verifica la legittimità degli atti dirigenziali adottati, in aggiunta a quelli rientranti nelle materie di cui all’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, e la loro coerenza alle finalità strategiche di prevenzione della corruzione. 4. Il Segretario generale comunica gli esiti del controllo interno al Presidente della Provincia anche nel suo ruolo di Presidente del Consiglio provinciale, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai Dirigenti responsabili dei servizi, al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 35

Le direttive 1. Il presente PTPCT include tra le misure generali di prevenzione della corruzione, nonostante non siano previste tra quelle indicate nel P.N.A., lo strumento della Direttiva. 2. Le direttive sono atti d’indirizzo dei dirigenti e sono rivolte al personale dipendente; esse indicano gli obiettivi da realizzare e talvolta anche le modalità di realizzazione. 3. Con le direttive si forniscono ai dipendenti indicazioni sull’applicazione del presente PTPCT e degli atti regolamentari o di disciplina che ne costituiscono attuazione.

Art. 36

I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti 1. La Provincia di Ancona persegue nell’esercizio dell’attività amministrativa, oltre agli obiettivi di legalità, buon andamento ed imparzialità, anche quelli di efficacia ed efficienza nella convinzione che un’attività celere, rispettosa dei tempi procedimentali predeterminati, costituisca un rimedio efficace per evitare proposte collusive di corruzione. 2. A tale proposito costituisce misura di prevenzione della corruzione, la disciplina relativa ai meccanismi di sostituzione nei casi di inerzia o ritardi nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, disciplina approvata, da ultimo, con Decreto della Presidente della Provincia n. 176 del 07/12/2017, con cui si è previsto, “a cascata” il meccanismo di sostituzione del responsabile del procedimento in caso di sua inerzia o ritardo nel rispetto dei termini predefiniti per la conclusione dello stesso. 3. La presente misura obbligatoria di prevenzione della corruzione è stata inserita anche all’art. 28 del presente PTPCT quale strumento che la Provincia di Ancona mette a disposizione dei cittadini per rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 37 Rotazione del personale

1. Nell’ambito della sua potestà organizzativa, la Provincia definisce i criteri per attuare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra, altresì, i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell’incarico, fatti salvi i casi di avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva. 2. Nell’applicazione della misura della rotazione del personale deve essere assicurata continuità all’azione amministrativa. 3. Ove non sia possibile procedere alla rotazione del personale, si deve fornire adeguata motivazione connessa alle caratteristiche organizzative dell’Ente o ad impedimenti di varia natura.

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4. La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione riducendo il consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 5. La rotazione del personale rientra nelle misure gestionali proprie del Dirigente; a tale proposito i dirigenti dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, dandone informazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione. 6. Del provvedimento della rotazione del personale viene data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. 7. La rotazione dei Dirigenti viene disposta dal Capo dell’Amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione. 8. L’Ente definisce nel Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi i tempi della rotazione per i soggetti che operano negli Uffici a più elevato rischio di corruzione. 9. Finalità della rotazione è anche quello di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in altre strutture amministrative secondo il principio della flessibilità; in tale ottica i Dirigenti possono mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti dell’area o qualifica di appartenenza, nel rispetto del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e delle disposizioni contrattuali in vigore. 10. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l’Amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione (art. 256 c.p.p.) o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’Ente:

a) per il personale dirigenziale: procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

b) per il personale non dirigenziale: procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater;

c) attua la mobilità, specialmente se temporanea, quale utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche.

Art. 38 Natura della rotazione

1. La rotazione si configura come una misura organizzativa di prevenzione della corruzione, finalizzata a limitare la permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione con lo scopo di ridurre o limitare:

a) la stabilizzazione di posizioni di potere nella gestione dei procedimenti e dei provvedimenti che alla fine possono consolidare impropriamente la gestione amministrativa;

b) le relazioni tra il funzionario e gli utenti esterni suscettibili di causare pressioni esterne. 2. La misura della rotazione se attuata può costituire uno strumento di formazione del personale, che consentendo al dipendente di acquisire nuove conoscenze nell’ambito della variegata attività posta in essere dall’Ente; in questa ottica la rotazione non va inquadrata come un intervento con valenza punitiva. 3. Qualora per particolari esigenze organizzative dell’ente non sia possibile attuare la misura della rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, il RPCT propone l’adozione di misure di prevenzione alternative che possono avere effetti analoghi quali:

a) la maggiore condivisione delle attività tra il personale; b) il potenziamento della trasparenza “interna” delle attività; c) la c.d. “segregazione delle funzioni” intesa quale articolazione delle competenze.

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4. La Provincia, ove ciò sia reso possibile dalle risorse umane e finanziarie, pone in essere le adeguate misure per dare attuazione alla rotazione incentivando percorsi di formazione atti a far acquisire dal personale destinatario della rotazione le competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. 5. Non si fa luogo alla rotazione nelle seguenti fattispecie:

a) infungibilità della professionalità del dipendente derivante dall’appartenenza a categorie che richiedono attitudini specifiche;

b) previsione per legge da parte del dipendente del possesso di un’abilitazione professionale e dell’iscrizione in albi specifici necessari per lo svolgimento di una determinata prestazione;

c) carenza di professionalità intercambiabili a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali di cui all’art. 1, comma 89 della legge n. 56/2014 e della consistente riduzione organica disposta dall’art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). 6. La rotazione va programmata ove possibile in considerazione della particolare situazione del settore delle Province, su base pluriennale, per le aree più sensibile al rischio corruttivo e viene effettuata su proposta del RPCT sentiti tutti i dirigenti dell’Ente e i referenti del RPCT.

Art. 39 Gradualità della rotazione

1. L’attuazione della misura di prevenzione della corruzione è subordinata ad una preventiva programmazione finalizzata a razionalizzare la collocazione del personale in strutture diverse al fine di evitare il rallentamento dell’attività ordinaria procedendo gradualmente a partire dagli uffici più sensibili al rischio di corruzione. 2. La programmazione della rotazione del personale deve rispondere alle seguenti esigenze:

a) garantire un’alternanza nelle aree di attività maggiormente esposte al rischio corruzione; b) assicurare il coordinamento della rotazione con la misura della formazione alla necessità

che essa sia coordinata con l’altra misura di prevenzione della formazione del personale; c) salvaguardare la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa;

Art. 40 Attuazione rotazione

1. Benché la rotazione costituisca una delle misure di prevenzione tra le più efficaci essa, per le possibili conseguenze negative sull’ordinato svolgimento dei servizi dell’ente, deve essere programmata solo per particolari aree a rischio corruttivo tenendo conto dei seguenti fattori:

a) adeguata dimensione della struttura organizzativa; b) qualità professionale del personale; c) modalità di funzionamento degli uffici la cui funzionalità non deve essere pregiudicata; d) distribuzione del personale nell’ambito della struttura organizzativa assicurando l’idonea

copertura dei posti previsti nella dotazione organica; e) attuazione graduale della rotazione; f) salvaguardia dell’ordinato funzionamento degli uffici; g) coordinamento del RPCT con il coinvolgimento di tutti i dirigenti dell’ente e dei

referenti del RPCT; h) adeguata formazione del personale soggetto a rotazione;

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Art. 41

Tipi di rotazione

1) Il PTPCT individua secondo la fase di trattamento del rischio (trattamento ex ante e trattamento ex post) del Risk management di cui alla successiva Sezione III due modalità di rotazione:

a) la rotazione ordinaria o funzionale quale misura di prevenzione ad efficacia preventiva (trattamento ex ante del rischio corruttivo)

b) la rotazione straordinaria quale misura di prevenzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.Lgs. n. 165/200121 (trattamento ex post del rischio corruttivo)

Art. 42 La rotazione ordinaria

1. La rotazione ordinaria nell’ambito della generale misura della “Formazione” costituisce una misura di prevenzione ad efficacia preventiva (trattamento ex ante del rischio corruttivo) e trova applicazione per le sole PA ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.Lgs. n. 165/2001. 2. Nell’ambito della sua attività di vigilanza, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel PNA 2016, la Provincia si adopera per la sua applicazione, compatibilmente con le singole situazioni organizzative, anche negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici sottoposti alla sua vigilanza. 3. Nelle ipotesi in cui la rotazione ordinaria non possa essere attuata per particolari situazioni connesse alla struttura organizzativa dell’ente, la Provincia pone in essere, ove ciò sia reso possibile, quale misura alternativa alla rotazione ordinaria, l’articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui si procede alla parcellizzazione del procedimento amministrativo, attribuendo a soggetti diversi i compiti relativi a:

a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

4. Quale ambito soggettivo la rotazione ordinaria si applica ove ciò sia possibile, riferito a tutti i pubblici dipendenti della Provincia.

Art. 43 La rotazione funzionale

1. La rotazione funzionale nello stesso ufficio o tra uffici diversi risponde all’esigenza di

21 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Articolo 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:.. -quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.

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assicurare una maggiore funzionalità all’attività di prevenzione. 2. La sua attuazione è subordinata a preventivi criteri e deve essere congruamente motivata assicurando che non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell’attività amministrativa.

Art. 44 La rotazione tra amministrazioni diverse

1. La rotazione tra amministrazioni diverse prevista dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.L. 90/2014, consente alle pubbliche amministrazioni di ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad altro ente a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti previo accordo tra le amministrazioni interessate. 2. Il PNA 2016 individua nella mobilità del personale tra sedi diverse la possibilità di attuare la rotazione mediante la collocazione del personale dipendente nei posti di organico vacanti presso altri enti.

Art. 45 La rotazione straordinaria

1. La rotazione straordinaria nell’ambito della più generale misura della “rotazione” è prevista dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater) del D.Lgs. 165/2001 ed è attuata nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. La rotazione straordinaria si applica anche al personale oggetto di procedimento penale e disciplinare ai sensi dell’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.22 3. La rotazione straordinaria va attuata quale obbligo previsto dalla legge per l’Amministrazione di assegnare ad altro servizio il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale. 4. La rotazione straordinaria si applica sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e si traduce per il personale non in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigenziale, comporta la revoca dell’incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico. 5. La rotazione straordinaria secondo gli orientamenti ANAC va attuata sia per le condotte corruttive che per i reati contro la Pubblica amministrazione e va in ogni caso, adeguatamente motivata nel provvedimento con cui viene disposto lo spostamento del dipendente. 6. Per le finalità di cui la comma 5, l’ANAC, destinataria delle informative del pubblico ministero che esercita l’azione penale per i reati contro la pubblica amministrazione, esercita i poteri previsti ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, chiedendo 22 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Articolo 55 ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

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all’amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l’attuazione della misura della rotazione straordinaria.

Art. 46 Soluzioni all’impossibilità di attuazione della rotazione

1. Benché la rotazione sia considerata dalla legge n. 190/2012 e dal PNA una delle misure più efficaci per la prevenzione del rischio corruttivo risulta essere praticamente una misura di difficile attuazione. 2. Con il presente articolo vengono individuate delle soluzioni alternative alla rotazione nelle ipotesi di oggettiva impossibilità della sua realizzazione:

a) programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione; b) Attuare la flessibilità delle prestazioni lavorative al fine di consentire il concreto utilizzo del

personale in diverse attività lavorative previa attuazione di percorsi di adeguata formazione professionale finalizzati a rendere fungibili le diverse competenze;

c) motivazione adeguata delle ragioni sulla mancata applicazione della mobilità; d) affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario allo scopo di acquisire nuove

conoscenze relative a funzioni diverse da quelle a cui è assegnato; e) evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto

mediante: - affidamento nelle aree a rischio delle varie fasi procedimentali a più persone; - assegnazione della responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente o

funzionario delegato a cui compete l’adozione del provvedimento finale. f) evitare il controllo esclusivo dei procedimenti in capo ad una sola persona; g) applicare misure diverse di prevenzione quali ad esempio: la trasparenza, la formazione, il

codice di comportamento.

Art. 47 Monitoraggio e verifica

1. In relazione a quanto indicato nel PNA 2016 (pag. 29) si chiarisce nel presente PTPCT che la peculiare situazione del settore delle Province conseguente al riordino delle funzioni non fondamentali attuato in coerenza con l’art. 1, comma 89 della legge n. 56/2014 e la conseguente riduzione del 50% della spesa del personale prevista dall’art. 1, comma 421 della legge n. 190/2014 (legge di stabilita 2015) che ha di fatto dimezzato la dotazione organica del personale in servizio alla data dell’8/4/2014 (data di entrata in vigore della legge n. 56/2014), non rende

ordinariamente attuabile la misura della rotazione ordinaria. 2. Al riguardo si precisa che ove oggettivamente e soggettivamente possibile si attiveranno procedure di affiancamento al fine di far acquisire al personale conoscenze relative a più funzioni, ferma restando la misura della formazione che la Provincia continuerà ad attuare in materia di anticorruzione. 3. Il RPCT espone nella relazione annuale le cause che hanno impedito l’attuazione delle misure di rotazione e il livello di attuazione delle misure di formazione.

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Art. 48

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower)

1. La Provincia riconosce una particolare importanza al ruolo del whistleblower (informatore) di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e a tale proposito si adopera per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico e al RPCT. 2. La tutela è circoscritta all’ambito della Provincia di Ancona che, a tale proposito:

a) garantisce obblighi di riservatezza ai soggetti che segnalano illeciti; b) ha istituito, tramite il servizio informatico, canali differenziati e riservati per ricevere le

segnalazioni la cui gestione deve essere affidata al RPCT che si avvale del suo staff (massimo 3 persone) e al responsabile dell’Area informatica;

c) ha istituito uno specifico indirizzo di posta elettronica per le segnalazioni al RPCT prevedendo codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;

d) garantisce la segretezza delle informazioni ricevute e ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto segnalato.

3. Sono a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, gli obblighi di riservatezza, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, salva l’eventuale responsabilità civile e penale. 4. Operativamente l’istituto del whistleblower è stato attivato mediante un’opera di sensibilizzazione di quanti prestano la propria attività presso l’Ente in coerenza con le apposite “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” diramate dall’A.N.A.C. con determinazione n. 6 del 28/4/2015 e con la “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 233 del 01/09/2015. 5. L’indirizzo di posta elettronica dedicato di cui al precedente comma 2, lettera c), avente come destinatario il RPCT, può essere utilizzato dai soggetti che operano all’interno dell’Ente e ai quali sarà attribuito un codice numerico di accesso conoscibile solo dal RPCT e da un numero ridottissimo dei suoi più stretti collaboratori che garantiranno l’anonimato del segnalante; al suddetto indirizzo di posta elettronica gli interessati potranno inviare le loro segnalazioni utilizzando un modello che è stato preventivamente predisposto. 6. La segnalazione, con garanzia di riservatezza e anonimato, può essere presentata al fine di dare pronta attuazione al dettato di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012:

a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica del RPCT- Ufficio whistleblower che è stato appositamente attivato nella Provincia ai sensi del precedente comma 5;

b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al RPCT; c) tramite invio della segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, competente a ricevere

segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e art. 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 114), all'indirizzo garantito da protocollo riservato dell'Autorità medesima [email protected] , come reso noto con comunicato stampa A.N.A.C. del 12/01/2015.

Art. 49

Finalità dell’istituto e tutela da comportamenti discriminatori

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1. La Provincia si adopera per assicurare la più ampia tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti così come auspicato e disciplinato dall’ANAC nella determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» 2. La tutela viene garantita nelle esclusive ipotesi in cui l’istituto venga utilizzato per le sue naturali finalità dell’etica e dell’integrità nella pubblica amministrazione e non già per esigenze individuali. 3. La Provincia vigila e attua tutte le iniziativa necessarie ad assicurare che nei confronti del whistleblower non siano posti in essere comportamenti discriminatori, al riguardo non considera sanzionabile disciplinarmente il dipendente che non si rivolge all’interno della propria amministrazione per denunciare situazioni di maladministration utilizzando strumenti alternativi al sistema informatico posto in essere dall’ente.

Art. 50 Forme di tutela del whistleblower

1. La Provincia di Ancona, riconoscendo l’importanza cruciale, tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, al ruolo del whistleblower, assicura adeguate forme di tutela che si articolano:

c) nella tutela dell’anonimato del denunciante; d) nel divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; e) nella previsione che la denuncia del whistleblower è sottratta al diritto di accesso, (fatta

esclusione per le ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l’identità del denunciante). 2. Le forme di tutela del whistleblower vengono assicurate dalla Provincia di Ancona secondo le modalità degli articoli seguenti.

Art. 51 Modalità di tutela del whistleblower: tutela dell’anonimato

1. La Provincia tutela il dipendente che segnala l’illecito, proteggendo la sua identità in ogni contesto successivo alla segnalazione. L’identità del segnalante può essere rivelata nel contesto del procedimento disciplinare, all’autorità disciplinare e all’incolpato, nei seguenti casi:

a) consenso del segnalante; b) la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispetto alla segnalazione; c) nel procedimento disciplinare, la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile

per la difesa dell'incolpato. 2. Al fine di dare maggiore compiutezza alle azioni di tutela del whistleblower, l’Amministrazione provinciale si adopera per la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione al fine di:

a) indirizzare la segnalazione al RPCT competente assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;

b) identificare il segnalante, ove necessario, da parte del RPCT nel caso di segnalazione non anonima;

c) consentire l’identificazione e la posizione di organigramma del segnalante (nel caso di segnalazione non anonima) solo in caso di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile di svelare l’identità a soggetti autorizzati che siano in possesso delle specifiche credenziali. 3. Il RPCT, a seguito della segnalazione ricevuta, coinvolge il Responsabile dell’U.P.D. per l’accertamento della fondatezza della denuncia pervenutagli e per l’attivazione dei procedimenti più adeguati. 4. Dell’importanza del ruolo del whistleblower e delle azioni programmate dall’Ente a sua

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tutela, viene inserito apposito avviso sul sito istituzionale. 5. La tutela dell’anonimato e la sottrazione della denuncia al diritto di accesso documentale non possono essere opposti, in caso di indagini penali, tributarie o amministrative ed ispettive.

Art. 52 Modalità di tutela del whistleblower: divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

1. La Provincia vigila affinché non vengano poste in essere azioni di discriminazione nei confronti del whistleblower. 2. Rientrano tra le misure discriminatorie le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 3. La tutela è circoscritta all’ambito della Provincia di Ancona. 4. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

A) deve dare notizia: a) al RPCT; b) al proprio Dirigente per i provvedimenti di sua competenza, per rimediare agli effetti

negativi della discriminazione in via amministrativa e per l’eventuale avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

c) all’U.P.D, per la valutazione della sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

d) all’Ufficio del contenzioso dell’amministrazione, per valutare la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione;

e) all’Ispettorato della funzione pubblica, per valutare la necessità di avviare un’ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

B) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce; C) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); D) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell’Amministrazione per ottenere:

a) un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria;

b) l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del Lavoro;

c) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Art. 53 Modalità di tutela del whistleblower: sottrazione al diritto di accesso

1. La denuncia del whistleblower non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241 del 1990.

Art. 54 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

1. Gli amministratori, le figure di vertice amministrativo, i dirigenti, i responsabili del procedimento e il personale devono astenersi dal partecipare all’adozione di atti in merito ai quali sussista un conflitto di interessi. 2. Al fine di delimitare il conflitto di interesse, si fa riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e,

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per quanto applicabili, all’art. 36 del c.p.p. e all’art. 51 del c.p.c.. 3. Sussistendo il conflitto di interesse, sorge a carico del soggetto l’obbligo di astensione dalla partecipazione a decisioni e il dovere di segnalazione al proprio dirigente, con il potere di quest’ultimo, qualora ravvisi la sussistenza del conflitto, di avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento in carenza di dipendenti professionalmente idonei. 4. Qualora il conflitto riguardi un dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPCT. 5. La violazione sostanziale della norma, comporta l’illegittimità dell’atto adottato e dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

Art.55 Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei

procedimenti (art. 1 comma 9, lettera d), della legge n. 190/2012 1. La presente misura di prevenzione si affianca a quella relativa ai “meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti”. 2. In tale ottica la Provincia di Ancona persegue nell’esercizio dell’attività amministrativa, oltre agli obiettivi di legalità, buon andamento ed imparzialità, anche quelli di efficacia ed efficienza nella convinzione che un’attività celere e rispettosa dei tempi procedimentali costituisca un rimedio efficace per evitare proposte collusive di corruzione. 3. A tale proposito costituisce misura di prevenzione della corruzione, la disciplina relativa al monitoraggio del rispetto dei termini, prevista dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti ed indicata quale esigenza del PTPCT dall’art. 1, comma 9, lettera d) della legge n. 190/2012. 4. Tale misura da applicarsi dai dirigenti dell’Ente potrà essere oggetto di specifica previsione nel PEG/Piano della performance.

Art. 56 Attuazione del Piano della prevenzione della corruzione: coordinamento con gli strumenti di

programmazione dell’ente e assegnazione di specifici obiettivi nel PEG/ Piano della performance 1. Poiché il PTPCT rappresenta il documento fondamentale della Provincia di Ancona per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente, lo stesso, quale documento di natura programmatica e strategica che ingloba tutte le misure di prevenzione generali e quelle specifiche, deve essere coordinato con tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Ente e in particolare con il documento unico di programmazione (DUP) previsto dal D.Lg n. 23/06/2011 n. 118.. 2. Ai fini della sua attuazione, per i l combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e del paragrafo 5 (pag. 44) del PNA 2016, il PTPCT, secondo quanto indicato al precedente art. 19 va coordinato con il PEG/Piano della performance nel quale, di norma, annualmente dovranno essere previsti obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse, secondo quanto previsto dalla CIVIT con deliberazione n. 6/2013 relativa alla costruzione di un ciclo delle performance integrato. 3. A tale proposito, le attività svolte dall’Ente per l’implementazione, l’attuazione e l’aggiornamento del PTPCT vanno inserite in forma di obiettivi nel PEG/Piano delle performance nel duplice versante della:

a) performance organizzativa (art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009); b) performance individuale (ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 150 del 2009).

4. Dell’esito del raggiungimento degli specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel PTPCT (e dunque dell’esito della valutazione delle performance organizzativa ed individuale) si terrà conto nella Relazione delle performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009), dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, l’Amministrazione dovrà

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verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 5. Dei risultati emersi nella Relazione consuntiva delle performance, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà tener conto:

a) effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;

b) individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a quelle c.d. ulteriori, anche in coordinamento con i dirigenti ed i referenti del Responsabile della corruzione;

c) per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT. 6. La presente misura obbligatoria è in perfetta coerenza con la previsione contenuta nel precedente art. 18 “Il Coordinamento del PTPCT con il Sistema di Performance management (e con il ciclo di gestione della performance)”.

Art. 57 Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione

1. Questa misura, prevista dall’art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012, è in linea con la misura relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ma circoscritta ai rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione. 2. Il RPCT, per il tramite dei dirigenti e dei referenti, verifica la insussistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli amministratori, le figure di vertice amministrativo, i dirigenti, i responsabili del procedimento, il personale dell’Ente ed i soggetti esterni con poteri di rappresentanza che entrano in rapporto contrattuale con l’Amministrazione ovvero che sono destinatari di provvedimenti ampliativi della loro sfera giuridica. 3. Al fine di delimitare il conflitto di interesse, si fa riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e, per quanto applicabili, all’art. 36 del c.p.p. e all’art. 51 del c.p.c. 4. Il monitoraggio è finalizzato a verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione. 5. Sulla base del monitoraggio, il dirigente competente, sentito il RPCT e, adotta gli atti conseguenti.

Art. 58 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna

penale per delitti contro la pubblica amministrazione 1. La Provincia è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

a) all’atto della formazione delle commissioni di gara o di commissioni di concorso; b) all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3

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del D.Lgs. n. 39 del 2013; c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le

caratteristiche indicate dall’art. 35 bis, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001; d) all’entrata in vigore dei citati artt. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001

con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. 2. Ai fini dell’accertamento sui precedenti penali viene resa dall’interessato dichiarazione sostitutiva di certificazione. 3. Qualora il monitoraggio dia esito positivo evidenziando la sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità, la Provincia di Ancona:

a) si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; b) applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013; c) provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

4. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo e gli atti ed i contratti posti in essere, in violazione delle suddette limitazioni, sono nulli. 5. Ai fini dell’applicazione della disposizione del presente articolo, la Provincia adegua i propri regolamenti sulla formazione delle suddette commissioni. 6. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20%, per accertare l’adeguamento degli stessi alla norme della L. n. 190/2012.

Art. 59 Anagrafe patrimoniale degli amministratori provinciali e dei titolari di incarichi dirigenziali

1. La Provincia assicura le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali ai sensi del combinato disposto degli art. 14 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché della vigente normativa contenuta nella legge n. 441/1982, come modificata dall’art. 52, comma 1, lettere a) e b) del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 . 2. Per le finalità di cui al comma 1, è fatto obbligo ai titolari di cariche elettive e di governo della Provincia di provvedere a rilasciare al Segretario Generale dell’Ente una dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all’inizio e alla fine del mandato, sul sito internet della Provincia contenente notizie sulla situazione patrimoniale degli amministratori provinciali. 3. L’apposito Regolamento provinciale disciplina la materia. 4. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016, gli obblighi di pubblicazione dei documenti e delle informazioni indicati al comma 1 della citata disposizione di legge, si estendono ai titolari di incarichi dirigenziali e ai titolari di posizioni organizzative/Alte professionalità a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001, disposizione legislativa recepita nell’ordinamento della Provincia.

Art. 60 Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali

1. La Provincia di Ancona dà attuazione all’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 che ha trovato completa regolamentazione nel D.Lgs. 8/04/2013 n. 39 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 2. Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato

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regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, D.Lgs. n. 39/2013). 3. Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013. 4. A differenza del caso di inconferibilità, che opera “ad initio”, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 5. A tale proposito, la Provincia di Ancona controlla che non sussistano situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento di incarichi per specifiche posizioni dirigenziali ai sensi della normativa sopra indicata. 6. Il controllo deve essere effettuato:

a) all’atto del conferimento dell’incarico: se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento;

b) annualmente e su richiesta nel corso del rapporto: se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 7. Il destinatario dell’incarico rilascia apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.

Art. 61

Svolgimento di incarichi d’ufficio. Attività ed incarichi extra-istituzionali

1. La Provincia, per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 58 bis, della legge n. 662 del 1996, approva un’apposita disciplina per individuare gli incarichi d’ufficio e le attività ed incarichi extra istituzionali non consentiti ai pubblici dipendenti. Ciò al fine di evitare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, che possa realizzare situazioni di conflitto di interesse. 2. La disciplina, una volta approvata, è trasmessa al D.F.P. 3. Analogamente l’Ente adotta un apposito Regolamento per disciplinare il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 4. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti. 5. Ove l’amministrazione accerti l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, deve comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 6. Gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro15 giorni. 7. Nel caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, si ipotizza un’ipotesi di danno erariale. 8. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della L. n. 190/2012.

Art. 62

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti. Verifica insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. (pantouflage –

revolving doors)

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1. La Provincia verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità ed incompatibilità) in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarichi dirigenziali o altri incarichi previsti dai Capi III, IV, V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013. 2. L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione (art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013). 3. Gli incarichi da conferirsi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dall’accertamento, secondo una valutazione “ex ante,” in un’ottica di prevenzione:

a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;

b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;

c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 4. Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, non si procede al conferimento dell’incarico; in caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo. 5. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. 6. Ove si accerti, nel corso del rapporto, la sussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, in caso di incompatibilità, entro 15 giorni, deve effettuate la scelta rimuovendo la causa di incompatibilità, ovvero deve essere rimosso dall’incarico senza indugio ove ricorra una situazione di inconferibilità. 7. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della legge n. 190/2012.

Art. 63 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro presso la Provincia di Ancona

(pantouflage – revolving doors) 1. La Provincia, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, disciplina con apposito Regolamento che :

a) nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto per i dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato nella Provincia poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo), per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Provincia che è stata svolta mediante poteri autoritativi e negoziali dai dipendenti cessati dal servizio;

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, sia inserita la condizione soggettiva da presentarsi da parte delle imprese partecipanti alla gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Ancona nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

c) sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

d) si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.

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165 del 2001. 2. La violazione del divieto comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;

b) sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione. 3. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della L. n. 190/2012.

Art. 64 Dovere di esclusività delle prestazioni lavorative del dipendente provinciale

1. La Provincia attribuisce particolare rilevanza al dovere di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente provinciale con cui si garantisce l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. 2. Il principio di esclusività, quale principio anche di natura etica, si sostanzia per il dipendente provinciale nel dovere di dedicare in via esclusiva la propria attività lavorativa per l’Ufficio a cui è preposto, senza distrazione delle proprie energie lavorative, in attività estranee al rapporto di lavoro, evitando il rischio di conflitti di interesse tra quelli della Provincia e quelli di pertinenza di altri soggetti, pubblici o privati, presso i quali il dipendente dovesse prestare la propria opera. 3. L’apposito Regolamento di cui al successivo art. 65 disciplina l’ambito degli incarichi “extra officium” che possono essere conferiti al personale dipendente.

Art. 65 Incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

1. Fermo restando il dovere di esclusività delle prestazioni lavorative del dipendente provinciale di cui al precedente art. 64, le attività vietate, quelle autorizzabili in presenza di determinati presupposti, quelle che non necessitano di autorizzazione, il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale di cui agli artt. 2222-2238 ss. Codice Civile sono disciplinati dall’apposito Regolamento adottato con deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 178 del 24/6/2014 in attuazione del combinato disposto degli artt. 53 del D.Lgs. 165/2001, come novellato dalla legge 190/2012, e 15 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Il Regolamento di cui al comma 1, è strumento efficace di prevenzione della corruzione in materia. Esso disciplina le fattispecie di cui ai precedenti artt. 60 (Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali), 61 (Svolgimento di incarichi di ufficio. Attività di incarichi extraistituzionali), 62 (Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti: pantouflage – revolving doors) e 63 (Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage – Revolving doors) e viene costantemente aggiornato e controllato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

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Art. 66 Patti di integrità o protocolli di legalità negli affidamenti

1. La Provincia di Ancona predilige nella propria attività contrattuale, l’inserimento di patti di integrità o protocolli di legalità, quali strumenti contenenti regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i partecipanti alle gare di appalto. 2. A tal fine, la Provincia inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che la mancata accettazione, al momento della presentazione della domanda e/o dell’offerta, dei patti di integrità o dei protocolli di legalità predisposti dall’Ente, dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 3. La Provincia aderisce alle “Prime Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture/UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa adottate con il protocollo d’intesa stipulata in data 15/07/2014 tra ANAC e Ministero dell’Interno”. 4. In attuazione del precedente comma 3, la Provincia ha stipulato con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona in data 27/11/2015 il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici nel territorio provinciale.

Art. 67 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

1. La Provincia di Ancona si adopera per sensibilizzare la cittadinanza alla promozione della cultura della legalità e dell’integrità. 2. Per il perseguimento di tale obiettivo, la Provincia dà efficace comunicazione e diffusione sia alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT, che alle connesse misure. 3. Al fine di rendere più efficace l’azione di sensibilizzazione e rapportarsi con la società civile, la Provincia riconosce l’imprescindibile ruolo dell’apporto degli stakeholder (portatori di interessi) mediante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza, al fine di migliorare la strategia e di implementare un rapporto di fiducia con i soggetti esterni, finalizzato all’emersione dei fenomeni di corruttivi. 4. A tale proposito la Provincia ha istituito, quale “canale di ascolto” in chiave propositiva, sul sito istituzionale dell’Ente, un servizio rivolto all’utenza denominato “Filo diretto”, che consente ad ogni utente di interfacciarsi online con la Provincia. 5. La Provincia favorisce il contributo degli stakeholder mediante livelli di coinvolgimento degli stessi.

Art. 68 Integrity management

1. La Provincia di Ancona considera l’integrità la pietra angolare della buona governance e si uniforma nella sua azione finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione al documento OCSE dal titolo “Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation” (Verso un quadro solido di integrità: strumenti, processi, strutture e condizioni di attuazione). 2. La “gestione dell’integrità” fa riferimento alle attività da intraprendere per stimolare e far rispettare l'integrità e per prevenire la corruzione e altre violazioni dell'integrità all'interno della

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propria organizzazione. 3. La Provincia di Ancona ispira l’azione amministrativa alla gestione dell’integrità nella piena consapevolezza che ciò possa:

a) aumentare la qualità delle decisioni in settori politici primari; b) aiutare ed accrescere la fiducia del pubblico nel governo dell’Ente.

4. A tale scopo la Provincia di Ancona configura l’Integrity management come misura di prevenzione della corruzione che, benché non obbligatoria e, come tale ulteriore, caratterizza le scelte pubbliche secondo una cultura etica finalizzata:

a) a ridurre e ostacolare comportamenti non etici; b) a finalizzare l’azione amministrativa verso una “cultura etica”.

5. Finalità dell’Integrity management, quale misura di prevenzione ulteriore, è quella di: a) costruire un “clima etico” nell’organizzazione dell’Ente; b) costruire o consolidare un nuovo stile di leadership: la “leadership etica”, caratterizzata da

integrità, onestà, affidabilità, requisiti di base per poter gestire un gruppo di persone23 c) rafforzare lo “spazio etico” dei dipendenti pubblici attraverso una formazione valoriale che,

oltre alla conoscenza delle disposizioni del nuovo Codice di Comportamento nazionale e dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 2013 che i dipendenti pubblici sono chiamati ad osservare, costruisca e rafforzi il cosiddetto "spazio etico" del dipendente pubblico al fine di ottenere una piena comprensione e condivisione sia delle regole che dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle norme codificate. 6. La Provincia di Ancona dà attuazione al manuale dell'OCSE (Towards a sound integrity framework) con cui l’OCSE raccomanda di mettere a punto strumenti di promozione dell'integrità che combinino:

a) un approccio basato sulle regole, secondo cui per prevenire le violazioni dell'integrità si utilizzano strumenti quali, ad esempio, la mappatura dei rischi e la conseguente messa in campo di contromisure quali la rotazione del personale, i controlli interni, la trasparenza interna ed esterna, ecc;

b) un approccio basato sui valori, che mira a promuovere l'integrità stimolando la comprensione, l'impegno e la capacità dei dipendenti pubblici di prendere decisioni etiche (etica delle scelte) e di gestire i dilemmi etici che si trovano a fronteggiare. 7. La conoscenza degli approcci basati sulle regole e sui valori avviene tramite la specifica misura obbligatoria della "Formazione", in virtù della quale dovranno essere attivati percorsi formativi su due livelli:

a) livello specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio;

b) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e che riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale). 8. La Provincia di Ancona si prefigge il raggiungimento di un adeguato equilibrio tra i due approcci, in attuazione della raccomandazione del massimo organo dell'OCSE, il Consiglio, del mese di aprile 1998 (OCSE, 2000).

Art. 69 I Codici etici

1. In aggiunta alla misura obbligatoria di prevenzione della corruzione il PTPCT prevede, tra le misure di prevenzione ulteriori, i Codici etici, quali strumenti che, a differenza dei Codici di comportamento dell’Ente che integrano il Codice di comportamento nazionale, si configurano, in

23 Secondo il cosiddetto "role modelling", espressione della cultura anglosassone che può essere tradotta con "essere di esempio attraverso azioni visibili".

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una visione strategica, quali strumenti di “integrity management” finalizzati alla diffusione della cultura dell’integrità e dell’“etica laica” all’interno dell’Ente. 2. La Provincia nel perseguire l’obiettivo della diffusione dell’ “etica laica”, fa riferimento all’insieme dei valori etici a cui deve ispirarsi il soggetto deputato a decidere per evitare che nelle sue decisioni “sia impropriamente condizionato da interessi esterni” e che si “possa pregiudicare il bene, prezioso, dell’affidamento del cittadino nell’imparzialità soggettiva del titolare di compiti pubblici”24. 3. Con il codice etico, si recepiscono i principi universali di condotta a cui devono ispirarsi le azioni dell'uomo in risposta alla crescente domanda di regole di deontologia. Esso costituisce, quindi, uno strumento di autoregolamentazione che si affianca al codice di comportamento, garantendo un abbinamento di comportamenti e atteggiamenti con cui si mira ad assicurare un duplice approccio all’integrity management: un approccio alle regole e ai doveri giuridici (codice di comportamento) e un approccio ai valori e agli obblighi morali e deontologici (codice etico) . 4. La violazione dei doveri etici previsti nei codici etici comporta sanzioni morali di biasimo da parte degli appartenenti alla categoria a cui i Codici si indirizzano, trattandosi non già di obblighi giuridici ma deontologici alla cui osservanza sono vincolati i destinatari. 5. Pur avendo una natura giuridica diversa, con i codici etici la Provincia stabilisce dei doveri aggiuntivi, anche se condivisi solo dalle particolari categorie di soggetti a cui sono indirizzati.

Art. 70 Il Codice etico del personale dipendente

1. Con il codice etico del personale dipendente, da affiancare al codice di comportamento dell’Ente, la Provincia di Ancona assicura un duplice approccio all’integrity management mediante un approccio alle regole (codice di comportamento) e un approccio ai valori (codice etico). 2. Con il codice etico del personale dipendente quale strumento di autoregolamentazione, si integrano le regole di comportamento con la richiesta di atteggiamenti coerenti con i principi deontologici in esso previsti. 3. Le regole valoriali del Codice etico del personale dipendente vanno al di là del rispetto della legge e dell’astensione dai reati, collocandosi in quelle “zone grigie” che separano i comportamenti sicuramente leciti da quelli gravemente sanzionati, prevedendo principi relativi a livelli di correttezza più elevati di quelli assicurati dalle norme penali.

Art. 71 Il Codice etico degli amministratori per la buona politica

1. Con la previsione nel presente PTPCT del Codice etico degli amministratori per la buona politica, la Provincia di Ancona colma la lacuna del DPR n. 62/2013 di non estensione dei Codici di comportamento nazionale e dell’Ente agli esponenti politici che, per la loro peculiare natura giuridica di funzionari onorari, sono esclusi dal novero dei dipendenti pubblici destinatari dell’applicazione dei Codici, nonostante tali Codici ai sensi dell’art 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, estendono il loro ambito di applicazione a tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con l’Ente. 2. Con la previsione di uno specifico codice etico degli amministratori quale misura di prevenzione ulteriore e non vincolante, la Provincia si prefigge l’attuazione dell’unitaria nozione di

24 La locuzione è del prof. Francesco Merloni. Cfr. Francesco Merloni, Roberto Cavallo Perin ed altri, “Al servizio della Nazione. Etica e Statuto dei funzionari pubblici”, Collana Diritto e Società, Franco Angeli Editore, pag. 18.

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funzionario pubblico imposta dalla lettura integrata della Costituzione (artt. 54, 97 e 98 Cost.), ispirata alla collaborazione, nel rispetto del principio di distinzione tra organi di indirizzo (politici) e organi di gestione (amministrativi) e ciò nella consapevolezza che un comune patrimonio di doveri di comportamento, in rapporto alle diverse competenze attribuite, è indispensabile per la promozione della legalità, dell’imparzialità e del contrasto alla corruzione. 3. L’adesione al Codice etico per la buona politica viene rimessa all’autonoma volontà degli amministratori quale libera scelta di perseguire l’obiettivo di un’azione amministrativa improntata ai principi della legalità, della trasparenza, dell’integrità, dell’imparzialità e della buona amministrazione, in coerenza con le politiche di prevenzione della corruzione e della diffusione della cultura dell’etica e dell’integrità perseguite dalla Provincia di Ancona.

Art. 72 Il dovere dell’apparenza

1. Elemento comune al codice di comportamento dell’Ente e ai codici etici “dei dipendenti e degli amministratori” è il dovere dell’ “apparenza”. 2. Il dovere dell’apparenza è un dovere “implicito,” strettamente connesso (perché consequenziale) ai numerosi doveri contenuti nel codice di comportamento dell’Ente. 3. Il dovere dell’apparenza impone che i funzionari, anche onorari, non devono solo comportarsi in modo imparziale, ma devono anche apparire come soggetti imparziali, che danno garanzie al cittadino e in generale alla pubblica opinione, al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione25.

Art. 73 Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e

servizi pubblici 1. La Provincia si adegua agli indirizzi contenuti nel PNA 2016 e, in particolare, al Paragrafo 7.4 (pagg. 33-36), nella sua attività di costituzione di enti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni) partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni al fine del contenimento sia della spesa pubblica (spending review), che della corretta ed efficiente gestione. 2. A tale proposito la Provincia verifica l’adeguatezza di tali soggetti partecipati al perseguimento dei fini istituzionali, sia in sede di costituzione o di mantenimento delle partecipazioni in atto che in sede di razionalizzazione con l’avvio di processi di “reinternalizzazione” finalizzati alla riconduzione dei loro compiti di pubblico interesse alla competenza della Provincia. 3. Per le finalità di cui al precedente comma 2 e in attuazione degli indirizzi dell’ANAC la Provincia si adopera per far sì che gli enti di diritto privato, ivi comprese le associazioni e le fondazioni, di cui la Provincia detiene partecipazioni, si uniformino agli obiettivi della prevenzione della corruzione ispirando le attività di pubblico interesse ai principi di imparzialità e di trasparenza. 4. Al riguardo la Provincia:

a) verifica nei piani di riassetto e razionalizzazione dei soggetti partecipati l’adeguamento agli obiettivi della prevenzione della corruzione, dell’imparzialità e della trasparenza quali presupposti del mantenimento dell’esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico;

b) nell’ipotesi di costituzione di società mista, ricorre a soci privati individuati con procedure concorrenziali vigilando sul possesso da parte dei privati concorrenti di requisiti di moralità e onorabilità in aggiunta a quelli economici e professionali;

25 Cfr. Francesco Merloni, Codici di comportamento, Il Libro dell’anno del diritto (2014), paragrafo 2.1 “Contenuti e valore giuridico del nuovo codice”, pag. 4, Treccani.it,, l’Enciclopedia italiana, pag.3.

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c) controlla che, nello svolgimento delle attività di pubblico interesse a loro affidate e in particolare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, di erogazione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale, vengano garantiti dai soggetti partecipati i requisiti di imparzialità e buon andamento;

d) promuove l’inserimento negli statuti degli enti partecipati di regole, di garanzie e di imparzialità nella individuazione del personale da assumere o incaricare non già mediante diretta scelta da parte degli amministratori ma facendo ricorso a procedure concorsuali che garantiscano obiettività nella selezione e autonoma capacità gestionale da parte dei soggetti nominati;

e) promuove per gli enti partecipati l’applicazione agli amministratori di codici etici e al personale di codici di comportamento, vigilando per il personale anche sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 74 Carta dei servizi

1. La Provincia si impegna a richiedere ai soggetti affidatari dei propri servizi esternalizzati

l’inserimento nei contratti relativi della Carta dei servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, a garanzia dei diritti dell’utenza contenenti indicazioni specifiche in relazione alle modalità di erogazione dei servizi e agli standard di qualità degli stessi al fine di informare l’utente sulle modalità di tutela previste.

2. Analogo impegno la Provincia assume per i possibili propri servizi a domanda individuale che dovesse essere chiamata eventualmente a gestire.

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TITOLO III

SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

CAPO I

GLI ATTORI

Art. 75 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale

1. La Provincia di Ancona contribuisce al sistema organico della prevenzione della corruzione articolato su due livelli:

a) nazionale; b) decentrato.

2. In ciascun livello operano soggetti con ruoli diversi ma convergenti nel processo integrato di formulazione e attuazione nelle strategie di prevenzione della corruzione. 3. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti i quali operano con i poteri e le funzioni sotto indicati (Figura 4):

a) ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione: svolge tutte le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Agisce come soggetto promotore delle strategie di promozione e come coordinatore della loro attuazione svolgendo funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercitando poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 190 del 2012);

b) Corte dei Conti: esercita funzioni di controllo; c) Comitato interministeriale: fornisce direttive attraverso linee di indirizzo; d) Conferenza unificata: individua, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per

l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento agli enti locali territoriali; e) D.F.P.: svolge le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui

agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ai sensi del trasferimento disposto dall’art. 19, comma 9 del D.L. 24-6-2014 n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari convertito nella . legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

f) Prefetti: forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali; g) Città metropolitane e Province: svolgono funzioni di supporto tecnico-amministrativo agli

enti locali del loro ambito territoriale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (PNA 2016);

h) S.N.A: predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 11, legge n. 190 del 2012);

i) le Pubbliche Amministrazioni: sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal P.N.A. (art. 1, commi 5 e 7 della legge n. 190 del 2012);

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j) gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico: sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal P.N.A. (art. 1 della legge n. 190/2012).

FIGURA 4

I SOGGETTI ISTITUZIONALI ESTERNI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE4:

4 Figura n. 1, pag. 4 dell’Allegato n. 1 del P.N.A 2013. La figura è stata adattata per effetto della normativa sopravvenuta al PNA 2013.

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Art. 76 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello della Provincia di Ancona

1. I soggetti che operano all’interno della Provincia di Ancona nell’attuazione della legge n. 190/2012 e degli strumenti normativi attuativi sono i seguenti (Figura 5) ed esercitano le funzioni ed i compiti sotto indicati:

A) l’Autorità di indirizzo politico: (Consiglio Provinciale e Presidente della Provincia

anche quale organo esecutivo e di Governo): a) Consiglio provinciale e Presidente della Provincia: designazione del Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);

b) Consiglio provinciale: adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e tramite il RPCT, li comunica all’ANAC e, nel caso, alla Regione interessata (art. 1, commi 8 della legge. n. 190/2012);

c) Il Presidente della Provincia quale organo esecutivo e di Governo: adotta tutti gli atti normativi riconducibili al Regolamento generale degli uffici e dei servizi e che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

B) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): a) svolge i seguenti compiti indicati nella legge n. 190/2012 e nella Circolare del

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013: 1. propone il Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo delle Misure di

trasparenza che viene adottato dall’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno;

2. definisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

3. provvede anche: - alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre

la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell'Ente;

- alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; b) svolge altresì i seguenti compiti previsti nei decreti attuativi:

- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1, legge n. 190 del 2012; art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013);

- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);

c) svolge anche le funzioni connesse di responsabile della trasparenza (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012 e art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013);

C) i Referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: - i referenti sono individuati di norma tra i dirigenti e dal RPCT tra funzionari dell’ente. Essi svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Ente, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale. I referenti osservano le misure contenute nel PTPCT;

D) tutti i Dirigenti per l’area di rispettiva competenza: a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e dell’autorità

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giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

b) partecipano al processo di gestione del rischio; c) propongono le misure di prevenzione (art. 16, D.Lgs. n. 165 del 2001); d) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di

violazione; e) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e

rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis, D.Lgs. n. 165 del 2001); f) osservano le misure contenute nel PTPCT;

E) l’OIV (l’Organismo indipendente delle valutazione delle performance previsto dall’art.

23 del Regolamento “Il sistema di performance management della Provincia di Ancona”): a) partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la

prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; b) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza

amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33 del 2013); c) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato; d) esprime parere sul Risk management e sui suoi aggiornamenti; e) propone l’inserimento nel Piano della performance di obiettivi relativi all’attuazione della

normativa anticorruzione e del presente PTPCT f) riceve dal RPCT le segnalazioni relative ai casi di mancato o ritardato adempimento degli

obblighi di pubblicazione; g) verifica, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 la coerenza tra gli obiettivi previsti nel

PTPCT e quelli indicati nel PEG-Piano della performance, valutando inoltre l’adeguatezza dei relativi indicatori;

h) utilizza ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, che individuale del RPCT e dei dirigenti responsabili della trasmissione di dati;

i) verifica, ai sensi dell’art. 1, comma 8 bis, della legge n. 190/2012, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;

j) riferisce all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 8 bis, della legge n. 190/2012, sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

k) riceve, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, la relazione di fine anno del RPCT, recante i risultati dell’attività svolta;

F) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

a) svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis, D.Lgs. n. 165 del 2001);

b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20, D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

c) propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; G) tutti i Dipendenti dell’amministrazione:

a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2., P.N.A. 2013); b) osservano le misure contenute nel PTPCT; c) segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del D.Lgs. n.

165 del 2001); d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis, legge n. 241 del 1990; artt. 6 e

7 Codice di comportamento); H) i Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:

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a) osservano le misure contenute nel PTPCT; b) segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

FIGURA 5

I SOGGETTI ISTITUZIONALI INTERNI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE 5

5 Figura n. 2, pag. 9 dell’Allegato n. 1 del P.N.A 2013 adattata alla normativa sopravvenuta al PNA 2013.

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CAPO II

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Art. 77

Responsabile 1. Il Responsabile provinciale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato RPCT) è individuato, di norma, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, nella figura del Segretario Generale pro tempore trattandosi di funzione “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al Segretario ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale il Segretario “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.”26 2. Al Segretario Generale, considerata la rilevanza del servizio relativo ai controlli interni attribuitagli dal D.L. 174/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché tenuto conto dei compiti attribuiti nella qualità di RPCT, non possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo quelli ove è previsto un controllo e/o monitoraggio di Enti pubblici esterni alla Provincia (ad es. Patti territoriali), nonché salvo situazioni particolari temporanee (di durata non superiore a tre mesi) ove il Presidente ritenga doversi attribuire l’incarico al Segretario Generale.

Art. 78 Poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT

1. L’attuazione del PTPCT avviene con il coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione tramite lo strumento del Piano della performance e con l’assegnazione di obiettivi di performance organizzativa/individuale con la fattiva collaborazione dei dirigenti e dei funzionari. 2. I Dirigenti dell’Ente hanno l’obbligo di collaborare in modo costante per l’aggiornamento e l’attuazione concreta del PTPCT, anche mediante iniziative propositive. 3. In considerazione della complessità organizzativa dell’Ente e della sua articolazione per

26 (Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: Circolare n. 1 (DFP 1114355 P-4 17.1.7.5 del 25/01/2013) ad oggetto: “legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Al paragrafo 1.1 “I termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e il trattamento dell’incarico” della suddetta circolare è stato così chiarito: “Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile “è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.” La ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.”.

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centri di responsabilità, il RPCT potrà individuare in aggiunta ai Dirigenti dell’Ente propri referenti tra i funzionari anche se non titolari di posizioni organizzative. 4. Alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal D.Lgs. 97/2016, allo stesso è riconosciuto, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle istanze, il compito di definire, ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, i casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini, in sede di richiesta di riesame da parte dell’interessato.

Art. 79 Supporto conoscitivo e operativo al RPCT

1. Al fine di garantire al RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT predisponendo una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere (PNA 2016 pag. 20). 2. L’organo di indirizzo provvede inoltre alla costituzione di un apposito ufficio destinato alle funzioni proprie del RPCT disponendo con appositi atti organizzativi, ove non sia possibile la costituzione dell’Ufficio dedicato, il rafforzamento della struttura di supporto al fine di consentire al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. 3. L’Ufficio di cui al comma 2 ha lo scopo di assicurare al Segretario Generale-RPCT lo svolgimento integrato delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di OIV in composizione monocratica, di coordinatore del Sistema integrato dei controlli interni, di sostituto del Responsabile del procedimento inadempiente e degli altri incarichi conferitigli dal Presidente dell’Ente in esecuzione della normativa vigente. 4. Con decreto del Presidente della Provincia n 351 del 28/12/2015, in attesa dell’approvazione del Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale, previsto dall’art. 1, comma 423, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è stata inserita nell’ambito del Settore I, una struttura organizzativa di supporto al RPCT nel pieno rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ANAC n. 12/2015 al paragrafo 4.2 lettera d), “Supporto conoscitivo e operativo al RPCT” (pag. 12) e ribadita dal PNA 2016 al paragrafo 5.2 (pag. 20). 5. Tale previsione è stata inserita ferme le remore legate alla particolare situazione in cui versa il sistema delle Province. 6. L’Amministrazione assicura infine al RPCT appropriate risorse strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 80 Competenza alla individuazione del Responsabile

1. Il Segretario Generale dell’Ente ordinariamente è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Ancona, sulla base della designazione operata direttamente dalla legge (art. 1, comma 7, secondo periodo, legge n. 190/2012). 2. Il Capo dell’Amministrazione con proprio decreto formalizza l’esercizio della funzione di RPCT da parte del Segretario. Il provvedimento presidenziale conferisce data certa alla decorrenza dell’esercizio della funzione e dà atto che il Segretario è in possesso dei requisiti e non si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo art. 81. 3. Allorché l’Ente decida di individuare il RPCT in alternativa al Segretario Generale, facendo uso della discrezionalità di cui al secondo periodo dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012,

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spetterà al Consiglio provinciale procedere alla sua individuazione con deliberazione adeguatamente motivata in relazione alla scelta alternativa operata e dando atto che il soggetto individuato è in possesso dei requisiti e non si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo art. 81. 4. In tal caso la scelta dovrà ricadere prioritariamente tra i dirigenti appartenenti al ruolo dell’Ente e, solo in via subordinata, tra i Dirigenti incaricati ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 81

Requisiti per la nomina 1. Ove l’Amministrazione si orienti nella scelta, quale RPCT, di un soggetto diverso dal Segretario generale, tale scelta dovrà ricadere su un Dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. 2. Il Consiglio provinciale, nell’effettuare l’individuazione, accerta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, quale causa di incompatibilità, da parte del designato, riconducibili alla preposizione di uffici considerati tradizionalmente più esposti al rischio di corruzione, come l’ufficio preposto alla gestione del patrimonio, dei contratti, dei procedimenti disciplinari o di altri uffici che, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, siano particolarmente sensibili al rischio di corruzione. 3. Non può ricoprire l’incarico di RPCT un soggetto esterno all’Ente. 4. La funzione di RPCT è incompatibile con quella dei Dirigenti inseriti nell’ufficio di diretta collaborazione degli organi politici e di amministrazione dell’Ente. 5. Per l’individuazione delle cause di incompatibilità si fa riferimento all’art. 51 del c.p.c. e agli artt. 35 e 36 del c.p.p.; 6. E’ fatto divieto di procedere alla nomina di più Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 7. L’Amministrazione assicura per il RPCT lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento.

Art. 82 Decadenza e revoca del RPCT

1. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della individuazione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla funzione di RPCT. 2. Comportano, altresì, la decadenza dalla funzione le accertate gravi violazioni ai doveri di ufficio da parte del RPCT. 3. A tal fine, sono preventivamente contestate al RPCT per iscritto le cause di incompatibilità e le gravi violazioni ai doveri di ufficio; sono valutate le giustificazioni rese per iscritto dall’interessato ed è sentito personalmente il RPCT, qualora lo richieda, in sede di seduta presidenziale, ovvero in sede della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. 4. Il RPCT provvede, entro i successivi dieci giorni dalla contestazione, a rimuovere la situazioni di incompatibilità. 5. In ordine alla contestazione delle gravi violazioni ai doveri d’ufficio, l’organo che ha provveduto alla individuazione procede alla revoca sulla base delle controdeduzioni fornite dal RPCT. 6. La revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito l’incarico di RPCT deve essere espressamente e adeguatamente motivata; inoltre, rimane fermo l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui nei confronti del dirigente responsabile della prevenzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali (ai

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sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, D.Lgs. n. 165 del 2001). 7. Il provvedimento di revoca dalla funzione di RPCT, per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è comunicato alla A.N.A.C., per le finalità di cui all’art. 1, comma 82, della legge n. 190/2012, e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013, che entro 30 giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. 8. Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera f) del D. Lgs n25/05/2016 n. 97: “Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.27;

Art. 83

Compiti e funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei provvedimenti attuativi della legge n. 190/2012

1. Il RPCT, oltre ai compiti indicati nella legge n. 190/2012 e a quelli menzionati nel precedente art. 76 lettera B), svolge anche i seguenti nuovi compiti derivanti dalla normativa successivamente approvata: a) D.Lgs. n. 39 del 2013: vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità; b) art. 15 del D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti in base al quale: “Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”; c) art. 41, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n 25/05/2016 n. 97 in base al quale: “Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.” 2. I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo.

27 D.Lgs. 8-4-2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” . Art. 15. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 1. …omissis….2. …omissis….3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.”

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Art. 84 Relazione consuntiva annuale sulle misure di prevenzione definite dal PTPCT

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, il RPTC, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale con cui si rendiconta in ordine all’efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT e sui risultati dell’attività svolta. 2. La relazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nonché trasmessa all’organo di indirizzo e all’OIV. 3. Tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione attuate con riguardo ai seguenti ambiti: a) Gestione dei rischi:

- azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; - controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; - iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione;

b) Formazione in tema di anticorruzione: - formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore; - tematiche oggetto della formazione; - individuazione delle strutture dell’Ente al cui personale si è indirizzata la formazione in tema di anticorruzione; - individuazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione;

c) Codice di comportamento: - adozione delle integrazioni al codice di comportamento; - denunce delle violazioni al codice di comportamento; - attività del Settore Risorse umane competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento;

d) Altre iniziative: - numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi; - esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; - forme di tutela offerte ai whistleblower; - ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione; - rispetto dei termini dei procedimenti; - iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; - iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; - indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; - indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive;

e) Sanzioni: - numero e tipo di sanzioni irrogate.

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CAPO III

LE RESPONSABILITÀ

Art. 85

La responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 1. Al RPTC si applicano le ipotesi di responsabilità previste dalla legge in caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico. 2. Il responsabile incorre nella responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del PTPCT e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti (art. 1, comma 8, della legge 190/2012). 3. Il Responsabile incorre, inoltre, nella responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nelle ipotesi in cui all’interno dell'Ente vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato (art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012). 4. La responsabilità è esclusa se il RPTC prova entrambe le seguenti circostanze ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 190/2012:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 1, della legge n. 190/2012;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 5. L’entità della responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi” (art. 1, comma 13, della legge n. 190/2012)”. 6. Il Responsabile incorre, altresì, nelle seguenti ulteriori ipotesi di responsabilità:

a) una forma di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 che si configura nel caso di “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”;

b) una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”; c) una forma di responsabilità dirigenziale e di responsabilità per danno all’immagine

dell’Ente per la violazione degli obblighi di trasparenza (art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 in qualità di Responsabile anche della trasparenza) nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico previsti dalla normativa vigente;

- mancata predisposizione delle Misure della trasparenza (già PTTI). 7. Di quest’ultima ipotesi di responsabilità si tiene conto ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del Responsabile. 8. È esclusa la responsabilità del Responsabile della prevenzione ove l’inadempimento degli obblighi summenzionati di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sia “dipeso da causa a lui non imputabile”. 9. La responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, legge n. 190/2012) in capo al Responsabile per la prevenzione, è estesa a tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa che mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Art. 86 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

1. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dai dirigenti che dal personale di qualifica non dirigenziale (art. 8 Codice di comportamento del D.P.R. n. 62/2013). 2. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, la violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce illecito disciplinare.

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Art. 87

La responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 33, della legge n. 190/2012, la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 1, comma 31, della medesima legge:

a) costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 2009;

b) va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001; c) eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati

a carico dei responsabili del servizio.

Art. 88 Il RPCT quale gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento

del terrorismo

1. La Provincia di Ancona quale ente individuato, tra gli altri, dal Decreto del Ministero dell’Interno 25/09/201528 contribuisce, per il combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lettera h) e art. 2, comma 1, del citato D.M., alle azioni di individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 2. Per tali finalità individua nel RPCT il “gestore” delegato a valutare e trasmettere al UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) di cui all'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto “decreto antiriciclaggio”) le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gli addetti agli uffici della Provincia gli trasmettono. 3. Il “gestore” individuato ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. 25/09/2015 e del paragrafo 5.2 “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” di cui al PNA 2016, assume il ruolo di interlocutore dell’UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate. 4. L’Amministrazione provinciale al fine di garantire efficacia e riservatezza alle operazioni previste dal richiamato D.M. 25/09/2015:

a) assicura al “gestore”- RPCT, una adeguata “struttura organizzativa dedicata” da indicarsi in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line ai sensi dell’art. 6, comma 7, del citato D.M 25/09/2015;

b) programma un’adeguata formazione del “gestore”-RPCT, degli addetti alla struttura organizzativa dedicata, del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Art. 89 Il responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della

stazione appaltante (RASA)

28 Ministero dell'interno D.M. 25-9-2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”.

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1. La Provincia di Ancona quale stazione appaltante nomina responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante di seguito “RASA”, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPCT. 2. Il RASA provvede agli adempimenti relativi all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) istituita presso l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP) attraverso la quale le stazioni appaltanti possono verificare la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle pubbliche gare d’appalto di lavori, forniture e servizi.29 3. Il RASA provvede quale obbligo informativo alla implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della Stazione Appaltante, della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 10, del d.lgs. 50/2016). 4. Il RPCT, sentito il Dirigente competente, provvede all’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati presso la BDNCP vigilando affinché nel provvedimento di individuazione sia indicato il nome del soggetto individuato. 5. L’individuazione del RASA costituisce misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione ai sensi del PNA 2016 (pag. 22). 6. Il provvedimento di nomina del RASA indicante il nominativo del soggetto individuato è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.

CAPO IV

COORDINAMENTO, RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 90 Trasmissione ed elaborazione dei dati relativi alla pianificazione, all'attuazione e all'impatto delle

politiche anticorruzione 1. La Provincia trasmette esclusivamente in via telematica all’ANAC i dati rilevanti connessi al PTPCT 2. Nella fase antecedente alla modifica apportata all’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 dall’art. 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 97/2016 la trasmissione dei dati di cui al precedente comma, è avvenuta nei confronti del DFP nel rispetto dei seguenti termini:

a) trasmissione del PTPCT relativo al triennio 2014-2016, con estensione alle attività poste in essere dall’Ente nell’anno 2013 nelle more di approvazione del P.N.A.: 31 gennaio 2014;

29 La BDNCP è prevista dall’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dal cd. Decreto Semplificazioni n. 5/2012 al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per perseguire tali finalità di semplificazione, l’AVCP ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti di

partecipazione alle procedure di affidamento, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport). Il sistema AVCPASS e la BDNCP sono operativi dal 1° gennaio 2013, ma i dati effettivamente disponibili e acquisibili in via telematica sono soltanto quelli contenuti in documenti già disponibili in forma digitale o acquisiti in banche dati presso gli Enti certificatori.

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b) trasmissione dati ulteriori: 31 luglio 2014, avendo a riferimento la situazione alla data del 30 giugno 2014 o termini diversi secondo successive comunicazioni in relazione a particolari tipologie di dati/informazioni;

c) trasmissione a regime del PTPCT: 31 gennaio dell’anno di riferimento del Piano (art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012).

3. I dati da comunicare all’ANAC riguardano: a) il PTPCT ed i suoi aggiornamenti; b) la relazione consuntiva annuale del RPCT sull’attività svolta, di cui all’art. 1, comma 14,

della legge n. 190/2012; c) le misure di consultazione attuate in sede di elaborazione del PTPCT ed i soggetti (interni

e/o esterni) sentiti/consultati in sede di elaborazione del PTPCT; d) il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate e inserite nel PTPCT; e) il numero e la denominazione delle aree di rischio eventualmente individuate e inserite

nel PTPCT per le quali si prevedono misure specifiche di prevenzione, oltre a quelle generali; f) le misure adottate per assicurare la tutela del whistleblower; g) le misure adottate per disciplinare lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del

rapporto di lavoro; h) le ragioni ed i casi per i quali non si è ritenuto possibile attuare la rotazione del personale; i) l’adozione del Codice di comportamento per il personale provinciale con l’indicazione di

eventuali misure specifiche, ulteriori rispetto a quelle disciplinate nel Codice di comportamento approvato dal Governo;

j) l’indicazione delle misure specifiche, diversa da quelle previste come generali dalla legge n. 190/2012, che a giudizio del RPCT presentano il miglior livello di efficacia per la prevenzione;

k) il numero delle sentenze di condanna dei Giudici penali e della Corte dei Conti pronunciate nei confronti di funzionari dell’Ente per ciascuna sotto area tra quelle generali e l’ammontare delle condanne in riferimento a fatti corruttivi relativamente al triennio precedente, presi a riferimento per l’analisi e valutazione dal Risk management di cui alla Sezione III del presente PTPCT.

Art. 91 Consultazione

1. La Provincia di Ancona in attuazione di quanto previsto al precedente articolo 67 promuove la cultura della legalità e dell’integrità e la prevenzione dei fenomeni corruttivi dando la massima divulgazione al presente PTPCT e agli atti normativi consequenziali. 2. A tale proposito la Provincia si adopera per favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder, tramite lo strumento della “consultazione” al fine di acquisire propositive proposte e/o osservazioni, di cui l'Amministrazione potrà tener conto ove ritenute attinenti con il contenuto degli atti posti in consultazione, ai fini della eventuale modifica e/o integrazione del PTPCT secondo la procedura prevista al paragrafo B.1.1.7 dell’allegato 1 del P.N.A.30 3. In attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, da parte di ANAC, il presente PTPCT sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma intranet dell’Ente.

Art. 92 Norme finali. Rinvio dinamico

1. Quale strumento dinamico, il presente PTPCT sarà oggetto di costante aggiornamento, nei suoi

30 Va tenuto presente che al paragrafo B.1.1.7 dell’allegato 1 del PNA 2013 è previsto il ricorso alla consultazione e non già alla partecipazione e ciò al fine di coordinare l’apporto degli stakeholder con le esigenze di celerità del procedimento

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contenuti, in relazione sia allo stato di attuazione e monitoraggio che in relazione all’adeguamento del relativo quadro normativo di riferimento. 2. L'entrata in vigore del presente PTPCT determinerà la conseguente inserzione automatica delle clausole in esso previste nei vigenti atti della Provincia di Ancona determinando l’abrogazione di tutte le altre norme contenute in fonti secondarie ed in contrasto con lo stesso. 3. Le norme del presente PTPCT si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Piano, si applica la normativa sovraordinata.

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IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA - PTPCT 2018-2020

AGGIORNAMENTO

Il PTPCT 2018-2020 risulta caratterizzato dalla seguente strategia: - consolidare le azioni e le misure già previste nei precedenti PTPC; - introdurre elementi migliorativi emersi in sede di attuazione del PTPC 2017-2019; - consolidare il collegamento tra il PTPCT, DUP, PEG e sistema di valutazione della

performance; - consolidare ed ampliare gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.33/2013, come

modificato dal d.lgs.97/2016. La relativa tabella sarà aggiornata in relazione alle colonne G e H con l’individuazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;

- consolidare obblighi e modalità relativamente all’accesso documentale, nonché all’accesso civico e generalizzato, di cui all’art.5 e segg. d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

La suddetta strategia sarà attuata anche attraverso le seguenti azioni:

- partecipazione e coinvolgimento di vari portatori d’interesse, con riferimento anche agli amministratori provinciali;

- aggiornamento dell’analisi del contesto esterno ed interno; - coordinamento e collegamento con la programmazione dell’ente, raccordo con documenti e

strumenti già presenti nell’ente (DUP, PEG, Sistema di valutazione delle Performance); Nonché consolidando il collegamento con i seguenti documenti: o relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (RPCT) relativa all’anno 2017 (pubblicata su web in data 16.01.2018); o esiti dell’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; o esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all’anno 2017; o piano della formazione.

Il PTPCT 2018-2020 è caratterizzato dalle seguenti fasi, attività ed ambiti :

1. Coinvolgimento dei cittadini ed altri portatori di interessi 2. Analisi del contesto esterno 3. Analisi del contesto interno 4. Coordinamento con la programmazione dell’ente 5. Mappatura dei processi e valutazione del rischio 6. Individuazione aree ed attività a maggior rischio di corruzione 7. Le misure di prevenzione del rischio

1. Coinvolgimento dei cittadini ed altri portatori di interessi esterni ed interni

L’avviso pubblico

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, in applicazione delle previsioni contenute

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nel PNA, l’Ente, come già avvenuto in occasione dei precedenti aggiornamenti, ha realizzato una forma di consultazione per il coinvolgimento di cittadini ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi nella realizzazione del nuovo Piano. Con decreto presidenziale n.198 del 28/12/2017 è stata adottata la proposta del PTPCT 2018/2020, aggiornamento per l’annualità 2018, prendendo come riferimento il PTPC 2017/2019 (approvato con deliberazione C.P. n. 28 del 28/06/2017), al fine di avviare la relativa consultazione ed addivenire al suo aggiornamento, anche grazie ai contributi dei portatori d’interesse interni ed esterni. A mezzo di avviso, predisposto dal Segretario Generale e pubblicato in data 29/12/2017 sul sito web dell’ente e sull’intranet Stamira, i soggetti interessati sono stati invitati a presentare all’indirizzo: [email protected] eventuali contributi in relazione al Piano in consultazione. A seguito della fase di consultazione avviata, entro la data del 15/01/2018 sono pervenuti i seguenti contributi: N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO Autore: cittadino attivo collaboratore ACU Marche Fabio Amici

8/01/2017 prot.n. 477/2018

Osservazione/suggerimento n. 1

1

N. 1) organizzare prima del termine per la presentazione di suggerimenti e proposte una Giornata della Trasparenza (Delibera Civit n. 2/2012), preferibilmente con la partecipazione degli Studenti delle Scuole Medie Superiori ed Universitarie, per illustrare alla societa’ civile (oltre al Piano delle Performance ed alle Relazioni delle performance organizzative ed individuali) la proposta di aggiornamento 2018 del PTPCTI per consentire ai cittadini ed agli stakeholders una partecipazione più consapevole alla consultazione pubblica, tenuto conto della particolare complessità delle norme Anticorruzione e Trasparenza.

Accolta. Nel 2018 si realizzerà il 25/01/2018 la Giornata della Trasparenza incentrata sul tema della Performance. Sarà programmata almeno un’altra giornata della trasparenza.

Rimarrà attivo sul sito istituzionale in modo permanente lo spazio di consultazione sul PTPCT

Osservazione/suggerimento n. 2

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 2 Prevedere entro il 31 Marzo 2018 la verifica da parte dell’Ufficio

Procedimenti disciplinari e da parte dell’OIV della puntuale osservanza –da parte del personale dalla data di entrata in vigore sino ad oggi - dei principi illustrati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43) per la conseguente applicazione nei confronti dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti delle sanzioni previste dall’art. 3 della Direttiva.

La Provincia di Ancona non eroga direttamente i servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1994, n. 43). Ai fini della sopra citata direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. Per tale motivo, nella sezione Amministrazione Trasparente di questo ente, la sottosezione “Carta dei servizi e standard di qualità” risulta priva di contenuti, come già comunicato

Osservazione/suggerimento n. 3

3 Pubblicare sul sito istituzionale i testi integrali delle lettere di suggerimenti e proposte pervenute in occasione della consultazione pubblica per una maggiore trasparenza.

Accolta. I contributi derivanti dalla procedura di consultazione finalizzata all’aggiornamento del PTPCT 2018 sono inseriti necessarimente in sintesi nello stesso PTPCT.

Osservazione/suggerimento n. 4

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 4 Coinvolgere adeguatamente, come raccomandato dall’Anac, gli

organi di indirizzo politico amministrativo e/o gli uffici di diretta collaborazione nella procedura di aggiornamento del PTPC 2018-2010, tramite il cosiddetto “doppio passaggio”, mediante l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale di un primo schema di carattere generale di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo, predisponendo quanto necessario per una urgente modifica statutaria.

Accolta. Lo Statuto della provincia di Ancona all’art. 65 bis prevede testualmente: “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. 1. Il Consiglio provinciale, nell’ambito della più generale competenza in materia di programmazione, approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti annuali, redatti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e proposti dal Presidente della Provincia, stante la sua natura di strumento strategico e come tale catalogabile tra gli strumenti programmatici generali necessari dell’ente previsti dall’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Osservazione/suggerimento n. 5

5 Di predisporre quanto necessario per coinvolgere adeguatamente, come raccomandato dall’Anac, gli organi di indirizzo politico amministrativo e/o gli uffici di diretta collaborazione nella procedura di aggiornamento del PTPC 2018-2010, tramite il cosiddetto “doppio passaggio”, mediante l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale di un primo schema di carattere generale di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo, predisponendo quanto necessario per una urgente modifica statutaria.

Osservazione identica alla numero 4.

Autore: cittadino attivo collaboratore ACU Marche Fabio Amici 14/01/2017 prot. n. 1190/2018.

Osservazione/suggerimento n. 1

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 6 Prevedere nel PTPC l’effettuazione di almeno 3 Giornate della

trasparenza ogni anno a decorrere dall’anno 2018, con l’auspicabile coinvolgimento degli Studenti delle Scuole Medie Superiori ed Universitarie per una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza finalizzata alla promozione della cultura della legalità ed alla comunicazione e diffusione delle strategie di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostate e attuate mediante il P.T.P.C. e delle connesse misure.

Nel 2018 si realizzerà il 25/01/2018 la Giornata della Trasparenza incentrata sul tema della Performance. Sarà programmata almeno un’altra giornata della trasparenza.

Rimarrà attivo sul sito istituzionale in modo permanente lo spazio di consultazione sul PTPCT

Osservazione/suggerimento n. 2

7 Coinvolgere adeguatamente, come raccomandato dall’Anac, gli organi di indirizzo politico amministrativo e/o gli uffici di diretta collaborazione nella procedura di aggiornamento del PTPC 2018-2010, tramite il cosiddetto “doppio passaggio” e con altre efficaci modalità da realizzare anche durante l’anno (esempio presentazione da parte del RPC ai Consiglieri Provinciali del monitoraggio semestrale delle misure anticorruzione per realizzare la piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie). Coinvolgere inoltre gli Uffici interni nella procedura di aggiornamento del PTPC 2018-2010.

Accolta. Lo Statuto della provincia di Ancona all’art. 65 bis prevede testualmente: “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. 1. Il Consiglio provinciale, nell’ambito della più generale competenza in materia di programmazione, approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti annuali, redatti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e proposti dal Presidente della Provincia, stante la sua natura di strumento strategico e come tale catalogabile tra gli strumenti programmatici generali necessari dell’ente previsti dall’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

La consultazione è stata espletata anche all’interno dell’Ente.

Osservazione/suggerimento n. 3

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 8 E’ opportuno prevedere nel PTPC la verifica da parte dell’Ufficio

Procedimenti disciplinari e da parte dell’OIV entro il 31 Maggio 2018 della puntuale osservanza – da parte del personale (dalla data di entrata in vigore della Direttiva sino ad oggi) - dei principi illustrati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43) per la conseguente applicazione nei confronti dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti delle sanzioni previste dall’art. 3 della Direttiva.

La Provincia di Ancona non eroga direttamente i servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1994, n. 43). Ai fini della sopra citata direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. Per tale motivo, nella sezione Amministrazione Trasparente di questo ente, la sottosezione “Carta dei servizi e standard di qualità” risulta priva di contenuti

Osservazione/suggerimento n. 4

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 9 Prevedere nel PTPC valide iniziative per assicurare entro il 30

Giugno 2018 il rispetto da parte di tutti i gestori dei servizi pubblici locali: a) delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 461, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e b) dell’accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali, in data 26.9.2013 "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualita' dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 72).

La Provincia di Ancona non eroga direttamente i servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1994, n. 43). Ai fini della sopra citata direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. Per tale motivo, nella sezione Amministrazione Trasparente di questo ente, la sottosezione “Carta dei servizi e standard di qualità” risulta priva di contenuti.

Osservazione/suggerimento n. 5

10 Realizzare, qualora non sia già’ stato fatto, il ciclo delle performance “integrato”, che comprende gli ambiti relativi:

• alla performance

• agli standard di qualità dei servizi

• alla trasparenza ed alla integrità

• al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

Nella Provincia di Ancona è già adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance (Approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 252 del 5/8/2003 e modificato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 371 del 4/10 /2011)

Osservazione/suggerimento n. 6

Provincia di Ancona – PTPCT 2018/2020

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 11 Prevedere nel PTPC la possibilità per i cittadini e tutti gli

stakeholders di segnalare, anche in modo anonimo, fatti di corruzione di cui sono a conoscenza, realizzando meccanismi premianti per i cittadini attivi che collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e segnalano fatti di corruzione che altrimenti rimarrebbero sconosciuti.

Accolta. Nella Provincia di Ancona è già attiva la procedura relativa allo whisteblower

Osservazione/suggerimento n. 7

12 Promuovere adeguate iniziative culturali permanenti rivolte ai cittadini (privilegiando gli Studenti delle Scuole di ogni Ordine e Grado) e stakeholders e realizzare, già dal primo semestre dell'anno 2018, almeno quattro delle seguenti iniziative elencate a pag. 22 della Delibera Civit n. 105/2010 per la comunicazione, formazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione e Carte/Standard di qualita’ dei Servizi pubblici locali: a) convegni, b) seminari,c) corsi di formazione in analogia a quelli organizzati negli anni 2014 – 2015 dalla Scuola di partecipazione 2.0 della Casa delle Culture di Ancona sponsorizzati dalla Regione Marche e dall'Anci Marche,d) questionari, e) opuscoli, f) creazione di spazi (FAQ), g) guide sintetiche, creazione di una community) all'interno del sito web, ecc.

Nel 2018 si realizzerà il 25/01/2018 la Giornata della Trasparenza incentrata sul tema della Performance. Sarà programmata almeno un’altra giornata della trasparenza, aperte anche alla popolazione studentesca.

Rimarrà attivo sul sito istituzionale in modo permanente lo spazio di consultazione sul PTPCT

Osservazione/suggerimento n. 8

13 Disporre, possibilmente già dal primo semestre dell'anno 2018, la rotazione del personale (soprattutto di tutti i Dirigenti), con particolare riferimento ai settori ad alto rischio di corruzione.

La peculiare situazione del settore delle Province conseguente al riordino delle funzioni non fondamentali attuato in coerenza con l’art. 1, comma 89 della legge n. 56/2014 e la conseguente riduzione del 50% della spesa del personale prevista dall’art. 1, comma 421 della legge n. 190/2014 (legge di stabilita 2015) che ha di fatto dimezzato la dotazione organica del personale in servizio alla data dell’8/4/2014 (data di entrata in vigore della legge n. 56/2014), non rende ordinariamente attuabile la misura della rotazione ordinaria.

Osservazione/suggerimento n. 9

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 14 Pubblicare sul sito del Comune FAQ con indicazioni chiare dei

comportamenti validi e non validi che il personale deve seguire in relazioni alle più importanti fattispecie che si possono presentare nei vari settori operativi, soprattutto per quelli ad alto rischio corruzione.

Nel sito della PROVINCIA sono pubblicati il codice di comportamento e il codice etico nella sezione Amministrazione Trasparente Disposizioni generali PTPCT

Osservazione/suggerimento n. 10

15 Pubblicare integralmente sul sito della Provincia le istanza di accesso civico con le relative risposte dell'Ente, e pubblicare tutte le lettere di suggerimenti e proposte al PTPC pervenute dai cittadini e da qualsiasi altro soggetto giuridico, i reclami, gli atti giudiziari (es. citazione in giudizio, sentenze di condanna)

Il registro degli accessi è pubblicato semestralmente nella sezione Amministrazione Trasparente Altri contenuti Accesso civico

Osservazione/suggerimento n. 11

16 Aderire all'applicativo "Mettiamoci la faccia" in http://qualitapa.gov.it/it/iniziative/mettiamoci-la-faccia.

L’adesione all’iniziativa della Funzione pubblica sarà valutata previo esame della sua attualità

Osservazione/suggerimento n. 12

17 Prevedere nel PTPC 2018-2020 l’adesione al Codice Etico Carta di Avviso Pubblico del Presidente, dei Consiglieri Provinciali, ecc. pubblicizzando sul sito web istituzionale i nominativi di coloro che hanno aderito.

Accolta

Osservazione/suggerimento n. 13

18 Prevedere nel PTPC misure efficaci finalizzate ad assicurare l'osservanza delle norme sulla Trasparenza ed Anticorruzione da parte di tutte le società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Provincia monitorando costantemente l'effettuazione dei relativi adempimenti, tenendo conto del Comunicato del Presidente dell'Anac del 01/10/2015 (Trasparenza Società Partecipate), della Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” e dell’orientamento Anac n. 24 del 23 Settembre 2015

Accolta

Osservazione/suggerimento n. 14

19 Aderire, già a decorrere dall’anno 2018, alla campagna promossa da Libera e Gruppo Abele: Riparte il Futuro “Trasparenza a costo Zero”.

L’adesione all’iniziativa sarà valutata

Osservazione/suggerimento n. 15

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 20 Pubblicare, qualora non sia già stato fatto, sul sito web istituzionale il

“registro degli accessi” contenente la raccolta organizzata delle richieste di accesso civico pervenute in questi ultimi due anni, con l’elenco delle richieste con l’oggetto, la data ed il relativo esito con la data della decisione da aggiornare almeno ogni sei mesi con allegate tutte le lettere di accesso civico pervenute e relative risposte, ai sensi della Delibera Anac n. 1309 del 28 Dicembre 2016. Ed adottare una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso con i contenuti descritti nella Delibera anzidetta (Par. § 3.1.)

Il registro degli accessi è pubblicato semestralmente nella sezione Amministrazione TrasparenteDisposizioni generali Accesso civico

Osservazione/suggerimento n.16

21 Promuovere e sottoscrivere con l’UTG Prefettura locale, i Dirigenti Scolastici di Scuole Superiori, i Rettori delle Università locali, protocolli analoghi a quello sottoscritto dal Comune di Aragona.

Stipulato con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona in data 27/11/2015 il Protocollo di legalità.

Sottoscritto in data 18/01/2018 accordo di collaborazione con la Guardia di Finanza per gli affidamenti di lavori e forniture. Saranno valutate ulteriori forme di accordo.

Osservazione/Suggerimento n. 17

22 Illustrare nel PTPC 2018-2020 nel modo più chiaro possibile il procedimento relativo all’approvazione del Piano, trascrivendo integralmente la presente lettera (o allegandola al PTPC) con i relativi allegati e, ovviamente, le altre lettere pervenute.

L’iter del PTPCT è descritto nella prima parte del vigente PTPCT

Osservazioni Paolo Previati del 9/01/2018 prot. n. 646/2018

23 n. 1) Azioni volte ad ottenere la massima circolazione e conoscenza dello stesso fra la popolazione.

Tutte le azioni di pubblicità, di informazione e di comunicazione inerente le attività correlate alla prevenzione della corruzione sono effettuate sul nostro sito. Per le province è ancora vigente a decorrere dal 1° gennaio 2015, il divieto: “di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” previsto dall’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di bilancio 2015)

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N. CONTRIBUTI - AUTORE ESITO 24 2) Distribuire agli studenti delle superiori ed agli universitari un

piccolo sunto della pubblicazione, con il link al testo completo Tutte le informazioni inerenti la prevenzione della corruzione sono disponibili nella Sezione amministrazione trasparente Disposizioni generali Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Inviare il sunto per informazione anche alle sedi sindacali, ed a tutte le associazioni esistenti sul territorio.

Tutte le informazioni inerenti la prevenzione della corruzione sono disponibili nella Sezione amministrazione trasparente Disposizioni generali Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

25 Affiggere alcuni manifesti stradali -con testo molto semplice e grandi caratteri, che dia notizia della pubblicazione del documento contro la corruzione, e fornisca il link al testo

Tutte le azioni di pubblicità, di informazione e di comunicazione inerente le attività correlate alla prevenzione della corruzione sono effettuate sul nostro sito. Per le province è ancora vigente a decorrere dal 1° gennaio 2015, il divieto: “di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” previsto dall’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di bilancio 2015)

26 Tenere conto degli accessi fatti al documento, prima e dopo le azioni succitate, per misurare l'efficacia dell'informativa fatta.

Non si ritiene una misura idonea a valutare l’efficacia del PTPCT

Osservazione interna del 11/01/2018

27 Richiesta di adeguamento degli istituti della contrattazione decentrata integrativa

Non pertinente

Si ritiene opportuno lasciare attivo in via permanente uno spazio on-line di consultazione e partecipazione rivolto a cittadini, associazioni ed imprese.

L’avviso di consultazione sul sito istituzionale www.provincia.ancona.it

Provincia di Ancona – PTPCT 2018/2020

Sono stati inoltre svolti momenti di confrontoprofessionalità (comunicazioni ed /Provincia e con l’Organo Indipendente di Valutazione (

2. Analisi del contesto esterno

La sezione riporta alcuni dati relativi che si ritengono utili per analizzare il contesto esterno e l’ambiente nel l’Amministrazione opera. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze cui la struttura è sottoposta indirizzare con maggiore efficacia la strategia di prevenzione e gestione del rischio corruzione. In aggiunta alle informazioni sotto riportate, per gli ambiti popolazione ed economia, si rinvia inoltre al “Provincia di Ancona” riportato nella sezione strategica del Sono stati esaminati i seguenti ambiti

• Popolazione

• Sicurezza

• Economia

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svolti momenti di confronto con il dirigente e le posizioni (comunicazioni ed incontro in data 11/12/2017), nonché co

Indipendente di Valutazione (OIV).

Analisi del contesto esterno

alcuni dati relativi al territorio della Provincia di Anconaanalizzare il contesto esterno e l’ambiente nel quale

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze cui la struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia la strategia di prevenzione e gestione del rischio corruzione. In aggiunta alle informazioni sotto riportate, per gli ambiti popolazione ed economia, si rinvia inoltre al “contesto territoriale della

” riportato nella sezione strategica del DUP.

i seguenti ambiti (ad integrazione di quelli già previsti nel precedente PTPC)

La popolazione

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e e le posizioni organizzative e le alte con la Presidente della

la Provincia di Ancona, quale

Comprendere le dinamiche territoriali di consente di

indirizzare con maggiore efficacia la strategia di prevenzione e gestione del rischio corruzione. In aggiunta alle informazioni sotto riportate, per gli ambiti

contesto territoriale della

nel precedente PTPC):

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Popolazione residente

Andamento e movimento naturale popolazione residente

Struttura della popolazione

Per fasce di età

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

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Variazione percentuale della popolazione

Variazioni annuali della popolazione espresse in % a confronto con variazioni popolazione Regione Marche e Italia

Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia

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Gli stranieri residenti in provincia di Ancona al 1° gennaio 2016 sono 44.802 e rappresentano il 9,4% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 20,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,4%) e dal Bangladesh (7,2%).

La sicurezza

Lo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica

Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento

Come suggerito dall’ANAC, con la determinazione 12/2015, per lo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica si è fatto riferimento alla relazione del Ministro dell’Interno sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, comunicata alla Presidenza della Camera il 4/01/2017 (riferita all’anno 2015), e pubblicata sul sito della Camera /dei Deputati (www.camera.it e disponibile alla pagina http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&), dove è possibile consultare il testo integrale della relazione. Qui ci si limita a riportare l’estratto delle informazioni riferite alla Provincia di Ancona.

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Lo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica – scenario regionale

“Contesto dell’illegalità nel territorio della Regione Marche” tratto dal PTPCT 2018-2020 della Regione Marche (D.G.R. n. 30 del 22/01/2018)

Contesto dell’illegalità nel territorio della Regione Marche. La situazione della legalità nel territorio della regione Marche, descritta nell’ambito della “Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” è contenuta in un approfondimento regionale, dal quale si evidenzia che, pur non essendo presenti penetrazioni né tantomeno radicamenti della criminalità organizzata di tipo storico, nelle Marche si rileva la presenza di qualificati esponenti di consorterie mafiose, interessati ad infiltrarsi nel vivace tessuto economico imprenditoriale, in quanto suscettibile di favorire il reimpiego di capitali accumulati illecitamente, soprattutto attraverso la rilevazione di attività commerciali e/o investimenti nel settore immobiliare. Tali proiezioni delinquenziali, modulando il proprio dinamismo in riferimento alle eterogenee realtà territoriali, perseguono il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le estorsioni, le rapine, il controllo dei locali notturni e delle bische clandestine. In particolare si dà rilievo all’insediamento di imprese edili gestite da elementi tangenziali a sodalizi mafiosi, alla gravitazione di soggetti riconducibili ad aggregati criminali camorristici nel comparto della cantieristica navale, alle pratiche estorsive finalizzate alla rilevazione di strutture ricettive, di attività di ristorazione ed impianti balneari. 19 Secondo il procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona, (nel discorso di apertura dell’anno giudiziario del 28 gennaio 2017) nel territorio si è accentuato il deterioramento dell’ordine pubblico e della sicurezza, già manifestatosi negli anni scorsi. La criminalità è particolarmente attiva e allarmante nei settori dei reati contro il patrimonio e nel settore del traffico degli stupefacenti; preoccupante e in crescita i reati di maltrattamenti familiari e di violenza verso le donne. Il procuratore prosegue affermando che non è tranquillizzante il dato stabile o in diminuzione dei reati contro la pubblica amministrazione, atteso che la difficoltà maggiore in questa materia risiede nella individuazione e nella prova degli illeciti e che spesso le denunce sono strumentali, espressive di conflitti interni o tra diverse parti politiche. Il procuratore richiama inoltre il dissesto di Banca Marche ribadendo come nella pubblica opinione e negli ambienti politici istituzionali di questa regione fosse mancata la piena consapevolezza della ampiezza del sotteso sfacelo economico, morale e politico nonché una risposta adeguata. Il procuratore regionale della Corte dei Conti, Giuseppe De Rosa, nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 auspica un rapporto sinergico che dovrà sempre più valorizzarsi tra le fondamentali funzioni della Corte dei conti, il controllo e la giurisdizione, poiché denso di potenziali implicazioni e di positive ricadute e in ragione delle significative connessioni al riguardo ormai legislativamente sussistenti, sull’avvertita esigenza della necessaria affermazione dell’effettività, nell’ambito delle gestioni di ingenti masse di risorse, delle pratiche

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di trasparenza, di legalità e di buon andamento dell’amministrazione. Cita dunque i seguenti dati relativi all’attività della sezione regionale delle Marche della Corte dei Conti: i fascicoli istruttori trattati, ancora pendenti, concernenti vicende relative a fenomeni di tipo corruttivo sono stati n. 346. Le istruttorie in corso, che hanno assunto rilievo in ambito contabile, aperte nei confronti di pubblici dipendenti, ditte private ed amministratori, anche a seguito di comunicazione di illeciti penali, hanno riguardato presunte ipotesi di: indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato (n. 19), peculato (n. 5), abuso d’ufficio (n. 12), truffa (n. 7), concussione (n. 1), corruzione (n. 6) e assenteismo (n. 9). Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Piercamillo Davigo, intervenuto a gennaio 2017 ad un incontro con gli studenti a Civitanova, ha ricordato come, nonostante tangentopoli, in Italia la corruzione non sia ancora debellata; nello stesso incontro il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, è intervenuto ricordando gli allarmi lanciati dal procuratore distrettuale Antimafia di Ancona, Melotti, e dall’ ex procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona, Macrì, secondo i quali al di là dei fenomeni, la tendenza che traspare dai dati è molto preoccupante e rileva che nelle Marche i reati legati alla criminalità organizzata sono diventati 20 superiori alla media nazionale. Antonio Mastrovincenzo ha espresso inoltre l’intenzione del Consiglio regionale di rivedere e arricchire la legislazione regionale in materia, attraverso l’individuazione di strumenti utili a una più efficace partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e a monitorare attentamente l’illegalità nella nostra regione. Il 7 agosto 2017 la regione Marche ha approvato la legge regionale, n. 27 - Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. I rischi legati a infiltrazioni criminali nell’ambito della ricostruzione post- terremoto sono stati citati nel corso convegno tenutosi ad Ancona il 26/10/2017 intitolato “Il codice degli appalti per la ricostruzione. Sicurezza, legalità, efficienza”. Il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, è intervenuto al convegno ammonendo che, in tema di appalti, occorre "mantenere l'asticella alta, in fatto di controlli, per evitare infiltrazioni criminali. Tra Marche e le altre regioni coinvolte, siamo ora in presenza del più grande cratere sismico della storia del Paese e non si possono fare deroghe alle normative presenti se non di portata limitata, perché il rischio di intromissioni criminali è molto alto.” All’incontro è intervenuto anche il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’Appello di Ancona, Sergio Sottani, che, con riferimento al crac di Banca Marche ha detto che, quando in una regione come la Marche, c’è una crisi bancaria di dimensioni enormi non si può parlare di un territorio impermeabile al pericolo mafioso.

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Degno di nota si ritiene l’accordo di collaborazione (come meglio si dirà in seguito) sottoscritto tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza: • In materia di controllo della legalità negli appalti pubblici, in data 18.01.2018 è stato sottoscritto,

nella sede della Provincia di Ancona, tra la Presidente Liana Serrani ed il Generale della Guardia di Finanza B.Vincenzo Amendola un accordo di collaborazione in materia di appalti pubblici. La collaborazione concerne in particolare la trasmissione da parte della Provincia di Ancona di dati e notizie acquisiti nel corso dei controlli per il riscontro del possesso dei requisiti necessari per partecipare agli appalti per la fornitura dei beni e servizi anche con riferimento a quelli sul sistema di qualificazione S.O.A., sull’assetto societario, patrimoniale, organizzativo, e di governance, nonché sul rispetto delle procedure per il rilascio delle attestazioni, anche di società aventi sede legale all’estero.

L’Economia

Scenario economico regionale

“Contesto socio economico della Regione Marche” tratta dal PTPCT 2018-2020 della Regione Marche (D.G.R. n. 30 del 22/01/2018)

Contesto socio economico della regione Marche. [Da L'economia delle Marche – Rapporto Banca d’Italia] Nel 2016 l’attività economica nelle Marche è cresciuta in misura modesta, meno che in Italia, con un indebolimento nel secondo semestre dell’anno. Vi ha influito anche una devastante serie di eventi sismici che ha coinvolto un’ampia porzione del territorio regionale; come primo impatto sull’economia, la sequenza sismica ha sottratto flussi turistici al territorio colpito e ha ostacolato le attività economiche dei luoghi più vicini agli epicentri, caratterizzati da una prevalente specializzazione nell’agricoltura e nelle attività manifatturiere e commerciali a essa maggiormente legate. Hanno invece continuato a sostenere l’attività produttiva le imprese industriali di medie e grandi dimensioni, che hanno anche intensificato gli investimenti. La lenta crescita dell’economia è proseguita nei primi mesi del 2017. Per il resto dell’anno, secondo le valutazioni formulate dalle imprese, le prospettive relative agli ordini interni ed esteri e le intenzioni di investimento rimarrebbero moderatamente favorevoli. Un sostegno alla ripresa economica, in particolare nel settore delle costruzioni, potrebbe venire dall’avvio delle opere di ricostruzione post-sisma. • Il mercato del lavoro. Nel 2016 l’occupazione è diminuita, dopo la sostanziale invarianza del 2015; nell’ultimo biennio le Marche non hanno condiviso il percorso di crescita occupazionale osservato nel complesso del Paese. Nel 2016 il calo si è concentrato nei comparti delle costruzioni e dei servizi ricettivi e del commercio. È lievemente aumentato solo il lavoro dipendente e principalmente nelle forme meno stabili. Il tasso di disoccupazione è salito, assottigliando il divario favorevole rispetto alla media nazionale. Negli ultimi anni il quadro occupazionale è peggiorato soprattutto per i giovani con meno di 35 anni e per gli stranieri. • La finanza pubblica. Nel 2016 il debito delle Amministrazioni locali delle Marche è ancora diminuito; la sua incidenza sul PIL regionale è in linea con la media delle Amministrazioni locali del Paese. Negli ultimi anni si è ridotta la spesa corrente primaria, anche per effetto del calo del personale; quella in conto capitale avrebbe ripreso a crescere nel 2016. Si è fatto anche ricorso, su impulso di incentivi e obblighi di 18 legge, a forme di cooperazione tra Comuni di piccole dimensioni per lo svolgimento di alcuni servizi, al fine di garantire un’offerta più ampia e di contenere le spese. • L’area colpita dal sisma e le misure per la ricostruzione. Gli eventi sismici che si sono succeduti da agosto 2016 a gennaio 2017 hanno coinvolto un’area molto vasta del territorio regionale, in cui risiede oltre un quinto della popolazione. L’economia delle zone più vicine agli epicentri sismici è maggiormente legata alle attività agricole e si caratterizza per una bassa densità industriale. Le zone che, pur incluse nel cratere del sisma, sono relativamente più distanti dagli epicentri si connotano invece per una più ampia diffusione di imprese manifatturiere, anche di grandi dimensioni, nelle tradizionali specializzazioni produttive regionali, come il comparto delle pelli, cuoio e calzature, del tessile e abbigliamento e degli elettrodomestici. In queste aree, nonostante le difficoltà logistiche e i disagi subiti dagli addetti, non è risultata compromessa la prosecuzione dell’attività delle imprese. Risorse per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati sono state stanziate dalla legge di bilancio per il 2017.

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3. Analisi del contesto interno

In relazione all’analisi del contesto interno si fa espresso riferimento a quanto previsto e dettagliatamente indicato nel PTPC 2017/2019, nella sezione III “Risk Management” dove si tratta del Contesto interno, della struttura organizzativa, dei ruoli, delle responsabilità interne. Parimenti si rinvia al PTPC 2017/2019 la parte dedicata ai soggetti e ruoli della strategia di prevenzione (art.75 e segg. della sezione prima “Disposizioni normative”). Ci piace, in questa sede, richiamare l’importanza di un’azione sinergica e del coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interni, conditio sine qua non, perché si possano attuare efficaci attività in tema di prevenzione della corruzione. Di seguito “la costellazione” dei soggetti istituzionali interni coinvolti nella prevenzione della corruzione:

4. Coordinamento con la programmazione dell’ente

Il PTPCT è il documento fondamentale per la definizione della strategia in materia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione, assume pertanto un’elevata valenza e natura programmatica, conseguentemente risulta importante definire e consolidare gli opportuni e reali collegamenti con gli altri documenti di programmazione presenti nell’ente, in particolare: il DUP (Documento Unico di Programmazione), il PEG (Piano esecutivo di gestione) e conseguentemente

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il sistema di valutazione. Si ricorda che, ai sensi dell’art.169, comma 3bis, del TUEL, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati

organicamente nel PEG. L’art.19 del precedente PTPC precisava:

Nel DUP 2018/2020 (SES e SEO), in fase di predisposizione, saranno previsti gli indirizzi/obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che a tal fine vengono individuati con il presente PTPCT, come di seguito:

Nel DUP sezione strategica (SES), dopo l’illustrazione della situazione socio economica, territorio e popolazione, si prevede l’inserimento di una specifica sezione Prevenzione e contrasto alla

corruzione – Trasparenza (01 - Missione Servizi istituzionali e generali e di gestione) per la quale si farà specifico riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza PTPC 2018/2020.

Nell’ambito del Programma 0102. Servizi istituzionali e generali e di gestione – Segreteria Generale è ricompresa l’attività prevista dalla legge n. 190/2012 e dalla normativa di attuazione, che individuano, di norma, il Segretario Generale come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione rivestono un ambito molto rilevante nelle funzioni dell’Ente di Area Vasta: aggiornamenti, monitoraggi, controlli interni e formazione sono le modalità privilegiate per la diffusione di una cultura improntata alla trasparenza e alla legalità non solo formale ma soprattutto reale e percepita dalla comunità e dal territorio Provinciale. Il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione e della Trasparenza della Provincia, aggiornato per il triennio 2018-2020, evidenzia in particolare le attività sensibili al rischio corruttivo nelle aree degli appalti pubblici e del governo del territorio. L’adeguamento della Sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale www.provincia.ancona.it al “FOIA” (Decreto legislativo n. 97/2016) costituirà una linea di lavoro attiva e dinamica, volta al rispetto delle previsioni normative del “codice della trasparenza” ma soprattutto alla pubblicazione di tutti quei dati che permettano all’utenza e ai cittadini di comprendere le funzioni dell’ente di area vasta, nell’ottica della semplificazione e dell’immediatezza delle informazioni inerenti i procedimenti amministrativi dell’ente. Come ulteriore leva finalizzata al supporto ai Comuni la Provincia di Ancona si pone come obiettivo di offrire ai comuni del suo territorio la partecipazione dei dipendenti e degli amministratori dei comuni a percorsi formativi - seminariali inerenti tematiche e materie di interesse per gli enti territoriali, in particolare con le Giornate della Trasparenza e l’attività di formazione obbligatoria prevista dalla legge n. 190/2012.

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Nel DUP sezione operativa (SEO) alla MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione, al PROGRAMMA 2: Segreteria Generale viene previsto il seguente obiettivo strategico:

LINEA

STRATEGICA

OBIETTIVI

STRATEGICI

OBIETTIVI

OPERATIVI/PROGETTI/AZIONI Linea strategica

Obiettivo strategico Prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno dell’amministrazione. Garantire la trasparenza e l’integrità

• Adozione del PTPCT aggiornamento 2018/2020 • Attuazione delle misure previste nel PTPCT

2018/2020 da parte di tutti i soggetti responsabili. • Potenziamento sistema controllo e monitoraggio

anche attraverso integrazione con altri documenti di programmazione presenti nell’ente (DUP, PEG…).

• Potenziamento supporto al RPCT. • Potenziamento della formazione per rafforzare le

competenze professionali individuali almeno nelle aree a più elevato rischio.

• Consolidamento attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e obbligo di pubblicazione dei dati, a seguito del recepimento del FOIA (Freedom of information act) con il D.Lgs.97/2017, di modifica del D.Lgs.33/2013.

Per quanto concerne il coordinamento tra PTPCT e PEG, si continuerà a prevedere nel PEG 2018/2020 specifici obiettivi ed azioni, come già avvenuto con il Piano della Performance 2017. A tale riguardo si riporta di seguito le conclusioni di cui al §16 della Sez.III risk management (Metodologia, …) del PTPC 2017-2019: “Il PEG 2018/2020, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, conterrà specifici obiettivi coerentemente alle indicazioni fornite nel DUP 2018/2020, come sopra riportate, insieme ad indicatori e target. Lo stretto collegamento con gli atti di programmazione consente di agevolare anche le fasi del monitoraggio e della valutazione, stante l’attenzione posta sugli step di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi/misure svolti in sinergia con l’organo di valutazione (OIV). Il monitoraggio è effettuato, altresì, durante tutto l'anno anche nell’ambito dei “controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti” previsti dall'art. 147-bis del TUEL e dal relativo Regolamento provinciale. A tale riguardo il PTPCT 2018-2020 conferma la griglia di controllo (check list), predisposta dal RPC per facilitare e standardizzare l’attività di controllo.”

5. Mappatura dei processi e valutazione del rischio

In relazione alla mappatura dei processi si fa espresso rinvio e riferimento alla sezione III del PTCP 2017/2019, schede 1, 2 e 3, del PTPC 2017/2019, dove in dettaglio si riporta l’elenco dei processi censiti, nonché dei rischi specifici e della valutazione del rischio, applicando il modello del risk management. In particolare il PTPC 2017/2019 individua 155 processi, raggruppati in 43 macro-processi.

6. Individuazione aree ed attività a maggior rischio di corruzione

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Aree generali ed aree di rischio specifiche In relazione alle aree ed attività a più elevato rischio di corruzione, oltre a quelle (obbligatorie) già individuate nel PTPC 2014-2016 (acquisizione e progressione del personale, affidamento lavori, servizi e forniture, provvedimenti ampliativi con e senza effetto economico), cui si fa espresso riferimento, ed a quelle aggiuntive previste con il PTPC 2015/2017, con il PTPC 2016/2018 vengono previste nuove aree ad elevato rischio di corruzione (aree generali), come individuate dalla determinazione ANAC n.12/2015. Ci si riferisce, in particolare, alle aree relative alle attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; - incarichi e nomine; - affari legali e contenzioso.

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie” sono denominate d’ora in poi “aree generali”, come indicato nella determinazione ANAC n.12/2015. A queste possono aggiungersi aree di rischio ulteriori definite “aree di rischio specifiche”. Secondo le indicazioni contenute nel PNA 2016, è stata aggiunta l’area di rischio “Governo del

Territorio”, che assorbe e sostituisce la precedente area di rischio specifico “Pianificazione Urbanistica”.

SI RIPORTA L’ELENCO AGGIORNATO DELLE AREE GENERALI DI RISCHIO (come già individuate nel PTPC 2017/2019):

CODICE TIPOLOGIA [area di rischio]

PTPCT 2018/2020 - AREE DI RISCHIO

A Area generale Amministrazione generale

B Area generale Acquisizione e progressione del personale

C Area generale Contratti pubblici

D Area generale Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

E Area generale Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

F Area generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G Area generale Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H Area generale Incarichi e nomine

I Area generale Affari legali e contenzioso

L Area generale Esternalizzazione e partecipate

M Area generale Governo del territorio

Valutazione del rischio

Per quanto concerne la valutazione del rischio, nel PTPC 2017/2019 è stata utilizzata una matrice del rischio con la previsione di 5 livelli di rischio diversi per meglio differenziare i livelli di valutazione impatto/probabilità dei processi e dei rischi specifici, come meglio riportato nella tabella seguente:

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Nel PTPC 2017/2019 s’individua un elenco di 573 rischi specifici, mentre i processi censiti sono stati collocati nella “mappa del rischio” come di seguito:

RANGE DI VALUTAZIONE

LIVELLO DI RISCHIO

VALORE DI RISCHIO

N.PROCESSI

1-1,99 IRRILEVANTE BASSO 1

2-2,99 IRRILEVANTE BASSO 22

3-3,99 IRRILEVANTE BASSO 36

4-4,99 LIVELLO DI ATTENZIONE

MEDIO-BASSO 72

5-5,99 LIVELLO DI ATTENZIONE

MEDIO-BASSO 19

6-6,99 LIVELLO DI ATTENZIONE

MEDIO-BASSO 5

Totale 155 Ricapitolando, il PTPC 2017/2019 ha individuato:

AREE DI ATTIVITA’ 11

MACRO PROCESSI 43

PROCESSI 155

RISCHI SPECIFICI 573

Questa la situazione di partenza che caratterizza necessariamente il PTCPT 2018/2020

7. Le misure di prevenzione del rischio di corruzione: le misure obbligatorie

In questa parte del Piano, in relazione alle aree generali di rischio mappate, vengono indicate le

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misure di prevenzione. In questa sezione vengono riportate le misure obbligatorie, alla sezione 9) quelle ulteriori.

Le misure obbligatorie previste nei PTPC

1. Le direttive generali (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione); 2. Il sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dei dirigenti (il sistema comporterà, a regime, una standardizzazione degli atti amministrativi); 3. Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 4. Trasparenza; 5. La formazione del personale; 6. Il codice di comportamento; 7. Criteri di rotazione del personale; 8. Conferimento ed autorizzazione incarichi dirigenziali; 9. Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 10. Inconferibilità ed incompatibilità per cariche politiche ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 11. Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage - revolving doors); 12. Adozione di misure per la tutela del whistleblower; 13. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti; 14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”. E' facoltà del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) emanare circolari esplicative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte del personale dell’ente. Le misure obbligatorie: cosa è stato fatto / cosa si prevede di fare con il PTPC 2018-2020 Di seguito si evidenziano le misure di prevenzione della corruzione individuate nei Piani precedenti, il loro stato di realizzazione e le attività da porre in essere nel corso del 2018 in relazione alle misure previste con il presente Piano (PTPCT 2018/2020).

1. Direttive generali Di seguito le aree che tale misura si prevede debba intercettare:

a) Distinzione, per quanto la dotazione di riferimento lo consente, tra soggetto che emana il provvedimento e il responsabile del procedimento, dell'istruttoria dell’atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale; c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come specificati nel Piano; d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa; e) Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento; f) Formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti discrezionali in via amministrativa e/o tecnica, motivare adeguatamente l’atto;

ed inoltre g) In materia di assunzioni, commissioni di concorso ed incarichi:

- ricorso a procedure di evidenza pubblica per le assunzioni; - attestazioni dei commissari di concorso circa l’assenza di situazioni d’incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti (artt. 51 e 52 cpc); - attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione da parte del responsabile del procedimento, circa l'assenza di

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conflitto d'interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e smi; - composizione della commissione di concorso per l’accesso dall’esterno con membri esterni indicati dagli ordini professionali se possibile, rotazione dei membri esterni “esperti”; - rispetto previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna art. 7, c.6 e 6 bis D.Lgs.165/2001;

h) in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture: - Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi;

- Limitazione dell’ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al fine di assicurare un livello minimo di confronto concorrenziale sul prezzo, ove fattibile, al fine di assicurare maggiore trasparenza. Nelle ipotesi motivate di affidamento diretto applicare la rotazione degli operatori economici, ove possibile;

- Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato elettronico regionale o al mercato elettronico interno) per acquisizione di forniture e servizi ai sensi della normativa vigente. Accurata motivazione in caso di autonome procedure di acquisto e applicazione dell’art. 26, comma 3 bis L. 488/1999;

- Subappalto. Rispetto dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. - Applicazione protocollo di legalità per gli affidamenti ed accordo di collaborazione

con la Guardia di Finanza sottoscritto in data 18.01.2018;

Nel corso del 2018 continuerà l’attuazione della misura mediante le azioni individuate, come sopra riportate.

2. Il sistema del controllo sugli atti dirigenziali (Regolamento sui controlli interni)

Ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012, che ha disciplinato il nuovo sistema dei controlli interni, il Commissario straordinario, nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio Provinciale, con deliberazione n.2 del 9.01.2013, ha approvato il Regolamento relativo al sistema dei controlli interni della Provincia di Ancona. L’attività di prevenzione della corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con il sistema di controllo prevista dal sopracitato Regolamento, con riferimento:

- al controllo di regolarità amministrativa (articoli 147, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);

- al controllo di regolarità contabile, (articoli 147, comma 1, e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);

- al controllo di gestione (articoli 147, comma 2, lettera a), 196, 197, 198 e 198bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);

- al controllo strategico (articoli 147, comma 2, lettera b) e 147ter del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.); - al controllo degli equilibri finanziari, (articoli 147, comma 2, lettera c) e 147quinquies del D.Lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.); - al controllo sulle società partecipate, (articoli 147, comma 2, lettera d) e 147quater del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i.); - al controllo sulla qualità dei servizi (articoli 147, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000);

Il Regolamento prevede quindi un corposo sistema di controlli che, attuato con la collaborazione fattiva del personale dirigente e non, potrà mitigare il rischio corruzione, ed in particolare migliorare la qualità dell’azioni amministrativa dell’ente. In particolare attraverso le verifiche a campione previste dal controllo successivo di regolarità

amministrativa, di cui al suddetto Regolamento, è possibile verificare che negli atti venga esplicitato l’intero iter decisionale che ha portato all’adozione del provvedimento finale. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti

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prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso.

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: • viene esercitato su: determinazioni, contratti e altri atti adottati dal Dirigente o suo delegato. • ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere

generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell’ente.

• viene effettuato sugli atti, in modo casuale, dal soggetto deputato sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutti i settori dell’Ente.

• Il Segretario predispone un rapporto sui risultati del controllo espletato che viene trasmesso ai soggetti indicati all’art.15 del regolamento (ai dirigenti responsabili dei servizi, al Presidente della Provincia, all’OIV, Organismo indipendente di valutazione, al Collegio dei Revisori dei conti e al Presidente del Consiglio provinciale).

Con la redazione e trasmissione del relativo referto possono essere inoltre formalizzate le indicazioni e/o raccomandazioni di volta in volta ritenute necessarie.

Nel corso del 2018 continueranno le attività di controllo come previste. Si coinvolgerà il gruppo di lavoro, ove possibile, utilizzando la griglia di controllo (check-list) predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), al fine di facilitare e rendere standardizzata ed omogenea l’attività di controllo svolta. La griglia di controllo viene allegata anche al presente PTPCT (Allegato n. 2).

3. Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. d) della legge n. 190/2012 il PTPCT deve rispondere all’esigenza di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti. Successivamente l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 ha disposto che le pubbliche amministrazioni pubblichino nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, riportando anche il termine per la conclusione dello stesso. L’Allegato 1 del PNA individuava, fra le misure di carattere trasversale obbligatorie che il PTPC deve contenere, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali in quanto attraverso lo stesso potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, quale misura obbligatoria di prevenzione della corruzione, è stato inserito nel PEG/Piano della Performance anno 2014 quale obiettivo trasversale di performance organizzativa. La complessità dell’obiettivo aveva indotto l’Ente a reiterare l’obiettivo anche per l’anno 2015 e seguenti. Purtroppo la particolare situazione di contesto in cui stanno operando le Province, in considerazione del farraginoso processo di riordino delle funzioni e della strutturale carenza di risorse umane, non ha oggettivamente consentito di attuare tale proposito.

Va detto, inoltre, che l’art. 24 del D.lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa” è stato abrogato dall’art. 43, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 97/2016.

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016.

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4. Trasparenza

In considerazione delle recenti disposizioni normative intervenute la materia viene trattata in una specifica sezione (vedi la sezione 8 Trasparenza ).

5. Formazione del personale

La formazione del personale dirigente e non dirigente è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell’ambito della prevenzione della corruzione. Il PNA inserisce la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie che il PTPC deve contenere per trattare il rischio della corruzione in quanto consente: • la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure), nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; • la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; • l’assunzione di decisioni con ≪cognizione di causa≫ e conseguente riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; • l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, evitando cosi l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni programmino nel PTPC e nel PAF (Piano Annuale della Formazione) adeguati percorsi di formazione strutturati su due livelli: • livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità; • livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti ed ai dipendenti che operano nelle aree maggiormente a rischio. Come indicato nelle relazioni del RPC l’attività formativa disciplinata dal Piano è stata ritenuta adeguata, e si è rivolta al personale dell'Ente con l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza su varie materie insieme ad elementi operativi e comportamentali, nonchè mirata alla realtà lavorativa e calibrata sulla base delle attività a rischio corruzione dei vari servizi. L’attività è stata rivolta al personale dell’ente, in particolare al dirigente, ai titolari di posizione organizzativa e ai responsabili di procedimento delle aree maggiormente esposte al rischio corruzione.

Nel 2018, sulla base del PTPCT 2018-2020, la formazione continuerà ad essere rivolta al personale dell'Ente con l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza su varie materie insieme ad elementi operativi e comportamentali, mentre la formazione specifica sarà mirata alla realtà lavorativa e calibrata sulla base delle attività a rischio corruzione. Sarà rivolta al dirigente, ai titolari di posizione organizzativa ed ai responsabili di procedimento. Il Dirigente potrà individuare percorsi formativi specifici nelle materie ricadenti nelle rispettive aree di rischio, anche integrando quelle descritte nel “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Il Dirigente avrà cura di comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione l’attività formativa realizzata, al fine di consentire a quest'ultimo di eseguire i relativi controlli e monitoraggi.

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Di seguito, anche alla luce della particolare situazione che sta caratterizzando l’ente in termini di riassetto organizzativo, gli indirizzi forniti al Piano della Formazione:

contenuti

formazione

destinatari

formazione

strumenti di

formazione

ore/giornate

formazione

soggetti formatori

Normativa anticorruzione, e PTPCT

Dirigente, PO Incontro/corso/ seminario

1 o + giornate

Soggetto pubblico, docenti interni o esterni Figure, obblighi e

responsabilità Dirigente, PO, Responsabili procedimento

La figura e la tutela del whistleblower

Dirigente, PO e dipendenti

Trasparenza, obblighi di pubblicazione, Accesso

Dirigente, PO e dipendenti

Incontro/corso/ seminario

1 o + giornate

Soggetto pubblico, docenti interni o esterni

Il trattamento dei dati e Codice della Privacy

Dirigente, PO Responsabili procedimento

Incontro/corso o seminario

Reati e responsabilità penali dei dipendenti

Dirigenti, PO, Responsabili procedimento

Incontro/corso o seminario

1 giornata Soggetto pubblico, docenti interni o esterni

Codice di comportamento dei dipendenti. Il conflitto di interessi

Tutto il personale Incontri ufficio/servizio Trasmissione materiale

1 giornata Dirigente/PO

CAD e novità introdotte dal recente decreto correttivo (D.Lgs.217/2017)

Dirigente, PO, Responsabili procedimento

Incontro/corso o seminario

1 o + giornate

Soggetto pubblico, docenti interni o esterni

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contenuti

formazione

destinatari

formazione

strumenti di

formazione

ore/giornate

formazione

soggetti

formatori Novità in materia di gestione del personale

Dirigente, PO incontro/corso o seminario

1 o + giornate

Soggetto pubblico docenti interni o esterni

Novità in materia di contabilità armonizzata

Dirigente, PO, Responsabili procedimento

incontro/corso o seminario

1 o + giornate

Soggetto pubblico docenti interni o esterni

Novità in materia di appalti e contratti pubblici

Dirigente, PO, Responsabili procedimento

incontro/corso o seminario

1 o + giornate

Soggetto pubblico docenti interni o esterni

Procedure negoziate e affidamenti diretti

Dirigente, PO, Responsabili procedimento

Il RUP Dirigente, PO, Responsabili procedimento

Gestione ambientale. Pianificazione e governo del territorio

Dirigente, PO, Responsabili procedimento

Incontro/corso o seminario

1 o + giornate

Soggetto pubblico docenti interni o esterni

Formazione di tipo motivazionale a supporto del processo di cambiamento organizzativo

Dirigente, PO, Incontro/corso o seminario

1 o + giornate

Soggetto pubblico docenti interni o esterni

Le iniziative di formazione potranno privilegiare il contributo di docenti interni all’Amministrazione. Inoltre potranno essere avviate specifiche collaborazioni con altre province per la realizzazione congiunta di percorsi formativi di comune interesse. La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato nel programma annuale sarà obbligatoria.

6. Codice di comportamento

La Provincia di Ancona, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 e art. 1 co. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ha approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 364 del 23/12/2013, il Codice di comportamento dell’Ente, che integra e specifica il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici entrato in vigore il 19 giugno 2013 con DPR 62/2012. Il Codice interno dell’Ente, cosi come il Codice Nazionale, una volta approvato, è stato ampiamente divulgato tra il personale dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale. La provincia di Ancona ha altresì approvato un Codice etico con decreto presidenziale n. 133 del 6/10/2017. L’ente inoltre in data 11/11/2014 con decreto presidenziale n. 15 ha aderito alla carta di Pisa.

Nell’anno 2018 continuerà il perseguimento della piena attuazione del Codice di comportamento dell’Ente e di quello Nazionale, nonché del Codice Etico e della Carta di Pisa mediante stimoli ed azioni organizzative e di verifica della regolarità dei comportamenti e degli atti adottati (Allegato 5).

7. Criteri di rotazione del personale

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In applicazione delle disposizioni della L. n. 190/2012 e delle indicazioni contenute nel PNA, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa e responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. L’alternanza tra più soggetti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari con gli utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio. Si fa presente che l’applicazione della suddetta misura della rotazione del personale presenta profili di estrema problematicità in relazione alla imprescindibile specializzazione professionale.

Nel 2018 verrà implementato il processo di riassetto organizzativo dell’ente, avviato con Decreto della Presidente n. 6 del 18/01/2018, che ha esplicitato indirizzi e linee guida. In materia di rotazione del personale si ritiene opportuno segnalare la posizione ANAC espressa con deliberazione n.13 del 4.02.2015, laddove si precisa che “… Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”. Mentre per quanto concerne i dirigenti resta fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.

8. Conferimento ed autorizzazione incarichi

Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente, del funzionario o comunque del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. Con specifico regolamento (deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 178 del 24/6/2014) sono stati inoltre disciplinati i criteri e la procedura per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale dipendente.

Nel 2018 si presidierà l’applicazione del suddetto regolamento

9. Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali D.lgs. n. 39/2013 Il decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza, valutando ex ante ed in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la pre-costituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali ed assimilati, e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;

- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo terreno favorevole ad illeciti scambi di favori.

In particolare, i Capi III e IV del sopracitato decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli

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incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 1. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; 2. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del D.lgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18. Nell’ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine non fosse nota all’amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione e tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, che dovrà essere rimosso dall’incarico, previo contraddittorio.

Oltre a disciplinare particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, il D.Lgs. n. 39/2013 regolamenta, sempre nell’ottica di prevenzione della corruzione, cause di incompatibilità specifiche per i titolari dei medesimi. All’atto del conferimento dell’incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste nei Capi V e VI del suddetto decreto nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati. Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l’accertamento dell’insussistenza di cause di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000: la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se invece la causa di incompatibilità si riscontra nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la medesima deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del D.lgs. n. 39/2013). Al fine di acquisire le predette dichiarazioni aventi ad oggetto l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, sono state predisposte apposite procedure e modulistica. Si è provveduto all’acquisizione delle dichiarazioni annuali da parte del personale dirigente e alla loro pubblicazione.

Nell’anno 2018, si procederà all’acquisizione delle dichiarazioni annuali da parte dei dirigenti e alla loro pubblicazione. Come da modelli allegati al presente PTPCT (Allegati 3 e 4).

10. Inconferibilità ed incompatibilità per cariche politiche D.Lgs. n. 39/2013

In aggiunta alle cause previste dagli artt. 63, 64 e 65 del D.Lgs. n. 267/2000, il decreto legislativo n. 39/2013 ha introdotto nuove ipotesi di inconferibilità/incompatibilità relativamente all’assunzione di cariche politiche, che andranno raccordate con le norme attualmente vigenti per l’elezione degli organi provinciali. Le misure in oggetto sono applicate agli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del

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D.Lgs. n. 39/2013 (ovvero dal 04/05/2013). L’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva che costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico e mediante la relativa pubblicazione sul sito istituzionale sull’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Nel 2018 si proseguirà con le azioni già intraprese negli anni precedenti. Come da modelli allegati al presente PTPCT (Allegati 3 e 4).

11. Attività successive alla cessazione dal servizio (pantouflage - revolving doors) In virtù di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, cosi come modificato dalla Legge n.190/2012, i dipendenti dell’Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferiti incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con l’amministrazione pubblica nei tre anni successivi. Si prevederà l’inserimento nei contratti di assunzione del personale e nei bandi di gara di apposite clausole volte a limitare la libertà negoziale del dipendente per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nell’anno 2018 la misura sarà mantenuta con le stesse modalità, svolgendo il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in sede di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni.

12. Adozione di misure per la tutela del whistleblower Le misure per la tutela del whistleblower sono riportate nella parte Disposizioni normative agli artt. 48-53.

In relazione a tale misura nel 2018 si continuerà ad utilizzare le modalità organizzative predisposte, a cui pertanto si farà riferimento in materia di whistleblowing.

13. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

La misura prevede la specificazione nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole del protocollo di legalità è causa di esclusione dalla gara. In relazione a tale misura, la stessa viene applicata per tutti gli affidamenti gestiti dall’ufficio gare e contratti. Nei relativi contratti sono state implementate modalità e clausole con riferimento ai c.d. ”protocolli di legalità di nuova generazione”, come definiti nel protocollo d’intesa Anac/Ministero dell’Interno del 15.07.2014, il cui stralcio viene di seguito riportato.

[Tale forma di cooperazione rafforzata si concretizzerà nell'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato. Più in particolare, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno che i protocolli di "nuova generazione" contengano clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. I456 c.c., ogni qualvolta l’impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione. Sempre per le finalità in discorso, appare indispensabile che i medesimi protocolli prevedano, altresì, la possibilità per Ia Stazione appaltante di attivare lo strumento

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risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e I‘impresa aggiudicataria. L'attivazione di tali strumenti risolutori dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal decreto legge 90/2014. A tal fine l'esercizio della potestà di risoluzione contrattuale da parte del soggetto aggiudicatore sarà previamente sottoposta alla valutazione dell'ANAC, per consentire a quest'ultima di verificare se - in ragione dello stato di avanzamento dei lavori, o del rischio di compromissione della realizzazione dell'opera, tenuto anche conto della rilevanza della stessa -sia preferibile proseguire nel rapporto contrattuale, previo il rinnovo o la sostituzione degli organi dell'impresa aggiudicataria interessata dalle vicende corruttive, secondo le modalità stabilite dal suddetto decreto legge n.90/2014.]

In data27/11/2015 con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona è stato stipulato il Protocollo di legalità. Nel 2018, in relazione a tale misura, vengono confermate le modalità e l’applicazione dei protocolli già previsti. Si aggiunge, al riguardo, l’attuazione dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza: in materia di controllo della legalità negli appalti pubblici, in data 18.01.2018 è stato sottoscritto, nella sede della provincia di Ancona, tra la Presidente Liana Serrani ed il Generale della Guardia di Finanza B. Vincenzo Amendola un accordo di collaborazione in materia di appalti pubblici. La collaborazione concerne in particolare la trasmissione da parte della Provincia di Ancona di dati e notizie acquisiti nel corso dei controlli per il riscontro del possesso dei requisiti necessari per partecipare agli appalti per la fornitura dei beni e servizi anche con riferimento a quelli sul sistema di qualificazione S.O.A., sull’assetto societario, patrimoniale, organizzativo, e di governance, nonché sul rispetto delle procedure per il rilascio delle attestazioni, anche di società aventi sede legale all’estero.

14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Secondo quanto previsto dal PNA le pubbliche amministrazioni devono pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. Infatti, l’azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede l’instaurazione di un rapporto relazione di fiducia con i cittadini, gli utenti, le imprese, il quale deve essere implementato costantemente anche attraverso l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d’interessi, corruzione. Le modalità con le quali si attuerà il rapporto relazionale dovrà essere pubblicizzato in modo da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori.

Nel 2018 l’ente continuerà a svolgere le iniziative ed azioni già intraprese in precedenza, volte a sensibilizzare la cittadinanza, compresa la popolazione studentesca. Inoltre eventi specifici come la giornata della trasparenza e/o altri eventi analoghi.

8. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per gli enti locali (probabilmente il principale) in materia di prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La legge n. 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell’attività amministrativa costituisca «livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m)”, mentre l’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n.33/2013 qualifica la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività

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delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative all’organizzazione ed ai procedimenti amministrativi, costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione; è invero strumento di deterrenza contro la corruzione e l’illegalità. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs. n.33/2013, ogni amministrazione pubblica adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), da aggiornare annualmente, volto a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. In precedenza detto veniva garantito attraverso l‘attuazione del “Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità - PTTI”. Il livello di adempimento conseguito si ritiene discreto, seppure in alcune sotto-sezioni ci sia ancora una distanza da colmare, su cui si potrà intervenire nel 2018. Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha profondamento modificato il “decreto trasparenza”. L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso. In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo n. 97/2016: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo su perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. Con l’entrata in vigore dell’art. 10 del D.Lgs n.33/2010, come modificato dal D.Lgs n.97/2016, la materia della trasparenza non viene più disciplinata dal P.T.T.I, ma entra a far parte di una apposita sezione del PTPC che ne individua le modalità di attuazione. L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24). Nel 2017, pertanto, nel rispetto delle novità normative intervenute in materia di trasparenza dal D.Lgs.97/2016 e dal PNA 2016, si è abbandona la logica dei due Piani (PTPC e PTTI), per farli confluire in un unico Piano: il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPC 2017/2019. La relativa sezione recepisce le Linee guida dell’ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, emanate a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, con cui l’Autorità ha rielaborato l’elenco degli obblighi di pubblicazione a carico degli Enti.

L’elenco degli obblighi di pubblicazione con l’indicazione del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati è allegato al presente documento quale parte integrante (Allegato n. 1). Nel 2018 si procederà in particolare ad aggiornare la tabella degli obblighi di pubblicazione: - colonne H e G con l’indicazione dei nominativi dei responsabili della trasmissione e

della pubblicazione dei dati ed informazioni; - pubblicazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, decreti …) e non solo

quelli previsti dall’art.23 D.Lgs.33/2013 e s.m.i.

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9. Misure di prevenzione del rischio di corruzione: le misure ulteriori

Di seguito si riportano ulteriori misure di prevenzione del rischio, da intendersi pertanto aggiuntive rispetto a quelle (obbligatorie) riportate nelle sez. 7 e 8.

9.1 Gestione delle presenze del personale La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a rischio corruttivo. L’omesso controllo sull’attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l’effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature da parte dei dipendenti. Si ricorda che il personale attesta la propria presenza in servizio utilizzando il proprio badge e che, ai sensi del T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), «si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento» relativamente alla «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia». È pertanto richiesto ai Dirigenti responsabili delle strutture dell’Ente un puntuale controllo circa tale criticità. Di seguito alcuni possibili ambiti di controllo: - il corretto inserimento di timbrature; - il ricorso frequente a giustificativi (per dimenticanza timbratura e/o badge…); - l’effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate; - le modalità di svolgimento della pausa caffè, necessariamente breve e svolta in modo da evitare assembramenti e/o il contemporaneo svuotamento dell’ufficio. L’Area Risorse umane è invitato a predisporre una specifica circolare al riguardo. 9.2 Astensione in caso di conflitto di interessi – Art. 6-bis della L. 241/1990 L'art. 6-bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, stabilisce che il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitti di interessi, segnalando ogni eventuale situazione anche potenziale. La disposizione in argomento, come precisato dal P.N.A. (ALL. 1, PAR. B.6), persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio delle funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati e va coordinata con le disposizioni del D.P.R 16 aprile 2013 n.62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – ed in particolare con la disposizione dell'art.7 che comprende una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi e include anche una clausola di carattere generale in riferimento ad ogni altro caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”. Il personale che si trovi in conflitto di interessi, anche potenziale, lo comunica immediatamente per iscritto. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente di riferimento, il quale deve valutare le circostanze al fine di non ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente la segnalazione va fatta al RPCT che valuta le iniziative da assumere. Il Dirigente o il RPCT comunica per iscritto al personale interessato la propria decisione in merito. Contestualmente copia della comunicazione viene inviata al Servizio organizzazione e risorse umane per l’archiviazione nel fascicolo personale del dipendente ed al RPCT. 9.3 Potenziare l’individuazione e nomina del Responsabile del procedimento Se da una parte l’art. 5 della L. n. 241/1990 preveda che fino a quando non sia effettuata l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria «è considerato responsabile del singolo

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procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa», dall’altra la prevenzione della corruzione richiede che tali funzioni siano separate, salvo i casi in cui ciò non sia possibile per ragioni organizzative, di personale o contingenti del singolo procedimento. Nel processo di “normalizzazione” che investe ormai le Province Italiane si ritiene che tale misura sia adeguatamente presidiata ed applicata, coerentemente con l’organizzazione provinciale. 9.4 Evitare l’eccessivo ricorso alla procedura di affidamento diretto Sebbene previsto dalla legge e da regolamenti dell’ente, l’utilizzo eccessivo di tale procedura può causare alterazione del sistema concorrenziale e, pertanto, può costituire elemento sintomatico di fenomeni corruttivi. Ai fini di una maggiore trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa è quindi auspicabile, negli affidamenti, il ricorso alle procedure aperte, ristrette e negoziate previa pubblicazione del bando. Risulta altresì auspicabile che gli uffici a ciò preposti si avvalgano di procedure comparative per la scelta del contraente anche laddove, magari stante gli importi non elevati, la legge e/o il regolamento consentano il ricorso ad affidamenti diretti.

9.5 Evitare l’eccessivo ricorso alle figure giuridiche della proroga e rinnovo contrattuali Per gli stessi motivi di cui al punto precedente gli affidamenti in proroga e/o rinnovo vanno limitati e contenuti. Tralasciando la differenza giuridica tra le due fattispecie contrattuali che si dà per acquisita da tutti gli operatori comunali, in questa sede invece si vuole precisare come il nostro ordinamento ammetta unicamente la c.d. proroga tecnica, ovvero un breve prolungamento del precedente affidamento, quindi alle stesse condizioni, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara. Il rinnovo, per essere legittimamente applicato, deve essere già previsto nel bando di gara del precedente affidamento, nonché poi accettato dall’affidatario. Su questo si richiama la necessaria attenzione della dirigenza. 9.6 Sviluppare l’informatizzazione di procedimenti e processi Rispetto a questo tema, risulta sicuramente necessaria la previsione di azioni -con la necessaria tempistica d'implementazione- relative alla progressiva informatizzazione dell'attività procedimentale dell'Ente. Oltre a quella concernente l'utilizzo del protocollo informatizzato ormai consolidato, l’ente dovrà consolidare la gestione dell'iter informatizzato degli atti amministrativi, con l'apposizione della firma digitale, prassi da poco avviata. A tale riguardo rimane di particolare importanza la questione della conservazione dei documenti digitali prodotti e/o pervenuti, nella speranza di un quanto mai auspicabile intervento di enti sovracomunali, in considerazione delle necessarie sinergie e della consistenza delle risorse finanziarie richieste. Successivamente potrebbero prevedersi modalità, condizioni e tempi per il progressivo sviluppo dell'automazione (con una forte riduzione, almeno nella gestione della sequenza delle fasi operative, del grado di discrezionalità individuale) dei processi afferenti alle aree a maggior rischio già individuate dal P.N.A.

9.7 Potenziare e presidiare il sistema di monitoraggio Il sistema di monitoraggio attiene: - alla verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano; - all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. In particolare, per quanto riguarda il PTPC, è previsto un monitoraggio con cadenza semestrale per verificare la corretta applicazione delle misure in esso contenute e la loro efficacia, che si esplica: - sulla base delle relazioni dettagliate in ordine all’avvenuta attuazione delle previsioni del Piano nonché il rendiconto sui risultati realizzati, con allegato report riassuntivo, che i Dirigenti sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza semestrale (giugno / dicembre);

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- in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato attraverso verifiche a campione sugli atti amministrativi, a seguito di sorteggio; - attraverso ispezioni a campione su atti e procedimenti. Per quanto concerne il monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza, l’attività di controllo e monitoraggio viene effettuata: - attraverso la verifica di quanto pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, con cadenza semestrale; - in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato attraverso verifiche a campione sugli atti amministrativi, a seguito di sorteggio.

9.8 Potenziare e presidiare il controllo sulle società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati

L'attività di prevenzione della corruzione si esprime anche attraverso l'attività di vigilanza e controllo nei confronti dell'insieme delle società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati di cui l'Amministrazione si avvale per perseguire le sue finalità di interesse pubblico. Il legislatore ha considerato separatamente, e con solo riferimento alla disciplina in materia di trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. L’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». Per i suddetti soggetti, invece, l’art. 1, comma 2-bis, della l. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l’impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all’attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 231/2001 Dal che si deduce che un requisito fondamentale per analizzare il grado di coinvolgimento dell’ente nelle società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati è costituito non solo dai criteri declinati da leggi e atti amministrativi di riferimento, ma anche dalla partecipazione finanziaria dell’ente a tali società ed enti, sia con la detenzione di quote azionarie o partecipazione al fondo di dotazione che con il riconoscimento e la corresponsione di risorse finanziarie. Questo comporta che, accanto agli indirizzi relativi di natura economico-finanziaria e gestionale, l'Amministrazione emani indirizzi/direttive anche in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ambiti obbligatorie anche per le società e per gli enti controllati e, in misura ridotta, nei confronti degli enti partecipati, in considerazione che spesso accanto alle attività di interesse pubblico possono svolgere anche attività di tipo commerciale, nonché attività di controllo e vigilanza. Nel PNA 2016 l’ANAC ha rilevato, in occasione dello svolgimento della propria attività di

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vigilanza, con specifico riferimento alle società controllate:

“a) la minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti, sia per quanto riguarda gli amministratori sia per quanto riguarda i funzionari, soprattutto quando gli enti siano chiamati a svolgere attività di pubblico interesse di particolare rilievo (si pensi allo svolgimento di funzioni pubbliche affidate, ovvero allo svolgimento di attività strumentali strettamente connesse con le funzioni pubbliche principali dell’amministrazione). Per gli amministratori valgono norme attenuate quanto ai requisiti di nomina e norme solo civilistiche di responsabilità. Per i dipendenti (con qualifica dirigenziale o meno) non viene applicato il principio del pubblico concorso;

b) la maggiore distanza tra l’amministrazione affidante e il soggetto privato affidatario, con maggiori difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse affidate; il problema è aggravato dal fatto che in molti casi l’esternalizzazione delle attività è motivata proprio dall’assenza, nell’amministrazione, di competenze professionali adeguate; in questi casi l’attività è svolta dall’ente privato e l’amministrazione si può trovare nella difficoltà di controllarne l’operato perché non è nelle condizioni di costituire adeguati uffici allo scopo;

c) il moltiplicarsi di situazioni di conflitto di interessi in capo ad amministratori che siano titolari anche di interessi in altre società e enti di diritto privato;

d) la maggiore esposizione delle attività di pubblico interesse affidate agli enti privati alle pressioni di interessi particolari, spesso dovuta al fatto obiettivo dello svolgimento di compiti rilevanti connessi all’esercizio di funzioni pubbliche (si pensi ad attività istruttorie svolte a favore degli uffici dell’amministrazioni) senza le garanzie di imparzialità e di partecipazione della legge sul procedimento amministrativo.”

E’ opportuno ribadire che, in caso di mancata trasmissione dei dati indicati nel comma 2, art. 22, D.Lgs. 33/2013 da parte delle società partecipate, degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in controllo pubblico – salvo che gli stessi non siano nella diretta disponibilità dell’Amministrazione – che ne comporti l’omessa o incompleta pubblicazione da parte dell’Ente, scatta il divieto di erogare agli stessi soggetti somme a qualsiasi titolo. Il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione nei siti web degli enti e delle società indicati nell’art. 22, c. 1, lett. da a) a c) dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013 relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza.

9.9 Governo del Territorio

Con l’espressione “governo del territorio” ci si riferisce ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio. A tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell’urbanistica e dell’edilizia, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sull’attribuzione alle regioni della potestà legislativa concorrente in materia. Il governo del territorio rappresenta da sempre, e così viene percepito dai cittadini, come un’area ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici, che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali. Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell’area governo del territorio, a prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni); la gran parte delle trasformazioni territoriali ha conseguenze permanenti, che possono causare la perdita o il depauperamento di risorse non rinnovabili, prima fra tutte il suolo, le cui funzioni sono tanto essenziali quanto infungibili per la collettività e per l'ambiente. La prevenzione e il contrasto del rischio traversale di sviamento dall’interesse pubblico primario alla sostenibilità dello sviluppo urbano e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati richiedono

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che, nella mappatura di tutti i processi che riguardano il governo del territorio, siano precisati, preliminarmente, i criteri e le specifiche modalità delle verifiche previste, per accertare la compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali che costituiscono il patrimonio identitario delle popolazioni insediate nello specifico contesto territoriale.

9.10 Responsabile per l’Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti - RASA

La provincia di Ancona, quale stazione appaltante di contratti pubblici, è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il servizio, attualmente gestito da ANAC, oltre all’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), consente l’aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell’AUSA. Attualmente il RASA della Provincia di Ancona è il dott. Fabrizio Basso (Determinazione II Settore n. 125 del 23/12/2013).

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Allegati

Al presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2018-2020 vengono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: All. 1 - Misure sulla trasparenza e Elenco obblighi di pubblicazione; All. 2 – Tabella rilievi controlli interni; All. 3 - Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità; All. 4 - Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilità; All. 5- Codice di comportamento, Codice Etico, e Carta di avviso pubblico Codice etico per la buona politica “Carta di Pisa”. Si ricorda che il PTCP 2018/2020 fa espresso rinvio e riferimento a varie sezioni contenute nel precedente PTPC 2017/2019, come meglio indicato nella premessa del presente documento. Inoltre si ricorda che al PTPCT è collegato il codice di comportamento, il codice etico (allegato n.4) si fa espresso riferimento. Nonché il DUP e il PEG di riferimento.

Conclusioni

Il PTPCT è, per sua natura, uno strumento dinamico, come tale potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, per renderlo sempre più rispondente ad esigenze sopravvenute e/o alle successive disposizioni normative.

Da ultimo si precisa come si sia cercato di vivere e svolgere la predisposizione del PTPCT

2018-2020 non come mero adempimento, ma, visto quanto ancora accade nel nostro Paese, quale ri-affermazione della necessità di camminare uniti verso la legalità ed il bene comune.

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Allegato n. 2

TABELLA CONTROLLI INTERNI

Esplicitazione dei rilievi formulati in sede di controllo interno di regolarità amministrativa

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RILIEVI FORMULATI SUDDIVISI PER INDICATORI

Lettera

identificativa

Tipologia di rilievo formulato N. RILIEVI

FORMULATI

A Mancata indicazione del responsabile del procedimento

B Errore nell’individuazione del soggetto che adotta l’atto

C Mancata pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del DLgs n. 33/2013 (Autorizzazione o concessione) NB in proposito si precisa che tale disposizione è stata soppressa dall’art. 22, comma 1, lettera a) n. 1 del D.Lgs. 25/5/2016 n. 97 a far data dal 23/12/2016

Pertanto l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa interesserà anche gli atti di autorizzazione e concessione fino alla suddetta data del 23/12/2016

D Mancata pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del DLgs n. 33/2013 (Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi).

Tale disposizione è stata modificata dall’ art. 22, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 a far data dal 23/12/2016 ma la modifica non incide sugli obblighi di pubblicazione

E Mancata pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del DLgs n. 33/2013 (Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche)

Tale disposizione è stata modificata dall’ art. 22, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ma la modifica non incide sugli obblighi di pubblicazione.

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F Mancata pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 15 del DLgs n. 33/2013 (Pubblicazione delle informazioni relative ai titolari in incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza)

G Mancata pubblicazione dell’atto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati)

H Errato riferimento normativo agli obblighi di pubblicazione contenuto al punto x del dispositivo della determinazione dirigenziale esaminata

I Verifica del rispetto delle disposizioni limitative previste dall’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)

L Mancata pubblicazione dell’atto per ragioni di tutela degli interessi privati

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All. 3 - Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI

INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’

Il/la sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a a _______________________________ il ___________________________residente a

_________________________________ via ______________________________

DICHIARA

In relazione all’incarico di ____________________________della Provincia di Ancona e

consapevole:

a) delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai

benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

b) dell’inconferibilità di qualsivoglia incarico ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n.

39/2013.

DICHIARA

• che non sussistono cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal Capo II

“Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica

amministrazione”, all’art. 3, dal Capo III “Inconferibilità di incarichi a soggetti

provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche

amministrazioni”, art. 4, dal Capo II “Inconferibilità di incarichi a co ponenti di organi

di indirizzo politico”, art. 7, dal Capo V “Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche

amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di

attività professionale”, art. 9, dal Capo VI “Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche

amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di

organi di indirizzo politico “, art. 11, del D.Lgs. n. 39/2013.

OPPURE

• che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità all’incarico di

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____________________________ della Provincia di Ancona:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________

• e di impegnarsi a rimuoverla/e entro il termine di quindici giorni dalla data della

presente dichiarazione.

SI IMPEGNA

• a comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione.

Trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,

circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con

strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene

richiesta.

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data ________________

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_________________________

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito internet della Provincia di Ancona, ai sensi dell’art.

20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

Provincia di Ancona – PTPCT 2018/2020

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All. 4 - Dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilità

DICHIARAZIONE ANNUALE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’DI CUI AL D.LGS. N. 39/2013

Il sottoscritto ______________________________ in relazione all'incarico di

___________________________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di

dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti all’incarico

conferito (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n.

39.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013,

ed è pubblicata sul sito internet della Provincia di Ancona, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del

D.Lgs. n. 39/2013.

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