UN PAESE PER DONNE E UOMINI 9.03.2016 · 2016-10-29 · 1 • Un Paese per donne e uomini –...

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1 Un Paese per donne e uomini – combattere la violenza Legge 27 giugno 2013 n.77 G.U. n. 152 del 1° luglio 2013 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è stata adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul) ed è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche da parte di altrettanti stati. L’Italia ha svolto un ruolo importante in questo percorso, essendo stata tra i primi Paesi europei a fare propria la Convenzione, ratificandola con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Decreto legge 14 agosto 2013, n.93 convertito , con modificazioni, legge 15 ottobre 2013, n.119 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province L’intervento normativo del Governo, si è mosso parallelamente su un doppio binario: quello fondamentale della protezione e prevenzione - tramite la previsione di norme volte a potenziare gli strumenti già esistenti e quello sanzionatorio/repressivo, che ha rinnovato le vigenti norme penali, nel rispetto ed in linea con i contenuti della Convenzione. Si è riconosciuta l’importanza della “c.d. violenza assistita”, fenomeno che si concretizza quando i figli sono testimoni della violenza che viene perpetrata da un familiare su un altro familiare; ad esempio da un coniuge sull'altro coniuge. Al fine di tutelare maggiormente la vittima di atti persecutori (stalking) sì è ritenuto opportuno inserire nel nostro ordinamento penale due aggravanti specifiche: la prima nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o colui che è o è stato legato da relazione affettiva alla persona offesa; la seconda nel caso in cui il reato sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tra le misure adottate in favore delle vittime si evidenzia, tra l’altro, che i delitti di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi, di stalking e di mutilazioni genitali femminili sono stati inseriti tra quelli per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, come già avviene per il delitto di violenza sessuale.

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• UnPaeseperdonneeuomini–combatterelaviolenza

Legge27giugno2013n.77G.U.n.152del1°luglio2013RatificaedesecuzionedellaConvenzionedelConsigliod'Europasullaprevenzioneelalottacontrolaviolenzaneiconfrontidelledonneelaviolenzadomestica,fattaaIstanbull'11maggio2011

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenzadomesticaèstataadottataadIstanbull’11maggio2011(ConvenzionediIstanbul)edèentratainvigoreil1°agosto2014, a seguitodel raggiungimentodelprescrittonumerodidieci ratifichedapartedi altrettanti stati. L’Italiahasvoltounruoloimportanteinquestopercorso,essendostatatraiprimiPaesieuropeiafareproprialaConvenzione,ratificandolaconlalegge27giugno2013,n.77.

Decretolegge14agosto2013,n.93convertito,conmodificazioni,legge15ottobre2013,n.119Disposizioniurgentiinmateriadisicurezzaeperilcontrastodellaviolenzadigenerenonchéintemadiprotezionecivileedicommissariamentodelleprovince

L’interventonormativodelGoverno, si èmossoparallelamente suundoppiobinario: quello fondamentaledellaprotezione e prevenzione - tramite la previsione di norme volte a potenziare gli strumenti già esistenti e quellosanzionatorio/repressivo, che ha rinnovato le vigenti norme penali, nel rispetto ed in linea con i contenuti dellaConvenzione.Sièriconosciutal’importanzadella“c.d.violenzaassistita”,fenomenochesiconcretizzaquandoifiglisonotestimonidellaviolenzachevieneperpetratadaunfamiliaresuunaltrofamiliare;adesempiodaunconiugesull'altroconiuge.Alfineditutelaremaggiormente lavittimadiattipersecutori (stalking)sìèritenutoopportunoinserirenelnostroordinamentopenaledueaggravantispecifiche:laprimanelcasoincuiilreatosiacommessoneiconfrontidipersonadellaqualeilcolpevolesiailconiuge,ancheseparatoodivorziato,ocoluicheèoèstatolegatodarelazioneaffettivaallapersonaoffesa;lasecondanelcasoincuiilreatosiacommessoattraversostrumentiinformaticiotelematici.Tralemisureadottateinfavoredellevittimesievidenzia,tral’altro,cheidelittidimaltrattamentiaidannidifamiliarioconviventi,distalkingedimutilazionigenitalifemminilisonostatiinserititraquelliperiqualilavittimaèammessaalgratuitopatrocinioancheinderogaailimitidireddito,comegiàavvieneperildelittodiviolenzasessuale.

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L’articolo 5 demanda alMinistro per le pari opportunità il compito di elaborare un piano straordinario contro laviolenza sessuale e di genere , in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione Europea per il periodo2014/2020.Il medesimo articolo ha previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2013 per larealizzazionediazioniasostegnodelledonnevittimediviolenzaIl22luglio2013IlGovernohacostituitola“Taskforceinteristituzionalecontrolaviolenzasulledonne”,coordinatadalDipartimentoperlePariOpportunità,chehagarantitoilpienocoinvolgimentodi tutti i soggetti interessati nell’elaborazionedelpiano,ovvero i variDicasteri (Giustizia, Interno,Salute,Istruzione,Esteri,Difesa,EconomiaeFinanze,Lavoro,PariOpportunità,SviluppoEconomico)elerealtàterritorialiimpegnatenellalottaalfenomeno.

Legge27dicembre2013,n.14Leggedistabilità2014

Il comma217dell’articolo1ha incrementatodi10milionidieuro,perciascunodeglianni2014,2015,2016 , ladotazione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare “ il piano diazionestraordinariocontrolaviolenzasessualeedigenere”

Leggen.107/15del13luglio2015,GUn.162del15luglio2015.TestoripubblicatoG.U.n.175del30luglio2015(suppl.ord.).Riformadelsistemanazionalediistruzioneeformazioneedelegaperilriordinodelledisposizionilegislativevigenti

Articolo1,comma16.prevedecheilpianotriennaledell’offertaformativaassicural’attuazionedeiprincipidipariopportunità,promuovendol’educazioneallaparitàdigenereelaprevenzionedellaviolenzadigenereedituttelediscriminazioni,nelrispettodeilimitidispesadicuiall’articolo5-bis,comma1,primoperiodo,deldecreto-legge14agosto2013,n.93,convertito,conmodificazioni,dallalegge15ottobre2013,n.119.SitrattadiunadellefinalitàdelPianod’azionestraordinariocontrolaviolenzasessualeedigeneredicuiall’articolo5,comma2,delpredettodecreto-leggen.93del2013.

LEGGEDISTABILITA’2016Legge28dicembre2015,n.208

Inapplicazionedelladisciplinaeuropeainmateriadiprotezioneedassistenzadellevittimedireato,èistituitonelleaziendesanitarieedospedaliereunpercorsodiprotezionedenominato“percorso tutelavittimediviolenza”.ConD.P.C.M. da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità sono definite a livellonazionalelelineeguidaperrendereoperativoilpercorsosuddetto,lacuiattuazioneavvieneattraversol’istituzionedi gruppimultidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale ivi compresa la presa in carico da parte deiservizidiassistenzadellavittimacheintendasporgeredenuncia;

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• UnPaeseperdonneeuomini-LavoroeMaternità

DecretoMinisteriale28ottobre2014

L'articolo4,comma24,letterab)dellalegge92/2012haintrodottoinviasperimentale,periltriennio2013-2015,lapossibilitàper lamadre lavoratricedi richiedere, al terminedel congedodimaternitàe in alternativa al congedoparentale,voucherperl'acquistodiservizidibabysitting,ovverouncontributoperfarefronteaglioneridellaretepubblicadeiserviziperl'infanziaodeiserviziprivatiaccreditati,dautilizzarenegliundicimesisuccessivialcongedoobbligatorio, per un massimo di sei mesi. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbiausufruitoinpartedelcongedoparentale.Ildecreto28ottobre2014,chehadefinitoicriteridiaccessoelemodalitàdiutilizzodelbeneficio,ha riconosciuto un contributo, finoa600euromensili, perunmassimodi seimesi, allemadrilavoratrici,dipendentidaamministrazionipubblicheodadatoridilavoroprivatiovveroiscritteallagestioneseparata (libereprofessioniste). In seguito la circolaredell'INPS169/2014ha fornito le istruzioni operativeper ilbiennio2014-2015.Poichéilbeneficioèriconosciutoneilimitidi20milioniperciascunodeglianni2014e2015,lacircolarespecificachel'ammissionealbeneficiopuòesserecondizionatadall'indicatoredellasituazioneeconomicaequivalente(ISEE).

LEGGEDISTABILITA’2016Legge28dicembre2015,n.208

Contributoperlababysitterprorogatodiunanno-lapossibilitàperlemadrilavoratricidipendentioconcontrattodicollaborazionedirichiedereuncontributoeconomicoperilserviziodibabysittingoperiserviziperl’infanziaesuaestensioneallelavoratriciautonomeoimprenditrici.

LEGGEDISTABILITA'2015Legge23dicembre2014,n.190DisposizioniperlaformazionedelbilancioannualeepluriennaledelloStato

A favore delle politiche della famiglia, è prevista per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31dicembre2017, l’erogazionediunassegnodi960eurol’anno,dacorrispondereinratemensilida80eurofinoalterzoannodivitadelbambino,oppurefinoal terzoannodall’ingresso infamigliadel figlioadottato. L’assegnoèprevistoperifiglidicittadiniitalianiocomunitarioppureperifiglidicittadinidiStatiextracomunitariconpermessodi soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare diappartenenzadel genitore richiedente sia inuna situazioneeconomica corrispondenteadunvaloredell’ISEEnonsuperiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui,l’importoannualedell’assegnoèraddoppiato.

JOBSACTLegge10dicembre2014,n.183DelegaalGovernoinmateriadiriformadegliammortizzatorisociali,deiserviziperillavoroe

Maternità e conciliazione dei tempi di lavoro. La legge reca una delega al Governo per la revisione el’aggiornamentodellemisureinteseasostenerelecureparentalieatutelarelamaternitàdellelavoratricieleformediconciliazionedeitempidivitaedilavoro.Siprevede:1)lafinalitàdiestenderel'indennitàdimaternitàatutteledonnelavoratrici;

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dellepoliticheattive,nonchéinmateriadiriordinodeirapportidilavoroedell'attivitàispettivaeditutelaeconciliazionedelleesigenzedicura,divitaedilavoro

2)l'estensioneallelavoratricimadri"parasubordinate"deldirittoallaprestazionedimaternitàancheinassenzadelversamentodeicontributi;3) l'introduzione di un credito d'imposta per le lavoratrici con figli minori o disabili non autosufficienti sottodeterminatasogliadiredditoindividualecomplessivo;4) il riconoscimentodellapossibilitàdi cessionedelle ferie fra lavoratoridipendenti a favoredel genitoredi figliominoremalato;5)l'integrazionedell’offertadiserviziperlecureparentalinelsistemapubblico-privatodeiserviziallapersona;6)l'incentivazionediaccordicollettiviintesiafacilitarelaflessibilitàdell’orariodilavoroelaflessibilitàdell’impiegodipremidiproduttività; introduzionedicongedidedicatialledonne inseriteneipercorsidiprotezionerelativiallaviolenzadigenere;7) l'estensione delle misure di conciliazione previste ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubblicheamministrazioni;8)lasemplificazioneerazionalizzazionedegliorganismi,dellecompetenzeedeifondioperantiinmateriadiparitàepariopportunitànellavoro.Semplificazione delle procedure e degli adempimenti. La legge reca una delega alGoverno per la definizione dinormedisemplificazioneedirazionalizzazionedelleprocedureedegliadempimenti,acaricodicittadinieimprese,relativiallacostituzioneedallagestionedeirapportidilavoro,nonchéinmateriadiigieneesicurezzasullavoro.Insintesisiprevede:1)lasemplificazionedelleprocedureedegliadempimenticonnessiconlacostituzioneelagestionedelrapportodilavoro;2)l'obbligoperleP.A.dicomunicaretraloroperglistessieventi;3)ildivietoperlepubblicheamministrazionidirichiederedatideiqualisonogiàinpossesso;4)ilcontrastodelfenomenodelledimissioniinbianco;5)losvolgimento,esclusivamenteinviatelematica,dituttigliadempimentidicarattereamministrativo

Decretolegislativon.80del15giugno2015,pubblicatonellaGazzettaufficialen.144del24giugno2015misureperlaconciliazionedelleesigenzedicura,divitaedilavoro

Ildecretolegislativoprevede,misurefinalizzateatutelarelamaternitàdellelavoratricieafavorireleopportunitàdiconciliazionedeitempidivitaedilavoroperlageneralitàdeilavoratori.L'estensionedellemisureagliannisuccessivièsubordinataall'entratainvigoredidecreti legislativicheforniscanoadeguatacoperturafinanziaria.Inparticolaresiprevede:a)l'aggiuntadeigiornidicongedoobbligatorionongodutiprimadelparto(acausadianticipodellostessorispettoalladatapresunta)alperiododicongedoobbligatoriospettantedopoilpartoanchequalorailperiododicongedoobbligatoriodimaternitàsuperiillimitedicinquemesi;

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b) il diritto della madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere lasospensionedel congedoobbligatoriodimaternitàedi usufruiredelmedesimo, in tuttoo inparte,dalladatadidimissionedelbambino;c)iltrattamentoeconomicoinerentealcongedoobbligatoriodimaternitàcompeteanchenelcasodirisoluzionedelrapportodilavoropergiustacausa,consistenteincolpagravedapartedellalavoratrice;d) il diritto ad un congedo non retribuito e privo di indennità per il periodo di permanenza all’estero, periodorichiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura di adozione internazionale èriconosciuto,per la lavoratriceeper il lavoratore,qualorala lavoratrice,per ilperiododipermanenzaall'esteroinoggetto,operunafrazionedelmedesimo,nonabbiarichiesto ilcongedodimaternitàcorrispondentealcongedoobbligatorio;e)l'aumentodaiprimitreannidivitadelbambinoaiprimiseianniillimiteentrocuisihadiritto,perilperiododicongedoparentale,adun'indennitàparial30percentodellaretribuzione;f)l'allargamentodaiprimiottoannidivitadelbambinoaiprimidodiciannidell'ambitotemporaleentroilqualepuòessereesercitato,dapartediunodeigenitori,ildirittoalprolungamentodelcongedoparentale,contemplatoperilcasoincuiilminorepresentiunasituazionedihandicapgrave;g) l'ampliamentodaiprimiottoannidi ingressodelminore in famiglia aiprimidodici annidell'àmbito temporaleentroilqualepuòessereesercitato,dapartedeigenitoriadottivioaffidatari,ildirittoalcongedoparentale;h)l'esenzionedall'obbligodiprestarelavoronotturno(dalleore24alleore6)perlalavoratriceadottivaoaffidatariadiunminore,neiprimitreannidall’ingressodelminoreinfamigliae,inognicaso,nonoltreildodicesimoannodietà,o,inalternativaedallestessecondizioni,illavoratoreadottivooaffidatario,conviventeconlastessa;i)ilriconoscimentodellafacoltàdidimissionisenzapreavvisoallalavoratricemadre,nonchéallavoratorepadrechefruiscaoabbiafruitodelcongedodipaternità4,finoalcompimentodiunannodietàdelbambino(ovvero,incasodiadozioneoaffidamento,finoalcompimentodiunannodall'ingressodelminorenelnucleofamiliare);j) l'ampliamentoda tre a cinquemesi delladuratadell'indennitàdimaternità, relativa alle iscritte alla cosiddettaGestioneseparataINPS(enoniscritteadaltreformeobbligatoriediprevidenzadibase);k)l'introduzionedell'indennitàdipaternitàinfavoredellavoratoreautonomoinsostituzionediquella(odellaparteresidua) che sarebbe spettata allamadre lavoratrice autonomanei casi di:morte o grave infermità dellamadre;abbandonodapartedellamadre;affidamentoesclusivodelbambinoalpadre;l) l'aumento da tre a cinque mesi della durata dell'indennità di maternità, relativa alle lavoratrici autonome inoggetto,perilcasodiadozioneelasoppressioneperlamedesimafattispecie,nonchéperl'indennitàdimaternitàperilcasodiaffidamento,dellacondizionecheilminoreabbiaun'etànonsuperioreaseianni;m)l'introduzionedell'indennitàdipaternitàinfavoredelliberoprofessionistainsostituzionediquella(odellaparte

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residua)chesarebbespettataallamadreliberaprofessionista(iscrittaadunodeisuddettienti)neicasidi:morteograveinfermitàdellamadre;abbandonodapartedellamadre;affidamentoesclusivodelbambinoalpadre;n) laprevisionecheidatoridi lavoroprivatibeneficinodell’esclusionedei lavoratoriammessi,permotivi legatiadesigenzedicureparentalied in forzadiaccordicollettivi,al telelavorodalcomputodei limitinumericiprevistidadisposizionidileggeodicontrattocollettivoperl'applicazionediparticolarinormativeedistituti;o) l'introduzioneper le lavoratricidipendentieper le lavoratrici titolaridi rapportidi collaborazionecoordinataecontinuativadeldiritto,rispettivamente,aduncongedoretribuitoedallasospensionedelrapportocontrattuale,permotiviconnessialloropercorsodiprotezione(debitamentecertificato)relativoallaviolenzadigenere;inentrambiicasi,èpostounlimitemassimodiduratapariatremesi;p)laprevisioneinviasperimentale,periltriennio2016-2018,delladestinazioneallapromozionedellaconciliazionetravitaprofessionaleevitaprivatadiunaquotaparial10%del"Fondoperilfinanziamentodisgravicontributiviperincentivarelacontrattazionedisecondolivello.

Decretolegislativon.151del14settembre2015,pubblicatonellaGazzettaufficialen.221del23settembre2015recantediposizionidirazionalizzazioneesemplificazionedelleprocedureedegliadempimentiacaricodicittadinieimpreseealtredisposizioniinmateriadirapportodilavoroepariopportunità

Garantire l’autenticità delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro percontrastarecondeterminazioneedefficacial’odiosaeillegalepraticadelle“dimissioniinbianco”.Aquestomiral’articolo26, che introducemodalità semplificatepereffettuare ledimissioni . Il testoprevedeche la volontàdellavoratore sia espressa, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli residisponibili dalMinisterodel lavoroe trasmessi al datoredi lavoroe allaDirezione territoriale competente con lemodalità individuatedaunospecificodecretodelministero,daemanareentro90giornidall’entrata invigoredeldecretolegislativo.Latrasmissionedeimodulipossaavvenireancheperiltramitedeipatronati,delleorganizzazionisindacali,deglientibilateraliedellecommissionidicertificazione.Entrosettegiornidalladatadi trasmissionedelmodulo, il lavoratoreha la facoltàdi revocare ledimissioni con lemedesimemodalità. In casodi violazionedegliobblighi dapartedellapartedatoriale, se il fattonon costituisce reato, sonopreviste sanzioni da5.000a30.000euro.Disposizioniinmateriadipariopportunità.Iprincipaliinterventiriguardano:larevisionedell’ambitoterritorialediriferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province; la modifica dellacomposizioneedellecompetenzedelComitatonazionalediparità;lamodificadellecompetenzeedellaproceduradi designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute allaprecedenteformulazione;l’introduzionedelprincipiosecondocuiperleconsiglierediparitànontrovaapplicazionelospoilsystemdicuiall’art.6,comma1,dellaleggen.145/2002;laridistribuzionefraglientiinteressatideglioneriperilsostegnoalleattivitàdelleconsigliere;l’introduzionedellaConferenzanazionaledelleconsiglierediparità,perrafforzare e accrescere l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buoneprassi.LaConferenzasostituiscelaRetedelleconsigliereeoperasenzaoneriperlafinanzapubblica.

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LEGGEDISTABILITA'2015Legge23dicembre2014,n.190LEGGEDISTABILITA’2016Legge28dicembre2015,n.208

Eliminazionedellepenalizzazioniincasodiaccessoallapensioneanticipata.Con la legge di stabilità 2015 e successivamente con la legge di stabilità 2016, sono state cancellate tutte lepenalizzazioniprevistedallamanovraFornero(articolo24,comma10,DL201/2011)perlepersonechesonoandateinpensionedianzianitàprimadei62anniapartiredal2012.

LEGGEDISTABILITA’2016Legge28dicembre2015,n.208

Modificata “opzione donna”, che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento pensionistico anticipato inpresenzadiun’anzianitàcontributivapariosuperiorea35anniediun’etàpariosuperiorea57annie3mesiperledipendenti e a 58 anni e 3mesi per le autonome, a condizione che optino per il calcolo contributivo integrale,ripristinando lamaturazionediquesti requisiti entro il 31.12.15.Previstounmonitoraggioannualedelnumerodilavoratrici e delle risorse utilizzate per la cosiddetta “opzione donna”, l’obiettivo è quello di prolungare lasperimentazione oltre il 31 dicembre 2015, nel caso in cui si realizzino dei risparmi di risorse. Prevista latrasmissione,entroil30settembrediognianno,diunarelazionealleCamere,dapartedelGoverno,sullabasedeidatirilevatidall’Inps.

Leggen.124/2015:Delegaperlariformadelleamministrazionipubbliche

Maternitàegenitorialità:tutteleinformazionisindallanascitaSpessolemisuredisostegnoallamaternitàeallagenitorialitànonsonoconosciutealpuntocheifondidisponibili,sianazionali,sialocali,nonsonoutilizzatideltutto.Perovviareaquestoproblemailprovvedimentoprevedechealmomentodelladenunciaall’Anagrafedellanascitadiun figlio il genitori siano informatideipropridiritti, servizi emisuredi sostegnoerogatidaStato,Regioni edEntilocali,attraversounaspecificabancadati.

LEGGEDISTABILITA’2016Legge28dicembre2015,n.208

Congedodimaternità:valoreenonassenza-ilcongedodimaternitàvarràperilcalcolodelpremiodiproduttività

LEGGEDISTABILITA’2016Legge28dicembre2015,n.208

Possibilecumulareilriscattolaureaeicongediparentali-Eliminatalanoncumulabilitàdelriscattodelperiododicongedoparentalefuoridalrapportodilavoroconilriscattodellalaurea(chepenalizzavafortementeledonne)

LEGGEDISTABILITA’2016Legge28dicembre2015,n.208

Sostegnoallacondivisionedellaresponsabilitàgenitoriale-prorogatoperil2016ilcongedoobbligatorioperipapàaumentando da uno a due giorni, da utilizzare entro cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in modo noncontinuativo

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• UnPaeseperdonneeuomini–NelleIstituzioniRIFORMAELETTORALEDELLACAMERADEIDEPUTATI(ITALICUM)Legge6maggio2015,n.52“DisposizioniinmateriadielezionedellaCameradeideputati”

Prevedeche le listeelettorali siano formatedauncandidato capolistaedaunelencodi candidati, l'elettorepuòesprimerefinoaduepreferenze,percandidatidisessodiverso(cd.‘doppiapreferenzadigenere'),traquellichenonsono capolista: sono infatti proclamati eletti dapprima i capolista nei collegi (cd. capolista ‘bloccati'), esuccessivamente,icandidatichehannoottenutoilmaggiornumerodipreferenze;Con la finalitàdipromuovere lepariopportunità tradonneeuomininell'accessoalle caricheelettive, i candidatidevonoesserepresentati-inciascunalista-inordinealternatopersesso;alcontempo,icapolistadellostessosessonon possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidaturecircoscrizionalidiciascunalista,inoltre,nessunsessopuòessererappresentatoinmisurasuperiorealcinquantapercento.

Leggen.65del22aprile2014pubblicatanellaGazzettaUfficialen.95del24aprile2014“Modificheallalegge24gennaio1979,n.18,recantenormeperl'elezionedeimembridelParlamentoeuropeospettantiall'Italia,inmateriadigaranzieperlarappresentanzadigenere,erelativedisposizionitransitorieinerentialleelezionidasvolgerenell'anno2014”

IltestoapprovatodefinitivamentedalParlamentointroducenellaleggeelettoraleeuropeadellenormefinalizzatearafforzarelarappresentanzadigenere,similmenteaquantoprevedelanormativaintrodottanel2012perleelezionidei consigli comunali (legge n. 215 del 23 novembre 2012). Si tratta della cosiddetta tripla preferenza di genereprevedendoche,nelcasoincuil'elettoredecidadiesprimeretrepreferenze,questedevonoriguardarecandidatidisessodiverso, pena l'annullamentodella terza preferenza.Ove l’elettoredovessedecideredi esprimere solo duepreferenzepuòattribuirleacandidatidellostessosesso.Inconsiderazionedellosvolgimentodellescorseelezionieuropee, la leggerecaunadisciplinatransitoriadestinataadapplicarsisubitoeunapiùincisivadisciplinaaregimechetroveràapplicazionedallesuccessiveelezioni.Quindi,lanormasullatriplapreferenzadigenereèstataintrodottalimitatamentealleelezioniperilParlamentoeuropeodel2014. Le norme riguardanti l’equilibrio di genere nella composizione delle liste e, quelle più incisive sulle triplepreferenzedigenere,entrerannoinvigoreapartiredalleelezionidel2019.

L.21-2-2014n.13Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecreto-legge28dicembre2013,n.149,recanteabolizionedelfinanziamentopubblicodiretto,disposizioniperlatrasparenzaelademocraticitàdeipartitie

Abolisce il finanziamento pubblico diretto ai partiti (art. 9 D.L. 149/2013). In particolare, il decreto prevede unariduzione delle risorse spettanti ai partiti sulla base della disciplina del cosiddetto “due per mille” quando nelnumerocomplessivodeicandidatiunodeiduesessisiarappresentato inmisura inferioreal40percento.Quindi,qualoranelnumerocomplessivodeicandidatidiunpartitopoliticoalleelezionidelParlamentoeuropeo,unodeidue sessi sia rappresentato inmisura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito a titolo di “duepermille” sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e lapercentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento. Adesempio,seunpartitopresentanelcomplessodellelisteunapercentualedicandidatedonnedel30%,lerisorsedel

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disciplinadellacontribuzionevolontariaedellacontribuzioneindirettainlorofavore

“duepermille”sonoridottedel5%.Lerisorsedecurtateconfluisconoinunfondoannualmenteripartitotraipartitiche accedono al riparto del “due permille” per i quali la percentuale di eletti del sessomeno rappresentato inciascunaelezionesiapariosuperioreal40percento.

AC3297,approvatadefinitivamenteallaCamerail

3febbraio2016

La legge introduce tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistemaelettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomininell'accesso alle cariche elettive. Viene, dunque, rispettata l'autonomia delle Regioni ma nello stesso tempo si affronta ilproblemadell'equilibriodigenerenelleistituzioni.Questaleggesancisceunpassaggioimportanteversolaparitàdelledonneanchenelleistituzioniregionali.

Lalegge7aprile2014,n.56(G.U.n.81del7aprile2014)Disposizionisullecittàmetropolitane,sulleprovince,sulleunioniefusionidicomuni

-art.1commi27-28e71-72 Con l'istituzionedelleCittàmetropolitaneed il riordinodelleprovincesiéeliminata l'elezionediretta dei consigli provinciali. I consigli metropolitani (organi delle nuove città metropolitane) ed i consigli provincialidivengonoorganielettividisecondogrado;l'elettoratoattivoepassivospettaaisindaciedaiconsigliericomunalideirispettiterritori.L'elezionediquestidueorganiavvieneconmodalitàparzialmentedifferenti,checomunqueprevedonol'espressionediunvotodipreferenzaelaponderazionedelvoto(inbaseadunindicerapportatoallapopolazionecomplessivadellafasciademograficadiappartenenzadelcomune).Aifinidipromuoverelarappresentanzadigenere,nellelistenessunodeiduesessipuòessererappresentatoinmisurasuperioreal60percento,conarrotondamentoall'unitàsuperiorepericandidatidelsessomenorappresentato,apenadiinammissibilità.Anchesetaledisposizionetroveràapplicazionesolodecorsi5annidall'entratainvigoredella leggen.215/2012,sulle rappresentanzedigenerenegliorganielettivideglienti localiequindi,di fatto,dalleelezioni del 2018 (art. 1, commi 27-28 e commi 71-72). Non è prevista la possibilità della doppia preferenza di genere, inquanto ritenuta incompatibile con il sistema del voto ponderato. Non è inoltre più prevista la giunta,ma un altro organoassembleare (consigliometropolitano nelle cittàmetropolitane e assemblea dei sindaci nelle province), composto da tutti isindacidelterritorio.Aglistatutidicittàmetropolitaneeprovincesonoinoltreapplicabililedisposizionivolteagarantirelepariopportunitànegliorganicollegialinonelettivi.

- Art. 1 comma 137, della legge n. 56/2014 è altresì intervenuta sul rispetto del principio di pari opportunità nelle giuntecomunali, stabilendo che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, conarrotondamento aritmetico; sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 3.000abitanti.

RiformacostituzionaleDdlCost."SuperamentodelbicameralismoparitarioerevisionedelTitoloVdellaPartesecondadellaCostituzione"

Il nuovo secondo comma dell'articolo 55 Cost. prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delleCamere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, rafforzando in tal modo il principiodellaparitàdiaccessoallecaricheelettive,giàsancitodall'articolo51Cost.Nel progetto di riforma costituzionale il procedimento legislativo bicamerale, caratterizzato da un ruolo paritariodelle due Camere, che esercitano collettivamente e con gli stessi poteri la funzione legislativa

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(come nel sistema attualmente vigente), è mantenuto solo per alcune categorie di leggi, individuate al primo commadell'art. 70 Cost. All' art. 122, primo comma si prevede che sia una legge statale a definire i principi fondamentali per ilsistemadielezioneeicasidi ineleggibilitàedi incompatibilitàdelPresidente,deglialtricomponentidellaGiuntaregionaleedeiconsiglieriregionali,nonchéperpromuoverel’equilibriotradonneeuomininellarappresentanzaechedeterminaladuratadegli organi elettivi ed i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo diRegione.

• UnPaeseperdonneeuomini–Diritti

PDLaCameradeideputatihaapprovatoilTestounificatodellepropostedileggeinmateriadiattribuzionedelcognomeaifigli(AC360eabbinate).orainattesadell’approvazionedelSenato,

Iltestoproponeunamodificadelcodicecivileinmateriadiattribuzionedelcognomeaifigli,facendoveniremenol’obbligo del cognome paterno e prevedendo la possibilità – con distinte soluzioni – di attribuire ai figli anche ilcognomematerno.Ciò, sia per ottemperare alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia permettere ilnostroordinamento in lineacon lamaggiorpartedei sistemigiuridicieuropei (inSpagna,Germania, InghilterraeFrancia,infatti,talepossibilitàèprevistaormaidaparecchianni).Si tratta dunque di disposizioni “dovute”, per riempire una evidente lacuna del nostro ordinamento, ma anche“rivoluzionarie”,perchépermettonoall’Italiadi rompereconunaconcezionepatriarcaledella famiglia (così comesottolineatodallaCorteCostituzionalenel2006,esprimendosirelativamentealsistemadiattribuzioneautomaticadelcognomepaternodanoiinvigore).Iltestounificato(chesibasasullapropostadileggedell’on.LauraGaravinidel PD) è composto di 7 articoli, nei quali si prevede la piena libertà di scelta per i genitori sull’attribuzione delcognome.

Leggen.55del6maggio2015pubblicatanellaGazzettaUfficialen.107dell'11maggio2015“Modificheall'articolo191delcodicecivileeall'articolo3dellalegge1°dicembre1970,n.

A quarantun anni dall’anniversario della vittoria del referendum sul divorzio, la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento sul cosiddetto “divorzio breve”: che interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio, diviene così legge. La legge riduce in primo luogo il periodo di tempo che deve necessariamente intercorrere tra separazione e divorzio. La legge del 1970 prevedeva che ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni dovessero essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, la riforma prevede:

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898,inmateriadiscioglimentodelmatrimonioedellacomunionetraiconiugi"

- nelle separazioni giudiziali: • riduce da 3 anni a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la

domanda di divorzio; • fa decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del

tribunale nella procedura di separazione personale. - nelle separazioni consensuali: • riduce a 6 mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della

domanda di divorzio; • riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali; • fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella

procedura di separazione personale. LEGGEDISTABILITA'2015Legge23dicembre2014,n.190DisposizioniperlaformazionedelbilancioannualeepluriennaledelloStato

IstituitoilRegistronazionaledeidonatoridicelluleriproduttiveperlaprocreazioneeterologa:lestrutturesanitariecheeffettuerannoiprelieviavrannol’obbligodicomunicarealRegistroidatianagraficideisingolidonatoriaiqualiverràassegnatouncodicepressoilcentronazionaletrapiantidell’IstitutoSuperiorediSanità.Questo per garantire la corretta tracciabilità del percorso delle cellule dal donatore al nato e viceversa, oltre alconteggiodeinatigeneratidallecelluleriproduttivediunostessodonatore.

Collegatoallaleggedistabilità2014-DeleghealGovernoeulterioridisposizioniinmateriadisemplificazione,razionalizzazioneecompetitivitàdeisettoriagricolo,agroalimentare,dellapescaedell'acquacoltura

EquilibriotraigeneriE'statointrodottounnuovoarticolo(art.1-bis)secondoilqualelostatutodeiconsorzidituteladeveprevederecheilripartodegliamministratoridaeleggeresiaeffettuatoinbaseauncriteriocheassicuril'equilibriotraigeneri.

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• PropostedileggepresentatedalgruppoPDnellaXVIIlegislaturaallaCamera

•AC1278-MARCOMELONIedaltri:"Modifichealleleggi2luglio2004,n.165,e23febbraio1995,n.43,perilriequilibriodellarappresentanzatraisessinell'elezionedeiconsigliregionali"(iniziatol’iterincommissioneIaffaricostituzionaliil1°Ottobre2015)• AC 120 MOGHERINI Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l’indennità di maternità,l’introduzionedelcongedodipaternitàobbligatorioelafruizionedelcongedoparentale• AC 170 BOBBA Disposizioni per la promozione di un sistema di benessere sociale mediante la valorizzazione dell’investimento familiare egenerazionale nonché delega al Governo per la riforma degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli e per la promozionedell’autonomiafinanziariadeigiovani•AC673MARTELLA-Disposizioniinmateriaditutelaesostegnodellamaternitàedellapaternitànellepiccoleimpreseenellecooperativesociali•AC2417on.GRECOModificadell’articolo15deltestounicodelledisposizionilegislativeinmateriaditutelaesostegnodellamaternitàedellapaternità,dicuialdecretolegislativo26marzo2001,n.151,concernenteipermessipercontrolliprenataliinfavoredellelavoratricigestantichehannoutilizzatotecnichediprocreazionemedicalmenteassistita.•AC2492on.Dell’Arringa-Istituzionedelvoucheruniversaleperiserviziallapersonaeallafamiglia•AC2720on.AntonellaIncerti-Leggequadroperlaparitàtraisessiecontrolediscriminazionidigenere•AC2707onLauraCoccia-Modificheagliarticoli2e10dellalegge23marzo1981,n.91,inmateriadiapplicazionedelprincipiodiparitàtrasessinelsettoresportivoprofessionistico• AC 1450 on Pollastrini Barbara - Norme inmateria di parità e di non discriminazione tra i sessi nell'ambito della pubblicità e deimezzi dicomunicazione•AC2586On.ValeriaValente(PD)ealtri-Misureperlaprotezionedeiminorieperlatuteladelladignitàdelladonnanellapubblicitàeneimezzidicomunicazione

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• AC.930-On.MariaAntezza (PD)ealtri -Modificheall'articolo14della legge28novembre2005,n.246,eall'articolo20delcodicedellepariopportunitàtrauomoedonna,dicuialdecretolegislativo11aprile2006,n.198,inmateriadivalutazionedell'impattodigeneredellalegislazione• AC.297- On. Susanna Cenni (PD) e altri- Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale e istituzionedell'Agenzia per la parità, per la non discriminazione tra i generi e per la tutela della dignità della donna nell'ambito della pubblicità e dellacomunicazione• AC3022-on.Malisaniedaltri /AS1680Sen.Fedeli - Introduzionedell'educazionedigenereedellaprospettivadigenerenelleattivitàeneimaterialididatticidellescuoledelsistemanazionalediistruzioneenelleuniversità•AC3282on.Rotta–Modificheall’articolo1dellalegge7aprile2014,n.56,inmateriadirispettodellaparitàdigenerenellegiuntedeicomuniconpopolazionesuperiorea3.000abitanti•AC530on.Gnecchiedaltri-Disposizioniperlaconcessionedicontributiprevidenzialifigurativiediincrementideltrattamentodipensioneperilriconoscimentodeilavoridicurafamiliaresvoltidaigenitori•AC728on.Gnecchiedaltri-Normeinmateriaprevidenzialeinfavoredeilavoratoricheassistonofamiliarigravementedisabili• AC1881on.Gnecchiedaltri–Modificheall’articolo24deldecreto-legge6dicembre2011,n.201,convertito,conmodificazioni,dallalegge22dicembre2011,n.214,inmateriadiaccessodellelavoratriciallapensionedivecchiaia,nonchéconcessionedicontributiprevidenzialifigurativiperilriconoscimentodeilavoratoridicurafamiliare• AC388on.Mureredaltri–DelegaalGovernoper l’introduzionediagevolazioni contributiveper le lavoratricimadri,nonchémodificheagliarticoli4dellalegge8marzo2000,n.53e42deltestounicodicuialdecretolegislativo26marzo2001,n.151,perl’elevazionedellimitemassimodiduratadeicongedilavorativipergravimotivifamiliari•AC1503on.DiSalvo-Anticipodell’etàdell’accessoallapensionedivecchiaiainfavoredellelavoratricimadri• AS2082sen.Fedeliedaltri/AC3376DiSalvoedaltri-Misureasostegnodellacondivisionedellaresponsabilitàgenitoriale• AC2265onRobertaAgostiniedaltri-Modifichealtestounicodicuialdecretolegislativo26marzo2001,n.151,ealtredisposizioniinmateria

disostegnodellamaternitàedellapaternità,dicongedoparentaleediobbligatorietàdelcongedodipaternità,nonchéperilfinanziamentodel

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serviziodegliasilinido • AC3190Tinagliedaltri:"Agevolazionifiscaliinfavoredellelavoratricimadriconfigliminoriinattivedaalmenotreanni"

• AC1905Scuveraedaltri:“Modificheall’articolo2107delcodicecivileealdecretolegislativo30marzo2001,n.165,inmateriadiconciliazione

deitempidivitaedilavoroneisettoriprivatoepubblico”

• AC2532Scuveraedaltri:“Modificaall’articolo29deltestounicodelledisposizioniconcernenti ladisciplinadell’immigrazioneenormesullacondizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, per l’introduzione del congedo parentale per motivi diricongiungimentofamiliare”

• AC.297 on. Susanna Cenni ed altri: “Norme per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale e istituzionedell'Agenziaperlaparità,perlanondiscriminazionetraigenerieperlatuteladelladignitàdelladonnanell'ambitodellapubblicitàedellacomunicazione

• Mozioniapprovate

04.06.2013Mozionen.1-00067

Contrastoallaviolenza

controledonne

LaCamerahaapprovatoall’unanimitàlaratificadellaConvenzionediIstanbul,insegnodisensibilitàaitemicheriguardanola condizione delle donne vittime di violenza. La convenzione indica le diverse gravi forme di violenza – la violenzadomestica, lemolestie sessuali, lo stupro, il patrimonio forzato, i delitti commessi innomedel cosiddetto«onore»e lemutilazionigenitalifemminili–checostituisconounagraveviolazionedeidirittiumanidelledonneeilprincipaleostacoloalraggiungimentodellaparitàtraisessi.Lamozioneapprovataimpegnailgovernoadadottareogniiniziativanormativavoltaa recepire nell’ordinamento interno, quanto contenuto nella Convenzione di Istanbul; a predisporre e attuare un nuovopianonazionaleantiviolenza;adistituireunOsservatoriopermanentenazionale,nonchéafavorireunacorrettaformazionedi tutti glioperatori sanitari, sociali,deldirittoedelle forsedell’ordinecoinvolti, al finediassicurareallevittimeaiutoesupportoadeguati.

11.06.2013Mozionen.1-00074

Nonostante i buoni risultati che emergono dalle relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge, n. 194 del 1978,secondo i quali l’Italia ha visto negli anni una progressiva riduzione del ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza,l’applicazione della norma ha trovato, tuttavia, recentemente un ostacolo nel sempre maggior ricorso all’obiezione di

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Obiezionedicoscienzaincamposanitario

coscienzadelpersonalesanitario. lamozionePDperquestimotiviha impegnato ilgovernoadarepienaattuazioneallalegge del 1978, a predisporre iniziative utili affinché si attui il diritto della donna ad una scelta libera e consapevole; apromuovereladiffusionedellapresenzasulterritorionazionaledeiconsultorifamiliari,qualestrumentoessenzialeper lepolitichediprevenzioneedipromozionedellamaternità/paternitàliberaeconsapevole.

26.03.2014Mozionen.1-00409

Paritàdigenerenello

sport

LamozioneunitariaimpegnailGovernoeleistituzionisportivearecepire,nell’ordinamentoitaliano,gliindirizzidellaCartadeidirittidelledonnenellosport,a predisporretuttequelle iniziativeeconomicheenormativenecessarieaffinchévisiaun’effettivapromozionedellepariopportunitànellapraticasportiva,nella fruizioneparitariadegli impiantisportivi,nellaricerca di strumenti utili a promuovere la partecipazione femminile alle varie discipline sportive e ai processi decisionaliattraversol’inclusionedelledonnenelleposizionididirigenzadegliorganismifederalidellevariedisciplinesportive.

11.11.2014

Mozione1-00615

Politichedigenere

Ilconsolidamentoel’affermazionedellaculturadiparità,dellepariopportunitàedeidirittidelledonnesonoentrati,negliultimi anni, di diritto tra le priorità e tra gli obiettivi strategici per l’azione del Governo italiano e delle istituzioniinternazionali ed europee, affermandosi come importante principio trasversale delle politiche pubbliche. La mozionepresentatadalgruppoPDeapprovata,impegnailgoverno:apromuoverel’istituzionepressolaPresidenzadelConsigliodeiministridiuna task forcecon l’obiettivo, tragli altri,diprogrammare interventiper l’occupazione femminileemisure infavore della conciliazione vita-lavoro per uomini e donne; a promuovere, nell’ambito del programma del Governo, larealizzazionediunaconferenzanazionalefinalizzataadindividuaregliobiettivieleazionicheilGoverno,leamministrazionipubbliche, gli attori economici e sociali devono condividere e realizzare per la crescita dell’occupazione femminile; arealizzareazionidicooperazioneinternazionaleperpromuoverelatuteladeidirittidelledonneneiPaesidelsuddelmondoed inviadisviluppo,con il finedicontribuireadunacrescitaequaesostenibile;apromuovere il fondonazionaleper losviluppodell’imprenditoria femminileeamonitorare lapienaattuazionedeldecretodelPresidentedellaRepubblicadelnovembre 2012 sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società pubbliche, affinché siagarantitalapresenzadelledonnenellapubblicaamministrazioneenellesocietàpubbliche.

19.11.2013Mozionen.1-00108

Infanzia

nelnostroPaese lebambine, ibambiniegliadolescentisono10milionie837milaerappresentanoil17percentodellapopolazione. L’Italia è agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda il benessere e i diritti dei bambini. Il governo si èimpegnatoadefinireunastrategianazionalechecontrastilediversemanifestazionidipovertàinfantileeilgravefenomenodelladispersionescolasticaeadassumereiniziativeperevitarechefinanziamentieobiettiviconcordaticonRegioni,edEntilocali,venganodisattesi.Inoltre,sièimpegnatoagarantireidirittidicittadinanza(come,adesempio,ildirittoall'istruzione,alla fruizione dellemense, al trasporto scolastico) nonché ad assumere iniziative per rifinanziare la legge sull’infanzia el’adolescenza del 1997, nei limiti di vincoli di bilancio, e amettere a sistema le buone prassi già esistenti sul territorionazionale.

06.05.2014 E’stataapprovatalamozionedimaggioranzasulcontrastoallapedofilia,conparticolareriferimentoalleiniziativevoltea

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Mozionen.1-00427

Violenza,abuso

sessualesuiminoriadescamentotramite

internet

prevenire l’abuso sessuale e l’adescamento dei minori commessi tramite internet. La mozione presentata dal PD esottoscritta dai gruppi di maggioranza e da SEL, impegna il Governo a predisporre un sistema di raccolta dati e dimonitoraggiodelfenomenodellaviolenzasuiminori,fenomenoparticolarmenteallarmantesesiconsiderachenel90%deicasi laviolenzaavviene infamiglia, ilpiùdellevoltegliabusisonocommessidapadrienonnie il68%dellevittimesonobambine.AltrofenomenopreoccupanteèquellorelativoalturismosessualerispettoalqualeinItaliasiregistranocirca80milaviaggiognianno.Lamozione,haimpegnatoilgovernoalpotenziamentodeglistrumentiinvestigativiindotazionealleForzedell’ordineeallaconcessioneallaPoliziapostaledellapossibilitàdicondurreindaginiconattivitàsottocoperturaperl`adescamentodeiminoriinrete.

24.06.2014Mozionen.1-00209

Minoristranierinonaccompagnati

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizionedello straniero», disciplina lemodalitàdi soggiornodeiminori stranieri sul territoriodello Stato,prevedendo che i minori non accompagnati che arrivano nel territorio nazionale vengano accolti nei centri di primosoccorso e accoglienza, identificati e lì ospitati per un tempo non superiore alle 48 ore e destinati poi a strutture diaccoglienza.Damoltiannil’Italiaaffrontal’accoglienzaditaliminoriinterminidiemergenza,senzaunachiaradefinizionedicompetenzeedi responsabilitàdegliattoricoinvolti.Nonostante l’impegnodelle istituzionichedelle retiassociativeedivolontariato, ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sempre vengono rispettati. LamozionedimaggioranzaapprovataimpegnailGovernoaricercareunasoluzionenonditipoemergenzialemacheaffrontiinmanieraorganica,anchesulpianonormativo,talefenomeno,nelrispettodeiprincipidellaConvenzioneOnusuidirittidelfanciullo;adaresoluzionealledifficoltàconnesseaprocedureeprassiterritorialmenteeterogeneeperquantoriguardal’identificazioneall’arrivo,letempistiche,lecondizionidiaccoglienza,icasidisovraffollamento,ilprofiloprofessionaledeglioperatori e la predisposizione di servizi dimediazione culturale, nonché l’attività informativa riguardo alla possibilità dipresentare domanda di asilo; ad assumere iniziative per introdurre l’istituto dell’affidamento familiare internazionale,finalizzatoalcompimentodiunospecificoprogettodicaratterefamiliare,umanitario,sanitario,distudioodiformazioneprofessionale, a sostenere a livello europeo, in particolare con l’avvio del semestre di presidenza italiano dell’Unioneeuropea,lapredisposizionediunpianoeuropeodiaccoglienzaeinserimentoneidiversiPaesididestinazionedimigranti,richiedentiasiloeprotezione.

15.07.2014

Mozionen.1-00326

Adozioniinternazionali

L’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1993 sulla tutela deiminori e sulla cooperazione inmateria di adozioniinternazionali.Contaleprovvedimentoharecepitonellasualegislazione,sullabasedellaConvenzionediNewYorksuidirittidelfanciullodel1989,iprincipidifondosuiqualisibasalatuteladeibambiniprividifamiglia.Inquestidecenni,ildelicatoecomplessomeccanismo dell'adozione ha visto alcunemodifiche a seguito delle trasformazioni sociali. Sono però rimastiimmutatievalidiiprincipifondamentalisucuisipoggia:ilrispettodeidirittieilperseguimentodelmaggiorinteressedelminore,ilconcettodisussidiarietà,ilruoloelafunzionedeidiversientinelprocessodiadozione,rimanesolidol’impiantonormativoeistituzionalesucuisibasailprocessoadottivoconilruolodeiservizisocialiterritoriali,quellodeiTribunaliperi

Page 17: UN PAESE PER DONNE E UOMINI 9.03.2016 · 2016-10-29 · 1 • Un Paese per donne e uomini – combattere la violenza Legge 27 giugno 2013 n.77 G.U. n. 152 del 1° luglio 2013 Ratifica

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MinorenniequellocentraledellaCommissioneperleAdozioniInternazionali.LamozioneimpegnailGovernoamettereapunto tutti gli strumenti collaterali che permettono a una buona normativa, comequella italiana, di funzionare a pienoregime,chiedendodicontinuarenel forte impegnochefinorahadimostratosuunargomentocosìdelicato, didotare laCommissioneadozioniinternazionaliditutteleriservenecessarieasvolgereicompitiordinariestraordinari,dirafforzarelacapacitàdicooperazioneintemadituteladeidirittideiminoriedigarantirelapossibilitàdistipulaconqueiPaesiconcuiirapportisonopiùincerti,dierogarelerisorsedovuteperiltriennio2011-2013.SiimpegnainoltreilGovernoaverificarelapercorribilitàdibenefici fiscaliper le coppiecheadottanoe, inmodoparticolare,per leadozionidibambini conbisognispecialielasemplificazionedell’iterburocraticoperleprocedureeitempiperleadozioni.