Ultime notizie nel campo dell’ Invalidità civile Interni/Documentazione/Slides... · sottoporre...

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Ultime notizie nel campo dell’ Invalidità civile e della legge 104/92 12 maggio 2012 Dr.ssa Fabrizia Capitani – Assistente Sociale Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola- Malpighi Bologna

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Ultime notizie nel campo dell’ Invalidità civile

e della legge 104/9212 maggio 2012Dr.ssa Fabrizia Capitani – Assistente SocialeAzienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola- Malpighi Bologna

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La procedura INVCIV 2010

• Non ha subito variazioni di rilievo a parte il fatto che non è più possibile l’invio da parte dei patronati del certificato in forma cartacea.

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Piano Straordinario di verifica:

• Alla fine del 2012 si concluderà il piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

• Il piano avviato 3 anni fa prevedeva 800.000 controlli così distribuiti: 200.000 nel 2009, 100.000 nel 2010, 250.000 sia per il 2011 che per il 2012.

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In particolare:

Anno Campionamento

2009 Invalidi maggiorenni di età inferiore ai 78 anni; il campionamento è proporzionato all’incidenza territoriale degli invalidi civili per abitanti.Esclusi dai controlli le persone affette dalle patologie di cui al DM 2 agosto 2007 (gravi stabilizzate o ingravescenti).

2010 I titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni; gli invalidi parziali di età compresa fra i 40 e i 60 anni. Il campione è estratto su chi percepisce assegni o indennità da prima del 1° aprile 2007Esclusi dai controlli le persone affette dalle patologie di cui al DM 2 agosto 2007.

2011 Come nel 2010 e come campione aggiuntivo gli invalidi civili, ciechi civili e sordi – titolari di provvidenze economiche – il cui certificato di invalidità preveda una revisione fra luglio e dicembre 2011.

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Con il Messaggio n°6796 del 19 aprile scorso, l'INPS ha definito le modalità di campionamento delle 250.000 persone da sottoporre a verifica nel corso di quest'anno.

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Il campione sarà estratto esattamente fra:

–gli invalidi titolari di provvidenze economiche in scadenza prima della fine dell'anno (esclusi quelli per cui la scadenza è prevista nei due mesi successivi al citato Messaggio, ovvero entro il 19 giugno). Non viene fissato alcun limite di età;– i titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e invalidi) e di comunicazione, ma solo di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti;–i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali), ma solo di età compresa fra i 40 e i 60 anni.

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Lo scorso anno il sito www.handylex.org, aveva giustamente sottolineato che tali controlli in caso di revisione già prevista fra luglio e dicembre 2011 erano solo per la titolarità di provvidenze economiche.Non ha verificato, quindi, nelle stesse persone lo stato di handicap (Legge 104/1992) anch’esso in revisione .Pertanto la persona con invalidità ed handicap con la stessa data di revisione, ha dovuto sottoporsi a due visite – una all’INPS (invalidità) e una all’ASL (handicap) – anziché una sola, con disagio doppio e doppia spesa per l’Erario.Quest’anno invece il messaggio INPS corregge le indicazioni precedenti: il programma di verifiche straordinarie dell’anno 2012 comprenderà anche l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

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Quanti falsi invalidi?

• Sempre all’inizio del 2012, dopo una compagna mediatica molto ampia, l’INPS fornisce i dati dei falsi invalidi scoperti: 1439 che rappresenta

0,06% delle persone che percepiscono una pensione/indennità/assegno legato all’invalidità.

• Un approfondimento del tema a questa pagina:http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50364

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Le novità rispetto alla Legge 104/92

• Si riferiscono in particolare ai benefici relativi ai permessi e congedi lavorativi.

• Nei mesi scorsi sono state divulgate quasi contemporaneamente due circolari:– INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e– Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio

2012, n. 1 ((registrata in data successiva).

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• Prolungamento del congedo parentale (art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151): entro il compimento dell’ottavo anno del bambino sia per la madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo totale non superiore a tre anni con una indennità economica pari al 30% della retribuzione.Tale prolungamento spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore.

• Permessi giornalieri: sono concessi anche prima dei tre anni di vita del bambino, in alternativa alle altre agevolazioni. In caso di assistenza a persona con distanza superiore ai 150 km è necessaria l’onere della prova.

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• Beneficiari dei congedi retribuiti (biennali): viene ridefinita la platea dei beneficiari e imponendo un ordine di priorità tra gli stessi (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle). Dal 1° marzo l’INPS non accetta più le domande direttamente, ma attraverso il patronato o tramite accesso on-line del cittadino.

• Indennità per il congedo straordinario: va calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione e i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

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• Rimane invariata la possibilità fino ai tre anni di età del bambino per i genitori, anche adottivi,di usufruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, delle ore di riposo giornaliere.

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Il congedo straordinarioI congedi straordinari, dopo le diverse sentenze della Corte Costituzionale, possono essere concessi secondo una precisa priorità:•al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;•al padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente per il disabile maggiorenne;

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• ad uno dei figli conviventi della persona disabile grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

• ad uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

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Il concetto di convivenza

I congedi straordinari sono concessi se è rispettata la condizione della convivenza (fanno eccezione i genitori che assistono i figli).

Tale requisito è soddisfatto quando sussiste la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.

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… EccezioniE’ ammessa l’eccezione nel caso in cui la dimora abituale del lavoratore e della persona disabile, siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico), ma non nello stesso interno. Sono, ad esempio, esclusi dall’eccezione i casi di lavoratori/disabili da assistere che vivano nello stesso stabile, ma in due numeri civici adiacenti.Le due circolari introducono anche una ulteriore eccezione: il requisito della convivenza è soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea .

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Il referente unicoIl principio del “referente unico” era già stato introdotto dall’articolo 24 della Legge n. 183/2010 a proposito dei permessi lavorativi (Legge 104/1992). Secondo quella disposizione i permessi non possono essere concessi a più di un lavoratore per l’assistenza alla medesima persona con disabilità. Operativamente questo significa che una volta autorizzata la fruizione del permesso, nessun altro lavoratore può farne richiesta e ottenerne la concessione, finchè il primo lavoratore non ne abbia cessato la fruizione e fornito le dovute comunicazioni.

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Il Decreto 119/2011, introducendo il comma 5-bis all’articolo 42 del Decreto legislativo n. 151/2001, estende anche al congedo straordinario il medesimo principio.

La limitazione riguarda tutti i beneficiari, ESCLUSI I GENITORI che, al contrario possono fruire alternativamente dei permessi o dei congedi anche nello stesso mese, pur non negli stessi giorni.

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Ulteriori precisazioni …Il Decreto 119/2011 ha modificato il comma 5-bis dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 precisando che “il congedo fruito (…) non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.Come sottolineano le 2 circolari la nuova formulazione conferma le precedenti:•per ogni persona con disabilità sono ammessi solo due anni di congedo;•ciascun lavoratore non può fruire di più di anni di congedo, sia esso straordinario, e quindi retribuito, che “per gravi motivi familiari” e quindi non retribuito. Ciò significa che, ad esempio, il lavoratore che abbia già fruito di 12 mesi di congedo non retribuito (art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53) non può fruire oltre i 12 mesi del congedo retribuito.

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Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore), il DFP precisa che affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto.Quelle giornate non vengono conteggiate nel caso in cui il congedo sia stato fruito dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo c’è ripresa del lavoro oppure c’è un’assenza per malattia del dipendente o del figlio.Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni di congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.

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• Il Decreto legislativo n. 119/2011, restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

• Quindi non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni. Per comprendere meglio: i parenti di terzo grado sono gli zii e i bisnonni.

Fonte www.handylex.org.it