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LELABORAZIONE DEL DUVRIValutazione dei rischi da interferenze
Edizione 2013
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Pubblicazione realizzata da INAIL Settore Ricerca Dipartimento Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Edizione settembre 2013 a cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca con la collaborazione di Andrea Cordisco INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici CONTATTI INAIL - Settore Ricerca Dipartimento Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma [email protected] [email protected] www.inail.it 2013 INAIL La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne quindi vietata la vendita nonch la riproduzione con qualsiasi mezzo. consentita solo la citazione con lindicazione della fonte. ISBN 978-88-7484-361-9 Tipolitografia INAIL - Milano, finito di stampare nel mese di febbraio 2014
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INDICE
LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ............................................................................................................................ 6
1.1 LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELLEVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ...................................................................................... 6 1.2 ALCUNE DEFINIZIONI .............................................................................................................................. ....................... 6 1.3 LART. 26 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. .............................................................................................................................. 8 1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE ................................................................................................ 10 1.5 LE NOVIT APPORTATE DAL DECRETO DEL FARE ............................................................................................................ 11 1.6 I REQUISITI E I COMPITI DELLINCARICATO ..................................................................................................................... 11 1.7 IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ................................................................................. 13 1.8 IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI .............................................................................................................................. . 15
IL DUVRI: QUANDO E COME? .............................................................................................................................. .......... 18
2.1 GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLART. 26 ........................................................................................................................... 18 2.2 LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI .............................................................................................................................. .... 25 2.3 IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI ........................................................................................................................... 26 2.4 IL DUVRI NELLA P.A. .............................................................................................................................. ................... 30 2.5 IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ................................................................................................................ 33 2.6 LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO .................................................................. 36
I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI ............................................................................................................................ 40
3.1 I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI) ............................................................................................................... 40 3.2 COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE ........................................................................................... 42
UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA .......................................................... 46
4.1 LAPPROCCIO METODOLOGICO .............................................................................................................................. ........ 46 4.2 UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ........................................................................... 47 4.3 I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI ........................................................................................................................ 48 4.4 IL MODELLO .............................................................................................................................. ................................ 49
UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ..................................................................................... 70
5.1 IL DUVRI PRELIMINARE (REV. 0) .............................................................................................................................. .... 70 5.2 IL DUVRI DEFINITIVO (REV. 1) .............................................................................................................................. ....... 92 5.3 IL DUVRI (REV. 2) .............................................................................................................................. ....................... 95 5.4 IL DUVRI (REV. 3) .............................................................................................................................. ..................... 116
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. ................................. 131
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La normativa vigente in materia
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LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
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La normativa vigente in materia
1.1 Le interferenze lavorative nellevoluzione della normativa Lart. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente lobbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ci non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture allImpresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, allinterno della propria Azienda. In realt, il d.lgs. 626/94 e s.m.i., allart. 7, aveva gi introdotto per la prima volta (nei Decreti del 55 e del 56 non si rileva infatti un esplicito riferimento) lobbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa allorch siano affidati dei lavori allinterno di Aziende, Enti, ecc., ad Imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, (contratti di appalto o contratti dopera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatrici. 1.2 Alcune definizioni Contratto dappalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del d.lgs.163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06). Concessione di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformit all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06). Contratto dopera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo. Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Contratto misto: contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (comma 1 art.14 d.lgs. 163/06) Datore di Lavoro Committente (DLC): il soggetto che, avendone l'autorit, affida lavori, servizi e forniture ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; il titolare degli obblighi di cui allart. 26. Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Rischi da interferenze: sono tutti i rischi correlati allaffidamento di appalti o concessioni, allinterno dellAzienda o dellunit
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1.3 Lart. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. Lart. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nellattuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita: Art. 26. Obblighi connessi ai contratti dappalto o dopera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture allImpresa appaltatrice o a lavoratori autonomi allinterno della propria Azienda, o di una singola unit produttiva della stessa, nonch nellambito dellintero ciclo produttivo dellAzienda medesima, sempre che abbia la disponibilit giuridica dei luoghi in cui si svolge lappalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalit previste dal decreto di cui allarticolo 6, comma 8, lettera g), lidoneit
tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto dopera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica eseguita attraverso le seguenti modalit:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dellautocertificazione dellImpresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneit tecnico professionale, ai sensi dellart. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit.
2. Nellipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano allattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sullattivit lavorativa oggetto dellappalto; b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nellesecuzione dellopera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivit a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui allarticolo 29, comma 6-ter (*), con riferimento sia allattivit del datore di lavoro committente sia alle attivit dellImpresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione allincarico conferito, nonch di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dellambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dellevoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative a livello nazionale. Dellindividuazione dellincaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dellattivit delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nellambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento redatto, ai fini dellaffidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lobbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dellinterno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attivit in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui allallegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per
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uomini-giorno si intende lentit presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie alleffettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento allarco temporale di un anno dallinizio dei lavori. 3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui allarticolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dallesecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dellinizio dellesecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sar espletato lappalto; lintegrazione, sottoscritta per accettazione dallesecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilit solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, lImprenditore committente risponde in solido con lAppaltatore, nonch con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dallAppaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dellattivit delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere specificamente indicati a pena di nullit ai sensi dellarticolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ci non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dellanomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto allentit e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pi rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dallarticolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nellambito dello svolgimento di attivit in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dallImpresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografi a, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro.
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1.5 Le novit apportate dal Decreto del Fare Il cosiddetto Decreto del Fare, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica lart. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:
1. Previsione dellincaricato (comma 3): in alternativa al DUVRI, il DLC potr individuarlo, limitatamente ai settori di attivit a basso rischio infortunistico; la Norma ha lobiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso lindividuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nellazione di cooperazione e coordinamento.
2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis): relativamente allaffidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attivit lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui allallegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Per uomini-giorno si intende lentit presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie alleffettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento allarco temporale di un anno dallinizio dei lavori.
In caso di attivit a basso rischio infortunistico il DUVRI potr essere sostituito dallindividuazione dellincaricato; in tali contesti, questi potr quindi sovrintendere anche ad attivit di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.
1.6 I requisiti e i compiti dellincaricato La figura dellincaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonch di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta. Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilit dellindividuazione della figura idonea. Nellattuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro pi quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore. L'incaricato dovr essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguir quindi accettazione da parte dellinteressato, con modalit analoghe. Il contratto relativo allaffidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sar data chiara evidenza allindividuazione dellincaricato, dovr attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato. Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, lapplicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivit e la reciproca informazione;
c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate;
d) proporre la sospensione dei lavori, lallontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;
e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.
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LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
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1.7 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. Il DUVRI necessario anche nelle fattispecie nelle quali loggetto dellappalto prevede limpianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC. In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. denominato semplicemente Committente e, come tale, deve fornire allImpresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit. Al fine di poter attuare questobbligo il Legislatore ha introdotto lobbligo per il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei datori di lavoro e subappaltatori che contrattualmente operano allinterno della propria Azienda. Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero l'interferenza tra attivit lavorative. La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata. Questa tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attivit oggetto dellappalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione. Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attivit di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dellart. 26. Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato, come vedremo pi avanti, dinamicamente, in funzione dellevoluzione dellaffidamento. Si ribadisce che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in cantiere non sia presente ununica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non necessaria la redazione del DUVRI. Riassumendo:
Il DUVRI redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneit tecnico professionale richiesti dallart. 26
Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovr evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso)
Il DUVRI un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dellAzienda, ecc.;
Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia gi un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono gi stati contemplati dal PSC stesso
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LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
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Prima di entrare, nel prossimo capitolo, nel dettaglio del disposto dell'art. 26, opportuno soffermarsi ancora sulle figure che sono soggette ai diversi obblighi vigenti in quanto, dall'agosto del 2007, da quando cio fu modificato l'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., che alcuni consulenti del lavoro non hanno pienamente colto il senso e il contenuto, dell'art. 7 prima e dell'art. 26 oggi, causando aggravi economici alle Aziende senza, peraltro, condurre ad alcun incremento concreto della sicurezza. L'applicazione standardizzata del DUVRI ha determinato, infatti, una sproporzionata proliferazione di documenti cartacei (spesso in ciclostile) senza produrre alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori interessati, spesso del tutto inutili e inutilizzati, predisposti (e poi riposti) al solo fine di una eventuale dimostrazione all'organo di vigilanza. Tuttavia il Legislatore ha esplicitamente individuato i destinatari degli obblighi e gli ambiti di applicazione del DUVRI, ma lerrata prassi comune e, sovente, occorre segnalarlo, il business dei consulenti ne hanno spesso travisato il significato. Nell'art. 26, il Legislatore ha voluto chiaramente esprimere, come gi nel precedente art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; all'interno dell'art. 26, infatti, ha utilizzato i seguenti termini:
a. il Datore di Lavoro (comma 1) b. i Datori di Lavoro (comma 2) c. il Datore di Lavoro Committente (comma 3)
che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il Legislatore ha confermato con l'ultima modifica legislativa non avendone modificato la formulazione. Al comma 1, con la dizione Datore di Lavoro si vuole intendere quel soggetto che, all'interno della propria attivit produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati obblighi. Al comma 2, invece, tutti i Datori di Lavoro, interessati allappalto che deve essere eseguito, i quali debbono cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurr nell'ambiente di lavoro, anche al fine di eliminare, con una pianificata programmazione delle proprie attivit, i rischi interferenti per i rispettivi lavoratori. Al comma 3, invece, previsto che il DLC deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare, o per ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Risulta evidente che il Legislatore, prima con la modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., nell'agosto del 2007, e poi con la conferma delle stesse formulazioni nell'ambito dell'art. 26, abbia costantemente confermato nel tempo una linea ben precisa. palese, di conseguenza, che il DUVRI dovr essere elaborato unicamente quando negli appalti commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle Imprese appaltatrici e quelli del DLC (contratto rischioso); infatti, solo quest'ultimo che pu sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri lavoratori e quelli delle altre Imprese. Se cos non fosse, il comma 2 dellart. 26 non avrebbe pi ragion dessere, in quanto non sarebbe necessaria alcuna cooperazione e alcun coordinamento fra le Imprese esecutrici, dal momento che tale incombenza ricadrebbe esclusivamente sul DLC. Questo non assolutamente vero, considerata la reiterata conferma del Legislatore, e si auspica, pertanto, che, ferma restando la necessit di operare un attento esame delle attivit da appaltare, relazionandole al contesto specifico, il DUVRI venga redatto solamente nei casi ove risulti davvero necessario, nella convinzione che la sicurezza vera si realizzi concretamente con la cooperazione fra le Imprese e non con i pezzi di carta. doveroso segnalare, inoltre, che il DUVRI deve essere elaborato solo laddove sia possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie. Ove questo non risulti possibile, come peraltro pu accadere, il DUVRI consister in una dichiarazione del DLC che formalizzer limpossibilit di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente.
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LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
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1.8 Il DUVRI e la delega di funzioni La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore di Lavoro; parallelamente lelaborazione del DUVRI obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi. Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, pu quindi essere oggetto di delega di funzioni. Il DUVRI, come peraltro il DVR, debbono essere custoditi presso lunit produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e sulla quale il DLC ha la disponibilit giuridica dei luoghi in cui si svolge laffidamento. Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la previsione dellart. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dellesercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque necessaria la delega di cui allart. 16 del citato Decreto. Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dallart. 26, che questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati. Si pensi in unAzienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi oneri senza, al limite, esserne a conoscenza! Si segnala infine, che lelaborazione del DUVRI non pu diventare onere per lRSPP, a meno che questi non sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16).
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Il DUVRI: quando e come?
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LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
20
In relazione alla definizione di interferenza lavorativa si pu far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorit per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCPLSF), nella quale precisato che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sar espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Si possono considerare interferenti i seguenti rischi: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;
derivanti da sovrapposizioni di pi attivit svolte da operatori di Appaltatori diversi;
esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove previsto che debba operare l'Appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivit propria dell'Appaltatore; derivanti da modalit di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivit appaltata). Si possono distinguere inoltre: rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dellAppaltatore;
rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attivit del Committente, non presenti
normalmente nellattivit dellAppaltatore: rischi da contiguit fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di pi attivit svolte da diversi
Appaltatori; rischi da commissione: derivanti da modalit di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal
Committente (a differenza dellordinaria operativit dellAppaltatore). La Determinazione ha inoltre escluso la possibilit dinterferenze nei seguenti casi: la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivit o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC, come precisato al paragrafo 2.5);
i servizi per i quali non prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dellart. 3 del d.lgs.163/06), intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
i servizi di natura intellettuale.
In definitiva, si ha interferenza quando vi una sovrapposizione di attivit lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguit fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attivit lavorativa. Sono esaminate le diverse possibili situazioni indicate di seguito ai casi da a) a d) . I casi a) e d) sono pacifici; il caso b) merita invece alcune considerazioni: sovente si osserva che nei documenti in questione si perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI asserendo lassenza di interferenze lavorative, in quanto le varie attivit sono eseguite in fasce orarie diverse, come ad esempio nel caso di unImpresa di pulizie che operi nelle ore precedenti lingresso in sede dei lavoratori del DLC. Tale affermazione, apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti particolarmente persistenti, a livello di percezione sensoriale, un certo tipo di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente necessit di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi trascurati in prima battuta. Parimenti, in relazione al caso c), linesistenza di interferenza spaziale, di per s non comporta lautomatica assenza di interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una certa consistenza, di un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC.
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LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
25
2.2 La strutturazione del DUVRI Per quanto evidenziato finora, il DUVRI deve essere: integrato con il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR); indipendente dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR); finalizzato a gestire i rischi interferenziali; unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti.
Il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dellattivit delle singole Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, resta infatti immutato lobbligo, per ciascun Datore di Lavoro, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR). Allatto della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito, il DLC trasmette a tutti gli Appaltatori informazioni inerenti: lorganizzazione interna dellAzienda; i rischi specifici presenti nelle aree di lavoro e incidenti sulle attivit oggetto dellappalto; le fasi lavorative che dovranno essere eseguite; le modalit di gestione dellemergenza; le modalit di accesso alle aree di lavoro; le modalit duso di sostanze o materiali pericolosi; le linee di energia; ecc.
Quindi, ciascun Appaltatore trasmette al DLC informazioni inerenti: la propria organizzazione; i rischi indotti allinterno dellAzienda dalle lavorazioni oggetto dellappalto; le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare; ecc.
I contenuti minimi del DUVRI debbono riguardare i seguenti punti: prioritaria identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia adoperata); descrizione dellAzienda Committente, delle aree di lavoro, delle attivit svolte presso le aree ed i
reparti interessati dalle attivit oggetto dellappalto; descrizione delle attivit svolte dagli Appaltatori; identificazione dei locali a disposizione dellAppaltatore (viabilit, servizi igienici, refettori, ecc.); valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro (previa individuazione dei rischi e delle
sovrapposizioni spazio-temporali); cronoprogramma delle attivit che evidenzi:
o le attivit oggetto dellappalto; o le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attivit; o le attivit lavorative omogenee per rischio; o gli esecutori delle attivit.
organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare; computo estimativo dei costi della sicurezza; coordinamento delle fasi lavorative.
Lintero procedimento che porta allelaborazione del DUVRI finalizzato ad enfatizzare le situazioni pi pericolose dei rischi interferenti, ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dellappalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attivit, a valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dellappalto.
-
LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
26
2.3 Il Diagramma di flusso del DUVRI
(*) allo stato, in carenza del decreto applicativo, di cui al comma 3 dellart. 26, non consentito ricorrere
all'incaricato in alternativa alla elaborazione del DUVRI.
SI
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Datore di Lavoro Committente Il DLC valuta prioritariamente se le attivit da
appaltare rientrano nel campo di applicazione del DUVRI; al riguardo deve valutare se:
Non necessaria lelaborazione del DUVRI
Lattivit di
natura intellettuale?
Lattivit una mera fornitura di materiali o
attrezzature?
Il DLC promuove lo scambio reciproco delle
informazioni tra tutti i soggetti operanti, il
coordinamento e la cooperazione
SI
SI
NO
NO
1. Attivit
preliminare del DLC
SI
SI NO
Si eseguono lavori edili o di ingegneria
civile che rientrano nellattivit di cantiere?
(art. 89 c. 1 lett. a) D.lgs. 81/08)
presente una sola
Impresa? Lattivit ha durata
superiore ai cinque giorni?
Lattivit prevede rischi
derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui allallegato XI?
NO
E necessaria lelaborazione del DUVRI (*)
-
LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
27
1. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR aziendale) sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui loperatore dovr intervenire e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit;
2. esegue la valutazione dei rischi da interferenze, stimando, oltre ai rischi specifici, anche i presumibili rischi indotti a terzi dallAppaltatore; richiede alloperatore economico di segnalare ulteriori rischi introdotti (in aggiunta a quelli valutati come standard);
3. esamina la reale possibilit di sovrapposizione o di contatto tra pi attivit presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale;
4. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico, compresi i subappaltatori, individuando le misure idonee ad eliminare, o ridurre, i rischi relativi alle interferenze;
5. richiede i documenti necessari per la verifica dellidoneit tecnico professionale; 6. se ritenuto necessario convoca un sopralluogo preventivo con gli interessati.
Le voci da considerare come costo di sicurezza sono detti costi speciali; vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non debbono essere
computati in tale sede i costi ordinari, connessi con lattivit degli operatori economici. A questo step il DUVRI non ancora compilato ( una rev. 0): contiene solamente
i rischi standard (**) e in base a questi stata redatta la stima dei costi da interferenze: il DLC, infatti, ancora non conosce loperatore economico che si aggiudicher lappalto!
3. Stima dei costi della sicurezza da interferenze
2. Elaborazione
del DUVRI rev. 0 (**)
Essendo presenti pi Imprese, si ricade nel campo di applicazione
dellart. 90 e segg. del Titolo IV (Cantieri); pertanto, per tali lavori, si debbono
porre in essere gli adempimenti del caso (CSP, CSE, PSC, ecc.);
si veda anche il successivo paragrafo 2.5. Lipotesi di presenza di una sola Impresa va
sempre nuovamente verificata, a seguito dellindividuazione delloperatore economico
affidatario dellappalto. Potrebbe, infatti, essere necessario ricorrere
a subappalti che richiederebbero lelaborazione del PSC.
NO NO
Non necessaria lelaborazione del DUVRI
Il DLC interrompe questa procedura,
formalizzando latto, e promuove i necessari atti
di coordinamento e cooperazione.
Il DLC resta in attesa di eventuale riconsiderazione
della problematica, individuato l'Appaltatore.
Se necessaria lelaborazione del DUVRI
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LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
28
(**) il DLC elabora, sulla base delle esigenze dellappalto che intende affidare e, ovviamente, ignorando loperatore
economico che lo acquisir, un DUVRI preliminare (DUVRI rev. 0) contenente i rischi standard ed i relativi costi della sicurezza da interferenze standard. Tali rischi sono la somma dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e di quelli che il DLC, in via presuntiva, stima poter essere introdotti dall'esecutore delle opere nel proprio ambiente di lavoro. Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte delloperatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti che si prevede di introdurre nellambiente oggetto delle opere, potr integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1. necessario pertanto che loperatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella forma del DUVRI definitivo rev. 1, in caso di aggiudicazione.
Operatore Economico 1. riceve un documento, dal DLC, recante le informazioni inerenti lappalto e le
specifiche degli ambienti di lavoro nel quale andr ad operare; 2. fornisce al DLC i documenti per la verifica dellidoneit tecnico-professionale; 3. effettua, se ritenuto necessario, un sopralluogo preventivo, congiuntamente al DLC,
negli ambienti di lavoro in cui dovr operare; 4. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione.
1. fornisce dettagliate informazioni sui rischi introdotti dalla propria attivit negli ambienti in cui andr ad operare;
2. accetta il DUVRI rev. 0; 3. formula lofferta per laffidamento del contratto
per cui stato interpellato; 4. indica i costi ordinari necessari per l'attuazione,
in relazione allappalto, della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute.
4. Formulazione
dellofferta
1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici;
2. individua loperatore economico al quale affidare il contratto, vagliata la congruit del prezzo offerto.
Il DLC, prima della stipula del contratto, effettua la valutazione dei rischi da interferenza definitiva elaborando il DUVRI rev. 1:
1. approfondisce lanalisi dei rischi da interferenze in considerazione delle informa-zioni che loperatore economico individuato ha fornito, valutando gli ulteriori rischi indotti a terzi;
2. definisce le azioni a proprio carico e di ogni operatore economico integrando, eventualmente, le misure pianificate nel DUVRI rev. 0 tenendo conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare, al DLC medesimo, in tempo utile;
3. valuta la congruit dei costi ordinari indicati dallAppaltatore in sede di offerta; 4. ove necessario modifica la stima degli oneri della sicurezza da interferenze.
6. Elaborazione
del DUVRI rev. 1 (**)
5. Scelta
delloperatore
-
LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
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Il DLC, in occasione di nuove o modificate attivit, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle
interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma. A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati,
ove necessario: 1. promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 2. convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi
di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; 3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative; 4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza; 5. stipula un nuovo contratto, revisiona o modifica il contratto in esecuzione.
8. Aggiornamento
periodico del DUVRI
Tutti gli operatori economici coinvolti, ove necessario: 1. propongono al DLC integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti in fasi di
lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; 3. collaborano con il DLC nellindividuazioni delle misure migliorative; 4. sottoscrivono un nuovo contratto o la modifica del contratto in esecuzione.
Il DLC al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare; al riguardo:
1. prima della stipula del contratto, mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro, il DUVRI rev. 1;
2. ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
3. modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento.
Lappaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti simpegnano a collaborare con il DLC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine:
1. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria tecnologia ed esperienza;
2. accettano il DUVRI rev. 1; 3. ove unImpresa si rientri per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) redige il POS; 4. cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. Coordinamento e cooperazione
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LELABORAZIONE DEL DUVRI Valutazione dei rischi da interferenze
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2.4 Il DUVRI nella P.A. Per i contratti redatti dalla P.A., ove trova applicazione il d.lgs. 163/06 e s.m.i., lart. 2